Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un’attività lucrativa che hanno raggiunto l’età di riferimento (CER)

Circolare KSR · 13 novembre 2025 · AVS · Versione 15

Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un’attività lucrativa che hanno raggiunto l’età di riferimento (CER); valide dal 01.01.1994, stato 01.01.2026

In vigore

UFAS · KSR · Italiano

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Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un’attività lucrativa che hanno raggiunto l’età di riferimento (CER)

Valida dal 1° gennaio 1994

Stato: 1° gennaio 2026

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Premessa al supplemento 18, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento precisa in particolare le regole applicabili ai salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi quando essi raggiungono l’età di riferimento (N. 2003.1 e 2003.2). Viene inoltre chiarita la presa in considerazione della franchigia in caso di utile di liquidazione (N. 3006).

Il supplemento contiene anche alcuni esempi e precisazioni.

Le modifiche sono contrassegnate dall’annotazione 1/26.

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Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

art. articolo/i

CAD Circolare sui contributi all’assicurazione obbligato-

ria contro la disoccupazione

CIF Circolare sull’imposta alla fonte

cpv. capoverso/i

DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG

DRC Direttive sulla riscossione dei contributi

nell’AVS/AI e nelle IPG

LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicura-

zione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

lett. lettera

LLN. Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i

provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero; RS 822.41)

N. Numero marginale

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

5

RCC Rivista mensile per le casse di compensazione AVS, pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)

seg. seguente

segg. seguenti

DFI UFAS | Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un’attività lucrativa che hanno raggiunto l’età di riferimento (CER)

Valida dal 1° gennaio 1994 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.07 i CER

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1. Principi generali

1001 Le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento (art. 21 1/24 cpv. 1 LAVS; cfr. anche le disposizioni transitorie della mo-

difica del 17 dicembre 2021, lett. a) hanno l’obbligo di pagare i contributi all’AVS/AI/IPG fino a quando esercitano un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 LAVS). Per ciò che concerne l’AD, le persone esercitanti un’attività dipendente non sono più tenute a pagare i contributi a partire dal mese successivo a quello in cui hanno raggiunto l’età di riferimento (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI; cfr. la CAD).

1002 I contributi sono però riscossi soltanto sulla parte del red-1/24 dito da attività lucrativa superiore a 16 800 franchi per anno

civile («franchigia», art. 6quatercpv. 1 e 4 OAVS). È possibile rinunciare all’applicazione della franchigia.

1002.1 ’Se è applicata la franchigia, non può essere accordata an-1/24 che l’esenzione dei redditi di poco conto provenienti da atti-

vità indipendenti esercitate a titolo accessorio (art. 19 OAVS) o da attività salariate (art. 34d OAVS; cfr. anche le DRC).

1003 La franchigia può essere conteggiata solo a partire dal 1/25 mese che segue quello in cui la persona raggiunge l’età di

riferimento e può essere dedotta soltanto sulla parte del reddito conseguita dopo l’età di riferimento. L’importo di 16 800 franchi è ridotto in misura proporzionale.

1003.1 Per gli uomini, indipendentemente dall’anno di nascita, l’età 1/24 di riferimento è di 65 anni.

Per le donne nate nel 1960 o prima, l’età di riferimento è di 64 anni.

Per le donne nate tra il 1961 e il 1963, l’età di riferimento viene aumentata gradualmente da 64 a 65 anni.

Per le donne nate nel 1964 o successivamente, l’età di riferimento è di 65 anni.

