Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC)

Direttiva WBB · 27 novembre 2025 · AVS · Versione 21

Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC); valide dal 01.01.2021, stato 01.01.2026

In vigore

UFAS · WBB · Italiano

1

Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC)

Valide dal 1° gennaio 2021

Stato: 1° gennaio 2026

2

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento introduce tre nuovi elementi, entrati in vigore il 1° gennaio 2026.

Da un lato, l’elenco dei datori di lavoro tenuti a versare i contributi sui salari di poco conto (art. 34d cpv. 2 lett. b OAVS) è stato completato con quattro nuove categorie nel settore artistico e in quello dei media: i cori, le imprese di design, i media e i musei (v. in particolare i N. 2142 e 2143).

Dall’altro lato, il nuovo art. 41biscpv. 1 lett. g OAVS introduce una nuova regolamentazione specifica per il decorso degli interessi di mora in caso di realizzazione di un utile di liquidazione dopo la cessazione di un’attività lucrativa indipendente (v. in particolare i

N. 4039 segg.).

Inoltre, il N. 6012.2 definisce i presupposti per il ritiro di un'esecuzione.

Questo supplemento contiene anche alcuni rimandi, chiarimenti redazionali e correzioni di lievi errori.

Le modifiche sono contrassegnate con l’annotazione 1/26.

14

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AELS Associazione europea di libero scambio

AI Assicurazione invalidità

ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confedera-

zione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) ANOBAG Salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pa-

gare i contributi (Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber)

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti CC Codice civile (RS 210)

CCONT Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG

e PC

CER Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle per-

sone esercitanti un’attività lucrativa che hanno raggiunto l’età di riferimento

CI Conto individuale

CIF Circolare sull’imposta alla fonte

CO Codice delle obbligazioni (RS 220)

Convenzione Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’As-AELS sociazione europea di libero scambio (AELS).

Versione consolidata dell’Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K, appendice 2

(RS 0.632.31)

15

CP Codice penale (RS 311.0)

CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del

5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale;

RS 312.0)

cpv. capoverso/i

D CA/CI Direttive concernenti il certificato d’assicurazione

ed il conto individuale

DAF Direttive sull’assicurazione facoltativa per la vec-

chiaia, i superstiti e l’invalidità

DCC Direttive sull’affiliazione alle casse di compensa-

zione delle persone soggette all’obbligo di contribuzione

DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG

DOA Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI

DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

DSD Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e

nelle IPG

DTF Decisione del Tribunale federale

DTFA Decisione del Tribunale federale delle assicura-

zioni (i numeri si riferiscono all’anno e alla pagina del fascicolo). Dal 1970 le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni vengono pubblicate nella 5ª parte della Raccolta Ufficiale delle Decisioni del Tribunale federale (DTF)

IPG Indennità di perdita di guadagno

16

LADI Legge federale 25 giugno 1982 sull’assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)

LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni

familiari nell’agricoltura (RS 836.1)

LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni

familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari; RS 836.2)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura-

zione per l’invalidità (RS 831.20)

LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armo-

nizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

LEF Legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione

e sul fallimento (RS 281.1)

lett. lettera/e

LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la

scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; RS 221.301)

LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta

federale diretta (RS 642.11)

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle in-

dennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)

LLN Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i

provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero; RS 822.41)

17

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge-

nerale del diritto delle assicurazioni sociali

(RS 830.1)

LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previ-

denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40)

LTF Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale

federale (RS 173.110)

N. numero/i marginale/i

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

OLN Ordinanza del 6 settembre 2006 concernente i

provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero;

RS 822.411)

ORD-FINMA Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui

mercati finanziari del 3 giugno 2015 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro; RS 955.033.0)

Ordinanza CO- Ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti VID-19 riguardo al coronavirus concernenti l’indennità per

lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali

OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse ri-

scosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.35)

R 883/2004 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Modificato da: Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del

18

30.10.2009, pag. 43). Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1)

R 987/2009 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(RS 0.831.109.268.11)

RCC Rivista per le casse di compensazione AVS, pub-

blicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)

seg. seguente

segg. seguenti

Sélection de Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al l’OFAS diritto in materia di contributi AVS selezionata

dall’UFAS (in tedesco e francese)

TF Tribunale federale

TFA Tribunale federale delle assicurazioni (fino al

31.12.2006)

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI, rivista per le casse di compensa-

zione AVS, pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (dal 1993 al 2004)

19

1a parte: Debitori dei contributi

1. Tipi di debitori di contributi

1001 I datori di lavoro e i salariati versano contributi sul salario ex-1006 determinante (contributi paritari; art. 5 e 12 LAVS; per

quanto concerne la base contributiva, cfr. DSD).

1002 I lavoratori indipendenti versano contributi sul reddito deriex-1007 vante dall’attività lucrativa (contributi personali; art. 8

LAVS; per quanto concerne la base contributiva e il calcolo dei contributi, cfr. DIN).

1003 Le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa verex-1008 sano contributi in funzione delle loro condizioni economi-

che, vale a dire sulla base del loro reddito conseguito in forma di rendita e della loro sostanza (contributi personali; art. 10 LAVS; per quanto concerne la base contributiva e il calcolo dei contributi, cfr. DIN).

2. Datore di lavoro

2.1 Definizione

1004 Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato eseex-1009 gue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipen-1/25 dente e per un tempo determinato o indeterminato1.

Di norma, il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato2 (art. 12 cpv. 1 LAVS). La persona che occupa effettivamente il salariato va per principio considerata quale datore di lavoro anche se il pagamento

1 15 settembre 1953 RCC 1953 pag. 399 DTFA 1953 pag. 275

14 gennaio 1957 RCC 1957 pag. 220 –

14 gennaio 1958 RCC 1958 pag. 215 –

2 21 giugno 1950 RCC 1950 pag. 452 –

22 giugno 1951 RCC 1951 pag. 330 –

18 agosto 1986 RCC 1987 pag. 32 –

4 dicembre 1989 RCC 1990 pag. 141 –

20

del salario è affidato a un terzo3. Per la determinazione del datore di lavoro in casi particolari, si veda il N. 1012.

1005 Possono essere considerate quali datori di lavoro persone ex-1010 fisiche o giuridiche, società in nome collettivo o in acco-

mandita semplice oppure masse fallimentari4 (su quest’ultimo punto, v. N. 6055).

1006 Le comunità di persone che non possiedono personalità ex-1011 giuridica (società semplice, comunione ereditaria) possono,

dal punto di vista amministrativo, essere considerate datore di lavoro. La cassa di compensazione deve però notificare una decisione a ciascuno dei membri della comunità che essa vuole ritenere giuridicamente responsabili, o almeno a un rappresentante collettivo di questa comunità5.

1007 Il fatto che una persona sia considerata datore di lavoro ex-1012 determina per essa, in linea di massima, l’obbligo di pagare

i contributi del datore di lavoro e quelli dei salariati (contributi paritari), come anche quello di regolare i conti e i pagamenti con la cassa di compensazione (art. 51 cpv. 3 LAVS;

v. anche N. 2125 e 2127).

1008 Non è rilevante il fatto che:

ex-1013 – il salario dovuto dal datore di lavoro sia versato al sala-

riato sotto forma di prestazioni di terzi (v. N. 1012)6;

– il datore di lavoro assegni il salario togliendolo dalle proprie risorse o da quelle messe a sua disposizione da altri7;

3 30 aprile 2021 – DTF 147 V 268

16 febbraio 2023 – DTF 149 V 57

4 19 dicembre 1950 RCC 1951 pag. 70 DTFA 1950 pag. 206

5 31 dicembre 1971 RCC 1972 pag. 405 DTF 97 V 221

13 giugno 1980 RCC 1981 pag. 355 –

6 21 dicembre 1956 RCC 1957 pag. 356 DTFA 1957 pag. 16

28 dicembre 1956 RCC 1957 pag. 218 –

6 marzo 2009 9C_824/2008 Sélection de l’OFAS – n. 22

8 agosto 2011 9C_12/2011 DTF 137 V 321

7 7 luglio 1953 RCC 1953 pag. 312 –

14 gennaio 1957 RCC 1957 pag. 220 –

21

– il salario sia retribuito dal datore di lavoro o dall’agente di collocamento che ha procurato il lavoro all’interessato8.

1009 Sono considerate datore di lavoro, per le prestazioni ver-

sate agli assicurati, nella misura in cui queste costituiscono salario determinante:

– la cassa di disoccupazione (art. 22a cpv. 2 e 52 cpv. 2 LADI);

– l’assicurazione militare (art. 29 cpv. 3 segg. LAM e art. 19 cpv. 2 OAM);

– la cassa di compensazione (art. 25 LAI e art. 19a LIPG).

1010 Se sussiste, contemporaneamente e per la medesima attiex-1014 vità, un rapporto di subordinazione nei confronti di più per-

sone, l’obbligo di effettuare il conteggio e di pagare i contributi incombe al datore di lavoro che ha il contatto più diretto e stretto con la persona assicurata9.

1011 Se il salario è pagato alternativamente da due persone e ex-1015 sussiste, contemporaneamente e per la medesima attività,

un rapporto di subordinazione nei confronti di entrambe, è considerata quale datore di lavoro quella che ha assunto espressamente l’obbligo contributivo nei confronti della cassa di compensazione10.

2.2 Esempi di casi particolari

1012 Sulla base delle regole summenzionate, sono considerati ex-1016 datore di lavoro:

– la comunione di proprietari per piani e non la relativa amministrazione;

8 9 ottobre 1975 RCC 1976 pag. 155 –

9 4 dicembre 1989 RCC 1990 pag. 141 –

29 aprile 1992 VSI 1993 pag. 14 DTF 118 V 65

10 4 dicembre 1989 RCC 1990 pag. 141 –

29 aprile 1992 VSI 1993 pag. 14 DTF 118 V 65

22

– il titolare dell’azienda e non il suo supplente (gerente), anche se il supplente ha assunto il salariato e rappresenta il datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro11;

– l’ente pubblico, per i collaboratori da questo nominati che esercitano la loro funzione a titolo accessorio, anche se sono retribuiti tramite emolumenti (v. N. 1008), come per esempio gli ispettori delle carni12, i funzionari degli uffici di esecuzione, i verificatori dei pesi e delle misure (a questo proposito cfr. DSD);

– l’albergatore, il titolare di un istituto di pedicure o di cure di bellezza, l’imprenditore di trasporti per il suo personale, anche se quest’ultimo è retribuito dai clienti tramite mance o percentuali di servizio (v. il N. 1008 e le DSD);

– l’impresa che fornisce salariati a terzi su retribuzione13 (p. es. ditte che offrono lavoro temporaneo o che si occupano di gestione del personale), indipendentemente dal fatto che la retribuzione le sia stata corrisposta direttamente o tramite il salariato;

– l’impresa che affida a un salariato la gestione di un’altra impresa economicamente dipendente da essa e dalla quale riceve indennità14;

– la massa fallimentare, quando essa partecipa al rapporto di lavoro tra il debitore fallito e un salariato (art. 211 cpv. 2 LEF) o assume un salariato (v. N. 1005 e 6055)15;

– la scuola, per gli allievi infermieri che seguono un tirocinio, anche per il periodo nel quale questi fanno uno stage in un ospedale (istituzione esterna alla scuola);

– il successore, nuovo datore di lavoro, che in base alle ultime disposizioni dell’ex proprietario deceduto versa prestazioni a determinati salariati16;

– la persona assistita da un familiare dietro remunerazione (in contanti o in natura)17.

11 22 giugno 1951 RCC 1951 pag. 330 –

12 16 settembre 1957 RCC 1958 pag. 62 –

13 11 ottobre 1954 RCC 1955 pag. 31 –

14 14 gennaio 1958 RCC 1958 pag. 215 –

15 19 dicembre 1950 RCC 1951 pag. 70 DTFA 1950 pag. 206

16 25 febbraio 1975 RCC 1975 pag. 379 DTF 101 V 1

17 15 dicembre 1997 VSI 1998 pag. 156 –

23

2.3 Determinazione del datore di lavoro in caso di rap-

porto di lavoro a più stadi

1013 Un rapporto di lavoro a più stadi esiste quando il salariato ex-1017 (detto «salariato superiore») ricorre ad ausiliari («salariati

inferiori»)18 per svolgere le attività che gli sono affidate; tra il datore di lavoro e gli ausiliari non si instaura alcun rapporto e il salario corrisposto dal datore di lavoro è suddiviso tra il salariato e gli ausiliari.

1014 Nei seguenti rapporti di lavoro a più stadi il datore di lavoro ex-1018 è:

– colui che dà il lavoro, per i cottimisti e i loro ausiliari19;

– il gerente del locale o l’organizzatore di un concerto, per il direttore e i membri dell’orchestra;

– l’impresario, per il capo o il rappresentante di un gruppo di artisti e i singoli artisti del gruppo20;

– il circolo di golf, per il capo dei caddies e i caddies21;

– il Comune, per i funzionari e gli ausiliari da essi assunti22.

Per il pagamento e il conteggio dei contributi, si vedano i N. 2124 segg.

2.4 Principio del domicilio / della sede / dello stabili-

mento d’impresa in Svizzera

2.4.1 Datori di lavoro che hanno la sede, il domicilio o uno stabilimento d’impresa in Svizzera

1015 Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di laex-1019 voro che hanno il domicilio (cfr. DOA), la sede o uno stabili-

mento d’impresa (stabilimento) in Svizzera e che assegnano a salariati obbligatoriamente assicurati prestazioni

18 19 maggio 1951 RCC 1951 pag. 291 –

9 aprile 1954 RCC 1954 pag. 222 DTFA 1954 pag. 95

25 novembre 1980 RCC 1981 pag. 453 –

19 3 maggio 1955 RCC 1955 pag. 271 –

20 19 maggio 1951 RCC 1951 pag. 291 –

21 29 gennaio 1957 RCC 1957 pag. 223 –

22 25 novembre 1980 RCC 1981 pag. 453 –

24

comprese nel salario determinante (N. 1005; art. 12 cpv. 2 LAVS)23.

1016 Tuttavia, sono tenuti a pagare i contributi anche i datori di ex-1019.1 lavoro che non hanno domicilio né sede né stabilimento

d’impresa in Svizzera, se è così previsto da una convenzione internazionale o dalle consuetudini stabilite dal diritto internazionale (art. 12 cpv. 3 lett. a LAVS). Ciò riguarda in particolare i datori di lavoro aventi sede, domicilio o stabilimento in uno Stato membro dell’UE/AELS, se è applicabile il R 883/2004.

1017 Sono tenuti a pagare i contributi quali datori di lavoro anex-1020 che coloro che nella loro economia domestica in Svizzera

impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (art. 12 cpv. 2 LAVS).

1018 Sono ritenuti stabilimenti ai sensi del diritto in materia di ex-1021 AVS gli impianti e le installazioni permanenti, come gli edi-

fici di una fabbrica, i locali commerciali e gli uffici nei quali lavorano i salariati del titolare dello stabilimento.

1019 La nozione di stabilimento ai sensi del diritto in materia di ex-1022 AVS è più ampia di quella del diritto fiscale: non è infatti 1/24 necessario che una parte qualitativamente o quantitativa-

mente importante dell’attività commerciale sia esercitata negli impianti e nelle installazioni del datore di lavoro. È determinante la facoltà di disporre, anche soltanto di natura fattuale24.

1020 Anche una società domiciliata con sede in Svizzera è conex-1023 siderata come datore di lavoro tenuto a pagare i contribu-

ti25.

23 29 marzo 2021 Sélection de l’OFAS – n. 75 DTF 147 V 174

24 3 dicembre 1960 RCC 1961 pag. 249 DTFA 1960 pag. 301

9 aprile 1984 RCC 1984 pag. 581 DTF 110 V 80

16 febbraio 2023 Sélection de l’OFAS – n. 80 DTF 149 V 57

25 3 novembre 1972 RCC 1973 pag. 337 –

25

2.4.2 Datori di lavoro dell’UE/AELS senza stabilimento d’impresa in Svizzera tenuti al pagamento dei contributi

1021 I datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell’UE o

ex-1032.1 dell’AELS, senza stabilimento d’impresa in Svizzera e i cui

salariati sono assicurati in Svizzera in virtù dell’ALC o della Convenzione AELS sono tenuti al pagamento dei contributi in Svizzera (art. 12 cpv. 3 lett. a LAVS; v. N. 1016).

1022 Tuttavia, se concludono con i loro salariati assicurati in ex-1032.2 ed Svizzera un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 R 987/2009, ex-1049.1

sono i salariati ad effettuare il conteggio dei contributi con la cassa di compensazione al posto dei datori di lavoro (cfr. DOA, in particolare il modello di accordo in allegato; v. anche le DCC). Questi salariati non sono però considerati quali assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (v. N. 1042).

1023 In questo caso (N. 1022) sono i salariati che versano i conex-1032.3 ed tributi e i contributi per le spese di amministrazione geneex-1049.2

ralmente a carico dei datori di lavoro. Questi ultimi sono tenuti a corrispondere ai salariati, oltre al salario, la parte a proprio carico dei suddetti contributi (cfr. DOA). La conclusione di un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 R 987/2009 non esenta i datori di lavoro dalla responsabilità in caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei loro salariati.

1024 In linea di massima, i datori di lavoro stranieri dovrebbero ex-1032.4 informare la cassa di compensazione dell’accordo con-

cluso con i loro salariati in base al quale sono questi ultimi a versare i contributi. Se i salariati si annunciano di propria iniziativa in base a un accordo concluso in virtù dell’art. 21 par. 2 R 987/2009, le casse di compensazione li possono comunque affiliare (cfr. anche DCC).

1025 Di norma, per la determinazione dei contributi ci si basa ex-1049.3 sulla dichiarazione di salario del datore di lavoro all’estero.

Per il resto, si applicano per analogia le stesse regole valide per i datori di lavoro in Svizzera.

26

1026 Panoramica delle situazioni possibili in mancanza di stabiliex-1049.4 mento d’impresa in Svizzera

Il datore di lavoro è tenuto a ... e tratta direttamente con la pagare i contributi... cassa di compensazione competente. Datore di lavoro Salariato:

UE/AELS niente (art. 6 LAVS)

(v. N. 1021 segg.) Convenzione

secondo l’art. 21 par. 2 ... il salariato effettua il R 987/2009: conteggio dei contributi con la Senza il datore di lavoro è tenuto a cassa di compensazione stabilimento d’impresa pagare i contributi competente. ma...

in Svizzera

Datore di lavoro Salariato il cui datore di

al di fuori dell’UE/AELS lavoro non è tenuto a Il salariato è tenuto a pagare i ... integralmente. pagare i contributi contributi...

(v. N. 1042 segg.)

2.4.3 Datori di lavoro esentati dall’obbligo contributivo

1027 Sono esentati dall’obbligo contributivo, secondo l’art. 12 ex-1025 cpv. 3 lett. b LAVS:

– Imprese di trasporto di Stati esteri

1028 Sono ritenute tali soltanto le imprese che formano una ex-1026 parte dell’amministrazione statale o che sono gestite da un

ente statale di diritto pubblico.

1029 Non si considerano invece tali le imprese che sono costiex-1027 tuite come persona giuridica di diritto privato, anche se lo

Stato partecipa in larga misura all’impresa ed esercita una certa influenza sulla gestione26. Le casse di compensazione devono sottoporre tutti i casi del genere all’UFAS.

26 10 giugno 1949 RCC 1949 pag. 292 DTFA 1949 pag. 31

16 giugno 1987 RCC 1987 pag. 598 –

27

– Missioni diplomatiche, permanenti e speciali, uffici

d’osservazione, posti consolari e organizzazioni in-

ternazionali con accordo di sede

1030 Secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle ex-1028

relazioni diplomatiche (RS 0.191.01) e quella del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02), nonché in virtù delle consuetudini stabilite dal diritto delle genti che completa queste convenzioni, consuetudini riconosciute dalla Svizzera (secondo l’art. 33 OAVS), queste istituzioni non sono tenute ad adempiere gli obblighi che lo Stato accreditante impone ai datori di lavoro. Su loro richiesta esplicita, possono però adempierli volontariamente (v. N. 1049).

1031 Determinate missioni diplomatiche o posti consolari devono ex-1029 adempiere gli obblighi imposti ai datori di lavoro per le per-

sone al loro servizio in Svizzera assicurate secondo il diritto svizzero (cfr. DOA).

1032 Le organizzazioni internazionali IATA e SITA devono verex-1030 sare i contributi del datore di lavoro per il loro personale

soggetto all’AVS.

1033 Gli stranieri che beneficiano di immunità o privilegi secondo ex-1031 il diritto internazionale sono tenuti a pagare i contributi

come datore di lavoro per ogni assicurato che esercita un’attività dipendente al loro servizio.

1034 Conformemente all’art. 12 cpv. 2 LAVS, i datori di lavoro ex-1032 esentati dall’obbligo contributivo in virtù dell’art. 12 cpv. 3

lett. b LAVS che impiegano personale di servizio nella loro economia domestica in Svizzera devono pagare i contributi per tale personale.

28

3. Salariati

3.1 Definizione

1035 È ritenuto salariato chiunque lavori per un’altra persona in ex-1033 una situazione dipendente, per un tempo determinato o in-

determinato e su retribuzione. Per maggiori informazioni e per la distinzione tra salariato e indipendente, si vedano la 1aparte, capitolo 2 e la 5aparte, allegato 3 delle DSD.

1036 Soltanto una persona fisica può avere la qualità di salaex-1034 riato, mentre non possono averla le persone giuridiche o le

comunità di persone senza personalità giuridica.

3.2 Obbligo contributivo

3.2.1 Regola generale

1037 Sono tenuti al pagamento dei contributi i salariati assicurati ex-1035 obbligatoriamente conformemente all’art. 1a LAVS (cfr.

art. 3 cpv. 1 LAVS e, per l’assoggettamento assicurativo, le DOA).

3.2.2 Inizio dell’obbligo contributivo

1038 L’obbligo contributivo inizia:

ex-1001 + – generalmente il 1° gennaio dell’anno successivo a quello ex-1002

in cui il salariato compie i 17 anni (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS);

– il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni, se i membri della famiglia del capo azienda o il partner registrato che lavorano con lui non ricevono un salario in contanti (art. 3 cpv. 2 lett. d LAVS); se ricevono un salario in contanti, si applica la regola generale di cui alla lettera a.

29

3.2.3 Fine dell’obbligo contributivo

1039 L’obbligo contributivo del salariato termina:

ex-1037 – al momento del suo decesso;

– nel momento in cui non vi sono più le condizioni che impongono l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria.

1040 Per quanto concerne i contributi delle persone esercitanti ex-1038 un’attività lucrativa che hanno raggiunto l’età di riferimento,

si veda la CER.

1041 In caso di decesso del salariato, i contributi sono dovuti ex-1039 fino al giorno della sua morte. Per semplificare la proce-

dura si può conteggiare il salario dell’intero mese del decesso.

3.3 Salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pa-

gare i contributi (ANOBAG)

3.3.1 Definizione

1042 Sono considerati ANOBAG i salariati:

ex-1040 – il cui datore di lavoro non ha domicilio né sede né stabili-1/25 mento d’impresa in Svizzera e non è tenuto al paga-

mento dei contributi nemmeno in base all’ALC, alla Convenzione AELS o alla convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito (art. 12 cpv. 2 e 3 LAVS);

– il cui datore di lavoro è esentato dall’obbligo contributivo in virtù dell’art. 12 cpv. 3 LAVS (p. es. rappresentanze estere in Svizzera; v. N. 1027 segg.);

– che esercitano in Svizzera un’attività lucrativa dipendente per conto di un datore di lavoro avente domicilio, sede o stabilimento d’impresa nell’UE/AELS o nel Regno Unito e che non sono soggetti né al R 883/2004 né alla convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito (cittadini di Stati terzi);

– domiciliati in Svizzera, ma che in base a convenzioni internazionali non sono assicurati e aderiscono all’assicurazione in virtù dell’art. 1a cpv. 4 lett. a LAVS;

30

– che hanno la cittadinanza svizzera e lavorano per un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni e che avendo aderito al sistema previdenziale del beneficiario istituzionale non sono assicurati ma aderiscono all’assicurazione in virtù dell’art. 1a cpv. 4 lett. b LAVS;

– che sono domiciliati in Svizzera ed esercitano un’attività lucrativa dipendente in uno Stato non contraente (fatti salvi i casi di cui all’art. 6terOAVS).

1043 Per i salariati di datori di lavoro aventi sede in uno Stato ex-1049.1 dell’UE/AELS che hanno concluso un accordo ai sensi

dell’art. 21 par. 2 R 987/2009 si vedano i N. 1021 segg.

3.3.2 Calcolo e fissazione dei contributi

1044 Per il calcolo e la fissazione dei contributi dei salariati il cui ex-1042 datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, le dispo-

sizioni vigenti per i lavoratori indipendenti (art. 22– 27 OAVS) si applicano per analogia (art. 16 cpv. 1 OAVS)27. Tuttavia, si applica il tasso di contribuzione determinante per i contributi paritari e le persone soggette all’obbligo contributivo sono affiliate all’assicurazione contro la disoccupazione nonché a una cassa di compensazione per assegni familiari.

1045 Di conseguenza:

ex-1042 – è determinante il reddito stabilito dalle autorità fiscali

(art. 16 cpv. 1 OAVS)28;

– la totalità delle spese per il conseguimento del reddito può essere dedotta dal salario lordo; l’art. 9 OAVS (spese generali dei salariati) non è applicabile29;

– i contributi possono essere ridotti conformemente

all’art. 11 cpv. 1 LAVS30 (cfr. DIN).

27 23 marzo 1984 RCC 1984 pag. 455 DTF 110 V

28 11 maggio 1950 RCC 1950 pag. 300 DTFA 1950 pag. 121

29 luglio 1958 RCC 1959 pag. 93 DTFA 1958 pag. 184

23 marzo 1984 RCC 1984 pag. 455 DTF 110 V

29 29 luglio 1958 RCC 1959 pag. 93 DTFA 1958 pag. 184

30 11 maggio 1950 RCC 1950 pag. 300 DTFA 1950 pag. 121

29 luglio 1958 RCC 1959 pag. 93 DTFA 1958 pag. 184

31

Per la prescrizione si veda il N. 5013.

1046 L’ammontare del salario degli assicurati il cui datore di laex-1044 voro non è tenuto a pagare i contributi viene determinato

dalla cassa di compensazione.

1047 Nel fissare i contributi la cassa di compensazione tiene ex-1045 conto dei principi procedurali validi per i lavoratori indipen-

denti (cfr. DIN) e si basa per quanto possibile sulla tassazione fiscale31.

1048 Di regola i contributi devono essere stabiliti in una deciex-1046 sione sui contributi.

3.3.3 Deduzione alla fonte da parte dei datori di lavoro che non sono tenuti a pagare i contributi

1049 I datori di lavoro esentati dall’obbligo contributivo possono ex-1047 dedurre i contributi alla fonte conformemente all’art. 14

cpv. 1 LAVS (deduzione dal salario; v. N. 2014 segg.), se essi acconsentono a tale procedura (art. 6 cpv. 2 LAVS). Il datore di lavoro assume la metà dei contributi (v. N. 1001 e 2026).

1050 La deduzione alla fonte secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS entra ex-1048 in linea di conto per i datori di lavoro che hanno uno stabili-

mento d’impresa in Svizzera oppure impiegano personale di servizio nella propria economia domestica in Svizzera. Se queste condizioni non sono soddisfatte, la cassa di compensazione può ammettere la riscossione dei contributi secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, a condizione che vi siano buoni motivi per credere che i datori di lavoro in questione vogliano e possano effettuare i pagamenti nei termini previsti (art. 6 cpv. 2 LAVS).

1051 In tal caso i contributi sono riscossi secondo i N. 2014 segg.

ex-1049

31 23 marzo 1984 RCC 1984 pag. 455 DTF 110 V 71

32

4. Lavoratori indipendenti e persone senza attività lu-

crativa

1052 La nozione e l’obbligo di pagare i contributi dei lavoratori ex-1050 indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, come

pure il calcolo dei contributi che essi sono tenuti a pagare, sono disciplinati nelle DIN. Per la riscossione si vedano anche i N. 2182 segg.

5. Trasferimento del debito contributivo

5.1 Assunzione del debito

1053 Chiunque rilevi un’azienda o un commercio con l’attivo e il ex-1051 passivo, comunicando la rilevazione ai creditori o facen-

dola pubblicare su un foglio ufficiale, diventa debitore dei contributi paritari non versati dal predecessore32; i debitori precedenti rispondono tuttavia solidalmente con il nuovo debitore ancora per tre anni33 (art. 181 e 333 cpv. 3 CO).

1054 Se l’azienda o una parte di essa è trasferita a un terzo nel ex-1051 corso di una moratoria concordataria a seguito di un falli-

mento o di un concordato con abbandono dell’attivo, l’alienante non è responsabile in solido verso l’acquirente (art. 333b CO).

1055 In caso di fusione tra due aziende o commerci mediante reex-1052 ciproca assunzione dell’attivo e del passivo, la nuova im-

presa è tenuta, sin dall’iscrizione nel registro di commercio, a pagare i contributi paritari dovuti dalle due imprese precedenti (art. 22 cpv 1 LFus).

1056 In caso di trasformazione di una ditta individuale in una soex-1053 cietà di persone, quest’ultima è tenuta a pagare i contributi

paritari dovuti dalla ditta individuale al momento della trasformazione, di norma sin dall’iscrizione nel registro di

32 20 gennaio 1965 RCC 1965 pag. 406 DTFA 1965 pag. 11

33 6 marzo 1956 RCC 1956 pag. 186 –

7 marzo 1960 RCC 1960 pag. 319 DTFA 1960 pag. 42

33

commercio (art. 73 cpv. 2 LFus). Se le autorità fiscali riconoscono una trasformazione con effetto retroattivo, va considerata la data determinante per le imposte (cfr. DIN). Il titolare della ditta individuale rimane ancora per tre anni solidalmente e personalmente responsabile di questi contributi (art. 75 cpv. 1 LFus).Per il trasferimento dell’azienda nel corso di una moratoria concordataria a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell’attivo, si veda il N. 1053.

1057 Se una società in nome collettivo viene continuata in quaex-1053.1 lità di ditta individuale da un ex socio ai sensi dell’art. 579

CO, questi ha la responsabilità primaria e personale dei debiti contributivi della società. Il socio uscente ha una responsabilità sussidiaria, ai sensi dell’art. 568 cpv. 3 CO, dei debiti contributivi della società in nome collettivo sciolta (cfr. anche art. 591 cpv. 1 CO)34.

1058 I debiti contributivi della società collettiva passano, con il ex-1054 trasferimento dei suoi attivi e passivi, alla società anoni-

ma35.

1059 Se sono versate indennità per insolvenza, la cassa di diex-1055 soccupazione assume per legge, nei limiti delle sue presta-

zioni, l’obbligo contributivo del datore di lavoro insolvente (art. 52 cpv. 2 LADI; cfr. anche art. 29 LADI).

34 12 agosto 2010 Sélection de l’OFAS – n. 27 DTF 136 V 268

35 28 maggio 1993 VSI 1994 pag. 93 DTF 119 V 389

34

5.2 Trasferimento del debito contributivo per via di successione

5.2.1 In generale

1060 Il debito contributivo passa agli eredi del debitore dei conex-1056 tributi, secondo le regole del diritto successorio e per suc-

cessione universale (art. 560 CC). Gli eredi assumono la situazione giuridica del debitore defunto (art. 43 OAVS)36.

1061 Gli eredi sono solidalmente responsabili dei contributi doex-1057 vuti dal defunto fino al suo decesso (art. 560 cpv. 2 CC)37.

Possono difendersi in via giudiziaria.

1062 Sono fatti salvi i casi in cui gli eredi rinunciano alla succesex-1058 sione (art. 566 segg. CC), accettano la successione sol-

tanto con beneficio d’inventario (art. 588 segg. CC) o chiedono la liquidazione d’ufficio (art. 593 segg. CC)38.

1063 Tuttavia, con la rendita vedovile, anche in caso di rinuncia ex 1059 alla successione, possono essere compensati i contributi

personali dovuti dal coniuge defunto o dal partner registrato defunto, ma non i contributi paritari di cui il defunto era debitore in qualità di datore di lavoro39. Per maggiori dettagli in proposito, si vedano le DR.

36 11 aprile 1957 RCC 1958 pag. 103 DTFA 1957 pag. 141

9 aprile 1959 RCC 1959 pag. 401 DTFA 1959 pag. 141

10 gennaio 1985 RCC 1985 pag. 276 DTF 111 V 1

37 20 dicembre 1950 RCC 1951 pag. 71 DTFA 1951 pag. 39

14 novembre 1953 RCC 1954 pag. 190 DTFA 1953 pag. 285

31 dicembre 1971 RCC 1972 pag. 405 DTF 97 V 221

38 20 gennaio 1969 RCC 1969 pag. 406 DTFA 1969 pag. 93

10 gennaio 1985 RCC 1985 pag. 276 DTF 111 V 1

39 20 dicembre 1950 RCC 1951 pag. 71 DTFA 1951 pag. 39

14 novembre 1953 RCC 1954 pag. 190 DTFA 1953 pag. 285

31 dicembre 1971 RCC 1972 pag. 405 DTF 97 V 221

31 ottobre 1989 RCC 1990 pag. 205 DTF 115 V 343

35

1064 Il fatto che i contributi dovuti non siano stati fissati meex-1060 diante decisione prima del decesso non ha alcuna in-

fluenza sul trasferimento del debito contributivo agli eredi40.

1065 Considerato il carattere accessorio della pretesa di inteex-1062 ressi di mora, gli eredi tenuti a rispondere solidalmente del

pagamento dei contributi relativi alle assicurazioni sociali secondo l’art. 43 OAVS devono rispondere anche degli interessi di mora dovuti su tali contributi.

