Circolare sulla gestione dei casi nell’assicurazione invalidità (CGC)
Circolare KSFF · 18 giugno 2024 · AI · Versione 4
Circolare sulla gestione dei casi nell’assicurazione invalidità (CGC) (valida dal 1.1.2022; Stato: 1.7.2024)
In vigore
UFAS · KSFF · Italiano
Circolare sulla gestione dei casi nell’assicura-
zione invalidità (CGC)
Valida dal 1° gennaio 2022
Stato: 1° luglio 2024
Premessa
La presente versione della CGC sostituisce la versione in vigore dal 1° gennaio 2024 e presenta le modifiche seguenti:
N. Precisazione concernente la reintegrazione dei 1079,1083 beneficiari di una rendita secondo gli articoli 8 e
8a LAI
- Indice Elenco delle abbreviazioni4
- 1. Principio guida della gestione di casi6
- 2. Introduzione della gestione dei casi nell’ambito dei provvedimenti sanitari8
- 3. Basi giuridiche9
- 4. Principi della gestione dei casi10
- 5. Tappe e componenti della gestione dei casi11
- 5.1. Analisi della situazione del momento (art. 41a cpv. 2 lett. a OAI)11
- 5.2. Pianificazione delle tappe successive (art. 41a cpv. 2 lett. b OAI)13
- 5.3. Accompagnamento e sorveglianza delle prestazioni concesse dall’assicurazione per l’invalidità (art. 41a cpv. 2 lett. c OAI)15
- 5.4. Coordinamento interno ed esterno con le persone e i fornitori di prestazioni coinvolti (art. 41a cpv. 2 lett. d OAI)16
- 6. Gestione dei casi nell’ambito dei provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite (art. 13 LAI)18
- 6.1. Delega della gestione dei casi a terzi (art. 41a cpv. 5 OAI)20
- 7. Transizione dai provvedimenti sanitari all’integrazione professionale21
- 8. Gestione dei casi nell’ambito dell’integrazione professionale21
- 8.1. Collaborazione interistituzionale CII22
- 9. Passaggio dall’integrazione professionale alla rendita23
- 10. Gestione dei casi nell’ambito dell’esame del diritto a una rendita o durante la concessione di una rendita24
- 11. Reintegrazione dei beneficiari di una rendita (art. 8a LAI)26
- 11.1. Eccezioni: concessione di provvedimenti d’integrazione secondo l’articolo 8 LAI a beneficiari di rendita26
- Allegato29
Elenco delle abbreviazioni
AI Assicurazione invalidità
art. articolo
cap. capitolo
CIRAI Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicura-
zione per l’invalidità
CIRAI (admin.ch)
CPAI Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’in-
validità
CPAI (admin.ch)
CPIPr Circolare sui provvedimenti d’integrazione professio-
nali dell’assicurazione invalidità
CPIPr (admin.ch)
CPSI Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione
dell’assicurazione invalidità
CPSI (admin.ch)
cpv. capoverso
EAE Efficacia, appropriatezza ed economicità
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura-
zione per l’invalidità
RS 831.20 - Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) (admin. marg.ch)
LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione
malattie
RS 832.10 - Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) (admin.ch)
lett. lettera
N. numero marginale
OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione
per l’invalidità
RS 831.201 - Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'as- sicurazione per l'invalidità (OAI) (admin. marg.ch)
p. es. per esempio
1. Principio guida della gestione di casi
Lo scopo della gestione dei casi è quello di offrire agli assicurati, in collaborazione con tutti gli attori coinvolti, un sostegno coordinato e adeguato al loro stato di salute al fine di migliorarne il più possibile, attraverso prestazioni semplici e appropriate dell’AI, il potenziale d’integrazione e quindi la capacità al guadagno.
La gestione dei casi continua e uniforme è di competenza degli uffici AI e concerne tutte le tappe della procedura AI: rilevamento tempe- stivo, presentazione della domanda, assegnazione di provvedimenti sanitari, integrazione professionale, esame del diritto a una rendita, concessione della rendita, revisione di rendita e reintegrazione. La gestione dei casi è incentrata sull’assicurato e sul suo bisogno di so- stegno sul piano medico e ai fini dell’integrazione.
