Circolare sui compiti degli uffici AI nell'esercizio del regresso contro terzi responsabili

Circolare KS Regress IV · 19 giugno 2023 · AI · Versione 4

Circolare sui compiti degli uffici AI nell'esercizio del regresso contro terzi responsabili (Valida dal 1.1.2009; tato: 1.6.2023)

In vigore

UFAS · KS Regress IV · Italiano

1

Circolare sui compiti degli uffici AI nell’eserci-

zio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AI)

Valida dal 1° aprile 2009

Stato: 1° giugno 2023

2

Premessa

La presente modifica di questa circolare sostituisce la versione in vigore dal 1° aprile 2009, rivista il 1° aprile 2011, il 1° luglio 2019 e il 1° gennaio 2023.

I cambiamenti materiali nell’ambito della prassi giudiziaria e amministrativa, in costante evoluzione, hanno reso necessari adeguamenti in diversi capitoli della presente circolare.

Numero marginale modificato: 213

Numeri marginali modificati, completati o nuovi:

104, 406, 407, 408, 412

104, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 216, 301, 305, 401, 402, 403, 404, 406, 406a, 406b, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 510

Numeri marginali soppressi: 302, 407, 406b, 413, 414, 415, 416

Le future modifiche e aggiunte saranno integrate continuamente nella versione della circolare pubblicata su Internet e Intranet.

5

Indice degli allegati

1 Attribuzione degli uffici AI ai servizi di regresso

2 Foglio complementare R

3 Domanda alla Suva (f/d)

4 Avviso di regresso verso i terzi responsabili

Gli allegati sono disponibili online (in parte solo in f/d) all’indirizzo www.regress.admin.ch «Recours AVS/AI > Adresses», «Dienstleistungen > Formulare» e «Services > Formulaires».

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Abbreviazioni

AI Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione contro gli infortuni

AM Assicurazione militare

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

C Circolare

CC Cassa di compensazione (cantonale o professionale)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per

l’invalidità

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione con-

tro gli infortuni

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali

N. Numero marginale

OAI Ordinanza del 17 settembre 1961 sull'assicurazione invali-

dità

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la

vecchiaia e superstiti

OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali

RS Raccolta sistematica del diritto federale

SMR Servizio medico regionale

SR Servizio regressi

7

Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infor-

tuni (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, ex INSAI) UAI Ufficio AI

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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Premessa

I La presente circolare definisce la collaborazione tra gli UAI,

i servizi di regresso e il Settore Regressi UFAS e descrive l’interazione con la Suva nell’ambito dell’esercizio del regresso dell’AI contro terzi responsabili per prestazioni dell’AI a beneficiari di prestazioni AI e per determinate prestazioni dell’AVS a beneficiari di rendite di vecchiaia AVS.

II I compiti delle CC nell’esercizio del regresso per presta-

zioni per superstiti dell’AVS sono oggetto di una circolare separata1.

1 In generale

1.1 Base legale

101 Per sinistri successivi al 1° gennaio 2003 il regresso dell’AI

contro terzi responsabili (regresso AI) è retto dagli articoli 72 segg. LPGA2 e dagli articoli 13 segg. OPGA3.

102 Per sinistri verificatisi tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicem-

bre 2002 sono applicabili l’articolo 52 LAI in combinato disposto con gli articoli 48ter – 48sexies LAVS del diritto previgente, nel frattempo abrogati. Per sinistri avvenuti prima del 1° gennaio 1979 l’AI non ha alcun diritto di regresso4.

103 Se, dopo un evento che dà diritto a prestazioni d’invalidità,

l’AI versa prestazioni ad assicurati che a causa dello stesso evento vantano anche diritti di responsabilità civile nei confronti di terzi, questi diritti passano all’AI fino a concorrenza delle prestazioni da essa versate, per evitare sovraindennizzi dovuti all’accumulo di prestazioni AI secondo

1Circolare sui compiti delle casse di compensazione nell’esercizio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AVS).

2 RS 830.1

3 RS 830.11

4 RS 831.10, disp. trans. 9a revisione AVS lett. e.

9

il diritto delle assicurazioni sociali e prestazioni di terzi fondate sul diritto privato.