5.2.2 Inventario

1066 Le casse di compensazione devono notificare i crediti conex-1063 tributivi all’inventario entro il termine stabilito dalla grida

(art. 582 CC). La grida non è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

1067 La notifica deve essere effettuata entro il termine anche se ex-1064 i crediti contributivi non possono ancora essere definitiva-

mente fissati, per esempio a causa del ritardo della comunicazione fiscale. In tal caso, la cassa di compensazione stima i crediti contributivi e li notifica all’inventario con riserva di una successiva correzione dell’importo.

1068 Gli eredi che hanno accettato la successione soltanto con ex-1065 beneficio d’inventario rispondono unicamente dei debiti

contributivi inventariati (art. 589 cpv. 1 CC).

1069 Se il credito contributivo non è iscritto nell’inventario poiché ex-1066 la cassa non l’ha notificato in tempo utile, gli eredi non de-

vono risponderne né personalmente né sull’eredità

(art. 590 cpv. 1 CC)41.

40 1° aprile 1953 RCC 1953 pag. 213 DTFA 1953 pag. 149

14 novembre 1953 RCC 1954 pag. 190 DTFA 1953 pag. 285

22 gennaio 1963 RCC 1963 pag. 295 DTFA 1963 pag. 28

41 10 gennaio 1985 RCC 1985 pag. 276 DTF 111 V 1

31 ottobre 1989 RCC 1990 pag. 205 DTF 115 V 343

36

1070 Se tuttavia la cassa di compensazione ha omesso di notifiex-1067 care il credito senza sua colpa, gli eredi rispondono dei de-

biti contributivi soltanto nella misura in cui la successione li arricchisce (art. 590 cpv. 2 CC)42.

1071 L’omissione di notificazione dei crediti nell’inventario non è ex-1068 imputabile alla cassa, per esempio, quando non ci si po-

teva aspettare che questa fosse a conoscenza della grida, o se si tratta di contributi dovuti su prestazioni venute alla luce solo dopo la scadenza del termine di notificazione43.

1072 L’omissione colposa di notificare crediti contributivi è inex-1069 vece imputabile alla cassa quando quest’ultima è a cono-

scenza del credito, ma non lo notifica entro il termine legale con il pretesto che, in assenza della comunicazione fiscale, non può fissarne l’ammontare secondo la procedura ordinaria44 (a questo proposito v. N. 1067).

1073 I crediti contributivi non fanno parte di quelli che devono ex-1070 essere inventariati d’ufficio conformemente all’art. 583

cpv. 1 CC45.

42 1° aprile 1953 RCC 1953 pag. 213 DTFA 1953 pag. 149

15 novembre 1954 RCC 1955 pag. 36 –

22 gennaio 1963 RCC 1963 pag. 295 DTFA 1963 pag. 28

43 22 gennaio 1963 RCC 1963 pag. 295 DTFA 1963 pag. 28

44 31 dicembre 1971 RCC 1972 pag. 405 DTF 97 V 221

45 31 dicembre 1971 RCC 1972 pag. 405 DTF 97 V 221

37

2a parte: Procedura di riscossione dei contributi

1. Pagamento dei contributi

1.1 In generale

2001 Per pagamento s’intende il versamento dei contributi alla

cassa di compensazione. La compensazione dei contributi con prestazioni assicurative è parificata al pagamento (a questo proposito cfr. anche DR).

2002 I contributi sono considerati pagati con la ricezione del paex-2003 gamento da parte della cassa di compensazione (art. 42

cpv. 1 OAVS), ossia con l’accredito sul suo conto. La data dell’ordine di pagamento alla posta o alla banca non è determinante. I contributi possono anche essere pagati in contanti fino al valore limite di 15 000 franchi (secondo gli art. 51 cpv. 1 lett. b e 61 cpv. 1 ORD-FINMA).

2003 La fattura o la decisione sui contributi indica espressa-

mente il termine ultimo entro il quale il pagamento deve pervenire alla cassa di compensazione.

2004 Il datore di lavoro può pagare, assieme ai contributi

AVS/AI/IPG, quelli relativi all’ordinamento degli assegni familiari nell’agricoltura secondo la LAF, quelli per gli assegni familiari secondo la LAFam come anche quelli relativi ai compiti affidati (a questo proposito cfr. art. 63 cpv. 4 LAVS, ma anche N. 6006).

1.2 Valuta e tasso di cambio

2005 I contributi sono dovuti e vanno pagati in franchi svizzeri. I ex-2002 ed redditi versati in una valuta estera o in forma digitale (per ex-2002.1

1/23 quanto riguarda le criptovalute cfr. anche www.estv.ad-

min.ch > Imposta federale diretta IFD > Informazioni specifiche > Criptovalute) vanno convertiti in franchi svizzeri.

38

2006 In caso di applicazione dell’ALC o della Convenzione ex-2002, se- AELS, per la conversione dei redditi è determinante il tasso condo periodo

di cambio giornaliero della Banca centrale europea

(http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html).

2007 Quando l’ALC e la Convenzione AELS non sono applicaex-2002, bili, la cassa determina il tasso di cambio da applicare terzo para-

grafo (p. es. i tassi pubblicati dalle banche).

1.3 Periodi di pagamento

(art. 34 OAVS)

2008 I contributi sono pagati alla cassa:

ex-2006– a. dai datori di lavoro, mensilmente, se la somma annua 2009

dei salari supera i 200 000 franchi, altrimenti trimestralmente;

b. dai lavoratori indipendenti, dalle persone senza attività lucrativa e dai salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (art. 6 LAVS), a scadenze trimestrali;

c. dai datori di lavoro che applicano la procedura semplificata di cui agli art. 2 e art. 3 LLN, annualmente

(v. N. 2114).

2009 Se il contributo annuo all’AVS/AI/IPG non supera i

ex-2008 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire ec-

cezionalmente, nel singolo caso, periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno, a condizione che la solvibilità della persona soggetta all’obbligo contributivo sia garantita (art. 34 cpv. 2 OAVS).

2010 Per i salariati che conteggiano i contributi al posto del da-

tore di lavoro avente sede in uno Stato dell’UE/AELS, in virtù di un accordo ai sensi dell’art. 21 par. 2 R 987/2009, è applicabile il periodo di pagamento previsto per il datore di lavoro secondo il N. 2008 lettera a (v. N. 1022).

39

Panoramica dei periodi di pagamento:

CATEGORIA CADENZA RIFERIMENTO

Massa salariale Mensile N. 2008 lett. a

> 200 000 fr.

Massa salariale Trimestrale N. 2008 lett. a ≤ 200 000 fr.

Procedura di conteggio Annuale Nessun acconto semplificata N. 2008 lett. c e

(art. 2 LLN)2114

Nessuna distinzione Trimestrale N. 2008 lett. b

Eccezione per i contri- Annuale Condizioni:

buti ≤ 3000 fr. possibile N. 2009

1.4 Termini di pagamento

2011 I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla ex-2010 scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS). 1/24 Il termine di dieci giorni si conta in giorni civili e inizia a de-

correre il giorno dopo l’evento che lo ha provocato (fine del periodo di pagamento; art. 38 cpv. 2 LPGA). Non deve essere confuso con il calcolo dei termini degli interessi di mora (secondo il metodo tedesco, v. N. 4059 segg.).

I contributi includono:

– i contributi d’acconto paritari secondo l’art. 35 cpv. 1 OAVS;

– i contributi effettivamente dovuti secondo l’art. 35 cpv. 3 OAVS;

– i contributi d’acconto personali dovuti secondo l’art. 24 OAVS.

È fatto salvo il N. 2118 (procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e art. 3 LLN).

40

2012 Esempio:

ex-2011 I contributi d’acconto paritari per il periodo di pagamento di

gennaio devono essere pagati entro il 10 febbraio 2008,

vale a dire il pagamento deve essere pervenuto alla cassa di compensazione al più tardi il 10 febbraio.

2013 Per i contributi da compensare e quelli arretrati reclamati si 1/24 applica un termine di 30 giorni (v. N. 2083 e 3014; art. 25

cpv. 2, art. 36 cpv. 4 e art. 39 cpv. 2 OAVS).

Il termine di 30 giorni si conta in giorni civili e inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione o l’evento che lo ha provocato (fatturazione, fine del periodo di pagamento; art. 38 cpv. 1 e 2 LPGA). Non deve essere confuso con il calcolo dei termini degli interessi di mora (secondo il metodo tedesco, v. N. 4059 segg.).

2. Riscossione dei contributi paritari

2.1 Contributi del salariato

2.1.1 Deduzione dei contributi del salariato da parte del datore di lavoro (deduzione alla fonte)

2014 Il datore di lavoro deve dedurre il contributo del salariato da

ogni paga (art. 14 cpv. 1 e art. 51 cpv. 1 LAVS).

2015 In caso di diritto a indennità per lavoro ridotto o per intem-

perie dell’assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro può prelevare la deduzione salariale sulla totalità del salario (vale a dire anche i contributi sulla parte dichiarata nel conteggio inoltrato alla cassa di compensazione ma non versata al salariato; a questo proposito v. N 2033 segg.).

2016 Per la riscossione dei contributi del salariato in caso di ver-

samento di salari arretrati, si vedano i N. 2036 segg.

41

2017 Il salariato è tenuto ad autorizzare il datore di lavoro a de-

durre i contributi sul salario46.

2018 Se non deduce i contributi del salariato da ogni paga, se-

condo le regole dell’AVS il datore di lavoro non perde il suo diritto di riscuotere più tardi questi contributi (v. però

N. 2021 e 2024).

2019 Per quanto concerne la restituzione dei contributi del salaex-2018, se- riato dedotti indebitamente, si vedano i N. 3067 e 3068.

condo periodo

2.1.2 Convenzione di salario netto

2020 Il datore di lavoro e il salariato possono convenire che il ex-2019 primo si assuma anche i contributi del secondo, il quale ri-

ceve in tal caso un salario esente da deduzioni47.

2021 Questa convenzione può essere stipulata esplicitamente o ex-2020 per semplice atto concludente.

Esempio: un datore di lavoro non deduce i contributi dai salari del suo personale domestico durante tre anni, ma versa regolarmente i contributi alla cassa di compensazione. In questo caso, esiste una convenzione per accordo tacito.

2022 La convenzione di salario netto ha carattere di diritto civile ex-2010 (a questo proposito v. N. 2024) e la sua esistenza deve es-

sere dimostrata o, almeno, resa verosimile dal salariato48.

2023 Per la riscossione dei contributi occorre aggiungere al sala-

rio netto pagato la parte salariale dei contributi

AVS/AI/IPG/AD e le eventuali imposte dovute dal salariato e assunte dal datore di lavoro (cfr. le DSD). La conversione

46 13 luglio 1956 RCC 1957 pag. 401 DTFA 1956 pag. 174

47 21 agosto 1953 RCC 1953 pag. 405 DTFA 1953 pag. 215

14 luglio 1956 RCC 1957 pag. 407 DTFA 1956 pag. 183

19 febbraio 1957 RCC 1957 pag. 367 DTFA 1957 pag. 38

5 maggio 1988 RCC 1989 pag. 165 –

48 14 luglio 1956 RCC 1957 pag. 407 DTFA 1956 pag. 183

19 febbraio 1957 RCC 1957 pag. 367 DTFA 1957 pag. 38

6 luglio 1957 RCC 1957 pag. 409 –

42

viene effettuata conformemente alla tabella dell’UFAS «Conversion des salaires nets en salaires bruts

AVS/AI/APG/AC» (d/f).

2.1.3 Controversie sull’assunzione dei contributi del salariato

2024 In caso di controversia tra il datore di lavoro e il salariato

sull’assunzione dei contributi del salariato, in particolare sul diritto del datore di lavoro alla rifusione dei contributi non dedotti dal salario, la vertenza non sarà risolta dalle autorità dell’AVS, ma dal giudice civile49.

2.2 Contributi del datore di lavoro

2025 Il datore di lavoro è obbligato ad assumere almeno la metà

dei contributi paritari (art. 13 LAVS).

2026 Il datore di lavoro non può convenire con il salariato che

questo assuma la totalità dei contributi paritari. Una tale convenzione è illegale e perciò nulla50.

2.2.1 Obbligo del datore di lavoro di iscrivere i salari

2027 L’obbligo di iscrivere i salari consiste per il datore di lavoro ex-2118 nell’iscrivere regolarmente i salari e le altre indicazioni ne-

cessarie per i conteggi e per l’esecuzione delle verifiche dei datori di lavoro (v. N. 2069 segg. e art. 143 cpv. 2 OAVS).

2028 Il datore di lavoro adempie l’obbligo di iscrivere i salari:

ex-2119 – tenendo una contabilità regolare dei salari e stabilendo

gli elenchi di paghe prescritti nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni con i necessari adeguamenti all’AVS; oppure

49 10 dicembre 1958 RCC 1959 pag. 63 DTFA 1958 pag. 237

50 17 novembre 1981 RCC 1983 pag. 140

43

– effettuando altre annotazioni nella forma adatta alle necessità dell’azienda; all’occorrenza, la cassa di compensazione può prescrivere la forma di queste annotazioni.

2.2.2 Versamento dei contributi alla cassa di compen-

sazione

In generale

2029 Il datore di lavoro deve versare la sua quota dei contributi ex-2025, se- alla cassa di compensazione, unitamente a quella del salacondo periodo

riato (art. 14 cpv. 1 LAVS).

2030 Per la cassa di compensazione, soltanto il datore di lavoro ex-2031 è tenuto al pagamento dei contributi paritari. In generale,

essa può rivolgersi solo a lui per il pagamento di questi contributi51.

2031 Il datore di lavoro deve versare in ogni caso l’integralità dei ex-2032 contributi alla cassa di compensazione52; egli non può

obiettare di non aver ricevuto i contributi del salariato53.

2032 Se il datore di lavoro ha dedotto i contributi del salariato o ex-2033 ha concluso con lui una convenzione di salario netto

(N. 2020 segg.) ma non versa la quota del salariato alla cassa (datore di lavoro insolvibile, credito contributivo prescritto), il reddito da attività lucrativa deve comunque essere iscritto nel CI del salariato (art. 30tercpv. 2 LAVS;

art. 138 cpv. 1 OAVS)54. Per l’iscrizione nel CI, si vedano le D CA/CI (Trattamento delle richieste di rettifica)55.

51 13 luglio 1956 RCC 1957 pag. 401 DTFA 1956 pag. 174

26 novembre 1956 RCC 1957 pag. 317 –

52 2 settembre 1949 RCC 1949 pag. 388 DTFA 1949 pag. 179

13 luglio 1956 RCC 1957 pag. 401 DTFA 1956 pag. 174

53 2 settembre 1949 RCC 1949 pag. 388 DTFA 1949 pag. 179

54 13 luglio 1956 RCC 1957 pag. 401 DTFA 1956 pag. 174

21 agosto 2009 9C_769/2008 Sélection de l’OFAS – n. 24

55 2 settembre 1949 RCC 1949 pag. 388 DTFA 1949 pag. 179

44

Casi particolari: contributi sulle indennità per insol-

venza, per lavoro ridotto e per intemperie

2033 Se le casse di disoccupazione versano indennità per insolex-2028 venza, esse versano i relativi contributi AVS/AI/IPG/AD

(quota del datore di lavoro e quota del salariato) alla cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro insolvente (art. 52 cpv. 2 LADI).

2034 In caso di indennità per lavoro ridotto o per intemperie, il ex-2029 datore di lavoro deve versare i contributi AVS/AI/IPG/AD 1/22 nonché i contributi per gli assegni familiari e per gli assegni

familiari nell'agricoltura sull’intero salario corrispondente all’orario di lavoro normale, quindi anche sulla parte di salario che deve dichiarare alla cassa di compensazione ma che non è versata al salariato (art. 37 e art. 46 LADI).

2035 Esempio:

ex-2030 Un salariato che beneficia di un salario pari a un guadagno

giornaliero di 150 franchi subisce una riduzione dell’orario di lavoro e svolge la sua attività per una durata settimanale di quattro giorni su cinque. Per il quinto giorno riceve l’indennità per lavoro ridotto prevista dalla legge, pari

all’80 per cento o a 120 franchi lordi. Il suo datore di lavoro deve tuttavia versare i contributi AVS/AI/IPG/AD sull’importo di 150 franchi e calcolerà su tale base la deduzione del salario del dipendente, vale a dire che terrà conto di una parte fittizia del salario, pari a 30 franchi.

2.3 Versamento di salari arretrati

2036 Per determinare se il versamento di un salario arretrato ex-2034 (p. es. bonus) sia soggetto o meno a contribuzione, ci si 1/25 fonda sulle disposizioni in vigore nel periodo cui si riferisce

il salario arretrato (principio del periodo di riferimento = Bestimmungsprinzip)56. Nei casi aventi una relazione con

56 26 settembre 1984 RCC 1985 pag. 42 DTF 110 V 225

4 ottobre 1985 RCC 1986 pag. 129 DTF 111 V 161

45

l’estero, occorre verificare se siano applicabili le disposizioni in materia di assoggettamento assicurativo (cfr. DOA) e se il versamento di un salario arretrato sia totalmente o solo parzialmente soggetto a contribuzione in Svizzera.

2037 Nel quadro dell’applicazione della franchigia per i benefiex-2034.1 ciari di rendita (art. 6quatercpv. 1 e 2 OAVS), la questione se 1/24 i contributi AVS/AI/IPG e AD siano veramente dovuti viene

determinata secondo il principio del periodo di riferimento. Per quanto riguardo il diritto di opzione relativo alla franchigia, si veda la CER.

2037.1 Esempio:

1/24 X raggiunge l’età di riferimento il 31 gennaio. A febbraio gli

viene accordata una gratificazione di 20 000 franchi per i servizi resi in tutti i suoi anni di lavoro. Su questa gratificazione non può far applicare la franchigia per beneficiari di rendita, poiché si tratta di una compensazione supplementare per l’attività esercitata prima del raggiungimento dell’età di riferimento.

2038 Se il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro o l’obex-2035 bligo assicurativo non sussiste più, il diritto valido al mo-1/22 mento dell’esercizio dell’attività si applica ai salari arretrati

su cui vanno versati i contributi secondo il N. 2036 (principio del periodo di riferimento = Bestimmungsprinzip) per quanto riguarda:

– il tasso di contribuzione;

– l’importo della franchigia (art. 6quaterOAVS);

– l’importo del salario di poco conto, da cui si possono percepire contributi solo a richiesta dell’assicurato (art. 34d OAVS);

– i valori salariali di riferimento nella procedura semplificata (v. N. 2102);

6 novembre 2012 9C_648/2011 DTF 138 V 463

24 gennaio 2013 Sélection de l’OFAS – n. 39 DTF 139 V

14 giugno 2021 9C_86/2021 –

46

– l’importo massimo del guadagno assicurato determinante di cui all’art. 3 cpv. 2 LADI in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 OAINF57.

2039 In tutti gli altri casi il conteggio dei contributi si basa sul ex-2035.1, principio del conseguimento del guadagno, in base al quale ultimo periodo

1/24 sono determinanti le disposizioni in vigore al momento del

versamento.

2039.1 Sono fatti salvi i casi in cui la persona soggetta all’obbligo 1/24 contributivo è considerata quale persona senza attività lu-

crativa durante l’anno del conseguimento del guadagno. In questi casi non devono essere presi in considerazione i versamenti dei salari arretrati, ai quali va applicato il principio del periodo di riferimento (= Bestimmungsprinzip).

2040 Esempio:

ex-2035.2

1/23

Anno Importo Tasso di contribuzione, im-

porto massimo

2013 100 000 fr. AVS/AI/IPG: 10,3 %

Salario

AD:

- 2,2 % fino a 126 000 fr.

- 1,0 % oltre i 126 000 e fino a 315 000 fr.

2021 120 000 fr. AVS/AI/IPG: 10,6 %

Salario

AD:

80 000 fr. - 2,2 % fino a 148 200 fr.

Provvigione - 1,0 % oltre i 148 200 fr.

Nel 2021 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una serie di affari conclusi nel 2013.

57 3 aprile 2020 Sélection de l’OFAS – n. 71 DTF 146 V 104

47

a) Nuovo datore di lavoro / nuova attività lucrativa o sop-

pressione dell’obbligo assicurativo nel 2021

I contributi vanno prelevati sul salario arretrato di 80 000 franchi – previa deduzione dei contributi già versati nel 2013 – secondo le disposizioni in vigore nel 2013, ovvero:

Contributi AVS/AI/IPG:

80 000 x 10,3 % = 8240 fr.

Contributi AD:

26 000 x 2,2 % = 572 e (80 000 – 26 000 =) 54 000 x 1 % = 540; 572 + 540 = 1112 fr.

b) Stesso datore di lavoro nel 2013 e nel 2021; obbligo contributivo nell’anno di pertinenza (2013) e nell’anno del conseguimento del guadagno (2021)

In base al N. 2039, si applicano il tasso di contribuzione e il guadagno massimo assicurato determinante in vigore al momento del conseguimento del guadagno. Pertanto, la provvigione viene semplicemente sommata agli altri redditi conseguiti nel 2021 e tassata insieme a questi:

120 000 fr. + 80 000 fr. = 200 000 fr.

Dalla somma di 200 000 franchi vanno dedotti:

contributi AVS/AI/IPG:

200 000 fr. x 10,6 % = 21 200 fr.

contributi AD:

148 200 fr. x 2,2 % = 3260.40 e 51 800 x 1 % = 518;

3260.40 + 518 = 3778.40 fr.

48

Evoluzione dei tassi di contribuzione e degli importi massimi secondo la LADI:

Prima 1983 3 900.– 46 800.–

del

1983 5 800.– 69 600.–

1987 6 800.– 81 600.–

1991 8 100.– 97 200.–

1996 3 % 8 100.– 97 200.– e 1 % da 97 201.– a 243 000.– 2000 3 % 8 900.– 106 800.– e 2 % da 106 801.– a 267 000.– fino al all'

2003 2,5 % a 8 900.– mese o 106 800.– anno e 1 % da 106 801.– a 267 000.– Dal

2004 2 % 8 900.– 106 800.– e u

2008 2 % 10 500.– 126 000.– e u

2011 2,2 % 10 500.– 126 000.– e 1 % da 126 001.– a 315 000.– 2014 2,2 % 10 500.– 126 000.– e 1 % da 126 001.– 2016 2,2 % 12 350.– 148 200.– e 1 % da 148 201.– 2023 2,2 % 12 350.– 148 200.–

2041 Le suddette disposizioni si applicano anche ai salari arreex-2036 trati nell’ambito del sistema dello splitting.

2042 L’iscrizione nel CI del versamento del salario arretrato è di-

sciplinata nelle D CA/CI.

2043 Non sono considerate salari arretrati le prestazioni di conti ex-2036.1 di lunga durata o simili, di cui si può disporre irrevocabil-

mente al più presto al termine di un rapporto di lavoro o in caso di pensionamento anticipato (cfr. DSD), salvo se al momento dell’accredito è stato erroneamente omesso di dedurne i contributi.

2044 Esempio:

X ottiene dal suo datore di lavoro, a partire dal 2020, gratificazioni sotto forma di giorni di congedo, iscritti su un conto di lunga durata, che possono essere impiegati soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro o al momento del pensionamento. In seguito al pensionamento anticipato nel gennaio del 2025, X impiega i sei mesi di congedo pagato accumulati sul conto.

49

a) Il datore di lavoro ha già versato i contributi su queste gratificazioni al momento dell’iscrizione sul conto. Non vanno quindi pagati contributi su di esse.

b) Il datore di lavoro ha omesso di versare contributi su queste gratificazioni. I contributi vanno riscossi alla cessazione dell’attività.

In entrambi i casi, X è considerato come persone senza attività lucrativa dal momento del pensionamento anticipato (cfr. DIN).

2.4 Contributi d’acconto

2.4.1 Principio

2045 Nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare perioex-2037 dicamente contributi d’acconto (art. 35 cpv. 1 OAVS).

I contributi d’acconto sono contributi stabiliti dalla cassa di compensazione a titolo provvisorio.

2046 Trascorso l’anno civile, la cassa di compensazione proex-2038 cede a una compensazione sulla base del conteggio dei

datori di lavoro (v. N. 2082 segg.; art. 36 OAVS).

2047 Nell’ambito della procedura di conteggio semplificata seex-2037, se- condo gli art. 2 e art. 3 LLN, non vengono riscossi contricondo periodo

buti d’acconto (v. N. 2114).

2.4.2 Determinazione

2048 I contributi d’acconto sono determinati dalle casse di comex-2039 pensazione sulla base della somma dei salari presumibile

(art. 35 cpv. 1 OAVS).

2049 Per fissare gli importi, le casse di compensazione si baex-2040 sano sull’ultima somma dei salari conosciuta, tenendo

conto dello sviluppo salariale prevedibile.

50

2050 Esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dai daex-2041 tori di lavoro.

2051 I datori di lavoro devono fornire alla cassa di compensaex-2042 zione le informazioni necessarie alla determinazione dei

contributi d’acconto e, se del caso, trasmetterle i documenti richiesti. A questo riguardo sono determinanti tutte le indicazioni utili per stimare la somma dei salari annua presumibile, come per esempio i dati concernenti l’effettivo del personale (numero e posizione dei collaboratori) e quelli riguardanti i salari concordati su base contrattuale (art. 35 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l’art. 209 OAVS).

2052 Le casse di compensazione fissano un termine adeguato ex-2043 entro cui i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informa-

zioni necessarie (per quanto concerne la tassazione e la diffida, v. N. 2147 segg. e 2184 segg.).

2053 I datori di lavoro devono comunicare di propria iniziativa ex-2044 alla cassa di compensazione i cambiamenti essenziali ri-

spetto all’anno precedente.

2054 Nel determinare i contributi d’acconto mensili o trimestrali, ex-2045 le casse di compensazione tengono conto delle presumibili

oscillazioni stagionali.

2055 Le casse di compensazione fatturano i contributi d’acconto ex-2046 prima dello scadere del periodo di pagamento.

2.4.3 Mutamenti importanti delle basi di calcolo

2056 I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compenex-2047 sazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei

salari durante l’anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).

2057 È ritenuta mutamento importante una differenza della ex-2048 somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto

all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.

51

2058 I datori di lavoro devono rendere verosimile qualsiasi dimiex-2049 nuzione della somma dei salari.

2059 Se la cassa di compensazione constata un mutamento suex-2050 scettibile di comportare una differenza importante della

somma dei salari annua, adegua di propria iniziativa i contributi d’acconto (con riserva del N. 2065).

2060 L’adeguamento dei contributi di acconto non ha lo scopo di ex-2051 effettuare un conteggio in corso d’anno, bensì di impedire

differenze eccessive tra i contributi d’acconto e i contributi dovuti. È fatto salvo il N. 2066.

2061 La cassa di compensazione fissa nuovamente i contributi ex-2052 d’acconto per i futuri periodi di pagamento.

2062 Se per periodi di pagamento trascorsi sono stati pagati ex-2053 contributi insufficienti, la cassa di compensazione può o 1/23 emettere una fattura separata o aumentare in proporzione i

contributi d’acconto per i futuri periodi di pagamento.

2063 Esempio:

ex-2054 In seguito a un controllo effettuato presso un datore di la-1/23 voro, il 10 luglio la somma dei salari è rivalutata

(480 000 fr. anziché 120 000 fr. secondo la prima stima). Il datore di lavoro avrebbe dovuto comunicare il mutamento già all’inizio dell’anno.

Contributi mensili effettivamente dovuti

dall’1.1 al 30.6 (10,6 %, fr. 4 240 al mese) fr. 25 440 Contributi mensili versati

tra l’1.1 e il 30.6 (1060 fr. al mese) fr. 6 360 Fattura separata dall’1.1 al 30.6 fr. 19 080 Contributi mensili dall’1.7 al 31.12 fr. 4 240

2064 Opzione possibile:

ex-2055 Invece di emettere una fattura separata, la cassa di com-1/23 pensazione aumenta in proporzione i contributi d’acconto

per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

52

Differenza: 25 440 fr. – 6 360 fr.

= 19 080 fr./6 mesi fr. 3 180 Contributi mensili dall’1.7 al 31.12

(4 240 fr. + 3 180 fr.) fr. 7 420

2065 Trascorso l’anno civile, la cassa non adegua retroattivaex-2056 mente i contributi d’acconto (v. N. 2060). Chiede il paga-

mento della differenza nell’ambito della procedura di conteggio e compensazione (art. 36 OAVS; v. N. 2082).

2066 Se lo ritiene necessario date le circostanze, la cassa di ex-2057 compensazione può tuttavia emettere immediatamente una 1/23 fattura separata.

2.5 Conteggio (dichiarazione dei salari) e compensa-

zione

(art. 35 cpv. 1 e 2, art. 36 e art. 143 OAVS)

2.5.1 Nozione di conteggio

2067 Per conteggio si intende la dichiarazione dei salari da parte

dei datori di lavoro.

2068 Al termine del periodo di conteggio (v. N. 2075 segg.), i daex-2059 tori di lavoro forniscono i dati per l’iscrizione nel CI

(v. N. 2070) e comunicano nel contempo la somma dei salari versati durante il periodo di conteggio ai propri salariati soggetti all’obbligo contributivo (art. 36 OAVS).

2069 Il conteggio contiene i dati necessari al calcolo dei contriex-2061 buti per il periodo di conteggio, in particolare:

– la ripartizione della somma dei salari tra i singoli salariati soggetti all’obbligo contributivo;

– il periodo per il quale i rispettivi salari sono stati pagati per ciascun salariato.

2070 Le informazioni necessarie per l’iscrizione nel CI comprenex-2062 dono per ciascun salariato:

– numero AVS, cognome e nome dell’interessato; se il numero AVS non può essere determinato, bisogna indicare

53

i dati personali necessari per compilare un CI senza essere in possesso del numero AVS (cfr. D CA/CI);

– la durata contributiva; corrisponde generalmente alla durata dell’attività lucrativa per cui è stato versato un salario; la cassa può richiedere sia la durata contributiva precisa (in base alle date di calendario) sia solo quella necessaria per l’iscrizione nel CI, espressa in mesi

(cfr. D CA/CI);

– l’anno per il quale sono stati pagati i contributi, ovvero in generale l’anno del conseguimento del salario: per quanto concerne il versamento di salari arretrati, è applicabile in via eccezionale il principio del periodo di riferimento (a questo proposito cfr. D CA/CI e i N. 2036 segg.);

– l’ammontare del salario determinante.

2071 Le informazioni necessarie per l’iscrizione nel CI servono ex-2063 a:

– determinare il totale dei contributi paritari dovuti per il periodo di conteggio interessato; questo totale è l’insieme dei contributi di ciascuno dei salariati;

– iscrivere il reddito da attività lucrativa nel CI di ciascuno dei salariati.

2072 I datori di lavoro aggiornano i documenti contabili che perex-2064 mettono di determinare in maniera affidabile le prestazioni

comprese nel salario determinante concesse a ciascun salariato durante il periodo di conteggio nonché il totale dei salari versati (v. anche N. 2027 seg.).

2073 Le casse di compensazione stabiliscono la forma del conex-2060 teggio e informano i datori di lavoro in modo adeguato an-

che sui requisiti riguardo al contenuto (art. 143 OAVS).

2074 Invece di usare un modulo, il datore di lavoro che occupa ex-2066 soltanto un numero ridotto di salariati può fornire le infor-

mazioni mediante un’altra comunicazione scritta o una dichiarazione orale riportata dalla cassa di compensazione su un modulo di conteggio e firmata successivamente dal datore di lavoro.

54

2.5.2 Periodo di conteggio e termine per l’inoltro del conteggio

2075 Per periodo di conteggio s’intende il lasso di tempo per il ex-2067 quale il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni

necessarie al conteggio dei contributi dovuti per tale lasso di tempo.

2076 Il periodo di conteggio comprende l’anno civile (art. 36 ex-2068 cpv. 3 OAVS).

2077 Le indicazioni necessarie per il conteggio devono essere ex-2069 fornite alla cassa di compensazione entro 30 giorni dalla 1/23 fine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS). Se l’ul-

timo giorno del termine è un sabato, una domenica o un altro giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale seguente (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA).

2078 Esempio:

ex-2070 Il conteggio completo e regolare per l’anno 2022 deve per-1/23 venire alla cassa di compensazione competente entro il

30 gennaio 2023.

2079 Se il conteggio completo e regolare non è presentato entro ex-2071 il termine fissato, i datori di lavoro ricevono una diffida (v.

N. 2184).

2080 Se, nonostante una diffida, il datore di lavoro non inoltra il ex-2072 conteggio o non effettua il pagamento, la cassa di compen-

sazione fisserà i contributi in una decisione di tassazione (v. N. 2150 e 2163) e infliggerà una multa d’ordine (v.

N. 9019).

2081 Per la riscossione degli interessi di mora, si vedano i ex-2073 N. 4001 segg.

55

2.5.3 Compensazione

2082 Le casse di compensazione effettuano la compensazione ex-2074 tra i contributi d’acconto versati e i contributi effettivamente

dovuti sulla base del conteggio (art. 36 cpv. 4 OAVS).

2083 I contributi scoperti (contributi da compensare) vanno verex-2075 sati alla cassa di compensazione entro 30 giorni dalla fattu-

razione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

2084 Per la fatturazione è determinante la data di emissione ex-2076 della fattura, non la data d’invio al destinatario. La fattura

deve essere inviata al più tardi alla data di emissione.

2085 La fattura indica espressamente la data ultima entro la ex-2077 quale il pagamento deve pervenire alla cassa.

2086 Entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio completo e reex-2078 golare le casse di compensazione devono restituire i contri-

buti eccedenti ai datori di lavoro o compensarli con crediti contributivi.

2087 Se restituiscono con ritardo i contributi eccedenti, le casse ex-2079 di compensazione devono versare interessi compensativi

(art. 41tercpv. 3 OAVS). Per maggiori dettagli si vedano i N. 4046 segg.

2.6 Pagamento dei contributi effettivamente dovuti

(art. 35 cpv. 3 OAVS)

2.6.1 Principio

2088 Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la ex-2080 cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro,

in deroga alla procedura ordinaria, di versare, al posto dei contributi d’acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento. È fatta salva la procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e art. 3 LLN (v. N. 2102 segg.).

