Circolare sull'imposta alla fonte (CIF)

Circolare KSQST · 20 novembre 2025 · AVS · Versione 18

Circolare sull'imposta alla fonte (CIF); valida dal 01.01.2021, stato 01.01.2026

In vigore

UFAS · KSQST · Italiano

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Circolare sull’imposta alla fonte (CIF)

Valida dal 1° gennaio 2021

Stato: 1° gennaio 2026

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Premessa

La presente nuova edizione sostituisce la versione in vigore dal 1° gennaio 2005. Il suo contenuto è stato elaborato in collaborazione con le autorità fiscali.

La riedizione è da ricondurre all’entrata in vigore della revisione dell’imposizione alla fonte dal 1° gennaio 2021. Le modifiche principali che incidono sulla presente circolare sono esposte di seguito.

In futuro le prestazioni di cui all’articolo 18 capoverso 3 LAVS (rimborso di contributi AVS) saranno soggette all’imposta alla fonte, con l’applicazione del tariffario D. Per questo motivo alla circolare è stata aggiunta la 3a parte «Imposizione di contributi AVS rimborsati secondo l’articolo 18 capoverso 3 LAVS».

In futuro, a tutti i proventi compensativi, ossia indennità giornaliera dell’AI, frazioni di rendita dell’AI (1/4, 1/2 e 3/4), indennità giornaliere secondo la LIPG e assegni familiari versati dalla cassa di compensazione direttamente agli assicurati, sarà applicato il tariffario G.

L’applicazione di un tariffario unico rende superflue le richieste alle autorità fiscali in merito a quello applicabile. Ogni Cantone stabilirà le proprie aliquote d’imposta in base al tariffario G e metterà a disposizione sul proprio sito Internet tabelle delle tariffe “leggibili”. Le tariffe per l’importazione nei sistemi informatici sono disponibili all’indirizzo https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundes-

steuer/quellensteuer/dienstleistungen/tarife-herunterladen.html.

La riscossione dell’imposta alla fonte incomberà al Cantone nel quale la persona ad essa assoggettata ha il domicilio o la dimora al momento della scadenza o del pagamento della prestazione oppure nel quale ha sede la cassa di compensazione competente. Il conteggio dovrà avvenire in base al modello (mensile o annuale) adottato dal Cantone in questione.

Indipendentemente dalla revisione dell’imposta alla fonte, è stata inoltre apportata una precisazione concernente l’eccezione dell’imposizione alla fonte delle indennità giornaliere delle IPG (indennità di maternità e paternità, indennità di assistenza, indennità per i partecipanti ai corsi di Gioventù e Sport) e quindi dell’eventuale competenza delle casse di compensazione cantonali per i frontalieri.

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La 2a parte della presente circolare non contiene modifiche materiali. La rielaborazione implica tuttavia una rinumerazione e l’aggiornamento di alcuni rimandi all’OIFo. D’ora in poi la procedura di conteggio semplificata sarà disciplinata nella sezione 4 (art. 21–24 OIFo).

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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2022

Il presente supplemento 1 contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2022. In particolare, le disposizioni vengono adeguate alla nuova terminologia relativa al sistema di rendite lineare introdotto nell’assicurazione invalidità il 1° gennaio 2022.

Per la fissazione del reddito determinante per l’aliquota d’imposta per le rendite AI il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, l’importo massimo della rendita per la scala applicabile va diviso per la quota percentuale di una rendita AI intera e poi moltiplicato per cento. Nel caso delle rendite basate sul precedente sistema delle frazioni il cui diritto continua a sussistere, il divisore corrisponde alla frazione di rendita corrispondente (25, 50 o 75).

Le modifiche sono contrassegnate dall’indicazione 1/22 sotto il numero marginale corrispondente.

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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2024

Il presente supplemento 2 contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2024.

L’AFC, le amministrazioni fiscali cantonali e i debitori della prestazione imponibile hanno definito di comune accordo e introdotto definitivamente il 1° luglio 2023 un modulo unico per il conteggio dell’imposta alla fonte per i proventi compensativi. L’uso di questo modulo è obbligatorio, se non viene usata una procedura di conteggio elettronica (ELM/QSt o portale cantonale).

In seguito all’entrata in vigore della riforma AVS 21, si è inoltre proceduto alla sostituzione dell’espressione «età di pensionamento» con «età di riferimento» e sono stati aggiornati i rinvii alle DR.

Le modifiche sono contrassegnate dall’indicazione 1/24 sotto il numero marginale corrispondente.

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Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2026.

Il supplemento introduce precisazioni derivanti da domande ed esperienze emerse dalla pratica, in particolare riguardo all’imposizione alla fonte delle prestazioni d’indennità di perdita di guadagno degli Svizzeri e delle Svizzere all’estero soggetti all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il luogo di lavoro in Svizzera (frontalieri), e alle indennità giornaliere dell’AI in relazione a una situazione di versamento della differenza direttamente all’assicurato per i casi secondo l’articolo 24ter capoverso 3 LAI.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’annotazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.

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Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

AI Assicurazione invalidità

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CDI-D Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione

Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.913.62)

CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per

l’invalidità

CSC Cassa svizzera di compensazione

DIPG Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di gua-

dagno

DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

DRC Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle

IPG

IPG Indennità di perdita di guadagno

LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari

nell’agricoltura (RS 836.1)

LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e

sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari; RS 836.2)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per

l’invalidità (RS 831.20)

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LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14) LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale

diretta (RS 642.11)

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)

LLN Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedi-

menti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero; RS 822.41)

LM Legge militare

N. Numero/i marginale/i

OAVS Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super-

stiti

OIFo Ordinanza del DFF del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla

fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte; RS 642.118.2)

OLN Ordinanza del 6 settembre 2006 concernente i provvedi-

menti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero; RS 822.411)

OOPSM Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio mili-

tare

segg. seguenti

SSEE Situazione socioeconomica degli studenti

UST Ufficio federale di statistica

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1a parte: Imposizione di proventi compensativi versati da istituti d’assicurazione e da assicurazioni sociali

1. In generale

1001 Conformemente all’articolo 84 capoverso 2 lettera b LIFD e 1/22 all’articolo 3 capoverso 1 OIFo, tutti i proventi compensativi

derivanti da un rapporto di lavoro nonché dall’assicurazione malattie, dall’assicurazione contro gli infortuni,

dall’assicurazione invalidità e dall’assicurazione contro la disoccupazione sono soggetti all’imposta alla fonte. Ne fanno parte in particolare le indennità giornaliere, le indennità, le quote percentuali di una rendita AI intera e le prestazioni in capitale versate in loro vece nonché gli assegni familiari.

