Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

Circolare KSVUV · 2 marzo 2004 · AVS

In vigore

UFAS · KSVUV · Italiano

1

Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

Valida dal 1° gennaio 2004

3

Prefazione

La presente Circolare, edita in fogli sciolti e parte integrante del raccoglitore “Direttive e Circolari sulle rendite, volume 2”, succede alla “Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni” valida dal 1° gennaio 1997.

Il testo della Circolare è stato rielaborato e sono state inoltre aggiunte alcune precisazioni riguardanti la procedura. Va menzionata in particolare la possibilità di suddividere la decisione di rendita. Per evitare ritardi nel versamento della rendita, in un primo tempo può essere emanata una decisione in cui viene accordata la rendita corrente. Per le eventuali rendite arretrate viene emanata una seconda decisione al termine della procedura di compensazione.

Modifiche ed aggiunte potranno essere inserite come sempre con il sistema delle pagine sostitutive.

1.04

7

1. In generale

1001 Secondo l’articolo 32 capoverso 2 della legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), gli organi delle singole assicurazioni sociali devono fornirsi reciprocamente assistenza amministrativa. L’AVS/AI e gli assicuratori infortuni si comunicano a vicenda i fatti determinanti per il calcolo e la modifica di prestazioni.

1002 Secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera b della legge fe-

dele sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), i pagamenti retroattivi di prestazioni di un assicurazione sociale possono essere ceduti ad un assicurazione che fornisce prestazioni anticipate. Secondo gli articoli 20 capoverso 2 LAVS, 50 LAI e 50 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), i crediti in restituzione dell’assicuratore infortuni possono essere compensati con prestazioni esigibili dell’AVS/AI e i crediti in restituzione dell’AVS/AI con pagamenti retroattivi dell’AINF.

1003 Sono considerati assicuratori infortuni ai sensi della pre-

sente circolare gli assicuratori ai sensi dell’articolo 58 LAINF che forniscono prestazioni in base alla LAINF.

Un’assicurazione non opera però in qualità di assicuratore sociale quando fornisce prestazioni nel settore sovraobbligatorio, vale a dire secondo la legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). In questo caso, i diritti relativi alla compensazione sono retti dalle disposizioni sui terzi che hanno concesso anticipi (N. 10063 segg. DR).

2. La procedura di comunicazione in generale

2.1 Circostanze giuridicamente rilevanti

2001 Per ogni genere di prestazioni in linea di principio vanno

comunicati concessione, rigetto ed eventuali modifiche al genere e all’importo della prestazione stessa. Per i dettagli

1.04

8

si vedano le direttive concernenti i singoli generi di prestazioni (N. 3001 segg.).

I periodici adeguamenti delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari non devono invece essere comunicati.

2.2 Iniziativa

2002 In ogni singolo caso la procedura di comunicazione viene per principio aperta dall’assicuratore contro gli infortuni. Servendosi del modulo 318.283.01 questo inoltra la sua richiesta presso l’organo esecutivo competente (cassa di compensazione, ufficio AI). Né la cassa di compensazione né l’ufficio AI sono autorizzati ad intervenire nei confronti dell’assicuratore infortuni prima che la richiesta sia recapitata (fatto salvo il N. 2003).

2003 Se da una richiesta di prestazioni AI o di rendita per superstiti risulta che il richiedente percepisce prestazioni AINF e l’assicuratore infortuni non ha ancora inoltrato alcuna richiesta ai sensi del N. 2002, l’ufficio AI o la cassa di compensazione comunicano a quest’ultimo mediante il modulo 318.283.01 l’avvenuto inoltro di una richiesta di prestazioni AI o di una rendita per superstiti e chiedono se vi sia da parte dell’assicuratore una richiesta di apertura della procedura di comunicazione. La procedura di comunicazione può essere messa in atto soltanto in caso affermativo.

2.3 Forma

2004 Le comunicazioni degli organi esecutivi dell’AVS/AI avvengono normalmente mediante la notifica di copie delle decisioni emanate nel caso in questione. Costituiscono eccezione le comunicazioni giusta i N. 3005 e 3010 e le comunicazioni circa l’esecuzione della procedura di compensazione (N. 4001 segg.).

1.04

9

2.4 Inizio e fine

2005 La procedura di comunicazione comincia normalmente al

concretizzarsi della prima situazione giuridicamente rilevante, cioè al momento in cui, con una concessione o con un rigetto, si decide della richiesta inoltrata dall’assicurato. Quando una rendita (per invalidi o per superstiti, v. anche il N. 3024) per cui era stata eseguita una procedura di comunicazione rinasce, la procedura di comunicazione deve essere automaticamente ripresa.

