Direttive sull’utilizzo dell’ordine di pagamento elettronico di PostFinance SA (OPAE)

Direttiva EZAG · 17 dicembre 2024 · AVS · Versione 5

Direttive sull’utilizzo dell’ordine di pagamento elettronico di PostFinance SA (OPAE); valide dal 01.09.2011, stato 01.01.2025

In vigore

UFAS · EZAG · Italiano

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Direttive sull’utilizzo dell’ordine di pagamento elettronico di PostFinance SA (OPAE)

Valide dal 1° settembre 2011

Stato: 1° gennaio 2025

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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° settembre 2011

Il presente supplemento contiene adeguamenti concernenti i formati degli OPAE (v. informativa AVS n. 290, in tedesco e francese). Post-Finance SA ha introdotto lo standard ISO 20022 (XML) e apportato adeguamenti al traffico dei pagamenti con novità negli OPAE.

Le presenti direttive sono state adeguate di conseguenza e permettono ora l’utilizzo dell’OPAE in aggiunta all’OPAE nel formato TXT (N. 1008).

L’OPAE nel formato XML è utilizzato per le modalità di pagamento TP 1, TP 2.1, TP 2.2 e TP 7 (N. 1007).

Negli OPAE XML è obbligatoria l’indicazione del codice PENS. Esso garantisce il puntuale pagamento delle rendite alla data della valuta, a prescindere dallo stato del conto.

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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° novembre 2017

A seguito della soppressione del pagamento in contanti a domicilio il 1 novembre 2017, viene a cadere il termine:

➢ mandati di pagamento del servizio interno.

Sono stati modificati i numeri marginali seguenti:

1007 Il pagamento principale delle rendite può essere effettuato 11/17 sia con il nuovo formato OPAE che con l’OPAE nel formato

TXT. Non si possono in nessun caso consegnare insieme vecchie e nuove modalità di pagamento.

Si possono utilizzare le modalità di pagamento seguenti:

- pagamenti su conti postali del servizio interno: TT 01, TT 05, TT 22 o TP 2.1

- pagamenti su conti bancari del servizio interno: TP 2.2

- pagamenti clearing del servizio interno: TT 02, TT 05, TT 27 o TP 3

1008 soppresso

11/17

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Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2019

In seguito agli adeguamenti operati da PostFinance SA elencati di seguito, sono stati adeguati o soppressi i numeri marginali esposti nel presente supplemento:

- introduzione del nuovo software di core banking dal 1° gennaio 2018

- soppressione dei mandati di pagamento (pagamento in contanti da parte del postino)

- sostituzione del vecchio formato OPAE TXT per gli ordini di pagamento elettronici.

1.

2. Disposizioni generali

1003 I dettagli tecnici sono contenuti nel «Manuale OPAE», nel 1/19 «Manuale specificazione tecnica – Gestione creditori,

debitori, cash e liquidità» e nelle «Disposizioni

complementari all’AVS/AI/IPG» di PostFinance SA.

3. Termini di pagamento

1007 Il pagamento principale delle rendite può essere effettuato 1/19 con l’OPAE nel formato XML. Possono essere utilizzate le

modalità di pagamento (TP) seguenti:

- pagamenti su conti postali del servizio interno: TP 2.1

- pagamenti su conti bancari del servizio interno: TP 2.2

- pagamenti clearing del servizio interno: TP 3

4. Configurazione dell’indirizzo

1009 soppresso

1/19

5. Campi riservati alle comunicazioni

1010 Per il pagamento delle prestazioni AVS/AI/IPG attraverso 1/19 OPAE nel formato XML bisogna indicare sempre il

numero AVS dell’avente diritto alle prestazioni in

conformità delle «Disposizioni complementari AVS/AI/IPG»

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al «Manuale OPAE». Negli OPAE XML è obbligatoria l’indicazione del codice PENS.

1010.1 Il codice PENS serve a designare che si tratta del paga-1/19 mento di una rendita. Deve essere indicato nell’ordine di

pagamento per evitare che il pagamento venga eseguito come un normale pagamento creditori.

1011 Quando si utilizza l’OPAE nel formato XML (ISO 20022) bi-1/19 sogna fornire i dati concernenti il beneficiario del

pagamento nell’elemento Creditor (TP 2.1, 2.2 e 3).

6. F

7. Ritiri

1017 soppresso

1/19

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Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene gli adeguamenti seguenti:

- adeguamento delle formulazioni per garantire l’uniformità e la chiarezza dei contenuti;

- chiarimento in merito al fatto che i pagamenti nazionali comprendono anche i versamenti per e dal Principato del Liechtenstein;

- aggiunta degli assegni familiari nell’agricoltura (AF) al pagamento di prestazioni AVS/AI/IPG;

- dato che PostFinance SA non fa distinzione tra pagamenti su conti postali e pagamenti su conti bancari, la precedente distinzione tra le modalità di pagamento è sostituita dal PA D (domestic).

La procedura e il contenuto materiale delle direttive non hanno subito modifiche.

A fronte delle modifiche elencate, i numeri marginali 1002, 1007 e 1011 sono stati adeguati di conseguenza.

Le modifiche sono contrassegnate dall’indicazione 1/25.