56

2089 La cassa di compensazione valuta, sulla base delle circoex-2081 stanze complessive del singolo caso, se vi sia motivo di

credere che i datori di lavoro adempiranno in maniera conforme il loro obbligo di pagamento.

2.6.2 Pagamento dei contributi e conteggio

2090 I datori di lavoro devono versare i contributi entro

ex-2082 dieci giorni dallo scadere del periodo di pagamento, senza

attendere la fatturazione da parte della cassa di compensazione.

2091 I datori di lavoro calcolano essi stessi i contributi che deex-2083 vono versare in funzione dei salari effettivamente pagati

durante il periodo di pagamento. Le casse di compensazione mettono a loro disposizione i necessari moduli o supporti elettronici di dati.

2092 I datori di lavoro inoltrano il conteggio entro 30 giorni dallo ex-2084 scadere di ciascun periodo di conteggio (v. N. 2077).

2093 Il periodo di conteggio coincide con il periodo di pagaex-2085 mento.

2094 Le casse di compensazione determinano la forma del conex-2086 teggio e informano i datori di lavoro in maniera adeguata

anche sulle esigenze riguardo al contenuto.

2095 Il conteggio comprende, in linea di principio, le indicazioni ex-2087 necessarie per l’iscrizione nel CI (art. 36 cpv. 1 OAVS).

2096 La cassa di compensazione può tuttavia permettere ai daex-2088 tori di lavoro di fornire, al termine del periodo mensile o tri-

mestrale di pagamento o conteggio, unicamente le indicazioni necessarie per determinare la somma dei salari e per controllare i pagamenti.

2097 In tal caso, le indicazioni necessarie per l’iscrizione nel CI ex-2089 vanno inviate in un secondo momento, assieme al conteg-

gio per l’ultimo periodo di pagamento dell’anno civile (vale

57

a dire fino al 30 gennaio dell’anno successivo; conteggio di fine anno; v. N. 2076 e 2077).

2098 Le casse di compensazione controllano i pagamenti effetex-2090 tuati sulla base del conteggio.

2099 Se i datori di lavoro non adempiono debitamente il loro obex-2091 bligo di pagamento o di conteggio, la cassa di compensa-

zione può esigere da subito il pagamento di contributi d’acconto (la procedura è retta dai N. 2045 segg.).

2100 A questo proposito va eseguita, se del caso, la procedura ex-2092 di tassazione d’ufficio (v. N. 2147 segg.).

2101 Se il datore di lavoro ha versato contributi in misura insuffiex-2093 ciente, la cassa di compensazione richiede il versamento

dei contributi ancora dovuti.

2.7 Procedura di conteggio semplificata

(art. 2 e art. 3 LLN)

2.7.1 Campo d’applicazione

2102 Per i suoi salariati, il datore di lavoro può conteggiare il saex-2094 lario in procedura semplificata, purché:

1/25 – il singolo salario non superi i 22 680 franchi;

– la somma totale annua dei salari dell’azienda non superi i 60 480 franchi;

– i salari di tutto il personale soggetto all’obbligo contributivo siano conteggiati in procedura semplificata; e

– negli ultimi anni egli abbia regolarmente adempiuto il suo obbligo di conteggio e pagamento dei contributi.

2103 Per il conteggio secondo la procedura semplificata in caso ex-2094.1 di impieghi a tempo determinato, il salario non viene com-

mutato in salario annuo. La cassa di compensazione informa i datori di lavoro circa eventuali obblighi di affiliazione alla previdenza professionale.

2104 Per l’accesso alla procedura semplificata, la franchigia seex-2094.1 condo l’art. 6quaterOAVS non deve essere dedotta né dal

58

salario individuale né dalla somma complessiva dei salari58.

2105 La procedura di conteggio semplificata è esclusa per:

ex-2095 a. le società di capitali e le società cooperative (art. 2 cpv. 2

lett. a LLN);

b. i coniugi e figli del datore di lavoro occupati nell’azienda (art. 2 cpv. 2 lett. b LLN);

c. i frontalieri residenti nel Liechtenstein che tornano quotidianamente al loro domicilio;

d. i frontalieri residenti in Francia che tornano quotidianamente al loro domicilio e che lavorano dove ha sede il loro datore di lavoro nei Cantoni di Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Giura, Neuchâtel, Soletta, Vallese o Vaud.

2106 Vengono conteggiati in procedura semplificata:

ex-2096 – i contributi AVS/AI/IPG/AD;

– i contributi per gli assegni familiari secondo la LAF;

– le imposte secondo l’art. 37a LIFD e l’art. 11 cpv. 4 LAID (a questo proposito cfr. CIF); e

– i contributi dovuti secondo la LAFam.

2107 L’accesso alla procedura semplificata non presuppone l’asex-2096.1 soggettamento all’obbligo assicurativo nell’AVS.

1/25

2107.1 Le casse di compensazione possono convenire con un as-1/25 sicuratore contro gli infortuni di riscuotere anche i premi

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni («procedura di conteggio semplificata Plus»; art. 3 cpv. 2 LLN e art. 118 cpv. 2 OAINF, in proposito cfr. anche l’Informativa AVS/PC n. 466 [disponibile in tedesco e in francese]).

2107.2 L’applicazione della «procedura di conteggio semplificata 1/25 Plus» è limitata ai datori di lavoro di persone impiegate

nelle economie domestiche private.

58 3 luglio 2019 9C_241/2019 –

59

2.7.2 Annuncio

2108 I datori di lavoro che optano per la procedura di conteggio ex-2097 semplificata devono annunciarsi entro un mese dall’inizio

del rapporto di lavoro o, nel caso di un rapporto di lavoro già in essere, entro la fine dell’anno civile precedente (art. 1 cpv. 1 OLN).

2109 L’annuncio vale per l’AVS, l’AI, le IPG, l’AD, gli assegni faex-2098 miliari secondo la LAF, gli assegni familiari secondo la LA-1/25 Fam e le imposte di cui all’art. 37a LIFD e all‘art. 11 cpv. 4

LAID. In caso di annuncio per la «procedura di conteggio semplificata Plus», esso vale per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF).

2110 Per l’annuncio, la cassa di compensazione mette a disposiex-2099 zione del datore di lavoro un modulo.

1/25

2111 Se un datore di lavoro che non fa ricorso alla «procedura di ex-2100 conteggio semplificata Plus» non ha ancora stipulato un 1/25 contratto con un assicuratore contro gli infortuni, la cassa

di compensazione trasmette la copia del modulo di annuncio all’assicuratore contro gli infortuni scelto dal datore di lavoro o, se questi non ne ha designato alcuno, alla cassa suppletiva (art. 1 cpv. 4 OLN).

2.7.3 Competenze

2112 La cassa di compensazione riscuote i contributi

ex-2101 AVS/AI/IPG/AD, i contributi secondo la LAF, i contributi se-

condo la LAFam e le imposte di cui all’art. 37a LIFD e all’art. 11 cpv. 4 LAID (cfr. CIF).

2113 I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ex-2102 vengono riscossi dalla cassa di compensazione soltanto 1/25 nell’ambito della «procedura di conteggio semplificata

Plus» (v. N. 2107.1); negli altri casi vengono fissati e riscossi direttamente dall’assicuratore contro gli infortuni (art. 3 cpv. 2 LLN).

60

2.7.4 Periodo di pagamento

2114 Il datore di lavoro deve pagare i contributi una volta

ex-2103 all’anno (art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS). Non si deve versare

alcun contributo d’acconto (art. 35 cpv. 4 OAVS).

2.7.5 Conteggio e pagamento dei contributi

2115 I datori di lavoro devono inoltrare alla cassa di compensaex-2104 zione un conteggio regolare entro 30 giorni dal termine del

periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS).

2116 Il conteggio contiene le indicazioni necessarie per il calcolo ex-2105 dei contributi (v. N. 2069) e quelle necessarie per l’iscri-

zione nel CI (v. N. 2070) e per il conteggio con le autorità fiscali (cfr. CIF).

2117 La cassa di compensazione verifica i conteggi ed entro il ex-2106 primo trimestre fattura al datore di lavoro i contributi e le

imposte di cui all’art. 37a LIFD e all’art. 11 cpv. 4 LAID.

2118 I datori di lavoro devono pagare le imposte e i contributi doex-2107 vuti entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 34

cpv. 3 OAVS).

2.7.6 Diffida ed esclusione

2119 La cassa di compensazione notifica un’unica diffida per i ex-2108 contributi AVS/AI/IPG/AD, i contributi secondo la LAF e 1/25 quelli secondo LAFam, nonché per le imposte di cui

all’art. 37a LIFD e all’art. 11 cpv. 4 LAID e, nell’ambito della «procedura di conteggio semplificata Plus», per i premi LAINF.

2120 La cassa di compensazione diffida il datore di lavoro a forex-2109 nire un regolare conteggio o a pagare i contributi fatturati e

lo minaccia di non consentirgli la procedura semplificata qualora entro 30 giorni non adempia il suo obbligo di conteggio o pagamento. Inoltre, la cassa di compensazione gli ricorda che decorrono gli interessi di mora.

61

2121 In caso di diffida infruttuosa, il datore di lavoro viene immeex-2110 diatamente escluso dalla procedura di conteggio semplifi-

cata per l’anno in corso (art. 1 cpv. 2 OLN). La cassa di compensazione deve tempestivamente comunicare per iscritto al datore di lavoro la sua esclusione.

2122 Quando un datore di lavoro viene escluso dalla procedura ex-2111 di conteggio semplificata, la cassa di compensazione esige

da subito il versamento di contributi d’acconto (v. N. 2045 segg.) e, se del caso, applica la procedura di tassazione d’ufficio (v. N. 2147 segg.). Inoltre, essa comunica l’esclusione del datore di lavoro all’autorità fiscale competente, la quale poi riscuote le imposte di cui all’art. 37a LIFD e all’art. 11 cpv. 4 LAID (cfr. anche CIF). La cassa di compensazione informa anche l’assicuratore contro gli infortuni, qualora questi le sia noto.

2123 Per il resto, si applicano per analogia i N. 2184 segg.

ex-2112

2.8 Rapporti di lavoro a più stadi

– In generale

2124 Il datore di lavoro deve pagare alla cassa di compensaex-2113 zione alla quale è affiliato i contributi sulla totalità del sala-

rio che assegna al salariato («salariato superiore») e ai suoi ausiliari («salariati inferiori») ed effettuare il relativo conteggio (v. N. 2001 segg.).

2125 Il salariato superiore deve fornire al datore di lavoro le inex-2114 formazioni necessarie per l’iscrizione dei redditi nei CI dei

suoi ausiliari (v. N. 2070). La cassa di compensazione può autorizzare il salariato superiore a trasmetterle direttamente queste indicazioni.

Per i rapporti di lavoro a più stadi, si vedano anche i

N. 1013 seg.

62

– Nel caso previsto dall’art. 37 OAVS

2126 La presente disposizione prevede una modalità speciale di ex-2115 conteggio e di pagamento dei contributi per i vignaioli a

cottimo.

2127 La particolarità di questa modalità di pagamento e di conex-2116 teggio dei contributi consiste nel fatto che:

– il vignaiolo a cottimo è affiliato a una cassa di compensazione. La sua affiliazione è sottoposta alle disposizioni generali (cfr. DCC);

– il datore di lavoro bonifica al vignaiolo a cottimo il contributo da lui dovuto per il salario di questa persona e dei suoi ausiliari;

– il vignaiolo a cottimo deve pagare alla cassa di compensazione a cui è affiliato i contributi paritari per il proprio salario e per quelli dei suoi ausiliari ed effettua i conteggi per questi salari.

2128 Il vignaiolo a cottimo deve consegnare al datore di lavoro ex-2117 un’attestazione della sua cassa di compensazione certifi-

cante che è affiliato a questa cassa, che paga i contributi per i salari versati agli ausiliari e che effettua i conteggi per questi salari. Il datore di lavoro inoltra questa attestazione alla propria cassa di compensazione.

2.9 Esenzione per i salari di poco conto

2.9.1 Principio

2129 Se il salario determinante non supera 2500 franchi per ex-2120 anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito 1/25 soltanto a richiesta dell’assicurato (art. 34d cpv. 1 OAVS).

Nei casi di una durata inferiore a un anno questo importo non viene calcolato pro rata temporis.

2130 L’importo limite si riferisce alle rimunerazioni nette (per la ex-2121 deduzione delle spese, cfr. DSD).

2131 Se la remunerazione supera l’importo limite, i contributi deex-2122 vono essere versati sull’intera retribuzione.

63

2132 L’importo limite si riferisce alle retribuzioni assegnate da un ex-2124 solo datore di lavoro. Tutte le retribuzioni assegnate dal da-

tore di lavoro a un salariato per una o più attività svolte (con o senza intervalli) nel corso dello stesso anno civile presso lo stesso datore di lavoro devono essere sommate.

2133 L’esenzione per i salari di poco conto non è cumulabile ex-2123 + con:

ex-2128.7

1/26 – la deduzione della franchigia per i beneficiari di rendite di

vecchiaia secondo l’art. 6quaterOAVS;

– l’esenzione del soldo attribuito per l’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri secondo l’art. 6 cpv. 2 lett. a OAVS in combinato disposto con l’art. 24 lett. fbis LIFD (art. 34d cpv. 4 OAVS). Per quanto riguarda l’importo del soldo, cfr. il N. 2201 DSD.

2.9.2 Deduzione dei contributi su richiesta dell’assicu-

rato

2134 Il salariato può chiedere il versamento dei contributi in ex-2125 qualsiasi momento, senza dover rispettare alcuna forma

particolare.

2135 Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei ex-2126 contributi, il salariato non può più chiedere che gli stessi

siano percepiti successivamente (art. 34d cpv. 3 OAVS).

2136 Se il datore di lavoro effettua il conteggio dei contributi, la ex-2127 cassa di compensazione presuppone che il salariato abbia

optato per il versamento dei contributi o che vi abbia acconsentito. Se il salariato non vi acconsente, deve discuterne con il datore di lavoro.

1/26 2.9.3 Impieghi in economie domestiche private nonché nel settore artistico e in quello dei media

A. Economie domestiche private

2137 Sui salari delle persone impiegate nelle economie domestiex-2128 che private devono essere versati contributi in ogni caso,

64

indipendentemente dall’ammontare del salario (art. 34d cpv. 2 lett. a OAVS).

2138 Eccezione («lavoretti»): questa regola non si applica ai saex-2128, se- lari:

condo periodo

– non superiori ai 750 franchi per datore di lavoro e per anno civile; e

– conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno in cui i salariati compiono il 25° anno di età.

Gli assicurati possono tuttavia esigere il versamento dei contributi (N. 2134 segg.).

2139 È considerato economia domestica privata qualunque spaex-2128.1 zio utilizzato a scopi abitativi, in particolare l’appartamento

e la casa monofamiliare nonché gli spazi attigui utilizzati a scopo privato (p. es. soffitta, cantina, garage ecc.) e il giardino.

2140 Non fanno invece parte dell’economia domestica privata in ex-2128.2 particolare gli spazi, la tromba delle scale e le aree comuni

o utilizzati in comune nelle case plurifamiliari, gli appartamenti di vacanza affittati a scopo commerciale nonché le stanze in istituto.

2141 Le attività svolte per un’economia domestica privata posex-2128.3 sono comprendere attività collaterali all’esterno delle mura

domestiche che vanno considerate parte integrante dell’attività in un’economia domestica privata (p. es. babysitter che gioca all’aperto con i bambini o aiuto domestico che si occupa di fare la spesa ecc.).

1/26 B. Settore artistico e settore dei media

2142 I contributi dovuti sul salario delle persone impiegate dai ex-2128.4 seguenti datori di lavoro:

1/26 – i produttori di danza e di teatro;

– le orchestre;

– i cori;

– i produttori di supporti audio o audiovisivi;

– le emittenti radiofoniche o televisive;

65

– i media digitali e stampati;

– le imprese di design;

– i musei;

– le scuole del settore artistico;

devono essere versati in ogni caso, indipendentemente dall’ammontare del salario (art. 34d cpv. 2 lett. b OAVS). L’elenco dei datori di lavoro interessati è esaustivo.

2143 Non sono considerati produttori di teatro o di supporti audio ex-2128.5 o audiovisivi in particolare gli organizzatori di festival ed 1/26 eventi, i nightclub e i centri giovanili.

Non sono considerati orchestre o cori in particolare le chiese, i centri culturali e le associazioni i cui compiti (secondo lo statuto) vanno oltre la semplice gestione di un’orchestra o un coro (p. es. promozione della musica popolare).

2144 Per scuole del settore artistico si intendono tutti gli istituti di ex-2128.6 formazione pubblici e privati, il cui scopo principale sia la

formazione o il perfezionamento nelle materie artistiche, quali ad esempio le scuole superiori, le scuole o le accademie d’arte, le scuole di musica, danza e teatro, le scuole di video e cinema o le accademie letterarie.

Non sono invece considerati tali, per esempio, i centri giovanili o per il tempo libero che tra le numerose attività proposte offrono anche corsi creativi, oppure scuole primarie e secondarie che prevedono lezioni di musica e attività manuali.

2.9.4 Obblighi del datore di lavoro

2145 Il datore di lavoro deve tenere i conti in modo che si posex-2130 sano stabilire le retribuzioni percepite da ogni salariato per

anno civile di modo che, su questa base, si possa verificare se l’importo limite di cui al N. 2129 sia stato raggiunto.

2146 Se nel corso dell’anno emerge che l’importo limite di cui al ex-2131 N. 2129 è stato superato, i contributi devono essere versati

sul salario annuo intero.

66

2.10 Tassazione d’ufficio

(art. 38 OAVS)

2.10.1 Principio

2147 La tassazione d’ufficio serve a determinare i contributi pariex-2132 tari e a fissarli in maniera esecutoria mediante tassazione

d’ufficio se i datori di lavoro, malgrado la diffida (v. N. 2184 segg.), non pagano i contributi paritari dovuti, non effettuano il relativo conteggio o non forniscono le informazioni necessarie per determinare i contributi59.

2148 La procedura di tassazione d’ufficio presuppone la diffida ex-2133 preliminare60 (v. tuttavia N. 2189).

2.10.2 Campo d’applicazione

2149 La procedura di tassazione d’ufficio (art. 38 OAVS) è appliex-2134 cabile soltanto ai contributi paritari e non a quelli dei lavora-

tori indipendenti o degli assicurati che non esercitano alcuna attività lucrativa61.

2150 La procedura di tassazione d’ufficio va avviata se i datori di ex-2135 lavoro:

– non pagano i contributi d’acconto periodici;

– non forniscono le informazioni necessarie alla determinazione dei contributi d’acconto;

– non pagano, nella procedura secondo l’art. 35 cpv. 3 OAVS, i contributi periodici effettivamente dovuti;

– non conteggiano in maniera conforme, nella procedura secondo l’art. 35 cpv. 3 OAVS, i contributi effettivamente dovuti;

– non pagano i contributi paritari da compensare;

59 9 maggio 1958 RCC 1958 pag. 427 DTFA 1958 pag. 121

7 settembre 1962 RCC 1963 pag. 115 DTFA 1962 pag. 195

6 agosto 1969 RCC 1970 pag. 30 –

29 aprile 1992 VSI 1993 pag. 14 DTF 118 V 65

60 19 settembre 1961 RCC 1962 pag. 117 –

61 20 gennaio 1955 RCC 1955 pag. 117 DTFA 1955 pag. 39

6 agosto 1969 RCC 1970 pag. 30 –

29 ottobre 1990 RCC 1991 pag. 35 –

67

– non conteggiano in maniera conforme i contributi paritari nell’ambito della procedura di pagamento di contributi d’acconto;

– versano e conteggiano sì i contributi, ma vi sono seri motivi per presumere che li abbiano versati in misura insufficiente62;

– non comunicano importanti cambiamenti intervenuti durante l’anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS);

– non inoltrano un regolare conteggio o non pagano i contributi fatturati e pertanto vengono esclusi dalla procedura semplificata (v. N. 2121).

2151 La tassazione d’ufficio va distinta dal reclamo di contributi ex-2136 arretrati relativi a periodi di pagamento trascorsi (p. es. in

seguito ad un controllo presso i datori di lavoro o ad un’affiliazione retroattiva; v. N. 3001 segg.).

2152 Spetta alla cassa di compensazione provare che i datori di ex-2137 lavoro sono debitori di contributi non pagati.

2153 Se il datore di lavoro non tiene una contabilità regolare o ex-2138 non possiede altre iscrizioni che permettano di determinare

in maniera ineccepibile i salari versati (v. tuttavia N. 2027 seg.), è sufficiente che la cassa di compensazione possa presumere, fondandosi su indizi, che i contributi versati siano insufficienti63.

2.10.3 Fissazione dei contributi

2154 In caso di tassazione d’ufficio eseguita durante l’anno, la ex-2139 cassa di compensazione può basarsi, in un primo mo-

mento, sulla somma presumibile dei salari e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine

dell’anno (art. 38 cpv. 2 OAVS).

62 31 maggio 1961 RCC 1962 pag. 30 –

63 1° maggio 1957 RCC 1958 pag. 60 DTFA 1957 pag. 127

14 aprile 1960 RCC 1961 pag. 115 –

68

2155 Nella procedura secondo l’art. 35 cpv. 3 OAVS o nell’amex-2140 bito della compensazione secondo l’art. 36 OAVS, vanno in

linea di principio tassati i contributi che corrispondono ai salari effettivamente versati64.

2156 Se i salari realmente versati non possono essere determiex-2141 nati con esattezza secondo una contabilità ben tenuta o in

base ad altre iscrizioni attendibili, la cassa ne stimerà l’importo65.

2157 Per determinare i salari effettivi, essa può in particolare: ex-2142 – chiedere informazioni ai datori di lavoro (v. N. 2051

seg.); anche i datori di lavoro non soggetti all’obbligo di tenere una contabilità66 sono tenuti a indicare alla cassa di compensazione i nomi dei dipendenti ai quali hanno versato salari e a presentarle i relativi conteggi salariali67 (v. anche N. 2027 segg.);

– interrogare i salariati;

– basarsi sui contributi versati fino a quel momento, se le circostanze sono immutate;

– basarsi sull’importo dei salari considerati dal competente assicuratore contro gli infortuni come base di calcolo dei premi dovuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (l’assicuratore contro gli infortuni è tenuto a informare la cassa di compensazione secondo l’art. 32 cpv. 2 LPGA); la cassa deve però tener conto delle differenze tra il salario AVS e il guadagno assicurato soggetto ai premi nell’assicurazione contro gli infortuni;

– fondarsi sull’importo dei salari dedotti dal datore di lavoro come spese generali (e riconosciute come tali) in vista della tassazione fiscale68;

64 31 maggio 1961 RCC 1962 pag. 30 DTFA 1961 pag. 144

65 11 novembre 1953 RCC 1954 pag. 151 –

31 maggio 1961 RCC 1962 pag. 30 –

29 ottobre 1990 RCC 1991 pag. 35 –

29 aprile 1992 VSI 1993 pag. 14 DTF 118 V 65

66 31 maggio 1961 RCC 1962 pag. 30 –

67 30 novembre 1959 RCC 1961 pag. 67 DTFA 1959 pag. 241

31 maggio 1961 RCC 1962 pag. 30 DTFA 1961 pag. 144

29 aprile 1992 VSI 1993 pag. 14 DTF 118 V 65

68 22 maggio 1953 RCC 1953 pag. 271 –

30 novembre 1959 RCC 1961 pag. 67 DTFA 1959 pag. 241

69

– incaricare specialisti di stilare perizie relative alle circostanze del caso69.

2.10.4 Esame sul posto delle circostanze del caso

2158 Prima di procedere alla tassazione d’ufficio, la cassa può ex-2143 esaminare sul posto le circostanze del caso, se tale prov-

vedimento appare opportuno per determinare o stimare in modo affidabile l’importo dei contributi70.

2158.1 La cassa può decidere di rinunciare al controllo sul posto, 1/24 se ha accesso per via elettronica a tutti i dati e documenti

necessari nel caso specifico (art. 162 cpv. 1 OAVS).

2159 I datori di lavoro devono fare tutto il possibile per facilitare il ex-2144 controllo71.

2160 L’esame sul posto può consistere in particolare nella conex-2145 sultazione dei libri contabili e di altre iscrizioni nonché

nell’interrogazione dei datori di lavoro e dei salariati. Per quanto riguarda l’obbligo dei datori di lavoro di informare e di presentare i libri contabili e altri documenti, si vedano i N. 2051 segg. e 2027 seg.

2161 Se un controllo ordinario del datore di lavoro (art. 162 ex-2146 segg. OAVS) è eseguito in tempo utile, non è necessario

alcun esame particolare sul posto.

2162 La cassa di compensazione può procedere essa stessa ex-2147 all’esame sul posto oppure affidarne l’esecuzione all’ufficio

di revisione esterno (art. 164 cpv. 2 OAVS).

69 22 maggio 1953 RCC 1953 pag. 271 – 1° maggio 1957 RCC 1958 pag. 60 –

30 novembre 1959 RCC 1961 pag. 67 DTFA 1959 pag. 241

31 maggio 1961 RCC 1962 pag. 30 –

70 8 settembre 1949 RCC 1949 pag. 433 –

71 31 maggio 1961 RCC 1962 pag. 30 –

70

2.10.5 Decisione di tassazione d’ufficio

2163 Fatti salvi i N. 2165 seg., la tassazione d’ufficio deve esex-2148 sere notificata sotto forma di decisione. Se verte sui diritti e

sugli obblighi dei salariati, la decisione va in linea di principio notificata a questi ultimi72 (non è il caso in particolare per quanto concerne la fissazione dei contributi d’acconto; cfr. CCONT).

2164 Le decisioni di tassazione d’ufficio esecutive e le decisioni ex-2149 su opposizione esecutive costituiscono un titolo di rigetto

dell’opposizione conformemente all’art. 54 cpv. 2 LPGA (v. N. 6020 segg.).

2165 Se la decisione di tassazione d’ufficio ha per oggetto la fisex-2150 sazione dei contributi d’acconto con riserva della corre-

zione successiva nell’ambito della procedura di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS), questo va menzionato espressamente.

2166 Se non vi sono nuovi motivi per una tassazione d’ufficio, la ex-2151 fissazione definitiva dei contributi non sarà oggetto di deci-

sione formale.

2167 La cassa di compensazione che notifica una decisione di ex-2152 tassazione d’ufficio al datore di lavoro e vuole simultanea-

mente comunicargli il suo debito di contributi personali o di altri contributi paritari deve separare le due comunicazioni in modo chiaro. Deve menzionare inequivocabilmente che il diritto di ricorso si riferisce soltanto ai contributi paritari oggetto della tassazione. Il saldo di un conteggio non può essere oggetto di una decisione formale della cassa73.

2168 Non si può nemmeno trasformare un semplice conteggio in ex-2153 una decisione designandolo come tale e indicando i rimedi

72 13 dicembre 1978 RCC 1979 pag. 115 –

73 21 marzo 1953 RCC 1953 pag. 275 DTFA 1953 pag. 144

20 gennaio 1955 RCC 1955 pag. 117 DTFA 1955 pag. 39

10 novembre 1967 RCC 1968 pag. 420 DTFA 1967 pag. 238

6 agosto 1969 RCC 1970 pag. 30 –

71

giuridici. In particolare, un conteggio non può essere connesso con una decisione di tassazione d’ufficio nel medesimo documento74.

2169 Nell’ambito della procedura di conteggio e compensazione, ex-2154 la decisione di tassazione d’ufficio ha per oggetto la fissa-

zione dei contributi effettivamente dovuti75.

2170 Se constata l’inesattezza di una decisione di tassazione ex-2155 d’ufficio passata formalmente in giudicato, la cassa di com-

pensazione deve ritornare sulla sua decisione tenendo conto delle condizioni per la riconsiderazione e la revisione (cfr. art. 53 LPGA e CCONT).

2171 La cassa di compensazione può astenersi dall’emanare ex-2156 una nuova decisione di tassazione d’ufficio se il datore di

lavoro riconosce l’importo dei contributi dovuti ed è garantito che questi ultimi saranno pagati quanto prima.

2172 Se i contributi oggetto della tassazione d’ufficio iniziale ex-2157 sono già stati pagati, la cassa – con riserva della prescri-

zione (v. N. 5011 segg.) – deve reclamare i contributi versati in misura insufficiente o restituire quelli eccedenti.

2.10.6 Data d’inizio della procedura e periodo che la decisione di tassazione deve comprendere

2173 Se i datori di lavoro non adempiono il loro obbligo di pagaex-2158 mento, conteggio o informazione entro il termine stabilito

dalla cassa di compensazione, si avvia la procedura di tassazione d’ufficio (v. N. 2090, 2077 e 2043).

74 14 aprile 1978 RCC 1978 pag. 467 –

75 21 marzo 1953 RCC 1953 pag. 275 DTFA 1953 pag. 144

20 gennaio 1955 RCC 1955 pag. 117 DTFA 1955 pag. 39

10 novembre 1967 RCC 1968 pag. 420 DTFA 1967 pag. 238

6 agosto 1969 RCC 1970 pag. 30 –

14 aprile 1978 RCC 1978 pag. 467 –

72

2174 Le casse di compensazione stabiliscono termini di una duex-2159 rata massima di 30 giorni.

2175 Se, invece di procedere come detto sopra, la cassa di comex-2160 pensazione avvia una procedura d’esecuzione (v. N. 6001

segg., in particolare N. 6010 segg.), esegue la procedura di tassazione e notifica la relativa decisione soltanto nei casi in cui la persona soggetta all’obbligo contributivo fa opposizione (v. N. 6016 segg.).

2176 La decisione di tassazione d’ufficio comprende generalex-2161 mente il periodo di pagamento.

2177 Se i contributi d’acconto sono fissati all’inizio dell’anno in ex-2162 una decisione di tassazione d’ufficio, quest’ultima può com-

prendere l’intero anno civile.

2178 Se la decisione di tassazione d’ufficio ha per oggetto i conex-2163 tributi da compensare, essa fissa i contributi per l’intero pe-

riodo di conteggio precedente.

2.10.7 Spese della tassazione d’ufficio

2179 Le spese della tassazione d’ufficio possono essere messe ex-2164 a carico del datore di lavoro, purché quest’ultimo abbia pro-

vocato la tassazione d’ufficio, non abbia fornito le indicazioni necessarie (v. N. 2051 segg.) o abbia tentato di ingannare la cassa di compensazione76.

2180 Le spese della tassazione d’ufficio comprendono le spese ex-2165 in contanti sostenute dalla cassa di compensazione e

un’indennità per il lavoro supplementare che la tassazione ha causato alla cassa.

76 21 giugno 1950 RCC 1950 pag. 341 –

73

2181 Queste spese possono essere messe a carico del datore di ex-2166 lavoro per qualunque caso di tassazione e non soltanto

quando è stato necessario un controllo sul posto77.

3. Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indi-

pendenti e da persone senza attività lucrativa

2182 Per la fissazione dei contributi d’acconto personali, la fissaex-2167 zione definitiva dei contributi sulla base della comunica-

zione fiscale, la compensazione, la riduzione e il condono dei contributi, si vedano le DIN.

2183 Per i principi generali della riscossione dei contributi, nonex-2168 ché per i periodi e i termini di pagamento, si vedano i

N. 2001 segg.; per la diffida, si vedano i N. 2184 segg.; per il reclamo, si vedano i N. 3001 segg.; per l’esecuzione, si vedano i N. 6001 segg. e per le conseguenze penali, si vedano i N. 9001 segg.

4. Diffida

4.1 Diffida per il pagamento dei contributi e il conteg-

gio

(art. 34a OAVS)

4.1.1 Definizione

2184 Le diffide legali sono intimazioni aventi come scopo il pagaex-2169 mento e il conteggio dei contributi conformemente

all’art. 34a OAVS (v. N. 2011 e 2077) oppure intimazioni per violazione di una prescrizione d’ordine o di controllo conformemente all’art. 205 OAVS (v. N. 2201 segg.).

77 21 giugno 1950 RCC 1950 pag. 341 –

74

2185 Mediante la diffida la persona soggetta all’obbligo contribuex-2170 tivo è invitata a pagare i contributi o a inoltrare un conteg-

gio dei contributi paritari (riguardo alla procedura semplificata secondo gli art. 2 e art. 3 LLN, v. N. 2115 segg.).

2186 La cassa di compensazione rende attenta la persona sogex-2171 getta all’obbligo contributivo sulle conseguenze in termini di

interessi di mora in caso di pagamento o conteggio tardivo (v. N. 4001 segg.).

2187 Essa può inoltre richiamare la sua attenzione sulle evenex-2172 tuali conseguenze dell’inosservanza della diffida

(v. N. 2199).

4.1.2 Condizioni

2188 La cassa di compensazione deve inviare la diffida immeex-2173 diatamente, ma al più tardi:

– 40 giorni a contare dal termine del periodo di pagamento o di conteggio oppure dalla fatturazione, se il debitore dei contributi non ha pagato i contributi dovuti entro il termine stabilito (v. N. 2011, 2013 e 2083);

– entro il 10 marzo, se il conteggio dei salari non è consegnato entro il 30 gennaio (v. N. 2077 e 2092).

2189 La procedura di diffida non ha luogo se:

ex-2174 – la cassa deve ancora emanare una decisione di reclamo

di contributi paritari arretrati78 (v. N. 3013 segg.);

– al debitore dei contributi è stata concessa una dilazione di pagamento (v. N. 2205 segg., in particolare 2223);

– la persona soggetta all’obbligo contributivo si rifiuta espressamente di adempiere il suo obbligo di pagamento o di conteggio.

78 7 settembre 1962 RCC 1963 pag. 115 DTFA 1962 pag. 195

75

4.1.3 Forma

2190 La diffida deve essere scritta. Per quanto concerne le tasse ex-2176 di diffida, si veda anche il N. 2197.

2191 Per quanto riguarda la notifica, si applica per analogia la ex-2177 CCONT.

2192 È considerata diffida anche la dilazione di pagamento (v. ex-2178 N. 2205 segg.). Se una dilazione di pagamento viene con-

cessa, non è più necessario inviare una diffida per avviare, all’occorrenza, la procedura di tassazione d’ufficio (v.

