Diritto delle obbligazioni · SR 220
art. 698 n. 4 CO
I. Poteri
1 L’assemblea generale degli azionisti costituisce l’organo supremo della società anonima.
2 All’assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:
- 1.
l’approvazione e la modificazione dello statuto;
- 2.
la nomina degli amministratori e dei membri dell’ufficio di revisione;
- 3.
l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
- 4.
l’approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
- 5.
la determinazione degli acconti sui dividendi e l’approvazione del conto intermedio necessario a tal fine;
- 6.
la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale;
- 7.
il discarico ai membri del consiglio d’amministrazione;
- 8.
la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
- 9.
le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.
3 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all’assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti:
- 1.
l’elezione del presidente del consiglio d’amministrazione;
- 2.
l’elezione dei membri del comitato di retribuzione;
- 3.
l’elezione del rappresentante indipendente;
- 4.
il voto sulle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 698 vCO (fino al 1992) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 193
I. Poteri
1 L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima.
2 Spettano all'assemblea generale, che non può alienarli, i seguenti poteri:
1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione;
3. l'approvazione del conto dei profitti e delle perdite, del bilancio, della relazione sulla gestione, come pure la deliberazione sull'impiego degli utili netti, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione dell'amministrazione;
4. il discarico all'amministrazione;
5. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.