Ispirata al case management, la gestione dei casi serve a garantire il coordinamento e la cooperazione tra i servizi e gli attori coinvolti, tenendo conto del danno alla salute (con le conseguenti limitazioni) e delle risorse degli assicurati. Gli uffici AI decidono pertanto i prov- vedimenti e le prestazioni "giusti", al momento "giusto" e nella mi- sura o nel contesto "giusto", al fine di garantire l’equilibrio tra le pre- stazioni assicurative, il bisogno degli assicurati e le prestazioni di so- stegno degli operatori coinvolti. Una comunicazione chiara e traspa- rente, nel rispetto delle basi giuridiche in materia di protezione dei dati, è indispensabile.
L'accompagnamento degli assicurati è decisivo soprattutto nelle fasi di transizione che questi devono affrontare nel corso della loro vita e della procedura AI (p. es. le transizioni dalla scuola alla formazione e dalla formazione al mondo del lavoro). In queste fasi è importante garantire il coordinamento e la collaborazione tra i vari settori degli uffici AI e tra gli uffici AI e gli attori esterni.
Il grafico seguente illustra la gestione dei casi nell’AI:
GESTIONE DEI CASI della nascita alla AVS
20
Art. 13 LAI in caso di IC anni
25
Art. 12 LAI senza IC, ma con PP anni
13
anni PP giovani e giovani adulti PP adulti
18
anni Esame del diritto alla rendita / Rendita o percentuale di rendita Linea della vita
2. Introduzione della gestione dei casi nell’ambito dei provvedimenti sanitari
Nell’ambito dei provvedimenti sanitari per la cura delle infermità con- genite (art. 13 LAI) è fondamentale che si instauri un rapporto di fi- ducia tra l’AI, l’assicurato (o il suo rappresentante legale) e gli ope- ratori coinvolti (p. es. i medici e i terapisti).
Anche i bambini e gli adolescenti che hanno diritto a provvedimenti sanitari dell’AI possono trarre beneficio da una consulenza e un ac- compagnamento adeguati. I collaboratori degli uffici AI responsabili della gestione dei casi sono a disposizione degli assicurati e dei loro rappresentanti legali per qualsiasi domanda o richiesta concernente la fornitura delle prestazioni. Come per altre prestazioni, anche qui si tratta di determinare la soluzione migliore per gli assicurati, te- nendo conto dei principi di efficacia, appropriatezza ed economicità e delle disposizioni legali. Nel singolo caso occorre nel limite del possibile coinvolgere tutti gli operatori interessati e coordinarne le prestazioni, affinché la loro interazione abbia un effetto positivo sugli assicurati e si evitino il più possibile prestazioni ridondanti.
La gestione dei casi nell’ambito dei provvedimenti sanitari è impor- tante, perché
• i bambini restano spesso per molto tempo (se non per tutta la vita) in contatto con l’AI;
• la migliore conoscenza della situazione familiare consente un’assunzione dei costi mirata e permette alle persone re- sponsabili della gestione dei casi di valutare meglio le nuove richieste di prestazioni;
• il rapporto instaurato tra l’AI e gli operatori coinvolti (medici, te- rapisti ecc.) e la reciproca comprensione dei rispettivi compiti e ruoli permettono di migliorare la cooperazione e la collabora- zione;
• in seguito, le persone responsabili dell’integrazione professio- nale e/o dell'esame del diritto a una rendita possono basarsi sul rapporto già instaurato con gli assicurati e sulle informa- zioni già raccolte, che possono tornare utili.
La gestione dei casi nell’ambito dei provvedimenti sanitari pone per- tanto le basi per la futura collaborazione tra i vari attori e può fornire un contributo essenziale al successo dell’integrazione.
