Manuale - Assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell’AI (AINF AI)
Direttiva · 20 dicembre 2024 · AI · Versione 3
Manuale - Assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell’AI (AINF AI) (valida dal 1.1.2022; Stato: 1.1.2025)
In vigore
UFAS · Direttiva · Italiano
Premessa
La presente versione del manuale AINF AI sostituisce la versione vigente dal 1° gennaio 2024 e contempla le modifiche materiali seguenti:
Capitolo 6.1. Adeguamento concernente l’invio dei conteggi relativi alle indennità giornaliere. D’ora in poi l’INSAI
invierà i conteggi relativi alle indennità giornaliere direttamente alla cassa di compensazione com- petente.
Capitolo 6.4. Aggiunta della prestazione «assegno per grandi invalidi» per le prestazioni in caso d’infortunio. Pre-
cisazione del fatto che la graduazione della prestazione in base all’incapacità al lavoro dell’assicu- rato di cui all’art. 25 cpv. 3 OAINF concerne l’assicurazione contro gli infortuni per i lavoratori disoc- cupati.
Allegato I Adeguamento della tappa del processo 7. «Invio dei conteggi relativi alle indennità giornaliere».
D’ora in poi l’INSAI invierà i conteggi relativi alle indennità giornaliere direttamente alla cassa di compensazione competente.
Indice
- I. Introduzione9
- II. Collaborazione9
- III. Assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell’AI (AINF AI)10
- 1. Basi giuridiche10
- 1.1. Assicurati10
- 1.2. Contratti di lavoro, di tirocinio o di formazione11
- 1.3. Rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro11
- 2. Distinzione: assoggettamento assicurativo e copertura assicurativa12
- 3. Schema di assoggettamento13
- 4. Copertura AINF AI16
- 4.1. Inizio16
- 4.2. Fine17
- 4.3. Assicurazione per accordo17
- 4.4. Coordinamento con la cassa malati17
- 4.5. Copertura AINF AI all’estero18
- IV. Prevenzione18
- 5. Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali18
- 5.1. Competenza18
- 5.2. Compiti principali dell’INSAI19
- 5.3. Obblighi dei fornitori e degli assicurati che partecipano ai provvedimenti19
- 5.4. Procedura20
- 5.5. Corsi per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute20
- V. Procedura in caso d’infortunio21
- 6. Coordinamento tra l’AI e l’INSAI21
- 6.1. Notifica dell’infortunio21
- 6.2. Esame del diritto a prestazioni22
- 6.3. Decisione in materia di prestazioni22
- 6.4. Prestazioni in caso d’infortunio23
- 6.4.1. Persone con un’indennità giornaliera dell’AI23
- 6.4.2. Persone con una rendita AI24
- 6.4.3. Persone senza indennità giornaliera dell’AI e senza rendita AI24
- 6.5. Ripresa del provvedimento, ricadute, conseguenze tardive e provvedimenti di reintegrazione25
- 6.5.1. Momento25
- 6.5.2. Rendita d’invalidità e rendita per superstiti25
- 6.5.3. Ricadute e conseguenze tardive26
- 6.5.4. Persone che partecipano a provvedimenti di reintegrazione: coordinamento con la LPP26
- 7. Ulteriori informazioni e link27
- Allegato I – Processo AINF AI28
- Allegato II – Esempi «Assoggettamento AINF»32
- Allegato III – Esempio «Caso di prestazione»39
- Allegato IV – Panoramica di attività, competenze e responsabilità40
- Allegato V – Raccolta di diversi documenti concernenti l’AINF AI47
Abbreviazioni
AELS Associazione europea di libero scambio
AD Assicurazione contro la disoccupazione
AI Assicurazione invalidità
AINF AI Assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell’AI
art. articolo/i
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
cap. capitolo/i
CAP Centro di accertamento professionale
CC Cassa di compensazione
CFSL Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
CO Codice delle obbligazioni
RS 220 – Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (admin.ch)
cpv. capoverso/i
INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (denominazione corrente: Suva)
LADI Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione
RS 837.0 – Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’inden- nità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI) (admin.ch)
LAI Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità
RS 831.20 – Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) (admin.ch)
LAINF Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
RS 832.20 – Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (admin.ch)
LAMal Legge federale sull’assicurazione malattie
RS 832.10 – Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal) (admin.ch)
LAVS Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
RS 831.10 – Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (admin.ch)
lett. lettera/e
LIPG Legge sulle indennità di perdita di guadagno
RS 834.1 – Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) (admin.ch)
LL Legge sul lavoro
RS 822.11 – Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) (admin.ch)
LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
RS 830.1 – Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (admin.ch)
LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
RS 831.40 – Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (admin.ch)
MSSL Medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro
OAI Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità
RS 831.201 – Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) (admin.ch)
OAINF Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni
RS 832.202 – Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) (admin.ch)
OLL 3 Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro
RS 822.113 – Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) (Tutela della salute) (ad- min.ch)
OLL 4 Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro
RS 822.114 – Ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, ap- provazione dei piani e permesso d’esercizio) (admin.ch)
OPI Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni
RS 832.30 – Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Or- dinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI) (admin.ch)
8 di 47 SECO Segreteria di Stato dell’economia
UE Unione europea
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFSP Ufficio federale della sanità pubblica
I. Introduzione
L’UFAS ha elaborato il presente manuale, in collaborazione con l’INSAI e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), al fine di agevolare l’esecuzione dell’assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell’AI (AINF AI) e averne una migliore visione d’insieme.
Il manuale non ha pretese di esaustività. L’UFAS accetta volentieri suggerimenti e proposte di miglioramento all’indirizzo email [email protected] (si prega di scrivere in oggetto: Manuale AINF AI).
II. Collaborazione
L’INSAI e gli uffici AI dialogano in merito all’esecuzione dell’AINF AI. In caso di domande gli uffici AI possono rivolgersi all’INSAI, ossia al Centro di competenza casi della regione competente. Gli uffici AI sono tenuti a inoltrare agli assicurati le informazioni concernenti l’AINF AI e l’assicurazione per accordo (art. 72 OAINF).
Per illustrare la collaborazione tra l’INSAI e l’AI, nell’allegato III sono rappresentate le attività e competenze principali.
In linea di principio, per le questioni tecniche relative all’AINF (p. es. domande relative al salario soggetto a dichiarazione o all’estensione della copertura dell’AINF ecc.) occorre rivolgersi all’INSAI (oppure, se la questione non riguarda l’AINF AI, all’assicuratore infortuni competente), il quale possiede le necessarie conoscenze specialistiche.
III. Assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell’AI (AINF AI)
1. Basi giuridiche
Le basi giuridiche su cui si fondano le spiegazioni seguenti sono l’articolo 11 LAI, il capo sesto a dell’OAI, gli articoli 1a ca- poverso 1 lettera c e 66 capoverso 3terLAINF e il Titolo ottavo a dell’OAINF.
Deve essere considerata anche la circolare n. 37 dell’UFSP «Assurance-accidents des personnes à réadapter par I'AI (AA AI)1».
1.1. Assicurati
La protezione assicurativa secondo la LAINF sussiste per principio nei casi in cui una persona è attiva per un datore di la- voro.
I lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni (art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF). Il Consiglio federale può estendere l’assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro (art. 1a cpv. 2, primo periodo LAINF). È considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a capo- verso 1 LAINF chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della LAVS (art. 1 OAINF).
Le persone che adempiono i presupposti di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF sono assicurate obbligatoria- mente presso l’INSAI secondo la LAINF tramite l’AINF AI (v. art. 66 cpv. 3terLAINF). Si tratta di persone che partecipano a
1Circolare n. 37 dell’UFSP «Assurance-accidents des personnes à réadapter par I'AI (AA AI)»
provvedimenti dell’AI in uno stabilimento o laboratorio di cui all’articolo 27 capoverso 1 LAI oppure in un’azienda e che sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro.
