Codice civile svizzero · SR 210

Art. 963/964 CC

a. Per le iscrizioni

1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione.

2 Non occorre una dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza.

3 I funzionari ai quali è commessa dal diritto cantonale la celebrazione degli atti pubblici, possono essere incaricati dai Cantoni di notificare per l’iscrizione nel registro fondiario i rapporti giuridici risultanti dai loro atti.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

1 sentenza relativa all’Art. 963/964 CC

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  1. DTF 85 III 5001.04.1959Fallimento; litigio relativo al diritto di proprietà su un fondo. Nel litigio sorto tra la massa e un terzo circa la proprietà di un fondo, la veste di attore incombe alla parte alla quale l'iscrizione nel registro fondiario è sfavorevole.