Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 8 seg. LEF

1. Tenuta, prova e rettificazione

1 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri.

2 I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.

3 L’ufficio d’esecuzione rettifica d’ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 8 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3

1 Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni e delle domande e dichiarazioni loro presentate.

2 Chiunque giustifichi un interesse può esaminare questi verbali e chiederne estratti.

3I verbali degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti fanno fede fino a prova contraria.

1 sentenza relativa all’art. 8 seg. LEF

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  1. DTF 141 III 6816.01.2015Azione dell'escusso tendente all'accertamento dell'inesistenza della pretesa; interesse sufficiente all'accertamento. Alleggerimento delle condizioni alle quali l'azione di accertamento negativo del debitore escusso, che