Circolare concernente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI in caso di grande invalidità dovuta a un infortunio

Circolare KSHE · 25 gennaio 2002 · AVS

Circolare concernente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI in caso di grande invalidità dovuta a un infortunio (Stato 1.1.2002)

In vigore

UFAS · KSHE · Italiano

1

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Circolare concernente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI in caso di grande invalidità dovuta a un infortunio

Valida dal 1° gennaio 1997

Stato 1.1.2002

2

Osservazione preliminare

La presente circolare sostituisce la Circolare all'intenzione degli organi AVS/AI concernente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI in caso di grande invalidità dovuta a un infortunio, valida dal 1° gennaio 1984. Questa ristampa appare sotto forma di edizione in fogli sciolti nel classificatore "Direttive e circolari sulle rendite, volume 2".

La circolare è stata rielaborata dal punto di vista redazionale e adeguata alla 3a revisione AI nonché alla 10a revisione AVS.

Modifiche e aggiunte continueranno ad essere apportate mediante fogli sostitutivi.

Divisione AVS/IPG/PC

A. Berger, vicedirettore

3

Indice

1. Introduzione

2. Delimitazioni e nozioni

3. Principi concernenti la regolamentazion

della procedura

4. Procedura da seguire nei diversi casi singoli 4.1 Trattamento delle nuove richieste

4.2 Commutazione dell'assegno per grandi invalidi

dell'AVS/AI in corso nell'assegno per

grandi invalidi dell'AINF

4.3 Peggioramento della grande invalidità non dovuta

a un infortunio nel caso di un beneficiario di un assegno per grandi invalidi dell'AINF

4.4 Estinzione del diritto dell'assicuratore contro gli

infortuni al momento del versamento dell'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI (nullo) 4.4.1 In seguito al decesso dell'assicurato

grande invalido

4.4.2 In seguito al trasferimento di domicilio o a

un soggiorno all'estero superiore a tre mesi 4.4.3 In seguito alla soppressione della componente

della grande invalidità non dovuta a un infortunio 4.4.4 In seguito alla soppressione della componente

della grande invalidità dovuta a un infortunio 4.4.5 In caso di soppressione del diritto a un assegno

per grandi invalidi dell'AINF in seguito al soggiorno in una casa di cura

4.5 Altre modifiche

4.5.1 Modifica del grado della componente della grande

invalidità non dovuta a un infortunio, che influenza i diritti dell'assicurato

4.5.2 Commutazione dell'assegno per grandi invalidi

dell'AI (nullo) nell'assegno per grandi invalidi dell'AVS (nullo)

4.5.3 Altri casi

5. Entrata in vigore

4

1. Introduzione

1001 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 1984, della legge federale

sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) implica una nuova regolamentazione del diritto all'assegno per grandi invalidi.

1002 Ai sensi della nuova legge l'assicurato può ancora preten-

dere un assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI se non esiste alcun diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AINF (art. 43bis cpv. 1 LAVS; art. 42 cpv. 1 LAI; entrambi nella versione secondo la LAINF del 20.3.1981).

1003 Se esiste il diritto a un assegno per grandi invalidi

dell'AINF, la cassa di compensazione deve versare l'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI (nullo) all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a versare le prestazioni. Questo versamento è limitato soltanto all'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AVS o l'AI verserebbero se l'assicurato non fosse stato vittima di un infortunio (art. 43bis cpv. 4bis LAVS; art. 66quater OAVS; art. 43 cpv. 4 LAI; art. 39 cpv. 1 e 2 OAI; tutti questi articoli sono considerati nella versione secondo la LAINF e l'OAINF modificate).

1004 La presente circolare regola le mansioni delle casse di

compensazione e degli uffici AI. I doveri degli assicuratori contro gli infortuni sono menzionati solo se ciò è necessario per comprendere meglio i legami esistenti tra i vari ambiti.

2. Delimitazioni e nozioni

2001 Le prescrizioni della presente circolare si applicano sol-

tanto se

– la grande invalidità è dovuta non solo a un infortunio, ma anche ad altre cause,

– la persona grande invalida al momento dell'infortunio, che ha causato la grande invalidità o ha contribuito a causarla, è assicurata secondo la LAINF e

5

– le condizioni personali e d'assicurazione per l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI sono adempite, ma esso non può essere versato all'assicurato poiché quest'ultimo può richiedere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni.

