Diritto delle obbligazioni · SR 220
Art. 664 à 670 aCO
Versioni precedenti · 1
art. 664 vCO (fino al 1992) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 193
1. Spese
1 Le spese di costituzione, d'organizzazione e d'amministrazione saranno registrate all'uscita nel conto dei profitti e delle perdite.
2 Le spese d'organizzazione che dallo statuto o dalle deliberazioni dell'assemblea siano previste o per il primo impianto o per un ulteriore allargamento della cerchia d'affari o per una trasformazione dell'esercizio, come pure l'ammontare delle tasse di bollo, possono ripartirsi in via d'eccezione sopra un periodo non maggiore di cinque anni, sì che in ciascun anno appaia all'uscita almeno la relativa frazione.