2006 La procedura di comunicazione termina al momento in cui

l’AVS/AI cessa di versare prestazioni, non all’atto di una modifica delle stesse che non ne comporti la cessazione (p. es. quando una rendita viene versata successivamente a provvedimenti d’integrazione o quando una rendita AI viene sostituita da una rendita AVS o viceversa).

2007 Se l’ammontare della rendita di una persona muta perché il

coniuge ottiene il diritto ad una rendita o perché la persona in questione convola a nozze con un beneficiario, la procedura di comunicazione va proseguita.

2008 In presenza di cambiamenti di competenza interni all’ufficio

AI o alla cassa di compensazione che riguardino casi in cui era stata richiesta una procedura di comunicazione, l’organo che ne assume la responsabilità va informato che deve essere eseguita una procedura di comunicazione.

2.5 Casi particolari

2009 Se un assicuratore infortuni in un caso particolare per

appurare i diritti dell’assicurato desidera informazioni che esulino dalle comunicazioni previste dalla procedura in corso, queste in linea di principio devono essere accordate.

2010 Se la cassa di compensazione o l’ufficio AI per la verifica

dei diritti di un assicurato necessitano di informazioni che non le sono automaticamente pervenute nel quadro della

1.04

10

procedura di comunicazione, queste informazioni possono essere richieste direttamente all’assicuratore infortuni.

3. La procedura di comunicazione nell’ambito dei singoli generi di prestazione

3001 Se, ai sensi dei N. 2002 o 2003, è stata fatta richiesta di

una procedura di comunicazione, per quanto riguarda i singoli generi di prestazioni va osservato quanto segue.

3.1 Prestazioni in natura (mezzi ausiliari e/o provve-

dimenti d’integrazione)

3002 Quando vengono accordati o respinti provvedimenti d’in-

tegrazione, l’ufficio AI deve inviare una copia della decisione all’assicuratore infortuni.

3.2 Indennità giornaliere

3003 In tutti i casi in cui, ai sensi del N. 3002, ad un assicuratore

infortuni è stata inviata una copia della decisione sui provvedimenti d’integrazione, l’assicuratore deve ricevere anche una copia della decisione concernente le indennità giornaliere.

3.3 Rendite AI

3.3.1 Respinte

3004 In caso di rifiuto di una richiesta di rendita va inviata una

copia della decisione all’assicuratore infortuni.

3.3.2 Accordate

3005 Una copia della decisione va inviata all’assicuratore infor-

tuni.

1.04

11

3006 Nella decisione sulla rendita d’invalidità, l’ufficio AI informa

la cassa di compensazione che l’AINF deve essere informata e indica l’indirizzo dell’assicuratore infortuni.

3007 Se la richiesta di rendita viene respinta nonostante il rico-

noscimento di un’invalidità tale da giustificarla, la cassa di compensazione invia una copia della decisione anche all’assicuratore infortuni.

3008 Se la richiesta di rendita viene accolta, la cassa di com-

pensazione – dopo che la rendita e l’importo degli arretrati sono stati stabiliti, ma prima che la decisione sia stata emanata –, svolge la procedura di compensazione ai sensi dei N. 4001 segg.

3009 La cassa di compensazione è libera di procedere a versa-

menti provvisori (secondo i N. 9501 segg. DR) già prima di emanare la decisione o di emanare in un primo tempo una decisione in cui viene accordata solo la rendita corrente.

3.3.3 Revisione della rendita

3010 L’ufficio AI invia all’assicuratore infortuni una copia della

decisione concernente il risultato della revisione anche quando la rendita resta immutata.

3011 Se la cassa di compensazione constata che la revisione

comporta il pagamento di arretrati, prima dell’emanazione della decisione svolge una procedura di compensazione secondo il N. 4001 segg.

3012 Se in seguito alla revisione viene emanata una decisione,

l’assicuratore infortuni deve riceverne in ogni caso una copia.

1.04

12

3.3.4 Altre modifiche del diritto alla rendita

3013 Se si verifica una situazione che comporta una modifica

della rendita, l’assicuratore infortuni deve ricevere una copia della decisione (eccezioni: v. N. 3014).

3014 Non vanno comunicati:

– l’estinzione della rendita AI in seguito al decesso

dell’assicurato;

– l’estinzione della rendita per figli che stanno seguendo una formazione al compimento del venticinquesimo anno d’età.

3015 Gli adeguamenti periodici delle rendite all’evoluzione dei

prezzi e dei salari non devono essere comunicati.

3016 Quando una modifica ai sensi del N. 3013 comporta il pa-

gamento di arretrati, va avviata la procedura di compensazione (N. 4001 segg.).

3.4 Assegni AI per grandi invalidi

3017 I N. 3004–3016 sono applicabili per analogia agli assegni

per grandi invalidi.

3.5 Rendite per superstiti

3.5.1 Respinte

3018 Quando una richiesta di rendita per superstiti viene re-

spinta, la cassa di compensazione invia all’assicuratore infortuni una copia della decisione negativa.