1002 Ai proventi compensativi versati da istituti d’assicurazione e

assicurazioni sociali direttamente alla persona assoggettata all’imposta alla fonte si applica il tariffario G (art. 1 cpv. 1 OIFo).

1003 Conformemente agli articoli 2 e 85 capoverso 5 LIFD non-

ché agli articoli 1 e 2 LAID, in caso di imposizione alla fonte, spetta ai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione, riscuotere l’imposta federale diretta, comprese le imposte cantonali e comunali.

2. Persone assoggettate all’imposta alla fonte

1004 Sono assoggettati all’imposta alla fonte sui proventi com-

pensativi tutti i lavoratori stranieri senza permesso di domicilio (permesso C), ma che hanno domicilio o dimora in Svizzera. Non vi sono invece assoggettati i loro coniugi da cui non sono separati né legalmente né di fatto, se uno dei coniugi possiede la cittadinanza svizzera o un permesso di domicilio.

1005 Se il coniuge con la cittadinanza svizzera o il permesso di

domicilio ha domicilio separato all’estero, il coniuge domiciliato in Svizzera che non possiede la cittadinanza svizzera

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o il permesso di domicilio continua a essere assoggettato all’imposta alla fonte (art. 83 LIFD).

1006 I frontalieri, i soggiornanti settimanali e i dimoranti tempora-

nei sono assoggettati all’imposta alla fonte per il reddito conseguito in Svizzera da un’attività lucrativa dipendente o i relativi proventi compensativi.

1007 Se la prestazione percepita dal beneficiario della rendita

principale o dal beneficiario di un’indennità giornaliera è imponibile alla fonte, lo sono anche le rendite per figli o le prestazioni per i figli versate al coniuge divorziato o separato.

1008 Se la prestazione percepita dal beneficiario della rendita

principale o dal beneficiario di un’indennità giornaliera non è soggetta all’imposta alla fonte, non lo sono nemmeno le rendite per figli o le prestazioni per i figli versate al coniuge divorziato o separato.

1009 Se entrambi i coniugi beneficiano di una rendita d’invalidità,

questa non è imponibile alla fonte se uno dei coniugi è beneficiario di una rendita AI intera e i coniugi non sono separati né legalmente né di fatto.

1010 Se i coniugi, entrambi beneficiari di una rendita d’invalidità,

vivono separati legalmente o di fatto, l’assoggettamento all’imposta alla fonte deve essere esaminato individualmente per ogni coniuge.

3. Diritto d’imposizione e competenza della cassa di compensazione

1011 Per i redditi da attività lucrativa dipendente e, per esten-

sione, per i relativi redditi compensativi, le convenzioni per evitare la doppia imposizione firmate dalla Svizzera attribuiscono il diritto d’imposizione di principio allo Stato nel quale è situato il luogo di lavoro del lavoratore dipendente.

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1012 Per la riscossione dell’imposta alla fonte dei frontalieri è

competente la CSC. Di regola le casse di compensazione cantonali non sono toccate da questa problematica.

1013 Fanno eccezione i casi in cui i frontalieri percepiscono 1/26 un’indennità di maternità, un’indennità per l’altro genitore,

un’indennità di assistenza, un’indennità per le persone che prestano servizio o un’indennità per i partecipanti ai corsi di Gioventù e Sport secondo la LIPG o assegni familiari. Per la riscossione dell’imposta alla fonte in tali casi sono competenti le casse di compensazione cantonali.

4. Prestazioni imponibili

1014 Sulle indennità giornaliere e sulle quote percentuali di una 1/22 rendita AI intera nonché sugli assegni familiari versati alle

persone menzionate ai N. 1004–1010 va per principio trattenuta l’imposta alla fonte, se si tratta di proventi compensativi legati a un’attività lucrativa. È fatto salvo il N. 1009.

1015 Di regola, la piccola indennità giornaliera dell’AI non rap-1/22 presenta un reddito compensativo, poiché è versata ad as-

sicurati che seguono la loro prima formazione professionale e ad assicurati minorenni che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa. La piccola indennità giornaliera versata a persone che hanno già esercitato un’attività lucrativa prima di seguire una prima formazione professionale rappresenta invece un reddito compensativo ed è quindi imponibile alla fonte (cfr. N. 0203, 2301 segg. CI-GAI).

1015.1 Dal 1° gennaio 2022 la piccola indennità giornaliera dell’AI 1/22 viene ormai concessa unicamente a titolo di garanzia dei

diritti acquisiti ai beneficiari di indennità giornaliere che svolgono una prima formazione professionale già in corso a quella data.

Le indennità giornaliere per i giovani che svolgono una prima formazione professionale e il cui diritto inizia il 1° gennaio 2022 o successivamente vengono fissate in base al salario previsto dal contratto di tirocinio. Se non è

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stato stipulato un contratto di tirocinio, nel primo anno di formazione l’indennità giornaliera corrisponde a un quarto della rendita minima di vecchiaia e nel secondo anno a un terzo.

Nel caso delle formazioni di livello terziario l’indennità giornaliera è fissata in base alla rilevazione sulla SSEE

dell’UST cfr. Cap. 9.2.3 CIGAI).

Tranne che agli assicurati che seguono una formazione terziaria, l’indennità giornaliera è versata direttamente al datore di lavoro. Sono considerati quali datori di lavoro anche i centri d’integrazione e le istituzioni.

1016 Le prestazioni dell’AVS, le rendite AI intere, le prestazioni

complementari e gli assegni per grandi invalidi dell’AI non sono imponibili alla fonte.

1017 Se le condizioni di cui ai N. 1004–1006 sono adempiute, 1/26 sulle prestazioni di IPG versate direttamente all’assicurato

va riscossa l’imposta alla fonte.

Può trattarsi in particolare delle prestazioni di IPG seguenti:

− l’indennità per i partecipanti ai corsi di Gioventù e Sport che non possiedono un permesso di domicilio, ma so-no attivi in un’associazione svizzera e seguono un corso di Gioventù e Sport;

− l’indennità per gli Svizzeri e le Svizzere all’estero che prestano volontariamente servizio in Svizzera (art. 4 LM);

− l’indennità per gli Svizzeri e le Svizzere all’estero soggetti all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il luogo di lavoro in Svizzera (frontalieri, art. 42 OOPSM);

− l’indennità di maternità;

− l’indennità per l’altro genitore;

− l’indennità di assistenza;

− l’indennità di adozione.