1.2 Organi competenti per il regresso

104 Le pretese di regresso dell’AI sono fatte valere, secondo i casi, dai seguenti organi:

– UAI

L’UAI individua e comunica i possibili casi di regresso al servizio di regresso competente, al Settore Regressi UFAS o alla Suva.

Dopo la comunicazione di casi di regresso l’UAI svolge una funzione di sostegno nei confronti degli organi competenti (p. es. consultazione degli atti, informazioni sullo stato della pratica ed ev. comunicazioni delle prestazioni). V. N. 301 segg. e N. 503 segg.

– Suva

Se la persona interessata è assicurata presso la Suva o l’AM, la Suva esercita il regresso non solo per le proprie prestazioni, ma anche per le prestazioni dell’AI e dell’AVS conseguenti allo stesso evento.

– Servizi di regresso regionali

Se al momento dell’infortunio la vittima era assicurata presso un’altra assicurazione infortuni obbligatoria o era coperta contro gli infortuni tramite l’assicurazione malattie, il regresso è per principio esercitato dal competente servizio di regresso regionale. I regressi che interessano Francia, Spagna e Portogallo sono esercitati dal Servizio di regresso del Cantone di Vaud, quelli concernenti l’Italia dal Servizio di regresso del Cantone Ticino.

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– Settore Regressi UFAS

In tutti gli altri casi in cui sono coinvolti Paesi esteri, il diritto di regresso per prestazioni AI è esercitato dal Settore Regressi UFAS.

I processi civili necessari nei casi di regresso propri dei servizi di regresso e in quelli dell’UFAS sono condotti dall’UFAS.

2 Registrazione e comunicazione da parte dell’UAI dei casi suscettibili di regresso

201 L’UAI competente della trattazione del caso è tenuto a collaborare.

202 L’UAI verifica le richieste di prestazioni per valutare se vi siano gli elementi per un eventuale regresso, quali:

– coinvolgimento di terzi (colpa di terzi);

– infortunio;

– atto di violenza;

– violazione delle regole dell’arte medica;

– infermità congenita (v. N. 213);

– infezione ospedaliera;

– danno causato da animali;

– danno causato da prodotti;

– tentativo di suicidio.

Gli indizi per un eventuale regresso possono essere forniti per esempio dagli atti medici o da lettere accompagnatorie di rappresentanti legali.

Sui moduli di richiesta vanno esaminati i numeri seguenti relativi all’infortunio o all’altra origine del danno:

– 001.001 Richiesta per adulti – Integrazione professio-

nale/Rendita: cap. 6.2 – 001.002 Richiesta per adulti – Mezzi ausiliari dell’AI: cap. 5.2

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– 001.003 Richiesta per minorenni – cap. 6.2 – 001.004 Richiesta per adulti – Assegno per grandi invalidi AI: cap. 3.2 – 001.005 Richiesta per minori – Assegno per grandi invalidi AI: cap. 4.2 – 001.008 Richiesta per adulti – Prestazione transitoria: cap. 7.6 – 009.001 Richiesta – Mezzo ausiliario dell’AVS: cap. 4.1 – 009.002 Richiesta – Assegno per grandi invalidi AVS: cap. 3.2

203 Se la richiesta è stata inoltrata in uno Stato dell’UE o

dell’AELS mediante il modulo E 204 (Istruttoria di una domanda di pensione d’invalidità), l’UAI verifica se il richiedente abbia debitamente risposto alle domande di cui al cap. 7.10.

204 Se al cap. 7.10 del modulo E 204 è stata data risposta af-

fermativa ad almeno una delle domande, il caso è suscettibile di regresso. L’UAI deve apporre un’annotazione di controllo positiva nell’apposita rubrica del sistema EED.

205 Se al cap. 7.10 del modulo E 204 è stata data risposta ne-

gativa a tutte le domande, non sono necessari ulteriori provvedimenti. L’UAI deve soltanto apporre un’annotazione di controllo negativa nell’apposita rubrica del sistema EED.

206 Sono fatti salvi i casi in cui l’UAI ha appreso da altra fonte

che il danno alla salute potrebbe essere conseguenza di una fattispecie di responsabilità civile, ossia essere stato cagionato da terzi. In tal caso l’UAI procede conformemente al N. 204.

207 Se nella richiesta non è stata data risposta alle domande

elencate di seguito, l’UAI provvede a far completare il modulo in un secondo tempo.

