Nessuna assunzione dei costi per le ortesi ad anello ("Ringorthese"). Obsoleto
Lettera circolare n° 281 · 14 settembre 2009 · AI
Abrogata
Überholt.
UFAS · LC 281 · Italiano
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione per l’invalidità
18 agosto 2009
Lettera circolare AI n. 281
Nessuna assunzione dei costi per le ortesi ad anello (“Ringorthese”)
Secondo le conoscenze attuali, il sistema di fornitura di ortesi ad anello non può essere definito come un metodo affermato su larga scala, ampiamente riconosciuto e solidamente comprovato. L’efficacia è documentata in modo insufficiente e mancano indicazioni chiare per la prescrizione di questo mezzo ausiliario. Quest’ultimo non risponde quindi ai requisiti legali, secondo cui un provvedimento sanitario deve essere ritenuto valido dalla scienza e mirare a conseguire lo scopo terapeutico in modo semplice e adeguato.
D’ora in poi i costi per la fornitura di queste ortesi non saranno più assunti dall'assicurazione invalidità. Poiché l’efficacia non è comprovata, non è ammesso nemmeno un rimborso parziale in virtù del diritto alla sostituzione del mezzo ausiliario, anche se il bisogno di un’ortesi è comprovato dal punto di vista medico.