Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Direttiva RWL · 7 gennaio 2026 · AVS · Versione 21

Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; valida dal 01.01.2024; stato 01.01.2026

In vigore

UFAS · RWL · Italiano

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Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione

federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invali-

dità

Valide dal 1° gennaio 2024

Stato: 1° gennaio 2026

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Nuova edizione, valida dal 1° gennaio 2024

Le Direttive sulle rendite (DR) sono state sostanzialmente rielaborate in seguito all’entrata in vigore della riforma sulla stabilizzazione dell’AVS (AVS 21), il 1° gennaio 2024. Questa rielaborazione è stata l’occasione per rinumerare integralmente le DR e pubblicarne una nuova edizione valida dalla stessa data.

In seguito alle maggiori possibilità di flessibilizzazione della riscossione della rendita previste dalla summenzionata riforma, sono state apportate ampie aggiunte in particolare ai capitoli seguenti:

Capitolo 1 – Procedura di richiesta

Capitolo 5 – Calcolo delle rendite

Capitolo 6 – Età di pensionamento flessibile

Capitolo 9 – Decisione e fissazione del termine.

Le questioni concernenti il diritto transitorio della riforma AVS 21 sono disciplinate nella relativa circolare (Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell’AVS [C DT AVS 21]).

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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2025. Le modifiche sono contrassegnate con l’indicazione 1/25 sotto il rispettivo numero marginale.

Le modifiche concernono in particolare il rinvio della rendita di vecchiaia. In seguito alla sentenza del Tribunale federale 9C_705/2023 del 4 giugno 2024, l’articolo 55bisOAVS è stato integralmente abrogato. Pertanto, in futuro tutte le rendite di vecchiaia potranno essere rinviate, anche quelle che succedono a una rendita d’invalidità. Inoltre il rinvio non sarà più escluso nemmeno per le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grandi invalidi. Durante il rinvio della rendita di vecchiaia non si avrà tuttavia diritto né all’assegno per grandi invalidi né al contributo per l’assistenza.

Per quanto riguarda la possibilità di compensare i crediti irrecuperabili con prestazioni arretrate o in corso di uno Stato dell’UE/AELS, dal 6 maggio 2024 è disponibile un processo di lavoro elettronico1. Nel presente supplemento sono introdotte disposizioni concernenti la compensazione di crediti con prestazioni di istituzioni di Stati dell’UE/AELS (v. n. 10.9.2 e 10.11).

Infine, il presente supplemento contiene integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base dell'esperienza maturata nella prassi.

1 Cfr. l’informativa per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC n. 488 del 19.6.2024 (disponibile in tedesco e francese).

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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2026

Il 1° gennaio 2026 entrano in vigore le basi legali per il versamento della 13amensilità della rendita di vecchiaia dell’AVS. Tutti gli aspetti dell’attuazione della 13amensilità sono definiti nella Circolare sulla 13amensilità della rendita di vecchiaia (Circ. 13aMRV) Il presente supplemento si riferisce pertanto soltanto al diritto alla

13amensilità della rendita di vecchiaia in generale, mentre per quanto riguarda le disposizioni dettagliate relative al diritto, al calcolo e al versamento è applicabile la Circ. 13aMRV.

Oltre a queste modifiche, il presente supplemento contiene i numeri marginali rielaborati concernenti le rendite vedovili delle persone divorziate e le disposizioni transitorie introdotte con l’informativa AVS/PC n. 493 del 31 gennaio 2025 (d/f) in ossequio alla sentenza del Tribunale federale 9C_334/2024 del 16 dicembre 2024. Questa sancisce che un uomo divorziato con figli è equiparato a un vedovo.

Sulla base dell’informativa AVS/PC n. 490 del 3 dicembre 2024 (d/f) è inoltre stata introdotta una disposizione concernente il computo dell’utile di liquidazione dei lavoratori indipendenti nel nuovo calcolo della rendita dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.

Infine, il presente supplemento contiene integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base dell’esperienza maturata nella prassi.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’annotazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.

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  1. 4.7.2.2 Modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale da parte dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) o del tribunale97
  2. 4.7.3 Rendite per figli e orfani quando figli di oltre 18 anni seguono una formazione98
  3. 4.7.3.1 Attestato di formazione98
  4. 4.7.3.2 Servizio militare, civile o di protezione civile99
  5. 4.7.3.3 Malattia o infortunio99
  6. 4.7.4 Accertamenti relativi ad affiliati99
  7. 4.7.5 Rendita per superstiti100
  8. 4.7.5.1 In generale100
  9. 4.7.5.2 Rendita vedovile in caso di adozione di affiliati100
  10. 4.7.5.3 Rendita vedovile di una persona divorziata100
  11. 4.7.5.4 Rinascita della rendita vedovile101
  12. 4.7.5.5 Scomparsa di un coniuge o di un genitore101
  13. 4.7.5.6 Rendite per trovatelli102
  14. 4.8 Decesso o invalidità causati intenzionalmente102
  15. 4.9 Riunione dei conti individuali102
  16. 4.9.1 In generale102
  17. 4.9.2 Verifica dei CI riuniti103
  18. 4.10 Rendite straordinarie103
  19. 4.10.1 In generale103
  20. 4.10.2 Rendite completive e per figli103
  21. 5. Calcolo delle rendite104
  22. 5.1 Basi di calcolo104
  23. 5.2 Periodo di contribuzione105
  24. 5.2.1 Concetto di durata di contribuzione105
  25. 5.2.2 Determinazione della durata di contribuzione105
  26. 5.2.2.1 Qualità di assicurato e obbligo contributivo105
  27. 5.2.2.2 Adempimento dell’obbligo contributivo106
  28. 5.2.3 Determinazione dei periodi di contribuzione in base ai contributi pagati106
  29. 5.2.3.1 Domicilio civile in Svizzera106
  30. 5.2.3.2 Senza domicilio civile in Svizzera107
  31. 5.2.4 Periodi di contribuzione computabili108
  32. 5.2.4.1 Principio108
  33. 5.2.4.2 Anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996109

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  1. 5.2.4.3 Periodi durante i quali il coniuge esercitante l’attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo110
  2. 5.2.4.4 Anni computabili per compiti educativi e assistenziali112
  3. 5.2.4.5 Anni di contribuzione di gioventù computabili112
  4. 5.2.4.6 Periodi senza contribuzione computabili per persone assicurate facoltativamente114
  5. 5.2.4.7 Periodi computabili di assicurazioni estere114
  6. 5.2.4.8 Computo di anni supplementari114
  7. 5.2.4.9 Periodi computabili dopo l’età di riferimento116
  8. 5.2.4.9.1 Principio116
  9. 5.2.4.9.2 Condizioni116
  10. 5.2.4.9.3 Casi speciali118
  11. 5.2.5 Durata di contribuzione completa e incompleta119
  12. 5.2.6 Determinazione della scala delle rendite120
  13. 5.2.7 Caso speciale120
  14. 5.3 Reddito annuo medio determinante120
  15. 5.4 Ripartizione dei redditi121
  16. 5.4.1 Condizioni di ripartizione121
  17. 5.4.2 Anni che sottostanno alla ripartizione del reddito122
  18. 5.4.3 Procedura di ripartizione dei redditi123
  19. 5.5 Somma dei redditi da attività lucrativa124
  20. 5.5.1 Principio generale124
  21. 5.5.1.1 Rendite di persone celibi e sposate al primo evento assicurato e rendite per superstiti124
  22. 5.5.1.2 Persone sposate al secondo evento assicurato125
  23. 5.5.1.3 Persone divorziate e vedove128
  24. 5.5.2 Presa in considerazione di redditi per i quali non sono stati pagati contributi129
  25. 5.5.3 Presa in considerazione di redditi per i quali i contributi sono stati pagati per sbaglio130
  26. 5.5.4 Redditi non computabili130
  27. 5.5.4.1 Regola generale130
  28. 5.5.4.2 Eccezione131
  29. 5.6 Fattore di rivalutazione132
  30. 5.7 Anni di contribuzione per determinare il reddito medio proveniente da un’attività lucrativa133
  31. 5.8 Determinazione della media dei redditi da attività lucrativa135

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  1. 5.8.1 In generale135
  2. 5.8.2 Precedente riscossione di una rendita d’invalidità135
  3. 5.8.3 Presa in conto dei redditi dell’anno in cui sorge l’evento assicurato136
  4. 5.9 Supplementi di carriera applicabili alle rendite per superstiti136
  5. 5.9.1 Disposizioni generali136
  6. 5.9.2 Determinazione del supplemento di carriera137
  7. 5.10 Accrediti per compiti educativi137
  8. 5.10.1 Diritto137
  9. 5.10.2 Rapporto genitori – figli138
  10. 5.10.3 Principi del computo139
  11. 5.10.3.1 In generale139
  12. 5.10.4 Computo in caso di lacune e anni di gioventù141
  13. 5.10.5 Computo per i genitori divorziati o non sposati tra loro ..142
  14. 5.10.5.1 In generale142
  15. 5.10.5.2 Anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014142
  16. 5.10.5.3 Anni dedicati all’educazione a partire dal 2015144
  17. 5.10.6 Computo per i genitori sposati tra loro145
  18. 5.10.6.1 In generale145
  19. 5.10.6.2 Anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014146
  20. 5.10.6.3 Anni dedicati all’educazione a partire dal 2015147
  21. 5.10.7 Calcolo148
  22. 5.10.7.1 In generale148
  23. 5.10.7.2 In caso di precedente riscossione di una rendita d’invalidità149
  24. 5.10.7.3 Presa in considerazione degli accrediti per compiti educativi nell’anno in cui sorge l’evento assicurato149
  25. 5.10.8 Determinazione in casi speciali149
  26. 5.11 Accrediti per compiti assistenziali150
  27. 5.11.1 In generale150
  28. 5.11.2 Determinazione della media degli accrediti per compiti assistenziali151
  29. 5.11.2.1 In generale151
  30. 5.11.2.2 Precedente riscossione di una rendita d’invalidità152
  31. 5.12 Calcolo del reddito annuo medio determinante152

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  1. 5.13 Limitazione delle rendite di vecchiaia e d’invalidità152
  2. 5.13.1 Principio152
  3. 5.13.2 Momento determinante153
  4. 5.13.3 Limitazione in caso di riscossione flessibile della rendita154
  5. 5.13.4 Durata di contribuzione completa155
  6. 5.13.5 Durata di contribuzione incompleta156
  7. 5.13.6 Limitazione in caso di rendite d’invalidità157
  8. 5.13.7 Limitazione delle rendite per figli e per orfani159
  9. 5.14 Basi di calcolo e calcolo delle rendite nei dettagli160
  10. 5.14.1 Rendite di vecchiaia e d’invalidità160
  11. 5.14.1.1 Regola generale160
  12. 5.14.1.2 Regola per le persone sposate160
  13. 5.14.1.3 Regola per le persone vedove161
  14. 5.14.1.4 Regola per le persone divorziate164
  15. 5.14.1.5 Eccezione per le rendite d’invalidità165
  16. 5.14.1.6 Nuovo calcolo una tantum delle rendite di vecchiaia dopo l’età di riferimento (art. 29bis capoverso 3 LAVS)166
  17. 5.14.2 Rendita completiva dell’AVS e rendite per figli dell’AVS/AI167
  18. 5.14.3 Rendita per superstiti167
  19. 5.14.3.1 Regola generale167
  20. 5.14.3.2 Risorgere della rendita vedovile168
  21. 5.14.3.3 Diritto simultaneo alla rendita per figli e per orfani168
  22. 5.14.3.4 Rendite per orfani in caso di decesso di entrambi i genitori169
  23. 5.14.3.5 Trovatelli169
  24. 5.14.4 Commutazione di rendite AI con rendite AVS169
  25. 5.14.4.1 In generale169
  26. 5.14.4.2 Casi di commutazione di rendite170
  27. 5.14.4.3 Basi di calcolo determinanti171
  28. 5.14.4.3.1 Regola171
  29. 5.14.4.3.2 Calcolo comparativo171
  30. 5.14.5 Determinazione dell’importo della rendita in casi speciali172
  31. 5.14.5.1 Riduzione per sovrassicurazione delle rendite per figli e per orfani172
  32. 5.14.5.1.1 In generale172
  33. 5.14.5.1.2 Determinazione dell’importo della rendita ridotto175

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  1. 5.14.5.2 Importo minimo maggiorato delle rendite ordinarie di invalidi precoci175
  2. 5.14.5.3 Riduzione della rendita d’invalidità176
  3. 5.15 Calcolo delle rendite che subiscono una modifica176
  4. 5.15.1 Principio176
  5. 5.15.2 Persone sposate all’insorgere del secondo evento assicurato177
  6. 5.15.2.1 Il primo coniuge avente diritto alla rendita di vecchiaia era invalido prima della nascita del diritto alla stessa178
  7. 5.15.3 Nuovo matrimonio179
  8. 5.15.4 Divorzio179
  9. 5.15.5 Decesso di un coniuge180
  10. 5.15.6 Fine dell’invalidità che dà diritto alla rendita per un coniuge182
  11. 5.15.7 Garanzia dei diritti acquisiti per le basi di calcolo delle rendite d’invalidità con una durata minima di contribuzione di un anno (diritto nato prima del 1° gennaio 2008)183
  12. 5.15.7.1 In caso di modifiche183
  13. 5.15.7.2 In caso di risorta invalidità183
  14. 5.15.7.3 In caso di modifica del grado d’invalidità183
  15. 5.16 Prestazione transitoria184
  16. 6. Riscossione flessibile della rendita185
  17. 6.1 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia185
  18. 6.1.1 Definizione e conseguenze della riscossione anticipata della rendita185
  19. 6.1.2 Revoca della riscossione anticipata di una parte o della totalità della rendita di vecchiaia in favore di una rendita AI concessa a posteriori187
  20. 6.1.3 Rinuncia alla riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia in favore di una rendita AI188
  21. 6.1.4 Esercizio del diritto alla rendita anticipata189
  22. 6.1.4.1 Comunicazione e competenza189
  23. 6.1.5 Nascita del diritto alla rendita190
  24. 6.1.6 Calcolo della rendita anticipata190
  25. 6.1.6.1 Principio190
  26. 6.1.6.2 Calcolo dell’importo della riduzione prima del raggiungimento dell’età di riferimento192

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  1. 10. Versamento, pagamento retroattivo, restituzione e compensazione248
  2. 10.1 Disposizioni relative al versamento248
  3. 10.1.1 Organo legittimato ad effettuare il versamento248
  4. 10.1.1.1 Principio248
  5. 10.1.2 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi all’avente diritto248
  6. 10.1.2.1 Versamento delle rendite per orfani o per figli248
  7. 10.1.2.2 Versamento della rendita completiva nell’AVS250
  8. 10.1.3 Versamento della rendita e dell’assegno per grandi invalidi a terzi251
  9. 10.1.3.1 Su richiesta dell’avente diritto251
  10. 10.1.3.2 Su richiesta di un terzo per garantire un impiego appropriato delle rendite252
  11. 10.1.4 Versamento su ingiunzione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti254
  12. 10.1.4.1 Versamento a un curatore o a un organo assistenziale .254
  13. 10.1.4.2 Denaro per le piccole spese255
  14. 10.1.5 Versamento sulla base di provvedimenti del giudice256
  15. 10.1.6 Pagamenti retroattivi effettuati a terzi257
  16. 10.1.6.1 Agli organi di esecuzione di altre assicurazioni sociali257
  17. 10.1.6.2 A terzi che hanno concesso anticipi258
  18. 10.1.7 Momento del pagamento262
  19. 10.1.8 Versamento simultaneo di altre prestazioni sociali262
  20. 10.2 Regolamento dei pagamenti262
  21. 10.2.1 In generale262
  22. 10.2.2 Regolamento dei pagamenti tramite la Posta263
  23. 10.2.2.1 Utilizzazione dell’ordine di pagamento elettronico (OPAE)263
  24. 10.2.2.2 Prova del versamento263
  25. 10.2.3 Regolamento dei pagamenti tramite la banca264
  26. 10.2.4 Altre procedure automatizzate264
  27. 10.2.5 Eccezione: pagamento tramite polizza di pagamento con numero di riferimento264
  28. 10.3 Pagamento retroattivo delle rendite AVS264
  29. 10.3.1 Principio264
  30. 10.3.2 Termine di prescrizione265
  31. 10.3.3 Importo dei pagamenti retroattivi266

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  1. 10.4 Pagamento retroattivo delle rendite AI aumentate retroattivamente266
  2. 10.4.1 Principio266
  3. 10.4.2 Importo dei pagamenti retroattivi267
  4. 10.5 Pagamento retroattivo di assegni per grandi invalidi267
  5. 10.5.1 Nell’AVS267
  6. 10.5.2 Nell’AI268
  7. 10.6 Procedura268
  8. 10.6.1 Competenza268
  9. 10.6.2 Decisione di pagamento retroattivo268
  10. 10.6.3 Interessi di mora su prestazioni269
  11. 10.7 Restituzione di rendite e di assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi271
  12. 10.7.1 Principio271
  13. 10.7.1.1 Categorie di persone tenute alla restituzione271
  14. 10.7.1.2 Eredi tenuti alla restituzione272
  15. 10.7.2 Importo da restituire272
  16. 10.7.2.1 In generale272
  17. 10.7.2.2 Compensazione con pagamenti retroattivi273
  18. 10.7.3 Procedura273
  19. 10.7.3.1 Competenza delle casse273
  20. 10.7.3.2 Decisione di restituzione274
  21. 10.7.4 Estinzione del diritto di esigere la restituzione275
  22. 10.8 Condono della restituzione276
  23. 10.8.1 In generale276
  24. 10.8.2 Buona fede277
  25. 10.8.3 Onere troppo grave279
  26. 10.8.3.1 In generale279
  27. 10.8.3.2 Spese riconosciute e reddito determinante279
  28. 10.8.3.3 Momento determinante per il calcolo280
  29. 10.8.4 Condono su richiesta280
  30. 10.8.5 Condono parziale281
  31. 10.9 Crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili281
  32. 10.9.1 In generale281
  33. 10.9.2 Condizioni poste per dichiarare irrecuperabile un credito in restituzione281
  34. 10.9.3 Effetto282
  35. 10.9.4 Procedura282

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  1. 10.10 Compensazione dei crediti delle casse di compensazione con rendite e assegni per grandi invalidi283
  2. 10.10.1 In generale283
  3. 10.10.1.1 Principio283
  4. 10.10.1.2 Crediti compensabili283
  5. 10.10.1.3 Compensazione con crediti di vario genere285
  6. 10.10.1.4 Estensione della compensazione285
  7. 10.10.1.5 Durata della compensazione286
  8. 10.10.2 Procedura286
  9. 10.10.2.1 Decisione di compensazione286
  10. 10.10.2.2 Mandato di compensazione286
  11. 10.11 Richiesta di compensazione di un credito dell’AVS/AI con le prestazioni di un’istituzione dell’UE/AELS287
  12. 11. Provvedimenti organizzativi di vario ordine288
  13. 11.1 Obbligo d’informare dell’avente diritto288
  14. 11.2 Scambio di informazioni tra ufficio AI o PC e cassa di compensazione o autorità fiscale288
  15. 11.3 Controllo dell’esistenza in vita290
  16. 11.3.1 In generale290
  17. 11.3.2 Certificato di esistenza in vita290
  18. 11.3.2.1 In caso di domicilio o di dimora all’estero290
  19. 11.3.2.2 Disposizioni procedurali291
  20. 11.3.2.3 In casi speciali291
  21. 11.4 Controlli delle casse di compensazione292
  22. 11.4.1 In generale292
  23. 11.4.2 Verifica degli indirizzi292
  24. 11.4.3 Rendite a favore di affiliati292
  25. 11.4.4 Rendite completive dell’AVS per divorziati292
  26. 11.5 Entrata in vigore292
  27. 2.2 Persone senza attività lucrativa295
  28. Allegato II300
  29. Allegato III301
  30. Allegato IV303
  31. Allegato V307

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Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AELS Associazione europea di libero scambio

AI Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione contro gli infortuni

AM Assicurazione militare

AMal Assicurazione malattie

APMA Autorità di protezione dei minori e degli adulti art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti cap. capitolo/i

CC Codice civile (RS 210)

CCA Circolare sul contributo per l’assistenza

CCONT Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI,

IPG e PC

C DT US AI Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare

CGI Circolare sulla grande invalidità

CI Conto individuale

CIBIL Circulaire sur la procédure pour la fixation des

prestations dans l’AVS/AI/PC (f/d)

CIF Circolare sull’imposta alla fonte

CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicu-

razione per l’invalidità

CIRAI Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assi-

curazione per l’invalidità

CMAV Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da

parte dell’assicurazione per la vecchiaia

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COSCD Circolare sull’obbligo del segreto e sulla comuni-

cazione dei dati nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam

CP Codice penale (RS 311.0)

CPAI Circolare sulla procedura nell’assicurazione per

l’invalidità

CPPI Circolare sul pagamento delle prestazioni indivi-

duali nell’AI e nell’AVS

cpv. capoverso/i

CSC Cassa svizzera di compensazione

CSD Circolare sullo splitting in caso di divorzio

CSIP Circolare sulla statistica delle infermità e delle

prestazioni

CTDP Circolare concernente l’assunzione di tasse e di-

ritti per gli invii di lettere e pacchi e per il traffico di pagamenti postali

D CA/CI Direttive concernenti il certificato di assicura-

zione ed il conto individuale

DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti

e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS, AI e IPG

DOA Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI

DPC Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS

e all’AI

DRif Decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto

dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l’invalidità

(RS 831.131.11)

DRR Directives relatives au raccordement des

caisses de compensation AVS et des offices AI au réseau AVS/AI (f/d)

DT XML Directives techniques pour l’échange informatisé

des données en format XML avec la Centrale

23

DTF Decisioni del Tribunale federale, raccolta uffi-

ciale

DTFA Decisioni del Tribunale federale delle assicura-

zioni, raccolta ufficiale

IPG Indennità di perdita di guadagno

LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni

familiari nell’agricoltura (RS 836.1)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura-

zione per l’invalidità (RS 831.20)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assi-

curazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

lett. lettera/e

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previ-

denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40)

LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione

domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull’unione domestica registrata;

RS 211.231)

N. numero/i marginale/i

OAF Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente

l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Svizzeri all’estero (RS 831.111)

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicura-

zione per l’invalidità (RS 831.201)

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicura-

zione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.101)

OPAE Ordine di pagamento elettronico

24

OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.301)

OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)

PC Prestazioni complementari all’AVS e all’AI RCC Rivista mensile sull’AVS, sull’AI e sulle IPG,

pubblicata in francese e tedesco dall’UFAS (fino al 1992) (f/d)

RCI Riunione dei conti individuali

reg. Regolamento della Comunità europea

seg./segg. seguente/i

TF Tribunale federale

TFA Tribunale federale delle assicurazioni

UCC Ufficio centrale di compensazione

UE Unione europea

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

UPI Unique Person Identification

US AI Riforma Ulteriore sviluppo dell’AI

VSI Pratique VSI, rivista destinata alle casse di com-

pensazione, pubblicata in francese e tedesco dall’UFAS (dal 1993 al 2004)

25

1. Procedura di richiesta

1.1 Collaborazione degli uffici di stato civile

1001 Le casse di compensazione cantonali consegnano agli uf-

fici di stato civile un numero sufficiente di opuscoli informativi 3.03 al fine di informare i superstiti sull’eventuale diritto alle rendite e sul modo di esercitarlo.

1.2 Collaborazione dei datori di lavoro

1002 Le casse di compensazione invitano i datori di lavoro affi-

liati a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti o dei loro superstiti sulle prestazioni dell’AVS e dell’AI in caso di:

– invalidità;

– raggiungimento dell’età di riferimento;

– riscossione anticipata della rendita di vecchiaia;

– rinvio della rendita di vecchiaia;

– decesso

e sul modo di esercitare il diritto a queste prestazioni.

1.3 Esercizio del diritto a prestazioni dell’AVS

1003 Chi richiede una rendita o un assegno per grandi invalidi

dell’AVS deve presentare una richiesta alla cassa di compensazione competente (RCC 1975 pag. 386).

1.4 Legittimazione alla richiesta di prestazioni

1.4.1 In generale

1004 La facoltà di presentare una domanda di rendita o di asse-

gno per grandi invalidi dell’AVS spetta in primo luogo alla persona avente diritto alle prestazioni. Se questa è minorenne (art. 14 CC) o sotto curatela generale (art. 398 CC), il rappresentante legale dovrà presentare la richiesta di prestazioni.

26

1005 Sono legittimati ad agire in vece della persona assicurata

anche il coniuge, i consanguinei in linea ascendente o discendente (genitori, nonni, figli e nipoti), i fratelli e le sorelle, indipendentemente dal fatto che assistano o meno la persona assicurata.

1006 Infine hanno diritto di presentare la richiesta anche altre

persone o autorità che prestano assistenza regolare all’avente diritto o si occupano in permanenza dei suoi affari.

1007 Terzi o autorità che assistono o si occupano degli affari

dell’avente diritto solo occasionalmente, invece, non possono far valere i suoi diritti. Non sono legittimati neanche privati, istituzioni o autorità che forniscono al richiedente prestazioni a cui egli ha diritto (p. es. casse pensioni e casse malati).

1.4.2 In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

1008 Solo la persona avente diritto alle prestazioni è legittimata

per principio ad esercitare il diritto alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia.

1009 Se tale persona è sotto curatela generale (art. 398 CC),

sarà il rappresentante legale a presentare la richiesta di riscossione anticipata.

1010 Se la persona avente diritto alle prestazioni ha un curatore

di rappresentanza (art. 394 e 395 CC), quest’ultimo può effettuare la richiesta in qualità di rappresentante legale, presentando l’atto di nomina dell’APMA o il dispositivo della pertinente decisione.

1011 Se la persona ha un curatore di cooperazione (art. 396

CC), quest’ultimo deve acconsentire alla richiesta dell’assicurato, nel quadro dello svolgimento dei compiti delegatigli dall’APMA.

27

1.4.3 Moduli di richiesta

1012 Per presentare le richieste di prestazioni dell’AVS sono di-

sponibili i seguenti moduli:

– per le rendite di vecchiaia, il modulo 318.370;

– per la richiesta della rendita di vecchiaia all’età di riferimento in caso di anticipazione, il modulo 318.384;

– per la revoca (integrale o parziale) del rinvio della rendita di vecchiaia, il modulo 318.386;

– per l’aumento della parte di rendita anticipata, il modulo 318.381;

– per la richiesta una tantum di un nuovo calcolo della rendita dopo l’età di riferimento, il modulo 318.383;

– per le rendite per superstiti, il modulo 318.371;

– per gli assegni per grandi invalidi dell’AVS, il modulo 009.002.

1.5 Termine di presentazione della richiesta per la ri-

scossione anticipata

1013 Il diritto alla riscossione anticipata della rendita non può es-

sere esercitato retroattivamente (art. 67 cpv. 1bisOAVS).

1014 La richiesta deve essere inoltrata alla cassa di compensa-

zione competente al più tardi nel corso del mese precedente quello in cui si desidera anticipare la rendita (cfr. modulo 318.370 «Richiesta di una rendita di vecchiaia»,

punto 8.1).

1015 Nella richiesta, l’avente diritto alle prestazioni deve indicare

se desidera riscuotere anticipatamente la totalità oppure soltanto una parte della rendita, nel qual caso questa può essere espressa in percentuale (tra un minimo del 20 % e un massimo dell’80 %) o in franchi.

1016 Se l’avente diritto alle prestazioni intende aumentare la

parte di rendita anticipata, deve comunicare la modifica alla cassa di compensazione competente tramite il mo-

dulo 318.381. La richiesta deve essere inoltrata al più tardi

28

nel corso del mese precedente quello in cui si desidera che avvenga la modifica.

1.6 Richiesta della rendita di vecchiaia all’età di riferi-

mento in caso di anticipazione

1017 Al raggiungimento dell’età di riferimento è necessario pro-

cedere a un nuovo calcolo. La cassa di compensazione competente rende attento al riguardo l’avente diritto alle prestazioni e gli fa pervenire per tempo il modulo 318.384. Se la riscossione anticipata della rendita dura soltanto pochi mesi e l’avente diritto alle prestazioni l’ha chiesta tramite il modulo 318.370 (punto 8.1) meno di un anno prima di raggiungere l’età di riferimento, la cassa di compensazione è libera di decidere se trasmettergli o meno il modulo 318.384.

1.7 Richiesta una tantum di un nuovo calcolo della rendita dopo l’età di riferimento

1018 Il nuovo calcolo della rendita viene effettuato una sola volta

(art. 29biscpv. 3 LAVS e art. 52dbisOAVS).

1019 L’avente diritto alle prestazioni deve inoltrare alla cassa di

compensazione competente la richiesta di un nuovo calcolo della rendita in seguito alla prosecuzione dell’attività lucrativa dopo l’età di riferimento tramite il modulo 318.383.

1020 La richiesta può essere inoltrata anche dai superstiti, se

una rendita per superstiti subentra a una rendita di vecchiaia e la richiesta non è ancora stata presentata.

1021 Se l’avente diritto alle prestazioni non ha ancora compiuto

70 anni2, la cassa di compensazione lo informa, prima di emanare la decisione relativa all’importo della rendita ricalcolata, del fatto che potranno essere considerati i contributi

2 Per le donne nate fino al 31.12.1963 fa stato l’età indicata nella tabella al N. 4004 C DT AVS 21.

29

versati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Se continua a esercitare un’attività lucrativa, l’avente diritto alle prestazioni può eventualmente ritirare la richiesta di nuovo calcolo e ripresentarla successivamente.

1.8 Richiesta in caso di rinvio

1022 L’avente diritto alle prestazioni deve far valere il diritto al

rinvio entro un anno dal raggiungimento dell’età di riferimento (art. 55quatercpv. 1 OAVS) inoltrando alla cassa di compensazione competente il modulo 318.370 «Richiesta di una rendita di vecchiaia» (punto 8.2).

1023 Nella richiesta, l’avente diritto alle prestazioni deve indicare

se desidera rinviare la totalità o soltanto una parte della rendita, nel qual caso questa può essere espressa in percentuale (tra un minimo del 20 % e un massimo dell’80 %) o in franchi.

1024 Se l’avente diritto alle prestazioni intende ridurre la parte di

rendita rinviata, deve comunicare la modifica alla cassa di compensazione competente tramite il modulo 318.386. La richiesta deve essere inoltrata al più tardi nel corso del mese precedente quello in cui si desidera che avvenga la modifica.

1.9 Documenti da allegare alla richiesta e alla richiesta

di un nuovo calcolo della rendita dopo l’età di rife-

rimento

1.9.1 In generale

1025 La persona avente diritto alle prestazioni deve documen-

tare le sue indicazioni.

1026 Se si tratta di fatti che sono documentati o figurano in regi-

stri pubblici la cassa di compensazione, in mancanza di

30

certificati, può consultare tali documenti o farsene fare degli estratti.

1.9.2 In dettaglio

1027 La persona avente diritto alle prestazioni deve allegare alla

richiesta certificati ufficiali dai quali risultino chiaramente i dati personali nonché i documenti elencati nel modulo di richiesta.

1.9.3 Fogli complementari

1028 Quando vengono richieste rendite per orfani o per figli a fa-

vore di figli del coniuge e affiliati, al modulo di richiesta dev’essere allegato anche il foglio complementare 2 (modulo 318.275).

1029 Il foglio complementare R (modulo 318.273.01) sarà utiliz-

zato qualora risulti che il decesso si è verificato a seguito di un incidente.

1.9.4 Autorizzazione rilasciata per l’esercizio del diritto ad un assegno per grandi invalidi

1030 La richiesta di un assegno per grandi invalidi dell’AVS con-

tiene un’autorizzazione con la quale la persona assicurata conferisce a tutte le persone e agli organi interessati la facoltà di fornire alle casse di compensazione e agli uffici AI competenti le informazioni necessarie all’accertamento del diritto e all’esercizio del diritto di regresso contro terzi responsabili (art. 28 cpv. 3 LPGA).

1031 Se la persona assicurata è incapace di discernimento, il

suo rappresentante legale può esonerare altre persone dall’obbligo di mantenere il segreto nei confronti delle casse di compensazione e degli uffici AI nella misura in cui ciò sia necessario ad accertare il diritto o ad esercitare il diritto di regresso contro terzi responsabili. Se per la persona

31

incapace di discernimento non è stato designato nessun rappresentante legale, la facoltà di esonero spetta anche alla persona che assiste l’assicurato, ma non alle autorità, anche se hanno il diritto di presentare la richiesta.

1.9.5 Richiesta di un nuovo calcolo della rendita dopo l’età di riferimento

1032 Con la richiesta di un nuovo calcolo per il computo di pe-

riodi di contribuzione supplementari (N. 5065) vanno inoltrati, per ogni anno in questione, i certificati di salario o le dichiarazioni d’imposta (per i lavoratori indipendenti) corrispondenti per tutti i redditi da attività lucrativa conseguiti, se l’anno in questione non è indicato nel CI con il codice per casi speciali 05 (N. 2316 D CA/CI).

1.10 Registrazione della richiesta

1033 La cassa di compensazione deve apporre sul modulo di ri-

chiesta la data di presentazione della stessa.

1.11 Esame dei fatti mediante ricorso ai dati dei regi-

stri

1034 La richiesta va verificata per mezzo dei registri centrali de-

gli assicurati, delle rendite e UPI.

I registri informano se per una persona avente diritto alle prestazioni sono in corso di versamento o sono state versate:

– rendite e assegni per grandi invalidi;

– rendite e assegni per grandi invalidi scaduti dopo l’ultimo aumento generale delle rendite;

– indennità uniche per vedove assegnate dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1996.

32

1035 I registri informano inoltre:

– sui dati personali, quali numero AVS attuale e numeri AVS precedenti, nome, sesso, data di nascita, nazionalità ed eventuale data di decesso della persona;

– su eventuali dati supplementari, quali luogo di nascita, nome dei genitori, stato civile, cognome da nubile/celibe e nome secondo il passaporto;

– sullo splitting in caso di divorzio;

– su un’eventuale riunione dei CI effettuata precedentemente;

– su pagamenti doppi.

1036 Oltre ai dati personali, le casse di compensazione otten-

gono informazioni sullo stato civile attuale degli assicurati tratte dal registro dello stato civile della Confederazione (Infostar) tramite download periodici (cfr. le DRR).

1.12 Esercizio del diritto a prestazioni dell’AI

1037 Per esercitare il diritto a prestazioni dell’AI sono determi-

nanti le istruzioni contenute nella CPAI.

1038 Dei documenti ufficiali serviti a verificare le generalità (per-

messo di domicilio, libretto di famiglia, libretto per stranieri ecc.), una copia del libretto per stranieri va sempre conservata nel dossier delle rendite dei cittadini stranieri (N. 1082 CIF). All’atto di esaminare le generalità di cittadini stranieri, l’ufficio AI è comunque tenuto a fotocopiare il libretto per stranieri e a inviarne la copia alla cassa di compensazione assieme alla richiesta di rendita.

1.13 Ritiro della richiesta

1039 La persona assicurata o il suo rappresentante possono riti-1/25 rare la richiesta a meno che non vi si opponga un interesse

legittimo dell’assicurato o di altre persone coinvolte. La dichiarazione di ritiro dev'essere redatta per iscritto e non

33

deve contenere alcuna riserva. Il ritiro della richiesta è ammesso fintanto che la decisione di rendita non è passata in giudicato (sentenza del TAF C_6103/2014 del 30 giugno 2016 consid. 3.5.1). Questo vale anche per la richiesta di anticipazione della rendita.

1.14 Rinuncia a prestazioni

1040 Per principio si può rinunciare a prestazioni dell’AVS o

dell’AI. La rinuncia è nulla se pregiudica interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative (AVS e AI comprese) o assistenziali oppure mira ad eludere le prescrizioni legali (cfr. art. 23 cpv. 2 LPGA). Sono fatte salve le eccezioni di cui ai N. 6017 (revoca) e 6021 (rinuncia).

1041 La domanda di rinuncia deve essere inoltrata per iscritto

dall’avente diritto alle prestazioni. La domanda di un avente diritto sposato deve essere firmata anche dal suo coniuge. Se i coniugi vivono separati in seguito a una decisione giudiziaria, la firma del coniuge non è necessaria, salvo se oltre alla rendita principale sono versate anche rendite completive o per figli.

1042 Se non è possibile ottenere la firma del coniuge, ad esem-

pio se il suo domicilio non è noto o se rifiuta di firmare oppure l’avente diritto alle prestazioni non vuole sottoporgli la domanda, la domanda di rinuncia non può essere esaminata, poiché non si può escludere che siano pregiudicati gli interessi di terzi (ossia del coniuge) secondo l’articolo 23 capoverso 2 LPGA. La domanda di rinuncia va pertanto respinta.

1043 L’avente diritto non può far valere una rinuncia retroattiva-

mente, ma solo per prestazioni future. Costituiscono un’eccezione la revoca a posteriori o la rinuncia all’anticipazione della rendita di vecchiaia a favore di una rendita AI

(N. 6017 segg. e 6021 segg.).

34

1044 Di regola, le domande di rinuncia a prestazioni vanno sot-

toposte all’UFAS assieme all’incarto, ad eccezione dei casi in cui la moglie (anche durante il periodo in cui viene percepita una rendita anticipata) rinuncia alla propria rendita di vecchiaia a favore della rendita completiva più elevata del coniuge e dei casi di revoca o rinuncia a una rendita di vecchiaia anticipata a favore di una rendita AI (N. 6017 e 6021). In questi casi la decisione spetta alle casse di compensazione.

1045 L’ammissione o il rifiuto della rinuncia deve essere notifi-

cata/o con una decisione. La persona che rinuncia dev’essere informata sulle conseguenze del suo atto.

1046 È possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In

caso di revoca, però, le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.

2. Competenza delle casse

2.1 Rendite ordinarie

2.1.1 In generale

2001 La rendita dell’AVS dev’essere fissata e pagata dalla cassa

di compensazione che, al verificarsi dell’evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi dell’avente diritto o del defunto nel caso di rendite per superstiti (art. 122 cpv. 1 OAVS).

2002 La rendita dell’AI dev’essere fissata e pagata per principio

dalla cassa di compensazione che, al momento dell’inoltro della richiesta, era competente a riscuotere i contributi della persona invalida (art. 44 OAI).

2003 La cassa cantonale di compensazione del Cantone di do-

micilio è competente per fissare e versare la rendita

AVS/AI di persone che non hanno mai versato contributi

35

fino all’insorgere dell’evento assicurato (vecchiaia, morte o invalidità).

2004 La cassa di compensazione presso la quale è stata effet-

tuata l’ultima registrazione CI è competente per fissare e versare le rendite AVS/AI di persone che non hanno versato o non dovevano versare contributi subito prima dell’insorgere dell’evento assicurato.

2005 Tuttavia, se l’avente diritto beneficiava di un’indennità gior-

naliera o di un assegno per grandi invalidi dell’AI immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita, la fissazione di quest’ultima compete alla cassa di compensazione cui spettava versare l’indennità giornaliera AI o l’assegno per grandi invalidi.

2006 Se, nel caso di persone sposate, al momento di presentare

la richiesta è l’altro coniuge a beneficiare di un’indennità giornaliera AI o di un assegno per grandi invalidi e se queste prestazioni continuano ad essere versate, la rendita deve essere fissata dalla cassa di compensazione proposta a versare l’indennità giornaliera AI o l’assegno per grandi invalidi.

2007 Se più casse di compensazione erano contemporanea-

mente competenti a riscuotere i contributi, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita (art. 122 cpv. 1 OAVS). Il diritto di scelta viene esercitato inoltrando la richiesta a una di queste casse di compensazione. Non è possibile invece scegliere la cassa se, nel caso di persone sposate, l’altro coniuge ha già diritto a una rendita (N. 2015 segg.).

2008 Per quanto riguarda i disoccupati è competente la cassa di

compensazione che percepiva i contributi AVS prima dell’insorgere della disoccupazione. Lo stesso vale anche se, durante la disoccupazione, una persona paga contributi su un guadagno intermediario.

36

2009 Se l’avente diritto è soggetto all’obbligo contributivo in qua-

lità di persona che esercita un’attività lucrativa indipendente, la rendita sarà fissata e pagata dalla cassa competente a riscuotere i contributi (nel caso di coniugi, però, v. N. 2015 segg.).

2010 Per il nuovo calcolo all’età di riferimento in seguito a un’an-

ticipazione della rendita, resta competente la cassa di compensazione che ha già versato la rendita anticipata.

2011 Se l’avente diritto alla rendita continua a esercitare un’atti-

vità lucrativa dopo l’età di riferimento e richiede un nuovo calcolo della rendita che tenga conto dei contributi versati dopo tale momento, resta competente la cassa di compensazione che ha fissato la rendita al momento del raggiungimento dell’età di riferimento e la versa.

2012 Se l’avente diritto alla rendita rinvia la riscossione della ren-

dita di vecchiaia e continua a esercitare un’attività lucrativa dopo l’età di riferimento, resta competente la cassa di compensazione che ha calcolato la rendita al momento del raggiungimento dell’età di riferimento.

2013 Se il diritto ad una rendita per superstiti o d’invalidità si

estingue e più tardi nasce il diritto a una nuova rendita, la competenza della cassa a fissare e pagare la nuova rendita si basa sulle regole generali relative.

2014 Se il diritto alla rendita rinasce, la cassa di compensazione

competente in precedenza ne assume di nuovo la fissazione e il versamento. Questo avviene se:

– una rendita vedovile estinta in seguito a seconde nozze della persona vedova rinasce dopo il divorzio o l’annullamento di questo matrimonio; o

– una rendita soppressa in seguito alla diminuzione del grado d’invalidità viene riattribuita entro tre anni per l’innalzamento del grado d’invalidità conseguente ad un’incapacità lavorativa derivata dalla medesima affezione precedente.

37

2.1.2 Regole per coniugi

2015 Entrambe le rendite verranno fissate e pagate dalla cassa

di compensazione cui incombe fissare e pagare la rendita del coniuge che per primo ha maturato il diritto. In caso di cambiamento della cronologia del diritto alla rendita, resta competente la cassa che ha fissato e pagato la prima rendita. Non vi è pertanto alcun passaggio di competenze, se il secondo coniuge percepisce retroattivamente una rendita AI il cui diritto è sorto anteriormente a quello della prima rendita fissata

2016 Se la richiesta di rendita di un coniuge viene inoltrata ad

una cassa di compensazione che non è competente per il caso di rendita, questa conferma il ricevimento della richiesta e comunica all’interessato qual è la cassa competente a fissare la rendita. Essa provvede ad inoltrare contemporaneamente a questa cassa la richiesta completa di tutti gli allegati.

2017 Se entrambi i coniugi hanno maturato nello stesso mese il

diritto alla rendita, questa dev’essere fissata e pagata dalla cassa competente per la riscossione dei contributi del coniuge più anziano.

2.1.3 Unità del caso di rendita

2018 Tutte le rendite derivanti da un evento assicurato devono

essere fissate e versate dalla stessa cassa.

2019 Quando due aventi diritto alla rendita si sposano, valgono

per analogia le disposizioni di cui al N. 2015.

2020 Quando arriva il momento di versare rendite per orfani o

per figli di genitori che vivono separati, sono divorziati o convivono senza essere sposati, tutte le rendite determinate dai due eventi assicurati vanno fissate e pagate dalla cassa di compensazione competente per la rendita principale del genitore avente diritto per primo.

38

2021 Se nel caso di coniugi divorziati non vengono versate ren-

dite per orfani o per figli, la competenza della cassa è regolata secondo le disposizioni generali (N. 2001 segg.). Per quanto riguarda la procedura sulla ripartizione del reddito vale la CSD.

2.1.4 Regola in caso di domicilio o dimora all’estero

2022 Le rendite spettanti a beneficiari domiciliati o dimoranti

all’estero (comprese le rendite per figli e per orfani) sono fissate, concesse mediante decisione e versate dalla Cassa svizzera di compensazione. Questo vale anche per le persone domiciliate all’estero che dimorano temporaneamente in Svizzera in qualità di soggiornanti settimanali.

2023 Se il beneficiario della rendita principale è domiciliato in 1/26 Svizzera e riceve tutte le rendite per figli (anche per i figli

domiciliati o dimoranti all’estero), l’evento assicurato resta di competenza della cassa di compensazione cui è affiliato il beneficiario della rendita principale.

Se invece vi sono anche rendite versate direttamente a figli (o ai loro rappresentanti legali) domiciliati o dimoranti all’estero, l’evento assicurato è sempre di competenza della CSC.

2024 Eccezionalmente le rendite destinate a persone dimoranti

all’estero possono continuare ad essere versate dalla cassa che lo ha fatto fino a quel momento se gli aventi diritto, domiciliati in Svizzera, risiedono all’estero solo temporaneamente o per un breve periodo (p. es. a scopo di cura, visita, vacanze o affari) e non richiedono espressamente il versamento della rendita all’estero. Rimangono del resto riservate disposizioni speciali riguardanti i membri di comunità religiose dimoranti all’estero.

2.2 Rendite straordinarie

2025 Di regola, la cassa cantonale di compensazione del luogo

di domicilio dell’avente diritto è competente per fissare e

39

versare le rendite straordinarie dell’AVS e dell’AI. Sono applicabili per analogia le regole per coniugi secondo i

N. 2017 e i N. 2021 segg. sull’unità del caso di rendita (art. 64a LAVS).

2026 Per i coniugi questo significa che la competenza per la fis-

sazione e il versamento di una rendita straordinaria di vecchiaia o d’invalidità resta, per il secondo evento assicurato, a una cassa di compensazione professionale, se questa ha già versato una rendita ordinaria di vecchiaia o d’invalidità per il coniuge per il primo evento assicurato.

2027 La competenza della cassa cambia se l’avente diritto tra-

sferisce il proprio domicilio in un altro Cantone.

2028 Il richiedente maggiorenne è domiciliato nel luogo in cui di-

mora con l’intenzione di stabilirvisi. Il domicilio, stabilito che sia, continua a sussistere finché non ne viene acquistato un altro (art. 23 e 24 cpv. 1 CC).

2029 Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella

sede dell’autorità di protezione degli adulti (art. 26 CC). Il domicilio di un figlio minorenne è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia (art. 25 cpv. 1 CC). Se il figlio è sottoposto a tutela, il suo domicilio è nella sede dell’autorità di protezione dei minori (art. 25 cpv. 2 CC); negli altri casi (p. es. di un affiliato) il luogo di dimora vale come domicilio (art. 25 cpv. 1 CC).

2030 Per le persone collocate da uffici di assistenza sociale can-

tonali o comunali in un istituto o presso una famiglia è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l’ufficio di assistenza sociale.

2.3 Assegni per grandi invalidi

2031 L’assegno per grandi invalidi va fissato e pagato sempre

dalla cassa di compensazione che versa anche la rendita o la prestazione complementare.

40

2032 Se una persona invalida può richiedere un assegno per

grandi invalidi dell’AI senza però presentare un grado d’invalidità tale da giustificare l’assegnazione contemporanea di una rendita d’invalidità, si devono applicare le prescrizioni relative alla competenza delle casse nei casi di rendita.

