Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento · SR 281.1

art. 80 cpv. 31 LEF

a. Titoli di rigetto

1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

2 Sono parificati alle decisioni giudiziarie:

1.

le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali;

1bis.

i documenti pubblici esecutivi secondo gli articoli 347–352 CPC;

2.

le decisioni di autorità amministrative svizzere;

3.

...

4.

le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell’articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero;

5.

nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente.

stato al 1 gennaio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 80 vLEF (fino al 1996) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 3 3

1 Tuttavia quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell'opposizione.

2 Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e le ricognizioni giudiziali, come pure, entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.

1 sentenza relativa all’art. 80 cpv. 31 LEF

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