Circolare sul calcolo anticipato della rendita (CCAR)

Circolare KSRV · 6 novembre 2024 · AVS · Versione 6

Circolare sul calcolo anticipato della rendita (CCAR); valida dal 01.01.2024, stato 01.01.2025

In vigore

UFAS · KSRV · Italiano

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Circolare sul calcolo anticipato della rendita (CCAR)

Valide dal 1° gennaio 2024

Stato: 1° gennaio 2025

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Premessa all’edizione valida dal 1° gennaio 2024

Le persone assicurate e quelle che lo sono state hanno il diritto di chiedere il calcolo anticipato delle rendite dell’AVS e dell’AI di cui presumibilmente beneficeranno (art. 58 segg. OAVS e art. 33ter OAI).

La presente circolare disciplina la procedura da seguire per il calcolo anticipato della rendita. Essa è parte integrante delle Direttive e circolari sulle rendite.

Nella misura in cui la presente circolare non contenga disposizioni derogatorie, sono applicabili per analogia:

– per la verifica dei dati personali e il calcolo della rendita presumi-

bile: le Direttive sulle rendite;

– la Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizza-

zione dell’AVS (C DT AVS 21);

– per la fornitura del certificato d’assicurazione, l’assegnazione

dell’ordine di splitting, l’apertura del conto individuale e la registrazione sul conto individuale: le Direttive concernenti il certificato d’assicurazione e il conto individuale;

– per la procedura di notifica: le Technische Weisungen für den Da-

tenaustausch mit der ZAS im EDV-Verfahren (Direttive tecniche per lo scambio di dati con l’UCC nella procedura EED [d/f]) e le Technische Weisungen für den Datenaustausch in XML mit der ZAS (Direttive tecniche per lo scambio di dati in formato XML con l’UCC [d/f]);

– per la conservazione della richiesta di calcolo anticipato della ren-

dita: le Direttive concernenti la gestione, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione degli atti in ambito

AVS/AI/IPG/PC/PT/AFam/AF (DGA)

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Premessa al Supplemento 1, valido del 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2025. Le modifiche sono contrassegnate con l’indicazione 1/25 sotto il rispettivo numero marginale.

Nel presente supplemento si indica che in futuro, per il calcolo prognostico della rendita, alla media dei redditi verrà applicato in generale il fattore 1. Con il passare degli anni i fattori di rivalutazione per il calcolo della rendita sono costantemente diminuiti e si avvicinano al valore 1. L’applicazione di fattori di rivalutazione inferiori a 1 può determinare rendite più basse. Tali risultati sono difficili da comprendere per gli assicurati e vengono talvolta interpretati come riduzioni delle rendite future. È dunque opportuno semplificare il calcolo prognostico della rendita e applicare in tutti i casi il fattore 1 alla somma dei redditi.

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1. Osservazioni di carattere generale

1001 Le persone assicurate e quelle che lo sono state possono

chiedere un calcolo anticipato della loro rendita di vecchiaia, delle rendite per i superstiti e della rendita d’invalidità (art. 58 cpv. 1 OAVS; art. 33ter OAI).

1002 Se viene richiesto l’importo di una rendita per superstiti o d’in-

validità, si effettua un calcolo provvisorio (N. 6001 segg.). Per contro, se viene richiesto l’importo della futura rendita di vecchiaia, si effettua un calcolo prognostico (N. 7001 segg.).

1003 Il calcolo prognostico informa la persona assicurata circa l’im-

porto prevedibile della sua futura rendita di vecchiaia. Se dal risultato emergono lacune assicurative o un reddito annuo medio inferiore al limite massimo, la persona in questione va informata sulla possibilità di colmare le lacune o di migliorare il proprio reddito continuando a esercitare un’attività lucrativa dopo l’età di riferimento (N. 7002).

1004 Nell’effettuare il calcolo prognostico la cassa si basa sulla si-

tuazione individuale della persona assicurata e su eventuali fattori futuri da essa indicati nella richiesta.

