Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale · SR 351.1
art. 78 seg. AIMP
Accettazione e trasmissione
1 Fatta salva la trasmissione diretta all’autorità cantonale o federale competente per l’esecuzione, l’UFG riceve le domande estere.
2 L’UFG esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all’autorità d’esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile.
3 Se necessario, l’UFG rinvia la domanda allo Stato richiedente a scopo di modifica o completamento.
4 L’accettazione e la trasmissione della domanda all’autorità competente non possono essere impugnate.
5 Sono fatte salve le disposizioni procedurali giusta l’articolo 18.
stato al 1 gennaio 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