Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · SR 641.20
art. 73 cpv. 1 LIVA
1 I terzi tenuti a fornire informazioni ai sensi del capoverso 2 devono, su richiesta dell’AFC:
- a.
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’assoggettamento o per il calcolo del credito fiscale nei confronti di un contribuente;
- b.
consentire la consultazione gratuita dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d’affari e di altre registrazioni se le informazioni necessarie non sono ottenibili presso il contribuente.
2 Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che:
- a.
possono entrare in linea di conto come contribuenti;
- b.
sono responsabili solidalmente con il contribuente o, in sua vece, del pagamento dell’imposta;
- c.
ricevono o hanno fornito prestazioni;
- d.
detengono una partecipazione importante in una società sottoposta all’imposizione di gruppo;
- e.
attraverso una piattaforma elettronica mettono in contatto fornitori e destinatari di prestazioni.
3 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.
stato al 31 marzo 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2008 6033