1018 Gli interessi di mora sulle prestazioni (N. 10117 segg. DR) 1/24 non sono soggetti all’imposta alla fonte.

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4.1 Prestazioni secondo la LAI

4.1.1 Indennità giornaliere

(art. 22 segg. LAI)

1019 Se le indennità giornaliere sono versate al datore di lavoro 1/22 (v. anche N. 1015.1), le casse di compensazione non de-

vono trattenere l’imposta alla fonte. Sarà il datore di lavoro a effettuare la ritenuta.

1020 Sulle indennità giornaliere versate direttamente all’assicu-

rato, invece, l’imposta alla fonte va riscossa sull’importo lordo delle indennità giornaliere AI (indennità di base e prestazioni per i figli), vale a dire prima delle deduzioni per le spese di vitto e alloggio nonché dei contributi

AVS/AI/IPG/AD. Se le prestazioni per i figli sono versate a terzi (p. es. all’altro genitore o al figlio), l’imposta alla fonte va riscossa sull’importo lordo dell’indennità giornaliera AI e dedotta nel conteggio relativo all’assicurato avente diritto. Le prestazioni per i figli vengono versate a terzi senza trattenuta.

1020.1 Nei casi in cui all’articolo 24tercapoverso 3 LAI, nei quali la 1/26 differenza fino a concorrenza dell’importo massimo della

rendita di vecchiaia viene versata direttamente alla persona assicurata in aggiunta al salario corrisposto dal datore di lavoro, dall’importo versato direttamente la cassa di compensazione non deve prelevare alcuna imposta alla fonte. L’importo complessivo secondo l’articolo 24tercapoverso 3 LAI viene considerato dal datore di lavoro quale reddito determinante per l’aliquota d’imposta.

4.1.2 Rendite

(art. 28 segg. LAI)

1021 Le quote percentuali di una rendita AI intera corrispondenti

a un grado d’invalidità inferiore al 70 per cento sono soggette all’imposta alla fonte, mentre la rendita intera (a partire da un grado d’invalidità del 70 %) ne è esente.

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1022 Nel caso di cumulo di rendita e di indennità giornaliere AI le

imposte alla fonte vanno riscosse separatamente (secondo le tariffe applicabili in base al reddito determinante per l’aliquota d’imposta) su entrambi i tipi di prestazione.

1023 Se una rendita per i figli è versata a terzi (p. es. all’altro ge-

nitore o al figlio), l’imposta alla fonte è riscossa sull’importo lordo della rendita principale e della/e rendita/e per i figli e dedotta nel conteggio relativo al beneficiario della rendita principale. Le rendite per i figli vengono versate a terzi senza trattenuta.

4.2 Prestazioni secondo la LIPG

1/24 4.2.1 Indennità di maternità e indennità per l’altro geni-

tore; indennità di assistenza

1024 Se le indennità giornaliere sono versate al datore di lavoro,

le casse di compensazione non devono trattenere l’imposta alla fonte. Sarà il datore di lavoro a effettuare la ritenuta.

1025 Sulle indennità versate direttamente all’assicurato, invece,

l’imposta alla fonte va riscossa sull’importo lordo dell’indennità, ovvero prima della deduzione dei contributi

AVS/AI/IPG/AD.

4.2.2. IPG per i partecipanti ai corsi di Gioventù e Sport.

1026 Se le indennità giornaliere sono versate al datore di lavoro,

le casse di compensazione non devono trattenere l’imposta alla fonte. Sarà il datore di lavoro a effettuare la ritenuta.

1027 Sulle indennità versate direttamente all’assicurato, invece,

l’imposta alla fonte va riscossa sull’importo lordo dell’indennità, ovvero prima della deduzione dei contributi

AVS/AI/IPG/AD.

1028 Le indennità versate alle persone che non esercitano un’at-

tività lucrativa ai sensi della LIPG non sono considerate

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redditi compensativi e non sono dunque imponibili alla fonte. Tuttavia, vanno dichiarate nella procedura ordinaria.

4.2.3 IPG per gli Svizzeri all’estero che prestano volon-

tariamente servizio in Svizzera

1029 Analogamente a quanto previsto al N. 2014 DIPG, per la ri-

scossione dell’imposta alla fonte sulle IPG per gli Svizzeri all’estero che prestano servizio in Svizzera è competente la CSC.

1030 L’imposta alla fonte va riscossa e conteggiata indipenden-

temente da un’eventuale convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa con lo Stato di residenza della persona che presta servizio.

1031 Nel caso degli Svizzeri all’estero soggetti all’obbligo contri-

butivo (cfr. N. 8003 DIPG), l’imposta alla fonte va riscossa sull’importo lordo dell’indennità, ovvero prima della deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD.

1032 Le indennità versate alle persone che non esercitano un’at-

tività lucrativa ai sensi della LIPG non sono considerate redditi compensativi e non sono dunque imponibili alla fonte. Tuttavia, vanno dichiarate nella procedura ordinaria.

1/26 4.2.4 IPG per gli Svizzeri e le Svizzere all’estero sog-

getti all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il luogo di lavoro in Svizzera (frontalieri)

1032.1 L’imposta alla fonte va conteggiata e riscossa a prescin-1/26 dere da un’eventuale convenzione per evitare le doppie im-

posizioni conclusa con il Paese di domicilio della persona prestante servizio.

1032.2 Se le indennità giornaliere sono versate al datore di lavoro, 1/26 le casse di compensazione non devono trattenere l’imposta

alla fonte. Sarà il datore di lavoro a effettuare la ritenuta.

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1032.3 Sulle indennità versate direttamente all’assicurato, invece, 1/26 l’imposta alla fonte va riscossa sull’importo lordo dell’inden-

nità, ovvero prima della deduzione dei contributi

AVS/AI/IPG/AD.

4.3 Prestazioni secondo la LAFam e la LAF

1033 Se gli assegni familiari (assegni per i figli, assegni di forma-

zione, assegni di nascita, assegni di adozione e assegni per l’economica domestica) sono versati al datore di lavoro (cfr. art. 15 cpv. 2 LAFam), le casse di compensazione non devono trattenere l’imposta alla fonte. Sarà il datore di lavoro a effettuare la ritenuta.

1034 Sugli assegni familiari versati dalla cassa di compensa-

zione direttamente ai salariati, invece, l’imposta alla fonte va riscossa sull’importo lordo degli assegni. Questo vale in particolare anche nei casi in cui assegni familiari concessi in un secondo tempo vengono versati direttamente dalla cassa di compensazione ai salariati.