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1003.2 Il mese a partire dal quale può essere applicata la franchi- 1/24 gia è indicato nella tabella seguente:

Mese di Età Inizio del diritto alla rendita

nascita di riferimento = inizio del diritto all’applica-

zione della franchigia

Uomini

Mese che segue quello del Tutti 65 anni

65° compleanno

Donne

Fino a

Mese che segue quello del dicembre 64 anni

64° compleanno

1960

Gennaio– Maggio 2025–aprile 2026

dicembre 64 anni + 3 mesi (4° mese che segue quello del 1961 64° compleanno)

Gennaio– Agosto 2026–luglio 2027

dicembre 64 anni + 6 mesi (7° mese che segue quello del 1962 64° compleanno)

Gennaio– Novembre 2027–ottobre 2028

dicembre 64 anni + 9 mesi (10° mese che segue quello del 1963 64° compleanno)

Da gennaio Mese che segue quello del

65 anni

1964 65° compleanno

Una tabella più dettagliata (mese per mese) figura nell’allegato 1 della Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell’AVS (C DT AVS 21).

1004 Se una persona che ha l’obbligo di pagare i contributi eser- 1/24 cita contemporaneamente diverse attività non correlate fra di loro (p. es. un’attività dipendente e una indipendente oppure diverse attività dipendenti esercitate per più datori di

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lavoro), può scegliere di far applicare o meno la franchigia per ciascuna di queste attività1.

1/24 2. Franchigia applicata ai salariati

2.1 In generale

2001 La franchigia può essere applicata soltanto una volta 1/24 all’anno per ogni datore di lavoro. Lo stesso vale anche se

il salariato conclude (simultaneamente o successivamente) diversi contratti di lavoro con lo stesso datore di lavoro.

2002 I salari netti devono essere convertiti in salari lordi solo 1/19 dopo aver dedotto la franchigia.

2002.1 Se il datore di lavoro conteggia i salari secondo la proce-1/16 dura semplificata di cui agli art. 2 e 3 LLN, si applicano le

disposizioni delle DRC e l’imposta alla fonte va riscossa conformemente alla CIF.

2003 soppresso

1/24

2003.1 Visto che per il calcolo e la fissazione dei contributi dei sa-1/26 lariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contri-

buti si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i lavoratori indipendenti (art. 22–27 OAVS) (art. 16 cpv. 1 OAVS; cfr. N. 1044 segg. DRC), vanno applicati per analogia i N. 3001 segg. per quanto riguarda la franchigia

(art. 16 cpv. 2, primo periodo, e 6quatercpv. 4–6 OAVS).

2003.2 Tuttavia, se il datore di lavoro accetta di dedurre i contributi 1/26 alla fonte (art. 6 cpv. 2 LAVS; cfr. N. 1049 segg. DRC), ai

salariati si applicano le regole concernenti la franchigia dei N. 2001 segg. (art. 16 cpv. 2, secondo periodo, e

6quatercpv. 1–3 OAVS).

1 19 agosto 1983 RCC 1984 pag. 32 –

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1/24 2.2 Rinuncia alla franchigia

(art. 6quatercpv. 2 e 3 OAVS)

2004 Se un salariato intende rinunciare all’applicazione della 1/24 franchigia, deve informarne il suo datore di lavoro al più

tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell’età di riferimento o del versamento del primo salario di ogni anno successivo.

2005 Se il salariato accetta il versamento del salario con dedu-1/24 zione della franchigia, non può più richiedere la deduzione

dei contributi sull’intero salario per l’anno in questione.

2006 Se il salariato non chiede alcuna modifica al datore di la-1/24 voro fino al pagamento del primo salario dell’anno succes-

sivo, la scelta relativa alla riscossione dei contributi sul salario si applica automaticamente anche l’anno successivo.

2006.1 Esempio: salariato che lavora l’intero anno e raggiunge 1/24 l’età di riferimento nel corso dell’anno

Il signor X lavora da diversi anni per lo stesso datore di lavoro. Il 24 maggio 2024 raggiunge l’età di riferimento.

Ha diritto alle franchigie seguenti:

– gennaio–maggio 2024: nessuna franchigia  i contributi vengono riscossi sull’intero salario;

– giugno–dicembre 2024: 16 800/12 x 7 = 9800 franchi da dedurre dai salari conseguiti in questo periodo.

