Circolare sul contributo per l’assistenza (CCA)

Circolare KSAB · 22 novembre 2025 · AI · Versione 17

Circolare sul contributo per l’assistenza (CCA) (valida dal 1.1.2015; Stato: 1.1.2026)

In vigore · Sostituisce: LC 419 (2022)

UFAS · KSAB · Italiano

1

Circolare sul contributo per l’assistenza (CCA)

Valida dal 1° gennaio 2015

Stato: 1° gennaio 2026

2

Introduzione

La presente versione della circolare sostituisce quella in vigore dal 1° gennaio 2025.

Le modifiche di natura strettamente linguistica o cambiamenti di date negli esempi non sono segnalati come tali.

I numeri marginali modificati, completati e/o nuovi sono i seguenti:

3010 Adeguamento in seguito alle raccomandazioni del Con-

trollo federale delle finanze

3018 Adeguamento in seguito alle raccomandazioni del Con-

trollo federale delle finanze

3019 Adeguamento in seguito alle raccomandazioni del Con-

trollo federale delle finanze

5007.1 Aggiunta l’indicazione che il curatore non ha diritto ad

alcun compenso per le prestazioni di consulenza 6021 Adeguamento alla terminologia del FAKT online

6048 Correzione, precisazione e aggiunta di esempi

6055.1 Aggiunta in seguito alle raccomandazioni del Controllo

federale delle finanze

8007 Adeguamento in seguito alle raccomandazioni del Con-

trollo federale delle finanze

8008 Adeguamento in seguito alle raccomandazioni del Con-

trollo federale delle finanze

8009 Adeguamento in seguito alle raccomandazioni del Con-

trollo federale delle finanze

9002.1 Aggiunta in seguito alle raccomandazioni del Controllo

federale delle finanze

9003 Aggiunta della riduzione in seguito all'introduzione del

N. 9002.1

9016 Aggiunta di un esempio

Allegato 7 Adeguamento in seguito alle raccomandazioni del Con-

trollo federale delle finanze

4

  1. 4.1.4 Ambito Gestione dell’economia domestica49
  2. 4.1.5 Ambito Partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero52
  3. 4.1.6 Ambito Educazione e accudimento di bambini52
  4. 4.1.7 Ambito Svolgimento di un’attività di pubblica utilità o a titolo onorifico53
  5. 4.1.7.1 Definizione di «pubblica utilità»54
  6. 4.1.8 Ambito Formazione e perfezionamento professionale55
  7. 4.1.9 Ambito Esercizio di un’attività lucrativa nel mercato del lavoro primario57
  8. 4.1.10 Ambito Sorveglianza diurna59
  9. 4.1.11 Ambito Servizio notturno62
  10. 4.1.12 Fasi acute64
  11. 4.2 Limiti massimi67
  12. 4.2.1 Limiti massimi negli ambiti Compimento degli atti ordinari della vita, Gestione dell’economia domestica e Partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero68
  13. 4.2.2 Limiti massimi negli ambiti Educazione e accudimento di bambini, Svolgimento di un’attività di pubblica utilità o a titolo onorifico, Formazione e perfezionamento professionale ed Esercizio di un’attività lucrativa nel mercato del lavoro primario71
  14. 4.2.3 Limiti massimi nell’ambito Sorveglianza diurna72
  15. 4.2.4 Limiti massimi nell’ambito Servizio notturno72
  16. 4.2.5 Riduzione dei limiti massimi72
  17. 4.3 Calcolo del contributo per l’assistenza73
  18. 4.3.1 Fissazione del bisogno di aiuto73
  19. 4.3.2 Fissazione del bisogno di assistenza74
  20. 4.3.3 Fissazione del contributo per l’assistenza79
  21. 4.3.3.1 Contributo per l’assistenza mensile79
  22. 4.3.3.2 Contributo per l’assistenza annuale81
  23. 5. Consulenza81
  24. 6. Procedura86
  25. 6.1 Richiesta86
  26. 6.2 Verifica delle condizioni di diritto86
  27. 6.3 Accertamento88

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Abbreviazioni

AGI Assegno per grandi invalidi

AI Assicurazione invalidità

AIGM Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malat-

tia

AINF Assicurazione contro gli infortuni

AMal Assicurazione malattie

AOMS Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie AOV Atti ordinari della vita

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CC Codice civile (RS 210)

CGI Circolare sulla grande invalidità

CNL Contratto normale di lavoro

CO Codice delle obbligazioni (RS 220)

CPAI Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’inva-

lidità

CPPI Circolare sul pagamento delle prestazioni individuali

nell’AI e nell’AVS

cpv. capoverso/i

DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

DTF Decisione del Tribunale federale (pubblicata)

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FAKT Modulo di accertamento standardizzato per il contri-

buto per l’assistenza

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione

per l’invalidità (RS 831.20)

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione

contro gli infortuni (RS 832.20)

LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione

militare (RS 833.1)

LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione

malattie (RS 832.10)

LAMI Legge federale del 13 giugno 1911 sull’assicurazione

contro le malattie e gli infortuni (abrogata)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicura-

zione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

lett. lettera/e

LL Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’indu-

stria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul la- voro; RS 822.11)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40)

N. Numero/i marginale/i

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per

l’invalidità (RS 831.201)

OLL 5 Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la

legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei gio- vani lavoratori; RS 822.115)

9

OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)

OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle presta-

zioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (Ordinanza sulle prestazioni; RS 832.112.31) PC Prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Pratique VSI Rivista destinata alle casse di compensazione, pubbli-

cata in versione francese e tedesca dall’UFAS

RCC Rivista mensile dell’AVS, dell’AI e delle IPG, edita

dall’UFAS

SCI Supplemento per cure intensive

seg. seguente

segg. seguenti

SMR Servizio medico regionale

Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli

infortuni (in precedenza INSAI)

TF Tribunale federale

UCC Ufficio centrale di compensazione

v. vedi

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1. Inizio ed estinzione del diritto

1.1 Esercizio del diritto

1001 Il diritto al contributo per l’assistenza non è esaminato d’uf-

ficio (ad esempio in seguito alla richiesta di un assegno per grandi invalidi dell’AI). L’assicurato deve presentare un’ap- posita richiesta scritta per ottenere un contributo per l’assi- stenza (servendosi del modulo ufficiale n. 001.006, per gli adulti, o n. 001.007, per i minorenni; cfr. art. 65 cpv. 1 OAI). In questo contesto sono applicabili le disposizioni dell’arti- colo 29 LPGA e i N. 1003 segg. CPAI.

1.2 Inizio del diritto

1002 Non è previsto alcun periodo d’attesa specifico per il contri-

buto per l’assistenza (il periodo d’attesa dell’assegno per grandi invalidi vale indirettamente anche per il contributo per l’assistenza). Il diritto nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato rivendica il diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 29 LPGA (art. 42septiescpv. 1 LAI).

1003 Se al momento della richiesta non sono adempiute tutte le

condizioni (ad esempio perché l’assicurato vive in istituto), l’inizio del diritto è rinviato fino al momento in cui esse sono adempiute (ad esempio dimissione dall’istituto).

1003.1 In caso di uscita da un istituto va tenuto presente che l’as- 1/22 sicurato va considerato da subito come persona che vive a

casa propria (e che ha dunque diritto al contributo per l’as- sistenza), anche se per l’assegno per grandi invalidi gli è ancora versato l’importo in caso di soggiorno in istituto in virtù dell’articolo 82 OAI.

Esempio

Un assicurato esce dall’istituto il 17 ottobre. Secondo l’arti- colo 82 OAI, il nuovo importo viene pagato solo a partire dal mese successivo e quindi nel mese di ottobre riceve

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soltanto un quarto dell’importo dell’assegno per grandi in- validi. L’importo integrale gli sarà versato solo a novembre. Il diritto al contributo per l’assistenza può però nascere già il 17 ottobre (tenuto conto del N. 1004, il contributo per l’as- sistenza potrà quindi essere versato con effetto dal 1° otto- bre). Per il mese di ottobre, nel modulo FAKT va dedotto unicamente il quarto d’importo versato, mentre da novem- bre l’importo integrale dell’assegno per grandi invalidi (regi- strazione della revisione nel FAKT).

1004 Non appena è stata emanata una decisione in merito al 1/18 contributo per l’assistenza, quest’ultimo può essere versato

retroattivamente per il periodo intercorso tra il primo giorno del mese della richiesta e la data della decisione, se in quel periodo le condizioni di diritto erano soddisfatte e se la ri- chiesta era stata presentata non più di dodici mesi prima (art. 42septiescpv. 2 LAI). Eventuali costi sostenuti dall’assi- curato che superano i costi contemplati dalla decisione non sono rimborsabili.

1.3 Estinzione del diritto

Articolo 42septiescapoverso 3 LAI

Il diritto si estingue nel momento in cui l’assicurato:

a. non adempie più le condizioni di cui all’articolo 42quater;

b. anticipa la riscossione della totalità della rendita di vec- chiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS o rag- giunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capo- verso 1 LAVS; o

c. decede.

1005 Non appena una condizione di diritto non è più adempiuta, 1/25 il diritto al contributo per l’assistenza si estingue per tutte le

prestazioni d’aiuto fornite dopo quella data. È il caso, ad esempio, quando l’assicurato non ha più diritto a un asse- gno per grandi invalidi o quando un assicurato minorenne non frequenta più la scuola regolare. In tal caso, il contri- buto per l’assistenza è soppresso dal momento della modi- fica della situazione. L’ufficio AI deve sancire la soppres- sione del contributo per l’assistenza mediante decisione,

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tranne nel caso di decesso dell’assicurato (per l’obbligo di continuare a versare il salario v. cap. 3.2.2.2.1). Se le con- dizioni di diritto non sono adempiute durante un periodo massimo di tre mesi (cambiamento temporaneo), il contri- buto per l’assistenza può continuare a essere versato.

Esempio 1

Un assicurato con una capacità limitata di esercitare i diritti civili percepisce un contributo per l’assistenza, perché esercita un’attività lucrativa nel mercato del lavoro primario. A maggio informa l’ufficio AI del fatto che dal 15 giugno non lavorerà più; di conseguenza, non avrà più diritto al contributo per l’assistenza. Con decisione del 16 luglio 2025 l’ufficio AI comunica all’assicurato che il suo diritto al contributo per l’assistenza si estinguerà il 30 giugno 2025.

Esempio 2

Un assicurato di 16 anni frequenta la scuola dell’obbligo in una classe normale. Conclusa la scuola, trova un posto nel mercato del lavoro primario. Il rapporto di lavoro, tuttavia, inizia solo tre mesi dopo la fine della scuola. Il contributo per l’assistenza può essere concesso anche per questo periodo di tre mesi.

Esempio 3

Un assicurato minorenne trascorre di regola 10 notti al mese in istituto. Nel giugno 2022 ve ne trascorre 17 e da luglio riprende a pernottarvi 10 volte al mese. In questo caso si tratta di un cambiamento temporaneo, che non de- termina l’estinzione del diritto al contributo per l’assistenza.

1006 Una volta soppresso, il contributo per l’assistenza continua ad essere versato soltanto se sussistono obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Per questi obblighi deve essere ver- sato un contributo per l’assistenza anche se non è stata fornita alcuna prestazione d’aiuto da parte di un assistente, ma soltanto se l’assicurato non avrebbe potuto evitarli agendo adeguatamente. Il contributo per l’assistenza conti- nua a essere versato per la durata del diritto al salario ai sensi del CO, ma al massimo per tre mesi.

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1007 Se il diritto si estingue a causa della soppressione dell’as-

segno per grandi invalidi, il diritto al contributo per l’assi- stenza decade contemporaneamente alla soppressione dell’assegno per grandi invalidi. Dato che l’assegno per grandi invalidi viene soppresso due mesi dopo la notifica della relativa decisione (art. 88biscpv. 2 lett. a OAI), l’assi- curato dispone di tempo sufficiente per disdire i contratti di lavoro. Pertanto non sono riconosciuti eventuali obblighi di continuare a versare il salario.

1007.1 Se un assicurato rinvia la riscossione della sua rendita di 1/25 vecchiaia, il diritto all’assegno per grandi invalidi e quello al

contributo per l’assistenza si estinguono alla fine del mese in cui raggiunge l’età di riferimento. L’obbligo di continuare a versare il salario non viene riconosciuto nemmeno in questo caso.

1008 Se l’assicurato soggiorna in un istituto per almeno 16 giorni

al mese, il contributo per l’assistenza viene versato sol- tanto se sussistono obblighi derivanti da un contratto di la- voro ai sensi del CO per i quali è concesso un contributo per l’assistenza. In questi casi, il contributo per l’assistenza viene versato al massimo per tre mesi. Questi obblighi sono però riconosciuti soltanto se il ricovero in istituto non era prevedibile. In caso di ricovero prevedibile in un istituto, l’assicurato è tenuto a prendere tutte le misure (ad esem- pio disdire i contratti di lavoro) affinché dopo l’entrata in isti- tuto non sussista più alcun obbligo.

1009 Il ricovero in istituto è considerato imprevedibile se non è

possibile prevederlo e se avviene d’urgenza. Se invece vi erano già stati contatti con un istituto, l’entrata in questo istituto non è considerata imprevedibile.

1009.1 In caso di pernottamenti irregolari, per determinare se l’as- 1/22 sicurato abbia trascorso in media più o meno di 15 notti al

mese a casa o in istituto va considerata la media dell’ultimo anno o almeno degli ultimi sei mesi. Andrebbe effettuata una verifica regolare. Sono tuttavia pagate solo le ore effet- tivamente prestate, in particolare solo le notti trascorse a casa.

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1010 Se il diritto al contributo per l’assistenza si estingue perché

vengono meno i presupposti ai sensi degli articoli 39a e 39b OAI, di norma non viene concessa la continuazione del versamento del salario. Tuttavia, ogni caso va valutato singolarmente.

Esempio 1

Un assicurato di 15 anni frequenta la scuola dell’obbligo in una classe normale. Conclusa la scuola dell’obbligo, entra in un centro d’integrazione. Il diritto al contributo per l’assi- stenza si estingue e non viene concessa la continuazione del versamento del salario perché l’assicurato aveva tempo sufficiente per prepararsi al cambiamento.

Esempio 2

Un assicurato di 15 anni frequenta la scuola dell’obbligo in una classe normale. Dopo la conclusione della scuola dell’obbligo trova un posto di tirocinio nel mercato del la- voro primario. Improvvisamente il datore di lavoro fa marcia indietro e l’assicurato deve ripiegare su un centro d’integra- zione. Il diritto al contributo per l’assistenza decade. Se sussistono obblighi derivanti da un contratto di lavoro ai sensi del CO, il contributo per l’assistenza continua a es- sere versato, ma al massimo per tre mesi.

1011 Nel caso di modifiche che fanno venire meno le condizioni

di diritto sussiste l’obbligo di notifica. Se l’assicurato noti- fica la modifica, il diritto al contributo per l’assistenza viene meno alla data della modifica (N. 7021), fatta eccezione per eventuali obblighi derivanti dal contratto di lavoro ai sensi del CO (termine di disdetta). Se l’assicurato non os- serva l’obbligo di notifica, il contributo per l’assistenza è soppresso retroattivamente dalla data della modifica rile- vante per il diritto al contributo per l’assistenza (in analogia all’art. 88biscpv. 2 lett. b OAI). In questo caso, però non è concesso alcun contributo per l’assistenza per l’obbligo di continuare a versare il salario. Le prestazioni riscosse inde- bitamente devono essere restituite.

1012 Nel caso di un soggiorno all’estero della durata di più di tre 1/19 mesi il diritto al contributo per l’assistenza è sospeso (né

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l’assegno per grandi invalidi né il contributo per l’assistenza sono esportabili). Non sono riconosciuti eventuali obblighi di continuare a versare il salario. Un soggiorno all’estero della durata di meno di tre mesi, invece, è considerato quale modifica temporanea che non causa la sospensione del diritto; il contributo per l’assistenza è versato come prima. Il limite di tre mesi va interpretato come punto di rife- rimento che occorre valutare di volta in volta. In caso di ri- petuti soggiorni all’estero nel corso dello stesso anno va verificato se il domicilio e la dimora abituale continuino a trovarsi in Svizzera (art. 42 LAI, art. 13 LPGA e cap. 1.3 CGI). Se l’assicurato soggiorna temporaneamente

all’estero e vi impiega un assistente, è possibile conteg- giare le ore di assistenza fornite, a condizione che siano adempiuti gli obblighi del datore di lavoro ivi vigenti. In que- sto caso non sono riconosciuti eventuali obblighi di conti- nuare a versare il salario per gli assistenti rimasti in Sviz- zera.

1013 Il diritto al contributo per l’assistenza sussiste in linea di 1/24 massima fino alla nascita del diritto a una rendita di vec-

chiaia o alla riscossione anticipata della totalità della ren- dita di vecchiaia e si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato raggiunge l’età di riferimento o anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia. Nel con- tempo, per garantire i diritti acquisiti, nasce il diritto a un contributo per l’assistenza dell’AVS (v. cap. 1.4).

1014 Se l’assicurato decede, il diritto al contributo per l’assi-

stenza termina alla fine del mese del decesso dell’assicu- rato. Dopo quella data il contributo per l’assistenza conti- nua a essere versato soltanto se sussistono obblighi deri- vanti dal contratto di lavoro o ai sensi del CO, a condizione che l’importo annuo del contributo per l’assistenza annuo (in proporzione) non sia già stato superato (v.

cap. 3.2.2.2.1).

1014.1 In caso di soppressione del contributo per l’assistenza, le

prestazioni proporzionalmente ricevute in eccedenza non sono fatturate, salvo in caso di soppressione per abuso, violazione degli obblighi del datore di lavoro o di quelli nei

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confronti delle assicurazioni sociali oppure per mancata co- municazione da parte dell’assicurato dei cambiamenti che hanno determinato la soppressione del contributo per l’as- sistenza.

Esempio 1

Un assicurato riceve un contributo per l’assistenza di 1 000 franchi al mese, ovvero 12 000 franchi all’anno (gen- naio–dicembre). Il 30 settembre il contributo per l’assi- stenza viene soppresso, poiché l’assicurato è entrato in un istituto. Per il periodo da gennaio a settembre ha già fattu- rato 11 000 franchi. In questo caso non viene richiesta al- cuna restituzione.

Esempio 2

Un assicurato riceve un contributo per l’assistenza di 1 000 franchi al mese, ovvero 12 000 franchi all’anno (gen- naio–dicembre). Il 30 aprile il contributo per l’assistenza viene soppresso, poiché l’assicurato non presenta alcun conteggio dei contributi sociali. Per il periodo da gennaio ad aprile ha già fatturato 6 000 franchi. Viene pertanto chiesta la restituzione delle prestazioni proporzionalmente ricevute in eccedenza, pari a 2 000 franchi (6 000 fr. – 1 000 fr. x 4).

1.4 Sostituzione del contributo per l’assistenza dell’AI con quello dell’AVS (garanzia dei diritti acquisiti)

1/24 Articolo 43terLAVS

Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l’età di riferi- mento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un contributo per l’assistenza dell’assicurazione per l’invalidità continua a ri- cevere un contributo d’importo pari al massimo a quello ri- cevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l’assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42qua- ter–42octiesLAI.

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1015 La persona che, prima del raggiungimento dell’età di riferi- 1/25 mento o della riscossione anticipata della totalità della ren-

dita di vecchiaia, ha beneficiato di un contributo per l’assi- stenza versato dall’AI continua a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento (art. 43terLAVS); in caso di rinvio della rendita di vecchiaia si veda il N. 1015.3. Affinché i diritti acquisiti siano garantiti l’assicurato deve adempiere le condizioni di diritto e, nel mese precedente la riscossione della rendita di vecchiaia, aver già beneficiato di ore di assistenza. La data della fat- turazione e del rimborso da parte dell’AI non sono rilevanti. È determinante l’importo in franchi (dopo deduzione delle altre prestazioni) stabilito mediante decisione, a prescin- dere da quello fatturato.

Esempio

Un assicurato nato il 15 luglio 1957 inoltra una domanda di contributo per l’assistenza il 3 febbraio 2022 (64 anni). L’in- chiesta ha luogo il 10 maggio 2022 e l’ufficio AI emana il preavviso il 20 luglio 2022 e la decisione definitiva il

30 agosto 2022, riconoscendo il diritto al contributo per l’assistenza a partire dal mese di febbraio 2022. L’assicu- rato potrà beneficiare del contributo di assistenza dopo l’età di riferimento solo se ha beneficiato di ore di assi- stenza prima del 15 luglio 2022. In caso contrario, anche se si è annunciato prima dell’età di riferimento e che la de- cisione dell’ufficio AI è intervenuta solo dopo di essa, non potrà beneficiare della garanzia dei diritti acquisiti.

1015.1 Se anticipa la riscossione soltanto di una parte della ren- 1/24 dita di vecchiaia, l’assicurato mantiene il proprio diritto al

contributo per l’assistenza dell’AI.

1015.2 Se revoca la riscossione anticipata della totalità della ren- 1/24 dita di vecchiaia (cfr. art. 56terOAVS), l’assicurato deve es-

sere posto nella situazione in cui si sarebbe trovato se non avesse anticipato la riscossione della rendita. Pertanto, il diritto al contributo per l’assistenza dell’AI rinasce con ef- fetto retroattivo dall’inizio dell’anticipazione.

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Esempio 1

Un assicurato di 64 anni inoltra una richiesta di rendita d’in- validità. In seguito anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia. Due mesi dopo presenta una do- manda di contributo per l’assistenza presso l’ufficio AI.

Quest’ultimo gli notifica quindi una decisione di rifiuto tem- poraneo (senza preavviso), che lo informa che la sua do- manda potrà essere nuovamente trattata se, a seguito di una decisione positiva concernente la rendita d’invalidità, revocherà la riscossione anticipata della rendita di vec- chiaia (v. catalogo dei testi). Un anno dopo (all’età di 65 anni) gli viene concessa una rendita d’invalidità con ef- fetto retroattivo ed egli revoca la riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia. Se è ancora interes- sato a un contributo per l’assistenza, deve comunicare questo cambiamento all’ufficio AI, che deve quindi ripren- dere l’istruttoria della relativa domanda. Il diritto a un contri- buto per l’assistenza dell’AI nasce a partire dal momento in cui è stata inoltrata la prima domanda (fatto salvo

l’ art. 42septiescpv. 2 LAI). L’assicurato percepirà un contri- buto per l’assistenza dell’AVS soltanto se avrà assunto personale e fatturato il contributo per l’assistenza dell’AI (v. N. 1015, art. 43terLAVS).

Esempio 2

Un assicurato di 63 anni che percepisce un contributo per l’assistenza inoltra una richiesta di rendita d’invalidità nel marzo del 2024. Nel giugno del 2024 anticipa la riscos- sione della totalità della rendita di vecchiaia. Il contributo per l’assistenza gli è quindi versato dall’AVS. Nel settem- bre del 2025, all’età di 64 anni, chiede un aumento del con- tributo per l’assistenza. L’ufficio AI procede all’istruttoria, ma rifiuta l’eventuale aumento, poiché un aumento dell’im- porto non è più possibile nell’ambito della garanzia dei di- ritti acquisiti dell’AVS (N. 1015). Informa l’assicurato che la sua domanda potrà essere nuovamente trattata se, a se- guito di una decisione positiva concernente la rendita d’in- validità, revocherà la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. All’età di 65 anni gli viene concessa una rendita

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d’invalidità con effetto retroattivo ed egli revoca la riscos- sione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia. Per- tanto l’ufficio AI potrà, se del caso, aumentare il contributo per l’assistenza a partire dal settembre del 2025.

1015.3 In caso di rinvio della totalità o di una parte della rendita di 1/25 vecchiaia non sussiste alcun diritto all’assegno per grandi

invalidi. Di conseguenza, non sussiste nemmeno il diritto al contributo per l’assistenza. L’eventuale garanzia dei diritti acquisiti si estingue definitivamente.

1016 Gli assicurati cui l’AI ha concesso un contributo per l’assi- 1/16 stenza, mantengono il diritto a prestazioni dello stesso tipo

e della stessa entità, a condizione che continuino a soddi- sfare i presupposti dell’AI, il bisogno di aiuto rimanga co- stante e la presente circolare non disponga diversamente. L’adeguamento al rincaro non è equiparato a un aumento del contributo e può quindi essere accordato.

1017 Un assicurato con una capacità limitata di esercitare i diritti

civili che percepisce un contributo per l’assistenza in

quanto esercita un’attività lucrativa (art. 39b lett. c OAI) e che interrompe quest’attività dopo il raggiungimento

dell’età di riferimento, continua ad avere diritto al contri- buto.

1018 La revisione del contributo per l’assistenza dopo il raggiun- 1/22 gimento dell’età di pensionamento continua a essere possi-

bile. Da quel momento, tuttavia, non è più possibile aumen- tarne l’importo. Questo vale sia per l’importo mensile che per quello annuale: anche se l’aiuto di familiari viene meno o non è più esigibile (modifica del moltiplicatore;

v. cap. 4.3.3.2), l’importo annuale non può essere aumen- tato.

1019 È invece possibile ridurre il contributo per l’assistenza a 1/23 causa della modifica del bisogno di assistenza. Può per

esempio venir meno un bisogno di aiuto precedentemente riconosciuto negli ambiti lavoro e istruzione. Eventualmente occorre procedere a rettifiche nella composizione dell’eco- nomia domestica o nell’ambito della custodia dei figli (ad

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esempio numero maggiore/minore di adulti nella stessa economia domestica, età dei figli). Anche le modifiche du- rature relative ad altre prestazioni percepite, come ad esempio le prestazioni rimborsate secondo la LAMal o il soggiorno in un istituto, possono causare una modifica del bisogno di assistenza.

Esempio

Un assicurato ha bisogno di aiuto per 200 ore mensili, di cui 20 nell’ambito del lavoro. Percepisce prestazioni Spitex per un totale di 40 ore mensili e circa 36 ore mensili sono coperte dall’assegno per grandi invalidi. Pertanto percepi- sce un contributo per l’assistenza per 124 ore mensili (200 meno 40 meno 36).

Una volta raggiunta l’età di riferimento, l’assicurato non la- vora più. Il suo bisogno di assistenza scende a 180 ore (200 meno 20) e il contributo per l’assistenza a 104 ore. Dopo alcuni mesi il suo stato di salute peggiora. Ora ha bi- sogno di prestazioni d’aiuto per 220 ore al mese. Gli viene concesso un assegno per grandi invalidi di grado elevato (grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, l’importo rimane lo stesso e continua a coprire circa 36 ore), le prestazioni Spi- tex rimangono invariate. Teoricamente dovrebbe ricevere 144 ore (220 meno 36 meno 40), ma dato che dopo il rag- giungimento dell’età di riferimento o l’anticipazione della ri- scossione della totalità della rendita di vecchiaia un au- mento non è possibile, l’assicurato continua a percepire un contributo per l’assistenza per 124 ore.

1.5 Ritiro della richiesta e rinuncia a prestazioni

1020 I principi concernenti il ritiro della richiesta sono disciplinati 1/22 al N. 1042 segg. CPAI.

1021 Per quanto riguarda il contributo per l’assistenza, in linea di 1/22 massima è sempre possibile accettare il ritiro della richie-

sta.

1022 Soppresso

1/22

21

1023 Soppresso

1/22

1024 I principi relativi alla rinuncia a prestazioni sono disciplinati 1/22 al N. 1047 segg. CPAI.

1025 Soppresso

1/22

1026 Le rinunce al contributo per l’assistenza possono essere

trattate direttamente dall’ufficio AI.

1027 Se la rinuncia al contributo per l’assistenza è accettata,

l’accettazione va notificata mediante decisione (art. 23 cpv. 3 LPGA). La decisione stabilisce il momento a partire dal quale il contributo per l’assistenza non è più concesso. L’assicurato va informato in merito alle conseguenze della rinuncia (nessuna continuazione del versamento del sala- rio: v. N. 1028).

1028 Compete all’assicurato fare in modo che la disdetta del

contratto di lavoro e la rinuncia al contributo per l’assi- stenza siano coordinati tra loro (in caso di rinuncia l’AI non è soggetta all’obbligo di continuare a versare il salario).

1029 La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento. A

seconda del tempo trascorso dal momento della rinuncia, è sufficiente far sì che la decisione riprenda a produrre i suoi effetti oppure occorre svolgere nuovamente l’intera proce- dura (autodichiarazione, accertamento ecc.). In caso di re- voca della rinuncia, tuttavia, le prestazioni possono essere versate soltanto a partire dalla revoca. È escluso il versa- mento di prestazioni arretrate per il periodo prima della re- voca.

2. Condizioni di diritto

2001 Nell’allegato 1 è illustrato il processo decisionale per 1/22 l’esame delle condizioni di diritto. Secondo l’articolo 42quater

capoverso 1 LAI, hanno diritto al contributo per l’assistenza gli assicurati che:

22

• percepiscono un assegno per grandi invalidi;

• vivono a casa propria; e

• sono maggiorenni.

2.1 Versamento dell’assegno per grandi invalidi dell’AI

2002 La condizione della riscossione di un assegno per grandi

invalidi è un criterio valido per verificare se sussiste il biso- gno di un aiuto regolare dovuto all’invalidità.

2003 Il contributo per l’assistenza non è versato agli aventi diritto

a un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria (art. 26 seg. LAINF e casi più vec- chi secondo l’art. 77 cpv. 1 della vecchia legge sull’assicu- razione malattie, LAMI, cfr. DTF 140 V 113), dell’assicura- zione militare (art. 20 LAM) e dell’AVS (art. 43bisLAVS, ec- cettuati i diritti acquisiti secondo l’art. 43terLAVS).

