Circolare sull’indennità di adozione (CIAdo)

Circolare KS AdopE · 30 ottobre 2024 · IPG · Versione 2

Circolare sull’indennità di adozione (CIAdo); valide dal 01.01.2023, stato 01.01.2025

In vigore

UFAS · KS AdopE · Italiano

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Circolare sull’indennità di adozione (CIAdo)

Valida dal 1° gennaio 2023

Stato: 1° gennaio 2025

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Premessa

Il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha adottato il progetto di legge in attuazione dell’iniziativa parlamentare Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino (FF 2021 2323), che chiedeva l’introduzione di un congedo di adozione di due settimane.

Poiché il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 20 gennaio 2022, il Consiglio federale ha posto in vigore la legge con effetto dal 1° gennaio 2023.

Da questa data, le persone esercitanti un’attività lucrativa che accolgono a fini di adozione un bambino di età inferiore a quattro anni (adottando) hanno dunque diritto a un congedo di adozione remunerato tramite le indennità di perdita di guadagno. L’indennità di adozione ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito prima dell’accoglimento dell’adottando. Sono versate al massimo 14 indennità giornaliere durante un termine quadro di un anno a partire dall’accoglimento dell’adottando.

L’impostazione organizzativa e procedurale dell’indennità di adozione ricalca quella dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio nell’esercito, nel servizio civile o nella protezione civile. Per molte disposizioni si rimanda infatti alle Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio, in caso di maternità e paternità (DIPG). Essendoci tuttavia numerose specificità, la CIAdo è pubblicata come documento distinto. Le regolamentazioni contenute nella presente circolare si riferiscono all’indennità di adozione prevista a livello federale, ovvero all’indennità di adozione disciplinata nella legge sulle indennità di perdita di guadagno e nella relativa ordinanza.

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2023.

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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2025

Questo supplemento comprende modifiche legate alla convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), entrata in vigore il 1° ottobre 2023. L’aggiunta 1/25 evidenzia i numeri marginali modificati.

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Abbreviazioni

AELS Associazione europea di libero scambio

AI Assicurazione invalidità

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Codice civile;

RS 210)

CFC Cassa federale di compensazione

CIF Circolare sull’imposta alla fonte

cpv. capoverso/i

DOA Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI

DSD Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG IPG Indennità di perdita di guadagno

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

lett. lettera/e

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

N. Numero/i marginale/i

OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita

di guadagno (RS 834.11)

segg. seguenti

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UE Unione europea

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

D FI UFAS | Circolare sull’indennità di adozione (CIAdo)

Valida dal 1° gennaio 2023 | Stato: 1° gennaio 2025 | 318.717 i

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1. Procedura di richiesta

1.1 Esercizio del diritto

1001 Il diritto all’indennità va fatto valere presso la CFC me-

diante i moduli di richiesta ufficiali.

1002 Ogni genitore adottivo deve presentare una richiesta per

l’intera durata del diritto alla prestazione. Nella richiesta il/i genitore/i adottivo/i deve/devono fornire tutti i dati e comunicare l’eventuale ripartizione del congedo di adozione.

Una richiesta da parte di entrambi i genitori adottivi è necessaria soltanto in caso di ripartizione del congedo.

1003 Per la richiesta dell’indennità di adozione deve essere uti-

lizzato il modulo 318.754.

1004 Il diritto all’indennità di adozione non può essere fatto va-

lere prima della fruizione di tutti i giorni di congedo o prima della scadenza del termine quadro di 12 mesi (art. 16u cpv. 1 LIPG).

1005 I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un numero di

giorni di congedo corrispondente al rispettivo grado d’occupazione. A tale scopo devono fornire alla cassa di compensazione le informazioni aggiuntive seguenti:

– grado d’occupazione;

– numero di giorni di congedo;

– numero di giorni di lavoro usuali per settimana;

– numero di giorni di lavoro per un posto a tempo pieno.

1006 La richiesta è inoltrata:

– dal datore di lavoro, nel caso dei salariati e delle persone che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente;

– dall’avente diritto, nel caso dei lavoratori indipendenti.

