Codice di diritto processuale civile svizzero · SR 272
art. 89 cpv. 2 CPC
Azione collettiva
1 Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.
2 Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:
- a.
proibire una lesione imminente;
- b.
far cessare una lesione attuale;
- c.
accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 6593