Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità · SR 831.201
art. 85 cpv. 2 cpv. 2 OAI
Ricupero e restituzione
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2 Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell’assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto a partire dal mese seguente la nuova decisione. Per le rendite, l’assegno per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza è applicabile l’articolo 88bis capoverso 2.
3 Alla restituzione non condonata di prestazioni irrecuperabili si applica per analogia l’articolo 79bis OAVS.
stato al 1 giugno 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