2002 Se si utilizzano perciò i termini infortunio, persona affiliata

presso l'assicurazione contro gli infortuni, grande invalidità dovuta a un infortunio ecc., si intende il riferimento a uno stato di fatto preso in considerazione esclusivamente dalla LAINF. Se ciò non corrisponde, si deve trattare il caso esclusivamente secondo le disposizioni legali concernenti gli assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI.

2003 Se invece si tratta di componente della grande invalidità

dovuta o non dovuta ad un infortunio, le prescrizioni della presente circolare sono applicate solo se le condizioni personali e d'assicurazione per l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI sono adempite.

3. Principi concernenti la regolamentazione della procedura

3001 Per quanto riguarda la tenuta dei registri (registro delle

rendite proprio della cassa, scadenzario, ricapitolazione delle rendite, comunicazione al registro centrale delle rendite), il versamento, i pagamenti retroattivi, la restituzione delle prestazioni versate a torto e la contabilità,

l'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI (nullo) che deve essere versato all'assicuratore contro gli infortuni è considerato come se si trattasse del versamento a un terzo di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI.

3002 Per determinare l'ampiezza e la durata della componente

del grado della grande invalidità non dovuta a un infortunio e per la comunicazione della decisione dell'ufficio AI alla cassa di compensazione sono applicabili le istruzioni in materia contenute nelle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità e nella Circolare sulla procedura nell'AI.

6

3003 Sono riservate le seguenti prescrizioni in materia di pro-

cedura che completano le direttive summenzionate o vi derogano.

4. Procedura da seguire nei diversi casi singoli

4.1 Trattamento delle nuove richieste

4001 Se una persona inoltra una richiesta volta a ottenere un

assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI e se si accerta che la grande invalidità è da attribuire a un infortunio, l'ufficio AI trasmette gli atti in materia all'assicuratore contro gli infortuni competente e informa contemporaneamente anche il richiedente.

4.2 Commutazione dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI in corso nell'assegno per grandi invalidi dell'AINF

4002 Spetta all'assicuratore contro gli infortuni richiedere alla

cassa di compensazione competente il versamento dell'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI (nullo). A tale scopo utilizzerà il modulo 318.283.04.

4003 In caso di bisogno l'assicuratore contro gli infortuni può

informarsi presso l'ufficio AI del cantone di domicilio dell'assicurato se un assegno per grandi invalidi

dell'AVS/AI è versato e, in caso affermativo, da quale cassa di compensazione. L'ufficio AI è tenuto a dare tali informazioni.

4004 L'assicuratore contro gli infortuni tenuto a versare le

prestazioni può di regola richiedere solo il versamento di importi futuri. Un versamento con effetto retroattivo può aver luogo soltanto se e fintanto che l'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI non è eccezionalmente ancora stato pagato.

7

4005 Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi

dell'AVS/AI fa valere presso l'ufficio AI che la grande invalidità è peggiorata e se dall'accertamento del caso risulta che il peggioramento è dovuto ad un infortunio,

l'ufficio AI trasmette gli atti all'assicuratore contro gli infortuni competente informando contemporaneamente anche l'assicurato.

4006 In base alla richiesta dell'assicuratore contro gli infortuni (N. 4002) la cassa di compensazione prende i seguenti provvedimenti:

– procede al cambiamento dell'indirizzo di pagamento e versa il più presto possibile l'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI (nullo) all'assicuratore contro gli infortuni,

– redige sotto forma di lettera la decisione motivata e pronta per essere firmata e la trasmette all'ufficio AI competente per la notifica. Quest'ultimo informa l'assicurato della soppressione del diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI; per questo motivo si ritira l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (N. 9218 seg. DR),

– tramite il modulo messo a sua disposizione comunica all'assicuratore contro gli infortuni l'ammontare dell'assegno e la data in cui effettuerà il primo versamento,

– trasmette all'ufficio AI una copia della comunicazione summenzionata all'attenzione dell'assicuratore contro gli infortuni,

– comunica all'Ufficio centrale di compensazione il codice per casi speciali 99 a norma delle disposizioni in materia (comunicazione di modifica) e

– annota il codice per casi speciali 99 anche nei suoi documenti e registri.

