Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20

art. 73 cpv. 1 LIVA

1 I terzi tenuti a fornire informazioni ai sensi del capoverso 2 devono, su richiesta dell’AFC:

a.

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’assoggettamento o per il calcolo del credito fiscale nei confronti di un contribuente;

b.

consentire la consultazione gratuita dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d’affari e di altre registrazioni se le informazioni necessarie non sono ottenibili presso il contribuente.

2 Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che:

a.

possono entrare in linea di conto come contribuenti;

b.

sono responsabili solidalmente con il contribuente o, in sua vece, del pagamento dell’imposta;

c.

ricevono o hanno fornito prestazioni;

d.

detengono una partecipazione importante in una società sottoposta all’imposizione di gruppo;

e.

attraverso una piattaforma elettronica mettono in contatto fornitori e destinatari di prestazioni.

3 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033

2 sentenze relative all’art. 73 cpv. 1 LIVA

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