N. 2147 segg.) o l’esecuzione (v. N. 6010 segg.).

2193 L’imposizione di una tassa di diffida contemporaneamente ex-2179 alla notifica della diffida stessa non deve necessariamente

avvenire sotto forma di decisione con indicazione dei rimedi giuridici (art. 49 cpv. 1 e art. 51 cpv. 1 LPGA)79. Per quanto riguarda i mezzi d’impugnazione contro l’imposizione di una tassa di diffida, si veda il N. 2198.

4.1.4 Contenuto

2194 La diffida deve indicare:

ex-2180 – il motivo per cui è inviata, vale a dire se essa ha come

scopo unicamente il pagamento dei contributi o l’invio del conteggio dei contributi oppure entrambi;

– a quale periodo si riferiscono i contributi oggetto della diffida;

– qualora fosse conosciuto, l’importo dei contributi da versare;

– l’importo della tassa di diffida reclamata;

– le possibili conseguenze del pagamento o conteggio tardivo in termini di interessi di mora.

79 1° dicembre 1987 RCC 1988 pag. 140 –

28 febbraio 1995 VSI 1996 pag. 141 DTF 121 V 5

76

2195 Se necessario, la cassa di compensazione può avvertire la ex-2181 persona soggetta all’obbligo contributivo delle conse-

guenze dell’inosservanza della diffida (v. N. 2199; nell’ambito della procedura semplificata secondo gli art. 2 e art. 3 LLN, v. N. 2121).

2196 Il pagamento dei contributi e l’invio del conteggio possono ex-2182 essere reclamati con la notifica di un’unica diffida.

4.1.5 Tassa di diffida

(art. 34a OAVS)

2197 Si deve riscuotere una tassa di diffida, compresa tra i 20 e i ex-2183 200 franchi, a titolo d’indennità per i lavori supplementari

causati dalla diffida. Altre spese non possono essere addossate al debitore80.

2198 Se una tassa di diffida è stata fatturata a un assicurato,

ex-2184 quest’ultimo può esigere che sia emanata una decisione,

che può essere impugnata mediante opposizione (art. 49 cpv. 1, art. 51 cpv. 2 e art. 52 cpv. 1 LPGA). Il diritto di opposizione contro l’imposizione di tasse di diffida può essere tutelato nell’ambito di un’ulteriore decisione di tassazione d’ufficio (v. N. 2199, 1° trattino) oppure, se le circostanze lo esigono, con una decisione formale separata (p. es. in caso di rifiuto sistematico di versare le tasse di diffida).

La tassa di diffida diventa esecutiva con la sua notifica (art. 205 cpv. 2 OAVS). Di conseguenza, a questo proposito un’eventuale opposizione non esplica alcun effetto sospensivo81.

80 16 dicembre 1996 VSI 1997 pag. 156 –

81 1° dicembre 1987 RCC 1988 pag. 140 –

77

4.1.6 Conseguenze dell’inosservanza della diffida

2199 Quali conseguenze entrano in linea di conto:

ex-2185 – l’inizio di una procedura di tassazione d’ufficio, se si

tratta del pagamento di contributi paritari o dell’invio di un conteggio per tali contributi (v. N. 2149 segg.);

– l’esecuzione (v. N. 6009 segg.);

– l’inflizione di una multa d’ordine (v. N. 9017 segg.);

– il deposito di una denuncia penale (v. N. 9001 segg.);

– l’esclusione dalla procedura semplificata secondo gli art. 2 e art. 3LLN (v. N. 2121).

2200 Per la riscossione di interessi di mora non è necessario ex-2186 che sia stata preventivamente inviata una diffida (v.

N. 4011).

4.2 Diffida per violazione di prescrizioni d’ordine o di controllo d’altro genere

(art. 205 OAVS)

2201 Anche chi viola una prescrizione d’ordine o di controllo preex-2187 vista dalla LAVS o dall’OAVS diversa da quelle concernenti

il pagamento dei contributi e l’invio dei conteggi (v. N. 2001 segg. e 2068 segg.) riceve una diffida scritta della cassa di compensazione.

2202 Secondo l’art. 205 OAVS occorre, per esempio, notificare ex-2188 una diffida a colui che non adempie il suo obbligo di infor-

mazione e di notificazione ai sensi degli art. 24 cpv. 482, art, 35 cpv. 2 e art. 209 cpv. 2 OAVS.

2203 Quali conseguenze dell’inosservanza della diffida entrano ex-2189 in linea di conto:

– la fissazione in una decisione, conformemente all’art. 24 cpv. 5 OAVS, dei contributi d’acconto personali dovuti, in caso di violazione dell’obbligo d’informazione secondo l’art. 24 cpv. 4 OAVS (cfr. DIN);

82 29 agosto 2008 Sélection de l'OFAS – n. 20 DTF 134 V 405

78

– l’avvio di una procedura di tassazione d’ufficio, se si tratta della fissazione dei contributi d’acconto paritari in caso di violazione dell’obbligo d’informazione secondo l’art. 35 cpv. 2 OAVS (v. N. 2051 segg.);

– l’inflizione di una multa d’ordine (v. N. 9017 segg.);

– il deposito di una denuncia penale (v. N. 9001 segg.);

– l’esclusione dalla procedura semplificata secondo gli art. 2 e art. 3 LLN (v. N. 2121).

2204 A chi è oggetto della diffida viene addossata una tassa di ex-2190 diffida compresa tra i 20 e i 200 franchi (art. 205 cpv. 1

OAVS). Per il resto, si applicano per analogia i N. 2190 segg.

5. Dilazione di pagamento

(art. 34b OAVS)

5.1 Definizione

2205 Concedendo una dilazione di pagamento, la cassa di comex-2191 pensazione libera il debitore dall’obbligo di versare i contri-

buti nei termini ordinari di pagamento (v. N. 2011 e 2013) e gli permette di saldare il debito contributivo con acconti secondo il piano d’ammortamento (v. N. 2210 seg.).

2206 Una proroga relativa a un solo versamento di contributi non ex-2192 costituisce una dilazione nel senso definito sopra.

2207 La dilazione di pagamento può essere accordata durante ex-2193 tutto il periodo della procedura di riscossione dei contributi.

2208 Non bisogna confondere la dilazione di pagamento di cui ex-2194 all’art. 34b OAVS con il differimento della realizzazione

nell’ambito della procedura di esecuzione (art. 123 LEF).

5.2 Condizioni

2209 La concessione della dilazione di pagamento implica che: ex-2195 – le difficoltà finanziarie del debitore dei contributi siano

rese verosimili;

79

– il debitore si impegni ad effettuare versamenti regolari e faccia subito un primo versamento; e

– esistano motivi seri per ammettere che il debitore vuole e può versare nei termini gli acconti, oltre ai contributi correnti.

5.3 Piano d’ammortamento

2210 La dilazione di pagamento è concessa in base a un piano ex-2196 d’ammortamento che indichi le scadenze e l’importo degli

acconti.

2211 Il piano d’ammortamento deve essere adattato alle condiex-2197 zioni finanziarie e personali del debitore dei contributi. En-1/25 tro questi limiti gli acconti e le loro scadenze devono es-

sere fissati in modo che il debito sia estinto il più presto possibile, ma in ogni caso prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione per mancata riscossione (v. N. 5032 segg.) o, in caso di credito di risarcimento dei danni, entro dieci anni (v. N. 8078) e prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di fallimento (N. 6033.1).

5.4 Concessione della dilazione di pagamento

2212 La concessione e il rifiuto della dilazione di pagamento deex-2198 vono essere redatti sotto forma di decisione83

(cfr. CCONT).

2213 La decisione che concede la dilazione di pagamento deve ex-2199 menzionare le conseguenze dell’inosservanza del piano

d’ammortamento.

2214 Se la dilazione di pagamento è concessa per contributi paex-2200 ritari non ancora fissati mediante una decisione passata in

giudicato e se vi è il pericolo che spiri il termine quinquennale di prescrizione del diritto di fissare i contributi (v.

83 21 gennaio 1953 RCC 1953 pag. 138 –

80

N. 5012 segg.), la cassa deve emanare una decisione sui contributi.

2215 Se la situazione economica del debitore si modifica quando ex-2201 la dilazione di pagamento è già stata concessa, la cassa di

compensazione deve stabilire un piano d’ammortamento conforme alle nuove circostanze del caso. Il N. 2212 è applicabile per analogia.

2216 Se la situazione economica non si è modificata notevolex-2202 mente, il debitore ritardatario non ha nessun diritto alla

concessione di un nuovo piano d’ammortamento che preveda acconti inferiori84.

2217 Per garantire un’esecuzione corretta e regolare del piano ex-2203 d’ammortamento approvato, nella sua decisione la cassa di

compensazione deve revocare l’effetto sospensivo attribuito a un’eventuale opposizione (cfr. CCONT).

2218 Il giudice esamina le decisioni relative alla dilazione di paex-2204 gamento soltanto dal punto di vista della loro legalità85.

5.5 Effetti della dilazione di pagamento

2219 La concessione della dilazione di pagamento differisce la ex-2205 scadenza dei contributi secondo il piano d’ammortamento

stabilito.

2220 La dilazione di pagamento non interrompe i termini di preex-2206 scrizione (v. N. 5012, 5032.1 segg. e 8078).

2221 La dilazione di pagamento è nulla se il debitore non osex-2207 serva le clausole del piano d’ammortamento. L’intero de-

bito ridiventa allora esigibile.

84 14 marzo 1959 RCC 1959 pag. 237 –

85 7 dicembre 1959 RCC 1981 pag. 321 –

81

2222 Una dilazione di pagamento concessa dalla cassa di comex-2208 pensazione può, in determinate circostanze, esentare il de-

bitore dall’obbligo d’indennizzo per il danno subìto dalla cassa (v. N. 8031)86.

2223 La concessione della dilazione di pagamento è considerata ex-2209 quale diffida (v. N. 2189). Se la dilazione è annullata, non è

quindi necessario avviare la procedura di diffida, ma si può procedere immediatamente all’esecuzione relativa all’intero debito contributivo.

2224 Per quanto concerne le dilazioni di pagamento concesse

per motivi legati alla pandemia di COVID-19, si vedano i N. 4043.2 segg.

86 30 giugno 1998 VSI 1999 pag. 23 DTF 124 V 253

15 ottobre 1998 VSI 1999 pag. 26 –

82

3a parte: Reclamo e restituzioni di contributi

Rimandi:

 interessi di mora e compensativi v. N. 4001 segg.  prescrizione v. N. 5001 segg.  periodi di pagamento v. N. 2008 segg.  compensazione in caso di rendita cfr. DR

A. Reclamo di contributi arretrati

1. Reclamo

1.1 Nozione

3001 Le casse di compensazione reclamano il pagamento di

contributi arretrati se vengono a sapere che una persona soggetta all’obbligo contributivo non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato soltanto un importo inferiore a quello dovuto (art. 39 OAVS).

3002 Il reclamo può avere per oggetto sia i contributi paritari che

i contributi personali.

3003 Il reclamo può essere effettuato in particolare a seguito di

un controllo presso il datore di lavoro oppure in caso di affiliazione retroattiva di una persona soggetta all’obbligo contributivo o di procedura per sottrazione d’imposta87.

3004 Si è in presenza di un reclamo di contributi paritari arretrati ex-3005 in particolare se:

– in seguito all’affiliazione retroattiva di una persona soggetta all’obbligo contributivo, i contributi sono reclamati per la prima volta dopo lo scadere del periodo di pagamento88;

87 28 settembre 1983 RCC 1984 pag. 403 –

88 9 maggio 1958 RCC 1958 pag. 427 DTFA 1958 pag. 121

7 settembre 1962 RCC 1963 pag. 115 DTFA 1962 pag. 195

83

– nel corso della procedura relativa al pagamento dei contributi effettivamente dovuti secondo l’art. 35 cpv. 3 OAVS risulta, dopo il pagamento e la procedura di conteggio conclusa, che per il periodo di conteggio sono stati riscossi contributi in misura insufficiente;

– dopo la conclusione della procedura di compensazione secondo l’art. 36 cpv. 4 OAVS risulta che per il periodo di conteggio sono stati riscossi contributi in misura insufficiente (p. es. in occasione di un controllo presso i datori di lavoro);

– dal salario soggetto a contribuzione sono stati dedotti indebitamente salari a titolo di spese generali.

3005 Si è in presenza di un reclamo di contributi personali arreex-3006 trati in particolare se:

– sono reclamati per la prima volta contributi personali dopo lo scadere del periodo di pagamento in seguito all’affiliazione retroattiva di una persona soggetta all’obbligo contributivo89;

– in una decisione precedente i contributi effettivamente dovuti sono stati fissati a un livello troppo basso.

3006 Non sono considerati come un reclamo di contributi arreex-3004 trati:

– la riscossione periodica dei contributi di cui all’art. 34 OAVS;

– l’adeguamento dei contributi d’acconto conformemente all’art. 24 cpv. 3 e all’art. 35 cpv. 2 OAVS (v. N. 2059 segg.);

– la fatturazione del saldo dei contributi sulla base del conteggio dei salari o della tassazione fiscale secondo gli arti. 25 cpv. 2 e art. 36 cpv. 4 OAVS (N. 2082 segg.).

89 9 maggio 1958 RCC 1958 pag. 427 DTFA 1958 pag. 121

7 settembre 1962 RCC 1963 pag. 115 DTFA 1962 pag. 195

84

1.2 Condizioni

3007 In linea di principio, le casse di compensazione sono teex-3009 nute a reclamare il pagamento di tutti i contributi dovuti e

non pagati90.

3008 Il principio dell’agire secondo la buona fede è applicabile ai ex-3013 contributi paritari arretrati91. V. la CCONT.

3009 In linea di principio spetta alla cassa di compensazione ex-3014 provare che nessun contributo è stato versato o che l’im-

porto dei contributi pagati è inferiore a quello dovuto92. Per i contributi paritari, i N. 2152 seg. si applicano per analogia.

3010 Non occorre eseguire la procedura di diffida prima di emaex-3015 nare una decisione di pagamento di contributi arretrati

(v. N. 2184 segg.)93.

3011 Se i contributi per un determinato periodo sono stati fissati ex-3010 mediante una decisione sui contributi passata formalmente

in giudicato e si rivelano poi essere insufficienti, le casse di compensazione possono reclamare i contributi arretrati soltanto se sono soddisfatte le condizioni per il riesame delle decisioni passate in giudicato94 (cfr. CCONT; per il cambiamento di statuto, v. N. 3020). La cassa deve quindi riconsiderare la decisione passata in giudicato e sostituirla con una nuova, la quale fissa i contributi totali per il periodo in questione95.

90 6 febbraio 1951 RCC 1951 pag. 160 DTFA 1951 pag. 32

17 maggio 1963 RCC 1963 pag. 455 DTFA 1963 pag. 99

25 marzo 1992 RCC 1992 pag. 333 –

91 3 settembre 1980 RCC 1981 pag. 194 DTF 106 V 139

10 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 156 –

92 1° maggio 1957 RCC 1958 pag. 60 DTFA 1957 pag. 127

93 7 settembre 1962 RCC 1963 pag. 115 DTFA 1962 pag. 195

94 24 gennaio 1953 RCC 1953 pag. 135 –

25 febbraio 1959 RCC 1959 pag. 296 DTFA 1959 pag. 25

19 febbraio 1963 RCC 1963 pag. 273 DTFA 1963 pag. 84

9 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 147 DTF 121 V 1

27 giugno 1996 VSI 1996 pag. 256 DTF 122 V 165

95 2 settembre 2009 9C_33/2009 –

85

3012 In caso di modifica della prassi amministrativa – fondata su ex-3011 una nuova giurisprudenza o su nuove istruzioni ammini-

strative –, le casse di compensazione non sono autorizzate a riesaminare le decisioni in materia di contributi passate in giudicato e a reclamare, in tali casi, contributi arretrati attenendosi alla nuova prassi. Devono, invece, applicarla a tutti i casi non ancora sbrigati96.

1.2.1 Procedura

3013 La cassa di compensazione reclama il pagamento dei conex-3017 tributi arretrati.

3014 I contributi vanno versati entro 30 giorni dalla fatturazione. ex-3018 Per la fatturazione è determinante la data di emissione

della fattura, non la data d’invio al destinatario. La fattura deve essere inviata al più tardi alla data di emissione.

3015 La fattura stabilisce espressamente la data ultima entro la ex-3019 quale il pagamento deve pervenire alla cassa.

3016 Se necessario, la cassa di compensazione emana una deex-3020 cisione formale. Deve emanare la decisione secondo

l’art. 49 cpv. 1 LPGA quando vi è disaccordo con l’interessato sul contenuto della comunicazione (art. 51 cpv. 2 LPGA)97. Nella misura in cui questa interessi i diritti e i doveri dei salariati, per principio deve essere notificata loro98. Sono fatti salvi i N. 2175 segg.

96 17 giugno 1957 RCC 1958 pag. 26 DTFA 1957 pag. 174

23 maggio 1958 RCC 1958 pag. 350 DTFA 1958 pag. 97

97 9 marzo 2018 9C_646/2017 –

98 13 dicembre 1978 RCC 1979 pag. 115 –

13 marzo 1987 RCC 1987 pag. 612 DTF 113 V

29 giugno 2019 9C_539/2018 –

86

1.2.2 Contributi paritari

3017 I contributi del datore di lavoro e quelli del salariato devono ex-3021 essere reclamati al datore di lavoro, anche se questi ha

omesso di dedurre i contributi del salariato (v. N. 2031)99.

3018 Una decisione di pagamento di contributi paritari arretrati è ex-3022 fondata anche se il salario determinante è stato assegnato

a un’altra persona anziché al salariato designato nella decisione100.

1.2.3 Contributi personali

3019 Per il reclamo di contributi arretrati sul reddito dell’attività ex-3023 indipendente e per quello dei contributi degli assicurati

senza attività, si vedano anche le DIN.

1.3 Cambiamento dello statuto dell’assicurato

3020 Si parla di cambiamento dello statuto dell’assicurato

ex-3024 quando un reddito da lavoro soggetto a contribuzione è in

seguito valutato in modo differente, totalmente o parzialmente, oppure se risulta che un assicurato che versava contributi come persona senza attività lucrativa ne esercitava una o viceversa.

3021 Nei casi in cui sia già passata in giudicato una decisione ex-3025 sui contributi alle assicurazioni sociali in questione, affinché

si possa procedere al cambiamento di statuto dell’assicurato deve esistere un motivo di riesame101 (riconsiderazione o revisione: cfr. art. 53 LPGA e CCONT) se:

99 2 settembre 1949 RCC 1949 pag. 388 DTFA 1949 pag. 179

26 novembre 1956 RCC 1957 pag. 317 –

100 27 novembre 1957 RCC 1958 pag. 93 –

101 9 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 147 –

27 giugno 1996 VSI 1996 pag. 256 DTF 122 V 165

87

– un assicurato ha versato contributi personali su un reddito da attività lucrativa indipendente e questo reddito risulta poi essere compreso del tutto o in parte nel salario determinante;

– sono stati versati contributi paritari su un reddito che si rivela in seguito provenire da un’attività lucrativa indipendente;

– un assicurato è stato ritenuto persona senza attività lucrativa mentre aveva, durante questo tempo, conseguito un salario determinante.

3022 Se si tratta di un cambiamento di statuto riferito al futuro, ex-3026 per principio il primo esame dello statuto è effettuato libera-

mente102.

3023 Se il cambiamento dello statuto concerne sia retribuzioni ex-3027 sulle quali sono già stati riscossi contributi alle assicura-

zioni sociali che redditi su cui non è ancora stata emanata alcuna decisione, per quanto riguarda la parte già passata in giudicato bisogna verificare se esistano le premesse per una riconsiderazione o per una revisione processuale,

mentre le condizioni per le retribuzioni non ancora rilevate vanno verificate liberamente103.

3024 La cassa di compensazione può procedere alla riconsideex-3028 razione di una decisione passata in giudicato che definisce

determinate retribuzioni come reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente se questa si rivela senza dubbio errata e se la sua rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). La notevole importanza è normalmente soddisfatta, viste le conseguenze sulla qualità dell’assicurato in altre assicurazioni sociali (in particolare l’AD e la previdenza professionale).

102 9 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 147 –

103 9 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 147 –

88

3025 La cassa di compensazione deve procedere alla revisione ex-3029 di una decisione passata in giudicato qualora vengano alla

luce fatti rilevanti o mezzi di prova nuovi in grado di modificarla e che non potevano essere prodotti in precedenza104 (art. 53 cpv. 1 LPGA).

3026 Se la riconsiderazione o la revisione nei casi di cui ai ex-3030 N. 3021 e 3023 accerta l’esistenza di un salario determi-

nante, va emanata una decisione di pagamento dei contributi arretrati.

3027 I contributi pagati in più sul reddito dell’attività indipendente ex-3035 per l’anno oggetto di un reclamo di contributi paritari arre-

trati devono essere attribuiti alla parte a carico del salariato dei contributi paritari reclamati al datore di lavoro105.

3028 Questa regola vale anche quando la cassa che reclama i ex-3036 contributi paritari non è quella cui sono stati versati i contri-

buti personali da attribuire ai contributi paritari106.

3029 Se i contributi paritari sono stati pagati interamente dal daex 3037 tore di lavoro, o se i contributi personali versati oltrepas-

sano l’importo dei contributi del salariato, la cassa di compensazione deve restituire all’assicurato i contributi personali eccedenti107.

3030 Il conteggio dei contributi e la restituzione di quelli ecceex 3038 denti sono effettuati d’ufficio.

3031 Se in sede di riconsiderazione o revisione nei casi di cui ai

N. 3021 e 3023 si accerta l’esistenza di un reddito da attività lucrativa indipendente, i contributi vanno stabiliti mediante una decisione sui contributi. Sono determinanti gli art. 22 segg. OAVS (cfr. DIN).

104 8 marzo 1993 – DTF 119 V 183

22 dicembre 1993 – DTF 119 V 477

105 25 febbraio 1959 RCC 1959 pag. 296 DTFA 1959 pag. 25

26 gennaio 2012 9C_459/2011 Sélection de l’OFAS – n. 35

106 25 febbraio 1959 RCC 1959 pag. 296 DTFA 1959 pag. 25

107 9 dicembre 1960 RCC 1961 pag. 281 DTFA 1960 pag. 309

89

3032 I contributi del datore di lavoro versati erroneamente vanno ex-3039 restituiti alla persona che li ha versati credendo di essere il

datore di lavoro dell’assicurato.

3033 I contributi del salariato devono essere attribuiti ai contributi ex-3040 personali dovuti dall’assicurato, a meno che la persona che

ha versato i contributi paritari provi di non aver dedotto i contributi dal salario. In questo caso, anche i contributi del salariato devono essere restituiti al datore di lavoro. Per il resto, i N. 3065 segg. sono applicabili per analogia.

3034 La decisione (di pagamento dei contributi arretrati o fisex-3032 sante l’ammontare dei contributi), oltre agli elementi abi-

tuali, deve comprendere:

– l’abrogazione della decisione già passata in giudicato con relativa motivazione;

– l’indicazione che la decisione comporta un cambiamento dello statuto.

3035 Il fatto che la decisione iniziale di pagamento di contributi ex-3033 sia stata emanata dalla cassa che reclama i contributi pari-

tari arretrati o provenga da un’altra cassa è irrilevante108.

3035.1 La decisone deve essere comunicata a tutte le parti diretta-1/25 mente interessate dal cambiamento dello statuto e non sol-

tanto alla persona giuridica o fisica che è debitrice dei contributi nei confronti della cassa di compensazione competente.

3036 Se contributi paritari arretrati sono reclamati per un anno ex-3034 nel quale l’assicurato ha conseguito anche un reddito da

un’attività indipendente e se il reddito del periodo di calcolo comprendeva una parte di salario determinante, questa parte deve essere separata dal reddito di questo periodo. Il contributo dovuto sul reddito dell’attività indipendente deve essere ricalcolato sulla differenza così ottenuta109.

108 13 aprile 1957 RCC 1957 pag. 364 –

109 13 aprile 1957 RCC 1957 pag. 364 –

90

2. Condono del pagamento di contributi paritari arre-

trati

2.1 Definizione

3037 Il condono totale o parziale del pagamento di contributi arex-3042 retrati deve essere accordato al debitore che riteneva in

buona fede di non dover pagare i contributi reclamati, se questo pagamento costituirebbe per lui un onere troppo grave, tenendo conto delle sue condizioni economiche (art. 40 cpv. 1 OAVS).

3038 Può essere condonato soltanto il pagamento di contributi ex-3044 arretrati (v. N. 3003), e non il pagamento dei contributi re-

clamati per il periodo corrente del conteggio110.

3039 Per i contributi arretrati dovuti da lavoratori indipendenti, da ex-3043 persone senza attività lucrativa e da salariati il cui datore di

lavoro non è tenuto a pagare i contributi, è applicabile l’art. 11 cpv. 1 LAVS (a questo proposito cfr. DIN)111.

2.2 Condizioni

2.2.1 In generale

3040 Il condono del pagamento di contributi è subordinato a due ex-3045 condizioni: la buona fede e l’onere troppo grave.

Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente (art. 40 cpv. 1 OAVS)112.

5 luglio 1957 RCC 1958 pag. 65 –

25 febbraio 1959 RCC 1959 pag. 296 DTFA 1959 pag. 25

9 novembre 1960 RCC 1961 pag. 283 DTFA 1960 pag. 303

110 9 maggio 1958 RCC 1958 pag. 427 DTFA 1958 pag. 121

111 16 febbraio 1959 RCC 1959 pag. 125 DTFA 1959 pag. 47

6 novembre 1987 RCC 1988 pag. 132 DTF 113 V 248

112 10 dicembre 1958 RCC 1959 pag. 63 DTFA 1958 pag. 237

6 novembre 1987 RCC 1988 pag. 132 DTF 113 V 248

3 settembre 1980 RCC 1981 pag. 194 DTF 106 V 139

91

3041 Il condono non deve inoltre recare danno ai salariati inteex-3046 ressati dal provvedimento113, ovvero per i salariati non de-

vono venire a crearsi lacune contributive. Sempre che non ne derivi un onere eccessivo, i salariati interessati devono essere sentiti.

3042 Le condizioni per il condono dei contributi devono essere ex-3047 riunite nella persona del debitore, cioè in generale nella

persona del datore di lavoro. Di regola, le condizioni del salariato non entrano in linea di conto (v. tuttavia N. 3049)114.

3043 Il condono dei contributi può anche essere accordato a una ex-3048 persona giuridica115 o a una società di persone; in tal caso,

bisogna anche considerare le condizioni economiche dei soci illimitatamente responsabili.

2.2.2 Buona fede

3044 Bisogna dare per scontato che il datore di lavoro conosca il ex-3049 suo obbligo di pagare contributi sui salari da lui versati116.

3045 Non è in buona fede chiunque non consideri le circostanze ex-3050 con debita scrupolosità e non versi tutti i contributi dovuti

alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro che ha dei dubbi sul versamento di contributi paritari su una prestazione da lui versata deve informarsi presso la cassa di compensazione. Se non lo fa, non si può considerare che abbia agito in buona fede117.

113 30 novembre 1954 RCC 1955 pag. 196 DTFA 1954 pag. 269

114 10 dicembre 1958 RCC 1959 pag. 63 DTFA 1958 pag. 237

115 30 novembre 1954 RCC 1955 pag. 196 DTFA 1954 pag. 269

20 aprile 1956 RCC 1956 pag. 230

6 novembre 1987 RCC 1988 pag. 132 DTF 113 V 248

116 20 aprile 1956 RCC 1956 pag. 230 –

117 20 aprile 1956 RCC 1956 pag. 230 –

23 maggio 1960 RCC 1961 pag. 154 –

92

3046 Non c’è buona fede neppure quando il datore di lavoro non ex-3051 rispetta le istruzioni della cassa di compensazione concer-

nenti i suoi obblighi legali118.

2.2.3 Onere troppo grave

3047 Il pagamento di contributi arretrati costituisce un onere ex-3052 troppo grave per il datore di lavoro quando lo mette in uno

stato di disagio e gli impedisce di far fonte ai suoi bisogni indispensabili e a quelli della sua famiglia119.

3048 La nozione di onere troppo grave corrisponde a quella ex-3053 dell’inesigibilità ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LAVS per quanto

concerne la riduzione dei contributi (cfr. DIN)120.

3049 Il fatto che il datore di lavoro non possa più ottenere il paex-3054 gamento dei contributi da parte dei salariati non giustifica di

per sé l’ammissione dell’onere troppo grave121. Occorre tuttavia tenerne conto quando si valutano le condizioni economiche del datore di lavoro.

3050 Sono determinanti le condizioni dei debitori di contributi nel ex-3055 momento in cui la cassa di compensazione reclama il pa-

gamento dei contributi arretrati122.

3051 Se le circostanze cambiano durante la procedura del conex-3056 dono, sono determinanti le nuove circostanze.

118 6 novembre 1974 RCC 1975 pag. 205 DTF 100 V 151

119 11 novembre 1957 RCC 1958 pag. 97 –

15 ottobre 1958 RCC 1958 pag. 426 –

19 maggio 1960 RCC 1961 pag. 155 –

6 novembre 1987 RCC 1988 pag. 132 DTF 113 V 248

120 15 ottobre 1958 RCC 1958 pag. 426 –

121 11 novembre 1957 RCC 1958 pag. 97 –

122 7 novembre 1972 RCC 1973 pag. 527 DTF 98 V 251

6 novembre 1987 RCC 1988 pag. 132 DTF 113 V 248

93

2.3 Procedura

2.3.1 Domanda di condono e condono accordato d’uffi-

cio

3052 Il debitore di contributi che desidera il condono deve preex-3057 sentare una domanda scritta. Può anche farla verbalmente

presso la cassa di compensazione, ma si deve allora stendere un verbale e farlo firmare all’interessato (art. 40 cpv. 2 OAVS; v. tuttavia N. 3059).

3053 La richiesta deve essere depositata presso la cassa di ex-3058 compensazione entro 30 giorni dalla notifica della deci-

sione di pagamento di contributi arretrati (art. 40 cpv. 2 OAVS).

3054 Il debitore di contributi deve motivare la richiesta e provare ex-3059 i fatti che adduce per ottenere il condono (art. 40 cpv. 2

OAVS).

3055 Di regola, la richiesta può essere presentata solo dal daex-3060 tore di lavoro e non dai salariati.

3056 Quando le condizioni necessarie per il condono del pagaex-3061 mento di contributi arretrati sono manifestamente adem-

piute, la cassa di compensazione può pronunciare il condono d’ufficio (art. 40 cpv. 3 OAVS).

2.3.2 Decisione di condono

3057 La cassa di compensazione deve pronunciarsi sulla doex-3062 manda in una decisione formale (art. 40 cpv. 2 e 4 OAVS).

3058 Nella procedura di opposizione contro la decisione di pagaex-3063 mento di contributi arretrati la cassa di compensazione

sbriga la richiesta di condono con una decisione su opposizione.

94

2.3.3 Condono dei contributi in caso di litispendenza

3059 Se un procedimento di ricorso avente per oggetto un debito ex 3064 contributivo è pendente, il condono di questi contributi può

essere richiesto nel corso del processo, a titolo di conclusioni subordinate.

3060 La cassa di compensazione deve allora pronunciarsi su ex-3065 questa richiesta e presentare in merito una proposta al giu-

dice (decisione emanata «lite pendente»). Questa proposta sostituisce la decisione di condono e permette al tribunale cantonale delle assicurazioni di deliberare sulla questione123.

B. Restituzione di contributi

1. Restituzione

1.1 Definizione

Chiunque ha pagato contributi non dovuti può reclamarne 3061 la restituzione alla cassa di compensazione (art. 41

ex-3066

OAVS)124.

3062 I contributi fissati in una decisione passata in giudicato non ex-3067 possono, in linea di massima, essere oggetto di una richie-

sta di restituzione125. La restituzione di tali contributi può avvenire soltanto se la cassa di compensazione riconsidera la sua decisione (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA e CCONT).

3063 È esclusa la restituzione di contributi fissati da una senex-3068 tenza del giudice passata materialmente in giudicato.

3064 Si deve operare una distinzione tra la restituzione vera e ex-3069 propria e:

123 13 aprile 1950 RCC 1950 pag. 260 –

124 1° dicembre 1982 RCC 1983 pag. 374 –

125 29 febbraio 1980 RCC 1980 pag. 466 –

95

– il rimborso di contributi versati a giusto titolo, concesso sotto certe condizioni a stranieri e ai loro superstiti secondo l’art. 18 cpv. 3 LAVS (a questo proposito cfr. Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e le direttive in materia);

– la restituzione dei contributi in caso di cambiamento dello statuto dell’assicurato (v. N. 3027 segg.).

Per la restituzione (o l’imputazione) di contributi pagati sul reddito da lavoro da un assicurato che non esercita un’attività lucrativa, si vedano le DIN.

1.2 Persone legittimate a chiedere la restituzione

3065 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi spetta alla ex-3070 persona che li ha versati o ai suoi eredi.

3066 Anche i contributi del salariato devono in linea di massima ex-3071 essere restituiti al datore di lavoro. Devono esserlo in ogni

caso se è stato quest’ultimo a versarli.

3067 Dal canto suo, il datore di lavoro deve restituire al salariato ex-3072 la parte dei contributi paritari pagata da quest’ultimo.

3068 I contributi del salariato devono essergli restituiti direttaex-3073 mente se questi non è più al servizio del datore di lavoro.

1.3 Procedura

3069 La persona soggetta all’obbligo contributivo deve per prinex-3076 cipio chiedere la restituzione di contributi.

3070 Tuttavia, se la cassa di compensazione constata senza riex-3077 serve che una persona ha pagato contributi manifesta-

mente indebiti, deve restituirli d’ufficio.

3071 La cassa di compensazione deve restituire i contributi o ex-3078 compensarli con debiti contributivi.

96

3072 Se la restituzione di un importo esiguo comporta un onere ex-3079 eccessivo, le casse di compensazione possono accreditare

l’importo da restituire su fatture di futuri debiti contributivi, a condizione che la persona soggetta all’obbligo contributivo non vi si opponga (cfr. DIN).

