Legge federale sulla radiotelevisione · SR 784.40
art. 94 cpv. 2 LRTV
Legittimazione
1 Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato o contro il rifiuto di accordare l’accesso chiunque:
- a.
ha partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione; e
- b.
dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati o la cui domanda di accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è stata respinta.
2 Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme.
3 Le persone fisiche che interpongono un ricorso conformemente al capoverso 2 devono avere almeno 18 anni, possedere la cittadinanza svizzera o essere titolari di un permesso di domicilio o di dimora.
4 Anche il DATEC può interporre ricorso; in questo caso non si applicano le condizioni di cui al capoverso 1.
stato al 1 ottobre 2024 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2003 1399