Legge sul Tribunale federale · SR 173.110

art. 75 cpv. 1 cpv. 2 LTF

Autorità inferiori

1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.

2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:

a.

una legge federale prevede un’istanza cantonale unica;

b.

un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;

c.

è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un’azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.

stato al 1 aprile 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2001 3764

9 sentenze relative all’art. 75 cpv. 1 cpv. 2 LTF

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