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– Il danno alla salute è da ricondurre interamente o parzialmente a un infortunio (circolazione stradale, esercizio di un’attività professionale o sportiva, atto di violenza ecc.)?

– Il danno alla salute è da ricondurre interamente o parzialmente a un altro avvenimento (possibile violazione delle regole dell’arte medica, infezione ospedaliera, danno causato da animali, danno causato da prodotti, tentativo di suicidio ecc.)?

– Vi sono indicazioni dettagliate sul danno alla salute?

– Da quando sussiste il danno?

208 Possono configurarsi fattispecie suscettibili di regresso –

non soltanto in caso di prima richiesta di prestazioni AI – ma anche quando l’evento che dà diritto alle prestazioni comporta un’eventuale modifica di prestazioni AVS/AI già in corso, per esempio quando:

– ad una rendita vedovile o per orfani subentra una rendita AI ai sensi dell’articolo 43 LAI;

– una rendita e/o un assegno per grandi invalidi AI correnti sono aumentati in sede di revisione.

209 In assenza di informazioni sulle cause, in questi casi l’UAI

chiede all’assicurato se il danno alla salute che ha determinato la modifica delle prestazioni sia dovuto ad un infortunio rispettivamente se sia stato cagionato da terzi.

210 L’UAI annota il risultato dei suoi accertamenti (annotazione

di controllo negativa o positiva) nell’apposita rubrica del sistema EED.

Sono trattate analogamente le richieste di assegni per grandi invalidi o mezzi ausiliari dell’AVS immediatamente riconoscibili come correlate ad una fattispecie di responsabilità civile (cfr. N 202).

211 Se per uno degli eventi citati l’assicurato è coperto dalla

Suva o dall’AM, l’UAI invia il modulo «Recours contre les tiers responsables, demande à la Suva» (f/d) all’indirizzo centrale della Suva:

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Suva

Service Center

Casella postale

6009 Lucerna

V. procedura in caso di regresso in comune con la Suva; cap. 4 segg.

212 Se l’evento è assicurato da un altro assicuratore LAINF o se sussiste una copertura contro gli infortuni di un assicuratore malattie, l’UAI invia all’assicurato o al suo rappresentante legale il modulo «Foglio complementare R»5 (per la procedura di regresso propria; v. cap. 5 segg.).

213 Possono essere suscettibili di regresso i casi in cui negli atti medici compaiono in particolare una delle seguenti infermità congenite6.

Affezioni prenatali (prima della nascita)

493: Conseguenze delle embriopatie e delle fetopatie

causate da sostanze nocive come l'alcol o i medicamenti.

Affezioni perinatali (poco prima, durante e poco dopo la nascita)

390: Paresi cerebrale infantile congenita (spastica, dis-

cinetica, atassica)

395: Sintomi neuromotori quali chiari schemi motori pa-

tologici (schemi motori asimmetrici, variabilità limitata della motricità spontanea [stereotipie]) o altri sintomi documentati in aumento con il passare del tempo (schema posturale asimmetrico, opistotono, reazioni primitive persistenti e anomalie qualitative marcate del tono muscolare [ipotonia del tronco con tono elevato nella zona delle estremità]), se si manifestano nei primi due anni di vita, sono considerati quali possibili sintomi precoci di una paralisi

5 V. allegato 2, disponibile online all’indirizzo http://www.regress.admin.ch, rubrica «Moduli».

6 I codici corrispondono a quelli utilizzati nell’ordinanza del 3 novembre 2021 sulle infermità congenite (RS 831.232.211).

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cerebrale e necessitano di una terapia. Un ritardo dello sviluppo motorio e una plagiocefalia non sono considerati infermità congenita secondo il n. 395.; 397: Paralisi e paresi congenite.

Le infermità congenite 390, 395 e 397 possono derivare, tra l'altro, da gravi disturbi respiratori (ad esempio asfissia/ipossia perinatale che causa encefalopatia ipossicoischemica) e da gravi lesioni traumatiche alla nascita.

Possono essere suscettibili di regresso anche i casi vecchi7 in cui negli atti medici compaiono in particolare le seguenti infermità congenite8.

