Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali (CACA)
Circolare KSBGS · 20 novembre 2025 · AVS · Versione 9
Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali (CACA); valida dal 01.01.1997, stato 01.01.2026
In vigore
UFAS · KSBGS · Italiano
Circolare sugli accrediti per compiti assisten-
ziali (CACA)
Valida dal 1° gennaio 1997
Stato: 1° gennaio 2026
Premessa
Il 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la 10a revisione dell’AVS. A partire da questa data le persone interessate potranno quindi far valere per la prima volta accrediti per compiti assistenziali giusta l’arti. 29septies LAVS. La presa in considerazione degli accrediti per compiti assistenziali pone questioni inerenti a vari ambiti, per cui la presente circolare disciplina la procedura relativa al diritto all’attribuzione di tali accrediti e le condizioni legali. Essa è parte integrante delle Direttive e circolari sulle rendite, volume 2.
I futuri cambiamenti ed adattamenti continueranno ad essere inviati sotto forma di fogli sostitutivi.
Il presente supplemento alla Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali contiene le pagine sostitutive e le pagine nuove relative alle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2000. Le pagine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dalla data d’entrata in vigore, le une in basso a destra, le altre sotto il numero marginale corrispondente (1/00). I fogli sciolti sostituiti sono da inserire nell’apposito raccoglitore nero.
Finora gli accrediti per compiti assistenziali erano accordati al più presto dall’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS. In una sentenza fondamentale, il Tribunale federale delle assicurazioni, in assenza di una base legale, ha annullato questa prassi e statuito che, in virtù della prescrizione di 5 anni prevista nell’art. 29septies cpv. 5 LAVS, il diritto ad accrediti per compiti assistenziali sussiste anche prima dell’entrata in vigore della suddetta revisione (cfr. N. 2006). Per questo motivo il N. 7001 è stato abrogato.
Il presente supplemento 2 alla Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali contiene le pagine sostitutive e le pagine nuove relative alle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2002. Le pagine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dalla data d’entrata in vigore, le une in basso a destra, le altre sotto il numero marginale corrispondente (1/02). I fogli sciolti sostituiti sono da inserire nell’apposito raccoglitore nero.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha annullato la prassi finora in vigore secondo cui solo in caso di concessione di un assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI almeno di grado medio esiste il diritto ad un accredito per compiti assistenziali e ha stabilito che gli accrediti per compiti assistenziali devono essere conteggiati anche quando esiste il diritto ad un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare.
Il presente supplemento 3 contiene le pagine sostitutive della Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali con le modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2003. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra dalla data dell’entrata in vigore, le singole modifiche dall’annotazione 1/03 sotto il rispettivo numero marginale. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto allo scopo.
Il supplemento 3 contiene solo modifiche redazionali rese necessarie dalla nuova edizione del volume 1 delle Direttive e circolari sulle rendite.
I futuri cambiamenti ed adattamenti continueranno ad essere inviati sotto forma di fogli sostitutivi.
Il presente supplemento 4 contiene le pagine sostitutive della Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali con le modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2004. Le pagine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dall’annotazione 1/04 (data dell’entrata in vigore), le une in basso a destra, le altre sotto il numero marginale corrispondente. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto a tale scopo.
Il supplemento 4 contiene solo una modifica materiale. In una sentenza (H 306/02) il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti precisato che la persona assistita vive prevalentemente nell’economia domestica della persona che le prodiga le cure se vi trascorre annualmente almeno 180 giorni.
Le future modifiche ed aggiunte continueranno ad essere inviate sotto forma di fogli sostitutivi.
Il presente supplemento 5 contiene le pagine sostitutive della Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra dalla data dell’entrata in vigore, le singole modifiche dall’annotazione 1/05 sotto il rispettivo numero marginale. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto allo scopo.
Il supplemento 5 contiene solo un adeguamento redazionale e modifiche materiali concernenti l’assegno per minorenni grandi invalidi bisognosi di cure introdotto con la 4a revisione AI.
