Direttive per il controllo dell’affiliazione dei datori di lavoro a un istituto della previdenza professionale conformemente all’articolo 11 LPP (DAIP)

Direttiva AKBV · 21 marzo 2024 · AVS, PP · Versione 5

Direttive per il controllo dell’affiliazione dei datori di lavoro a un istituto della previdenza professionale conformemente all’articolo 11 LPP (DAIP) (valida dal 01.01.2005; stato 01.04.2024)

In vigore

UFAS · AKBV · Italiano

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Direttive per il controllo dell’affiliazione dei datori di lavoro a un istituto della previdenza professionale conformemente all’articolo 11 LPP (DAIP)

Valide dal 1° gennaio 2005

Stato: 1° aprile 2024

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Premessa

La prima revisione della LPP prevede tra l’altro la modifica della procedura per il controllo dell’affiliazione di un datore di lavoro a un istituto di previdenza (art. 11 LPP). La novità consiste nel fatto che le autorità di vigilanza LPP non vi partecipano più; in cambio le casse di compensazione AVS devono assumere nuovi compiti.

In seguito a questa modifica, si è reso necessario adeguare le direttive del 21 novembre 1989. Le presenti direttive sono state elaborate dall’UFAS in collaborazione con le casse di compensazione AVS e l’istituto collettore.

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Osservazioni preliminari al supplemento 1, valido dal 1° gen-

naio 2008

Dall’entrata in vigore degli accordi bilaterali con l’Unione europea (UE) e dell’accordo corrispondente con l’Associazione europea di libero scambio (AELS) i datori di lavoro di questi Paesi che non hanno stabilimento in Svizzera, ma vi impiegano lavoratori sottostanno al diritto svizzero delle assicurazioni sociali e di conseguenza anche alla previdenza professionale.

Nel presente supplemento viene definita la procedura di controllo da seguire qualora vi sia un accordo secondo l’articolo 109 del regolamento (CEE) n. 574/72 e il lavoratore «adempia agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi».

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Osservazioni preliminari al supplemento 2, valido dal 1° gen-

naio 2015

Il presente supplemento introduce un nuovo numero marginale che disciplina il momento in cui un datore di lavoro inoltra la sua comunicazione all’istituto collettore nel quadro del primo controllo.

Inoltre, nel N. 3010 l’elenco puntato è stato sostituito da un elenco in ordine alfabetico.

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Osservazioni preliminari al supplemento 3, valido dal 1° gen-

naio 2021

Il presente supplemento aggiorna le disposizioni e i rimandi legali. Questo concerne in particolare i numeri marginali che rimandano al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il N. 2040 è stato modificato per tenere conto del fatto che dal 1° gennaio 2021 i controlli dei datori di lavoro non devono essere necessariamente effettuati sul posto.

Le modifiche sono contrassegnate con l’annotazione 1/21.

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Osservazioni preliminari al supplemento 4, valido dal 1° aprile 2024

Dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, il 31 gennaio 2020, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea non è più applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, e quindi non lo è nemmeno più il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, disciplinato nell’allegato II dell’Accordo.

Dopo un periodo transitorio, il 1° ottobre 2023 è entrata definitivamente in vigore una nuova convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, il cui scopo è garantire un coordinamento analogo a quello previsto dal disciplinamento precedente.

Come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera prevede che i datori di lavoro degli Stati contraenti che occupano personale in Svizzera senza avervi sede legale o domicilio siano assoggettati al diritto svizzero in materia di assicurazioni sociali per i propri dipendenti in Svizzera, e quindi anche alla previdenza professionale. Un datore di lavoro che non ha sede legale né domicilio nello Stato membro sul cui territorio è occupato un suo lavoratore e il lavoratore in questione possono anche convenire che sia quest’ultimo ad adempiere per conto del datore di lavoro l’obbligo di versare i contributi.