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1.2 Legittimazione all’esercizio del diritto

1.2.1 Principio

1007 La facoltà di far valere il diritto all’indennità spetta per prin-

cipio all’avente diritto.

1.2.2 Esercizio del diritto da parte del datore di lavoro

1008 Il datore di lavoro dell’avente diritto può far valere il diritto

soltanto se durante il periodo di diritto all’indennità gli versa una retribuzione o un salario pari almeno all’importo che gli spetta sotto forma d’indennità. Non è però necessario che il datore di lavoro versi la retribuzione o il salario durante tutto il periodo di diritto all’indennità.

1.3 Giustificativi da allegare alla richiesta

1009 Gli aventi diritto devono comprovare le indicazioni fornite.

1010 Gli aventi diritto devono allegare alla richiesta un attestato

del/i datore/i di lavoro in cui figurano le settimane del congedo di adozione o i giorni di fruizione del medesimo (art. 35r cpv. 2 OIPG).

1011 Alla richiesta vanno allegati certificati ufficiali dai quali risul-

tino i dati personali dell’avente diritto nonché

- un giustificativo dell’autorità cantonale competente relativo all’accoglimento dell’adottando da cui risulti in particolare la data dell’accoglimento nell’economia domestica;

- in caso di adozione all’estero, anche un estratto del registro dello stato civile svizzero che attesti la documentazione dell’adozione o documenti che comprovino il riconoscimento dell’adozione in Svizzera.

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1.3.1 Per i salariati

1012 Nella richiesta il datore di lavoro attesta il salario determi-

nante per il calcolo dell’indennità di adozione. È competente il datore di lavoro per il quale l’assicurato esercitava un’attività lucrativa il giorno dell’accoglimento dell’adottando.

1013 Gli aventi diritto impiegati presso diversi datori di lavoro al-

legano al modulo di richiesta i rispettivi fogli complementari (318.754.1) e le rispettive dichiarazioni di salario.

1.3.2 Per i lavoratori indipendenti

1014 I lavoratori indipendenti comunicano alla cassa di compen-

sazione competente i giorni di congedo conteggiati.

1015 I lavoratori indipendenti allegano alla richiesta una copia

dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS e inoltrano alla CFC la decisione definitiva di tassazione fiscale (art. 35r cpv. 3 OIPG).

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2. Cassa di compensazione competente

1016 La fissazione e il pagamento dell’indennità competono alla

CFC, a prescindere dalla cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro o alla quale il lavoratore indipendente deve versare i contributi.

1017 Il N. 1016 si applica anche nei casi di più casse di compen-

sazione competenti per la riscossione dei contributi in seguito all’esercizio di diverse attività lucrative.

1018 La CFC resta competente anche se per esempio un geni-

tore cambia datore di lavoro o trasferisce il domicilio

all’estero oppure se i genitori si ripartiscono il congedo di adozione.

1019 Una volta ricevuta la richiesta, la cassa di compensazione

verifica se e come sia stato ripartito il congedo e se eventualmente l’altro genitore abbia già presentato una richiesta.

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3. Diritto

3.1 Principio

1020 Hanno diritto all’indennità le persone che:

– accolgono un adottando d’età inferiore a quattro anni (il giorno del compleanno è escluso);

– durante i nove mesi immediatamente precedenti l’accoglimento dell’adottando erano assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS; e

– durante questo periodo hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi; e

– al momento dell’accoglimento dell’adottando sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA o collaborano nell’azienda del coniuge o del partner percependo un salario in contanti.

1021 In caso di adozione congiunta, entrambi i genitori adottivi

devono adempiere le condizioni di cui al N. 1020. Se soltanto uno dei genitori adottivi adempie le condizioni di diritto, soltanto questi avrà diritto all’indennità di adozione.

1022 Hanno diritto secondo il N. 1020 sia i futuri genitori adottivi

(decisione di adozione ancora pendente) sia quelli che sono già genitori di un bambino adottato all’estero. Per l’inizio del termine quadro (N. 1027) è determinante il momento dell’accoglimento dell’adottando nell’economia domestica in Svizzera.

