Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi · SR 281.42

art. 68 lett. b RFF

III. Cancellazioni dal registro fondiario

1 Contemporaneamente all’iscrizione del trapasso della proprietà l’ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:

a.

i posti vacanti e i titoli di pegno eretti al nome del proprietario stesso, di cui il debitore non avesse disposto (art. 815 CC). Ove tali titoli siano stati costituiti in pegno e, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all’aggiudicatario, essi saranno parimenti estinti o ridotti nella misura in cui non risultassero coperti dal prezzo di aggiudicazione;

b.

i diritti di pegno o altri oneri non imposti all’aggiudicatario;

c.

le restrizioni della facoltà di disporre annotate in seguito al pignoramento del fondo (art. 15 cpv. 1 lett. a).

2 Inoltre l’ufficio chiederà l’iscrizione degli oneri (servitù ecc.) non ancora iscritti ma constatati nella procedura di appuramento dell’elenco.

stato al 1 gennaio 2012 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 68 lett. b RFF

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  1. DTF 96 III 8309.10.1970Realizzazione di un immobile nel fallimento prima che siano decise le contestazioni relative al collocamento dei diritti di pegno immobiliare ( art. 128 cpv. 2 RFF ). Presupposti perchè l'autorità di vigilanza possa permettere una siffatta realizzazione anticipata. Potere d'esame