Il presente supplemento introduce dunque un’indicazione secondo cui l’articolo 18 capoverso 2 della convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera stabilisce una normativa analoga a quella dell’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento (CE)

n. 987/2009, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

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Elenco delle abbreviazioni

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti cpv. capoverso/i

lett. lettera/e

LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previ-

denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40)

OPP 2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.441.1)

N. numero/i marginale/i

par. paragrafo/i

reg. 883/2004 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1)

reg. 987/2009 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(RS 0.831.109.268.11)

segg. seguenti

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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1. In generale

1.1 Base legale

1010 Le presenti direttive si fondano sull’articolo 9 OPP 2.

1.2 Principio

1020 Secondo l’articolo 11 capoverso 1 LPP il datore di lavoro

che occupa lavoratori assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria è tenuto ad affiliarsi a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (in seguito istituto di previdenza). È innanzitutto compito suo verificare se i suoi dipendenti siano assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria. Per il controllo dell’obbligo di affiliazione, deve collaborare con i servizi competenti (cassa di compensazione e istituto collettore). Le misure di controllo previste nelle presenti direttive non lo liberano dalla sua responsabilità in caso di mancata affiliazione.

1021 Conformemente all’articolo 11 capoverso 6 LPP e all’arti-

colo 9 capoverso 3 OPP 2 le casse di compensazione sono tenute ad annunciare all’istituto collettore i datori di lavoro che non adempiono all’obbligo di affiliazione a un istituto di previdenza.

1022 Secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009, il da-1/21 tore di lavoro il cui luogo d’attività non è situato nello Stato

membro in cui impiega il lavoratore e il lavoratore possono convenire che quest’ultimo adempia agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi (il lavoratore assume il ruolo di persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’art. 21 par. 2 del reg. 987/2009). Il datore di lavoro rimane comunque assoggettato alla legislazione in materia di previdenza professionale obbligatoria e la sua affiliazione dev’essere verificata.

1023 La persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’arti-1/21 colo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 deve informare la

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competente cassa di compensazione della conclusione di un tale accordo.

1.3 Convenzione sul coordinamento della sicurezza

sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Ir-

landa del Nord e la Confederazione Svizzera

1030 I numeri marginali delle presenti direttive che menzionano 4/24 l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 fanno riferimento

per analogia anche all’articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera.

2. Procedura

2.1 Principio

2010 In base ai dati a disposizione dell’AVS, la cassa di com-

pensazione verifica se il datore di lavoro impieghi dipendenti assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria e se sia affiliato a un istituto di previdenza (art. 11 cpv. 4 LPP).

2011 Se il datore di lavoro afferma di non impiegare alcun lavo-

ratore assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria, la cassa di compensazione verifica, in particolare sulla base dei dati dell’AVS, se le indicazioni fornite riguardo all’età e al salario degli interessati siano esatte o perlomeno attendibili.

2012 Le casse di compensazione verificano l’affiliazione del da-

tore di lavoro secondo i N. 2010 e 2011 nei casi seguenti (v. N. 2020 segg.):

– quando inseriscono un datore di lavoro nel loro registro degli affiliati (caso 1);

– quando viene effettuato il conteggio annuale dei contributi AVS (caso 2);

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– nel quadro del controllo dei datori di lavoro (caso 3).

In caso di riaffiliazione, il controllo incombe all’istituto collettore (caso 4).

2013 Sulla base dei dati a disposizione dell’AVS, la cassa di 1/21 compensazione verifica se la persona soggetta all’obbligo

contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del

reg. 987/2009 sottostia alla previdenza professionale obbligatoria e se sia affiliata a un istituto di previdenza.

2014 Le casse di compensazione verificano l’affiliazione della 1/21 persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’arti-

colo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 conformemente ai N. 2013 e 2022 segg. nei casi seguenti:

– quando inseriscono una persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del

reg. 987/2009 nel registro degli affiliati (caso 1);

– quando viene effettuato il conteggio annuale dei contributi AVS (caso 2).

In caso di riaffiliazione, il controllo incombe all’istituto collettore (caso 4).

2.2 Caso 1: primo controllo

2020 Quando inserisce un datore di lavoro nel registro degli affi-

liati, la cassa di compensazione verifica se questi impieghi lavoratori assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria ed eventualmente se sia affiliato a un istituto di previdenza.