1035 Se gli assegni familiari sono versarti a terzi (p. es. all’altro

genitore o al figlio), l’imposta alla fonte va trattenuta soltanto se i terzi in questione sono essi stessi assoggettati all’imposta alla fonte. In tal caso, a essere assoggettati all’imposta alla fonte saranno i terzi beneficiari delle prestazioni e non l’avente diritto.

5. Compensazioni e restituzioni

5.1 Compensazione con crediti contributivi

1036 L’articolo 84 capoverso 1 LIFD prevede che l’imposta alla

fonte sia calcolata sui proventi lordi. L’imposta alla fonte va quindi riscossa sull’importo lordo, prima della compensazione.

1037 Nella determinazione del minimo vitale ai sensi della legge

sull’esecuzione e il fallimento, che condiziona ogni com-

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pensazione, l’imposta alla fonte non è presa in considerazione. Se il minimo vitale sopra definito non è compromesso, si procede alla compensazione.

5.2 Compensazione con altre assicurazioni sociali e con terzi che hanno concesso anticipi

1038 Le prestazioni anticipate dagli organi esecutivi di altre assi-1/24 curazioni sociali (AINF, AMal e AD), da un datore di lavoro, da un istituto di previdenza del datore di lavoro, da un organismo assistenziale pubblico o privato o da un’assicurazione di responsabilità civile possono essere rimborsate. Le prestazioni anticipate dalle altre assicurazioni sociali (AINF, AMal, AD) non presuppongono una coerenza temporale, mentre gli anticipi forniti da terzi (datore di lavoro, istituto di previdenza del datore di lavoro, organismo assistenziale pubblico o privato, assicurazione di responsabilità civile) possono essere rimborsati soltanto fino a concorrenza dell’importo delle rendite arretrate da versare per il periodo corrispondente (cfr. N. 10062 segg. DR e le circolari sulla compensazione). Poiché non tutte le prestazioni assicurative sono imponibili alla fonte, le casse di compensazione devono per principio trattenere l’imposta alla fonte su ogni singolo importo lordo degli arretrati. È compito dell’altra assicurazione sociale, del terzo fornitore di prestazioni anticipate o del beneficiario di prestazioni procedere al conteggio con l’autorità fiscale competente.

Con il conteggio, la cassa di compensazione segnala all’avente diritto un’eventuale doppia imposizione alla fonte e la possibilità di richiedere all’autorità fiscale cantonale competente, fino al 31 marzo dell’anno fiscale successivo alla scadenza della prestazione, il rimborso dell’imposta alla fonte pagata in eccesso (v. Modello di segnalazione nell’Allegato 2).

5.3 Compensazione con restituzione di prestazioni AI versate indebitamente

1039 Se la cassa di compensazione constata che una rendita è stata versata indebitamente, la restituzione può essere

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compensata con la rendita corrente nella misura in cui ciò non porti il debitore al di sotto della soglia del minimo vitale ai sensi della legge sull’esecuzione e il fallimento. Anche in questo caso, conformemente all’articolo 84 LIFD, l’imposta alla fonte deve essere riscossa sulla prestazione lorda (cioè prima della deduzione dell’importo compensabile).

Con il conteggio, la cassa di compensazione segnala all’avente diritto la doppia imposizione alla fonte e la possibilità di richiedere all’autorità fiscale cantonale competente, fino al 31 marzo dell’anno fiscale successivo alla scadenza della prestazione, il rimborso dell’imposta alla fonte pagata in eccesso (v. modello di segnalazione nell’Allegato 2).

5.4 Restituzione

1040 Se una prestazione versata indebitamente deve essere restituita, la cassa di compensazione deve procedere a una correzione del conteggio sia nei confronti dell’autorità fiscale competente che dell’avente diritto.

La correzione nei confronti dell’autorità fiscale deve avvenire con un’apposita segnalazione nel conteggio successivo, ma al più tardi fino al 31 marzo dell’anno successivo.

La restituzione nei confronti dell’avente diritto va ridotta di conseguenza dell’imposta alla fonte rimborsata dall’autorità fiscale alla cassa di compensazione. La restituzione corrisponderà quindi all’importo inizialmente pagato indebitamente all’avente diritto.

6. Debitore della prestazione imponibile

1041 Secondo gli articoli 88 e 100 LIFD, la cassa di compensazione è tenuta, in quanto debitrice della prestazione imponibile, a riscuotere l’imposta alla fonte sui proventi compensativi versati direttamente alla persona assoggettata all’imposta alla fonte. Essa deve trattenere l’imposta sull’importo lordo delle prestazioni conformemente al modello di calcolo (modello mensile o annuale) e all’aliquota d’imposta appli-

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cabili nel Cantone competente (cfr. art. 107 LIFD e Circolare dell’AFC del 12.6.2019, cifra 9.5) e versarla all’autorità fiscale.

7. Procedure

7.1 Esame dell’assoggettamento all’imposta alla fonte

1042 Incombe alla cassa di compensazione competente accer-

tare la situazione personale del contribuente, verificare le informazioni ricevute e stabilire se per la persona in questione si debba procedere all’imposizione alla fonte (v.

cap. 2 e 4).

1043 Qualora riceva comunicazioni di cambiamenti della situa-

zione personale dell’assicurato, la cassa di compensazione verifica se il cambiamento abbia ripercussioni sull’assoggettamento all’imposta alla fonte della persona in questione (v. cap. 7.9).

7.2 Cantone competente

1044 È competente il Cantone nel quale la persona assoggettata

all’imposta alla fonte ha il domicilio o la dimora al momento della scadenza o del pagamento della prestazione oppure nel quale ha sede la cassa di compensazione competente (cfr. art. 107 LIFD e Circolare dell’AFC del 12.6.2019, cifra 9.5).

1045 La cassa di compensazione conteggia l’imposta alla fonte

con l’autorità fiscale del Cantone competente secondo il modello di calcolo e le tariffe applicabili nel Cantone.

1046 Non è ammesso conteggiare l’imposta alla fonte per tutte

le persone assoggettatevi con l’autorità fiscale del Cantone in cui ha sede la cassa di compensazione.

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7.3 Tariffario applicabile per l’imposta alla fonte e ta-

riffe

1047 A tutti i proventi compensativi di cui all’articolo 3 OIFo che

non sono versati alla persona assoggettata all’imposta alla fonte tramite il datore di lavoro si applica il tariffario G (art. 1 cpv. 1 OIFo).