Variante 1: se il signor X accetta il versamento del salario di giugno 2024 con deduzione della franchigia, il suo datore di lavoro deve applicarla ai salari da giugno a dicembre 2024. Se il signor X accetta il versamento del salario di gennaio 2025 con deduzione della franchigia, il suo datore di lavoro deve continuare ad applicarla per tutto il 2025.

Variante 2: se al versamento del salario di giugno 2024 il signor X comunica al suo datore di lavoro che non vuole far applicare la franchigia sui suoi salari, il suo datore di lavoro deve dedurre i contributi sull’intero salario per tutto il 2024.

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Il datore di lavoro deve continuare a dedurre i contributi dall’intero salario per tutto il 2025, salvo se il signor X richiede l’applicazione della franchigia.

2007 In caso di versamento di salari arretrati, occorre applicare 1/24 l’opzione relativa alla riscossione dei contributi scelta

nell’anno del loro versamento (= principio di realizzazione). Tuttavia, se il rapporto con il datore di lavoro è stato sciolto o non sussiste più l’obbligo assicurativo, va applicata l’opzione scelta nell’anno per il quale i salari sono dovuti (= principio di destinazione). Per quanto concerne l’obbligo di contribuzione su salari arretrati si rimanda alle DRC.

2008 Esempio 1: persona che ha raggiunto l’età di riferimento da 1/24 diversi anni, esercita un’attività lucrativa e percepisce un

salario arretrato

Variante A: a marzo 2025, il signor X riceve un bonus relativo all’attività esercitata nel 2024. Essendo ancora in servizio presso lo stesso datore di lavoro e avendo scelto nel 2025 di rinunciare all’applicazione della franchigia, questa scelta vale anche per il bonus versato a marzo 2025, a prescindere dalla scelta effettuata nel 2024.

Variante B: stessa situazione della variante A, ma il signor X non è più occupato presso lo stesso datore di lavoro al momento del versamento del bonus; inoltre, nel 2024,

aveva optato per l’applicazione della franchigia. La scelta effettuata nel 2024 (anno in cui è stata svolta l’attività relativa al bonus) vale anche per il bonus versato a marzo 2025 e il saldo della franchigia non utilizzata nel 2024 va dedotto da questo importo.

2008.1 Esempio 2: la signora Y esercita un’attività lucrativa da di-1/24 versi anni e raggiunge l’età ordinaria di pensionamento nel

2023. Nel 2024 percepisce un salario arretrato del 2023. Per il 2024 ha scelto di rinunciare alla franchigia.

Poiché il bonus versato nel 2024 risale al 2023, è soggetto all’obbligo di contribuzione secondo le disposizioni in vi-

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gore in quell’anno. Pertanto, la franchigia deve essere obbligatoriamente dedotta per i mesi da giugno a dicembre 2023.

1/24 2.3 Applicazione della franchigia

2009 Per l’applicazione della franchigia, tutte le retribuzioni fa-

centi parte del salario determinante versate nel corso dell’anno civile in questione devono essere sommate.

2010 La franchigia intera può essere applicata solo se l’attività 1/24 lucrativa è stata effettivamente esercitata durante tutto l’an-

no2. Per determinare se un’attività lucrativa è stata effettivamente esercitata, ci si basa sull’esistenza del rapporto di lavoro e non sul versamento effettivo del salario.

2011 Se il rapporto di lavoro inizia o cessa durante un anno ci-1/24 vile, il datore di lavoro deve calcolare la franchigia propor-

zionalmente alla durata di questo rapporto (pro rata temporis). I mesi iniziati vanno considerati come mesi interi (nessuna riduzione su base giornaliera).

