Tonaufnahmen des Interviews / Funktionelle Leistungsfähigkeit (Lettera in tedesco, allegato in italiano)

Lettera informativa · 16 dicembre 2021 · AI

Senza stato: l’ufficio non indica se questo documento è in vigore.

UFAS · Lettera informativa · Italiano

1

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Geschäftsfeld Invalidenversicherung

POST CH AG

BSV; Bis

An die Sachverständigen

POST CH AG

CH-3003 Bern BSV; Bam

Aktenzeichen: BSV-D-B4653401/209

Info SuisseMED@P 5/2021

Bern, 16. Dezember 2021

Informationen: Tonaufnahmen des Interviews / Funktionelle Leistungsfähigkeit

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit diesem Schreiben möchten wir weitere Informationen zu den Neuerungen im Begutachtungswesen zukommen lassen.

Tonaufnahmen des Interviews

Bereits heute können Sachverständige Tonaufnahmen der Gespräche im Rahmen von medizinischen Gutachten machen und diese mit dem Gutachten zu ihren Akten nehmen. Mit der neuen Regelung im ATSG betreffend Tonaufnahmen des Interviews im Rahmen von medizinischen Gutachten im Auftrag von Sozialversicherungen hat sich an dieser Ausgangslage grundsätzlich nichts geändert. Sofern Sachverständige Tonaufnahmen und Gutachten von Versicherten bei sich zu den Akten nehmen wollen, so können sie dies, unterstehen damit aber den gleichen Anforderungen an die Sorgfalts- und Aufbewahrungspflicht wie die IV-Stellen. Sie haben dementsprechend die Bestimmungen zur Schweigepflicht und zum Datenschutz gemäss den einschlägigen Bestimmungen des ATSG1 und des DSG2 einzuhalten. Insbesondere haben sie alle baulichen, technischen und organisatorischen Massnahmen zu treffen, damit die ihnen von der Invalidenversicherung zur Verfügung gestellten oder im Rahmen der Begutachtung von der versicherten Person erhaltenen Daten, ebenso wie Tonaufnahmen vor unberechtigten Zugriffen und Verlust geschützt werden.

1 SR 830.1

2 SR 235.1

2

Allgemein ist zu sagen, dass Sachverständige die Tonaufnahmen nach wie vor als Hilfe für das Verfassen des Gutachtens beiziehen und damit auch abhören können. Die Abhörung der von der IV-Stelle zu den Akten genommenen Tonaufnahmen erfolgt jedoch nur auf Verlangen der versicherten Person im Hinblick auf die Überprüfung der Übereinstimmung des Inhaltes des Gutachtens mit den im Rahmen des Interviews gemachten Aussagen. Das entsprechende Gesuch ist an die zuständige IV-Stelle zu richten und die Sachverständigen werden darüber informiert. Das Verfahren erfolgt einzig über die IV-Stelle. Damit ist sichergestellt, dass die Tonaufnahme nur im Streitfall abgehört werden kann und zwar nur von der versicherten Person selbst, der IV-Stelle und von den Gerichten (kantonale Sozialversicherungsgerichte, Bundesverwaltungsgericht, Bundesgericht), die im Beschwerdeverfahren zuständig sind. Bleibt das Gutachten unbestritten, so bleiben die Tonaufnahmen unbenutzt und damit auch geschützt vor der Anhörung durch Dritte.

Gemäss Verordnung darf ein Verzicht auf Tonaufnahmen nur gegenüber der IV-Stelle erklärt werden (Art. 7k Abs. 3 Bst. a ATSV). Wenn also kein Verzicht auf die Tonaufnahme vorliegt, die versicherte Person vor dem Interview jedoch verlangt, dass keine Tonaufnahme zu erfolgen hat, oder sie auf den Abbruch der laufenden Tonaufnahme besteht, so ist die versicherte Person darauf aufmerksam zu machen, dass eine Tonaufnahme zu erfolgen hat, die versicherte Person jedoch das Recht hat, die Löschung der Tonaufnahme bei der IV-Stelle zu verlangen (Art. 7k Abs. 3 Bst. b ATSV).

In der Beilage lassen wir Ihnen eine Zusammenstellung mit weiteren Informationen zu den Tonaufnahmen zukommen.