3. Basi giuridiche
Il fondamento giuridico della gestione dei casi deriva dalle seguenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità: articoli 3abis, 8 capoverso 1bis, 8 capoverso 1ter, 8a, 14quater, 28 capo- verso 1bis, 49 e 57 capoverso 1 lettere a–h e m LAI. La gestione dei casi è concretizzata nell’articolo 41a dell’ordinanza del 17 gen- naio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI).
Poiché la gestione dei casi concerne l’intera procedura AI, oltre alla presente circolare vanno considerate in particolare anche le se- guenti circolari:
- Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI)
- Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicu- razione invalidità (CPSI)
- Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionali dell’assicurazione invalidità (CPIPr)
- Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)
4. Principi della gestione dei casi
1001 Gli uffici AI hanno il compito di garantire una gestione dei
casi continua e uniforme volta a fornire agli assicurati prov- vedimenti o prestazioni semplici e appropriati.
1002 La gestione dei casi è incentrata sull’assicurato.
Oltre alle sue risorse e al suo ambiente, il tipo di danno alla salute e il bisogno di sostegno che ne deriva sono determi- nanti per definire la pianificazione, l’assegnazione e la sor- veglianza dei provvedimenti.
1003 La gestione dei casi ha luogo prevalentemente durante lo
svolgimento di provvedimenti sanitari per la cura di infer- mità congenite o di provvedimenti d’integrazione professio- nali, l’esame del diritto a una rendita o la revisione della rendita. Tuttavia, il principio della gestione dei casi è appli- cato anche per l’accertamento del diritto e l’assegnazione o il rifiuto di mezzi ausiliari, dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza.
1004 L’ufficio AI decide individualmente il tipo, la durata e l’entità
della gestione dei casi in funzione del bisogno di sostegno•
e della fase della procedura AI.
Esempi di gestione dei casi (elenco non esaustivo):
• Comunicazione del caso di un’assicurata minorenne: informare quest’ultima o il suo rappresentante legale riguardo alla comunicazione nonché alle possibilità e ai doveri che essa comporta.
• Assegnazione di mezzi ausiliari semplici: intrattenere contatti solo occasionalmente, anche in forma scritta, con l’assicurato e/o il fornitore di prestazioni
• Infermità congenite che richiedono un accompagna- mento specifico: fornire consulenza e accompagna- mento all’assicurato e ai suoi genitori e garantire il coordinamento tra le prestazioni e i vari attori per un periodo prolungato.
• Concessione di psicoterapie in virtù degli articoli 12 o 13 LAI: fornire consulenza e accompagnamento per- sonali all’assicurato e provvedere al coordinamento con gli specialisti del settore della formazione
• Provvedimenti d’integrazione professionali nel mer- cato del lavoro primario: fornire consulenza e accom- pagnamento personali per un periodo prolungato all’assicurato e al suo datore di lavoro
• Beneficiari di rendita con un presunto potenziale d’in- tegrazione: fornire accompagnamento costante all’assicurato durante l’accertamento del potenziale e la reintegrazione
• Per tutta la durata della procedura AI: valutare e porre condizioni per le terapie e seguirne l’attuazione
• Alla conclusione dell’integrazione: indirizzare l’assicu- rato verso altri operatori / garantire il coordinamento con terzi in previsione futura.
1005 L’assicurato non ha diritto a una gestione dei casi di un de-
terminato tipo, durata o entità.
1006 Gli operatori che intervengono nella procedura vanno coin-
volti adeguatamente. L’ufficio AI resta sempre responsabile per la gestione dei casi e non può delegare questa respon- sabilità a terzi (eccezione concernente della delegazione della gestione dei casi a terzi, v. cap. 6.1.).
1007 Nel limite del possibile, l’ufficio AI mette a disposizione
dell’assicurato e degli attori coinvolti un solo interlocutore, che garantisce la consulenza e il coordinamento.
5. Tappe e componenti della gestione dei casi
5.1. Analisi della situazione del momento (art. 41a cpv. 2 lett. a OAI)
1008 Lo scopo dell’analisi della situazione è quello di fornire un
quadro completo della situazione generale dell’assicurato, che tenga conto, oltre che degli aspetti legati alla salute e alla professione, anche di quelli familiari, sociali e finanziari (v. CPAI, 3a parte, cap. 1).