2011.1 Esempio: persona che non esercita un’attività lucrativa e 1/24 inizia a lavorare diversi mesi dopo aver raggiunto l’età di ri-

ferimento

La signora Y, nata il 18 febbraio 1962, non esercita alcuna attività lucrativa. Per aumentare i suoi redditi, ne inizia una il 1° novembre 2026. Pur avendo raggiunto l’età di riferimento il 18 agosto 2026 (generazione di transizione), ha diritto alla deduzione della franchigia soltanto per i mesi in cui esercita effettivamente un’attività lucrativa, ovvero novembre e dicembre 2026. Ha dunque diritto a una franchigia di 16 800/12 x 2 = 2800 franchi.

2 19 agosto 1983 RCC 1984 pag. 32 –

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1/24 3. Franchigia applicata ai lavoratori indipendenti

3.1 Rilevamento delle persone aventi l’obbligo di pa-

gare i contributi e accertamento del reddito

3001 Alle casse di compensazione spetta il compito d’individuare 1/24 le persone esercitanti un’attività indipendente che hanno

raggiunto l’età di riferimento e devono essere loro affiliate secondo le regole sull’affiliazione alle casse.

3002 Le casse di compensazione professionali hanno l’obbligo di 1/24 annunciare alla cassa cantonale di compensazione del

Cantone di domicilio dell’interessato, secondo le regole vigenti in materia, tutte le persone esercitanti un’attività lucrativa che hanno raggiunto l’età di riferimento, siano esse nuovamente affiliate a tali casse o vengano affiliate quali nuovi membri.

3003 L’accertamento del reddito e del capitale proprio investito 1/17 nell’azienda ha luogo secondo la procedura ordinaria di no-

tifica fiscale (cfr. le DIN).

3004 Se l’autorità fiscale non riceve nessuna richiesta di notifica 1/24 per una persona esercitante un’attività lucrativa che ha rag-

giunto l’età di riferimento, comunica di propria iniziativa il reddito di questa persona alla cassa cantonale di compensazione (con l’annotazione «tipo di comunicazione 2»;

cfr. le «Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS», contenute nelle DIN [4aparte: Allegati]).

3005 L’autorità fiscale comunica il reddito tassato senza tener

conto della franchigia. La cassa di compensazione si occupa del conteggio di quest’ultima.

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1/24 3.2 Rinuncia alla franchigia

(art. 6quatercpv. 5 e 6 OAVS)

3005.1 Se un lavoratore indipendente intende rinunciare alla fran-1/24 chigia, deve comunicarlo alla sua cassa di compensazione

entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione in questione.

3005.2 Se il lavoratore indipendente non chiede alcuna modifica 1/24 alla cassa di compensazione entro il 31 dicembre di

quell’anno, la scelta relativa alla riscossione dei contributi sul reddito si applica automaticamente anche l’anno successivo.

3005.3 Esempio: il signor W è indipendente. Per l’anno di contribu-1/24 zione 2024 sceglie di non applicare la franchigia e ne in-

forma dunque la cassa di compensazione entro il 31 dicembre 2024. In seguito, se non informerà la sua cassa di compensazione di una decisione diversa entro il 31 dicembre 2025, la rinuncia alla franchigia sarà applicata automaticamente anche per il 2025.

3005.4 Se in seguito a un’affiliazione retroattiva vengono reclamati 1/24 contributi arretrati dopo il 31 dicembre dell’anno di contribu-

zione, il lavoratore indipendente che intende rinunciare alla franchigia può ancora comunicarlo alla sua cassa di compensazione fino alla scadenza del termine di opposizione contro la decisione relativa ai contributi arretrati notificatagli.

3005.5 La scelta del lavoratore indipendente circa la riscossione 1/24 dei contributi sul reddito non può essere modificata dopo il

31 dicembre dell’anno di contribuzione, nemmeno se l’autorità fiscale annuncia successivamente un reddito supplementare.

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1/24 3.3 Calcolo dei contributi e applicazione della franchi-

gia

1/25 3.3.1 Regole generali

3006 L’intera franchigia è considerata soltanto se l’assicurato 1/26 esercita effettivamente un’attività lucrativa per tutto l’anno.