1005 Dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si può richie-

dere un calcolo prognostico in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa; per le situazioni particolari si rimanda al

N. 3003.

2. Domanda

2.1 Legittimazione

2001 La persona assicurata o che lo è stata, il suo coniuge o il rap-

presentante legale sono autorizzati a presentare la domanda. In caso di controversie inerenti al diritto di famiglia (p. es. procedure di divorzio o di separazione), il giudice civile può obbligare la cassa di compensazione, ai sensi dell’articolo 170 capoverso 2 CC, a eseguire il calcolo anticipato. Per la domanda è a disposizione il modulo 318.282.

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2002 Se la persona richiedente viene rappresentata, alla domanda

deve essere allegata una procura.

2.2 Cassa di compensazione competente

2003 Il calcolo anticipato deve essere eseguito dalla cassa di com-

pensazione competente per la riscossione dei contributi della persona interessata al momento della presentazione della domanda (art. 59 OAVS).

2004 La cassa di compensazione competente per il versamento

della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento è competente anche per il calcolo anticipato del nuovo calcolo della rendita di vecchiaia in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.

2005 Le normative generali sulle competenze, valide per il calcolo

e il versamento delle rendite ordinarie dell’AVS

(N. 2001 segg. DR), si applicano per analogia.

2006 Se una cassa di compensazione riceve una domanda il cui

disbrigo non è di sua competenza, la inoltra alla cassa competente.

3. Costi

3001 In linea di principio, i calcoli anticipati sono gratuiti.

3002 Se la rendita di vecchiaia deve essere calcolata per una per-

sona di età inferiore ai 40 anni o se si esegue un nuovo calcolo anticipato prima della scadenza di un periodo di cinque anni dall’ultimo calcolo, può essere riscosso eccezionalmente un emolumento di 300 franchi al massimo, tranne se la persona si trova in una situazione particolare che dà sempre diritto a un calcolo gratuito.

3003 Si è in presenza di una situazione particolare, per esempio, in

caso di cambiamento dello stato civile, nascita di un figlio, avvenuta o imminente perdita del lavoro, avvio avvenuto o imminente di un’attività indipendente, emigrazione, apparte-

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nenza alla generazione di transizione (per le donne), prosecuzione dell’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento oppure ordine di un giudice.

3004 L’importo massimo di 300 franchi può essere riscosso sol-

tanto in caso di calcoli particolarmente onerosi. Per le domande presentate da coppie di coniugi l’emolumento va riscosso una sola volta.

3005 Se una persona assicurata per la quale è già stato effettuato

un calcolo anticipato dettagliato sulla base di indicazioni precise (p. es. numero di mesi di anticipazione/rinvio, entità dell’attività lucrativa dopo l’età di riferimento) richiede un ulteriore calcolo anticipato dettagliato, può essere riscosso un emolumento, tranne se la persona in questione si trova in una situazione particolare (v. N. 3003).

3006 Conformemente all’articolo 158bis capoverso 1 OAVS, la

cassa di compensazione riceve un’indennità per tutti i calcoli anticipati delle rendite non soggetti all’obbligo di pagare l’emolumento.

4. Procedura

4.1 Compiti della cassa di compensazione

4001 Prima di eseguire il calcolo, la cassa di compensazione veri-

fica se e quando per la persona richiedente sia già stato eseguito un calcolo anticipato della rendita (numero chiave ARC 92).

4002 Se nel corso dell’anno precedente la presentazione della do-

manda è già stato eseguito un calcolo anticipato da parte di un’altra cassa di compensazione, la domanda va inoltrata a quest’ultima. Se l’ultimo calcolo anticipato risale a un’epoca anteriore, è possibile richiedere le copie di tale calcolo alla cassa di compensazione che l’aveva effettuato a suo tempo.

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4003 Le casse di compensazione non sono tenute a verificare

l’esattezza dei dati forniti e dei documenti inoltrati dalla persona che richiede il calcolo anticipato.

