Supplemento 6 alla circolare sull’indennità di assistenza (CIAss)
Supplemento KS BUE N6 · 30 ottobre 2025 · IPG · Versione 6
Supplemento 6 alla circolare sull’indennità di assistenza (CIAss); valido dal 01.01.2026
In vigore
UFAS · KS BUE N6 · Italiano
Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2026
Il presente supplemento contiene una precisazione relativa all’acquisizione di informazioni e documenti medici supplementari, come pure all’assunzione delle spese per questi accertamenti.
L’aggiunta 1/26 evidenzia i numeri marginali modificati.
1032 La cassa di compensazione verifica se al modulo di richie-1/26 sta sia stato allegato il certificato medico che attesta i gravi
problemi di salute del figlio ai sensi dell’articolo 16o LIPG. Per principio, l’attestazione del medico è vincolante per la cassa di compensazione, che non è quindi tenuta a controllare se le condizioni di cui all’articolo 16o LIPG siano soddisfatte. Può tuttavia esigere dai medici documenti e informazioni supplementari, se questi sono necessari per l’esame del diritto. Le spese che ne derivano vengono rimborsate dal Fondo IPG (cfr. N. 748 delle Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation (DCMF) / Weisungen über Buchführung und Geldverkehr der Ausgleichskassen (WBG)).
Se, per esempio in base ad altri documenti, ha fondati dubbi circa la correttezza del certificato medico e/o la gravità dei problemi di salute, la cassa di compensazione può sottoporre l’incarto all’UFAS.