1023 In caso di adozione del figliastro (art. 264c CC) non sussi-

ste alcun diritto all’indennità di adozione (art. 16t cpv. 5 LIPG). Questo vale anche in caso di adozione del figlio del partner a cui la persona in questione è legata mediante una convivenza di fatto.

1024 Le persone che al momento dell’accoglimento dell’adot-

tando sono disoccupate o incapaci al lavoro non hanno alcun diritto all’indennità di adozione.

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1025 Le condizioni di diritto devono essere adempiute cumulati-

vamente. Se una delle condizioni di diritto non è adempiuta, per principio non sussiste alcun diritto all’indennità.

3.2 Inizio del diritto

1026 Se le condizioni di cui al N. 1020 (art. 16t LIPG) sono

adempiute, il diritto all’indennità di adozione inizia il giorno dell’accoglimento dell’adottando (art. 16u cpv. 2 LIPG).

1027 L’indennità di adozione può essere riscossa entro un ter-

mine quadro di 12 mesi, che decorre dal giorno dell’accoglimento dell’adottando (art. 16u cpv. 2 LIPG). Il termine quadro dipende dal figlio che dà diritto all’indennità. Tale termine non viene dunque spostato se uno dei genitori riceve le indennità giornaliere dopo l’altro.

1028 In caso di accoglimento contemporaneo di più adottandi,

sussiste il diritto a una sola indennità di adozione (art. 16t cpv. 4 LIPG).

3.3 Estinzione del diritto

1029 Il diritto all’indennità di adozione si estingue al più tardi

12 mesi dopo l’accoglimento dell’adottando (termine quadro). Si estingue prima della scadenza di questo termine se sono state riscosse le 14 indennità giornaliere previste come limite massimo.

1030 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più

adempiute, in particolare se:

– il figlio muore;

– l’avente diritto muore.

1031 Il diritto non si estingue prima se il figlio compie i quat-

tro anni durante il termine quadro.

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1032 Il termine quadro continua a decorrere in caso di conclu-

sione o scioglimento del rapporto di lavoro. Un’indennità giornaliera può essere versata anche in un secondo tempo durante questo termine quadro. È il caso per esempio quando una persona continua a fruire del congedo presso un nuovo datore di lavoro.

3.4 Riscossione dell’indennità

1033 L’indennità di adozione consiste in un massimo di 14 in-

dennità giornaliere. Gli aventi diritto possono scegliere liberamente come ripartire tra loro le indennità.

1034 I genitori non possono riscuotere contemporaneamente

l’indennità, vale a dire che per un medesimo giorno è versata un’indennità giornaliera soltanto a un genitore.

1035 In caso di fruizione in singoli giorni, a ogni genitore sono

versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

3.5 Durata del periodo d’assicurazione

3.5.1 Principio

1036 Per principio, nei nove mesi che precedono l’accoglimento

dell’adottando l’avente diritto deve essere stato assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAVS. La data di riferimento è quella dell’accoglimento dell’adottando. La durata del periodo d’assicurazione è calcolata a ritroso a contare dal giorno dell’accoglimento e deve essere ininterrotta. Se l’accoglimento avviene per esempio il 19 ottobre, l’avente diritto deve essere stato assicurato ininterrottamente almeno dal mese di febbraio.

1037 Il calcolo è effettuato non in termini di giorni singoli, bensì

di mesi. Se l’avente diritto è stato assicurato soltanto alcuni giorni o persino uno solo, quale periodo d’assicurazione è computato il mese intero.

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1038 Conformemente all’articolo 1a capoverso 1 LAVS sono per

principio assicurate tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera, quelle che vi esercitano un’attività lucrativa e i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di un’istituzione designata dal Consiglio federale.

1039 Per quanto concerne l’obbligo assicurativo e la qualità

d’assicurato a esso connessa, si applicano le disposizioni delle DOA.