Ab dem 22. Dezember 2021 werden Sie über die Webseite https://www.eahv-iv.ch/de/iva sowohl Schritt-für-Schritt Anleitungen für die Registration und die Bedienung des Systems als auch kurze Erklärungsvideos finden. Unter https://iva.ivsk.ch/ finden Sie die WebApp, um Tonaufnahmen hochzuladen und zu übermitteln. Im AppStore wird die «IV-Tonaufnahmen» App verfügbar sein, über welche Sie Ihre Aufnahmen erstellen, hochladen und an die IV-Stelle übermitteln können. Die Android-App wird ab dem 18. Januar 2022 im PlayStore veröffentlicht. Ab dem 3. Januar 2022 erhalten Sie zusätzlich von der Support-Hotline Unterstützung. Weitere Informationen dazu finden Sie ebenfalls auf der Webseite https://www.eahv-iv.ch/de/iva. Bei allfälligen Fragen zu technischen Belangen im Zusammenhang mit Tonaufnahmen können Sie sich in der Zwischenzeit auch an Herrn Jérôme Brugger von eAHV/IV – eAVS/AI (Phone: +41 31 326 76 76) wenden.

Funktionelle Leistungsfähigkeit

Im Hinblick auf die Festlegung der funktionellen Leistungsfähigkeit durch den RAD (Art. 49 Abs. 1bis IVV) ist es essentiell, dass in einem medizinischen Gutachten alle qualitativen und quantitativen Einschränkungen der versicherten Person in die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit bzw. der zu erwartenden Leistung der versicherten Person einbezogen werden.

Es muss dabei aus dem Gutachten hervorgehen, welche konkreten qualitativen und quantitativen Einschränkungen (z.B. zusätzlicher Pausenbedarf, notwendige enge Begleitung durch den Arbeitgeber, keine Überkopfarbeiten etc.) berücksichtigt wurden. Allerdings dürfen die einzelnen Einschränkungen nicht separat quantifiziert und addiert werden, sondern müssen im Rahmen einer gesamthaften Einschätzung in die Quantifizierung der Arbeitsfähigkeit einfliessen.

Freundliche Grüsse

Ralf Kocher, Fürsprecher Magali Baumann, MA in Volkswirtschaftslehre

Leiter Bereich Verfahren und Rente Bereich Verfahren und Rente

Kopie an: Geschäftsstelle IVSK

Beilage: Information über Tonaufnahmen 2/2

3

Allegato: Informazione sulle registrazioni su supporto audio

Informazioni generali (Info SuisseMED@P 3/2021 del 4.11.2021, N. 3117 CPAI)

Dal 1° gennaio 2022 nel quadro delle perizie si dovranno effettuare registrazioni su supporto audio (art. 44 cpv. 6 LPGA).

Il Consiglio federale ha disciplinato i dettagli nell’articolo 7k OPGA (e nel relativo commento).

A prescindere dal momento del conferimento del mandato, dal 1° gennaio 2022 tutti i colloqui svolti nel quadro di perizie andranno registrati su supporto audio.

Le registrazioni sono acquisite agli atti dell’assicuratore.

Le registrazioni hanno lo scopo di assicurare procedure corrette, contribuire a garantire la qualità delle perizie, creare trasparenza ed evitare litigi.

Le registrazioni possono ad esempio servire a fare chiarezza nei casi in cui la persona assicurata ha l’impressione che la durata del colloquio o quanto detto al perito non siano riportati correttamente nella perizia.

“Da un lato, la registrazione su supporto audio è una misura preventiva per evitare gli abusi. D'altra parte, la registrazione su supporto audio porta anche a una maggiore trasparenza e a una maggiore qualità delle discussioni. Perché solo in questo modo si può garantire alla fine, in caso di conflitto, ciò che è stato effettivamente detto nella conversazione tra la persona interessata e il perito.”

“Oggi, conflitti prolungati e controversie legali sorgono spesso sulla questione di ciò che esattamente è stato discusso durante la perizia. Registrare le conversazioni, come proponiamo, crea chiarezza e protegge entrambe le parti. Non è quindi solo nell'interesse degli assicurati - che sono così protetti da dichiarazioni false che possono essere menzionate nel rapporto o da dichiarazioni che ritengono false

- ma protegge anche i periti.”