1048 Per i frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condi-

zioni richieste per il tariffario G si applica il tariffario Q (art. 1 cpv. 1 lett. m OIFo). Per l’applicazione del tariffario Q occorre un’attestazione di residenza (modulo Gre-1 o Gre-2). In mancanza di tale attestazione, va applicato il tariffario G.

1049 Con il tariffario G si applica un’aliquota d’imposta progres-

siva, calcolata indipendentemente dallo stato civile, dal numero di figli a carico e dall’imposta di culto.

1050 Tabelle delle tariffe “leggibili” sono disponibili sui siti Inter-

net dei Cantoni. Le tariffe per l’importazione nei sistemi informatici sono disponibili all’indirizzo https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/imposta-allafonte.html.

7.4 Modello di calcolo applicabile

7.4.1 Modello mensile

1051 Il modello mensile per il conteggio dell’imposta alla fonte è

applicabile per i Cantoni seguenti (stato: 1.1.2021): Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Giura, Glarona, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Turgovia, Uri, Zugo e Zurigo.

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7.4.2 Modello annuale

1052 Il modello annuale per il conteggio dell’imposta alla fonte è

applicabile per i Cantoni seguenti (stato: 1.1.2021): Friburgo, Ginevra, Ticino, Vallese e Vaud.

7.5 Momento della scadenza della prestazione

1053 L’obbligo di riscuotere l’imposta alla fonte nasce al mo-

mento della scadenza della prestazione. L’imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, dell’accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile (art. 2 cpv. 1 OIFo).

1054 Anche in caso di pagamenti retroattivi per periodi prece-

denti, per il calcolo (reddito determinante per l’aliquota d’imposta e aliquota d’imposta) e il conteggio dell’imposta alla fonte è determinante il momento del pagamento della prestazione.

7.6 Conteggio e versamento dell’imposta per i Cantoni con modello mensile

1055 Per il calcolo dell’imposta alla fonte secondo il modello

mensile, quale periodo fiscale è considerato per principio il mese. Per il calcolo della ritenuta fiscale sono determinanti i proventi mensili lordi, ovvero tutte le prestazioni imponibili che sono state versate nel mese in questione alla persona assoggettata all’imposta alla fonte.

1056 La cassa di compensazione deve effettuare ogni mese un 1/24 conteggio dell’imposta alla fonte trattenuta e inoltrarlo

all’autorità fiscale competente entro 30 giorni dalla fine del periodo di conteggio (cfr. Circolare dell’AFC 12.6.2019, cifra 9.3.1). Per il conteggio è obbligatorio l’uso del modulo «Conteggio dell’imposta alla fonte per i proventi compensativi», salvo se viene applicata una procedura di conteggio elettronica (ELM/QSt o portale cantonale). Il modulo e le istruzioni per la sua compilazione sono disponibili sul sito

26

Internet dell’AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni AFC > Imposta federale diretta IFD > Imposta alla fonte IF).

1057 Il versamento dell’imposta alla fonte trattenuta all’autorità

fiscale cantonale competente deve avvenire soltanto in base alla rendicontazione del rispettivo Cantone. Non sono ammessi pagamenti anticipati.

7.7 Conteggio e versamento dell’imposta per i Cantoni con modello annuale

1058 Per il calcolo dell’imposta alla fonte secondo il modello an-

nuale, il periodo fiscale corrisponde all’anno civile. Sebbene sia quest’ultimo a essere determinante, la cassa di compensazione deve comunque trattenere l’imposta alla fonte ogni mese ed effettuare il relativo conteggio. Per il calcolo della ritenuta fiscale sono determinanti i proventi mensili lordi, ovvero tutte le prestazioni imponibili che sono state versate nel mese in questione alla persona assoggettata all’imposta alla fonte.

1059 La cassa di compensazione deve effettuare ogni mese un 1/24 conteggio dell’imposta alla fonte trattenuta e inoltrarlo

all’autorità fiscale competente entro 30 giorni dalla fine del periodo di conteggio (cfr. Circolare dell’AFC 12.6.2019, cifra 9.3.3). Per il conteggio è obbligatorio l’uso del modulo «Conteggio dell’imposta alla fonte per i proventi compensativi», salvo se viene applicata una procedura di conteggio elettronica (ELM/QSt o portale cantonale). Il modulo e le istruzioni per la sua compilazione sono disponibili sul sito Internet dell’AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni AFC > Imposta federale diretta IFD > Imposta alla fonte IF).

1060 Il versamento dell’imposta alla fonte trattenuta all’autorità

fiscale cantonale competente deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza della prestazione. L’autorità fiscale cantonale non effettua alcuna rendicontazione.

27

7.8 Esenzione dall’assoggettamento all’imposta alla fonte

1061 Una persona assoggettata all’imposta alla fonte con domi-1/24 cilio in Svizzera è esonerata dall’assoggettamento, se:

− riceve il permesso di domicilio o la cittadinanza svizzera;

− sposa una persona che possiede il permesso di domicilio o la cittadinanza svizzera;

− è sposata con una persona che riceve il permesso di domicilio o la cittadinanza svizzera;

− raggiunge l’età di riferimento e non consegue più proventi compensativi soggetti all’imposta alla fonte;

− percepisce una rendita AI intera.

1062 Si è esonerati dall’assoggettamento all’imposta alla fonte

dal primo giorno del mese successivo all’adempimento di uno dei criteri summenzionati.

1063 Le autorità fiscali comunicano alle casse di compensazione

le persone che non sono più assoggettate all’imposta alla fonte.

8. Calcolo dell’imposta alla fonte

8.1 Reddito determinante per l’aliquota d’imposta in caso di indennità giornaliere dell’AI e delle IPG

1064 In caso di proventi compensativi versati in funzione del

guadagno assicurato, quest’ultimo è considerato quale reddito determinante per l’aliquota d’imposta. Nel caso delle indennità giornaliere dell’AI e delle IPG, pertanto, è considerato tale il reddito da attività lucrativa al 100 per cento determinante per il calcolo delle indennità giornaliere.

1065 In caso di piccola indennità giornaliera versata per una 1/22 prima formazione professionale subito dopo l’esercizio di

un’attività lucrativa e quindi imponibile alla fonte (v. N. 1015

28

e 1015.1), quale reddito determinante per l’aliquota d’imposta è considerato l’importo dell’indennità giornaliera convertito in importo mensile secondo l’articolo 23 capoverso 2 LAI.

1066 Per il calcolo dell’aliquota d’imposta, il reddito da attività lu-

crativa determinante secondo i N. 1064 e 1065 va convertito in importo mensile (di regola, dividendolo per 12). L’aliquota d’imposta risulta dalla tabella fiscale del Cantone competente.

