Diritto delle obbligazioni · SR 220

art. 698 n. 4 CO

I. Poteri

1 L’assemblea generale degli azionisti costituisce l’organo supremo della società anonima.

2 All’assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:

1.

l’approvazione e la modificazione dello statuto;

2.

la nomina degli amministratori e dei membri dell’ufficio di revisione;

3.

l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;

4.

l’approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;

5.

la determinazione degli acconti sui dividendi e l’approvazione del conto intermedio necessario a tal fine;

6.

la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale;

7.

il discarico ai membri del consiglio d’amministrazione;

8.

la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;

9.

le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

3 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all’assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti:

1.

l’elezione del presidente del consiglio d’amministrazione;

2.

l’elezione dei membri del comitato di retribuzione;

3.

l’elezione del rappresentante indipendente;

4.

il voto sulle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 698 vCO (fino al 1992) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 193

I. Poteri

1 L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima.

2 Spettano all'assemblea generale, che non può alienarli, i seguenti poteri:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;

2. la nomina dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione;

3. l'approvazione del conto dei profitti e delle perdite, del bilancio, della relazione sulla gestione, come pure la deliberazione sull'impiego degli utili netti, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione dell'amministrazione;

4. il discarico all'amministrazione;

5. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

1 sentenza relativa all’art. 698 n. 4 CO

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  1. DTF 95 II 32018.11.19691. Responsabilità degli amministratori per la loro gestione. Art. 754 e segg. CO, 39 e segg. LBCR. La società anonima - qui, una banca - non può esigere da un amministratore il risarcimento di un danno già riparato con la realizzazione delle garanzie che taluni azionisti avevano