Per colloquio si intende il colloquio d'esame, che consiste nell'anamnesi e nella descrizione dei disturbi da parte dell'assicurato.

Se gli esami psicologici vengono effettuati nell'ambito di valutazioni psichiatriche o neuropsicologiche, per motivi di diritto d'autore (protezione dei diritti d'autore dei proprietari dei test) possono essere registrati solo l'anamnesi e la descrizione dei disturbi da parte dell'assicurato, ma non l'esame vero e proprio.

Quando l’ufficio AI informa l’assicurato che una perizia è opportuna, lo informa che i colloqui saranno registrati su supporto audio e che, se l’assicurato ne fa richiesta, ha il diritto di ascoltare le

registrazioni. Inoltre, l’ufficio AI informa l’assicurato che e egli ha la possibilità di rinunciare alla registrazione (art. 44 cpv. 6 LPGA, art. 7k cpv. 2 OPGA). Il modulo ufficiale di rinuncia deve essere allegato alla comunicazione.

Rinuncia alla registrazione su supporto audio (N. 3118-3121 CPAI, commento art. 7k OPGA)

La registrazione su supporto audio è volontaria e ogni assicurato può decidere di rinunciarvi. La rinuncia è di regola dichiarata prima dello svolgimento del colloquio. Tuttavia, la persona assicurata può decidere di rinunciare alla registrazione anche dopo, entro un termine di 10 giorni dall’avvenuto colloquio.

Nel caso di perizie con due o più discipline mediche la persona assicurata può rinunciare alla

registrazione di tutti o solo di alcuni colloqui.

La rinuncia può essere presentata all’ufficio AI al più tardi 10 giorni dopo il colloquio (art. 7k cpv. 3 OPGA).

Se l’assicurato decide prima del colloquio di rinunciare alla registrazione e invia per tempo la

dichiarazione di rinuncia all’organo esecutivo, il colloquio non verrà registrato.

4

Se l’assicurato decide di fare a meno della registrazione su supporto audio soltanto dopo l’esame, dovrà presentare la richiesta di distruzione della registrazione all’organo esecutivo entro dieci giorni dal colloquio. Di regola, in quel momento la perizia non è ancora stata allestita, cosicché il perito invierà all’organo esecutivo soltanto la parte scritta. Per le perizie bidisciplinari e pluridisciplinari saranno inoltrate soltanto le registrazioni su supporto audio cui l’assicurato non ha rinunciato e di cui non ha richiesto la distruzione, che saranno quindi le uniche a essere acquisite agli atti (cfr. art. 44 cpv. 6 LPGA).

La rinuncia non può essere presentata al perito.

La dichiarazione di rinuncia potrà essere rivolta soltanto all’organo esecutivo, in modo da evitare che l’assicurato si senta influenzato dal perito nella sua scelta.

Inoltre, è importante che il rapporto di fiducia tra l’assicurato e il perito non sia compromesso prima del colloquio dal fatto di dover discutere della rinuncia.

La persona assicurata deve presentare la rinuncia tramite una dichiarazione scritta e firmata.

L’ufficio AI ne trasmette immediatamente una copia al/ai perito/i (art. 7k cpv. 3 OPGA).

La persona assicurata può revocare la sua rinuncia oralmente o per iscritto presso l’ufficio AI prima del colloquio (art. 7k cpv. 4 OPGA). L’ufficio AI informerà il/i perito/i il più presto possibile.

Inizio e fine della registrazione su supporto audio (art. 7k cpv. 6 OPGA, Info SuisseMED@P 3/2021 del 4.11.2021)

Per garantire che l’intero colloquio sia stato registrato correttamente e in tutta la sua durata, l’inizio e la fine del colloquio dovranno essere confermati oralmente sia dall’assicurato che dal perito, indicando i rispettivi orari all’inizio e alla fine della registrazione su supporto audio. Le interruzioni della

registrazione su supporto audio dovranno essere confermate nello stesso modo.

Trasmissione (N. 3122 CPAI, Info eAHV/IV del 4.11.2021)

I periti sono responsabili di effettuare e trasmettere correttamente le registrazioni su supporto audio.

La registrazione su supporto audio e la perizia vanno inoltrate all’ufficio A.