4004 La cassa di compensazione deve procurarsi d’ufficio i CI ne-

cessari.

4005 Se la cassa di compensazione constata che nel caso di per-

sone divorziate non è ancora stato assegnato alcun ordine di splitting, deve rendere attenta la persona richiedente allo splitting in caso di divorzio e farle pervenire il modulo «Richiesta di separazione dei redditi in caso di divorzio». La competenza delle casse per l’esecuzione dell’ordine di splitting è retta dalla Circolare sullo splitting in caso di divorzio [d/f].

4006 Per eseguire un calcolo anticipato della rendita, i CI devono

essere riuniti esclusivamente con il numero chiave ARC 92.

4007 Quando invia il calcolo anticipato della rendita alla persona

assicurata, la cassa di compensazione deve informarla di quanto segue o renderla attenta ai punti seguenti:

– carattere non vincolante del calcolo anticipato della rendita;

– elementi di calcolo (durata di contribuzione, accrediti per compiti educativi, accrediti per compiti assistenziali, reddito annuo medio determinante) al momento del raggiungimento dell’età di riferimento e/o dell’anticipazione e/o del rinvio della rendita;

– composizione dell’importo della rendita;

– per le persone sposate, informazioni sulla limitazione della somma delle rendite dei coniugi e sulla ripartizione dei redditi;

– possibilità di far computare i contributi AVS versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento per colmare lacune assicurative e/o migliorare il reddito annuo medio determinante.

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5. Principi relativi alle regole per il calcolo

5001 Il calcolo provvisorio delle rendite per superstiti o dell’AI viene

eseguito sulla base degli elementi di calcolo validi al momento della presentazione della domanda (cosiddetto “calcolo momentaneo”). Per il calcolo prognostico delle rendite di vecchiaia vengono di regola considerati non solo i redditi già conseguiti, bensì anche quelli che la persona richiedente stima di realizzare presumibilmente fino al momento in cui avrà diritto alla rendita, ovvero fino alla riscossione anticipata e/o al raggiungimento dell’età di riferimento (redditi ipotetici).

5002 Per quanto concerne le singole condizioni di diritto e prescri-

zioni per il calcolo (compresi lo splitting, la limitazione della somma delle rendite ecc.), le pertinenti Direttive e circolari sulle rendite sono applicabili per analogia sia al calcolo provvisorio che al calcolo prognostico, sempre che qui di seguito non siano previste disposizioni derogatorie.

6. Rendite d’invalidità o per superstiti (calcolo provvisorio)

6.1 Durata di contribuzione

6001 La durata di contribuzione deve essere sempre determinata

per la data del calcolo anticipato della rendita. Per determinare la durata di contribuzione (in particolare per colmare le lacune) si procede allo stesso modo in cui si procederebbe se l’evento assicurato fosse già avvenuto.

6.2 Redditi da attività lucrativa

6002 Sono presi in considerazione tutti i redditi computabili realiz-

zati fino al 31 dicembre dell’anno precedente il calcolo. Se il reddito conseguito l’anno precedente non è ancora stato registrato sul CI, occorre richiederlo alla persona che ha presentato la domanda.

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6003 La somma dei redditi da attività lucrativa è moltiplicata per il

fattore di rivalutazione determinante in vigore nell’anno in cui viene eseguito il calcolo anticipato.

6004 La somma rivalutata dei redditi da attività lucrativa viene in-

fine divisa per il numero di anni che costituiscono la durata di contribuzione determinante fino al 31 dicembre dell’anno precedente il calcolo.

6005 Per le rendite per superstiti, alla media dei redditi da attività

lucrativa dovrà eventualmente essere aggiunto il supplemento di carriera basato sull’età della persona richiedente.