Le future modifiche e aggiunte potranno essere inserite mediante fogli sostitutivi.
Il presente supplemento contiene soltanto una modifica materiale concernente l’attribuzione di un accredito per compiti assistenziali per minorenni bisognosi di cure al beneficio di un assegno per grandi invalidi. Di regola è possibile che, finché il minorenne bisognoso di cure e beneficiario di un assegno per grandi invalidi compie i 16 anni, vi sia diritto simultaneamente sia ad un accredito per compiti assistenziali che ad un accredito per compiti educativi. Questo può succedere quando la persona che detiene l’autorità parentale e il parente che accudisce il minorenne sono due persone diverse.
L’art. 29septies cpv. 2 LAVS non si riferisce infatti alla persona che dà diritto all’accredito, ma all’avente diritto. Si può quindi immaginare che nel corso dello stesso anno civile la madre biologica di un minorenne adempia le condizioni del diritto all’accredito per compiti educativi, in quanto le è attribuita la custodia del figlio, e la nonna, che non ha ancora diritto alla rendita e si occupa nella medesima economia domestica del minorenne bisognoso di cure al beneficio di un assegno per grandi invalidi, abbia diritto a un accredito per compiti assistenziali.
Il presente supplemento contiene soltanto una modifica materiale. In una sentenza il Tribunale federale ha infatti precisato che per il computo di un accredito per compiti assistenziali non è necessario che sia effettivamente percepito un assegno per grandi invalidi: è sufficiente che nel periodo in questione sussistano le condizioni per il relativo diritto (sentenza del TF 9C_264/2015).
Il presente supplemento 8 contiene in particolare precisazioni riguardanti le condizioni per il diritto a un accredito per compiti assistenziali. Innanzitutto oltre alla condizione secondo cui la persona bisognosa di cure deve vivere prevalentemente, vale a dire almeno 180 giorni per anno civile, in una località facilmente raggiungibile, deve essere adempiuta la condizione secondo cui anche l’assistenza effettiva da parte della persona assistente deve essere prestata in misura prevalente, ovvero per almeno 180 giorni all’anno. Inoltre è precisato che se la persona bisognosa di cure vive in un istituto non sussiste alcun diritto a un accredito per compiti assistenziali (DTF 144 V 159).
Infine sono stati apportati alcuni adeguamenti formali per garantire un’impostazione uniforme della circolare.
Le modifiche del supplemento 9 sono contrassegnate dall’annotazione 1/21 sotto il rispettivo numero marginale.
L’entrata in vigore della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari comporta la modifica dell’articolo 29septiescapoverso 1 LAVS. La nuova regolamentazione prevede l’estensione del diritto agli accrediti per compiti assistenziali anche ai casi in cui la persona assistita beneficia di un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Gli accrediti per compiti assistenziali possono inoltre essere attribuiti per la cura del partner, se la coppia vive nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.
L’ampliamento delle condizioni di diritto entra in vigore il 1° gennaio 2021. Poiché il diritto agli accrediti per compiti assistenziali deve essere fatto valere a posteriori per l’anno precedente, gli accrediti per compiti assistenziali potranno essere richiesti secondo queste nuove condizioni al più presto il 1° gennaio 2022. Per quanto riguarda il computo degli accrediti per compiti assistenziali per il 2021, le nuove condizioni di diritto, in particolare quella di vivere nella medesima economia domestica da almeno cinque anni per le coppie di conviventi, devono essere adempiute al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni, il 1° gennaio 2021.
Il presente supplemento 10 contiene modifiche redazionali relative alla riforma AVS 21 che entra in vigore il 1°gennaio 2024. Le modifiche sono contrassegnate dall’annotazione 1/24 sotto il rispettivo numero marginale.
