Circolare sul rilevamento e sull’intervento tempestivo

Circolare KSFEFI · 11 dicembre 2017 · AI · Versione 6

Circolare sul rilevamento e sull’intervento tempestivo (Valida dal 1.1.2012; Stato: 1.1.2018). Obsoleto con l'entrata in vigore di Ulteriore sviluppo dell’AI (01.01.2022)

Abrogata

UFAS · KSFEFI · Italiano

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Circolare sul rilevamento e sull'intervento tem-

pestivi (CRIT)

Valida dal 1° gennaio 2015

Stato: 1° gennaio 2018

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Premessa

Con effetto dal 1° gennaio 2018 sono state apportate le modifiche seguenti:

1001 Precisazione 1001.2 Precisazione 1001.3 Precisazione 2002 Soppresso 2003 Soppresso 2004 Soppresso 2005 Soppresso 2006 Soppresso 2008 Aggiunta 2009 Soppresso 2010 Soppresso 2011 Soppresso 2012 Precisazione 3002 Soppresso 3004 Riformulazione (modifica di carattere linguistico) 3005 Aggiunta 3006 Aggiunta 3007 Soppresso 3008 Riformulazione (modifica di carattere linguistico) 3009 Soppresso 3010 Precisazione 3011 Precisazione 3012.1 Precisazione 3012.2 Precisazione 3012.3 Modifica 3013.1 Soppresso 3013.2 Eliminazione 3013.3 Nuovo 3014 Precisazione 3015 Soppresso

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1. In generale

1001 La presente circolare disciplina le condizioni quadro per l'attua-1/18 zione del rilevamento e dell’intervento tempestivi nell’ambito

del processo d’integrazione nonché le prestazioni di consulenza, accompagnamento e formazione offerte a monte ai datori di lavoro indipendentemente dai casi concreti. Il modo di procedere nella fase di rilevamento e di intervento tempestivi si basa sul processo illustrato nell’Allegato 1.

Collaborazione con i medici curanti

1001. Il medico curante deve essere adeguatamente coinvolto du-

1 rante tutta la fase di rilevamento e di intervento tempestivi, al 1/15 fine di garantire il necessario scambio di informazioni, la mi-

gliore integrazione possibile dell’assicurato e un trattamento medico adeguato.

Consulenza, accompagnamento e formazione offerti ai da-

tori di lavoro indipendentemente dai casi concreti (art. 41 cpv. 1 lett. fbis OAI)

1001. La consulenza, l'accompagnamento e la formazione destinati

2 ai datori di lavoro indipendentemente dai casi concreti possono 1/18 essere offerti senza che siano già adempiute le condizioni per

una comunicazione o una richiesta di prestazioni.

1001. Lo scopo delle prestazioni di consulenza, accompagnamento e

3 formazione indipendenti dai casi concreti è di riconoscere tem-1/18 pestivamente sviluppi che potrebbero portare all’insorgere

dell’invalidità di un dipendente. Queste prestazioni comprendono segnatamente gli elementi esposti di seguito:

– In caso di bisogno di informazioni generali da parte dei datori di lavoro, possono essere fornite informazioni e formazioni sul mandato e sulle prestazioni dell’AI oppure sull’approccio da adottare in caso di malattie sul posto di lavoro. Grazie a queste prestazioni i datori di lavoro dovrebbero

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essere in grado di riconoscere tempestivamente i segnali di un’invalidità imminente e di prendere le misure necessarie (p. es. comunicazione all’AI o adeguamenti a livello dei processi, della postazione o dell’orario di lavoro).

– In caso di domande di un datore di lavoro sulla situazione concreta di un suo dipendente, può essere fornita una consulenza finalizzata all'integrazione. Se occorre scambiare informazioni che permettono di risalire all’identità di un determinato assicurato, è necessario chiedere preventivamente il consenso della persona interessata.

2. Rilevamento tempestivo (art. 3a–3c LAI, art. 1ter–1quinquies OAI)

2001 Lo scopo del rilevamento tempestivo è che l'AI stabilisca il più

presto possibile un contatto con persone la cui capacità al lavoro è ridotta per motivi di salute e i cui disturbi di salute rischiano di diventare cronici. In tal modo si intende prevenire l'insorgenza di un'invalidità.