1009 L’analisi della situazione è svolta per principio nel corso di
uno o più colloqui di consulenza. Può essere eseguita già durante il rilevamento tempestivo, direttamente dopo la
presentazione della richiesta di prestazioni o, se indicato, anche in un ulteriore momento.
1010 L’ufficio AI concorda con l’assicurato o con il suo rappre-
sentante legale dove e in che forma svolgere il colloquio di consulenza (p. es. a casa dell’interessato, presso l’ufficio AI, in ospedale, di persona o in forma digitale).
1011 L’analisi della situazione deve prevedere come minimo i
seguenti elementi (CPAI, 3a parte, cap. 3):
• esame approfondito dello stato di salute: p. es. dia- gnosi e prognosi (comprese le risorse dell’assicu- rato), terapie passate e previste (piano terapeutico);
• accertamento della situazione finanziaria, familiare e sociale;
• rete sociale, operatori coinvolti, assicurazioni sociali;
• informazione dettagliata dell’assicurato sulla proce- dura dell’AI, su eventuali provvedimenti e prestazioni nonché su diritti e obblighi.
1012 Nei casi di integrazione professionale e di rendita l’analisi
deve sempre comprendere anche:
• l’accertamento approfondito della situazione profes- sionale: p. es formazioni e competenze informali, cur- riculum, rapporto di lavoro, grado di occupazione e descrizione del posto;
• risorse e limitazioni, passatempi, qualifiche supple- mentari, interruzioni nella carriera (professionale), vi- cissitudini della vita ecc.
1013 L’ufficio AI deve procurarsi le informazioni già disponibili di
altri operatori e tenerne conto (p. es. rapporti di altre assi- curazioni / di ospedali, piano terapeutico, rapporto sull’ido- neità alla guida, descrizione del posto ecc.) e se necessa- rio procedere a ulteriori accertamenti.
1014 I risultati degli accertamenti già disponibili vanno comple-
tati, di preferenza ponendo domande mirate e specifiche al caso e mettendo l’accento sulla situazione o sull’interroga- tivo attuale. Tali informazioni intermedie vanno richieste agli operatori coinvolti in modo rapido e informale piuttosto
che in modo automatico tramite questionari standardizzati. Le informazioni ottenute oralmente devono essere anno- tate per iscritto nell’incarto (v. CPAI, 3a parte, cap. 3).
1015 Il piano terapeutico degli attori sanitari coinvolti, nel quale
oltre alle terapie in corso e a quelle previste sono visibili anche le prognosi e l’evoluzione dello stato di salute, serve non soltanto a pianificare le tappe successive ma anche a seguire e sorvegliare i provvedimenti assegnati.
1016 Anche le (prime) affermazioni dell’assicurato e gli stadi in-
termedi, che in seguito sono piuttosto difficili da ricostruire, vanno annotati per iscritto nell’incarto, tenendo conto della loro rilevanza per le fasi successive della procedura.
1017 I risultati dell’analisi della situazione, la definizione delle
priorità e la conseguente pianificazione delle tappe succes- sive vanno annotati nell’incarto e costantemente aggiornati (v. modello nell’allegato).
5.2. Pianificazione delle tappe successive (art. 41a cpv. 2 lett. b OAI)
1018 La pianificazione delle tappe successive avviene in una
prospettiva a medio-lungo termine e non deve limitarsi alla concessione di un solo provvedimento. Essa deve fissare una serie di obiettivi nonché le tappe intermedie necessarie per raggiungerli.
1019 Nell’effettuare la pianificazione l’ufficio AI deve tenere 1/24 conto, oltre che dei problemi di salute, anche dell’età, del
grado di sviluppo e delle capacità dell’assicurato nonché della durata probabile della sua vita professionale residua (art. 8 cpv. 1bisLAI). Per determinare la durata probabile della vita professionale ci si basa sul periodo rimanente fino al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’arti- colo 21 cpv. 1 LAVS.
