Legge sull'asilo · SR 142.31

art. 74 cpv. 1 LAsi

Disciplinamento delle condizioni di residenza

1 Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite.

2 Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria.

3 Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio.

stato al 12 giugno 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1996 II 1

1 sentenza relativa all’art. 74 cpv. 1 LAsi

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  1. 2C_611/202323.04.2024Divieto di discriminazione · Ammissione provvisoria · Protezione provvisoria