1040 Secondo le regole dell’Accordo sulla libera circolazione 1/25 delle persone tra la Svizzera e l’UE, della Convenzione

AELS o della convenzione con il Regno Unito, una persona cui si applica il trattato in questione è assicurata di regola soltanto in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se esercita più attività lucrative in diversi Paesi, compreso quello in cui risiede, la persona in questione è assicurata nel proprio Stato di residenza. Sono previste eccezioni in particolare nel caso di singoli Paesi e per i lavoratori indipendenti. In casi speciali, per determinare l’assoggettamento assicurativo va fatto riferimento alle DOA.

1041 Le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera, 1/25 alle quali si applica l’Accordo sulla libera circolazione con

l’UE, la Convenzione AELS o la convenzione con il Regno Unito, che sono domiciliate in uno Stato membro

dell’UE/AELS o nel Regno Unito e che fruiscono di un congedo non pagato sono anch’esse considerate assicurate, se dispongono di un contratto di lavoro valido il giorno dell’accoglimento dell’adottando (art. 16u cpv. 2 LIPG).

3.5.2 Periodi d’assicurazione all’estero

1042 Le disposizioni di questo capitolo valgono soltanto per le 1/25 persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Ac-

cordo sulla libera circolazione con l’UE, in quello della Convenzione AELS (v. CIBIL) o in quello della convenzione con il Regno Unito.

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1043 I periodi di affiliazione all’assicurazione obbligatoria di uno 1/25 Stato dell’UE o dell’AELS oppure del Regno Unito sono

presi in considerazione per valutare l’adempimento della durata minima del periodo d’assicurazione.

1044 Questo vale per tutti i Paesi dell’UE:

1/25 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Esto-

nia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Altrettanto vale anche per il Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord).

1045 All’AELS appartengono l’Islanda, il Liechtenstein e la Nor-

vegia.

1046 L’attestazione dei periodi d’assicurazione compiuti in uno 1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito

deve essere rilasciata in formato strutturato mediante SED tramite ALPS/EESSI. A tal fine va impiegato il Business Use Case S_BUC_24. I processi sono spiegati nel Manuale d’uso ALPS (disponibile sulla Pagina iniziale di ALPS).

1047 Se il certificato relativo ai periodi d’assicurazione compiuti 1/25 in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Reg-

no Unito non è allegato alla richiesta, la CFC lo esige, tramite il SED di richiesta S040, direttamente dall’organo assicurativo competente dello Stato in cui l’assicurato ha svolto la sua ultima attività lucrativa.

1048 I periodi d’assicurazione certificati da uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure dal Regno Unito mediante il

SED di risposta S041 devono essere riconosciuti senza restrizioni dalla Svizzera anche se essi non sarebbero stati considerati tali nel nostro Paese.

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3.6 Persone esercitanti un’attività lucrativa

3.6.1 Principio

1049 Per principio, per avere diritto all’indennità una persona

deve essere considerata esercitante un’attività lucrativa il giorno dell’accoglimento dell’adottando (art. 16u cpv. 2 LIPG). Questa condizione è soddisfatta se la persona è considerata salariata o indipendente oppure collabora nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

3.6.2 Salariati

1050 È considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve

un salario determinante secondo la LAVS. Sono considerate salariate anche le persone che collaborano

nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

1051 Per salario determinante di una persona esercitante un’atti-

vità lucrativa salariata s’intende per principio qualsiasi retribuzione economicamente derivante da una prestazione lavorativa (v. DSD). È pertanto irrilevante che il lavoro sia stato svolto principalmente a scopo di lucro o a fini ideali o di pubblica utilità.

1052 Per valutare se un assicurato debba essere considerato

salariato il giorno dell’accoglimento dell’adottando (art. 16u cpv. 2 LIPG), ci si basa di regola sul contratto di lavoro o sulla situazione di diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro deve durare almeno fino al giorno dell’accoglimento

dell’adottando (art. 16u cpv. 2 LIPG).

1053 È pertanto irrilevante che il giorno dell’accoglimento

dell’adottando (art. 16u cpv. 2 LIPG) il rapporto di lavoro intrattenuto dal salariato sia stato disdetto o meno oppure che questi fruisca di un congedo non pagato.