497: gravi turbe respiratorie d’adattamento (p. es.: asfis-

sia, sindrome da affanno respiratorio, apnea), se dopo un anno danno ancora diritto a prestazioni; 498: turbe metaboliche neonatali gravi (ipoglicemia, ipo-

calcemia, ipomagnesiemia), se non sono state diagnosticate subito e per questa ragione dopo un anno danno ancora diritto a prestazioni;

499: gravi lesioni traumatiche dovute alla nascita.

Se si presume a prima vista che vi sia la possibilità di esercitare il regresso, dopo avere eventualmente chiesto conferma al SMR, l’UAI deve sottoporre al più presto il caso al competente servizio di regresso con tutti gli atti medici rilevanti. Non è necessario che i genitori compilino il Foglio complementare R.

Se nei casi di infermità congenite l'ufficio AI viene a sapere che l'avvocato dell'assicurato o la cassa malati intende rivalersi su un terzo responsabile o fare un regresso, questi casi e tutti i documenti medici pertinenti devono essere trasmessi al più presto al servizio di regresso competente per

7 Valutazione delle infermità congenite secondo l’ordinanza del 3 dicembre 1985 sulle infermità congenite (RS 831.232.21).

8 I codici corrispondono a quelli utilizzati nell’ordinanza del 3 dicembre 1985 sulle infermità congenite (RS 831.232.21).

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l'ulteriore elaborazione, senza che i genitori interessati debbano compilare il foglio aggiuntivo R. Questo vale per tutti i casi di infermità congenite, non solo per quelli menzionati sopra.

214 A causa dei termini di prescrizione talvolta brevi, l’UAI co-

munica al competente servizio di regresso ogni possibile caso di regresso entro tre mesi dalla richiesta di prestazioni AI. Analogamente, nei casi di regresso in comune, la procedura congiunta con la Suva deve essere avviata entro tre mesi (v. N. 211).

215 Gli assicurati che non compilano il Foglio complementare R

o lo compilano in maniera incompleta o scorretta violano l’obbligo d’informazione e cooperazione. In questi casi l’UAI avvia una procedura di diffida con termine di riflessione (art. 43 cpv. 3 LPGA)

216 Se il fatto che l’assicurato è affiliato alla Suva emerge sol-

tanto al momento dell’esame delle indicazioni contenute nel Foglio complementare R, l’UAI invia alla Suva il modulo «Recours contre les tiers responsables, demande à la Suva» (f/d; v. N. 211).

Il Foglio complementare R è inviato ai servizi di regresso regionali soltanto nei casi di cui al N. 405.

3 Procedura di regresso: cenni generali

3.1 Aggiornamento costante del servizio di regresso, del Settore Regressi UFAS e della Suva

301 L’UAI tiene costantemente aggiornato l’organo che tratta il

regresso sui seguenti punti:

– revisioni di rendita (v. N 301a);

– decesso dell’assicurato o di suoi familiari;

– cessione del caso a un altro UAI in seguito a cambiamento di domicilio dell’assicurato;

– cambiamento di nome dell’assicurato;

– cambiamenti di stato civile;

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– nuovi figli;

– concessione e rifiuto di prestazioni.

301a In caso di regresso, prima di procedere alla revisione della

rendita, l’UAI informa l’organo che tratta il regresso sull’avvio della relativa procedura. Questa informazione dev’essere trasmessa in particolare quando nella procedura di revisione sono prescritte perizie mediche o commissionati altri accertamenti medici o professionali o accertamenti concernenti l’economia domestica. In questo modo l’UAI e l’organo che tratta il regresso possono coordinare le loro perizie e i loro accertamenti. L’informazione dev’essere trasmessa anche in casi di regresso già risolti mediante pagamento.

303 Le modifiche dovute ad adeguamenti generali delle rendite

non vanno comunicate.

3.2 Gratuità delle informazioni amministrative

304 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confedera-

zione, dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli e dei Comuni sono tenute a fornire gratuitamente ai servizi di regresso tutte le informazioni necessarie all’esercizio del diritto di regresso (art. 32 LPGA).

3.3 Consultazione degli atti

3.3.1 Comunicazione di dati senza procura

305 Valgono per principio le disposizioni della Circolare sull’ob-

bligo del segreto e sulla comunicazione dei dati

nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam9.

