Legge sulle dogane · SR 631.0
art. 76 cpv. 3 LD
1 Se un credito doganale sorge solo condizionatamente oppure se l’UDSC accorda agevolazioni di pagamento, il debitore doganale deve garantire il credito doganale mediante deposito in contanti, deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione doganale.
2 Se non è prestata una garanzia oppure se il pagamento appare compromesso, l’UDSC può ordinare, anche se il credito doganale non è ancora esigibile, che sia prestata una garanzia o far valere il diritto di pegno doganale.
3 Il pagamento può risultare compromesso in particolare se il debitore doganale:
- a.
è in mora con il pagamento; oppure
- b.
non è domiciliato in Svizzera o compie atti per rinunciare al domicilio, alla sede o allo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.
4 Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non è richiesta una garanzia o ne è richiesta soltanto una parziale.
stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2004 485