Supplemento 1 alla circolare sull’indennità di adozione (CIAdo)
Supplemento KS AdopE N1 · 30 ottobre 2024 · IPG
Supplemento 1 alla circolare sull’indennità di adozione (CIAdo); valido dal 01.01.2025
In vigore
UFAS · KS AdopE N1 · Italiano
Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2025
Questo supplemento comprende modifiche legate alla convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito (Inghilterra,
Scozia, Galles e Irlanda del Nord), entrata in vigore il 1° ottobre 2023.
L’aggiunta 1/25 evidenzia i numeri marginali modificati.
1040 Secondo le regole dell’Accordo sulla libera circolazione 1/25 delle persone tra la Svizzera e l’UE, della Convenzione
AELS o della convenzione con il Regno Unito, una persona cui si applica il trattato in questione è assicurata di regola soltanto in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se esercita più attività lucrative in diversi Paesi, compreso quello in cui risiede, la persona in questione è assicurata nel proprio Stato di residenza. Sono previste eccezioni in particolare nel caso di singoli Paesi e per i lavoratori indipendenti. In casi speciali, per determinare
l’assoggettamento assicurativo va fatto riferimento alle DOA.
1041 Le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera, 1/25 alle quali si applica l’Accordo sulla libera circolazione con
l’UE, la Convenzione AELS o la convenzione con il Regno Unito, che sono domiciliate in uno Stato membro
dell’UE/AELS o nel Regno Unito e che fruiscono di un congedo non pagato sono anch’esse considerate
assicurate, se dispongono di un contratto di lavoro valido il giorno dell’accoglimento dell’adottando (art. 16u cpv. 2 LIPG).
1042 Le disposizioni di questo capitolo valgono soltanto per le 1/25 persone che rientrano nel campo d’applicazione
dell’Accordo sulla libera circolazione con l’UE, in quello della Convenzione AELS (v. CIBIL) o in quello della convenzione con il Regno Unito.
1043 I periodi di affiliazione all’assicurazione obbligatoria di uno 1/25 Stato dell’UE o dell’AELS oppure del Regno Unito sono
presi in considerazione per valutare l’adempimento della durata minima del periodo d’assicurazione.
1044 Questo vale per tutti i Paesi dell’UE:
1/25 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
Altrettanto vale anche per il Regno Unito (Inghilterra,
Scozia, Galles e Irlanda del Nord).
1046 L’attestazione dei periodi d’assicurazione compiuti in uno 1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito
deve essere rilasciata in formato strutturato mediante SED tramite ALPS/EESSI. A tal fine va impiegato il Business Use Case S_BUC_24. I processi sono spiegati nel
Manuale d’uso ALPS (disponibile sulla Pagina iniziale di ALPS).
1047 Se il certificato relativo ai periodi d’assicurazione compiuti 1/25 in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Reg-
no Unito non è allegato alla richiesta, la CFC lo esige,
tramite il SED di richiesta S040, direttamente dall’organo assicurativo competente dello Stato in cui l’assicurato ha svolto la sua ultima attività lucrativa.
1048 I periodi d’assicurazione certificati da uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure dal Regno Unito mediante il
SED di risposta S041 devono essere riconosciuti senza restrizioni dalla Svizzera anche se essi non sarebbero stati considerati tali nel nostro Paese.
1068 Le disposizioni di questo capitolo valgono soltanto per le 1/25 persone che rientrano nel campo d’applicazione
dell’Accordo sulla libera circolazione con l’UE, in quello della Convenzione AELS (v. CIBIL) o in quello della
Convenzione con il Regno Unito.
1069 I periodi di attività lucrativa compiuti in uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito in cui la
persona era assicurata sono presi in considerazione per la determinazione della durata minima del periodo di attività lucrativa (v. cap. 3.11).
1070 L’attestazione dei periodi di attività lucrativa compiuti in uno 1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito
deve essere rilasciata dallo Stato in questione e presentata dalla persona salariata o indipendente al momento
dell’inoltro della richiesta. A tal fine va impiegato il SED S041.
1071 Se la richiesta non contiene l’attestazione dei periodi di 1/25 attività lucrativa compiuti in uno Stato membro dell’UE o
dell’AELS oppure nel Regno Unito, la CFC la esige direttamente dall’organo assicurativo competente dello Stato in cui l’assicurato ha svolto la sua ultima attività lucrativa tramite il SED di richiesta S040.
1072 I periodi di attività lucrativa attestati da uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure dal Regno Unito tramite un
SED di risposta S041 devono essere riconosciuti senza restrizioni dalla Svizzera.