Il presente supplemento 11 contiene un’aggiunta al N. 3007 con cui si precisa che il patrigno e la matrigna sono considerati parenti ai sensi dell’articolo 29septiescapoverso 1 LAVS. Pertanto, anche l’assistenza prestata a queste persone dà diritto agli accrediti per compiti assistenziali.
L’aggiunta è contrassegnata con l’annotazione 1/26 sotto il numero marginale in questione.
Indice
- 1. Condizioni generali15
- 2. Richiesta di attribuzione degli accrediti per compiti assistenziali16
- 3. Esame delle condizioni17
- 3.1 In generale17
- 3.2 Assegno per grandi invalidi18
- 3.3 Grado di parentela18
- 3.4 Facile raggiungibilità19
- 3.5 Situazione assistenziale19
- 4. Procedura se le condizioni non sono adempite19
- 5. Anni di assistenza computabili20
- 6. Iscrizione nel conto individuale20
- 7. soppresso21
- 8. Entrata in vigore21
1. Condizioni generali
1001 Gli accrediti per compiti assistenziali sono attribuiti per i pe-1/21 riodi in cui una persona è assicurata e si occupa di parenti
bisognosi di cure giusta il N. 3007 facilmente raggiungibili che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare.
1001.1 Per il computo di un accredito per compiti assistenziali non 1/21 è necessario che sia effettivamente percepito un assegno
per grandi invalidi: è sufficiente che nel periodo in questione sussistano le condizioni per il relativo diritto, vale a dire in particolare che sia comprovata o possa essere considerata tale una grande invalidità, anche se la persona assistita non percepisce alcun assegno a causa di una richiesta di prestazioni tardiva (sentenza del TF 9C_264/2015). La determinazione della grande invalidità è di competenza dell’ufficio AI.
1002 L’assegno per grandi invalidi concesso ai minorenni biso-1/07 gnosi di cure è equiparato all’assegno per grandi invalidi ai
sensi del N. 1001. Di regola, questo assegno è accordato solo per il periodo tra il compimento dei 16 e dei 18 anni, poiché fino al compimento dei 16 anni sono attribuiti gli accrediti per compiti educativi. Se il minorenne bisognoso di cure è assistito da parenti in linea ascendente o discendente (N. 3007), gli accrediti per compiti assistenziali possono essere assegnati anche per periodi precedenti il sedicesimo anno d’età. Ne consegue che, per lo stesso anno civile, il minorenne bisognoso di cure può dar diritto sia a un accredito per compiti educativi sia a un accredito per compiti assistenziali. Questo è possibile solo se la persona che si occupa del minorenne non beneficia simultaneamente all’accredito per compiti educativi a favore di
quest’ultimo.
1003 L’accredito per compiti assistenziali può essere fatto valere 1/24 dalla persona che prodiga le cure al più presto dall’ anno
civile che segue il compimento dei 17 anni e al più tardi
fino al 31 dicembre dell’anno civile che precede il raggiungimento dell’età di riferimento.
1004 Per gli anni civili in cui sussiste contemporaneamente il di-1/07 ritto agli accrediti per compiti educativi non possono essere
assegnati, per la stessa persona, accrediti per compiti assistenziali.
1005 Nella presente circolare, le persone dello stesso sesso che 1/07 vivono in unione domestica registrata (art. 13a LPGA) sono
equiparate ai coniugi. Questo vale in particolare per i N. 3007 e 6003–6005.
2. Richiesta di attribuzione degli accrediti per compiti assistenziali
2001 La persona che fa valere il diritto a un accredito per compiti
assistenziali deve annunciarsi presso la cassa cantonale di compensazione del domicilio della persona assistita
(art. 52l cpv. 1 OAVS).
2002 Si concede un solo accredito per ogni persona assistita. Se
una persona assiste contemporaneamente più persone, può pretendere un solo accredito. Se parecchie persone assistono un parente e tutte soddisfano contemporaneamente le condizioni per il computo di accrediti per compiti assistenziali, tale accredito è suddiviso in parti uguali tra tutte le persone che ne hanno diritto.