9 Circolare del 1° gennaio 2014.

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306 Nella misura in cui non ostano interessi privati preponde-

ranti, in singoli casi l’UAI o i servizi di regresso sono autorizzati, dietro motivata richiesta scritta, a fornire dati, consentire la consultazione degli atti o inviare documenti ai terzi responsabili e ai loro assicuratori, se:

1. l’assicurazione sociale ha notificato un’azione di regresso contro terzi responsabili o i loro assicuratori e la comunicazione delle prestazioni è già stata effettuata e i dati sono necessari per l’accertamento del diritto, e se

2. la procedura di regresso non è ancora conclusa.

3.3.2 Comunicazione di dati con procura

307 Se la comunicazione delle prestazioni non è ancora stata

effettuata, senza l’accordo dell’assicurato (procura) non è lecito né comunicare dati, né consentire la consultazione degli atti, né inviare documenti.

308 Una copia della lettera d’accompagnamento allegata ai dati

comunicati è inviata al servizio di regresso o alla Suva.

4 Procedura in caso di regresso in comune con la Suva

4.1 Riepilogo e competenze

401 Se durante l’esame del regresso l’UAI constata il coinvolgi-

mento della Suva, invia a quest’ultima una richiesta di assunzione del regresso AI/AVS (v. cap. 4.2).

4.2 Assunzione del regresso AI/AVS da parte della Suva

402 Se assume il regresso per prestazioni AI/AVS (regresso

per danno pensionistico), la Suva allega alla sua risposta al modulo «Recours contre les tiers responsables, demande

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à la Suva» (f/d) inviatogli dall’UAI la propria notifica di regresso al terzo responsabile. Il Settore Regressi UFAS ne riceve una copia per informazione e apre un incarto.

403 Fondandosi sulla notifica di regresso della Suva, anche

l’UAI comunica il regresso per prestazioni AI/AVS all’assicuratore di responsabilità civile mediante il modulo «Avviso di regresso verso i terzi responsabili AI/AVS»10. L’originale è inviato per raccomandata all’assicuratore di responsabilità civile, con copia alla Suva e al Settore Regressi UFAS.

404 Se la Suva rifiuta di assumere il regresso e non fa valere

essa stessa alcuna prestazione AINF o AM, perché:

– non sussistono fattispecie di responsabilità civile,

– il terzo responsabile è sconosciuto,

– non vi sono le condizioni di fatto e di diritto per esercitare il regresso, o

– l’esercizio del regresso è escluso per legge (privilegio di regresso secondo l’art. 75 LPGA)11,

dopo aver ricevuto la comunicazione in tal senso della Suva, l’UAI sospende la procedura di regresso senza ulteriori provvedimenti e archivia l’incarto con l’annotazione «Nessun regresso». In questi casi non è necessario informare il Settore Regressi UFAS.

405 Se la Suva rifiuta di assumere il regresso AI, perché:

– non versa prestazioni per le quali potrebbe esercitarlo o

– al momento della notifica di regresso dell’UAI ha già concluso la procedura per prestazioni proprie o dell’AM,

i diritti di regresso dell’AI sono esercitati mediante la procedura per regressi propri (cap. 5 segg.). L’UAI comunica al servizio di regresso i casi in questione.

10 V. allegato 4, disponibile online all’indirizzo www.regress.admin.ch > Dienstleistungen > Formulare > Avviso di regresso verso i terzi responsabili AI/AVS.

11 Per i casi verificatisi prima del 1° gennaio 2003 è applicabile l’art. 44 LAINF.

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4.3 Mandato di regresso e comunicazione delle presta-

zioni alla Suva

406 La Suva chiede al Settore Regressi UFAS che venga effet-

tuata la comunicazione delle prestazioni.

In vista della comunicazione delle prestazioni complessive alla Suva, il Settore Regressi UFAS esamina in ogni caso le prestazioni suscettibili di regresso.

407 Il Settore Regressi UFAS riepiloga le prestazioni comples-

sive e le trasmette tramite LEONARDO12 all’unità della Suva incaricata del trattamento del caso di regresso. L’UAI viene informato dell’importo indicato nella comunicazione delle prestazioni.

4.3.1 Prestazioni già versate

408 Il Settore Regressi UFAS rinuncia alla comunicazione pe-

riodica delle prestazioni già versate. In caso di necessità, la Suva può chiedere al Settore Regressi UFAS la comunicazione delle prestazioni già versate. Queste vengono comunicate dal Settore Regressi UFAS (ai sensi del N.°407),

che invia una copia del conteggio delle prestazioni già versate all'UAI.