1.2. Contratti di lavoro, di tirocinio o di formazione
La giurisprudenza ha stabilito quale principio generale che per lavoratori secondo la LAINF s’intendono le persone che, al fine di conseguire un guadagno o svolgere una formazione, sono attive per un datore di lavoro, in misura più o meno subor- dinata, durevolmente o temporaneamente, senza dover assumere alcun rischio economico (v. DTF 115 V 55 consid. 2b e 2d). Si tratta quindi soprattutto di persone che hanno un contratto di lavoro ai sensi degli articoli 319 segg. CO o un rap- porto di lavoro retto dal diritto pubblico. La forma scritta è richiesta soltanto in casi eccezionali, per esempio per i contratti di tirocinio (art. 344a CO).
Ai sensi del presente manuale, i contratti di lavoro, tirocinio o formazione necessitano, oltre che dei quattro elementi di base (prestazione lavorativa, rapporto di subordinazione, lavoro calcolato a tempo e rimunerazione), anche di un salario sotto
forma di importo in denaro e della forma scritta.
Il rimando nel contratto a un’indennità giornaliera dell’AI o a un’altra assicurazione sociale quale rimunerazione non adem- pie il criterio del lavoro rimunerato.
1.3. Rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro
La definizione di lavoratore ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 LAINF è più ampia rispetto a quella prevista nel diritto del contratto di lavoro. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni copre anche le attività che non soddisfano completa- mente i criteri della definizione di lavoratore. Nell’ottica di una protezione assicurativa globale, l’assicurazione può essere estesa anche alle persone la cui attività non sarebbe classificabile quale lavorativa per la mancanza dell’intenzione di con- seguire un guadagno, come ad esempio coloro che svolgono un volontariato o uno stage (v. DTF 124 V 301 consid. 1,
pag. 303). In questi casi si parla di rapporti analoghi a quelli risultanti da un contratto di lavoro. Per valutare se esiste un rapporto di questo tipo occorre sempre tener conto di tutte le circostanze del singolo caso2.
Anche le prestazioni lavorative non rimunerate possono dar luogo alla protezione assicurativa, se per il datore di lavoro sussiste un interesse economico alla prestazione lavorativa o per sua natura l’attività dipendente non è orientata al conse- guimento di un reddito bensì alla formazione.
Ai sensi del presente manuale, rientrano tra i rapporti analoghi a quelli risultanti da un contratto di lavoro anche i contratti conclusi oralmente e i contratti che non prevedono alcuna prestazione come salario, o che invece di un importo in denaro prevedono un’altra prestazione (cfr. cap. 1.2).
2. Distinzione: assoggettamento assicurativo e copertura assicurativa
Nel presente manuale viene fatta la distinzione tra assoggettamento assicurativo e copertura assicurativa. L’assoggetta- mento assicurativo consiste nel valutare qual è l’assicurazione competente per una persona assicurata e un provvedimento concreto (singolo caso; v. cap. 3). L’assicurazione competente esamina soltanto in caso di sinistro la copertura assicura- tiva, vale a dire la questione di sapere quali danni del sinistro concreto sono coperti nell’ambito delle sue condizioni quadro giuridiche.
L’esame preliminare dell’assoggettamento AINF AI viene effettuato dal competente ufficio AI. Ogni volta che viene deciso un provvedimento, all’assicurato e al fornitore del provvedimento viene comunicato mediante lettera accompagnatoria se sussiste o meno un assoggettamento AINF AI durante il provvedimento3. Il risultato di questo esame preliminare viene
2A questo riguardo v. anche il n. 2.4 della raccomandazione 01/2007 della commissione ad hoc Danni LAINF (in tedesco e francese).
3Per i provvedimenti con indennità giornaliera dell’AI, l’ufficio AI trasmette alla competente cassa di compensazione, insieme alla notificazione della decisione sull’indennità, anche la comunicazione/decisione relativa al provvedimento e la lettera accompagnatoria.
indicato mediante un codice aggiuntivo nel sistema informativo dell’ufficio AI. La decisione finale in merito all’assoggetta- mento AINF AI spetta all’INSAI.
3. Schema di assoggettamento
Per quanto concerne la questione dell’assoggettamento assicurativo durante l’integrazione nell’AI, si applica il seguente «schema di assoggettamento». Per valutare l’assoggettamento AINF va esaminato nel singolo caso se il provvedimento dell’AI svolto dall’assicurato adempia o meno le condizioni esposte di seguito (v. anche grafico 1).
1. Il provvedimento dell’AI viene svolto sulla base di un contratto di lavoro, tirocinio o formazione secondo il capi-
tolo 1.24?
a. Se sì: assoggettamento AINF presso l’assicuratore contro gli infortuni del datore di lavoro.
b. Se no: passare al punto 2.
2. Il contenuto e l’obiettivo del provvedimento specifico dell’AI instaurano un rapporto analogo a quello risultante da un
contratto di lavoro di cui al capitolo 1.3 (il provvedimento viene svolto in uno stabilimento o un laboratorio ai sensi dell’art. 27 LAI o in un’azienda)?
a. Se sì: assoggettamento AINF AI presso l’INSAI.
b. Se no: passare al punto 3.
3. Il provvedimento viene svolto sotto forma di occupazione in un laboratorio per invalidi o in un centro d’integrazione
secondo l’art. 84 OAINF?
a. Se sì: assoggettamento AINF tramite il laboratorio/centro presso l’INSAI.
b. Se no: passare al punto 4.
4. La persona si deve assicurare contro il rischio d’infortunio secondo la LAMal.
4V. circolare n. 37 dell’UFSP «Assurance-accidents des personnes à réadapter par I'AI (AA AI)»
Per agevolare la valutazione dell’assoggettamento AINF, questo schema di assoggettamento viene illustrato nell’allegato II con diversi esempi pratici.
Grafico 1 – Schema di assoggettamento assicurativa in caso d’infortunio
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali (attenzione in caso di orario di lavoro settimanale inferiore a otto ore)
Gli assicurati che svolgono un provvedimento dell’AI per almeno otto ore presso il medesimo fornitore sono assicurati obbli- gatoriamente anche contro gli infortuni non professionali. Chi non raggiunge questo numero minimo di ore è invece assicu- rato soltanto contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.
L’assicurazione contro gli infortuni non professionali è obbligatoria anche nei casi in cui prevalgono le settimane con al- meno otto ore di lavoro. Per la verifica, l’INSAI si basa su un periodo di una certa durata. Se possibile, va considerata l’oc- cupazione media nell’anno precedente l’infortunio. Il calcolo va effettuato sulla base degli ultimi tre o dodici mesi prima dell’infortunio, optando per la variante più favorevole per l’assicurato. Se le settimane in cui l’assicurato ha lavorato almeno otto ore prevalgono rispetto a quelle in cui non lo ha fatto, queste ultime non vengono considerate. Per la verifica ci si deve basare su un periodo di una certa durata5.
Le persone occupate a tempo parziale per meno di otto ore alla settimana o che non hanno lavorato in prevalenza per al- meno otto ore alla settimana:
- devono assicurarsi contro gli infortuni nel tempo libero (chiarire l’inclusione della copertura contro gli infortuni tramite la
cassa malati);
- sono assicurate contro gli infortuni professionali e le malattie professionali nonché contro gli infortuni sul tragitto per re-
carsi al lavoro.