La realizzazione di un utile di liquidazione viene considerata come un’attività svolta per tutto l’anno.

3006.1 Se l’attività indipendente inizia o cessa nel corso di un 1/24 anno civile, la cassa di compensazione calcola la franchi-

gia proporzionalmente alla durata dell’attività (pro rata temporis). I mesi iniziati sono considerati come mesi interi.

3006.2 Esempio: persona che non esercita un’attività lucrativa e 1/24 inizia un’attività indipendente diversi mesi dopo aver rag-

giunto l’età di riferimento

La signora Y è nata il 2 marzo 1962. Per aumentare i suoi redditi, il 1° dicembre 2026 inizia un’attività indipendente. Pur avendo raggiunto l’età di riferimento il 2 settembre 2026 (generazione di transizione), ha diritto alla deduzione della franchigia soltanto per il mese in cui esercita effettivamente un’attività lucrativa, ovvero dicembre 2026. Ha dunque diritto a una franchigia di 16 800/12 x 1 = 1400 franchi.

3006.3 La franchigia per i beneficiari di rendite va dedotta contemex 3006.4 poraneamente all’interesse del capitale proprio investito 1/25 nell’azienda, vale a dire prima dell’aggiunta dei contributi

AVS/AI/IPG secondo i N. 1170 segg. DIN.

3006.4 È applicabile la tavola scalare dei contributi (art. 21 cpv. 1 ex 3006.3 OAVS).Il tasso di contribuzione è stabilito in funzione del 1/25 reddito determinante (arrotondato ai 100 franchi inferiori;

art. 8 cpv. 1 LAVS), vale a dire il reddito annuo comunicato dalle autorità fiscali, depurato dall’interesse del capitale proprio e dall’eventuale franchigia e in seguito maggiorato dei contributi AVS/AI/IPG conformemente ai N. 1170 segg.

15

3007 soppresso

1/25

3008 In caso di contestazione del calcolo dei contributi, la cassa

di compensazione notifica all’assicurato la relativa decisione concernente i contributi.

3009– soppressi

3011

1/24

3012 Se il reddito determinante per il calcolo dei contributi

1/25 (v. N. 3006.4) è più basso dell’importo limite inferiore della

tavola scalare (fr. 10 100), le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che hanno raggiunto l’età di riferimento devono versare un contributo AVS/AI/IPG calcolato applicando il tasso più basso della tavola scalare

(5,371 %), ma pari al massimo al contributo minimo (art. 21 cpv. 2 OAVS).

3013 La franchigia è applicabile solo ai beneficiari di rendite di 1/08 vecchiaia che conseguono un reddito e di conseguenza

hanno l’obbligo di pagare i contributi. In un esercizio gestito da coniugi o da partner registrati, solo la persona designata quale proprietario ha diritto alla deduzione della franchigia per beneficiari di rendite di vecchiaia dal reddito conseguito3.

1/25 3.3.2 Caso particolare: anno in cui il lavoratore indi-

pendente raggiunge l’età di riferimento

3013.1 Nell’anno in cui un lavoratore indipendente raggiunge l’età 1/25 di riferimento sono applicabili le regole particolari indicate

di seguito.

3 22 ottobre 1982 RCC 1983 pag. 311 –

16

3013.2 I contributi dell’anno in questione vanno calcolati separata-1/25 mente per il periodo precedente il raggiungimento dell’età

di riferimento e per quello seguente. I contributi possono essere fissati in un’unica decisione.

3013.3 Innanzitutto occorre applicare al reddito comunicato dalle 1/25 autorità fiscali la deduzione dell’interesse del capitale pro-

prio impegnato e le altre eventuali deduzioni (cfr. N. 4025 e N. 1115 seg. o N. 4027 e N. 1110 seg. DIN). In seguito, il reddito annuo è ripartito in misura proporzionale tra il periodo precedente e quello seguente il raggiungimento dell’età di riferimento. La franchigia calcolata pro rata temporis è dedotta unicamente da quest’ultima parte del reddito. In un secondo tempo, occorre aggiungere i contributi conformemente al N. 1170 DIN.