2.4 Cambiamento di cassa

2.4.1 In generale

2033 Un cambiamento di cassa si verifica quando

– due aventi diritto contraggono matrimonio (N. 2019);

– una rendita per figli o per orfani dev’essere versata per la prima volta per un figlio di genitori divorziati o non sposati (N. 2020 seg.);

– l’avente diritto alla rendita o una persona, a favore della quale viene percepita una rendita completiva o per figli, si reca all’estero. In tal caso è la Cassa svizzera di compensazione che fissa e versa tutte le rendite.

2034 Se un avente diritto alla rendita ritorna in Svizzera, la com-

petenza passa alla cassa di compensazione

2035 – che aveva versato la rendita prima della partenza dalla

Svizzera;

2036 – che era competente da ultimo, in Svizzera, per la riscos-

sione dei contributi se il diritto ad una rendita ordinaria è stato acquisito all’estero;

2037 – del Cantone in cui l’avente diritto elegge domicilio se

sono stati versati solo contributi all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

2038 Le rendite di beneficiari di PC possono essere trasferite

alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio nella misura in cui la cassa competente fino a quel momento si sia dichiarata d’accordo per principio (v. Allegato II).

41

2039 Prendendo in consegna l’incarto la nuova cassa di com-1/26 pensazione diventa competente per tutte le disposizioni re-

lative al caso di rendita in questione (soprattutto modifiche di rendita, versamenti retroattivi, crediti in restituzione). Per quanto riguarda le competenze in caso di compensazione di richieste di restituzione con prestazioni correnti

v. N. 10218 e 10219.1.

2040 Nel caso delle prestazioni AI soggette all’imposizione alla

fonte, la cassa di compensazione competente fino a quel momento trasmette alla nuova cassa di compensazione tutta la documentazione necessaria alla verifica e all’esecuzione dell’imposizione alla fonte (N. 1082 CIF).

2.4.2 Misure la cui esecuzione incombe alla cassa competente fino a quel momento

2041 La cassa di compensazione competente fino a quel mo-

mento detrae la rendita di cui si era assunta l’onere e trasmette tutti gli atti alla nuova cassa competente. Per il mese del trasferimento, la rendita deve essere ancora versata dalla cassa precedente. Gli atti devono essere trasmessi alla nuova cassa competente entro il 20 del mese del trasferimento, affinché questa possa disporre per tempo il pagamento per il mese successivo. Se dalla rendita AI è stata detratta l’imposta alla fonte, la cassa competente fino a quel momento è tenuta a comunicarlo.

2042 La cassa annuncia all’UCC il trasferimento delle RCI in

forma elettronica, conformemente alle DT XML. Se per una persona sono stati riuniti CI sotto numeri AVS diversi, questi vanno indicati singolarmente.

2043 Nel caso di rendite AI la cassa deve comunicare all’ufficio

AI competente il cambiamento di cassa ed allegare una copia della comunicazione agli atti.

42

2.4.3 Misure la cui esecuzione incombe alla nuova cassa competente

2044 A meno che il diritto alla rendita non subisca modifiche, la

cassa di compensazione porta in aumento la rendita per il mese civile che segue quello in cui è stata portata in diminuzione dalla cassa competente fino a quel momento e comunica per iscritto all’avente diritto che in futuro si assumerà il pagamento della rendita.

2045 Se cambia l’importo della rendita (p. es. perché due aventi

diritto contraggono matrimonio), la rendita ricalcolata è portata in aumento e decisa. In questo caso la cassa deve provvedere a evitare interruzioni o ritardi nel pagamento delle rendite. Se necessario procederà a pagamenti provvisori.

2046 Se sulla rendita AI è stata riscossa l’imposta alla fonte, è la

nuova cassa di compensazione a essere competente per la verifica e l’esecuzione dell’imposizione alla fonte (cfr.

CIF).

2.5 Decisione sulle controversie

2047 Le controversie relative alla competenza delle casse de-

vono essere sottoposte all’UFAS affinché emani una decisione in merito.

3. Rendite ordinarie

3.1 Tipi di rendite

3001 L’AVS concede:

– rendite di vecchiaia;

– rendite completive;

– rendite per figli; e

– rendite per superstiti a vedove, vedovi e orfani.

43

3001.1 La riscossione di una rendita di vecchiaia dell’AVS dà per 1/26 principio diritto alla 13amensilità della rendita di vecchiaia.

Per l’esame delle condizioni di diritto e per il calcolo e il versamento fa stato la Circolare sulla 13amensilità della rendita di vecchiaia (Circ. 13aMRV).

3002 L’AI concede:

– rendite d’invalidità e prestazioni transitorie; e

– rendite per figli.

3.2 Durata minima di contribuzione

3.2.1 Nell’AVS

3003 Hanno diritto ad una rendita ordinaria gli aventi diritto o i

loro superstiti ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29 LAVS).

3004 I contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferi-

mento non fanno nascere da soli il diritto a una rendita (art. 29biscpv. 3 LAVS).

Affinché i contributi versati dopo l’età di riferimento possano essere computati, è necessario che al momento del raggiungimento di tale età la durata minima di contribuzione sia già adempiuta.

3005 Un anno di contribuzione è considerato intero se una per-

sona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di 11 mesi in totale e durante questo periodo:

– ha versato il contributo minimo; o

– in qualità di persona senza attività lucrativa, era sposata e il coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo; o

– possono esserle computati accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 50 OAVS).

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3.2.2 Nell’AI

3006 Dall’entrata in vigore della 5arevisione AI, hanno diritto a una rendita ordinaria d’invalidità solo gli assicurati che,

all’insorgere dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI). La durata minima di contribuzione di tre anni si applica pertanto a tutte le rendite d’invalidità per le quali l’evento assicurato (insorgenza dell’invalidità) si è verificato dopo l’entrata in vigore della 5arevisione AI.

3007 Per verificare se si debba applicare una durata minima di contribuzione di uno o tre anni, è determinante la data dell’insorgenza dell’evento assicurato (insorgenza dell’invalidità) e non, ad esempio, quella della decisione dell’ufficio AI.

3008 Per verificare la durata minima di contribuzione nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:

1. Va verificato se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti tre anni di contribuzione interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (v.

N. 3005).

2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE e dell’AELS, anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato

dell’UE/AELS (cfr. CIBIL).

3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo di contribuzione in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI.

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3.3 Rendite di vecchiaia

3.3.1 In generale

3009 L’età di riferimento è raggiunta con il compimento dei

65 anni (art. 21 cpv. 1 LAVS).

Per le donne nate tra il 1960 e il 1964 valgono le seguenti età di riferimento:

1960 64 anni

1961 64 anni e 3 mesi

1962 64 anni e 6 mesi

1963 64 anni e 9 mesi

1964 e successivamente 65 anni

3010 La riscossione della rendita di vecchiaia può essere antici-

pata di al massimo due anni e rinviata di al massimo cinque anni a partire da un mese qualsiasi (v. cap. 6).

3.3.2 Nascita del diritto alla rendita

3011 Il diritto a una rendita di vecchiaia inizia il primo giorno del

mese successivo a quello in cui si è raggiunta l’età di riferimento. Sono fatte salve le disposizioni relative alla riscossione anticipata della rendita.

3012 Se si conosce solo l’anno, ma non la data di nascita esatta

dell’assicurato, il diritto alla rendita inizia il 1° luglio

dell’anno in cui questi ha raggiunto l’età di riferimento.

3013 Se uno straniero (a cui la rendita può essere versata solo

se è domiciliato o risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, può richiedere la rendita di vecchiaia dal mese seguente il trasferimento.

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3.3.3 Estinzione del diritto alla rendita

3014 Il diritto a una rendita di vecchiaia si estingue alla fine del

mese in cui l’avente diritto è deceduto.

3015 Se uno straniero (a cui la rendita può essere versata solo

se è domiciliato o risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio all’estero, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese della partenza.

3.4 Rendite invalidità

3.4.1 Invalidità e diritto alla rendita

3016 Si ha diritto a una rendita AI quando una persona è invalida

a tal punto da motivare la concessione di una rendita. L’ufficio AI stabilisce se una tale invalidità esista e quale ne sia il grado.

3.4.2 Sistema di rendite lineare

3.4.2.1 Regola

3017 L’importo della rendita è determinato quale quota percen-

tuale di una rendita intera in funzione del grado d’invalidità (art. 28b LAI).

– Se il grado di invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, si ha diritto a una rendita intera.

– Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale della rendita corrisponde al grado d’invalidità.

– Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:

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Grado d’invalidità Quota percentuale

49 % 47,5 %

48 % 45 %

47 % 42,5 %

46 % 40 %

45 % 37,5 %

44 % 35 %

43 % 32,5 %

42 % 30 %

41 % 27,5 %

40 % 25 %

3.4.2.2 Rendita intera per un grado d’invalidità inferiore al 70 per cento

3018 Le persone invalide che soddisfano contemporaneamente le condizioni d’ottenimento di una rendita d’invalidità e di una rendita per superstiti (rendita per vedove, per vedovi o per orfani) hanno diritto a un rendita intera d’invalidità indipendentemente dal grado d’invalidità (art. 43 cpv. 1 LAI).

3.4.2.3 Diritto a una quota percentuale di rendita pari al

50 per cento per un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento (garanzia dei diritti acquisiti)

3019 L’assicurato che ha percepito una rendita per casi di rigore fino al 31 dicembre 2003 e che a partire dal 1° gen-

naio 2004 non ha diritto a una PC annuale conserva, in base alla garanzia dei diritti acquisiti, il diritto a una mezza rendita d'invalidità a condizione che:

– abbia il domicilio e la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA). Questa condizione dev’essere adempiuta anche dai familiari per i quali viene richiesta una prestazione;

– il suo grado d’invalidità sia almeno del 40 per cento, ma inferiore al 50;

48

– adempia le condizioni economiche per la concessione di una rendita per casi di rigore secondo le disposizioni previgenti;

– la somma della quota della rendita (per un grado d’invalidità inferiore al 50 %) e della PC annuale non superi la rendita d’invalidità per una quota percentuale di rendita pari al 50 per cento.

3020 Alle persone che dal 1° gennaio 1988, conformemente alla

garanzia dei diritti acquisiti, possono avere diritto a una rendita per casi di rigore con un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento (caso speciale - codice 34: rendite convertite, ma non aumentate, dal 1° gennaio 1988, le cosiddette rendite “congelate”), a partire dal 1° gennaio 2004 viene garantita la rendita con una quota di rendita del 50 per cento, fintantoché sono adempiute le condizioni del caso di rigore.

3021 Un caso è ritenuto di rigore se le spese di un assicurato in-

valido riconosciute conformemente alla LPC superano i redditi computabili secondo la LPC. Valgono di volta in volta le aliquote massime previste dal diritto federale (v. Allegato IV).

3022 Le spese riconosciute ed i redditi computabili vanno stabiliti

secondo le regole delle PC (cfr. le DPC).

3023 In deroga alle medesime, agli assicurati parzialmente inva-

lidi di età inferiore ai 60 anni non è tuttavia computato un reddito minimo (art. 14a cpv. 2 OPC).

3024 Bisogna invece sempre conteggiare le rendite che devono

essere versate quando non è possibile assegnare una rendita per casi di rigore (quota percentuale di rendita con un grado d’invalidità inferiore al 50 % con rendite per figli).

3025 All’atto di determinare l’invalidità l’ufficio AI fissa anche il

reddito che ci si può ragionevolmente attendere.

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3.4.3 Insorgenza dell’evento assicurato e nascita del diritto al versamento della rendita (art. 28 e

29 LAI)

3026 Il diritto a una rendita d’invalidità nasce il primo giorno del

mese in cui un assicurato ha presentato un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di quest’anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento nonché se la sua capacità al guadagno non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 28 LAI). La rendita non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità di provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 28 cpv. 1bisLAI; N. 2300 CIRAI).

3027 La data dell’insorgenza dell’invalidità è fissata dall’ufficio

AI.

3028 Il diritto a una rendita d’invalidità può nascere al più presto 1/26 il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicu-

rato ha compiuto i 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

Il diritto alla rendita non nasce finché l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 22 LAI (v. art. 29 cpv. 2 LAI e N. 8100 segg. CIRAI).

3029 Se una persona alla quale la rendita può essere versata

solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera (cfr. N. 2107 segg. CIRAI) trasferisce il domicilio dall’estero in Svizzera, il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la data in cui la persona ha rivendicato il diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI; cfr. N 2111 CIRAI). L’articolo 29bisOAI è applicabile per analogia.

3030 La rendita è versata dall’inizio del mese in cui nasce il di-

ritto, ma al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha fatto valere il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA (art. 29

cpv. 1 LAI).

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3031 Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, le rendite

sono versate solo agli assicurati che hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera. Questa condizione deve essere soddisfatta anche dai familiari per i quali è richiesta una prestazione. È fatta salva l’esportazione delle rendite AI con una quota percentuale di una rendita intera inferiore al 50 per cento secondo il numero 5.5 CIBIL.

3.4.4 Estinzione del diritto alla rendita

3032 Il diritto a una rendita d’invalidità si estingue alla fine del

mese:

3033 – in cui, secondo le constatazioni dell’ufficio AI, l’assicurato

non è più invalido in misura tale da giustificare l’assegnazione di una rendita (per quanto riguarda la data della sospensione dei pagamenti, cfr. tuttavia l’art. 88biscpv. 2 lett. a OAI);

3034 – che precede l’anticipazione della totalità o di una parte

della rendita di vecchiaia, salvo se l’anticipazione è avvenuta dopo la richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità e prima della concessione della rendita d’invalidità;

3035 – che precede la nascita del diritto a una rendita di vec-

chiaia al raggiungimento dell’età di riferimento;

3036 – in cui l’avente diritto alla rendita muore.

3037 Se una persona alla quale la rendita può essere versata

solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera trasferisce il domicilio all’estero, la rendita si estingue a partire dal mese in cui si è trasferita.

51

3.5 Rendite completive nell’AVS3

3038 Una persona che immediatamente prima della nascita del

diritto alla rendita di vecchiaia (fino al 31 dicembre 20074) beneficiava di una rendita completiva dell’AI ha diritto, alle stesse condizioni, a una rendita completiva dell’AVS per il coniuge o l’ex coniuge (art. 22biscpv. 1 LAVS).

3039 Durante un periodo transitorio, le persone che non benefi-

ciavano di una rendita completiva dell’AI prima della nascita del diritto a una rendita di vecchiaia hanno diritto, ai sensi del diritto previgente, ad una rendita completiva per la moglie non ancora beneficiaria di rendite, a condizione che sia nata prima del 1° gennaio 1942.

3040 Il diritto a una rendita completiva presuppone l’esistenza

del diritto a una rendita di vecchiaia. Il coniuge a cui è destinata la rendita completiva non ha alcun diritto a tale prestazione, ma, a determinate condizioni, ne può esigere il versamento.

3.5.1 Nascita del diritto

3041 Il diritto a una rendita completiva inizia generalmente con la

nascita del diritto a una rendita di vecchiaia.

3042 Se l’avente diritto a una rendita si sposa, la moglie ha di-

ritto a una rendita completiva il primo giorno del mese che segue quello in cui è stato celebrato il matrimonio.

3.5.2 Estinzione del diritto

3043 Il diritto a una rendita completiva si estingue:

3 Dal 1° gennaio 2004 non possono più nascere nuove rendite completive AI. Alle rendite completive AI versate in seguito ad un evento assicurato verificatosi prima di questa data si applicano le Direttive valide fino al 31 dicembre 2003.

4 Con la 5a revisione dell’AI, dal 1° gennaio 2008 sono state soppresse tutte le rendite completive dell’AI.

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3044 – con l’estinzione del diritto alla rendita di vecchiaia della

persona che beneficia della rendita principale;

3045 – se la persona a cui è versata una rendita completiva ac-

quisisce un proprio diritto a una rendita d’invalidità o di vecchiaia;

3046 – alla fine del mese in cui la sentenza di divorzio passa in

giudicato e se le condizioni particolari vigenti per la persona divorziata non sono soddisfatte;

3047 – alla fine del mese in cui il genitore divorziato a cui è ver-

sata la rendita completiva non soddisfa più le condizioni poste, o perché si è risposato, o perché gli è stata ritirata l’autorità parentale sui figli che gli erano stati affidati, o perché non provvede più in modo preponderante al loro sostentamento, o perché i figli hanno compiuto i 18 anni o, se seguono una formazione, i 25;

3048 – alla fine del mese che precede quello in cui il coniuge di-

vorziato acquisisce un proprio diritto a una rendita;

3049 – alla fine del mese in cui il coniuge, cui la rendita comple-

tiva può essere versata solo se è domiciliato e risiede abitualmente in Svizzera, ha lasciato la Svizzera;

3050 – alla fine del mese in cui il coniuge (divorziato) è dece-

duto.

3.6 Rendite per orfani e rendite per figli

3.6.1 Rendite per orfani

3.6.1.1 In generale

3051 Al momento del decesso del padre o della madre i figli

hanno diritto a una rendita per orfani.

3052 Se entrambi i genitori sono deceduti, i figli hanno diritto a

due rendite per orfani. Se un coniuge è deceduto e l’altro è

53

invalido o in pensione sono versate una rendita per orfani e una rendita per figli.

3053 Gli orfani che avevano un rapporto di filiazione solo con il

genitore deceduto ricevono una rendita per orfani ammontante al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

3054 È considerato altro genitore:

– il padre ai sensi del diritto civile (art. 252 cpv. 2 CC);

– il padre di un figlio naturale (ai sensi del CC nella versione in vigore prima del 1° gennaio 1978), a condizione che sia tenuto in seguito a una sentenza giudiziaria o a una convenzione extragiudiziale a versare prestazioni alimentari al figlio in questione;

– la moglie della madre ai sensi del diritto civile (art. 255a cpv. 1 CC).

3055 Il decesso di un genitore non dà diritto a nessuna presta-

zione se il figlio è stato affiliato e riceve già una rendita per orfani in seguito alla morte di uno dei genitori affilianti o questi ultimi percepiscono già, a suo favore, una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.

3056 Anche i figli nati dopo il decesso dell’altro genitore hanno

diritto a una rendita per orfani (art. 47 OAVS). Il rapporto di filiazione va determinato secondo le disposizioni del CC (art. 255–263 CC).

3.6.1.2 Affiliati

3057 Gli affiliati accolti gratuitamente e durevolmente hanno di-

ritto a una rendita per orfani in caso di decesso di uno dei genitori affilianti (art. 49 cpv. 1 OAVS). Nei singoli casi si devono applicare le condizioni seguenti:

3058 – tra l’affiliato e i genitori affilianti (o il genitore affiliante)

deve essere esistito un rapporto d’affiliazione vero e proprio. L’affiliato deve essere stato accolto nell’economia

54

domestica dei genitori affilianti alla stregua di un figlio, e cioè non per lavorare o per seguire una formazione professionale, ma per essere mantenuto ed educato. L’esistenza o meno di un legame di parentela tra i genitori affilianti e l’affiliato è irrilevante: anche il patrigno o la matrigna che abbiano accolto il figlio del coniuge nella loro economia domestica sono ritenuti, unitamente al genitore biologico, genitori affilianti.

3059 – se l’affiliato risiede fuori dell’economia domestica per se-

guire una formazione, il diritto sussiste a condizione che i genitori affilianti provvedano al suo mantenimento (DTF 140 V 458);

3060 – Prima dell’insorgenza dell’evento assicurato, l’affiliato

deve aver beneficiato gratuitamente del rapporto d’affiliazione. Se questo rapporto diventa gratuito dopo l’insorgenza dell’evento assicurato, l’affiliato non può rivendicare nessun diritto a una rendita per orfani (RCC 1967 pag. 556).

3061 Il rapporto d’affiliazione è gratuito se l’importo delle presta-

zioni a favore del figlio che i genitori affilianti ricevono da terzi (p. es. prestazioni alimentari da parte di genitori o parenti, anticipazione degli alimenti, sussidi per le spese di vitto e alloggio, rendite di assicurazioni sociali, prestazioni di assicurazioni private) è inferiore a un quarto delle spese di mantenimento effettive (RCC 1958 pag. 318; RCC 1973 pag. 531).

3062 Se sono versate rendite di assicurazioni sociali per il figlio,

occorre fare una distinzione tra i casi seguenti:

– se le prestazioni provengono dai mezzi di un genitore affiliante, non si tratta di prestazioni da parte di terzi. È il caso, ad esempio, delle rendite per figli della previdenza professionale versate al padre affiliante con la rendita di vecchiaia anticipata. Queste rendite costituiscono un reddito sostitutivo di quello da attività lucrativa grazie al quale il padre affiliante ha provveduto al mantenimento del figlio fino a quel momento. Questo passaggio a una

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rendita non incide sul carattere gratuito del rapporto d’affiliazione;

– sono invece considerate prestazioni da parte di terzi le rendite per orfani o per figli risultanti dall’insorgenza di un evento assicurato riguardante un genitore biologico, che si tratti di decesso, vecchiaia o invalidità. In tal caso il rapporto d’affiliazione non è considerato gratuito.

3063 Se i genitori affilianti possono disporre o avere l’usufrutto di una sostanza a favore dell’affiliato (p. es. indennità unica versata dal padre naturale), il rapporto d’affiliazione è considerato gratuito quando la sostanza corrisponde a un vitalizio mensile che copre meno di un quarto delle spese effettive distribuite sull’intera durata di mantenimento

(RCC 1968 pag. 583).

3064 Non devono essere considerati come una retribuzione:

– il reddito dell’attività lucrativa esercitata dal figlio;

– gli assegni familiari e per figli assegnati ai genitori affilianti o ai genitori;

– i regali occasionali;

– le borse di studio;

– le PC all’AVS/AI.

3065 Per stabilire se le prestazioni periodiche o i contributi di mantenimento forniti da terzi siano o meno inferiori a un quarto delle spese di mantenimento, occorre, per principio, basarsi sulla prestazione media e sul costo medio del mantenimento per tutto il periodo educativo. Di regola sono però determinanti solo le prestazioni alimentari effettivamente versate. I contributi che legalmente avrebbero dovuto essere versati, ma di fatto non lo sono stati, devono essere presi in considerazione solo se esistono fondate ragioni di credere che essi saranno versati in futuro oppure pagati retroattivamente (RCC 1979 pag. 351; 1985

pag. 610).

56

3066 Il calcolo delle spese di mantenimento e d’educazione de-

terminanti per poter stabilire la gratuità del rapporto d’affiliazione dev’essere basato sui valori contenuti nell’Allegato III (RCC 1978 pag. 321).

3067 Il rapporto d’affiliazione deve essere stabilito per una du-

rata indeterminata. Il figlio non può essere accolto dai genitori affilianti soltanto per un tempo limitato; inoltre, dopo la morte di uno dei genitori affilianti, il genitore superstite deve continuare ad occuparsi del figlio per una durata indeterminata.

3068 Si può considerare come indizio di un legame duraturo tra

l’affiliato ed i genitori affilianti il fatto che il rapporto d’affiliazione non sia mai stato interrotto dopo il suo inizio, che i genitori non esercitino più i loro diritti o che l’affiliato abbia assunto il nome dei genitori affilianti. Non è invece necessario che il rapporto d’affiliazione abbia avuto una determinata durata prima dell’insorgenza dell’evento assicurato.

3069 L’affiliato non può già beneficiare di una rendita per orfani

in seguito alla morte dei genitori né i genitori biologici possono percepire una rendita per figli dell’AVS o dell’AI a suo favore.

3.6.1.3 Trovatelli

3070 I trovatelli, ossia i bambini la cui ascendenza è scono-

sciuta, hanno diritto a una rendita per orfani (art. 25 cpv. 2 LAVS).

3.6.1.4 Nascita del diritto

3071 Il diritto a una rendita per orfani nasce il primo giorno del

mese che segue quello del decesso del genitore. Per i figli postumi il diritto inizia dal primo giorno del mese che segue quello della nascita (art. 47 OAVS).

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3072 Tali disposizioni si applicano anche quando il rapporto di fi-

liazione è stato stabilito successivamente in seguito a riconoscimento o a decisione del giudice (art. 252 cpv. 2 CC). Un versamento retroattivo delle rendite può comunque avvenire solo entro i termini quinquennali di prescrizione.

3073 In caso di estinzione del diritto dell’orfano a una rendita

d’invalidità o a una rendita vedovile, il diritto a una rendita per orfani nasce dal primo giorno del mese seguente.

3074 Per gli orfani di età tra i 18 e i 25 anni che iniziano una for-

mazione solo dopo il compimento dei 18 anni o dopo la morte del padre o della madre, la rendita viene versata a partire dal mese che segue l'inizio della formazione.

3075 Se la formazione non dura più di un mese civile, ma al-

meno quattro settimane (v. N. 3118), e se inizia e finisce nello stesso mese civile, la rendita per orfani viene versata per il mese civile in questione.

3076 Se un orfano di nazionalità straniera, la cui rendita può es-

sere versata solo se è domiciliato e risiede abitualmente in Svizzera, trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, può richiedere la rendita per orfani dal mese seguente il trasferimento.

3077 Un orfano cittadino di uno Stato non contraente ha diritto a

una rendita per orfani anche nel caso in cui sia nato all’estero e/o vi sia domiciliato, se il genitore deceduto era cittadino svizzero (o di uno Stato dell’UE/AELS) o di uno Stato che ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera.

3078 Anche nei casi di scomparsa il diritto alla rendita per orfani

nasce dal primo giorno del mese che segue il decesso del genitore. Si considera come data di decesso quella iscritta nel registro delle morti, che corrisponde alla data in cui prende effetto retroattivamente la dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice.

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3079 Il versamento della rendita per orfani non può di regola av-

venire prima della dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice. Si deve osservare a questo proposito che il versamento retroattivo può essere preso in considerazione solo entro il termine di prescrizione quinquennale. Se però l’orfano, in casi di assenza prolungata e senza notizie, ha fatto valere il diritto alla rendita in tempo utile dopo la scomparsa del genitore (VSI 1995 pag. 86) e se la cassa di compensazione ha lasciato in sospeso la decisione fino al momento della dichiarazione di scomparsa da parte del giudice, la rendita può essere versata retroattivamente dal primo giorno del mese che segue quello del decesso.

3080 Se circostanze particolari lo giustificano e se si prevede

che verrà dichiarata la scomparsa del genitore, la rendita, nei casi di scomparsa con grave pericolo di morte, può essere eccezionalmente versata prima della dichiarazione di scomparsa, ma non prima dell’apertura della procedura di scomparsa. Questi casi devono essere sottoposti all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali dopo l’inoltro della richiesta della dichiarazione di scomparsa.

3.6.1.5 Estinzione del diritto

3081 Il diritto a una rendita per orfani si estingue:

3082 – alla fine del mese in cui l’orfano muore o in cui la sua

adozione passa in giudicato.

L’affiliato adottato dal genitore affiliante superstite non perde però il diritto alla rendita per orfani acquisito in seguito al decesso dell’altro genitore affiliante. Il fatto che l’affiliato sia stato adottato dal genitore affiliante superstite nel corso del mese in cui è avvenuto il decesso dell’altro genitore affiliante non osta all’assegnazione della rendita per orfani (RCC 1976 pag. 412);

3083 – alla fine del mese in cui un affiliato avente diritto a una

rendita lascia l’economia domestica o torna dai suoi genitori biologici o ancora comincia a beneficiare di prestazioni di mantenimento da parte loro; se l’affiliato risiede

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fuori dell’economia domestica per seguire una formazione, il diritto continua a sussistere a condizione che i genitori affilianti provvedano al suo mantenimento (DTF 140 V 458);

3084 – alla fine del mese che precede quello in cui l’orfano ac-

quisisce un diritto proprio a una rendita vedovile;

3085 – alla fine del mese in cui l’orfano compie i 18 anni;

3086 – per gli orfani che seguono ancora una formazione tra i

18 e i 25 anni, alla fine del mese in cui essa termina o in cui l’orfano compie i 25 anni;

3087 – per gli orfani che seguono ancora una formazione tra i

18 e i 25 anni, se conseguono un reddito lordo da attività lucrativa superiore all’importo massimo di una rendita di vecchiaia completa (N. 3127 segg.);

3088 – alla fine del mese in cui un orfano di nazionalità straniera

(a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliato o risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio all’estero. La disposizione non si applica agli orfani di nazionalità straniera di cittadini svizzeri.

3.6.2 Rendite per figli dell’AI e dell’AVS

3.6.2.1 Diritto alla rendita

3089 I beneficiari di rendite d’invalidità o di vecchiaia hanno di-

ritto, per principio, a una rendita per figli per ogni figlio o affiliato che, alla loro morte, potrebbe richiedere una rendita per orfani.

3090 Durante il periodo di riscossione anticipata della rendita

non vengono versate rendite per i figli dell’AVS (art. 40 cpv. 3 LAVS).

3091 Tuttavia, il diritto alla rendita per figli non sussiste se il figlio 1/26 ha un proprio diritto a una rendita d’invalidità intera. Se

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però il diritto proprio del figlio a una rendita dell’AI è sospeso a causa dell’attuazione di provvedimenti d’integrazione dell’AI che implicano l’assunzione delle spese di vitto e alloggio, il diritto alla rendita per figli può essere riconosciuto.

3092 Il diritto a una rendita per figli non esiste nemmeno quando

il figlio può avvalersi di un proprio diritto a una rendita vedovile.

3093 Per il diritto alla rendita è determinante il rapporto di filia-

zione, a prescindere dallo stato civile dei genitori.

3094 I genitori affilianti beneficiari di una rendita d'invalidità o di

vecchiaia possono richiedere una rendita per figli solo per gli affiliati che soddisfino le condizioni esposte ai N. 3057 segg., purché essi non percepiscano già una rendita per orfani in seguito al decesso dei loro genitori.

3095 Non esiste nessun diritto alla rendita per figli per quei figli

che sono stati affiliati solo dopo la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia o d’invalidità, a meno che non si tratti di figli dell’altro coniuge (art. 22tercpv. 1 LAVSl, art. 35 cpv. 3 LAI).

3096 I genitori che hanno dato in affiliazione i propri figli possono

richiedere rendite per figli solo quando questi non beneficiano già di rendite per orfani in seguito alla morte dei genitori affilianti oppure quando questi ultimi non possono richiedere rendite per figli.

3.6.2.2 Nascita del diritto

3097 Il diritto a una rendita per figli nasce generalmente con

quello del genitore a una rendita d'invalidità o di vecchiaia.

3098 Per i figli nati dopo l’inizio del diritto a una rendita d’invali-

dità o di vecchiaia dei genitori il diritto a una rendita per figli nasce:

– nell’AI, il primo giorno del mese della nascita; e

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– nell’AVS, il primo giorno del mese che segue quello della nascita.

3099 Se il genitore titolare della rendita principale è di naziona-

lità svizzera, è cittadino di uno Stato dell’UE/AELS o di uno Stato che ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera oppure gli è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato (DTF 146 V 87), il diritto alla rendita per figli sussiste indipendentemente dalla nazionalità e dal domicilio del figlio. Per il diritto alla rendita per figli, sono dunque determinanti la nazionalità o il riconoscimento dello statuto di rifugiato e il domicilio del genitore titolare della rendita principale.

3100 Al contrario, non esiste alcun diritto per una rendita per figli

se il genitore titolare della rendita principale è cittadino di uno Stato che non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera (ad eccezione dei rifugiati riconosciuti; v. N. 3099) e il figlio non ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera e non possiede né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato dell’UE/AELS.

3101 La definizione della data d’inizio del diritto alle prestazioni

secondo i N. 3097 e 3098 è applicabile anche nei casi in cui il rapporto di filiazione è stato stabilito successivamente tramite riconoscimento o sentenza del giudice (art. 252 cpv. 2 CC). Il versamento retroattivo può comunque essere preso in considerazione solo entro i limiti quinquennali di prescrizione.

3102 Per i figli adottati dopo l’inizio del diritto del padre o della

madre a una rendita d'invalidità o di vecchiaia il diritto a una rendita per figli nasce:

– nell’AI, il primo giorno del mese in cui la decisione di adozione è passata in giudicato; e

– nell’AVS, il primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione di adozione è passata in giudicato.

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3103 Se un rapporto d’affiliazione oneroso diventa gratuito, il di-

ritto a una rendita per figli nasce:

– nell’AI, il primo giorno del mese in cui è avvenuto il cambiamento; e

– nell’AVS, il primo giorno del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento.

Così, per esempio, una rendita per figli può essere concessa dal momento in cui il padre biologico cessa di pagare le prestazioni alimentari e se è molto probabile che, nonostante tutta la diligenza dei genitori affilianti e delle autorità, queste prestazioni saranno definitivamente irrecuperabili. Il rapporto d’affiliazione può diventare gratuito anche quando le prestazioni dovute da terzi in virtù di una convenzione o di una sentenza cessano di essere assegnate essendo limitate nel tempo.

3104 Per i figli tra i 18 e i 25 anni che iniziano a seguire una for-

mazione solamente dopo aver compiuto i 18 anni e dopo la nascita del diritto a una rendita d’invalidità o di vecchiaia dei genitori, il diritto alla rendita per figli nasce:

– nell’AI, il mese dell’inizio della formazione;

– nell’AVS, il mese che segue l’inizio della formazione.

3105 Se la formazione non dura più di un mese civile, ma al-

meno quattro settimane (v. N. 3118), e se inizia e finisce nello stesso mese civile, la rendita per figli dell’AVS viene versata per il mese civile in questione.

3.6.2.3 Estinzione del diritto

3106 Il diritto a una rendita per figli si estingue:

3107 – alla fine del mese in cui il padre o la madre cessa di aver

diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia;

3108 – alla fine del mese in cui il figlio compie i 18 anni;

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3109 – per i figli che seguono ancora una formazione tra i 18 e i

25 anni, alla fine del mese in cui essa termina o in cui il figlio compie i 25 anni;

3110 – per i figli che seguono ancora una formazione tra i 18 e i

25 anni, se conseguono un reddito lordo da attività lucrativa superiore all’importo massimo di una rendita di vecchiaia completa (N. 3127 segg.);

3111 – alla fine del mese che precede la nascita:

1/26 – del diritto del figlio a una propria rendita d’invalidità in-

tera, oppure

– del diritto del figlio a una propria rendita vedovile;

3112 – alla fine del mese in cui un figlio per il quale la rendita

per figli può essere versata solo se è domiciliato in Svizzera e vi risiede abitualmente ha lasciato la Svizzera;

3113 – alla fine del mese in cui il figlio muore o in cui la deci-

sione d’adozione da parte di un terzo passa in giudicato;

3114 – alla fine del mese in cui un affiliato per il quale i genitori

affilianti, beneficiari di una rendita, percepiscono anche una rendita per figli non può più avvalersi del rapporto d’affiliazione oppure quando quest’ultimo, fino a quel momento gratuito, diventa oneroso (art. 49 cpv. 1 e 3 OAVS).

3115 Il diritto a una rendita per figli dell’AI si estingue inoltre alla

fine del mese che precede quello della nascita del diritto a una rendita per figli dell’AVS.

3.6.3 Orfani e figli che seguono una formazione

3.6.3.1 Principio

3116 Per gli orfani e i figli che seguono ancora una formazione

tra i 18 e i 25 anni, il diritto alla rendita dura per tutto il periodo di formazione, ma non oltre il compimento dei

25 anni. È irrilevante che l’orfano o il figlio seguano già una

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formazione al compimento dei 18 anni o che la inizino solo più tardi.

3117 Per gli orfani e i figli tra i 18 e i 25 anni che seguono una formazione, il diritto alla rendita per orfani o per figli si estingue alla fine del mese in cui termina la formazione. Se la formazione termina solo dopo il compimento dei 25 anni, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui si sono compiuti i 25 anni.

3.6.3.2 Nozione di formazione

3118 Per essere considerata tale, una formazione deve durare almeno quattro settimane e perseguire sistematicamente un obiettivo di formazione. Il raggiungimento di questo obiettivo culmina o nel conseguimento di un diploma professionale o nella possibilità di esercitare un’attività professionale senza diploma specifico; se la formazione non era sin da principio orientata a una determinata professione, deve fornire una base generale per poter esercitare un gran numero di professioni o costituire una formazione generale. La formazione deve basarsi su un ciclo di formazione strutturato, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto. È irrilevante che si tratti di una prima formazione, di una formazione supplementare o di una seconda formazione.

3119 La nozione di preparazione sistematica esige che il figlio segua la formazione con l’impegno obiettivamente esigibile al fine di poterla concludere in tempo utile. Durante la formazione, il figlio deve dedicare la maggior parte del suo tempo all’obiettivo di formazione. Questa condizione è soddisfatta solo se l’impegno complessivamente richiesto dalla formazione in termini di tempo (tirocinio in azienda, insegnamento scolastico, lezioni, corsi, preparazione e ripasso, preparazione agli esami, studio individuale, redazione di un lavoro di diploma, studio a distanza ecc.) è di almeno 20 ore alla settimana.

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3120 Il tempo effettivamente dedicato alla formazione può es-

sere talvolta dedotto solo in base a indizi, con probabilità preponderante. È quindi importante considerare in particolare anche le informazioni dell’organizzatore della formazione riguardo al tempo mediamente richiesto per la formazione in questione. Se una persona segue solo un numero esiguo di lezioni (p. es. 4 lezioni la sera) ed esercita a titolo principale un’attività lucrativa (senza carattere di formazione) o non consegue alcun reddito, le sarà difficile dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione.

Esempio: un’apprendista bocciata all’esame finale che,

nell’anno successivo, segue solo uno scarso numero di corsi non è più considerata in formazione, se non riesce a dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione.

3121 Uno stage è riconosciuto come formazione se per legge o

regolamento:

– costituisce una condizione per l’ammissione a un ciclo di formazione o a un esame; oppure

– è richiesto per il conseguimento di un diploma o un diploma professionale

(in merito al reddito da attività lucrativa durante lo stage, v. N. 3127 segg.).

3122 Se le condizioni di cui al N. 3121 non sono adempiute, uno

stage è comunque riconosciuto come formazione se:

– è di fatto necessario per una determinata formazione e al suo inizio vi è realmente l’intenzione di svolgere la formazione perseguita (DTF 139 V 209); e

– dura al massimo un anno nell’azienda in questione (DTF 140 V 299).

3123 Non è necessario che lo stagista frequenti corsi scolastici

durante lo stage. Tuttavia, se svolge un’attività pratica con l’unico obiettivo di acquisire alcune cognizioni e abilità specifiche per migliorare le sue possibilità di assunzione in una situazione di difficoltà occupazionale o per scegliere una professione, non è considerato in formazione (esempio: uno stage in una ditta di produzione cinematografica non è

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riconosciuto come formazione secondo la sentenza del TF 9C_223/2008 del 1° aprile 2008).

3124 I figli che tra la fine della scuola e uno sbocco lavorativo

(p. es. un tirocinio) intraprendono una formazione transitoria quale un semestre di motivazione (provvedimento inerenti al mercato del lavoro) o un pretirocinio di orientamento sono considerati in formazione. È tuttavia necessario che questa soluzione intermedia comprenda una parte di attività scolastica (materie scolastiche, lezioni in laboratorio) di almeno otto lezioni (da 45 a 60 minuti) alla settimana.

3125 I figli impegnati come ragazzo/a alla pari in una regione di

lingua straniera o che vi si recano per un soggiorno linguistico sono considerati in formazione se queste attività comprendono almeno quattro lezioni (da 45 a 60 minuti) alla settimana.

3126 Anche i provvedimenti d’integrazione d’ordine professio-

nale concessi dall’AI sono di regola considerati come formazione ai sensi delle disposizioni legali, a condizione che forniscano sistematicamente le capacità e conoscenze necessarie all’esercizio di un’attività lucrativa (come nel caso della prima formazione professionale).

3127 I figli il cui reddito lordo da attività lucrativa è superiore

all’importo massimo di una rendita di vecchiaia completa non percepiscono alcuna rendita per orfani o per figli. Per i figli coniugati si tiene conto solo dei redditi propri. I redditi sostitutivi quali le IPG, le indennità giornaliere dell’AD e dell’AI nonché le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio sono equiparati ai redditi da attività lucrativa. I contributi di mantenimento versati in virtù del diritto di famiglia, le borse di studio e le rendite non sono presi in considerazione.

3128 Nel caso di un reddito lordo da attività lucrativa di cui al

N. 3127, è determinante il reddito effettivamente conseguito. La presunzione di un reddito ipotetico più elevato basata sul fatto che la formazione consentirebbe di svolgere

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un’altra attività lucrativa non è ammissibile (sentenza del TF 8C_54/2016 del 13 luglio 2016).

3129 Se una formazione si estende su più di un anno civile, il reddito viene considerato separatamente per ogni anno civile. La determinazione del limite di reddito da attività lucrativa di cui al N. 3127 si basa sui criteri esposti di seguito.

a) Se il figlio è in formazione per tutto l’anno civile (com-

prese le interruzioni riconosciute come periodo di formazione ai sensi dell’art. 49tercpv. 3 OAVS), si considera l’intero reddito annuo e lo si divide per 12. Nell’anno del compimento dei 25 anni, il reddito non viene più considerato a partire dal mese successivo al compleanno. Se il reddito mensile medio risulta inferiore al limite di reddito stabilito, il diritto alla rendita per orfani o per figli sussiste senza interruzioni.

Esempio 1: una studentessa guadagna 4000 franchi al mese durante le vacanze, ma ha comunque diritto a una rendita per orfani, se nel corso dell’intero anno civile il reddito medio mensile non supera il limite dell’importo massimo di una rendita di vecchiaia completa.

Esempio 2: se dal mese di gennaio alla fine del mese in cui compie i 25 anni uno studente guadagna un importo mensile medio inferiore all’importo massimo di una rendita di vecchiaia completa, sussiste il diritto alla rendita per orfani.

b) Se il figlio non è in formazione per l’intero anno civile, i

mesi della formazione vanno considerati separatamente.

– Se la formazione termina nel corso dell’anno civile,

non vanno inclusi i mesi successivi.

Esempio: dopo la fine del tirocinio il reddito superiore conseguito con la successiva attività lucrativa non è più considerato, ovvero sono presi in considerazione solo i redditi da attività lucrativa conseguiti nel periodo

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della formazione nell’anno civile in questione, convertiti in media mensile. Un apprendista con un salario di 1000 franchi ha quindi diritto alla rendita per orfani fino alla conclusione del tirocinio, a luglio, anche se da agosto guadagna 4000 franchi.

– Se il figlio inizia la formazione nel corso dell’anno civile, non vanno inclusi i mesi precedenti.

Esempio 1: se il figlio inizia una formazione a metà dell’anno e guadagna 2500 franchi al mese, non sussiste alcun diritto a una rendita per orfani o per figli, anche nel caso in cui nei mesi precedenti dell’anno civile in questione non abbia conseguito alcun reddito.

Esempio 2: se, dopo una lunga interruzione (p. es. per un servizio militare prolungato), il figlio riprende gli studi universitari a fine estate o in autunno, il diritto a una rendita per orfani o per figli sussiste da quel momento, anche nel caso in cui il reddito medio dei mesi precedenti sia superiore ai 3000 franchi.

c) Se il figlio svolge uno stage per un salario mensile me-

dio superiore all’importo massimo di una rendita di vecchiaia completa, i mesi dello stage vanno considerati separatamente.

Solo se lo stage è svolto in un usuale periodo senza lezioni (secondo l’art. 49tercpv. 3 OAVS) o il salario mensile dello stage è inferiore all’importo massimo di una rendita di vecchiaia completa, il reddito complessivo viene convertito in media mensile dell’anno civile in questione.

Esempio 1: dopo l’esame di maturità, il figlio svolge uno stage da luglio a dicembre e guadagna 3300 franchi al mese. Dato che il reddito mensile durante lo stage è superiore al limite di reddito, da luglio il figlio non ha più diritto a una rendita per orfani o per figli.

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Esempio 2: dopo l’esame di maturità, il figlio svolge uno stage di tre mesi e guadagna 3300 franchi al mese. Successivamente, prosegue la sua formazione, ad esempio iniziando un ciclo di studi presso un’università o una scuola universitaria professionale. Dato che in questo caso il reddito è conseguito in un usuale periodo senza lezioni, il reddito derivante dallo stage (con gli eventuali altri redditi conseguiti durante l’anno in questione) è diviso per 12. Se il reddito mensile medio risulta inferiore al limite di reddito stabilito, il diritto alla rendita per orfani o per figli sussiste senza interruzioni.

3.6.3.3 Inizio, fine e interruzione della formazione

3130 Si considera quale inizio della formazione il momento a

partire dal quale la persona vi dedica il tempo necessario (N. 3120), ad esempio assistendo a lezioni e corsi. Non ci si deve pertanto basare sull’inizio ufficiale del semestre (attestato d’immatricolazione), bensì sull’inizio effettivo degli studi (DTF 141 V 473).

3131 La formazione si considera regolarmente conclusa non ap-1/26 pena la persona non vi deve più dedicare tempo, in quanto

ha già fornito le prove di conoscenza necessarie per il conseguimento del titolo (consegna di tutti i lavori, svolgimento di stage, sostenimento di esami). In questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale del periodo di formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del diploma)

3132 Se la formazione è abbandonata, è considerata altresì con-

clusa. Fino all’eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione. Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l’interruzione di un tirocinio e l’inizio di uno nuovo. Il periodo che intercorre tra lo scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio e l’inizio di uno nuovo non è considerato come interruzione della formazione giuridicamente rilevante, se si comincia immediatamente a cercare un nuovo tirocinio (sentenza del TF

8C_916/2013 del 20 marzo 2014).

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3133 Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa, salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri marginali successivi. Questo vale anche nel caso in cui si sia raggiunto solo un obiettivo intermedio quale ad esempio la maturità.

3134 Gli usuali periodi senza lezioni e le vacanze per una durata massima di quattro mesi sono considerati periodo di formazione solo se si trovano tra due fasi di formazione, ovvero a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo. I mesi iniziati sono inclusi nel calcolo: ad esempio, il periodo dal 16 giugno (esame di maturità) al 16 ottobre conta come quattro mesi. In particolare, questo significa che:

– il periodo senza lezioni dopo la maturità liceale è considerato periodo di formazione solo se la formazione è proseguita al più tardi quattro mesi dopo la maturità. In caso contrario, la maturità rappresenta la fine (temporanea) della formazione;

– le stesse condizioni valgono anche nel caso della maturità professionale;

– tra le vacanze usuali rientrano anche i semestri di vacanze universitarie, ma non i semestri durante i quali gli studenti beneficiano di un congedo.

3135 Chi presta servizio militare o civile tra due fasi di formazione è considerato in formazione durante questo periodo solo se l’interruzione non dura più di cinque mesi e la formazione è proseguita immediatamente dopo. È il caso, ad esempio, di una scuola reclute, purché sia svolta in un periodo senza lezioni (p. es. tra l’esame di maturità e l’inizio degli studi universitari) o delle prestazioni del servizio militare (p. es. scuola reclute frazionata) nei semestri di vacanza. Chi effettua ininterrottamente lunghe prestazioni del servizio militare (p. es. in ferma continuata o servizio pratico continuativo) non è considerato in formazione durante questo periodo.