2021 La cassa di compensazione esige che le sia inoltrata un’at-

testazione nella quale l’istituto di previdenza certifica che il datore di lavoro è affiliato conformemente alla LPP. Se quest’ultimo è l’unico datore di lavoro ad essere affiliato all’istituto di previdenza in questione, quale attestazione basta una copia della decisione concernente la registrazione rilasciata dall’autorità di vigilanza.

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2022 Quando la cassa di compensazione inserisce una persona 1/21 soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 para-

grafo 2 del reg. 987/2009 nel registro degli affiliati, deve verificare se essa sottostia alla previdenza professionale obbligatoria; in tal caso richiede alla persona assicurata di inoltrarle l’attestazione con la quale l’istituto di previdenza certifica che questa è affiliata conformemente alla LPP.

2.3 Caso 2: controllo periodico dell’affiliazione del da-

tore di lavoro

2030 Se dalla verifica secondo i N. 2010 e 2011 risulta che il da-

tore di lavoro deve essere affiliato a un istituto di previdenza e questi conferma la sua affiliazione fornendo il nome dell’istituto o espone in modo credibile che non impiega alcun lavoratore assoggettato all’obbligo contributivo, il caso può essere archiviato. Se necessario, la cassa di compensazione può richiedere al datore di lavoro di inoltrarle immediatamente l’attestazione di affiliazione dell’istituto di previdenza in questione.

2031 A scelta della cassa di compensazione, la dichiarazione del

datore di lavoro può essere integrata nel conteggio annuale (dichiarazione dei salari) o richiesta separatamente.

2032 Il controllo dell’affiliazione è effettuato annualmente. Di re-

gola deve concludersi entro il 30 giugno.

2033 Se dalla verifica secondo il N. 2013 risulta che la persona 1/21 soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 para-

grafo 2 del reg. 987/2009 deve essere affiliata a un istituto di previdenza e essa conferma la sua affiliazione fornendo il nome dell’istituto, il caso può essere archiviato. Se necessario, la cassa di compensazione può richiedere che le sia inoltrata immediatamente l’attestazione di affiliazione dell’istituto di previdenza in questione.

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2.4 Caso 3: controllo dei datori di lavoro

2040 Se dalla verifica secondo i N. 2010 e 2011 risulta che il da-1/21 tore di lavoro deve essere affiliato a un istituto di previ-

denza, il revisore deve verificare l’affiliazione e indicarne il risultato nel suo rapporto.

2.5 Caso 4: controllo in caso di riaffiliazione

2050 In caso di riaffiliazione, il controllo viene effettuato dall’isti-

tuto collettore su incarico delle casse di compensazione.

2051 Non appena viene a sapere che un contratto di affiliazione 1/21 è stato sciolto conformemente all’articolo 11 capoverso 3bis

LPP, l’istituto collettore verifica in base all’annuncio di scioglimento trasmessogli dall’istituto di previdenza interessato se il datore di lavoro impieghi lavoratori assoggettati alla previdenza professionale o se la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 mantenga il suo statuto e se sia assoggettata alla LPP.

– Se il datore di lavoro non impiega alcun dipendente assoggettato all’obbligo contributivo, il caso può essere archiviato.

– Se il datore di lavoro impiega dipendenti assoggettati all’obbligo contributivo nella previdenza professionale obbligatoria, l’istituto collettore ingiunge al datore di lavoro di affiliarsi a un istituto di previdenza entro due mesi.

– Se la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 ha perso il suo statuto o non sottostà più alla LPP, il caso può essere archiviato.

– Se la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 ha mantenuto il suo statuto e sottostà alla LPP, l’istituto collettore ingiunge al datore di lavoro di affiliarsi a un istituto di previdenza entro due mesi.

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2052 Sulla base dei documenti inoltrati dal datore di lavoro o 1/21 dalla persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’ar-

ticolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009, l’istituto collettore valuterà quale seguito dare alla procedura:

– se l’impresa dimostra di non impiegare più alcun dipendente assoggettato all’obbligo assicurativo, il caso può essere archiviato;

– se la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 dimostra di aver perso il suo statuto o di non sottostare più alla LPP, il caso può essere archiviato;

– se l’impresa o la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 dimostra di aver concluso un nuovo contratto di affiliazione, il caso può essere archiviato;

– in tutti gli altri casi, l’istituto collettore procede a un’affiliazione d’ufficio.

