Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale · SR 351.1

art. 78 seg. AIMP

Accettazione e trasmissione

1 Fatta salva la trasmissione diretta all’autorità cantonale o federale competente per l’esecuzione, l’UFG riceve le domande estere.

2 L’UFG esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all’autorità d’esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile.

3 Se necessario, l’UFG rinvia la domanda allo Stato richiedente a scopo di modifica o completamento.

4 L’accettazione e la trasmissione della domanda all’autorità competente non possono essere impugnate.

5 Sono fatte salve le disposizioni procedurali giusta l’articolo 18.

stato al 1 gennaio 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 78 seg. AIMP

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  1. DTF 112 Ib 57619.11.1986Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. 1. La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) sono applicabili anche se i fatti che formano oggetto della domanda so