3.5.2 Accordate

3019 Se la richiesta di rendita viene accolta, la cassa di com-

pensazione – dopo che la rendita e l’importo degli arretrati sono stati stabiliti, ma prima che la decisione sia stata

1.04

13

emanata –, svolge la procedura di compensazione ai sensi del N. 4001 segg.

La cassa di compensazione è libera di procedere a versamenti provvisori (secondo i N. 9501 segg. DR) già prima della fine della procedura di compensazione e dell’emanazione della decisione o di emanare in un primo tempo una decisione in cui viene accordata solo la rendita corrente.

3020 Quando la decisione è emanata soltanto in un secondo

tempo, la cassa di compensazione ne invia una copia all’assicuratore infortuni.

3.5.3 Modifiche del diritto alla rendita

3021 Se si realizzano le condizioni per una modifica della rendita

per superstiti (per quel che riguarda il tipo di prestazione o l’importo), una copia della decisione dovrà essere inviata all’assicuratore infortuni (eccezione: N. 3023 segg.).

3022 La comunicazione non è necessaria nei casi seguenti:

– quando la rendita per superstiti si estingue in seguito al decesso del beneficiario;

– quando la rendita d’orfano per orfani che stanno seguendo una formazione si estingue in seguito al raggiungimento del venticinquesimo anno d’età

3023 Gli adeguamenti periodici delle rendite all’evoluzione dei

prezzi e dei salari non devono essere comunicati.

3024 Se una modifica giusta il N. 3021 comporta il pagamento di

arretrati, va avviata la procedura di compensazione

(N. 4001 segg.).

3.5.4 Rinascita di rendite per vedove o per vedovi

3025 Se una rendita per vedove o per vedovi rinasce giusta

l’art. 46 cpv. 3 LAVS e prima dell’estinzione della rendita era stata avviata una procedura di comunicazione, dopo la

1.04

14

rinascita della rendita questa deve essere automaticamente ripresa.

3.6 Rendite di vecchiaia

3026 Nel caso di rendite di vecchiaia la procedura di comuni-

cazione in linea di principio può essere avviata solo su istanza dell’assicuratore infortuni conformemente al

N. 2002. Se però una rendita di vecchiaia subentra ad una rendita d’invalidità o ad una rendita per vedove o per vedovi per la quale era già stata messa in atto una procedura di comunicazione, questa deve essere automaticamente proseguita.

3027 Se il diritto ad una rendita di vecchiaia viene riconosciuto,

la cassa di compensazione deve inviare una copia della decisione all’assicuratore infortuni.

3028 Se il diritto ad una rendita di vecchiaia viene negato, la

cassa di compensazione deve inviare una copia della decisione all’assicuratore infortuni.

3029 In caso di modifica del diritto alla rendita e/o dell’importo

della medesima, sono applicabili per analogia i N. 3013– 3016 .

3.7 Assegni AVS per grandi invalidi

3030 I N. 3026–3029 sono applicabili per analogia.

4. Compensazione di crediti in restituzione AINF mediante prestazione AVS/AI

4.1 Comunicazione dell’importo della rendita e degli arretrati all’assicuratore infortuni

4001 Ove nel quadro di una procedura di comunicazione deb-

bano essere messi in atto provvedimenti di compensa-

1.04

15

zione, prima di emanare una decisione la cassa di compensazione – mediante il modulo 318.183 – deve comunicare (in due copie) all’assicuratore infortuni l’ammontare mensile delle rendite e l’importo degli arretrati maturati dall’inizio del diritto alla rendita.

Qualora altri assicuratori abbiano fornito in base a LAMal, LAINF, LAM o LADI prestazioni per le quali può essere eventualmente chiesta una compensazione, a ciascuno di essi deve essere inviata una comunicazione in cui sono indicati gli altri assicuratori.

4002 La cassa di compensazione è libera di procedere a versa-

menti provvisori (secondo i N. 9501 segg. DR) già prima di emanare la decisione o di emanare in un primo tempo una decisione in cui viene accordata solo la rendita corrente.

4003 La comunicazione giusta il N. 4001 diviene superflua, se

l’assicuratore infortuni, dopo la notifica della decisione dell’ufficio AI, informa per tempo la cassa che non deve essere avviata alcuna procedura di compensazione.

4.2 Richiesta di compensazione alla cassa competente

4004 Se l’assicuratore infortuni constata solamente a questo

punto che non vi sono crediti in restituzione da compensare, deve comunicarlo alla cassa di compensazione con il modulo 318.183.