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Abbreviazioni

AF Assegni familiari nell’agricoltura

AFam Assegni familiari

AI Assicurazione invalidità

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CTDP Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli

invii di lettere e pacchi nonché il settore PostFinance SA DGA Direttive concernenti la gestione, la conservazione, l’archi-

viazione e la distruzione degli atti in ambito

AVS/AI/IPG/PC/PT/AFam/AF

IPG Indennità di perdita di guadagno

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

N. Numero/i marginale/i

OPAE Ordine/i di pagamento elettronico/i

PC Prestazioni complementari

PT Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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1. Campo d’applicazione

1001 Le presenti direttive, emanate d’intesa con PostFinance 1/25 SA, regolano le modalità di utilizzo dell’OPAE in particolare

per

- i pagamenti ordinati dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie secondo l’art. 65 LAVS, le cui tasse vengono fatturati ai Fondi di compensazione;

- il pagamento di prestazioni AVS/AI/IPG/AF da parte dei datori di lavoro.

1002 Le direttive si limitano al traffico dei pagamenti nazionali. I 1/25 pagamenti nazionali comprendono anche i versamenti per

e dal Principato del Liechtenstein.

2. Disposizioni generali

1003 I dettagli tecnici sono contenuti nel «Manuale OPAE», nel 1/25 «Manuale specificazione tecnica» e nelle «Disposizioni

complementari all’AVS/AI/IPG/AF» di PostFinance SA.

1004 Sono applicate inoltre

1/25 - le direttive dell’UFAS sul traffico dei pagamenti negli

ambiti AVS, AI, IPG e AF, e la CTDP

- le DGA

nella misura in cui non si dispone diversamente qui di seguito.

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3. Termini di pagamento

1005 Le casse di compensazione possono per principio stabilire

la data di scadenza dei pagamenti principali delle rendite, che deve però sempre corrispondere a un giorno feriale.

1006 Le date di scadenza stabilite dalle casse di compensazione

possono essere modificate previa intesa, per tempo, con l’UCC.

1007 Il pagamento principale delle rendite deve essere effettuato 1/25 con l’OPAE nel formato XML e il PA D (domestic).

1008 soppresso

11/17

4. Configurazione dell’indirizzo

1009 soppresso

1/19

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5. Campi riservati alle comunicazioni

5.1.Dati obbligatori

1010 Per il pagamento delle prestazioni AVS/AI/IPG/AF attra-1/25 verso OPAE nel formato XML bisogna indicare in ogni caso

il numero AVS dell’avente diritto alle prestazioni in

conformità delle «Disposizioni complementari AVS/AI/IPG» al «Manuale OPAE». Negli OPAE XML è obbligatoria l’indicazione del codice PENS.

1010.1 Il codice PENS serve a designare che si tratta del paga-1/19 mento di una rendita. Deve essere indicato nell’ordine di

pagamento per evitare che il pagamento venga eseguito come un normale pagamento creditori.

1011 Quando si utilizza l’OPAE nel formato XML (ISO 20022) bi-1/25 sogna fornire i dati concernenti il beneficiario del

pagamento (avente diritto alle prestazioni) nell’elemento Creditor (PA D, secondo il N. 1007).

5.2.Dati facoltativi

1012 Nella misura in cui non è riservato ai dati obbligatori se-

condo il N. 1010, lo spazio è a disposizione delle casse di compensazione per altre comunicazioni (p. es. mese di rendita, ripartizione dell’importo da pagare, domicilio dell’avente diritto alle prestazioni nel caso di pagamenti a terzi, numero e data della fattura, deduzione dello sconto ecc.).

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6. Ordine di pagamento

6.1.Autorizzazione dell’esecuzione dell’ordine di pagamento

1013 Le casse di compensazione possono affidare a terzi (centri di servizio) sia l’allestimento sia la consegna degli ordini di pagamento a PostFinance. L’autorizzazione per l’esecuzione degli ordini di pagamento da parte di PostFinance SA deve invece essere data senza eccezioni dalla cassa di compensazione.

6.2.Prova dei pagamenti

1014 Per ogni ordine collettivo si deve allestire un elenco interno dei pagamenti. Nel caso dei pagamenti di rendite l’elenco deve contenere almeno i dati seguenti:

- numero AVS dell’avente diritto

- indirizzo di pagamento

- importo per ogni pagamento

- ramo assicurativo

(AVS/AI/compiti dele-

gati)

- totale dei pagamenti

- nel caso di pagamenti misti: suddivisione del totale dei

pagamenti in base alla categoria di prestazione (rendite ordinarie AVS, rendite straordinarie AVS, assegni per grandi invalidi dell’AVS, rendite ordinarie AI, rendite straordinarie AI, assegni per grandi invalidi dell’AI, compiti delegati) nella misura in cui la composizione del totale non viene comprovata diversamente.

1015 Le casse possono sono libere nell’allestimento dell’elenco a condizione che esso permetta all’organo di revisione di controllare la legittimità dei pagamenti.

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7. Ritiri

1016 I ritiri di ordini di pagamento si devono limitare allo stretto

necessario. Le mutazioni devono quindi essere elaborate immediatamente prima della data di recapito.

1017 soppresso

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8. Pagamenti da parte dei datori di lavoro

1018 I datori di lavoro che utilizzano l’OPAE per effettuare i pa-1/25 gamenti di prestazioni AVS/AI/IPG/AF di cui sono stati

incaricati dalle casse di compensazione competenti devono stipulare un accordo speciale con PostFinance SA.

1019 La cassa di compensazione competente è responsabile af-

finché il datore di lavoro si attenga alle pertinenti direttive. Nel quadro di questa competenza, è autorizzata a impartire ulteriori direttive sia al datore di lavoro che all’organo di revisione incaricato di controllare i datori di lavoro.

9. Entrata in vigore

1020 Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2001.