1054 Il diritto all’indennità non sussiste invece se il rapporto di la-

voro termina prima del giorno dell’accoglimento dell’adottando (art. 16u cpv. 2 LIPG).

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3.6.3 Lavoratori indipendenti

1055 È considerato lavoratore indipendente chi consegue un

reddito che non deriva dall’esercizio di un’attività di salariato.

1056 Il criterio determinante per stabilire se un assicurato sia in-

dipendente il giorno dell’accoglimento dell’adottando (art. 16u cpv. 2 LIPG) è che sia riconosciuto come tale dalla cassa di compensazione. A tal fine è sufficiente che sia affiliato a una cassa di compensazione in qualità di indipendente.

1057 Una persona che esercita un’attività lucrativa indipendente

e diventa incapace al lavoro in seguito a malattia o infortunio non perde per questo il suo statuto di indipendente (DTF 133 V 73).

1058 Se vi sono indizi che fanno supporre la cessazione dell’atti-

vità lucrativa quale indipendente nonostante il mantenimento dello statuto di indipendente nei confronti dell’AVS prima del giorno dell’accoglimento dell’adottando (art. 16u cpv. 2 LIPG), la cassa di compensazione deve verificare se sia effettivamente il caso (p. es. disdetta del contratto di locazione di locali commerciali, licenziamento di salariati,

contratto di cessione dell’attività, comunicazione alle assicurazioni sociali della cessazione dell’attività o volontà di porre termine all’attività). In caso di cessazione dell’attività indipendente prima dell’accoglimento dell’adottando

(art. 16u cpv. 2 LIPG), non sussiste alcun diritto all’indennità (DTF 133 V 73).

3.7 Durata minima del periodo di attività lucrativa

1059 Per adempiere il requisito della durata minima di cin-

que mesi del periodo di attività lucrativa, non è necessario che la persona abbia lavorato per un certo numero di giorni o ore al mese. È irrilevante che una persona salariata abbia un rapporto di lavoro a tempo pieno o lavori soltanto un giorno alla settimana. Determinante è invece il fatto che il

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datore di lavoro abbia versato alla persona un salario nel mese civile in questione. Per quanto riguarda le persone indipendenti, esse devono avere avuto tale statuto per almeno cinque mesi.

1060 La durata minima del periodo di attività lucrativa è calcolata

a ritroso a contare dal giorno dell’accoglimento. Non è necessario che il periodo sia stato compiuto senza interruzioni. Esso deve tuttavia rientrare nel periodo d’assicurazione precedente determinante (v. N. 1036) e ammontare complessivamente ad almeno cinque mesi. Singoli periodi di attività lucrativa che derivano da rapporti di lavoro a tempo determinato e in cui l’assicurato ha percepito un salario determinante sono addizionati per stabilire il numero esatto di mesi di attività compiuti.

1061 Le vacanze e i congedi di una persona salariata sono con-

siderati come periodi di attività lucrativa, se il datore di lavoro ha continuato a versarle un salario. Anche le vacanze delle persone che percepiscono un salario orario comprendente un’indennità di vacanza sono considerate come periodi di attività lucrativa.

1062 Non sono invece computati i periodi in cui una persona sa-

lariata, pur intrattenendo un rapporto di lavoro, ha preso un congedo prolungato non pagato.

1063 Per determinare la durata minima del periodo di attività lu-

crativa sono computati anche i periodi durante i quali l’avente diritto ha prestato servizio e riscosso IPG (art. 35m lett. a OIPG), se questi era considerato esercitante un’attività lucrativa il giorno dell’accoglimento dell’adottando.

1064 I periodi precedenti l’accoglimento in cui l’avente diritto ha

percepito un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione malattie, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro gli infortuni,

dell’AI o delle IPG (in virtù del diritto delle assicurazioni sociali oppure del diritto delle assicurazioni private secondo la legge sul contratto di assicurazione) sono interamente presi in considerazione nel computo della durata minima

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del periodo di attività lucrativa (art. 35m lett. b OIPG), se l’avente diritto era considerato esercitante un’attività lucrativa il giorno dell’accoglimento dell’adottando. Questo vale anche per i periodi in cui l’indennità non è stata versata (cosiddetti giorni di sospensione) e per i giorni di attesa.