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3136 Le donne che interrompono la formazione in seguito a una

gravidanza e al successivo congedo di maternità, ma per non più di 12 mesi, sono considerate in formazione durante questo periodo.

3137 I figli che interrompono la formazione a causa di malattia o

infortunio, ma per non più di 12 mesi, sono considerati in formazione durante questo periodo.

Durante l’interruzione di al massimo 12 mesi, sussiste il diritto alla prestazione, che deve dunque continuare a essere versata. Il diritto si estingue al più tardi dopo 12 mesi, se la formazione non viene proseguita.

3.7 Rendite per vedove e per vedovi

3.7.1 Condizioni di diritto

3138 La persona vedova che alla morte del coniuge ha uno o più

figli ha diritto a una rendita vedovile (art. 23 cpv. 1 LAVS)5. I vedovi con figli maggiorenni hanno diritto a una rendita vedovile in virtù della sentenza della Corte EDU dell’11 ottobre 2022 soltanto se il decesso del coniuge è avvenuto dopo l’11 ottobre 2022 (sentenze del TF 9C_481/2021 e 9C_749/2020, entrambe del 9 gennaio 2023; per contro, non sussiste alcun diritto in questi casi: sentenze del TF 9C_248/2023 del 2 agosto 2023 e 9C_281/2022 del 28 giugno 2023).

Gli affiliati che alla morte del coniuge della vedova o del vedovo vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo in qualità di figli elettivi o che sono da lei o da lui adottati sono equiparati ai figli della vedova (art. 23 cpv. 2 lett. a e b LAVS).

3139 Fatti salvi i N. 3141 e 3142, l’esistenza del diritto alla ren-

dita vedovile è subordinata alla condizione che la persona interessata abbia almeno un figlio vivente al momento in

5 In seguito alla sentenza della Corte EDU dell’11 ottobre 2022 nella causa B. contro la Svizzera (ricorso n. 78630/12), cfr. informativa AVS/PC n. 460 del 21 ottobre 2022.

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cui rimane vedova; la morte successiva dei figli non ha invece nessuna influenza sul diritto alla rendita vedovile.

Sono inoltre irrilevanti l’età dei figli e il fatto che questi possano o meno richiedere una rendita per orfani. Infine, non è necessario che vi sia stato un rapporto di filiazione ai sensi dell’articolo 252 CC tra il coniuge deceduto e i figli.

3.7.1.1 Condizioni particolari per vedove

3140 È considerata vedova con figli anche la moglie della madre

ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 CC.

3141 La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla ve-

dova con figli, a condizione che il figlio nasca vivo (art. 46 cpv. 1 OAVS). Per analogia alle disposizioni del diritto civile, si presume che la moglie sia stata incinta al momento della morte del marito se il figlio nasce nei 300 giorni successivi alla morte del marito. Se il figlio nasce dopo la scadenza di questo termine, la vedova non ha diritto alla rendita, a meno che possa provare di essere già stata incinta al momento della morte del marito. Inoltre, la donna incinta al momento della morte del marito ha diritto alla rendita solo se il figlio nasce vivo. Per il diritto alla rendita non si richiede comunque che il figlio resti in vita per un periodo determinato.

3142 La donna incinta alla morte della moglie è parificata alla ve-

dova con figli, a condizione che il rapporto di filiazione ai sensi dell’articolo 255a capoverso 2 CC sia sorto prima del decesso e che il figlio nasca vivo (per analogia con l’art. 46 cpv. 1 OAVS).

3143 Una vedova che al momento della morte del marito non ha

figli ai sensi dell’articolo 23 LAVS, ha diritto a una rendita per vedove se:

– ha compiuto i 45 anni; e

– è stata sposata per almeno cinque anni (art. 24 cpv. 1 LAVS).

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3144 Quindi, una donna senza figli che diventa vedova prima di

aver compiuto i 45 anni non ha diritto a una rendita vedovile. In questo caso tale diritto non nascerà nemmeno successivamente, vale a dire quando la donna compirà i 45 anni.

3145 Se una vedova è stata sposata più di una volta, per stabi-

lire se la durata minima di cinque anni è stata raggiunta si tiene conto della durata complessiva dei diversi matrimoni.

3146 In caso di matrimonio derivante dalla conversione di un'u-

nione domestica registrata (art. 35 LUD), per la determinazione della durata del matrimonio va computata anche la durata della precedente unione domestica registrata (art. 35a cpv. 2 LUD).

1/26 3.7.1.2 soppresso

3147 soppresso

1/26

1/26 3.7.1.3 Condizioni comuni a vedove e vedovi6

3148 Una persona rimasta vedova che al momento della morte

del coniuge:

– si occupa del mantenimento e dell’educazione dei figli di quest’ultimo (art. 23 cpv. 2 lett. a LAVS) o

– vive nella stessa economia domestica degli affiliati e in seguito li adotta (art. 23 cpv. 2 lett. b LAVS)

ha diritto a una rendita vedovile se sono contemporaneamente adempiute le condizioni seguenti:

6 Dall’11 ottobre 2022 i vedovi continuano ad avere diritto alla rendita per vedovi anche dopo che il figlio più giovane compie 18 anni (sentenza della Corte EDU dell'11.10.2022 nella causa B. contro la Svizzera [ricorso n. 78630/12], v. informativa AVS/PC n. 460 del 21.10.2022).

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3149 – al momento della morte del coniuge i figli hanno con il

coniuge superstite un rapporto di affiliazione gratuita;

3150 – almeno uno degli affiliati vive nell’economia domestica

del coniuge superstite. L’economia domestica deve essere comune già al momento del decesso. I figli che risiedono altrove per ragioni di studio o di frequenza scolastica mantenendo però un contatto normale con la famiglia sono considerati facenti parte dell’economia domestica;

3151 – in seguito al decesso del coniuge l’affiliato ha diritto a

una rendita per orfani.

3152 Nei casi regolati nell’articolo 23 capoverso 2 lettera b LAVS

il diritto a una rendita per vedove o per vedovi esiste solo dalla data dell’adozione (v. N. 3169).

3153 Nel caso di una persona sposata che prima di contrarre

matrimonio beneficiava già di una rendita vedovile, il diritto rinasce se:

– il nuovo matrimonio è dichiarato sciolto o nullo (art. 23 cpv. 5 LAVS); e

– la durata del matrimonio è inferiore a dieci anni (art. 46 cpv. 3 OAVS). È determinante la data della crescita in giudicato del divorzio o dell’annullamento.

3154 Se il coniuge muore contemporaneamente al figlio unico o

a tutti i figli e se non si può stabilire con certezza se uno dei figli sia sopravvissuto al genitore deceduto, il coniuge superstite dev’essere considerato senza figli (RCC 1976 pag. 190).

75

3.7.2 Divorziati

1/26 3.7.2.1 Condizioni comuni per le persone divorziate7

3155 Al momento del decesso dell’ex marito o dell’ex moglie, 1/26 una persona divorziata ha diritto illimitatamente a una ren-

dita per vedove o per vedovi se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

3156 – ha figli (art. 23 cpv. 1 e 2 LAVS) e il matrimonio è durato

almeno dieci anni (art. 24a cpv. 1 lett. a LAVS);

3157 soppresso

1/26

3158 – il figlio più giovane compie i 18 anni dopo che la persona 1/26 divorziata ha o avrà compiuto i 45 anni (art. 24a cpv. 1

lett. c LAVS)

3159 In caso di matrimonio derivante dalla conversione di un'u-

nione domestica registrata (art. 35 LUD), per la determinazione della durata del matrimonio va computata anche la durata della precedente unione domestica registrata (art. 35a cpv. 2 LUD).

3160 Una persona divorziata che non soddisfa almeno una delle 1/26 due condizioni summenzionate ha diritto a una rendita per

vedove o per vedovi soltanto e fintantoché i figli hanno meno di 18 anni (art. 24a cpv. 2 LAVS). I figli non devono essere necessariamente quelli della persona deceduta. Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui il figlio più giovane compie i 18 anni.

3161 Una persona divorziata che si risposa quando il primo co-1/26 niuge è ancora in vita, non ha diritto a una rendita per ve-

dove o per vedovi al momento del decesso del medesimo,

7 Secondo la sentenza del TF 9C_334/2024 del 16 dicembre 2024, in determinati casi anche gli uomini divorziati hanno diritto a una rendita per vedovi dopo che il figlio più giovane compie i 18 anni (v. informativa AVS/PC n. 493 del 31.1.2025 [d/f]).

76

nemmeno se nel frattempo ha divorziato anche dal secondo coniuge (DTF 127 V 75).

3162 Il diritto a una rendita vedovile estintosi con il passaggio a

nuove nozze (art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS) può rinascere in virtù dell’articolo 23 capoverso 5 LAVS soltanto in seguito allo scioglimento del secondo matrimonio tramite divorzio o annullamento. In caso di ulteriore matrimonio (p. es. terzo, quarto ecc.), cui segue un divorzio o un annullamento, la rinascita del diritto è esclusa (DTF 147 V 297).

1/26 3.7.2.2 Condizioni particolari per le donne divorziate

3162.1 Ha diritto a una rendita per vedove anche una donna divor-1/26 ziata senza figli che ha già compiuto i 45 anni al momento

del divorzio e il cui matrimonio sciolto è durato almeno dieci anni (art. 24a cpv. 1 lett. b LAVS);

3163 Il diritto alla rendita per vedove per le donne divorziate che

il 1° gennaio 1997 avevano già compiuto i 45 anni è stabilito secondo l’articolo 23 capoverso 2 LAVS, in vigore fino al 31 dicembre 1996, a condizione che non esista nessun diritto secondo il nuovo articolo 24a (lett. f cpv. 1 disposizioni finali della 10arevisione AVS). In tal caso, dopo la morte dell’ex marito, una donna divorziata è equiparata a una vedova, a condizione che l’ex marito fosse tenuto a versarle alimenti e che il matrimonio sia durato almeno dieci anni.

Una donna può beneficiare di tale regolamentazione soprattutto se:

– al momento del divorzio non aveva ancora compiuto i 45 anni; o

– il figlio minore ha compiuto i 18 anni prima che lei abbia compiuto i 45 anni.

3164 soppresso

1/26

77

3.7.3 Decesso e scomparsa

3.7.3.1 Data del decesso

3165 È determinante la data del decesso iscritta nel registro de-1/26 gli atti di morte. Se il corpo non è stato ritrovato, è determi-

nante la data del decesso iscritta nel registro delle famiglie (v. N. 3167).

3166 Se la data del decesso non è stata iscritta nel registro degli 1/26 atti di morte o se quale momento del decesso è stato

iscritto un periodo a cavallo tra due mesi, bisogna valutare quando è sopraggiunta la morte dell’assicurato secondo il principio della probabilità preponderante (RCC 1992 pag. 40). In questi casi gli atti devono essere sottoposti all’UFAS.

3.7.3.2 Scomparsa

3167 La dichiarazione della scomparsa pronunciata dal giudice

ai sensi degli articoli 35 – 38 CC è assimilata al decesso. In questi casi si considera come data di decesso quella iscritta nel registro delle famiglie che corrisponde alla data a cui si riferisce retroattivamente la dichiarazione della scomparsa.

3.7.4 Nascita del diritto

3168 Il diritto alla rendita nasce per principio il primo giorno del

mese che segue il decesso del coniuge (o dell’ex coniuge) (art. 23 cpv. 3 LAVS).

3169 In caso di adozione di un affiliato il diritto alla rendita nasce

il primo giorno del mese che segue quello in cui l’adozione è passata in giudicato (art. 23 cpv. 3 LAVS).

3170 In caso di rinascita del diritto alla rendita in seguito a divor-

zio o annullamento del nuovo matrimonio, il diritto nasce il primo giorno del mese che segue quello in cui la sentenza

78

di divorzio o annullamento è passata in giudicato (art. 46 cpv. 3 OAVS).

3171 Se una persona vedova straniera (a cui la rendita può es-

sere versata solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, il diritto alla rendita nasce con il mese che segue quello del trasferimento.

3172 Se una persona vedova cittadina di uno Stato non con-

traente trasferisce il proprio domicilio dalla Svizzera

all’estero e il coniuge deceduto era cittadino svizzero o di uno Stato con cui esiste un accordo internazionale, può continuare a richiedere la rendita vedovile all’estero.

3173 Anche in caso di scomparsa il diritto alla rendita nasce il

primo giorno del mese che segue quello del decesso del coniuge. Come data del decesso si considera quella iscritta nel registro delle famiglie che corrisponde alla data a cui si riferisce retroattivamente la dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice.

3174 Per principio il versamento della rendita vedovile non può

avvenire prima della dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice. Il diritto al pagamento arretrato delle rendite si estingue allo scadere dei cinque anni successivi alla fine del mese per cui era dovuta la prestazione (termine di perenzione, art. 46 LAVS in combinato disposto con

l’art. 24 cpv. 1 LPGA). Il termine di perenzione quinquennale inizia a decorrere nel momento in cui la persona superstite può al più presto ottenere dal giudice una dichiarazione di scomparsa ai sensi del diritto civile, vale a dire, nel caso di una persona da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, sei anni a far tempo dall’ultima notizia (VSI 1995 pag. 86 = DTF 120 V 170). Se la richiesta di rendita è stata inoltrata prima della scadenza del termine di perenzione, la rendita può essere versata retroattivamente dal primo giorno del mese che segue il decesso.

79

3175 Se circostanze particolari lo giustificano e se appare vero-

simile che si dichiarerà la scomparsa del coniuge, nei casi di scomparsa con grave pericolo di morte la rendita può essere eccezionalmente versata prima della dichiarazione di scomparsa. La rendita non può però essere assegnata prima dell’apertura della procedura di scomparsa. Questi casi devono essere sottoposti all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali dopo che è stata inoltrata la richiesta della dichiarazione di scomparsa.

3.7.5 Estinzione del diritto

3176 Il diritto alla rendita vedovile si estingue alla fine del mese

in cui:

3177 – la persona rimasta vedova muore;

3178 – la persona rimasta vedova si risposa;

3179 – una persona straniera rimasta vedova (a cui la rendita

può essere versata solo se è domiciliata in Svizzera e vi risiede abitualmente) trasferisce il proprio domicilio all’estero (eccezione per gli stranieri superstiti di cittadini svizzeri);

3180 - l’ultimo figlio che dà diritto alla rendita per vedove

(N. 3160) o alla rendita per vedovi (N. 3164) compie i 18 anni (art. 24a cpv. 2 LAVS).

3.8 Concorso delle rendite per vedove o per vedovi con le rendite di vecchiaia o d’invalidità

3181 Se una persona soddisfa contemporaneamente le condi-

zioni per una rendita vedovile e per una rendita di vecchiaia o d’invalidità (rendita intera dell’AI giusta l’art. 43 cpv. 1 LAI), è versata solo la rendita più elevata (art. 24b LAVS). Ciò si applica soprattutto nei casi in cui una persona vedova o divorziata:

80

3182 – ha diritto solo a una rendita parziale esigua in seguito a

lacune contributive;

3183 – ha diritto, in caso di durata di contribuzione completa, a

una rendita di vecchiaia o d’invalidità inferiore all’importo massimo della rendita vedovile.

3184 Se alla morte del coniuge il superstite beneficia già di una

rendita dell’AVS o dell’AI, il confronto deve essere effettuato solo se la rendita di vecchiaia o d’invalidità (compreso il supplemento di vedovanza ai sensi dell’art. 35bis LAVS) è inferiore all’importo massimo della rendita vedovile. Se la vedovanza insorge nel periodo della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia si veda i N. 5320 segg.

3.9 Concorso delle rendite per orfani con altre rendite

3185 Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni

di una rendita per orfani e una rendita vedovile o dell’AI (rendita intera dell’AI secondo l’art. 43 cpv. 1 LAI), è versata solo la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, per il confronto è determinante la somma delle due rendite per orfani (art. 28bisLAVS).

3.10 Concorso delle rendite per superstiti con i provvedimenti d’integrazione dell’AI

3186 Fintanto che il diritto ad una rendita d’invalidità della per-

sona invalida divenuta vedova od orfana è sospeso poiché le sono concessi provvedimenti d’integrazione dell’AI, la rendita per superstiti (rendita per vedove, per vedovi o per orfani) può essere versata.

3.11 Rifiuto, riduzione o soppressione di una rendita

3.11.1 AVS

3187 Se l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento assicu-

rato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un

81

crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate (art. 21 cpv. 1 LPGA).

3188 Se il decesso è dovuto solo a una negligenza, leggera o

grave, non si deve applicare una tale sanzione. Il tipo della sanzione e la sua estensione (durata e importo) sono fissati secondo la gravità della colpa.

3189 Le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti

dell’assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto (art. 21 cpv. 2 LPGA). I congiunti o i superstiti che non hanno commesso nessuna colpa giuridicamente rilevante hanno diritto alla rendita che spetta loro senza restrizioni, indipendentemente da sanzioni eventualmente prese nei confronti di loro familiari colpevoli.

3190 Per fissare le sanzioni i casi devono essere sottoposti

all’UFAS.

3.11.2 AI

3191 In caso di rifiuto, riduzione o revoca delle prestazioni pecu-

niarie si applicano i N. 3187 e 3189.

3192 Se l’assicurato si sottrae o si oppone a provvedimenti d’in-

tegrazione giustificati che dovrebbero comportare un sensibile miglioramento della sua capacità di guadagno, la rendita può essergli rifiutata temporaneamente o definitivamente (art. 21 cpv. 4 LPGA).

3193 L’esame di questi casi e la fissazione di eventuali sanzioni

incombono agli uffici AI.

82

3.12 Sospensione della rendita AI durante l’esecuzione di una pena detentiva o di un provvedi-

mento

3194 Durante l’esecuzione di una pena o di una qualunque altra

forma di privazione della libertà ordinata da un giudice penale, la rendita AI dell’interessato dev’essere sospesa (RCC 1988, p. 269). Se la persona in questione si sottrae all’esecuzione di una pena o di una misura, la sospensione del versamento va applicata dal momento in cui la pena o la misura avrebbe dovuto essere eseguita. Se invece l’esecuzione è stata rinviata d’intesa con l’autorità competente, la sospensione ha inizio solo a partire dal momento

dell’esecuzione effettiva (art. 21 cpv. 5 LPGA).

3195 La rendita AI non va invece sospesa, se l’esecuzione di

una misura stazionaria consente l’esercizio di un’attività lucrativa (cfr. N. 7200 segg. CIRAI). Non vi è motivo di sospendere la rendita nemmeno se una persona invalida è privata della libertà per motivi assistenziali.

3196 Le rendite per figli continuano ad essere versate, con la fis-

sazione di un limite massimo, anche durante la sospensione della rendita principale.

3197 Stabilire la durata della sospensione di una rendita AI e vi-

gilare sull’applicazione della stessa è incombenza degli uffici AI.

3.13 L’unione domestica registrata di coppie omo-

sessuali secondo la LUD

3.13.1 In generale

3198 Le basi per il disciplinamento della situazione giuridica

delle coppie omosessuali si trovano nella legge sull’unione domestica registrata. Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica.

83

3199 Dal 1° luglio 2022, con l'entrata in vigore delle modifiche

contemplate dal progetto «Matrimonio per tutti», in Svizzera non possono più essere costituite unioni domestiche registrate.

3200 Su richiesta, dal 1° luglio 2022 un'unione domestica regi-

strata può essere convertita in qualunque momento in matrimonio (art. 35 LUD). Dal momento in cui la dichiarazione di conversione è firmata, i partner sono considerati coniugati (art. 35a cpv. 1 LUD). Per quanto riguarda gli effetti giuridici futuri, il matrimonio derivante della conversione di un’unione domestica registrata va considerato come se fosse stato celebrato nel momento in cui i partner hanno costituito l’unione domestica registrata.

3201 Se i partner non richiedono la conversione, l’unione dome-

stica registrata è mantenuta e continua a produrre gli effetti di un’unione domestica registrata.

3202 Conformemente all’articolo 13a LPGA, per tutta la sua du-

rata, nel diritto delle assicurazioni sociali l’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. In caso di decesso di uno dei due partner, il partner registrato superstite ha gli stessi diritti di un vedovo nei confronti dell’AVS, anche nel caso in cui si tratti di una donna. Questo non vale tuttavia se l’unione domestica registrata è stata convertita in matrimonio (N. 3200). Infine, lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

3203 Le regole principali relative al diritto alla rendita e alla sua

fissazione sono illustrate di seguito. In mancanza di indicazioni esplicite, si applicano le regole generali valide in materia per i coniugi.

3.13.2 Stati civili e procedura

3204 Nell’ambito delle unioni domestiche registrate sono previsti

i seguenti stati civili:

– unione domestica registrata di coppie omosessuali;

84

– unione domestica di coppie omosessuali sciolta giudizialmente;

– unione domestica di coppie omosessuali sciolta per decesso; e

– unione domestica registrata in regime di separazione giudiziale (solo in caso di soppressione della limitazione).

Per questi nuovi stati civili sono necessari codici di stato civile speciali (cfr. DRRE [f/d]).

3205 La registrazione dell’unione domestica viene effettuata

dall’ufficio dello stato civile competente. L’ufficiale dello stato civile registra l’unione domestica e rilascia un certificato di unione domestica registrata, che funge da documento probatorio.

3206 La dichiarazione di conversione di un'unione domestica re-

gistrata in matrimonio va effettuata congiuntamente dinanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 35 LUD). I partner registrati sono considerati coniugati dalla data della firma della dichiarazione di conversione. Per il calcolo della durata del matrimonio si veda il N. 3146.

3207 Per lo scioglimento delle unioni domestiche registrate sono

competenti i tribunali civili. La sentenza di scioglimento è equiparata, quale documento probatorio, a una sentenza di divorzio.

3208 Anche l’annullamento di un’unione domestica registrata

deve essere stabilito per via giudiziale e comprovato con una sentenza di annullamento.

3209 I partner registrati possono sospendere la comunione do-

mestica, con o senza l’autorizzazione di un giudice, e vivere separatamente. Per l’AVS e l’AI ne derivano gli stessi effetti prodotti dalla separazione di persone sposate

(N. 5269 segg.).

3210 Le unioni domestiche di coppie omosessuali riconosciute

all’estero sono equiparate, a determinate condizioni, a

85

quelle costituite in Svizzera. In caso di rivendicazione di diritti in virtù di un’unione domestica conclusa all’estero, va consultato l’UFAS.

3211 Alle unioni domestiche registrate costituite all’estero prima

del 1° luglio 2022 (data di entrata in vigore del progetto «Matrimonio per tutti») si applica per analogia il N. 3200. Si può procedere alla conversione, se l’unione domestica è riconosciuta come equivalente in Svizzera.

3212 Le unioni domestiche registrate costituite all’estero dopo il

1° luglio 2022 (data di entrata in vigore del progetto «Matrimonio per tutti») non possono essere convertite in matrimonio e quindi in Svizzera continuano a sussistere in quanto tali.

3.13.3 Rivendicazione del diritto alla rendita

3213 Per la durata dell’unione domestica registrata, ciascun

partner è legittimato a presentare una richiesta di prestazioni per l’altro (v. N. 1005).

3214 Entrambe le rendite dei partner verranno fissate e pagate

dalla cassa di compensazione che era già competente per fissare e pagare la rendita del partner che per primo ha maturato il diritto. I N. 2015–2017 sono applicabili per analogia.

3.13.4 Rendite per figli e rendite per orfani

3215 La legge sull’unione domestica registrata vieta l’adozione

congiunta ai partner. Per contro, un partner ha la possibilità di adottare il figlio del partner registrato (adozione del figliastro, art. 264c CC).

3216 È inoltre possibile che un partner porti con sé nell’unione

domestica figli propri generati da una relazione precedente o precedentemente adottati con un’adozione singola. Anche nell’ambito dell’unione domestica registrata il rapporto

86

di filiazione sussiste solo con il genitore interessato. Con il partner può sorgere un rapporto di affiliazione (v. N. 3057 segg.).

3.13.5 Rendita per vedovi

3217 Se uno dei partner muore, il partner superstite ha i diritti di

un vedovo. Questo vale anche nei casi in cui il partner superstite è una donna (N. 3138 segg.), salvo se l’unione domestica registrata è stata convertita in matrimonio

(N. 3201). L’articolo 24a capoverso 2 LAVS è applicabile per analogia alle persone la cui unione domestica registrata è stata sciolta per via giudiziale.

3218 Il diritto a una rendita per vedovi precedente, estinto con la

registrazione dell’unione domestica, rinasce il primo giorno del mese seguente lo scioglimento dell’unione domestica registrata, se questa è stata sciolta o annullata dopo meno di dieci anni.

3.13.6 Calcolo della rendita

3219 I periodi durante il quale il partner esercitante un’attività lu-

crativa ha pagato il doppio del contributo minimo sono computati al partner senza attività lucrativa come periodo di contribuzione per la durata dell’unione domestica registrata. I N. 5035 segg. sono applicabili per analogia.

3220 I redditi da attività lucrativa conseguiti sono divisi a metà

durante gli anni civili dell’unione domestica registrata (N. 5082 segg.). Altrettanto vale per gli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Sono applicabili i N. 5175 segg. e i N. 5261 segg.

3221 Se entrambi i partner hanno diritto alla rendita, si applicano

le regole generali di limitazione (N. 5269 segg.).

87

3222 Ai partner vedovi aventi diritto a una rendita è accordato un

supplemento di vedovanza alla loro rendita di vecchiaia o d’invalidità (N. 5313 e 5314).

3.13.7 Scioglimento dell’unione domestica registrata

3223 Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata

comporta l’avvio della procedura di splitting (cfr. CSD).

3.13.8 Versamento, pagamento retroattivo, restitu-

zione e compensazione

3224 In materia di versamento, pagamento retroattivo, restitu-

zione e compensazione sono applicabili per analogia le regole valide per i coniugi (N. 10001 segg.).

4. Verifica delle condizioni assicurative e personali

4.1 In generale

4.1.1 Competenza per la verifica

4.1.1.1 Rendite AVS

4001 La cassa di compensazione verifica le condizioni assicura-

tive e personali per le rendite di vecchiaia e per superstiti.

4.1.1.2 Rendite AI e assegni per grandi invalidi per maggiorenni

4002 L’ufficio AI verifica le condizioni assicurative e personali in

caso di domande per rendite AI e assegni per grandi invalidi dell’AVS e dell’AI per maggiorenni. Per quanto riguarda la collaborazione delle casse di compensazione si applica la CPAI.

4003 Conclusi gli accertamenti, gli atti vanno trasmessi unita-

mente alla decisione e ai documenti necessari (certificato

88

AVS, libretto di famiglia, permesso per stranieri, attestato di formazione) alla cassa di compensazione competente per il calcolo e il pagamento della prestazione. Per la determinazione delle rendite e l’emanazione della decisione si applicano la CPAI e/o la CIRAI.

4.2 Verifica dei dati personali

4.2.1 Verifica da parte delle casse

4004 I dati personali vanno verificati in base ai dati dei registri

degli assicurati e delle rendite nonché ai documenti ufficiali. Sono considerati documenti ufficiali tutti i documenti di stato civile allestiti dalle autorità di stato civile (p. es. il certificato di famiglia [ex libretto di famiglia], l’atto di origine, il certificato di stato civile e gli atti relativi alla nascita, al matrimonio, all’unione domestica ecc.), il permesso di dimora (ricevuta per documenti depositati), il controllo abitanti, il passaporto e la carta d’identità. Occorre tenere presente che i registri e i documenti non sono sempre aggiornati. In caso di dubbi va quindi richiesto il certificato di stato civile.

4005 Non forniscono prove sufficienti sullo stato della persona il

libretto di servizio, l’atto di battesimo, le carte di legittimazione o altri attestati personali, certificati del datore di lavoro oppure la notifica per un certificato d’assicurazione.

4006 La verifica riguarda tutte le persone che fanno valere un di-

ritto alle prestazioni e tutti i familiari dell’avente diritto che vanno presi in considerazione per una rendita completiva o per figli.

4007 Se non è possibile verificare i dati degli stranieri in base

alle fonti menzionate al N. 4004 o lo si può fare solo in parte, vanno consultati altri documenti ufficiali, quali il passaporto, attestati delle autorità competenti del Paese d’origine (p. es. estratti dal registro dello stato civile) e il libretto degli stranieri.

89

4008 Se è possibile verificare completamente i dati delle per-

sone aventi diritto in base ai dati dei registri ufficiali, si può rinunciare a richiedere i documenti ufficiali. Questo vale in particolare per le casse di compensazione che hanno accesso ai registri degli abitanti del Cantone o dei Comuni.

4009 Sulla domanda occorre indicare in base a quali registri e

documenti sono stati verificati i dati personali.

4.2.2 Collaborazione degli uffici di stato civile

4010 L’ufficio di stato civile del luogo di domicilio della persona

avente diritto fornisce dati personali che la riguardano conformemente all’articolo 32 LPGA a condizione che siano richiesti mediante la «Conferma dei dati personali» (modulo 318.271). Per contro la conferma dei dati personali va richiesta mediante detto modulo all’ufficio di stato civile soltanto quando le indicazioni sui documenti ufficiali e registri (registri degli assicurati e Infostar) sono incomplete, imprecise o contraddittorie.

4011 La «Conferma dei dati personali» può essere impiegata

soltanto per informazioni su cittadini svizzeri. Le informazioni su cittadini stranieri residenti in Svizzera vanno richieste all’ufficio controllo abitanti del luogo di domicilio o di dimora richiamando l’articolo 32 LPGA.

4012 La «Conferma dei dati personali» va inviata in due esem-

plari all’ufficio di stato civile. Il modulo deve essere redatto nella lingua ufficiale dell’ufficio interpellato. La cassa di compensazione deve iscrivere nel questionario tutti i dati personali di cui è a conoscenza.

4013 A pagina 1 della «Conferma dei dati personali», lo spazio

riservato per osservazioni particolari è previsto per domande supplementari della cassa di compensazione (p. es. su diversi matrimoni di una vedova e la loro durata complessiva) e le corrispondenti informazioni dell’ufficio di stato civile.

90

4.2.3 Procedura in caso di indicazioni divergenti

4014 Se i dati del registro degli assicurati e/o lo stato civile co-

municato da Infostar non corrispondono ai dati figuranti sui documenti ufficiali attuali dell’assicurato e si sospetta che le iscrizioni nel registro siano errate, occorre avviare una procedura di rettifica.

4015 A tal fine, la cassa di compensazione deve compilare il mo-

dulo «Richiesta di rettifica dei dati di un registro ufficiale di persone della Confederazione» nella misura del possibile, chiedendo poi all’assicurato di completarlo e firmarlo. Successivamente, l’assicurato deve inviare il modulo all’ufficio controllo abitanti del proprio luogo di domicilio affinché esso lo verifichi (cfr. al riguardo le informazioni dettagliate sul sito Internet dell’UCC).

4.3 Verifica del domicilio svizzero

4.3.1 Domicilio civile in Svizzera

4016 Il domicilio civile è d’importanza fondamentale, sul piano

del diritto relativo all’AVS, per la qualità di assicurato di una persona. Determinante è il domicilio civile ai sensi degli articoli 23 segg. CC.

4017 L’esistenza del domicilio in Svizzera va verificata sotto tutti

gli aspetti in ogni singolo caso. Il pagamento delle imposte in Svizzera, l’esercizio di diritti civili, la conclusione di contratti di locazione di un appartamento, il deposito di documenti non provano sufficientemente il domicilio.

4018 Il domicilio in Svizzera è giudicato secondo il diritto sviz-

zero prescindendo dalla nazionalità della persona interessata.

4019 Sono fatte salve convenzioni internazionali di altro tenore

che a volte sostituiscono il concetto di domicilio con quello

91

di «dimora abituale». Quest’ultimo richiede soltanto, contrariamente al concetto di domicilio, che si dimori o si intenda dimorare in un luogo per un periodo più lungo.

4020 Per la verifica del domicilio civile in Svizzera si applicano le

disposizioni delle DOA.

4.3.2 Concetto di domicilio

4021 È considerato come domicilio di una persona il luogo dove

essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Le condizioni sono la volontà di stabilirsi durevolmente in un luogo (esigenza soggettiva) e la permanenza effettiva nel medesimo (esigenza oggettiva). Devono essere soddisfatte contemporaneamente entrambe le condizioni.

4022 Non è necessario che una persona voglia rimanere nello

stesso luogo per un periodo più lungo. Anche un periodo di dimora breve può costituire domicilio. Durevolmente va inteso nel senso di «non temporaneo». È sufficiente l’intenzione manifesta di considerare un determinato luogo come punto centrale della propria esistenza, dei rapporti personali, economici, familiari e professionali (RCC 1982

pag. 171).

4023 Viceversa, neppure un lungo periodo di dimora costituisce

domicilio quando il diritto pubblico (a es. la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri) vieta l’attuazione a lungo termine di tale intenzione. Questo vale segnatamente per le persone in possesso di un permesso per dimoranti temporanei (permesso L). I dimoranti temporanei sono stranieri che soggiornano temporaneamente in Svizzera, di solito per meno di un anno, ad uno scopo ben determinato, esercitando o meno un’attività lucrativa.

4024 Per gli stranieri con un permesso di dimora (permesso B),

un permesso di domicilio (permesso C) o un permesso di dimora con attività lucrativa (permesso Ci) si può presumere di regola che abbiano stabilito il domicilio nel luogo in questione dall’ultima data di entrata in Svizzera. I dimoranti

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con un permesso B sono stranieri che soggiornano in Svizzera a lungo termine, esercitando o meno un’attività lucrativa. I domiciliati (permesso C) sono stranieri che, dopo una dimora di cinque o dieci anni in Svizzera, hanno ottenuto il permesso di domicilio. Il permesso di dimora con attività lucrativa (permesso Ci) è destinato ai familiari (coniuge e figli di età inferiore ai 21 anni) dei funzionari di organizzazioni intergovernative nonché ai membri di rappresentanze estere.

4025 I richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione (permesso S) e le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) stabiliscono il domicilio in Svizzera anche se hanno l’intenzione di rientrare in patria non appena le condizioni lo permettono. Il domicilio inizia dalla data di entrata nel nostro Paese.

I richiedenti l’asilo sono persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera e per le quali è in corso una pertinente procedura. Il permesso per persone bisognose di protezione (permesso S) autorizza un soggiorno temporaneo in Svizzera. L’interessato non può tuttavia uscire dai confini della Svizzera né rientrare nel nostro Paese. L’ammissione provvisoria (permesso F) è concessa a persone per le quali l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato nei loro confronti è inammissibile (violazione del diritto internazionale pubblico), non ragionevolmente esigibile (pericolo concreto per l’interessato) o impossibile (per motivi tecnici).

4026 Il domicilio va verificato singolarmente per ogni persona prescindendo dal suo stato civile. Finché due coniugi vivono nello stesso appartamento si può tuttavia supporre che abbiano un domicilio comune.

Dal 1° giugno 2002, data dell’entrata in vigore degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, per i cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS la data di entrata nel nostro Paese non è più indicata, per il momento, nel permesso di dimora. I permessi di dimora dei cittadini appartenenti ad

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altri Stati continuano invece a contenere questa informazione. La data di entrata dei cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS può essere richiesta presso gli uffici cantonali competenti (cfr. Informativa AVS/PC n. 384 e

n. 389 [f/d]).

4027 Se due coniugi mantengono l’abitazione in Svizzera seb-

bene uno di essi lavori all’estero, si può ritenere che entrambi abbiano il domicilio in Svizzera a condizione che uno dei coniugi (e i figli) occupi l’abitazione e che non sia stata annullata la comunione domestica (art. 175 CC).

4028 Non sono assicurate le persone che soggiornano in Sviz-

zera unicamente a scopo di visita, cura, vacanza o studi, sempreché non vi esercitino un’attività lucrativa e non vi stabiliscano il domicilio (art. 2 cpv. 1 lett. a OAVS).

4.4 Verifica della qualità di assicurato

4.4.1 In generale

4029 Per principio sono assicurate ai sensi dell’articolo 1a capo-

verso 1 LAVS tutte le persone con il domicilio civile in Svizzera che esercitano un’attività lucrativa o che lavorano all’estero come cittadini svizzeri al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale.

4030 Per l’obbligo assicurativo e la relativa qualità di assicurato

si applicano le disposizioni delle DOA.

4.4.2 Qualità di assicurato

4031 Di regola si può ritenere che adempiano la qualità di assi-

curato le persone domiciliate in Svizzera che esercitano o meno un’attività lucrativa.

4032 Lo stesso vale di regola per persone domiciliate in Svizzera

che esercitano un’attività lucrativa all’estero, fatte salve disposizioni contrarie di accordi internazionali.

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4033 I cittadini di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso

un accordo internazionale che esercitano un’attività lucrativa nello Stato contraente interessato, ma sono domiciliati in Svizzera, non adempiono di regola la qualità di assicurato (p. es. un cittadino francese che ha il domicilio in Svizzera ed esercita un’attività lucrativa in Francia). Su richiesta essi possono aderire facoltativamente all’assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato.

4034 I cittadini svizzeri domiciliati nel nostro Paese che eserci-

tano un’attività lucrativa in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale non adempiono di regola la qualità di assicurato. Su richiesta, essi possono aderire facoltativamente all’assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato (art. 1a cpv. 4 LAVS).

4035 I richiedenti l’asilo la cui domanda è stata accettata adem-

piono la qualità di assicurato retroattivamente dalla data di entrata in Svizzera.

4036 I richiedenti l’asilo la cui domanda è stata respinta ma che

vivono in un centro di accoglienza o hanno ottenuto l’asilo temporaneo adempiono la qualità di assicurato dalla data di rifiuto della domanda.

4.5 Compimento della durata minima di contribuzione

4037 Per l’adempimento della durata minima di contribuzione

possono essere considerati soltanto i periodi compiuti prima del raggiungimento dell’età di riferimento.

4038 La durata minima di contribuzione non deve essere con-

traddistinta da un rapporto di continuità, dato che vengono sommati i singoli periodi di contribuzione. Questi sono determinati in base ai mesi computando come interi i mesi civili incompleti (RCC 1982 pag. 359).

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4039 La durata minima di contribuzione deve essere adempiuta

al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Periodi di contribuzione successivi o periodi per i quali, ad esempio, si sono acquisiti accrediti per compiti educativi e assistenziali non possono essere computati.

4040 Se l’adempimento della durata minima di contribuzione non

è deducibile subito dal CI la cassa di compensazione lo accerta in base agli atti di cui dispone (atti della cassa di compensazione, attestati del datore di lavoro, permessi ufficiali ecc.). L’avente diritto deve addurre personalmente la prova mediante tali permessi e attestati (in particolare sul periodo di dimora e di attività lucrativa in Svizzera).

4.6 Verifica della qualità di rifugiato e di apolide

4.6.1 Qualità di rifugiato

4.6.1.1 Prova

4041 L’avente diritto che invoca la qualità di rifugiato deve pro-

varla mediante l’attestato rilasciato dalla Segreteria di Stato della migrazione. La data di rilascio non può precedere di più di due mesi la data della domanda. I rifugiati o gli apolidi con domicilio all’estero devono presentare un’attestazione corrispondente, rilasciata dall’autorità estera competente.

4.6.1.2 Revoca

4042 In caso di revoca della qualità di rifugiato la Segreteria di

Stato della migrazione trasmette all’UCC una copia della relativa decisione con tutti i dati necessari per la determinazione del numero AVS (cognome, nome, data di nascita, sesso e Paese d’origine).

4043 L’UCC verifica il diritto alla prestazione della persona inte-

ressata. In caso affermativo chiede alla Segreteria di Stato della migrazione, dopo che è scaduto il termine di ricorso

96

stabilito nella decisione, se il ricorso è stato inoltrato. La Segreteria di Stato della migrazione informa se la sua decisione ha acquistato forza giuridica o se è pendente un ricorso. Nel secondo caso informa l’UCC sull’esito del ricorso a procedimento ultimato.

4044 Se non è stato inoltrato ricorso, l’UCC trasmette alla cassa

di compensazione competente la copia della decisione comunicando anche l’informazione della Segreteria di Stato della migrazione, il numero AVS e il tipo di prestazione. In caso di ricorso attende la decisione definitiva e procede analogamente.

4045 Per prestazioni AI, l’UCC invia la relativa domanda all’uffi-

cio AI.

4046 La cassa di compensazione verifica se la revoca della qua-

lità di rifugiato ha ripercussioni sul diritto alla prestazione della persona interessata. Per prestazioni AI, questo compito spetta all’ufficio AI.

4.6.2 Apolidi

4047 La Segreteria di Stato della migrazione segnala all’UCC, se

ne è a conoscenza, tutte le persone che non sono più apolidi. A sua volta, l’UCC comunica alla cassa di compensazione competente i nominativi delle persone aventi diritto a prestazioni. Per prestazioni AI, l’UCC invia la comunicazione all’ufficio AI.

4.7 Esigenze particolari per singole rendite

4.7.1 In generale

4048 Le condizioni personali per la rendita ordinaria sono disci-

plinate nelle parti 3 e 5, quelle per le rendite straordinarie nella parte 7 e quelle relative agli assegni per grandi inva-

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lidi nella parte 8. Di seguito sono esposte le principali condizioni personali per le quali occorre addurre prove e giustificazioni particolari. L’elenco non è completo.

4.7.2 Accrediti per compiti educativi per genitori non sposati

4.7.2.1 Autorità parentale in comune dopo il divorzio

4049 Per verificare, al momento del calcolo della rendita, l’even-

tuale diritto ad accrediti per compiti educativi e il numero di anni da prendere in considerazione di persone il cui (precedente) matrimonio è stato sciolto, è necessario richiedere la sentenza o la convenzione di divorzio. Dai documenti richiesti deve emergere se l’intero accredito per compiti educativi è assegnato a un solo genitore, e in tal caso a quale, o diviso a metà tra i due genitori (art. 52fbiscpv. 1 OAVS).

4050 Se i genitori hanno concluso a posteriori una convenzione

secondo l’articolo 52fbiscapoverso 3 OAVS, questa deve essere inoltrata insieme alla sentenza o alla convenzione di divorzio. Dalla convenzione scritta deve emergere a quale genitore sarà assegnato l’intero accredito per compiti educativi o se questo sarà diviso a metà.

4051 La convenzione deve essere firmata da ambedue i genitori.

4.7.2.2 Modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale da parte dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) o del tribunale

4052 Di norma, i figli minorenni sono soggetti all’autorità paren-

tale congiunta dei genitori (art. 296–298c CC). Se fatti nuovi importanti esigono per il bene del figlio che l'attribuzione dell'autorità parentale sia modificata dal tribunale o dall'APMA (art. 134 CC), la relativa decisione deve essere allegata alla richiesta di rendita.

98

4.7.3 Rendite per figli e orfani quando figli di oltre

18 anni seguono una formazione

4.7.3.1 Attestato di formazione

4053 Se la persona avente diritto alla prestazione o il suo rap-

presentante fa valere che un figlio sta seguendo una formazione scolastica o professionale deve presentare, secondo il caso, un contratto di tirocinio o un attestato del datore di lavoro, un certificato dell’istituto scolastico, un attestato della segreteria dell’università o della scuola superiore, un libretto di frequenza di corsi universitari debitamente compilato, un attestato di esami semestrali intermedi o un certificato semestrale intermedio rilasciato da un istituto scolastico privato, un attestato d’iscrizione a corsi ecc. Questa formalità deve essere adempiuta sia per periodi in cui si percepisce una rendita sia per quelli in cui la rendita è stata rinviata.

4054 I documenti devono fornire informazioni sul genere e la du-

rata presumibile della formazione e, in caso di formazione pratica (p. es. volontariato), sulla remunerazione pattuita (salario d’apprendista, indennità di volontariato ecc.). Se non possono essere ottenute indicazioni precise sulla durata presumibile dello studio, si deve verificare all’inizio di ogni semestre se l’interessato prosegue gli studi (attestato d’immatricolazione rilasciato dall’istituto scolastico, libretto di frequenza di corsi universitari debitamente compilato).

4055 Per i figli che parallelamente alla formazione esercitano

un’attività lucrativa temporanea o stabile e fanno valere il diritto alla rendita devono essere presentati i documenti necessari per l’accertamento (p. es. contratto d’impiego, attestato del datore di lavoro, dichiarazione del salario, attestato di studi o di corsi).

4056 Le condizioni salariali vanno accertate regolarmente, ben-

ché per le modifiche si rimandi all’obbligo di informare.

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4.7.3.2 Servizio militare, civile o di protezione civile

4057 Il servizio militare, civile o di protezione civile prestato è

provato di regola mediante il libretto di servizio se non è già noto in base al modulo IPG. Il servizio militare o civile prestato all’estero deve essere giustificato mediante un attestato del comando competente.

4.7.3.3 Malattia o infortunio

4058 Se la formazione è interrotta per lungo tempo a causa di

malattia o infortunio, un certificato medico deve confermare che la formazione non può più essere proseguita per motivi di salute (malattia o infortunio) e indicare la durata dell’interruzione.

4.7.4 Accertamenti relativi ad affiliati

4059 La richiesta deve fornire informazioni sull’affiliato, sul padre

affiliante e sulla madre affiliante nonché i dettagli precisi sulle condizioni materiali alla base del rapporto di affiliazione e la sua durata (foglio complementare 2, mo-

dulo 318.275).

4060 Alla domanda deve essere allegata una conferma dell’au-

torità competente per la vigilanza degli affiliati sull’autorizzazione del corrispondente rapporto d’affiliazione. Se le prescrizioni in materia non prevedono l’obbligo di autorizzazione occorre comunque allegare una corrispondente conferma dell’autorità menzionata.

4061 Le condizioni personali dell’affiliato vanno esaminate di re-

gola in base al certificato di stato civile rilasciato dal competente ufficio di stato civile.

4062 I dati sul rapporto di affiliazione vanno verificati in base alla

conferma di cui al N. 4313. Indicazioni ufficiali supplementari vanno richieste direttamente all’autorità di vigilanza degli affiliati (cfr. art. 316 CC).

100

4063 La cassa di compensazione può basarsi su fatti che ha

constatato adempiendo altri compiti (ad es. versamento di prestazioni complementari e assistenziali, assegni familiari).

4.7.5 Rendita per superstiti

4.7.5.1 In generale

4064 Per figli e orfani dai 18 ai 25 anni, per figli i cui genitori non

sono o non sono più sposati, o per affiliati non sempre sono sufficienti i dati raccolti con il modulo di richiesta. La cassa di compensazione deve chiedere all’avente diritto di fornire le indicazioni supplementari necessarie nel singolo caso.

4065 Per la domanda della rendita per superstiti va compilato se

necessario il foglio complementare 2 (modulo 318.275).

4.7.5.2 Rendita vedovile in caso di adozione di affiliati

4066 Se è richiesta una rendita vedovile in caso di adozione di

un affiliato che vive in comunione domestica (art. 23 cpv. 2 lett. b LAVS), occorre verificare se e quando è avvenuta l’adozione.