6.3 Accrediti per compiti educativi

6006 Se la persona richiedente ha figli, le vengono computati ac-

crediti per compiti educativi conformemente alle regole generali. Analogamente ai redditi da attività lucrativa, gli accrediti per compiti educativi sono presi in considerazione soltanto fino al 31 dicembre dell’anno precedente il calcolo. La

somma degli accrediti per compiti educativi è divisa per lo stesso numero di anni determinante per la media dei redditi da attività lucrativa.

6.4 Accrediti per compiti assistenziali

6007 Sono presi in considerazione unicamente gli accrediti per

compiti assistenziali registrati sul CI fino al 31 dicembre dell’anno precedente il calcolo. La somma degli accrediti per compiti assistenziali è divisa per lo stesso numero di anni determinante per la media dei redditi da attività lucrativa.

6.5 Reddito annuo medio determinante

6008 Il reddito medio da attività lucrativa e la media degli accrediti

per compiti educativi e di quelli per compiti assistenziali vengono sommati e il risultato è arrotondato al multiplo immediatamente superiore riportato sulle tavole delle rendite.

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7. Rendite di vecchiaia (calcolo prognostico)

7.1 Disposizioni generali

7.1.1 Scala delle rendite

7001 La durata di contribuzione deve essere sempre determinata

sulla base della data in cui la persona richiedente acquisisce il diritto alla rendita (riscossione anticipata e/o raggiungimento dell’età di riferimento). A tale scopo l’UFAS mette a disposizione apposite tavole.

7002 In caso di lacune contributive al raggiungimento dell’età di ri-

ferimento vanno indicate le condizioni da adempiere per poterle colmare esercitando un’attività lucrativa dopo l’età di riferimento (art. 29bis cpv. 4 lett. a e b LAVS). Vanno indicati in particolare:

– il reddito annuo minimo (senza franchigia) da conseguire dopo l’età di riferimento e

– la condizione per il versamento del contributo minimo.

7003 Se mancano indicazioni sulla futura qualità di assicurato, si

parte dal presupposto che le persone che abitano in Svizzera rimangano assicurate fino alla nascita del diritto alla rendita (riscossione anticipata e/o raggiungimento dell’età di riferimento). Per le persone residenti all’estero e non assicurate si parte dal presupposto che non saranno assicurate fino alla nascita del diritto alla rendita (riscossione anticipata e/o raggiungimento dell’età di riferimento) e che non eserciteranno più un’attività lucrativa in Svizzera dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. In tali casi, il N. 7002 non è applicabile (tranne se la persona in questione indica che eserciterà nuovamente un’attività lucrativa in Svizzera).

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7.1.2 Redditi da attività lucrativa

7004 Per il calcolo prognostico ci si basa da un lato sui redditi da

attività lucrativa effettivi registrati sul CI, dall’altro sui redditi futuri.

7005 Per la determinazione dei redditi effettivi sono applicabili per

analogia le disposizioni delle DR. Se il reddito conseguito l’anno precedente non è ancora stato registrato sul CI, deve esserne chiesto l’ammontare alla persona che ha presentato la domanda.

7006 I redditi futuri sono estrapolati in base alle indicazioni della

persona richiedente. Se la persona richiedente stessa fornisce indicazioni complete sui suoi redditi futuri fino alla nascita del diritto alla rendita (riscossione anticipata e/o raggiungimento dell’età di riferimento), la cassa di compensazione utilizza tali redditi, senza ulteriore adeguamento all’evoluzione media dei salari.

7007 Se non vengono fornite indicazioni, l’ultimo reddito conse-1/25 guito dalla persona richiedente o dal suo coniuge verrà sti-

mato fino alla nascita del diritto alla rendita (riscossione anticipata e/o raggiungimento dell’età di riferimento) senza tenere conto della futura evoluzione dei salari.

7008 In caso di riscossione anticipata della rendita, i redditi conse-

guiti fino a quel momento non vanno estrapolati. Se la persona richiedente mantiene la qualità di assicurato, si presuppone che versi il contributo minimo in qualità di persona senza attività lucrativa, tranne se il coniuge esercitante un’attività lucrativa versa il doppio del contributo minimo. La situazione è diversa se vengono fornite indicazioni concrete sull’eventuale prosecuzione dell’attività lucrativa durante il periodo della riscossione anticipata della rendita.