1065 Le possibilità sono due: o l’indennità è versata direttamente

dopo la cessazione dell’attività lucrativa oppure questa è ripresa o avviata dopo un periodo di percezione di un’indennità giornaliera. I vari periodi di percezione di indennità giornaliere sono sommati e in seguito aggiunti ai periodi di attività lucrativa.

1066 I periodi di attività lucrativa quali salariati o indipendenti

sono sommati per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa.

1067 La durata minima del periodo di attività lucrativa di cin-

que mesi può dunque essere adempiuta mediante periodi di attività lucrativa oppure mediante periodi di percezione di un’indennità giornaliera in sostituzione del salario oppure ancora mediante una combinazione di entrambi.

3.8 Periodi di attività lucrativa all’estero

1068 Le disposizioni di questo capitolo valgono soltanto per le 1/25 persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Ac-

cordo sulla libera circolazione con l’UE, in quello della Convenzione AELS (v. CIBIL) o in quello della Convenzione con il Regno Unito.

1069 I periodi di attività lucrativa compiuti in uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito in cui la per-

sona era assicurata sono presi in considerazione per la determinazione della durata minima del periodo di attività lucrativa (v. cap. 3.11).

1070 L’attestazione dei periodi di attività lucrativa compiuti in uno 1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito

deve essere rilasciata dallo Stato in questione e presentata

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dalla persona salariata o indipendente al momento

dell’inoltro della richiesta. A tal fine va impiegato il SED S041.

1071 Se la richiesta non contiene l’attestazione dei periodi di atti-1/25 vità lucrativa compiuti in uno Stato membro dell’UE o

dell’AELS oppure nel Regno Unito, la CFC la esige direttamente dall’organo assicurativo competente dello Stato in cui l’assicurato ha svolto la sua ultima attività lucrativa tramite il SED di richiesta S040.

1072 I periodi di attività lucrativa attestati da uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure dal Regno Unito tramite un

SED di risposta S041 devono essere riconosciuti senza restrizioni dalla Svizzera.

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4. Importo dell’indennità

4.1 Principio

1073 L’indennità è calcolata separatamente per ciascun geni-

tore.

1074 L’indennità di adozione ammonta all’80 per cento del red-

dito da lavoro medio conseguito immediatamente prima della data indicata nel giustificativo relativo all’accoglimento dell’adottando (v. N. 1011).

1075 L’indennità dell’80 per cento va garantita anche in caso di

fruizione del congedo di adozione in singoli giorni da parte di lavoratori a tempo parziale. In caso di attività a tempo parziale, il numero dei giorni di congedo può essere ridotto proporzionalmente in funzione del grado d’occupazione. Questo dipende dalla libera organizzazione della ripartizione del tempo di lavoro adottata dal datore di lavoro. Tuttavia, anche in questo caso, la persona avrà diritto al massimo a 14 indennità giornaliere. Per il calcolo si rimanda ai N. 1093 segg.

1076 L’indennità di adozione non è integrata da assegni per i fi-

gli, assegni per l’azienda o assegni per spese di custodia.

1077 L’indennità viene ridotta se supera l’importo massimo di cui

all’articolo 16w in combinato disposto con l’articolo 16f LIPG.

4.2 Tabelle delle indennità

1078 Le tabelle per il calcolo dell’indennità di adozione, figuranti

tra le tabelle per il calcolo delle indennità giornaliere

IPG(318.116 [d/f]) pubblicate dall’UFAS, sono vincolanti.

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5. Accertamento del reddito prima dell’inizio del diritto all’indennità

5.1 Salariati

1079 L’indennità per i salariati è calcolata in base all’ultimo red-

dito da lavoro ai sensi dell’articolo 5 LAVS conseguito prima dell’accoglimento dell’adottando e convertito in reddito giornaliero. Per la conversione non si tiene conto di eventuali giorni in cui i salariati, in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione o servizi secondo l’articolo 1a LIPG oppure per altri motivi indipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto percepire un salario o hanno potuto percepirlo solo parzialmente. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia.