1/26 4.7.5.3 Rendita vedovile di una persona divorziata

4067 Quando una rendita vedovile è versata per la prima volta a 1/26 una persona divorziata occorre verificare:

4068 – qualora il matrimonio sciolto sia durato almeno dieci anni 1/26 dalla celebrazione fino al passaggio in giudicato del di-

vorzio (sentenza di divorzio, eventualmente certificato di stato civile), se la persona divorziata abbia figli (non necessariamente della persona deceduta) (art. 24a cpv. 1 lett. a LAVS); oppure

101

4069 – qualora il matrimonio non sia durato dieci anni, se un fi-1/26 glio compia i 18 anni dopo i 45 anni della persona divor-

ziata (art. 24a cpv. 1 lett. c LAVS).

4069.1 Se nessuna delle condizioni precedenti è adempiuta, nel 1/26 caso di una donna divorziata occorre verificare se il matri-

monio sia durato almeno dieci anni e se il divorzio sia intervenuto dopo che la donna ha compiuto i 45 anni (art. 24a cpv. 1 lett. b LAVS).

4070 In caso di matrimonio derivante dalla conversione di un'u-

nione domestica registrata (art. 35 LUD), per la determinazione della durata del matrimonio sciolto va computata anche la durata della precedente unione domestica registrata (art. 35a cpv. 2 LUD).

4.7.5.4 Rinascita della rendita vedovile

4071 Per la rendita vedovile riattivata occorre verificare se il ma-

trimonio sciolto o annullato è durato meno di dieci anni dalla celebrazione fino al divorzio passato in giudicato (sentenza giudiziaria o attestato dell’autorità giudiziaria).

4072 In caso di matrimonio derivante dalla conversione di un'u-

nione domestica registrata (art. 35 LUD), per la determinazione della durata del matrimonio sciolto va computata anche la durata della precedente unione domestica registrata (art. 35a cpv. 2 LUD).

4.7.5.5 Scomparsa di un coniuge o di un genitore

4073 Se l’avente diritto invoca la scomparsa del coniuge o di un

genitore, la cassa di compensazione deve richiedere la dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice o un attestato dell’ufficio di stato civile del comune d’origine della persona scomparsa (certificato di stato civile).

102

4.7.5.6 Rendite per trovatelli

4074 I dati personali di un trovatello sono iscritti nel registro delle

nascite del luogo di ritrovamento.

4.8 Decesso o invalidità causati intenzionalmente

4075 Se in base a una domanda di rendita per superstiti vi sono

seri motivi di ritenere che il decesso sia stato causato intenzionalmente dall’avente diritto o in seguito a un delitto o a un reato intenzionali, occorre un accertamento più approfondito dei fatti, ad esempio in base a rapporti di polizia (v. N. 3189 segg.).

4076 L’accertamento e la decisione in caso d’invalidità causata

intenzionalmente competono agli uffici AI (CPAI).

4.9 Riunione dei conti individuali

4.9.1 In generale

4077 La procedura è regolata dalle disposizioni delle D CA/CI.

4078 Prima della riunione dei conti individuali (RCI) la cassa di

compensazione deve verificare per le persone divorziate se la ripartizione del reddito è già stata effettuata nell’ambito del divorzio. In caso contrario, la ripartizione deve essere effettuata prima della RCI. Per la procedura si applica la CSD. Competente per lo splitting è quindi la cassa di compensazione che versa la rendita corrente del coniuge divorziato. La competenza per il versamento di entrambe le rendite è regolata invece dai N. 2020 seg.

4079 Se al momento della domanda di rendita una cassa di

compensazione constata che un coniuge divorziato e precedentemente beneficiario di rendita è già deceduto, la ripartizione dei redditi può essere effettuata come quando subentra il secondo evento assicurato per le persone sposate (ovvero senza ordine di splitting).

103

4.9.2 Verifica dei CI riuniti

4080 La cassa di compensazione che determina la rendita di re-

gola non verifica i CI individuali trasmessi dalle casse di compensazione interessate.

4081 Se constata che delle registrazioni mancano (p. es. i redditi

da attività lucrativa costitutivi della rendita conseguiti presso un datore di lavoro segnalato nella richiesta), la cassa di compensazione che determina la rendita adotta i debiti provvedimenti, o ne incarica la cassa competente. A tal fine si applicano le D CA/CI; per la procedura in caso di perdita del libretto delle marche degli studenti si rinvia alle DIN.

4082 Per le persone sposate la cassa di compensazione deve

riunire anche i CI intestati ai precedenti cognomi.

4.10 Rendite straordinarie

4.10.1 In generale

4083 Per accertare se deve essere assegnata una rendita ordi-

naria o una straordinaria, occorre procedere in ogni caso alla riunione dei CI. Se per un avente diritto non è tenuto nessun CI, le corrispondenti rubriche della conferma di riunione dei CI effettuata dall’UCC risultano vuote.

4084 Per prevenire doppi versamenti, occorre trasmettere l’or-

dine di riunione dei CI anche per gli invalidi dalla nascita o precoci, anche se risulta evidente che essi non hanno potuto compiere un intero anno di contribuzione fino all’insorgere dell’evento assicurato.

4.10.2 Rendite completive e per figli

4085 Per il versamento di rendite completive e per figli occorre

verificare se ogni avente diritto adempie le condizioni di domicilio e di dimora.

104

5. Calcolo delle rendite

5.1 Basi di calcolo

5001 Le basi di calcolo delle rendite e delle prestazioni transito-

rie sono:

5002 – in linea di principio, il rapporto fra gli anni interi di contri-

buzione di una persona rispetto a quelli della sua classe di età al momento dell’insorgenza dell’evento assicurato; e

5003 – il reddito annuo medio determinante.

5004 Per le persone che riscuotono anticipatamente la totalità o

una parte della rendita la base di calcolo è il rapporto fra i loro anni interi di contribuzione all’inizio dell’anticipazione e quelli della loro classe di età al raggiungimento dell’età di riferimento (art. 40 cpv. 4 LAVS).

5005 Determinante per stabilire le singole basi di calcolo è il mo-1/26 mento in cui insorge l’evento assicurato (compimento

dell’età di riferimento, insorgenza dell’invalidità o decesso). L’anno di livello per il calcolo della rendita corrisponde all’anno civile in cui è insorto l’evento assicurato. Questo è importante soprattutto quando, in seguito a prescrizione, domanda tardiva o modifica, la rendita non può essere versata retroattivamente dall’inizio effettivo del diritto o

quando, per altre ragioni, può esserlo soltanto in un secondo tempo (sentenza del TF 9C_492/2024 del 24 febbraio 2025 consid. 4).

5005.1 La riscossione anticipata della rendita di vecchiaia non è 1/25 considerata un evento assicurato. In tal caso l’anno di li-

vello per il calcolo della rendita corrisponde all’anno civile in cui inizia la riscossione anticipata (art. 40 cpv. 5 LAVS, N. 6033).

Esempio: un uomo nato il 5 dicembre 1964 anticipa la riscossione della rendita di un anno, a partire dal gennaio del 2029. È pertanto considerato quale anno di livello l’anno 2029.

105

5.2 Periodo di contribuzione

5.2.1 Concetto di durata di contribuzione

5006 È considerato in generale come durata di contribuzione il

periodo in cui una persona è stata soggetta all’obbligo contributivo e per il quale possono essere computati il reddito o accrediti per compiti educativi o assistenziali.

5007 La situazione è diversa per le persone che proseguono l’at-

tività lucrativa dopo l’età di riferimento. A loro si applicano condizioni particolari per quanto concerne il reddito annuo dell’attività lucrativa e i contributi versati (N. 5062 segg.).

5.2.2 Determinazione della durata di contribuzione

5008 Per considerare un determinato periodo come durata di

contribuzione, una persona deve essere stata assicurata oppure:

5009 – aver adempiuto o potere ancora adempiere personal-

mente l’obbligo contributivo pagando i contributi;

5010 – il coniuge esercitante un’attività lucrativa deve aver ver-

sato almeno il doppio dell’importo minimo secondo l’articolo 3 capoverso 3 LAVS; oppure

5011 – quando possono esserle computati accrediti per compiti

educativi o assistenziali (art. 29terLAVS).

5.2.2.1 Qualità di assicurato e obbligo contributivo

5012 Durante questo periodo la persona deve essere stata assi-

curata e soggetta all’obbligo contributivo (art. 1a–3 LAVS, art. 1b e 2 LAI). È irrilevante che essa non abbia dovuto temporaneamente pagare contributi, perché, ad esempio, quando ha abbandonato l’attività lucrativa li ha già pagati su un determinato reddito minimo e conformemente all’arti-

106

colo 10 LAVS non è più stata tenuta, nel rispettivo anno civile, al pagamento di contributi come persona non esercitante un’attività lucrativa.

5013 Non sono invece considerati come durata di contribuzione:

5014 – i periodi privi di un rapporto assicurativo ai sensi degli ar-

ticoli 1a e 2 LAVS e dell’articolo 1b LAI;

– i periodi durante i quali non erano adempiute le condizioni di cui all’articolo 29biscapoverso 4 LAVS (N. 5007).

5.2.2.2 Adempimento dell’obbligo contributivo

5016 I contributi dovuti dalla persona assicurata devono già es-

sere pagati o poter ancora essere pagati al momento in cui sorge il diritto alla rendita (art. 16 cpv. 1 e 2 LAVS). Se i contributi non sono stati pagati, perché non registrati o irrecuperabili, e tale debito è già prescritto quando sorge il diritto alla rendita, non si computa di regola il corrispondente periodo di contribuzione (rimane salvo il computo di periodi di contribuzione di cui all’art. 29tercpv. 2 lett. b e c LAVS).

5017 Se una persona può provare che a suo tempo i contributi

sono stati dedotti dal salario e che era stato pattuito un accordo di salario netto, si possono computare i corrispondenti periodi di contribuzione (RCC 1969 pag. 545). I risarcimenti di danni dei datori di lavoro (art. 52 LAVS) come pure delle associazioni fondatrici, della Confederazione e dei Cantoni (art. 70 LAVS) sono anch’essi considerati come contributi.

5.2.3 Determinazione dei periodi di contribuzione in base ai contributi pagati

5.2.3.1 Domicilio civile in Svizzera

5018 Se una persona è stata assicurata e soggetta all’obbligo

contributivo per un determinato periodo, conta come durata

107

di contribuzione l’intero anno se nel CI del corrispondente anno sono stati registrati almeno i redditi elencati nell’Allegato I delle presenti direttive. In questi casi va considerato come durata di contribuzione l’intero anno anche se l’effettiva durata di contribuzione registrata nel CI è inferiore a un anno (per il computo degli anni di gioventù v. N. 5045 – 5046).

5019 Se i redditi registrati nel CI per un determinato anno non

raggiungono i contributi minimi elencati nell’Allegato I delle presenti direttive, si computa un numero di mesi di contribuzione determinato in base ai contributi.

5020 Non si può computare un anno intero o mesi di contribu-

zione se la persona non è stata assicurata e soggetta all’obbligo contributivo per tutta la durata corrispondente (RCC 1974 pag. 180).

5021 Per determinare i periodi di contribuzione relativi a

un’unione matrimoniale occorre basarsi, per entrambi i coniugi, sulla durata di contribuzione esistente prima della ripartizione del reddito (eccezione, v. N. 5040). Questo anche qualora il reddito di una persona registrato nel CI per un determinato anno non raggiunga più, a causa della ripartizione del reddito, i contributi minimi previsti dall’Allegato I.

5.2.3.2 Senza domicilio civile in Svizzera

5022 Per determinare i periodi di contribuzione degli anni a par-

tire dal 1969 si computano di regola i periodi di contribuzione riportati nel CI (RCC 1982 pag. 359), anche qualora il reddito registrato non corrisponda a un’attività lucrativa a tempo pieno.

5023 Se eccezionalmente nel CI le indicazioni sui periodi di con-

tribuzione mancano o sono incomplete, la cassa che determina la rendita verifica se la durata di contribuzione è desumibile da altri dati del CI relativi all’anno civile in que-

108

stione. Se mancano altri dati o se dalla somma delle singole registrazioni non risulta un anno di contribuzione intero, la cassa che tiene il conto determina la durata di contribuzione in base agli atti di cui dispone.

5024 Per determinare i periodi di contribuzione relativi a

un’unione matrimoniale occorre basarsi per entrambi i coniugi sulla durata di contribuzione precedente la ripartizione del reddito (eccezione, v. N. 5040). I redditi dell’altro coniuge non possono quindi costituire un periodo di contribuzione.

5.2.4 Periodi di contribuzione computabili

5.2.4.1 Principio

5025 Per determinare gli anni interi di contribuzione di una per-

sona occorre basarsi sulla durata di contribuzione personale descritta ai N. 5006 segg. che essa ha compiuto dal 1° gennaio dell’anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l’insorgere

dell’evento assicurato. Si considera come evento assicurato il compimento dell’età di riferimento oppure la data dell’insorgenza dell’invalidità o del decesso. I periodi di contribuzione compiuti tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e la nascita del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune contributive (art. 52c OAVS).

5025.1 soppresso

1/26

5026 Se dei mesi di contribuzione dell’anno in cui è sorto

l’evento assicurato devono essere presi in considerazione per colmare delle lacune, essi vanno riportati nella corrispondente lacuna contributiva. Le lacune contributive vanno colmate in senso cronologico inverso a partire dall’anno in cui è sorto l’evento assicurato. Questa misura è presa soltanto dopo aver colmato le lacune esistenti con

109

anni di gioventù o anni supplementari (RCC 1985

pag. 656).

5027 I periodi di contribuzione totalizzati dopo l’età di riferimento

sono presi in considerazione su richiesta. In merito al computo di questi periodi si rimanda ai N. 5062 segg.

5028 Se bisogna considerare periodi assicurativi esteri di durata

inferiore a un anno (cfr. N. 4005 e 4008 CIBIL) per colmare eventuali lacune contributive, occorre procedere nell’ordine seguente: anni di gioventù, periodi assicurativi esteri di durata inferiore a un anno, anni supplementari, mesi di contribuzione dell’anno in cui è sorto l’evento assicurato.

5029 I periodi per i quali si sono pagati contributi che in seguito

sono stati rimborsati o versati ad assicurazioni sociali estere non sono considerati come periodo di contribuzione. Questo anche se negli anni corrispondenti il coniuge esercitante un’attività lucrativa ha pagato almeno il doppio del contributo minimo o se erano adempiute le condizioni per il computo di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

5.2.4.2 Anni di matrimonio e di vedovanza senza con-

tribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996

5030 I periodi di matrimonio e di vedovanza per i quali non sono

stati pagati contributi conformemente all’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna era assicurata sono considerati come durata di contribuzione.

5031 La qualità di assicurato di uno Svizzero all’estero assicu-

rato obbligatoriamente non si estendeva automaticamente alla moglie, pure residente all’estero (sentenza del TFA H 176/03 del 19 ottobre 2005). Erano previste eccezioni in virtù di una regolamentazione diversa derivante da convenzioni di sicurezza sociale (Austria, Canada, Danimarca,

Liechtenstein, Norvegia, Portogallo, Stati Uniti).

110

5032 I periodi per i quali non sono stati pagati contributi confor-

memente all’articolo 3 capoverso 2 lettera b LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) possono essere computati soltanto se il coniuge aveva allora la qualità di assicurato. Non è indispensabile che egli abbia effettivamente adempiuto anche l’obbligo contributivo (RCC 1976 pag. 192).

5032.1 Questi periodi possono essere computati anche se in pre-1/25 cedenza i contributi del marito sono stati rimborsati a

quest’ultimo o trasferiti a un assicuratore sociale estero.

5033 I periodi per i quali la moglie di un uomo obbligatoriamente

assicurato in Svizzera residente all’estero ha aderito, anche retroattivamente, all’assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all’estero tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1985 devono essere computati come periodi di contribuzione (anche retroattivamente).

5034 Per gli anni precedenti il 1° gennaio 1997, la qualità di assi-

curato di uno Svizzero all’estero che aveva aderito all’assicurazione facoltativa si estendeva invece automaticamente anche alla moglie residente all’estero (sentenza del TF H 192/02 del 6 marzo 2003).

5.2.4.3 Periodi durante i quali il coniuge esercitante

l’attività lucrativa ha pagato il doppio del contri-

buto minimo

5035 Sono considerati come durata di contribuzione i periodi per

i quali sono stati versati contributi durante il matrimonio in conformità all’articolo 3 capoverso 3 LAVS. Questo vale anche per gli anni civili in cui è stato contratto il matrimonio, pronunciato il divorzio o si è verificato il decesso del coniuge (cfr. VSI 1/2002 pag. 27 segg. e N. 2071 segg.

DIN).

5036 Le disposizioni sul computo dei periodi di contribuzione du-

rante i quali il coniuge esercitante un’attività lucrativa ha

111

pagato il doppio del contributo minimo sono applicabili anche ai periodi antecedenti il 1° gennaio 1997.

5037 Per considerare un determinato periodo come anno intero

di contribuzione, il coniuge esercitante un’attività lucrativa deve aver pagato il doppio del contributo minimo nel corrispondente anno. Non è tuttavia necessario che il coniuge esercitante l’attività lucrativa sia stato assicurato l’intero anno. Si può perciò considerare un intero anno come durata di contribuzione se il CI del coniuge esercitante l’attività lucrativa riporta per il corrispondente anno almeno i redditi elencati nell’Allegato I delle presenti direttive.

5038 Un assicurato senza attività lucrativa il cui coniuge, che ha

raggiunto età di riferimento ed esercita un’attività lucrativa, paga più del doppio del contributo minimo è generalmente esonerato dall’obbligo contributivo (N. 2073 segg. DIN; Informativa AVS/PC n. 206 dell’8 giugno 2007 [d/f]).

5039 Se soltanto uno dei coniugi esercita un’attività lucrativa e

se il doppio del contributo minimo ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS non è stato da lui pagato, o lo è stato solo parzialmente, il coniuge che non esercita l’attività lucrativa è per principio soggetto all’obbligo contributivo. Ciò vale anche nel caso in cui nessuno dei due coniugi eserciti un’attività lucrativa.

5040 L’obbligo contributivo personale di ognuno dei coniugi (in

qualità di indipendente o senza attività lucrativa) prevale sulle disposizioni di cui all’articolo 3 capoverso 3 LAVS. Di conseguenza, nella misura in cui i contributi personali dovuti non sono ancora caduti in prescrizione all’insorgenza del caso assicurato, essi vanno compensati in ogni caso con le prestazioni maturate. Se i contributi personali dovuti dal coniuge non possono essere né reclamati né compensati perché caduti in prescrizione, viene computato un numero di mesi di contribuzione dipendente dal reddito ripartito dell’altro coniuge.

112

5041 Il procedimento descritto vale sia nel primo che nel se-

condo caso assicurato. I mesi di contribuzione computabili si possono dedurre dalla tabella riportata nell’Allegato I delle presenti direttive. In ogni caso, tuttavia, al coniuge che ha versato i contributi viene computata la durata di contribuzione determinata prima della ripartizione dei redditi (N. 5021 e 5024).

5.2.4.4 Anni computabili per compiti educativi e assi-

stenziali

5042 Sono computati come durata di contribuzione i periodi du-

rante i quali una persona, pur avendo la qualità di assicurato, non ha adempiuto l’obbligo contributivo, o non interamente, ma ha acquisito il diritto agli accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29tercpv. 2 LAVS). I periodi di contribuzione in base agli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono computati soltanto quando i contributi dovuti personalmente non possono più essere riscossi o compensati in seguito a prescrizione.

5043 Se una persona anticipa la riscossione della rendita e ha la

qualità di assicurato, durante il periodo di anticipazione continuano ad esserle computati gli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Anche questi accrediti possono andare a costituire periodi di contribuzione (N. 5042).

5.2.4.5 Anni di contribuzione di gioventù computabili

5044 In caso di lacune contributive si computano i periodi di con-

tribuzione che una persona ha compiuto dal 1° gennaio dell’anno seguente il compimento dei 17 anni. Gli anni di gioventù sono computati soltanto se i contributi dovuti personalmente non possono più essere riscossi e compensati in seguito alla prescrizione di cinque anni. Questo vale anche per le lacune contributive che sorgono in seguito alla riscossione anticipata della rendita.

113

5045 Si computa un anno intero se la giovane persona è stata

assicurata per un anno civile intero in forza del domicilio in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS) e se ha pagato almeno il contributo minimo (art. 50 OAVS).

5046 Se il contributo minimo non è stato pagato, la durata di

contribuzione è determinata secondo l’Allegato I, a condizione che si abbia avuto la qualità di assicurato per un anno intero.

5047 Se la giovane persona non è stata assicurata per un anno

intero (p. es. nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L) e l’esatto periodo assicurativo non può essere determinato, si applicano i N. 5022 seg. per i periodi a partire dal 1969.

5048 I periodi precedenti il 1° gennaio che segue il compimento

dei 20 anni per i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o assistenziali sono presi in considerazione per colmare lacune (art. 52b OAVS). Se la giovane persona non è stata assicurata per un anno intero, sono computati soltanto i mesi nei quali è stata assicurata (riguardo alle modalità del computo degli accrediti per compiti educativi al fine di colmare lacune v. N. 5206 seg.).

5049 Non sono presi in considerazione periodi di vedovanza e di

matrimonio senza contribuzione per i quali non sono stati computati accrediti per compiti educativi.

5050 Il periodo di contribuzione necessario a colmare lacune è

determinato in senso cronologico inverso a partire dal 31 dicembre dell’anno civile di compimento dei 20 anni e viene riportato nella lacuna contributiva con il corrispondente reddito. Progressivamente si colmano, con il riporto di periodi contribuzione e di redditi, le lacune contributive più vicine al 1° gennaio dell’anno civile seguente il compimento dei 20 anni.

114

5051 I periodi di contribuzione negli anni di gioventù utilizzati vir-

tualmente per colmare lacune assicurative nel quadro della procedura di splitting in caso di divorzio (per il periodo precedente al 31 dicembre 2011; v. premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2012) non possono essere nuovamente impiegati, al momento della determinazione della rendita, per colmare altre lacune, neppure se ciò risultasse vantaggioso per l’assicurato.

5.2.4.6 Periodi senza contribuzione computabili per persone assicurate facoltativamente

5052 Sono computati come anni interi di contribuzione i periodi

precedenti il 1° gennaio 1983 per i quali i contributi di assicurati facoltativi sono stati sottoposti a moratoria per impossibilità di versamento e in seguito prescritti (art. 2 cpv. 6 LAVS; art. 19 cpv. 2 OAF). Questi sono presi in considerazione sia per la determinazione della scala delle rendite che per quella del reddito annuo medio determinante.

5.2.4.7 Periodi computabili di assicurazioni estere

5053 I periodi di assicurazioni estere sono computati soltanto in

virtù di una corrispondente convenzione di sicurezza sociale (cfr. https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/ home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni.html).

5054 Per il computo sono preminenti gli anni di contribuzione di

gioventù in Svizzera rispetto a quelli all’estero anche se questi ultimi sono stati versati dopo il 31 dicembre seguente il compimento dei 20 anni.

5.2.4.8 Computo di anni supplementari

5055 Se la durata di contribuzione presenta lacune malgrado

siano stati considerati tutti i periodi di contribuzione computabili, si possono attribuire fino a tre anni di contribuzione

115

supplementari a condizione che siano adempiute cumulativamente le condizioni menzionate di seguito (art. 52d OAVS). Le lacune assicurative devono:

5056 – risalire ai periodi in cui una persona è stata effettiva-

mente assicurata o avrebbe potuto esserlo e

5057 – risalire a periodi precedenti il 1° gennaio 1979.

5058 Se le condizioni per il computo di anni supplementari sono

adempiute, si possono computare i seguenti mesi di contribuzione supplementari:

– fino a 12 mesi supplementari di contribuzione per 20– 26 anni interi di contribuzione;

– fino a 24 mesi supplementari di contribuzione per 27– 33 anni interi di contribuzione;

– fino a 36 mesi supplementari di contribuzione per almeno 34 anni interi di contribuzione.

5059 Le lacune contributive vanno colmate in ordine cronologico

inverso a partire dal 1978 oppure dall’anno in cui è insorto l’evento assicurato.

5060 Quando si esamina se e quanti anni di contribuzione man-

canti possono essere attribuiti ad una persona, per determinare gli anni interi di contribuzione computabili bisogna prendere sempre in considerazione l’insieme dei mesi dell’anno in cui insorge l’evento assicurato. Per colmare le lacune contributive nel caso di rendite d’invalidità va preso in considerazione anche il mese di contribuzione in cui è nato il diritto alla rendita (cfr. VSI 4/2003 pag. 288 segg.).

5061 Gli anni supplementari utilizzati virtualmente per colmare

lacune assicurative nel quadro dello splitting in caso di divorzio non possono essere riportati, per determinare la rendita, in altre lacune neppure se ciò risultasse vantaggioso per l’assicurato.

116

5.2.4.9 Periodi computabili dopo l’età di riferimento

5.2.4.9.1 Principio

5062 Se una persona che presenta una durata di contribuzione

incompleta, benché siano stati presi in considerazione tutti i suoi periodi di contribuzione computabili (N. 5025 – 5061) fino al raggiungimento dell’età di riferimento, continua a svolgere un’attività lucrativa dopo questa età, a determinate condizioni (N. 5065) le possono essere computati i relativi periodi di contribuzione.

5063 Si possono prendere in considerazione soltanto i periodi di

contribuzione totalizzati tra il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento e l’ultimo giorno del mese del compimento dei 70 anni.

5064 Per le donne nate nel 1964 o prima, ai fini del computo dei

periodi di contribuzione supplementari totalizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, i periodi di attività possono essere considerati fino ai limiti di età indicati di seguito.

Anno di nascita Limite di età

1960 69 anni

1961 69 anni e 3 mesi

1962 69 anni e 6 mesi

1963 69 anni e 9 mesi

1964 70 anni

5.2.4.9.2 Condizioni

5065 Per il computo dei periodi di contribuzione totalizzati dopo il

raggiungimento dell’età di riferimento occorre adempiere cumulativamente, per ciascun anno civile, le due condizioni seguenti:

117

– il reddito da attività lucrativa complessivo conseguito

nell’anno in questione (senza tener conto della franchigia applicabile alle persone che continuano a lavorare dopo il raggiungimento dell’età di riferimento) deve corrispondere almeno al 40 per cento del reddito da attività lucrativa medio, senza ripartizione né rivalutazione (e senza accrediti per compiti educativi e assistenziali), al momento del raggiungimento dell’età di riferimento, e

– i contributi versati nell’anno in questione sul reddito conseguito devono corrispondere almeno al contributo minimo annuo (si applicano i N. 5127 e 5128).

Il valore determinato per il confronto va arrotondato al franco immediatamente superiore.

Esempio 1

Il reddito medio di una persona al raggiungimento dell’età di riferimento ammonta a 60 000 franchi. Dopo il compimento dei 65 anni la persona in questione consegue un reddito complessivo annuo di 24 000 franchi.

Le due condizioni sono adempiute.

Esempio 2

Il reddito medio di una persona al raggiungimento dell’età di riferimento ammonta a 10 000 franchi. Dopo il raggiungimento dell’età di riferimento la persona in questione consegue un reddito complessivo annuo di 4500 franchi.

Il reddito di 4500 franchi corrisponde almeno al 40 per cento del reddito medio all’età di riferimento. Tuttavia, i contributi8 riscossi sul reddito conseguito dopo l’età di riferimento non raggiungono l’importo minimo dovuto per un anno civile9.

La persona non adempie entrambe le condizioni.

8 4 500 X 10,6 % = fr. 477.

9 Fr. 514 (stato: 2023, Ordinanza 23; RS 831.108)

118

5066 Il fatto che una persona non abbia avuto il proprio domicilio

in Svizzera per l’intero anno o che la durata dell’attività lucrativa sia stata inferiore a un anno civile è irrilevante ai fini del confronto dei redditi o del versamento del contributo minimo annuo (v. casi speciali al N. 5067). Se il reddito annuo complessivo derivante dall’attività lucrativa raggiunge il 40 per cento e il contributo minimo è stato versato, si può computare l’anno intero (12 mesi).

5.2.4.9.3 Casi speciali

5067 Nell’anno civile in cui una persona raggiunge l’età di riferi-

mento, richiede un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia o compie 70 anni, per valutare l’adempimento della condizione del 40 per cento del reddito medio, il reddito conseguito va considerato come segue.

5068 – Anno del raggiungimento dell’età di riferimento:

In linea di massima viene considerata la somma dei redditi conseguiti durante l’intero anno (senza alcuna distinzione tra quelli conseguiti prima e quelli conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento). Non si procede all’annualizzazione. Se la somma complessiva dei redditi raggiunge il 40 per cento, la condizione del reddito è considerata adempiuta.

Lo stesso vale se il nuovo calcolo viene richiesto

nell’anno del raggiungimento dell’età di riferimento: viene considerata la somma di tutti i redditi conseguiti dal 1° gennaio alla fine del mese che precede il diritto alla rendita ricalcolata. Non si procede all’annualizzazione. Se la somma dei redditi raggiunge il 40 per cento, la condizione del reddito è considerata adempiuta.

5069 – Anno del nuovo calcolo o del compimento dei

70 anni:

La somma di tutti i redditi conseguiti dal 1° gennaio alla fine del mese che precede il diritto alla rendita ricalcolata o il compimento dei 70 anni viene proiettata sull’anno. Il

119

risultato va arrotondato al franco immediatamente superiore. Se il valore annualizzato raggiunge il 40 per cento, la condizione del reddito è considerata adempiuta.

5070 Per la determinazione del contributo minimo per l’anno ci-

vile in cui la persona raggiunge l’età di riferimento, richiede il nuovo calcolo della rendita o compie 70 anni, l’importo minimo è calcolato proporzionalmente in base al numero di mesi compresi, rispettivamente, tra il compimento dell’età di riferimento e il 31 dicembre successivo, tra il 1° gennaio e il mese precedente l’inizio del diritto alla rendita ricalcolata o tra il 1° gennaio e il mese precedente il compimento dei 70 anni.

Se i contributi versati corrispondono almeno al contributo minimo calcolato pro rata temporis, la condizione del contributo minimo è considerata adempiuta.

5071 Se le condizioni del contributo minimo e del reddito sono

adempiute (N. 5065) sono adempiute, i mesi corrispondenti possono essere computati per colmare lacune.

5072 I periodi di contribuzione supplementari vengono aggiunti

globalmente alla durata di contribuzione totalizzata e non vengono attribuiti a un determinato anno civile.

5.2.5 Durata di contribuzione completa e incompleta

5073 La durata di contribuzione è completa quando una persona

presenta lo stesso numero di anni interi di contribuzione degli assicurati della sua classe di età, contando dal 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre prima dell’insorgere dell’evento assicurato

(art. 29terLAVS). In tal caso è accordata una rendita completa.

5074 In caso di riscossione anticipata della rendita, invece, gli

anni interi di contribuzione della persona in questione vengono sempre messi in rapporto con quelli previsti nel quadro dell’obbligo contributivo della sua classe di età al raggiungimento dell’età di riferimento, ovvero 44 anni.

120

5075 La durata di contribuzione è incompleta quando il numero

di anni interi di contribuzione di una persona è inferiore a quello della sua classe di età. Questo succede sempre, per esempio, in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia.

5.2.6 Determinazione della scala delle rendite

5076 Si applica la scala delle rendite determinata dal rapporto

fra gli anni interi di contribuzione di una persona e quelli della sua classe di età considerando come determinante la graduazione prevista dall’articolo 52 OAVS. Al riguardo si vedano anche i N. 5073 segg.

5.2.7 Caso speciale

5077 Se una persona acquisisce il diritto alla rendita d’invalidità

o decede prima che il periodo di contribuzione della sua classe di età comporti almeno un anno (art. 50 e 52a OAVS) è accordata sempre la rendita intera (scala delle rendite 44) se è adempiuta la durata minima di contribuzione (v. N. 5045 – 5046, 5142, 5146).

5078 Sulla relativa comunicazione al registro centrale delle ren-

dite si riporta «1 anno 0 mesi» sia per la durata di contribuzione personale determinante per fissare la scala delle rendite dell’avente diritto o della persona deceduta sia per la durata di contribuzione della classe di età.

5.3 Reddito annuo medio determinante

5079 Il reddito annuo medio determinante è costituito dalla me-

dia dei redditi da attività lucrativa rivalutati, da quella degli accrediti per compiti educativi e da quella degli accrediti per compiti assistenziali computabili. Le medie vengono addizionate e arrotondate al valore immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante riportato sulla tavola.

121

5080 La persona sposata che all’interno della coppia ha diritto

per prima a una rendita presenta un reddito annuo medio determinante di franchi zero nel caso in cui non abbia mai versato contributi e non le si possano conteggiare né accrediti per compiti educativi né accrediti per compiti assistenziali, se il coniuge ha versato il doppio del contributo minimo per il periodo durante il quale era assicurata.

5081 Nel caso delle persone aventi diritto che continuano a eser-

citare un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, i redditi da attività lucrativa sui quali sono stati riscossi contributi AVS possono essere considerati per aumentare il reddito annuo medio determinante (v. N. 5103).

5.4 Ripartizione dei redditi

5.4.1 Condizioni di ripartizione

5082 Conformemente all’articolo 29quinquiescapoverso 3 LAVS i

redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è però effettuata soltanto:

5083 – quando entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di

vecchiaia;

5084 – quando entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita AI;

5085 – quando un coniuge ha diritto a una rendita AI e l’altro 1/25 raggiunge l’età di riferimento e ha diritto a una rendita di

vecchiaia oppure muore;

5085.1 – quando un coniuge raggiunge l’età di riferimento e ha di-1/25 ritto a una rendita di vecchiaia e l’altro muore prima di

raggiungere l’età di riferimento;

5086 – una persona vedova raggiunge l’età di riferimento e ha

diritto a una rendita di vecchiaia. Questo vale anche se la persona vedova si risposa (DTF 126 V 57);

122

5087 – una persona vedova ha diritto a una rendita AI. Questo

vale anche se la persona vedova si risposa (DTF 126 V 57);

5088 – nel caso delle rendite per orfani di entrambi i genitori

(art. 33 cpv. 2 LAVS);

5089 – in caso di divorzio o annullamento del matrimonio.

5090 Se un coniuge rinuncia alla rendita di vecchiaia o d’invali-

dità ai sensi dell’articolo 23 LPGA, bisogna ricalcolare la rendita dell’altro coniuge avente diritto, senza più realizzare la ripartizione dei redditi. Le basi di calcolo sono quindi determinate considerando i redditi non divisi e le prescrizioni e le tavole determinanti all’insorgere dell’evento assicurato del coniuge che mantiene il diritto alla rendita. Infine si aggiornano queste basi secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla data della modifica (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).

5.4.2 Anni che sottostanno alla ripartizione del reddito

5091 Sottostanno alla ripartizione dei redditi soltanto gli anni ci-

vili compresi fra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni del coniuge più giovane e il 31 dicembre precedente:

– l’insorgere dell’evento assicurato del coniuge che raggiunge per primo l’età di riferimento;

– il decesso del coniuge o del genitore; oppure

– lo scioglimento del matrimonio.

5092 Sono sottoposti a ripartizione anche i redditi conseguiti ne-

gli anni civili in cui è stata riscossa anticipatamente la totalità o una parte della rendita.

5093 Non sono sottoposti a ripartizione i redditi che i coniugi

hanno realizzato nell’anno del matrimonio nonché durante l’anno dello scioglimento del matrimonio (art. 50b cpv. 3

123

OAVS), nell’anno in cui è deceduto un coniuge o in cui il primo coniuge avente diritto alla rendita ha raggiunto l’età di riferimento (art. 29quinquiescpv. 4 lett. a LAVS).

5094 Non sono sottoposti a ripartizione nemmeno i redditi che

un coniuge ha conseguito dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 29quinquiescpv. 4 lett. a LAVS).

5095 Le condizioni per la ripartizione dei redditi sono adempiute

se durante l’unione coniugale i coniugi sono stati assicurati nello stesso anno civile. Non è necessario verificare se i coniugi siano stati assicurati negli stessi mesi.

5096 Gli anni civili in cui soltanto un coniuge è stato assicurato

non sottostanno alla ripartizione dei redditi. Ciò riguarda, ad esempio, le persone in possesso di un permesso per dimoranti temporanei (permesso L) e i frontalieri quando soltanto uno dei coniugi ha esercitato un’attività lucrativa in Svizzera.

5.4.3 Procedura di ripartizione dei redditi

5097 Per principio vanno divisi a metà tutti i redditi iscritti nel CI

durante gli anni di unione coniugale. La ripartizione è effettuata separatamente per ogni CI e per ogni anno civile.

Non si possono riunire i CI delle differenti casse per lo stesso anno civile né le annotazioni sul CI della durata complessiva del matrimonio.

5098 Se dalla ripartizione dei redditi per un anno civile risultano

degli importi di 50 centesimi essi vanno arrotondati al franco immediatamente superiore.

5099 Se il CI di uno o di entrambi i coniugi riporta per gli anni di

matrimonio periodi salariali relativi a due anni civili e se la ripartizione deve essere effettuata soltanto per un anno, questi redditi vanno suddivisi in primo luogo fra i corrispondenti anni di contribuzione secondo la durata di contribuzione iscritta nel CI. Solo in seguito si può procedere alla ripartizione dei redditi.

124

5.5 Somma dei redditi da attività lucrativa

5.5.1 Principio generale

5100 La somma computabile dei redditi è costituita da:

5101 – tutti i redditi conseguiti dall’anno civile seguente il compi-

mento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell’anno precedente l’insorgere dell’evento assicurato sui quali la persona ha pagato i contributi;

5102 – eventuali redditi conseguiti durante anni di gioventù, se

sono stati computati per colmare lacune; e

5103 – in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa dopo il rag-

giungimento dell’età di riferimento, i redditi soggetti all’obbligo contributivo conseguiti dal mese seguente il raggiungimento dell’età di riferimento fino al mese dell’inoltro della richiesta di nuovo calcolo o al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (v. N 5081). In linea di principio, sono presi in considerazione i redditi dell’attività lucrativa secondo l’iscrizione nel CI.

5103.1 Se nel CI di un lavoratore indipendente non è indicato 1/26 esplicitamente un periodo di contribuzione per un utile di li-

quidazione realizzato (66 – 66; cfr. N. 2355 D CA/CI), la cassa di compensazione deve stabilire il momento della realizzazione dell’utile di liquidazione in modo da poter eventualmente tenere conto di questo reddito nel nuovo calcolo (v. informativa AVS/PC n. 490 [d/f]).

5.5.1.1 Rendite di persone celibi e sposate al primo evento assicurato e rendite per superstiti

5104 La somma computabile dei redditi è costituita da tutti i red-

diti propri e non ripartiti realizzati dall’anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell’anno precedente l’insorgere dell’evento assicurato per i quali i contributi erano a carico e sono stati pagati da una sola persona. I redditi ripartiti di un precedente matrimonio sono

125

sempre considerati come redditi propri (art. 50h OAVS) anche per le persone vedove in un precedente matrimonio.

5105 Per il calcolo delle rendite per superstiti in caso di decesso

di entrambi i genitori o coniugi i redditi relativi al periodo di unione coniugale vanno invece ripartiti secondo le regole generali. In questi casi si applicano per analogia i N. 5112 segg.

5.5.1.2 Persone sposate al secondo evento assicurato

5106 È considerato secondo evento assicurato il momento in

cui:

5107 – entrambi i coniugi raggiungono l’età di riferimento e

hanno diritto a una rendita AVS;

5108 – entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita AI;

5109 – un coniuge ha diritto a una rendita AI e l’altro raggiunge

l’età di riferimento e ha diritto a una propria rendita di vecchiaia.

5110 La riscossione anticipata della rendita non è considerata

come secondo evento assicurato.

5111 La somma dei redditi computabile per periodi di contribu-

zione precedenti il matrimonio è costituita da tutti i redditi propri e non ripartiti, realizzati dall’anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato contratto matrimonio e per i quali i contributi erano dovuti e sono stati pagati da un coniuge. I redditi ripartiti provenienti da un’attività lucrativa realizzati in un precedente matrimonio sono sempre considerati come redditi propri (art. 50h OAVS), anche nel caso in cui il precedente matrimonio sia stato sciolto a causa del decesso di uno dei coniugi.

5112 Per i periodi di contribuzione compiuti durante il matrimo-

nio fino all’insorgere dell’evento assicurato «vecchiaia» del

126

primo coniuge, la somma dei redditi computabile di entrambi i coniugi è costituita dall’insieme dei redditi per i quali essi erano tenuti a pagare e hanno pagato i contributi dal 1° gennaio dell’anno civile seguente quello in cui è stato contratto matrimonio fino al 31 dicembre dell’anno precedente l’insorgere dell’evento assicurato per il primo coniuge avente diritto alla rendita di vecchiaia. Questi redditi vengono sommati e presi in considerazione a metà per il calcolo della rendita di ciascuno dei due coniugi.

5113 Dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il primo coniuge compie l’età di riferimento, la somma dei redditi computabile dell’altro coniuge è costituita dai redditi propri e non ripartiti che esso ha realizzato fino al 31 dicembre dell’anno precedente l’insorgere del proprio evento assicurato «vecchiaia» (art. 29quinquescpv. 4 lett. a LAVS).

5114 Dal 1° gennaio dell’anno civile in cui un coniuge acquisisce il diritto a una rendita AI e per tutto il periodo di riscossione della rendita AI, ma al massimo fino al 31 dicembre

dell’anno precedente l’insorgere dell’evento assicurato «invalidità» o «vecchiaia» dell’altro coniuge, per la ripartizione dei redditi è preso in considerazione il reddito annuo medio determinante per la rendita d’invalidità del coniuge invalido (art. 33biscpv. 4 LAVS, art. 51 cpv. 5 OAVS).

127

5115 Per la ripartizione dei redditi, il reddito annuo medio deter-

minante per la rendita d’invalidità del coniuge invalido è considerato come segue:

5116 – se il coniuge invalido beneficia di una rendita d’invalidità

per un grado d’invalidità superiore al 50 per cento, per la ripartizione dei redditi viene preso in considerazione sempre l’intero reddito annuo medio determinante

(art. 51 cpv. 4 OAVS). Per contro, non vengono ripartiti né il reddito di un’attività lucrativa che il coniuge invalido, in base alla capacità al guadagno residua, ha esercitato nel periodo di riscossione della rendita, né i contributi, convertiti in reddito, delle persone che non esercitano un’attività lucrativa;

5117 – se il coniuge invalido beneficia di una rendita d’invalidità

per un grado d’invalidità pari al massimo al 50 per cento, per la ripartizione dei redditi si considera soltanto la metà del reddito annuo medio determinante (art. 51 cpv. 5 OAVS). In tal caso al coniuge non invalido verrà conteggiato un quarto del reddito annuo medio determinante. Se nello stesso periodo il coniuge invalido ha percepito ancora un reddito dell’attività lucrativa, anch’esso sottostà alla ripartizione. Lo stesso vale anche per i contributi convertiti in reddito delle persone che non esercitano un’attività lucrativa;

5118 – se entrambi i coniugi erano invalidi e hanno beneficiato

di una rendita d’invalidità per coniugi, per la ripartizione dei redditi si considera il reddito annuo medio determinante di tale rendita, tenendo sempre conto tuttavia del grado d’invalidità di ogni singolo coniuge;

5119 – vanno sempre presi in considerazione gli anni civili in cui

inizia e termina il diritto alla rendita AI dell’altro coniuge;

5120 – se in un anno civile il grado d’invalidità del coniuge inva-

lido aumenta o diminuisce, occorre basarsi sempre sul grado d’invalidità maggiore per considerare il reddito annuo medio determinante;

128

5121 – se durante l’anno il reddito annuo medio determinante

del coniuge già invalido è cambiato perché anche l’altro lo è diventato, per la ripartizione nell’anno in questione si deve considerare il reddito annuo medio determinante più elevato;

5122 – per i periodi in cui non è stato possibile versare la rendita

AI a causa della richiesta tardiva e per i quali sussisteva dunque unicamente un diritto virtuale alla rendita, sono soggetti alla ripartizione dei redditi soltanto i redditi da attività lucrativa e non il reddito annuo medio determinante. Di quest’ultimo si tiene conto ai fini della ripartizione dei redditi a partire dal 1° gennaio dell’anno civile in cui inizia il versamento della rendita AI (v. per analogia N. 5114). Il reddito annuo medio determinante del coniuge invalido è preso in considerazione per la ripartizione dei redditi tenendo conto degli adeguamenti delle rendite intervenuti.

5123 Se uno dei coniugi beneficia o beneficiava di una rendita

straordinaria AI senza che esistesse il diritto a una rendita ordinaria, non viene conteggiato alcun reddito annuo medio determinante. Va invece suddiviso il reddito proveniente da un’attività lucrativa esercitata nel periodo in esame (capacità al guadagno residua e contributi quale persona senza attività lucrativa), indipendentemente dal grado d’invalidità.

5.5.1.3 Persone divorziate e vedove

5124 La somma dei redditi per i periodi di contribuzione prece-

denti il matrimonio è costituita da tutti i redditi propri e non ripartiti realizzati dall’anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato contratto matrimonio, per i quali i contributi erano dovuti e sono stati pagati da una persona. I redditi ripartiti provenienti da un’attività lucrativa e realizzati nel corso di un precedente matrimonio sono sempre considerati come redditi propri (art. 50h OAVS).

129

5125 La somma dei redditi per i periodi di contribuzione durante

il matrimonio è costituita dall’insieme dei redditi ripartiti reciprocamente per i quali i coniugi erano tenuti a pagare e hanno pagato i contributi dal 1° gennaio dell’anno seguente quello in cui è stato contratto il matrimonio fino al 31 dicembre dell’anno precedente il divorzio o il decesso del coniuge. Per quanto concerne il reddito annuo medio determinante da considerare in caso di rendita AI di un ex coniuge si rinvia ai N. 5114 segg.

5126 La somma dei redditi per i periodi di contribuzione dopo il

matrimonio è costituita da tutti i redditi propri e non ripartiti per i quali erano dovuti e sono stati pagati contributi dal 1° gennaio dell’anno del divorzio o del decesso fino al 31 dicembre dell’anno precedente l’insorgere dell’evento assicurato.

5.5.2 Presa in considerazione di redditi per i quali non sono stati pagati contributi

5127 Sono parte integrante della somma dei redditi dell’attività 1/26 lucrativa dei salariati anche i redditi per i quali i contributi

erano dovuti ma non sono stati pagati dal datore di lavoro (è irrilevante che si tratti di contributi correnti o arretrati ai sensi dell’art. 39 OAVS). In merito si veda anche il N. 5017.

5127.1 Fanno parte della somma dei redditi delle persone senza 1/26 attività lucrativa e dei lavoratori indipendenti tutti i redditi

sui quali sono stati pagati o sono dovuti contributi. Sono dovuti tutti i contributi non pagati fissati mediante decisione e non ancora prescritti secondo l’articolo 16 capoversi 1 e 2 LAVS. Se necessario, essi vanno compensati con la rendita.

I contributi personali dichiarati irrecuperabili sono considerati come non più dovuti e vengono stornati nel CI. Di conseguenza non vengono considerati per il calcolo della rendita (cfr. N. 2345 e 2348 D CA/CI). In merito si veda anche il N. 5016.