2004 Se la grande invalidità è imputabile solo parzialmente a un 1/16 infortunio, l’assicurazione contro gli infortuni ha diritto a un

contributo dell’AI corrispondente all’assegno per grandi in- validi che quest’ultima verserebbe se l’assicurato non avesse subito l’infortunio (art. 42 cpv. 6 LAI, art. 39k OAI). È tuttavia l’AINF che versa l’assegno per grandi invalidi all’assicurato, che non ha quindi diritto al contributo per l’assistenza.

2.2 Vivere a casa propria

2005 Il presupposto fondamentale per poter condurre una vita

autonoma e responsabile è abitare a casa propria. Il contri- buto per l’assistenza è pertanto versato solo a persone che vivono a casa propria.

2006 Per stabilire se una persona abiti in un istituto oppure a 1/22 casa propria ci si basa sulla decisione secondo l’arti-

colo 42tercapoverso 2 LAI relativa all’ammontare dell’asse- gno per grandi invalidi. I minorenni che trascorrono ogni mese 16 o più notti a casa, sono considerati alla stregua di

23

assicurati che vivono a casa propria. In caso di pernotta- menti irregolari, per determinare se l’assicurato abbia tra- scorso in media più o meno di 15 notti al mese a casa o in istituto va considerata la media dell’ultimo anno o almeno degli ultimi sei mesi. Andrebbe effettuata una verifica rego- lare (cfr. N. 1009.1 e 4026 CGI).

2007 Fatto salvo il N. 2019, è irrilevante se l’assicurato vive da

solo o se condivide l’abitazione con altri (familiari o altri coinquilini).

2008 Agli assicurati che al momento della richiesta di un contri-

buto per l’assistenza vivono in istituto, quest’ultimo può es- sere concesso solo a partire dal momento in cui lasciano l’istituto. Per garantire una pianificazione sicura all’assicu- rato, la valutazione del bisogno (autodichiarazione e accer- tamento) si svolge prima che questo lasci l’istituto. L’ufficio AI emana quindi una decisione negativa che tuttavia stabili- sce in anticipo a quanto ammonteranno le prestazioni (v. N. 6027).

2009 Se l’assicurato lascia l’istituto entro 6 mesi dal ricevimento

della decisione negativa, l’ufficio AI può emanare una deci- sione dello stesso tenore, ma questa volta positiva. Se l’as- sicurato non lascia l’istituto entro 6 mesi, l’ufficio AI deve verificare se la valutazione del bisogno è ancora attuale ed eventualmente disporre un nuovo accertamento.

2.3 Minorenni

Articolo 39a OAI

2010 Gli assicurati minorenni hanno diritto al contributo per l’as-

sistenza, se adempiono le condizioni di cui all’articolo 42qua- tercapoverso 1 lettere a e b LAI e:

• frequentano la scuola dell’obbligo in una classe normale oppure svolgono una formazione professionale nel mer- cato del lavoro primario o un’altra formazione del livello secondario II con assiduità;

24

• esercitano un’attività lucrativa per almeno 10 ore alla set- timana nel mercato del lavoro primario; o

• ricevono un supplemento per cure intensive ai sensi dell’articolo 42tercapoverso 3 LAI per un bisogno di cure e di sorveglianza di almeno 6 ore al giorno.

Queste condizioni non devono essere adempiute cumulati- vamente. È sufficiente che l’assicurato ne adempia una (art. 39a OAI).

2011 La frequentazione di una classe normale dà diritto alla pre-

stazione a prescindere dal fatto che l’assicurato, all’interno della stessa, segua un piano didattico normale o speciale.

2012 Se l’assicurato è inserito in una classe normale solo a 1/22 tempo parziale, vi deve trascorrere almeno 3 giorni alla set-

timana, affinché il diritto nasca. Per il conteggio dei giorni è considerato l’orario normale di ciascun giorno di scuola.

Se, ad esempio, l’orario prevede lezioni solo il lunedì mat- tina, il lunedì è conteggiato alla stregua di una giornata in- tera. Se, invece, vi sono lezioni sia al mattino che al pome- riggio e l’assicurato frequenta solo quelle del mattino, il giorno conta come mezza giornata. La partecipazione a singole ore di lezione non è conteggiata. La frequentazione di una classe speciale inserita in uno stabile della scuola regolare non dà diritto al contributo per l’assistenza. Sono considerate classi speciali quelle designate come tali dal Cantone, ma non le classi speciali incluse (classi speciali inserite in una classe regolare con gestione in team tea- ching), né le piccole classi, le classi di introduzione e le classi per allievi con un particolare bisogno di promozione.

2013 L’attività lucrativa deve ammontare ad almeno 10 ore alla

settimana. Lo svolgimento di attività occasionali non è suffi- ciente. Si presuppone l’esistenza di un contratto di lavoro valido.

2014 L’assicurato deve conseguire un salario corrispondente al 1/20 lavoro prestato e conforme agli usi del settore o della fun-

zione. Per il calcolo del salario si considerano tutte le sue componenti, incluse la tredicesima mensilità, le gratifiche,

25

l’indennizzo per le vacanze, ecc. La prestazione di lavoro è quantificata in funzione del livello del bisogno di aiuto nell’ambito dell’attività Attività (manuali/intellettuali). Per il livello 4 si presuppone una prestazione lavorativa massima del 10 per cento; il salario deve ammontare ad almeno 2.60 franchi svizzeri (corrisponde al salario minimo in un la- boratorio protetto). Per il livello 3 si presuppone una presta- zione lavorativa massima del 15 per cento, il salario deve ammontare ad almeno 3.90 franchi svizzeri all’ora. Per il li- vello 2 si presuppone una prestazione lavorativa massima del 20 per cento, il salario deve ammontare ad almeno 5.20 franchi svizzeri all’ora. Per il livello 1 si presuppone una prestazione lavorativa massima del 25 per cento, il sa- lario deve ammontare ad almeno 6.50 franchi svizzeri all’ora. Per il resto valgono le disposizioni sui salari minimi dei contratti collettivi e dei contratti normali di lavoro. Per un orario a tempo pieno si calcolano 1 880 ore di lavoro annuali (47 settimane a 40 ore).

Esempio

Un assicurato di 17 anni lavora 20 ore alla settimana in un ristorante nel mercato del lavoro primario, guadagnando 250 franchi al mese. Il suo bisogno di aiuto nel settore Esercizio di un’attività lucrativa corrisponde al livello 3 (106 minuti) ed è composto come segue:

– attività (manuali/intellettuali): livello 4 = 100 minuti

– vestirsi/svestirsi: livello 2 = 5 minuti

– mobilità: livello 1 = 1 minuto

Il suo bisogno di aiuto nell’ambito delle attività (manuali / intellettuali) corrisponde al livello 4. Di conseguenza, l’assi- curato deve guadagnare almeno 2.60 franchi all’ora per aver diritto al contributo per l’assistenza. Questo significa che per 20 ore al mese deve guadagnare almeno

203.65 franchi ( 2.60 fr. x 20 ore x 47 settimane ÷ 12 mesi). In questo esempio l’assicurato ha pertanto diritto a un con- tributo per l’assistenza. Se il suo bisogno di aiuto nell’am- bito delle attività (manuali / intellettuali) fosse di livello 3, non avrebbe diritto al contributo per l’assistenza perché

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non raggiungerebbe il salario minimo di 3.90 franchi all’ora (250 fr. x 12 ÷ 47 ÷ 20 = 3.19 fr.).

2014.1 Se un assicurato riceve una rendita intera sulla base di un 1/20 grado d’invalidità del 100 per cento, non si può presumere

che egli svolga un’attività lavorativa nel mercato del lavoro primario.

2014.2 Secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettera b OAI, non sono 1/20 considerate redditi del lavoro presumibili le componenti del

salario per le quali è provato che il lavoratore non può for- nire nessuna controprestazione a causa della limitata ca- pacità lavorativa (salario sociale, sentenza del TF

8C_722/2016 del 28 giugno 2017). Anche se l’assicurato percepisce un salario che supera i limiti fissati al N. 2014, non si tratta di un’attività esercitata nel mercato del lavoro primario.

Esempio

Un assicurato lavora 10 ore alla settimana nell’impresa di sua zia. Il suo bisogno di aiuto in questo ambito corri- sponde al livello 3. Egli percepisce un salario di 300 franchi al mese e dunque supera il salario minimo di 3.90 franchi all’ora necessario per considerare che esercita un’attività lucrativa nel mercato del lavoro primario. Tuttavia, la sua prestazione lavorativa reale è praticamente pari a zero e pertanto il salario percepito è palesemente un salario so- ciale che non sarebbe in grado di ottenere in un’altra im- presa o con un’altra attività. In questo caso non si può con- siderare che l’assicurato esercita un’attività lucrativa nel mercato del lavoro primario.

2015 Per avere diritto al contributo per l’assistenza non è suffi-

ciente seguire una formazione in un centro d’integrazione o svolgere un’attività in un laboratorio protetto. Non danno di- ritto al contributo per l’assistenza neanche i posti di lavoro protetti nel mercato del lavoro primario (posti di laboratorio esternalizzati o posti di lavoro in cui non si raggiungono i salari minimi per i singoli livelli di bisogno di aiuto fissati al N. 2014).

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2015.1 Per i lavoratori indipendenti non è richiesto un salario mi- 1/16 nimo.

2016 Dato che con l’assistente va concluso un contratto di la-

voro, gli assicurati minorenni hanno bisogno di un rappre- sentante legale, altrimenti i loro atti non sono validi (art. 19 cpv. 1 CC). Il rappresentante legale stabilisce dunque le modalità delle prestazioni da fornire e conclude il contratto di lavoro in nome dell’assicurato minorenne. In questo con- testo si applicano le disposizioni usuali del codice civile. Il rappresentante legale non può agire contro la volontà dell’assicurato e, ove possibile, deve chiederne il consenso (cfr. art. 304 e 409 CC).

2.4 Assicurati con una capacità limitata di esercitare i diritti civili

2017 Gli assicurati maggiorenni con una capacità limitata di 1/22 esercitare i diritti civili hanno diritto al contributo per l’assi-

stenza, se adempiono le condizioni di cui all’articolo 42quater capoverso 1 lettere a e b LAI e:

• gestiscono una propria economica domestica;

• seguono assiduamente una formazione professionale nel mercato del lavoro primario oppure un’altra forma- zione di livello secondario II o di livello terziario;

• esercitano un’attività lucrativa per almeno 10 ore alla set- timana nel mercato del lavoro primario; o

• al raggiungimento della maggiore età percepivano un contributo per l’assistenza secondo l’articolo 39a let- tera c.

Queste condizioni non devono essere adempiute cumulati- vamente. È sufficiente che l’assicurato ne adempia una.

2018 Sono considerati assicurati con una capacità limitata di 1/25 esercitare i diritti civili in ogni caso le persone soggette a

una curatela generale (art. 398 CC) o a una curatela di cooperazione (art. 396 CC) secondo il diritto in materia di protezione degli adulti (art. 360 segg. CC). In queste situa-

28

zioni l’assicurato non ha diritto al contributo per l’assi- stenza, salvo se adempie le condizioni supplementari di cui all’articolo 39b OAI. In caso di altri generi di curatela (cura- tela di rappresentanza ai sensi dell’art. 394 CC e ammini- strazione di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC) l’esercizio dei diritti civili è di regola limitato solo se l’autorità di prote- zione degli adulti lo ordina espressamente (art. 394 cpv. 2 CC).

2018.1 La capacità limitata di esercitare i diritti civili non è sempre 1/25 stabilita in una decisione emanata dall’APMA. Ciò non si-

gnifica tuttavia che l’assicurato sia in grado di esercitare i diritti civili. Se, ad esempio, l’assicurato è totalmente rap- presentato dai familiari nei confronti delle autorità o di terzi, l’incapacità di esercitare i diritti civili è dimostrata di fatto. In caso di dubbi sulla capacità di esercitare i diritti civili, l’uffi- cio AI può basarsi sugli atti medici, che devono contenere chiari indizi dell’incapacità di esercitare i diritti civili de facto.

2019 Il criterio della gestione di una propria economia domestica

è più restrittivo del concetto di «vivere a casa propria» san- cito dalla legge. Gestire una propria economia domestica significa che non si vive più sotto lo stesso tetto con i geni- tori o con i propri rappresentanti legali. La gestione di una propria economia domestica non si limita alla separazione di un proprio ambiente abitativo in termini di spazio, ma comprende per principio anche lo svolgimento delle varie attività che comporta un’economia domestica propria, quali ad esempio cucinare, ordinare l’alloggio, fare la spesa e il bucato, avere cura dei vestiti ecc. nonché la necessaria pianificazione e organizzazione di queste azioni. Nel caso delle persone sposate che vivono con il coniuge, il criterio della propria economia domestica è considerato soddi- sfatto. Lo stesso vale per le persone che vivono in

un’unione domestica registrata o in una convivenza di fatto.

2020 Le comunità abitative in cui due o più persone condividono

un appartamento, in cui ognuna dispone di una propria ca- mera da letto e in cui un settore è di uso comune, possono essere equiparate a un’economia domestica propria.

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2021 Le disposizioni sull’attività lucrativa dei N. 2013–2015 val- gono per analogia anche per gli assicurati con una capa- cità limitata di esercitare i diritti civili.

2022 Gli assicurati maggiorenni con una capacità limitata di 1/20 esercitare i diritti civili possono ottenere un contributo per l’assistenza se prima del raggiungimento della maggiore età ne percepivano uno in virtù dell’articolo 39a lettera c OAI (supplemento per cure intensive di almeno 6 ore al giorno; sentenza del TF 9C_753/2016 del 3 aprile 2017). Diversamente dalla garanzia dei diritti acquisiti in caso di raggiungimento dell’età di riferimento o di anticipazione della riscossione della totalità della rendita di vecchiaia (N. 1015), l’importo può aumentare dopo il passaggio alla maggiore età. Questi diritti acquisiti sono garantiti soltanto se le altre condizioni di diritto ai sensi dell’articolo 42quater LAI continuano a essere adempiute.

Esempio 1

Un assicurato minorenne frequenta una scuola speciale durante il giorno. Oltre a un assegno per grandi invalidi,

l’assicurato percepisce anche un SCI di 6 ore. Conclusa la scuola dell’obbligo frequenta un centro d’integrazione per tutta la giornata. In virtù dell’articolo 39a lettera c OAI ha di- ritto a un contributo per l’assistenza. Raggiunta la mag- giore età, ha una capacità limitata di esercitare i diritti civili. Il diritto continua a sussistere in virtù dell’articolo 39b let- tera d OAI. All’età di 25 anni l’assicurato entra in un istituto. Il diritto si estingue. Se egli dovesse lasciare l’istituto all’età di 30 anni, il diritto al contributo per l’assistenza in virtù dell’articolo 39b lettera d OAI non rinascerebbe.

Esempio 2

Un assicurato minorenne frequenta una classe normale della scuola dell’obbligo. A 16 anni inizia una formazione nel mercato del lavoro primario. In virtù dell’articolo 39a let- tera a OAI ha diritto a un contributo per l’assistenza. Al rag- giungimento della maggiore età è messo sotto curatela ge- nerale poiché ha una capacità limitata di esercitare i diritti civili. Il diritto continua a sussistere in virtù dell’articolo 39b lettera b OAI. In seguito deve interrompere la formazione

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nel mercato del lavoro primario ed è in grado di continuarla soltanto in un centro d’integrazione. Se continua a vivere con i genitori, il diritto si estingue.

2022.1 Se non adempie più le condizioni di diritto solo tempora- 1/19 neamente, l’assicurato potrà nuovamente beneficiare della garanzia dei diritti acquisiti se adempirà le condizioni in un secondo momento. In caso di ricovero in ospedale o di soggiorno in istituto, i diritti acquisiti rinascono per un pe- riodo massimo di un anno e, in caso di formazioni in un in- ternato, per un periodo massimo di quattro anni (contraria- mente a quanto menzionato nel N. 1005).

Esempio

La situazione è identica a quella dell’esempio 1 del

N. 2022. All’età di 25 anni l’assicurato entra in un istituto. Il diritto si estingue. Se egli dovesse lasciare l’istituto dopo otto mesi, il diritto al contributo per l’assistenza in virtù dell’articolo 39b lettera d OAI rinascerebbe.

2023 Se l’ufficio AI nutre dubbi in merito alla capacità di eserci- tare i diritti civili di un assicurato, ma al riguardo non è in atto alcun provvedimento, può adire le autorità competenti e disporre un accertamento (art. 28 cpv. 3 LPGA, art. 6a cpv. 2 LAI).

3. Prestazioni d’aiuto riconosciute

Articolo 42sexiescapoverso 1 LAI

Il calcolo del contributo per l’assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto. Da questo va- lore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni se- guenti:

a. l’assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42ter;

b. i sussidi per i servizi di terzi ai quali l’assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l’articolo 21tercapo- verso 2;

c. il contributo delle cure versato dall’assicurazione obbli- gatoria delle cure medico-sanitarie nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 25a LAMal.

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3001 Il contributo per l’assistenza è versato se sussiste un biso- 1/18 gno di aiuto regolare non coperto da altre prestazioni. Di

conseguenza non viene versato se l’assegno per grandi in- validi e/o altre prestazioni dell’AI o dell’assicurazione ma- lattie obbligatoria già coprono, in termini temporali, il biso- gno di aiuto riconosciuto.

3002 Per prestazioni d'aiuto si intendono tutte le attività che co-

prono il bisogno di aiuto regolare dovuto all’invalidità.

3.1 Prestazioni d'aiuto regolari

Articolo 42quinquiesLAI

L’assicurazione versa il contributo per l’assistenza a coper- tura delle prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente) (...).

Articolo 39d OAI

L’assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza soltanto se, a causa del suo bisogno di aiuto, necessita dell’assun- zione di uno o più assistenti per più di tre mesi.

3003 Il contributo per l’assistenza è versato se sussiste un com-

provato e regolare bisogno di aiuto e se le prestazioni d'aiuto sono fornite da un assistente.

3004 Il bisogno di aiuto deve essere regolare, vale a dire che si

deve estendere su almeno 3 mesi. Durante questo periodo, il bisogno di aiuto deve inoltre essere coperto regolarmente da almeno un assistente. L’assicurato o il rappresentante legale deve aver concluso un contratto di lavoro per queste prestazioni.

3005 Lo scopo del contributo per l’assistenza è la copertura re-

golare del bisogno di aiuto da parte di un assistente e non la copertura di un bisogno transitorio. Il contributo per l’as- sistenza non va utilizzato per coprire prestazioni d'aiuto transitorie da parte di un assistente, neanche se all’assicu- rato è riconosciuto un bisogno di aiuto regolare. Occorre

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evitare che un assicurato con un bisogno di aiuto regolare, il quale non viene però coperto da un assistente (bensì ad esempio da un familiare), percepisca un contributo per l’as- sistenza, ad esempio per coprire le vacanze dei familiari.

3.1.1 Il criterio della regolarità

3006 Per determinare il bisogno individuale di prestazioni d’aiuto regolari, il criterio della regolarità può essere interpretato in modo più ampio che nel caso dell’assegno per grandi inva- lidi. Sono pertanto considerate regolari anche le prestazioni d’aiuto che vengono fornite non quotidianamente ma con una certa frequenza (ad es. bagno periodico, taglio delle unghie o pulizia settimanale dell’appartamento). Di conse- guenza, le prestazioni d'aiuto di cui l’assicurato necessita un’unica volta, eccezionalmente o sporadicamente, non sono considerate regolari.

3007 La regolarità è data se, per condurre una vita normale, sus- siste un bisogno di aiuto duraturo, ad esempio, a seconda dell’ambito, quotidianamente o almeno mensilmente (ad es. igiene mensile, taglio delle unghie, pulizia settimanale dell’appartamento, spesa).

3008 Un aumento a breve termine del bisogno di aiuto in seguito a una malattia acuta non soddisfa il criterio della regolarità. Un accresciuto bisogno di aiuto nelle fasi acute è però computabile se tali oscillazioni fanno parte delle caratteri- stiche tipiche dell’infermità (v. cap. 4.1.12).

3.2 Fornitori di prestazioni riconosciuti

Articolo 42quinquiesLAI

L’assicurazione versa il contributo per l’assistenza a coper- tura delle prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente):

a. assunta dall’assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e

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b. che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.

3009 Le prestazioni sono rimborsate solo se sono fornite da un

assistente assunto dall’assicurato o dal suo rappresentante legale. Ciò significa che l’assicurato deve concludere un contratto di lavoro con l’assistente, registrarsi quale datore di lavoro presso le autorità competenti e versare i contributi sociali prescritti.

3010 Ogni assistente può lavorare al massimo al 100 per cento 1/26 (vale a dire 44 ore settimanali). Nell’orario di lavoro setti-

manale vengono computate solo le ore di lavoro attivo,

senza tempi di presenza né pause. Per analogia con la legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS 822.11), la durata massima della settimana lavorativa (comprese le ore sup- plementari) è limitata a 50 ore. La durata massima del la- voro è di 11 ore al giorno. Per il computo dell’orario di la- voro di notte si veda il N. 4075.

3011 Il rappresentante legale non può fungere contemporanea-

mente da assistente.

3012 Per dare diritto al contributo per l’assistenza dell’AI, le pre-

stazioni d’aiuto devono essere fornite da persone fisiche. Non danno invece diritto quelle fornite da stabilimenti ospe- dalieri (istituti, ospedali, cliniche psichiatriche) o semiospe- dalieri (laboratori, centri diurni, centri d’integrazione, scuole speciali) oppure da organizzazioni e altre persone giuridi- che (tranne le prestazioni di consulenza, v. cap. 5).

3013 I familiari stretti non sono rimborsati con il contributo per

l’assistenza per le prestazioni d'aiuto fornite.

3014 Per familiari stretti si intendono il coniuge, il partner regi-

strato, il convivente di fatto o i parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti). Questa distinzione si basa sull’ob- bligo di assistenza ai sensi dell’articolo 328 CC e l’obbligo di mantenimento ai sensi degli articoli 163 e 276 segg. CC.

34

3015 Il patrigno/la matrigna, i genitori del patrigno/della matrigna

e i genitori/nonni affilianti sono equiparati ai genitori/nonni; pertanto non possono essere riconosciuti come assistenti.

3.2.1 Contratto di lavoro

3016 Il contratto di lavoro è riconosciuto valido dall’AI se è stato 1/18 stipulato in forma scritta e firmato da entrambe le parti con-

traenti. Deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

– nome e indirizzo di entrambe le parti;

– data d’inizio del lavoro;

– campo d’attività;

– ammontare del salario e di tutti i supplementi (ad es. gra- tifiche, 13amensilità, indicazione se i giorni di festa sono inclusi nel salario ecc.);

– orario di lavoro settimanale o mensile;

– salario su base mensile o oraria;

– clausola sull’obbligo del segreto;

– regolamentazione dell’obbligo di versare il salario in caso d’incapacità al lavoro (per le donne anche in gravidanza) ossia regolamentazione in caso di assenza / malattia del datore di lavoro o dell’assistente;

– regolamentazioni diverse da quelle previste dalla legge (ad es. un periodo di prova più lungo di 1 mese, una re- golamentazione speciale degli straordinari, un accordo sul rimborso forfettario delle spese o un periodo di di- sdetta in deroga alla legge ecc.);

– regolamentazione della durata massima della settimana lavorativa;

– contributi sociali e

– eventuale termine del contratto di lavoro.

L’AI mette a disposizione un contratto di lavoro tipo (v. alle- gato 7).

3017 Il rapporto giuridico è disciplinato dalle disposizioni del Co-

dice delle obbligazioni sul contratto di lavoro. Dal contratto di lavoro nascono in particolare obblighi a carico del datore di lavoro (art. 322–330a CO). Se un assicurato soggiorna temporaneamente all’estero e vi impiega un assistente, è

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possibile conteggiare le ore di assistenza fornite, a condi- zione che siano adempiuti gli obblighi del datore di lavoro ivi vigenti.

3018 L’AI non assume il ruolo di mediatore tra l’assicurato e l’as- 1/26 sistente. Eventuali vertenze tra le due parti (ammontare del

salario, concessione di vacanze ecc.) non riguardano l’AI. L’AI non è tenuta responsabile di eventuali violazioni degli obblighi da parte dell’assicurato (ad es. pagamento di sa- lari arretrati non versati).

3019 Tuttavia, l’ufficio AI non può sostenere pratiche illegali. Se 1/26 viene a sapere che l’assicurato non adempie i suoi obbli-

ghi, può sospendere, ridurre o rifiutare il versamento del contributo per l’assistenza (v. N. 9016).

3019.1 L’impiego di un assistente minorenne è soggetto a regole 1/23 particolari volte a proteggere i giovani lavoratori (cfr. art. 2

cpv. 4 e 29 segg. LL nonché OLL 5). Le disposizioni se- guenti si applicano con riserva delle disposizioni dei con- tratti normali di lavoro cantonali obbligatori.

In linea di principio l'AI può riconoscere un contratto di la- voro con un minorenne solo se:

– il giovane assistente ha almeno 15 anni; e

– non gli sono affidati lavori pericolosi.

Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti pos- sono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofi- sico (art. 4 cpv. 2 OLL 5). È dunque necessario tenere conto di tutte le circostanze, in particolare dei danni alla sa- lute dell'assicurato e del suo bisogno di aiuto, del rapporto tra l'assicurato e il giovane assistente, dell'esperienza del giovane assistente, delle sue esigenze in funzione della formazione svolta ecc.

L’impiego di un assistente minorenne di età inferiore ai 15 anni è ammesso solo a condizione che:

– il giovane assistente abbia almeno 13 anni; e

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– gli siano affidati esclusivamente lavori leggeri (art. 8 OLL 5).

Un lavoro può essere considerato leggero se per sua na- tura o per le condizioni nelle quali viene eseguito non pre- giudica la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico dei giovani e non ne pregiudica la frequenza e le prestazioni scolastiche.

È dunque necessario tener conto di tutte le circostanze nel qualificare un lavoro quale «leggero».

In ogni caso il lavoro di un giovane assistente non deve in alcun modo compromettere la sua frequenza scolastica o formazione e non deve contare più di qualche ora a setti- mana. È vietata l'occupazione del minorenne la domenica e durante la notte e deve essere garantito un riposo quoti- diano di almeno 12 ore consecutive.

Il contratto di lavoro con un giovane assistente deve inoltre elencare in modo esaustivo i lavori richiesti per garantire che non si tratti di lavori pericolosi ed essere corredato di un attestato di età. Occorre inoltre garantire che il giovane assistente sia adeguatamente remunerato per il suo lavoro e che il suo impiego non abbia lo scopo di risparmiare.

In caso di dubbio si raccomanda agli uffici AI di sottoporre il contratto all'ispettorato del lavoro cantonale.

3.2.2 Obbligo di continuare a versare il salario

3020 Di norma l’AI rimborsa solo le ore effettivamente prestate. 1/19 L’unica eccezione è rappresentata dall’obbligo di conti- nuare a versare il salario derivante dal CO o dal contratto di lavoro. Anche in questo caso l’AI rimborsa l’importo otte- nuto moltiplicando il forfait orario del contributo per l’assi- stenza per il numero di ore.

3021 L’AI riconosce al massimo gli impegni derivanti dal CO o secondo l’OAI, ma non quelli derivanti da prescrizioni can- tonali o da contratti collettivi di lavoro che vanno al di là di

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quanto prescritto dal CO. L’assicurato è comunque libero di concludere contratti di lavoro più generosi.

3.2.2.1 Continuazione del versamento del salario in caso di impedimento del lavoratore (malattia, infortunio, maternità, servizio militare)

Articolo 39h capoverso 1 OAI

Se l’assistente è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, il contributo per l’assi- stenza continua a essere versato per la durata del diritto al salario secondo l’articolo 324a del Codice delle obbliga- zioni, ma al massimo per tre mesi; le prestazioni assicura- tive versate per compensare le conseguenze economiche di tale impedimento al lavoro sono dedotte.

3022 Se l’assistente non può fornire la prestazione lavorativa,

per motivi inerenti alla sua persona che non gli sono impu- tabili, l’assicurato deve continuare a versargli il salario.

Sono riconosciute le assenze seguenti:

– assenze per malattia e infortunio;

– assenze legate alla gravidanza (ma non alla maternità);

– assenze dovute all’adempimento di obblighi legali e all’esercizio di cariche pubbliche.

3023 La durata del diritto al salario dipende dalla durata dell’im-

piego. L’articolo 324a CO stabilisce che il datore di lavoro deve pagare il salario, nel primo anno di servizio, per al- meno tre settimane (se il rapporto di lavoro sussiste da al- meno tre mesi) e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo. Le autorità giudiziarie hanno tradotto questo «tempo adeguatamente più lungo» in diverse scale. L’AI riconosce l’obbligo di continuare a versare il salario secondo la scala bernese (v. allegato 2), ma al massimo per tre mesi.

3024 Il diritto alla continuazione del versamento del salario sus- 1/22 siste per il singolo anno di servizio, non per il singolo

evento di malattia, e si rinnova annualmente. Il diritto si ri- ferisce alla somma di tutti gli impedimenti al lavoro di un

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assistente nel corso di un anno. Se il diritto è esaurito, i pa- gamenti non vengono più considerati, indipendentemente dal fatto che l’impedimento al lavoro perduri o meno. Il «credito» residuo di un anno di servizio non è riportato all’anno successivo. All’inizio di un nuovo anno di servizio, il diritto alla continuazione del versamento del salario si rin- nova.

Esempio

Un assistente lavora dal 1° giugno 2021. Dal 10 gennaio 2022 è malato per due settimane. Dal 18 maggio 2022 è malato per quattro settimane. Il salario continua a essere versato per due settimane a gennaio e per una settimana a maggio (dal 18 al 24 maggio). Dal 1° giugno 2021 al

31 maggio 2022 l’assistente si trova nel primo anno di ser- vizio e ha quindi diritto alla continuazione del versamento del salario soltanto per tre settimane. Dal 1° giugno 2022 la continuazione del versamento del salario può riprendere (due settimane), poiché è iniziato un nuovo anno di servi- zio.

