Entrata in vigore delle nuove disposizioni giuridiche relative all'intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (IPI)

Lettera circolare n° 461 · 22 ottobre 2026 · AI

In vigore

UFAS · LC 461 · Italiano

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Office fédéral des assurances sociales

Domaine Assurance-invalidité

Settore Prestazioni in natura e pecuniarie

22. ottobre 2026

Lettera circolare AI n. 461

Entrata in vigore delle nuove disposizioni giuridiche relative all'intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (IPI)

1 Contesto e basi giuridiche

Il 1° gennaio 2027 entreranno in vigore la modifica della LAI concernente l'intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (art. 13a, art. 68noviese disposizione transitoria) e la relativa ordinanza (OIPIA).

Queste nuove disposizioni permetteranno all'AI di continuare a cofinanziare l'IPI dopo la fine del progetto pilota, ovvero il 31 dicembre 2026.

Desideriamo informare gli uffici AI in merito ai compiti che saranno loro affidati in relazione all’IPI a partire dal 1° gennaio 2027.

2 Novità rispetto al progetto pilota

L’UFAS concluderà convenzioni con i Cantoni e non più con le organizzazioni che eseguono l’IPI.

A partire dall’inizio del 2027, gli importi forfettari per l’IPI non saranno più versati dagli uffici AI

all’organizzazione che esegue l’IPI, bensì dall’UFAS al Cantone, fatta eccezione per i bambini che hanno iniziato un IPI nel quadro del progetto pilota (prima della fine del 2026); si veda il punto 9

Disposizione transitoria.

3 Ruolo degli uffici AI

Analogamente a quanto avviene per gli altri provvedimenti sanitari, gli uffici AI sono tenuti a verificare se le condizioni legali siano adempiute e a pronunciarsi in merito al diritto alla presa a carico.

4 Condizioni di presa a carico che devono essere esaminate dagli uffici AI

• Il bambino dispone della qualità di assicurato.

• La diagnosi di autismo (n. 405 OIC-DFI) è stata confermata da un medico specialista in

neuropediatria, in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza o in pediatria dello sviluppo. Al modulo di richiesta firmato è allegata un’indicazione medica (rapporto medico) che prescriva una terapia intensiva per l’autismo infantile.

• I detentori dell'autorità parentale hanno presentato una richiesta di presa a carico (utilizzando il modulo di richiesta 001.003.2).

• Alla richiesta hanno allegato una conferma, rilasciata dall’organizzazione che esegue l'IPI,

attestante che è stato riservato un posto per il bambino e indicante la data prevista per l’inizio dell’intervento.

• L'IPI è eseguito presso un'organizzazione oggetto di una convenzione tra l'UFAS e il Cantone. L'elenco delle organizzazioni ammesse è disponibile all'indirizzo www.ahv-

iv.ch/it/Extranet/AI/Tariffe (a partire da metà dicembre 2026).

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5 Spese di viaggio

I genitori possono fatturare all'AI le spese di viaggio, se l'organizzazione non mette a disposizione un servizio di trasporto, e il viatico secondo l'articolo 51 capoverso 1 LAI e l'articolo 90 OAI.

6 Coordinamento con altri provvedimenti sanitari

Durante i due anni d'IPI (fase intensiva) è in linea di principio esclusa la presa a carico da parte dell’AI di altri provvedimenti sanitari per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Sono previste le eccezioni seguenti:

• se, oltre all’intervento intensivo, sono necessari medicamenti in relazione alla diagnosi di autismo, l’AI può assumere i relativi costi;

• i costi delle visite mediche legate all'autismo possono essere coperti dall'AI purché tali visite non si svolgano nell’ambito dell’IPI e siano quindi effettuate al di fuori dall’organizzazione.

Durante la proroga dell’IPI (fase meno intensiva), altri provvedimenti sanitari per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico possono essere assunti alle condizioni abituali.

7 Presa in considerazione del tempo per l’IPI nell’ambito del supplemento per cure intensive

Il tempo necessario per recarsi presso l’organizzazione che esegue l'IPI può essere preso in

considerazione nell'ambito del supplemento per cure intensive. Per contro, non si può tenere conto del tempo dedicato alla terapia a casa.

8 Procedura per gli uffici AI

8.1 Codici di prestazione per l'IPI

Codice di prestazione per l'IPI: 303

Codice di prestazione per la proroga dell'IPI: 304

8.2 Concessione dell'IPI

Se le condizioni per la concessione dell'IPI sono adempiute, l’ufficio AI emana una comunicazione, utilizzando il modello figurante nel catalogo dei testi (“Assunzione delle spese dell’intervento precoce intensivo”).