8

4.3 Peggioramento della grande invalidità non dovuta a un infortunio nel caso di un beneficiario di un assegno per grandi invalidi dell'AINF

4007 Spetta all'ufficio AI competente determinare se e in quale

misura il peggioramento della grande invalidità non è dovuto a un infortunio.

4008 Se la componente della grande invalidità non dovuta a un

infortunio raggiunge un tasso giustificante il diritto ad un assegno, l'ufficio AI trasmette alla cassa di compensazione competente la comunicazione della sua decisione. Nello spazio previsto per le osservazioni si deve indicare che l'assicurato non ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI poiché ne può richiedere uno dell'AINF e che l'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI deve essere versato all'assicuratore contro gli infortuni. Si deve trasmettere a quest'ultimo una copia della comunicazione della decisione.

4009 Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi

dell'AINF fa valere presso l'assicuratore contro gli infortuni che la sua grande invalidità è peggiorata e dall'accertamento risulta che il peggioramento non è dovuto ad un infortunio, l'assicuratore contro gli infortuni trasmette gli atti in materia all'ufficio AI competente e informa contemporaneamente anche l'assicurato.

4010 In base alla comunicazione della decisione dell'ufficio AI la

cassa di compensazione prende i seguenti provvedimenti:

– in riferimento alla sua richiesta redige sotto forma di lettera la decisione motivata e pronta per essere firmata e la trasmette all'ufficio AI competente per la notifica. Quest'ultimo informa l'assicurato che non ha nessun diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI; per questo motivo si ritira l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (l'assicuratore contro gli infortuni riceve una copia della decisione),

– tramite il modulo 318.283.04 comunica all'assicuratore contro gli infortuni l'ammontare dell'assegno e la data in cui effettuerà il primo versamento. Se necessario

9

esegue un conteggio relativo al pagamento retroattivo per il periodo durante il quale non esisteva alcun diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI a causa della riscossione di un assegno per grandi invalidi dell'AINF,

– trasmette all'ufficio AI una copia della comunicazione summenzionata all'attenzione dell'assicuratore contro gli infortuni,

– inoltre, ai sensi del N. 3001, tratta il caso come un nuovo assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI con la sola differenza che essa contraddistingue la prestazione con il codice per casi speciali 99 sia che si tratti di documenti interni, sia di una comunicazione al registro centrale delle rendite.

4.4 Estinzione del diritto dell'assicuratore contro gli infortuni al momento del versamento dell'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI (nullo)

4.4.1 In seguito al decesso dell'assicurato grande invalido

4011 Di regola l'assicuratore contro gli infortuni annuncia il decesso alla cassa di compensazione tramite il modulo 318.283.04. Se non è l'assicuratore contro gli infortuni bensì un terzo ad annunciare il decesso dell'assicurato grande invalido alla cassa di compensazione, questa informa l'assicuratore della soppressione del versamento tramite il modulo 318.283.04.

4012 La cassa di compensazione sospende il versamento all'assicuratore contro gli infortuni e diminuisce l'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI (nullo). Se necessario rivendica all'assicuratore contro gli infortuni la restituzione dei contributi versati a torto tramite il modulo 318.283.04.

10

4.4.2 In seguito al trasferimento di domicilio o a un soggiorno all'estero superiore a tre mesi

4013 Di regola è l'assicuratore contro gli infortuni che comunica,

tramite il modulo 318.283.04, alla cassa di compensazione se l'assicurato ha trasferito il suo domicilio all'estero o vi ha soggiornato per più di tre mesi. Se la cassa viene a saperlo da un terzo e non dall'assicuratore contro gli infortuni, informa l'assicuratore della soppressione del versamento dell'assegno per grandi invalidi tramite il modulo 318.283.04.

4014 La cassa di compensazione sospende il versamento

all'assicuratore contro gli infortuni e diminuisce l'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI (nullo). Se necessario rivendica all'assicuratore contro gli infortuni la restituzione dei contributi versati a torto tramite il modulo 318.283.04.

