Supplemento 3 alla Circolare sull’imposta alla fonte (CIF)
Supplemento KSQST N3 · 20 novembre 2025 · AVS · Versione 8
Supplemento 3 alla Circolare sull’imposta alla fonte (CIF); valido dal 01.01.2026
In vigore
UFAS · KSQST N3 · Italiano
2Da4
Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2026
Il presente supplemento contiene le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2026.
Il supplemento introduce precisazioni derivanti da domande ed esperienze emerse dalla pratica, in particolare riguardo all’imposizione alla fonte delle prestazioni d’indennità di perdita di guadagno degli Svizzeri e delle Svizzere all’estero soggetti all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il luogo di lavoro in Svizzera (frontalieri), e alle indennità giornaliere dell’AI in relazione a una situazione di versamento della differenza direttamente all’assicurato per i casi secondo l’articolo 24ter capoverso 3 LAI.
Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’annotazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.
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1013 Fanno eccezione i casi in cui i frontalieri percepiscono 1/26 un’indennità di maternità, un’indennità per l’altro genitore,
un’indennità di assistenza, un’indennità per le persone che prestano servizio o un’indennità per i partecipanti ai corsi di Gioventù e Sport secondo la LIPG o assegni familiari. Per la riscossione dell’imposta alla fonte in tali casi sono competenti le casse di compensazione cantonali.
1017 Se le condizioni di cui ai N. 1004–1006 sono adempiute, 1/26 sulle prestazioni di IPG versate direttamente all’assicurato
va riscossa l’imposta alla fonte.
Può trattarsi in particolare delle prestazioni di IPG seguenti:
− l’indennità per i partecipanti ai corsi di Gioventù e Sport che non possiedono un permesso di domicilio, ma so-no attivi in un’associazione svizzera e seguono un corso di Gioventù e Sport;
− l’indennità per gli Svizzeri e le Svizzere all’estero che prestano volontariamente servizio in Svizzera (art. 4 LM);
− l’indennità per gli Svizzeri e le Svizzere all’estero soggetti all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il luogo di lavoro in Svizzera (frontalieri, art. 42 OOPSM); − l’indennità di maternità;
− l’indennità per l’altro genitore;
− l’indennità di assistenza;
− l’indennità di adozione.
1020.1 Nei casi in cui all’articolo 24tercapoverso 3 LAI, nei quali la 1/26 differenza fino a concorrenza dell’importo massimo della
rendita di vecchiaia viene versata direttamente alla persona assicurata in aggiunta al salario corrisposto dal datore di lavoro, dall’importo versato direttamente la cassa di compensazione non deve prelevare alcuna imposta alla fonte. L’importo complessivo secondo l’articolo 24tercapoverso 3 LAI viene considerato dal datore di lavoro quale reddito determinante per l’aliquota d’imposta.
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1/26 4.2.4 IPG per gli Svizzeri e le Svizzere all’estero sog-
getti all’obbligo di prestare servizio militare che hanno il luogo di lavoro in Svizzera (frontalieri)
1032.1 L’imposta alla fonte va conteggiata e riscossa a prescin-1/26 dere da un’eventuale convenzione per evitare le doppie im-
posizioni conclusa con il Paese di domicilio della persona prestante servizio.
1032.2 Se le indennità giornaliere sono versate al datore di lavoro, 1/26 le casse di compensazione non devono trattenere l’imposta
alla fonte. Sarà il datore di lavoro a effettuare la ritenuta.
1032.3 Sulle indennità versate direttamente all’assicurato, invece, 1/26 l’imposta alla fonte va riscossa sull’importo lordo dell’inden-
nità, ovvero prima della deduzione dei contributi
AVS/AI/IPG/AD.