130

Se però, successivamente, i contributi dichiarati irrecuperabili possono comunque essere recuperati, l’iscrizione nel CI viene nuovamente effettuata e viene generato un CI aggiunto.

5128 Se i contributi arretrati non possono essere compensati, i

corrispondenti redditi non possono essere computati alla somma dei redditi. Se sono pagati in un secondo tempo o possono essere compensati, si computa il corrispondente reddito. Alla fine si determina di nuovo la rendita.

5.5.3 Presa in considerazione di redditi per i quali i contributi sono stati pagati per sbaglio

5129 Eccezionalmente si computano alla somma dei redditi an-

che i redditi per i quali, in buona fede, sono stati pagati contributi non dovuti che non possono più essere restituiti (RCC 1972 pag. 630; 1984 pag. 518).

5.5.4 Redditi non computabili

5.5.4.1 Regola generale

5130 Non sono computati i redditi da attività lucrativa per i quali

una persona ha pagato contributi

5131 – negli anni civili precedenti il compimento dei 21 anni (ec-

cezioni, v. N. 5141 e 5142);

5132 – nell’anno in cui è sorto l’evento assicurato (eccezione, v.

N. 5142);

5133 I redditi dell’attività lucrativa soggetti a contribuzione con-

seguiti dopo l’età di riferimento possono invece essere computati in ogni caso, su richiesta (v. N. 5081 e 5103).

5134 Alle persone per le quali non si prendono in considerazione

gli anni civili di riscossione di una precedente rendita d’invalidità non si computano i redditi dell’attività lucrativa esercitata in questi anni (art. 30bisLAVS e art. 51 cpv. 3 OAVS).

131

5135 Questo principio si applica anche per i periodi in cui una

persona vedova e invalida ha percepito una rendita per superstiti superiore alla rendita AI (art. 24b LAVS).

5136 Non si computano i redditi da attività lucrativa per i quali

non erano dovuti i contributi, o non più; in particolare i redditi per i quali i contributi:

5137 – sono stati ridotti conformemente all’articolo 11 capo-

verso 1 LAVS;

5138 – sono stati condonati conformemente all’articolo 40

OAVS;

5139 – sono prescritti secondo l’articolo 16 capoversi 1 e 2

LAVS oppure sono considerati irrecuperabili secondo l’articolo 34c OAVS e colpiti da prescrizione. I redditi da attività lucrativa per i quali i contributi a carico del datore di lavoro e del dipendente sono stati dichiarati irrecuperabili vanno presi in considerazione se a suo tempo i contributi del dipendente sono stati dedotti dal salario o pagati direttamente (art. 138 cpv. 1 OAVS) oppure in caso di comprovato accordo di versamento del salario netto fra datore di lavoro e dipendente (RCC 1969 pag. 545);

5140 – restituiti, rimborsati o versati a un’assicurazione sociale

estera (art. 41 OAVS; art. 18 cpv. 3 LAVS).

5.5.4.2 Eccezione

5141 Sono computati i redditi da attività lucrativa per i quali una

persona ha pagato i contributi prima del 31 dicembre dell’anno in cui ha compiuto 20 anni, per quanto i corrispondenti periodi di contribuzione siano presi in considerazione per colmare lacune contributive successive. Per anni interi di contribuzione considerati per colmare lacune si computa il reddito da attività lucrativa complessivo (eventualmente ripartito); per singoli mesi di contribuzione si

132

computa il reddito che equivale percentualmente ai mesi di contribuzione computati.

5142 Se l'evento assicurato (invalidità, vecchiaia o morte) in-1/25 sorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il

compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente la sua insorgenza, sia stata soggetta all’obbligo contributivo per un anno intero, la somma dei redditi è costituita da tutti i redditi da attività lucrativa per i quali questa persona ha pagato contributi dal 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni fino alla fine del mese in cui insorge l’evento assicurato (art. 52a e 52c OAVS).

5.6 Fattore di rivalutazione

5143 La somma dei redditi al raggiungimento dell’età di riferi-

mento o all’inizio di un’eventuale riscossione anticipata della rendita è moltiplicata per un fattore di rivalutazione determinato secondo l’anno civile nel quale è stata effettuata la prima registrazione determinante sul CI. La somma dei redditi conseguiti dopo l’età di riferimento non viene invece rivalutata, bensì aggiunta complessivamente alla somma dei redditi già rivalutata al raggiungimento dell’età di riferimento.

5144 Quando la durata di contribuzione è completa, la prima re-

gistrazione determinante sul CI è stata effettuata nell’anno seguente il compimento dei 20 anni. È irrilevante se l’anno in questione presentava una lacuna che è stata colmata con anni di gioventù.

5145 Sono considerati come prima registrazione determinante

sul CI anche i redditi dell’altro coniuge attribuiti nel quadro della ripartizione dei redditi.

5146 Se l’evento assicurato (invalidità, vecchiaia o morte) in-

sorge prima che una persona sia stata soggetta all’obbligo contributivo per un anno intero tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato, e devono dunque essere

133

considerati gli anni di gioventù ed i redditi corrispondenti (v. N 5045 – 5046), per stabilire il fattore di rivalutazione è determinante, in via eccezionale, il primo anno in cui sono stati pagati i contributi.

5147 Se la durata di contribuzione è incompleta, determinante

per il fattore di rivalutazione è l’anno civile in cui è stata effettuata la prima annotazione sul CI a condizione che sia compreso fra l’anno seguente il compimento dei 20 anni e l’insorgere dell’evento assicurato (eccezione, v. N. 5044).

5148 In caso di lacune contributive precedenti la prima annota-

zione sul CI e colmate con anni di gioventù, il fattore di rivalutazione è determinato in base all’anno più remoto nel quale è stata colmata una lacuna contributiva.

5149 Non sono invece considerati come prima iscrizione nel CI gli

anni di contribuzione per i quali è stato iscritto nel CI soltanto un accredito per compiti assistenziali. Lo stesso vale per un anno in cui possono essere computati solo accrediti per compiti educativi.

5.7 Anni di contribuzione per determinare il reddito medio proveniente da un’attività lucrativa

5150 La durata di contribuzione (anni di contribuzione) determi-

nante per calcolare il reddito medio da attività lucrativa è fondamentalmente analoga a quella descritta ai N. 5025 segg. Si applicano le medesime regole di calcolo.

5151 Vanno computati gli anni di matrimonio e di vedovanza

senza contribuzione fino al 31 dicembre 1996 e quelli di matrimonio senza contribuzione a partire dal 1° gennaio 1997, nei quali l’altro coniuge ha pagato almeno il doppio del contributo minimo.

5152 In deroga a questa regola non vanno tuttavia computati i

periodi di contribuzione:

134

5153 – compiuti nell’anno in cui è sorto l’evento assicurato (ec-

cezione, v. N. 5142);

5154 – compiuti presso un’assicurazione estera (cfr. CIBIL).

5155 Se invece si computano:

5156 – anni di gioventù per colmare lacune contributive succes-

sive;

5157 – anni supplementari per anni di contribuzione mancanti

prima del 1979; oppure

5158 – periodi in cui una persona ha ottenuto accrediti per com-

piti educativi o assistenziali ma non ha adempiuto l’obbligo contributivo, o l’ha fatto solo parzialmente, pur avendo la qualità di assicurato; oppure

5159 – anni di contribuzione nell’assicurazione facoltativa per i

quali i contributi sono stati sottoposti a moratoria e in seguito prescritti,

5160 – periodi di contribuzione durante il periodo di anticipa-

zione della rendita; oppure

5161 – periodi di contribuzione supplementari compiuti dopo

l’età di riferimento, al fine di colmare lacune contributive,

5162 questi periodi vanno considerati anche per la durata di con-

tribuzione determinante per il reddito medio da attività lucrativa.

5163 La durata di contribuzione determinante non deve tuttavia

superare, dopo il computo di tutti i periodi di contribuzione, quella della classe di età della persona interessata.

5164 Se l’evento assicurato insorge prima che una persona, tra il

1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato, sia stata soggetta all’obbligo contributivo per un anno intero, la durata di contribuzione determinante per il reddito medio

135

da attività lucrativa è costituita da tutti i periodi di contribuzione per i quali una persona ha pagato i contributi o per i quali le sono stati computati accrediti per compiti educativi o assistenziali. Vanno quindi considerati sia i periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 21 anni (v.

N. 5045 – 5046) sia quelli compiuti nell’anno in cui è insorto l’evento assicurato. In questo caso bisogna però basarsi sempre sulla durata di contribuzione effettiva della persona in questione (art. 52a OAVS).

5.8 Determinazione della media dei redditi da attività lucrativa

5.8.1 In generale

5165 La media dei redditi da attività lucrativa si ottiene dividendo la somma dei redditi, rivalutata in base al corrispondente fattore, cui va aggiunta la somma dei redditi non rivalutati conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, per la durata di contribuzione determinante.

5.8.2 Precedente riscossione di una rendita d’invalidità

5166 Alle persone che non hanno percepito una rendita d’invalidità immediatamente prima dell’inizio del diritto a una nuova rendita d’invalidità, una di vecchiaia o una per superstiti, non si computano i periodi di contribuzione compiuti durante la riscossione di una precedente rendita d’invalidità né i corrispondenti redditi da attività lucrativa se ciò risultasse più vantaggioso per l’avente diritto (art. 51 cpv. 3 OAVS). Non si applica la presente prescrizione (RCC 1971 pag. 300) ai periodi per i quali la rendita d’invalidità non ha potuto essere versata a causa della domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI).

5167 Non sono computati neppure gli anni civili in cui è iniziato e si è estinto il diritto alla precedente rendita d’invalidità.

136

5168 Non sono considerati periodi di riscossione di una prece-

dente rendita d’invalidità quelli in cui una persona ha percepito indennità giornaliere AI (RCC 1970 pag. 599).

5.8.3 Presa in conto dei redditi dell’anno in cui sorge l’evento assicurato

5169 Se l’evento assicurato sorge prima che una persona, tra il

1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato, sia stata soggetta all’obbligo contributivo per un anno intero, per determinare il reddito medio da attività lucrativa occorre osservare i N. 5142, 5146 e 5164 (art. 52a OAVS).

5.9 Supplementi di carriera applicabili alle rendite per superstiti

5.9.1 Disposizioni generali

5170 Se all’insorgere dell’evento assicurato relativo a un de-

cesso una persona non ha ancora compiuto 45 anni, il suo reddito annuo medio da attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale determinato in base alla sua età.

5171 In questo caso occorre basarsi sull’età della persona al

momento del decesso.

5172 Il supplemento di carriera al reddito medio da attività lucra-

tiva secondo l’articolo 33 capoverso 3 LAVS ammonta (in percentuale):

137

137 di 311 Dopo il compimento Dopo il compimento In percendi ... anni di ... anni tuale 23100

23 2490

24 2580

25 2670

26 2760

27 2850

28 3040

30 3230

32 3520

35 3910

39 455

5173 Il reddito medio da attività lucrativa non deve essere arro-

tondato a un valore superiore della tavola prima dell’attribuzione del supplemento di carriera.

5.9.2 Determinazione del supplemento di carriera

5174 Il reddito medio da attività lucrativa di una persona è au-

mentato della percentuale determinante per la sua età. Il supplemento va tuttavia accordato soltanto sul reddito medio da attività lucrativa, senza tenere conto degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

5.10 Accrediti per compiti educativi

5.10.1 Diritto

5175 Chiunque eserciti l’autorità parentale (art. 133 cpv. 1 n. 1,

134 e 296 – 298d CC) su uno o più figli di età inferiore a 16 anni (art. 29sexiesLAVS) ha diritto ad accrediti per compiti educativi. Questo vale anche per la moglie della madre ai sensi dell'articolo 255a capoverso 1 CC.

5176 Il diritto sorge nell’anno civile seguente la nascita del primo

figlio (art. 52f cpv. 1 OAVS).

138

5177 Il diritto si estingue al più tardi alla fine dell’anno civile nel

quale il figlio più giovane compie 16 anni (art. 52f cpv. 1 OAVS).

5178 È escluso che un avente diritto cumuli accrediti per compiti

educativi e accrediti per compiti assistenziali (art. 29septies cpv. 2 LAVS.

5.10.2 Rapporto genitori – figli

5179 Se i genitori esercitano l’autorità parentale sul figlio, non è

indispensabile che il figlio sia effettivamente affidato alla custodia di uno o di entrambi i genitori.

5180 Nei casi in cui i genitori sono stati privati dell’autorità paren-

tale per ordine dell’autorità di protezione dei minori

(art. 327a segg. CC), ma hanno la custodia dei figli

(art. 52e OAVS), gli accrediti per compiti educativi sono comunque attribuiti loro.

5181 Il bambino affidato alla custodia del tutore è equiparato a

un figlio biologico per gli anni di tale custodia (VSI 6/2000 pag. 280). Per il computo degli accrediti per compiti educativi sono applicabili per analogia le disposizioni

dei N. 5185 segg.

5182 I figli adottivi sono parificati a quelli biologici, vale a dire

che i genitori adottivi hanno diritto ad accrediti per compiti educativi dall’anno civile seguente la nascita del bambino adottato.

5183 I figli del coniuge sono parificati a quelli biologici. Il patrigno

e la matrigna non hanno un diritto diretto agli accrediti per compiti educativi, bensì soltanto un diritto derivato da quello del coniuge.

5184 Per i rapporti di affiliazione (bambini affidati alla cura di

terzi, genitori affilianti) non sussiste alcun diritto ad accrediti per compiti educativi (VSI 3/2000 pag. 143), tranne nei casi secondo il N. 5181.

139

5.10.3 Principi del computo

5.10.3.1 In generale

5185 Occorre sempre fondarsi sulle circostanze negli anni dedi-

cati all’educazione. Ciò vale in particolare per:

– la qualità di assicurato dei genitori;

– l’autorità parentale;

– eventuali decisioni dell’autorità competente e/o convenzioni relative al computo degli accrediti per compiti educativi e il loro contenuto;

– lo stato civile dei genitori.

5186 Per il computo degli accrediti per compiti educativi occorre

fare una distinzione tra gli anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014 (v. n. 5.10.5.2 per i genitori divorziati o non sposati tra loro e n. 5.10.6.2 per i genitori sposati tra loro) e quelli a partire dal 2015 (v. n. 5.10.5.3 per i genitori divorziati o non sposati tra loro e n. 5.10.6.3 per i genitori sposati tra loro).

5187 Gli accrediti per compiti educativi possono essere compu-

tati solo per i periodi in cui i genitori erano assicurati conformemente all’articolo 1a capoversi 1–4 o all’articolo 2 LAVS. Non è necessario che in questi periodi essi abbiano effettivamente adempiuto l’obbligo contributivo.

5188 Gli accrediti per compiti educativi possono essere compu-

tati dal 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell’insorgere

dell’evento assicurato (art. 29biscpv. 1 LAVS). Per i periodi di contribuzione compiuti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non possono essere computati accrediti per compiti educativi.

5189 Si computano sempre anni interi per compiti educativi. Di

regola, tuttavia, non si tiene conto dell’anno in cui sorge il diritto agli accrediti per compiti educativi (art. 52f cpv. 1 OAVS), in particolare

140

5190 – dell’anno di nascita del figlio;

5191 – dell’anno civile in cui si ottiene o si recupera l’autorità pa-

rentale o il rapporto di custodia.

5192 Se il figlio decede nell’anno di nascita, l’accredito per com-

piti educativi è eccezionalmente computato per l’anno di nascita (per i genitori divorziati o non sposati tra loro v.

N. 5217 per gli anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014 e N. 5224 per quelli a partire dal 2015; per i genitori sposati tra loro v. N. 5231).

5193 Di regola si prende in considerazione l’intero anno civile in

cui si estingue il diritto all’accredito per compiti educativi, in particolare l’anno in cui:

5194 – il figlio più giovane ha compiuto 16 anni;

5195 – uno o entrambi i genitori sono stati privati dell’autorità

parentale o in cui è stato sciolto il rapporto di custodia (ad eccezione dell’anno di scioglimento del matrimonio:

v. N. 5240 segg. per gli anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014 e N. 5250 segg. per quelli a partire dal 2015).

5196 Nel caso di genitori che non sono stati assicurati per un

anno civile intero (p. es. nell’anno di entrata in Svizzera, di entrata e uscita nello stesso anno o nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L), si applica quanto segue:

5197 – si sommano i singoli mesi dell’intero anno civile per i

quali si possono computare questi accrediti (art. 52f cpv. 5 OAVS)

5198 – un accredito per compiti educativi è concesso per

12 mesi. Gli anni incompleti non possono essere arrotondati;

5199 – è possibile considerare mesi per i quali sono stati versati

quarti di accredito per compiti educativi, metà accredito e

141

accrediti interi. In tal caso è computato l’accredito più elevato.

5200 La possibilità che un avente diritto cumuli accrediti per

compiti educativi interi per più figli (art. 29sexiescpv. 1 LAVS) è esclusa.

5201 Per i figli comuni, per un anno civile si può computare ai

due genitori al massimo un accredito per compiti educativi intero (art. 29sexiescpv. 1 LAVS). Questo vale anche

quando i due genitori con più figli comuni esercitano l’autorità parentale esclusiva su uno o più figli (v. N. 5208).

5202 La ripartizione degli accrediti per compiti educativi inte-

ressa gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell’anno che segue il compimento dei 20 anni del coniuge più giovane e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell’età di riferimento da parte del coniuge più anziano (art. 52fbiscpv. 5 OAVS).

5203 Possono essere ripartiti tra i coniugi solo gli accrediti per

compiti educativi acquisiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi erano assicurati in Svizzera (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

5204 Per i figli adottivi, gli accrediti per compiti educativi sono di

regola attribuiti alla madre adottiva per gli anni fuori dal matrimonio. Se soltanto un genitore è adottivo, si possono attribuire al genitore biologico tutti gli accrediti per compiti educativi relativi al periodo fuori dal matrimonio e all’anno del matrimonio.

5.10.4 Computo in caso di lacune e anni di gioventù

5205 Se vengono colmate lacune assicurative utilizzando anni di

gioventù, anni supplementari, mesi di contribuzione

dell’anno in cui è insorto l’evento assicurato o periodi di contribuzione compiuti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, per questi periodi non si possono computare accrediti per compiti educativi.

142

5206 Sono computati accrediti per compiti educativi anche per il

periodo precedente l’anno del compimento dei 20 anni (N. 5048 e 5142), ma al più presto a partire dal 1° gennaio seguente il compimento dei 17 anni, se questi sono destinati a colmare lacune oppure in casi speciali.

5207 Se per colmare lacune vengono presi in considerazione ac-

crediti per compiti educativi provenienti da anni di gioventù (N. 5048), si computa metà accredito per compiti educativi se le lacune ammontano fino a sei mesi e uno intero se ammontano a sette mesi o più.

5.10.5 Computo per i genitori divorziati o non sposati tra loro

5.10.5.1 In generale

5208 Se un genitore esercita l’autorità parentale esclusiva, gli

viene attribuito l’intero accredito per compiti educativi. Se ciascun genitore divorziato o non coniugato esercita l’autorità parentale esclusiva su uno o più figli comuni, per questi figli comuni può essere computato al massimo un accredito per compiti educativi intero per un determinato anno civile (v. N. 5201).

5209 Una ripartizione degli accrediti per compiti educativi è pos-

sibile solo a partire dal 2000 (l’autorità parentale congiunta è entrata in vigore il 1° gennaio 2000).

5210 I numeri 5.10.5.2 e 5.10.5.3 si riferiscono ai genitori che

esercitano l’autorità parentale congiunta.

5.10.5.2 Anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014

5211 Se i genitori divorziati o non sposati tra loro hanno con-

cluso una convenzione scritta relativa al computo degli ac-

143

crediti per compiti educativi per gli anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014, per questo periodo il computo si basa sulla convenzione.

5212 In mancanza di una convenzione scritta per questo pe-

riodo, gli accrediti per compiti educativi per gli anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014 sono divisi a metà tra i genitori.

5213 Nella convenzione i genitori possono scegliere a chi dei

due deve essere assegnato l’intero accredito per compiti educativi.

5214 Se è stata concordata un’alternanza nel computo degli ac-

crediti per compiti educativi interi, il passaggio può avvenire soltanto all’inizio di un nuovo anno civile.

5215 La convenzione scritta deve essere conclusa al più tardi al

momento in cui sorge il diritto alla rendita (AVS/AI). La conclusione di una convenzione con effetto retroattivo per il computo di accrediti per compiti educativi per gli anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014 o la modifica di una convenzione esistente per questo periodo sono ammesse, a condizione che non incidano sulle rendite correnti.

5216 Se solo uno dei genitori era assicurato in Svizzera o se l’al-

tro genitore decede, l’intero accredito per compiti educativi viene attribuito al primo, purché questi eserciti l’autorità parentale (esclusiva o congiunta).

5217 Se il figlio decede nell’anno di nascita, il computo si basa

sulla convenzione (N. 5211). In mancanza di una convenzione, l’accredito per compiti educativi per gli anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014 è diviso a metà tra i genitori (N. 5212).

144

5.10.5.3 Anni dedicati all’educazione a partire dal 2015

5218 Gli accrediti per compiti educativi a partire dal 2015 ven-

gono computati in base alla decisione dell’autorità competente (tribunale o APMA, art. 52fbiscpv. 1 OAVS) o alla convenzione conclusa dai genitori per questo periodo (art. 52fbiscpv. 3 OAVS).

5219 In mancanza di una decisione dell’autorità competente e di

una convenzione tra i genitori per questo periodo, l’accredito per compiti educativi per gli anni dedicati all’educazione a partire dal 2015 è assegnato interamente alla madre (art. 52fbiscpv. 6 OAVS). Questo vale anche nei casi in cui l’autorità parentale congiunta sussiste già da prima del 1° gennaio 2015, ma non vi è alcuna convenzione relativa al computo degli accrediti per compiti educativi.

5220 Nella convenzione di cui all’articolo 52fbiscapoverso 3

OAVS i genitori possono scegliere a chi dei due deve essere assegnato l’intero accredito per compiti educativi o se questo deve essere tra loro diviso a metà.

5221 Se è stata concordata un’alternanza nel computo degli ac-

crediti per compiti educativi interi, il passaggio può avvenire soltanto all’inizio di un nuovo anno civile.

5222 Una convenzione relativa al computo degli accrediti per

compiti educativi per gli anni dedicati all’educazione a partire dal 2015 può essere conclusa solo per il futuro. Non sono ammesse modifiche con effetto retroattivo.

5223 Se solo uno dei genitori era assicurato in Svizzera o se l’al-

tro genitore decede, l’intero accredito per compiti educativi viene attribuito al primo, purché questi eserciti l’autorità parentale (esclusiva o congiunta).

5224 Se il figlio decede nell’anno di nascita, il computo si basa

sulla decisione dell’autorità competente o sulla convenzione (N. 5218). In mancanza sia di una decisione dell’autorità competente che di una convenzione, l’accredito per

145

compiti educativi è assegnato interamente alla madre (N. 5219).

5.10.6 Computo per i genitori sposati tra loro

5.10.6.1 In generale

5225 L’accredito per compiti educativi relativo agli anni civili di

matrimonio è diviso a metà (art. 29sexiescpv. 3 LAVS). Questa suddivisione è già realizzata anche quando solo un coniuge ha diritto alla rendita.

5226 Durante lo stesso anno civile i coniugi hanno diritto al mas-

simo a un intero accredito per compiti educativi (ad eccezione dell’anno in cui è stato contratto matrimonio e di quello in cui è stato sciolto: v. N. 5227).

5227 Nell’anno in cui è stato contratto matrimonio e in quello in

cui è stato sciolto, per il computo degli accrediti per compiti educativi i genitori sono trattati come se non fossero sposati tra loro (analogamente a quanto avviene per lo splitting, art. 29quinquiescpv. 5 LAVS).

5228 Se solo il coniuge più anziano ha compiuto 20 anni, viene

attribuito a lui l’intero accredito per compiti educativi; questo vale anche per l’anno civile in cui è stato contratto matrimonio.

5229 Se solo uno dei coniugi era assicurato in Svizzera o se l’al-

tro coniuge decede, l’intero accredito per compiti educativi viene assegnato al primo (art. 52f cpv. 4 OAVS); questo vale anche per l’anno civile in cui è stato contratto matrimonio.

5230 Se da un altro o da un nuovo rapporto di filiazione nasce il

diritto a un accredito per compiti educativi più elevato,

viene computato quest’ultimo.

5231 Se il figlio decede nell’anno di nascita, l’accredito per com-

piti educativi viene diviso tra i genitori, anche se la nascita

146

è avvenuta nell’anno civile in cui è stato contratto matrimonio (art. 52f cpv. 3 OAVS).

5232 A partire dall’anno civile in cui uno dei coniugi raggiunge

l’età di riferimento, gli accrediti per compiti educativi si computano senza suddividerli (a metà o per intero) all’altro coniuge che non ha ancora diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).

5.10.6.2 Anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014

5233 Per i figli comuni nati prima del matrimonio, l’accredito per

compiti educativi è:

5234 – attribuito in base alla convenzione nell’anno civile in cui è

stato contratto matrimonio (N. 5211). In assenza di una convenzione, esso è diviso tra i genitori (N. 5212) (ad eccezione dei casi di decesso del figlio alla nascita e di compimento dei 20 anni solo da parte del genitore più anziano: v. rispettivamente N. 5231 e N. 5228);

5235 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio

5236 Per i figli non comuni nati prima del matrimonio, l’accredito

per compiti educativi è:

5237 – attribuito al genitore biologico, che, nell’anno civile in cui

è stato contratto matrimonio, deve eventualmente dividerlo con l’altro genitore biologico (N. 5238);

5238 – computato in base alla convenzione tra i genitori biologici

(N. 5211); in mancanza di una convenzione, l’accredito per compiti educativi per gli anni dedicati all’educazione compresi tra il 2000 e il 2014 è diviso tra di loro

(N. 5212);

5239 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio

(figli del coniuge, N. 5183). Se al genitore biologico è assegnato l’intero accredito per compiti educativi, al nuovo

147

coniuge può esserne computata la metà. Se al genitore biologico è assegnata la metà dell’accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge ne è computato un quarto. Se il genitore biologico non ha alcun diritto all’accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge non viene computato nulla.

5240 Dall’anno civile di scioglimento del matrimonio in seguito a:

5241 – divorzio o annullamento, l’accredito per compiti educativi

viene assegnato al genitore che ottiene l’autorità parentale esclusiva sul figlio; se i genitori continuano ad esercitare l’autorità parentale congiunta, esso viene assegnato conformemente ai N. 5211 segg.;

5242 – decesso di un genitore, l’intero accredito per compiti

educativi viene assegnato al coniuge superstite, a condizione che sussista un rapporto di filiazione.

5.10.6.3 Anni dedicati all’educazione a partire dal 2015

5243 Per i figli comuni nati prima del matrimonio, l’accredito per

compiti educativi è:

5244 – computato in base alla decisione dell’autorità compe-

tente o alla convenzione (N. 5218) nell’anno civile in cui è stato contratto matrimonio; in mancanza di una convenzione, attribuito interamente alla madre (N. 5219) (ad eccezione dei casi di decesso del figlio alla nascita e di compimento dei 20 anni solo da parte del genitore più anziano: v. rispettivamente N. 5231 e N. 5228);

5245 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio.

5246 Per i figli non comuni nati prima del matrimonio, l’accredito

per compiti educativi è:

5247 – attribuito al genitore biologico, che deve eventualmente

dividerlo con l’altro genitore biologico (N. 5248),

nell’anno civile in cui è stato contratto matrimonio;

148

5248 – ripartito tra i genitori biologici in base alla decisione

dell’autorità competente o alla convenzione (N. 5218); in mancanza di una convenzione, attribuito interamente alla madre per gli anni dedicati all’educazione a partire dal 2015 (N. 5219);

5249 – diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio

(figli del coniuge, N. 5183). Se al genitore biologico è assegnato l’intero accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge può esserne computata la metà. Se al genitore biologico è assegnata la metà dell’accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge ne è computato un quarto. Se il genitore biologico non ha alcun diritto all’accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge non viene computato nulla.

5250 Dall’anno civile di scioglimento del matrimonio in seguito a:

5251 – divorzio o annullamento, l’accredito per compiti educativi

è computato in base alla decisione dell’autorità competente o della convenzione (N. 5218); in mancanza di una convenzione, attribuito interamente alla madre (N. 5219);

5252 – decesso di un genitore, l’intero accredito per compiti

educativi viene assegnato al coniuge superstite, a condizione che sussista un rapporto di filiazione.

5.10.7 Calcolo

5.10.7.1 In generale

5253 L’accredito per compiti educativi intero corrisponde al triplo

dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento in cui sorge l’evento assicurato (art. 29sexiescpv. 2 LAVS).

5254 La media degli accrediti per compiti educativi si ottiene divi-

dendo gli accrediti per compiti educativi computabili per la durata di contribuzione adottata per il calcolo del reddito medio dell’attività lucrativa.

149

5255 Si applica quindi la seguente formula:

(rendita di vecchiaia numero di accrediti per

x compiti educativi

minima annua x 3)

durata di contribuzione computabile

5.10.7.2 In caso di precedente riscossione di una ren-

dita d’invalidità

5256 Se per determinare il reddito medio dell’attività lucrativa si

escludono i periodi di contribuzione e i redditi dell’attività lucrativa durante la riscossione di una precedente rendita d’invalidità, non si computano neppure gli accrediti per compiti educativi del corrispondente periodo. Si applicano per analogia le disposizioni dei N. 5165 segg.

5.10.7.3 Presa in considerazione degli accrediti per compiti educativi nell’anno in cui sorge l’evento assicurato

5257 Se l’evento assicurato (invalidità, morte o raggiungimento 1/25 dell’età di riferimento) insorge prima che una persona, tra il

1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente la sua insorgenza, sia stata soggetta all’obbligo contributivo per un anno intero, occorre osservare i N. 5142, 5146 e 5164 per determinare la media degli accrediti per compiti educativi.

5.10.8 Determinazione in casi speciali

5258 Se per un genitore l’evento assicurato dell’invalidità o del

decesso sorge prima che la sua classe di età sia stata soggetta all’obbligo contributivo per un anno intero e se per determinare la rendita devono essere considerati redditi e periodi di contribuzione negli anni di gioventù ed elementi di calcolo dell’anno del diritto alla rendita, vanno considerati anche questi periodi per il computo degli accrediti per

150

compiti educativi (art. 52a OAVS). Per gli accrediti per compiti educativi computabili si applicano le disposizioni generali.

5259 Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati al più presto dall’anno seguente quello in cui si sono compiuti i 17 anni e al massimo fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Inoltre, la media degli accrediti per compiti educativi non può superare l’importo massimo previsto dall’articolo 29sexiescapoverso 2 LAVS al momento in cui sorge l’evento assicurato.

5260 Gli accrediti per compiti educativi sono divisi di regola solo per i periodi compresi tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni del genitore più giovane e il 31 dicembre precedente il raggiungimento dell’età di riferimento da parte dell’altro genitore.

Se il genitore più giovane ha avuto figli già prima del compimento dei 20 anni mentre l’altro genitore aveva già superato questa età, gli accrediti per compiti educativi vengono attribuiti interamente a quest’ultimo. Se più tardi il genitore più giovane presenta lacune assicurative o contributive che devono essere colmate con anni di gioventù, la corrispondente metà degli accrediti per compiti educativi può essergli attribuita (N. 5188 e 5206). Il genitore più anziano ha comunque diritto ad un accredito per compiti educativi intero. In questi casi è quindi possibile attribuire eccezionalmente, per gli anni in questione, 1 1/2 accredito per compiti educativi.

5.11 Accrediti per compiti assistenziali

5.11.1 In generale

5261 Se in un anno civile sono adempiute contemporaneamente le condizioni per il diritto ad un accredito per compiti assistenziali e ad uno per compiti educativi, in ogni caso può essere assegnato soltanto l’accredito per compiti educativi.

151

È escluso il cumulo di accrediti per compiti educativi e assistenziali (art. 29septiescpv. 2 LAVS).

5262 Determinante è sempre la quota degli accrediti per compiti

assistenziali iscritta nel CI. Gli accrediti per compiti assistenziali possono essere computati anche per un quarto, un sesto ecc., e non soltanto a metà o interamente come quelli per compiti educativi (art. 52i OAVS).

5263 L’accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo 1/25 dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al mo-

mento in cui insorge l’evento assicurato (art. 29septies

cpv. 4 LAVS).

5.11.2 Determinazione della media degli accrediti per compiti assistenziali

5.11.2.1 In generale

5264 La media degli accrediti per compiti assistenziali si ottiene

dividendo gli accrediti computabili per la durata di contribuzione adottata per il calcolo del reddito medio dell’attività lucrativa.

5265 Per il computo di un accredito per compiti assistenziali non

è necessario che sia effettivamente percepito un assegno per grandi invalidi: è sufficiente che nel periodo in questione sussista il relativo diritto, vale a dire in particolare che sia comprovata una grande invalidità o che potrebbe essere dedotta una prova in tal senso, anche se la persona assistita non percepisce alcun assegno a causa di una richiesta di prestazioni tardiva (sentenza del TF

9C_264/2015 del 12 agosto 2015). La determinazione della grande invalidità è di competenza dell’ufficio AI.

5266 Si applica quindi la seguente formula:

(rendita di vecchiaia numero di accrediti per

x

minima annua x 3) compiti assistenziali

durata di contribuzione computabile

152

5.11.2.2 Precedente riscossione di una rendita d’invali-

dità

5267 Se per determinare il reddito medio dell’attività lucrativa si

escludono i periodi di contribuzione e i redditi conseguiti durante la precedente riscossione di una rendita d’invalidità, non si computano neppure gli accrediti per compiti assistenziali di detto periodo. Si applicano per analogia le disposizioni dei N. 5166 segg.

5.12 Calcolo del reddito annuo medio determinante

5268 Il reddito annuo medio determinante è costituito dalla me-

dia dei redditi dell’attività lucrativa, da quella degli accrediti per compiti educativi e da quella degli accrediti per compiti assistenziali computabili.

5.13 Limitazione delle rendite di vecchiaia e d’invali-

dità

5.13.1 Principio

5269 La somma delle due rendite singole di una coppia di co-

niugi non può superare il 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia o d’invalidità (art. 35 cpv. 1 LAVS). Se la somma delle rendite singole supera l’importo massimo determinante, ogni rendita è ridotta in proporzione alla quota della somma che essa rappresenta.

5270 La limitazione si applica anche quando uno dei coniugi o

entrambi riscuotono anticipatamente o rinviano la totalità o una parte della rendita di vecchiaia.

5271 Per la limitazione sono determinanti gli importi non ridotti

delle rendite individuali stabiliti con le basi di calcolo di ciascun coniuge.

153

5272 Non sottostanno a limitazione le rendite individuali dei co-

niugi di cui è stata sospesa per ordine giudiziario la comunione domestica senza che sia stato ancora pronunciato il divorzio (art. 35 cpv. 2 LAVS).

5273 La comunione domestica dei coniugi può essere conside-

rata sospesa se il giudice ha accertato la separazione o se, durante la procedura di protezione dell’unione coniugale, la coppia è stata separata temporaneamente o per una durata indeterminata mediante decisione o accertamento del giudice. Alle rendite deve essere fissato un limite massimo se i coniugi separati continuano, malgrado tutto, a vivere insieme o riprendono a vivere in comunione domestica.

5274 Non si procede alla limitazione inoltre se:

5275 – la rendita AI dell’altro coniuge è stata sospesa per l’ese-

cuzione di una pena detentiva o di una misura;

5276 – un coniuge rinuncia alla rendita ai sensi dell’articolo 23

LPGA.

5277 Le rendite AI ordinarie e straordinarie degli invalidi dalla

nascita, dall’infanzia e invalidi precoci (art. 37 cpv. 2 e art. 40 cpv. 3 LAI) e le rendite di vecchiaia che le sostituiscono (art. 33biscpv. 3 LAVS) devono essere pari almeno al 133 1/3 per cento degli importi minimi della corrispondente rendita completa. Le rendite ordinarie e straordinarie di queste persone e del loro coniuge e le corrispondenti rendite per figli sottostanno alle disposizioni relative alla limitazione soltanto fino agli importi minimi previsti dall’articolo 37 capoverso 2 LAI. La rendita dell’altro coniuge viene invece limitata secondo le disposizioni generali (N. 5269).

5.13.2 Momento determinante

5278 Le rendite di vecchiaia o d’invalidità spettanti a dei coniugi

sottostanno a limitazione il mese in cui anche il secondo coniuge acquisisce il diritto alla rendita. Nell’AI le rendite

154

sottostanno a limitazione al più presto dall’inizio del versamento secondo l’articolo 29 capoverso 1 LAI (v. N. 5269 segg.). Spetta all’ufficio AI stabilirne il momento. Se un coniuge richiede una rendita di vecchiaia o d’invalidità e l’altro non presenta alcuna richiesta per una prestazione dell’AVS o dell’AI, la rendita non può essere limitata.

5279 Quando due persone beneficiarie di una rendita si spo-

sano, le rendite di vecchiaia o d’invalidità saranno limitate a partire dal mese successivo al matrimonio.

5280 Se le rendite di vecchiaia o d’invalidità spettanti a dei co-

niugi non devono più essere limitate, le rendite non ridotte sono versate per la prima volta il mese seguente il divorzio, il decesso di un coniuge oppure l’estinzione o la diminuzione dell’invalidità.

5281 Se i coniugi vivono separati in seguito a una decisione giu-

diziaria, le rendite sono versate senza limitazione a partire dal mese seguente quello della separazione. È determinante la data della separazione stabilita dal giudice.

5.13.3 Limitazione in caso di riscossione flessibile della rendita

5282 Le modalità della limitazione delle rendite di vecchiaia anti-

cipate o rinviate seguono in linea di massima le regole generali. I principi fissati ai N. 5269 segg. sono dunque applicabili per analogia.

5283 In caso di riscossione anticipata di una percentuale della

rendita di vecchiaia da parte di uno o entrambi i coniugi, le rendite devono essere ridotte in misura proporzionale alle rispettive quote della somma delle rendite. L’importo massimo si basa, da un lato, sulla scala delle rendite ponderata secondo i N. 5290 segg. e, dall’altro, sulla rendita che presenta la percentuale più elevata. Se entrambi i coniugi riscuotono anticipatamente soltanto una percentuale della rendita di vecchiaia, l’importo massimo che i coniugi possono percepire è moltiplicato per la percentuale più elevata

155

delle rendite individuali (v. esempio al N. 5295). Questo vale per analogia anche quando uno dei coniugi percepisce una rendita d’invalidità e l’altro riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia.

5284 La limitazione di una rendita di vecchiaia anticipata o di

una parte di essa deve sempre essere verificata prima di dedurre l’importo della riduzione. La limitazione va dunque sempre calcolata ed effettuata sugli importi non ridotti delle rendite individuali, prima di procedere alla riduzione.

5285 In caso di rinvio di una parte della rendita di vecchiaia, per

la limitazione ci si basa sempre sulla rendita intera.

5286 Nel caso di rendite di vecchiaia rinviate (integralmente o

parzialmente), l’eventualità di una limitazione deve sempre essere verificata prima dell’aggiunta dell’importo dell’aumento.

5.13.4 Durata di contribuzione completa

5287 Se entrambi i coniugi hanno una durata di contribuzione

completa, a ogni rendita individuale si applica la seguente formula di limitazione:

5288 ammontare della rendita individuale, moltiplicato per il

150 per cento dell’importo massimo della rendita con la percentuale più elevata e diviso per la somma delle

due rendite individuali.

rendita del marito x 150 % della rendita massima

rendita del marito + rendita della moglie

rendita della moglie x 150 % della rendita massima

rendita della moglie + rendita del marito

156

5289 Gli importi delle rendite individuali determinati in base a

queste formule vengono arrotondati secondo le disposizioni commerciali in materia (art. 53 cpv. 2 OAVS).

5.13.5 Durata di contribuzione incompleta

5290 Se la durata di contribuzione di uno o di entrambi i coniugi

è incompleta, ovvero se non presentano entrambi la scala 44, l’importo massimo va determinato come segue:

5291 la scala delle rendite del coniuge che, tra i due, ha la scala

più elevata è moltiplicata per 2. Il risultato, sommato alla scala delle rendite dell’altro coniuge, è diviso per 3 e in seguito arrotondato alla scala delle rendite immediatamente superiore.

Esempio:

marito scala 35

moglie scala 28

35 x 2 + 28

= scala 33 (scala delle rendite ponderata) 3

5292 La scala delle rendite ponderata e il corrispondente valore

di limitazione possono essere rilevati anche direttamente dalle tavole delle rendite.

5293 Il 150 per cento dell’importo massimo della scala delle ren-

dite determinato in tal modo costituisce il valore di limitazione di entrambe le rendite individuali. A questo proposito sono determinanti gli importi arrotondati secondo le regole commerciali (v. N. 5289).

5294 Se entrambi i coniugi riscuotono anticipatamente soltanto

una percentuale della rendita di vecchiaia, il 150 per cento dell’importo massimo è moltiplicato per la percentuale più elevata delle rendite individuali. Lo stesso vale se un coniuge ha diritto a una quota percentuale di una rendita AI e l’altro riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia.

157

5295 In una seconda fase si determinano gli importi limitati di en-

trambe le rendite individuali secondo la formula esposta ai N. 5287 segg. L’importo massimo corrisponde al valore di limitazione precedentemente determinato.

Esempio schematico

(per il calcolo esatto sono determinanti le prescrizioni di cal-

colo)

Marito: anticipazione di 2 anni del 60 %

Scala42

Rendita massima fr. 2339

Anticipazione del 60 % fr. 1403 (fr. 2339 x 0,6)

Moglie: 50 % rendita AI

Scala44

RAM determinante fr. 58 800 Rendita AI fr. 1029 Scala ponderata44

(44 x 2) + 42

3

Limite massimo: fr. 2450 x 1,5 x 0,6 = fr. 2205

Limite massimo moglie: fr. 1029 x fr. 2205 = fr. 933

fr. 1403 + fr. 1029

Limite massimo marito: fr. 1403 x fr. 2205 = fr. 1272

fr. 1029 + fr. 1403

5296 Le disposizioni sulla limitazione dei N. 5290 segg. sono ap-

plicabili per analogia, se la rendita parziale esigua di uno dei coniugi è versata sotto forma d’indennità forfetaria.

5.13.6 Limitazione in caso di rendite d’invalidità

5297 Se i coniugi beneficiano di rendite con differenti quote per-

centuali di rendita e la somma delle due rendite corrisponde al massimo al 150 per cento della rendita con la quota più elevata, non si procede alla limitazione (art. 32 cpv. 2 OAI). Lo stesso vale quando un coniuge percepisce

158

una rendita di vecchiaia e l’altro ha un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento. Non è effettuata alcuna limitazione, se i due coniugi hanno le combinazioni di quote percentuali di rendita secondo lo schema seguente:

Coniuge A Coniuge B Quota Grado Quota Grado percentuale d’invalidità percentuale d’invalidità

100 % 70–100 % ≤ 50 % ≤ 50 %

69–65 % 69–65 % ≤ 32,5 % ≤ 43 %

64–60 % 64–60 % ≤ 30 % ≤ 42 %

59–55 % 59–55 % ≤ 27,5 % ≤ 41 %

54–50 % 54–50 % 25 % 40 %

5298 Se invece i due coniugi hanno diritto alla stessa quota per-

centuale di rendita o a differenti quote percentuali di rendita intera la cui somma supera il 150 per cento della quota percentuale di rendita più elevata, la limitazione è effettuata secondo le regole generali. Le rendite sono dunque soggette a limitazione, se i due coniugi hanno le combinazioni di quote percentuali di rendita secondo lo schema seguente:

Coniuge A Coniuge B Quota Grado Quota Grado percentuale d’invalidità percentuale d’invalidità

100 % 70–100 % > 50 % > 50 %

69–65 % 69–65 % > 32,5 % > 43 %

64–60 % 64–60 % > 30 % > 42 %

59–55 % 59–55 % > 27,5 % > 41 %

54–25 % 54–40 % > 25 % > 40 %

5299 Se un coniuge beneficia di una rendita d’invalidità secondo

il diritto anteriore e l’altro coniuge di una rendita d’invalidità secondo il sistema di rendite lineare, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 OAI la limitazione delle rendite dei due coniugi si basa sul diritto del coniuge che presenta la

159

quota percentuale più elevata di una rendita d’invalidità intera (lett. c delle disposizioni transitorie della modifica del 3 novembre 2021 dell’OAI; N. 5002 Circ DT US AI).

5.13.7 Limitazione delle rendite per figli e per orfani

5300 Se per lo stesso figlio sono adempiute le condizioni che

danno diritto a due rendite per figli, due rendite per orfani oppure ad una rendita per figli ed una per orfani, la somma delle due rendite individuali ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima (art. 37bisLAVS). Se la somma delle due rendite individuali supera l’importo massimo per esse determinante, le rendite sono ridotte proporzionalmente all’importo massimo delle rendite complete (art. 35ter LAVS). In deroga a questa disposizione, le rendite per figli di invalidi dalla nascita, dall’infanzia o invalidi precoci non sono limitate al di sotto degli importi minimi previsti dall’articolo 37 capoverso 2 LAI (N. 5277).

5301 Per figli comuni, la limitazione delle rendite per figli e per

orfani va sempre verificato separatamente prescindendo dalla limitazione delle rendite individuali dei genitori. Si tratta in particolare dei casi in cui i genitori hanno sospeso la comunione domestica per decisione giudiziaria, sciolto il matrimonio (divorzio o decesso), oppure non sono mai stati sposati.

5302 La limitazione determinante per le rendite per figli e per or-

fani si ottiene dalle basi di calcolo relative ai genitori. Le disposizioni concernenti la limitazione delle rendite principali si applicano per analogia alle rendite per figli e per orfani (art. 37bisLAVS).

5303 L’eventualità di una limitazione delle rendite per figli e per

orfani va verificata sempre prima della riduzione per sovrassicurazione o prima dell’aggiunta dell’importo dell’aumento in caso di rendita rinviata.

160

5304 Per stabilire il momento in cui procedere alla limitazione

delle rendite per figli e per orfani si applicano per analogia le disposizioni dei N. 5278 seg.

5.14 Basi di calcolo e calcolo delle rendite nei dettagli

5.14.1 Rendite di vecchiaia e d’invalidità

5.14.1.1 Regola generale

5305 Determinanti per il calcolo delle rendite sono gli anni interi

di contribuzione computabili dell’avente diritto rispetto a quelli della sua classe di età al momento dell’insorgenza dell’evento assicurato (in caso di riscossione anticipata della rendita, rispetto a quelli della sua classe d’età al momento del raggiungimento dell’età di riferimento) nonché il reddito annuo medio determinante dell’avente diritto. La durata di contribuzione è stabilita secondo i N. 5025 segg., il reddito annuo medio determinante secondo il N. 5079.

5306 In caso di precedente riscossione di una rendita d’invali-

dità, i periodi di contribuzione compiuti nei corrispondenti anni civili nonché i relativi redditi e accrediti per compiti educativi o assistenziali non sono presi in considerazione per stabilire il reddito annuo medio determinante se ciò risulta più vantaggioso.