3073 Nell’ambito della procedura relativa ai contributi d’acconto ex-3080 secondo gli art. 24 cpv. 1 e art. 35 cpv. 2 OAVS, la restitu-

zione avviene di regola nel quadro della procedura di compensazione (art. 25 e art. 36 OAVS).

3074 I contributi pagati in eccesso possono essere restituiti già ex-3081 prima della compensazione, se la persona soggetta all’ob-

bligo contributivo non deve alcun contributo per il periodo di pagamento in questione oppure in caso di variazione sostanziale del reddito secondo l’art. 24 cpv. 4 o art. 35 cpv. 2 OAVS (v. N. 2056 segg. e DIN).

3074.1 I contributi di acconto delle persone esercitanti un’attività 1/24 indipendente sono considerati come «contributi pagati in

eccesso» ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 LAVS e dell’art. 25 cpv. 3 LPGA soltanto dal momento in cui è stata emanata una decisione definitiva sull’obbligo contributivo. Pertanto, i termini di perenzione per il diritto al rimborso iniziano a decorrere soltanto con la fissazione definitiva dei contributi126.

2. Restituzione dei contributi paritari versati su presta-

zioni soggette all’imposta federale diretta sull’utile netto delle persone giuridiche

2.1 In generale

3075 Si può chiedere la restituzione dei contributi paritari versati ex-3083 sulle prestazioni di persone giuridiche (società o coopera-

tive) oggetto di una tassazione passata in giudicato che le sottopone all’imposta federale diretta sull’utile netto

(cfr. DSD).

126 2 marzo 2023 9C_219/2022 DTF 149 V

97

3076 Il capitolo sulla restituzione dei contributi (N. 3061 segg.) è ex-3083 applicabile a tali richieste, se le regole esposte di seguito

non stabiliscono altrimenti.

2.2 Procedura

3077 La richiesta di restituzione deve essere inoltrata per iscritto. ex-3084 Il relativo modulo è consegnato dalla cassa di compensa-

zione (v. allegato 4). Se si utilizza il modulo, in un primo momento

– le pagine 1–3 devono essere inviate all’autorità fiscale cantonale per l’imposta federale diretta;

– la pagina 4 direttamente alla cassa di compensazione. In un secondo momento, l’autorità fiscale rinvia al datore di lavoro le pagine 2 e 3, debitamente compilate, nelle quali si dichiara che la prestazione è stata inclusa nell’utile netto imponibile della persona giuridica e di conseguenza assoggettata all’imposta federale diretta.

Infine, il datore di lavoro inoltra alla cassa di compensazione la richiesta motivata di restituzione dei contributi (pag. 3). Altri documenti, quali, per esempio, la corrispondenza con le autorità fiscali, non costituiscono prove sufficienti.

Se richiesto dalla cassa di compensazione, vanno allegati altri giustificativi (documenti contabili ecc.).

3078 La richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro; ex-3085 eccezionalmente può essere inoltrata anche dal salariato.

3079 Se la richiesta è presentata dal datore di lavoro, il salariato ex-3086 dovrà autorizzare per iscritto la cassa di compensazione a

restituire al datore di lavoro i contributi che egli ha versato. L’autorizzazione deve essere rilasciata sulla richiesta di restituzione o sulla dichiarazione menzionata al N. 3077.

3080 Se la richiesta è presentata dal salariato, i contributi del daex-3087 tore di lavoro devono essere restituiti direttamente a

quest’ultimo.

98

2.3 Termini di scadenza

3081 La richiesta di restituzione di contributi deve essere preex-3088 sentata per iscritto alla cassa di compensazione entro un

anno dal momento in cui la tassazione dell’imposta federale diretta è passata in giudicato, poiché altrimenti sopravviene la prescrizione (v. N. 5069).

3082 Le casse di compensazione devono richiamare in modo ex-3089 mirato l’attenzione delle società di capitali o delle coopera-

tive interessate sul termine di scadenza figurante al

N. 3081, riferendosi all’art. 16 cpv. 3 LAVS.

2.4 Esame delle richieste

3083 La cassa di compensazione non è tuttavia vincolata dalla ex-3090 decisione dell’autorità fiscale, che risulta dal modulo di di-

chiarazione citato al N. 3077127.

3084 La cassa di compensazione deve accertarsi che i contributi ex-3091 di cui si chiede la restituzione siano realmente stati pagati.

A questo scopo, se ciò non è desumibile dalla dichiarazione (v. N. 3077), deve ricercare in quale anno la prestazione è stata concessa o accreditata. Dal punto di vista dell’AVS, non è importante sapere a quale anno la prestazione si riferisce.

3085 Se nella dichiarazione citata al N. 3077 le prestazioni venex-3092 gono espressamente indicate come tantièmes (partecipa-

zioni agli utili) o se altre prestazioni in denaro appaiono come tantièmes dissimulate, la richiesta di rimborso deve essere rifiutata per tale importo (cfr. DSD).

3086 Se la domanda di rimborso è rifiutata dalla cassa di comex-3093 pensazione, il rifiuto dovrà essere notificato al datore di la-

voro e al salariato mediante decisione.

127 1° marzo 1977 RCC 1977 pag. 395 DTF 103 V 1

99

3087 Se il reddito da cui sono stati restituiti i contributi è già stato ex-3094 iscritto nel CI dell’assicurato, questa iscrizione deve essere corretta (cfr. D CA/CI).

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2021 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.04 i DRC

100

4a parte: Interessi di mora e compensativi

Indicazione generale:

 contabilizzazione cfr. DCMF  AVS/AI facoltativa cfr. DAF

1. In generale

1.1 Elementi di base

4001 Nell’ambito dei contributi, gli interessi di mora e quelli com-

pensativi sono interessi detti «di compensazione», in quanto sono volti a compensare il danno subìto dal creditore con l’utile che il debitore ha conseguito pagando i suoi contributi in ritardo.

4002 Gli interessi di mora sono dovuti dalle persone soggette ex-4003 all’obbligo contributivo, mentre gli interessi compensativi

vanno loro versati. Gli interessi di mora sui contributi salariali sono dovuti dai datori di lavoro e a questi ultimi vanno versati gli interessi compensativi. Non è ammissibile addossare gli interessi di mora al lavoratore. Rimangono riservati i casi dei vignaioli a cottimo (art. 37 OAVS)128.

4003 Gli interessi di mora hanno un carattere accessorio: se e ex-4002 nella misura in cui un credito per contributi è estinto se-

condo l’art. 16 cpv. 2 e 3 LAVS, non è più possibile far valere interessi di mora o compensativi129.

4004 Il tasso per gli interessi di mora e compensativi è del 5 per ex-4053 cento l’anno (art. 42 cpv. 2 OAVS)130.

128 26 marzo 1984 RCC 1984 pag. 509 –

129 6 marzo 1985 RCC 1985 pag. 276 DTF 111 V 89

10 settembre 1991 RCC 1991 pag. 520 DTF 117 V 185

24 dicembre 1993 VSI 1994 pag. 177 DTF 119 V 233

130 9 aprile 2008 Sélection de l’OFAS – n. 12 DTF 134 V 202

27 maggio 2013 Sélection de l’OFAS – n. 42 DTF 139 V 297

101

1.2 Oggetto degli interessi

4005 Sono dovuti interessi:

ex-4049 – sui contributi AVS/AI/IPG/AD;

– sui contributi alle spese di amministrazione secondo l’art. 69 cpv. 1 LAVS;

– sui contributi dovuti secondo la LAF;

– sui contributi dovuti secondo la LAFam.

4006 Non sono dovuti interessi:

ex-4050 – sulle tasse di diffida (art. 34a cpv. 2 OAVS);

– sulle spese cagionate dalla tassazione d’ufficio (art. 38 cpv. 3 OAVS);

– sulle multe d’ordine (art. 91 LAVS);

– sui supplementi secondo l’art. 14bisLAVS.

4007 Sugli interessi di mora e compensativi non versati non ex-4051 sono dovuti né interessi di mora né interessi compensativi.

1.3 Termini per la riscossione e il versamento degli in-

teressi

4008 Il termine inizia a decorrere:

ex-4040 – il primo giorno dopo il periodo di pagamento (art. 41bis 1/26 cpv. 1 lett. a OAVS; p. es. il 1° febbraio per i contributi

paritari di gennaio o il 1° luglio per i contributi d’acconto personali per il secondo trimestre [v. art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS]);

– il primo giorno dopo la fatturazione (art. 41biscpv. 1 lett. c, e e g OAVS); il giorno della fatturazione non viene quindi preso in considerazione;

– il 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio (art. 41biscpv. 1 lett. d OAVS);

– il primo giorno dopo il ricevimento del conteggio completo e regolare (art. 41tercpv. 3 OAVS); il giorno del ricevimento del conteggio non viene quindi preso in considerazione.

102

4009 Il termine cessa di decorrere:

ex-4041 – il 30° giorno dopo il periodo di pagamento (art. 41bis 1/26 cpv. 1 lett. a OAVS; p. es. il 2 marzo [o il 1° marzo per gli

anni bisestili] per i contributi paritari di gennaio

[cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS]) oppure il 30 luglio per i contributi d’acconto personali per il secondo trimestre (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b OAVS);

– il 30° giorno dopo la fatturazione (art. 41biscpv. 1 lett. c, e et q OAVS; p. es. il 14 agosto se la fatturazione è stata eseguita il 15 luglio);

– il 30° giorno dopo il termine del periodo di conteggio, ovvero il 30 gennaio (art. 41biscpv. 1 lett. d OAVS);

– il 30° giorno dopo il ricevimento del conteggio completo e regolare (art. 41tercpv. 3 OAVS; p. es. l’11 febbraio se il conteggio arriva il 12 gennaio).

4010 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o ex-4042 un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, il termine è pro-

rogato al primo giorno feriale seguente131.

4010.1 Per il termine ai sensi dell’art. 41biscpv. 1 lett. f OAVS (conex-4042 tributi d’acconto almeno il 25 % inferiori), si vedano i

1/26 N. 4036 segg. Per il termine di comunicazione ai sensi

dell’art. 41biscpv. 1 lett. g OAVS (utili di liquidazione), si vedano i N. 4039.2 segg.

2. Interessi di mora

2.1 Procedura e condizioni

4011 Gli interessi di mora sono dovuti non appena sono soddiex-4004 sfatte le condizioni poste per la loro riscossione

dall’art. 41biscpv. 1 OAVS132. La diffida non costituisce una condizione che implica il pagamento d’interessi di mora133. Gli interessi di mora sono dovuti anche quando il ritardo

131 19 agosto 2004 VSI 2004 pag. 257 –

132 9 aprile 2008 Sélection de l’OFAS – n. 12 DTF 134 V 202

133 26 febbraio 1985 RCC 1985 pag. 274 –

103

non è imputabile né a un errore della cassa di compensazione né a una colpa dell’assicurato134. Per le eccezioni legate alla diffusione del coronavirus, si veda il N. 4043.2.

4012 La cassa di compensazione comunica al debitore dei conex-4063 tributi l’ammontare degli interessi dovuti e, se questi sono

contestati o non vengono versati, emana una decisione che ordina il pagamento degli interessi dovuti.

4013 I contributi sono considerati pagati se giungono alla cassa ex-4052 di compensazione o le vengono accreditati (art. 42 cpv. 1

OAVS). Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento135.

4014 È determinante la data in cui viene emanata la fattura e ex-4044 non quella in cui essa viene recapitata al destinatario

(v. N. 2082 segg.).

2.2 Contributi periodici

(art. 41biscpv. 1 lett. a OAVS)

2.2.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4015 Di regola gli interessi di mora devono essere versati sui ex-4006 contributi non pagati entro 30 giorni dalla fine del periodo di

pagamento (v. N. 2008 segg.). Essi includono i contributi fatturati per il periodo di pagamento e quelli effettivamente dovuti e da versare per questo periodo, ovvero:

– i contributi d’acconto paritari dovuti per il periodo di pagamento secondo l’art. 35 cpv. 1 OAVS;

– i contributi paritari effettivamente dovuti per il periodo di pagamento secondo l’art. 35 cpv. 3 OAVS;

– i contributi d’acconto personali dovuti per il periodo di pagamento secondo l’art. 24 OAVS.

134 24 gennaio 1992 RCC 1992 pag. 177 –

9 aprile 2008 Sélection de l’OFAS – n. 12 DTF 134 V 202

135 28 novembre 2002 VSI 2003 pag. 143 –

104

4016 Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi dovuti ex-4007 per il periodo di pagamento non sono ancora stati pagati

30 giorni dopo il termine di quest’ultimo (art. 41biscpv. 1 lett. a OAVS).

2.2.2 Decorrenza degli interessi

4017 Gli interessi di mora decorrono dal termine del periodo di ex-4008 pagamento per il quale sono dovuti:

1/26 – fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis

cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell’attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o alla dichiarazione di fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF); oppure

– in mancanza di esso, fino alla data della fatturazione (art. 41biscpv. 2, primo periodo in fine, OAVS).

4017.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli inte-

ressi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

2.3 Contributi arretrati reclamati per gli anni civili pas-

sati

(art. 41biscpv. 1 lett. b OAVS )

2.3.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4018 Sono considerati reclamati per gli anni civili passati i contriex-4009 buti che la cassa di compensazione reclama conforme-1/26 mente all’art. 39 OAVS per un anno passato, se viene a

sapere che il debitore dei contributi non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti. Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti gli utili di liquidazione (v. N. 4039.2 segg.).

105

4019 Questo significa che il pagamento non può più essere riex-4010 chiesto nel quadro ordinario dell’adeguamento degli ac-

conti (art. 24 cpv. 3 e art. 35 cpv. 3 OAVS) o della fatturazione del saldo sulla base del conteggio dei salari o della tassazione fiscale (art. 25 cpv. 3 e art. 36 cpv. 4 OAVS).

4020 Il reclamo di contributi arretrati per gli anni civili passati seex-4010 condo l’art. 41biscpv. 1 lett. b OAVS può concernere contri-

buti d’acconto personali o l’importo effettivamente dovuto di contributi paritari o personali.

4021 Le disposizioni concernenti il reclamo di contributi arretrati ex-4011 per gli anni civili passati si applicano in particolare alle si-

tuazioni seguenti:

– affiliazione retroattiva, per quanto riguarda il reclamo di o contributi d’acconto personali (comunicazione fiscale non ancora disponibile),

o contributi personali e

o contributi paritari;

– controllo presso i datori di lavoro, per quanto riguarda il reclamo di contributi paritari su questa base;

– sottrazione d’imposta, per quanto riguarda il reclamo di contributi personali in seguito a tale procedura;

– procedura di conteggio conclusa, per quanto riguarda il reclamo di contributi paritari dopo che è già stata effettuata la compensazione;

– procedura di fissazione dei contributi definitiva conclusa, per quanto riguarda il reclamo di

o contributi personali successivi a questa procedura, o eccezione: rettifica di comunicazioni fiscali (v.

N. 4033).

4022 Non sono considerati come un reclamo di contributi arreex-4010 trati per gli anni civili passati, in particolare:

1/26 – l’adeguamento degli acconti, per quanto riguarda

o i contributi paritari (art. 35 cpv. 2 OAVS) e

o i contributi personali (art. 24 cpv. 3 OAVS);

– il pagamento dei contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento, per quanto riguarda i contributi paritari (procedura soggetta ad autorizzazione di cui all’art. 35 cpv. 3 OAVS; art. 41biscpv. 1 lett. a OAVS);

106

– l’affiliazione retroattiva, per quanto riguarda il reclamo di contributi d’acconto personali fino al 31 dicembre

dell’anno civile seguente l’anno della realizzazione di un utile di liquidazione dopo la cessazione dell’attività (art. 41biscpv. 1 lett. g OAVS);

– i crediti derivanti dal conteggio, per quanto riguarda o i contributi paritari (art. 36 cpv. 4 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. c e d OAVS) e

o i contributi personali (art. 25 cpv. 2 OAVS;

art. 41biscpv. 1 lett. e, f e g OAVS).

4023 Vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arex-4012 retrati per gli anni civili passati (art. 41biscpv. 1 lett. b

OAVS).

4024 Se necessario, in caso di reclamo di contributi d’acconto ex-4012.1 personali arretrati, la cassa di compensazione può rinviare

la riscossione degli interessi di mora. Questi vengono calcolati solo una volta stabilito l’ammontare definitivo dei contributi in base alla comunicazione fiscale. Le persone tenute al pagamento dei contributi vanno informate al riguardo al momento del reclamo. Negli altri casi si applicano le usuali prescrizioni relative al calcolo degli interessi di mora.

2.3.2 Decorrenza degli interessi

4025 Gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine ex-4013 dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti fino alla

fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni (art. 39 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 41biscpv. 1 lett. b e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo, al rilascio dell’attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o alla dichiarazione di fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

107

4025.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli inte-

ressi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

2.4 Contributi salariali da compensare

(art. 41biscpv. 1 lett. c OAVS)

2.4.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4026 I contributi salariali da compensare corrispondono alla difex-4014 ferenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti

versati.

4027 Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da ex-4015 compensare non vengono pagati entro 30 giorni dalla fattu-

razione (art. 41biscpv. 1 lett. c OAVS).

2.4.2 Decorrenza degli interessi

4028 Gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della ex-4016 cassa di compensazione fino al pagamento completo dei

contributi (art. 41biscpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell’attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

4028.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli inte-

ressi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

108

2.5 Conteggio presentato in ritardo

(art. 41biscpv. 1 lett. d OAVS)

2.5.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4029 I datori di lavoro tenuti a versare contributi d’acconto deex-4017 vono presentare un regolare conteggio entro 30 giorni dalla

fine dell’anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS). Il conteggio viene considerato presentato in ritardo se non viene consegnato alla cassa di compensazione entro il 30 gennaio seguente la fine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti o se viene consegnato per tempo ma non risponde ai requisiti dell’art. 36 cpv. 1 OAVS (v. N. 2068 segg.). Per quanto attiene alla riscossione degli interessi, un conteggio risponde ai requisiti se i documenti forniti contengono le indicazioni sui salari soggetti a contribuzione necessarie per la fatturazione.

4030 Si devono riscuotere interessi di mora se i datori di lavoro ex-4018 non presentano un conteggio entro 30 giorni dalla fine

dell’anno civile e se in quel momento vi sono ancora contributi in mora (art. 41biscpv. 1 lett. d OAVS).

2.5.2 Decorrenza degli interessi

4031 Gli interessi decorrono dal 1° gennaio che segue la fine del ex-4019 periodo di conteggio fino alla presentazione del regolare

conteggio o, in mancanza di quest’ultimo, fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. d e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell’attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) oppure

all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) o alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

4031.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli inte-

ressi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

109

2.6 Contributi personali da compensare

(art. 41biscpv. 1 lett. e OAVS)

2.6.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4032 I contributi personali da compensare corrispondono alla difex-4020 ferenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti

versati.

4033 Essi comprendono anche i contributi fatturati in base a una ex-4021 rettifica della comunicazione fiscale, ma non quelli recla-

mati in seguito a un’affiliazione retroattiva o a una procedura per sottrazione d’imposta.

4034 Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da ex-4022 compensare non vengono pagati entro 30 giorni dalla fattu-

razione da parte della cassa di compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS).

4034.1 Vengono riscossi interessi di mora soltanto sul saldo risul-1/23 tante dalla fissazione definitiva dei contributi, nei casi in cui

questi ultimi non vengano pagati in tempo, ma non, ad esempio, su semplici «adeguamenti degli acconti».

2.6.2 Decorrenza degli interessi

4035 Gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della ex-4023 cassa di compensazione fino al pagamento completo dei

contributi (art. 41biscpv. 1 lett. e e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell’attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

4035.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli inte-

ressi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

110

2.7 Contributi d’acconto almeno il 25 per cento infe-

riori ai contributi effettivamente dovuti

(art. 41biscpv. 1 lett. f OAVS)

2.7.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4036 I contributi effettivamente dovuti per l’anno di contribuzione ex-4024 sono quelli fissati conformemente all’art. 25 cpv. 1 OAVS.

Per contributi d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quanto stabilito per l’anno di contribuzione conformemente all’art. 24 OAVS. I contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

4037 Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio ex-4025 dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di contribu-1/26 zione, i contributi d’acconto versati sono almeno il 25 per

cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100 per cento (a questo proposito v. l’esempio 2 nell’allegato 1)136. Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti gli utili di liquidazione (v. N. 4039.2 segg.).

4038 Se vengono riscossi interessi di mora secondo l’art. 41bis ex-4026 cpv. 1 lett. f OAVS, non si possono riscuotere contempora-

neamente interessi di mora sui contributi da compensare conformemente alla lettera e dello stesso articolo.

4038.1 Vengono riscossi interessi di mora soltanto sul saldo risul-1/23 tante dalla fissazione definitiva dei contributi, nei casi in cui

questi ultimi non vengano pagati in tempo, ma non, ad esempio, su semplici «adeguamenti degli acconti».

2.7.2 Decorrenza degli interessi

4039 Gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dopo la fine ex-4027 dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione fino alla

136 29 agosto 2008 Sélection de l’OFAS – n. 20 DTF 134 V 405

111

fatturazione da parte della cassa di compensazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2, in particolare secondo periodo in fine OAVS per analogia), al rilascio dell’attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF)137.

4039.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli inte-

ressi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

1/26 2.8 Contributi d’acconto e contributi personali da com-

pensare in caso di realizzazione di un utile di liqui-

dazione dopo la cessazione dell’attività

(art. 41biscpv. 1 lett. g OAVS)

4039.2 Alle persone che dopo aver cessato la loro attività lucrativa 1/26 indipendente realizzano un utile di liquidazione e informano

la cassa di compensazione entro la fine dell’anno civile seguente l’anno della realizzazione dell’utile vengono applicate le regole speciali menzionate di seguito.

4039.3 Se la cassa di compensazione non viene informata entro il 1/26 termine summenzionato, si applicano le disposizioni ordi-

narie (in particolare art. 41biscpv. 1 lett. b OAVS e N. 4018 segg., nonché art. 41biscpv. 1 lett. f OAVS e N. 4036

segg.).

137 29 agosto 2008 Sélection de l’OFAS – n. 20 DTF 134 V 405

112

1/26 2.8.1 Oggetto e riscossione degli interessi

1/26 2.8.1.1 Contributi d’acconto

4039.4 Sui contributi d’acconto che non sono versati entro

1/26 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compen-

sazione vanno pagati interessi di mora a partire da tale fatturazione (art. 41biscpv. 1 lett. g OAVS).

1/26 2.8.1.2 Contributi personali da compensare

4039.5 I contributi personali da compensare in caso di realizza-1/26 zione di un utile di liquidazione dopo la cessazione dell’atti-

vità indipendente corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

4039.6 Sono considerati tali anche i contributi fatturati in base a 1/26 una rettifica della comunicazione fiscale. Non sono invece

considerati tali i contributi reclamati in seguito a una procedura per sottrazione d’imposta o fatturati in base a un’affiliazione retroattiva avvenuta dopo il 31 dicembre dell’anno civile seguente l’anno della realizzazione dell’utile di liquidazione.

4039.7 Si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da 1/26 compensare non sono versati entro 30 giorni dalla fattura-

zione (art. 41biscpv. 1 lett. g OAVS).

4039.8 Se vengono riscossi interessi di mora in virtù dell’art. 41bis 1/26 cpv. 1 lett. g OAVS, non si possono riscuotere contempora-

neamente anche interessi di mora sui contributi personali da compensare in virtù delle lettere e e f dello stesso articolo.

1/26 2.8.2 Decorrenza degli interessi

4039.9 Per quanto riguarda i contributi d’acconto, gli interessi de-1/26 corrono dalla fatturazione fino al pagamento completo

(art. 41biscpv. 1 lett. g e cpv. 2 OAVS), oppure, in mancanza di esso, fino alla data della fatturazione.

113

4039.10 Per quanto riguarda i contributi personali da compensare, 1/26 gli interessi decorrono dalla fatturazione fino al pagamento

completo (art. 41biscpv. 1 lett. g e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell’attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

1/26 2.9 Conteggio e pagamento dei contributi nell’ambito della procedura semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN

(art. 41biscpv. 1 lett. c e d OAVS)

1/26 2.9.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4040 Per i suoi salariati, il datore di lavoro può conteggiare il saex-4028 lario in procedura semplificata, purché soddisfi le condi-

zioni di cui all’art. 2 LLN. Se sceglie la procedura semplificata, deve pagare i contributi una volta all’anno (art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS). Il datore di lavoro deve inoltrare un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine dell’anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS) e pagare i contributi alla cassa di compensazione entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 34 cpv. 3 OAVS).

4041 Si devono riscuotere interessi di mora se il datore di lavoro ex-4029 non presenta un regolare conteggio entro 30 giorni dalla

fine dell’anno civile (art. 41biscpv. 1 lett. d OAVS) o se i contributi fatturati dalla cassa di compensazione non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS).

114

1/26 2.9.2 Decorrenza degli interessi

4042 Nel caso in cui il conteggio venga presentato in ritardo, gli ex-4030 interessi decorrono dal 1° gennaio dopo il termine del pe-

riodo di conteggio, ovvero dal 1° gennaio dell’anno seguente fino all’inoltro di un regolare conteggio. In mancanza di ciò, gli interessi decorrono fino alla fatturazione da parte della cassa di compensazione (art. 41biscpv. 1 lett. d e cpv. 2 OAVS), al rilascio dell’attestato di carenza di beni definitivo (art. 149 cpv. 4 LEF) o all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

4043 Nel caso in cui i contributi vengano pagati in ritardo, gli inex-4031 teressi decorrono dalla fatturazione da parte della cassa di

compensazione fino al pagamento completo (art. 41bis cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS) o all’apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

4043.1 È tuttavia fatta salva la sospensione temporanea degli inte-

ressi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19; v. N. 4043.2 segg.).

1/26 2.10 Sospensione temporanea degli interessi di mora legata alla diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19)

(art. 41biscpv. 1bis[abrogato] e cpv. 1terOAVS)

a. Sospensione generale (21.3–30.6.2020)

4043.2 Non sono dovuti interessi di mora sull’integralità dei contri-

buti per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il

30 giugno 2020 (art. 41biscpv. 1terOAVS).

4043.3 Gli interessi di mora riprendono a decorrere normalmente a

partire dal 1° luglio 2020, tranne per i contributi per i quali è

115

stata concessa una dilazione di pagamento in relazione diretta con la diffusione del coronavirus (v. N. 4043.4 segg.).

b. Sospensione in caso di dilazione di pagamento le-

gata alla diffusione del coronavirus (1.7–20.9.2020)

4043.4 Sui contributi per i quali è stata accordata una dilazione di

pagamento in relazione diretta con la diffusione del coronavirus (pandemia di COVID-19) non sono dovuti interessi di mora dalla data della dilazione fino al 20 settembre 2020 (art. 41biscpv. 1bisOAVS in vigore dal 21 marzo 2020 al 20 settembre 2020: https://www.admin.ch/opc/it/officialcompilation/2020/875.pdf).

4043.5 Gli interessi di mora riprendono a decorrere normalmente

dal 21 settembre 2020.

4043.6 Inoltre, gli interessi di mora riprendono a decorrere se la di-

lazione di pagamento decade a causa della mancata osservanza delle condizioni di pagamento (art. 34b cpv. 3 OAVS; v. N. 2221).

4043.7 La sospensione degli interessi di mora si applica per analo-

gia anche alla proroga di un singolo versamento di contributi ai sensi del N. 2220.

c. Nessuna sospensione in caso di moratoria COVID-

19 (1.7–20.10.2020)

4043.8 Contrariamente alla regolamentazione sulla dilazione prov-

visoria, la concessione di una moratoria COVID-19 (secondo l’ordinanza del 16 aprile 2020 sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus [Ordinanza COVID-19 insolvenza]) non arresta la il decorso degli interessi di mora.

4043.9 Se la moratoria COVID-19 è interrotta e viene concessa

una moratoria provvisoria, gli interessi di mora cessano di decorrere a partire dalla concessione della moratoria provvisoria.

116

d. Esempi

4043.10 Esempio 1 – Contributi d’acconto senza dilazione di paga-

mento

Contributi d’acconto gennaio 2020. Ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione: 11 maggio 2020.

Decorrenza degli interessi: dall’1.2.2020 al 20.3.2020

4043.11 Esempio 2 – Contributi d’acconto con dilazione di paga-

mento

Contributi d’acconto 1° e 2° trimestre 2020: 10 000 fr. ciascuno. Richiesta di dilazione di pagamento presentata il 20 aprile 2020 per i contributi d’acconto per i primi due trimestri dell’anno 2020. Dilazione accordata il 28 maggio 2020.

Ricevimento del pagamento da Decorrenza degli interessi parte della cassa (in base al piano

d’ammortamento)

2500 fr. il 30 giugno 2020 --

2500 fr. il 31 luglio 2020 -- 2500 fr. il 31 agosto 2020 -- 2500 fr. il 30 settembre 2020 21.9.2020–30.9.2020 2500 fr. il 30 ottobre 2020 21.9.2020–30.10.2020 2500 fr. il 29 novembre 2020 21.9.2020–29.11.2020 2500 fr. il 31 dicembre 2020 21.9.2020–31.12.2020 2500 fr. il 30 gennaio 2021 21.9.2020–30.01.2021

117

4043.12 Esempio 3 – Reclamo di contributi arretrati

In seguito a un controllo del datore di lavoro, il 15 febbraio 2021 sono reclamati alla X SA contributi arretrati per 24 500 franchi per l’anno 2019. La cassa di compensazione riceve il pagamento entro 30 giorni.

Decorrenza degli interessi di mora: su 24 500 franchi dall’1.1.2020 al 20.3.2020 e dall’1.7.2020 al 15.2.2021.

4043.13 Esempio 4 – Contributi personali da compensare per il

2018

Dopo aver ricevuto la comunicazione fiscale, il 30 settembre 2022 la cassa di compensazione emana la decisione per i contributi personali del 2018. La differenza tra i contributi d’acconto versati e i contributi effettivamente dovuti in base alla comunicazione fiscale è di 20 000 franchi (differenza superiore al 25 %; art. 41biscpv. 1 lett. f OAVS). La cassa di compensazione riceve il pagamento il 16 novembre 2022.

Decorrenza degli interessi di mora: su 20 000 franchi dall’1.1.2020 al 20.3.2020 e dall’1.7.2020 al 16.11.2022.

1/26 2.11 Importi irrisori

4044 La cassa di compensazione può rinunciare a esigere gli inex-4064 teressi di mora maturati, se il loro importo è inferiore a

30 franchi. Non è invece ammesso rinunciare a esigere un importo superiore138.

1/26 2.12 Termine di perenzione

4045 Il termine di perenzione per il reclamo di interessi di mora è ex-4065 determinato in funzione del termine di perenzione per la fis-

138 21 agosto 2003 VSI 2004 pag. 56 –

118

sazione dei contributi, vale a dire a cinque anni, a decorrere dal momento in cui la cassa di compensazione è in grado di valutare e calcolare l’ammontare degli interessi di mora139.

3. Interessi compensativi

Indicazione generale:

 restituzione dei contributi v. N. 3061 segg.

3.1 Caso generale

(art. 41tercpv. 1 OAVS)

3.1.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4046 Di regola gli interessi compensativi vengono versati per ex-4034 contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati

dalla cassa di compensazione. Essi comprendono in particolare:

– i contributi salariali versati in eccesso;

– i contributi personali versati in eccesso;

– i contributi personali da compensare.

4047 Si devono versare interessi se la cassa di compensazione ex-4035 restituisce i contributi pagati, ma non dovuti, solo dopo il

termine dell’anno civile in cui sono stati versati.

4048 Gli interessi compensativi possono essere calcolati e conex-4035.1 cessi solo sulla base della decisione sui contributi definitiva

(v. in particolare l’esempio 2bisdell’allegato 1).

139 23 maggio 2003 VSI 2003 pag. 376 DTF 129 V 345

119

3.1.2 Decorrenza degli interessi

4049 Gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo il termine ex-4036 dell’anno civile in cui i contributi non dovuti sono stati ver-

sati fino alla restituzione completa (art. 41tercpv. 2 e 4 OAVS).

3.2 Contributi salariali da compensare

(art. 41tercpv. 3 OAVS)

3.2.1 Oggetto e riscossione degli interessi

4050 I contributi salariali da compensare sono quelli che la ex-4037 cassa di compensazione è tenuta a rimborsare ai datori di

lavoro in base al suo conteggio conformemente all’art. 36 cpv. 4 OAVS. Corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.

4051 Si devono versare interessi compensativi sui contributi paex-4038 gati, ma non dovuti, se la cassa di compensazione non li

restituisce o non li accredita all’affiliato entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio regolare (art. 36 cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 41tercpv. 2 e 4 OAVS; per il conteggio v. anche N. 2059 segg.). Riguardo al versamento degli interessi, un conteggio risponde ai requisiti se i documenti giustificativi per il conteggio contengono le indicazioni sui salari soggetti a contribuzione necessarie per la fatturazione.

3.2.2 Decorrenza degli interessi

4052 Gli interessi compensativi decorrono dal ricevimento del ex-4039 conteggio completo e regolare fino alla restituzione com-

pleta (art. 41tercpv. 3 e 4 OAVS).

120

3.3 Restituzione e compensazione

4053 La restituzione ha un suo ruolo nel versamento degli inteex-4045 ressi compensativi e nella determinazione del momento in

cui questi cessano di decorrere (art. 41tercpv. 1 e 3 OAVS).

4054 È determinante la data in cui il versamento viene effettuato ex-4046 e non quella in cui giunge al destinatario o gli viene accre-

ditato.

4055 La cassa di compensazione può versare gli interessi comex-4066 pensativi all’assicurato o compensarli con crediti nei con-

fronti di quest’ultimo.

4056 La compensazione con crediti (esigibili) nei confronti ex-4047 dell’affiliato è parificata alla restituzione.

4057 Se i contributi non vengono restituiti, ma accreditati, gli inex-4048 teressi cessano di decorrere non appena si può esigere il

credito con cui sono compensati.