3025 I rimborsi di altre assicurazioni (p. es. della Suva in caso di 1/22 infortunio) sono computati e riducono in misura corrispon-

dente l’obbligo di continuare a versare il salario a carico del contributo per l’assistenza (v. N. 6048).

3026 I pagamenti dovuti alla continuazione del versamento del

salario in caso di impedimento del lavoratore vengono indi- cati separatamente e non sono dedotti dal contributo an- nuale per l’assistenza.

3.2.2.1.1 Caso speciale: morte del lavoratore (dell’assistente)

3027 Con la morte del lavoratore, il rapporto di lavoro si estingue 1/17 (art. 338 cpv. 1 CO). Tuttavia, qualora il lavoratore lasci

persone verso le quali adempiva un obbligo di assistenza, il datore di lavoro deve versare il salario ai sensi dell’arti- colo 338 capoverso 2 CO. L’AI paga quindi un contributo per l’assistenza per la continuazione del versamento del

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salario per un altro mese e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per altri due mesi a contare dal giorno della morte.

Esempio 1

Un’assistente al 3º anno di servizio, che convive con il suo partner, muore il 15 agosto 2022. In questo caso non sus- siste l’obbligo di mantenimento. Né l’assicurato né l’AI sono dunque tenuti a continuare con il versamento del salario risp. il contributo per l’assistenza. Vanno però pagate le ore di lavoro già prestate.

Esempio 2

Un’assistente al 3º anno di servizio, che vive con il figlio di 19 anni ancora in formazione, muore il 15 agosto 2022. In questo caso sussiste l’obbligo di mantenimento. L’assicu- rato deve dunque continuare a versare il salario fino al 14 settembre 2022 e l’AI versare il contributo per l’assi- stenza per la continuazione del versamento del salario.

3.2.2.2 Continuazione del versamento del salario in caso di impedimento del datore di lavoro (dell’assicurato)

Articolo 39h capoverso 2 OAI

Se l’assistente è impedito di lavorare per motivi inerenti alla persona dell’assicurato, il contributo per l’assistenza conti- nua a essere versato per al massimo tre mesi; l’importo an- nuo del contributo per l’assistenza non può essere supe- rato.

3028 Secondo l’articolo 324 capoverso 1 CO, se il datore di la- voro (l’assicurato o il suo rappresentante legale) impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell’accettazione del lavoro, rimane tenuto al paga- mento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro.

3029 Questa situazione si verifica se l’assicurato è assente o non può ricevere la prestazione per altri motivi (ricovero in

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ospedale, malattia, vacanze ecc.). Tuttavia, spetta a lui fare in modo che non ne derivi un obbligo evitabile di conti- nuare a versare il salario. Pertanto, l’assicurato deve orga- nizzarsi in modo che, ad esempio, un soggiorno prevedibile in uno stabilimento ospedaliero coincida con le vacanze dell’assistente. Il rimborso da parte dell’AI deve tener conto delle circostanze particolari.

3030 In questo caso l’obbligo di continuare a versare il salario 1/22 non è soggetto ad alcuna limitazione (le scale non sono

applicabili), ma l’assicurato può interrompere il rapporto di lavoro. L’obbligo dell’AI di continuare a versare il salario sussiste per al massimo tre mesi per evento. È consiglia- bile disciplinare nel contratto di lavoro le questioni inerenti alla malattia e all’assenza del datore di lavoro.

3031 La continuazione del versamento del salario in caso di im- 1/22 pedimento del datore di lavoro è inclusa nel contributo per

l’assistenza. Quest’obbligo non giustifica pertanto il supera- mento degli importi mensili e annuali (v. N. 6050).

3032 soppresso

1/22

3033 Se l’assicurato è sottoposto a misure privative della libertà

e deve continuare a versare il salario, l’AI non si fa carico di alcun costo (v. N. 9009).

3.2.2.2.1 Caso speciale: morte dell’assicurato

3034 Con la morte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si 1/18 estingue (art. 338a cpv. 2 CO). In questo caso il lavoratore

ha diritto al versamento del salario per la durata corrispon- dente al termine di disdetta ordinario (art. 338a cpv. 2 CO). Il contributo per l’assistenza viene pagato fino alla sca- denza di questo termine. Se fino al momento della sua morte l’assicurato ha percepito un importo superiore alla quota del contributo per l'assistenza cui aveva diritto pro rata, non viene richiesta alcuna restituzione. Gli importi già

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percepiti vengono computati nel calcolo degli eventuali im- porti dovuti a titolo di continuazione del versamento del sa- lario fino alla scadenza del termine di disdetta.

Esempio 1

Un assicurato riceve un contributo per l’assistenza di 1 000 franchi al mese, ovvero 12 000 franchi all’anno (gen- naio–dicembre). Muore il 25 settembre. Nel caso in que- stione il termine di disdetta ordinario è di due mesi (fine no- vembre). Per il periodo da gennaio a settembre l'assicurato ha già fatturato 10 000 franchi. Per la determinazione del contributo per l'assistenza annuo va considerata la durata corrispondente al termine di disdetta. Il diritto va dunque calcolato su 11 mesi (fino a fine novembre) ed è pertanto pari al massimo a 11 000 franchi. Possono quindi essere versati ancora 1 000 franchi al massimo.

3035 Con la morte dell’assicurato, lo scopo del contratto di la- voro si estingue anche se quest’ultimo è stato concluso tra- mite il rappresentante legale. In questo caso si applica per analogia quanto previsto al N. 3034.

3036 Se il contratto di lavoro è stato concluso tramite il rappre- sentante legale e quest’ultimo muore, il contratto rimane valido e deve essere sostituito il più rapidamente possibile da un nuovo contratto.

4. Bisogno di aiuto, bisogno di assistenza, contributo per l’assistenza

4.1 Ambiti di aiuto

Articolo 39c OAI

Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti:

a. compimento degli atti ordinari della vita;

b. gestione dell’economia domestica;

c. partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero;

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d. educazione e accudimento di bambini;

e. svolgimento di un’attività di pubblica utilità o a titolo ono- rifico;

f. formazione e perfezionamento professionale;

g. esercizio di un’attività lucrativa nel mercato del lavoro primario;

h. sorveglianza diurna;

i. servizio notturno.

4001 Oltre a questi ambiti è previsto un supplemento per l’insor-

gere di fasi acute (v. cap. 4.1.12).

4.1.1 Definizioni

4002 Ogni ambito (AOV, economia domestica, vita sociale ecc.)

è suddiviso in settori. Per esempio, l’ambito dell’economia domestica comprende i seguenti settori:

– amministrazione,

– pasti,

– pulizia e ordine dell’alloggio,

– acquisti e commissioni, e

– bucato e cura dei vestiti.

4003 Ogni settore è suddiviso in diverse attività. Per esempio, il

settore dei pasti comprende le seguenti attività:

– preparare i pasti quotidiani, e

– tenere la cucina in ordine.

4004 Ogni attività comprende diverse azioni. Per esempio, l’atti-

vità «preparare i pasti quotidiani» comprende le seguenti azioni:

– pulire/pelare/sbucciare,

– tagliare,

– cuocere,

– apparecchiare la tavola ecc.

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4.1.2 In generale

4005 Il bisogno di aiuto viene determinato mediante un modulo 1/16 di accertamento standardizzato (FAKT), sia per le presta-

zioni d’aiuto dirette che per quelle indirette (DTF 140 V 543). Sono riconosciute come aiuto diretto, oltre alle pre- stazioni d’aiuto per il sostegno o lo svolgimento di attività, le prestazioni che compensano menomazioni della vista o dell’udito (interpretariato, lingua dei segni modificata, lin- guaggi tattili, lettura a voce alta ecc.). Sono riconosciuti come aiuto indiretto le indicazioni, i controlli e la sorve- glianza nello svolgimento di attività.

4005.1 Per ciascun livello e ciascuna attività il modulo FAKT pro- 1/23 pone una serie di esempi. Non si tratta di un elenco esau-

stivo, ma di un punto di riferimento anche per altre situa- zioni.

4006 Per l’accertamento deve essere rilevato il bisogno di aiuto

complessivo, a prescindere da chi fornisca l’aiuto al mo- mento della determinazione.

4007 Deve essere considerato anche l’aiuto necessario prestato

fino ad allora gratuitamente (p. es. dai colleghi sul posto di lavoro), indipendentemente dal fatto che l’assicurato in- tenda o meno, in futuro, pagare questi servizi.

4008 È determinante il bisogno di aiuto dovuto all’invalidità, a

prescindere dal fatto che l’assicurato ricorra effettivamente o meno all’aiuto. Non si deve tener conto di particolarità in- dividuali (p. es. la frequenza con cui l’assicurato fa la doc- cia).

4.1.2.1 Il sistema a livelli

4009 Il bisogno di aiuto in ogni ambito o settore è graduato in

cinque livelli. Per ogni livello è previsto un intervallo di tempo corrispondente al bisogno di aiuto (dal livello 0 = nessun bisogno, autonomia completa, al livello 4 = bisogno totale, nessuna autonomia). I livelli e i rispettivi intervalli di

44

tempo sono definiti per ogni ambito e sono riportati nell’al- legato 3.

4010 Si attribuisce il livello 0 se l’assicurato è autonomo (even- tualmente con mezzi ausiliari) e non ha bisogno di alcun aiuto.

4011 Si attribuisce il livello 1 se occorre solo un aiuto minimo o sporadico (ma regolare ai sensi del contributo per l’assi- stenza). Questo livello comprende pertanto ogni aiuto di- retto o indiretto di portata limitata oppure di cui l’assicurato ha bisogno solo di tanto in tanto. Possono essere rilevati anche aiuti che non sono considerati nell’ambito della grande invalidità, in quanto non regolari o irrilevanti. A que- sto livello, l’assicurato riesce a fare quasi tutto da solo e ha bisogno soltanto di un aiuto occasionale, diretto o indiretto.

Esempi

– (per il resto autonomo);

– tagliare cibi molto duri;

– controllare che le finestre siano chiuse;

– dare indicazioni relative al momento di andare a letto;

– truccare gli occhi.

4012 Si attribuisce il livello 2 se deve essere prestato aiuto per un certo numero di azioni (alcune, un paio, diverse), ma l’assicurato è ancora sostanzialmente autonomo. A questo livello, egli riesce a compiere da solo una parte delle azioni e per il resto ha bisogno di un aiuto diretto oppure di indica- zioni e di controllo costanti (nel frattempo l’assicurato com- pie da solo una parte delle azioni).

Esempi

– L’assicurato va guidato nella scelta degli abiti adatti e oc- corre controllare se ha scelto (in assenza dell’assistente) quelli adatti;

– può ancora lavare e asciugare da solo la parte superiore del corpo, ma per la parte inferiore ha bisogno di aiuto;

– può preparare pasti semplici o freddi, ma ha bisogno di aiuto per pulire/pelare/sbucciare e cucinare.

45

4013 Si attribuisce il livello 3 se l’assicurato è in grado di dare solo un piccolo aiuto nelle varie azioni oppure ha ancora un minimo di autonomia, che ne facilita l’esecuzione. Al li- vello 3 l’assicurato ha bisogno di aiuto per la maggior parte delle azioni, ha un’autonomia minima e necessita in larga parte di un aiuto diretto oppure di una sorveglianza fre- quente (l’assistente deve dare indicazioni e per lo più se- guire da vicino le azioni).

Esempi

– L’assicurato può prendere dal cassetto solo abiti leggeri (biancheria intima);

– non può mangiare con le posate e, da solo, può portare ben poco alla bocca (p. es. un biscotto);

– può stare seduto da solo sotto la doccia;

– può stare in piedi da solo mentre lo si veste;

– può dettare un testo, ma non può lavorare con mezzi au- siliari elettronici, cosicché tutto gli deve essere scritto e letto ad alta voce;

– erra in casa senza meta, ma spesso non sa dove andare o si blocca e deve sempre essere guidato al tavolo da pranzo o al divano ecc.

4014 Si attribuisce il livello 4 se l’assicurato non è assolutamente in grado di prestare alcun aiuto nell’esecuzione di

un’azione né di facilitarla in qualche modo. Al livello 4 l’as- sicurato ha bisogno di un aiuto completo e costante per tutto, non riesce a fare nulla autonomamente, ha bisogno di un aiuto diretto completo oppure di indicazioni e di sor- veglianza costanti per tutte le azioni.

Esempi

– L’assicurato può prendere gli abiti dall’armadio, ma una persona deve essere al suo fianco per sorvegliarlo e dar- gli le indicazioni necessarie;

– gli devono essere somministrati cibo e bevande;

– non può stare seduto da solo sotto la doccia;

– non può stare in piedi da solo mentre lo si veste;

– non può leggere né scrivere e non ha alcuna idea del va- lore del denaro;

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– ha forti blocchi e atti compulsivi (p. es. srotola incontrol- latamente la carta igienica, ha paura di tirare l’acqua, non riesce a smettere di lavarsi le mani), per cui l’assi- stente deve essere costantemente presente e incorag- giarlo.

4015 Ogni ambito o settore è suddiviso in diverse attività. Per ogni attività va deciso il livello da attribuire all’assicurato. A ogni livello corrisponde un valore in minuti. Dalla somma dei valori di ogni attività risulta il livello dell’ambito o del set- tore corrispondente (v. tabella nell’allegato 3).

Per illustrare questo procedimento si prenda ad esempio il settore Vestirsi/svestirsi dell’ambito Compimento degli atti ordinari della vita. Il settore è suddiviso nelle seguenti atti- vità con i relativi valori in minuti:

Bisogno di aiuto in minuti al giorno

Per di- Per la maggior Ingente e co- Nes- Occa-

Attività verse parte delle stante per suno sionale azioni azioni tutte le azioni Abbinare gli abiti 0 1 2 35

Vestirsi/svestirsi 0 3 10 2735

Mettere/togliere i 0 1 3 510

mezzi ausiliari Totale 0 5 15 3550

Esempio

Ogni giorno l’assicurato ha bisogno di un aiuto puntuale per preparare i vestiti da indossare (livello 1, corrisponde, in media, a 1 minuto). Per vestirsi e svestirsi, ha però biso- gno di un aiuto per la maggior parte delle azioni (livello 3, corrisponde a 27 minuti) e di nessun aiuto per mettere/to- gliere i mezzi ausiliari. Di conseguenza, l’assicurato ha un bisogno di aiuto di 28 minuti giornalieri, che corrisponde al livello 3 (v. tabella nell’allegato 3).

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4.1.2.2 Supplementi e riduzioni

4016 In ogni ambito è possibile riconoscere un bisogno supple- mentare quando, per buone ragioni, l’aiuto necessario è superiore ai tempi previsti (p. es. se l’assicurato presenta spasmi violenti mentre si veste o si sveste, si può calcolare un bisogno supplementare di 10 minuti). Di norma, il biso- gno supplementare può essere riconosciuto solo se il nor- male bisogno di aiuto nel relativo ambito o settore rag- giunge almeno il livello 3.

4017 In caso di soggiorno presso un’istituzione (istituto, laborato- 1/19 rio, centro diurno o centro d’integrazione, scuola speciale) il bisogno di aiuto è ridotto (DTF 140 V 543 consid. 3.5.4). A seconda dell’ambito e del tipo di istituzione, la riduzione ammonta al 10 o al 20 per cento per ogni giornata intera o alla loro metà per ogni mezza giornata (per la definizione di mezza giornata, v. N. 4099) a settimana trascorsa nell’isti- tuzione. I giorni settimanali di presenza in una scuola spe- ciale o in un istituto vengono convertiti per tener conto dei periodi di vacanza. Nel caso dei centri d’integrazione, cen- tri diurni e laboratori, si procede alla conversione solo se l’istituzione in questione è chiusa per vacanze per più di cinque settimane all’anno.

Esempio 1

Un assicurato ha un bisogno di aiuto di 45 minuti nel set- tore Mangiare e bere. Si reca in un laboratorio due giorni a settimana. Verrà quindi considerato solo un bisogno di aiuto di 36 minuti (45 – (2 x 10 % x 45) = 36). Se la stessa persona si reca in un istituto due giorni a settimana, la ridu- zione sarà del 40 per cento e il bisogno di aiuto scenderà a 27 minuti (45 – (2 x 20 % x 45) = 27).

Esempio 2

Un assicurato frequenta in qualità di esterno una scuola speciale per 2,5 giorni a settimana e trascorre le 13 setti- mane di vacanza a casa. Vanno quindi considerati

1,875 giorni a settimana. Calcolo: 2,5 giorni x 39 settimane scolastiche: 52 settimane all’anno = 1,875 giorni a setti- mana.

48

4018 Nel caso dei minorenni, il bisogno di aiuto dipende in parte 1/18 dall’età. Si applica la stessa classificazione utilizzata per gli

adulti. A seconda dell’ambito/settore e dell’età, è applicata una riduzione tra il 25 e il 100 per cento al bisogno di aiuto. Si procede a tale riduzione solo negli ambiti Compimento degli atti ordinari della vita e Partecipazione alla vita so- ciale e organizzazione del tempo libero. Le riduzioni sono illustrate nei dettagli nell’allegato 4.

4.1.3 Ambito Compimento degli atti ordinari della vita

4019 In analogia all’assegno per grandi invalidi, gli AOV sono

suddivisi in cinque settori:

– Vestirsi/svestirsi (incl. mettere e togliere un’eventuale protesi);

– Alzarsi/sedersi/sdraiarsi (incl. andare a letto, alzarsi dal letto e spostarsi in casa);

– Mangiare (portare il cibo all’assicurato a letto, sminuz- zarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentazione tramite sonda);

– Cura del corpo (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);

– Espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pu- lirsi/verifica della pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale).

È inoltre riconosciuto un bisogno supplementare per pre- stazioni d'aiuto che occorrono nella vita quotidiana ma che non possono essere attribuite chiaramente a un AOV pre- ciso (controllo della glicemia, della pressione sanguigna e del polso, assunzione di medicamenti).

4020 Il settore dello spostamento e dei contatti sociali non è indi-

cato separatamente, bensì è considerato, per gli sposta- menti all’interno dell’abitazione, nel settore Alzarsi/se- dersi/sdraiarsi e, all’esterno, negli ambiti Economia dome- stica, Formazione e perfezionamento, Lavoro, Attività di pubblica utilità e Tempo libero.

49

4021 Nell’attribuzione a un determinato livello va rilevato il biso-

gno di aiuto dovuto all’invalidità (v. N. 4008). Non bisogna quindi tener conto di particolarità individuali (p. es. se l’as- sicurato è vegetariano e, di conseguenza, non gli capita di dover tagliare un pezzo di carne); per la classificazione è rilevante solo il bisogno dovuto all’invalidità.

4022 In caso di soggiorno in un’istituzione (laboratorio, centro

diurno, scuola speciale o centro d’integrazione), il bisogno di aiuto è ridotto del 10 per cento per ogni giorno di sog- giorno in diversi settori (alzarsi/sedersi/sdraiarsi; mangiare e bere; espletare i bisogni corporali) e attività (assun- zione/somministrazione di medicamenti; cura degli occhi e delle orecchie; profilassi delle piaghe da decubito; cura delle piaghe da decubito; epidermolisi bollosa; terapia re- spiratoria e aspirazione faringea).

4023 In caso di soggiorno in un istituto, il bisogno di aiuto è ri-

dotto del 20 per cento per ogni giorno di soggiorno in tutti i settori. Se l’assicurato pernotta solamente e l’istituto non fornisce alcuna prestazione durante il giorno, la riduzione è solo del 10 per cento per ogni giorno di pernottamento, ec- cetto nei settori o nelle attività seguenti, dove resta del 20 per cento: vestirsi/svestirsi; cura del corpo; preparare i medicamenti; iniezioni sottocutanee; controllo della glice- mia, della pressione sanguigna e del polso; cura del tra- cheostoma.

4.1.4 Ambito Gestione dell’economia domestica

4024 Analogamente a quanto previsto per l’accertamento del di-

ritto a una rendita per gli assicurati attivi nell’economia do- mestica, questo ambito è suddiviso in cinque settori:

– Amministrazione (pianificare, organizzare, ripartire le atti- vità, controllare);

– Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare, apparecchiare e sparecchiare, pulire la cucina, gestire le scorte);

– Pulizia e ordine dell’alloggio (pulizie quotidiane / settima- nali);

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– Acquisti e commissioni (posta, assicurazioni, uffici pub- blici);

– Bucato, cura dei vestiti (lavare, stendere e ritirare il bu- cato, stirare, rammendare).

4025 Per stabilire il livello, è determinante soltanto il bisogno di aiuto concretamente dovuto all’invalidità (v. N. 4008). Se la moglie dell’assicurato è esclusivamente casalinga e si oc- cupa pertanto di tutte le mansioni domestiche, all’assicu- rato non può essere negato a priori il riconoscimento di un bisogno di aiuto in quest’ambito. Per fissare il relativo li- vello, occorre stabilire per quali attività l’assicurato ha biso- gno di un aiuto a causa delle limitazioni dovute al suo stato di salute. Se la moglie esegue mansioni che l’assicurato potrebbe assumersi malgrado la sua invalidità, queste non possono essere tenute in considerazione. Come per l’ac- certamento del diritto a una rendita, non si tiene conto di un aiuto usuale dei familiari.

Esempio

Un assicurato ha un bisogno di aiuto giornaliero di 20 mi- nuti nel settore Pulizia e ordine dell’alloggio (livello 3). La moglie dell’assicurato è casalinga e si occupa della casa. Il bisogno di aiuto deve comunque essere riconosciuto e all’assicurato va attribuito il livello 3.

4026 Ai minorenni e ai giovani fino a 25 anni che beneficiano di 1/19 un contributo per l’assistenza e abitano ancora con i geni- tori (affidatari) o i nonni, nonché in generale ai minorenni fino a 15 anni (anche se non abitano nella stessa econo- mia domestica dei genitori (affidatari) o dei nonni), non è ri- conosciuto alcun bisogno di aiuto nell’ambito Economia do- mestica. Tuttavia, essi possono assumere e remunerare assistenti anche per l’ambito Gestione dell’economia do- mestica. Questi assicurati possono comunque farsi ricono- scere un bisogno di aiuto nel settore Amministrazione per «pianificare e organizzare la rete di aiuto e l’assistenza». Possono inoltre rivendicare un bisogno supplementare per allergie, sporcizia dovuta alla sedia a rotelle, comporta- mento aggressivo e distruttivo (nel settore Pulizia e ordine

51

dell’alloggio), un supplemento per trasporto/accompagna- mento alle terapie o alle visite mediche (nel settore Acquisti e commissioni) nonché un supplemento per l’uso di una quantità maggiore di biancheria e vestiti a causa dell’invali- dità (settore Bucato e cura dei vestiti).

4027 In caso di soggiorno in un’istituzione (laboratorio, centro

diurno, scuola speciale o centro d’integrazione), il bisogno di aiuto è ridotto del 10 per cento per ogni giorno di sog- giorno nel settore Pasti.

4028 In caso di soggiorno in un istituto, il bisogno di aiuto è ri-

dotto del 20 per cento in tutti i settori per ogni giorno di soggiorno, ad eccezione dell’Amministrazione, dove non si applica alcuna riduzione.

4029 Se l’assicurato ha un curatore indennizzato per il suo la-

voro in virtù del diritto tutorio (protezione degli adulti), il bi- sogno di aiuto nel settore Amministrazione è ridotto di con- seguenza.

4030 A seconda della composizione dell’economia domestica, il 1/19 bisogno di aiuto dovuto all’invalidità è incrementato o ri-

dotto.

– Se nella stessa economia domestica sono presenti uno o due altri adulti, si applica una riduzione del 33 per cento; a partire dal terzo adulto, la riduzione è del 45 per cento. Anche gli assistenti che vivono presso l’assicurato pos- sono essere considerati come adulti che vivono nella stessa economia domestica. Non sono invece conside- rati i propri figli e nipoti che non hanno ancora compiuto 25 anni. Lo stesso vale per i subaffittuari o altri membri dell’economia domestica (compresi gli assistenti) che non hanno praticamente nessun rapporto con l’assicu- rato.

– Se nella stessa economia domestica sono presenti figli o nipoti minorenni o figli o nipoti in formazione che non hanno ancora compiuto 25 anni, si applica un supple- mento del 25 per cento per il primo figlio/nipote e del 12,5 per cento per ogni altro figlio/nipote. Se i figli o ni- poti vivono solo in parte presso l’assicurato (p. es. in

52

caso di separazione/divorzio), il supplemento è ridotto proporzionalmente.

– I figli o nipoti che non hanno compiuto 25 anni e non sono in formazione non sono considerati né per il sup- plemento né per la riduzione.

– Nel settore Amministrazione (2.1) e nell’attività Altre commissioni (2.4.3) non si applicano riduzioni o supple- menti dovuti alla presenza nella stessa economia dome- stica di altri adulti oppure di figli o nipoti minorenni o in formazione.

4.1.5 Ambito Partecipazione alla vita sociale e organiz-

zazione del tempo libero

4031 Questo ambito comprende passatempi quali piante/animali

domestici, lettura, radio/televisione, sport, cultura, parteci- pazione a manifestazioni varie, viaggi e vacanze.

4032 Ogni assicurato ha bisogno di una vita sociale e di attività 1/16 nel tempo libero. Per garantire una rilevazione standardiz-

zata, bisogna far riferimento non alle attività effettivamente svolte, bensì alle risorse e ai limiti individuali (forza fisica, parlare, sentire, vedere, capire, nozione del tempo, paure ecc.). Nel settore dei contatti sociali, ad esempio, non im- porta che tipo di contatti sociali siano intrattenuti e con quale frequenza; occorre invece rilevare se la persona ab- bia bisogno di aiuto, ed eventualmente in che misura (oc- casionalmente, sempre ecc.), per superare le barriere ar- chitettoniche o per comunicare (perché il suo modo di par- lare è incomprensibile, in generale o per gli estranei). Lo stesso vale per le vacanze: il bisogno di aiuto viene rilevato e considerato indipendentemente dal fatto che l’assicurato si rechi o meno in vacanza.

4.1.6 Ambito Educazione e accudimento di bambini

4033 Il bisogno di aiuto comprende le prestazioni che occorrono

all’assicurato per prendersi cura dei propri figli, figliastri o affiliati minorenni ai sensi dell’articolo 316 CC.

53

4034 È possibile tener conto, proporzionalmente, delle cure ne-

cessarie a figli e affiliati che non vivono nella stessa econo- mia domestica dell’assicurato se quest’ultimo li accudisce comunque regolarmente. Può essere il caso, ad esempio, di un assicurato divorziato che si occupa dei figli solo du- rante il fine settimana. In tal caso, l’impegno dedicato all’educazione e all’accudimento dei figli equivale al

28,6 per cento (2 giorni ÷ 7 giorni x 100 = 28,6 %).

4035 Per le famiglie monoparentali è concesso un supplemento 7/23 del 20 per cento sul bisogno di aiuto complessivo.

4035.1 Le persone sposate, in concubinato o unione domestica re- 7/23 gistrata non sono considerate famiglie monoparentali, a

prescindere dal fatto che il partner sia o meno il genitore dei figli.

4036 Il bisogno di aiuto è calcolato sulla base di un figlio, in fun- 7/23 zione della fascia d’età (fino a 6 anni, da 6 a 18 anni). In

presenza di più figli vengono concessi supplementi. Per un secondo figlio della stessa fascia d’età, il supplemento è del 40 per cento, a condizione che non vi siano altri figli della stessa fascia d’età. In caso contrario, il supplemento ammonta soltanto al 20 per cento. Per un terzo figlio, il supplemento è del 20 per cento. A partire dal quarto figlio non sono più concessi supplementi.

4036.1 In caso di soggiorno in un istituto, il bisogno di aiuto è ri- 1/22 dotto del 10 per cento per ogni giorno di soggiorno.

4.1.7 Ambito Svolgimento di un’attività di pubblica uti-

lità o a titolo onorifico

4037 Il bisogno di aiuto comprende le prestazioni di cui l’assicu-

rato necessita per svolgere un’attività di pubblica utilità o a titolo onorifico.

4038 Non sono riconosciute le attività svolte in un’istituzione per

invalidi che si occupa dell’assicurato.

54

4039 Affinché il bisogno di aiuto in questo ambito sia ricono-

sciuto, l’assicurato deve fornire la prova della sua attività di pubblica utilità o onorifica. Non si richiede una durata mi- nima. L’impegno deve tuttavia essere regolare ai sensi del N. 3004.

4040 Occorre verificare che l’assicurato abbia bisogno di aiuto

solo per una parte e non per la totalità dell’attività svolta. L’assicurato deve quindi poter svolgere una parte dell’atti- vità da solo.

4041 Il bisogno di aiuto è calcolato in base al grado di occupa- 1/22 zione effettivo. Un tempo pieno corrisponde a 40 ore a set-

timana. Va considerato anche il tempo per la preparazione a casa. Questo è rilevante soprattutto in caso di riunioni. Per la preparazione può essere però computato al mas- simo un quarto del tempo dedicato all’attività di pubblica utilità o a titolo onorifico.

Esempio

L’assicurato ha bisogno mediamente di 50 minuti di aiuto al giorno per l’ambito Attività di pubblica utilità. Il grado di oc- cupazione è solo del 20 per cento. Il bisogno di aiuto corri- sponde quindi in media a 10 minuti al giorno (50 x 20 % = 10).

4.1.7.1 Definizione di «pubblica utilità»

4042 Sono riconosciute di pubblica utilità le attività svolte gratui-

tamente (o, al massimo, con un rimborso delle spese).

4043 Un’attività può essere considerata di pubblica utilità, se è

chiaro che è utile non solo per l’organizzazione e la per- sona coinvolte, ma anche per la collettività. Nella maggior parte dei casi l’attività deve quindi essere svolta presso un’organizzazione di pubblica utilità.