Salario determinante
In caso di assoggettamento AINF presso l’assicuratore infortuni del datore di lavoro, il salario determinante deve essere calcolato come segue: dal salario previsto dal contratto devono essere dedotte eventuali indennità giornaliere dell’AI. Se il salario determinante così calcolato è inferiore agli importi previsti all’articolo 115 capoverso 1 lettera b OAINF, si applicano
5V. raccomandazione n. 7/87 della commissione ad hoc Danni LAINF (in tedesco e francese)
questi ultimi. Se il salario determinante calcolato è pari o superiore a tali importi, è esso che fa stato per la riscossione dei premi. Tuttavia, se il fornitore del provvedimento è un laboratorio per invalidi o un centro di integrazione che si occupa dell'inserimento lavorativo durevole di persone disabili (art. 66 cpv. 1 lett. n LAINF in combinato disposto con l'art. 84 lett. b LAINF), i premi sono versati su un importo che corrisponde ad almeno dodici volte il guadagno giornaliero massimo assicu- rato (art. 115 cpv. 1 lett. c LAINF).6
4. Copertura AINF AI
4.1. Inizio
La copertura AINF AI inizia il giorno in cui comincia il provvedimento, ma in ogni caso nel momento in cui l’assicurato si av- via per recarsi al luogo in cui esso si svolge. L’assicurato deve aver fatto almeno il primo passo verso il luogo di svolgi- mento del provvedimento. Non vi è alcuna protezione AINF AI, se il provvedimento, pur essendo stato ordinato mediante decisione formale, non può essere iniziato.
Il periodo di attesa nel quadro di un provvedimento dell’AI non instaura un rapporto analogo a quello risultante da un con- tratto di lavoro. Di conseguenza, per questo periodo non sussiste alcuna copertura assicurativa tramite l’AINF AI in caso d’infortunio.
6Circolare n. 37 dell’UFSP «Assurance-accidents des personnes à réadapter par I'AI (AA AI)»
4.2. Fine
La copertura tramite l’AINF AI termina allo scadere del 31° giorno susseguente a quello in cui il provvedimento è concluso (copertura successiva).
4.3. Assicurazione per accordo
Prima della scadenza della copertura successiva, l’assicurato ha la possibilità di protrarre l’assicurazione, mediante ac- cordo speciale e a sue spese, fino a sei mesi (assicurazione per accordo; art. 3 cpv. 3 LAINF). Successivamente, il rischio d’infortunio va nuovamente incluso nell’assicurazione malattie. Tale inclusione può avvenire in qualsiasi momento. In caso d’infortunio, le prestazioni assicurative dell’assicuratore malattie sono meno ampie di quelle dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. Inoltre la LAMal prevede una partecipazione ai costi, composta da franchigia e aliquota percen- tuale. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.suva.ch/assicurazione convenzionale.
4.4. Coordinamento con la cassa malati
Durante la copertura AINF AI è possibile escludere dall’assicurazione malattie la copertura assicurativa contro gli infortuni. In tal caso, gli assicurati ricevono dall’assicurazione malattie obbligatoria una riduzione temporanea del premio corrispon- dente alla copertura contro gli infortuni. L’esclusione della copertura contro gli infortuni dall’assicurazione malattie è oppor- tuna soltanto in caso di provvedimenti di lunga durata e occorre segnalare all’assicurato che in caso di interruzione la co- pertura termina dopo il 31° giorno.
Se dopo la conclusione della copertura AINF AI l’assicurato omette di includere la copertura contro gli infortuni nell’assicu- razione malattie, il rischio d’infortunio è comunque coperto tramite quest’ultima. L’assicuratore malattie è legittimato a esi- gere a posteriori dall’assicurato la quota dei premi per la copertura contro gli infortuni, inclusi gli interessi di mora.
4.5. Copertura AINF AI all’estero
In caso di provvedimenti svolti all’estero (UE/AELS), va fatta una distinzione a seconda che lo Stato in cui vengono svolti li qualifichi o meno come attività lucrativa ai sensi dei regolamenti europei in materia di coordinamento. Soprattutto per i prov- vedimenti dell’AI che instaurano un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro e vengono svolti all’estero la valutazione dell’assoggettamento AINF AI va sempre effettuata per il singolo caso. Anche in questi casi l’esame prelimi- nare sulla sussistenza o meno di un assoggettamento AINF AI incombe all’ufficio AI.
IV. Prevenzione
5. Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
5.1. Competenza
L’INSAI è l’organo esecutivo competente per l’esecuzione delle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per le persone che partecipano a provvedimenti dell’AI in uno stabilimento o un laboratorio di cui all’articolo 27 capoverso 1 LAI oppure in un’azienda e che sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un con- tratto di lavoro. Se il fornitore (ovvero uno stabilimento o un laboratorio di cui all’art. 27 cpv. 1 LAI oppure un’azienda) di provvedimenti dell’AI che danno luogo a una copertura secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF non è assicurato presso l’INSAI per gli altri suoi dipendenti, prima di eventuali lavori di esecuzione l’INSAI si coordina con gli organi esecutivi competenti (tra cui gli ispettorati cantonali del lavoro o la SECO).
5.2. Compiti principali dell’INSAI
Il compito principale dell’INSAI nell’ambito della prevenzione consiste nel controllo e nella promozione della sicurezza e della protezione della salute presso i fornitori di provvedimenti dell’AI che danno luogo a una copertura secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF. Oltre ai controlli, su richiesta dei fornitori l’INSAI svolge anche consulenze semplici e gratuite. Le consulenze concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute sono effettuate secondo il principio dell’aiuto all’autoaiuto. I provvedimenti che ne risultano sono vincolanti e i fornitori devono eliminare i difetti constatati in materia di sicurezza (art. 60–69 OPI).
5.3. Obblighi dei fornitori e degli assicurati che partecipano ai provvedimenti
I fornitori di provvedimenti dell’AI che danno luogo a una copertura secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF sono tenuti a tutelare la vita e la salute degli assicurati che vi partecipano. Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e la prote- zione della salute, per i fornitori e gli assicurati in questione si applicano le stesse disposizioni valide per tutti gli altri datori di lavoro e dipendenti. I diritti e i doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti sono disciplinati nelle basi seguenti:
- LAINF;
- OAINF, OPI;
- LL e relative ordinanze (in particolare OLL 3 e OLL 4);
- direttive della CFSL;
- pubblicazioni dell’INSAI.
I fornitori di provvedimenti dell’AI che danno luogo a una copertura secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF sono per principio soggetti alla Direttiva CFSL n. 65087 concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della
7V. Direttiva CFSL n. 6508: Ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (direttiva MSSL).
sicurezza sul lavoro (direttiva MSSL). In funzione dei pericoli particolari che si presentano, ogni fornitore deve adottare mi- sure per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute. I fornitori hanno la possibilità di adempiere i loro obblighi tra- mite una soluzione settoriale o con un sistema di sicurezza individuale.
5.4. Procedura
Per garantire l’attuazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte dell’IN- SAI, gli uffici AI cantonali sono tenuti a fornire a quest’ultimo i dati dei fornitori con cui hanno concluso un contratto di pre- stazioni (indicando, nel limite del possibile, l’indirizzo del fornitore, il numero di posti, le attività esercitate, il luogo di svolgi- mento, la persona di contatto e i suoi dati). A tal fine l’INSAI svolge annualmente un sondaggio presso gli uffici AI cantonali.
Nel caso di infortuni e relativi postumi, i fornitori di provvedimenti dell’AI che danno luogo a una copertura secondo l’arti- colo 1a capoverso 1 lettera c LAINF contribuiscono a evitare possibili abusi. Se vengono constatate irregolarità, l’ufficio AI e l’INSAI s’informano reciprocamente.
5.5. Corsi per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute
Per aiutare i fornitori di provvedimenti dell’AI che danno luogo a una copertura secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF a promuovere la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, l’INSAI svolge corsi specifici. In questi corsi ven- gono trasmesse conoscenze di base relative agli ambiti seguenti:
- sicurezza sul lavoro: concetti, principi di base;
- pericoli e misure di protezione;
- basi giuridiche: obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- motivazione e comunicazione nella sicurezza sul lavoro;
- assicurazione contro gli infortuni per gli invalidi;
- sicurezza sistematizzata: obbligo di ricorso ai MSSL, soluzione settoriale;
- individuazione dei pericoli e pianificazione delle misure necessarie;
- sicurezza nel tempo libero.