4.4.3 In seguito alla soppressione della componente della grande invalidità non dovuta a un infortunio

4015 L'ufficio AI è competente per la determinazione di questo

fatto nell'ambito di una procedura di revisione.

4016 In base alla comunicazione della decisione la cassa di

compensazione sospende il versamento all'assicuratore contro gli infortuni, lo informa mediante il modulo

318.283.04 e diminuisce l'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI (nullo). Se necessario rivendica all'assicuratore contro gli infortuni la restituzione dei contributi versati a torto.

4.4.4 In seguito alla soppressione della componente della grande invalidità dovuta a un infortunio

4017 L'assicuratore contro gli infortuni è competente per la

determinazione di questo fatto. Esso informa la cassa di compensazione mediante il modulo 318.283.04, indicando

11

anche l'indirizzo al quale l'assegno per grandi invalidi dell'AINF è stato versato per l'ultima volta.

4018 In base alla comunicazione dell'assicuratore contro gli

infortuni la cassa di compensazione prende i seguenti provvedimenti:

– sospende i versamenti all'assicuratore contro gli infortuni,

– diminuisce l'assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI (nullo),

– comunica il caso all'ufficio AI competente trasmettendogli anche una fotocopia della comunicazione dell'assicuratore contro gli infortuni al fine di avviare una procedura di revisione (N. 1302 DR),

– se necessario rivendica all'assicuratore contro gli infortuni la restituzione dei contributi versati a torto tramite il modulo 318.283.04.

4019 Se dagli accertamenti effettuati durante la procedura di

revisione risulta che esiste o rinasce il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, è applicabile la procedura consueta. Nel frattempo, nella comunicazione della

decisione dell'ufficio AI si devono indicare all'attenzione dell'assicurato i motivi per cui il diritto alla rendita esiste o rinasce.

4.4.5 In caso di soppressione del diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AINF in seguito al soggiorno in una casa di cura

4020 I N. 4017–4019 sono applicabili per analogia.

12

4.5 Altre modifiche

4.5.1 Modifica del grado della componente della grande invalidità non dovuta a un infortunio, che influenza i diritti dell'assicurato

4021 L'ufficio AI è competente per la determinazione di questo

caso nell'ambito di una procedura di revisione. Esso trasmette all'assicuratore contro gli infortuni una copia della comunicazione della sua decisione.

4022 In base alla comunicazione della decisione la cassa di

compensazione tratta il caso in modo analogo a una modifica del grado di grande invalidità in caso di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI conforme alla regola; si deve tuttavia tener conto del fatto che l'ufficio AI non rilascia alcuna decisione nei confronti dell'assicurato e che informa l'assicuratore contro gli infortuni della modifica mediante il modulo 318.183.04.

4023 Il nuovo assegno per grandi invalidi (nullo) deve anche

essere contrassegnato con il codice per casi speciali 99.

4.5.2 Commutazione dell'assegno per grandi invalidi dell'AI (nullo) nell'assegno per grandi invalidi dell'AVS (nullo)

4024 La cassa di compensazione è competente per la de-

terminazione di questo caso e lo tratta in modo analogo alla commutazione in caso di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI conforme alla regola; si deve tuttavia tener conto del fatto che essa non rilascia alcuna decisione nei confronti dell'assicurato e che informa in modo adeguato l'ufficio AI della commutazione.

4025 L'assegno per grandi invalidi dell'AVS (nullo) deve anche

essere contrassegnato con il codice per casi speciali 99.

13

4.5.3 Altri casi

4026 Se si manifestano altri fatti non previsti che implicano una

modifica per ciò che riguarda il diritto dell'assicuratore contro gli infortuni di versare l'importo dell'assegno per grandi invalidi (nullo) e il caso non può essere risolto applicando per analogia le regole summenzionate, gli atti devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

5. Entrata in vigore

5001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 1997 e

sostituisce la Circolare all'intenzione degli organi AVS/AI concernente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI in caso di grande invalidità dovuta a un infortunio, valida dal 1° gennaio 1984.