4044 Di regola, per valutare la pubblica utilità di un’organizza-

zione, ci si può basare sui dati del registro di commercio e sull’esenzione fiscale a livello federale.

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4045 Nei casi non chiari, si applica la definizione di pubblica uti-

lità contenuta nella Circolare sul rimborso delle spese ai centri d’integrazione (CRSCI, valida dall’1.1.2008; aggior- nata all’1.12.2008, v. N. 3003).

4045.1 Non è possibile riconoscere un’attività di pubblica utilità 7/23 svolta all’estero o da un’organizzazione straniera.

4.1.8 Ambito Formazione e perfezionamento professio-

nale

4046 Il bisogno di aiuto comprende le prestazioni di cui l’assicu- 1/16 rato necessita per seguire una formazione o un perfeziona-

mento. Vanno computati anche gli eventuali provvedimenti d’integrazione professionale dell’AI nel mercato del lavoro primario; in effetti in questo ambito il contributo per l’assi- stenza ha unicamente un ruolo accessorio.

Esempio 1

L’assicurato frequenta un corso di inglese durante 2 ore a settimana. Il piano di formazione prevede 40 settimane di insegnamento all’anno. Le 2 ore settimanali vengono sud- divise sulle 52 settimane: 2 x 40 ÷ 52 = 1,53 ore.

Esempio 2

L’assicurato frequenta per un anno intero un corso di buro- tica il lunedì durante 8 ore e il giovedì mattina durante 4 ore. Il piano di formazione prevede 40 settimane di inse- gnamento all’anno. Le 12 ore settimanali vengono suddi- vise sulle 52 settimane: 12 x 40 ÷ 52 = 9,23 ore.

Esempio 3

L’assicurato frequenta l’università e ha bisogno di un inter- prete nella lingua dei segni. L’AI ha accordato le ore di in- terpretariato nell’ambito della formazione professionale ini- ziale. Questo bisogno di aiuto non può essere riconosciuto anche nel contributo per l’assistenza.

4047 La formazione o il perfezionamento deve avere luogo

presso un centro di formazione integrativo aperto a tutti e

56

non presso un’organizzazione/un’istituzione per invalidi sovvenzionata (non sono quindi considerati né i corsi ai sensi dell’art. 74 LAI né le formazioni in centri d’integra- zione professionale dell’AI o in laboratori).

4048 La formazione o il perfezionamento deve essere in rela-

zione con l’attuale o una futura professione o attività di pubblica utilità; non deve invece necessariamente portare a una riduzione della rendita. Nel caso di un impiego o di un’attività futura, l’assicurato deve però già avere piani pre- cisi, ad esempio aver inviato candidature oppure intratte- nere contatti con il futuro datore di lavoro o un’organizza- zione di pubblica utilità.

4049 Non sono riconosciuti i corsi di formazione o perfeziona- 1/22 mento per hobby o attività nel tempo libero. Questi vanno

rilevati nel settore della partecipazione alla vita sociale. Di norma, tenendo conto di quanto previsto ai N. 4047 e 4048, sono ammessi corsi di inglese o di una lingua nazio- nale e corsi di informatica. Non è il caso, invece, per i corsi di ceramica, pittura o cucina, a meno che non concernano strettamente l’attività professionale o di pubblica utilità della persona invalida.

4050 In questo ambito la regolarità è definita in modo diverso. I

corsi di formazione o perfezionamento devono durare al- meno tre mesi e contare almeno dieci ore settimanali. Le formazioni o i perfezionamenti semestrali devono contare almeno quattro ore settimanali e quelli annuali almeno due ore settimanali. Oltre alle lezioni in istituto, va computato anche il tempo dedicato allo studio al domicilio, che non dovrebbe però superare un quarto del tempo dedicato all’insegnamento nell’istituto.

4051 Nel calcolo del bisogno di aiuto non si tiene conto della

normale attività didattica, che è compito dell’insegnante e non è in relazione con l’invalidità. Non sono considerate nemmeno le mansioni che spettano a insegnanti di soste- gno o educatori speciali pagati dall’AI, dal Cantone o dal Comune.

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4052 In generale non si tiene conto del bisogno di aiuto dovuto

alla frequenza di una scuola dell’obbligo (scuola elemen- tare e media) e per le lezioni private che dovessero risul- tare necessarie a tal fine. Non può essere riconosciuto un bisogno di aiuto nemmeno per la frequenza di una scuola speciale.

4053 Non sono rimborsate le spese legate alla formazione e ai

viaggi (biglietti dei mezzi pubblici, indennità chilometrica, ecc.).

4054 Analogamente a quanto previsto per l’ambito Svolgimento

di un’attività di pubblica utilità o a titolo onorifico, il bisogno di aiuto viene calcolato in base alle ore di frequenza effet- tive (v. N. 4041).

4.1.9 Ambito Esercizio di un’attività lucrativa nel mer-

cato del lavoro primario

4055 Sono riconosciute le prestazioni d'aiuto di cui l’assicurato

necessita per esercitare il suo lavoro. Gli eventuali provve- dimenti d’integrazione professionale dell’AI nel mercato del lavoro primario vanno computati.

4056 L’attività professionale non deve essere esercitata in

un’istituzione per invalidi che si occupa dell’assicurato. Non può essere tenuto in considerazione nemmeno il trasporto verso una tale istituzione (centro d’integrazione professio- nale, laboratorio o centro diurno). Non è riconosciuto alcun bisogno di aiuto, se l’assicurato ha un posto di lavoro pro- tetto nel mercato del lavoro primario ed è assistito da un’istituzione nello svolgimento di questa attività.

4057 Per questo ambito, il bisogno di aiuto diretto accertato in

ore deve essere inferiore alla prestazione di lavoro effettiva dell’assicurato. Il datore di lavoro non può essere ricono- sciuto come assistente, contrariamente ai colleghi di la- voro.

58

4058 Per beneficiare del contributo per l’assistenza nell’ambito

dell’esercizio di un’attività lucrativa, l’assicurato deve pre- sentare il contratto di lavoro o provare lo svolgimento di un’attività indipendente.

4059 Affinché il bisogno di aiuto in un’attività indipendente possa 1/16 essere riconosciuto, deve essere effettuata una registra-

zione per l’attività in questione nel conto individuale. L’assi- curato non deve invece raggiungere alcun salario minimo.

4060 Analogamente a quanto previsto per l’ambito Svolgimento 1/25 di un’attività di pubblica utilità o a titolo onorifico, il bisogno

di aiuto viene calcolato in base al grado di occupazione ef- fettivo (v. N. 4041). Tuttavia se l’assicurato è a beneficio di una rendita, il grado di occupazione viene calcolato in base al grado di invalidità. Si possono incontrare diverse situa- zioni:

– L’assicurato ha la stessa (o simile) attività prima e dopo l’insorgere dell’invalidità e presenta un grado di invalidità, per esempio del 60 %. In questo caso il grado di occupa- zione che può essere riconosciuto per l’attività lucrativa si basa su al massimo 16 ore settimanali (40 % x 40 =

16) indipendentemente da quante ore l’assicurato effetti- vamente dedica all’attività lavorativa.

– Se invece, dopo l’insorgere dell’invalidità, l’assicurato ha cambiato attività e può ora realizzare solo un reddito in- feriore, non ci si deve basare sul grado di invalidità, ma sulla capacità lavorativa residua.

Esempio

Un assicurato ha un grado di invalidità del 50 %. In base all’incarto e alla decisione concernente la rendita, risulta che può lavorare al 70 %, in un’attività adeguata. Dato che questa è meno impegnativa e quindi remunerata peggio ri- spetto alla sua attività da non invalido, il suo grado di invali- dità è del 50 %. In questo caso il grado di occupazione che può essere riconosciuto per l’attività lucrativa si basa su al massimo 28 ore settimanali (70 % x 40 = 28) e non su 20 (50 %) indipendentemente da quante ore l’assicurato effet- tivamente dedica all’attività lavorativa.

59

4060.1 La collaborazione gratuita nell’azienda del/della partner 1/20 non può essere equiparata a un'attività lucrativa. Non è

neanche considerata un'attività di utilità pubblica.

4.1.10 Ambito Sorveglianza diurna

4061 Il diritto a una sorveglianza sussiste solo se è stato ricono- 1/15 sciuto nell’ambito dell’accertamento del diritto a un asse-

gno per grandi invalidi. Nei casi speciali in cui l’assegno per grandi invalidi è stato concesso senza accertamento e la relativa decisione non contiene alcuna informazione sul bisogno di sorveglianza, quest’ultima non può essere ne- gata nel quadro del contributo per l’assistenza. In presenza di indicazioni a favore di un eventuale bisogno di sorve- glianza, occorre innanzitutto accertarne il diritto conforme- mente alle prescrizioni relative all’assegno per grandi inva- lidi. Questa procedura si applica anche ai casi in cui il rico- noscimento della sorveglianza non ha nessuna influenza sull’assegno per grandi invalidi (per esempio quando l’assi- curato ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio con 4 AOV). Il risultato dell’accertamento deve sem- pre essere comunicato tramite decisione, anche quando il grado dell’assegno per grandi invalidi non cambia.

4061.1 Alle fasi acute si applicano condizioni diverse (v. N. 4085).

4062 Il bisogno di prestazioni d’aiuto dirette o indirette già rico- 1/22 nosciuto in un altro ambito coperto dal contributo per l’assi-

stenza non può esser fatto valere ancora una volta. Si pos- sono computare solo periodi di sorveglianza attiva che, di giorno (per 16 ore), non sono coperti da altri aiuti (accom- pagnamento fuori casa, sorveglianza durante il compi- mento degli AOV ecc.). Se vengono assegnati provvedi- menti sanitari a minorenni per un bisogno di sorveglianza secondo l’articolo 3quinquiescapoverso 3 OAI, la relativa quota di prestazioni viene dedotta dalla sorveglianza appli- cando la stessa percentuale. Questo accade solo se nell’ambito della sorveglianza il minorenne si trova al livello 4.

60

Esempio

Un bambino ha bisogno di sorveglianza 24 ore su 24, di cui 7 ore fornite da Spitex e coperte tramite i provvedimenti sa- nitari. Ciò corrisponde al 29 per cento del bisogno com- plessivo. Nel calcolo del contributo per l’assistenza è appli- cata una riduzione della stessa percentuale nell’ambito della sorveglianza. Pertanto, se il bambino si trova al livello 4 (4 ore al giorno), dal bisogno di aiuto viene dedotto il 29 per cento (29 % x 4 ore = 1 ora e 9 minuti) e vengono quindi riconosciute solo 2 ore e 51 minuti.

4063 La sorveglianza diurna permanente non si riferisce agli atti

ordinari della vita. Va piuttosto intesa come una presta- zione d'aiuto necessaria a causa dello stato di salute fisica e/o psichica dell’assicurato (assenze mentali), che per tutto il giorno non può essere lasciato solo (DTF 107 V 136) o può esserlo al massimo per brevi intervalli (cfr. N. 2075- 2076 CGI).

4064 Il bisogno di sorveglianza va presupposto quando è forte-

mente probabile che, lasciato solo, l’assicurato costitui- rebbe un pericolo per sé o per altre persone.

4065 Un bisogno di sorveglianza può inoltre essere presupposto

– anche se il rischio è basso – nel caso in cui la mancata sorveglianza potrebbe avere conseguenze nocive per la salute.

4066 Un’altra condizione è che la sorveglianza sia necessaria su

un lungo periodo e non si tratti quindi di una sorveglianza “temporanea”, come può essere il caso, ad esempio, in se- guito a una malattia.

4067 È importante che la sorveglianza non si limiti a una sem- 1/15 plice presenza, ma implichi determinate azioni. Anche

semplici controlli visivi vanno considerati come azioni. Il calcolo del bisogno tiene pertanto conto solo dei periodi di sorveglianza attiva e di intervento, che possono essere computati. È rimborsato solo il tempo effettivamente neces- sario per queste azioni (p. es. se l’assistente deve sorve- gliare che l’assicurato non metta in pericolo sé o gli altri, se

61

l’assicurato deve essere tranquillizzato oppure è soggetto ad attacchi epilettici). Se è stato riconosciuto il diritto a una sorveglianza nel quadro dell’assegno per grandi invalidi, il bisogno di aiuto dell’assicurato è almeno di livello 1. In questa situazione si presuppone infatti che sull’arco della giornata, oltre alla sorveglianza passiva, sia necessario in- tervenire attivamente per un massimo di 30 minuti al giorno in media.

L’attribuzione di un livello superiore dipende dall’intensità della sorveglianza necessaria e dalla sua eventuale coper- tura in altri ambiti del contributo per l’assistenza (Compi- mento degli atti ordinari della vita, Gestione dell’economia domestica ecc.).

4068 Non sono invece computabili i periodi di semplice presenza

o sorveglianza passiva, che non richiedono alcun inter- vento da parte dell’assistente e durante i quali si possono svolgere altre attività. È il caso degli assicurati che non possono essere lasciati soli, poiché potrebbe eventual- mente essere necessario intervenire, ma per i quali non oc- corre una sorveglianza immediata.

4069 Per il riconoscimento di un bisogno di aiuto nell’ambito

della sorveglianza è irrilevante che nella stessa economia domestica vivano o meno altri familiari.

4070 In caso di soggiorno in un’istituzione (laboratorio, centro

diurno, centro d’integrazione o scuola speciale), il bisogno di aiuto nell’ambito della sorveglianza è ridotto del 10 per cento per ogni giorno di soggiorno.

4071 In caso di soggiorno in un istituto con occupazione diurna, 1/22 il bisogno di aiuto nell’ambito della sorveglianza è ridotto

del 10 per cento per ogni giorno di soggiorno.

62

4.1.11 Ambito Servizio notturno

4072 Il bisogno di aiuto durante la notte può essere riconosciuto 1/19 solo su prescrizione medica (certificato medico). Il certifi-

cato medico deve spiegare perché è necessaria una pre- senza notturna (p. es. possibili conseguenze sulla sua sa- lute o necessità fisica o psichica). Prima di accordare il ser- vizio notturno, occorre aver già messo in atto, o eventual- mente escluso, tutti i provvedimenti adeguati che non ri- chiedono l’impiego di personale, quali speciali letti antide- cubito (obbligo di ridurre il danno).

4073 È possibile accordare il servizio notturno indipendente-

mente dal riconoscimento della necessità di una sorve- glianza costante nell’ambito della grande invalidità.

4073.1 Anche per il servizio notturno, va applicata la nozione di re- 1/16 golarità. In quest’ambito è considerato regolare un bisogno

di aiuto necessario almeno una volta a settimana.

4074 Per il riconoscimento del forfait notturno, in linea di mas-

sima non basta invocare la necessità di recarsi alla toilette, poiché l’ufficio AI non può verificarla. In applicazione del principio di riduzione del danno, si può ragionevolmente pretendere dall’assicurato che, giunta la sera e durante la notte, si comporti in modo tale da non doversi recare alla toilette (p. es. non beva inutilmente liquidi che potrebbero provocare stimoli notturni). La necessità di andare alla toi- lette di notte deve essere determinata da motivi di salute.

4075 La notte è definita come una fase di riposo. Per il computo 1/22 dell’orario di lavoro di notte va impiegato il numero di ore

per livello secondo il N. 4077.1.

4075.1 L’eventuale bisogno di aiuto che emerge in questo lasso di 1/17 tempo per compiere atti ordinari della vita (bisogno supple-

mentare compreso) o per la sorveglianza è preso in consi- derazione alla voce «Servizio notturno», a condizione che vi sia una conferma medica della sua effettiva necessità. Non va tuttavia preso in considerazione come servizio not- turno il bisogno di aiuto per andare a letto alla sera o per

63

alzarsi al mattino, ma solo quello che si situa fra queste due attività.

4076 Il bisogno di aiuto è rilevato separatamente per le cure fisi-

che (p. es. cambiare la posizione dell’assicurato) e psichia- triche (p. es. tranquillizzare l’assicurato).

4077 In caso di soggiorno in un istituto, il bisogno di aiuto è ri- 1/22 dotto in funzione del numero di notti trascorse in istituto

(1 notte = 14 %). Se l’aiuto di notte è fornito da un’organiz- zazione Spitex e assunto dalla cassa malati o, nel caso di minorenni, dall’AI (p. es. quale sorveglianza medica di lunga durata), il bisogno di aiuto è ridotto in funzione del numero di notti prestate dall’organizzazione (1 notte = 14 %).

4077.1 I forfait accordati per il servizio notturno mediante deci- 1/22 sione ma non utilizzati possono essere convertiti in ore e

utilizzati durante il giorno (art. 39i cpv. 2terOAI).

• Un servizio notturno di livello 1 corrisponde a

1,67 ore.

• Un servizio notturno di livello 2 corrisponde a

2,28 ore.

• Un servizio notturno di livello 3 corrisponde a

3,48 ore.

• Un servizio notturno di livello 4 corrisponde a

4,79 ore.

In tal caso l’assicurato deve spiegare perché non ha fattu- rato i forfait previsti per il servizio notturno. In mancanza di una chiara giustificazione, il bisogno di aiuto per la notte sarà oggetto di una revisione e non sarà più riconosciuto.

4077.2 Le notti trascorse in un istituto o un ospedale e il servizio 1/22 notturno prestato da organizzazioni Spitex non possono

essere convertiti in ore.

4077.3 In caso di obbligo di continuare a versare il salario secondo 1/22 l’articolo 324 CO o l’articolo 39h capoverso 2 OAI, non si

può procedere a una conversione in ore per il periodo in questione.

64

4077.4 Se diversi assicurati pagano un unico assistente a notte 7/23 per fornire loro aiuto e uno solo di loro fattura i servizi not-

turni, le prestazioni non fatturate dagli altri assicurati non possono essere convertite in ore e utilizzate durante il giorno.

4.1.12 Fasi acute

4078 Agli assicurati che beneficiano di un assegno per grandi in-

validi di grado lieve può essere accordato un aumento del bisogno di aiuto riconosciuto per fasi acute. La fase acuta può avere cause sia somatiche che psichiche (p. es. at- tacco di sclerosi multipla, fase prepsicotica o depressiva). Un singolo episodio di crisi asmatica o epilettica non può essere considerato una fase acuta, in quanto dopo la sua insorgenza non comporta alcun aumento del bisogno di aiuto.

4079 Per «fase acuta» si intende un periodo della durata mas- 1/22 sima di 90 giorni durante il quale il bisogno di aiuto dell’as-

sicurato aumenta notevolmente. L’aumento del bisogno di aiuto deve essere direttamente riconducibile al danno alla salute che dà diritto all’assegno per grandi invalidi. Inoltre, queste oscillazioni devono essere caratteristiche dell’invali- dità.

4080 La fase acuta deve essere attestata mediante un certificato

medico, che va presentato mensilmente insieme al modulo di fatturazione.

4081 Il contributo per l’assistenza per fasi acute è accordato al 1/22 massimo per 90 giorni consecutivi, indipendentemente dal

fatto che sia effettivamente versato o meno. Se la fase acuta dura almeno 90 giorni senza interruzione notevole (v. N. 4083), va valutata la necessità di svolgere una pro- cedura di revisione. Se la fase acuta è già terminata o se ne può prevedere il termine, la revisione non è opportuna poiché non vi è alcun cambiamento duraturo dello stato di salute.

65

4082 Soppresso

1/22

4083 I 90 giorni consecutivi sono considerati interrotti solo in 1/22 caso di interruzione notevole ai sensi dell’articolo 29terOAI,

ovvero se questa dura almeno 30 giorni consecutivi. Ciò si applica anche al versamento: se vi è un’interruzione note- vole di almeno 30 giorni consecutivi, i 90 giorni iniziano nuovamente a decorrere.

Esempio 1

La fase acuta dura dal 5 al 15 gennaio, poi di nuovo dal 23 febbraio al 10 marzo. Poiché vi è un’interruzione note- vole di almeno 30 giorni consecutivi, non è soddisfatto il re- quisito dei 90 giorni necessari per avviare una revisione.

Esempio 2

La fase acuta dura dal 5 al 28 gennaio, poi di nuovo dal 23 febbraio al 10 aprile. Poiché non vi è un’interruzione no- tevole di almeno 30 giorni consecutivi, è soddisfatto il re- quisito dei 90 giorni necessari per una revisione, che do- vrebbe quindi essere avviata dal 5 aprile. Tuttavia, dato che la fase acuta termina il 10 aprile, vi si può rinunciare.

4084 Nel mese della fase acuta possono essere fatturate solo le 1/25 ore effettivamente prestate, ovvero il supplemento è con-

cesso solamente se sono fatturate più ore rispetto a quelle mensili previste nella decisione.

Esempio

Nel 2025 un assicurato ha diritto a 100 ore, ossia

3 530 franchi al mese. Ha inoltre diritto a un supplemento per fasi acute (35.30 fr. al giorno, un’ora al giorno). Nel mese di luglio si verifica una fase acuta. L’assicurato fat- tura 100 ore, ovvero le ore mensili normali, quindi non è versato alcun supplemento per fasi acute. Nel mese di agosto l’assicurato fattura 120 ore. Possono essere rimbor- sate 100 ore normali e 20 ore come supplemento per fasi acute. Nel mese di settembre l’assicurato fattura 180 ore. Possono essere rimborsate 100 ore normali e 30 come

66

supplemento per fasi acute. Inoltre possono essere rimbor- sate altre 50 ore in virtù della possibilità di fatturare il 150 per cento del contributo per l’assistenza mensile.

4085 La fase acuta non può essere inclusa nel normale bisogno 1/18 di aiuto a causa della sua irregolarità in termini di intensità e durata (bisogno fortemente variabile). Le ore standard supplementari concesse sono calcolate in base alla diffe- renza tra il bisogno di assistenza regolare e la somma dei limiti massimi di tutti gli ambiti (limite massimo comples- sivo) dedotte le ore coperte da altre prestazioni (AGI, ser- vizi di terzi, AMal; il limite massimo complessivo è ridotto in caso di soggiorno in un’istituzione). Di norma il limite mas- simo complessivo non viene raggiunto. In caso di fasi acute l’assicurato può fatturare, aggiuntivamente, la diffe- renza tra il bisogno di aiuto riconosciuto e il limite massimo complessivo. Nell’ambito della sorveglianza è sempre com- putato il limite massimo, anche se in un caso normale non vi è alcun bisogno in questo ambito.

Esempio

Nel 2012, a causa di una limitazione nel compimento di due atti ordinari della vita, un assicurato beneficia di un as- segno per grandi invalidi di grado lieve e ha un bisogno di aiuto di 72 ore, 10 delle quali coperte da Spitex. Il suo li- mite massimo individuale è pari a 40 ore. Gli sono ricono- sciute 40 ore, da cui sono detratte le 10 di Spitex e circa 14 dell’assegno per grandi invalidi (464 fr. ÷ 32.50 fr. =

14 ore), per cui nella decisione vengono concesse 16 ore. Durante la fase acuta può fatturare 120 ore supplementari, che costituiscono la differenza tra il normale contributo per l’assistenza e il limite massimo complessivo dedotte le altre prestazioni.

67

Determinazione del bisogno di aiuto Fase riconosciuto al mese acuta

Ore/mese Ore/mese

Ambiti AOV, Economia domestica, Tempo libero

Bisogno di aiuto Compimento degli atti55

ordinari della vita Bisogno di aiuto Gestione dell’econo-15

mia domestica Bisogno di aiuto Partecipazione alla2

vita sociale e organizzazione del tempo libero Totale72

Limite massimo individuale 40,00 40,00 Riduzione per limite massimo -32,00 Bisogno di aiuto riconosciuto40

Ambito Sorveglianza diurna

Bisogno di aiuto 0,00

Limite massimo individuale 0,00

Riduzione per limite massimo 0,00

Bisogno di aiuto riconosciuto 0,00 120,00

Computo di altre prestazioni

Assegno mensile per grandi invalidi -14,00 -14,00 Cure di base coperte dall’assicu- -10,00 -10,00 razione malattie

Bisogno di assistenza 16,00

-16,00 Supplemento per fasi acute 120,00 (solo per AGI di grado lieve)

4.2 Limiti massimi

Articolo 39e capoversi 2 e 3 OAI

2 Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti: a. per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere a–c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell’assegno per grandi invalidi:

1. 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve,

2. 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio,

3. 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato; b. per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere d–g: in totale 60 ore; c. per la sorveglianza di cui all’articolo 39c lettera h: 120 ore.

DFI UFAS | Circolare sul contributo per l’assistenza (CCA)

Valida dal 1° gennaio 2015 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.507.26 i

68

3Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue:

a. per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita;

b. per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita;

c. per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell’articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita.

4.2.1 Limiti massimi negli ambiti Compimento degli atti

ordinari della vita, Gestione dell’economia dome- stica e Partecipazione alla vita sociale e organiz-

zazione del tempo libero

4086 Per il calcolo del limite massimo negli ambiti AOV, Econo- mia domestica e Tempo libero ci si basa sul grado della grande invalidità e sul numero di atti ordinari della vita.

Limite massimo per AOV, Economia domestica, Tempo libero

Grado AGI Numero di Numero massimo Numero masatti ordinari di ore per atto or- simo di ore al della vita dinario della vita mese Lieve 2 2040

Lieve 3 2060

Medio 2 3060

Medio 3 3090

Medio 4 30120

Medio 5 30150

Medio 6 30180

Elevato 6 40240

Esempio

Un assicurato ha bisogno dell’aiuto di terzi per il compi- mento di due atti ordinari della vita (Cura del corpo e Al- zarsi/sedersi/sdraiarsi); beneficia pertanto di un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Dall’accertamento del bi- sogno emerge un bisogno di aiuto quotidiano pari in media a 0,8 ore per il compimento degli atti ordinari della vita,

0,6 ore per la gestione dell’economia domestica e 0,1 ore

69

per il tempo libero. Il bisogno di aiuto dell’assicurato in que- sti tre ambiti è pertanto di 1,5 ore al giorno e 45,6 ore al mese (1,5 ore x 365 giorni ÷ 12 mesi = 45,6 ore). L’importo massimo in questi ambiti è però limitato a 40 ore, poiché l’assicurato beneficia di un assegno per grandi invalidi di grado lieve e presenta limitazioni per il compimento di due atti ordinari della vita (20 ore x 2 AOV). È quindi computato un bisogno di aiuto di sole 40 ore al mese.

4087 Soppresso

1/23

4088 Agli assicurati sordociechi sono riconosciute al massimo

240 ore al mese (6 AOV x 40 ore, in considerazione di una grande invalidità di grado elevato).

4089 Agli assicurati ciechi o gravemente ipovedenti sono ricono-

sciute al massimo 60 ore al mese (3 AOV x 20 ore, in con- siderazione di una grande invalidità di grado lieve).

4090 Agli assicurati che hanno diritto a un assegno per una

grande invalidità di grado lieve poiché necessitano di una sorveglianza personale permanente (art. 37 cpv. 3 lett. b OAI) sono riconosciute al massimo 40 ore al mese negli ambiti degli atti ordinari della vita, dell’economia domestica e del tempo libero. In caso di grande invalidità di grado su- periore ci si basa sul numero di AOV.

4091 Agli assicurati che percepiscono un assegno per una

grande invalidità di grado lieve poiché necessitano di cure particolarmente impegnative secondo l’articolo 37 capo- verso 3 lettera c OAI sono riconosciute al massimo 40 ore al mese.

4092 Agli assicurati che in virtù dell’articolo 37 capoverso 3 let- 1/23 tera d OAI beneficiano di un assegno per una grande inva-

lidità di grado lieve per mantenere i contatti sociali sono ri- conosciute al massimo 40 ore al mese (per l’eccezione v. N. 4089).

70

4093 Agli assicurati che beneficiano di un assegno per una grande invalidità di grado lieve poiché necessitano di un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana secondo l’articolo 37 capoverso 3 let- tera e OAI sono riconosciute al massimo 40 ore al mese. In caso di grande invalidità di grado medio, ci si basa sul nu- mero di AOV.

Esempio 1

Un assicurato ha bisogno di aiuto per alzarsi/se-

dersi/sdraiarsi e per la pulizia del corpo e deve inoltre ricor- rere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana. Per questo beneficia di un assegno per una grande invalidità di grado medio. Il limite massimo è calcolato come segue:

2 AOV x 30 ore (AGI di grado medio) = 60 ore

Esempio 2

Un assicurato ha bisogno di aiuto per alzarsi/se-

dersi/sdraiarsi e deve inoltre ricorrere a un accompagna- mento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana. Per questo beneficia di un assegno per una grande invali- dità di grado lieve. Il limite massimo è calcolato come se- gue:

Limite massimo per l’accompagnamento nell’organizza- zione della realtà quotidiana = 40 ore

1 AOV x 20 ore (AGI di grado lieve) = non riconosciuto Totale = 40 ore

4093.1 Non è possibile sommare le ore dei limiti massimi negli am- biti Compimento degli atti ordinari della vita, Gestione dell’economia domestica e Partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero. In presenza di un caso speciale, sono riconosciute le ore previste per esso

nell’OAI. In presenza di più casi speciali, è computato il va- lore più elevato (p. es. se un assicurato è cieco e necessita anche di cure particolarmente impegnative, sono ricono- sciute le 60 ore di limite massimo per la cecità e non le 40 per le cure particolarmente impegnative). Se l’assicurato ha bisogno di aiuto anche per il compimento degli AOV e

71

questi determinano un valore pari o superiore a quello del caso speciale in questione, il calcolo si basa sul numero di AOV secondo l’articolo 37 OAI.