V. Procedura in caso d’infortunio
6. Coordinamento tra l’AI e l’INSAI
6.1. Notifica dell’infortunio
Per garantire il buon svolgimento della procedura e il pagamento tempestivo delle prestazioni assicurative, l’ufficio AI comu- nica all’assicurato che è tenuto a notificargli immediatamente l’infortunio (art. 53 cpv. 1 OAINF). Dopo essere venuto a co- noscenza dell’infortunio, il competente ufficio AI informa l’INSAI entro tre giorni lavorativi (art. 56 OAINF). Per consentire l’inoltro delle notifiche d’infortunio, ogni ufficio AI è registrato quale azienda presso l’INSAI.
La notifica d’infortunio deve fornire informazioni riguardanti (art. 45 cpv. 3bisLAINF, art. 53 cpv. 1 lett. a–c OAINF):
- l’ora, il luogo, le circostanze e le conseguenze dell’infortunio;
- il medico curante o l’ospedale;
- i responsabili e le assicurazioni interessati.
Se l’assicurato infortunato notifica l’infortunio direttamente all’INSAI, quest’ultimo informa l’ufficio AI. Poiché conformemente all’articolo 45 capoverso 3bisLAINF l’infortunato può notificare l’infortunio sia all’ufficio AI che all’INSAI, questi non deve es- sere penalizzato, se notifica l’infortunio esclusivamente all’INSAI e non all’ufficio AI come previsto.
L’ufficio AI procede alla notifica completa dell’infortunio entro tre giorni lavorativi tramite il portale clienti mySuva (servizi online) e riceve per e-mail una conferma di ricezione della notifica. L’ufficio AI informa dell’infortunio gli attori interessati (in particolare l’assicurato, il fornitore del provvedimento e la cassa di compensazione; v. allegato I n. 3).
In caso d’incapacità al lavoro dell’assicurato, il versamento dell’indennità giornaliera dell’AI viene sospeso dal terzo giorno dopo l’infortunio, poiché da quel momento l’INSAI paga direttamente all’assicurato l’indennità giornaliera dell’AINF
(art. 20quatercpv. 6 lett. a OAI). L’ufficio AI informa immediatamente la cassa di compensazione competente in modo che questa possa sospendere il versamento dell’indennità giornaliera. Per consentire il versamento dell’indennità giornaliera all’infortunato alla fine di ogni mese in caso di postumi di lunga durata dell’infortunio, l’ufficio AI invia all’INSAI il certificato d’infortunio o una fotocopia entro il 20° giorno del mese in questione. L’INSAI invia alla cassa di compensazione una copia di tutti i conteggi relativi alle indennità giornaliere.
6.2. Esame del diritto a prestazioni
L’INSAI verifica l’adempimento delle condizioni per il diritto alle prestazioni secondo la LAINF. In questo contesto valuta le condizioni di cui all’articolo 3 LAINF (inizio, fine e sospensione dell’assicurazione), verifica la sussistenza o meno di un in- fortunio secondo la LPGA, di una lesione corporale figurante nell’elenco delle lesioni (art. 6 cpv. 2 LAINF) o di una malattia professionale (art. 9 LAINF) e procede alla verifica della causalità.
6.3. Decisione in materia di prestazioni
Dopo che l’INSAI ha esaminato il diritto alle prestazioni, l’assicurato e l’ufficio AI ricevono una comunicazione sulla deci- sione in materia (riconoscimento o rifiuto dell’obbligo di versare prestazioni). L’ufficio AI informa infine la cassa di compen- sazione, se questa è coinvolta.
6.4. Prestazioni in caso d’infortunio
In caso d’infortunio, l’INSAI è responsabile al massimo per le indennità giornaliere, le rendite, l’indennità per menomazione dell’integrità, l’assegno per grandi invalidi, la cura medica, i mezzi ausiliari, i danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio nonché le spese di trasporto della salma e funerarie8.
Se sussiste un diritto, l’INSAI versa alle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF, oltre alle indennità giorna- liere dell’AINF, la prestazione per i figli di cui all’articolo 23bisLAI. Sull’indennità giornaliera dell’AINF non sono dovuti contri- buti alle assicurazioni sociali. Questo significa che, se percepisce tale indennità per un lungo periodo, l’assicurato deve ver- sare contributi AVS/AI/IPG/AD quale persona senza attività lucrativa.
Per l’AINF AI l’INSAI fornisce l’intera prestazione indipendentemente dal grado di incapacità al lavoro finché il provvedi- mento dell’AI riprende oppure potrebbe riprendere dal punto di vista medico. Non è prevista una graduazione della presta- zione in base all’incapacità al lavoro dell’assicurato, come succede invece nell’assicurazione contro gli infortuni per i lavora- tori disoccupati (art. 25 cpv. 3 OAINF).
Per il calcolo dell’indennità giornaliera dell’AINF occorre distinguere tra i diversi casi d’integrazione (v. cap. 6.4.1 – 6.4.3).
6.4.1. Persone con un’indennità giornaliera dell’AI
L’indennità giornaliera dell’AINF corrisponde all’indennità giornaliera netta dell’AI (art. 17 cpv. 4 LAINF). In aggiunta all’in- dennità giornaliera dell’AINF viene versata anche la prestazione per i figli dell’AI (art. 132a cpv. 2 OAINF).
Per il calcolo del guadagno assicurato degli assicurati secondo l’AINF AI che percepiscono un’indennità giornaliera dell’AI, l’importo netto di quest’ultima viene moltiplicato per 100 e diviso per 80 (art. 132a cpv. 1 OAINF). Le indennità giornaliere
8Tutte le prestazioni di cui agli art. 10 segg. LAINF.
dell’AINF sono soggette all’imposizione alla fonte, come quelle dell’AI. Quale guadagno assicurato per il calcolo delle ren- dite si considera il reddito lavorativo su cui l’ufficio AI si è fondato per calcolare l’indennità giornaliera dell’AI (art. 132b cpv. 1 OAINF).
6.4.2. Persone con una rendita AI
Gli assicurati cui prima dell’infortunio era versata una rendita secondo l’articolo 22 capoverso 5bisLAI in combinato disposto con l’articolo 28 LAI non hanno diritto all’indennità giornaliera dell’AINF (art. 16 cpv. 5 LAINF). L’AI continua a versare la sua rendita anche in caso d’infortunio.
6.4.3. Persone senza indennità giornaliera dell’AI e senza rendita AI
Per gli assicurati che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’AI né a una rendita AI, si considera quale guada- gno assicurato per il calcolo della rendita d’invalidità dell’AINF, dal compimento del 20° anno d’età, un guadagno annuo del 20 per cento almeno dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato (2024: 148 200 fr.; art. 22 cpv. 1 OAINF) e,
prima del compimento del 20° anno d’età, un guadagno annuo del 10 per cento almeno. Al compimento del 20° anno d’età il guadagno annuo viene aumentato al 20 per cento almeno dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato
(art. 132b cpv. 2 OAINF). Per il calcolo delle indennità giornaliere dell’AINF si considera quale guadagno assicurato, dal compimento del 20° anno d’età, un guadagno giornaliero del 20 per cento almeno dell’importo massimo del guadagno gior- naliero assicurato (2024: 406 fr.; art. 22 cpv. 1 e 132a cpv. 3 OAINF) e, prima del compimento del 20° anno d’età, un gua- dagno giornaliero del 10 per cento almeno.
