Applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 tra la Svizzera e i nuovi Stati membri dell'UE, ossia Romania e Bulgaria, a partire dal 1° giugno 2009 (a titolo informativo)
Lettera circolare n° 276 · 13 maggio 2009 · AI
Abrogata
UFAS · LC 276 · Italiano
Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Geschäftsfeld Invalidenversicherung
19 maggio 2009
Lettera circolare AI n. 276
Applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 tra la Svizzera e i nuovi Stati membri dell’UE, ossia Romania e Bulgaria, a partire dal 1° giugno 2009
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è stato esteso ai due nuovi Stati membri dell’UE. I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 sono quindi applicabili alle relazioni tra la Svizzera e la Romania e la Bulgaria a partire dal 1° giugno 2009.
I moduli attualmente utilizzati nell’UE sono validi anche per i due nuovi Stati membri.
A partire dal 1° giugno 2009 le persone residenti in uno dei due nuovi Stati membri non possono più aderire all’assicurazione facoltativa. Coloro che a questa data già vi aderiscono possono rimanere affiliati fino al 31 maggio 2015 al più tardi. Le persone che al 1° giugno 2009 hanno compiuto i 50 anni possono continuare ad essere affiliate all’assicurazione facoltativa fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.