Codice civile svizzero · SR 210

art. 83b cpv. 2 CC

1. Obbligo di revisione e diritto applicabile

1 L’organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.

2 L’autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne definisce le condizioni.

3 Salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima.

4 Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l’autorità di vigilanza può imporle di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’art. 83b cpv. 2 CC

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  1. 5A_853/202016.03.2021Revoca dell'esenzione dall'obbligo di designare un organo di revisione della fondazione · Condizioni per l'esenzione dall'obbligo di revisione · Vigilanza sulle fondazioni