6.5. Ripresa del provvedimento, ricadute, conseguenze tardive e provvedimenti di reintegrazione
6.5.1. Momento
Il momento della possibile ripresa del provvedimento dell’AI va stabilito esclusivamente dal punto di vista medico e indipen- dentemente dalla fine del provvedimento inizialmente decisa dall’AI. In caso di ripresa del provvedimento dell’AI, il diritto all’indennità giornaliera dell’AINF si estingue. L’ufficio AI decide se la ripresa del provvedimento determini un eventuale di- ritto a indennità giornaliere dell’AI.
Se dal punto di vista medico la ripresa del provvedimento è possibile e sussiste un eventuale diritto a indennità giornaliere dell’AINF secondo la legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni (v. art. 88sexiesOAI), si può procedere a un adegua- mento delle indennità giornaliere dell’AINF per causa di capacità al lavoro parziale secondo l’articolo 17 LAINF.
L’INSAI informa tempestivamente l’ufficio AI in merito al ripristino (o al ripristino medico-teorico) della capacità lavorativa dell’assicurato. L’ufficio AI coordina la ripresa del provvedimento dell’AI e informa l’INSAI, la cassa di compensazione, l’as- sicurato e il fornitore del provvedimento.
6.5.2. Rendita d’invalidità e rendita per superstiti
In caso di conseguenze economiche permanenti dell’infortunio, può nascere il diritto a una rendita d’invalidità dell’AINF. Quest’ultima viene calcolata in base al grado d’invalidità e al guadagno assicurato secondo l’articolo 132b capoversi 2 e 3 OAINF. Gli infortuni letali possono determinare il diritto a una rendita per superstiti.
6.5.3. Ricadute e conseguenze tardive
Le prestazioni assicurative sono concesse anche per le ricadute e le conseguenze tardive (art. 11 OAINF). L’obbligo di for- nire prestazioni incombe all’assicuratore già tenuto a fornirle per il caso base, a condizione che siano soddisfatte le condi- zioni (art. 100 OAINF).
6.5.4. Persone che partecipano a provvedimenti di reintegrazione: coordinamento con la LPP
Gli assicurati che partecipano a provvedimenti di reintegrazione secondo l’articolo 8a LAI continuano a essere assicurati conformemente all’articolo 26a LPP. Soltanto se per partecipare al provvedimento di reintegrazione in questione devono lasciare un posto di lavoro (impiego della capacità al guadagno residua) per il quale sono assicurate (aggiuntivamente) se- condo la LPP, queste persone perdono tale copertura assicurativa (supplementare). Per contro, la proroga del rapporto di assicurazione ai sensi dell’articolo 26a LPP continua a sussistere. Il datore di lavoro è tenuto a informare l’assicurato sulla perdita della copertura supplementare.
7. Ulteriori informazioni e link
Ulteriori informazioni sull’AINF AI sono disponibili sui siti Internet seguenti: www.suva.ch/ainfai
www.ufas.admin.ch
Pubblicazione:
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
in collaborazione con l’INSAI e
in coordinamento con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
Il manuale è pubblicato in italiano, tedesco e francese
Allegato I – Processo AINF AI
Per principio, l’ufficio AI continua a seguire, nell’ambito della gestione dei casi, l’assicurato che ha subìto un infortunio du- rante lo svolgimento di un provvedimento d’integrazione. Di seguito sono illustrate le tappe del processo relative al coordi- namento con l’INSAI e con la cassa di compensazione competente.
0. L’assicurato, il fornitore e la competente cassa di compensazione vengono informati sull’assoggettamento AINF AI
- L’assicurato riceve dall’ufficio AI, insieme con la comunicazione/decisione relativa al provvedimento, una lettera di accompagnamento che lo informa sulla sussistenza dell’assoggettamento AINF AI. Una copia viene inviata anche ai fornitori del provvedimento.
Canale: Comunicazione/Decisione relativa al provvedimento con lettera di accompagnamento
- Per i provvedimenti con un’indennità giornaliera dell’AI l’ufficio AI invia alla cassa di compensazione competente sia la comunicazione/decisione relativa all’indennità giornaliera sia l’informazione in merito all’assoggettamento AINF AI. Canale: Sedex
1. Notifica dell’infortunio da parte dell’assicurato all’ufficio AI
- In caso d’infortunio, l’assicurato lo notifica all’ufficio AI.
Canale: canali a disposizione tra l’assicurato e l’ufficio AI
2. Notifica dell’infortunio da parte dell’ufficio AI all’INSAI
- L’ufficio AI notifica l’infortunio all’INSAI tramite il portale clienti mySuva (servizi online; v. Notifica d’infortunio LAINF per AINF AI, allegato IV)9. Se disponibile, allega l’ultimo conteggio delle indennità giornaliere. In caso di assoggetta- mento all’imposta alla fonte, va allegata anche una copia della decisione relativa alle indennità giornaliere10.
Canale: portale clienti
9Se in casi eccezionali l’ufficio AI nega l’assoggettamento AINF AI ma l’infortunio viene comunque notificato, alla notifica va allegata anche la decisione relativa al provvedimento.
10Se la prestazione per i figli viene pagata separatamente, all’INSAI va trasmessa anche la decisione sul pagamento separato.
3. Informazione sull’infortunio da parte dell’ufficio AI alla cassa di compensazione competente
- L’ufficio AI riceve per e-mail una conferma di ricezione della notifica d’infortunio trasmessa. Inoltre, può scaricare la conferma (come pure il modulo per la farmacia e il certificato d’infortunio) anche tramite il portale clienti. L’ufficio AI provvede anche a inviare immediatamente la conferma di ricezione alla cassa di compensazione competente.
Canale: Sedex
4. Acquisizione del conteggio e della decisione relativi alle indennità giornaliere
- Se l’ufficio AI non ha allegato alla notifica d’infortunio alcun conteggio delle indennità giornaliere o alcuna decisione in merito (quest’ultima è necessaria soltanto in caso di assoggettamento all’imposta alla fonte), l’INSAI se li procura presso la cassa di compensazione.
Canale: Sedex
5. Invio del certificato d’infortunio
- L’assicurato inoltre periodicamente (ogni mese) all’ufficio AI il certificato d’infortunio aggiornato (o il certificato di inca- pacità al lavoro). L’ufficio AI inoltra il certificato d’infortunio all’INSAI.
Canale: Sedex
6. Ripristino della capacità lavorativa
- L’INSAI informa l’ufficio AI in merito al ripristino (o al ripristino medico-teorico) della capacità lavorativa dell’assicurato (v. allegato IV).
Canale: Sedex
7. Invio dei conteggi relativi alle indennità giornaliere
- L’INSAI invia alla cassa di compensazione una copia di tutti i conteggi relativi alle indennità giornaliere.
Canale: Sedex
8. Coordinamento della ripresa de provvedimento
- L’ufficio AI coordina la ripresa del provvedimento dell’AI e informa l’INSAI, la cassa di compensazione, l’assicurato e il fornitore del provvedimento (v. allegato IV).
Canale: canali disponibili
Allegato II – Esempi «Assoggettamento AINF»
Di seguito viene illustrato con diversi esempi il summenzionato schema di assoggettamento (v. cap. 2). Con queste spiega- zioni s’intende aiutare i collaboratori degli uffici AI a valutare l’assoggettamento AINF.
La valutazione dell’assoggettamento assicurativo avviene sempre caso per caso. È irrilevante che l’assicurato percepisca una rendita AI, un’indennità giornaliera dell’AI o nessuna indennità giornaliera dell’AI durante lo svolgimento del provvedi- mento.
Quando negli esempi si parla di contratto di lavoro, tirocinio o formazione, si intende sempre il contratto in senso stretto secondo il manuale, vale a dire un contratto in forma scritta con un disciplinamento del salario che prevede una prestazione in denaro11.
Provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d LAI)
Nell’ambito dell’intervento tempestivo, in singoli casi può succedere che determinati provvedimenti vengano svolti nel mer- cato del lavoro primario e non in un centro d’integrazione, ma che questi non instaurino alcun rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro e non vi sia alcun contratto di lavoro, tirocinio o formazione. Di conseguenza, la coper- tura contro gli infortuni avviene tramite la LAMal (v. punto 4 dello schema di assoggettamento).
Esempio «Riabilitazione socioprofessionale nell’ambito dell’intervento tempestivo»
L’assicurato beneficia di un trattamento stazionario in una clinica psichiatrica. Dopo il trattamento in questione, l’AI può ini- ziare con le attività di reintegrazione. Dato che l’assicurato non può essere ancora reintegrato presso il datore di lavoro at- tuale, l’AI pianifica una riabilitazione socioprofessionale nell’ambito dell’intervento tempestivo. Il provvedimento viene svolto
11Circolare n. 37 dell’UFSP «Assurance-accidents des personnes à réadapter par I'AI (AA AI)»
in un’istituzione e il fornitore non è un centro d’integrazione ai sensi dell’AINF (v. punto 3 dello schema di assoggetta- mento).
Valutazione dell’assoggettamento AINF
Nel caso di un provvedimento d’intervento tempestivo con contratto di lavoro in essere, la copertura LAINF sussiste tramite il datore di lavoro attuale.
Nel caso di un provvedimento d’intervento tempestivo senza contratto di lavoro in essere (e quindi senza datore di lavoro attuale), un assoggettamento AINF AI sussiste se il provvedimento instaura un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro.
In singoli casi può succedere che per il provvedimento non vi sia alcun contratto di lavoro e il provvedimento non instauri alcun rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Di conseguenza, la copertura contro gli infortuni av- viene tramite la LAMal (v. punto 4 dello schema di assoggettamento).
Esempio «Azienda di esercitazione»
Nell'ambito dell’intervento tempestivo, l’assicurato è sottoposto a un provvedimento (senza scopo di formazione) in campo commerciale presso un fornitore sul mercato del lavoro secondario. Il fornitore è una mera «azienda di esercitazione», non dispone di fattori produttivi e si finanzia esclusivamente mediante i contributi dell’AI. Inoltre, non è un centro d’integrazione ai sensi dell’AINF.
Valutazione dell’assoggettamento AINF
In questo provvedimento di intervento tempestivo non vi è un contratto di lavoro con l’azienda di esercitazione e la misura non crea un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro, poiché il fornitore del provvedimento non ha al- cun interesse economico alla prestazione lavorativa dell’assicurato. Perciò non vi è nessuna copertura AINF AI.
Se il provvedimento presso l’azienda di esercitazione ha un chiaro carattere formativo e non solo occupazionale e di accer- tamento, l’assicurato è assoggettato AINF AI.
Provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI)
Nel quadro dei provvedimenti di reinserimento secondo l’articolo 14a LAI i provvedimenti di potenziamento della presta- zione lavorativa, esercitazione al lavoro o lavoro di transizione possono essere svolti nel mercato del lavoro primario o in un ambiente protetto. In singoli casi può dunque succedere che un provvedimento venga svolto nel mercato del lavoro prima- rio e non in un centro d’integrazione, ma che questo non instauri alcun rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro e non vi sia nemmeno un contratto di lavoro. Di conseguenza, la copertura contro gli infortuni avviene tramite la LAMal (v. punto 4 dello schema di assoggettamento).
Esempio «Potenziamento della prestazione lavorativa quale provvedimento di reinserimento»
Durante un potenziamento della prestazione lavorativa l’assicurato lavora presso un nuovo datore di lavoro e, in qualità di beneficiario di prestazioni dell’aiuto sociale da diversi anni, non percepisce alcuna indennità giornaliera dell’AI. Il datore di lavoro viene indennizzato per l’onere che sostiene (predisposizione del posto di lavoro, accompagnamento interno) tramite un contributo dell’AI (art. 4octiesOAI).
Valutazione dell’assoggettamento AINF
Un assoggettamento AINF AI sussiste se l’assicurato ha fornito una prestazione lavorativa rilevante e inoltre il datore di lavoro ha un interesse economico alla prestazione lavorativa dell’assicurato12. Il provvedimento deve servire all’integra- zione.
Il fatto che l’assicurato sia assistito dal datore di lavoro e quest’ultimo riceva un’indennità non esclude a priori una copertura AINF AI.
12Al riguardo v. anche la sentenza del Tribunale federale 8C_297/2020 del 15.9.2020.
Esempio «Attività molteplici»
L’assicurato partecipa a un provvedimento di potenziamento della prestazione lavorativa sul mercato del lavoro primario. Il provvedimento crea un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. A prescindere da questo provvedi- mento, è impiegato a tempo parziale presso un datore di lavoro.
Valutazione dell’assoggettamento assicurativo
In questo caso vi è un doppio assoggettamento. Oltre all’assoggettamento presso l’assicuratore del datore di lavoro, vi è un assoggettamento nell’ambito dei provvedimenti dell’AI. Si può dunque presumere un’attività molteplice ai sensi degli arti- coli 77 LAINF e 99 OAINF.
Esempio «Impiego in un’azienda terza»
L’assicurato partecipa a un provvedimento di potenziamento della prestazione lavorativa sul mercato del lavoro secondario e questo provvedimento crea un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. In questo contesto svolge per singoli giorni impieghi sul mercato del lavoro primario.
Valutazione dell’assoggettamento assicurativo
In questo caso sussiste un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Perciò sussiste un assoggetta- mento AINF AI. Un eventuale breve impiego temporaneo in un’azienda terza non interrompe l’assoggettamento AINF AI. Non è possibile stabilire in assoluto quale sia la durata massima di un impiego «breve e temporaneo». Tuttavia, se l’im- piego esterno si inserisce bene, sia cronologicamente sia a livello di contenuto, nel provvedimento di potenziamento della prestazione lavorativa, ed è quindi per così dire inglobato in quest’ultimo, non si può presumere un'interruzione.
Se invece dopo il provvedimento di potenziamento della prestazione lavorativa sul mercato del lavoro secondario si profila un ulteriore provvedimento chiaramente delimitabile consistente in un impiego più duraturo svolto altrove che presso il primo fornitore, in tal caso occorre presumere che i due provvedimenti debbano essere concessi singolarmente e quindi anche la copertura debba essere valutata separatamente per ognuno dei provvedimenti.
Orientamento professionale (art. 15 LAI)
I provvedimenti preparatori durante l’orientamento professionale secondo l’articolo 15 capoverso 1 LAI instaurano un rap- porto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro.
Esempio «Provvedimenti preparatori durante l’orientamento professionale»
Durante i colloqui e le analisi di orientamento professionale un giovane assicurato si è deciso per due possibili formazioni professionali. Per appurare se queste formazioni siano adeguate è svolto un provvedimento preparatorio durante l’orienta- mento professionale in un’azienda del mercato del lavoro primario. Durante il provvedimento l’assicurato imparerà anche a conoscere meglio le esigenze del mercato del lavoro primario, in modo da poter accedere più agevolmente a una forma- zione. A tal fine viene organizzato un provvedimento preparatorio di due mesi in un’azienda del mercato del lavoro primario, per esempio in un negozio di commercio al dettaglio.
Valutazione dell’assoggettamento AINF
In questo caso vi è un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro (formazione). Va pertanto riconosciuto un assoggettamento AINF AI.
Esempio «Stage di orientamento»
Durante il provvedimento di orientamento professionale ai sensi dell’articolo 15 LAI, un giovane assicurato vuole assolvere uno stage di orientamento di durata compresa tra uno e dieci giorni lavorativi in un’azienda del mercato del lavoro primario. L’ufficio AI sostiene l’assicurato nella ricerca di un posto. Lo stage di orientamento della durata massima di due settimane non costituisce un provvedimento di integrazione dell’AI (v. n. 1004 CPIPr).