5.14.1.2 Regola per le persone sposate

5307 Quando anche il coniuge di un beneficiario acquisisce il di-

ritto alla rendita, si procede, per entrambi i coniugi, a un (nuovo) calcolo secondo le regole generali (eccezione, v. N. 5310).

5308 In questo caso va osservato che la rendita individuale del

primo coniuge avente diritto viene ricalcolata secondo le disposizioni valide al momento in cui è sorto il primo evento assicurato.

161

5309 Per la rendita ricalcolata del primo coniuge avente diritto

continuano ad applicarsi, se necessario, le disposizioni sugli adeguamenti delle rendite validi fino all’insorgere

dell’evento assicurato dell’altro coniuge.

5310 Non si procede invece a un nuovo calcolo se un coniuge ri-

scuote anticipatamente la totalità o una parte della sua rendita di vecchiaia. In questo caso, il nuovo calcolo viene effettuato soltanto quando entrambi i coniugi hanno raggiunto l’età di riferimento oppure se uno la raggiunge e l’altro percepisce una rendita d’invalidità. Se del caso, le rendite dei coniugi vanno limitate.

5.14.1.3 Regola per le persone vedove

5.14.1.3.1 In generale

5311 La rendita di vecchiaia o d’invalidità delle persone vedove

è calcolata in linea di principio secondo le regole generali, basandosi in particolare

– sul reddito da attività lucrativa e sugli accrediti non divisi per il periodo precedente il matrimonio e seguente la vedovanza e

– sul reddito da attività lucrativa e sugli accrediti divisi durante il periodo di matrimonio (per le rendite d’invalidità il cui diritto è nato prima dell’1.1.2008 [5arevisione AI] si aggiunge eventualmente il supplemento di carriera al reddito medio dell’attività lucrativa). Per l’eccezione si rimanda al N. 5320.

5312 Se una persona vedova si risposa, il diritto agli accrediti

transitori computabili fino al 31 dicembre 2017 non si estingue; gli accrediti transitori computati rimangono parte integrante del calcolo delle rendite.

5313 Alle persone vedove è accordato un supplemento del

20 per cento sulla rendita di vecchiaia o d’invalidità

(art. 35bisLAVS). Il supplemento di vedovanza è accordato anche quando non sono adempiute le condizioni per una

162

rendita vedovile. La somma della rendita e del supplemento non deve tuttavia superare l’importo della rendita massima della corrispondente scala delle rendite.

5314 Per concedere il supplemento di vedovanza è determi-

nante lo stato civile del richiedente la prestazione. I divorziati non ricevono quindi nessun supplemento di vedovanza alla loro rendita di vecchiaia o d’invalidità.

5315 Se il coniuge superstite ha rinviato la rendita, occorre ag-

giungere l’importo dell’aumento all’importo della rendita (incluso il supplemento di vedovanza).

5316 Per contro, se il coniuge ha anticipato la rendita, l’importo

della riduzione va dedotto dall’importo della rendita (incluso il supplemento di vedovanza).

5317 Se sono adempiute contemporaneamente le condizioni per

una rendita di vecchiaia o d’invalidità e quelle per una rendita vedovile, è versata la rendita più elevata (art. 24b LAVS). Se è più elevata la rendita vedovile, essa è tuttavia accordata soltanto finché il coniuge superstite adempie le condizioni per una rendita vedovile.

5318 La rendita per superstiti va determinata, secondo le regole

generali, sulle basi di calcolo del coniuge deceduto (art. 33 cpv. 1 LAVS). Se i redditi dell’attività per il periodo di unione coniugale sono già stati ripartiti perché anche l’altro coniuge aveva diritto a una rendita, per calcolare la rendita per superstiti questa ripartizione deve essere annullata. La ripartizione dei redditi, invece, non dev’essere annullata o deve eventualmente essere ancora effettuata se la persona deceduta è o era divorziata. In questi casi prevalgono le disposizioni sullo splitting in caso di divorzio.

5318.1 Inoltre, si deve procedere a un confronto con la base di cal-1/26 colo della rendita di vecchiaia della persona deceduta te-

nendo conto dei redditi ripartii.

163

5319 Questa procedura vale sia per le persone vedove che di-

ventano invalide o acquisiscono il diritto alla rendita di vecchiaia sia per le persone già invalide o beneficiarie di una rendita di vecchiaia che diventano vedove. Non si deve calcolare la rendita vedovile se la rendita di vecchiaia o d’invalidità, incluso il supplemento di vedovanza, è superiore all’importo massimo della rendita vedovile o se la rendita per superstiti è manifestamente inferiore alla rendita di vecchiaia o d’invalidità.

5.14.1.3.2 In caso di riscossione anticipata della ren-

dita

5320 La rendita di vecchiaia anticipata delle persone vedove è

calcolata basandosi sui redditi dell’attività lucrativa non divisi (tranne in caso di matrimoni precedentemente sciolti mediante divorzio) nonché sugli accrediti non divisi per il periodo precedente il matrimonio e seguente la vedovanza e sugli accrediti divisi durante il periodo di matrimonio. I redditi del coniuge defunto vengono considerati soltanto nel momento in cui la persona vedova raggiunge l’età di riferimento. Questo vale anche se un coniuge diventa vedovo durante il periodo di anticipazione.

5321 Alle persone vedove è accordato un supplemento del

20 per cento sulla rendita di vecchiaia (art. 35bisLAVS).

5322 In caso di riscossione anticipata di una parte della rendita

di vecchiaia, il supplemento di vedovanza va calcolato e accordato sulla stessa percentuale della parte anticipata. L’aumento dell’importo della parte di rendita riscossa dovuto al supplemento di vedovanza non è considerato quale modifica una tantum della parte di rendita anticipata secondo i N. 6005 e 6067. L’aliquota di riduzione stabilita all’inizio della riscossione anticipata resta valida anche dopo la vedovanza e viene applicata all’intero importo della rendita di vecchiaia anticipata, maggiorato del supplemento di vedovanza.

164

5323 Per le persone che diventano vedove durante il periodo di

anticipazione, in caso di adempimento delle condizioni per una rendita vedovile va effettuato un calcolo comparativo secondo l’articolo 24b LAVS. L’importo effettivo della rendita di vecchiaia anticipata per la percentuale scelta, maggiorato del supplemento di vedovanza e ridotto in seguito all’applicazione dell’aliquota di riduzione stabilita all’inizio della riscossione anticipata, viene confrontato con l’importo della rendita vedovile. Va versata la prestazione più elevata. Se la rendita vedovile risulta più elevata, viene versata senza riduzione fino al raggiungimento dell’età di riferimento (v. N. 6044). Al raggiungimento dell’età di riferimento la rendita di vecchiaia, compreso il supplemento di vedovanza, viene ricalcolata. Viene versata la rendita più elevata (per la riduzione applicabile alle rendite vedovili v. N. 6054).

5324 In caso di decesso di una persona avente diritto a una ren-

dita di vecchiaia anticipata, la riduzione dovuta all’anticipazione non viene applicata alle prestazioni per i superstiti (v. anche N 6056).

5.14.1.4 Regola per le persone divorziate

5325 La rendita di vecchiaia o d’invalidità delle persone divor-

ziate è determinata secondo le regole generali, ossia in base al reddito dell’attività lucrativa ed agli accrediti non divisi per il periodo precedente il matrimonio e seguente il divorzio e al reddito dell’attività lucrativa ed agli accrediti divisi per il periodo di unione coniugale.

5326 Per calcolare le rendite di vecchiaia e d’invalidità delle per-

sone divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si computa un accredito transitorio se non si sono potuti attribuire loro accrediti per compiti educativi o assistenziali per almeno 16 anni (lett. c cpv. 2 disposizioni finali della 10arevisione AVS). Questa disposizione si applica sia alle persone divorziate che acquisiscono il diritto a una rendita di vecchiaia o d’invalidità sia a quelle già beneficiarie di una rendita che divorziano.

165

5327 Se una persona divorziata si risposa, il diritto agli accrediti

transitori computabili fino al 31 dicembre 2017 non si estingue; gli accrediti transitori computati rimangono parte integrante del diritto alla rendita.

5.14.1.5 Eccezione per le rendite d’invalidità

5328 Se con la modifica del grado d’invalidità cambia anche

l’ammontare della rendita cui si ha diritto (rendita intera o quota percentuale di rendita), per la nuova rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo utilizzate per quella vecchia (scala delle rendite e reddito annuo medio determinante). Se anche l’altro coniuge è beneficiario di una rendita, occorre riesaminare la limitazione della somma delle due rendite (DTF 147 V 133).

5329 Le stesse basi di calcolo rimangono inoltre determinanti:

5330 – per una persona già beneficiaria di una rendita a cui la

rendita è versata nuovamente senza che sia insorto un nuovo evento assicurato, in ragione del fatto che i provvedimenti di integrazione ai sensi dell’articolo 8 LAI si sono rivelati interamente o solo parzialmente fruttuosi;

5331 – quando una rendita d’invalidità, soppressa a causa

dell’abbassamento del grado d’invalidità, è di nuovo riconosciuta entro tre anni dalla soppressione poiché l’assicurato presenta un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine della precedente (art. 29bisOAI), ma a condizione che il ripristino della rendita risulti più vantaggioso per l’avente diritto rispetto a una rendita ricalcolata secondo le regole generali (art. 32bisOAI; v. N. 5166);

5332 – per una persona la cui rendita AI era stata in seguito al

successo di provvedimenti d’integrazione e/o la ripresa di un’attività lucrativa e che, entro tre anni dalla riduzione o soppressione della rendita, ha diritto a una prestazione transitoria per l’insorgere di un’incapacità al lavoro;

166

5333 – nel caso di una rendita versata di nuovo dopo essere

stata sospesa per l’esecuzione di una pena o di una misura detentiva.

5334 In tutti gli altri casi in cui la rendita d’invalidità è riassegnata

in base a un nuovo evento assicurato, dopo che il diritto è già sussistito precedentemente per un periodo determinato, la rendita va determinata di nuovo secondo le prescrizioni di calcolo valide all’inizio del diritto.

5.14.1.6 Nuovo calcolo una tantum delle rendite di vec-

chiaia dopo l’età di riferimento (art. 29bis capoverso 3 LAVS)

5335 Se una persona continua a esercitare un’attività lucrativa

dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, può chiedere, una sola volta, che la sua rendita di vecchiaia sia ricalcolata.

5336 In questo caso occorre badare a che la nuova rendita di

vecchiaia venga fissata secondo le disposizioni di calcolo valide al raggiungimento dell’età di riferimento. Eventuali periodi di contribuzione supplementari computabili vengono aggiunti alla durata di contribuzione totalizzata fino a quel momento. La somma dei redditi conseguiti dopo l’età di riferimento (N. 5103) non è più rivalutata, bensì aggiunta complessivamente alla somma dei redditi già rivalutata (N. 5143). Il versamento della rendita ricalcolata è possibile al più presto dal mese successivo alla richiesta.

5337 Se del caso, il nuovo reddito annuo medio determinante va

ancora adattato, per il momento della nascita del nuovo diritto, in base alle disposizioni relative agli adeguamenti delle rendite intervenuti nel frattempo.

167

5.14.2 Rendita completiva dell’AVS e rendite per figli dell’AVS/AI

5338 Determinanti per stabilire la rendita completiva per il co-

niuge e le rendite per figli sono le basi valide per il calcolo della rendita alla quale si rapportano (art. 38 cpv. 1 LAI e art. 35terLAVS). Le rendite completive e per i figli dell’AI vengono in ogni caso determinate considerando la frazione della rendita principale.

5339 Le rendite per figli e quella completiva per il coniuge divor-

ziato sono sempre accordate senza il supplemento di vedovanza.

5.14.3 Rendita per superstiti

5.14.3.1 Regola generale

5340 Determinanti per calcolare la rendita per superstiti sono, ol-

tre al reddito annuo medio determinante, gli anni interi di contribuzione computabili della persona deceduta rispetto a quelli della sua classe di età. La durata di contribuzione è determinata secondo i N. 5025 segg., la media del reddito dell’attività lucrativa secondo i N. 5104 segg. e 5170 segg., la media degli accrediti per compiti educativi secondo i N. 5175 segg. e quella degli accrediti per compiti assistenziali secondo i N. 5261 segg.

5341 Se la persona deceduta era divorziata, per calcolare la ren-

dita per superstiti ci si basa sul reddito ripartito realizzato in occasione di un precedente matrimonio poi sciolto o/e sul reddito non ripartito proveniente dal matrimonio attuale. Nel calcolare la rendita per superstiti bisogna eventualmente effettuare ancora la ripartizione dei redditi. Ciò vale anche per matrimoni sciolti prima del 31 dicembre 1996. In questi casi sono prioritarie le disposizioni generali sullo splitting in caso di divorzio.

168

5342 Nel caso di un precedente diritto alla rendita d’invalidità, i

periodi di contribuzione totalizzati durante gli anni civili di riscossione della rendita d’invalidità e i corrispondenti redditi e accrediti per compiti educativi e assistenziali non sono presi in considerazione per stabilire il reddito annuo medio determinante se ciò risultasse più vantaggioso (art. 30bis LAVS e art. 51 cpv. 3 OAVS).

5.14.3.2 Risorgere della rendita vedovile

5343 La rendita vedovile riattivata è stabilita con le basi di cal-

colo che erano determinanti per la rendita prima che si estinguesse a causa del nuovo matrimonio. L’importo così determinato è adattato in base agli adeguamenti delle rendite che hanno avuto luogo dall’inizio della vedovanza fino al risorgere del diritto.

5.14.3.3 Diritto simultaneo alla rendita per figli e per or-

fani

5344 Se per lo stesso figlio sono riunite le condizioni che danno

diritto ad una rendita per orfani e a una per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia (art. 37bisLAVS).

5345 Se, eccezionalmente, la rendita di vecchiaia o d’invalidità

del genitore superstite è inferiore alla rendita vedovile,

viene versata quest’ultima. In questi casi gli orfani percepiscono sia una rendita per orfani che una per figli.

5346 La rendita per orfani è calcolata in base alla durata di con-

tribuzione, al reddito dell’attività lucrativa non diviso e agli accrediti per compiti educativi e assistenziali computabili del genitore deceduto.

5347 La rendita per figli, invece, è calcolata in base alla durata di

contribuzione del coniuge superstite, ai suoi redditi dell’attività lucrativa nonché agli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali computabili, non divisi per i periodi

169

al di fuori del matrimonio e divisi durante il matrimonio. Occorre osservare tuttavia che la rendita per figli viene versata come rendita intera soltanto finché il genitore sopravvissuto ha o avrebbe diritto personalmente ad una rendita AI intera. Non si accordano invece supplementi di vedovanza sulla rendita per figli.

5.14.3.4 Rendite per orfani in caso di decesso di en-

trambi i genitori

5348 In caso di decesso di entrambi i genitori, ogni rendita per

orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29quatersegg. LAVS), di ciascun genitore (art. 33 cpv. 2 LAVS).

5349 I redditi dell’attività lucrativa sono ripartiti secondo le regole

generali per la durata del matrimonio dei genitori deceduti.

5.14.3.5 Trovatelli

5350 I figli trovatelli ricevono sempre una rendita per orfani pari 1/26 al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia (art. 37

cpv. 3 LAVS). Dato che entrambi i genitori sono ignoti, questa prestazione è versata sotto forma di doppia rendita per orfani straordinaria (tipo di prestazione 26).

5.14.4 Commutazione di rendite AI con rendite AVS

5.14.4.1 In generale

5351 Quando una rendita AI è sostituita con una rendita AVS, di 1/25 regola quest’ultima è stabilita sulle basi di calcolo determi-

nanti per la precedente rendita AI, ossia sulla scala delle rendite e sul reddito annuo medio determinante precedenti, se deriva un vantaggio all’avente diritto (art. 33biscpv. 1 LAVS).

170

5351.1 L’articolo 33biscapoverso 1 LAVS è applicabile per analo-1/25 gia se una rendita per orfani di padre o di madre succede

immediatamente a una rendita per figli concessa in aggiunta alla rendita d’invalidità del padre o della madre.

5352 Se una persona beneficiaria di una rendita AI chiede di ri-

scuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia, la cassa di compensazione la rende attenta alle conseguenze dell’anticipazione nel caso concreto (nuovo calcolo della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento, senza garanzia dei diritti acquisiti, ovvero senza applicazione delle basi di calcolo dell’AI). La cassa di compensazione effettua un calcolo anticipato della rendita (con e senza garanzia delle basi di calcolo dell’AI) e comunica all’assicurato i rispettivi importi della rendita.

5353 Se una rendita ordinaria per invalidità precoce ammontava

almeno al 133 1/3 per cento dell’importo minimo conformemente all’articolo 37 capoverso 2 LAI, ciò vale anche per la rendita di vecchiaia o per superstiti stabilite sulle basi di calcolo determinanti per la rendita d’invalidità.

5354 Se una rendita straordinaria per invalidità dalla nascita o

dall’infanzia ammontava al 133 1/3 per cento dell’importo minimo della rendita ordinaria conformemente all’articolo 40 capoverso 3 LAI, ciò vale anche per la rendita di vecchiaia o per superstiti che la sostituisce, a condizione che la durata di contribuzione sia completa (art. 33biscpv. 3 LAVS).

5.14.4.2 Casi di commutazione di rendite

5355 Si ha una commutazione della rendita AI con una rendita

AVS ai sensi dell’articolo 33bisLAVS quando la rendita AI è sostituita con una rendita di vecchiaia, perché si è anticipata la riscossione della rendita (v. N. 5352, informazione preliminare all’assicurato) o raggiunta l’età di riferimento, o con una rendita per superstiti, perché è deceduta la persona invalida.

171

5355.1 Si ha una commutazione ai sensi dell’articolo 33biscapo-1/25 verso 1 LAVS anche quando, dopo la morte del padre o

della madre, una rendita per orfani succede a una rendita per figli concessa in aggiunta alla rendita d’invalidità del padre o della madre. Sono applicabili anche i N. 5356 e 5357.

5356 Non si ha una commutazione ai sensi dell’articolo 33bis

LAVS se un assicurato non aveva diritto ad una rendita AI immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita AVS.

5357 Se il diritto ad una rendita AI si è estinto prima che sor-

gesse il diritto ad una rendita AVS, le basi di calcolo determinanti per la rendita AI non possono essere prese in considerazione per il calcolo della rendita AVS. Rimane salvo il risorgere dell’invalidità (art. 32bisOAI).

5.14.4.3 Basi di calcolo determinanti

5.14.4.3.1 Regola

5358 Di regola, nelle commutazioni vanno considerate le basi di

calcolo determinanti per la precedente rendita AI. Va quindi applicata la stessa scala delle rendite e lo stesso reddito annuo medio determinante, incluso l’eventuale supplemento di carriera. Alle persone vedove è accordato un supplemento di vedovanza sull’importo della rendita determinato (soltanto per le rendite principali). Il supplemento di vedovanza non è invece accordato per rendite vedovili che sostituiscono una rendita AI.

5.14.4.3.2 Calcolo comparativo

5359 Se si procede a un calcolo comparativo, la rendita AVS ne-

cessaria a tal fine è determinata secondo le regole generali.

172

5360 La rendita AVS è determinata sulle basi di calcolo valide

all’inizio del diritto alla rendita. Il supplemento di carriera al reddito annuo medio determinante non è accordato in questo caso anche se era stato considerato nel calcolo della precedente rendita d’invalidità. Un supplemento va invece preso in considerazione per le persone vedove.

5.14.5 Determinazione dell’importo della rendita in casi speciali

5.14.5.1 Riduzione per sovrassicurazione delle rendite per figli e per orfani

5.14.5.1.1 In generale

5361 Le rendite per figli vanno ridotte se la somma di queste e

della rendita del padre o della madre supera il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per questa rendita. Le rendite per figli non possono essere ridotte al di sotto dell’importo limite stabilito dall’articolo 54biscapoverso 2 OAVS.

5362 Per ridurre la rendita per orfani si applicano per analogia le

disposizioni sulle rendite per figli. Occorre tenere presente che la riduzione delle rendite per orfani può essere necessaria anche quando sono versate soltanto queste rendite ai figli.

5363 La sovrassicurazione va verificata anche quando una ren-

dita per figli di una famiglia di beneficiari è soppressa o quando è accordata in aggiunta a quelle già esistenti. Si deve inoltre procedere a un tale controllo nel caso di mutazioni con modifica delle basi di calcolo.

5364 Per la riduzione delle rendite per figli e quelle per orfani do-

vuta a sovrassicurazione sono determinanti, in caso di modifiche, le disposizioni legali vigenti al momento dell’insorgenza dell’evento assicurato (invalidità, vecchiaia, de-

173

cesso). Dall’entrata in vigore della 5arevisione AI, il 1° gennaio 2008, le rendite per figli e quelle per orfani sono ridotte come segue:

a) vecchie rendite, calcolate secondo le disposizioni vi-

genti fino al 31 dicembre 1996 (evento assicurato insorto prima del 1997). Queste sono contenute nelle Tabelle delle rendite;

b) vecchie rendite, calcolate secondo le disposizioni della

10arevisione AVS fino all’entrata in vigore della 5arevisione AI (evento assicurato insorto tra il 1° gen-

naio 1997 e il 31 dicembre 2007);

c) nuove rendite (AI e AVS), calcolate secondo le disposi-

zioni successive all’entrata in vigore della 5a revisione AI (evento assicurato insorto a partire dal 1° gennaio 2008).

5365 Rientrano nella famiglia di beneficiari tutti gli aventi diritto per i quali può essere richiesta una rendita completiva o una rendita per figli (ossia padre e figli; madre e figli; madre, padre e figli; padre, madre e figli; madre, moglie della madre e figli ecc.).

5366 Se una rendita completiva viene assegnata sia al coniuge (ri)sposato, sia al coniuge divorziato, queste rendite devono essere incluse nello stesso calcolo della sovrassicurazione e, di conseguenza, esiste solo una famiglia di beneficiari.

5367 Si devono invece formare diverse famiglie di beneficiari se per lo stesso decesso vengono richieste rendite per superstiti provenienti da matrimoni diversi. In questi casi si deve effettuare un controllo di sovrassicurazione separato per ogni famiglia di beneficiari. Una famiglia di beneficiari comprende quindi solo le rendite per superstiti della famiglia corrispondente (esempio: la prima famiglia è composta da una vedova e da orfani di un primo matrimonio; la seconda famiglia da una vedova e (o solo) da orfani di un secondo matrimonio).

174

5368 Se il genitore vedovo adempie le condizioni sia per il diritto

alla rendita vedovile sia per quello alla rendita di vecchiaia o d’invalidità, si verifica la sovrassicurazione secondo le seguenti disposizioni.

5369 – Se, ad esempio, il genitore superstite ha diritto alla ren-

dita di vecchiaia o AI più elevata (della rendita per superstiti), si verifica in primo luogo la sovrassicurazione per questa rendita individuale e per le rendite dei figli che devono essere versate.

5370 – In seguito si verifica la sovrassicurazione per l’ipotetica

rendita vedovile e per le rendite degli orfani che devono essere versate.

5371 Per verificare la sovrassicurazione e determinare l’importo

della rendita ridotta vanno sempre considerate tutte le rendite per figli e tutte le rendite completive versate in relazione alla corrispondente (eventualmente ipotetica) rendita individuale.

5372 Se, ad esempio, un avente diritto alla rendita di vecchiaia

ha diritto a una rendita completiva per il coniuge, a tre rendite per figli per i figli dell’attuale matrimonio e a due rendite per figli per i figli del precedente matrimonio, tutte le rendite per figli vanno incluse nello stesso calcolo della sovrassicurazione.

5373 La sovrassicurazione, in caso di rendite per figli, può es-

sere verificata soltanto dopo aver esaminato la necessità di una loro limitazione ai sensi dell’articolo 35terLAVS.

5374 In casi d’invalidità precoce le rendite per figli (e le rendite

per orfani che le sostituiscono) non possono essere ridotte al di sotto degli importi minimi previsti dall’articolo 37 capoverso 2 LAI.

175

5.14.5.1.2 Determinazione dell’importo della rendita ri-

dotto

5375 Per determinare le rendite per figli ridotte si procede come

segue: anzitutto si stabilisce il limite di riduzione che la rendita annua complessiva della famiglia di beneficiari non può superare. È considerato come limite di riduzione il 90 per cento del reddito annuo medio determinante oppure l’importo limite stabilito dall’articolo 54biscapoverso 2 OAVS. Si applica l’importo più elevato.

5376 Se sono versate soltanto quote percentuali di una rendita

intera dell’AI o dell’AVS, il limite di riduzione va moltiplicato per la quota percentuale corrispondente.

5377 Per le rendite parziali si moltiplica il limite di riduzione per il

corrispondente fattore della rendita parziale.

5378 Nella fase successiva si sommano i singoli importi annui (li-

mitati) delle rendite annuali spettanti ad una famiglia di beneficiari di rendita e si confrontano con il limite di riduzione determinato. La somma delle rendite che supera il limite di riduzione costituisce l’importo annuo di riduzione.

5379 L’importo di riduzione va dedotto da ogni rendita per figli in

proporzione alla sua quota della somma delle rendite per figli. Si applica la seguente formula:

importo annuo di riduzione x rendita per figlio non ridotta (limitata)

somma annua di tutte le rendite per figli non ridotte (limitate)

5.14.5.2 Importo minimo maggiorato delle rendite or-

dinarie di invalidi precoci

5380 Gli invalidi precoci la cui invalidità è sorta dopo aver adem-

piuto la durata minima di contribuzione relativa alle rendite ordinarie ma prima di aver compiuto 25 anni e che presen-

176

tano una durata di contribuzione completa hanno diritto almeno al 133 1/3 per cento dell’importo minimo della rendita completa.

5381 È considerata come insorgenza dell’invalidità quale criterio

per riconoscere la rendita maggiorata la data d’inizio del diritto alla rendita fissata nella decisione dell’ufficio AI (anche per casi in cui la rendita è pagata solo più tardi a causa di una domanda tardiva).

5382 Se con una durata di contribuzione completa la rendita cal-

colata secondo le regole generali non equivale almeno al 133 1/3 per cento dell’importo minimo della rendita completa, si accordano gli importi minimi maggiorati. Questo vantaggio vale sia per le rendite principali che per quelle per figli.

5.14.5.3 Riduzione della rendita d’invalidità

5383 Se l’assicurato ha disatteso gli obblighi di cui all’arti-

colo 7 LAI e rifiutato di sottoporsi ai provvedimenti di cui all’articolo 43 capoverso 2 LPGA, la rendita d’invalidità è ridotta. L’ufficio AI stabilisce l’entità della riduzione. L’importo mensile rimanente è arrotondato secondo le regole commerciali in materia (art. 53 cpv. 2 OAVS).

5.15 Calcolo delle rendite che subiscono una modifica

5.15.1 Principio

5384 L’importo di una rendita che muta con modifica delle basi di

calcolo è sempre determinato in base alle prescrizioni e alle tavole delle rendite valide al momento in cui la rendita è stata calcolata per la prima volta (art. 31 LAVS). L’importo della rendita va determinato in base a regole differenti, secondo il genere di modifica.

177

5385 Se cambia lo stato civile di due aventi diritto, le basi di cal-

colo solitamente non subiscono modifiche. Si tratta in particolare dei casi:

5386 – in cui due aventi diritto si sposano o si risposano;

5387 – in cui coniugi aventi diritto divorziano;

5388 – di vedovanza, se prima entrambi i coniugi avevano diritto

a una rendita.

5389 Se cambia lo stato civile (divorzio o decesso) di coniugi di

cui solo uno ha diritto alla rendita, di regola occorre ricalcolare quest’ultima (v. N. 5398 segg.).

5.15.2 Persone sposate all’insorgere del secondo evento assicurato

5390 La rendita del primo coniuge avente diritto deve essere di

regola ricalcolata quando l’altro coniuge acquisisce il diritto alla rendita (salvo in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia). Questo nuovo calcolo è effettuato alla data in cui è sorto il primo evento assicurato e, tenendo conto d’ora in avanti dei redditi ripartiti, devono essere eseguiti gli stessi calcoli comparativi realizzati al momento della fissazione della rendita versata fino a quel momento.

5391 La scala delle rendite rilevata per il primo calcolo della ren-

dita è determinante anche per la nuova rendita. I redditi dell’attività lucrativa sono invece divisi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato del primo coniuge avente diritto. Il reddito annuo medio è ricalcolato secondo le prescrizioni e le tavole determinanti all’insorgere del primo evento assicurato. Esso è infine aggiornato secondo le disposizioni concernenti le revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla modifica (cosiddetto «aggiornamento delle rendite»).

178

5392 Analogamente, in caso di nuovo calcolo della rendita AI se-

condo il N. 5307 in seguito alla ripartizione dei redditi al momento del raggiungimento dell’età di riferimento da parte del secondo coniuge avente diritto alla rendita, vengono considerati soltanto i redditi ripartiti fino al 31 dicembre precedente l’insorgere del 1° evento assicurato (invalidità).

I redditi ripartiti dal 1° gennaio dell’anno in cui si realizza l’evento assicurato invalidità vengono considerati soltanto al momento del calcolo della propria rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento.

5393 Per le due rendite ricalcolate occorre verificare la limita-

zione secondo le regole generali (art. 35 LAVS).

5394 Per contro, la rendita del primo coniuge avente diritto non

deve essere ricalcolata all’insorgere dell’evento assicurato dell’altro coniuge, se non devono essere ripartiti redditi dell’attività lucrativa per i periodi di unione coniugale.

5.15.2.1 Il primo coniuge avente diritto alla rendita di vecchiaia era invalido prima della nascita del diritto alla stessa

5395 Se, prima di aver diritto alla rendita di vecchiaia, il primo

coniuge avente diritto alla rendita percepiva già una rendita d’invalidità, al momento dell’insorgere del secondo evento assicurato si dovrà procedere agli stessi calcoli comparativi come nel caso della commutazione della rendita d’invalidità in una rendita di vecchiaia, tenendo conto dei redditi divisi. Se la rendita d’invalidità da commutare è stata concessa dopo il risorgere dell’invalidità e pertanto è già stato effettuato un calcolo comparativo, bisogna procedere al medesimo calcolo comparativo (tenendo conto dei redditi divisi). Verrà versata la rendita la cui somma totale per le coppie sposate (incluse la rendita dell’altro coniuge ed eventuali rendite per figli) sarà più elevata.

179

5396 Al contrario, se le rendite di dei due coniugi devono essere

limitate poiché superano il 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia, le rendite saranno fissate in modo da garantire a ciascun coniuge l’importo individuale più favorevole.

5397 Per i coniugi non separati vanno paragonati i due totali limi-

tati di entrambe le rendite di vecchiaia.

5398 Per i coniugi separati mediante disposizione del giudice

vanno paragonati i due totali non limitati di entrambe le rendite di vecchiaia.

5399 La base di calcolo scelta verrà mantenuta anche in caso di

modifiche future (RCC 1982 pag. 245; 1986 pag. 238).

5.15.3 Nuovo matrimonio

5400 Se due aventi diritto si sposano, per ciascun coniuge val-

gono le precedenti basi di calcolo della sua rendita. Il supplemento di vedovanza accordato per una o entrambe le rendite precedenti è annullato a partire dal mese seguente la celebrazione del matrimonio. A partire da questa data occorre verificare, secondo le regole generali, la limitazione di entrambe le rendite (art. 35 LAVS).

5.15.4 Divorzio

5401 Se due aventi diritto divorziano, bisogna soltanto annullare

la limitazione delle due rendite10. Se soltanto uno dei coniugi aveva diritto alla rendita, questa deve essere di regola ricalcolata. Il nuovo calcolo non è però necessario, se il diritto alla rendita è nato prima del matrimonio ed essa era stata fissata senza prendere in considerazione i redditi dell’attività lucrativa del periodo di unione coniugale.

10 Se del caso, alle persone divorziate e vedove nate prima del 1953 possono essere computati accrediti transitori conformemente alle disposizioni finali della 10a revisione AVS.

180

5402 Se la rendita deve essere ricalcolata a causa del divorzio,

la cassa che versa la rendita richiede subito un estratto dal CI del/dei precedente/i coniuge/i. Finché non è conclusa la procedura dello splitting, essa versa provvisoriamente la rendita secondo i redditi ripartiti durante il/i matrimonio/i. Questo calcolo provvisorio può essere effettuato in base all’estratto del CI e alle indicazioni dell’incarto della rendita. Quando è conclusa la procedura dello splitting, la rendita deve essere ricalcolata secondo i N. 5403 seg.

5403 Per il calcolo della nuova rendita è determinante la prece-

dente scala delle rendite. I redditi dell’attività lucrativa sono ripartiti fra i coniugi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato. Il reddito annuo medio è stabilito in base alle prescrizioni e alle tavole determinanti al momento del primo calcolo della rendita. Infine, il reddito è aggiornato secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla data della modifica (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).

5404 Riguardo alla ripartizione dei redditi per periodi seguenti la

nascita del diritto a una rendita si procede esclusivamente secondo la CSD.

5.15.5 Decesso di un coniuge

5405 In caso di decesso del coniuge non avente diritto si rical-

cola generalmente la rendita del coniuge avente diritto11. Questo calcolo viene effettuato in base al momento in cui è insorto il primo evento assicurato. Per il coniuge superstite si deve procedere agli stessi calcoli comparativi determinanti per la fissazione della vecchia rendita, ora ripartendo i redditi. È determinante il calcolo dal quale risulta la rendita mensile più elevata. La nuova determinazione non è invece necessaria se il diritto alla rendita è nato prima del

11 Se del caso, alle persone divorziate e vedove nate prima del 1953 possono essere computati accrediti transitori conformemente alle disposizioni finali della 10a revisione AVS.

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matrimonio e non sono quindi stati considerati, nel calcolo della rendita, redditi dell’attività lucrativa provenienti dal periodo di matrimonio.

5406 Il nuovo calcolo non è necessario nemmeno in caso di de-

cesso di un coniuge durante il periodo di anticipazione della rendita da parte dell’altro coniuge.

5407 Di regola, per il calcolo della nuova rendita del coniuge su-

perstite è determinante la precedente scala delle rendite. I redditi dell’attività lucrativa sono ripartiti per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato (invalidità o raggiungimento dell’età di riferimento) del coniuge superstite. Il reddito annuo medio è determinato di nuovo in base alle regole e tavole determinanti al primo calcolo della rendita. In seguito lo si aggiorna secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla modifica (cosiddetto «aggiornamento delle rendite»). Infine si aggiunge il supplemento di vedovanza all’importo di rendita così determinato. La rendita e il supplemento non devono superare complessivamente l’importo della corrispondente rendita massima.

5408 Se al decesso di un coniuge entrambi i coniugi avevano di-

ritto alla rendita, bisogna soltanto annullare la limitazione della rendita individuale del coniuge superstite. All’importo della rendita non limitata si aggiunge il supplemento di vedovanza ma fino a concorrenza dell’importo della rendita massima.

5409 Se sono soddisfatte le condizioni che danno diritto ad una

rendita vedovile, bisogna calcolare una rendita per superstiti secondo il N. 5340. Di regola questo calcolo non è necessario se l’importo della rendita di vecchiaia o della rendita AI del coniuge superstite (incluso il supplemento di vedovanza) è superiore all’importo massimo della rendita vedovile completa. Il calcolo deve invece essere effettuato se devono essere versate rendite per orfani.

182

5410 Se il coniuge deceduto aveva diritto alla rendita di vec-

chiaia, l’eventuale rendita per superstiti dev’essere determinata prendendo come riferimento il momento in cui è sorto l’evento assicurato della vecchiaia (o dell’invalidità, se la rendita di vecchiaia era stata fissata avvalendosi delle basi di calcolo della rendita AI) e non del decesso. Infine, le basi di calcolo vengono aggiornate secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino al decesso (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).

5411 La situazione è invece diversa se il coniuge avente diritto

alla rendita di vecchiaia muore durante il periodo di anticipazione. In questo caso, la rendita per superstiti va calcolata per il momento del decesso e non per quello dell’anticipazione.

5.15.6 Fine dell’invalidità che dà diritto alla rendita per un coniuge

5412 Se per un coniuge scompare l’invalidità che dà diritto alla

rendita, bisogna ricalcolare la rendita dell’altro coniuge avente diritto senza realizzare più la ripartizione dei redditi. Le basi di calcolo sono quindi determinate considerando i redditi non ripartiti e le prescrizioni e le tavole determinanti all’insorgere dell’evento assicurato del coniuge che mantiene il diritto alla rendita. Infine si aggiornano queste basi secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla data della modifica (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).

183

5.15.7 Garanzia dei diritti acquisiti per le basi di cal-

colo delle rendite d’invalidità con una durata minima di contribuzione di un anno (diritto nato prima del 1° gennaio 2008)

5.15.7.1 In caso di modifiche

5413 Se l’evento assicurato è insorto prima del 1° gennaio 2008, a tutte le modifiche (insorgere del secondo evento assicurato, matrimonio, divorzio, separazione e vedovanza) si applica il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2007. Per le basi di calcolo delle rendite secondo il diritto anteriore vige quindi la garanzia dei diritti acquisiti (durata minima di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione).

5.15.7.2 In caso di risorta invalidità

5414 Se una rendita d’invalidità concessa per un’invalidità insorta prima del 1° gennaio 2008 è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità, ma l’assicurato, nei tre anni seguenti, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, per il calcolo della rendita d’invalidità continua in ogni caso ad applicarsi il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2007 (durata minima di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione).

5.15.7.3 In caso di modifica del grado d’invalidità

5415 Se l’ammontare della rendita cambia in seguito a un aumento o a una riduzione del grado d’invalidità (rendita intera o quota percentuale di rendita) dopo l’entrata in vigore della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, continuano ad applicarsi le basi di calcolo previste dal diritto vigente prima della 5arevisione AI (durata di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione). Questo vale anche per le

184

rendite d’invalidità secondo il diritto anteriore che sono state fissate tenendo conto di periodi di contribuzione esteri.

5.16 Prestazione transitoria

5416 L’ufficio AI stabilisce il diritto a una prestazione transitoria

mediante decisione. In essa indica, oltre all’inizio del versamento, le eventuali istituzioni che hanno effettuato anticipi.

5417 La prestazione transitoria è stabilita in base al diritto in virtù

del quale è stata concessa la rendita AI prima della riduzione o soppressione. Se il diritto alla rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, si applica il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se invece il diritto alla rendita AI è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, si applica il sistema di rendite valido da quella data.

5418 La prestazione transitoria va stabilita mediante decisione.

Per la notifica al Registro centrale delle rendite va utilizzato il codice speciale 84.

5419 Per la fissazione della prestazione transitoria sono riutiliz-

zate le basi della vecchia rendita AI (grado d’invalidità, codice d’infermità e basi di calcolo). Si possono configurare i due casi seguenti:

1. L’assicurato percepisce ancora una quota percentuale di una rendita AI. La rendita corrente deve essere diminuita dal momento indicato nella decisione dell’ufficio AI e sostituita con una prestazione transitoria (art. 33 cpv. 1 lett. a LAI e art. 31 cpv. 2 OAI).

2. L’assicurato non percepisce più alcuna rendita AI. In questo caso sono riutilizzate le basi di calcolo della vecchia rendita AI, eventualmente adeguate alla nuova situazione personale dell’assicurato (limitazione in caso di matrimonio, splitting in caso di divorzio ecc.) e agli aumenti delle rendite intervenuti nel frattempo. In termini di importo, la prestazione transitoria corrisponde

185

alla vecchia rendita AI che sarebbe versata se non fosse stata soppressa (art. 33 cpv. 1 lett. b LAI).

In entrambi i casi, la prestazione transitoria corrisponde all’importo della vecchia rendita e viene versata una sola prestazione.

5420 La prestazione transitoria è soppressa appena le relative

condizioni di diritto non sono più adempiute e/o una procedura di revisione è giunta al termine. In ogni caso, l’ufficio AI emana una decisione in cui stabilisce il momento della soppressione.

6. Riscossione flessibile della rendita

6.1 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

6.1.1 Definizione e conseguenze della riscossione anti-

cipata della rendita

6001 Riscossione anticipata della rendita significa che prima del

raggiungimento dell’età di riferimento può essere riscossa la totalità della rendita di vecchiaia o una parte di essa, su base mensile.

6002 L’anticipazione deve essere fatta valere per almeno 1 e al

massimo 24 mesi prima del raggiungimento dell’età di riferimento. La rendita di vecchiaia anticipata viene ridotta per tutta la vita in funzione della durata dell’anticipazione.

6003 La riscossione anticipata della rendita di vecchiaia com-

porta in linea di massima lacune contributive (per l’eccezione in caso di commutazione della rendita AI v. N. 5352 e 6004). Per questo motivo, durante il periodo di anticipazione può essere versata soltanto una rendita parziale e non una rendita completa. Al momento del calcolo della rendita anticipata eventuali anni di gioventù possono colmare soltanto le lacune contributive sorte tra l’anno seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre dell’anno precedente l’anticipazione. Al momento del nuovo calcolo

186

della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento gli anni di gioventù possono essere considerati per colmare le lacune dovute all’anticipazione (v. anche N. 5044).

6004 Se una persona inizia a riscuotere anticipatamente, su

base mensile, la rendita di vecchiaia nell’anno del raggiungimento dell’età di riferimento, può presentare una durata di contribuzione completa e quindi avere diritto a una rendita completa.

6005 In caso di anticipazione di una parte della rendita di vec-

chiaia, essa deve ammontare almeno al 20 e al massimo all’80 per cento della rendita di vecchiaia in questione. La percentuale è graduata in punti interi. Le cifre dopo la virgola vanno arrotondate al punto percentuale intero superiore.

6006 La percentuale scelta inizialmente può essere aumentata

una sola volta fino al raggiungimento dell’età di riferimento.

6007 Se l’avente diritto alle prestazioni intende riscuotere antici-

patamente una percentuale superiore all’80 per cento, si considera riscossa la totalità della rendita di vecchiaia.

6008 La riscossione anticipata di una parte inferiore al

20 per cento della rendita di vecchiaia in questione è esclusa.

6009 Non è possibile revocare la riscossione anticipata della

rendita, passando a una percentuale inferiore.

6010 La rendita di vecchiaia anticipata è calcolata in linea di

principio in base ai propri redditi dell’attività lucrativa, non divisi. Durante il periodo di anticipazione si procede alla ripartizione dei redditi soltanto se il matrimonio è sciolto mediante divorzio nel medesimo arco di tempo (art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS, N. 6059 segg.).

6011 Durante la riscossione anticipata della rendita non si ha di-

ritto alla rendita per figli in aggiunta alla rendita anticipata (art. 40 cpv. 3 LAVS).

187

6012 In linea di principio, la riscossione anticipata della rendita

non ha conseguenze sull’obbligo contributivo in generale. Questo vale fino al raggiungimento dell’età di riferimento.

6013 I redditi dell’attività lucrativa e i contributi delle persone

senza attività lucrativa conseguiti e totalizzati tra l’inizio dell’anticipazione e il raggiungimento dell’età di riferimento sono costitutivi di rendita. I relativi periodi di contribuzione possono quindi essere considerati per colmare le lacune contributive sorte in seguito all’anticipazione della rendita (art. 29biscpv. 2 LAVS).

6014 La riscossione anticipata della rendita di vecchiaia è possi-

bile anche se la persona interessata ha beneficiato di una rendita AI fino all’inizio della riscossione anticipata.

6015 La riscossione anticipata della totalità della rendita di vec-

chiaia o di una sua parte fa tuttavia estinguere il diritto alla rendita AI. Il versamento simultaneo di una rendita AI e di una rendita di vecchiaia non è possibile (art. 66 cpv. 2 lett. a LPGA).

6016 Se una persona che percepisce una rendita AI chiede di ri-

scuotere anticipatamente la totalità o una parte della rendita di vecchiaia, la cassa di compensazione (eventualmente in collaborazione con l’ufficio AI competente) deve segnalare per iscritto alla persona in questione le conseguenze dell’anticipazione sulle prestazioni dell’AI ed esigere da essa una conferma scritta del mantenimento dell’anticipazione (v. N. 5352). I N. 1040 seg. sono applicabili per analogia.

6.1.2 Revoca della riscossione anticipata di una parte o della totalità della rendita di vecchiaia in favore di una rendita AI concessa a posteriori

6017 Se l’assicurato ha iniziato a riscuotere anticipatamente la

rendita di vecchiaia tra la richiesta di prestazioni all’AI e la concessione di una rendita AI, può revocare l’anticipazione della rendita di vecchiaia. La revoca ha effetto dall’inizio della riscossione anticipata (art. 56tercpv. 3 OAVS).

188

La revoca della riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia può incidere sul diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI (N. 8001 segg. e 8041 segg.).

6018 Dopo aver ricevuto la pertinente decisione dell’ufficio AI, la

cassa di compensazione deve rendere attento per iscritto l’avente diritto alle prestazioni circa la possibilità di revoca e le sue conseguenze (N. 6019 e 6020).

6019 In caso di revoca secondo il N. 6017, la rendita di vecchiaia

anticipata va compensata con la rendita AI concessa a posteriori (art. 56tercpv. 4 OAVS). Se non è possibile una compensazione integrale, per il credito residuo va emanata una decisione di restituzione (N. 10147 segg.)

6020 In caso di revoca della riscossione anticipata, alla rendita di

vecchiaia non viene applicata alcuna riduzione dovuta all’anticipazione al raggiungimento dell’età di riferimento.

6.1.3 Rinuncia alla riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia in favore di una rendita AI

6021 Se un assicurato riscuote anticipatamente una parte della

rendita di vecchiaia e durante il periodo di anticipazione presenta una richiesta di prestazioni all’AI, può rinunciare alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, qualora gli venga concessa retroattivamente una rendita AI secondo l’articolo 29 LAI. La rinuncia ha effetto dalla nascita del diritto alla rendita AI (art. 56tercpv. 1 OAVS).

6022 Dopo aver ricevuto la pertinente decisione dell’ufficio AI, la

cassa di compensazione deve rendere attento per iscritto l’avente diritto alle prestazioni circa la possibilità di rinuncia e le sue conseguenze (N. 6023 e 6024).

6023 In caso di rinuncia secondo il N. 6018, le rendite di vec-

chiaia anticipate vanno restituite dall’inizio del diritto alla rendita AI e compensate con il pagamento retroattivo dell’AI (art. 56tercpv. 2 OAVS). Se non è possibile una

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compensazione integrale, per il credito residuo va emanata una decisione di restituzione (N. 10147).

6024 In caso di rinuncia alla riscossione anticipata, alla rendita di

vecchiaia viene applicata una riduzione dovuta all’anticipazione al raggiungimento dell’età di riferimento in funzione della durata di versamento e della somma della rendita effettivamente anticipata. Per il calcolo della riduzione dovuta all’anticipazione secondo il N. 6018 sono applicabili i N. 6045 segg. e 6057.