7009 Se il coniuge invalido percepisce o ha percepito una rendita

AI e il calcolo prognostico in vista del raggiungimento dell’età di riferimento va effettuato tenendo conto del secondo evento assicurato, per la ripartizione dei redditi deve essere tenuto in considerazione anche il reddito annuo medio determinante

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del coniuge invalido. Fino al momento in cui è realizzato il calcolo prognostico, il reddito annuo medio determinante è calcolato conformemente alle disposizioni in materia.

7010 Se il coniuge continua a percepire la propria rendita AI anche

dopo il momento del calcolo prognostico, il futuro reddito annuo medio determinante sarà estrapolato sulla base dell’indice delle rendite comunicato annualmente dall’UFAS.

7011 Nel calcolo prognostico vanno considerati anche i contributi

futuri delle persone senza attività lucrativa. Questi contributi devono essere estrapolati sulla base dell’indice delle rendite a partire dal momento del calcolo prognostico fino alla nascita del diritto alla rendita (riscossione anticipata e/o raggiungimento dell’età di riferimento).

7012 Se al momento del calcolo l’ammontare dei contributi delle

persone senza attività lucrativa è noto, l’importo di questi contributi è estrapolato fino alla nascita del diritto alla rendita (riscossione anticipata e/o raggiungimento dell’età di riferimento). Se invece non è fornita nessuna indicazione sul reddito e sulla sostanza (attuali e futuri), si deve presupporre che, in futuro, la persona richiedente verserà unicamente il contributo minimo.

7013 La somma dei redditi da attività lucrativa effettivi e la somma

dei redditi ipotetici vengono addizionate e quindi divise per il periodo di contribuzione determinante.

7014 Per il calcolo prognostico della rendita, alla media dei redditi 1/25 secondo il N. 7013 è applicato il fattore di rivalutazione 1.

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7.1.3 Accrediti per compiti educativi

7015 Se la persona richiedente ha figli, vengono computati accre-

diti per compiti educativi conformemente alle regole generali. Gli accrediti per compiti educativi sono presi in considerazione fino al compimento del 16° anno d’età del figlio più giovane, ma al più tardi fino al momento in cui la persona richiedente avrà acquisito il diritto alla rendita (riscossione anticipata e/o raggiungimento dell’età di riferimento). Si dovrà tener conto anche della futura qualità di assicurato della persona richiedente (v. N. 7003).

7016 L’ammontare degli accrediti per compiti educativi corrisponde

al triplo della rendita di vecchiaia annua minima al momento del calcolo prognostico. La somma degli accrediti per compiti educativi computabili viene divisa per il numero di anni di contribuzione totalizzati dalla persona richiedente nel momento in cui avrà acquisito il diritto alla rendita (riscossione anticipata e/o raggiungimento dell’età di riferimento).

7.1.4 Accrediti per compiti assistenziali

7017 Vanno considerati unicamente gli accrediti per compiti assi-

stenziali registrati sul CI fino al 31 dicembre dell’anno precedente il calcolo prognostico. L’ammontare degli accrediti per compiti assistenziali corrisponde al triplo della rendita di vecchiaia annua minima al momento del calcolo prognostico.

7018 La somma degli accrediti per compiti assistenziali computabili

viene divisa per il numero di anni di contribuzione totalizzati dalla persona richiedente al momento della nascita del diritto alla rendita (riscossione anticipata e/o raggiungimento

dell’età di riferimento).

7.1.5 Reddito annuo medio determinante

7019 Le medie dei redditi (N. 7013 seg.), degli accrediti per compiti 1/25 educativi e di quelli per compiti assistenziali (N. 7015 seg. e

7017 seg.) vengono sommate e il risultato è arrotondato

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all’importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante secondo le tavole delle rendite. Il presumibile importo della rendita può essere infine determinato mediante le tavole delle rendite valide al momento del calcolo prognostico, in corrispondenza del reddito annuo medio determinante così ottenuto.