8.2 Reddito determinante per l’aliquota d’imposta in caso di rendite AI

1067 Per stabilire il reddito determinante per l’aliquota d’imposta 1/22 in caso di rendite AI, si divide l’importo massimo della ren-

dita intera, comprese eventuali rendite per i figli della scala applicabile all’assicurato, per la quota percentuale di rendita AI intera e si moltiplica il risultato per 100.

Esempio nel caso di una rendita AI del 53 %, scala 20, una rendita per i figli Fr. 1086 + fr. 435 = fr. 1521 fr. : 53 x 100 = fr. 2869 (reddito determinante per l’aliquota d’imposta)

1068 L’aliquota d’imposta risulta dalla tabella fiscale del Cantone

competente.

8.3 Calcolo della ritenuta d’imposta alla fonte in caso di indennità giornaliere dell’AI e delle IPG

1069 Per il calcolo della ritenuta d’imposta, si moltiplica la

somma di tutte le indennità giornaliere lorde versate nel mese in questione per l’aliquota d’imposta del codice tariffario G fissata conformemente al N. 1066.

Esempio Reddito annuo determinante: fr. 96 000 Reddito mensile determinante per l’aliquota d’imposta: fr. 8000 (fr. 96 000 : 12)  Codice tariffario G, aliquota d’imposta imposta del Cantone BE: 16,88 % Indennità giornaliera dell’AI (importo mensile lordo):

30 x fr. 211.20 = fr. 6336

29

Imposta alla fonte da trattenere: fr. 6336 x 16,88 % = fr. 1069.50

Il calcolo dell’imposta alla fonte per un’indennità giornaliera delle IPG viene effettuato analogamente.

1070 L’imposta alla fonte va trattenuta sull’importo lordo delle in-

dennità giornaliere AI (indennità di base ed eventuali supplementi), vale a dire prima delle deduzioni per le spese di vitto e alloggio nonché dei contributi AVS/AI/IPG/AD.

8.4 Calcolo della ritenuta d’imposta alla fonte in caso di rendite AI

1071 Per il calcolo della ritenuta d’imposta, si moltiplica l’importo 1/22 mensile della rendita AI per l’aliquota d’imposta del codice

tariffario G fissata conformemente ai N. 1067 e 1068.

Esempio nel caso di una rendita AI del 53 %, scala 20, una rendita per i figli Fr. 1086 + fr. 435 = fr. 1521 : 53 x 100 = fr. 2869 (reddito determinante per l’aliquota d’imposta)

Esempio

Reddito mensile determinante per l’aliquota d’imposta: 2869 fr.

 Codice tariffario G, aliquota d’imposta del Cantone BE: 2,38 %

rendita AI mensile del 53 %, una rendita per i figli,

scala 20, reddito annuo medio fr. 73 134: fr. 575 + fr. 230 = fr. 805 Imposta alla fonte da trattenere: fr. 805 x 2,38 % = fr. 19.15

8.5 Reddito determinante per l’aliquota d’imposta in caso di assegni familiari

1072 È considerato reddito determinante per l’aliquota d’imposta

il salario mediano mensile su cui si basa il calcolo del codice tariffario C. Il reddito mediano è pubblicato annualmente ed è contenuto nelle tariffe per l’importazione nei sistemi informatici. Queste sono disponibili all’indirizzo https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federalediretta/imposta-alla-fonte.html.

1073 L’aliquota d’imposta risulta dalla tabella fiscale del Cantone

competente.

30

9. Forma della decisione

1074 Nella decisione sulle prestazioni occorre segnalare all’assi-

curato:

− le basi (reddito determinante per l’aliquota d’imposta e aliquota d’imposta applicabile) per il calcolo dell’imposta alla fonte;

− la possibilità di richiedere all’autorità fiscale cantonale competente, fino al 31 marzo dell’anno fiscale successivo alla scadenza della prestazione, un nuovo calcolo dell’imposta alla fonte o una tassazione ordinaria ulteriore (v. modello di segnalazione nell’Allegato 2);

− la possibilità di inoltrare ricorso contro la ritenuta d’imposta alla fonte presso l’autorità fiscale competente.

10. Provvigione per la riscossione dell’imposta alla fonte

1075 Per la sua collaborazione, la cassa di compensazione ri-

ceve una provvigione di riscossione stabilita dal Cantone competente. Gli importi vigenti sono disponibili all’indirizzo https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/quellensteuer.html.

1076 In caso di conteggi secondo il modello mensile, la provvi-

gione di riscossione viene indicata nella rendicontazione dell’autorità fiscale e dedotta di conseguenza.

1077 In caso di conteggi secondo il modello annuale, la cassa di

compensazione deve indicare nel conteggio l’importo della provvigione di riscossione e dedurla direttamente dall’importo dell’imposta alla fonte da versare.

11. Contabilizzazione

1078 L’imposta alla fonte va contabilizzata sul conto 900.2040 e

la provvigione di riscossione sul conto 910.6351.

31

1079 Per il conteggio con i singoli Cantoni si possono tenere ap-

positi sottoconti.

12. Revisione

1080 Gli organi di revisione delle casse di compensazione de-

vono esaminare se l’assoggettamento all’imposta alla fonte sia stato accertato.

13. Conservazione degli atti determinanti ai fini della riscossione dell’imposta alla fonte

1081 La conservazione degli atti determinanti per le autorità fi-

scali in materia di assoggettamento all’imposta alla fonte è disciplinata dall’articolo 126 capoverso 3 LIFD in combinato disposto con l’articolo 136 LIFD, dall’articolo 42 capoverso 3 LAID in combinato disposto con l’articolo 49 LAID e dalle disposizioni legali cantonali. I documenti fiscali devono essere conservati per un periodo di dieci anni.

14. Conferma dell’esame dell’assoggettamento all’im-

posta alla fonte

1082 La cassa di compensazione deve essere in grado di dimo-

strare di aver esaminato se vi fosse o meno assoggettamento all’imposta alla fonte. A tal fine, l’incarto deve contenere la documentazione necessaria concernente la situazione personale dell’assicurato (libretto per stranieri, stato civile, cittadinanza o statuto di soggiorno del coniuge).

15. Compiti degli uffici AI

1083 Se, dopo l’inoltro di una richiesta di prestazioni, l’ufficio AI

constata che l’assicurato non ha allegato alla sua richiesta il libretto per stranieri, lo richiede e ne allega una copia all’incarto dell’assicurato. Gli uffici AI sono tenuti a comunicare immediatamente tutte le modifiche concernenti l’AI alla cassa di compensazione competente.