4.2.2 Limiti massimi negli ambiti Educazione e accudi-

mento di bambini, Svolgimento di un’attività di pubblica utilità o a titolo onorifico, Formazione e perfezionamento professionale ed Esercizio di

un’attività lucrativa nel mercato del lavoro prima-

rio

4094 Nei quattro ambiti Educazione e accudimento di bambini, Svolgimento di un’attività di pubblica utilità o a titolo onori- fico, Formazione e perfezionamento professionale ed Eser- cizio di un’attività lucrativa nel mercato del lavoro primario possono essere riconosciute al massimo 60 ore al mese per un grado di occupazione del 100 per cento o più. Per un grado di occupazione inferiore, il tempo necessario computabile è ridotto di conseguenza.

Esempio 1

Un assicurato lavora al 50 per cento e svolge una forma- zione due sere a settimana (corrispondente, in termini di ore, a un 20 %). Si ottiene così un grado di occupazione del 70 per cento. Si può riconoscere un bisogno di aiuto in entrambi gli ambiti, ma il limite massimo non è di 60 bensì di 42 ore al mese (il 70 % di 60).

Esempio 2

Un assicurato lavora all’80 per cento e svolge un’attività di pubblica utilità un giorno e due sere a settimana (corrispon- dente, in termini di ore, a un 40 %). Si ottiene così un grado di occupazione del 120 per cento. Se l’assicurato ha un bisogno di aiuto di 50 ore, se ne può tenere conto inte- gralmente. Se invece il suo bisogno di aiuto è di 65 ore al mese, si tiene conto al massimo di 60 ore al mese (limite massimo).

72

4.2.3 Limiti massimi nell’ambito Sorveglianza diurna

4095 Il limite massimo per la sorveglianza diurna corrisponde a

120 ore al mese.

4.2.4 Limiti massimi nell’ambito Servizio notturno

4096 Non esiste alcun limite massimo per il servizio notturno.

Questo è dato implicitamente dal numero di notti in un anno.

4.2.5 Riduzione dei limiti massimi

Articolo 39e capoverso 4 OAI

I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l’assicurato trascorre settima- nalmente in un istituto [recte: istituzione].

4097 Per istituzione si intendono tutte le strutture in cui l’assicu-

rato è assistito, quali istituti (case per invalidi), laboratori, centri diurni, centri d’integrazione, scuole speciali e centri diurni di cliniche psichiatriche.

4098 Il limite massimo è ridotto del 10 per cento per ogni giorno 1/19 e per ogni notte della settimana che l’assicurato trascorre

in un’istituzione (DTF 140 V 543). Ciò corrisponde a una ri- duzione del 10 per cento in caso di occupazione diurna (scuola speciale, centro d’integrazione professionale, cen- tro diurno e laboratorio) o di solo pernottamento (istituto) e a una riduzione del 20 per cento in caso di assistenza in un istituto con prestazioni diurne e notturne. La sorveglianza viene ridotta del 10 per cento solo in caso di occupazione diurna. Per il servizio notturno, la riduzione non è percen- tuale ma è effettuata in base al numero di notti trascorse in un istituto. Per il settore Educazione e accudimento di bambini la riduzione del 10 per cento avviene solo in caso di pernottamento. Questa riduzione non si applica al limite massimo negli ambiti della formazione, dello svolgimento di un’attività lucrativa o di pubblica utilità.

73

4099 In caso di mezze giornate la riduzione ammonta solo al 1/19 5 per cento. Si considera un soggiorno in un istituto fino a

6 ore come mezza giornata e a partire da 6 ore come gior- nata intera. I giorni settimanali di presenza vengono con- vertiti per tener conto dei periodi di vacanza analogamente al N. 4017.

4.3 Calcolo del contributo per l’assistenza

4100 L’intera procedura, dall’accertamento del bisogno di aiuto

alla fissazione del contributo per l’assistenza, è illustrata nell’allegato 5.

4.3.1 Fissazione del bisogno di aiuto

4101 Per stabilire i livelli corrispondenti a ogni prestazione

d'aiuto, gli uffici AI devono tener conto delle dichiarazioni dell’assicurato, delle osservazioni dell’addetto all’accerta- mento e di dati empirici. Per standardizzare il più possibile la procedura di accertamento, nel modulo FAKT sono for- niti alcuni esempi, che possono essere consultati anche nel documento «Descrizione dei livelli».

4102 Il bisogno di aiuto necessario è stabilito per ogni ambito su 1/22 base quotidiana. Il modulo FAKT calcola eventuali supple-

menti (dovuti a un onere supplementare) o riduzioni (per motivi di efficienza, per evitare doppie indennità ecc.) diret- tamente inerenti al settore in questione. Le prestazioni che non possono essere attribuite con chiarezza a un determi- nato ambito (p. es. AGI, Spitex) sono rilevate all’inizio dell’accertamento e detratte dal bisogno di aiuto ricono- sciuto (v. N. 4104 e 4105; v. N. 4107 segg.).

4103 Per convertire il bisogno di aiuto giornaliero di ogni ambito

in bisogno di aiuto mensile, si moltiplica quello giornaliero per 365 e lo si divide per 12.

4104 Dopo la rilevazione del bisogno di aiuto, questo viene con-

frontato con il relativo limite massimo (eventualmente ri- dotto in caso di soggiorno presso un’istituzione o di grado

74

di occupazione parziale). Il bisogno di aiuto riconosciuto corrisponde al più basso dei due valori.

4.3.2 Fissazione del bisogno di assistenza

Articolo 42sexiescapoversi 1 e 2 LAI

1Il calcolo del contributo per l’assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto. Da questo va- lore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni se- guenti:

a. l’assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42ter,

ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42tercapoverso 3;

b. i sussidi per i servizi di terzi ai quali l’assicurato ricorre

al posto di un mezzo ausiliario secondo l’articolo 21ter capoverso 2;

c. il contributo delle cure versato dall’assicurazione obbli-

gatoria delle cure medico-sanitarie nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 25a LAMal.

2Nel calcolo del contributo per l’assistenza il tempo tra- scorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto.

Articolo 39e capoverso 5 OAI

5I contributi concessi dall’assicurazione per l’invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l’articolo 3 quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l’articolo 39 c lettera h.

4105 Il bisogno di aiuto riconosciuto corrisponde fondamental- mente al bisogno complessivo dell’assicurato al di fuori delle istituzioni (fatte salve eventuali riduzioni dovute ai li- miti massimi), indipendentemente dall’entità delle presta- zioni d'aiuto e da chi le fornisce.

4106 Successivamente si deve stabilire il bisogno di assistenza, ovvero la parte del bisogno di aiuto che può essere coperta dal contributo per l’assistenza.

75

4107 Il numero di ore coperte dall’assegno per grandi invalidi 1/25 viene determinato dividendo l’importo dell’assegno per

grandi invalidi per l’importo orario standard del contributo per l’assistenza (p. es. AGI di grado elevato: 2 016 fr. al mese diviso35.30 fr. all’ora = circa 57 ore al mese).

4108 Per i servizi di terzi sono dedotte le ore fatturate regolar-

mente, ma non oltre il bisogno di aiuto riconosciuto negli ambiti Formazione e perfezionamento professionale ed Esercizio di un’attività lucrativa nel mercato del lavoro pri- mario. Se le ore non figurano nella decisione e/o nel mo- dulo di fatturazione, viene dedotto il bisogno di aiuto rico- nosciuto.

Esempio

Un assicurato lavora al 100 per cento. Ha un bisogno di aiuto di livello 4 nell’ambito della mobilità, che corrisponde a 10 minuti al giorno, ovvero 5 ore e 2 minuti al mese (10 x 365 ÷ 12 ÷ 60 = 5). L’assicurato riceve servizi di terzi per il trasporto sul posto di lavoro per un importo mensile di 1 700 franchi. Poiché nella decisione e nella fattura figura solo l’importo, ma non l’indicazione delle ore, i 10 minuti corrispondenti al bisogno di aiuto nel contributo per l’assi- stenza, già coperti dal servizio di terzi, vengono dedotti.

4109 Per le prestazioni LAMal sono dedotte le ore di cui l’assicu- 4/20 rato beneficia regolarmente nell’ambito delle cure di base

ad opera di un fornitore di prestazioni riconosciuto dall’assi- curazione malattie, a condizione che siano rimborsate dalla cassa malati. A tal fine, vengono considerati i giustificativi di rimborso degli ultimi tre mesi (sei, in caso di bisogno irre- golare e soggetto a variazioni notevoli). Se i giustificativi non indicano chiaramente cosa sia compreso nelle cure di base, si richiedono i conteggi di Spitex. Se su questi non fi- gura il numero di ore prestate ma solo un importo in fran- chi, quest’ultimo viene diviso per la tariffa applicata dalla cassa malati per le cure di base (attualmente: 52.60 fr.;

cfr. art. 7a cpv. 1 lett. c OPre).

4109.1 Le prestazioni riconducibili a un bisogno supplementare 1/16 per compiere gli atti ordinari della vita sono in parte definite

76

nella LAMal quali cure terapeutiche. Ciò significa che, se fornite da personale qualificato riconosciuto dalla LAMal, queste prestazioni possono essere rimborsate dalla cassa malati o come provvedimenti sanitari (ai sensi dell’art. 13 LAI). Essendo classificate come cure terapeutiche, tali pre- stazioni non sono dedotte dal contributo per l’assistenza conformemente al N. 4109. Se un assicurato le riceve da Spitex o da organizzazioni analoghe, non si deve indicare nulla nel modulo FAKT, ma inserire solo un’osservazione che indica che queste prestazioni sono a carico della cassa malati o dei provvedimenti sanitari. Se esse sono invece fornite da assistenti, devono essere registrate nel FAKT.

4109.2 Se, in ragione delle condizioni di salute dell’assicurato, due 1/17 persone forniscono contemporaneamente le stesse presta-

zioni LAMal, va dedotta solo la metà delle ore di servizio (vale a dire solo le ore di una persona). In questo caso,

però, per quanto concerne il bisogno supplementare non si deve indicare che l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di due persone.

4110 Per la fissazione del bisogno di aiuto/di assistenza non

sono presi in considerazione né i provvedimenti sanitari dell’AI eseguiti a domicilio in caso di infermità congenita né le prestazioni dell’assicurazione malattie nell’ambito delle cure terapeutiche (per le eccezioni v. N. 4062).

4111 Il bisogno di assistenza di cui al N. 4106 viene calcolato 1/25 come segue: bisogno di aiuto riconosciuto (N. 4104 e

4105), composto dal numero di ore standard riconosciute (secondo i limiti massimi) di tutti gli ambiti meno le presta- zioni di cui ai N. 4107–4109 (DTF 140 V 543).

Esempio 1

Un assicurato ha un bisogno di aiuto di 300 ore al mese, 50 delle quali sono fornite da Spitex. L’assicurato vive con familiari, beneficia di un assegno per grandi invalidi di grado elevato, svolge un’attività di pubblica utilità e ha bi- sogno di sorveglianza.

Il bisogno di aiuto (300 ore) è composto come segue:

77

• 250 ore per gli atti ordinari della vita, l’economia do- mestica e il tempo libero;

• 20 ore per l’attività di pubblica utilità;

• 30 ore per la sorveglianza.

I limiti massimi sono pari a:

• 240 ore per i primi tre ambiti;

• 60 ore per l’attività di pubblica utilità;

• 120 ore per la sorveglianza.

Il bisogno di aiuto riconosciuto (inclusa la riduzione dovuta ai limiti massimi) è composto come segue:

• 240 ore per gli atti ordinari della vita, l’economia do- mestica e il tempo libero;

• 20 ore per l’attività di pubblica utilità;

• 30 ore per la sorveglianza;

per un totale di 290 ore.

Ambito Bisogno di Importo Bisogno di aiuto aiuto mensile massimo riconosciuto

AOV, Economia 250 ore 240 ore 240 ore

domestica,

Tempo libero

Attività di pub- 20 ore 60 ore 20 ore

blica utilità

Sorveglianza 30 ore 120 ore 30 ore

Totale 300 ore 290 ore

Per determinare il bisogno di assistenza, devono essere dedotte ancora circa 57 ore dell’assegno per grandi invalidi (AGI di grado elevato = 2 016 fr. ÷ 35.30 fr. = 57) e 50 ore di Spitex, per cui restano 183 ore. Il bisogno di assistenza annuale è pari a 2013 ore (183 x 11 = 2013).

Esempio 2

Un assicurato ha un bisogno di aiuto di 60 ore al mese e beneficia di un assegno per grandi invalidi di grado lieve (li- mitazione nel compimento di due atti ordinari della vita). Lavora al 50 per cento e una volta a settimana si reca in un centro diurno. Sono possibili fasi acute. L’assicurato vive da solo.

Il bisogno di aiuto (60 ore) è composto come segue:

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• 40 ore per gli atti ordinari della vita, l’economia do- mestica e il tempo libero;

• 20 ore per il lavoro.

I limiti massimi sono pari a:

• 36 ore per i primi tre ambiti (2 AOV x 20 = 40 – 10 % [istituzione] = 36);

• 30 ore per il lavoro (60 x 50 % = 30).

Il bisogno di aiuto riconosciuto è composto come segue:

• 36 ore per gli atti ordinari della vita, l’economia dome- stica e il tempo libero;

• 20 ore per il lavoro,

per un totale di 56 ore.

Ambito Bisogno di Limiti mas- Bisogno di

aiuto men- simi aiuto ricono-

sile sciuto

AOV, Economia 40 ore 36 ore 36 ore

domestica,

Tempo libero

Lavoro 20 ore 30 ore 20 ore

Totale 60 ore 66 ore 56 ore

Per determinare il bisogno di assistenza, devono essere dedotte ancora circa 14 ore dell’assegno per grandi invalidi (504 fr. ÷ 35.30 fr. = 14), per cui restano 42 ore. Il bisogno di assistenza annuale è pari a 504 ore (42 x 12 = 504).

Durante la fase acuta l’assicurato può raggiungere il limite massimo, compreso quello nell’ambito della sorveglianza, ovvero può fatturare per il mese in questione 118 ore sup- plementari (36 + 30 + 108 per la sorveglianza [120 - 10 % in istituto], meno le 42 ore del bisogno regolare di assi- stenza e le circa 14 ore dell’AGI), per un totale di 160 ore. Se la fase acuta dura solo per una parte del mese, il biso- gno supplementare riconosciuto è ridotto di conseguenza, per cui l’assicurato può fatturare 3,88 ore supplementari al giorno (118 ÷ 365 x 12 = 3,88).

79

4.3.3 Fissazione del contributo per l’assistenza

4.3.3.1 Contributo per l’assistenza mensile

Articolo 39f OAI

1Il contributo per l’assistenza ammonta a 35.30 franchi all’ora.

2Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza ammonta a 52.95 franchi all’ora.

3L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in modo forfettario, in base all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo ammonta a 169.10 franchi per notte.

4Per l’adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all’evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analo- gia l’articolo 33ter LAVS.

4112 Per determinare il contributo per l’assistenza mensile si

moltiplica il bisogno di assistenza per il rispettivo importo orario.

4113 La tariffa standard è pari a 35.30 franchi l’ora (30 fr.

1/25 +8,33 % di indennità di vacanza + adeguamento al rincaro

= 35.30 fr.).

4114 Se sono richieste qualifiche particolari, l’importo orario am- 1/25 monta a 52.95 franchi (45 fr. + 8,33 % + adeguamento al

rincaro = 52.95 fr.). Questa tariffa è accordata solo se per la prestazione di assistenza in questione sono richieste co- noscenze particolarmente impegnative. Inoltre, la qualifica dell'assistente è un prerequisito indispensabile per la pre- stazione di assistenza nell’ambito in questione. La neces- sità di qualifiche particolari va sempre accertata.

4115 L’importo per le qualifiche particolari è concesso solo negli 1/19 ambiti della formazione, del lavoro e dello svolgimento di

un’attività di pubblica utilità (sentenza del TF 8C_622/2016 del 28 giugno 2017). Le principali prestazioni d'aiuto cui si

80

può applicare questa tariffa sono la lingua dei segni modifi- cata per sordociechi e la lingua dei segni.

4116 In caso di assistenza notturna si applicano i seguenti for- 1/25 fait:

– 58.85 franchi a notte se il bisogno di aiuto notturno è solo saltuario;

– 80.50 franchi a notte se l’assicurato ha un bisogno di aiuto notturno almeno 4 volte la settimana o 16 notti al mese;

– 122.80 franchi a notte se l’assicurato ha bisogno di aiuto almeno una volta ogni notte;

– 169.10 franchi a notte se l’assicurato ha bisogno di aiuto almeno due ore ogni notte.

Il forfait è sempre concesso per 30,4 notti al mese

(365 ÷ 12 = 30,4).

4117 Gli importi sopra menzionati valgono per tutti gli assicurati, 1/16 indipendentemente dall’entità dei costi effettivi (DTF 140 V

543).

4118 Gli importi orari vengono regolarmente adeguati all’evolu-

zione dei prezzi e dei salari. L’adeguamento avviene al contempo e nella stessa misura dell’adeguamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi. In questo modo il numero di ore coperte dall’assegno per grandi invalidi resta invariato e non è quindi necessario emanare una nuova decisione. Per il controllo delle fatture occorrerà utilizzare gli importi orari adeguati e verificare il nuovo importo del contributo per l’assistenza mensile e annuale (v. N. 6054).

4119 Questi importi orari/forfait comprendono un supplemento

dell’8,33 per cento a titolo di indennità di vacanza per gli assistenti. Il periodo di vacanze dell’assistente non può es- sere fatturato all’AI. Nel caso di un’assunzione con salario mensile, spetta all’assicurato risparmiare l’importo neces- sario per continuare a versare il salario all’assistente du- rante le vacanze.

81

4.3.3.2 Contributo per l’assistenza annuale

Articolo 39g OAI

1L’ufficio AI calcola l’importo mensile e annuo del contri- buto per l’assistenza.

2L’importo annuo del contributo per l’assistenza am- monta a:

a. 12 volte l’importo mensile del contributo per l’assistenza;

b. 11 volte l’importo mensile del contributo per l’assistenza, se:

1. l’assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e

2. la persona con cui convive è maggiorenne e non per- cepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi.

4119.1 Per determinare il contributo per l’assistenza annuale si 1/16 moltiplica il bisogno di assistenza mensile per 11 o per 12.

4119.2 Il coefficiente 11 si applica quando l’assicurato vive con il 1/16 coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un pa-

rente in linea retta maggiorenne (familiari nell’accezione di cui al N. 3014) che non percepisce alcun assegno per grandi invalidi (sentenza del TF 8C_225/2014 del 21 no- vembre 2014).

4119.3 Nel caso in cui le persone summenzionate sono molto an- 1/16 ziane, spetta all’ufficio AI determinare in che misura il fatto

di ricevere solo 11 mesi il contributo di assistenza costitui- sca per loro un carico non esigibile (DTF 141 V 642).

5. Consulenza

Articolo 39j OAI

1L’ufficio AI fornisce agli assicurati consulenza sul contri- buto per l’assistenza di cui agli articoli 42quater–42octies LAI. Può delegare l’incarico a terzi di sua scelta o proposti dall’assicurato.

2Se la consulenza è fornita da terzi, l’ufficio AI può accor- dare ogni tre anni prestazioni per un importo massimo di

82

1 500 franchi. Dopo la richiesta di un contributo per l’assi- stenza e prima della sua concessione, l’importo delle pre- stazioni non può superare i 700 franchi

3Il contributo massimo per prestazioni di consulenza for- nite da terzi ammonta a 75 franchi all’ora.

5001 Si possono considerare prestazioni di consulenza le se- 7/23 guenti prestazioni:

– aiuto nella ricerca di un alloggio per gli assicurati che vi- vono in istituto;

– formazione e consulenza per l’assunzione del ruolo di datore di lavoro, in particolare:

- informazioni sugli obblighi del datore di lavoro,

- sostegno nella redazione di certificati di lavoro, lettere di licenziamento ecc.,

- sostegno nel calcolo relativo all’obbligo di continuare a versare il salario,

- sostegno per questioni assicurative (LPP, LAINF,

AIGM);

– sostegno nella ricerca di assistenti;

– aiuto per trovare attività adatte negli ambiti formazione, lavoro e attività di pubblica utilità;

– spiegazioni sulla fatturazione delle prestazioni all’ufficio AI;

– informazioni su eventuali altre prestazioni e sul loro coor- dinamento con il contributo per l’assistenza (calcolo delle PC, prestazioni dell’AOMS).

Sono escluse le spese legali, in particolare nell’ambito di una controversia in materia di diritto del lavoro e le presta- zioni fiduciarie regolari (p. es. conteggi salariali mensili).

Il tempo necessario per recarsi dall’assicurato per fornirgli prestazioni di consulenza non può essere fatturato come consulenza.

5002 Soppresso

1/18

83

5003 Soppresso

1/18

5004 Se del caso, l’ufficio AI emette una decisione di assunzione 1/22 delle spese di consulenza, tenendo conto della situazione

concreta (formazione dell’assicurato, prestazioni di consu- lenza già concesse per altri familiari ecc.). Può essere as- sunto fino a un massimo di 1 500 franchi ogni tre anni. Per poter nuovamente beneficiare dopo tre anni della consu- lenza, l’assicurato deve motivare in modo plausibile il suo rinnovato bisogno. In particolare in caso di assegnazioni ri- petute, va verificato di volta in volta se possa essere asse- gnato l’intero importo massimo.

5004.1 Per la motivazione plausibile del bisogno di consulenza 1/22 non sono posti requisiti troppo elevati. È sufficiente, ad

esempio, che l’assicurato debba redigere nuovi contratti di lavoro o che le modalità di fatturazione dell’ufficio AI siano cambiate.

5005 L’ufficio AI emette una garanzia di copertura delle spese a 1/18 favore di un agente esecutore scelto dall’assicurato. Se

l’assicurato non propone un agente, l’ufficio AI può sce- glierne uno.

5006 Alle prestazioni di consulenza non si applica il modello del 1/15 datore di lavoro, per cui possono essere fornite da organiz-

zazioni e persone giuridiche.

5007 I familiari (nell’accezione di cui al N. 3014) non possono 1/15 essere rimborsati per le proprie prestazioni di consulenza.

5007.1 Il curatore non può essere remunerato per le sue presta- 1/26 zioni di consulenza.

5008 Il diritto alle prestazioni di consulenza si rinnova ogni 7/23 tre anni. Il periodo decorre dal giorno della decisione, indi-

pendentemente dal fatto che alla fine di ogni mese l’assicu- rato presenti o meno il modulo di fatturazione delle ore di assistenza.

84

La garanzia di copertura delle spese per le prestazioni di consulenza può essere accordata già prima della conces- sione del contributo per l’assistenza, se è verosimile che le condizioni per la concessione saranno adempiute (diritto a un AGI ecc.). Una volta emessa la garanzia di copertura delle spese, è possibile inoltrare le fatture fino a concor- renza di 700 franchi, indipendentemente dal fatto che un contributo per l’assistenza sia stato concesso mediante de- cisione o meno. In caso di decisione positiva, le fatture possono essere rimborsate fino a concorrenza di

1 500 franchi entro tre anni dalla garanzia di copertura delle spese.

Esempio 1

Il 9 settembre 2022 l’assicurato riceve una decisione che gli concede il contributo per l’assistenza e al contempo pre- stazioni di consulenza. Emette una prima fattura (per il contributo per l’assistenza) nel giugno 2023. Può fatturare prestazioni di consulenza fino a 1 500 franchi dal settem- bre 2022 alla fine di agosto 2025 (3 anni dalla decisione). Se nel novembre 2025 ha ulteriormente bisogno di presta- zioni di consulenza, può nuovamente fatturare tali presta- zioni fino a 1 500 franchi dal novembre 2025 alla fine di ot- tobre 2028 ecc.

Esempio 2

Il 5 maggio 2022 l’assicurato riceve la concessione di pre- stazioni di consulenza e il 9 settembre 2022 la decisione che gli attribuisce il contributo per l’assistenza. Emette una prima fattura (per il contributo per l’assistenza) nel giu- gno 2023. Può fatturare prestazioni di consulenza fino a 700 franchi dal maggio 2022 al settembre 2022. Da mag- gio 2022 alla fine di aprile 2025, invece, può fatturare al massimo 1 500 franchi in totale. Successivamente può nuovamente fatturare prestazioni di consulenza fino a 1 500 franchi dal maggio 2025 alla fine di maggio 2028 ecc.

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Esempio 3

Il 5 maggio 2022 l’assicurato riceve la concessione di pre- stazioni di consulenza. Può fatturare prestazioni di consu- lenza fino a 700 franchi dal maggio 2022, se fino ad allora non ha ricevuto alcuna decisione sul contributo per l’assi- stenza (in caso contrario, si applica l’esempio 2).

5008.1 I beneficiari di un contributo per l’assistenza che hanno 1/22 esaurito il loro diritto a prestazioni di consulenza già prima

del 1° gennaio 2022, a partire da questa data possono fat- turare nuovamente per tali prestazioni fino a 1 500 franchi ogni tre anni. Anche in questo caso spetta all’assicurato motivare in modo plausibile il suo rinnovato bisogno di con- sulenza.

Esempio

L’assicurato ha ricevuto una decisione che gli concede il contributo per l’assistenza nel 2015. Allora aveva fatto ri- corso a prestazioni di consulenza. Nel giugno 2022 pre- senta una richiesta di nuove prestazioni di consulenza. Può fatturarle fino a 1 500 franchi dal giugno 2022 alla fine di maggio 2025. Successivamente può nuovamente fatturare prestazioni di consulenza fino a 1 500 franchi ogni tre anni.

5008.2 Se le prestazioni di consulenza sono state decise secondo 1/22 il diritto anteriore e fruite fino al 2022 o successivamente,

una nuova richiesta di presa a carico per prestazioni di consulenza può essere inoltrata a partire dalla fine del vec- chio periodo di 18 mesi.

Esempio

L’assicurato ha ricevuto una garanzia di copertura delle spese per prestazioni di consulenza nel marzo 2021 e fat- turato tali prestazioni dal maggio 2021. Può fatturare pre- stazioni di consulenza fino a 1 500 franchi fino a fine ago- sto 2022. Dal settembre 2023 può nuovamente richiedere prestazioni di consulenza.

5009 L’importo per la consulenza ammonta al massimo a

1/15 75 franchi all’ora. Questo importo non viene adeguato au-

tomaticamente all’evoluzione dei prezzi e dei salari. Sono

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rimborsati solo i compensi orari effettivi, ma non oltre i 75 franchi all’ora.

5010 L’agente esecutore fattura le prestazioni direttamente all’uf-

ficio AI. Quest’ultimo verifica le fatture conformemente alla CPPI e le inoltra all’UCC per il pagamento.

6. Procedura

6001 L’intera procedura è illustrata nell’allegato 6.

6.1 Richiesta

6002 L’assicurato deve richiedere il contributo per l’assistenza 1/19 servendosi del modulo ufficiale di richiesta (modulo di ri-

chiesta n. 001.006 per gli adulti o n. 001.007 per i mino- renni, v. N. 1001 e art. 65 cpv. 1 OAI). In questo contesto si applicano l’articolo 29 LPGA e i N. 1003 segg. CPAI. L’as- sicurato può allegare l’autodichiarazione alla richiesta.

6003 L’assicurato deve richiedere espressamente il contributo

per l’assistenza. La sussistenza del diritto non viene accer- tata d’ufficio (v. N. 1001).

6004 L’ufficio AI conferma all’assicurato di aver ricevuto la richie-

sta e gli fornisce informazioni sul contributo per l’assistenza tramite l’apposito opuscolo informativo, e sui tempi previsti per lo svolgimento della procedura di accertamento.

6.2 Verifica delle condizioni di diritto

6005 Dopo aver ricevuto la richiesta, l’ufficio AI verifica se le

condizioni assicurative relative al contributo per l’assi- stenza sono adempiute (v. allegato 1).

6006 Per tutti gli assicurati va verificata la percezione di un asse-

gno per grandi invalidi dell’AI e la forma abitativa.

87

6007 Nel caso dei minorenni, l’ufficio AI verifica inoltre se l’assi-

curato soddisfa una delle seguenti condizioni:

– frequenta una classe normale;

– svolge una formazione regolare oppure esercita un’atti- vità lucrativa nel mercato del lavoro primario;

– beneficia di un SCI di almeno sei ore.

6008 Nel caso degli assicurati con una capacità limitata di eser-

citare i diritti civili, l’ufficio AI verifica se l’assicurato soddi- sfa una delle seguenti condizioni:

– gestisce una propria economia domestica;

– svolge una formazione regolare oppure esercita un’atti- vità lucrativa nel mercato del lavoro primario;

– al raggiungimento della maggiore età percepiva un con- tributo per l’assistenza in virtù del diritto a un supple- mento per cure intensive di almeno sei ore al giorno.

6009 Se durante la verifica l’ufficio AI constata che l’assicurato

vive ancora in istituto o che le condizioni di cui agli arti- coli 39a e 39b OAI non sono adempiute, deve chiedere all’assicurato se grazie al contributo per l’assistenza in- tenda lasciare l’istituto o soddisfare le condizioni di cui agli articoli 39a e 39b OAI.

6010 Se l’ufficio AI non ritiene soddisfatte le condizioni assicura-

tive, emana una decisione negativa, previa audizione dell’assicurato.

6011 Se le condizioni di diritto sono soddisfatte, ne dà conferma 1/19 all’assicurato (eventualmente, nei casi di cui al N. 6009,

con riserva di condizioni speciali quali la forma abitativa/la- vorativa/formativa), inviandogli al contempo l’autodichiara- zione del bisogno di aiuto da compilare, se questa non è già stata allegata alla richiesta.

6012 Non appena riceve l’autodichiarazione, l’ufficio AI avvia l’ac- 1/19 certamento del bisogno di aiuto.

88

6.3 Accertamento

6013 L’ufficio AI si procura le informazioni e i documenti neces-

sari per poter valutare il caso ed emanare una decisione.