3013.4 Il tasso da applicare per l’aggiunta dei contributi secondo il 1/25 N. 1170 DIN è quello corrispondente alla totalità del reddito

netto depurato ricostituito dopo aver effettuato i due calcoli della deduzione dell’interesse del capitale proprio impegnato e della franchigia calcolata pro rata temporis.

3013.5 Tuttavia, se il reddito netto depurato ricostituito secondo il 1/26 N. 3013.4 è più basso dell’importo limite inferiore della ta-

vola scalare dei contributi, per l’aggiunta dei contributi occorre effettuare due calcoli distinti.

Per il periodo precedente il raggiungimento dell’età di riferimento, il contributo minimo va aggiunto pro rata. Per il periodo seguente il raggiungimento dell’età di riferimento, il tasso di contribuzione minimo si applica al reddito determinante di quel periodo.

3013.6 Il tasso da applicare per il calcolo dei contributi è quello 1/26 corrispondente alla totalità del reddito determinante (per

l’ottenimento di quest’ultimo, v. N. 3006.4).

3013.7 Tuttavia, se la totalità del reddito determinante secondo il 1/26 N. 3013.6 è più bassa dell’importo limite inferiore della ta-

vola scalare dei contributi, per determinare i contributi occorre effettuare due calcoli distinti, procedendo in modo analogo a quanto indicato al N. 3013.5.

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3013.8 soppresso

ex 3007

1/26

3013.9 Esempio

1/26

• Età di riferimento raggiunta il: 15.11.2024

• Capitale proprio impegnato: Fr. 96 000

• Reddito 2024 secondo

la comunicazione fiscale: Fr. 18 600

• Deduzione dell’interesse del capitale

proprio impegnato (tasso 20244: 2 %)

fr. 96 000 x 2 %: Fr. - 1 920

• Reddito dopo la deduzione dell’interesse

del capitale proprio impegnato: Fr. 16 680

a. Calcolo del reddito netto depurato, pro rata temporis

1. Periodo di contribuzione 01.01.2024–30.11.2024

• Reddito netto depurato, pro rata temporis

(fr. 16 680 / 12) x 11: Fr. 15 290

2. Periodo di contribuzione 01.12.2024–31.12.2024

• Reddito pro rata temporis dopo la deduzione

dell’interesse del capitale proprio impegnato

(fr. 16 680 / 12) x 1: Fr. 1 390

• Franchigia pro rata temporis

(fr. 16 800 / 12) x 1: Fr. - 1 400

• Reddito netto depurato, pro rata temporis: Fr.0

Il saldo della franchigia di -10 franchi (1390 - 1400) non può essere riportato sul reddito corrispondente al periodo 01.01.2024–30.11.2024, poiché il lavoratore indipendente non aveva ancora raggiunto l’età di riferimento.

4 Tasso fittizio ai fini dell’esempio.

18

b. Calcolo del reddito determinante (= con l’aggiunta dei contributi conformemente al N. 1170 DIN)

• Totale dei redditi netti depurati pro rata

temporis, per la determinazione del tasso

per l’aggiunta dei contributi

(fr. 15 290 + fr. 0): Fr. 15 290

• Tasso per l’aggiunta dei contributi

secondo le tabelle dei contributi: 5,371 %

1. Periodo di contribuzione 01.01.2024–30.11.2024

Reddito convertito al fr. 15 290 x 100

= Fr. 16 157.85

100 %: (100 - 5,371)

2. Periodo di contribuzione 01.12.2024–31.12.2024

Reddito convertito al 100 %: 0 x 100 = Fr. 0 (100 - 5,371)