4005 Se invece ve ne sono, l’assicuratore infortuni è tenuto a

comunicarne l’ammontare alla cassa di compensazione utilizzando il modulo 318.183. Di norma l’assicuratore deve inoltrare questa risposta, unitamente ad una copia della decisione di richiesta di restituzione (art. 49 cpv. 4 LPGA), al massimo 30 giorni dopo aver ricevuto la comunicazione dell’importo della rendita e degli arretrati. Se, in via eccezionale, questa scadenza non può essere rispettata, la cassa di compensazione deve esserne informata.

4006 Se la richiesta concerne crediti che non possono essere

compensati in base alla LAINF, la cassa comunica all’assi-

1.04

16

curatore infortuni che la sua richiesta di compensazione del credito non può essere accolta. In questo caso vanno eventualmente presi in considerazione i N. 10063 segg. DR.

4.3 Emanazione della decisione di rendita e versa-

mento dell’importo da parte della cassa previa compensazione

4007 La cassa di compensazione o, rispettivamente, l’ufficio AI

emanano la decisione relativa alla rendita o al versamento di rendite arretrate dopo aver ricevuto la risposta dell’assicuratore infortuni. Se vi è un credito in restituzione da compensare, la cassa fa figurare nella decisione l’indicazione del pagamento retroattivo e della compensazione.

4008 Queste indicazioni devono essere formulate nel modo

seguente:

Versamento retroattivo 02.–09.04,

8 x fr. 942.– fr. 7 536.– Rendita mese corrente fr. 942.– Totale fr. 8 478.– Detrazione credito in restituzione

dell’assicurazione infortuni fr. 6 840.– Nostro primo versamento fr. 1 638.–

4009 La decisione dovrà contenere la seguente indicazione:

“Un eventuale opposizione contro la restituzione di crediti dell’assicurazione infortuni e la compensazione di tali crediti con pagamenti retroattivi di rendite d’invalidità (o di rendite AVS) va fatta esclusivamente contro la decisione di restituzione dell’assicurazione infortuni del ..........., condormemente all’indicazione dei rimedi giuridici figurante nella decisione”

4010 I crediti in restituzione dell’AINF possono essere compen-

sati solo con i pagamenti retroattivi effettivi dell’AVS o dell’AI. Se l’AVS/AI rivendica a sua volta crediti nei confronti della persona assicurata o dei suoi superstiti, si deve dare la precedenza alla compensazione di questi crediti.

1.04

17

4011 La compensazione dei crediti in restituzione dell’assicu-

ratore contro gli infortuni avviene contemporaneamente al primo versamento della cassa a favore dell’assicurato.

4012 Nella ricapitolazione delle rendite e sul relativo conto delle

prestazioni dovrà essere annotato l’importo lordo degli arretrati, comprendente cioè anche la somma girata all’assicuratore infortuni.

4013 Se il tribunale delle assicurazioni competente in una pro-

cedura di ricorso dichiara inesistente o esistente solo in parte il diritto alla restituzione dell’assicuratore infortuni, quest’ultimo versa la somma in questione direttamente all’assicurato.

4014 L’estinzione di debiti mediante versamento di rendite cor-

renti è ammessa solo eccezionalmente in casi di sovrindennizzo in cui, non essendo gli arretrati sufficienti allo scopo, non vi fosse altra soluzione.

5. Compensazione di crediti in restituzione dell’AVS/AI mediante arretrati AINF

5001 Se una prestazione AVS/AI deve essere ridotta o sop-

pressa retroattivamente, prima di emanare la decisione di restituzione, la cassa di compensazione, servendosi del modulo 318.183, comunica all’assicuratore infortuni il nuovo importo delle rendite e l’ammontare del credito in restituzione e contemporaneamente inoltra a titolo preventivo una richiesta di rimborso con eventuali arretrati dell’assicuratore infortuni.

5002 Utilizzando il modulo 318.183 l’assicuratore infortuni deve

comunicare entro 30 giorni se e in che misura esistano arretrati utilizzabili a compensazione del credito in restituzione.

5003 Al momento di emanare la decisione di restituzione la

cassa di compensazione o l’ufficio AI, se del caso, devono comunicare all’assicurato in che misura gli arretrati che gli

1.04

18

spettano da parte dell’AINF verranno utilizzati per compensare il credito in restituzione. All’assicurato dovrà altresì essere comunicato che eventuali ricorsi vanno inoltrati contro la cassa di compensazione o contro l’ufficio AI.

5004 L’assicuratore infortuni dovrà versare la somma in que-

stione una volta venuto in possesso della copia della decisione di restituzione.

5005 Se il tribunale delle assicurazioni competente in un’even-

tuale procedura di ricorso invalida del tutto o in parte la restituzione, la cassa di compensazione deve versare la somma in questione direttamente all’assicurato.

6. Entrata in vigore

6001 La presente Circolare entra in vigore il 1° gennaio 2004 in

sostituzione della “Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni”, in vigore dal 1° gennaio 1997.

1.04