Legge sul Tribunale federale · SR 173.110
art. 75 cpv. 1 cpv. 2 LTF
Autorità inferiori
1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.
2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
- a.
una legge federale prevede un’istanza cantonale unica;
- b.
un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
- c.
è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un’azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
stato al 1 aprile 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2001 3764