6014 L’ufficio AI esegue in prima persona gli accertamenti, com- 1/22 presi eventuali rilevamenti sul posto.

6015 In linea di massima, per stabilire il bisogno di aiuto occorre

sempre eseguire un accertamento sul posto, al quale l’as- sicurato deve necessariamente essere presente. Vi si può rinunciare in caso di revisione dovuta alla semplice modi- fica di fattori contestuali (p. es. cambiamento del numero di adulti nell’economia domestica, del numero di giorni presso un’istituzione ecc.). Gli accertamenti sono eseguiti da per- sonale specializzato istruito appositamente.

6016 Devono essere registrate tutte le prestazioni dell’AI rilevanti

per determinare il contributo per l’assistenza.

6017 Rientrano nell’accertamento:

– il colloquio con l’assicurato o eventualmente il suo rap- presentante legale al suo attuale domicilio (alloggio pri- vato o istituto) o, se occorre, al suo posto di lavoro (mer- cato del lavoro primario o istituzione);

– la comunicazione di informazioni giuridiche sull’AI e su altre prestazioni d'aiuto;

– la raccolta di informazioni sulle prestazioni d'aiuto di cui l’assicurato ha beneficiato fino a quel momento (cure di base AMal, altre istituzioni) ed eventualmente sulle modi- fiche previste in caso di percezione del contributo per l’assistenza;

– la redazione dei rapporti di accertamento.

6018 L’ufficio AI decide se sottoporre al SMR competente la do-

cumentazione necessaria per la verifica del bisogno di aiuto.

89

6019 Per gli accertamenti l’ufficio AI utilizza il modulo FAKT on- 1/22 line. Il FAKT è uno strumento di accertamento che al con-

tempo funge da rapporto di accertamento, calcola il contri- buto per l’assistenza e riassume le informazioni rilevanti per la decisione. Deve essere salvato presso l’ufficio AI e conservato per almeno un anno, anche in forma cartacea, nell’incarto.

6.4 Preavviso

6020 Se l’ufficio AI ha concluso gli accertamenti necessari 1/22 (art. 41 cpv. 3 OAI), emana una decisione. Sono applicabili

i N. 6020 segg. CPAI.

6021 Prima di comunicare all’assicurato la decisione prevista in 1/26 merito al contributo per l’assistenza o alla sua soppres-

sione, riduzione o aumento, l’ufficio AI deve dare la possi- bilità all’assicurato di esprimersi al riguardo in forma scritta o orale (art. 57a cpv. 1 LAI). Al più tardi al momento della notifica del preavviso, deve essere notificato all’assicurato anche il riassunto del calcolo e dell’accertamento secondo il FAKT online (documento «Rapporto di accertamento»).

6022 Soppresso

1/22

6023 Soppresso

1/22

6024 Soppresso

1/22

6025 Il preavviso è notificato anche alla cassa malati (art. 73bis

cpv. 2 OAI).

6025.1 Se l’assicurato percepisce prestazioni complementari per il

rimborso delle spese di malattia e d’invalidità, occorre in- viare una copia del preavviso anche all’ufficio PC.

90

6.5 Decisione

6026 La decisione viene emanata al termine della procedura di

audizione.

6027 Se le condizioni di diritto non sono soddisfatte, viene ema-

nata una decisione negativa. Altrettanto vale se queste condizioni non sono ancora soddisfatte, ma l’assicurato in- tende soddisfarle o è prevedibile che ciò avvenga (p. es. un assicurato è ancora in istituto, ma vuole lasciarlo e sta già cercando un alloggio). In questo caso, però, la deci- sione riporta già il numero di ore riconosciute e l’importo del contributo per l’assistenza. Non appena l’assicurato co- munica di aver adempiuto le condizioni, può essere ema- nata una decisione positiva (v. N. 2008).

6028 È possibile che un assicurato riceva la decisione, ma non

concluda immediatamente un contratto di lavoro e non invii le fatture (p. es. perché non ha ancora trovato un assi- stente). In questo caso l’ufficio AI deve contattare per iscritto l’assicurato al massimo entro un anno dalla deci- sione, chiedendogli se sia ancora interessato al contributo per l’assistenza.

6029 Se l’assicurato non è più interessato, deve confermare per

iscritto la propria rinuncia (v. cap. 1.5).

6030 Se l’assicurato è ancora interessato al contributo per l’assi-

stenza, gli si deve eventualmente far pervenire un questio- nario di revisione.

6031 Le modifiche dovute all’adeguamento dei compensi orari al

rincaro non richiedono una nuova decisione. Le nuove ta- riffe sono pubblicate e spetta agli assicurati utilizzare per la fatturazione queste ultime invece di quelle precedente- mente in vigore.

6032 L’ufficio AI notifica l’originale della decisione alle seguenti

persone:

– all’assicurato, se non è rappresentato da terzi;

91

– al rappresentante legale degli assicurati minorenni o in- terdetti, se non è rappresentato da terzi (p. es. da avvo- cati);

– al rappresentante che al momento della notifica è in pos- sesso di una procura dell’assicurato o del suo rappre- sentante legale.

6033 L’ufficio AI notifica una copia di ogni decisione ai seguenti 1/22 servizi:

– l’UCC (notifica elettronica automatica);

– la cassa malati competente;

– la cassa di compensazione responsabile del conteggio dei contributi sociali;

– l’ufficio PC, se l’assicurato beneficia di queste presta- zioni.

6.5.1 Decisioni in caso di raggiungimento dell’età di ri-

ferimento o di anticipazione della riscossione della totalità della rendita di vecchiaia (garanzia dei diritti acquisiti)

6034 Per le decisioni relative al contributo per l’assistenza per le 1/24 persone che hanno raggiunto l’età di riferimento o antici-

pato la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia è competente la cassa di compensazione Cantone di domici- lio dell’assicurato. Tuttavia, è l’ufficio AI ad eseguire gli ac- certamenti ed emanare la decisione in nome della cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell’assicurato. Questa procedura si applica anche in caso di opposizione.

6035 Al raggiungimento dell’età di riferimento o in caso di antici- 1/24 pazione della riscossione della totalità della rendita di vec-

chiaia, se non sono intervenute modifiche nel calcolo del contributo per l’assistenza non deve essere emanata una nuova decisione.

92

6.6 Fatturazione

6.6.1 Prestazioni di consulenza

6036 Le prestazioni di consulenza sono fatturate direttamente 1/19 dall’organo di esecuzione. Non esiste alcun modulo appo-

sito a tal fine. La fatturazione è eseguita al più tardi al ter- mine della consulenza.

6037 Per queste prestazioni sono rimborsati i costi effettivi, a 1/15 condizione che non superino il limite massimo di 75 franchi

all’ora (IVA inclusa).

6.6.2 Contributo per l’assistenza

6038 L’assicurato fattura il contributo per l’assistenza all’uffi- 7/23 cio AI, di regola mensilmente, comprovando le prestazioni

di assistenza ricevute nel mese in questione mediante il modulo di fatturazione 318.536 e allegando un giustificativo delle ore. Spetta all’ufficio AI stabilire il grado di dettaglio ri- chiesto per il giustificativo (p. es. soltanto il numero di ore fornite di giorno da ogni assistente o un elenco con l’orario di inizio e fine del lavoro per ogni assistente). Giustificativi molto dettagliati andrebbero tuttavia richiesti soltanto in casi specifici o per brevi periodi.

6039 Per le prestazioni di assistenza viene versato un forfait ora-

rio / per notte, indipendentemente dal salario effettiva- mente pagato dall’assicurato all’assistente.

6039.1 Se due o più assicurati che vivono nella stessa economia 7/23 domestica (fratelli e sorelle, coppia, coinquilini) pagano un

solo assistente che fornisce aiuto a tutti (p. es. cucina o fa le pulizie per tutti), le prestazioni in questione possono es- sere fatturate all’AI una sola volta. Spetta agli assicurati concordare tra loro la ripartizione della fatturazione.

6039.2 Se due o più assicurati pagano un solo assistente che for- 1/25 nisce il servizio notturno per tutti, le prestazioni in que-

stione possono essere fatturate da tutti gli assicurati. In tal caso, il forfait per il servizio notturno è ridotto del 10 per

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cento per ogni assicurato, se l’assistente fornisce presta- zioni per due assicurati, e di un ulteriore 10 per cento per ogni assicurato supplementare che ricorre al medesimo as- sistente. Tuttavia, la riduzione massima è del 40 per cento. Nel calcolo dell’importo mensile e annuale del contributo vengono però considerati i forfait interi (la riduzione del for- fait non può essere utilizzata per fatturare più ore o servizi notturni).

Esempio

Gli assicurati A, B e C abitano nello stesso immobile. Gli assicurati A e B hanno un bisogno di aiuto durante la notte di livello 1 e l’assicurato C di livello 2. Hanno due assistenti che, a turno, forniscono aiuto durante la notte per tutti e tre gli assicurati simultaneamente. L’assicurato B trascorre sette notti al mese altrove e durante questo periodo non beneficia quindi dell’aiuto di questi assistenti. La fattura- zione per un mese di 30 giorni si presenterà come segue:

• Assicurato A: 23 notti condivise con altri due assicu- rati e 7 notti condivise con un altro assicurato con un bisogno di aiuto di livello 1: 23 x 58.85 x 80 % + 7 x 58.85 x 90 %.

• Assicurato B: 23 notti condivise con altri due assicu- rati: 23 x 58.85 x 80 %. Se negli altri 7 giorni ricorre a un altro assistente soltanto per sé, può fatturare que- ste notti al 100 %.

• Assicurato C: 23 notti condivise con altri due assicu- rati e 7 notti condivise con un altro assicurato con un bisogno di aiuto di livello 2: 23 x 80.50 x 80 % + 7 x 80.50 x 90 %.

6039.3 In questa situazione, in caso di obbligo di continuare a ver- 7/23 sare il salario, il forfait per il servizio notturno versato in

virtù dell’articolo 39h OAI deve essere ridotto nello stesso modo.

6039.4 Se più assicurati ricorrono abitualmente ai servizi notturni 1/25 di un assistente e il forfait per il servizio notturno versato a

uno di loro in virtù dell’articolo 39h capoverso 2 OAI viene

94

ridotto, verranno ridotti anche i forfait per il servizio not- turno versati agli altri assicurati, dato che per il periodo in questione hanno usufruito dei servizi dell’assistente simul- taneamente al primo assicurato.

Esempio

Gli assicurati A e B abitano insieme e hanno un bisogno di aiuto durante la notte di livello 3. Hanno due assistenti che, a turno, forniscono aiuto durante la notte a entrambi simul- taneamente. Gli assicurati A e B fatturano entrambi 30 notti di livello 3 alla tariffa ridotta (110.50 fr. invece di 122.80). Nel mese di aprile, l’assicurato B trascorre 10 notti in ospe- dale e fattura il forfait per il servizio notturno in virtù dell’ar- ticolo 39h capoverso 2 OAI. L’ufficio AI rimborserà all’assi- curato B 20 notti effettive a 110.50 franchi e altre 10 notti a 110.50 in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario. All’assicurato A rimborserà 30 notti a 110.50 franchi.

6040 L’assicurato può fatturare mensilmente al massimo il 1/25 150 per cento del contributo mensile per l’assistenza (fatta eccezione per le fasi acute; v. N. 4078 segg). Per un mese può fatturare più ore standard o con qualifiche particolari. Occorre badare a non superare il numero di ore (standard e con qualifiche particolari) accordato annualmente. In tal caso, per un altro mese l’assicurato deve quindi fatturare meno ore di quelle accordate mensilmente (v. però anche N. 6040.1).

Esempio

Nel 2025 sono state concesse mediante decisione 50 ore standard (1 762 fr.) e 10 ore con qualifiche particolari (529.50 fr.) per un importo mensile complessivo di

2 291.50 franchi. L’assicurato può fatturare mensilmente fino a 3 437.25 franchi, per esempio 97 ore standard (ov- vero oltre il 150 % delle ore standard = 75) per 3 424 fran- chi. Per gli altri 11 mesi potrà quindi fatturare solo 503 (50 x 12 - 97) ore standard (ovvero in media 45 ore al mese), poiché non è possibile superare non solo l’importo annuo in franchi ma nemmeno il numero di ore accordate all’anno.

95

6040.1 Se l’assicurato decide di non fatturare forfait per il servizio 1/25 notturno o di fatturarne meno (p. es. perché sono coperte

da familiari), questi possono essere convertiti in ore

(v. N. 4077.1 segg.) e fatturati per il giorno. Non è possibile superare né gli importi massimi né il numero di ore e di for- fait per il servizio notturno accordati. I forfait per il servizio notturno non fatturati in quanto un assistente ha fornito il servizio simultaneamente anche per un altro assicurato (v. N. 4077.4) non possono essere convertiti in ore.

Esempio

Nel 2025 sono state concesse mediante decisione 50 ore standard (1 762 fr.), 10 ore con qualifiche particolari

(529.5 fr.) e 30,4 notti (servizio notturno di livello 3,

3 733.10 fr.) per un importo mensile complessivo di

6 024.60 franchi. L’assicurato può fatturare annualmente 550 ore standard, 110 con qualifiche particolari e

334,4 notti. Il coniuge dell’assicurato si fa regolarmente ca- rico dell’aiuto per 10 notti al mese. L’assicurato fattura per- tanto solo 214 notti all’anno. Di conseguenza può fatturare annualmente 969 (50 x 11 + 120,4 x 3,48) ore standard.

6040.2 Non tutte le prestazioni di servizio notturno non fatturate 1/22 possono essere automaticamente convertite in ore. Se ad

esempio un assicurato pernotta in un istituto, non può fattu- rare le prestazioni in questione e nemmeno convertirle in ore standard. Per ogni prestazione non fatturata, l’assicu- rato deve indicarne il motivo.

6040.3 Per i livelli 1 e 2 l’aiuto non è necessario ogni notte. È però 1/22 possibile fatturare prestazioni di servizio notturno per tutte

le notti. In tal caso, la conversione in ore delle prestazioni non fruite può riguardare soltanto le notti durante le quali nessun assistente è rimasto a disposizione, ma non quelle in cui un assistente lo è stato, ma non si è fatto ricorso ad alcun aiuto (v. esempi al N. 6056).

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6.7 Controllo delle fatture

6041 L’ufficio AI deve controllare mensilmente le fatture.

6042 Ogni fattura deve basarsi su una decisione/comunicazione

dell’ufficio AI.

6043 Si applicano i criteri di verifica elencati nella CPPI. L’ufficio 1/22 AI deve inoltre verificare quanto segue:

– la corrispondenza tra le prestazioni indicate nella fattura e la decisione (p. es. fatturazione di notti non ricono- sciute nella decisione);

– l’annuncio di cambiamenti che richiedono una modifica o una revisione del contributo per l’assistenza (p. es. fasi acute che durano oltre 90 giorni o soggiorni presso istitu- zioni);

– il rispetto dell’importo mensile e annuale accordato nella decisione.

6044 In caso di fasi acute, l’ufficio AI deve verificare che queste 1/22 siano state riconosciute nella decisione e che sia stato pre-

sentato il relativo certificato medico. Deve inoltre control- lare che non durino più di 90 giorni consecutivi. Infine, deve verificare se occorra avviare una procedura di revisione.

6045 Se l’assicurato esige pagamenti in virtù dell’obbligo di con- 1/19 tinuare a versare il salario secondo l’articolo 39h capo-

verso 1 OAI, l’ufficio AI deve verificare che a partire dal quarto giorno di malattia sia stato presentato il relativo cer- tificato medico.

6046 Se l’assicurato esige pagamenti in virtù dell’l’obbligo di

continuare a versare il salario secondo l’articolo 39h capo- verso 1 OAI, l’ufficio AI deve verificare che per ogni assi- stente non sia stata superata la durata della continuazione del versamento del salario secondo la scala bernese (v. N. 6048, esempio 2). In questo caso, l’ufficio AI può aver eventualmente bisogno di una copia dei contratti di lavoro per verificare la durata del rapporto di lavoro. Per ogni assi- stente vengono rimborsati comunque al massimo tre mesi l’anno.

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6046.1 Se l’assicurato esige pagamenti in virtù dell’obbligo di con- 7/23 tinuare a versare il salario secondo l’articolo 39h capo-

verso 1 OAI, l’ufficio AI deve controllare per ogni assistente se lavorava la notte per più assicurati simultaneamente. In tal caso, versa soltanto il forfait per il servizio notturno ri- dotto.

6047 Soppresso

1/19

6048 In caso di obbligo di continuare a versare il salario secondo 1/26 l’articolo 39h capoverso 1 OAI, l’ufficio AI deve inoltre di-

stinguere tra le situazioni seguenti.

– Malattia dell’assistente (art. 324a cpv. 1 CO)

o Rapporto di lavoro previsto per una durata determi- nata: in questo caso, l'AI versa un contributo per l'as- sistenza a titolo di continuazione del versamento del salario solo se il rapporto di lavoro è stato previsto per una durata superiore a tre mesi.Per calcolare la durata dell’obbligo di continuare a versare il salario si applica la scala bernese (allegato 2).

Esempio 1

Il 1omarzo, un assicurato ha assunto un assistente per una durata determinata fino al mese di maggio. Ad aprile l’assistente si ammala. L’assicurato non deve pagargli il salario e l’ufficio AI non è tenuto ad alcun versamento a titolo di continuazione del versa- mento del salario.

Esempio 2

Il 1omarzo, un assicurato ha assunto un assistente per una durata determinata fino al mese di settem- bre. Ad aprile l’assistente si ammala. L’assicurato deve pagargli il salario e l’ufficio AI deve versare un contributo per l’assistenza a titolo di continuazione del versamento del salario secondo la scala bernese.

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o Rapporto di lavoro previsto per una durata indetermi- nata: in questo caso l’AI versa un contributo per l’as- sistenza a titolo di continuazione del versamento del salario solo se il rapporto di lavoro è durato per più di tre mesi. Per calcolare la durata dell’obbligo di conti- nuare a versare il salario si applica la scala bernese (allegato 2).

Esempio 1

Il 1° marzo un assicurato assume un assistente per una durata indeterminata. Ad aprile l’assistente si ammala. L’assicurato non deve pagargli il salario e l’ufficio AI non è tenuto ad alcun versamento a titolo di continuazione del versamento del salario.

Esempio 2

Il 1° marzo 2022 un assicurato assume un assistente per una durata indeterminata. Nel maggio 2024 l’as- sistente si ammala per 50 giorni. L’assicurato deve continuare a versagli il salario e anche l’ufficio AI deve continuare a versare il contributo per l’assi- stenza a titolo di continuazione del versamento del salario. Parallelamente, l’assicurato può assumere un sostituto e percepire a tale scopo il contributo per l’assistenza ordinario. Lo stesso assistente si ammala nuovamente nel settembre 2024, per un mese. Poi- ché si trova nel terzo anno di servizio, secondo la scala bernese (allegato 2) ha diritto soltanto a due mesi di continuazione del versamento del salario.

L’ufficio AI verserà quindi un contributo per l’assi- stenza a titolo di continuazione del versamento del salario soltanto per dieci giorni (60–50 = 10).

o Assicurazione di indennità giornaliera (art. 324a cpv. 4 CO): in questo caso tocca all’assicurazione di indennità giornaliera farsi carico dell’obbligo di conti- nuare a versare il salario dopo un periodo di attesa. L’ufficio AI deve rimborsare solo il salario versato all’assicurato nella stessa misura durante il periodo di attesa. In tal caso, ha bisogno di una copia della po- lizza assicurativa.

99

Esempio

Il 1° marzo 2022 un assicurato assume un assistente per una durata indeterminata. Nel maggio 2024 l’as- sistente si ammala per 50 giorni. Poiché l’assicurato ha sottoscritto un’assicurazione di indennità giorna- liera in caso di malattia che prevede un periodo di at- tesa di 14 giorni, deve pagare l’80 per cento del sala- rio per 14 giorni. In seguito l’assistente riceverà l’80 per cento del suo salario dall’assicurazione di in- dennità giornaliera. L’ufficio AI deve pertanto rimbor- sare solo i 14 giorni all’80 per cento dei forfait.

– Infortunio o malattia professionale dell’assistente

(art. 324b cpv. 1 CO)

Secondo la legge sull’assicurazione contro gli infortuni, il periodo di attesa è di due giorni, escluso il giorno dell’in- fortunio. L’obbligo di continuare a versare il salario co- mincia il terzo giorno successivo all’infortunio. L’assicu- rato deve quindi versare il salario (80 %) per questo pe- riodo di attesa. Anche in questo caso l’ufficio AI deve rimborsare solo l’80 per cento del forfait.

6049 Se l’assicurato esige pagamenti in virtù dell’obbligo di con- tinuare a versare il salario secondo l’articolo 39h capo- verso 2 OAI, l’ufficio AI deve verificare il motivo della conti- nuazione del versamento del salario.

– Se l’assicurato è stato in vacanza e non ha ricevuto assi- stenza, l’AI non è tenuta a rimborsare la continuazione del versamento del salario, vista la prevedibilità dell’av- venimento (poiché le vacanze dell’assistente possono essere fissate nello stesso periodo).

– Se l’assicurato si è ammalato o ha avuto un impedi- mento dovuto a motivi non prevedibili, l’ufficio AI si fa ca- rico anche delle ore di assistenza che non sono state ef- fettivamente fornite.

– Se l’assicurato è stato ricoverato in ospedale o in un isti- tuto, l’ufficio AI deve verificare la prevedibilità dell’avveni- mento. Se era previsto, l’ufficio AI non è tenuto a rimbor- sare la continuazione del versamento del salario.

100

– Se l’assicurato è stato in prigione, l’AI non è tenuta a rim- borsare la continuazione del versamento del salario.

6049.1 Se l’assicurato esige pagamenti in virtù dell’obbligo di con- 7/23 tinuare a versare il salario secondo l’articolo 39h capo-

verso 2 OAI, l’ufficio AI deve controllare se per le notti be- neficiava di prestazioni fornite da un assistente che lavo- rava anche per altri assicurati. In tal caso, versa soltanto il forfait per il servizio notturno ridotto. L’ufficio AI deve accer- tarsi di versare il forfait ridotto anche agli altri assicurati.

6050 Quando il salario deve continuare a essere versato in virtù 1/24 dell’articolo 39h capoverso 2 OAI, occorre anche verificare

che l’importo del contributo per l’assistenza mensile

(150 %) e annuale non sia superato.

6051 Soppresso

1/21

6052 Le ore o le prestazioni di cui non si è beneficiato in un anno

non possono essere riportate all’anno successivo.

6053 Il controllo delle fatture è eseguito per anno civile (da gen- 1/21 naio a dicembre). Il primo anno è considerato proporzional-

mente, vale a dire che inizia il mese in cui l’assicurato ha ri- cevuto la prima ora o la prima notte di assistenza, e ter- mina il 31 dicembre. Per i casi correnti la modifica verrà at- tuata in occasione della prossima revisione.

Esempio

Il 15 giugno 2022 un assicurato riceve una decisione, va- lida dal 1° giugno 2022, che gli attribuisce un contributo mensile per l’assistenza di 1 000 franchi (contributo an- nuale per l’assistenza di 11 000 fr.). La decisione precisa che per il primo anno (fino alla fine di dicembre 2022) può fatturare al massimo 6 417 franchi (11 000 ÷12 x 7). Tutta- via, se le prestazioni sono fatturate solo a partire da set- tembre, il primo anno inizia in settembre e termina alla fine di dicembre (e quindi il contributo annuale per l’assistenza per il primo anno ammonta soltanto a 3 667 franchi (11 000 ÷12 x 4).

101

6053.1 In caso di revisione, il diritto va ricalcolato in proporzione. 1/22

Esempio

Il 15 giugno 2017 un assicurato riceve una decisione che gli attribuisce un contributo annuale per l’assistenza di 12 000 franchi. In seguito a un peggioramento del suo stato di salute, si procede a una revisione del diritto e con decisione del 25 novembre 2021 il contributo annuale è fis- sato a 15 000 franchi a partire dal 1° settembre 2021. Da giugno 2020 a ottobre 2021 l’assicurato ha fatturato

7 000 franchi. Sino alla fine di dicembre 2021 può quindi fatturare ancora 500 franchi (1 000 x 5+ 1 250 x 2 – 7000). A partire dal gennaio 2022 potrà fatturare 15 000 franchi per anno civile.

6054 Le modifiche dovute all’adeguamento degli importi orari al 1/19 rincaro non comportano una nuova decisione. L’importo

mensile o annuale da rispettare deve tuttavia essere ade- guato.

Esempio

Nel 2022 un assicurato riceve una decisione che gli attri- buisce un contributo per l’assistenza di 1 000 franchi al mese, ovvero 12 000 franchi all’anno. Nel 2023 la compen- sazione del rincaro è del 2 per cento. Dal 2023 l’assicurato può fatturare 1 020 franchi al mese, ovvero 12 240 franchi all’anno.

6055 Prima di effettuare il primo versamento, l’ufficio AI deve ve- 1/18 rificare di aver ricevuto dall’assicurato una copia dei con-

tratti di lavoro conclusi fino a quel momento e una con- ferma della sua affiliazione quale datore di lavoro presso la cassa di compensazione.

6055.1 Se durante il controllo delle fatture l'ufficio AI constata vio- 1/26 lazioni delle norme in materia di diritto del lavoro, informa

l'assicurato che non adempie i suoi obblighi di datore di la- voro e che gli verserà soltanto le prestazioni previste dalla legge. In caso di violazioni gravi o ripetute, l'ufficio AI può sospendere o sopprimere il contributo per l'assistenza.

102

Esempio

Un assicurato invia una fattura. L'ufficio AI constata che un assistente ha lavorato tutto il mese senza alcun giorno di li- bero. Esso informa l'assicurato che ciò è contrario all'arti- colo 329 CO (un giorno di libero alla settimana) ed even- tualmente alle disposizioni del CNL cantonale e non versa alcun contributo per l'assistenza per le ore effettuate du- rante tale periodo. Se la situazione si ripete, può soppri- mere il contributo di assistenza (dopo una procedura di dif- fida, v. cap. 9.1 e 9.3).

6056 L’ufficio AI deve verificare sia gli importi in franchi che le 1/22 ore o il numero di prestazioni di servizio notturno. Ad esempio, non possono essere fatturate ore con qualifiche particolari, se non sono state riconosciute nella decisione. Lo stesso vale per le prestazioni di servizio notturno, in quanto sono computabili solo il numero di notti – compresa la disponibilità su chiamata – pattuito nel contratto di lavoro e l’importo del forfait notturno previsto dalla decisione.

Esempio 1

Dall’accertamento risulta che un assicurato ha bisogno di aiuto per 1-3 notti alla settimana (servizio notturno di livello 1). Egli ha assunto un assistente che fornisce aiuto su chiamata per le 30 notti del mese. In base alla fattura e ai controlli svolti, sono state remunerate 30 prestazioni di ser- vizio notturno. La fattura è corretta, indipendentemente dal fatto che l’assistente abbia effettivamente fornito presta- zioni d'aiuto o sia solo rimasto a disposizione.

Esempio 2

Dall’accertamento risulta che un assicurato ha bisogno di aiuto per 1–3 notti alla settimana (servizio notturno di li- vello 1). Egli ha assunto un assistente che fornisce aiuto su chiamata per 20 notti al mese. In base alla fattura e ai con- trolli svolti, sono state remunerate 20 prestazioni di servizio notturno. La fattura è corretta, indipendentemente dal fatto che l’assistente abbia effettivamente fornito prestazioni d’aiuto o sia solo rimasto a disposizione. Per le altre

10 notti, l’assicurato deve indicare come è stato fornito l’aiuto. A seconda del caso, queste prestazioni di servizio

103

notturno possono quindi essere convertite in ore (v.

N. 4077.1 segg.).

6057 Soppresso

1/22

6058 L’ufficio AI verifica che il numero di notti indicato dall’assi- 1/22 curato nella fattura mensile non superi quello delle presta-

zioni fatturabili (considerata la riduzione, in caso di ricovero in ospedale, del numero di notti corrispondente) e che l’im- porto sia registrato correttamente. Se non sono fatturate tutte le prestazioni di servizio notturno, l’ufficio AI verifica se quelle non fatturate possano essere convertite in ore e se il numero delle ore convertite e quello delle prestazioni di servizio notturno fatturate per l’anno non superi il nu- mero delle prestazioni accordate.

6059 Le fatture che non rispettano le prescrizioni formali o con- 1/22 tengono errori, ma che non comportano una decisione/co-

municazione complementare, possono essere, a seconda dei casi, corrette o completate dall’ufficio AI oppure rinviate al creditore, con la richiesta di apportare le rettifiche neces- sarie.

Esempio

Un assicurato inoltra la fattura per il gennaio 2023. Vi sono indicati ancora gli importi orari del 2022. L’ufficio AI cor- regge l’importo orario, trasmette la fattura all’UCC e in- forma l’assicurato circa i nuovi importi.

6060 Se sono apportate modifiche al tipo, al numero, alla durata

o ai costi delle prestazioni fatturate, queste vanno segna- late adeguatamente al creditore, eventualmente con una fotocopia della fattura modificata. Si può rinunciare ad in- formare i creditori se si tratta solo di modifiche o aggiunte formali (numero AVS, data ecc.).

Esempio

La decisione non riconosce alcun bisogno di aiuto per qua- lifiche particolari. L’assicurato fattura 10 ore con qualifiche particolari. L’ufficio AI invia all’assicurato una copia della

104

rettifica, specificando che per quelle 10 ore può essere rim- borsato solo l’importo standard.

6061 Se l’ufficio AI riduce l’importo della fattura, deve informarne

l’assicurato.

Esempio

Un assicurato può fatturare al massimo 45 ore al mese (30 ore al mese x 150 % = 45). Invia una fattura di 60 ore (senza dichiarare né una fase acuta né un obbligo di conti- nuare a versare il salario). L’ufficio AI informa l’assicurato che possono essere rimborsate al massimo 45 ore.