1020 La pianificazione degli interventi, delle terapie ecc. neces-
sari nell’ambito dei provvedimenti sanitari secondo gli arti- coli 12 e 13 LAI è di regola effettuata dai medici curanti. La decisione definitiva sull’assegnazione dei provvedimenti è
di competenza dell’ufficio AI. Nel quadro della gestione dei casi l’ufficio AI deve tenere conto anche di questi provvedi- menti per la pianificazione dell’intero processo e stabilirne gli obiettivi.
1021 Si deve tenere conto anche delle prestazioni già fornite o
previste da altri operatori e in particolare di cosa sia già stato precedentemente tentato, per quale motivo e con quale esito, per curare e integrare l’assicurato.
1022 Per quanto possibile occorre sempre considerare o preve-
dere la possibilità di un decorso discontinuo dell’integra- zione per causa di malattia e tenerne conto nella pianifica- zione (p. es. elaborando un piano B).
1023 Nel quadro della pianificazione occorre prestare particolare
attenzione alle fasi di transizione o a eventuali interruzioni tra un provvedimento e l’altro e adeguare la gestione dei casi in funzione della situazione. Occorre evitare che in questi casi vi sia una ricaduta che vanifichi tutti i successi (intermedi) già ottenuti.
1024 I provvedimenti previsti e le relative condizioni (inclusi il
piano d’integrazione, gli accordi sugli obiettivi, il piano tera- peutico ecc.) vanno registrati nell’incarto.
1025 Di regola un provvedimento d’integrazione è assegnato
mediante una comunicazione senza indicazione dei rimedi giuridici (art. 74terOAI). L’assicurato va informato delle con- seguenze giuridiche in caso di mancato rispetto degli obbli- ghi di collaborare e di ridurre il danno. Il comportamento che ci si attende dall’assicurato durante il processo d’inte- grazione va stabilito nel piano d’integrazione o nell’accordo sugli obiettivi (v. CPAI 5a parte, cap. 2, sottocapitolo 2.4.2).
1026 Anche la formulazione di condizioni per terapie secondo la
LAMal è effettuata sotto forma di comunicazione senza in- dicazione dei rimedi giuridici. L’intimazione scritta contiene una descrizione dettagliata del comportamento atteso dall’assicurato (p. es. durata, puntualità, presenza o fre- quenza delle terapie), la fissazione di un termine adeguato,
la segnalazione delle conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto e la base legale (v. CPAI, 5a parte,
cap. 2, sottocapitolo 2.4.2).
Esame della concessione di provvedimenti sanitari di sostegno per adolescenti e giovani adulti (art. 12 LAI)
1027 Nell’ambito dell’integrazione di adolescenti e giovani adulti,
l’ufficio AI può considerare la concessione di provvedimenti sanitari di sostegno secondo l’articolo 12 LAI. Questi prov- vedimenti vanno decisi d’intesa con i medici curanti (v.
N. 1059 e CPSI).
Esame delle condizioni per le terapie.
1028 Nell’ambito dell’obbligo di ridurre il danno, per principio oc-
corre sempre valutare se, prima delle prestazioni dell’AI o parallelamente a esse, lo svolgimento di terapie mediche secondo la LAMal finora non ancora prese in considera- zione o aggiuntive (p. es. psicoterapia) al fine di stabiliz- zare e migliorare lo stato di salute dell’assicurato possa mi- gliorare l’idoneità all’integrazione di quest’ultimo o soste- nere l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione o possa consentire di ridurre l’eventuale successiva rendita.
1029 Questa valutazione va fatta il più presto possibile, in parti-
colare già prima della concessione di provvedimenti d’inte- grazione. In linea di massima può però essere svolta in ogni fase della procedura (p. es. durante la fase d’inter- vento tempestivo, l’esame del diritto a una rendita o la revi- sione di rendita).