Valutazione dell’assoggettamento assicurativo
Dato che non costituisce un provvedimento di integrazione dell’AI, uno stage di orientamento di due settimane al massimo non può nemmeno determinare un assoggettamento AINF AI. Tuttavia, occorre presumere che esista una copertura AINF tramite il fornitore del provvedimento.
Gli stage che durano più di due settimane sono considerati «provvedimenti preparatori durante l’orientamento professio- nale» e devono essere ordinati separatamente. Di conseguenza, in questi casi l’ufficio AI deve di nuovo esaminare l’assog- gettamento assicurativo AINF (v. sopra il relativo esempio).
Prima formazione professionale (art. 16 LAI) e riformazione professionale (art. 17 LAI)
In caso di svolgimento di una prima formazione professionale o di una riformazione professionale con un contratto di lavoro, tirocinio o formazione, l’assoggettamento AINF AI sussiste tramite il datore di lavoro (v. punto 1 dello schema di assogget- tamento).
In caso di svolgimento di una prima formazione professionale o di una riformazione professionale senza contratto di lavoro, tirocinio o formazione o senza disciplinamento del salario, l’assoggettamento AINF AI sussiste se il provvedimento non è svolto esclusivamente in una scuola.
Esempio «Laboratorio didattico»
I rapporti di apprendistato possono prevedere che singoli anni di formazione vengano svolti in un laboratorio didattico esterno all’azienda di tirocinio vera e propria. In questi casi viene corrisposto un salario soltanto durante il tempo trascorso in azienda. Quindi, il contratto di tirocinio non prevede un salario per tutti gli anni.
Valutazione dell’assoggettamento AINF
In questi casi il contratto è considerato come un’unità. Anche se il contratto non disciplina un salario per tutta la sua durata, il rapporto è considerato come un contratto con salario. L’assoggettamento AINF vale per tutta la durata del contratto di tirocinio tramite l’azienda di tirocinio (parte contraente).
Lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI)
Il lavoro a titolo di prova instaura un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Sussiste pertanto sempre anche un assoggettamento AINF AI (v. punto 2 dello schema di assoggettamento)13.
Accertamenti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione (art. 43 LPGA)
Gli accertamenti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione sono tesi a valutare nella prassi l’impiegabilità effettiva dell’idoneità all’integrazione (residua) degli assicurati, per esempio quando non è possibile determinare l’idoneità all’integra- zione o la capacità al lavoro nel quadro dell’orientamento professionale secondo l’articolo 15 LAI.
Esempio «Accertamento presso un CAP14»
Una persona incapace al lavoro presenta all’AI una richiesta di provvedimenti professionali. La situazione medica e profes- sionale non è chiara, poiché l’assicurato non sta seguendo alcun trattamento. L’AI vorrebbe chiarire i fatti e incarica quindi un CAP di svolgere un accertamento medico e professionale sull’idoneità all’integrazione. L’accertamento viene svolto in un’istituzione e il fornitore non è un centro d’integrazione ai sensi dell’AINF (v. punto 3 dello schema di assoggettamento).
Valutazione dell’assoggettamento AINF
In linea di massima, i provvedimenti d’accertamento non instaurano alcun rapporto analogo a quello risultante da un con- tratto di lavoro. Eccezionalmente, tuttavia, in caso di accertamento concreto del rendimento di un assicurato presso un da- tore di lavoro con fornitura di una prestazione lavorativa effettiva può sussistere un assoggettamento AINF AI.
13Al riguardo v. anche DTF 115 V 55
14Il CAP valuta in modo rapido, globale e affidabile questioni complesse relative al potenziale d’integrazione. Esso effettua la valutazione da un punto di vista medico e del mercato del lavoro ed elabora proposte per il seguito della procedura. Un accertamento presso un CAP dura di regola quattro settimane.
Allegato III – Esempio «Caso di prestazione»
Qui di seguito è illustrato un caso di prestazione (v. cap. V) che dovrebbe servire da orientamento per i collaboratori degli uffici AI.
Esempio «Assoggettamento AINF tramite il datore di lavoro e indennità giornaliera dell’AI»
Un assicurato si sottopone a un provvedimento dell’AI con contratto di lavoro e di conseguenza sussiste un assoggetta- mento AINF tramite il datore di lavoro. Inoltre l’assicurato percepisce un’indennità giornaliera dell’AI.
L’assicurato subisce un infortunio che gli causa un’incapacità al lavoro. Nel versare l’indennità giornaliera dell’AINF si tiene conto sia del salario previsto dal contratto sia dell’indennità giornaliera dell’AI. È dunque importante che al momento della notifica dell’infortunio all’assicuratore infortuni del datore di lavoro venga menzionata anche l’indennità giornaliera dell’AI.
Gli assicuratori LAINF si sono impegnati a fare in modo che le prestazioni di questo tipo non gravino sulle polizze delle im- prese (tuttavia, questo disciplinamento non vale per i laboratori per invalidi e i centri d’integrazione ai sensi degli art. 66 cpv. 1 lett. n LAINF e 84 cpv. b OAINF)15.
15Al riguardo v. anche: raccomandazione 01/07 della commissione ad hoc Danni LAINF (in tedesco e francese)
Allegato IV – Panoramica di attività, competenze e responsabilità
L’INSAI e l’AI hanno mandati legali diversi ma perseguono sostanzialmente gli stessi interessi. L’obiettivo dell’INSAI è che gli infortu- nati possano rientrare il più rapidamente possibile al posto di lavoro precedente (o riprendere il loro provvedimento), anche solo gra- dualmente (ripresa parziale del provvedimento AI). Nell’ambito dell’AINF AI, pertanto, l’INSAI informa l’AI quando l’assicurato, per quanto riguarda le conseguenze dell'infortunio, è in grado di riprendere gradualmente il provvedimento dell’AI. Dal punto di vista dell’AI la ripresa del provvedimento può essere influenzata in misura sostanziale da altri fattori, estranei all’infortunio, e oltretutto, diversa- mente dall’AINF, l’AI non prevede una ripresa «solo temporanea» al fine di ripristinare la strutturazione della giornata.
La panoramica seguente riepiloga le diverse attività e responsabilità dell’INSAI e dell’AI nonché gli altri partner coinvolti. L’accento è posto sull’assicurato e sulla sua integrazione professionale tramite la collaborazione cooperativa e orientata alla ricerca di soluzioni di tutti gli attori coinvolti (assicurato, AI, INSAI, medici curanti, servizio medico di fiducia, partner della rete). Ogni infortunio è un caso a sé, in cui si pone al centro il bene dell’assicurato e le parti interessate devono collaborare in modo cooperativo e orientato alla ricerca di soluzioni. Di conseguenza, questa panoramica non è esaustiva, ma intende soltanto offrire un punto di riferimento a tutti gli attori coinvolti.
Assicurato
Attività Sfida Responsabilità
Contatti regolari con l’assicurato (gestione dei casi): AI
- Stato di salute e bisogno di sostegno dell’assicurato (non
rispetto ai provvedimenti sanitari necessari per le conse-
guenze dell’infortunio, ma più in generale per quanto ri-
guarda la situazione estranea all’infortunio)
- Accertamento ricorrente della valutazione soggettiva
dell’assicurato riguardo alla possibilità di riprendere (gra-
dualmente) il provvedimento
- Acquisizione del certificato d’infortunio (o del certificato di
incapacità al lavoro)
Contatti con l’assicurato: In quanto «datore di la- INSAI
voro», l’AI deve essere
- Accertamenti dei fatti (infortunio ecc. compresa la determi-
coinvolta dall’INSAI nel nazione dell’ammontare delle prestazioni e ricorso a uno
flusso di informazioni. specialista per parere AINF AI)
- Intrattenimento dei contatti (gestione dei casi) secondo la
gestione dei compiti dell’INSAI (stato di salute, andamento
del trattamento e prognosi, provvedimenti medici d’accer-
tamento in relazione con l’infortunio ecc.)