Dal momento dell’inoltro, l’ufficio AI sarà responsabile per la sua archiviazione.

Poiché la registrazione su supporto audio sarà parte dell’incarto, la persona assicurata potrà

consultarla (come il resto dell’incarto).

Solo le registrazioni su supporto audio dei colloqui a cui l’assicurato non ha rinunciato fanno parte della perizia e sono acquisite agli atti (art. 44 cpv. 6 LPGA).

Una copia del modulo di rinuncia ufficiale firmato dall’assicurato deve essere allegata al rapporto peritale.

Constatazione di difetti tecnici (N. 3123-3127 CPAI)

Se l’ufficio AI constata che la registrazione su supporto audio non è effettuata correttamente dal punto di vista tecnico, contatta il perito o il centro peritale.

Se il difetto tecnico della registrazione su supporto audio non può essere risolto, l’ufficio AI ne informa l’assicurato.

Se l’assicurato desidera mettere in dubbio la validità della perizia sulla base di tali informazioni, deve comunicarlo per iscritto all’ufficio AI entro 10 giorni dalla data dell’informazione, indicandone i motivi.

Se l’assicurato desidera mettere in dubbio la validità della perizia sulla base di difetti tecnici della registrazione su supporto audio che ha scoperto lui stesso, deve comunicarlo per iscritto all’ufficio AI entro 10 giorni dall’invio della registrazione su supporto audio per l’ascolto, indicandone i motivi.

5

L’ufficio AI esamina la richiesta dell’assicurato e cerca di trovare di comune accordo una soluzione per il proseguimento della procedura. Se l’assicurato e l’ufficio AI non trovano un accordo, l’ufficio AI emette una decisione incidentale.

Accesso (N. 3128-3129 CPAI, Info eAHV/IV del 4.11.2021)

La registrazione su sopporto audio può essere ascoltata solo su richiesta della persona assicurata in caso di controversia. Esclusivamente l'ufficio AI, il tribunale competente e l’assicurato stesso possono ascoltarla. La registrazione può essere ascoltata e utilizzata solo nell'ambito del procedimento AI o di un’eventuale procedura di ricorso. La trasmissione delle registrazioni su supporto audio a terzi (ad es. assicuratori contro gli infortuni o altre persone legittimate a ricorrere ai sensi dell’art. 49 LPGA, art. 7l cpv. 1 OPGA) non è consentita.

Se l’assicurato chiede di ascoltare la registrazione, l'ufficio AI informa il/i perito/i.

Solo la persona assicurata e l’ufficio AI committente possono ascoltare la registrazione. Nel caso di un ricorso contro una decisione dell’ufficio AI anche il tribunale competente potrà ascoltarla.

Se la Commissione federale per la garanzia della qualità degli esami medici richiede l’audizione di registrazioni audio nell’ambito delle sue attività (art. 7p cpv. 4 e 5 OPGA), queste devono essere inviate insieme alla relativa perizia (art. 7l cpv. 2 OPGA).

Realizzazione tecnica delle registrazioni su supporto audio (Info eAHV/IV del 4.11.2021)

Per la registrazione potrà essere utilizzato un apparecchio di registrazione qualsiasi (p. es. un

dittafono).

L’app «Registrazioni audio dell’AI» offre un’ulteriore possibilità, con la quale si potranno registrare i colloqui, se del caso ascoltarli per redigere il rapporto e trasmetterli direttamente all’AI.

L’app è disponibile sia per smartphone Apple che per Android.

Sinto internet: https://www.eahv-iv.ch/de/iva

WebApp: https://iva.ivsk.ch/

AppStore: «IV-Tonaufnahmen»

PlayStore: «IV-Tonaufnahmen» (a partire dal 18.01.2022)

I colloqui registrati su un apparecchio dovranno essere inoltrate all’ufficio AI, al più tardi con l’invio della perizia, tramite una piattaforma web, che supporterà diversi formati audio comuni (MP3, ACC, DSS).

Per poter effettuare le registrazioni, a partire dal 1° gennaio 2022 si dovrà disporre per le perizie di uno smartphone o di un apparecchio per la registrazione.

In entrambi i casi, ci si dovrà registrare sull’apposita piattaforma, ricevere la validazione da parte dell’ufficio AI competente ed effettuare un login.