7.2 Riscossione anticipata della rendita

7.2.1 Principio

7020 In caso di domanda di calcolo prognostico di una rendita anti-

cipata, si fa una distinzione tra calcolo standard e calcolo dettagliato.

7021 Se nella domanda la persona assicurata indica soltanto che

vorrebbe riscuotere anticipatamente la rendita, ma non fornisce indicazioni dettagliate sulle modalità previste dell’anticipazione, si procede a un calcolo standard (N. 7024 seg.).

7022 Se la persona assicurata fornisce indicazioni dettagliate

sull’anticipazione prevista, si procede a un calcolo dettagliato su questa base (N. 7026).

7.2.2 Riscossione anticipata in corso

7023 Se la persona assicurata sta già riscuotendo anticipatamente

la rendita, in linea di massima non va più effettuato alcun calcolo prognostico della rendita, tranne se la persona in questione si trova in una situazione particolare (v. N. 3003).

7.2.3 Calcolo standard

7024 In caso di domanda di calcolo prognostico di una rendita anti-

cipata, alla persona assicurata vanno comunicati gli elementi seguenti:

– l’importo della rendita senza riduzione all’età di riferimento;

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– per le persone sposate, informazioni sulla limitazione della somma delle rendite dei coniugi e sulla ripartizione dei redditi;

– l’importo della rendita intera, ridotta a causa dell’anticipazione di uno o due anni o della durata massima di anticipazione per le donne della generazione di transizione1.

– l’aliquota di riduzione per l’anticipazione;

– la segnalazione della possibilità di anticipare la riscossione della totalità della rendita o di una sua parte compresa tra il 20 e l’80 per cento;

– in caso di lacune contributive sorte prima dell’inizio della riscossione anticipata, le indicazioni di cui al N. 7002.

7025 In caso di calcolo standard si rinuncia al calcolo di una ren-

dita anticipata su base mensile o di una percentuale della rendita di vecchiaia.

7.2.4 Calcolo dettagliato

7026 Se la persona assicurata fornisce indicazioni precise sull’anti-

cipazione auspicata (p. es. numero di mesi, percentuale di rendita da anticipare nonché suo eventuale successivo aumento ed entità dell’attività lucrativa durante il periodo di anticipazione), il calcolo prognostico si basa su queste indicazioni.

7.3 Rinvio della rendita

7027 In caso di domanda di calcolo prognostico di una rendita rin-

viata, si fa una distinzione tra calcolo standard e calcolo dettagliato.

1 Cfr. C DT AVS 21.

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7028 Se nella domanda la persona assicurata indica soltanto che

vorrebbe rinviare la riscossione della rendita, ma non fornisce indicazioni dettagliate sul rinvio previsto, si procede a un calcolo standard (N. 7030 seg.).

7029 Se la persona assicurata fornisce indicazioni dettagliate sul

rinvio previsto, si procede a un calcolo dettagliato su questa base (v. N. 7032).

7.3.2 Calcolo standard

7030 In caso di domanda di calcolo prognostico di una rendita rin-

viata, alla persona assicurata vanno comunicati gli elementi seguenti:

– l’importo della rendita all’età di riferimento;

– per le persone sposate, informazioni sulla limitazione della somma delle rendite dei coniugi e sulla ripartizione dei redditi;

– la segnalazione della possibilità di rinviare la rendita di almeno un anno e di al massimo cinque anni;

– le aliquote di aumento applicabili;

– la segnalazione della possibilità di rinviare la riscossione della totalità della rendita o di una sua parte compresa tra il 20 e l’80 per cento;

– in caso di lacune contributive, le indicazioni di cui al N. 7002.