1080 Nel calcolo del reddito delle persone che prima dell’accogli-

mento dell’adottando fruiscono di un congedo non pagato o riducono il grado d’occupazione senza essere incapaci al lavoro occorre tenere conto del periodo di inattività. In questi casi si applicano per analogia i N. 5032 e 5033 DIPG, anche se si tratta di un reddito regolare.

1081 Le disposizioni dei N. 1079 e 1080 sono applicabili anche

alle persone che non fruiscono del loro congedo immediatamente dopo l’accoglimento dell’adottando o ne fruiscono in singoli giorni. Questo vale anche nel caso in cui l’avente diritto, durante il termine quadro, cambi datore di lavoro o aumenti il suo grado d’occupazione, conseguendo così un salario maggiore rispetto a quello conseguito prima dell’accoglimento.

5.2 Lavoratori indipendenti

1082 L’indennità per i lavoratori indipendenti è calcolata in base

al reddito da lavoro, convertito in reddito giornaliero, determinante per gli ultimi contributi AVS fissati prima dell’accoglimento dell’adottando secondo l’art. 16u cpv. 2 LIPG.

Sono applicabili i N. 5043.1–5044 DIPG.

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1083 Se questo reddito risale a più di un anno prima, ci si basa

sul reddito dell’anno civile precedente l’accoglimento dell’adottando secondo l’art. 16u cpv. 2 LIPG. Se l’attività lucrativa viene interrotta ad esempio nel mese di aprile del 2023 per accogliere l’adottando, il reddito determinante è quello del 2022. Per comprovare il reddito in questione ci si basa sugli acconti versati.

1084 Su richiesta dell’avente diritto, ci si può basare anche sul

reddito conseguito nell’anno dell’accoglimento dell’adottando secondo l’art. 16u cpv. 2 LIPG. In tal caso, tuttavia, si tiene conto soltanto dei redditi conseguiti prima dell’accoglimento. Questi redditi vanno comprovati (p. es. con un documento di chiusura per il periodo in questione). Gli acconti versati possono essere considerati soltanto se corrispondono al periodo e all’attività effettivamente svolta.

1085 Se, in base alla comunicazione fiscale, viene fissato a po-

steriori un contributo più basso o più elevato per il reddito alla base del calcolo, è applicabile per analogia il N. 5046 DIPG.

1086 Per determinare il reddito giornaliero medio da attività lu-

crativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

1087 Se invece il reddito è stato conseguito in meno di un anno,

per la conversione in reddito giornaliero ci si basa sulla durata dell’attività (DTF 133 V 431). Questa durata deve essere comprovata (p. es. statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

5.3 Aventi diritto che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente

1088 Per l’accertamento del reddito medio determinante si appli-

cano per analogia i N. 5050–5054 DIPG.

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6. Fissazione e pagamento dell’indennità

1089 Per la fissazione e il pagamento dell’indennità, per principio

si applicano per analogia i N. 6001–6046 DIPG.

1090 L’indennità di adozione consiste in un massimo di 14 in-

dennità giornaliere. Essa è versata in una sola volta posticipatamente, dopo la fruizione dell’ultimo giorno di congedo. Questo vale anche in caso di ripartizione del congedo di adozione.

1091 In caso di fruizione del congedo di adozione in blocchi set-

timanali, per una settimana vengono versate 7 indennità giornaliere e per due settimane 14 indennità giornaliere, a prescindere dal grado d’occupazione del genitore avente diritto.

1092 Questo principio vale sia per le persone occupate a tempo

pieno che per quelle a tempo parziale. Se il congedo viene preso per un’intera settimana lavorativa, le indennità giornaliere sono versate su base settimanale, a prescindere dal grado d’occupazione. Questo vale anche per le persone occupate presso più datori di lavoro.