6.1.4 Esercizio del diritto alla rendita anticipata

6.1.4.1 Comunicazione e competenza

6025 La riscossione anticipata deve essere richiesta dall’avente

diritto rispondendo affermativamente alla domanda 8.1 del modulo 318.370 «Richiesta di una rendita di vecchiaia». L’avente diritto deve indicare se desidera riscuotere anticipatamente la totalità oppure soltanto una parte della rendita, nel qual caso quest’ultima può essere espressa in percentuale o in franchi.

6026 Se la parte di rendita anticipata è indicata in franchi e que-

sto importo supera quello della corrispondente rendita di vecchiaia o se la percentuale supera l’80 per cento ma è inferiore al 100 per cento, la cassa di compensazione segnala per iscritto questo fatto all’avente diritto. All’avente diritto viene data la possibilità di scegliere un importo diverso o di rinunciare alla riscossione anticipata. Questi deve comunicare per iscritto la sua decisione alla cassa di compensazione. Si procede allo stesso modo quando la parte di rendita che l’assicurato desidera anticipare è inferiore al 20 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia.

6027 Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è

inoltrata a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla

190

domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (art. 29 cpv. 3 LPGA).

6028 Se durante il periodo di anticipazione l’avente diritto alla

rendita desidera aumentare la parte di rendita anticipata o riscuotere la totalità della rendita di vecchiaia, deve inoltrare una richiesta in tal senso alla cassa di compensazione tramite il modulo 318.381.

6029 La richiesta va inoltrata alla cassa di compensazione che,

al momento dell’inizio della riscossione anticipata, sarà competente per la fissazione e il versamento della rendita.

6.1.5 Nascita del diritto alla rendita

6030 Il diritto alla riscossione anticipata della rendita può essere

esercitato ogni mese, ma soltanto in anticipo. Anche in caso di ignoranza del diritto è esclusa la riscossione retroattiva (art. 67 cpv. 1bisOAVS).

6031 Il diritto nasce al più presto dal mese successivo al compi-

mento dei 63 anni.

6032 La riscossione anticipata della rendita di vecchiaia può es-

sere concessa al più presto dal mese successivo a quello della richiesta. Lo stesso vale per l’aumento della parte di rendita di vecchiaia anticipata durante il periodo di anticipazione. Il momento determinante è quello in cui la cassa di compensazione riceve la richiesta.

6.1.6 Calcolo della rendita anticipata

6.1.6.1 Principio

6033 Al momento della riscossione anticipata, la rendita è calco-1/26 lata in base agli anni di contribuzione, ai redditi provenienti

dall’attività lucrativa, nonché agli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali totalizzati tra il 1° gennaio

191

dell’anno successivo a quello in cui l’avente diritto compie i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’inizio della riscossione anticipata della totalità della rendita o di una percentuale di essa (art. 40 cpv. 5 LAVS). I periodi di contribuzione compiuti tra il 31 dicembre dell’anno precedente l’anticipazione e l’inizio del diritto alla rendita anticipata sono presi in considerazione, se la durata di contribuzione fino al momento dell’anticipazione è incompleta. L’articolo 52c OAVS si applica anche al calcolo della rendita anticipata. In seguito, viene fissato l’importo corrispondente alla percentuale di rendita desiderata.

6034 Se l’avente diritto indica in franchi la parte che intende anti-

cipare (N. 6005 seg.) e questa non rappresenta una percentuale intera della corrispondente rendita di vecchiaia, la cassa di compensazione fissa d’ufficio la percentuale al punto intero superiore ammissibile più vicino.

6035 L’aumento della percentuale di rendita riscossa durante il

periodo di anticipazione non comporta un nuovo calcolo della rendita.

6036 Le basi di calcolo restano invariate per l’intero periodo di

anticipazione (per l’eccezione in caso di divorzio v. N. 6010 e 6059).

6037 Eventuali registrazioni effettuate a posteriori per il periodo

precedente l’anticipazione comportano d’ufficio un nuovo calcolo della rendita anticipata. Se l’importo della rendita ricalcolata è inferiore, l’importo indebitamente riscosso deve essere restituito (v. N. 10147 segg.).

6038 In seguito si determina l’importo della riduzione e lo si sot-

trae dalla rendita ottenuta secondo le regole generali.

6039 In caso di aumento della percentuale di rendita riscossa

durante il periodo di anticipazione, l’importo della riduzione viene determinato separatamente per ogni parte di rendita.

6040 In caso di riscossione anticipata di una parte della rendita,

la riduzione attuariale viene applicata soltanto alla parte in

192

questione; le parti di rendita anticipate successivamente sono ridotte in misura inferiore e quelle non anticipate non lo sono del tutto.

6041 L’importo della riduzione applicato alla rendita anticipata è

determinato con criteri diversi da quello che sarà dedotto dalla rendita al raggiungimento dell’età di riferimento.

6.1.6.2 Calcolo dell’importo della riduzione prima del raggiungimento dell’età di riferimento

6042 Fino al raggiungimento dell’età di riferimento per ogni anno

anticipato l’importo della riduzione ammonta alle seguenti aliquote di riduzione della rendita anticipata:

Aliquota di riduzione in % in caso di anticipazione di

mesi anni

0 12

0 0,0 6,8 13,6

1 0,6 7,4

2 1,1 7,9

3 1,7 8,5

4 2,3 9,1

5 2,8 9,6

6 3,4 10,2

7 4,0 10,8

8 4,5 11,3

9 5,1 11,9

10 5,7 12,5

11 6,2 13,0

6043 In caso di aumento della parte anticipata, la nuova aliquota

di riduzione si applica dal momento dell’aumento soltanto alla differenza tra la parte iniziale e quella successivamente aumentata. Alla parte di rendita riscossa fino a quel momento continua ad applicarsi l’aliquota di riduzione più elevata.

6044 Se durante il periodo di anticipazione la totalità o una parte

della rendita di vecchiaia anticipata è sostituita da una rendita vedovile più elevata (N. 5023), quest’ultima è versata

193

fino all’età di riferimento senza applicare la riduzione dovuta all’anticipazione (per il periodo successivo al raggiungimento dell’età di riferimento v. N. 6054).

6.1.6.3 Calcolo dell’importo della riduzione dopo il rag-

giungimento dell’età di riferimento

6045 Al raggiungimento dell’età di riferimento l’importo della ridu-

zione è calcolato dividendo l’importo complessivo delle rendite non ridotte percepite durante l’anticipazione per il numero dei mesi della durata effettiva della riscossione. L’importo così ottenuto viene quindi moltiplicato per l’aliquota corrispondente (art. 56biscpv. 3 OAVS).

6046 L’importo della riduzione complessiva calcolato dopo il rag-

giungimento dell’età di riferimento rimane in seguito invariato. In caso di aumenti generalizzati delle rendite conformemente all’art. 33terLAVS l’importo della riduzione viene adattato all’evoluzione dei prezzi e dei salari (v. N. 6064).

6047 Se la percentuale della rendita di vecchiaia anticipata è

stata aumentata durante il periodo di anticipazione, la somma delle rendite non ridotte percepite durante l’anticipazione va determinata separatamente per ogni parte in funzione del rispettivo numero di mesi di anticipazione. Si procede allo stesso modo se durante il periodo di anticipazione la rendita ha dovuto essere limitata o il matrimonio è stato sciolto.

6048 A ciascuna parte di rendita è così applicabile la seguente

formula:

Somma delle rendite mensili* x aliquota di riduzione

anticipate non ridotte

durata dell’anticipazione (= numero di mesi)

*eventualmente limitate

6049 Le riduzioni così determinate per ciascuna parte di rendita

vengono addizionate, ottenendo un importo complessivo

194

della riduzione, che va in seguito dedotto dalla rendita di vecchiaia ricalcolata al raggiungimento dell’età di riferimento. Per quanto concerne l’arrotondamento, i singoli importi della riduzione vengono sommati senza arrotondamento, mentre l’importo complessivo è arrotondato secondo le regole commerciali in materia.

6050 In presenza di un diritto a rendite completive per il coniuge

durante il versamento della rendita anticipata, queste vengono aggiunte alla somma delle rendite anticipate.

6.1.6.4 Deduzione dell’importo della riduzione

6051 Nel caso di coppie sposate l’importo della riduzione viene

calcolato separatamente per ciascuno dei due coniugi. Se le rendite sono soggette a un limite massimo, la deduzione viene effettuata solo dopo aver eseguito la limitazione (v. N. 5284).

6052 Se oltre alla rendita principale vengono versate anche ren-

dite per figli, la riduzione viene applicata soltanto alla rendita principale.

6053 Per le persone vedove che hanno diritto a un supplemento

di vedovanza (art. 35bisLAVS), l’importo della riduzione viene dedotto dalla rendita maggiorata del supplemento di vedovanza.

6054 Se all’età di riferimento viene versata una rendita vedovile

(art. 24b LAVS) invece della rendita di vecchiaia ridotta dell’importo della riduzione determinato all’età di riferimento (compreso il supplemento di vedovanza secondo l’art. 35bisLAVS), alla rendita vedovile versata viene applicata la stessa riduzione.

6055 Se il diritto alla rendita vedovile si estingue (p. es. in se-

guito a nuove nozze) e al suo posto viene (nuovamente) versata la rendita di vecchiaia (art. 24b LAVS), all’importo di quest’ultima versato da quel momento in poi va applicata la corrispondente riduzione dovuta all’anticipazione.

195

6056 Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia anticipata de-

cede e una rendita per superstiti subentra alla rendita di vecchiaia anticipata, la rendita per superstiti non va ridotta (tranne se la persona superstite ha riscosso anticipatamente la propria rendita di vecchiaia; v. N. 6054). Questo vale anche per le rendite per orfani.

6057 Se durante il periodo di anticipazione si è rinunciato alla

rendita di vecchiaia anticipata in favore della rendita AI (N. 6021), l’importo della riduzione determinato conformemente ai N. 6045 segg. va dedotto dalla rendita di vecchiaia versata a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento.

6058 Qualora una rendita debba essere ridotta ai sensi

dell’articolo 21 LPGA, va dapprima dedotto l’importo della riduzione dovuta all’anticipazione.

6.1.6.5 Ulteriori disposizioni

6.1.6.5.1 Procedura in caso di divorzio durante il pe-

riodo di anticipazione

6059 Durante il periodo di anticipazione la rendita di vecchiaia

viene ricalcolata soltanto in caso di scioglimento per via giudiziale del matrimonio o dell’unione domestica registrata (art. 29quinquiescpv. 3 lett. c LAVS, N. 6010 e 6036).

6060 In tal caso la rendita di vecchiaia anticipata è ricalcolata,

secondo le regole generali, per il momento dell’anticipazione ed è fissato il nuovo importo corrispondente alla percentuale di rendita anticipata auspicata a quel momento.

6061 Se il nuovo importo in franchi della parte di rendita antici-

pata risulta inferiore rispetto a prima del divorzio o dello scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, all’avente diritto alla rendita va data la possibilità di aumentare la parte anticipata (art. 40 cpv. 2 LAVS e N. 6006).

Questa possibilità è esclusa se l’avente diritto alla rendita ha proceduto a un tale aumento già prima del divorzio.

196

6062 Se in caso di riscossione anticipata di una parte della ren-

dita l’importo della rendita di vecchiaia ricalcolata risulta superiore a quello precedente il divorzio o lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, la percentuale non può essere ridotta (N. 6009).

6.1.6.5.2 Matrimonio durante il periodo di anticipazione

6063 Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, la rendita

di vecchiaia anticipata è calcolata basandosi sui redditi non divisi fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Per contro, alle due rendite dei coniugi si applicano le disposizioni in materia di limitazione. Se l’importo corrispondente alla parte di rendita anticipata risulta inferiore in seguito alla limitazione, al coniuge interessato va data la possibilità di aumentare la parte anticipata. Questa possibilità è esclusa se il coniuge interessato ha proceduto a un tale aumento già prima della limitazione.

6.1.7 Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari

6064 In caso di aumenti generalizzati delle rendite (art. 33ter

LAVS) la rendita ridotta e l’importo della riduzione vengono adattati all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 56 cpv. 4 OAVS).

6.2 Rinvio della rendita di vecchiaia

6.2.1 Definizione e conseguenze del rinvio della rendita

6065 Con il rinvio della rendita il titolare rinuncia a percepire (in-

tegralmente o parzialmente) la rendita ordinaria di vecchiaia che gli spetta per un periodo variante da un minimo di un anno a un massimo di cinque. Durante tale periodo il titolare può revocare il rinvio della totalità della rendita o di una parte di essa a partire da un certo mese (art. 39 cpv. 1 LAVS).

197

6066 La parte rinviata deve essere compresa tra il 20 e

l’80 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia. La percentuale deve essere espressa in punti interi. Le cifre dopo la virgola vanno arrotondate al punto percentuale intero seguente.

6067 La percentuale di rendita rinviata inizialmente può essere

ridotta una volta durante il periodo di rinvio (art. 39 cpv. 2 LAVS). In caso di combinazione di anticipo e rinvio,

l’avente diritto alla rendita può però modificare la percentuale di rendita soltanto una volta tra i 63 e i 70 anni (v.

esempio al N. 6081).

6068 La possibilità di aumentare la percentuale di rendita rin-

viata è esclusa (art. 39 cpv. 2 LAVS).

6069 Se l’avente diritto alle prestazioni intende revocare il rinvio

di una percentuale superiore all’80 per cento, si considera revocato il rinvio della totalità della rendita di vecchiaia.

6070 Nel caso delle coppie sposate, ciascuno dei coniugi ha un

proprio diritto al rinvio della rendita. È dunque possibile che l’uno differisca la riscossione della totalità della rendita o di una parte di essa e l’altro l’anticipi (integralmente o parzialmente).

6071 Se anche il coniuge di una persona che differisce la totalità

della rendita o una parte di essa ha diritto a una rendita, la sua rendita viene limitata secondo l’articolo 35 LAVS già durante il periodo di rinvio.

6072 Il rinvio della rendita implica che il titolare riceverà una ren-

dita ordinaria di vecchiaia maggiorata di un importo corrispondente al controvalore attuariale della prestazione non ricevuta durante il periodo di rinvio (RCC 1973 pag. 404).

6073 L’importo dell’aumento consiste in un importo fisso corri-

spondente ad una percentuale della media delle rendite rinviate, che aumenta in funzione della durata del rinvio (art. 55tercpv. 1 OAVS). L’aumento percentuale è stabilito secondo la seguente tabella:

198

Aumento percentuale per un rinvio di

.. anni e .. mesi

0–2 3–5 6–8 9–11 1 5,2 6,6 8,0 9,4 2 10,8 12,3 13,9 15,5 3 17,1 18,8 20,5 22,2 4 24,0 25,8 27,7 29,6 5 31,5

6074 Durante il periodo di rinvio non possono essere versate né 1/25 rendite vedovili né rendite d’invalidità.

6.2.2 Esercizio del diritto al rinvio

6.2.2.1 Forma

6075 Il beneficiario della rendita deve far valere il diritto al rinvio

tramite il modulo 318.370 «Richiesta di una rendita di vecchiaia, rispondendo affermativamente alla domanda della domanda 8.2 sul rinvio. Se questa rubrica non è stata riempita si presume che il beneficiario rinunci al rinvio (integrale o parziale).

6075.1 Se una persona che riceve un assegno per grandi invalidi 1/25 ed eventualmente un contributo per l’assistenza dell’AI

chiede il rinvio (parziale o integrale) della rendita di vecchiaia, la cassa di compensazione deve comunicarle che:

– durante il periodo di rinvio non sussisterà il diritto all’assegno per grandi invalidi e quindi nemmeno al contributo per l’assistenza (N. 8064.1);

– dopo la revoca del rinvio della rendita i diritti acquisiti non rinasceranno (art. 43biscpv. 4 e art. 43terLAVS).

6076 Se durante il periodo di rinvio l’avente diritto alla rendita de-

sidera ridurre la parte rinviata, deve inoltrare una richiesta in tal senso alla cassa di compensazione tramite il modulo 318.386.

199

6077 La cassa di compensazione competente per ricevere la ri-

chiesta di rinvio è la medesima che avrebbe dovuto fissare e versare la rendita all’inizio del periodo di rinvio.

6.2.2.2 Termine

6078 Il rinvio deve essere fatto valere entro un anno dal ricono-

scimento del diritto alla rendita (art. 55quatercpv. 1 OAVS). Se tuttavia la rendita è già stata concessa con una decisione passata in giudicato o se pagamenti di rendite sono stati accettati senza opposizione (RCC 1980 pag. 212), l’assicurato non può più richiedere il rinvio.

6079 Il termine per la richiesta di rinvio è un termine di peren-

zione e non può mai essere esteso, nemmeno in caso d’ignoranza del diritto. Perciò se un assicurato presenta la sua richiesta solo dopo la scadenza del termine di un anno dal riconoscimento del diritto, non è più possibile differire la rendita. In questo caso la rendita di vecchiaia è fissata secondo le regole generali in vigore e pagata retroattivamente.

6.2.3 Condizioni per il rinvio

6.2.3.1 Principio

6080 Possono essere rinviate le rendite di vecchiaia, comprese 1/25 quelle che succedono a una rendita d’invalidità (sentenza

del TF 9C_705/2023 del 4 giugno 2024). Il rinvio vale anche per le relative rendite per figli.

6081 Chi ha riscosso anticipatamente una percentuale della sua

rendita di vecchiaia può rinviare al massimo la parte non ancora riscossa al raggiungimento dell’età di riferimento. Questa parte deve ammontare almeno al 20 per cento della corrispondente rendita intera di vecchiaia.

Per esempio, a 63 anni una persona può riscuotere anticipatamente il 40 per cento della sua rendita di vecchiaia.

200

All’età di riferimento può rinviare il 60 per cento della rendita, a 67 anni revocare il rinvio del 20 per cento della rendita e a 69 anni revocare il rimanente 40 per cento per riscuotere la totalità della rendita.

6082 Durante il periodo di rinvio della rendita di vecchiaia non 1/25 sussiste il diritto né all’assegno per grandi invalidi (art. 43bis

LAVS) né al contributo per l’assistenza (N. 8064.1). Dopo la revoca del rinvio della rendita i diritti acquisiti non rinascono (art. 43biscpv. 4 e art. 43terLAVS). In tali casi, dopo la revoca del rinvio della rendita di vecchiaia l’assicurato è trattato come una persona che ha acquisito il diritto a un assegno per grandi invalidi dopo aver raggiunto l’età di riferimento.

6083 soppresso

1/25

6084 soppresso

1/25

6085 soppresso

1/25

6086 soppresso

1/25

6.2.3.2 Condizioni adempiute

6087 Se la richiesta di rinvio può essere accolta, la cassa di

compensazione mette a disposizione del richiedente il modulo 318.386 «Revoca integrale o parziale del rinvio della rendita di vecchiaia».

6.2.3.3 Condizioni non adempiute

6088 soppresso

1/25

6089 soppresso

1/25

201

6.2.4 Inizio e revoca del rinvio

6.2.4.1 Inizio del rinvio

6090 Il rinvio della rendita inizia il primo giorno del mese se-

guente quello in cui si è raggiunta l’età di riferimento.

6.2.4.2 Cessazione del rinvio

6091 Il rinvio termina con la revoca del rinvio della totalità della

rendita o per legge. Se il rinvio è integralmente revocato dopo almeno un anno o se un motivo legale di revoca si verifica dopo questo temine, l’importo dell’aumento previsto sarà assegnato. Se invece il rinvio è revocato, volontariamente o in seguito al verificarsi di un motivo legale, prima di un anno, subentreranno gli effetti della revoca prematura.

Una richiesta di nuovo calcolo della rendita dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non è considerata quale motivo di revoca del rinvio.

6.2.4.2.1 Revoca volontaria

6092 L’avente diritto alla rendita può revocare il rinvio di una

parte o della totalità della sua rendita di vecchiaia. In caso di revoca parziale, può chiedere un importo espresso in franchi o una percentuale della rendita di vecchiaia. La revoca è possibile soltanto per percentuali intere.

6093 È considerata revoca (anche parziale) la richiesta scritta di

versamento della totalità della rendita rinviata o di una parte di essa da parte dell’avente diritto. La revoca è necessaria anche quando la rendita è stata rinviata per la durata massima legale di cinque anni.

6094 Il rinvio può essere revocato, anche parzialmente, in qual-

siasi momento.

202

6095 Per principio la rendita rinviata è versata dal mese se-

guente la revoca (art. 55quatercpv. 3 OAVS), a meno che l’avente diritto non abbia esplicitamente richiesto di procrastinare l’inizio dei pagamenti.

6096 La cassa di compensazione verifica inoltre se gli elementi

raccolti in occasione della richiesta abbiano subito modifiche ed in particolare se esistano motivi legali di revoca precedenti la revoca volontaria.

6.2.4.2.2 Motivi legali di revoca

6097 Il rinvio è revocato per legge:

6098 – alla morte dell’avente diritto (art. 55quatercpv. 4 OAVS);

6099 soppresso

1/25

6100 – alla scadenza del termine massimo di rinvio (5 anni);

l’avente diritto deve tuttavia revocare esplicitamente il rinvio per ottenere il versamento della rendita (art. 39 cpv. 1 LAVS, art. 55quatercpv. 2 OAVS).

6101 La rendita rinviata è versata dal mese seguente la realizza-

zione del motivo legale di revoca.

6.2.4.2.3 Revoca prematura

6102 Se il rinvio della totalità della rendita o di una parte di essa

è revocato volontariamente prima del termine minimo di un anno o se, nello stesso periodo, si verifica un motivo legale di revoca, il caso viene trattato come se non vi fosse stato alcun rinvio e la rendita di vecchiaia è versata retroattivamente all’inizio del diritto, senza importo dell’aumento.

6103 Se prima del termine minimo di un anno è revocata sol-

tanto una parte della rendita di vecchiaia rinviata, si può continuare a concedere il rinvio, se la parte di rendita ancora rinviata ammonta almeno al 20 per cento. La parte di

203

rendita di cui si revoca il rinvio è versata retroattivamente dal primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell’età di riferimento.

6.2.4.3 Durata del rinvio

6104 La durata del rinvio corrisponde al periodo che va dall’inizio

del rinvio all’ultimo giorno del mese precedente quello in cui inizia il versamento della totalità della rendita rinviata o di una parte di essa.

6.2.5 Calcolo della rendita rinviata

6.2.5.1 Principio

6105 L’importo mensile della rendita rinviata consiste nell’im-

porto mensile della rendita non rinviata (importo di base) con l’aggiunta dell’importo dell’aumento.

6.2.5.2 Calcolo dell’importo di base

6106 L’importo di base corrisponde all’importo mensile della ren-

dita ordinaria di vecchiaia calcolato all’inizio del periodo di rinvio e costantemente adeguato agli aumenti delle rendite. Ciò vale anche per le rendite completive e per figli.

6107 Se si ha un mutamento delle basi di calcolo (in seguito a ri-

partizione dei redditi, vedovanza o nuovo calcolo secondo l’art. 29biscpv. 3 LAVS), l’importo di base viene nuovamente fissato secondo le disposizioni generali di calcolo (N. 5385 segg.) e successivamente adeguato agli aumenti delle rendite.

204

6.2.5.3 Determinazione del importo dell’aumento

6.2.5.3.1 Regola

6108 L’importo dell’aumento si determina dividendo la somma 1/25 degli importi mensili delle rendite rinviate per la durata del

rinvio (numero di mesi). L’importo così ottenuto va quindi moltiplicato per la percentuale d’aumento corrispondente secondo il N. 6073 (art. 55tercpv. 2 OAVS, DTF 150 V 73).

6109 Se durante il periodo di rinvio la parte di rendita rinviata è

stata ridotta (revoca parziale), la somma delle rendite rinviate va determinata separatamente per ogni parte in funzione del rispettivo numero di mesi di rinvio. Si procede allo stesso modo se durante il periodo di rinvio la rendita deve essere limitata.

6110 A ciascuna parte di rendita è così applicabile la seguente

formula:

Somma delle rendite* mensili rinviatex aliquota d’aumento

durata del rinvio (= numero di mesi)

* eventualmente limitate

6111

Gli aumenti così determinati per ciascuna parte di rendita vengono addizionati, ottenendo un importo complessivo dell’aumento, che va in seguito sommato all’importo della rendita determinante al momento della revoca.

6112 Se l’avente diritto alla rendita ha fatto ricorso sia all’antici-

pazione di una parte della rendita che al rinvio di una parte di essa, occorre dapprima dedurre l’importo della riduzione dall’importo della rendita e poi aggiungere quello dell’aumento alla rendita ridotta.

6113 Se il rinvio comprende anche rendite completive o per figli,

queste vengono aggiunte alla somma delle rendite rinviate.

205

6114 Se oltre alla rendita principale vengono versate anche ren-

dite completive o per figli, l’importo dell’aumento viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le rendite. Per la ripartizione è determinante il rapporto percentuale con la rendita di vecchiaia (rendita di vecchiaia 100 %, rendita completiva 30 %, rendita per figli 40 %). La somma di tutti i supplementi non può eccedere l’importo dell’aumento complessivo (art. 55tercpv. 3 OAVS). La ripartizione dell’importo dell’aumento tra tutte le rendite deve essere adeguata ad ogni mutamento del diritto alle rendite.

6115 Nel caso delle coppie sposate, l’importo dell’aumento della

rendita di vecchiaia viene calcolato separatamente per ciascuno dei coniugi e non è soggetto alla limitazione.

6116 Se a una rendita di vecchiaia rinviata dalla persona dece-

duta subentra una rendita per superstiti, l’importo dell’aumento non è concesso sulla rendita per superstiti (art. 39 cpv. 3 LAVS).

6117 Se invece una persona che rinvia la sua rendita di vec-

chiaia rimane vedova durante il periodo di rinvio o dopo la revoca del rinvio, l’importo dell’aumento può essere concesso sulla rendita per superstiti, se questa è più elevata della rendita di vecchiaia della persona in questione maggiorata del supplemento di vedovanza (concorso di una rendita vedovile con una rendita di vecchiaia, art. 24b LAVS).

6118 Per ridurre le rendite per figli in caso di sovrassicurazione

(art. 41 LAVS e art. 38bisLAI) ci si deve basare sull’importo di base della rendita. Il supplemento è poi aggiunto integralmente all’importo di base ridotto.

6119 Se una rendita dev’essere ridotta in conformità all’arti-

colo 21 capoverso 1 LPGA, l’importo di base, unitamente al supplemento, sarà pure ridotto.

206

6.2.5.3.2 Mutamenti successivi alla revoca del rinvio (integrale o parziale)

6120 Se una persona cui viene versata la totalità di una rendita

di vecchiaia rinviata o una parte di essa diventa vedova, il relativo importo dell’aumento resta invariato. Quest’ultimo è versato in aggiunta alla rendita di vecchiaia e al supplemento di vedovanza.

6.2.5.4 Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari

6121 In caso di aumenti generali delle rendite (art. 33terLAVS)

sia l’importo di base della rendita che l’importo dell’aumento vengono adeguati all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 55tercpv. 5 OAVS).

6.2.6 Pagamento retroattivo

6122 Per il pagamento retroattivo di rendite rinviate (comprese

eventuali rendite per superstiti che subentrassero loro,

senza importo dell’aumento) sono applicabili le disposizioni generali.

6123 A questo proposito si deve osservare che il termine di pre-

scrizione di cinque anni decorre:

6124 – in caso di revoca, dal mese in cui la rendita è stata revo-

cata;

6125 – in caso di realizzazione di motivi legali di revoca, dal

mese in cui è sorto il diritto alla rendita rinviata; sono riservate le prescrizioni particolari sul pagamento retroattivo di rendite d’invalidità;

6126 – in caso di scadenza del termine quinquennale di rinvio,

senza che nel frattempo sia avvenuta una revoca o siano intervenuti motivi legali di revoca, dal primo giorno del mese seguente la scadenza del periodo quinquennale.

207

7. Rendite straordinarie

7.1 Condizioni di diritto alle rendite straordinarie

7.1.1 In generale

7001 Il diritto a una rendita straordinaria esiste quando la durata

minima di contribuzione necessaria per far sorgere il diritto a una rendita ordinaria non è soddisfatta, ma il beneficiario o il deceduto sono stati assicurati per il medesimo numero di mesi della loro classe d’età.

7002 Nella prassi non ci saranno dunque più rendite straordina-

rie di vecchiaia, ma soltanto rendite straordinarie per superstiti (per vedove, per vedovi, per orfani) o rendite straordinarie AI con o senza rendite per figli.

7003 La condizione della durata di contribuzione completa è

soddisfatta quando una persona è stata assicurata ininterrottamente, obbligatoriamente o facoltativamente, dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno d’età all’insorgenza del caso assicurato. Non è invece necessario che la persona abbia soggiornato in Svizzera dalla nascita.

7004 Esistono ulteriori condizioni al riguardo di nazionalità, domi-

cilio e dimora.

7.2 Aventi diritto

7.2.1 Rendite straordinarie per superstiti

7005 Il diritto a rendite straordinarie per superstiti di vedove, ve-

dovi e orfani residenti in Svizzera può ormai nascere soltanto se per l’assicurato deceduto il caso assicurato è insorto prima del compimento del 21° anno d’età.

208

7.2.2 Rendite straordinarie per invalidi

7006 Le rendite straordinarie d’invalidità vengono versate a inva-

lidi dalla nascita o dall’infanzia residenti in Svizzera (art. 39 cpv. 2 LAI), cioè a persone invalide dalla nascita o che sono divenute invalide in misura tale da giustificare una rendita prima del 1° dicembre dell’anno successivo al compimento del 22° anno d’età, ma che non hanno acquisito il diritto a una rendita ordinaria.

7007 Le condizioni del diritto ad una rendita straordinaria AI per

uno straniero invalido dalla nascita o dall’infanzia non presuppongono quindi che la persona invalida abbia soggiornato in Svizzera dalla nascita. Le condizioni di diritto sono adempiute se la persona è entrata in Svizzera prima del 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno d’età. Tuttavia la rendita straordinaria AI può essere versata solo alla fine dell’eventuale periodo d’attesa necessario.

7.2.3 Rendite straordinarie per figli

7008 Se ha diritto ad una rendita straordinaria d’invalidità, il be-

neficiario può richiedere per i suoi congiunti – sempre che anch’essi dimorino in Svizzera – anche le rendite straordinarie per figli.

7.3 Condizioni particolari

7.3.1 Nazionalità

7.3.1.1 Significato per il diritto alla rendita in generale

7009 Hanno diritto a una rendita straordinaria per superstiti o

d’invalidità i cittadini svizzeri (art. 42 cpv. 1 LAVS e art. 39 cpv. 1 LAI) e gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi a cui è stato espressamente riconosciuto questo diritto tramite una convenzione di sicurezza sociale o il DRif (art. 1 cpv. 2 DRif).

209

7010 L’ufficio AI verifica nel quadro dell’esame del diritto se sus-

sista il diritto a una rendita straordinaria dell’AI. In caso negativo, emana direttamente una decisione. Per la procedura si rimanda al numero 1.4 CPAI.

7.3.1.2 Situazione particolare di stranieri invalidi aventi diritto a provvedimenti d’integrazione prima del compimento dei 20 anni

7011 Hanno diritto ad una rendita straordinaria dell’AI anche gli

stranieri invalidi che da bambini hanno soddisfatto le condizioni assicurative per l’ottenimento di provvedimenti d’integrazione e che hanno o avrebbero potuto beneficiare di queste prestazioni dell’assicurazione invalidità al più tardi fino al compimento dei 20 anni (cfr. art. 39 cpv. 3 LAI;

DTF 140 V 246).

7012 Perciò uno straniero invalido dalla nascita o dall’infanzia

può richiedere una rendita straordinaria d’invalidità al più presto dopo aver compiuto i 18 anni, se fino a quel momento ha beneficiato o avrebbe potuto beneficiare di provvedimenti d’integrazione perché soddisfaceva le condizioni dell’articolo 9 capoverso 3 LAI.

7013 Queste persone non hanno invece diritto a una rendita

straordinaria d’invalidità se, prima di compiere i 20 anni, non hanno potuto richiedere prestazioni in natura, o perché non erano invalide secondo la legge o perché non soddisfacevano le condizioni assicurative.

7.3.1.3 Nazionalità determinante

7014 È determinante esclusivamente la nazionalità dell’avente

diritto all’insorgere del caso d’assicurazione. È quindi determinante:

7015 – la nazionalità della vedova o del vedovo e degli orfani, in

caso di rendite per superstiti;

210

7016 – la nazionalità del beneficiario della rendita principale, in

caso di rendite completive dell’AVS e rendite per figli.

7.3.2 Domicilio e dimora

7.3.2.1 Domicilio

7017 Per principio hanno diritto alle rendite straordinarie per su-

perstiti o d’invalidità solo le persone domiciliate in Svizzera. È determinante il domicilio civile ai sensi degli articoli 23 segg. CC (art. 13 LPGA). Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. CIBIL relativi all’esportazione delle rendite straordinarie dell’AVS e dell’AI in uno Stato dell’UE o dell’AELS nonché le sentenze del TF 9C_446/2013 e 9C_469/2013 del 21 marzo 2014.

7018 Le persone residenti in Svizzera che hanno il fulcro dei pro-

pri interessi all’estero non possono essere considerate come domiciliate in Svizzera. Se solamente l’invalidità ha condizionato la scelta della residenza in Svizzera non si può generalmente ammettere che il fulcro degli interessi del richiedente si trovi in Svizzera (RCC 1980 pag. 120).

7019 La condizione del domicilio in Svizzera dev’essere soddi-

sfatta personalmente dal richiedente (art. 42 cpv. 2 LAVS). Se, oltre alla rendita d’invalidità, vengono versate anche rendite per figli, anche i figli devono soddisfare la condizione del domicilio. In caso di rendite per superstiti questa condizione dev’essere soddisfatta personalmente dalla vedova o dal vedovo e da ogni orfano. Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. CIBIL relativi all’esportazione delle rendite straordinarie dell’AVS e dell’AI in uno Stato dell’UE o dell’AELS nonché le sentenze del TF

9C_446/2013 e 9C_469/2013 del 21 marzo 2014.

7020 Se la persona che riscuote una rendita straordinaria per

superstiti o d’invalidità trasferisce il proprio domicilio civile dalla Svizzera all’estero, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui è stato trasferito il domicilio. Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. CIBIL relativi

211

all’esportazione delle rendite straordinarie dell’AVS e dell’AI in uno Stato dell’UE o dell’AELS nonché le sentenze del TF 9C_446/2013 e 9C_469/2013 del 21 marzo 2014.

7.3.2.2 Dimora

7021 I beneficiari di una rendita straordinaria per superstiti o d’invalidità in linea di massima non devono soltanto avere il loro domicilio civile in Svizzera, ma anche risiedervi effettivamente. Brevi soggiorni all’estero per motivi validi quali vacanze, visite, cure, formazione o affari non interrompono il diritto alla rendita. Se questo soggiorno all’estero si prolunga per un tempo più lungo, in seguito a determinate circostanze impreviste (tuttavia per un anno al massimo), la rendita continua ad essere accordata, purché il titolare, oltre al suo domicilio, conservi in Svizzera anche il centro dei suoi interessi. Il termine massimo di un anno può essere sfruttato completamente solo se esistono motivi plausibili che lo giustifichino (RCC 1986 pag. 428). Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. CIBIL relativi all’esportazione delle rendite straordinarie dell’AVS e dell’AI in uno Stato dell’UE o dell’AELS nonché le sentenze del TF 9C_446/2013 e 9C_469/2013 del 21 marzo 2014.

7022 Se invece il soggiorno all’estero, anche se dovuto a uno dei motivi sopraccitati e previsto per un tempo limitato,

dura più di un anno, in linea di massima il diritto alla rendita si estingue. Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. CIBIL relativi all’esportazione delle rendite straordinarie dell’AVS e dell’AI in uno Stato dell’UE o dell’AELS nonché le sentenze del TF 9C_446/2013 e 9C_469/2013 del 21 marzo 2014.

7023 In casi eccezionali il beneficiario di una rendita straordinaria può continuare ad essere tale anche se il suo soggiorno all’estero dura più di un anno, a condizione che conservi il proprio domicilio in Svizzera e che il centro dei propri interessi continui a trovarsi nel nostro Paese. Ciò si verifica

212

7024 – se per motivi gravi e imprevedibili (p. es. malattia, infortu-

nio ecc.) un soggiorno che avrebbe dovuto avere breve durata dev’essere prolungato per oltre un anno, o

7025 – se motivi imperativi (misure d’assistenza, formazione

professionale, cure mediche ecc.) lasciano prevedere fin dall’inizio la necessità di un soggiorno di oltre un anno (RCC 1986 pag. 428).

7026 Ogni assicurato deve soddisfare personalmente la condi-

zione della dimora in Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAVS): in caso di rendite per figli, quindi, anche i figli; in caso di rendite per superstiti la vedova (o il vedovo) ed ogni orfano. Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. CIBIL relativi all’esportazione delle rendite straordinarie dell’AVS e dell’AI in uno Stato dell’UE o dell’AELS nonché le sentenze del TF 9C_446/2013 e 9C_469/2013 del 21 marzo 2014.

7.3.2.3 Durata minima di dimora

7027 I cittadini svizzeri possono richiedere una rendita straordi-

naria per superstiti o d’invalidità indipendentemente da una durata minima di dimora in Svizzera.

7028 Invece le convenzioni di sicurezza sociale o le disposizioni

di diritto interno basate su di esse che prevedono l’assegnazione di rendite straordinarie a cittadini stranieri subordinano questo diritto a una durata minima di dimora differente (cfr. www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni.html e/o art. 1 cpv. 2 DRif).

7.3.2.4 Regolamentazione speciale applicabile a deter-

minate categorie di Svizzeri all’estero

7029 I coniugi di cittadini svizzeri all’estero affiliati all’assicura-

zione obbligatoria che, conformemente a trattati bilaterali o al diritto delle genti, risultano esclusi dall’assicurazione per

213

la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dello Stato di residenza sono equiparati ai coniugi dei cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

7030 Questo riguarda in particolare:

– i coniugi di membri del personale diplomatico e consolare svizzero;

– i coniugi di dipendenti di imprese svizzere pubbliche o private che esercitano la loro attività all’estero;

– i coniugi di frontalieri svizzeri che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera e sono domiciliati all’estero.

7031 Queste categorie di coniugi residenti all’estero di cittadini

svizzeri possono richiedere la rendita straordinaria d’invalidità. Tuttavia, il diritto alla rendita straordinaria d’invalidità è applicabile soltanto finché l’altro coniuge (anch’egli

all’estero) resta affiliato all’assicurazione obbligatoria.

7.4 Importo delle rendite

7.4.1 Importo delle rendite straordinarie per superstiti

7032 L’importo mensile delle rendite straordinarie per superstiti

corrisponde all’importo minimo delle relative rendite complete (art. 43 cpv. 1 LAVS) e può essere desunto dalle Tabelle delle rendite.

7.4.2 Importo delle rendite straordinarie d’invalidità

7033 Le rendite per invalidi dalla nascita o dall’infanzia ammon-

tano al 133 e 1/3 per cento dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete (art. 40 cpv. 3 LAI). Ciò è applicabile anche alle rendite per figli nonché nei casi in cui a una rendita AI subentra una rendita AVS. L’importo delle rendite cui si applica il sistema di rendite valido fino al 31 dicembre 2021 è deducibile dalle tavole delle rendite. Le disposizioni relative al sistema di rendite lineare (v.

N. 3017 segg. e Circ DT US AI) si applicano per analogia alle rendite straordinarie.

214

7034 Se una persona diventa invalida dopo il 1° dicembre

dell’anno seguente quello del compimento del 20° anno di età, ma prima del 1° dicembre dell’anno seguente il compimento del 22° anno di età, e la durata minima di contribuzione di tre anni non è adempiuta (pur essendo stata assicurata per lo stesso numero di mesi o di anni della sua classe di età), la rendita d’invalidità straordinaria è pari solo all’importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente (art. 40 cpv. 1 LAI).

7035 Se una rendita straordinaria per invalidi dalla nascita o

dall’infanzia è stata soppressa a causa della diminuzione del grado d’invalidità e in seguito, entro tre anni, l’incapacità di lavoro causata dalla stessa affezione raggiunge di nuovo un grado tale da giustificare il diritto alla rendita (art. 29bisOAI), la rendita soppressa dev’essere riassegnata (adeguata agli aumenti eventualmente intervenuti), a condizione che ciò si riveli più favorevole per l’assicurato che non un nuovo calcolo della rendita secondo le regole generali.

7.5 Riduzione delle rendite straordinarie

7036 Le disposizioni di cui al N. 5383 sulla riduzione della ren-

dita d’invalidità quando questa sia stata colpevolmente causata dall’assicurato sono applicabili anche alle rendite straordinarie.

215

8. Assegni per grandi invalidi per maggiorenni12 e con-

tributo per l’assistenza

8.1 Assegno per grandi invalidi dell’AVS

8.1.1 In generale

8001 Con riserva del N. 8004 hanno diritto a un assegno per

grandi invalidi dell’AVS i beneficiari di una rendita intera di vecchiaia o di prestazioni complementari domiciliati in Svizzera che:

8002 – hanno presentato una grande invalidità di grado elevato,

medio o lieve ininterrottamente durante sei mesi e continuano ad essere grandi invalidi per lo meno di grado lieve; oppure

8003 – hanno percepito un assegno per grandi invalidi dell’AI

fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia (riscossione anticipata della totalità della rendita o raggiungimento dell’età di riferimento; cfr. CIRAI).

8004 Durante la riscossione anticipata della totalità di una ren-

dita di vecchiaia viene versato un assegno per grandi invalidi dell’AVS. In caso di riscossione anticipata di una parte di essa, invece, non può nascere il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AVS (art. 43biscpv. 1 LAVS), ma può nascere il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI.

8005 Se la rendita di vecchiaia è stata rinviata, non sussiste il di-1/25 ritto all’assegno per grandi invalidi. Dopo la revoca del rin-

vio la garanzia dei diritti acquisiti secondo l’articolo 43biscapoverso 3 LAVS non rinasce.

8006 Le persone che beneficiano già di un assegno per grandi

invalidi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

12 Nelle presenti direttive, per «assegni per grandi invalidi dell’AVS e dell’AI» si intendono gli assegni per grandi invalidi per adulti o maggiorenni secondo le disposizioni della 4a revisione AI. Alla decisione e al versamento degli assegni per grandi invalidi per minorenni (in precedenza «sussidi di assistenza») si applica un’altra procedura.

216

non hanno diritto alla corrispondente prestazione dell’AVS (art. 66 cpv. 3 LPGA). Invece l’assicuratore contro gli infortuni che versa un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni può richiedere il versamento dell’importo in questione. Per quanto riguarda la procedura è applicabile l’AGI.

8007 Le persone che beneficiano già di un assegno per grandi

invalidi dell’assicurazione militare non hanno diritto alla corrispondente prestazione dell’AVS (art. 66 cpv. 3 LPGA). Se il beneficiario dell’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione militare fa valere un peggioramento della grande invalidità che non ha nessuna relazione con l’evento assicurato verificatosi durante il servizio militare, la pratica deve essere trasmessa all’UFAS.

8.1.2 Condizioni di diritto

8.1.2.1 Domicilio e dimora

8008 Solo le persone domiciliate in Svizzera hanno diritto all’as-

segno per grandi invalidi. Inoltre si deve effettivamente dimorare in Svizzera. Nel caso di brevi soggiorni all’estero sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 7021 e 7023.

8.1.2.2 Grande invalidità

8.1.2.2.1 Inizio del diritto durante l’assegnazione di

una rendita di vecchiaia o di prestazioni com-

plementari

8009 In linea di principio l’assegno per grandi invalidi dell’AVS

può essere concesso solo quando il richiedente presenta almeno una grande invalidità di grado lieve (art. 43biscpv. 1 LAVS), secondo le constatazioni dell’ufficio AI.

8010 Il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve sus-

siste solo se il grande invalido riceve cure a domicilio. Esso

217

decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43bis

cpv. 1bisLAVS).

8011 Si considera istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da

un Cantone o che dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale (art. 66biscpv. 3 OAVS, art. 25a OPC-AVS/AI).

8012 L’ufficio AI determina il grado della grande invalidità in

base alla CGI.

8013 La concessione dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS

può essere presa in considerazione se una grande invalidità di grado per lo meno lieve è durata almeno sei mesi senza interruzione. Trascorso questo periodo è irrilevante sapere per quanto tempo ancora questa grande invalidità continuerà ad esistere.

8014 La data di scadenza del periodo d’attesa di sei mesi, rispet-

tivamente dell’inizio del diritto alla prestazione, è fissata dall’ufficio AI.

8.1.2.2.2 Commutazione dell’assegno per grandi inva-

lidi dell’AI in quello dell’AVS

8.1.2.2.2.1 Regola generale

A casa

8015 A condizione che la grande invalidità persista, per gli aventi 1/26 diritto a una rendita di vecchiaia o a prestazioni comple-

mentari che vivono a casa l’assegno per grandi invalidi dell’AI sarà commutato in un assegno per grandi invalidi dell’AVS almeno d’identico importo (art. 43biscpv. 4 LAVS; N. 7015 CGI). Questa garanzia dei diritti acquisiti non vale quando, dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia o alle prestazioni complementari, un assegno per grandi invalidi dell’AI è versato retroattivamente entro i limiti di prescrizione previsti nell’articolo 48 capoverso 1 LAI o quando l’applicazione delle regole in materia di prescrizione implica il rinvio dell’assegnazione a un momento in cui l’interessato

218

ha già superato il limite d’età (N. 7014 CGI; RCC 1980 pag. 54).

8016 In caso di commutazione di un assegno per grandi invalidi

dell’AI per una grande invalidità di grado lieve che era stato fissato secondo gli importi per gli assicurati che vivono in istituto, l’importo dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS (tipo di prestazione 94) resta invariato, a garanzia dei diritti acquisiti (art. 43biscpv. 4 LAVS).

8017 In caso di commutazione di un assegno per grandi invalidi

dell’AI per una grande invalidità di grado medio ed elevato che era stato fissato secondo gli importi per gli assicurati che vivono in istituto (v. N. 8058), l’assegno per grandi invalidi dell’AVS è aumentato dell’importo corrispondente secondo l’articolo 43biscapoverso 3 LAVS.

8.1.2.2.2.2 Regola in caso di riscossione anticipata della rendita (a casa e in istituto)

8018 La riscossione anticipata di una parte della rendita di vec-

chiaia non è considerata motivo di commutazione ai sensi dei N. 8015 – 8017 (v. N. 8004). In tal caso, l’assegno per grandi invalidi dell’AI continua a essere versato fino al raggiungimento dell’età di riferimento.

8019 In caso di riscossione anticipata di una parte della rendita

di vecchiaia, la commutazione avviene pertanto solo dal momento del raggiungimento dell’età di riferimento.

8020 In caso di riscossione anticipata della totalità della rendita

di vecchiaia, invece, l’assegno per grandi invalidi dell’AI è commutato in un assegno per grandi invalidi dell’AVS. I N. 8016 e 8017 si applicano per analogia. Questo vale anche dal momento in cui si passa dalla riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia a quella della totalità.

219

8.1.2.3 Assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari

8021 L’assegno per grandi invalidi dell’AVS può essere con-

cesso solo contemporaneamente a una rendita di vecchiaia o a prestazioni complementari (art. 43biscpv. 1 LAVS).

