Direttive sull’utilizzo dell’ordine di pagamento elettronico di PostFinance SA (OPAE)
Direttiva EZAG · 17 dicembre 2024 · AVS · Versione 5
Direttive sull’utilizzo dell’ordine di pagamento elettronico di PostFinance SA (OPAE); valide dal 01.09.2011, stato 01.01.2025
In vigore
UFAS · EZAG · Italiano
Direttive sull’utilizzo dell’ordine di pagamento elettronico di PostFinance SA (OPAE)
Valide dal 1° settembre 2011
Stato: 1° gennaio 2025
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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° settembre 2011
Il presente supplemento contiene adeguamenti concernenti i formati degli OPAE (v. informativa AVS n. 290, in tedesco e francese). Post-Finance SA ha introdotto lo standard ISO 20022 (XML) e apportato adeguamenti al traffico dei pagamenti con novità negli OPAE.
Le presenti direttive sono state adeguate di conseguenza e permettono ora l’utilizzo dell’OPAE in aggiunta all’OPAE nel formato TXT (N. 1008).
L’OPAE nel formato XML è utilizzato per le modalità di pagamento TP 1, TP 2.1, TP 2.2 e TP 7 (N. 1007).
Negli OPAE XML è obbligatoria l’indicazione del codice PENS. Esso garantisce il puntuale pagamento delle rendite alla data della valuta, a prescindere dallo stato del conto.
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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° novembre 2017
A seguito della soppressione del pagamento in contanti a domicilio il 1 novembre 2017, viene a cadere il termine:
➢ mandati di pagamento del servizio interno.
Sono stati modificati i numeri marginali seguenti:
1007 Il pagamento principale delle rendite può essere effettuato 11/17 sia con il nuovo formato OPAE che con l’OPAE nel formato
TXT. Non si possono in nessun caso consegnare insieme vecchie e nuove modalità di pagamento.
Si possono utilizzare le modalità di pagamento seguenti:
- pagamenti su conti postali del servizio interno: TT 01, TT 05, TT 22 o TP 2.1
- pagamenti su conti bancari del servizio interno: TP 2.2
- pagamenti clearing del servizio interno: TT 02, TT 05, TT 27 o TP 3
1008 soppresso
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Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2019
In seguito agli adeguamenti operati da PostFinance SA elencati di seguito, sono stati adeguati o soppressi i numeri marginali esposti nel presente supplemento:
- introduzione del nuovo software di core banking dal 1° gennaio 2018
- soppressione dei mandati di pagamento (pagamento in contanti da parte del postino)
- sostituzione del vecchio formato OPAE TXT per gli ordini di pagamento elettronici.
1.
2. Disposizioni generali
1003 I dettagli tecnici sono contenuti nel «Manuale OPAE», nel 1/19 «Manuale specificazione tecnica – Gestione creditori,
debitori, cash e liquidità» e nelle «Disposizioni
complementari all’AVS/AI/IPG» di PostFinance SA.
3. Termini di pagamento
1007 Il pagamento principale delle rendite può essere effettuato 1/19 con l’OPAE nel formato XML. Possono essere utilizzate le
modalità di pagamento (TP) seguenti:
- pagamenti su conti postali del servizio interno: TP 2.1
- pagamenti su conti bancari del servizio interno: TP 2.2
- pagamenti clearing del servizio interno: TP 3
4. Configurazione dell’indirizzo
1009 soppresso
1/19
5. Campi riservati alle comunicazioni
1010 Per il pagamento delle prestazioni AVS/AI/IPG attraverso 1/19 OPAE nel formato XML bisogna indicare sempre il
numero AVS dell’avente diritto alle prestazioni in
conformità delle «Disposizioni complementari AVS/AI/IPG»
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al «Manuale OPAE». Negli OPAE XML è obbligatoria l’indicazione del codice PENS.
