Codice civile svizzero · SR 210

art. 65 cpv. 2 CC

2. Competenze

1 L’assemblea sociale risolve circa l’ammissione o l’esclusione dei soci, elegge la direzione e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione.

2 Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.

3 Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 65 cpv. 2 CC

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  1. DTF 115 IV 23302.08.1989Violazione del segreto d'ufficio. Se determinate informazioni siano state conosciute nel quadro di una funzione va deciso in base alle circostanze del caso concreto (consid. 2c/cc). Chi, fortuitamente, come qualsiasi altro cittadino e al di fuori del servizio, prima