2003 La persona che prodiga le cure deve fare valere il diritto
all’accredito per compiti assistenziali ogni anno per l’anno precedente presentando un modulo di richiesta (art. 52l cpv. 1 OAVS). Se più persone fanno valere il diritto all’accredito per compiti assistenziali per le cure prodigate allo stesso parente, devono presentare la loro domanda congiuntamente.
2004 Il modulo di richiesta deve essere firmato sia dalla persona
che prodiga le cure sia da quella che le riceve o, se
quest’ultima non è in grado di farlo, dal suo rappresentante. L’art. 67 OAVS (o i N. 1004 e segg. DR.) si applica per analogia.
2005 Se un’ulteriore persona fa valere successivamente il diritto 1/19 all’accredito per compiti assistenziali, ciò determina, entro il
termine di perenzione di cinque anni, una nuova ripartizione dell’accredito per l’anno in questione.
2006 Il diritto ad un accredito per un determinato anno si estin-
gue in ogni caso se non è stato fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui la persona è stata assistita.
3. Esame delle condizioni
3.1 In generale
3001 Le persone che fanno valere un accredito per compiti assi-
stenziali devono allegare, quando inoltrano la prima richiesta, documenti d’identità ufficiali che certifichino i dati personali della persona che prodiga le cure e di quella che le riceve (ad esempio, libretto di famiglia).
3001.1 La persona che fa valere un accredito per compiti assisten-1/21 ziali per la cura del partner deve presentare un certificato di
domicilio o di soggiorno attestante che immediatamente prima dell’anno per il quale è richiesto l’accredito ha vissuto con il beneficiario dell’assegno per grandi invalidi nella medesima economia domestica ininterrottamente per almeno cinque anni.
3002 Se mancano documenti d’identità e le indicazioni figurano
nei registri pubblici, la cassa di compensazione può consultare tali documenti oppure procurarsi degli estratti.
3003 La cassa di compensazione deve anche esaminare in par-
ticolare se la persona che prodiga le cure non ha diritto ad accrediti per compiti educativi durante l’anno civile per cui fa valere il suo diritto ad accrediti per compiti assistenziali.
3.2 Assegno per grandi invalidi
3004 La cassa di compensazione deve esaminare in modo ade-1/05 guato se la persona assistita può far valere il diritto ad un
assegno per grandi invalidi conformemente ai N. 1001 e 1002.
3005 soppresso
1/02
3006 Quando occorre accertare se nel singolo caso vada ver-1/05 sato un assegno per minorenni grandi invalidi bisognosi di
cure, va fatta richiesta presso l’ufficio AI competente che indicherà, oltre al grado di grande invalidità del minorenne bisognoso di cure, anche il luogo di soggiorno prevalente.
3.3 Grado di parentela
3007 Per parenti ai sensi dell’articolo 29septiescapoverso 1 LAVS 1/26 s’intendono i bisnonni, i nonni, i genitori, i figli, gli abiatici, i
fratelli e le sorelle, il coniuge, i figliastri, il patrigno, la matrigna, i suoceri nonché il partner che vive con la persona assicurata nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni. Questo elenco è esaustivo.
3008 Se sussistono dubbi sul grado di parentela, si deve inol-1/09 trare una richiesta d’informazioni con il modulo «Conferma
dei dati personali» (modulo 318.271) all’ufficio di stato civile del luogo di origine sia della persona assistita sia di quella che prodiga le cure.
3008.1 Le persone che convivono devono vivere durevolmente 1/21 nella medesima economia domestica.
3009 Il modulo «Conferma dei dati personali» può essere utiliz-1/09 zato solo per informazioni relative a cittadini svizzeri. Le ri-
chieste concernenti cittadini stranieri residenti in Svizzera devono essere inoltrate all’ufficio di controllo degli abitanti del luogo di domicilio con riferimento all’art. 32 LPGA.
