Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1
art. 8 seg. LEF
1. Tenuta, prova e rettificazione
1 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri.
2 I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.
3 L’ufficio d’esecuzione rettifica d’ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.
stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 8 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3
1 Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni e delle domande e dichiarazioni loro presentate.
2 Chiunque giustifichi un interesse può esaminare questi verbali e chiederne estratti.
3I verbali degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti fanno fede fino a prova contraria.