1010.1 Il codice PENS serve a designare che si tratta del paga-1/19 mento di una rendita. Deve essere indicato nell’ordine di
pagamento per evitare che il pagamento venga eseguito come un normale pagamento creditori.
1011 Quando si utilizza l’OPAE nel formato XML (ISO 20022) bi-1/19 sogna fornire i dati concernenti il beneficiario del
pagamento nell’elemento Creditor (TP 2.1, 2.2 e 3).
6. F
7. Ritiri
1017 soppresso
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Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2025
Il presente supplemento contiene gli adeguamenti seguenti:
- adeguamento delle formulazioni per garantire l’uniformità e la chiarezza dei contenuti;
- chiarimento in merito al fatto che i pagamenti nazionali comprendono anche i versamenti per e dal Principato del Liechtenstein;
- aggiunta degli assegni familiari nell’agricoltura (AF) al pagamento di prestazioni AVS/AI/IPG;
- dato che PostFinance SA non fa distinzione tra pagamenti su conti postali e pagamenti su conti bancari, la precedente distinzione tra le modalità di pagamento è sostituita dal PA D (domestic).
La procedura e il contenuto materiale delle direttive non hanno subito modifiche.
A fronte delle modifiche elencate, i numeri marginali 1002, 1007 e 1011 sono stati adeguati di conseguenza.
Le modifiche sono contrassegnate dall’indicazione 1/25.
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- Indice Abbreviazioni8
- 1. Campo d’applicazione9
- 2. Disposizioni generali9
- 3. Termini di pagamento10
- 4. Configurazione dell’indirizzo10
- 5. Campi riservati alle comunicazioni11
- 5.1. Dati obbligatori11
- 5.2. Dati facoltativi11
- 6. Ordine di pagamento12
- 6.1. Autorizzazione dell’esecuzione dell’ordine di pagamento12
- 6.2. Prova dei pagamenti12
- 7. Ritiri13
- 8. Pagamenti da parte dei datori di lavoro13
- 9. Entrata in vigore13
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Abbreviazioni
AF Assegni familiari nell’agricoltura
AFam Assegni familiari
AI Assicurazione invalidità
art. articolo/i
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CTDP Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli
invii di lettere e pacchi nonché il settore PostFinance SA DGA Direttive concernenti la gestione, la conservazione, l’archi-
viazione e la distruzione degli atti in ambito
AVS/AI/IPG/PC/PT/AFam/AF
IPG Indennità di perdita di guadagno
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
N. Numero/i marginale/i
OPAE Ordine/i di pagamento elettronico/i
PC Prestazioni complementari
PT Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
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1. Campo d’applicazione
1001 Le presenti direttive, emanate d’intesa con PostFinance 1/25 SA, regolano le modalità di utilizzo dell’OPAE in particolare
per
- i pagamenti ordinati dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie secondo l’art. 65 LAVS, le cui tasse vengono fatturati ai Fondi di compensazione;
- il pagamento di prestazioni AVS/AI/IPG/AF da parte dei datori di lavoro.
1002 Le direttive si limitano al traffico dei pagamenti nazionali. I 1/25 pagamenti nazionali comprendono anche i versamenti per
e dal Principato del Liechtenstein.
2. Disposizioni generali
1003 I dettagli tecnici sono contenuti nel «Manuale OPAE», nel 1/25 «Manuale specificazione tecnica» e nelle «Disposizioni
complementari all’AVS/AI/IPG/AF» di PostFinance SA.
1004 Sono applicate inoltre
1/25 - le direttive dell’UFAS sul traffico dei pagamenti negli
ambiti AVS, AI, IPG e AF, e la CTDP
- le DGA
nella misura in cui non si dispone diversamente qui di seguito.
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3. Termini di pagamento
1005 Le casse di compensazione possono per principio stabilire
la data di scadenza dei pagamenti principali delle rendite, che deve però sempre corrispondere a un giorno feriale.
1006 Le date di scadenza stabilite dalle casse di compensazione
possono essere modificate previa intesa, per tempo, con l’UCC.