- Notifica di comunicazioni decisive per le prestazioni (as-
sunzione, rifiuto, tempistiche ecc.)
- Esame e conferma o rifiuto dell’assoggettamento oltre
all’AI
Fornitore del provvedimento
Attività Sfida Responsabilità
Accertamenti dei fatti e indicazioni sul provvedimento Garantire che il compe- AI
tente ufficio AI svolga gli
- Raccolta di tutte le informazioni necessarie per la valuta-
accertamenti.
zione delle prestazioni (copertura, fatti ecc., se non è indi-
cato un colloquio sul posto)
- Indicazioni sullo stato di salute dell’assicurato prima e/o al
momento dell’infortunio (p. es. idoneità all’impiego, altri
dati)
- Trasmissione del profilo del posto al fornitore (ev. soste-
gno nella sua redazione)
Ripresa del provvedimento d’integrazione dell’AI
- Dialogo e coordinamento nel quadro della gestione dei
casi (ripresa graduale, coordinamento e richieste di chiari-
menti)
- Ripresa del provvedimento interrotto o di un altro provvedi-
mento adeguato dell’AI (p. es. posti di lavoro protetti,
mezzi ausiliari sul posto di lavoro)
- Eventuale coordinamento con altri provvedimenti dell’IN-
SAI (p. es. lavoro a titolo di prova)
Indicazioni concernenti il «salario»
- Richieste di chiarimenti in caso di versamento dell’inden-
nità giornaliera dell’AI al fornitore del provvedimento
- Comunicazione e verifica delle ore di assenza dal lavoro
dell’assicurato
- Sopralluoghi (p. es. accertamento delle circostanze dell’in- Nessuna presa di con- INSAI fortunio professionale o dell’origine della malattia profes- tatto diretta senza coor- sionale) dinamento preventivo
con l’ufficio AI
Collaborazione AI/INSAI Attività Sfida Responsabilità
INSAI quale interlocutore: AI
- Scambio di informazioni regolare sui fattori d’influenza rile-
vanti ed estranei all’infortunio che incidono sulla reintegra-
zione
- Possibilità di ripresa graduale di un provvedimento dell’AI
AI quale interlocutore Necessità di coordina- INSAI
mento tra l’AI e l’INSAI
- Accertamenti dei fatti relativi alla copertura
per quanto concerne
- Contatti regolari tesi a scambiare informazioni circa:
l’esame della possibilità
- i preavvisi;
di riprendere il provvedi-
- il parere;
mento
- le valutazioni delle prestazioni;
- la ripresa del lavoro/i posti di lavoro protetti ecc. (v.
impresa);
la prognosi (in particolare per quanto riguarda le prospettive lavorative).
È necessario che l’INSAI e l’AI si scambino per tempo le informa-
zioni e si coordinino, se sono disponibili informazioni mediche se-
condo cui: la ripresa del lavoro precedente non è più possibile;
- il provvedimento professionale in corso non è più ade-
guato;
- il provvedimento professionale deve essere interrotto;
- esclusivamente in riferimento all’infortunio l’assicurato pre-
senta nuovamente una capacità al lavoro nel quadro del
provvedimento di reintegrazione (divergenza rispetto alla
capacità al lavoro generale; tema della causalità);
- va acquisito il profilo del posto, se necessario nel caso
specifico (conferire un mandato in tal senso).
Medici curanti Attività Sfida Responsabilità
Profilo di resistenza psico-fisica AI
Presa di contatto con il medico curante (d’intesa con l’INSAI), al
fine di esaminare le condizioni per la ripresa del lavoro tenendo
conto dello stato di salute in generale, se anche le conseguenze
dell’infortunio incidono sullo stato precedente (p. es. peggiora-
mento determinante di un problema di salute precedente estraneo
all’infortunio; rendimento, limitazioni)
Diagnosi Informazioni limitate del INSAI
medico, concernenti uni- L’INSAI è responsabile per la documentazione delle conseguenze
camente gli aspetti cau- dell’infortunio. Lo scambio di informazioni con il medico curante o
sali dell’infortunio responsabile per quanto concerne i trattamenti legati all’infortu-
nio avviene tramite l’INSAI e può essere consultato dall’AI (quale
organo responsabile).
Svolgimento:
Sorveglianza e gestione del processo di guarigione (normale trat-
tamento dei casi secondo la regolamentazione della gestione
strategica dei casi), compresi:
- esecuzione di provvedimenti (stazionari) di riabilitazione
per le conseguenze dell’infortunio (coordinamento in-
cluso);
- decisione del trattamento medico necessario per le conse-
guenze dell’infortunio (p. es. assunzione delle spese di
cura);
- garanzia dello scambio di informazioni necessario per pia-
nificare la ripresa del lavoro;
- invio del profilo del posto (acquisito dall’AI) per l’esame
della capacità al lavoro.
Servizio medico di fiducia Attività Sfida Responsabilità
AI / Servizio medico regionale: visione globale di tutte le limita- AI zioni di salute in questione
INSAI / Medici della medicina assicurativa / medici della me- INSAI dicina del lavoro:
- Valutazioni mediche e chiarimenti relativi esclusivamente
alle conseguenze dell’infortunio
- Determinazione dello stato medico finale dovuto all’infortu-
nio / del profilo di resistenza psico-fisica unicamente in re-
lazione alle conseguenze dell’infortunio e art. 21 LAINF
Ulteriori partner della rete e istituzioni Attività Sfida Responsabilità
Rappresentante legale dell’assicurato: Necessità di coordina- AI
mento nel caso specifico
- Comunicazione su aspetti che vanno oltre le semplici con-
tra i collaboratori respon- seguenze dell’infortunio; in base a eventuali scambi di in-
sabili dell’AI e quelli
formazioni/coordinamento con il servizio giuridico dell’IN-
dell’INSAI
SAI.
Doppioni o informazioni
Altri assicuratori e istituzioni:
divergenti; procedura di-
- Da concordare versa da un caso all’al- tro, poiché altri assicura- tori e/o istituzioni ven-
gono coinvolti
prevalentemente per i casi complessi.
Rappresentante legale dell’assicurato: Necessità di coordina- INSAI
mento nel caso specifico
- Comunicazione relativa esclusivamente alle conseguenze
tra i collaboratori respon- dell’infortunio (diritto alle prestazioni, ammontare e durata
sabili dell’AI e quelli delle medesime ecc.)
dell’INSAI
Altri assicuratori e istituzioni:
Doppioni o informazioni
- Da concordare divergenti; procedura di- versa da un caso all’al- tro, poiché altri assicura- tori e/o istituzioni ven- gono coinvolti prevalen- temente per i casi com- plessi.
Allegato V – Raccolta di diversi documenti concernenti l’AINF AI
1. Circolare dell’UFSP
- Circolare n. 37 dell’UFSP «Assurance-accidents des personnes à réadapter par I'AI (AA AI)»
2. Link agli opuscoli informativi dell’AI e dell’INSAI
- INSAI: Foglio informativo «Assicurazione infortuni e provvedimenti dell'AI»
- INSAI: Foglio informativo «Come sono assicurato durante il provvedimento dell'AI?»
- AI: Opuscolo informativo sulla protezione assicurativa
3. Raccomandazione della commissione ad hoc Danni LAINF
- N°01/2007: Interventions temporaires au sens d’activité professionnelle et placements à l’essai à l’initiative des offices AI, des assureurs-accidents et de l’aide sociale (disponibile in francese e tedesco)
- N°01/2017: Assureurs compétents en cas d’implication de plusieurs assureurs (disponibile in francese e te- desco)