Variante: se il reddito netto depurato corrispondente al periodo seguente il raggiungimento dell’età di riferimento,

dopo la deduzione della franchigia, fosse stato di fr. 2790 invece che nullo (e quindi il reddito netto depurato corrispondente al periodo precedente il raggiungimento dell’età di riferimento fosse stato pari a fr. 46 090 e il reddito annuo totale a fr. 48 880 [fr. 46 090 + fr. 2790]), il tasso per l’aggiunta dei contributi sarebbe stato dell’8,209 %. In tal caso i redditi determinanti (inclusa l’aggiunta dei contributi; cfr. N. 1170 DIN) per il periodo precedente e per quello seguente il raggiungimento dell’età di riferimento sarebbero stati pari, rispettivamente, a fr. 50 211.90 e a fr. 3039.50.

Variante (caso particolare del N. 3013.5): se il periodo precedente e quello seguente il raggiungimento dell’età di riferimento fossero stati, rispettivamente, di cinque e

sette mesi e il reddito netto depurato per questi due periodi fosse stato pari, rispettivamente, a fr. 7916,65 franchi e, dopo deduzione della franchigia, a fr. 1283,35 (e quindi un reddito netto depurato complessivo pari a fr. 9200

19

[fr. 7916,65 + 1283,35)], per l’aggiunta dei contributi si sarebbero dovuti effettuare due calcoli. In tal caso i redditi determinanti (inclusa l’aggiunta dei contributi per il periodo precedente e per quello seguente il raggiungimento dell’età di riferimento) sarebbero ammontati, rispettivamente, a fr. 8130,65 (7916,65 + [5 x 42,80] = 7916,65 + 214) e a fr. 1356,20 (1283,35 x 100 / [100-5,371]).

c. Calcolo dei contributi

• Reddito determinante per l’intero periodo di

contribuzione 01.12.2024–31.12.2024:

Reddito determinante 01.01–30.11.2024: Fr. 16 157.85

Reddito determinante 01.12–31.12.2024: Fr.0

Totale: Fr. 16 157.85

• Tasso per il calcolo dei contributi: 5,371 %

1. Periodo di contribuzione 01.01.2024–30.11.2024

• Reddito determinante arrotondato: Fr. 16 100

• Calcolo dei contributi:

16 100 x 5,371 % Fr. 864.75

2. Periodo di contribuzione 01.12.2024–31.12.2024

 Non è dovuto alcun contributo, poiché il reddito determi-

nante per questo periodo è nullo.

Variante: se il reddito determinante per l’intero periodo di contribuzione fosse stato di fr. 53 251.40 (fr. 50 211.90 + fr. 3039.50), il tasso di contribuzione applicabile sarebbe stato dell’8,580 %. I contributi dovuti per il periodo precedente e quello seguente il raggiungimento dell’età di riferimento sarebbero in tal caso ammontati, rispettivamente, a fr. 4307.15 (fr. 50 200 x 8,580 %) e a fr. 257.40 (fr. 3000 x 8,580 %).

Variante (caso particolare del N. 3013.7): se il periodo precedente e quello seguente il raggiungimento dell’età di riferimento fossero stati, rispettivamente, di cinque e

sette mesi e il reddito determinante per questi due periodi

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fosse stato pari, rispettivamente, a fr. 8100 e, dopo deduzione della franchigia, a fr. 1540 (e quindi un reddito determinante complessivo pari a fr. 9640), si sarebbero dovuti effettuare due calcoli dei contributi. In tal caso, i contributi dovuti per il periodo precedente e quello seguente il raggiungimento dell’età di riferimento sarebbero ammontati, rispettivamente, a fr. 214 (42,80 x 5) e a fr. 82,70 (1540 x 5,371 %).

1/24 4. Diritto transitorio

3014 La scelta relativa all’applicazione o meno della franchigia 1/24 può essere effettuata soltanto a partire dall’anno di contri-

buzione 2024 (in caso di versamento di un salario arretrato, v. N. 2007).

3015– soppressi

3016

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