Legge federale sulla radiotelevisione · SR 784.40

art. 9 cpv. 1 LRTV

Riconoscibilità della pubblicità

1 La pubblicità deve essere nettamente separata dalla parte redazionale del programma ed essere chiaramente riconoscibile come tale. Il Consiglio federale può vietare quelle forme di pubblicità che non garantiscono il rispetto di questi principi o sottoporle a un disciplinamento speciale.

2 I collaboratori in pianta stabile dei programmi dell’emittente non possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie della medesima. Sono eccettuate da questa restrizione le emittenti locali e regionali che dispongono di mezzi finanziari limitati.

stato al 1 ottobre 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2003 1399

2 sentenze relative all’art. 9 cpv. 1 LRTV

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