Codificazione della valutazione del grado d’invalidità con deduzione forfettaria (trasferito alla circolare CSIP)
Lettera circolare n° 438 · 22 marzo 2024 · AI
Abrogata, sostituita da KSGLS (2025)
Ins Kreisschreiben KSGLS übernommen
UFAS · LC 438 · Italiano
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Assicurazione invalidità
Settore Controlling, risorse e sussidi
22 marzo 2024
Lettera circolare AI n. 438
Codificazione della valutazione del grado d’invalidità con deduzione forfettaria
In seguito all’ultima modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), dal 1° gennaio 2024 per la determinazione statistica del reddito con invalidità si applica una deduzione forfettaria del 10 o del 20 per cento (art. 26biscpv. 3 OAI). Questo vale sia per le rendite correnti, da rivedere con effetto dal 1° gennaio 2024, che per le nuove rendite.
I dati attualmente disponibili permettono di stimare il numero di rendite AI interessate e le ripercussioni finanziarie di questa modifica soltanto in modo molto approssimativo. I dati dell’Ufficio centrale di compensazione non consentono di rilevare con assoluta certezza le rendite concesse per un reddito con invalidità determinato statisticamente. In vista della valutazione della modifica di ordinanza emerge dunque la necessità di nuovi dati.
Due codici per la valutazione del grado d’invalidità con deduzione forfettaria
Già oggi per le delibere relative alle rendite viene rilevato il codice aggiuntivo che fornisce informazioni sul metodo di calcolo applicato (cfr. N. 708 della Circolare sulla statistica delle infermità e delle
prestazioni [CSIP]). Per consentire informazioni più precise, verranno introdotti due nuovi codici, il 5 e il 6, rispettivamente per il confronto dei redditi e il metodo misto con deduzione forfettaria secondo l’articolo 26biscapoverso 3 OAI.
Nel contempo, la denominazione del codice 4 verrà cambiata da «Casi particolari» in «Metodo
straordinario».
Per le decisioni relative alle rendite emanate a partire dal 1° maggio 2024 si applicheranno quindi i codici seguenti relativi al metodo di calcolo:
Codice Denominazione e spiegazioni
Calcolo del grado d’invalidità senza deduzione forfettaria
1 Confronto dei redditi (senza deduzione forfettaria)
2 Confronto delle attività
3 Metodo misto (senza deduzione forfettaria)
4 Metodo straordinario
Calcolo del grado d’invalidità con deduzione forfettaria
Confronto dei redditi con deduzione forfettaria secondo l’art. 26biscpv. 3 OAI nel 5 (nuovo)
tenore in vigore dal 01.01.2024
Metodo misto con deduzione forfettaria secondo l’art. 26biscpv. 3 OAI nel tenore in 6 (nuovo)
vigore dal 01.01.2024
Il N. 708 CSIP verrà modificato in tal senso nella prossima versione della circolare, in vigore dal 1° gennaio 2025.