Codice civile svizzero · SR 210

art. 965 cpv. 2 CC

a. Prova

1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico.

2 La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l’operazione, od è un suo procuratore.

3 La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

6 sentenze relative all’art. 965 cpv. 2 CC

le più recenti prima

Apri nella ricerca
  1. 5A_383/201010.12.2010Domanda di iscrizione nel registro fondiario · Potere di esame dell'ufficiale del registro fondiario · Servitù del proprietario
  2. DTF 135 III 58512.08.2009Acquisizione extra-tabulare di una proprietà fondiaria dal proprietario in fallimento. Un'acquisizione extra-tabulare della proprietà di un fondo sulla base di una sentenza di divorzio può unicamente avvenire se, al mom
  3. DTF 97 I 26828.01.1971Ricorso di diritto amministrativo; tenuta del registro fondiario. 1. Le regole del Codice civile sul registro fondiario sono di diritto pubblico ai sensi dell'art. 5 PAF. Pertanto, le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di registro fondiario sono suscettibi
  4. DTF 95 I 39210.10.19691. Art. 991 lett. c OG e 103 cpv. 3 RRF. Qualità per ricorrere dell'amministratore dell'eredità contro la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza sul registro fondiario, che rifiuta l'iscrizione di una vendita di beni appartenenti alla massa ereditaria (consid. 1). 2. Art
  5. DTF 80 II 36914.12.1954Scioglimento della comproprietà in materia di beni immobili, secondo l' art. 650 CC : a) Una vendita che non è conforme ai requisiti legali perchè non è stata approvata dall'autorità tutoria giusta l' art. 404 cp . 3 CC non crea un diritto di prelazione a'sensi dell'art. 682 e no
  6. DTF 65 I 2923.02.1939Registro fondiario (diritto di disporre dell'immobile): L'ufficiale non può dar corso alla domanda d'iscrizione presentata dal proprietario, allorchè quest'ultimo non ha la capacità od il diritto di disporre, anche se cio non risulti dal registro fondiario (art. 963 e 965 cp. 200