32

16. Attestato della riscossione dell’imposta alla fonte

1084 Almeno una volta l’anno l’assicurato contribuente o l’auto-

rità fiscale competente riceve d’ufficio un attestato con l’indicazione dell’importo delle prestazioni imponibili e dell’importo delle imposte riscosse alla fonte. Se il conteggio è inoltrato all’amministrazione fiscale, l’assicurato deve riceverne una copia. Se è invece l’assicurato a ricevere il conteggio, va inviata una copia all’autorità fiscale.

33

2a parte: Imposizione nella procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN

1. Introduzione e campo d’applicazione

2001 La LLN prevede una procedura di conteggio semplificata,

che comprende anche le imposte secondo l’articolo 37a LIFD e l’articolo 11 capoverso 4 LAID. Queste imposte sono riscosse dalla cassa di compensazione AVS.

2. Campo d’applicazione della procedura di conteggio semplificata

2002 Per il campo d’applicazione si veda la sezione «Procedura

di conteggio semplificata» delle DRC.

3. Prestazione imponibile

2003 Le imposte sono riscosse sulla base del reddito lordo di-

chiarato dal datore di lavoro alla cassa di compensazione (per l’imposta federale diretta cfr. art. 22 OIFo). I datori di lavoro devono dichiarare l’intero salario lordo versato,

senza deduzione dell’eventuale franchigia per i lavoratori in età AVS (art. 6quatercpv. 1 OAVS).

4. Aliquota d’imposta

2004 L’aliquota dell’imposta alla fonte ammonta al 5 per cento, di

cui lo 0,5 per cento per l’imposta federale diretta (art. 37a cpv. 1 LIFD) e il 4,5 per cento per le imposte cantonali (cfr. regimi fiscali cantonali). Questa aliquota è pubblicata anche nelle tabelle cantonali delle tariffe per l’imposta alla fonte (v. N. 1050).

34

5. Debitore

2005 Il datore di lavoro è tenuto a trattenere le imposte dal sala-

rio lordo o, in caso di prestazioni non pecuniarie – in particolare prestazioni in natura e mance –, a riscuoterle. Deve versare le imposte trattenute e riscosse alla cassa di compensazione (art. 37a cpv. 2 e 3 LIFD, art. 11 cpv. 4 LAID).

2006 Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dell’impo-

sta alla fonte (art. 88 cpv. 3 LIFD in combinato disposto con l’art. 37a cpv. 6 LIFD, art. 37 cpv. 1 LAID).

6. Conteggio e versamento dell’imposta alla fonte da parte del datore di lavoro

2007 Per quanto riguarda l’annuncio dei salariati per la proce-

dura di conteggio semplificata, si vedano le DRC.

2008 Le disposizioni dell’OAVS concernenti la procedura di con-

teggio semplificata si applicano per analogia al conteggio e al versamento dell’imposta alla fonte alle casse di compensazione (per l’imposta federale diretta cfr. art. 23 cpv. 1 OIFo). In proposito si vedano anche le DRC.

2009 Nella procedura di conteggio semplificata la cassa di com-

pensazione non preleva interessi di mora sulle imposte.

2010 La cassa di compensazione informa l’autorità fiscale com-

petente se il datore di lavoro, nonostante diffida,

– non presenta alcun conteggio o non lo presenta secondo le prescrizioni. In tal caso una copia della comunicazione di esclusione è inviata all’autorità fiscale;

– contesta le imposte o non le paga interamente. In tal caso una copia del conteggio con l’indicazione dell’avvenuta diffida è inviata all’autorità fiscale.

L’autorità fiscale competente riscuote le imposte conformemente alle prescrizioni della legislazione fiscale (per l’imposta federale diretta cfr. art. 23 cpv. 2 OIFo).

35

2011 La cassa di compensazione invia all’autorità fiscale compe-

tente una copia della comunicazione di esclusione del datore di lavoro dalla procedura di conteggio semplificata (per quanto riguarda l’esclusione, cfr. art. 1 cpv. 3 OLN e le DRC).

7. Provvigione di riscossione

2012 Le casse di compensazione percepiscono una provvigione

per la riscossione delle imposte alla fonte (art. 37a cpv. 5 LIFD e art. 11 cpv. 4 LAID). La provvigione ammonta al 10 per cento dell’importo complessivo dell’imposta alla fonte incassata (art. 1 cpv. 5 OLN).

8. Attestato della riscossione dell’imposta alla fonte

2013 La cassa di compensazione rilascia al contribuente una di-

stinta o un attestato relativo all’importo della ritenuta d’imposta (art. 37a cpv. 4 LIFD, art. 11 cpv. 4 LAID). L’attestato va consegnato d’ufficio al salariato.

2014 La cassa di compensazione invia l’attestato all’ultimo indi-

rizzo noto del salariato. Se l’invio non può essere consegnato, va inoltrato al datore di lavoro.

9. Conteggio e versamento delle imposte all’autorità fi-

scale

9.1 Conteggio

2015 Un conteggio delle imposte prelevate va consegnato all’au-

torità fiscale del Cantone in cui si trova l’ultimo domicilio noto del salariato (art. 88 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 37a cpv. 6 LIFD).

2016 Il conteggio, effettuato utilizzando l’apposito modulo o un

supporto dati informatico, è notificato separatamente e deve contenere le indicazioni seguenti:

– numero AVS del salariato;

36

– nome e cognome del salariato;

– data di nascita del salariato;

– periodo di occupazione;

– indirizzo del salariato;

– nome del datore di lavoro; e

– importo delle imposte incassate e salario dichiarato.

2017 La cassa di compensazione deve allestire periodicamente

conteggi delle imposte alla fonte trattenute all’attenzione dell’autorità fiscale competente.

9.2 Versamento

2018 La cassa di compensazione versa le imposte incassate

all’autorità fiscale competente (art. 37a cpv. 4 LIFD, art. 11 cpv. 4 LAID), ossia a quella del Cantone in cui il salariato assoggettato all’imposta è domiciliato al 31 dicembre o alla cessazione del rapporto di lavoro (per l’imposta federale diretta cfr. art. 24 OIFo). La cassa di compensazione si basa sull’ultimo domicilio noto del salariato. Se non le è noto alcun indirizzo, versa le imposte incassate all’autorità fiscale del Cantone in cui il datore di lavoro ha la sede.

2019 La cassa di compensazione versa periodicamente le impo-

ste incassate all’autorità fiscale competente.