8022 L’assegno per grandi invalidi dell’AVS è concesso anche 1/25 per il periodo di anticipazione di una rendita intera. Il diritto

all’assegno per grandi invalidi non sussiste invece durante il periodo di rinvio della rendita di vecchiaia.

8.1.3 Nascita ed estinzione del diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AVS

8.1.3.1 Nascita del diritto

8.1.3.1.1 Durante il periodo di assegnazione di una

rendita di vecchiaia o di prestazioni comple-

mentari

8023 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AVS nasce dal

primo giorno del mese in cui scade il periodo d’attesa di sei mesi almeno durante il quale il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha presentato ininterrottamente una grande invalidità di grado lieve e se tutte le altre condizioni a riguardo sono adempiute.

8024 Per quanto riguarda la nascita del diritto a un assegno per

grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato nei casi in cui il beneficiario di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari è stato titolare fino a quel momento di un assegno per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato (garanzia dei diritti acquisiti), si applicano per analogia le regole determinanti sulla modifica del grado d’invalidità e sulla procedura di revisione nell’AI (in proposito cfr. CGI).

220

8025 La data d’inizio del diritto alle prestazioni è fissata dal com-

petente ufficio AI in funzione del grado di grande invalidità determinante nei singoli casi.

8.1.3.1.2 Commutazione dell’assegno per grandi inva-

lidi dell’AI in quello dell’AVS

8026 L’assegno per grandi invalidi dell’AI è commutato in un cor-

rispondente assegno per grandi invalidi dell’AVS al momento della nascita del diritto a una rendita intera di vecchiaia o a prestazioni complementari.

8.1.3.1.3 Trasferimento del domicilio in Svizzera

8027 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AVS inizia il

primo giorno del mese in cui ha avuto luogo il trasferimento di domicilio e di dimora in Svizzera, purché siano soddisfatte le condizioni di grande invalidità e quelle poste per l’assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari.

8.1.3.1.4 Richiesta tardiva

8028 Le disposizioni del capitolo 10.5.1 relative ai pagamenti re-

troattivi di assegni per grandi invalidi dell’AVS sono applicabili per analogia sia per quanto riguarda l’inizio del pagamento che per il pagamento retroattivo.

8.1.3.2 Estinzione del diritto

8.1.3.2.1 Data

8029 Se l’avente diritto non presenta più una grande invalidità di

grado almeno lieve, il diritto a un assegno per grandi invalidi si estingue. In questi casi il diritto si estingue il primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione di soppressione.

221

8030 Se prima dell’ottenimento dell’assegno per grandi invalidi in

virtù della garanzia dei diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 43biscapoverso 4 LAVS l’avente diritto percepiva già un assegno per grandi invalidi dell’AVS e se il grado della grande invalidità è diminuito, l’assegno deve essere ridotto di conseguenza o soppresso (cfr. CGI). Se l’assegno per grandi invalidi deve essere completamente soppresso, il diritto si estingue il primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione di soppressione.

8031 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AVS si estin-

gue inoltre:

8032 – alla fine del mese in cui l’avente diritto muore;

8033 – alla fine del mese in cui le condizioni di diritto per le pre-

stazioni complementari non sono più soddisfatte;

8034 – alla fine del mese in cui l’avente diritto ha trasferito il do-

micilio o la dimora all’estero (per quanto riguarda il domicilio e la dimora sono applicabili per analogia le disposizioni della parte settima relative alle rendite straordinarie);

8035 – alla fine del mese che precede quello a partire dal quale

l’importo dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS non è più versato poiché deve essere trasferito all’assicuratore contro gli infortuni a causa della riscossione di un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

8036 Il diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AVS è sop-

presso per ogni mese civile intero trascorso in uno stabilimento ospedaliero (art. 67 cpv. 2 LPGA).

8037 Il diritto all’assegno per grandi invalidi di grado lieve

dell’AVS (senza garanzia dei diritti acquisiti dell’AI, tipo di prestazione 89) decade nel momento in cui l’assicurato entra in un istituto (art. 43biscpv. 1bisLAVS). Sono applicabili le disposizioni del N. 7006 CGI.

222

8.1.3.2.2 Competenza dell’ufficio AI

8038 L’ufficio AI stabilisce la data a partire da cui l’interessato

non presenta più una grande invalidità che dà diritto a un assegno, la data e le dimensioni del cambiamento del grado della grande invalidità nonché la data del cambiamento del luogo di dimora (istituto o abitazione) nei casi di garanzia dei diritti acquisiti.

8.1.4 Calcolo dell’assegno per grandi invalidi

8039 L’assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta

all’80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia di cui all’articolo 34 capoverso 5 LAVS. Gli importi mensili degli assegni per grandi invalidi dell’AVS e dell’AI figurano nelle tabelle delle rendite.

8.2 Assegno per grandi invalidi dell’AI

8.2.1 Competenza degli uffici AI

8040 Gli uffici AI sono competenti per l’accertamento di tutte le

condizioni di diritto relative all’assegno per grandi invalidi dell’AI (cfr. CPAI).

8.2.2 Diritto

8041 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI esiste (a

condizione che non si possa esigere un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) se la persona invalida presenta una grande invalidità di grado almeno esiguo e soddisfa le altre condizioni di diritto.

8042 Le persone invalide che beneficiano già di un assegno per

grandi invalidi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non hanno diritto alla corrispondente prestazione

223

dell’AI. L’assicuratore contro gli infortuni che versa un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni può richiedere, invece, il versamento dell’importo dell’assegno per grandi invalidi dell’AI non versato. Per quanto riguarda la procedura è applicabile l’AGI.

8043 Le persone invalide che beneficiano già di un assegno per

grandi invalidi dell’assicurazione militare non hanno diritto alla prestazione corrispondente dell’AI.

8.2.3 Condizioni di diritto

8.2.3.1 Principio

8044 Hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI le per-

sone invalide domiciliate in Svizzera. L’assegnazione di tale prestazione è per principio indipendente dall’adempimento di una determinata durata minima di contribuzione o di domicilio (eccezione, v. N. 8046 segg.).

8045 Il diritto non dipende dal grado d’invalidità di una persona.

In linea di principio quindi anche un grande invalido il cui grado d’invalidità sia inferiore al 40 per cento e dunque insufficiente per una rendita AI può aver diritto ad un assegno per grandi invalidi.

8.2.3.2 Eccezione

8046 Per i cittadini stranieri esistono tuttavia condizioni di durata

minima di contribuzione e di domicilio. Gli stranieri maggiorenni invalidi possono richiedere un assegno per grandi invalidi dell’AI solo se, all’insorgere dell’evento assicurato che ha causato la grande invalidità:

8047 – hanno versato contributi all’assicurazione almeno per

un anno completo; o

224

8048 – sono domiciliati ininterrottamente in Svizzera da almeno

dieci anni; in tal caso la condizione posta al N. 8108 viene a cadere.

8049 Queste prescrizioni particolari possono essere attenuate o

soppresse da convenzioni di sicurezza sociale (principio della parità di trattamento, cfr. www.bsv.ad-

min.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni.html) o da disposizioni speciali di diritto interno applicabili a determinate persone o singole categorie di persone (rifugiati, apolidi, cfr. art. 1 cpv. 1 DRif).

8.2.3.3 Domicilio e dimora

8050 Hanno diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AI solo le

persone domiciliate in Svizzera. Oltre al domicilio si richiede anche l’effettiva dimora in Svizzera. Per brevi soggiorni all’estero sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 7021 e 7023.

8.2.4 Età minima e massima

8051 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI nasce al più

presto il primo giorno del mese seguente il compimento del 18° anno di età.

8052 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI non può più

essere riconosciuto se la grande invalidità si manifesta posteriormente alla fine del mese in cui la persona invalida ha raggiunto l’età di riferimento o riscuote anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia. In casi simili si deve comunque accertare se esista il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AVS.

225

8.2.5 Grande invalidità e grado di grande invalidità

8.2.5.1 Grande invalidità

8053 Si ha diritto ad un assegno per grandi invalidi dell’AI

quando l’ufficio AI constata una grande invalidità di grado almeno esiguo in una persona che non abbia ancora raggiunto l’età di riferimento.

8.2.5.2 Grado di grande invalidità

8054 Gli assegni per grandi invalidi dell’AI sono differenziati se-

condo tre gradi di grande invalidità: esiguo, medio ed elevato. Il grado di grande invalidità è determinato dall’ufficio AI competente.

8.2.6 Nascita ed estinzione del diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AI

8.2.6.1 Nascita del diritto

8055 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI nasce dal

primo giorno del mese in cui la persona invalida presenta una grande invalidità almeno di grado lieve ininterrottamente per almeno un anno purché tutte le altre condizioni poste per l’ottenimento di questa prestazione sono adempiute. L’inizio del diritto è fissato dall’ufficio AI.

8.2.6.2 Richiesta tardiva

8056 Le disposizioni del numero 10.5.2 relative ai pagamenti re-

troattivi di assegni per grandi invalidi dell’AI sono applicabili per analogia sia per quanto riguarda l’inizio del pagamento che per il pagamento retroattivo.

226

8.2.6.3 Estinzione del diritto

8057 L’ufficio AI stabilisce il momento in cui la grande invalidità

non è più tale da motivare una prestazione.

8.2.7 Calcolo dell’assegno per grandi invalidi dell’AI

8058 L’assegno per grandi invalidi è calcolato in base all’importo

massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS, ovvero l’80 per cento in caso di grande invalidità di grado elevato, il 50 per cento in caso di grande invalidità di grado medio e il 20 per cento in caso di grande invalidità di grado lieve. L’assegno per grandi invalidi per gli assicurati che vivono in istituto (art. 35terOAI) corrisponde a un quarto delle percentuali summenzionate. Gli importi mensili degli assegni per grandi invalidi dell’AI e dell’AVS figurano nelle tabelle delle rendite.

8.3 Contributo per l’assistenza

8.3.1 In generale

8059 I disabili che vivono a casa e assumono assistenti per la

gestione dei problemi quotidiani possono richiedere un contributo per l’assistenza.

8060 Il contributo per l’assistenza è stabilito dall’ufficio AI com-

petente e versato dall’UCC (cfr. CPPI).

8061 Le richieste e le domande inerenti al contributo per l’assi-

stenza vanno inoltrate all’ufficio AI competente.

8.3.2 Contributo per l’assistenza nell’AI

8062 Hanno diritto a un contributo per l’assistenza dell’AI gli as-

sicurati che percepiscono un assegno per grandi invalidi dell’AI e vivono a casa propria (art. 42quatercpv. 1 LAI). Per i dettagli sulle condizioni di diritto e l’entità delle prestazioni si rimanda alla CCA.

227

8.3.3 Contributo per l’assistenza nell’AVS

8063 Per le persone che hanno già raggiunto l’età di riferimento

o riscuotono anticipatamente una rendita di vecchiaia non nasce alcun nuovo diritto a un contributo per l’assistenza.

8064 Le persone che hanno beneficiato di un contributo per l’as-

sistenza dell’AI fino al momento in cui hanno raggiunto l’età di riferimento o hanno riscosso anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia continuano a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento (art. 43terLAVS). Per le condizioni di diritto e il calcolo si rimanda alla CCA.

8064.1 In caso di rinvio della totalità o di una parte della rendita di 1/25 vecchiaia non sussiste il diritto a un assegno per grandi in-

validi (N. 6082). Di conseguenza non sussiste nemmeno il diritto a un contributo per l’assistenza (art. 43terLAVS). La garanzia dei diritti acquisiti si estingue definitivamente con il rinvio della rendita di vecchiaia.

8065 Per le decisioni relative al contributo per l’assistenza per le

persone in età AVS è competente la cassa di compensazione cantonale del Cantone di domicilio dell’assicurato. Tuttavia, è l’ufficio AI ad eseguire gli accertamenti ed emanare la decisione in nome della suddetta cassa. Questa procedura si applica anche in caso di opposizione. Sono applicabili per analogia i N. 1011, 1017 e 1019 CMAV.

9. Decisione e fissazione del termine

9.1 In generale

9001 Tutte le rendite dell’AVS o dell’AI e tutti gli assegni per

grandi invalidi dell’AVS o dell’AI sono attribuiti con una decisione. Questa regola è applicata anche se:

− viene riconosciuta una rendita di tipo o importo differente oppure un assegno per grandi invalidi di importo differente;

− viene modificata la parte di rendita anticipata o rinviata;

228

− una rendita già assegnata o un assegno per grandi invalidi è rettificato;

− dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si procede a un nuovo calcolo della rendita; oppure

− rinasce il diritto a una rendita estinta (come p. es. rendita per figli, rendita per vedove o per vedovi, rendita per orfani).

9002 Le decisioni sulle rendite e sugli assegni per grandi invalidi

dell’AI sono emanate e inviate dalle casse di compensazione, che a tale scopo utilizzano l’intestazione e la firma nonché la parte di decisione dei competenti uffici AI (cfr. N. 6061 CPAI). Restano riservati i casi in cui gli uffici AI decidono direttamente (cfr. CPAI).

9003 L’adeguamento della rendita all’evoluzione dei prezzi e dei

salari sarà notificato all’avente diritto sotto forma di decisione solo su domanda scritta (art. 51quaterOAVS).

9.2 Contenuto della decisione

9.2.1 Per tutte le decisioni

9004 Intestazione ufficiale dell’AVS/AI svizzere;

9005 nome e recapito postale della cassa di compensazione o

dell’ufficio AI che emana la decisione;

9006 nome e indirizzo del destinatario dell’originale della deci-

sione;

9007 data della decisione;

9008 data dell’inizio del diritto alla prestazione e – se si tratta

esclusivamente di un pagamento retroattivo – data

dell’estinzione di tale diritto;

9009 dati relativi alla prestazione: la decisione deve precisare se

si tratta:

– di prestazioni dell’AVS o dell’AI,

229

– di rendite ordinarie o straordinarie, di prestazioni transitorie oppure di assegni per grandi invalidi,

– nel caso di rendite AI e prestazioni transitorie, di rendite intere o quote percentuali di rendita (secondo le indicazioni dell’ufficio AI).

9010 dati relativi al beneficiario (cognome, nome, numero AVS),

al genere della rendita (denominazione legale) e all’importo della rendita/prestazione transitoria o dell’assegno per grandi invalidi;

9011 indicazione sulla limitazione o non limitazione dell’importo

della rendita;

9012 indicazione del fatto che la rendita è versata nei primi

20 giorni di ogni mese (salvo se si tratta esclusivamente di un pagamento retroattivo);

9013 indirizzo di pagamento (conto postale o bancario, domicilio

o terzo destinatario);

9014 indicazione dei mezzi d’impugnazione;

9015 indicazione dell’obbligo d’informare.

9.2.2 In caso di anticipazione della rendita di vecchiaia

9016 Elenco dei periodi di contribuzione totalizzati e dei redditi

dell’attività lucrativa conseguiti;

9017 indicazione della durata di contribuzione (anni e mesi) de-

terminante per stabilire il reddito annuo medio;

9018 scala delle rendite applicabile;

9019 indicazione del numero di anni di assistenza e di educa-

zione presi in considerazione;

9020 indicazione del reddito annuo medio determinante;

230

9021 indicazione dell’aliquota di riduzione corrispondente alla

durata dell’anticipazione;

9022 indicazione della modalità di riscossione anticipata della

rendita di vecchiaia (integrale o parziale). In caso di riscossione parziale, la parte di rendita anticipata va indicata anche in percentuale:

9023 in caso di aumento della percentuale della rendita antici-

pata (art. 40 cpv. 2 LAVS), indicazione separata, per ciascuna parte di rendita anticipata, della rispettiva aliquota di riduzione in funzione della durata dell’anticipazione.

9.2.3 In caso di rinvio della rendita di vecchiaia

9024 Indicazione della modalità di rinvio della rendita (integrale o

parziale). In caso di rinvio parziale, la parte di rendita rinviata va indicata anche in percentuale;

9025 in caso di riduzione della percentuale della rendita rinviata

(art. 39 cpv. 2 LAVS), indicazione della parte di rendita di cui si è revocato il rinvio e dell’aliquota di aumento in funzione della durata del rinvio;

9026 in caso di revoca totale del rinvio, indicazione separata

delle singole parti di rendita rinviate e delle rispettive aliquote di aumento in funzione delle durate del rinvio.

9.2.4 In caso di calcolo al raggiungimento dell’età di ri-

ferimento

9027 Elenco dei periodi di contribuzione totalizzati;

9028 elenco dei redditi dell’attività lucrativa conseguiti;

9029 indicazione della durata di contribuzione (anni e mesi) de-

terminante per stabilire il reddito annuo medio;

9030 indicazione del reddito annuo medio determinante;

231

9031 indicazione del numero di anni di assistenza e di educa-

zione presi in considerazione;

9032 scala delle rendite applicabile;

9033 per le donne nate tra il 1961 e il 1969, indicazioni sul sup-

plemento di rendita (che non viene adeguato al momento degli aumenti delle rendite).

9.2.5 In caso di nuovo calcolo dopo il raggiungimento dell’età di riferimento

9034 Elenco dei periodi di contribuzione totalizzati dopo l’età di

riferimento. Occorre indicare se si possano computare eventuali periodi di contribuzione supplementari per colmare lacune esistenti (art. 29biscpv. 4 LAVS);

9035 se al momento del nuovo calcolo il reddito di confronto de-

terminante al raggiungimento dell’età di riferimento e/o il reddito determinante conseguito dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non sono ancora definitivi, indicazione del carattere provvisorio del computo dei periodi di contribuzione supplementari;

9036 elenco dei redditi dell’attività lucrativa considerati dopo l’età

di riferimento;

9037 eventuale indicazione del fatto che per il calcolo non erano

disponibili iscrizioni nel CI definitive;

9038 indicazione della durata di contribuzione (anni e mesi) de-

terminante per stabilire il reddito annuo medio;

9039 scala delle rendite applicabile, se cambia con il nuovo cal-

colo;

9040 indicazione del reddito annuo medio determinante.

232

9.2.6 A seconda delle circostanze

9041 Per le rendite vedovili, indicazione dell’estinzione del diritto

in caso di nuovo matrimonio o unione domestica registrata;

9042 per le rendite per vedovi e per vedove limitate nel tempo 1/26 per le persone divorziate, va inoltre indicato che il diritto si

estingue al più tardi al compimento dei 18 anni del figlio più giovane;

9043 per le rendite per orfani o per figli, indicazione dell’estin-

zione del diritto al compimento del 18° anno del figlio o, se ancora in formazione a quella data, alla conclusione della formazione, ma al più tardi al compimento del 25° anno;

9044 in caso di rendite d’invalidità, il grado d’invalidità stabilito in

per cento dall’ufficio AI competente;

9045 in caso di assegni per grandi invalidi, il grado della grande

invalidità (lieve, medio o elevato) stabilito dall’ufficio AI competente.

9046 conteggio relativo al pagamento retroattivo e alla compen-

sazione;

9047 motivazione delle riduzioni;

9048 conteggio relativo all’imposta alla fonte e indicazione della

possibilità di richiedere al fisco una decisione relativa alla sussistenza e all’entità dell’obbligo fiscale.

9049 indicazione delle disposizioni speciali applicate al caso par-

ticolare;

9050 indicazione che l’attuale decisione ne sostituisce una pre-

cedente;

9051 indicazione dei destinatari delle copie della decisione;

9052 menzione che il coniuge che non esercita un’attività lucra-

tiva e che non ha ancora diritto a una rendita dopo il rag-

233

giungimento dell’età di riferimento da parte dell’altro coniuge è di regola soggetto all’obbligo contributivo se il coniuge che ha diritto a una rendita non versa più il contributo minimo doppio (art. 3 cpv. 3 LAVS) quale persona esercitante un’attività lucrativa;

9053 breve motivazione e conteggio degli interessi di mora do-

vuti.

9.2.7 Riferimenti nella decisione

9054 A seconda della situazione, nella decisione vanno fornite le

indicazioni illustrate di seguito.

9055 Per le rendite anticipate, l’indicazione che:

9056 – la parte di rendita anticipata può essere aumentata una

sola volta e che l’aumento vale soltanto per le prestazioni future e non può essere revocato (art. 40 cpv. 2 LAVS);

9057 – la parte restante della rendita può essere rinviata al mas-

simo fino al compimento dei 70 anni (art. 40b LAVS), ma non può più essere adeguata se la parte anticipata è già stata aumentata una volta;

9058 – i redditi dell’attività lucrativa conseguiti durante il periodo

di anticipazione vengono computati;

9059 – i periodi di contribuzione totalizzati durante il periodo di

anticipazione sono presi in considerazione e permettono così di colmare le lacune contributive sorte in seguito all’anticipazione;

9060 – al raggiungimento dell’età di riferimento si procederà

d’ufficio a un nuovo calcolo della rendita; oppure

9061 – in caso di vedovanza insorta durante il periodo di antici-

pazione, verrà versata soltanto la rendita vedovile e in-

234

terrotta l’anticipazione, se (al momento dell’anticipazione) l’importo della rendita di vecchiaia sarà inferiore a quello della rendita vedovile.

9062 Per le rendite di vecchiaia degli assicurati che non hanno

ancora compiuto i 70 anni, l’indicazione che:

9063 – si può chiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della

rendita di vecchiaia, se dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si esercita o si continua a esercitare un’attività lucrativa e che anche il reddito proveniente da questa attività lucrativa è preso in considerazione per il nuovo calcolo (art. 29biscpv. 3 LAVS);

9064 – i periodi di contribuzione totalizzati nei cinque anni suc-

cessivi all’età di riferimento possono essere utilizzati, a determinate condizioni, per colmare lacune contributive (art. 29biscpv. 4 LAVS, N. 5065);

9065 – per il computo di periodi di contribuzione supplementari

vanno allegati alla richiesta di un nuovo calcolo, per ogni anno in questione, i certificati di salario o le dichiarazioni d’imposta (per i lavoratori indipendenti) corrispondenti per tutti i redditi da attività lucrativa conseguiti.

9066 Per le rendite di vecchiaia rinviate, l’indicazione che:

9066.1 – durante il periodo di rinvio non sussiste il diritto né a un 1/25 assegno per grandi invalidi né al contributo per l’assi-

stenza;

9067 – la parte di rendita rinviata può essere ridotta una sola

volta (art. 39 cpv. 2 LAVS) e a condizione che la parte riscossa non sia già stata aumentata durante un eventuale periodo di anticipazione;

9068 – i redditi dell’attività lucrativa conseguiti tra l’età di riferi-

mento e i cinque anni successivi sono computati

(art. 29biscpv. 3 LAVS);

235

9069 – i periodi di contribuzione totalizzati nei cinque anni suc-

cessivi all’età di riferimento possono essere utilizzati, a determinate condizioni, per colmare lacune contributive (art. 29biscpv. 4 LAVS, N. 5065);

9070 – per il computo di periodi di contribuzione supplementari

vanno allegati alla richiesta di un nuovo calcolo, per ogni anno in questione, i certificati di salario o le dichiarazioni d’imposta (per i lavoratori indipendenti) corrispondenti per tutti i redditi da attività lucrativa conseguiti.

9.3 Forma della decisione

9.3.1 In generale

9071 Le casse di compensazione redigono le decisioni utiliz-

zando l’elaborazione elettronica dei dati.

9072 La decisione deve contenere l’indicazione dei mezzi d’im-

pugnazione.

9073 Per quanto riguarda l’indicazione dei mezzi d’impugna-

zione vanno applicate le disposizioni della Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC.

9074 Se si tratta dell’indicazione dell’obbligo d’informare, il testo

deve avere il seguente tenore:

9075 «Le persone aventi diritto a prestazioni devono annunciare

immediatamente alla cassa di compensazione qualsiasi cambiamento di situazione che possa causare la soppressione, la diminuzione o l’aumento delle prestazioni assegnate nonché tutti i cambiamenti d’indirizzo. Ciò è soprattutto necessario in caso di:

9076 – soggiorno all’estero che duri più di tre mesi o trasferi-

mento del domicilio all’estero;

9077 – decesso e cambiamenti dello stato civile (matrimonio o

unione domestica registrata, divorzio/ scioglimento dell'u

236

nione domestica registrata) e del rapporto d'affiliazione anche se è già stata fatta una comunicazione ad altri uffici amministrativi;

9078 – interruzione o cessazione della formazione dei figli per i

quali si ricevono prestazioni dopo il 18° anno di età;

9079 – cambiamenti del reddito proveniente dall’esercizio di

un’attività lucrativa, della capacità lavorativa e dello stato di salute se sono stati assegnati rendite AI o assegni per grandi invalidi;

9080 – rinnovata comunione domestica di coniugi o partner regi-

strati separati mediante disposizione del giudice, le cui rendite non sono più sottoposte alle disposizioni relative alla fissazione di un limite massimo».

9.3.2 Decisione singola e decisione comune

9081 Si deve di regola notificare una decisione singola per ogni

rendita e per ogni assegno per grandi invalidi.

9082 Se per lo stesso evento assicurato viene riconosciuto il di-

ritto a più rendite, queste possono essere assegnate con una decisione comune, purché ci sia concordanza assoluta tra la legittimazione a ricevere una rendita, il pagamento della stessa e le basi di calcolo.

9.3.3 Decisione in casi speciali

9.3.3.1 Pagamento retroattivo

9083 Se l’importo di una prestazione assegnata con effetto re-

troattivo è modificato in seguito ad un adeguamento generale delle rendite, gli importi della rendita devono essere indicati separatamente per ogni periodo.

9084 Le casse di compensazione possono indicare i diversi im-

porti delle rendite in un’unica decisione (citandone le date

237

di validità) oppure emanare una decisione per ogni periodo.

9.3.3.2 Sospensione della rendita d’invalidità durante

l’esecuzione di una pena detentiva o di un prov-

vedimento

9085 La sospensione della rendita deve essere resa nota

all’avente diritto a prestazioni mediante una decisione impugnabile, precisando che un’eventuale opposizione non avrà effetto sospensivo. Se la rendita non è ancora stata assegnata, lo si farà tramite una decisione che conterrà anche il provvedimento di sospensione (per quanto riguarda la procedura relativa alla nascita del primo diritto a una rendita durante l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura, cfr. CIRAI). Se invece la rendita è già in corso, la decisione di sospensione verrà comunicata sotto forma di lettera.

9086 La revoca della sospensione deve essere notificata, a scelta, con una decisione propriamente detta o con una decisione sotto forma di lettera; la revoca della sospensione deve essere esplicitamente menzionata. Se nel frattempo, cioè dal momento in cui è avvenuta la sospensione, l’importo della rendita ha subito modifiche a causa di un adeguamento generale delle rendite o della ripartizione del reddito, la decisione non potrà più essere notificata sotto forma di una semplice lettera.

9.4 Revisione della rendita AI o dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS e dell’AI

9087 Se una rendita AI o un assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI sono stati oggetto di una revisione da parte dell’ufficio AI occorre procedere nel modo seguente, a seconda del risultato.

238

9.4.1 Diritto immutato

9088 Se, in base alle indicazioni contenute nella comunicazione

della deliberazione, si deve emanare una decisione anche se il diritto è immutato, questa deve rivestire la forma di lettera.

9089 Una modifica del grado d’invalidità deve sempre essere an-

nunciata anche al registro centrale delle rendite, sia per quanto riguarda la rendita principale che le rendite per figli.

9.4.2 Estinzione del diritto

9090 Se il diritto alla rendita AI o all’assegno per grandi invalidi

dell’AVS o dell’AI si estingue completamente, si deve notificare in una decisione – redatta in forma di lettera e contenente un’esposizione dei motivi sufficiente e comprensibile nonché l’indicazione dei mezzi d’impugnazione – che il diritto si estingue o si è estinto alla fine del mese corrispondente. Se la comunicazione della deliberazione dell’ufficio AI non contiene menzioni di altro tenore, i pagamenti sono sospesi alla fine del mese seguente quello in cui è stata notificata la decisione.

9091 L’estinzione del diritto a prestazioni soggette all’imposta

alla fonte deve essere inoltre comunicata in modo appropriato all’autorità fiscale competente (N. 1061–1062 CIF).

9092 In caso di soppressione retroattiva del diritto alla presta-

zione (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI) nella decisione si può regolare anche il rimborso.

9.4.3 Modifica del diritto

9093 Se il diritto alla rendita dell’AI o all’assegno per grandi inva-

lidi dell’AVS o dell’AI viene modificato, la nuova prestazione è assegnata mediante una nuova decisione.

239

9094 Se viene assegnata una rendita o un assegno per grandi

invalidi superiore alla prestazione ricevuta fino ad allora (p. es. una rendita AI intera invece della quota percentuale di rendita pari al 50 %), una motivazione particolare diventa generalmente superflua.

9095 In caso di riduzione della rendita o dell’assegno per grandi

invalidi (p. es. un assegno per grandi invalidi di grado esiguo invece di uno di grado medio) o di adeguamento dell’importo di quest’ultimo in seguito al cambiamento del luogo di dimora (istituto o abitazione), la motivazione ai sensi della comunicazione della deliberazione dell’ufficio AI deve essere indicata nella decisione.

9096 Se la comunicazione della deliberazione dell’ufficio AI non

contiene indicazioni particolari, il diritto alla prestazione ridotta è riconosciuto dal primo giorno del secondo mese che segue quello in cui è stata notificata la decisione. Il diritto a una prestazione aumentata è invece, di regola, riconosciuto dal primo giorno del mese che segue quello in cui è stata notificata la decisione.

9097 In caso di riduzione retroattiva della prestazione, anche il

rimborso può essere regolato nella stessa decisione.

9098 Se le prestazioni sono soggette all’imposta alla fonte, in

caso di aumento da una quota percentuale di rendita a una rendita intera, deve essere applicata l’esenzione dall’obbligo di pagare l’imposta alla fonte (N. 1016 CIF). In caso di riduzione da una rendita AI intera a una quota percentuale di rendita, bisogna procedere a una verifica dell’obbligo di pagare l’imposta alla fonte (N. 1014 segg. CIF).

9.5 Correzione della decisione

9.5.1 Modifica dell’importo della rendita

9099 Se, dopo aver emanato la decisione, si constata che

all’avente diritto alle prestazioni è stata assegnata una rendita sbagliata (p. es. una rendita per superstiti invece di

240

una rendita intera d’invalidità) o un importo errato della prestazione oppure se alla rendita singola deve essere fissato o soppresso un limite massimo, si deve emanare una nuova decisione contenente l’annotazione «Sostituisce la decisione del ...» affinché si possa metterla in relazione con la decisione antecedente.

9100 In caso di rendite per figli e per orfani, i cui importi subi-

scono modifiche in seguito all’applicazione delle regole di riduzione in caso di sovrassicurazione o di fissazione di un limite massimo, si procede per analogia.

9.5.2 Modifica dell’indirizzo di pagamento

9101 Ogni modifica dell’indirizzo del destinatario del pagamento

deve essere notificata alle persone interessate tramite decisione.

9102 Questa procedura va seguita soprattutto quando, dopo

l’emanazione della decisione, si soddisfano le condizioni per il versamento a favore di terzi o viene conferito il mandato di versare le rendite a terzi. Inoltre quando deve essere versata al coniuge una parte stabilita dal giudice civile di una rendita di vecchiaia o d’invalidità oppure se l’avente diritto a una prestazione viene posto sotto curatela generale o quando questa cessi.

9.5.3 Altre correzioni

9103 Non si deve invece emanare alcuna decisione per altre

correzioni e modifiche quali modifiche del reddito annuo medio determinante o del grado d’invalidità senza effetto sull’importo della rendita, il cambiamento dell’ufficio AI, il cambiamento di nome e d’indirizzo ecc.

241

9.6 Ritiro dell’effetto sospensivo

9104 Per ritirare l’effetto sospensivo a un’eventuale opposizione

si deve inserire la seguente osservazione nella decisione di revisione con cui una rendita è ridotta o soppressa:

9105 «A un’opposizione o a un ricorso interposto contro la pre-

sente decisione si ritira l’effetto sospensivo conformemente all’articolo 49 capoverso 5 LPGA».

9.7 Decisione di rifiuto

9106 Se il richiedente non ha diritto né ad una rendita dell’AVS o

dell’AI né ad un assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI, deve essere informato con una decisone motivata, stesa sotto forma di lettera e indicante i mezzi d’impugnazione. Questo vale anche quando una richiesta di riscossione anticipata o di rinvio di una parte della rendita è respinta, poiché la parte in questione è inferiore al

20 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia, e l’assicurato insiste nel chiedere quella percentuale anche dopo essere stato informato in merito dalla cassa di compensazione conformemente al N. 6005.

9107 Se le condizioni assicurative e personali non sono adem-

piute, l’ufficio AI deve emanare una decisione di rifiuto senza procedere ad ulteriori accertamenti.

9108 Se invece le condizioni assicurative e personali non sono

adempiute per una prestazione dell’AVS, la decisione di rifiuto deve essere emanata dalla cassa di compensazione competente.

9109 Se come nel caso di una rendita per casi di rigore il rifiuto è

dovuto a ragioni economiche, per la motivazione si può utilizzare una copia del foglio di calcolo.

9110 Se la cassa di compensazione o l’ufficio AI è a conoscenza

del fatto che la persona a cui è stata respinta una richiesta di prestazioni potrebbe avere altri diritti al momento o in un

242

futuro non lontano (p. es. prestazioni complementari), glielo deve comunicare.

9.8 Notifica della decisione

9.8.1 In generale

9111 La persona cui il diritto alla prestazione è concesso o rifiu-

tato tramite decisione, oppure il suo rappresentante legale o quello designato dall’interessato, devono ricevere la decisione in tutti i casi anche se la richiesta è stata presentata da un terzo, conformemente all’articolo 67 capoverso 1 OAVS o all’articolo 66 OAI. La decisione dev’essere notificata agli interessati immediatamente dopo la sua emanazione.

9112 Dopo l’emanazione di una decisione relativa a una rendita,

positiva o negativa che sia, la persona assicurata deve essere informata in modo adeguato sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (p. es. allegando un promemoria).

9113 La decisione deve rendere gli aventi diritto sposati adegua-

tamente attenti al fatto (nuovo) che il loro coniuge deve all’occorrenza versare contributi a condizione che non eserciti già un’attività lucrativa e non abbia già diritto a una rendita di vecchiaia. Allo scopo si può allegare un promemoria alla decisione.

9.8.2 Destinatario della decisione

9114 Che la prestazione sia accolta o respinta, la decisione deve

essere notificata alle persone seguenti (art. 68 cpv. 3 OAVS; art. 76 cpv. 1 OAI):

9115 originale:

9116 – all’avente diritto maggiorenne non rappresentato da un

terzo, personalmente;

243

9117 – al rappresentante legale, a sua volta non rappresentato

da un terzo, del richiedente minorenne o sotto curatela generale;

9118 – al rappresentante autorizzato nella forma appropriata

dall’avente diritto o dal suo rappresentante legale (copie della decisione possono essere notificate all’avente diritto o al rappresentante legale);

9119 copia:

9120 – all’avente diritto se non riceve l’originale, alla persona o

all’autorità che, conformemente all’articolo 67 capoverso 1 OAVS o all’articolo 66 OAI, ha fatto valere il diritto alla prestazione o a cui è versata la rendita o l’assegno per grandi invalidi ai sensi dell’articolo 1 OPGA;

9121 – alla cassa di compensazione competente che ha fissato

e versato la rendita o l’assegno per grandi invalidi;

9122 – all’ufficio AI competente,

– se la cassa di compensazione è competente per l’invio della decisione conformemente alla CPAI. In questi casi si deve trasmettere all’ufficio AI una decisione completa, compresi i fogli complementari con la motivazione della decisione e gli allegati (ma senza promemoria), o

– se l’avente diritto alla rendita partecipa a provvedimenti d’integrazione dell’AI e aumenta la sua parte di rendita anticipata;

9123 – all’organo dell’assicurazione obbligatoria contro gli infor-

tuni, dell’assicurazione malattie, dell’assicurazione contro la disoccupazione o dell’assicurazione militare se la decisione incide sul loro obbligo di versare prestazioni oppure se è stata avviata una procedura di comunicazione ufficiale. Si deve indicare il numero della rendita o dell’infortunio o il numero dell’AM (cfr. le istruzioni che figurano nella «Richiesta di prestazioni AI per adulti»);

244

9124 – in caso di rendita AI, al medico o al servizio medico d’ac-

certamento che, senza essere organi d’esecuzione,

hanno effettuato una perizia su incarico dell’assicurazione;

9125 – in caso di rendita AI, all’istituto di previdenza professio-

nale competente, nella misura in cui la decisione incida sul suo obbligo di versare prestazioni secondo gli articoli 66 capoverso 2 e 70 LPGA. Se la competenza non è stabilita, la decisione viene inviata all’ultimo istituto presso il quale l’assicurato era affiliato o a quello cui è stata inoltrata una richiesta di prestazioni;

9126 – ad altri organismi, ma solo su richiesta e nei limiti stabiliti

nella COSCD o secondo la convenzione ai sensi dell’Allegato I alla CPAI;

9127 – all’autorità fiscale competente in caso di rendite AI.

9128 Una copia della decisione deve essere trasmessa alle au-

torità fiscali anche se si tratta esclusivamente di un pagamento retroattivo.

9129 La cassa di compensazione è competente per l’invio della

decisione se quest’ultima non deve essere munita di una firma. In questi casi è di competenza della cassa di compensazione anche la trasmissione della copia della decisione all’autorità fiscale cantonale.

9130 Se invece la decisione deve essere munita di una firma,

l’ufficio AI è competente per l’invio della decisione all’autorità fiscale cantonale. La cassa di compensazione competente per la stesura della decisione deve quindi trasmettere all’ufficio AI un esemplare supplementare.

9131 Le casse di compensazione o gli uffici AI possono decidere

liberamente se trasmettere alle autorità fiscali le copie delle decisioni di volta in volta o periodicamente.

9132 Le copie della decisione non devono in nessun caso conte-

nere indicazioni relative all’infermità (CSIP).

245

9.9 Rinvio dei documenti personali

9133 I documenti personali inoltrati dall’avente diritto (libretto di

famiglia, sentenza di divorzio ecc.) devono essergli rinviati al più tardi al momento della notifica della decisione.

9.10 Termine di determinazione

9134 Le decisioni concernenti le rendite e gli assegni per grandi

invalidi dell’AVS e dell’AI devono essere prese senza indugio, di regola, al più tardi 60 giorni dopo il ricevimento della richiesta o della deliberazione dell’ufficio AI oppure dall’inizio del diritto se questo nasce più tardi.

9135 Per evitare ritardi nel versamento di rendite durante la pro-

cedura di compensazione con organi delle assicurazioni sociali o terzi che hanno concesso un anticipo, in un primo momento si può versare, in base a una decisione, solo la prestazione corrente. Per quanto concerne la compensazione con l’organo delle assicurazioni sociali o il terzo che ha concesso un anticipo va successivamente presa una decisione in separata sede (v. N. 10079).

9136 Se si deve determinare una rendita AI tenendo conto di pe-

riodi assicurativi esteri e la relativa notifica non è ancora disponibile, la prestazione dovrà in un primo momento essere fissata con una decisione basata solo sui periodi assicurativi svizzeri. Dopo l’inoltro della suddetta notifica si dovrà poi emanare una nuova decisione in cui la rendita AI verrà stabilita in base al totale dei periodi assicurativi.

9.11 Pagamenti provvisori (versamenti anticipati con-

formemente all’art. 19 cpv. 4 LPGA)

9.11.1 Campo d’applicazione

9137 Se non è possibile fissare la rendita AVS entro il termine

convenuto e se il diritto in sé è indubbio, la cassa di com-

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pensazione deve informare l’avente diritto dei motivi del ritardo se possibile entro 30 giorni, ma al più tardi entro 60 dalla presentazione della richiesta e di tutti i documenti necessari o dall’inizio del diritto.

Contemporaneamente gli deve segnalare che può richiedere il versamento di pagamenti provvisori fino a quando la decisione sarà emanata.

9138 La stessa regolamentazione è applicabile alle rendite AI; il

termine di 30 o di 60 giorni inizia però a decorrere dal ricevimento della deliberazione dell’ufficio AI.

9139 Pagamenti provvisori non possono essere concessi per gli

assegni per grandi invalidi.

9.11.2 Importo dei pagamenti provvisori

9.11.2.1 In generale

9140 Se è stato stabilito che la durata di contribuzione

dell’avente diritto è completa, i pagamenti provvisori devono ammontare, di regola, alla rendita minima prevista dalla legge (rendita intera). La cassa di compensazione può comunque effettuare i pagamenti provvisori proporzionalmente ai redditi a lei noti. Se esiste motivo di supporre che la durata di contribuzione sia incompleta, i pagamenti provvisori non possono superare l’importo presumibile della rendita ordinaria parziale.

9141 Se la prestazione AI dell’avente diritto è soggetta all’impo-

sta alla fonte, questa va riscossa anche sui pagamenti provvisori. L’avente diritto deve esserne informato in modo adeguato.

9.11.2.2 In caso di cambiamenti

9142 Se la rendita in vigore deve essere ricalcolata (p. es. prima

ripartizione dei redditi dei coniugi, rendita di vecchiaia in caso di decesso di uno dei coniugi, commutazione di una

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rendita AI in una rendita AVS), la cassa di compensazione deve fare in modo che venga evitata un’interruzione nei pagamenti mensili della rendita. Se il nuovo calcolo non può essere effettuato a tempo debito e se l’avente diritto non formula una richiesta particolare si deve a titolo provvisorio versare una rendita il cui importo sarà pari a quello ricevuto fino a quel momento o a uno proporzionale alla nuova rendita.

9.11.3 Procedura

9143 I pagamenti provvisori (versamenti anticipati conforme-

mente all’art. 19 cpv. 4 LPGA) vanno comunicati all’avente diritto per iscritto, ma non mediante decisione. La comunicazione potrà avere il tenore seguente:

9144 «Il ... Lei ha richiesto una ... . Questa è calcolata in base

alla durata di contribuzione nonché al reddito dell’attività lucrativa e agli accrediti per compiti educativi ed assistenziali. Visto che, purtroppo, non siamo ancora in possesso di tutte le indicazioni necessarie, effettueremo per il momento pagamenti provvisori. Fino a quando non sarà eseguito il calcolo definitivo riceverà ... franchi al mese. Dopo aver determinato la rendita Le faremo pervenire la decisione vera e propria. Solo contro questa decisione si potrà fare opposizione. Se la rendita definitiva dovesse risultare superiore ai pagamenti provvisori, la differenza Le sarà versata retroattivamente. In caso contrario, la differenza sarà compensata con le rendite in corso».

9145 Se una rendita AI non può essere versata entro i termini

stabiliti, la cassa di compensazione ne informa l’ufficio AI, che è competente delle comunicazioni agli aventi diritto.

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10. Versamento, pagamento retroattivo, restituzione e compensazione

10.1 Disposizioni relative al versamento

10.1.1 Organo legittimato ad effettuare il versamento

10.1.1.1 Principio

10001 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi dell’AVS e dell’AI

sono versati dalla cassa di compensazione competente.

10001.1 Per il versamento della 13amensilità della rendita di vec-1/26 chiaia fa stato la Circ. 13aMRV.

10.1.2 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi all’avente diritto

10002 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono di regola

versati sul conto postale o sul conto bancario degli aventi diritto.

10002.1 Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della 1/25 rendita minima completa possono essere versate una volta

all’anno agli aventi diritto (art. 44 cpv. 2 LAVS), indipendentemente dal loro domicilio.

10.1.2.1 Versamento delle rendite per orfani o per figli

10003 La rendita per orfani è versata al rappresentante legale del

bambino (genitore superstite, tutore). Gli orfani maggiorenni che seguono una formazione possono richiedere che la rendita sia versata direttamente a loro se la garanzia d’impiego appropriato è soddisfatta. Se il coniuge superstite non provvede al mantenimento dei figli si applicano le disposizioni relative al versamento in caso di garanzia d’impiego appropriato (art. 20 LPGA).

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Versamento delle rendite per figli

10004 Le rendite per figli sono versate di regola unitamente alla

rendita principale. I figli maggiorenni che seguono una formazione possono inoltrare una richiesta affinché la rendita sia versata direttamente a loro. Sono fatte salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità di protezione dei minori o degli adulti.

10005 Se i genitori non sono sposati, non lo sono più o vivono se-

parati, le rendite per figli sono versate, su richiesta e salvo una decisione contraria del giudice civile, al genitore non beneficiario della rendita principale a condizione che:

10006 – quest’ultimo possieda l’autorità parentale (da solo o in

comune) e che il figlio viva con lui;

10007 – Dopo il raggiungimento della maggiore età la rendita per

figli è versata al genitore non beneficiario della rendita principale, se il pagamento era effettuato già in precedenza con questa modalità e il figlio continua a vivere nell’economia domestica del genitore in questione. Il figlio maggiorenne può tuttavia inoltrare una richiesta affinché la rendita sia versata direttamente a lui.

10008 Se dall’incarto risulta che i genitori vivono separati, la

cassa di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli.

10009 Di regola il pagamento retroattivo delle rendite per figli può

essere effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di una rendita.

10010 Se il genitore beneficiario di una rendita ha soddisfatto il

suo obbligo di mantenimento, può esigere il pagamento retroattivo della rendita per figli fino a concorrenza delle prestazioni effettivamente fornite. La cassa può domandare per iscritto le pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite.

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10011 Se le prestazioni di mantenimento sono state versate da un

terzo (p. es. anticipi), quest’ultimo può domandarne la restituzione. I N. 10062 segg. sono applicabili per analogia.

10012 Se il pagamento retroattivo delle rendite per figli supera le

prestazioni del genitore soggetto all’obbligo di mantenimento o dell’organo che ha concesso anticipi, il genitore non beneficiario di una rendita o il figlio maggiorenne può pretendere solo l’eccedenza.

10.1.2.2 Versamento della rendita completiva nell’AVS

10013 La rendita completiva per il coniuge, aggiunta alla rendita

di vecchiaia, è versata di regola insieme alla rendita principale. Se il coniuge avente diritto alla rendita non adempie il suo obbligo di mantenimento nei confronti della famiglia oppure se i coniugi vivono separati, il coniuge che non beneficia della rendita può richiedere che la rendita completiva gli venga versata. Se, invece, i coniugi sono divorziati, la rendita completiva viene versata d’ufficio al coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono fatte salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile (art. 22bisLAVS).

10014 Se dall’incarto risulta che i coniugi vivono separati, la cassa

di compensazione deve far notare al coniuge non beneficiario di una rendita la possibilità di un pagamento diretto della rendita completiva dell’AVS (VSI 5/2001 pag. 228).

10015 Si considera che i coniugi sono separati se:

10016 – hanno cessato di vivere in comunione domestica in se-

guito a una decisione giudiziaria;

10017 – la separazione è stata sancita dal giudice mediante deci-

sione (art. 176 segg. CC) o sentenza (art. 117 segg. CC) per una durata limitata o indeterminata;

10018 – è pendente un’azione di divorzio o di separazione

(art. 111 e 117 segg. CC);

Il testo è troppo lungo per questa pagina; dalla pagina 251 si trova nel PDF ufficiale.