Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42

art. 66 cpv. 4 RFF

I. Richiesta d’iscrizione del trapasso della proprietà

1 L’ufficiale d’esecuzione richiederà d’ufficio l’iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà avvenuto in seguito all’aggiudicazione, tosto che consti che l’aggiudicazione non può più essere contestata mediante ricorso o che il ricorso interposto è stato respinto definitivamente.

2 Di regola la richiesta non sarà fatta prima del pagamento integrale delle spese di trasferimento della proprietà e del prezzo di aggiudicazione.

3 Tuttavia, dietro istanza motivata dell’aggiudicatario, l’ufficio potrà chiedere l’iscrizione del trapasso anche prima, purché questi fornisca garanzia sufficiente per il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione. In questo caso l’ufficio chiederà in pari tempo l’annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre secondo l’articolo 960 CC.

4 Nei Cantoni che fanno dipendere l’iscrizione nel registro fondiario dal pagamento delle tasse di trapasso, l’ufficio differirà la richiesta d’iscrizione finché le tasse gli siano pagate o gli sia fornita la prova che furono pagate direttamente.

5 Se il debitore non era ancora iscritto personalmente come proprietario nel registro fondiario (per es. quale erede), l’ufficio di esecuzione, chiedendo l’iscrizione del trapasso della proprietà in favore dell’aggiudicatario, provvederà a che in precedenza il fondo venga iscritto al nome del debitore.

stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 66 vRFF (fino al 2011) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 107

I. Richiesta d'iscrizione del trapasso della proprietà

1 L'ufficiale d'esecuzione richiederà d'ufficio l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà avvenuto in seguito all'aggiudicazione, tosto che consti che l'aggiudicazione non può più essere contestata mediante ricorso o che il ricorso interposto è stato respinto definitivamente.

2 Di regola la richiesta non sarà fatta prima del pagamento integrale delle spese di trasferimento della proprietà e del prezzo di aggiudicazione.

3 Tuttavia, dietro istanza motivata dell'aggiudicatario, potrà chiedere l'iscrizione del trapasso anche prima, purché questi fornisca garanzia sufficiente per il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione. In questo caso l'ufficio chiederà in pari tempo l'annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre a mente dell'art. 960 del CC e 74, cpv. 2, del regolamento sul registro fondiario.

4 Nei Cantoni che fanno dipendere l'iscrizione nel registro fondiario dal pagamento delle tasse di trapasso, l'ufficio differirà la richiesta d'iscrizione finché le tasse gli siano pagate o gli sia fornita la prova che furono pagate direttamente .

5 Se il debitore non era ancora iscritto personalmente come proprietario nel registro fondiario (per es. quale erede), l'ufficio di esecuzione, chiedendo l'iscrizione del trapasso della proprietà in favore dell'aggiudicatario, provvederà a che in precedenza il fondo venga iscritto al nome del debitore.

1 sentenza relativa all’art. 66 cpv. 4 RFF

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