6062 Le fatture per il contributo per l’assistenza devono essere 1/22 contrassegnate come urgenti e inviate all’UCC.

6.7.1 Controlli annuali o puntuali

6063 Una volta all’anno gli uffici AI richiedono agli assicurati un

certificato attestante che hanno regolato il conteggio dei contributi sociali con la cassa di compensazione. Se l’assi- curato non fa pervenire il certificato, il contributo per l’assi- stenza viene sospeso (v. N. 9007).

6064 Gli uffici AI possono richiedere in qualsiasi momento i con- 7/23 tratti di lavoro più recenti, i certificati salariali e i giustificativi

dettagliati delle ore o dei piani di lavoro per verificare se le ore indicate nella fattura e i servizi notturni (compresa la di- sponibilità su chiamata) corrispondano a verità. In determi- nati casi (p. es. a fronte di sospetta irregolarità o frode)

possono anche procedere a controlli più accurati e, in que- sto contesto, chiedere documenti molto dettagliati e speci- fici. Se non si può esigere dall’assicurato che abbia questi documenti a disposizione, la richiesta può essere fatta sol- tanto per il futuro.

105

6065 I controlli possono essere più frequenti e più approfonditi

nel caso di assicurati che in più di un’occasione non hanno adempiuto i propri obblighi di datore di lavoro o nei con- fronti dell’assicurazione.

6.8 Versamento

6066 Il contributo per l’assistenza è versato dall’Ufficio centrale

di compensazione a Ginevra.

6.9 Anticipo

6067 L’assicurato può richiedere un anticipo.

1/22

6068 Soppresso

1/22

6069 L’anticipo è versato, su richiesta, per un importo pari alle 1/23 retribuzioni convenute nei contratti di lavoro inviati, ma non

superiore al contributo mensile per l’assistenza.

Esempio

Il 13 febbraio 2023 un assicurato riceve una decisione che gli attribuisce un contributo per l’assistenza di 2 500 franchi al mese. Il 25 febbraio invia all’ufficio AI due contratti di la- voro. Il primo stabilisce un salario orario di 25 franchi per 30 ore al mese, il secondo un salario mensile di 700 franchi per un grado di occupazione del 20 per cento. L’ufficio AI può concedere un anticipo massimo di 2 337 franchi (30 x 34.30 fr. + 20 % x 44 x 52 ÷ 12 x 34.30 fr.). Se il secondo contratto di lavoro avesse stabilito un salario mensile di 1 750 franchi, l’ufficio AI avrebbe potuto rimborsare al mas- simo un anticipo di 2 500 franchi.

6070 L’assicurato fattura l’anticipo con il modulo 318.536. Gli uf-

fici AI devono trattare la richiesta di anticipo rapidamente e inoltrarla all’UCC come pagamento urgente.

106

6071 L’anticipo non è considerato per il controllo del contributo

annuale massimo per l’assistenza.

6072 In caso di abusi o violazione degli obblighi nei confronti

dell’assicurazione e/o degli assistenti, l’ufficio AI esige la restituzione dell’anticipo. Gli abusi e le violazioni degli ob- blighi possono comportare il rifiuto del contributo per l’assi- stenza (v. N. 9016 e 9018).

6073 Se l’assunzione degli assistenti è scaglionata nel tempo 1/18 (ovvero se non tutti i contratti di lavoro sono conclusi con la

stessa decorrenza), l’anticipo può essere versato in più rate.

6074 Nel caso di una revisione che comporti un aumento rile-

vante del contributo per l’assistenza, può essere versato un anticipo supplementare per la differenza.

6075 L’anticipo deve essere rimborsato al più tardi alla fine del 1/22 contributo per l’assistenza.

7. Revisione e riconsiderazione

7.1 Revisione

7.1.1 In generale

7001 Alla modifica del contributo per l’assistenza si applicano 1/22 per analogia le disposizioni vigenti per la modifica del diritto

alla rendita (cfr. cap. 5 CIRAI; art. 17 cpv. 2 LPGA).

7002 Soppresso

1/22

7003 Soppresso

1/22

107

7004 Ove possibile, il contributo per l’assistenza è sottoposto a

revisione insieme con l’assegno per grandi invalidi. Va tut- tavia tenuto conto delle circostanze del singolo caso.

7005 Il venir meno delle condizioni di diritto (l’assicurato vive in

un istituto e non più a casa propria, l’assicurato minorenne non frequenta più la scuola regolare bensì quella speciale ecc.) non è considerato un motivo di revisione. Il diritto al contributo per l’assistenza decade.

7.1.2 Motivi di revisione

7006 Sussiste un motivo di revisione, ovvero una modifica delle

condizioni determinante per il diritto al contributo per l’assi- stenza, se si è verificata una modifica della situazione per- sonale dell’assicurato, in particolare nei seguenti casi:

– miglioramento o peggioramento dello stato di salute;

– cambiamento del grado della grande invalidità;

– cambiamenti relativi all’attività lucrativa, all’attività di pub- blica utilità o alla formazione, compresi l’aumento o la di- minuzione del grado di occupazione;

– cambiamenti nella fruizione di offerte istituzionali (scuole speciali, centri d’integrazione professionale, laboratori, centri diurni, istituti);

– cambiamenti nella fruizione di prestazioni delle cure di base secondo la LAMal e di altre prestazioni dell’AI;

– cambiamento delle condizioni familiari determinanti (nu- mero di figli, convivenza con familiari ecc.).

7007 Un altro motivo di revisione è costituito da modifiche di

legge o di ordinanza che prevedono un inasprimento o un’agevolazione delle condizioni di diritto (RCC 1983 pag. 538).

7008 Non vi è motivo di revisione nei seguenti casi:

– cambiamenti solo temporanei, come ad esempio un peg- gioramento transitorio dello stato di salute dell’assicurato a seguito di una malattia (RCC 1971 pag. 265, 1964 pag. 392; art. 88a OAI);

108

– cambiamenti solo temporanei nel ricorso ai fornitori di prestazioni consueti (Spitex, istituzioni), inclusi i cambia- menti temporanei del numero di pernottamenti in istituto, anche se questi superano i 15 al mese (v. N. 1009.1);

– cambiamenti di breve periodo (meno di tre mesi) nella si- tuazione scolastica o professionale (grado di occupa- zione, centro di formazione, posto di lavoro);

– modifiche delle direttive amministrative che stabiliscono condizioni di diritto più restrittive (RCC 1982 pag. 252);

– valutazione diversa di fatti sostanzialmente invariati (RCC 1987 pag. 36; DTF 141 V 9).

7009 La privazione della libertà disposta da un’autorità non costi- tuisce un motivo di revisione, bensì di sospensione

(v. N. 9008 segg.). In questo caso le disposizioni sulla revi- sione non sono direttamente applicabili (DTF 116 V 20;

DTF 114 V 143).

7.1.3 Revisione d’ufficio

Articolo 87 capoverso 1 OAI

La revisione avviene d’ufficio quando

a. .in previsione di una possibile modifica importante del bi- sogno di aiuto dovuto all’invalidità è stato stabilito un ter- mine al momento della fissazione ... del contributo per l’assistenza; o

b. allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica … del bi- sogno di aiuto dovuto all’invalidità.

7010 A ogni decisione l’ufficio AI stabilisce quando si dovrà pro- cedere a una revisione. Per fissare il termine di revisione si applicano le seguenti regole:

– se al momento della decisione l’ufficio AI presume che le condizioni dell’assicurato potrebbero successivamente cambiare, fissa la revisione al momento in cui prevede il cambiamento (p. es. se l’assicurato segue una forma- zione che terminerà tra un anno o se l’assicurato ha un figlio che diventerà maggiorenne tra due anni);

109

– negli altri casi, il termine di revisione è fissato alla sca- denza di tre o al massimo cinque anni a decorrere dal giorno della decisione.

7011 Il termine di revisione non è riportato nella decisione. L’uffi-

cio AI gestisce le revisioni previste.

7012 Le revisioni d’ufficio devono essere previste anche nel pe-

riodo in cui l’assicurato sconta una privazione della libertà disposta dalle autorità e il contributo per l’assistenza è so- speso (v. N. 9008).

7.1.4 Revisione su richiesta

7013 Si applicano l’articolo 87 capoverso 2 OAI e, per analogia, 1/22 le disposizioni sulle rendite (cap. 5.2.2 CIRAI).

7014 Soppresso

1/22

7015 Soppresso

1/22

7.1.5 Revisione processuale

7016 Si applicano l’articolo 53 capoverso 1 LPGA e, per analo- 1/22 gia, le disposizioni sulle rendite (cap. 6.2 CIRAI).

7.2 Effetti della revisione

7.2.1 In generale

7017 In linea di massima, la revisione ha effetto per il futuro 1/15 (salvo in caso di ottenimento indebito della prestazione o di

violazione dell’obbligo di informare, v. cap. 7.2.4). Sono tut- tavia fatturate le prestazioni precedentemente ricevute in eccedenza (v. N. 6053.1).

110

Esempio

Un assicurato riceve un contributo per l’assistenza di 1 000 franchi al mese, ovvero 12 000 franchi all’anno. Be- neficia delle prime ore di assistenza nel mese di gennaio 2013. Nel maggio 2013 viene effettuata una revisione, che riduce il contributo per l’assistenza a 800 franchi al mese, ovvero 9 600 franchi all’anno, a partire dal luglio 2013. Il nuovo contributo valido sino alla fine di dicembre 2013,

ammonta quindi a 10 800 franchi (800 fr. x 6 + 1 000 fr. x 6). Se per i mesi da gennaio a giugno l’assicurato fattura 8 000 franchi (quindi più di 6/12 di 12 000 fr.), potrà poi fat- turare solo 2 800 franchi sino alla fine dell’anno. Se invece per i mesi da gennaio a giugno fattura 4 000 franchi (ov- vero meno di 6/12 di 12 000 fr.), sino alla fine dell’anno po- trà fatturare ancora 6 800 franchi. Il nuovo anno intero, con un contributo per l’assistenza di 9 600 franchi, inizia a gen- naio e termina a dicembre del 2014.

7.2.2 Aumento del contributo per l’assistenza

Articolo 88biscapoverso 1 lettere a e b OAI

L’aumento … del contributo per l’assistenza avviene al più presto:

a. se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;

b. se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista.

7018 Il contributo per l’assistenza può essere aumentato solo se 1/25 l’aumento del bisogno di aiuto è durato almeno tre mesi senza interruzione notevole. Si può rinunciare al periodo di attesa di tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI) se l’aumento è ri- conducibile a un contesto ormai stabilizzatosi (p. es. la ri- duzione del numero di giorni trascorsi in un laboratorio,

l’aumento del grado d’occupazione, la nascita di un figlio, la riduzione delle prestazioni LAMal) o se è chiaro che il peggioramento di salute in questione durerà più di tre mesi (p. es. se ora l’assicurato necessita di sorveglianza o di re- spirazione artificiale).

111

Esempio 1

Nel marzo 2012 un assicurato che riceve un contributo per l’assistenza riduce il suo numero di giorni trascorsi in un la- boratorio. Il 15 aprile 2012 l’assicurato inoltra una richiesta di revisione. Dopo gli accertamenti necessari, a giugno l’uf- ficio AI constata che l’assicurato avrebbe diritto a un au- mento del contributo per l’assistenza dal marzo 2012. Il contributo per l’assistenza è però aumentato solo a decor- rere dal 1° aprile 2012.

Esempio 2

Un assicurato beneficia di un contributo per l’assistenza. L’ufficio AI ha fissato il termine di revisione al 31 gennaio 2015. Dopo gli accertamenti del caso, nel maggio 2015 constata che l’assicurato avrebbe avuto diritto a un contri- buto per l’assistenza più elevato già dal giugno 2014. Dal momento che la revisione era prevista per il 31 gennaio 2015, il nuovo contributo per l’assistenza gli viene tuttavia versato dal 1° gennaio 2015. Se lo stesso assicurato soddi- sfa le condizioni di diritto solo nel marzo 2015, riceve il nuovo contributo per l’assistenza a decorrere dal 1° marzo 2015.

7.2.3 Riduzione o soppressione del contributo per l’as-

sistenza

Articolo 88biscapoverso 2 lettera a OAI

La riduzione o la soppressione … del contributo per l’assi- stenza è messa in atto:

a. il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

7019 L’articolo 88biscapoverso 2 lettera a OAI si applica se sono 1/25 adempiute le condizioni di cui all’articolo 88a capoverso 1 OAI.

Esempio

Un assicurato ha diritto a un contributo per l’assistenza. A maggio informa l’ufficio AI del miglioramento del suo stato

112

di salute. Con preavviso del 16 luglio 2025 l’ufficio AI stabi- lisce che il miglioramento dello stato di salute è durato più di tre mesi e comunica quindi all’assicurato la soppressione del suo contributo per l’assistenza (non è più riconosciuto un bisogno di aiuto al di là delle altre prestazioni). La deci- sione di soppressione è inviata dall’ufficio AI il 29 agosto 2025 e notificata all’assicurato il 2 settembre 2025. Di con- seguenza, il contributo per l’assistenza può essere sop- presso con effetto dal 1° novembre 2025.

7020 Questa regola si applica anche se il contributo per l’assi- stenza è ridotto o soppresso soltanto nel corso di una pro- cedura giudiziaria dall’esito sfavorevole all’assicurato. In questo caso, il contributo per l’assistenza è ridotto o sop- presso all’inizio del secondo mese che segue la notifica della sentenza (RCC 1982 pag. 34).

7020.1 Se la riduzione del contributo per l’assistenza è riconduci- 1/25 bile a un contesto ormai stabilizzatosi (p. es. modifica del numero di giorni trascorsi in un laboratorio, riduzione del grado d’occupazione, aumento delle prestazioni LAMal, in- cremento dell’assegno per grandi invalidi o anche un mi- glioramento dello stato di salute presumibilmente destinato a perdurare, p. es. dopo un’operazione che ha attenuato i problemi di salute), si può rinunciare al termine di tre mesi previsto nell’articolo 88a capoverso 1 OAI. L’articolo 88bis capoverso 2 lettera a OAI resta tuttavia applicabile, se l’as- sicurato ha adempiuto il suo obbligo di informare (v.

cap. 7.2.4).

Esempio

Un assicurato capace di esercitare i diritti civili esercita un’attività lucrativa nel mercato del lavoro primario. A mag- gio informa l’ufficio AI che da giugno non lavorerà più. Con preavviso del 16 luglio 2025 all’assicurato viene comuni- cata la riduzione del suo contributo per l’assistenza (non è più riconosciuto un bisogno di aiuto nell’ambito dell’attività lucrativa). La decisione di revisione è inviata dall’ufficio AI il 29 agosto 2025 e notificata all’assicurato il 2 settembre 2025. Di conseguenza, il contributo per l’assistenza può essere soppresso con effetto dal 1° novembre 2025.

113

7021 Se il contributo per l’assistenza è soppresso in seguito alla 1/25 cessazione dell’adempimento di una delle condizioni di di-

ritto (p. es. trasferimento del domicilio all’estero, decesso, entrata in istituto, passaggio dalla scuola regolare a quella speciale, soppressione dell’AGI), il diritto si estingue alla fine del mese in questione, diversamente da quanto av- viene per la soppressione/riduzione in caso di cambia- mento del bisogno di aiuto. Successivamente, può essere concessa soltanto l’eventuale continuazione del versa- mento del salario in virtù di un obbligo derivante dal de- cesso o dall’entrata imprevedibile in istituto. In tali casi si deve procedere secondo quanto illustrato al capitolo 1.3.

7022 La decisione di revisione che riduce o sopprime un contri- 1/22 buto per l’assistenza stabilisce che è revocato l’effetto so-

spensivo a un eventuale ricorso. La disposizione della re- voca dell’effetto sospensivo deve figurare espressamente nel testo della decisione.

7.2.4 Ottenimento illecito del contributo per l’assi-

stenza o violazione dell’obbligo di informare

Articolo 88biscapoverso 2 lettera b OAI

La riduzione o la soppressione … del contributo per l’assi- stenza è messa in atto:

b. retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica- zione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebi- tamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’articolo 77, indipenden- temente dal fatto che la prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione dell’obbligo di informare.

7023 L’assicurato, il suo rappresentante legale, le autorità op-

pure terzi ai quali spetta la prestazione (RCC 1987

pag. 519, 1986 pag. 664) devono comunicare immediata- mente all’ufficio AI ogni cambiamento importante della si- tuazione determinante per il diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della percezione di altre prestazioni,

114

delle condizioni personali; obbligo di informare, art. 31 LPGA e art. 77 OAI).

7024 L’assicurato non viola invece l’obbligo di informare se può

ragionevolmente supporre che le mutate condizioni siano già note agli organi dell’AI (p. es. modifica del grado di grande invalidità; RCC 1974 pag. 140, 1971 pag. 265, sen- tenza del TF 8C_870/2013 del 19 agosto 2014).

7025 Se l’assicurato non adempie l’obbligo di informare e benefi- 1/15 cia quindi indebitamente di prestazioni dell’AI, deve resti-

tuire tali prestazioni (cfr. art. 7b cpv. 2 lett. b e c LAI in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 1 LPGA e l’art. 7b cpv. 3 LAI). L’ufficio AI stabilisce mediante decisione l’im- porto indebitamente percepito da restituire (art. 3 OPGA).

7026 Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite an-

che in caso di lieve violazione dell’obbligo di informare. La restituzione può però essere condonata se costituisce un onere troppo gravoso per l’assicurato e se quest’ultimo ha agito in buona fede (art. 25 cpv. 1 LPGA, art. 4 e 5 OPGA; cfr. N. 10401 segg. DR; DTF 112 V 97; RCC 1986

pag. 664). La violazione grave e intenzionale dell’obbligo di informare esclude invece la buona fede, ragion per cui in questi casi non è necessario verificare la possibilità di un condono secondo l’articolo 25 capoverso 1 LPGA.

7027 L’ufficio AI stabilisce se l’assicurato si è reso colpevole di

una violazione dell’obbligo di informare e quando è interve- nuto un cambiamento importante della situazione determi- nante per il diritto al contributo per l’assistenza.

7.2.5 Situazione invariata

7028 Se una procedura di revisione svolta d’ufficio o su richiesta 1/20 non comporta un adeguamento determinante del contributo

per l’assistenza, la prestazione continua a essere versata invariata e l’ufficio AI emana una comunicazione.

115

7.3 Riconsiderazione

7.3.1 In generale

7029 Si applicano l’articolo 53 capoverso 2 e 3 LPGA e, per ana- 1/22 logia, le disposizioni sulle rendite (cap. 6.1 CIRAI).

7030 Soppresso

1/22

7031 Soppresso

1/22

7032 Soppresso

1/22

7033 Soppresso

1/22

7034 Soppresso

1/22

8 Obblighi dell’assicurato

8.1 Obbligo di ridurre il danno

Articolo 21 capoverso 4 LPGA

Le prestazioni possono essere temporaneamente o definiti- vamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedi- mento d’integrazione professionale ragionevolmente esigi- bile e che promette un notevole miglioramento della capa- cità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

116

8001 In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto 1/18 ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es.

mezzi ausiliari, attrezzi). In caso contrario, l’aiuto cui deve far ricorso non è preso in considerazione nel calcolo del contributo per l’assistenza. L’obbligo di ridurre il danno si applica ai più svariati aspetti della vita. Tuttavia, bisogna esaminare alla luce di tutte le circostanze oggettive e sog- gettive del caso concreto se si possa esigere da un assicu- rato di partecipare a un provvedimento (DTF 113 V 22 con- sid. 4a). Inoltre, quanto più sarebbe elevato l’onere a carico dell’assicurazione, tanto più severe dovranno essere le esi- genze in materia di obbligo di ridurre il danno.

Esempio

L’assicurato dichiara di aver bisogno di aiuto nella gestione dell’economia domestica. Tuttavia, si può ragionevolmente esigere da lui che acquisti determinati mezzi ausiliari per ri- durre il bisogno di aiuto. L’assicurato non lo fa. L’ufficio AI fissa il contributo per l’assistenza come se i mezzi ausiliari fossero disponibili (analogamente a quanto previsto per il calcolo dell’AGI).

8.2 Obbligo di collaborare

Articolo 43 capoverso 3 LPGA

Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’as- sicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

8002 L’assicurato è tenuto a collaborare, ossia a fornire tutte le informazioni necessarie per l’accertamento del diritto e a sottoporsi a tutti i provvedimenti di accertamento ragione- volmente esigibili (art. 28 e 43 cpv. 2 LPGA; N. 5001 CPAI). Deve sottoporsi, per esempio, agli esami medici ne- cessari o all’accertamento sul posto (RCC 1967 pag. 255).

117

8003 Conformemente all’articolo 43 capoverso 3 LPGA, in caso di violazione dell’obbligo di collaborare l’ufficio AI può deci- dere in base agli atti, se è possibile accertare i fatti senza difficoltà e senza costi particolari anche senza la collabora- zione dell’assicurato. In caso contrario, sospende gli accer- tamenti e decide di non entrare in materia. La scelta

dell’una o dell’altra opzione dipende dalle circostanze spe- cifiche del caso. Nel dubbio, va scelta la variante più favo- revole all’assicurato (RCC 1983 pagg. 525 e 528, 1978 pag. 476).

Esempio

L’assicurato dichiara di aver bisogno di un servizio not- turno. L’ufficio AI richiede il relativo certificato. Nonostante la procedura di diffida e la concessione di un termine di ri- flessione, l’assicurato non fa pervenire i documenti richie- sti. L’ufficio AI fissa il contributo per l’assistenza sulla base dei documenti disponibili e quindi non riconosce il bisogno di aiuto nell’ambito del servizio notturno.

8.3 Obbligo di informare

Articolo 31 capoverso 1 LPGA

L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, se- condo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni de- terminanti per l’erogazione di una prestazione.

8004 L’assicurato deve comunicare ogni cambiamento impor- tante della situazione personale ed economica che può in- cidere sul diritto alle prestazioni.

8005 Ciò è necessario in particolare nei seguenti casi:

– cambiamento dello stato di salute e/o del bisogno di aiuto;

– aumento o riduzione del numero di giorni trascorsi in un’istituzione (istituto, laboratorio, centro diurno, scuola speciale), compresi l’entrata e l’uscita da un istituto e i ri- coveri in ospedale;

118

– cambiamenti nel ricorso ad altre prestazioni (AI, cure di base LAMal);

– cambiamenti dello stato civile (compresi la composizione dell’economia domestica e i cambiamenti d’indirizzo);

– assunzione o cessazione di un’attività lucrativa o di pub- blica utilità e cambiamento del grado di occupazione e/o del reddito;

– assunzione, interruzione o conclusione di una forma- zione, compreso il cambiamento del centro di formazione (per esempio da una classe normale a una scuola spe- ciale);

– soggiorni all’estero di oltre tre mesi.

8006 In caso di violazione dell’obbligo di informare, le prestazioni

dell’assicurazione invalidità possono essere ridotte o rifiu- tate (art. 7b cpv. 2 lett. b LAI) e ne può essere richiesta la restituzione.

8.4 Obblighi del datore di lavoro

8007 L’assicurato o il suo rappresentante legale è il datore di la- 1/26 voro degli assistenti.. In qualità di datore di lavoro, deve ri-

spettare i requisiti del CNL cantonale per il personale do- mestico applicabili nel suo Cantone e/o i salari minimi defi- niti nel CNL personale domestico (RS 221.215.329.4), le disposizioni del CO sul contratto di lavoro (vacanze, inden- nità in caso di malattia ecc.) e gli obblighi di versamento dei contributi alle assicurazioni sociali.

8008 Prima di effettuare il primo versamento del contributo per 1/26 l’assistenza, l’ufficio AI richiede all’assicurato una copia

della sua iscrizione quale datore di lavoro presso la cassa di compensazione. Successivamente, una volta l’anno ri- chiede all’assicurato un giustificativo del conteggio dei con- tributi sociali.

Esempio

L’ufficio AI non riceve dall’assicurato alcuna copia della sua iscrizione quale datore di lavoro presso la cassa di com- pensazione. Gliela richiede, poiché in sua mancanza non

119

potrà versare alcun contributo per l’assistenza, nonostante abbia ricevuto le fatture. Ciò vale anche per l’anticipo.

8009 L'ufficio AI non può accettare contratti di lavoro contenenti 1/26 disposizioni contrarie alle norme del diritto del lavoro (salari

inferiori a quelli previsti nei CNL, periodi di riposo non ri- spettati, assunzione di personale senza permesso di lavoro ecc.).

9. Sanzioni

Articolo 42octiesLAI

Il contributo per l’assistenza può essere ridotto o rifiutato all’assicurato che non adempie i propri obblighi legali nei confronti dell’assistente o dell’assicurazione. Prima di ri- durre o rifiutare il contributo, l’assicurazione deve inviare all’assicurato una diffida scritta e avvertirlo delle conse- guenze giuridiche.

9001 La sanzione consiste generalmente nella sospensione o

nel rifiuto del contributo per l’assistenza.

9002 Di norma si rinuncia ad una riduzione, poiché risulta prati-

camente impossibile determinarla tenendo conto di tutte le circostanze (gravità della colpa dell’assicurato, gravità del danno alla salute ed entità del bisogno di aiuto coperto me- diante il contributo per l’assistenza).

9002.1 Tuttavia, il contributo per l'assistenza sarà ridotto se le pre- 1/26 stazioni fatturate non sono conformi agli obblighi legali o

alle disposizioni dell'assicurazione, in particolare per quanto riguarda la durata del lavoro, i periodi di riposo e le vacanze.

Esempio

L'ufficio AI constata che un assistente ha lavorato 40 ore alla settimana ogni mese per tutto l'anno senza mai pren- dere vacanze. Può dedurre 4 settimane di 40 ore dal con- tributo per l'assistenza.

120

9003 L’ufficio AI accerta d’ufficio se sono soddisfatte le condi- 1/26 zioni per una riduzione, una sospensione o un rifiuto.

9.1 Procedura di diffida e termine di riflessione

9004 Prima di sospendere o rifiutare le prestazioni, l’ufficio AI av- 1/22 via di norma una procedura di diffida e impartisce un ade-

guato termine di riflessione (Pratique VSI 1997 pag. 36). Si applicano i N. 5006 segg. CPAI.

9005 Soppresso

1/22

9006 Soppresso

1/22

9.2 Sospensione del contributo per l’assistenza

9007 Se l’assicurato non adempie i propri obblighi legali nei con-

fronti degli assistenti (obblighi del datore di lavoro) o dell’assicurazione (in particolare, obblighi di collaborare e di informare), dopo la procedura di diffida e allo scadere del termine di riflessione l’ufficio AI può sospendere il con- tributo per l’assistenza.

Esempio

In primavera l’ufficio AI non riceve alcun giustificativo del conteggio dei contributi sociali. Nonostante la procedura di diffida e il termine di riflessione impartito, l’assicurato (da- tore di lavoro) non produce la prova richiesta.

La prestazione viene sospesa fintantoché l’assicurato non potrà provare di aver iscritto l’assistente presso la cassa di compensazione e di aver pagato i contributi.

9008 La privazione della libertà disposta da un’autorità può de-

terminare una sospensione del contributo per l’assistenza. Quest’ultimo può essere sospeso anche durante il periodo di carcerazione preventiva e in caso di esecuzione antici- pata della pena.

121

9009 La sospensione del contributo per l’assistenza si fonda sul

presupposto che l’assicurato non possa emettere alcuna fattura, dal momento che l’assistente non può fornire pre- stazioni d'aiuto in carcere. In questo caso l’ufficio AI non ri- conosce alcun obbligo di continuare a versare il salario, benché l’assicurato sia soggetto a tale obbligo.

9010 Il contributo per l’assistenza non è quindi sospeso e conti-

nua ad essere erogato, se la pena è comminata sotto forma di arresti domiciliari o se il genere di esecuzione of- fre all’assicurato la possibilità di svolgere un’attività lucra- tiva (o formazione) per la quale l’assicurato necessita di aiuto. In questo caso, tuttavia, si tiene conto solo delle ore accertate per questo ambito.

Esempio

Un assicurato ha bisogno di aiuto nell’ambito dell’economia domestica (2 ore al mese) e degli atti ordinari della vita (30 minuti al mese). Lavora e in questo ambito ha bisogno di un’ora di aiuto al mese. Commette un reato e viene con- dannato a una pena privativa della libertà. Può tuttavia re- carsi al posto di lavoro durante il giorno. L’ufficio AI può continuare a versare il contributo per l’assistenza per il bi- sogno di un’ora al mese nell’ambito del lavoro.

9011 Dopo il rilascio, il diritto al contributo per l’assistenza rina-

sce automaticamente, ossia senza che sia necessario pro- cedere prima a una revisione. Restano riservati altri motivi di revisione (composizione della famiglia ecc.).

9012 Il versamento del contributo per l’assistenza è sospeso,

inoltre, se l’assicurato soggiorna all’estero per oltre tre mesi. Anche in questo caso non sono riconosciuti gli obbli- ghi di continuare a versare il salario.

9013 Soppresso

1/22

9014 Nei casi previsti ai N. 9008–9012 non ha luogo alcuna pro-

cedura di diffida e non è impartito alcun termine di rifles- sione.

122

9015 La sospensione può avere anche effetto retroattivo. In que-

sto caso le prestazioni versate in eccedenza devono es- sere rimborsate.

9.3 Rifiuto del contributo per l’assistenza

9016 Se l’assicurato non adempie i propri obblighi legali nei con- 1/26 fronti degli assistenti o dell’assicurazione, dopo la proce-

dura di diffida e allo scadere del termine di riflessione l’uffi- cio AI può rifiutargli il versamento del contributo per l’assi- stenza.

Esempio

Un assicurato invia una fattura. L'ufficio AI constata che un solo assistente ha prestato aiuto ogni notte del mese e la- vorato anche durante il giorno. L'ufficio AI informa l'assicu- rato che non adempie i suoi obblighi di datore di lavoro e indica le possibili sanzioni (riduzione o rifiuto del contributo per l'assistenza). In caso di ulteriori violazioni, l'ufficio AI può sopprimere il contributo per l'assistenza.