4.3.2 Prestazioni complessive

409 L’ammontare delle prestazioni complessive corrisponde

all’importo definitivo delle prestazioni AI e AVS da far valere nella procedura di regresso e comprende sia le prestazioni in denaro o in natura già fornite che quelle future (p. es. la sostituzione periodica di mezzi ausiliari).

Nel caso di prestazioni in natura vanno indicati, approssimativamente, la periodicità delle sostituzioni e gli importi delle fatture (cfr. in proposito il cap. 5.2.3).

12 Programma della LEONARDO Productions AG per il calcolo dei danni alle persone e per la capitalizzazione delle prestazioni.

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410 La procedura di comunicazione delle prestazioni è avviata non appena la Suva lo richiede al Settore Regressi UFAS. A tal fine la Suva trasmette, nel limite del possibile, il file LEONARDO13 con le prestazioni da essa registrate nonché, a seconda delle circostanze del caso e della disponibilità:

– l’andamento del versamento delle indennità giornaliere (p. es. sulla base di distinte, se l’incapacità al lavoro non risulta evidente dal file LEONARDO);

– decisioni;

– decisioni su opposizione e sentenze giudiziarie;

– perizie mediche / rapporti del medico circondariale;

– valutazione del rischio futuro.

Il Settore Regressi UFAS stabilisce le prestazioni suscettibili di regresso sulla base degli atti fornitigli. Se non ha a sua disposizione i documenti necessari, il Settore Regressi UFAS può presupporre la piena sussistenza sia del nesso di causalità che della congruenza delle prestazioni e indica quindi nella comunicazione delle prestazioni tutte le prestazioni già versate dalla data dell’evento all’origine del regresso e quelle future.

411 Il Settore Regressi UFAS chiede all’UAI di fornirgli gli atti. L’UAI verifica se la richiesta di prestazioni dell’assicurato sia stata chiusa con decisione passata in giudicato. Se ha già chiuso il caso, l’UAI trasmette al Settore Regressi UFAS l’intero incarto AI. Affinché il Settore Regressi UFAS possa esaminare il caso di regresso, negli atti devono figurare i documenti seguenti:

– notifica di regresso;

– rapporti medici;

– documenti sugli accertamenti svolti in relazione a provvedimenti professionali;

– perizie;

13 Programma della LEONARDO Productions AG per il calcolo dei danni alle persone e per la capitalizzazione delle prestazioni.

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– sentenze giudiziarie;

– decisioni passate in giudicato.

Se il caso non è ancora definitivamente chiuso presso l’UAI, quest’ultimo informa il Settore Regressi UFAS. Non appena il caso è chiuso con decisione passata in giudicato, l’UAI lo trasmette al Settore Regressi UFAS senza ulteriore sollecitazione.

412 I casi in cui si attende una comunicazione delle prestazioni

complessive sono trattati diversamente a dipendenza se viene applicata la procedura secondo il N. 407:

Il Settore Regressi UFAS comunica le prestazioni alla Suva tramite un file LEONARDO14. L’UAI viene informato dell’importo indicato nel conteggio delle prestazioni.

4.4 Conclusione della procedura di regresso

417 La Suva comunica la conclusione del caso al Settore Re-

gressi UFAS. Il Settore Regressi UFAS chiude la pratica e informa l’UAI al riguardo.

418 Se deve rinunciare alla prosecuzione della procedura di re-

gresso, la Suva lo comunica al Settore Regressi UFAS, indicando il motivo della rinuncia. Il servizio di regresso può proseguire casi chiusi per «rinuncia» idonei mediante una procedura di regresso propria (v. cap. 5).

5 Procedura di regresso propria

501 Se oltre ai diritti per prestazioni dell’AI, non ve ne sono per

prestazioni della Suva o dell’AM, il diritto di regresso dell’AI è esercitato in proprio dal competente servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS.

14 Programma della LEONARDO Productions AG per il calcolo dei danni alle persone e per la capitalizzazione delle prestazioni.