10. Contabilizzazione

2020 L’imposta alla fonte deve essere contabilizzata sul conto

900.2045 per l’imposta federale diretta o sul conto

900.2046 per le imposte cantonali, la provvigione di riscossione sul conto 910.6352.

2021 Per il conteggio con i singoli Cantoni si possono tenere ap-

positi sottoconti.

37

3a parte: Imposizione di contributi AVS rimborsati secondo l’ar-

ticolo 18 capoverso 3 LAVS

1. In generale

3001 Conformemente all’articolo 84 capoverso 2 lettera c LIFD, i

contributi AVS rimborsati secondo l’articolo 18 capoverso 3 LAVS sono soggetti all’imposta alla fonte.

3002 L’imposta alla fonte va riscossa e conteggiata indipenden-

temente da un’eventuale convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa con lo Stato di residenza della persona assicurata.

2. Competenza della CSC e Cantone competente

3003 Considerata la competenza della CSC per la fissazione e il

pagamento dei contributi AVS rimborsati, la CSC è competente anche per l’imposizione e il conteggio dell’imposta alla fonte delle prestazioni in questione.

3004 Poiché la CSC ha sede a Ginevra, il Cantone competente

per l’imposizione dei contributi AVS rimborsati è quello di Ginevra.

3005 Il conteggio con il Cantone di Ginevra avviene in base al

modello annuale.

3. Conteggio e versamento dell’imposta con il Cantone di Ginevra con il modello annuale

3006 Per principio, la CSC deve effettuare ogni mese un conteg-1/24 gio dell’imposta alla fonte trattenuta e inoltrarlo all’autorità

fiscale competente del Cantone di Ginevra entro 30 giorni dalla fine del periodo di conteggio.

Per il conteggio è obbligatorio l’uso del modulo «Conteggio dell’imposta alla fonte per i proventi compensativi», salvo se viene applicata una procedura di conteggio elettronica (ELM/QSt o portale cantonale). Il modulo e le istruzioni per

38

la sua compilazione sono disponibili sul sito Internet

dell’AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni AFC > Imposta federale diretta IFD > Imposta alla fonte IF).

3007 Il versamento dell’imposta alla fonte trattenuta all’autorità

fiscale del Cantone di Ginevra deve avvenire entro

30 giorni dalla scadenza della prestazione.

4. Tariffario applicabile per l’imposta alla fonte e tariffa

3008 Per l’imposizione dei contributi AVS rimborsati si applica il

tariffario D (art. 1 cpv. 1 lett. d OIFo).

3009 L’aliquota d’imposta applicabile è fissata dal Cantone di Gi-

nevra e può essere consultata (in francese) sul suo sito Internet (https://www.ge.ch/impot-source).

5. Momento della scadenza della prestazione

3010 L’obbligo di riscuotere l’imposta alla fonte nasce al mo-

mento della scadenza della prestazione. L’imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, dell’accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile (art. 2 cpv. 1 OIFo).

6. Calcolo dell’imposta alla fonte in caso di rimborso di contributi AVS

6.1 Reddito determinante per l’aliquota d’imposta

3011 In caso di rimborso di contributi AVS, è considerata reddito

determinante per l’aliquota d’imposta la somma del rimborso.

6.2 Calcolo dell’imposta alla fonte

3012 Per il calcolo della ritenuta d’imposta, si moltiplica la

somma del rimborso per l’aliquota d’imposta del codice tariffario D fissata conformemente al N. 3008.

39

Esempio

Reddito determinante per l’aliquota d’imposta: fr. 65 000

 Codice tariffario D, aliquota d’imposta del Cantone GE: 10 %

Imposta alla fonte da trattenere: fr. 65 000 x 10 % = fr. 6500

7. Forma della decisione

3013 Nella decisione sulle prestazioni occorre segnalare all’assi-

curato:

− le basi per il calcolo dell’imposta alla fonte;

− la possibilità di richiedere all’autorità fiscale cantonale competente del Cantone di Ginevra, fino al 31 marzo dell’anno fiscale successivo alla scadenza della prestazione, una decisione circa la sussistenza e l’entità

dell’assoggettamento all’imposta alla fonte (art. 137 cpv. 1 LIFD; v. modello di segnalazione nell’Allegato 2); − la possibilità di inoltrare ricorso contro la ritenuta d’imposta alla fonte presso l’autorità fiscale competente del Cantone di Ginevra.

8. Provvigione per la riscossione dell’imposta alla fonte

3014 Per la sua collaborazione, la CSC riceve una provvigione di

riscossione stabilita dal Cantone di Ginevra.

9. Contabilizzazione

3015 L’imposta alla fonte va contabilizzata sul conto 900.2040 e

la provvigione di riscossione sul conto 910.6351.

10. Revisione

3016 L’organo di revisione della CSC deve esaminare se l’as-

soggettamento all’imposta alla fonte sia stato accertato.

40

11. Conservazione degli atti determinanti ai fini della riscossione dell’imposta alla fonte

3017 La conservazione degli atti determinanti per le autorità fi-

scali in materia di assoggettamento all’imposta alla fonte è disciplinata dall’articolo 126 capoverso 3 LIFD in combinato disposto con l’articolo 136 LIFD, dall’articolo 42 capoverso 3 LAID in combinato disposto con l’articolo 49 LAID e dalle disposizioni legali cantonali. I documenti fiscali devono essere conservati per un periodo di dieci anni.

La presente circolare, che sostituisce la circolare del 1° gennaio 2005, entra in vigore il 1° gennaio 2021 e si applica a tutte le prestazioni imponibili in scadenza da quella data.

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Allegato 1: 1/24 soppresso

DFI UFAS | Circolare sull’imposta alla fonte (CIF)

Valida dal 1 gennaio 2021 | Stato: 1 gennaio 2026 | 318.108.05 i

42

Allegato 2: Modello di testo per segnalare agli assicurati la pos-

sibilità di richiedere all’autorità fiscale competente

una decisione circa la sussistenza e l’entità dell’imposta alla fonte oppure una tassazione ordinaria ul-

teriore o un nuovo calcolo dell’imposta alla fonte

«Le persone assoggettate all’imposta alla fonte possono esigere per iscritto e in modo motivato entro il 31 marzo XXXX presso l’autorità fiscale cantonale competente una decisione circa la sussistenza e l’entità dell’assoggettamento all’imposta alla fonte oppure una tassazione ordinaria ulteriore o un nuovo calcolo dell’imposta alla fonte. Senza una richiesta, presentata correttamente ed entro i termini, la ritenuta d’imposta alla fonte diviene definitiva».