1030 La procedura è definita nella pertinente circolare (v. CPAI,
5a parte, cap. 2)
5.3. Accompagnamento e sorveglianza delle presta-
zioni concesse dall’assicurazione per l’invalidità (art. 41a cpv. 2 lett. c OAI)
1031 L’ufficio AI fornisce consulenza e accompagnamento all’as-
sicurato per tutta la durata della procedura intrattenendo con lui contatti regolari (p. es. colloqui personali o telefo- nici) e sorveglia i provvedimenti dell’AI previsti e concessi
nonché il rispetto delle condizioni poste per le terapie medi- che.
1032 Il genere e l’entità della sorveglianza vanno adeguati in
funzione del caso specifico.
1033 In caso di problemi, l’ufficio AI procede a una valutazione
della situazione insieme all’assicurato e agli attori coinvolti e decide se sia opportuno adeguare gli obiettivi (dell’inte- grazione).
1034 Se l’assicurato non collabora all’attuazione dei provvedi-
menti d’integrazione concessi dall’AI o delle terapie medi- che secondo la LAMal, l’ufficio AI avvia una procedura di diffida e termine di riflessione, inclusiva di comminatoria delle possibili sanzioni (v. CPAI, 5a parte, cap. 1, sottocapi- tolo 1.2).
1035 Per quanto riguarda i provvedimenti sanitari secondo gli ar-
ticoli 12 e 13 LAI, la sorveglianza consiste in una verifica regolare del rispetto dei criteri EAE (efficacia, appropria- tezza ed economicità). In particolare occorre verificare re- golarmente il successo terapeutico e, se del caso, ade- guare l’entità e la durata del provvedimento (v. N. 14 CPSI).
5.4. Coordinamento interno ed esterno con le persone e i fornitori di prestazioni coinvolti (art. 41a cpv. 2 lett. d OAI)
1036 Il coordinamento e la collaborazione dell’ufficio AI con gli
attori coinvolti devono essere garantiti per tutta la durata della procedura AI.
1037 L’ufficio AI verifica nelle varie fasi quali siano gli attori di ri-
lievo da coinvolgere.
1038 La persona responsabile della gestione dei casi (v.
N. 1008) assicura il coordinamento inoltrando le richieste ad altri specialisti. Garantisce inoltre che tutte le persone coinvolte siano informate riguardo alle decisioni importanti,
fa una sintesi dei dati più importanti, pone domande ai me- dici/alla famiglia e risponde alle loro domande.
Esempi:
• in presenza di situazioni mediche complesse occorre coinvolgere il servizio medico regionale prima di as- segnare un provvedimento professionale.
• Se l’assicurato necessita di un mezzo ausiliario, un assegno per grandi invalidi o un contributo per l’assi- stenza, la persona responsabile della gestione dei casi deve garantire il coordinamento interno (p. es. provvedendo all’acquisizione coordinata delle infor- mazioni concernenti le varie questioni presso la stessa persona competente).
• In caso di rifiuto di una psicoterapia occorre valutare se eventualmente in un secondo tempo sia necessa- ria una consulenza attiva. Gli adolescenti vanno per- tanto contattati per iscritto all’età di 13 anni in un’ot- tica di rilevamento tempestivo.
1039 In particolare è necessaria una collaborazione costante con il medico curante, per garantire la migliore interazione possibile tra le terapie mediche e i provvedimenti dell’AI e l’aggiornamento continuo delle informazioni (p. es. il piano terapeutico, v. N. 1016). Se del caso, il medico curante e i terapisti vanno tenuti aggiornati riguardo alle tappe succes- sive e alle prestazioni accordate dall’AI (v. CPAI, 3a parte, cap. 3, sottocapitolo 3.3.2).
1040 Alle interfacce e nelle fasi di transizione occorre prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti della gestione dei casi:
• evitare il più possibile cambiamenti della persona re- sponsabile della gestione dei casi;
• se questo è inevitabile, occorre garantire il passaggio delle informazioni e comunicare all’assicurato chi è il suo nuovo interlocutore;
• se in un caso sono coinvolti due interlocutori dell’uffi- cio AI, per esempio se a un adolescente sono stati
assegnati un provvedimento sanitario e un provvedi- mento d’integrazione, vanno garantiti il coordina- mento e lo scambio delle informazioni.