Al momento della decisione di concessione dell’IPI, l’ufficio AI:

1. fissa la data della fine dell’IPI (due anni dopo la data dell’inizio indicata nella richiesta di presa a carico);

2. comunica all’UCC le date dell’inizio e della fine dell'IPI tramite l'ARC 72;

3. trasmette una copia della decisione:

- all'organizzazione che esegue l'IPI e

- al servizio cantonale responsabile (secondo l'elenco disponibile all'indirizzo www.ahviv.ch/it/Extranet/AI/Tariffe).

Spetta ai genitori comunicare tempestivamente all’ufficio AI un’eventuale interruzione definitiva dell’IPI. Nel testo della decisione/comunicazione i genitori vengono informati del fatto che ciò rientra nel loro obbligo di fornire informazioni.

L'ufficio AI comunica all'UCC la data dell'interruzione definitiva dell'IPI, indicando il numero della decisione tramite l'ARC 77 (cfr. n. 5.3.1 CSIP, valida a partire dal 1° gennaio 2027).

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8.3 Rifiuto di presa a carico dell'IPI

Se le condizioni per la concessione dell’IPI non sono adempiute (assenza di diagnosi di autismo [n. 405 OIC-DFI], condizioni assicurative non soddisfatte, nessun posto disponibile in

un’organizzazione che esegue IPI o posto disponibile in un’organizzazione che non è oggetto di una convenzione tra l’UFAS e il Cantone), l’ufficio AI emana una decisione di rifiuto, utilizzando il modello di decisione figurante nel catalogo dei testi (“Assunzione delle spese per il prolungamento dell’intervento precoce intensivo”).

Trasmette una copia della decisione:

- all'organizzazione che esegue l'IPI;

- al servizio cantonale responsabile (secondo l'elenco disponibile all'indirizzo www.ahv-

iv.ch/it/Extranet/AI/Tariffe) e

- all'UCC (tramite l’ARC 75).

8.4 Proroga dell'IPI

Se i genitori richiedono la presa a carico di una proroga dell'IPI, l'ufficio AI:

1. emana una comunicazione di presa a carico che stabilisce l’inizio della proroga in base alle indicazioni dei genitori e la sua fine un anno dopo, utilizzando il modello di decisione figurante nel catalogo dei testi (“Rifiuto dell’assunzione delle spese dell’intervento precoce intensivo”).;

2. comunica all’UCC la data dell’inizio della proroga tramite l'ARC 72;

3. trasmette una copia della comunicazione:

- all'organizzazione che esegue l'IPI e

- al servizio cantonale responsabile (secondo l'elenco disponibile all'indirizzo www.ahv-

iv.ch/it/Extranet/AI/Tariffe).

Spetta ai genitori comunicare tempestivamente all’ufficio AI la fine della proroga dell’IPI. L'ufficio AI comunica all'UCC la data della fine della proroga, indicando il numero della decisione tramite l'ARC 77 (cfr. n. 5.3.1 CSIP, valida a partire dal 1° gennaio 2027).

Nel testo della decisione/comunicazione i genitori vengono informati del fatto che ciò rientra nel loro obbligo di fornire informazioni.

9 Disposizione transitoria

Per i bambini che hanno iniziato un IPI nel quadro del progetto pilota prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni giuridiche e per i quali l'intervento prosegue presso la stessa organizzazione dopo la fine del 2026, la presa a carico da parte dell'AI resta retta dal diritto applicabile al progetto pilota (cfr. disposizione transitoria della modifica della LAI).

Per gli uffici AI, la procedura e le modalità di rimborso rimangono le stesse di quelle previste

nell'ambito del progetto pilota. Per questi bambini, la lettera circolare AI n. 381 del 21 dicembre 2018 rimarrà valida anche oltre la fine del progetto pilota.

Concretamente, le organizzazioni dovranno continuare a fatturare le rate ancora dovute direttamente agli uffici AI per tutti i bambini che hanno iniziato un IPI prima del 31 dicembre 2026 (cfr. disposizione transitoria). Ciò si applica anche a un’eventuale proroga di un IPI iniziato nel quadro del progetto pilota, anche se questa inizia dopo il 1° gennaio 2027. In tal caso, alla proroga deve essere attribuito il codice 916 (n. 5.8.1 CSIP, valida a partire dal 1° gennaio 2027).

I due sistemi di presa a carico (progetto pilota e nuovo diritto) potranno quindi coesistere fino alla fine del 2028, o addirittura fino alla fine del 2029 in caso di proroga dell’IPI.