1093 In caso di fruizione in singoli giorni, il congedo di adozione

di due settimane equivale per principio a dieci giorni lavorativi. Per ogni cinque giorni lavorativi di congedo presi bisogna computare due indennità giornaliere supplementari, in modo che per l’intero congedo vengano versate 14 indennità giornaliere.

1094 È possibile anche combinare una fruizione del congedo di

adozione in un blocco settimanale e in singoli giorni. In caso

1095 Nel caso in cui l’avente diritto ha più di un datore di lavoro,

l’indennità è fissata sulla totalità dei redditi conseguiti nelle diverse attività, tuttavia fino a concorrenza dell’indennità massima prevista dall’art. 16f LIPG. L’indennità sarà poi ripartita proporzionalmente in relazione al salario versato da ciascun datore di lavoro. Se l’avente diritto prende dei

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giorni di congedo presso un solo datore di lavoro, l’indennità versata per questi giorni corrisponderà alla parte proporzionale dell’indennità calcolata sul salario versato da quel datore di lavoro. Il medesimo principio è valido anche nel caso in cui l’avente diritto esercita, oltre a un’attività salariata, anche un’attività indipendente.

1096 Il numero di giorni di congedo va determinato in funzione del numero di giorni di lavoro usuali per settimana rispetto a quello dei giorni previsti in caso di attività a tempo pieno (N. 1075). Il giorno di congedo fruito va nuovamente moltiplicato per lo stesso fattore per ottenere il numero di giorni per i quali si ha diritto all’indennità, ovvero il numero delle indennità giornaliere.

Esempio: persona salariata con un grado d’occupazione dell’80 per cento su 4 giorni di lavoro

Con un grado d’occupazione dell’80 per cento, lavorando 4 giorni su 5, il rapporto è di 1,25 (5 / 4 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 8 giorni di congedo (10 giorni / 1,25).

In caso di fruizione di 4 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (4 giorni di congedo x 1,25), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).

Esempio: persona salariata con un grado d’occupazione dell’80 per cento su 5 giorni di lavoro

Con un grado d’occupazione dell’80 per cento, lavorando 5 giorni su 5, il rapporto è di 1 (5 / 5 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 10 giorni di congedo (10 giorni / 1).

In caso di fruizione di 5 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (5 giorni di congedo x 1), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).

Esempio: persona salariata con un grado d’occupazione del 20 per cento su 2 giorni di lavoro

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Con un grado d’occupazione del 20 per cento, lavorando 2 giorni su 5, il rapporto è di 2,5 (5 / 2 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 4 giorni di congedo (10 giorni / 2,5).

In caso di fruizione di 2 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (2 giorni di congedo x 2,5), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).

1097 Se l’indennità è versata al datore di lavoro, si possono con-

siderare anche altre modalità di pagamento (p. es. accredito sulle fatture periodiche dei contributi).

1098 Se il diritto all’indennità è incontestato, ma si verificano ri-

tardi nella fissazione dell’importo dovuto, la cassa di compensazione deve effettuare pagamenti provvisori, purché il versamento non sia destinato al datore di lavoro.

1099 L’indennità di adozione costituisce un reddito sostitutivo. I

redditi sostitutivi conseguiti dai lavoratori stranieri sono soggetti all’imposta alla fonte, salvo nel caso dei lavoratori che sono titolari di un permesso di domicilio (permesso C) o vivono non separati legalmente o di fatto con un coniuge di nazionalità svizzera o titolare di un permesso di domicilio. La CIF è applicabile per analogia.

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7. Cessione, pignorabilità, restituzione, compensazione, condono dell’obbligo di restituire e ammorta-

mento

1100 Per quanto concerne la cessione, la pignorabilità, la restitu-

zione, il condono dell’obbligo di restituire e l’ammortamento si applicano per analogia i N. 7001–7022 DIPG.

8. Contributi dovuti all’ordinamento delle IPG

1101 Le disposizioni dei N. 8001–8023 DIPG si applicano per

analogia.

9. Organizzazione e contenzioso

1102 I N. 9004–9012 DIPG si applicano per analogia.

10. Entrata in vigore

1103 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2023.