Supplemento 2 alle Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell’AVS (C DT AVS 21)
Supplemento KS-R AHV21 N2 · 19 novembre 2025 · AVS · Versione 2
Supplemento 2 alle Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell’AVS (C DT AVS 21); valida dal 01.01.2026, stato 01.01.2026
In vigore
UFAS · KS-R AHV21 N2 · Italiano
Supplemento 2 alla Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell’AVS (C DT AVS 21)
Valido dal 1° gennaio 2026
Stato: 1° gennaio 2026
Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2026
Le disposizioni concernenti l’attuazione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Il presente supplemento contiene una precisazione concernente il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione che iniziano a riscuotere la rendita di vecchiaia all’età di riferimento. Il supplemento di rendita non è considerato nel calcolo della 13a mensilità.
Vengono inoltre apportate alcune modifiche e precisazioni a livello linguistico.
Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’annotazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.
3010 Per le donne interessate dall’aumento graduale dell’età di 1/26 riferimento, le aliquote di riduzione mensili vanno determi-
nate tenendo conto del prolungamento della durata di anticipazione (N. 3027 e 3031).
Esempio
Una donna nata il 15 maggio 1961 riscuote anticipatamente la rendita di vecchiaia a 62 anni a partire dal giugno del 2023. Al momento dell’anticipazione della rendita l’aliquota di riduzione applicabile è del 13,6 per cento. La donna raggiunge l’età di riferimento di 64 anni e 3 mesi nell’agosto del 2025. La durata complessiva della riscossione anticipata è di 2 anni e 3 mesi. Il RAM al momento dell’anticipazione della rendita è inferiore o uguale al quadruplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS. Per la determinazione definitiva dell’importo della riduzione secondo l’articolo 56quater capoverso 1 lettera a OAVS è dunque applicabile l’aliquota di riduzione del 2,3 per cento (v. N. 3008 segg.).
5001.1 Il supplemento di rendita mensile non è considerato nel 1/26 calcolo della 13amensilità della rendita di vecchiaia
(N. 1002 Circ. 13aMRV).