Codice di diritto processuale civile svizzero · SR 272

art. 89 cpv. 2 CPC

Azione collettiva

1 Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.

2 Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:

a.

proibire una lesione imminente;

b.

far cessare una lesione attuale;

c.

accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

3 Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 6593

1 sentenza relativa all’art. 89 cpv. 2 CPC

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  1. 4A_281/202013.01.2021Legittimazione attiva delle associazioni professionali ed economiche · Concorrenza sleale · Azione collettiva