4058 Per quanto riguarda gli interessi compensativi non si apex-4067 plica il limite per importi irrisori.

4. Calcolo degli interessi

4059 È determinante il calcolo secondo il metodo tedesco140, ovex-4054 vero:

– gli interessi sono calcolati in giorni;

– i mesi interi comprendono 30 giorni; e

– un anno intero comprende 360 giorni.

140 10 novembre 2003 VSI 2004 pag. 108 –

121

Si calcola la somma dei giorni nel modo seguente:

Fatturazione Decorrenza degli interessi Numero di

Primo giorno Ultimo giorno (ri- giorni cevimento del

pagamento)

1° mar. 2019 2 mar. 2019 16 dic. 2019285

30-1 = 29 16 (29+240+16)

15 apr. 2019 16 apr. 2019 31 mag. 2019145

30-15 = 15 un mese: 30 (15+30)

10 gen. 2019 11 gen. 2019 28 feb. 2019250

30-10 =20 un mese: 30 (20+30)

27 feb. 2019 28 feb. 2019 1° lug. 20192124

30-27 = 3 1 (3+120+1)

20 gen. 2016 21 gen. 2016 28 feb. 2016338

30-20 =10 28 (10+28)

20 gen. 2016 21 gen. 2016 29 feb. 2016340

30-20 = 10 un mese: 30 (10+30)

28 feb. 2016 29 feb. 2016 22 ago. 20163174

30-28 = 2 22 (2+150+22)

31 mag. 2019 1° giu. 2019 2 lug. 201932

un mese: 30 2 (30+2)

1Il 31 è considerato l’ultimo o il 30° giorno del mese.

2Negli anni normali il 28 febbraio è considerato l’ultimo o il 30° giorno del mese.

3Negli anni bisestili il 29 febbraio è considerato l’ultimo o il 30° giorno del mese e il 28 febbraio un giorno normale.

4060 Gli interessi iniziano a decorrere in particolare:

ex-4055 – il primo giorno dopo il periodo di pagamento (art. 41bis 1/26 cpv. 1 lett. a OAVS; p. es. il 1° febbraio per i contributi

paritari di gennaio o il 1° luglio per i contributi d’acconto personali per il secondo trimestre [v. art. 34 cpv. 1 lett. a e b OAVS]);

122

– il primo giorno dopo la fatturazione (art. 41biscpv. 1 lett. c, e e g OAVS); il giorno della fatturazione non viene quindi preso in considerazione;

– il 1° gennaio dopo il termine del periodo di conteggio (art. 41biscpv. 1 lett. d OAVS);

– il primo giorno dopo il ricevimento del conteggio completo e regolare (art. 41tercpv. 3 OAVS); il giorno del ricevimento del conteggio non viene quindi preso in considerazione;

– il 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti (art. 41biscpv. 1 lett. b OAVS;

p. es. il 1° gennaio 2020 per i contributi reclamati per il 2019);

– il 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione (art. 41biscpv. 1 lett. f OAVS);

– il 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile in cui i contributi non dovuti sono stati versati (art. 41tercpv. 2 OAVS);

4061 Per il calcolo degli interessi si deve contare il giorno in cui ex-4056 gli interessi cessano di decorrere, ossia:

– il giorno del pagamento completo dei contributi;

– il giorno della fatturazione;

– il giorno del ricevimento del conteggio;

– il giorno della restituzione completa.

4062 In caso di adeguamento dei contributi d’acconto, occorre ex-4056.1 eventualmente distinguere tra le varie fasi per determinare

l’importo soggetto all’obbligo contributivo e, dunque, la base di calcolo per gli interessi di mora e/o compensativi nonché la/e relativa/e decorrenza/e (v. in particolare

l’esempio 2bisdell’allegato 1).

123

5. Dilazione di pagamento, opposizione o ricorso e de-

correnza degli interessi

4063 L’inoltro di un’opposizione o di un ricorso non ha alcuna inex-4057 cidenza sulla decorrenza degli interessi141.

4064 Nemmeno la concessione di una dilazione di pagamento ex-4058 incide sulla decorrenza degli interessi142.

6. Riduzione, condono e irrecuperabilità

4065 Per quanto riguarda la riduzione, il condono e l’irrecuperaex-4059 bilità degli interessi di mora si applicano le stesse disposi-

zioni valide per i contributi:

– per la riduzione degli interessi di mora su contributi personali, v. per analogia le DIN (fatta eccezione per i numeri marginali concernenti il limite inferiore della riduzione);

– per il condono degli interessi di mora su contributi paritari, v. N. 3037 segg.;

– per l’irrecuperabilità degli interessi di mora, v. N. 7001 segg.

7. Esecuzione per debiti

4066 Se l’esecuzione è promossa per il debito contributivo, la ex-4060 cassa di compensazione deve indicare nella domanda

d’esecuzione il debito contributivo, la data a partire dalla quale gli interessi decorrono e il tasso d’interesse. Gli interessi sono calcolati dall’ufficio d’esecuzione.

4067 Se l’esecuzione verte non solo sui contributi, ma anche su ex-4061 tasse di diffida, spese cagionate dalla tassazione d’ufficio,

multe d’ordine o interessi di mora maturati, dalla domanda

141 16 febbraio 1983 RCC 1983 pag. 231 DTF 109 V

22 giugno 1994 VSI 1995 pag. 82 –

142 6 marzo 1985 RCC 1985 pag. 276 DTF 111 V 89

124

d’esecuzione deve risultare che gli interessi sono reclamati soltanto sul debito contributivo (v. N. 4005 segg.).

4068 Se per i contributi non viene promossa l’esecuzione, ma ex-4062 concessa una dilazione di pagamento, la cassa di compen-

sazione deve calcolare personalmente gli interessi, che devono essere riscossi non appena il debito contributivo sarà saldato.

8. Altri compiti

4069 Per sapere se interessi di mora siano dovuti su contributi

pagati in caso di assegnazione di altri compiti o se interessi compensativi debbano essere versati, ci si deve riferire al diritto che disciplina questi compiti.

4070 Se sono previsti interessi di mora o compensativi in caso di

assegnazione di altri compiti, sono applicabili le DCMF.

125

5a parte: Prescrizione del credito contributivo e del

diritto di reclamare la restituzione dei contri-

buti indebitamente pagati

1. In generale

1.1 Tipi di prescrizione

5001 Le disposizioni legali distinguono i seguenti tipi di prescri-

zione (art. 16 LAVS):

– la prescrizione del diritto di fissare i contributi (art. 16 cpv. 1 LAVS);

– la prescrizione del diritto di riscuotere i contributi (art. 16 cpv. 2 LAVS);

– la prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati (art. 16 cpv. 3 LAVS).

1.2 Natura giuridica

5002 Sebbene l’art. 16 LAVS impieghi il termine «prescrizione»,

si tratta in realtà di una perenzione. Con la perenzione, il credito contributivo o il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue alla fine del termine previsto e non può più essere regolato successivamente, né su base volontaria né mediante compensazione143.

5003 La cassa di compensazione non può reclamare il paga-

mento di contributi prescritti né compensare questi ultimi con prestazioni assicurative144 (v. tuttavia N. 5006, 5049 e 5050). Essa non può neppure accettare il pagamento di questi contributi145.

143 19 agosto 1955 RCC 1955 pag. 417 DTFA 1955 pag. 194

28 gennaio 1957 RCC 1957 pag. 367 –

19 febbraio 1957 RCC 1957 pag. 367 DTFA 1957 pag. 38

18 dicembre 1987 RCC 1988 pag. 260 –

20 agosto 2001 – DTF 127 V 209

144 19 agosto 1955 RCC 1955 pag. 417 DTFA 1955 pag. 194

19 dicembre 1955 – DTFA 1955 pag. 271

145 29 gennaio 1959 RCC 1959 pag. 400 –

126

Quanto alla prescrizione di crediti contributivi per cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni, si vedano i N. 5052 segg.

5004 La regola precedente si applica per analogia alla prescri-

zione del diritto di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati146.

1.3 Effetti

5005 La prescrizione del credito contributivo e quella del diritto di

reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estende anche ai contributi per le spese di amministrazione (art. 69 cpv. 1 LAVS) nonché agli interessi di mora (art. 41bisOAVS e N. 4045) e a quelli compensativi (art. 41terOAVS).

5006 Contributi prescritti possono essere riscossi quando il man-

cato incasso crea una lacuna contributiva, a condizione che l’assicurato possa invocare il principio della buona fede. In simili casi non sono tuttavia dovuti interessi di mora147.

5007 La prescrizione concerne sempre la totalità dei contributi

paritari. I contributi del salariato non versati alla cassa si prescrivono anche se sono stati trattenuti dal datore di lavoro. Ciononostante, in virtù dell’art. 30tercpv. 2 LAVS, il reddito dell’attività lucrativa va annotato sul CI del salariato148.

5008 La prescrizione deve essere esaminata d’ufficio e non sol-

tanto su richiesta di una parte interessata149.

146 19 agosto 1955 RCC 1955 pag. 417 DTFA 1955 pag. 194

147 20 agosto 1990 RCC 1991 pag. 220 DTF 116 V 29

21 luglio 1995 – DTF 121 V 71

148 13 luglio 1956 RCC 1957 pag. 401 DTFA 1956 pag. 174

21 agosto 2009 9C_769/2008 –

24 settembre 2015 9C_374/2015 –

149 13 luglio 1956 RCC 1957 pag. 401 DTFA 1956 pag. 174

127

5009 Dopo la fine del termine di prescrizione le iscrizioni regi-

strate nel CI non possono più essere modificate; di conseguenza i contributi del CI di un assicurato non possono per esempio essere trasferiti su quello di un altro assicurato150.

5010 Rimangono riservati i casi previsti dall’art. 141 cpv. 3

OAVS, in particolare la correzione di un’iscrizione destinata a sopprimere confusioni o errori di calcolo, oppure l’iscrizione ulteriore di salari versati per un salariato il cui nome era fino a quel momento sconosciuto151.

2. Prescrizione del diritto di fissare i contributi

2.1 Definizione

5011 I contributi il cui importo non è stato fissato in una deci-

sione emanata prima della fine del termine di prescrizione non possono più essere né reclamati né pagati (art. 16 cpv. 1 LAVS)152.

2.2 Termine di prescrizione

2.2.1 In generale

5012 Il termine di prescrizione è di cinque anni (v. però N. 5016

segg.). Il termine decorre dall’inizio dell’anno civile che segue quello per cui i contributi sono dovuti.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Diritto di fissare Prescrizione i contributi

Contributi paritari o perso-

nali dovuti

150 4 dicembre 1991 RCC 1992 pag. 378 DTF 117 V 261

4 giugno 1984 RCC 1984 pag. 459 –

151 23 giugno 1958 RCC 1958 pag. 315 DTFA 1958 pag. 188

10 dicembre 1971 RCC 1972 pag. 278 –

152 9 maggio 1994 VSI 1995 pag. 280 –

128

5013 I contributi di chi esercita un’attività indipendente, quelli dei

salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e non deduce alla fonte i contributi (art. 6 cpv. 1 LAVS) e quelli di chi non esercita alcuna attività lucrativa cadono in prescrizione in ogni caso solo un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1, secondo periodo LAVS)153. Ai salariati che hanno concluso una convenzione con i loro datori di lavoro aventi sede in uno Stato dell’UE/AELS in virtù dell’art. 21 par. 2 R 987/2009 si applica il N. 5012.

5014 I contributi riscossi sul salario determinante sono dovuti per

l’anno nel quale il salario è stato conseguito (cfr. DSD)154.

5015 I contributi riscossi sul reddito dell’attività indipendente

sono dovuti per l’anno di contribuzione (art. 22 cpv. 1 OAVS; a questo proposito cfr. DIN) in cui il reddito è stato realizzato.

2.2.2 Termine più lungo – Atto punibile

5016 Quando il reclamo di contributi arretrati risulta da un atto

punibile, per il quale il diritto penale fissa un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (prescrizione dell’azione penale di cui all’art. 97 CP), il termine penale è determinante. Il reclamo di contributi arretrati non si prescrive quindi prima del diritto di iniziare un procedimento penale. Basta che i contributi arretrati siano reclamati nei limiti del termine penale155.

5017 I termini di prescrizione previsti dall’art. 97 CP che possono

essere presi in considerazione sono:

– di 15 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;

153 28 aprile 1989 RCC 1989 pag. 512 DTF 115 V 183

30 novembre 2006 H 1/06 Sélection de l’OFAS – n. 1

154 7 marzo 1960 RCC 1960 pag. 319 DTFA 1960 pag. 42

155 31 agosto 1957 RCC 1958 pag. 310 –

129

– di 10 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva di tre anni;

– di 7 anni, se per il reato è comminata un’altra pena156.

5018 Se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, il ter-

mine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto; se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 98 CP).

5019 L’applicazione dei termini di prescrizione più lunghi previsti

dal diritto penale non presuppone che un atto punibile sia stato constatato da una giurisdizione penale. Le autorità dell’AVS – casse di compensazione e autorità di ricorso – possono decidere a titolo pregiudiziale se il reclamo di contributi arretrati provenga o meno da un atto punibile157.

La prova dell’esistenza di un atto punibile è però subordinata alle stesse severe esigenze imposte alle autorità penali158.

5020 Quando l’atto punibile è stato oggetto di un’istruttoria, il di-

spositivo penale emesso – non luogo a procedere o condanna – vincola le autorità dell’AVS per stabilire se un atto punibile è stato commesso o meno159.

2.3 Termine per fissare il credito contributivo

5021 Prima della fine del termine di prescrizione, l’importo dei

contributi deve essere fissato in una decisione notificata al debitore dei contributi160 (v. N. 1052 e 2030; decisione sui

156 24 giugno 1986 RCC 1987 pag. 260 DTF 112 V 161

157 13 luglio 1956 RCC 1957 pag. 401 DTFA 1956 pag. 174

31 agosto 1957 RCC 1958 pag. 310 DTFA 1957 pag. 195

158 22 dicembre 1956 RCC 1957 pag. 97 DTFA 1957 pag. 49

31 agosto 1957 RCC 1958 pag. 310 DTFA 1958 pag. 195

159 13 luglio 1956 RCC 1957 pag. 401 DTFA 1956 pag. 174

160 26 giugno 1964 RCC 1965 pag. 36 –

7 dicembre 1965 RCC 1966 pag. 139 DTFA 1965 pag. 238

130

contributi, di tassazione, d’ufficio o di reclamo di contributi arretrati)161.

5022 La consegna del conteggio dei contributi da parte del da-

tore di lavoro non arresta il decorso dei termini di prescrizione162.

5023 La decisione deve fissare l’importo dei contributi. Non è

sufficiente una semplice decisione d’assoggettamento, cioè un atto con il quale la cassa fissa soltanto le condizioni riguardanti lo statuto dell’assicurato163.

5024 È sufficiente che i contributi siano stati fissati solo in base a

una stima164.

5025 Se la cassa deve emanare una decisione per salvaguar-

dare il termine di prescrizione, pur ignorando l’importo dei contributi dovuti, deve fissare i contributi in modo che raggiungano in ogni caso l’importo effettivamente dovuto165.

5026 Se la cassa di compensazione ha motivo di ritenere che, in

assenza di una tassazione d’ufficio, non riceverà mai alcuna comunicazione fiscale per la fissazione dei contributi di chi esercita un’attività indipendente, di chi, non soggetto all’imposizione alla fonte, è alle dipendenze di un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi o di chi non esercita alcuna attività lucrativa, deve procedere autonomamente alla fissazione dei contributi dovuti (cfr. DIN) e reclamarli entro il termine di prescrizione di cui al N. 5012.

161 22 dicembre 1956 RCC 1957 pag. 97 DTFA 1957 pag. 49

162 20 aprile 1956 RCC 1956 pag. 230 –

22 dicembre 1956 RCC 1957 pag. 97 DTFA 1957 pag. 49

163 22 dicembre 1956 RCC 1957 pag. 97 DTFA 1957 pag. 49

11 agosto 1958 RCC 1958 pag. 392 DTFA 1958 pag. 186

4 luglio 1963 RCC 1964 pag. 27 DTFA 1963 pag. 179

164 4 luglio 1963 RCC 1964 pag. 27 DTFA 1963 pag. 179

25 marzo 1992 RCC 1992 pag. 333 –

29 aprile 1992 VSI 1993 pag. 15 DTF 118 V 65

165 25 marzo 1992 RCC 1992 pag. 333 –

18 settembre 1995 VSI 1996 pag. 136 –

131

5027 Qualora, incombendo la scadenza dei termini, non fosse

chiaro se un assicurato senza attività lucrativa debba versare contributi o se questi siano da ritenere pagati secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, affinché il termine di prescrizione venga salvaguardato la cassa di compensazione deve emanare una decisione sui contributi. Essa agisce soltanto su richiesta dell’assicurato, e non di propria iniziativa (cfr. DIN).

5028 La decisione deve essere consegnata all’ufficio postale en-

tro il termine di prescrizione e inviata per posta raccomandata, se è notificata poco prima della scadenza del termine (cfr. CCONT)166.

5029 Affinché il termine di prescrizione sia salvaguardato, basta

che il credito contributivo sia stato fissato tempestivamente mediante decisione. Non ha importanza se in seguito questa decisione passerà in giudicato o sarà annullata dalla cassa o dal giudice167.

5030 Si ritiene che una decisione della cassa che fissa contributi

più elevati emanata entro il termine previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS durante la litispendenza di una procedura di ricorso di diritto amministrativo (di prima o seconda

istanza) salvaguardi il termine sul piano materiale, sebbene a livello processuale, conformemente alla prassi, rivesta soltanto il carattere di una proposta al tribunale delle assicurazioni sociali168.

3. Prescrizione del diritto di riscuotere i contributi

3.1 Definizione

5031 Il credito contributivo fissato in una decisione notificata

tempestivamente (v. N. 5021 segg.) si estingue se, prima

166 25 ottobre 1977 RCC 1978 pag. 63 –

167 20 dicembre 1965 RCC 1966 pag. 242 DTFA 1965 pag. 232

25 maggio 1983 RCC 1983 pag. 384 –

168 9 maggio 1994 VSI 1995 pag. 280 –

132

della scadenza del termine, non è coperto da un pagamento o da una compensazione, o se, prima della scadenza di tale termine, per questo credito non c’è esecuzione o il diritto alla rendita non è stato riconosciuto

(art. 16 cpv. 2 LAVS).

5032 Un’eventuale prescrizione del diritto di riscuotere i contri-

buti può entrare in considerazione soltanto se i contributi sono stati fissati nel termine di prescrizione del diritto di fissare i contributi169.

3.2 Termine di prescrizione

5032.1 Panoramica dei termini:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Diritto di Prescrizione riscuotere i contributi

Contributi paritari o perso-

nali fissati in una decisione

5033 Il termine di prescrizione è di cinque anni. Può essere so-

speso (v. N. 5037 segg.) o prolungato (v. N. 5044 segg.) e decorre dall’inizio dell’anno seguente quello in cui la decisione sui contributi è formalmente passata in giudicato,

vale a dire alla scadenza del termine di opposizione o di ricorso non utilizzato o in seguito a una decisione su ricorso di un tribunale di prima istanza anch’essa passata formalmente in giudicato o ancora in seguito ad una sentenza del Tribunale federale (cfr. CCONT)170.

5034 Quanto alla prescrizione dei contributi paritari per il datore

di lavoro, anche per la parte dei contributi dovuti dal sala-

169 28 gennaio 1957 RCC 1957 pag. 367 –

19 febbraio 1957 RCC 1957 pag. 367 DTFA 1957 pag. 38

170 21 aprile 1980 RCC 1982 pag. 115 –

133

riato (v. N. 2029 segg.), è determinante la data in cui la decisione notificata al datore di lavoro, la decisione su opposizione o il giudizio che le sostituisce sono passati in giudicato. Se soltanto il salariato impugna la decisione, la decisione su opposizione o la decisione su ricorso, il termine di prescrizione inizia a decorrere, anche per il datore di lavoro, soltanto dopo la data in cui la decisione su opposizione, il giudizio delle autorità cantonali di ricorso o la sentenza del Tribunale federale sono passati in giudicato171.

5035 La concessione di una dilazione di pagamento (v. N. 2205

segg.) e la procedura di riduzione o di condono dei contributi (cfr. DIN) non interrompono il decorso del periodo di prescrizione. Per l’attestato di carenza di beni, si vedano i N. 5052 segg.

5036 Con il verificarsi della perenzione del diritto di riscossione

del credito contributivo si estinguono anche i costi accumulatisi fino a tale momento (costi relativi alla diffida e all’esecuzione) ai fini della sua imposizione172.

3.3 Termini di prescrizione speciali

3.3.1 Inventario dopo il decesso e moratoria concorda-

taria

5037 Il termine di prescrizione è sospeso finché l’inventario com-

pilato dopo il decesso (art. 580 segg. CC) o la moratoria concordataria (art. 293 segg., in particolare art. 293a,

art. 294 e art. 297 LEF; v. anche N. 6062 segg.) non vengono chiusi (art. 16 cpv. 2 LAVS). Ciò significa che il termine di prescrizione quinquennale è prolungato della durata dell’inventario o della moratoria.

171 7 luglio 1952 RCC 1952 pag. 275 –

7 dicembre 1965 RCC 1966 pag. 139 DTFA 1965 pag. 238

172 3 dicembre 1996 VSI 1997 pag. 114 –

134

5038 Se, invece, l’inventario o la moratoria concordataria finisce

già nell’anno in cui il credito contributivo è passato in giudicato, il termine di prescrizione non è prolungato.

– Inventario

5039 L’inventario dopo il decesso dura dal momento in cui è ri-

chiesto il beneficio d’inventario (art. 580 CC) fino alla fine del termine di riflessione (art. 587 cpv. 1 CC).

5040 Durante la procedura d’inventario è sospesa ogni esecu-

zione per i debiti del defunto (art. 586 cpv. 1 CC).

– Moratoria concordataria

5041 La moratoria concordataria ha effetto dal giorno in cui l’au-

torità concede la moratoria provvisoria (art. 293a cpv. 1 e 293c LEF). Non sono determinanti né la data in cui la richiesta di concordato è presentata né quella della pubblicazione del giudizio.

5042 La moratoria concordataria provvisoria finisce il giorno in

cui il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento (art. 293a LEF) o è concessa una moratoria definitiva (art. 294 LEF). La moratoria definitiva finisce il giorno in cui si pubblica il suo annullamento (art. 296 e art. 296a LEF) o l’omologazione del concordato (art. 308 LEF) oppure il fallimento è dichiarato d’ufficio (art. 296b, art. 298 cpv. 4 e art. 309 LEF).

5043 Soltanto la moratoria provvisoria di cui agli art. 293a segg.

LEF e la moratoria definitiva di cui agli art. 294 segg. LEF sospendono il decorso del termine di prescrizione, mentre ciò non avviene in caso di accordo analogo convenuto tra le parti in un concordato extragiudiziale.

135

3.3.2 Esecuzione

5044 Se un’esecuzione o un fallimento sono in corso allo sca-

dere del termine di prescrizione, questo termine si prolunga fino alla chiusura dell’esecuzione o del fallimento (art. 16 cpv. 2 LAVS).

5045 L’esecuzione per debiti è chiusa:

– con il regolamento del credito;

– con la consegna di un attestato di carenza di beni definitivo (art. 115 cpv. 1 e art. 149 cpv. 1 LEF; v. N. 6075 segg.), mentre ciò non avviene se l’attestato di carenza di beni rilasciato è soltanto provvisorio (art. 115 cpv. 2 LEF; v. N. 6074);

per effetto del tempo, quando la cassa di compensazione non depone la domanda di pignoramento o di vendita prima dello spirare dei termini di perenzione previsti dalla legge (art. 88 cpv. 1 e 2, nonché art. 116 cpv. 1 e 2

LEF)173.

5046 L’avvio di una nuova procedura d’esecuzione non provoca

un ulteriore prolungamento del termine di prescrizione anche se questa procedura segue immediatamente la precedente. Anche l’avvio dell’esecuzione senza precetto esecutivo secondo l’art. 149 cpv. 3 LEF deve essere considerata come una nuova procedura d’esecuzione.

5047 Il fallimento è chiuso:

– quando il tribunale pronuncia il suo giudizio definitivo (art. 268 cpv. 2 LEF); secondo l’art. 269 LEF, le somme distribuite dopo la chiusura del fallimento sono considerate pagate durante la procedura;

– in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230 LEF; v. anche N. 6058);

– in caso di revoca del fallimento (art. 195 seg. LEF); è fatto salvo l’art. 332 LEF.

173 14 febbraio 1995 VSI 1995 pag. 166 –

136

5048 Quando un’esecuzione porta alla dichiarazione di falli-

mento, le due procedure sono considerate formanti

un’unità e il termine di prescrizione scade con la chiusura del fallimento. Ciò avviene anche in caso di rigetto del concordato o quando il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento (art. 309, art. 293a cpv. 3, art. 294 cpv. 3 e art. 296b LEF) e quando una procedura di concordato è aperta durante il fallimento (art. 332 LEF; v. anche N. 6062 segg.).

3.3.3 Inizio del diritto alla rendita

5049 Se il diritto alla rendita dell’assicurato o dei suoi superstiti

viene riconosciuto durante il periodo di prescrizione per la riscossione dei contributi fissati tempestivamente, questi possono in ogni caso essere ancora compensati conformemente all’art. 20 cpv. 2 LAVS (art. 16 cpv. 2, quinto periodo LAVS).

5050 Di principio la compensazione di crediti contributivi non an-

cora scaduti può avvenire senza limiti di tempo. La cassa deve procedere senza indugio alla compensazione174. Per ciò che concerne la compensazione, si vedano le DR.

5051 L’inizio del diritto a una rendita durante il periodo di prescri-

zione del diritto di fissare i contributi non ha nessuna influenza sul decorso del termine. Se i contributi non sono stati fissati entro questo termine, non possono più essere compensati con una rendita, anche se il termine di prescrizione del diritto di fissare i contributi non era scaduto nel momento in cui il diritto alla rendita è stato riconosciuto175. Ad esempio, i contributi dovuti per l’anno 2019, ma il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata prima della fine del 2024 (v. N. 5020 segg.), non possono più, nel

174 3 febbraio 1955 RCC 1955 pag. 375 DTFA 1955 pag. 31

25 aprile 1985 RCC 1986 pag. 301 DTF 111 V 99

31 ottobre 1989 RCC 1990 pag. 205 DTF 115 V 341

175 19 febbraio 1957 RCC 1957 pag. 367 DTFA 1957 pag. 38

28 giugno 1963 RCC 1964 pag. 78 –

137

2025, essere compensati con una rendita, anche se il diritto a questa rendita è nato già nel 2021.

3.3.4 Attestato di carenza di beni

5052 Secondo l’art. 16 cpv. 2 LAVS, la prescrizione si estende

anche ai crediti contributivi per i quali è stato consegnato un attestato di carenza di beni dopo pignoramento o dopo fallimento (v. N. 6074 segg.). Gli art. 149a cpv. 1 e art. 265 cpv. 2 LEF non sono applicabili ai crediti contributivi.

5053 Se richiesti dal debitore, gli attestati di carenza di beni rela-

tivi a crediti contributivi devono essergli restituiti dopo la scadenza del termine di prescrizione e il pagamento delle spese di esecuzione (v. N. 5012 segg.).

5054 Questi attestati devono precisare che il credito è estinto in

virtù dell’art. 16 cpv. 2 LAVS e autorizzare l’ufficio d’esecuzione a cancellare l’attestato.

4. Prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi

4.1 Definizione

5055 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebita-

mente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento, ma al più tardi in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è stato fatto il pagamento indebito (art. 16 cpv. 3 LAVS).

5055.1 Il diritto dei lavoratori indipendenti, dei salariati il cui datore

di lavoro non deduce i contributi alla fonte (art. 6 cpv. 1 LAVS) e delle persone senza attività lucrativa di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive tuttavia soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile nel corso della quale la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 3, secondo periodo LAVS).

138

5055.2 Questo diritto non esiste invece se i contributi sono stati in-

debitamente pagati in seguito a una decisione passata ingiudicato176. È fatta salva la riconsiderazione di una decisione manifestamente errata177.

5056 Di regola, i contributi versati su rimunerazioni di scarsa en-

tità non possono essere restituiti178.

5057 Il principio della buona fede si applica illimitatamente in

caso di pagamento di contributi arretrati o di condono di contributi arretrati179.

5058 Se sono stati versati contributi paritari su prestazioni sog-

gette all’imposta federale diretta sull’utile netto delle persone giuridiche, si veda il N. 5069.

5059 Queste regole non si applicano al rimborso di contributi ai

sensi dell’art. 18 cpv. 3 LAVS e dell’Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (a questo proposito v. N. 3064). È fatto salvo il diritto internazionale.

4.2 Termini di prescrizione

4.2.1 In generale

5060 Il termine di prescrizione del diritto di reclamare la restitu-

zione dei contributi è osservato quando il credito è fatto valere presso la cassa di compensazione prima dello spirare del termine. Nei casi in cui il credito è fatto valere per iscritto, il termine è considerato osservato quando lo scritto giunge al più tardi l’ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero per essere avviato alla cassa di compensazione.

176 8 maggio 1980 RCC 1981 pag. 357 DTF 106 V 78

177 8 maggio 1980 RCC 1981 pag. 357 DTF 106 V 78

178 1° dicembre 1982 RCC 1983 pag. 374 –

179 20 agosto 1990 RCC 1991 pag. 220 DTF 116 V 298

139

5061 Scaduto il termine di un anno, il credito è estinto anche se

il termine di cinque anni poteva ancora decorrere.

4.2.2 Termine di un anno

5062 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi si pre-

scrive in un anno a contare dal giorno in cui il debitore dei contributi è diventato consapevole del fatto che ha versato contributi non dovuti.

5063 Il fatto è conosciuto, in generale, dal momento in cui il debi-

tore dei contributi si rende conto di avere indebitamente pagato contributi, cioè, normalmente, dal momento in cui egli scopre il proprio errore180.

5064 La nozione di consapevolezza del fatto è la stessa per le

persone fisiche e giuridiche. Una persona giuridica è diventata consapevole del fatto quando il salariato competente sul piano interno – indipendentemente dal fatto che sia un organo della persona giuridica – si è reso conto che sono stati indebitamente pagati dei contributi181.

5065 Se il debitore dei contributi riceve una comunicazione indi-

cante chiaramente che ha versato contributi non dovuti, il termine di prescrizione comincia nel momento in cui la comunicazione gli è stata notificata (cfr. CCONT)182.

5066 Il termine di un anno si applica anche alle persone che non

sono assicurate.

4.2.3 Termine di cinque anni

5067 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebita-

mente pagati si estingue in ogni caso (v. tuttavia N. 5069) entro cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile nel corso del quale il debitore ha versato questi contributi. La

180 31 dicembre 1959 RCC 1960 pag. 158 –

181 31 dicembre 1959 RCC 1960 pag. 158 –

182 19 agosto 1955 RCC 1955 pag. 417 DTFA 1955 pag. 194

140

prescrizione avviene anche se il debitore viene a sapere solo più tardi di averli pagati.

5068 Esiste tuttavia un’eccezione a questo termine di cin-

que anni per le persone che sono state assoggettate a torto all’assicurazione. In questi casi il periodo di prescrizione è in generale di dieci anni183.

4.2.4 Termine di un anno per i contributi paritari versati

su prestazioni soggette all’imposta federale di-

retta sull’utile netto delle persone giuridiche

5069 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebita-

mente pagati si estingue entro un anno a contare dalla fine dell’anno civile nel corso del quale la tassazione relativa all’imposta federale diretta, che attribuisce le prestazioni all’utile netto della persona giuridica, è passata in giudicato184. Non è rilevante il momento in cui sono stati versati i contributi paritari alla cassa di compensazione. Il termine di prescrizione di cinque anni per la restituzione dei contributi (v. N. 5067) non è applicabile in questo caso. Si vedano anche le DSD e, per la procedura, i N. 3075 segg.

183 15 giugno 1971 RCC 1972 pag. 630 DTF 97 V 144

24 luglio 1975 RCC 1976 pag. 89 –

3 settembre 1975 RCC 1976 pag. 188 DTF 101 V 180

26 giugno 1984 RCC 1984 pag. 518 DTF 110 V 145

20 agosto 2001 H 21/00 DTF 127 V 209

184 1° marzo 1977 RCC 1977 pag. 395 DTF 103 V 1

141

6a parte: Esecuzione del credito contributivo

1. In generale

6001 Se i contributi non versati non possono essere compensati

con prestazioni assicurative, devono essere riscossi per via d’esecuzione, di fallimento o nel quadro di una procedura di concordato.

1.1 Tipi di esecuzione

6002 L’esecuzione del credito di contributi avviene in via di pi-1/25 gnoramento o in via di fallimento (art. 39 LEF).

6003 Nei casi citati nell’art. 190 LEF, la cassa di compensazione

può chiedere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione, in particolare:

– nei confronti di debitori di contributi d’ignota dimora o fuggiti per sottrarsi ai propri obblighi, oppure che hanno compiuto o cercano di compiere azioni fraudolente ai danni dei creditori, oppure che in occasione di un’esecuzione per pignoramento hanno taciuto elementi del proprio patrimonio;

– nei confronti di debitori di contributi soggetti alla procedura di fallimento e che hanno sospeso i propri pagamenti.

1.2 Giudice competente

6004 Le eccezioni sollevate contro l’esecuzione di crediti contri-

butivi fissati in una decisione passata in giudicato non devono essere giudicate dalle autorità giurisdizionali

dell’AVS, ma dal giudice civile competente per le liti relative al diritto d’esecuzione (art. 23 LEF; N. 6020 segg.)185 o

185 24 gennaio 1958 RCC 1958 pag. 176 DTFA 1958 pag. 40

20 luglio 1962 RCC 1962 pag. 390 –

26 gennaio 1963 RCC 1963 pag. 351 –

10 novembre 1967 RCC 1968 pag. 420 DTFA 1967 pag. 238

6 agosto 1969 RCC 1970 pag. 30 –

142

dalle autorità di ricorso in materia di esecuzione per debito e di fallimento (art. 13 segg. e art. 17 segg. LEF).

