Codice civile svizzero · SR 210
art. 83b cpv. 2 CC
1. Obbligo di revisione e diritto applicabile
1 L’organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.
2 L’autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne definisce le condizioni.
3 Salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima.
4 Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l’autorità di vigilanza può imporle di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