Esenzione dalla tassa militare per i disabili gravi

Lettera circolare n° 386 · 21 marzo 2019 · AI

In vigore

UFAS · LC 386 · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito Assicurazione invalidità

21 marzo 2019

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Lettera circolare AI n. 386

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Esenzione dalla tassa militare per i disabili gravi

Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO). Giusta l’articolo 4 capoverso 1 LTEO, è esentato dalla tassa, tra l’altro, chiunque

 è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione invalidità o dall’assicurazione contro gli infortuni (lett. abis);

 è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché adempia una delle due esigenze minime (lett. ater).

Il collegamento con la riscossione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi o con la grande invalidità implica una procedura di notifica. Affinché le amministrazioni competenti per la tassa

d’esenzione dall’obbligo militare possano entrare in possesso dei dati necessari, va osservato quanto segue:

Lett. abis

D’ora innanzi l’ufficio AI cantonale comunica all’amministrazione competente (Elenco degli indirizzi) per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare del proprio Cantone tutte le rendite e/o gli assegni per grandi invalidi che sono stati concessi o soppressi per i cittadini svizzeri di età compresa tra i 19 e i 37 anni inviando una copia della decisione1. Da notare che l’ufficio AI invia anche una copia delle decisioni concernenti cittadini svizzeri di oltre 37 anni, se l’effetto retroattivo incide sugli anni d’età rilevanti per la tassa d’esenzione (decisioni retroattive). L’UCC provvede alla comunicazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi in corso.

Lett. ater

Spetta all’assicurato provare che le condizioni poste per l’esenzione sono adempiute. Gli uffici AI non devono quindi intraprendere nulla. Tuttavia, bisogna attendersi che una persona che chiede di essere esentata dalla tassa militare faccia valere il proprio diritto a un assegno per grandi invalidi presso l’AI. In tal caso l’ufficio AI deve esaminare le condizioni di diritto. Se viene emanata una decisione

negativa, l’amministrazione competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare chiederà

presumibilmente all’ufficio AI se la persona in questione è considerata grande invalida per il

compimento di uno degli atti ordinari della vita determinanti. L’ufficio AI fornirà indicazioni in merito. Per quanto riguarda la comunicazione di informazioni relative all’esenzione dalla tassa militare esso è esonerato dall’obbligo del segreto (art. 24 cpv. 2 LTEO).

Le lettere circolari AI n. 82 e 88 sono soppresse.

1 Art. 3 capoverso 1 LTEO

L'assoggettamento alla tassa comincia al più presto all'inizio dell'anno in cui l'assoggettato agli obblighi militari ha compiuto 19 anni. L'assoggettamento termina al più tardi alla fine dell'anno in cui compie 37 anni.