1007 Il pagamento principale delle rendite deve essere effettuato 1/25 con l’OPAE nel formato XML e il PA D (domestic).
1008 soppresso
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4. Configurazione dell’indirizzo
1009 soppresso
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5. Campi riservati alle comunicazioni
5.1.Dati obbligatori
1010 Per il pagamento delle prestazioni AVS/AI/IPG/AF attra-1/25 verso OPAE nel formato XML bisogna indicare in ogni caso
il numero AVS dell’avente diritto alle prestazioni in
conformità delle «Disposizioni complementari AVS/AI/IPG» al «Manuale OPAE». Negli OPAE XML è obbligatoria l’indicazione del codice PENS.
1010.1 Il codice PENS serve a designare che si tratta del paga-1/19 mento di una rendita. Deve essere indicato nell’ordine di
pagamento per evitare che il pagamento venga eseguito come un normale pagamento creditori.
1011 Quando si utilizza l’OPAE nel formato XML (ISO 20022) bi-1/25 sogna fornire i dati concernenti il beneficiario del
pagamento (avente diritto alle prestazioni) nell’elemento Creditor (PA D, secondo il N. 1007).
5.2.Dati facoltativi
1012 Nella misura in cui non è riservato ai dati obbligatori se-
condo il N. 1010, lo spazio è a disposizione delle casse di compensazione per altre comunicazioni (p. es. mese di rendita, ripartizione dell’importo da pagare, domicilio dell’avente diritto alle prestazioni nel caso di pagamenti a terzi, numero e data della fattura, deduzione dello sconto ecc.).
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6. Ordine di pagamento
6.1.Autorizzazione dell’esecuzione dell’ordine di pagamento
1013 Le casse di compensazione possono affidare a terzi (centri di servizio) sia l’allestimento sia la consegna degli ordini di pagamento a PostFinance. L’autorizzazione per l’esecuzione degli ordini di pagamento da parte di PostFinance SA deve invece essere data senza eccezioni dalla cassa di compensazione.
6.2.Prova dei pagamenti
1014 Per ogni ordine collettivo si deve allestire un elenco interno dei pagamenti. Nel caso dei pagamenti di rendite l’elenco deve contenere almeno i dati seguenti:
- numero AVS dell’avente diritto
- indirizzo di pagamento
- importo per ogni pagamento
- ramo assicurativo
(AVS/AI/compiti dele-
gati)
- totale dei pagamenti
- nel caso di pagamenti misti: suddivisione del totale dei
pagamenti in base alla categoria di prestazione (rendite ordinarie AVS, rendite straordinarie AVS, assegni per grandi invalidi dell’AVS, rendite ordinarie AI, rendite straordinarie AI, assegni per grandi invalidi dell’AI, compiti delegati) nella misura in cui la composizione del totale non viene comprovata diversamente.
1015 Le casse possono sono libere nell’allestimento dell’elenco a condizione che esso permetta all’organo di revisione di controllare la legittimità dei pagamenti.
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7. Ritiri
1016 I ritiri di ordini di pagamento si devono limitare allo stretto
necessario. Le mutazioni devono quindi essere elaborate immediatamente prima della data di recapito.
1017 soppresso
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8. Pagamenti da parte dei datori di lavoro
1018 I datori di lavoro che utilizzano l’OPAE per effettuare i pa-1/25 gamenti di prestazioni AVS/AI/IPG/AF di cui sono stati
incaricati dalle casse di compensazione competenti devono stipulare un accordo speciale con PostFinance SA.
1019 La cassa di compensazione competente è responsabile af-
finché il datore di lavoro si attenga alle pertinenti direttive. Nel quadro di questa competenza, è autorizzata a impartire ulteriori direttive sia al datore di lavoro che all’organo di revisione incaricato di controllare i datori di lavoro.
9. Entrata in vigore
1020 Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2001.