7031 In caso di calcolo standard si rinuncia al calcolo di una ren-

dita rinviata su base mensile o di una percentuale della rendita di vecchiaia.

7.3.3 Calcolo dettagliato

7032 Se la persona assicurata fornisce indicazioni precise sul rin-

vio previsto (p. es. numero di mesi, percentuale di rendita da rinviare nonché eventuale successiva revoca parziale del rinvio ed entità dell’attività lucrativa dopo il raggiungimento

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dell’età di riferimento), il calcolo prognostico si basa su queste indicazioni.

7.4 Nuovo calcolo dopo il raggiungimento dell’età di rife-

rimento

7033 Per le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento

(N. 1005) e continuano a esercitare un’attività lucrativa, nel calcolo prognostico va indicato l’importo della rendita tenendo conto dei periodi di contribuzione supplementari e/o del reddito conseguito dal mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento al mese precedente la data indicata nella richiesta di nuovo calcolo della rendita.

7034 Se la persona assicurata fornisce indicazioni dettagliate circa

la futura prosecuzione dell’attività lucrativa, l’applicazione della franchigia o la rinuncia alla medesima e le modalità dell’eventuale rinvio (p. es. numero di mesi, percentuale di rendita da rinviare ed entità dell’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento), il calcolo prognostico si basa su queste indicazioni.

8. Entrata in vigore

7035 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2024. So-

stituisce la Circolare sul calcolo anticipato della rendita in vigore dal 1° gennaio 2003.

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1/25 Allegato

1. Carattere vincolante del calcolo anticipato della rendita

Per il nostro calcolo ci siamo basati sulla Sua situazione personale attuale (stato civile ecc.) e sulle disposizioni legali attualmente in vigore. Un cambiamento nella Sua situazione personale o una modifica delle disposizioni legali (età di riferimento, condizioni di diritto, regole di calcolo, obbligo contributivo ecc.) possono tuttavia influire in maniera sostanziale sul diritto alla rendita e sull’ammontare della stessa. Di conseguenza, una determinazione precisa della rendita dell’AVS (o dell’AI) può essere effettuata soltanto quando si verifica l’evento assicurato (vecchiaia / decesso / invalidità). Le informazioni che seguono rivestono quindi un carattere meramente indicativo e non sono pertanto vincolanti per la nostra cassa di compensazione o un’altra cassa eventualmente competente al momento della presentazione della domanda.

Per il calcolo della Sua rendita ci siamo basati, da un lato, sui documenti a nostra disposizione e sulle indicazioni da Lei fornite. Dall’altro, abbiamo dovuto basare i nostri calcoli su determinate ipotesi. Per esempio, siamo partiti dal presupposto che Lei rimarrà assicurato/a fino al raggiungimento dell’età di riferimento e abbiamo stimato i redditi degli anni XXXX– XX senza tenere conto dell’evoluzione dei salari.

2. Obbligo contributivo in caso di riscossione anticipata della rendita

Se riscuoterà anticipatamente la rendita e sarà domiciliato/a in Svizzera, continuerà comunque a essere soggetto/a all’obbligo di contribuzione fino all’età di riferimento AVS. Se non eserciterà alcuna attività lucrativa, dovrà versare contributi in qualità di persona senza attività lucrativa. I contributi delle persone senza attività lucrativa vengono calcolati in funzione delle loro condizioni sociali, vale a dire della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Fanno parte del reddito conseguito in forma di rendita tutte le prestazioni che contribuiscono al sostentamento della persona senza attività lucrativa e che influiscono sulle sue condizioni sociali, anche se di importo variabile e versate a scadenze irregolari. A titolo d’esempio, rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita le indennità giornaliere corrisposte da casse malati o da assicurazioni, le rendite versate da assicurazioni sulla vita e le prestazioni concesse nel quadro della previdenza professionale. Nell’ambito dell’AVS non è possibile versare contributi più elevati di quelli dovuti per legge né pagare contributi arretrati già prescritti.