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5.1 Notifica del regresso all’assicuratore di responsa-

bilità civile

502 Il competente servizio di regresso o il Settore Regressi

UFAS notifica all’assicuratore di responsabilità civile interessato l’azione di regresso per prestazioni AI/AVS entro un anno dal ricevimento della richiesta di prestazioni da parte dell’UAI15. L’originale è inviato per raccomandata all’assicuratore di responsabilità civile, con copia all’UAI.

5.2 Comunicazioni di prestazioni

5.2.1 Prestazioni già versate

503 Le prestazioni già versate sono comunicate in caso di ne-

cessità, eventualmente con la collaborazione dell’UAI, dal servizio di regresso o dal Settore Regressi UFAS.

5.2.2 Prestazioni complessive

504 Il Settore Regressi UFAS o il servizio di regresso, in colla-

borazione con l’UAI, stila un elenco dettagliato di tutte le prestazioni da far valere nella procedura di regresso.

15 V. allegato 4, disponibile online all’indirizzo www.regress.admin.ch > Dienstleistungen > Formulare > Avviso di regresso verso i terzi responsabili AI/AVS.

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505 L’elenco delle prestazioni complessive comprende tutte le

prestazioni fornite a partire dall’evento che le ha determinate, indipendentemente dal fatto che in precedenza siano state effettuate comunicazioni delle prestazioni già versate.

5.2.3 Prestazioni in natura

506 Per le prestazioni in natura dell’AI, per gli assegni per

grandi invalidi per assicurati al di sotto dei 20 anni comepure per i provvedimenti sanitari d’integrazione sono determinanti gli importi delle fatture in Sumex16.

Per i mezzi ausiliari vanno indicati, oltre al prezzo, anche la data di consegna, la presumibile data di sostituzione (periodicità delle sostituzioni) e lo scopo del mezzo (ausilio per il lavoro o per la vita quotidiana).

5.2.4 Prestazioni in denaro

507 – Indennità giornaliere

Va considerato l’importo lordo (senza deduzioni) secondo le decisioni di concessione delle indennità giornaliere. Se necessario, il servizio di regresso o il Settore Regressi UFAS si procura presso la CC, autonomamente o chiedendo eventualmente aiuto all’UAI, il conteggio dettagliato.

508 – Rendite e assegni per grandi invalidi

Con l’aiuto dell’UAI, il Settore Regressi UFAS o il servizio di regresso indica nell’elenco il tipo e l’importo delle rendite e degli assegni per grandi invalidi effettivamente versati e l’ammontare degli interessi di mora eventualmente pagati.

16 Sumex è un programma sviluppato da santésuisse e Suva per la compilazione e la trasmissione elettroniche delle fatture.

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5.3 Conclusione della procedura di regresso

509 In presenza di uno dei motivi di cui al N 404 il competente

servizio di regresso conclude la procedura di regresso. 510 Il competente servizio di regresso o il Settore Regressi

UFAS informa l’UAI della conclusione della procedura di regresso.

6 Entrata in vigore e disposizione transitoria

6.1 Entrata in vigore

601 La presente circolare entra in vigore il 1° Iuglio 2019.

602 Le precedenti circolari del 1° aprile 2009, del 1° gen-

naio 1993 e del 1° gennaio 1992, come pure le direttive del 23 dicembre 1982 e del 21 dicembre 1983 sono abrogate.

6.2 Disposizione transitoria

603 La presente circolare è applicabile a tutti i regressi AI,

siano essi nuovi o pendenti.

25

Attribuzione degli uffici AI ai servizi di regresso

No Nome SR

1 Zürich ZH 2 Bern BE 3 Luzern NW 4 Uri NW 5 Schwyz NW 6 Obwalden NW 7 Nidwalden NW 8 Glarus NW 9 Zug NW 10 Freiburg VS 11 Solothurn BE 12 Basel-Stadt BS 13 Basel-Land BS 14 Schaffhausen SG 15 Appenzell Ausserhoden SG 16 Appenzell Innerhoden SG 17 St. Gallen SG 18 Graubünden SG 19 Aargau BS 20 Thurgau SG 21 Tessin TI 22 Waadt VD 23 Wallis VS 24 Neuenburg VD

26

No Nome SR

25 Genf VD

27 Ausland IVST VD

150 Jura VD

Elenchi aggiornati degli indirizzi: https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti/Uffici-AI

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