6005 Tuttavia, i tribunali cantonali delle assicurazioni e il Tribu-

nale federale possono esaminare tali eccezioni a titolo pregiudiziale186.

1.3. Oggetto dell’esecuzione

6006 I crediti di cui la cassa di compensazione è creditrice pos-

sono essere oggetto di un’unica domanda d’esecuzione (art. 67 LEF)187, se le modalità d’esecuzione sono identiche188.

6007 Vuoto

6008 Vuoto

6009 In una domanda d’esecuzione comune (p. es. AVS, AI,

IPG, AD nonché assegni familiari secondo la LAFam e la LAF) i crediti devono essere chiaramente distinti. Per quanto concerne il conteggio dei versamenti effettuati nel caso in cui il credito debba essere dichiarato in parte irrecuperabile, si veda il N. 7015.

1.4 Esecuzione nei rapporti con gli Stati dell’UE/AELS

6009.1 Le casse di compensazione possono far effettuare il recu-1/24 pero di crediti a loro favore in Stati dell’UE/AELS da organi-

smi locali (cfr. art. 84 R 883/2004 e art. 71

segg. R 987/2009). Le casse di compensazione possono incaricare l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) di riscuotere i crediti contributivi all’estero, in quanto tali operazioni richiedono uno scambio elettronico di dati con altri Paesi tramite il sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information; cfr. Informativa AVS/PC n. 452

186 24 gennaio 1958 RCC 1958 pag. 176 DTFA 1958 pag. 40

187 24 marzo 2017 – DTF 143 III 221

188 26 febbraio 2015 – DTF 141 III 173

143

del 31 maggio 2022 e l’Informativa AVS/PC n. 463 del 23 gennaio 2023, disponibili in tedesco e in francese). L’esecuzione avviene secondo il diritto applicabile dello Stato estero.

1.5 Esecuzione per via elettronica

6009.2 Le domande d’esecuzione possono essere inoltrate elettro-

nicamente secondo lo standard e-LEF (cfr. OTLEF).

2. Esecuzione per debiti

2.1 Procedura

6009.3 Panoramica della procedura. Le tappe in cui interviene la 1/25 cassa sono contrassegnate in grigio.

144

2.1.1 In generale

6010 In caso di diffida infruttuosa (v. N. 2184 segg.), la cassa

deve avviare un’esecuzione per debiti, deponendo la domanda d’esecuzione (firmata secondo l’art. 67 LEF o secondo lo standard e-LEF).

6011 Di regola, l’esecuzione va avviata ed effettuata presso l’uf-

ficio d’esecuzione del domicilio o della sede del debitore dei contributi (foro ordinario d’esecuzione; art. 46 LEF); per i fori speciali d’esecuzione, si vedano gli art. 48 segg. LEF.

6012 La presentazione di una domanda di riduzione dei contri-

buti personali (cfr. DIN) non impedisce né l’avvio né la continuazione di una procedura d’esecuzione. Tuttavia, il giudice davanti al quale è stata portata una vertenza relativa a una domanda di riduzione può invitare la cassa di compensazione ad astenersi, durante il processo, da ogni atto d’esecuzione contro il debitore189.

6012.1 Se il debitore non paga l’importo dovuto, malgrado l’invio ex-6010, della domanda d’esecuzione, e dopo l’eventuale rigetto di 2° periodo

1/25 un’opposizione (v. N. 6015.1 segg.) del debitore contro il

precetto esecutivo, la cassa deve richiedere la continuazione dell’esecuzione (art. 88 LEF) e, eventualmente, la vendita (art. 116 LEF) oppure presentare la domanda di fallimento (art. 166 LEF).

6012.2 Dopo il pagamento integrale e l’esame di una richiesta in 1/26 tal senso delle persone tenute a pagare i contributi, la

cassa di compensazione, in qualità di creditore, può ritirare l’esecuzione o confermare per iscritto all’ufficio d’esecuzione che il credito oggetto dell’esecuzione è stato pagato e che accetta la cancellazione dell’esecuzione. In caso di recidiva vanno addotti motivi validi.

189 15 febbraio 1954 RCC 1954 pag. 420 DTFA 1954 pag. 28

145

2.1.2 Data d’inizio della procedura

6013 Per i contributi degli assicurati esercitanti un’attività indipendente e delle persone senza attività che non sono stati pagati nonostante diffida, si dovrà promuovere l’esecuzione immediatamente, ma al più tardi 70 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento, rispettivamente dopo la fatturazione, senza concedere una nuova proroga.

6014 Per i contributi paritari la procedura d’esecuzione sarà promossa, senza concedere un’ulteriore proroga, non appena la decisione di tassazione sarà passata in giudicato

(v. N. 2164). Se la cassa promuove l’esecuzione senza aver precedentemente emanato una decisione di tassazione, l’esecuzione sarà iniziata immediatamente dopo diffida risultata infruttuosa, ma al più tardi 70 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento o la fatturazione (v. N. 2175).

6014.1 Tabella sinottica dei N. precedenti relativi al momento del recupero del credito

Oggetto Causa scate- Momento nante dell’avvio dell’esecuzione

Contributi degli Mancato paga- Immediatamente, assicurati eserci- mento nonostante ma al più tardi tanti un’attività diffida e impossi- 70 giorni a conindipendente e bilità di compen- tare dal termine delle persone sazione del periodo di pasenza attività lu- gamento o dalla crativa fatturazione

Contributi pari- Decisione di tas- Dal momento del tari, con deci- sazione d’ufficio passaggio in giusione di tassa- passata in giudi- dicato

zione d’ufficio cato (N. 2164)

146

Contributi pari- Mancato paga- Immediatamente tari, senza deci- mento nonostante dopo diffida risulsione di tassa- diffida e impossi- tata infruttuosa, zione d’ufficio bilità di compen- ma al più tardi sazione 70 giorni a contare dal termine del periodo di pagamento o dalla fatturazione (N. 2175)

6015 Sono fatti salvi la concessione di una dilazione di paga-

mento (v. N. 2205 segg.) e il caso in cui l’esecuzione sarebbe manifestamente infruttuosa (v. N. 7003 segg.).

2.2 Eliminazione dell’opposizione

6015.1 Panoramica del processo in caso di opposizione del debi-

tore

2.2.1 Nella procedura amministrativa

6016 La cassa che avvia una procedura d’esecuzione senza

avere dapprima fissato i contributi dovuti deve in seguito notificare una decisione, se la persona soggetta all’obbligo

147

contributivo fa opposizione (v. il N. 2175 come pure le DIN)190.

6017 La decisione deve riferirsi all’esecuzione pendente e to-

gliere esplicitamente l’opposizione, totalmente o per un certo importo (art. 79 LEF)191. Essa deve essere rinviata per raccomandata (cfr. CCONT).

6018 Dal momento in cui questa decisione, emanata successiva-

mente, è passata in giudicato, la cassa può chiedere direttamente la continuazione dell’esecuzione, senza passare per la procedura di rigetto dell’opposizione.

6019 La stessa cosa vale per le decisioni dei tribunali cantonali

delle assicurazioni e per le sentenze del Tribunale federale che passano in giudicato.

2.2.2 Nella procedura di rigetto dell’opposizione

6020 Le sentenze del Tribunale federale, i giudizi dei tribunali

cantonali delle assicurazioni passati in giudicato e le decisioni e le decisioni su opposizione passate formalmente in giudicato costituiscono un titolo di rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’art. 80 LEF (art. 54 cpv. 2 LPGA; per la forza di cosa giudicata delle decisioni e delle decisioni su opposizione, cfr. CCONT). Costituiscono un titolo di rigetto

dell’opposizione anche le decisioni contro cui è stata fatta opposizione e le decisioni su opposizione contro cui è stato inoltrato un ricorso, se l’effetto sospensivo attribuito all’opposizione o al ricorso è stato revocato (a proposito della revoca dell’effetto sospensivo, cfr. CCONT). Questi titoli, con una richiesta indirizzata al giudice competente, permettono di respingere definitivamente un’opposizione del debitore dei contributi contro l’esecuzione (rigetto definitivo).

190 – RCC 1978 pag. 310 –

191 – RCC 1982 pag. 344 –

23 dicembre 1983 RCC 1984 pag. 197 –

19 maggio 1989 RCC 1989 pag. 550 –

148

6021 Il debitore dei contributi può sollevare come obiezione

(art. 81 cpv. 1 LEF) solo il fatto che il debito contributivo è stato estinto interamente o in parte dal pagamento o in altro modo192, che gli è stata concessa una dilazione di pagamento (v. N. 2205 segg.) o che il credito è stato oggetto di una riduzione o di un condono.

6022 Il giudice competente per accordare il rigetto dell’opposi-

zione è quello del foro d’esecuzione (v. N. 6011).

6023 Se non è in possesso di un titolo di rigetto dell’opposizione

ai sensi del N. 6020, la cassa di compensazione procede secondo il N. 6016.

2.3 Richiesta di continuazione dell’esecuzione

6024 Se i debitori hanno lasciato trascorrere inutilizzato il ter-

mine di pagamento di 20 giorni senza pagare e senza fare opposizione (art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF), se ritirano la loro opposizione o se la cassa di compensazione ottiene il rigetto definitivo dell’opposizione (v. N. 6016 segg.), la cassa di compensazione può chiedere la continuazione dell’esecuzione al più presto 20 giorni dopo l’invio del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 1 LEF).

6025 Per la continuazione dell’esecuzione sulla base di un atte-

stato di carenza di beni dopo pignoramento, si veda il N. 6078.

6026 Il diritto di chiedere la continuazione dell’esecuzione si

estingue un anno dopo l’invio del precetto esecutivo. Durante la procedura di rigetto dell’opposizione (v. N. 6020 segg.) il termine è sospeso (art. 88 cpv. 2 LEF).

192 20 luglio 1962 RCC 1962 pag. 390 –

149

2.4 Rapporto con l’indennità per insolvenza dell’AD

6026.1 Se la competente cassa di disoccupazione versa indennità ex-6033 per insolvenza, si applicano per analogia i N. 6053 e 6054;

tuttavia, la competenza incombe all’ufficio d’esecuzione e non all’ufficio dei fallimenti.

3. Pignoramento

6026.2 Panoramica del processo in caso di pignoramento

3.1 Procedura di rivendicazione

6027 Quando il debitore designa, al momento del pignoramento,

un oggetto come proprietà o pegno di un terzo, o quando un terzo rivendica un diritto di proprietà o di pegno su quest’oggetto, l’ufficio d’esecuzione avvia la procedura di rivendicazione (art. 106–109 LEF). Questa procedura o l’eventuale processo civile che seguirà hanno lo scopo di determinare se l’oggetto rimane pignorato a favore della cassa di compensazione.

6028 La procedura di rivendicazione è iniziata nello stesso modo

se il pignoramento si riferiva a crediti di cui è titolare il debitore dei contributi.

150

6029 La procedura di rivendicazione si svolge diversamente se

l’oggetto rivendicato si trova in possesso del debitore (art. 107 LEF) o di un terzo (art. 108 LEF).

6030 Se l’oggetto è in possesso del debitore dei contributi, la

cassa di compensazione deve soltanto contestare la rivendicazione del terzo a cui spetta promuovere un’azione contro la cassa. Se il terzo omette di promuovere un’azione, l’oggetto rimane pignorato a favore della cassa (art. 107 LEF).

6031 Se invece l’oggetto si trova in possesso di un terzo, la

cassa di compensazione deve promuovere un’azione contro il terzo, se vuole che l’oggetto rimanga pignorato a proprio favore o se la rivendicazione del terzo le pare dubbia (art. 108 LEF). Su richiesta della cassa di compensazione, l’ufficio d’esecuzione invita il terzo a presentare prove attestanti la fondatezza della sua pretesa (art. 108 cpv. 4 LEF). La cassa di compensazione può così valutare più facilmente i rischi che comporta un eventuale processo contro il terzo.

6032 Bisogna badare al fatto che il termine per contestare la ri-

vendicazione è soltanto di 10 giorni (art. 107 cpv. 2 LEF). Per adire le vie giudiziarie, l’ufficio d’esecuzione fissa per la cassa di compensazione un termine di 20 giorni (art. 108 cpv. 2 LEF).

151

6032.1 Panoramica del processo in caso di rivendicazione:

4. Fallimento

6033 Panoramica del processo in caso di fallimento

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2021 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.04 i DRC

152

6033.1 La cassa di compensazione presenta la domanda di falli-1/25 mento conformemente alle prescrizioni legali, ovvero de-

corso il termine di 20 giorni dalla notificazione della comminatoria (art. 166 cpv. 1 LEF) ed entro 15 mesi dalla notificazione del precetto esecutivo (art. 166 cpv. 2 LEF).

4.1 Dichiarazione di fallimento

6034 Il fallimento è aperto dopo esecuzione preliminare (art. 159

segg. LEF) oppure senza esecuzione, nei casi di fallimento previsti dagli art. 190 segg. LEF (v. N. 6003).

6034.1 Il giudice del fallimento svolge la procedura sommaria con-1/25 formemente alle disposizioni del Codice di procedura civile

(richiesta e versamento dell’anticipo delle spese, eventuale citazione in giudizio e partecipazione all’udienza, attuazione della sentenza) e dichiara il fallimento, se sono adempiute le condizioni.

6034.2 A seconda dell’entità della massa fallimentare, l’ufficio dei 1/25 fallimenti procede alla liquidazione ordinaria oppure a

quella sommaria (N. 6036 segg.).

Se è prevedibile che la massa fallimentare non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell’ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento

(N. 6058).

6035 Il fallimento è pubblicato nel foglio ufficiale del relativo Can-

tone e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 35 cpv. 1 LEF).

4.2 Insinuazione del credito

6036 La cassa di compensazione deve insinuare il suo credito

all’ufficio dei fallimenti193 (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).

193 5 novembre 1955 RCC 1956 pag. 196 DTFA 1955 pag. 280

153

6037 Se il credito era già stato annunciato precedentemente me-

diante pubblicazione di una grida (art. 234 LEF), come nel caso di un fallimento successorio secondo l’art. 582 CC (beneficio d’inventario) o secondo l’art. 595 CC (liquidazione d’ufficio) oppure se il fallimento era stato preceduto da una moratoria concordataria (art. 300 LEF; v. N. 6062 segg.), la cassa di compensazione non è tenuta a insinuarlo nuovamente.

6038 Aperto il fallimento, la cassa di compensazione deve pro-

cedere senza indugio a un controllo del datore di lavoro per determinare l’importo del credito contributivo. Può astenersene se è in grado di ottenere questa informazione con certezza in altro modo.

6039 I crediti contributivi determinati in seguito devono essere

prodotti prima della conclusione della procedura fallimentare (art. 251 cpv. 1 LEF).

6040 Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito è

già registrato in un atto passato in giudicato, nella sua richiesta la cassa si riferisce alla decisione, alla decisione su opposizione o al giudizio in questione.

6041 Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito

contributivo non è ancora registrato in un atto passato in giudicato, la cassa di compensazione fissa il suo credito in una decisione (decisione sui contributi, di tassazione d’ufficio o di contributi arretrati), che invia all’amministrazione del fallimento194 (v. in merito N. 6046). Essa designa questa decisione come insinuazione nel fallimento oppure, se deve ancora far valere altri crediti passati in giudicato (v. N. 6040), come elemento di questa insinuazione.

6042 Se si tratta di contributi personali, la cassa notifica una co-

pia della decisione all’assicurato stesso.

194 5 novembre 1955 RCC 1956 pag. 196 DTFA 1955 pag. 280

154

6043 Se il credito è stato oggetto di una decisione emanata

prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato in quel momento – perché il termine d’impugnazione non è scaduto oppure perché è pendente una procedura d’impugnazione –, la cassa fa valere il credito contributivo nella sua insinuazione e rinvia alla sua decisione oppure alla procedura ancora in corso (a questo proposito v. N. 6036).

4.3 Graduazione del credito

6044 Le autorità amministrative e giudiziarie dell’AVS statui-

scono sull’esistenza e sull’importo del credito, anche se il debitore è fallito. Tale compito non spetta al giudice civile nell’ambito della procedura di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF)195.

6045 Le decisioni e le decisioni su opposizione delle casse di

compensazione passate formalmente in giudicato, le sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni passati in giudicato e le sentenze del Tribunale federale sono determinanti per la graduazione del credito196.

È fatto salvo il caso in cui la cassa di compensazione ritorna essa stessa sulla propria decisione passata formalmente in giudicato o sulla propria decisione su opposizione passata formalmente in giudicato o lo fa su richiesta

dell’amministrazione del fallimento (cfr. CCONT).

6046 Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito

non è ancora registrato in un atto passato in giudicato e l’amministrazione del fallimento vuole contestarlo per impedirne l’iscrizione nella graduatoria, essa deve fare opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o inoltrare un ricorso contro la decisione su opposizione op-

195 28 giugno 1951 RCC 1951 pag. 345 –

196 28 giugno 1951 RCC 1951 pag. 345 –

155

pure, se il credito è fissato dal giudizio di un tribunale cantonale delle assicurazioni, interporre ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale197.

6047 Finché il giudizio non sarà passato materialmente in giudi-

cato, il credito è semplicemente indicato per memoria nella graduatoria.

6048 Se l’amministrazione del fallimento si rifiuta di registrare

nella graduatoria un credito contributivo menzionato in un atto passato in giudicato o non gli attribuisce il grado che gli spetta, contro la decisione di questa amministrazione la cassa deve promuovere un’azione di contestazione riguardo alla graduatoria (art. 241 e art. 250 LEF).

6049 I crediti contributivi sono collocati nella seconda classe e

fanno quindi parte dei crediti privilegiati (art. 219 cpv. 4 LEF).

4.4 Crediti fallimentari e debiti della massa

6050 Fanno parte dei crediti fallimentari tutti i crediti contributivi

riconosciuti fino alla dichiarazione di fallimento.

6051 Si tratta di crediti relativi a contributi

– sul reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente o concernenti un salariato di un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi o ancora concernenti un assicurato senza attività lucrativa e dovuti per il periodo che va fino alla dichiarazione di fallimento;

– sui salari determinanti ottenuti fino alla dichiarazione di fallimento (cfr. DSD).

6052 Se conosce l’importo dei salari dovuti dal fallito al momento

della dichiarazione di fallimento, la cassa deve insinuare i contributi del datore di lavoro corrispondenti, dichiarando

197 28 giugno 1951 RCC 1951 pag. 345 –

156

che occorrerà ridurre l’insinuazione nel caso in cui il credito di salario non sarà collocato o lo sarà solo in parte.

6053 Non fanno parte dei crediti fallimentari i contributi sul gua-

dagno provenienti da un’attività indipendente che l’assicurato realizza dopo la dichiarazione di fallimento, come anche i contributi sui salari determinanti che egli versa dopo quel momento (v. N. 6055). Questi contributi sono dovuti dal debitore stesso fino al raggiungimento della loro intera somma e possono nuovamente essere oggetto di un’esecuzione.

6054 Per i contributi del lavoratore provenienti da tali salari, la

cassa di compensazione deve rivolgersi all’amministrazione del fallimento e invitarla a dedurre il contributo del salariato sui dividendi assegnati per coprire i crediti di salario e a versare questi importi alla cassa.

6055 Se la massa fallimentare mantiene rapporti di servizio con

un salariato del debitore dei contributi (art. 211 cpv. 2 LEF) o assume essa stessa un salariato, oppure prende il fallito stesso al suo servizio, i contributi sui salari di queste persone non fanno parte dei crediti fallimentari (art. 232 cpv 2 LEF), ma sono debiti della massa (art. 262 cpv. 1 LEF). In quanto tali devono essere coperti anzitutto dal prodotto del fallimento198. Il datore di lavoro è allora la massa fallimentare (v. N. 1005 e 1012)199.

4.5 Rapporto con l’indennità per insolvenza

6056 Se la cassa di compensazione riceve dalla competente

cassa di disoccupazione un conteggio relativo a indennità per insolvenza, deve esaminare la sua conformità al diritto dell’AVS, completarlo con i contributi del datore di lavoro dovuti ad AVS/AI/IPG e all’AD e con il contributo alle spese

198 19 dicembre 1950 RCC 1951 pag. 70 DTFA 1950 pag. 206

26 gennaio 1963 RCC 1963 pag. 351 –

199 19 dicembre 1950 RCC 1951 pag. 70 DTFA 1950 pag. 206

157

amministrative previsto dal regolamento (la cassa di disoccupazione non si assume altri contributi) e rinviarne tempestivamente una copia firmata, munita di polizza di versamento, alla cassa di disoccupazione. Quest’ultima trasferirà l’importo fatto valere entro 30 giorni. La cassa di compensazione verifica il ricevimento del pagamento.

6057 Sulla copia del modulo di conteggio la cassa di compensazione dichiara (conformemente al questionario) di ridurre il credito – insinuato a suo tempo presso l’ufficio d’esecuzione secondo il N. 6052 – dell’importo del pagamento effettuato dalla cassa di disoccupazione. Quest’ultima trasmette il modulo all’ufficio d’esecuzione, che procederà alle necessarie correzioni nella graduatoria.

4.6 Sospensione del fallimento in difetto di massa at-

tiva

6058 Se il fallimento è sospeso in difetto di massa attiva

(art. 230 LEF), le esecuzioni iniziate prima dell’apertura del fallimento e rese caduche dalla stessa riacquistano la loro validità (art. 230 cpv. 1 LEF).

5. Concordato

5.1. Concordato ordinario

(art. 314 LEF)

6059 – Nel concordato a percentuale o dividendo, i creditori chirografari (3aclasse, secondo l’art. 219 LEF) ricevono una parte del loro credito proposta dal debitore (dividendo concordatario). La parte non coperta dei crediti non è più riscossa.

– La moratoria concordataria ha il solo scopo di permettere al debitore di differire l’esecuzione dei suoi obblighi, e non diminuisce l’importo dei crediti. Nella prassi, essa si applica per lo più in combinazione con il concordato a percentuale o dividendo.

158

5.2 Concordato con abbandono dell’attivo o liquida-

zione concordataria

(art. 317 LEF)

6060 Mentre nel concordato a percentuale il debitore conserva i

suoi attivi, questi, nella liquidazione concordataria, sono trasferiti – totalmente o parzialmente – ai creditori o a un terzo. Gli attivi trasferiti sono realizzati e il prodotto della vendita è ripartito secondo una graduatoria (il N. 6055 è applicabile per analogia). La liquidazione concordataria è simile al fallimento. Tuttavia, non è rilasciato alcun attestato di carenza di beni.

5.3 Concordato nella procedura del fallimento

(art. 332 LEF)

6061 La procedura ha inizio soltanto dopo la dichiarazione di fal-

limento e differisce su alcuni punti da quella adottata per il concordato ordinario. In caso di omologazione del concordato, il fallimento è revocato.

5.4 Procedura del concordato

6062 Su richiesta, una moratoria concordataria può essere ac-

cordata al debitore. Questa moratoria è pubblicata. Il N. 6035 è applicabile per analogia (art. 296 LEF).

6063 Nessuna esecuzione può essere promossa o continuata

finché dura la moratoria concordataria (cfr. tuttavia art. 297 cpv. 1 LEF). La concessione della moratoria blocca la decorrenza degli interessi nei confronti della persona tenuta a versare i contributi, a meno che il concordato non disponga altrimenti (art. 297 cpv. 7 LEF).

6064 Il commissario invita pubblicamente i creditori (a questo

proposito v. per analogia N. 6035) a insinuare i loro crediti (art. 300 LEF).

159

6065 Devono essere insinuati tutti i crediti contributivi ricono-

sciuti prima della pubblicazione della moratoria concordataria (v. per analogia N. 6050 segg.), indipendentemente dal fatto che siano stati iscritti in un atto passato in giudicato.

6066 Inoltre, i crediti contributivi che non sono stati menzionati in

un atto passato in giudicato o che non sono oggetto di una procedura d’impugnazione devono essere fissati in una decisione (decisione sui contributi, di tassazione o sui contributi arretrati). Essa deve essere notificata alla persona tenuta a pagare i contributi. Questa persona, e non il commissario, può impugnarla.

6067 Per quanto concerne l’obbligo per la cassa di ordinare

all’occorrenza un controllo del datore di lavoro, il N. 6038 è applicabile per analogia.

6068 I crediti contributivi determinati ulteriormente devono es-

sere annunciati in ogni caso prima del giudizio relativo all’omologazione del concordato (art. 306 LEF; v. anche N. 6072).

6069 Se la competente cassa di disoccupazione versa indennità

per insolvenza, si applicano per analogia i N. 6056 e 6057. Tuttavia, la competenza incombe ai liquidatori, e non all’ufficio dei fallimenti.

6070 L’accettazione del concordato presuppone che lo stesso

sia approvato dalla maggioranza dei creditori interessati rappresentanti almeno i due terzi dei crediti considerati, oppure da un quarto dei creditori rappresentanti almeno i tre quarti della somma complessiva dei crediti (art. 305 cpv. 1 LEF).

6071 La cassa di compensazione ha diritto al pagamento inte-

grale dei suoi crediti. In qualità di creditrice di un credito privilegiato, non è compresa nel computo né per la sua persona né per il suo credito (art. 305 cpv. 2 LEF).

160

6072 Il concordato può essere omologato soltanto se la sua ese-

cuzione, il pagamento integrale dei crediti privilegiati insinuati e l’adempimento degli impegni presi con l’approvazione del commissario nel corso della moratoria sono sufficientemente garantiti (art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF).

6073 Il concordato omologato può essere opposto ai crediti privi-

legiati non insinuati. Lo stesso vale nel caso di crediti privilegiati insinuati che non sono stati trattati correttamente dal commissario, se la cassa di compensazione non vi si è opposta, né in sede amministrativa né in sede giudiziaria, nel quadro della procedura concordataria200.

6. Attestato di carenza di beni

6.1 Definizione

6074 Se, secondo la stima della persona incaricata di eseguire il

pignoramento, non esistono beni pignorabili sufficienti,

l’atto di pignoramento è considerato attestato di carenza di beni provvisorio (art. 115 cpv. 2 LEF).

6075 Se, durante il pignoramento, non esiste alcun bene pigno-

rabile del debitore, l’atto di pignoramento è considerato attestato di carenza di beni (art. 115 cpv. 1 LEF).

6076 Se il prodotto della vendita non permette di coprire intera-

mente il credito, un attestato di carenza di beni è rilasciato per lo scoperto (art. 149 cpv. 1 LEF). In caso di fallimento il procedimento è analogo (art. 265 LEF).

6.2 Effetti

6077 L’attestato di carenza di beni dopo pignoramento autorizza

la cassa di compensazione, dopo aver chiarito l’obbligo di

200 13 ottobre 2016 Sélection de l’OFAS – n. 57 DTF 142 III 705

161

risarcire i danni (art. 52 LAVS) e la possibilità di compensazione (art. 20 cpv. 2 LAVS), a chiudere la procedura d’incasso.

6078 L’attestato di carenza di beni dopo pignoramento autorizza

la cassa di compensazione, nei sei mesi che seguono il rilascio dell’atto, a chiedere la continuazione dell’esecuzione (domanda di pignoramento) senza bisogno di un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF).

6079 I crediti oggetto di un attestato di carenza di beni dopo falli-

mento possono essere riscossi contro la volontà del debitore soltanto se quest’ultimo ha acquisito nuovi beni

(art. 265 cpv. 2 LEF). Se il debitore si oppone asserendo di non aver acquisito nuovi beni, l’ufficio d’esecuzione sottopone l’opposizione al giudice del luogo (procedura d’autorizzazione precedente il processo ordinario; art. 265a cpv. 1, 2 e 3 LEF). La cassa di compensazione può promuovere un’azione civile di accertamento della nuova sostanza presso il giudice del luogo dell’esecuzione adendo la via processuale ordinaria entro 20 giorni dalla pubblicazione della decisione su opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF).

6080 Vi è acquisizione di nuovi beni ai sensi dell’art. 265 cpv. 2

LEF quando gli attivi acquisiti dal debitore dopo il fallimento eccedono i passivi sorti da quel momento (nuova sostanza netta). Il guadagno del lavoro è conteggiato nella nuova sostanza dell’assicurato se questo guadagno ha permesso di costituire una sostanza dopo pagamento delle spese di sostentamento normali di una persona avente lo stesso tenore di vita (e non soltanto delle spese per i bisogni indispensabili del debitore).

6081 La prova dell’acquisizione di nuovi beni spetta alla cassa di

compensazione. Basta però che quest’ultima accerti l’esistenza e il valore di nuovi attivi. Il debitore deve invece provare che nuovi passivi annullano gli attivi.

162

6082 I crediti contributivi oggetto di un attestato di carenza di

beni entrano in prescrizione come gli altri crediti contributivi (v. N. 5052).

Per la restituzione di attestati di carenza di beni relativi a un credito prescritto, si vedano i N. 5053 seg.

163

7a parte: Dichiarazione d’irrecuperabilità di contributi

1. Condizioni

1.1 In generale

7001 I contributi dovuti devono essere dichiarati irrecuperabili se

il debitore è stato oggetto di esecuzioni infruttuose o

un’esecuzione non ha avuto esito positivo e i contributi non possono essere compensati con un credito del debitore nei confronti della cassa (rendite, assegni per grandi invalidi, indennità di perdita di guadagno, assegni familiari secondo la LAF e la LAFam), in ogni caso al più tardi quando viene emanata una decisione di risarcimento danni (art. 34c cpv. 1 OAVS; per la compensazione, cfr. DR; per la dichiarazione d’irrecuperabilità dei crediti di risarcimento,

v. N. 8081).

1.2 Esecuzione infruttuosa

7002 Si considera che il debitore a cui è stato rilasciato un atte-

stato di carenza di beni è stato oggetto di un’esecuzione infruttuosa. L’attestato di carenza di beni dopo pignoramento è assimilato a quello rilasciato dopo fallimento (v. N. 6075 segg.).

Per l’attestato di carenza di beni provvisorio (v. N. 6074) e la sospensione del fallimento in difetto di massa attiva (v. N. 6058), si veda il N. 7006.

1.3 Evidente infruttuosità dell’esecuzione

7003 Si deve considerare che l’esecuzione rimarrebbe infrut-

tuosa quando il debitore dei contributi è notoriamente insolvente, cioè quando ogni esecuzione avrebbe verosimilmente quale risultato il rilascio di un attestato di carenza di beni (v. N. 6075 segg.).

7004 Un indizio in questo senso è costituito dal fatto che attestati

di carenza di beni sono stati rilasciati contro il debitore nel corso degli ultimi due anni.

164

Gli uffici d’esecuzione devono informare gratuitamente le casse di compensazione su questo punto (art. 32 LPGA).

7005 Tuttavia, le casse di compensazione non devono basarsi

unicamente sul fatto che sono stati rilasciati attestati di carenza di beni. Esse devono invece esaminare in ogni caso se le circostanze non permettono di supporre che un’esecuzione avrebbe un certo successo. In tal modo, secondo il genere e l’importo dei crediti per cui sono stati rilasciati attestati di carenza di beni e tenendo conto del fatto che il debitore adempie ancora certi obblighi, si può eventualmente concludere che un’esecuzione non sarà infruttuosa.

7006 I contributi devono essere dichiarati irrecuperabili in base a

un attestato di carenza di beni provvisorio (v. N. 6074) o in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivi (N. 6058) se manifestamente una nuova esecuzione non potrebbe avere esito positivo o se la vendita non si giustifica (cioè se è del tutto chiaro che le spese della vendita equivalgono al ricavato della medesima o lo superano).

7007 Se il debitore deve pagare soltanto il contributo annuo mi-

nimo (art. 8 cpv. 2 e 10 cpv. 1 LAVS) o un contributo annuo ridotto all’importo minimo (art. 11 cpv. 1 LAVS), la cassa di compensazione deve esaminare se sono adempiute le condizioni per un condono dei contributi (art. 11 cpv. 2 LAVS; a questo proposito cfr. anche DIN). Essa inviterà eventualmente l’assicurato a chiedere il condono. Sono fatte salve le disposizioni delle DIN.

2. Procedura

7008 La cassa di compensazione deve registrare i contributi di-

chiarati irrecuperabili secondo le disposizioni delle DCMF.

7009 In certi casi l’UFAS può esigere tutti i documenti giustifica-

tivi relativi ai contributi irrecuperabili, in particolare:

165

– per i contributi paritari: i conteggi di contributi ed eventualmente una copia della decisione di tassazione d’ufficio, della decisione sui contributi arretrati o della diffida di pagamento;

– per i contributi dei lavoratori indipendenti, degli assicurati senza attività e dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi: le comunicazioni fiscali, una copia delle decisioni relative ai contributi e della diffida di pagamento;

– per tutti i contributi: l’insieme della corrispondenza, gli atti dell’esecuzione o altri documenti giustificativi attestanti l’insolvenza del debitore.

3. Recupero di contributi dichiarati irrecuperabili

7010 Le casse di compensazione devono in generale sforzarsi di

recuperare i contributi che hanno dovuto dichiarare irrecuperabili.

7011 Esse devono compensare i contributi dichiarati irrecupera-

bili con crediti ulteriori del debitore dei contributi.

7012 Esse devono invitare il debitore a versare acconti sul suo

debito, anche se la sua situazione economica è rimasta sfavorevole, ed esortarlo a fare versamenti comprendenti almeno i contributi ritenuti sui salari, al fine di evitare una lacuna contributiva nel CI dell’assicurato (cfr. DIN).

7013 Alle persone coniugate o in unione domestica registrata

che esercitano un’attività lucrativa o sono titolari di

un’azienda il cui debito è almeno pari al doppio del contributo minimo va concessa la possibilità di versare almeno il doppio del contributo minimo (v. art. 3 cpv. 3 LAVS). I loro coniugi o partner registrati devono essere informati per lettera raccomandata che, allo scopo di essere esentati dall’obbligo contributivo per l’anno in questione, possono effettuare versamenti corrispondenti al debito citato e che, qualora non effettuassero questi versamenti, devono adempiere essi stessi l’obbligo contributivo (minimo) per quell’anno.