9017 Alla prima violazione dell’obbligo di informare l’ufficio AI ri-

chiede solo il rimborso delle prestazioni versate in ecce- denza e informa l’assicurato che ha violato l’obbligo di in- formare e che ciò può comportare sanzioni quali la ridu- zione o il rifiuto del contributo per l’assistenza.

123

Esempio

Un assicurato riduce il proprio grado di occupazione e non lo comunica. L’ufficio AI, dopo esserne venuto a cono- scenza, richiede eventualmente il rimborso dell’importo versato in eccedenza ed emana una nuova decisione. Al contempo informa l’assicurato che ha violato il suo obbligo di informare e che ciò può comportare sanzioni quali la ri- duzione o il rifiuto del contributo per l’assistenza. Un anno dopo, l’assicurato aumenta il numero dei giorni trascorsi in un’istituzione e non comunica nemmeno questo cambia- mento. L’ufficio AI può rifiutare il contributo per l’assi- stenza.

9018 Un altro motivo di rifiuto è l’abuso del diritto. In questo caso, l’ufficio AI informa l’assicurato che ha commesso un abuso del diritto e che ciò può comportare sanzioni quali la riduzione o il rifiuto del contributo per l’assistenza, nonché una denuncia. Al contempo l’ufficio AI corregge l’importo del contributo per l’assistenza, eventualmente con effetto retroattivo, e richiede il rimborso dell’importo versato in ec- cedenza (art. 88biscpv. 2 lett. b OAI).

10 Coordinamento con altre prestazioni

10.1 Coordinamento con l’assicurazione militare o con-

tro gli infortuni

10001 L’introduzione del contributo per l’assistenza non interessa 1/18 l’assicurazione militare o contro gli infortuni, dato che vi hanno diritto solo i beneficiari di un assegno per grandi in- validi dell’AI. Di conseguenza, in caso di diritto a un asse- gno per grandi invalidi dell’assicurazione militare o contro gli infortuni, non viene versato alcun contributo per l’assi- stenza (DTF 140 V 113). Il diritto non sussiste, poiché l’assi- curato percepisce l’assegno per grandi invalidi esclusiva- mente dall’assicurazione militare o dall’assicurazione con- tro gli infortuni (art. 66 cpv. 3 LPGA), anche se la grande invalidità è imputabile solo parzialmente a un infortunio.

124

10.2 Coordinamento con le casse di compensazione

10002 Il versamento del contributo per l’assistenza è effettuato

non tramite la cassa di compensazione ma tramite l’UCC.

10003 Va tuttavia garantito il coordinamento con la cassa di com- 1/22 pensazione per verificare la riscossione dei contributi so-

ciali. La cassa di compensazione sorveglia l’osservanza dell’obbligo assicurativo nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e l’adesione dell’assicurato in qualità di datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato nella previdenza professionale. Può eventualmente informare l’ufficio AI in caso di mancata osservanza dei suddetti ob- blighi.

10004 Se in primavera l’ufficio AI non riceve il giustificativo richie-

sto del conteggio dei contributi sociali per l’anno trascorso, invia una copia della lettera di diffida alla cassa di compen- sazione per informarla. La riscossione dei contributi spetta alla cassa di compensazione.

10005 La cassa di compensazione cantonale del Cantone di do- 1/24 micilio dell’assicurato è competente per le decisioni relative

al contributo per l’assistenza per le persone che hanno rag- giunto l’età di riferimento o anticipato la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia. L’ufficio AI esegue gli ac- certamenti in merito, calcola il contributo per l’assistenza ed emana la decisione in nome della cassa di compensa- zione del Cantone di domicilio dell’assicurato. Questa pro- cedura si applica anche in caso di opposizione.

10.3 Coordinamento con l’assicurazione malattie

10006 Il tempo necessario per le cure di base per le quali è ver-

sato un contributo secondo l’articolo 7 capoverso 2 let- tera c OPre rientra nel calcolo del contributo per l’assi- stenza. Le cure terapeutiche non sono invece prese in con- siderazione.

125

10007 Il tempo necessario per le cure di base fornite da Spitex o

da altro personale di cura riconosciuto sono dedotte dal bi- sogno di aiuto e dall’importo massimo. Nel quadro del cal- colo del contributo per l’assistenza è indispensabile per l’AI sapere se l’assicurato riceve cure di base secondo la LA- Mal, al fine di evitare il rischio di un doppio rimborso.

10008 È in primo luogo l’assicurato a dover fornire queste infor- 1/16 mazioni. Di conseguenza, un assicurato che richieda un

contributo per l’assistenza deve procurarsi presso la pro- pria assicurazione malattie un certificato delle prestazioni di cui beneficia e farlo pervenire all’ufficio AI. Se l’ufficio AI necessita di ulteriori informazioni, può richiederle all’assicu- ratore-malattie in virtù dell’articolo 84a LAMal (cfr. art. 32 cpv. 2 LPGA).

10009 L’ufficio AI notifica una copia del preavviso e della deci-

sione alla cassa malati.

10.4 Coordinamento con le PC

10010 È inoltre necessario un coordinamento con l’ufficio PC per

quanto riguarda il rimborso delle spese di malattia e d’inva- lidità nell’ambito delle PC.

10011 Se un contributo per l’assistenza è versato retroattiva-

mente per un periodo per il quale le spese di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio erano già state rimborsate tra- mite le PC, l’ufficio PC deve chiedere la restituzione degli importi versati, che possono essere dedotti direttamente dal contributo per l’assistenza.

10012 L’ufficio AI deve verificare, al più tardi al momento dell’ac-

certamento sul posto, se l’assicurato percepisca o meno PC. Se è il caso, l’ufficio AI fa pervenire all’ufficio PC com- petente una copia del preavviso e della decisione definitiva sul contributo per l’assistenza.

126

10013 Dopo aver ricevuto la decisione, l’ufficio PC inoltra, se del

caso, una richiesta di compensazione. Questa deve conte- nere il numero AVS del beneficiario delle PC, il numero della decisione sul contributo per l’assistenza e le presta- zioni da compensare (indicate per ciascun mese).

10014 L’ufficio PC deve inoltrare la richiesta di compensazione

all’ufficio AI entro 30 giorni dalla notifica della decisione sul contributo per l’assistenza. Per evitare ulteriori richieste di restituzione, l’AI non dovrà versare alcun contributo per l’assistenza durante questi 30 giorni. Un eventuale anticipo non deve essere compensato e può quindi essere versato in questo periodo. Va tuttavia sottolineato che se l’assicu- rato ha già ricevuto delle prestazioni dalle PC per le spese di malattia e invalidità non ha probabilmente bisogno di un anticipo.

10015 L’importo del contributo per l’assistenza concesso retroatti-

vamente è versato all’ufficio PC, a condizione che questo abbia inoltrato la richiesta di compensazione entro i termini previsti. In tal caso, l’ufficio AI deve eventualmente ripartire le fatture inviate dall’assicurato.

10016 Se l’importo mensile contenuto nella richiesta di compen- 1/22 sazione è pari (o superiore) a quello fatturato dall’assicu-

rato, l’ufficio AI inoltra la fattura all’UCC, indicando che il pagamento andrà effettuato direttamente alla cassa di compensazione. Il rimborso all’ufficio PC viene effettuato sulla base del salario effettivo, se questo è inferiore ai for- fait orari.

10017 Se l’importo mensile contenuto nella richiesta di compen-

sazione è inferiore a quello fatturato dall’assicurato, l’ufficio AI deve inoltrare all’UCC due fatture separate. La prima corrisponde alla richiesta di compensazione ed è pagata direttamente alla cassa di compensazione, mentre la se- conda corrisponde all’importo rimanente, che è versato di- rettamente all’assicurato.

127

Esempio

Nel maggio 2022 un assicurato si iscrive all’ufficio AI. Il 17 ottobre 2022 riceve una decisione che gli attribuisce un contributo per l’assistenza di 2 500 franchi al mese dal maggio 2022. Dato che in precedenza l’assicurato ha per- cepito PC per le spese di malattia e d’invalidità, l’ufficio AI invia una copia del preavviso e della decisione all’ufficio PC.

Il 10 novembre l’assicurato inoltra le fatture seguenti:

Maggio 2022 2 000 franchi

Giugno 2022 2 400 franchi

Luglio 2022 1 200 franchi+ 800 franchi obbligo

di continuare a versare il salario Agosto 2022 1 400 franchi

Settembre 2022 3 800 franchi

Ottobre 2022 2 600 franchi

Il 15 novembre 2022 l’ufficio PC inoltra la richiesta di com- pensazione seguente:

Maggio 2022 2 500 franchi

Giugno 2022 1 400 franchi

Luglio 2022 2 200 franchi

Agosto 2022 1 800 franchi

Settembre 2022 3 800 franchi

Ottobre 2022 2 300 franchi

L’ufficio AI verifica la richiesta di compensazione e le fat- ture e inoltra all’UCC il risultato seguente:

Maggio 2022 2 000 franchi pagamento diretto all’uffi-

cio PC

Giugno 2022 1 400 franchi pagamento diretto all’uffi-

cio PC

1 000 franchi pagamento diretto all’as- sicurato

Luglio 2022 1 200 franchi pagamento diretto all’uffi-

cio PC

800 franchi pagamento diretto all’ufficio PC

128

Agosto 2022 1 400 franchi pagamento diretto all’uffi-

cio PC

Settembre 2022 3 750 franchi pagamento diretto all’uffi-

cio PC (max. 150 % del contributo per l’assistenza mensile)

Ottobre 2022 2 300 franchi pagamento diretto all’uffi-

cio PC

300 franchi pagamento diretto all’assi- curato

10018 Se non è presentata alcuna richiesta di compensazione en- tro 30 giorni dalla notifica della decisione, l’ufficio AI può inoltrare la fattura all’UCC, che verserà il contributo per l’assistenza all’assicurato con effetto liberatorio. In caso di ritardo nella presentazione della richiesta di compensa- zione, non sussiste alcun obbligo di compensazione a po- steriori né per l’ufficio AI né per l’UCC. In tal caso, l’ufficio PC deve richiedere la restituzione delle prestazioni versate direttamente all’assicurato.

11. Disposizioni finali

11001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2026.

129

Allegato 1: Processo decisionale: condizioni di diritto

no

AGI AI

sì

Intende vivere a

no Vive a

casa grazie al

casa?

contributo per

sì

l’assistenza? sì no

È maggiorenne?

sì

no

Ha l’esercizio dei diritti civili?

sì

Propria economia

sì sì

domestica? Classe normale?

no no

Formazione/attività nel sì sì Formazione/attività no

mercato del lavoro nel mercato del lavoro primario? Contributo primario?

per l’assistenza no no

sì sì

Garanzia dei diritti SCI di 6 ore?

acquisiti in virtù di un

no SCI di 6 ore?

no

Nessun contributo Nessun contributo

per l’assistenza per l’assistenza

130

Allegato 2: Continuazione del versamento del salario secondo la scala bernese

Scala bernese

1° anno di servizio 3 settimane di salario 2° anno 1 mese di salario 3°–4° anno 2 mesi di salario 5°–9° anno 3 mesi di salario 10°–14° anno 4 mesi di salario 15°–19° anno 5 mesi di salario 20°–25° anno 6 mesi di salario

131

Allegato 3: Tabella degli intervalli di tempo per livello e ambito

1/25

Livello 0 1 2 34

Ingente e Per la mag-

costante gior parte

Bisogno di Occasio- Per diverse per tutte le

Nessuno delle azioni

aiuto nale azioni azioni (nes-

(autonomia

suna auto- minima)

nomia)

Compimento degli atti ordinari della vita

Vestirsi/sve- 1-10 11-25 26-49 Da 50

0 min./giorno

stirsi min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

Alzarsi/se-

1-10 11-25 26-49 Da 50 dersi/sdraiars 0 min./giorno

min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

i

Mangiare e 1-15 16-35 36-59 Da 60

0 min./giorno

bere min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

Cura del 1-15 16-35 36-69 Da 70

0 min./giorno

corpo min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

Espletare i bi-

1-15 16-35 36-59 Da 60 sogni corpo- 0 min./giorno

min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

rali

Economia domestica

Amministra- 1-3 4-6 7-9 Da 10

0 min./giorno

zione min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

1-20 21-40 41-59 Da 60 Pasti 0 min./giorno

min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

Pulizia e or- 1-7 8-15 16-29 Da 30

0 min./giorno

dine dell’allog- min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

gio 1-4 5-10 11-19 Da 20 Acquisti 0 min./giorno

min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

1-2 3-5 6-9 Da 10 Bucato 0 min./giorno

min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

Partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero

1-15 16-35 36-59 Da 60 Tempo libero 0 min./giorno

min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

Accudimento di bambini

Intervalli di 0 1-35 36-70 71-119 Da 120

tempo min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

Lavoro, attività di pubblica utilità, formazione e perfezionamento professionale

Intervalli di 1-30 31-70 71-119 Da 120

0 min./giorno

tempo min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

DFI UFAS | Circolare sul contributo per l’assistenza (CCA)

Valida dal 1° gennaio 2015 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.507.26 i

132

Sorveglianza

Livello 0 1 2 34

Sorveglianza Sorve-

Bisogno di Occasio- ogni quarto glianza per-

Nessuno Ogni ora

aiuto nale d’ora (1:4) manente

(1:1)

30 60 120240

Tempo 0 min./giorno

min./giorno min./giorno min./giorno min./giorno

Servizio notturno

Livello 0 1 2 34

Almeno 4

Occasio-

volte a set- Almeno 1

nale per 1- Almeno 2 Bisogno di timana/16 volta ogni

Nessuno 3 notti a ore ogni aiuto notti al notte

settimana notte mese

0 ore al 1,67 ore al 2,28 ore al 3,48 ore al 4,79 ore al

Tempo

giorno giorno giorno giorno giorno

Forfait 0 fr. 58.85 fr. 80.50 fr. 122.80 fr. 169.10 fr.

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133

Allegato 4: Minorenni: riduzioni del bisogno di aiuto computabile nel modulo FAKT

Nota: se sussiste un bisogno di aiuto dovuto all’invalidità, gli uffici AI devono applicare la stessa classificazione in livelli utilizzata per gli adulti, anche se il bisogno di aiuto dipende in parte dall’età. Il FAKT tiene automaticamente conto della riduzione corrispondente a seconda della fascia d’età del minore.

Ambito 0–2 anni 3–5 anni 6–12 anni

1.1 Vestirsi/svestirsi

1.1.1 Abbinare gli abiti - 100 % - 100 % Nessuna

detrazione 1.1.2 Vestirsi/svestirsi - 100 % - 50 % Nessuna

detrazione 1.1.3 Mettere/togliere mezzi ausiliari Nessuna Nessuna Nessuna

detrazione detrazione detrazione

1.1.4 Supplemento per spasmi ecc. Nessuna Nessuna Nessuna

detrazione detrazione detrazione 1.1.5 Supplemento per 2 assistenti Nessuna Nessuna Nessuna

detrazione detrazione detrazione 1.1.6 Supplemento per la temperatura Nessuna Nessuna Nessuna corporea detrazione detrazione detrazione

1.2 Alzarsi/sedersi/sdraiarsi, spo-

starsi in casa

1.2.1 Cambiare posizione - 75 % Nessuna Nessuna

detrazione detrazione 1.2.2. Mobilità in casa - 75 % Nessuna Nessuna

detrazione detrazione

1.2.3 Supplemento per cambiare posi- Nessuna Nessuna Nessuna zione detrazione detrazione detrazione 1.2.4 Supplemento per 2 assistenti/sol- Nessuna Nessuna Nessuna levatore detrazione detrazione detrazione 1.2.5 Supplemento per esercizi di mobi- Nessuna Nessuna Nessuna lità detrazione detrazione detrazione

134

1.3 Mangiare/bere

1.3.1 Versare da bere ecc. - 100 % - 75 % - 50 % 1.3.2 Mangiare e bere - 75 % - 25 % Nessuna

detrazione

1.3.3 Supplemento per spasmi Nessuna Nessuna Nessuna

detrazione detrazione detrazione 1.3.4 Supplemento per mastica- Nessuna Nessuna Nessuna zione/deglutizione detrazione detrazione detrazione 1.3.5 Supplemento per cure speciali Nessuna Nessuna Nessuna

detrazione detrazione detrazione

1.4 Cura del corpo

1.4.1 Igiene personale - 100 % - 50 % Nessuna

detrazione 1.4.2 Spostamenti - 100 % - 50 % Nessuna

detrazione 1.4.3 Igiene orale - 100 % - 50 % Nessuna

detrazione 1.4.4 Cure periodiche (capelli, mani- - 100 % - 75 % - 25 % cure)

1.4.5 Cosmesi - 100 % - 75 % - 25 %

1.4.6 Supplemento per 2 assistenti Nessuna Nessuna Nessuna

detrazione detrazione detrazione 1.4.7 Supplemento per mezzi ausiliari Nessuna Nessuna Nessuna

detrazione detrazione detrazione

135

1.5 Espletare i bisogni corporali

1.5.1 Spostamenti - 100 % - 50 % Nessuna

detrazione 1.5.2 Espletare i bisogni corporali - 100 % - 50 % Nessuna

detrazione 1.5.3 Pulirsi - 100 % - 50 % Nessuna

detrazione 1.5.4 Vestirsi/svestirsi - 100 % - 50 % Nessuna

detrazione

1.5.5 Supplemento per spasmi ecc. Nessuna Nessuna Nessuna

detrazione detrazione detrazione 1.5.6 Supplemento per 2 assi- Nessuna Nessuna Nessuna stenti/sollevatore detrazione detrazione detrazione 1.5.7 Supplemento per clistere, cura Nessuna Nessuna Nessuna dello stoma detrazione detrazione detrazione

1.6 Bisogno supplementare per gli Nessuna Nessuna Nessuna

atti ordinari della vita detrazione detrazione detrazione

3.1 Hobby/tempo libero

3.1.1 Attività - 75 % - 50 % - 25 % 3.1.2 Comunicazione/contatti - 75 % - 25 % Nessuna

detrazione 3.1.3 Mobilità - 100 % - 100 % - 25 % 3.1.4 Vacanze/viaggi - 100 % - 50 % - 25 %

136

Allegato 5: Fissazione del contributo per l’assistenza

Grafico 2: Procedura per la fissazione del contributo per l’assistenza

Economia Tempo Attività di Accudimento Servizio AOV Lavoro Formazione Sorveglianza

domestica libero pubblica utilità di bambini notturno

Registrazione del bisogno di aiuto al giorno

Calcolo del bisogno di aiuto al mese

Ambiti Ambito Atti ordinari della vita, Sorveglianza Economia domestica,

Tempo libero Fissazione degli importi massimi incl.

controllo del limite massimo ed

eventuale riduzione

Ambito Ambiti Servizio notturno Determinazione del bisogno di aiuto

Lavoro, riconosciuto al mese

Attività di pubblica utilità,

Accudimento di bambini,

Formazione Detrazione AGI/servizi di terzi/LAMal

Determinazione del bisogno di assistenza

riconosciuto al mese

Determinazione del bisogno di assistenza

riconosciuto all’anno

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Allegato 6: Procedura del contributo per l’assistenza

Grafico 3: Procedura del contributo per l’assistenza

Ricezione della richiesta di contributo per

l‘assistenza

Conferma della ricezione e verifica di ammissibilità

secondo l‘allegato 1 CCA

Decisione di rifiuto (incl.

Ammissibile? preavviso)

Inoltro del modulo di autodichiarazione

Registrazione di Ricezione dell‘autodichiarazione tutti i dati/risultati nel FAKT Mandato al servizio di accertamento

Rapporto del servizio di accertamento

Calcolo del contributo per l‘assistenza nel FAKT

Preavviso e decisione (con allegato il rapporto di

accertamento FAKT)

Anticipo Verifica mensile delle fatture e pagamento

Fine

Revisione

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Allegato 7: Modello di contratto di lavoro

1/26

Contratto di lavoro

(contratto modello)

tra

persona assistita /datore di lavoro

Cognome, nome: ……………………………………………………………………………. Indirizzo: ……………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………….…

rappresentato/a da:

datore di lavoro

Cognome, nome: ……………………………………………………………………………. Indirizzo: ……………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………….… e

lavoratore/lavoratrice

Cognome, nome: ……………………………………………………………………………. Indirizzo: ……………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………….… Data di nascita: ……………………………….. Stato civile: ………………………. Nazionalità: ………………………………… Permesso di soggiorno: ………. N. AVS: ………………………………………………..

139

1. Funzione

Il lavoratore/La lavoratrice è assunto/a come assistente personale della persona assi- stita / del datore di lavoro alle condizioni esposte qui di seguito.

Le sue mansioni comprendono prestazioni di assistenza nei seguenti ambiti:

compimento degli atti ordinari della vita

gestione dell’economia domestica

partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero

formazione / lavoro

servizio notturno

altro: ……………………………………………………………………..

2. Entrata in servizio e durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro inizia il …………………...

Il rapporto di lavoro è di durata determinata e termina il ……………….. / Di comune ac- cordo può essere prorogato di ……. mesi entro ……. giorni dalla scadenza del pre- sente contratto. / Il rapporto di lavoro è di durata indeterminata.

3. Periodo di prova

Il periodo di prova è di 1/2/3 mese/i1. Durante questo periodo il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti in qualsiasi momento con preavviso di sette giorni. In caso di disdetta durante il periodo di prova, il lavoratore/la lavoratrice non ha diritto al pagamento pro rata della 13amensilità eventualmente convenuta.

4. Orario di lavoro

La durata normale dell’orario di lavoro è di

………. ore a settimana / al mese

………. notti (23.00–6.00) a settimana / al mese.

1 Il periodo di prova dura almeno un mese e non può superare i tre mesi (art. 335b CO).

140

Il lavoratore/La lavoratrice può essere chiamato/a a prestare servizio anche durante i giorni festivi riconosciuti o durante la notte. A seconda delle necessità, il lavoratore / la lavoratrice può essere chiamato/a a prestare più ore, da compensare con un congedo fissato di comune accordo o da retribuire conformemente al punto 72. La durata mas- sima della settimana lavorativa è di 44 ore e anche in caso di ore supplementari non può mai superare le 50 ore. La durata massima della giornata lavorativa è di 11 ore. Il lavoratore/La lavoratrice ha diritto ad almeno un giorno di riposo a settimana.

[Per le persone con salario orario:] I giorni festivi e le ore e i giorni di congedo ordinari non danno diritto ad alcuna compensazione salariale.

[Per le persone con salario mensile:] Il lavoratore / La lavoratrice ha diritto alla retribu- zione dei giorni festivi e beneficia di un congedo nei giorni festivi ufficiali. Se lavora du- rante questi giorni, egli / essa ha diritto a una compensazione di tempo corrispondente o a una retribuzione equivalente.

Cambiamenti a breve termine del tempo di assistenza per esigenze imprevedibili o ine- vitabili sono un aspetto intrinseco di questo lavoro. Le parti si impegnano a trovare so- luzioni accettabili per entrambe in stretta collaborazione.

5. Luogo di lavoro

Il lavoratore / La lavoratrice fornisce le sue prestazioni principalmente

al domicilio

al posto di lavoro

durante le trasferte

altro …………………………………………………………………………………

della persona assistita / del datore di lavoro.

2 Art. 321c CO.

141

6. Obbligo di diligenza e di segretezza

Il lavoratore/La lavoratrice svolge il proprio lavoro con diligenza e tratta con cura l’infra- struttura messa a sua disposizione.

Il lavoratore/La lavoratrice è tenuto/a al segreto su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua attività, e in particolare su tutte le informazioni ri- guardanti la sfera privata e la salute della persona assistita / del datore di lavoro. Il la- voratore/La lavoratrice deve osservare tale obbligo anche dopo la fine del rapporto di lavoro.

7. Retribuzione3

Il lavoratore/La lavoratrice riceve un salario mensile lordo di ……………. franchi. / Il la- voratore/La lavoratrice riceve un salario orario lordo di ……….. franchi, più un supple- mento vacanze del / dell’8,33/ 10.64 /13.04 per cento4. Lo stesso salario è anche ver- sato per le ore effettive di lavoro notturno. Il servizio di sorveglianza/picchetto non è re- tribuito / è retribuito con un importo forfettario di ………….. franchi a notte / con

……….. franchi l’ora.

Le ore di lavoro straordinario non compensate mediante congedo vengono retribuite sulla base del salario orario / sulla base del salario orario con un supplemento del ……. %.

Non sono versate retribuzioni speciali come gratifiche, 13a mensilità o premi5./ È previ- sta una 13a mensilità, versata in dicembre. / È prevista una 13a mensilità, versata in due rate in giugno e dicembre.

Il lavoratore/La lavoratrice ha diritto al rimborso delle spese rese necessarie dall’esecu- zione del lavoro6.

3 I salari minimi fissati dall’ordinanza del 20 ottobre 2010 sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20102376/index.html; RS 221.215.329.4). devono essere rispettati se il rapporto di lavoro rientra nel suo campo di applicazione.

4 Il supplemento ammonta all’8,33 % per quattro settimane di vacanze all’anno, al 10,64 % per cinque settimane e al 13,04 % per sei settimane; cfr. art. 329a CO.

5 Art. 322d CO.

6 Art. 327a CO.

142

Il versamento è effettuato al più tardi all’inizio del mese successivo sul seguente conto: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

I contributi alle assicurazioni sociali sono ripartiti nel modo seguente:

Datore di lavoro Lavoratore/trice Assicuratore AVS/AI/IPG/AD 50 % 50 %

Spese amministrative AVS 100 %

Infortuni professionali 100 % ……..….…… Infortuni non professionali7………. % ………. % ….……..…… Previdenza professionale8………. % …….... % ……………… Assegni familiari9………. % …….... %

Indennità giornaliere

in caso di malattia10………. % …..….. % ………………

8. Vacanze

Il lavoratore/La lavoratrice ha diritto a 4/5/6 settimane di vacanze pagate all’anno. Per gli anni di servizio incompleti le vacanze sono concesse pro rata temporis. Il periodo di fruizione delle vacanze è stabilito d’intesa con il datore di lavoro.

9. Fine del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti contraenti mediante let- tera raccomandata per la fine di un mese con preavviso di un mese11. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 336c CO.

7 Pagato normalmente nella misura del 100 % dal lavoratore/dalla lavoratrice; obbligatorio a partire da otto ore settimanali.

8 Pagato normalmente almeno nella misura del 50 % dal datore di lavoro; obbligatorio a partire da un determinato importo salariale.

9 Pagato normalmente nella misura del 100 % dal datore di lavoro, salvo in Vallese.

10 Il datore di lavoro paga al massimo l’intero premio, solitamente la metà; l’assicurazione è facoltativa.

11 Art. 335c CO.

143

10. Obbligo di continuare a versare il salario in caso di impedimento al lavoro del lavoratore/della lavoratrice

Il lavoratore/La lavoratrice è tenuto/a a comunicare senza indugio ogni assenza e s’im- pegna a trovare una soluzione adeguata per la sua sostituzione con il datore di lavoro. In caso di assenza superiore a tre giorni il lavoratore/la lavoratrice deve presentare un certificato medico al datore di lavoro. In caso di assenze frequenti, il datore di lavoro può richiedere il certificato medico già dal primo giorno.

Se il lavoratore/la lavoratrice è impedito/a di lavorare ai sensi dell’articolo 324a CO per motivi inerenti alla sua persona come malattia, infortunio o gravidanza, il suo salario continua ad essere versato per la durata prevista dalla scala bernese12/ secondo le di- sposizioni dell’assicuratore perdita di guadagno. Il lavoratore / la lavoratrice riceve una copia della polizza di assicurazione.

Il salario versato in caso di impedimento al lavoro è calcolato sulla base della media delle ore realmente effettuate negli ultimi 12 mesi, fatte salve modifiche importanti dell’orario di lavoro intervenute in questo lasso di tempo.

11. Obbligo di continuare a versare il salario in caso di impedimento al lavoro per motivi inerenti al datore di lavoro / alla persona assistita

Se il lavoratore/la lavoratrice non può prestare servizio perché il datore di lavoro [la persona assistita] è assente (ricovero in ospedale ecc.), egli/essa ha diritto al salario13. Durante questo periodo, egli/essa può fornire prestazioni d’aiuto presso il domicilio del datore di lavoro /della persona assistita o anche in ospedale.

Il salario versato in caso di impedimento al lavoro è calcolato sulla base della media delle ore realmente effettuate negli ultimi 12 mesi, fatte salve modifiche importanti dell’orario di lavoro intervenute in questo lasso di tempo.

12 Impedimento al lavoro (admin.ch)

13 Art. 324 CO.

144

12. Decesso del datore di lavoro / della persona assistita

Giusta l’articolo 338a capoverso 2 CO, il rapporto di lavoro si estingue con il decesso del datore di lavoro /della persona assistita, ma al più tardi alla data convenuta se- condo il punto 9 del presente contratto. In caso di decesso del datore di lavoro che rap- presenta la persona assistita il presente contratto resta in vigore.

13. Modifiche contrattuali

Ogni modifica al presente contratto richiede il consenso scritto di entrambe le parti.

14. Diritto applicabile e foro competente

Per quanto non disciplinato altrimenti nel presente contratto, si applicano le disposi- zioni del Codice delle obbligazioni (CO). Per tutte le controversie riguardanti il presente contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

15. Accordi speciali

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Il presente contratto di lavoro è redatto in due esemplari. Se richiesto dall’assicura- zione invalidità, dal Cantone o da un altro assicuratore, il datore di lavoro può allestirne una copia.

Luogo e data: ……………………………………………………………………………………

Il datore di lavoro Il lavoratore/La lavoratrice

………….…..........………. …………………………….