2002 Soppresso

1/18

2003 Soppresso

1/18

2004 Soppresso

1/18

Colloquio di rilevamento tempestivo (art. 3c LAI, art. 1quin-

quies OAI)

2005 Soppresso

1/18

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2006 Soppresso

1/18

2007 Se dalla comunicazione si evince chiaramente che è opportuno

inoltrare immediatamente all’AI una richiesta di prestazioni o che l’AI non è competente, si rinuncia al colloquio di rilevamento tempestivo.

2008 Se l’assicurato è d’accordo, altre persone, come ad esempio il 1/18 datore di lavoro e il medico curante, possono partecipare al

colloquio di rilevamento tempestivo. Con l’autorizzazione dell'assicurato è inoltre possibile, se del caso, svolgere ulteriori colloqui o acquisire altri documenti. Se l'assicurato non dà questa autorizzazione, un medico del servizio medico regionale può procurarsi le informazioni necessarie dai medici curanti dell’assicurato, i quali sono in tal caso esonerati dall’obbligo del segreto.

2009 Soppresso

1/18

2010 Soppresso

1/18

2011 Soppresso

1/18

2012 Se dal colloquio di rilevamento tempestivo risulta che l’AI non è 1/18 competente, la procedura viene conclusa. L’ufficio AI può dare

consigli all’assicurato, indicandogli altre possibilità di sostegno (p. es. consulenza in materia di debiti o dipendenze oppure consulenza giuridica, richiesta di prestazioni alla cassa di disoccupazione o all’aiuto sociale).

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3. Intervento tempestivo (art. 7d LAI, art. 1sexies–1octies OAI)

3001 Lo scopo dell’intervento tempestivo è di mantenere il posto di

lavoro di assicurati la cui capacità al lavoro è ridotta o di reintegrarli nel mondo del lavoro o nel campo d'attività abituali mediante provvedimenti facilmente accessibili.

3002 Soppresso

1/18

3003 I provvedimenti d’intervento tempestivo non costituiscono prov-

vedimenti d’integrazione. Non sussiste alcun diritto a prestazioni accessorie.

3004 Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni AI, l’ufficio AI pro-1/18 cede a un triage. Sulla base dei documenti inoltrati stabilisce

se l’AI sia competente, se siano adempiute le condizioni per esaminare il diritto a prestazioni dell’AI (quali i provvedimenti d’integrazione professionali, i mezzi ausiliari o l'assegno per grandi invalidi) oppure se vada esaminato il diritto a una rendita.

3005 Se in fase di triage si decide di esaminare l’idoneità dell’assicu-1/18 rato all’integrazione, di regola si esegue una valutazione della

sua situazione (assessment). Se le principali informazioni sono già disponibili o i fatti sono chiari, l’ufficio AI può rinunciare all’assessment.

3006 L’assessment è un colloquio personale volto a valutare la situa-1/18 zione generale e in particolare le risorse dell’assicurato e, se

del caso, decidere rapidamente la concessione di provvedimenti mirati d’intervento tempestivo.

3007 Soppresso

1/18

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3008 Per lo svolgimento dell'assessment viene designato un respon-1/18 sabile dell’integrazione. Egli rimane competente, durante l’in-

tero processo d’integrazione, per l'accompagnamento dell’assicurato nonché per la pianificazione e il controllo dell’intero processo d’integrazione. Coordina inoltre l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, la concessione di provvedimenti d’integrazione nonché la cooperazione con i medici curanti, i datori di lavoro e altri attori di rilievo.

3009 Soppresso

1/18

3010 Sulla base dell’assessment, il responsabile dell’integrazione 1/18 stabilisce per iscritto in un piano d’integrazione, nella forma

che ritiene più adeguata, gli obiettivi concordati, i provvedimenti previsti, eventuali altre persone coinvolte, le competenze e le scadenze (art. 70 cpv. 2 OAI).

3011 Il responsabile dell’integrazione decide se taluni provvedimenti 1/18 definiti nel quadro del piano d’integrazione debbano essere og-

getto di un accordo scritto sugli obiettivi. Un eventuale accordo sugli obiettivi deve contenere in ogni caso, in forma scritta, gli obiettivi intermedi e finali da raggiungere con i provvedimenti previsti. Gli accordi sugli obiettivi sono di regola firmati dal responsabile dell’integrazione, dall’assicurato e, in caso di provvedimenti eseguiti all’esterno, dal responsabile dell’agente esecutore.

Provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d cpv. 2 LAI)

3012 Gli uffici AI possono ordinare i provvedimenti esposti di seguito:

3012. Adeguamenti del posto di lavoro (art 7d cpv. 2 lett. a LAI)

1 Per esempio, mezzi ausiliari per ottenere o mantenere un po-1/18 sto di lavoro. I mezzi ausiliari, che non devono necessaria-

mente figurare nell'elenco dei mezzi ausiliari, sono di proprietà dell’assicurato.

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3012. Corsi di formazione (art. 7d cpv. 2 lett. b LAI)

2 Offerte di formazione, formazione continua e aggiornamento 1/18 nonché corsi che migliorano le possibilità d’integrazione

dell’assicurato mediante un onere di formazione non sproporzionato.

3012. Collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI)

3 Sostegno attivo all’assicurato e al datore di lavoro nella ricerca 1/18 di un nuovo posto di lavoro adeguato.

3012. Collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI)

4 Fa parte del collocamento anche la consulenza fornita agli assicurati e/o ai datori di lavoro al fine di mantenere il posto di lavoro attuale.

3012. Orientamento professionale (art. 7d cpv. 2 lett. d LAI)

5 Consulenza per l’orientamento professionale.

3012. Riabilitazione socioprofessionale (art. 7d cpv. 2 lett. e LAI)

6 La riabilitazione socioprofessionale comprende l’adattamento al 1/16 processo lavorativo, lo stimolo della motivazione a lavorare, la

stabilizzazione della personalità e l’esercizio della capacità di socializzazione di base. Questi provvedimenti hanno lo scopo di ristabilire l’idoneità all’integrazione dell’assicurato per prepararlo all’integrazione professionale. Tra i provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale figurano il ripristino della resistenza psicofisica, il potenziamento della prestazione lavorativa e il reinserimento a contatto con l’economia e sostegno sul posto di lavoro (RESP) (v. N. 1010–1010.3 CPR). In merito alla distinzione rispetto ai provvedimenti di reinserimento si veda il N. 1025 CPR.

3012. Provvedimenti di occupazione (art. 7d cpv. 2 lett. f LAI)

7 Provvedimenti sul mercato del lavoro primario, in istituzioni o in 1/16 programmi per l’occupazione temporanea allo scopo di mante-

nere e migliorare l’idoneità dell’assicurato al mercato del lavoro, in particolare nell’ottica di mantenere l’ordine nell’impostazione della giornata e conservare attivamente la capacità al

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lavoro residua. Il lavoro di transizione è considerato un provvedimento di occupazione (v. N. 1011–1012 CPR). In merito alla distinzione rispetto ai provvedimenti di reinserimento si veda il N. 1025 CPR.

Rimborso delle spese

3013. Soppresso

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1/18

3013. Se con un fornitore di prestazioni è stato concluso un contratto di

2 prestazioni o un accordo ad hoc, nella fattura occorre indicare la 1/18 posizione tariffale in esso definita.

3013. Gli uffici AI devono rendere attenti i fornitori di prestazioni di

3 formazione, consulenza e coaching al fatto che essi sono tenuti 1/18 a rispettare le prescrizioni in materia di IVA e a prendere i prov-

vedimenti necessari per l’esenzione dall’IVA.

Durata della fase d’intervento tempestivo (art. 49 LAI, art. 1septies OAI)

3014 La fase d’intervento tempestivo inizia con il ricevimento della ri-1/18 chiesta di prestazioni AI e si conclude al più tardi 12 mesi dopo

(art. 49 LAI), con la notifica della decisione di principio giusta l’articolo 1septiesOAI. Durante questo periodo, i provvedimenti d’intervento tempestivo si svolgono parallelamente all’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti.

3015 Soppresso

1/18

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Processo di rilevamento e intervento tempestivi

Comunicazione

no Richiesta di prestazioni consigliata

sì

Richiesta di prestazioni

Altre misure

Triage RT

sì

Assessment

Piano d’integrazione

Altre misure

Attuazione

Provvedimenti d’intervento tempestivo

Decisione di principio

Non sussiste Provvedimenti Esame del diritto alcun diritto a dell’AI giusta alla rendita AI prestazioni l’art. 1septies

giusta l’art.

dell’AI giusta lett. a OAI 1septies lett. b OAI l’art. 1septies

lett. c OAI

DFI/UFAS Circolare sul rilevamento e sull'intervento tempestivi (CRIT) Valida dal 01.01.2015 Stato: 01.01.2018 318.507.22 i