Comunicazione con l’assicurato e terzi
1041 Se del caso, l’ufficio AI spiega preventivamente all’assicu-
rato o al suo rappresentante legale le decisioni (negative).
1042 Per principio l’ufficio AI informa gli operatori coinvolti (p. es
i medici curanti o gli agenti esecutori) sui risultati raggiunti nonché sulle misure e sulle prestazioni previste. In partico- lare comunica loro le sue decisioni (sia positive che nega- tive). Questo vale anche per i fornitori di mezzi ausiliari;
v. art. 66a cpv. 1 lett. cbisLAI e CPAI, 3a parte, cap. 3, sot- tocapitolo 3.3.2)
6. Gestione dei casi nell’ambito dei provvedimenti sa-
nitari per la cura delle infermità congenite (art. 13 LAI)
1043 L’ufficio AI decide quando nell’ambito di provvedimenti sa-
nitari sia opportuno prevedere una gestione dei casi.
1044 L’eventualità di una gestione dei casi va obbligatoriamente
presa in considerazione, se sono adempiuti almeno tre dei criteri seguenti:
• il minorenne beneficia di più prestazioni o dagli atti ri- sulta evidente che in futuro richiederà o riceverà ulte- riori prestazioni;
• il rapporto medico contiene elementi che indicano una malattia complessa;
• da un sopralluogo (assegno per grandi invalidi) risulta un ulteriore bisogno di sostegno;
• è stata diagnosticata una malattia rara o non è (an- cora) possibile formulare una diagnosi chiara; i me- dici non sono concordi sul quadro clinico (il che può essere indizio di una malattia rara);
• è stata presentata una richiesta di prestazioni per più di due infermità congenite;
• sono necessari apparecchi di cura (v. N. 1216 CPSI) o mezzi ausiliari speciali;
• sono state constatate incongruenze.
1045 L’ufficio AI può esaminare la necessità di una gestione dei casi anche in altre situazioni. Dopo aver effettuato l'esame, l'ufficio AI decide sulla necessità della gestione del caso in ogni singolo caso.
1046 L’assicurato o il suo rappresentante legale deve dare il suo consenso alla gestione dei casi nell’ambito dei provvedi- menti sanitari. Può revocarlo in qualsiasi momento
(art. 41a cpv. 4 OAI).
1047 La gestione dei casi nell’ambito dei provvedimenti sanitari inizia con un colloquio di consulenza che prevede gli ele- menti indicati al N. 1012. L’aspetto centrale della discus- sione è stabilito in funzione della situazione individuale.
Esempi:
• è presentata una richiesta di prestazioni per un neo- nato con diverse malattie. Il colloquio di consulenza deve dunque essere incentrato sulle prestazioni dell’AI (provvedimenti sanitari, mezzi ausiliari, ev. as- segno per grandi invalidi) e in particolare sulla sfera di competenza dell’assicurazione. Si devono presen- tare le tappe della procedura e i requisiti posti dall’AI e segnalare gli obblighi dei genitori (obbligo di notifica e obbligo di collaborare) Se necessario vanno segna- late altre possibilità di sostegno (p. es. pianificazione del budget, Pro Infirmis ecc.).
• A un adolescente quattordicenne è assegnata una psicoterapia: il colloquio di consulenza deve essere incentrato sulla rilevazione della situazione scolastica dell’assicurato e sulla preparazione della fase di tran- sizione I1.
1 Fase di transizione I: fase del passaggio dalla scuola alla formazione. Fase di transizione II: fase del passaggio dalla formazione al mondo del lavoro.
6.1. Delega della gestione dei casi a terzi (art. 41a cpv. 5 OAI)
1048 Eccezionalmente l’ufficio AI può delegare una parte della
gestione dei casi a terzi. La responsabilità ultima per la ge- stione dei casi resta però dell’ufficio AI (v. N. 1007).
1049 Se possibile, l’incarico va affidato a una persona già coin-
volta.
1050 Una delega a terzi è possibile unicamente nelle seguenti
situazioni:
• casi complessi, p. es.