1/12 3.4 Facile raggiungibilità
3010 Le persone che prestano assistenza devono poter raggiun-1/12 gere facilmente le persone assistite. Questa condizione è
adempiuta in particolare se chi presta assistenza abita a non più di 30 chilometri di distanza dalla persona assistita o può raggiungerla entro un’ora (art. 52g OAVS).
3010.1 La persona bisognosa di cure deve vivere in una località 1/12 facilmente raggiungibile in misura prevalente in termini
temporali, ovvero per almeno 180 giorni per anno civile.
3010.2 Se la persona bisognosa di cure vive in un istituto, non 1/19 sussiste alcun diritto a un accredito per compiti assisten-
ziali (DTF 144 V 159). Per la definizione di «istituto» fanno stato gli art. 66biscpv. 3 OAVS e 35terOAI.
3010.3 I N. 3010, 3010.1 e 3010.2 non si applicano al partner che 1/21 deve vivere nella stessa economia domestica con il benefi-
ciario dell’assegno per grandi invalidi che lo assiste.
3011– soppressi
3014
1/12
3.5 Situazione assistenziale
3015 L’assistenza effettiva deve essere prestata in misura pre-1/21 valente in termini temporali, ovvero per almeno 180 giorni
all’anno. Per la determinazione della durata fanno stato le informazioni fornite dal richiedente nel modulo di richiesta (modulo 318.270).
4. Procedura se le condizioni non sono adempite
4001 Se una persona che prodiga le cure inoltra una domanda
d’accrediti per compiti assistenziali e questi non possono esserle concessi, ne sarà informata mediante una decisione.
5. Anni di assistenza computabili
5001 Sono computati solo gli anni interi di assistenza. Di regola
l’anno in cui sorge il diritto all’accredito non è preso in considerazione.
5002 Quando l’anno civile in cui sorge il diritto all’accredito coin-
cide con quello in cui tale diritto si estingue, si computa sempre un anno intero.
5003 L’anno civile in cui il diritto all’accredito si estingue è com-1/21 putato interamente. Ciò riguarda in particolare l’anno civile
in cui
– la persona assistita perde il diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI;
– la persona assistita decede;
– non è più soddisfatta la condizione della facile raggiungibilità;
– il partner non vive più nella medesima economia domestica;
– la condizione per un’assistenza non è più soddisfatta.
6. Iscrizione nel conto individuale
6001 Per quanto attiene all’iscrizione dell’accredito per compiti
assistenziali nel conto individuale si applicano le disposizioni delle direttive concernenti il certificato di assicurazione e il conto individuale. Riguardo al momento dell’iscrizione sono applicabili per analogia le disposizioni relative ai redditi provenienti dall’attività lucrativa.
6002 Se la persona bisognosa di cure è stata assistita da una
sola persona, si iscrive nel CI un intero accredito per compiti assistenziali. Se invece parecchie persone adempiono le condizioni, tale accredito è suddiviso tra tutte le persone che hanno prestato le cure ed iscritto con la frazione corrispondente nel CI della persona interessata.
6003 Per le persone sposate l’accredito per compiti assistenziali
è suddiviso tra i coniugi prima dell’iscrizione nel CI e iscritto in parti uguali nel rispettivo CI, a condizione che il coniuge adempia la qualità di assicurato.
6004 Se uno dei coniugi ha già raggiunto l’età di riferimento 1/24 (art. 29septiescpv. 6 LAVS) o il coniuge che non presta le
cure non è assicurato, l’accredito per compiti assistenziali non sarà ripartito tra i coniugi durante l’anno civile corrispondente.
6005 L’accredito per compiti assistenziali non sarà nemmeno
suddiviso durante l’anno civile del matrimonio, dello scioglimento dello stesso o del decesso (art. 52k in relazione con l’art. 52f cpv. 1 OAVS).
1/00 7. soppresso
7001 soppresso
1/00
8. Entrata in vigore
8001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2017.