2053 Sul suo sito Internet protetto, l’istituto collettore gestisce 1/21 per le casse di compensazione un registro dei datori di la-

voro e delle persone soggette all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 in cui sono documentati i cambiamenti riguardanti i contratti di affiliazione.

2.6 Avvertimento al datore di lavoro

2060 Se il datore di lavoro, nonostante l’ingiunzione, non dà se-

guito alla richiesta della cassa di compensazione o rifiuta di fornire i documenti opportuni e dalle indicazioni dell’AVS risulta che impiega dipendenti soggetti all’obbligo contributivo nella previdenza professionale obbligatoria, la cassa di compensazione gli ingiunge di affiliarsi a un istituto di previdenza entro due mesi. Se il datore di lavoro non dà seguito all’ingiunzione entro il termine stabilito, la cassa di compensazione lo annuncia all’istituto collettore per un’affiliazione retroattiva.

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2060.0 L’annuncio all’istituto collettore nel quadro del primo con-1/15 trollo viene effettuato unicamente dopo aver ottenuto

l’elenco dei salari soggetti all’AVS o dei certificati di salario secondo il N. 3010 lettere d ed e, ma al più tardi in occasione del primo controllo periodico dell’affiliazione.

2060.1 Se, nonostante l’ingiunzione, il datore di lavoro all’estero o 1/08 la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’arti-

colo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 non dà seguito alla richiesta della cassa di compensazione o non fornisce i documenti opportuni, quest’ultima ingiunge al datore di lavoro di affiliarsi a un istituto di previdenza entro due mesi. L’ingiunzione è indirizzata direttamente al datore di lavoro, tramite raccomandata con attestazione di recapito (cfr. art. 76 par. 3 del reg. 883/2004), con copia alla persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009. Se il datore di lavoro non dà seguito all’ingiunzione entro il termine stabilito, la cassa di compensazione procede all’affiliazione retroattiva presso l’istituto collettore. La persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 viene informato in merito.

2061 Se, nonostante le dichiarazioni del datore di lavoro, la

cassa di compensazione ha ancora dubbi riguardo alla validità dei motivi addotti per non affiliarsi, ne informa l’istituto collettore.

2062 La cassa di compensazione fattura al datore di lavoro che

non adempie ai suoi obblighi le spese amministrative che questi ha causato.

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3. Documentazione da inoltrare

3010 Tutti di documenti necessari per l’accertamento dell’obbligo 1/15 di affiliazione vanno allegati all’annuncio inviato all’istituto

collettore. Eventualmente verranno indicati i documenti mancanti. Tra i documenti da allegare vi sono segnatamente:

a) il questionario di affiliazione, anche se compilato in modo sbagliato, insufficiente o illeggibile;

b) la conferma che al datore di lavoro è stato chiesto di fornire le informazioni;

c) l’ingiunzione ad affiliarsi a un istituto di previdenza;

d) l’elenco dei salari soggetti all’AVS per gli anni in questione, con le informazioni seguenti per ciascun lavoratore: nome e cognome, numero AVS e periodo per il quale è stato versato il salario;

e) in assenza di un elenco dei salari, gli ultimi certificati di salario o altri documenti che fanno riferimento a lavoratori soggetti all’obbligo contributivo;

f) la corrispondenza e

g) il rapporto del controllo del datore di lavoro.

3011 I documenti devono contenere in particolare le informazioni

seguenti:

– la data in cui l’impresa si è affiliata alla cassa di compensazione e

– i dati concernenti la cassa di compensazione cui l’impresa era affiliata in precedenza o l’indicazione che si tratta di una prima affiliazione a una cassa di compensazione.

