Precisazione concernente i N. 3049 e 4035 CPIP Formazione con alloggio e vitto fuori casa (i contenuti sono stati inseriti nella Circolare (N. 3049 e 4035 CPIP))
Lettera circolare n° 347 · 17 marzo 2016 · AI
Abrogata
Le contenu a été intégré à la Circulaire (ch 3049 und 4035 CMRP)
UFAS · LC 347 · Italiano
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione invalidità
Integrazione professionale
17 marzo 2016
Lettera circolare AI n. 347
Precisazione concernente i N. 3049 e 4035 CPIP Formazione con alloggio e vitto fuori casa
Se, durante una formazione professionale giusta gli articoli 16 o 17 LAI, un assicurato risiede in un centro di formazione o in un alloggio con presa a carico, le spese per l’alloggio fuori di casa e il vitto possono essere assunte dall’AI se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- l’alloggio fuori di casa è determinato dall’invalidità;
- esso costituisce una condizione imprescindibile per la buona riuscita della formazione;
- il rientro al luogo di dimora non è possibile o esigibile.
Se l’alloggio fuori di casa non è determinato dall’invalidità, occorre sempre verificare la possibilità di una partecipazione di terzi alle spese (p. es. del servizio sociale).
Nel quadro del prossimo adeguamento della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP), le direttive inerenti all’assunzione delle spese per una formazione con alloggio e vitto fuori di casa (N. 3049 e 4035) verranno precisate conformemente alle presenti spiegazioni.