Codice civile svizzero · SR 210
Art. 98 EG/ZGB
I. Domanda
1 I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro.
2 Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta.
3 I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichiarano personalmente all’ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi.
4 I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 98 vCC (fino al 1999) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
I. Peri minorenni
1 I minorenni non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre o del tutore.
2 Se al momento della pubblicazione uno solo dei genitori esercita la potestà, basta il consenso di questo.