3012 Tutti di documenti necessari per l’accertamento dell’obbligo 1/21 di affiliazione della persona soggetta all’obbligo contributivo

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secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 vanno allegati all’annuncio inviato all’istituto collettore. Eventualmente verranno indicati i documenti mancanti. Tra i documenti da allegare vi sono segnatamente:

– il questionario di affiliazione, anche se compilato in modo sbagliato, insufficiente o illeggibile;

– l’ingiunzione ad affiliarsi a un istituto di previdenza;

– l’accordo concluso con il datore di lavoro in cui è stato convenuto che la persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 adempirà agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi;

– gli ultimi certificati di salario e

– la corrispondenza.

4. Affiliazione d’ufficio

4010 Secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera a LPP l’istituto

collettore è tenuto ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono all’obbligo di affiliazione.

4011 Per esprimersi in merito all’obbligo di affiliazione del datore 1/08 di lavoro, l’istituto collettore può per principio basarsi sulle

indicazioni e sulla documentazione in possesso della cassa di compensazione (v. N. 3010, 3011 e 3012).

5. Conservazione degli atti

5010 Si applicano le Direttive concernenti la gestione, la conser-

vazione, l’archiviazione e la distruzione degli atti in ambito AVS/AI/IPG/PC/PT/AFam/AF (valide dal 1.10.2022)

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6. Obbligo di informare

6.1 Istituti di previdenza

6010 Se il contratto di affiliazione tra un istituto di previdenza re-1/21 gistrato e un datore di lavoro è disdetto, l’istituto di previ-

denza in questione deve annunciarlo all’istituto collettore (art. 11 cpv. 3bisLPP) entro 60 giorni, ma al più tardi 30 giorni dopo lo scioglimento del contratto. L’annuncio deve contenere le indicazioni seguenti:

– il nome, il cognome e l’indirizzo del datore di lavoro conformemente al registro di commercio rispettivamente della persona soggetta all’obbligo contributivo secondo l’articolo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009;

– il motivo dello scioglimento:

disdetta da parte del datore di lavoro,

disdetta da parte dell’istituto di previdenza,

assenza di assicurati,

fallimento;

– la presenza di assicurati alla data in cui è stato sciolto il contratto;

– l’indicazione del nuovo istituto di previdenza, se noto al momento dell’annuncio all’istituto collettore;

– la persona di contatto presso l’istituto di previdenza che effettua l’annuncio;

– la cassa di compensazione presso la quale il datore di lavoro è affiliato.

Qualsiasi scioglimento di contratto deve essere annunciato, a prescindere dal motivo della disdetta.

6.2 Casse di compensazione

6020 Le casse di compensazione devono comunicare o fornire 1/08 all’istituto collettore le informazioni e i documenti necessari

all’esecuzione della previdenza professionale desumibili dai loro atti (v. N. 3010, 3011 e 3012).

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6.3 Istituto collettore

6030 L’istituto collettore informa le casse di compensazione in

merito al controllo in caso di riaffiliazione.

6031 Quando i casi annunciati sono stati definitivamente trattati,

l’istituto collettore ne informa le casse di compensazione.

6032 Le informazioni e i documenti ricevuti possono essere uti-

lizzati unicamente ai fini della previdenza professionale. La trasmissione a terzi senza l’accordo esplicito della cassa di compensazione competente o dell’UFAS è vietata.

7. Indennizzo

7010 Il fondo di garanzia LPP versa alle casse di compensa-

zione un’indennità di nove franchi per ciascun controllo d’affiliazione. Se le spese amministrative fatturate ai datori di lavoro che non adempiono ai loro obblighi (N. 2062) non possono essere riscosse, vengono assunte dal fondo di garanzia LPP (art. 56 cpv. 1 lett. h LPP).

7011 Se le spese amministrative fatturate ai datori di lavoro o 1/21 alle persone soggette all’obbligo contributivo secondo l’arti-

colo 21 paragrafo 2 del reg. 987/2009 che non adempiono ai loro obblighi (N. 2062) non possono essere riscosse,

vengono assunte dal fondo di garanzia LPP.

7012 Il fondo di garanzia LPP versa un’indennità all’istituto col-

lettore per le spese insorte.

7013 L’istituto collettore comunica al fondo di garanzia LPP entro

il 31 marzo dell’anno successivo l’ammontare delle spese sostenute e i controlli effettuati.