Codice civile svizzero · SR 210

art. 65 cpv. 3 CC

2. Competenze

1 L’assemblea sociale risolve circa l’ammissione o l’esclusione dei soci, elegge la direzione e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione.

2 Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.

3 Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

2 sentenze relative all’art. 65 cpv. 3 CC

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