Codice civile svizzero · SR 210
art. 65 cpv. 2 CC
2. Competenze
1 L’assemblea sociale risolve circa l’ammissione o l’esclusione dei soci, elegge la direzione e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione.
2 Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.
3 Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