166

7014 La riscossione e la compensazione ulteriore di contributi di-

chiarati irrecuperabili possono essere effettuate soltanto finché il debito contributivo non è oggetto di prescrizione (v. N. 5031 segg. e N. 5049 segg.).

Per quanto riguarda la restituzione di attestati di carenza di beni dopo la scadenza del termine di prescrizione, si vedano i N. 5053 seg.

4. Imputazione dei pagamenti effettuati in caso di di-

chiarazione d’irrecuperabilità parziale dei contributi

4.1 In generale

7015 Quando soltanto una parte dell’intero debito dell’assicurato

ha potuto essere incassata, perché il resto ha dovuto essere dichiarato irrecuperabile, i pagamenti effettuati devono essere conteggiati secondo la successione indicata

nell’art. 34c cpv. 2 OAVS.

7016 Se la persona soggetta all’obbligo contributivo è debitrice

non solo di contributi secondo la LAVS, la LAI, la LIPG, la LADI, la LAF o la LAFam, ma anche di contributi per altri compiti affidati alla cassa di compensazione (art. 63 cpv. 4 LAVS) e se il pagamento non risulta da un’esecuzione promossa per determinati contributi (v. N. 6006), i versamenti effettuati devono essere ripartiti sull’insieme dei contributi dovuti, a meno che il debitore indichi in modo esplicito a quale credito si riferiscono, e secondo la graduazione di cui ai N. 7017 segg. (v. tuttavia N. 7024 e 7025).

4.2 Graduazione dei crediti

7017 I pagamenti effettuati devono anzitutto essere assegnati

alla copertura integrale dei crediti di primo grado. La somma restante è riservata alla copertura dei crediti registrati nel grado seguente.

7018 I crediti del medesimo grado devono essere coperti nella

stessa proporzione. Se la somma versata non permette la copertura integrale di tutti i crediti del grado considerato,

167

deve essere ripartita secondo il rapporto esistente tra ciascuno dei crediti e il totale di questi.

La graduazione dei crediti è la seguente:

7019 1) Spese d’esecuzione

Sono considerate tali soltanto le tasse e le spese dovute agli uffici d’esecuzione e agli uffici dei fallimenti previste nell’OTLEF, la tassa di decisione dovuta ai giudici competenti per le questioni concernenti la LEF secondo l’art. 48 OTLEF e le spese assegnate secondo la relativa procedura alle parti.

Per altre spese d’esecuzione si veda il N. 7023.

7020 Vuoto

7021 2) Contributi AVS/AI/IPG, AD e PP dovuti dal salariato

7022 3) Altri contributi di 2aclasse elencati nell’art. 219 cpv. 4

LEF e i contributi PP del datore di lavoro

Ne fanno parte:

– gli altri contributi AVS/AI/IPG/AD, cioè i contributi del datore di lavoro, quelli degli assicurati che esercitano un’attività indipendente, quelli dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e quelli degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa;

– i contributi PP del datore di lavoro;

– i contributi per spese amministrative secondo l’art. 69 cpv. 1 LAVS;

– i premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

– i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione sociale malattie;

– i contributi dovuti secondo la LAF;

– i contributi da versare alle casse di compensazione per assegni familiari secondo la LAFam;

– gli interessi di mora.

7023 4) Altri crediti della cassa di compensazione,

in particolare:

168

– altre spese di recupero oltre a quelle previste

dall’art. 34c cpv. 2 OAVS (v. N. 7019), come le spese d’avvocato o le spese di partecipazione a un’assemblea dei creditori;

– tasse di diffida (v. N. 2197 e 2204);

– multe d’ordine (v. N. 9017 segg.);

– crediti relativi alla restituzione di rendite versate a torto;

– contributi per altri compiti rispetto a quelli elencati al N. 7022;

– spese della tassazione d’ufficio (v. N. 2179 segg.).

7024 La cassa di compensazione può derogare all’ordine indicato sopra e coprire integralmente i contributi di un ramo assicurativo, compensandoli con prestazioni dello stesso ramo. Un’eventuale eccedenza di prestazioni va tuttavia distribuita secondo la graduazione di cui al N. 7017. Ciò vale in particolare per il rapporto tra gli altri compiti e

AVS/AI/IPG. È fatto salvo il N. 6006.

7025 Quando i contributi sono dichiarati parzialmente irrecuperabili a causa dell’insolvibilità dell’assicurato, l’iscrizione nel CI del reddito corrispondente a questi contributi avviene secondo le istruzioni contenute nelle D CA/CI.

169

8a parte: Responsabilità del datore di lavoro

1. Diritto materiale

1.1 Responsabilità del datore di lavoro

8001 Il datore di lavoro deve risarcire i danni che ha causato vio-

lando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (art. 52 LAVS). È esclusa la responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 78 LPGA nei confronti dell’assicurato (art. 52 cpv. 6 LAVS).

8002 La responsabilità del datore di lavoro è impegnata quando

non si può più esigere il pagamento dei contributi dovuti. Il diritto della cassa non tende più in questo caso al pagamento, ma alla rifusione dei contributi che non possono più essere riscossi201.

8003 La cassa di compensazione può esigere il risarcimento dei

danni dal titolare di un’azienda individuale fallita anche quando vi sia identità tra il debitore dei contributi e il responsabile del danno202.

1.2 Responsabilità sussidiaria degli organi del datore di lavoro

8004 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, gli organi che

agiscono in suo nome, ovvero i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione (art. 52 cpv. 2 LAVS), sono sussidiariamente responsabili203.

201 12 agosto 2010 Sélection de l'OFAS – n. 27 DTF 136 V 268

202 16 ottobre 1997 VSI 1998 pag. 166 DTF 123 V 168

203 4 settembre 1970 RCC 1971 pag. 478 DTF 96 V 124

23 novembre 1977 RCC 1978 pag. 259 DTF 103 V 120

26 ottobre 1982 RCC 1983 pag. 102 DTF 108 V 189

10 settembre 2002 VSI 2003 pag. 79 DTF 129 V 11

170

8004.1 Il carattere sussidiario della responsabilità degli organi si-

gnifica che la cassa di compensazione deve rivolgersi al datore di lavoro prima di citare in giudizio i suoi organi (art. 52 cpv. 2 LAVS)204. In caso di insolvibilità del datore di lavoro, gli organi possono essere citati direttamente in giudizio anche se la persona giuridica continua a esistere205.

8005 Sono considerati organi che agiscono in nome della per-

sona giuridica le persone fisiche che la rappresentano nei confronti dell’esterno (organi formali) e le persone che prendono decisioni con riserva da parte degli organi o che si assumono la gestione effettiva, influendo in modo determinante sulla formazione della volontà della società (organi di fatto)206, quali ad esempio i direttori con diritto di firma individuale207 e gli azionisti unici208.

8006 Sono soggette alla responsabilità formale degli organi an-

che le persone responsabili della direzione di una società a garanzia limitata209.

8007 Né l’iscrizione nel registro di commercio né il diritto di firma

sono decisivi per stabilire lo statuto dell’organo210.

8008 Un organo di fatto può essere una persona giuridica211.

8009 Un organo è responsabile fino a quando può influire

sull’andamento degli affari, sia tramite degli atti, sia tramite

204 12 novembre 1987 RCC 1988 pag. 136 DTF 113 V 256

29 settembre 1988 RCC 1989 pag. 116 –

205 12 novembre 1987 RCC 1988 pag. 136 DTF 113 V 256

18 febbraio 1988 RCC 1988 pag. 322 –

206 21 aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 DTF 115 V 78

24 ottobre 1988 RCC 1989 pag. 176 DTF 126 V 237

29 maggio 2000 VSI 2000 pag. 226 –

6 settembre 2024 9C_761/2023 –

207 30 settembre 2011 9C_317/2011 –

27 agosto 2013 9C_646/2012 –

208 1 settembre 2005 H 183/04 –

209 14 maggio 2002 VSI 2002 pag. 176 –

210 24 ottobre 1988 RCC 1989 pag. 176 –

21 ottobre 1997 VSI 1998 pag. 108 DTF 123 V 172

211 21 aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 DTF 115 V 78

4 maggio 2006 – DTF 132 III 523

171

la loro omissione. La data della radiazione dell’iscrizione nel registro di commercio non è decisiva212.

8010 Un organo risponde anche dei contributi già scaduti al mo-1/24 mento dell’assunzione del suo mandato213.

Non risponde invece dei danni preesistenti, se la società era già insolvibile prima dell’entrata del nuovo membro nel consiglio di amministrazione214.

Se un organo si dimette nel corso di un anno civile e i contributi vengono conteggiati secondo la procedura forfettaria, esso risponde degli importi forfettari esigibili fino al momento della sua partenza, a condizione che questi non superino l’ammontare del danno complessivo215.

8011 Se il fallimento di una società anonima è sospeso per man-

canza di attivi, ma l’attività della società continua fino allo scioglimento di quest’ultima, la società anonima in liquidazione oppure i suoi organi rispondono dei contributi paritari dovuti alle assicurazioni sociali dopo la chiusura del fallimento216.

8012 Se una società anonima riprende una società con la totalità

dei suoi attivi e passivi, gli organi della società anonima non possono essere ritenuti responsabili dei contributi non pagati fino al momento della ripresa della società mediante un’azione di risarcimento dei danni217.

8013 Se diverse persone sono responsabili di un danno, ne ri-

spondono solidalmente (art. 52 cpv. 2 LAVS)218. La cassa

212 20 giugno 1983 RCC 1983 pag. 475 DTF 109 V 96

15 gennaio 1986 RCC 1986 pag. 420 –

21 aprile 1988 RCC 1988 pag. 631 DTF 112 V 1

19 maggio 2000 VSI 2000 pag. 289 DTF 126 V 61

213 25 marzo 1992 RCC 1992 pag. 262 –

214 15 settembre 1993 VSI 1994 pag. 212 DTF 119 V 401

21 ottobre 1997 VSI 1998 pag. 108 –

19 giugno 2020 9C_538/2019 (consid. 4.2) –

215 5 dicembre 2001 VSI 2002 pag. 55 –

216 13 settembre 1993 VSI 1994 pag. 36 –

217 28 maggio 1993 VSI 1994 pag. 93 DTF 119 V 389

218 26 ottobre 1982 RCC 1983 pag. 102 DTF 108 V 189

20 giugno 1983 RCC 1983 pag. 475 DTF 109 V 86

4 marzo 1993 VSI 1993 pag. 120 DTF 119 V 86

172

di compensazione può agire contro tutti i debitori, contro alcuni di essi o contro uno solo.

8014 Se una cassa di compensazione subisce un danno in se-

guito al fallimento di un membro di una società semplice, gli altri soci rispondono solidalmente del danno219.

8015 Un credito di risarcimento dei danni risultante dall’art. 52

LAVS passa, dopo il decesso del responsabile, agli eredi che hanno accettato la successione220. Al riguardo è irrilevante se il de cuius presunto responsabile sia deceduto prima che fosse emanata una decisione nei suoi confronti o solo dopo221.

1.3 Condizioni per poter esercitare il diritto al risarci-

mento del danno

1.3.1 Danno

8016 Esiste danno dal momento in cui la cassa di compensa-

zione perde un importo che le era dovuto per legge222.

8017 L’ammontare del danno corrisponde all’importo perso dalla

cassa223. Questo importo comprende i contributi paritari (quota del datore di lavoro e quota del salariato) dovuti dal datore di lavoro, gli interessi di mora, i contributi alle spese amministrative, le spese di tassazione, le tasse d’ingiunzione e le spese di esecuzione224.

8018 Se in caso di fallimento durante la decorrenza del termine

l’importo dei danni non può essere stabilito, neanche in

219 13 giugno 1980 RCC 1981 pag. 355 –

220 27 aprile 1993 VSI 1993 pag. 177 DTF 119 V 165

221 23 maggio 2003 VSI 2003 pag. 430 DTF 129 V 300

222 14 luglio 1961 RCC 1961 pag. 415 DTFA 1961 pag. 226

15 marzo 1972 RCC 1972 pag. 687 DTF 98 V 26

14 marzo 1997 VSI 1997 pag. 216 DTF 123 V 12

223 4 luglio 1957 RCC 1957 pag. 411 DTFA 1957 pag. 215

14 luglio 1961 RCC 1961 pag. 415 DTFA 1961 pag. 226

15 marzo 1972 RCC 1972 pag. 687 DTF 98 V 26

224 21 novembre 1995 – DTF 121 III 382

173

modo approssimativo, visto che non si conosce ancora il dividendo, la cassa di compensazione deve reclamare l’importo totale di cui è stata privata225.

8019 Per far valere il risarcimento dei danni è irrilevante che i

contributi del salariato siano stati dedotti dal salario o meno oppure che si tratti di contributi presi in considerazione per il calcolo della rendita.

8020 Il danno è insorto non appena l’importo dovuto per legge

non può più essere riscosso per ragioni giuridiche o di fatto226. Ciò si verifica quando il credito contributivo si è estinto a causa della prescrizione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS227 (v. N. 5011 segg.) o dal momento in cui il datore di lavoro è insolvibile (dichiarazione di fallimento o rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo)228.

1.3.2 Violazione delle prescrizioni

8021 Il danno deve essere stato provocato da una violazione

delle prescrizioni.

8022 Per prescrizioni bisogna intendere l’insieme delle disposi-

zioni legali e dei decreti d’esecuzione. Non ne fanno parte le direttive dell’autorità federale di vigilanza alle casse di compensazione.

8023 La violazione può consistere in un atto oppure in un’omis-

sione229. Spesso è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro non ha adempiuto l’obbligo di pagare i contributi e di

225 17 settembre 1987 RCC 1987 pag. 607 DTF 113 V 180

4 aprile 1990 RCC 1990 pag. 415 DTF 116 V 72

226 14 luglio 1961 RCC 1961 pag. 415 DTFA 1961 pag. 226

23 novembre 1977 RCC 1978 pag. 259 DTF 103 V 120

227 15 marzo 1972 RCC 1972 pag. 687 DTF 98 V 26

228 12 novembre 1987 RCC 1988 pag. 136 DTF 113 V 256

23 novembre 1990 RCC 1991 pag. 132 –

14 marzo 1997 VSI 1997 pag. 216 DTF 123 V 12

229 4 luglio 1957 RCC 1957 pag. 411 DTFA 1957 pag. 215

14 luglio 1961 RCC 1961 pag. 415 DTFA 1961 pag. 226

15 marzo 1972 RCC 1972 pag. 687 DTF 98 V 26

174

regolare i conti, previsto nell’art. 14 cpv. 1 LAVS in combinato disposto con gli art. 34 segg. OAVS230.

1.3.3 Colpa del datore di lavoro

8024 Il datore di lavoro deve aver provocato il danno intenzional-

mente o per negligenza grave. Una negligenza soltanto lieve non impegna la sua responsabilità.

8025 Commette una negligenza grave il datore di lavoro che non

prende in considerazione ciò che ogni persona sensata avrebbe ritenuto considerevole in una situazione e in circostanze analoghe231.

8026 Il grado di diligenza esigibile dipende dal grado di diligenza

in materia commerciale che ci si può o ci si deve aspettare dalla categoria di datori di lavoro cui appartiene l’interessato232.

8027 Non appena il datore di lavoro si rende conto che dovrà

eventualmente pagare contributi su una prestazione, commette una negligenza grave astenendosi dal chiedere informazioni in merito alla cassa di compensazione233.

230 23 novembre 1977 RCC 1978 pag. 259 DTF 103 V 120

28 giugno 1982 RCC 1983 pag. 100 –

231 4 luglio 1957 RCC 1957 pag. 411 DTFA 1957 pag. 215

14 luglio 1961 RCC 1961 pag. 415 DTFA 1961 pag. 226

15 marzo 1972 RCC 1972 pag. 687 DTF 98 V 26

23 novembre 1977 RCC 1978 pag. 259 DTF 103 V 120

28 giugno 1982 RCC 1983 pag. 100 –

3 novembre 1982 RCC 1983 pag. 106 DTF 108 V 199

232 15 marzo 1972 RCC 1972 pag. 687 DTF 98 V 26

23 novembre 1977 RCC 1978 pag. 259 DTF 103 V 120

3 novembre 1982 RCC 1983 pag. 106 DTF 108 V 199

29 settembre 1988 RCC 1989 pag. 116 DTF 114 V 219

233 14 luglio 1961 RCC 1961 pag. 415 DTFA 1961 pag. 226

15 marzo 1972 RCC 1972 pag. 687 DTF 98 V 26

5 giugno 1972 RCC 1973 pag. 77 – 1° luglio 1986 RCC 1987 pag. 217 DTF 112 V 157

175

8028 Se il datore di lavoro ha trattenuto il contributo del dipen-

dente sul salario o se è provata l’esistenza di una convenzione del salario netto (v. N. 2020 segg.), si è generalmente in presenza di un atto commesso intenzionalmente o per negligenza grave. In questi casi si ammetterà una negligenza lieve solo se circostanze speciali lo giustificano234.

8029 Se il datore di lavoro non ha trattenuto i contributi del di-

pendente sul salario, si deve valutare la colpa secondo le circostanze particolari del caso235.

8030 Il breve periodo durante il quale i contributi non sono stati

pagati va considerato come uno tra più elementi nell’ambito della valutazione globale di tutte le circostanze ai sensi della giurisprudenza concernente i motivi a discarico per il rigetto dell’obbligo di risarcire i danni236.

8031 Se al datore di lavoro viene concessa una dilazione di pa-

gamento, si deve valutare la colpa secondo le circostanze particolari del caso237.

8032 Se il datore di lavoro è una società anonima, si devono, per

principio, avere esigenze rigorose per quanto concerne il dovere di diligenza degli organi. La colpa deve essere tuttavia valutata secondo le circostanze particolari del caso. Si deve così esigere una maggiore diligenza da parte del presidente del consiglio d’amministrazione quale unico or-

234 4 luglio 1957 RCC 1957 pag. 411 DTFA 1957 pag. 215

5 giugno 1972 RCC 1973 pag. 77 –

28 giugno 1982 RCC 1983 pag. 100 DTF 108 V 183

30 maggio 1985 RCC 1985 pag. 646 –

21 agosto 1985 RCC 1985 pag. 602 –

235 4 luglio 1957 RCC 1957 pag. 411 DTFA 1957 pag. 215

29 settembre 1969 RCC 1970 pag. 102 –

236 5 dicembre 1995 VSI 1996 pag. 228 DTF 121 V 283

237 30 giugno 1998 VSI 1999 pag. 23 DTF 124 V 253

15 ottobre 1998 VSI 1999 pag. 26 –

176

gano esecutivo di un’azienda che da un membro del consiglio d’amministrazione di una grande azienda le cui possibilità di controllo sono limitate238.

8033 La delegazione dei poteri di gestione e di rappresentanza a

terzi non esonera gli organi dal loro obbligo di sorveglianza ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 CO239.

8034 Il consigliere d’amministrazione che, nonostante perdite

manifeste che prendono proporzioni minacciose, non chiede informazione alcuna circa il pagamento e il conteggio dei contributi e non impartisce istruzioni o non ordina controlli, agisce per negligenza grave240. La passività nonostante la conoscenza (eventuale) di pagamenti di contributi dovuti deve essere considerata come negligenza grave241.

8035 Il dovere di vigilanza concernente l’adempimento dell’ob-

bligo legale di pagare i contributi deve essere giudicato in modo ancor più rigoroso se un organo è stato effettivamente escluso dalla gestione242.

8036 Un “prestanome” che non si avvale dei suoi poteri di con-

trollo agisce per negligenza grave243.

8037 Il fatto di essere un profano in materia di diritto non eso-

nera l’organo dalla sua responsabilità244.

238 15 marzo 1972 RCC 1972 pag. 687 DTF 98 V 26

23 novembre 1977 RCC 1978 pag. 259 DTF 103 V 120

3 novembre 1982 RCC 1983 pag. 106 DTF 108 V 199

29 settembre 1988 RCC 1989 pag. 116 DTF 114 V 19

239 15 gennaio 1986 RCC 1986 pag. 420 –

29 settembre 1988 RCC 1989 pag. 116 DTF 114 V 19

240 29 settembre 1988 RCC 1989 pag. 116 DTF 114 V 19

241 29 settembre 1988 RCC 1989 pag. 114 –

242 29 settembre 1988 RCC 1989 pag. 114 –

243 15 gennaio 1986 RCC 1986 pag. 420 –

244 15 gennaio 1986 RCC 1986 pag. 420 –

2 febbraio 2005 H 86/02 –

177

8038 La veste onorifica di un mandato (di associazione) non co-

stituisce motivo di discolpa245.

8039 Il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile

della differenza tra la somma degli acconti versati e l’importo esatto dei contributi, a meno che egli abbia cercato, tramite il versamento di acconti per un importo nettamente insufficiente, di differire al massimo la scadenza del suo debito per mancanza di fondi, oppure non abbia annunciato l’aumento della somma dei salari immediatamente dopo la scadenza del periodo di conteggio, oppure ancora non abbia adeguato gli acconti alla nuova somma dei salari conformemente a quanto gli era stato comunicato246. Il fatto di non pagare il saldo dovuto senza un termine deve essere considerato come negligenza grave247.

8040 L’obbligo d’indennizzo del datore di lavoro può essere ri-

dotto se tra una grave violazione d’obbligo da parte della cassa di compensazione e l’insorgere o il peggioramento del danno esiste un nesso causale adeguato. Questo avviene in particolare quando la cassa di compensazione viola prescrizioni elementari della tassazione d’ufficio e della riscossione dei contributi248.

8041 L’art. 759 cpv. 1 CO non può essere applicato nell’ambito

della responsabilità del datore di lavoro secondo l’art. 52 LAVS per giustificare una riduzione dell’obbligo di risarcimento proporzionale alla gravità della colpa di ogni singolo responsabile249.

245 13 novembre 2001 VSI 2002 pag. 52 –

246 1° ottobre 1993 VSI 1994 pag. 104 –

247 30 gennaio 1992 RCC 1992 pag. 259 –

27 gennaio 1993 VSI 1993 pag. 172 –

248 15 maggio 1996 VSI 1996 pag. 310 DTF 122 V 185

13 marzo 2018 9C_548/2017 Sélection de l’OFAS – n. 62

249 5 marzo 1996 VSI 1996 pag. 306 –

178

1.4 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

1.4.1 In generale

8042.1 Il credito di risarcimento del danno si prescrive se la cassa non lo ha fatto valere mediante una decisione formale emanata entro tre anni dal momento in cui è venuta a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma al massimo entro dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato (art. 52 cpv. 3 e 4 LAVS).

È determinante il momento della consegna della decisione all’ufficio postale.

8043 Se il credito di risarcimento deriva da un atto punibile, il diritto al risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale (art. 60 cpv. 2, primo periodo CO; art. 97 CP; art. 52 cpv. 3 LAVS;

v. anche, per analogia, i N. 5016 segg.).

Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, il diritto al risarcimento del danno si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza (art. 60 cpv. 2, secondo periodo CO; art. 52 cpv. 3 LAVS).

Se la cassa di compensazione si appella al termine più lungo del diritto penale, senza che sia stata pronunciata una sentenza penale, deve provare il comportamento passibile di pena per mezzo di documenti corrispondenti250. Se i contributi dei salariati sono utilizzati per uno scopo diverso da quello prefissato (art. 87 quarto comma LAVS), il termine di prescrizione del diritto penale vale soltanto per i contributi dei salariati non pagati251 e si applica solo all’autore dell’atto punibile252.

250 12 novembre 1987 RCC 1988 pag. 136 DTF 113 V 256

22 aprile 1991 RCC 1991 pag. 379 –

251 3 luglio 1985 RCC 1985 pag. 649 DTF 111 V 172

12 novembre 1987 RCC 1988 pag. 136 DTF 113 V 256

252 30 ottobre 1992 VSI 1993 pag. 83 DTF 118 V 193

179

8044 Contrariamente a quella del credito contributivo o del diritto

di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per la sua natura giuridica, non equivale a una perenzione (art. 16 LAVS), ma a una vera e propria prescrizione.

Dall’inizio della prescrizione, il datore di lavoro può, per scritto, rinunciare a eccepire la prescrizione, ogni volta per dieci anni al massimo (art. 141 cpv. 1 e 1bisCO; art. 52 cpv. 3 LAVS).

8044.1 La prescrizione resta sospesa durante una procedura d’in-

ventario (art. 134 cpv. 1 n. 7 CO).

8044.2 I termini di prescrizione sono interrotti mediante gli atti di

cui all’art. 135 CO e mediante tutti gli atti con i quali si fa valere in maniera adeguata il credito di risarcimento nei confronti del debitore. La prescrizione può essere interrotta unicamente da atti che si riferiscono direttamente al credito di risarcimento del danno253. Interrompono i termini, in particolare, il riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro o la procedura d’esecuzione avviata nei suoi confronti dalla cassa di compensazione254. Se una decisione su opposizione è dichiarata nulla dal tribunale cantonale, gli atti procedurali successivi (p. es. l’inoltro di un ricorso, le determinazioni della cassa di compensazione) costituiscono tuttavia atti indipendenti, giuridicamente validi, che interrompono la prescrizione255.

8045 L’interruzione del termine implica che inizia a decorrere un

nuovo termine di prescrizione. La determinazione della durata del nuovo termine è disciplinata per analogia dagli art. 135 segg. CO256. L’interruzione tempestiva del termine di tre anni interrompe anche il termine di prescrizione di dieci anni.

253 10 agosto 2015 9C_423/2014 DTF 141 V 487

254 19 dicembre 2008 Sélection de l'OFAS – n. 18 DTF 135 V 74

255 19 ottobre 2020 9C_400/2020 –

256 19 dicembre 2008 Sélection de l'OFAS – n. 18 DTF 135 V 74

180

1.4.2 Decorrenza del termine e conoscenza del danno

8046 Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la cassa di

compensazione viene a conoscenza del danno e della sua estensione ed è nota anche la persona tenuta a risarcire il danno (art. 60 cpv. 1 CO)257. Queste condizioni sono cumulative.

8047 La cassa di compensazione è a conoscenza del danno dal

momento in cui, con tutta l’attenzione che si può esigere da essa, deve constatare che non può più reclamare i contributi258.

8048 In caso di fallimento la cassa di compensazione è ritenuta

essere sufficientemente a conoscenza del danno qualora dalla prima riunione dei creditori il danno stesso risulti essere almeno in parte scoperto. Se la cassa di compensazione non è rappresentata alla riunione dei creditori, deve in ogni caso richiedere in tempo utile il verbale e il rapporto dell’amministratore del fallimento259. Altrimenti il danno è sufficientemente noto al momento della formazione della graduatoria e dell’inventario260. Determinante è l’effettiva ispezione all’ufficio dei fallimenti. Se si rinuncia a questa misura, il termine decorre a partire dalla scadenza dei termini del deposito della graduatoria e dell’inventario261.

8049 Se la liquidazione del fallimento è stata sospesa per man-

canza di attivi, la conoscenza del danno – sempre che la cassa di compensazione non l’abbia già avuta in prece-

257 23 novembre 1990 RCC 1991 pag. 132 –

258 4 luglio 1957 RCC 1957 pag. 411 DTFA 1957 pag. 215

14 luglio 1982 RCC 1983 pag. 108 DTF 108 V 50

5 ottobre 1987 RCC 1988 pag. 401 DTF 113 V 186

28 dicembre 1995 VSI 1996 pag. 167 DTF 121 V 240

259 28 dicembre 1995 VSI 1996 pag. 167 DTF 121 V 240

14 dicembre 2000 VSI 2001 pag. 97 –

260 30 ottobre 1992 VSI 1993 pag. 83 DTF 118 V 196

25 gennaio 1993 VSI 1993 pag. 110 DTF 119 V 92

21 dicembre 1995 VSI 1996 pag. 171 DTF 121 V 234

6 novembre 2000 VSI 2001 pag. 194 DTF 126 V 443

261 21 dicembre 1995 VSI 1996 pag. 171 DTF 121 V 234

181

denza (v. N. 8046 segg.) – coincide con la fine della procedura di fallimento, vale a dire con la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio262. Questo si applica anche se il creditore fornisce la garanzia per i costi necessaria all’esecuzione della liquidazione del fallimento dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento dovuta a mancanza di attivi263.

8050 Vuoto

8051 In caso di concordato con abbandono dell’attivo, il danno è

di regola sufficientemente noto al momento della conferma o del rigetto del concordato stesso264.

8052 In caso di esecuzione in via di pignoramento, questo mo-

mento coincide con il rilascio dell’atto di pignoramento valido quale attestato di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 LEF265.

8053 Prima del deposito della graduatoria e dell’inventario o

prima del rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo non è per principio necessario avviare una procedura di risarcimento dei danni266. Sono riservati i casi in cui la cassa ha una conoscenza sufficiente del danno prima di questa data267.

8054 La diffida della procedura fallimentare sommaria non costi-

tuisce una conoscenza del danno268.

262 1° febbraio 1990 RCC 1990 pag. 302 – – RCC 1991 pag. 406 –

4 aprile 2003 H 266/02 DTF 129 V 193

263 22 gennaio 2002 VSI 2002 pag. 95 DTF 128 V 10

264 1° febbraio 1995 VSI 1995 pag. 169 –

265 1° febbraio 1990 RCC 1990 pag. 302 –

23 novembre 1990 RCC 1991 pag. 132 –

266 4 aprile 1990 RCC 1990 pag. 415 DTF 116 V 72

267 18 settembre 1992 RCC 1992 pag. 502 –

30 ottobre 1992 VSI 1993 pag. 83 DTF 118 V 193

10 dicembre 2010 Sélection de l’OFAS – n. 30 DTF 121 V 234

268 4 aprile 1990 RCC 1990 pag. 415 DTF 116 V 72

182

8055 In caso di attestato di carenza di beni provvisorio ai sensi

dell’art. 115 cpv. 2 LEF, si può parlare di una conoscenza del danno solo se, viste le circostanze, non v’è manifestamente più nulla da sperare dalla procedura di realizzazione (p. es. inattività dell’impresa)269.

8055.1 Se una società si trova in liquidazione, non si può sempli-

cemente presumere che la cassa di compensazione abbia subìto un danno fintantoché la liquidazione non sia conclusa. Se la società è radiata d’ufficio dal registro di commercio, si ha conoscenza del danno al momento della pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio270.

8056 Se la cassa di compensazione viene a sapere solo durante

la procedura che un terzo agiva come organo di fatto, il termine per la notifica della decisione di risarcimento del danno inizia solo dal momento in cui la cassa viene a conoscenza della persona tenuta al risarcimento dei danni271.

8057 Se la graduatoria e l’inventario lasciano intravedere una

copertura completa dei contributi, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la cassa di compensazione viene a sapere che subisce un danno.

8058 Se, al momento del deposito della graduatoria, gli attivi non

sono affatto chiari e l’amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo, il termine di prescrizione inizia nel momento in cui la cassa viene a conoscenza del danno272.

8058.1 La tabella seguente mostra una panoramica in base alla si-

tuazione al momento in cui si viene a conoscenza del danno.

269 18 febbraio 1988 RCC 1988 pag. 322 – 1° febbraio 1990 RCC 1990 pag. 302 –

23 novembre 1990 RCC 1991 pag. 132 –

270 26 maggio 2008 Sélection de l’OFAS – n. 14 DTF 134 V 257

271 23 novembre 1990 RCC 1991 pag. 132 –

272 25 marzo 1992 RCC 1992 pag. 262 –

183

Situazione Momento in cui si viene N. a conoscenza del danno

Fallimento Prima assemblea dei cre- 8048

ditori; in mancanza di

essa, inoltro della gra-

duatoria e dell’inventario;

in mancanza, scadenza

del termine di presenta-

zione

Sospensione della Pubblicazione della so-8049

liquidazione del spensione nel FUSC

fallimento in di-

fetto di massa at-

tiva

Liquidazione Fine della liquidazione 8055.1

Radiazione d’uffi- Pubblicazione 8055.1 cio di una società

dal registro di

commercio

Concordato con Omologazione o8051

abbandono rigetto del concordato

dell’attivo

Esecuzione per Rilascio dell’atto di pigno- 8052 via di pignora- ramento

mento

Attestato di ca- In caso di prevedibile8055

renza di beni esito negativo della pro-

provvisorio cedura di incasso sulla

base delle circostanze

184

8059 Il termine di dieci anni (v. N. 5016 segg.) inizia a decorrere

il giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. È determinante il momento in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto al più tardi agire, ovvero prima della scadenza del termine di prescrizione per la fissazione dei contributi secondo l’art. 16 cpv. 1 LAVS oppure prima dell’inizio dell’insolvenza. Il termine assoluto inizia dunque al momento dell’insorgenza del danno (v. N. 8020)273.

8059.1 Il termine più lungo del diritto penale (v. N. 5016 segg.) de-

corre dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato oppure, in caso di reato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto o, se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 98 CP).

8060 Se la cassa di compensazione lascia scadere il termine di

tre anni (v. N. 8046) senza utilizzarlo, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive, anche qualora il termine decennale continuasse a decorrere.

1.4.3 Diritto transitorio

8060.1 Le regole di prescrizione di cui ai N. 8042 segg. si appli-

cano soltanto ai diritti di risarcimento del danno che, secondo il diritto anteriore, non erano già prescritti al 1° gennaio 2020 (cfr. titolo finale, art. 49 CC).

273 4 luglio 1957 RCC 1957 pag. 411 DTFA 1957 pag. 215

185

2. Procedura

2.1 Procedimento per garantire il diritto al risarcimento del danno

2.1.1 Decisione di risarcimento del danno

8061 Se la cassa constata l’esistenza di un danno, può partire

dall’idea che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o per negligenza grave, per cui apre la procedura di risarcimento del danno. Prima di emanare una decisione, la cassa deve esaminare se non esistono indizi evidenti che dimostrano che il datore di lavoro ha agito conformemente alla legge o che non è colpevole (v.

N. 8024 segg.)274.

8062 La cassa di compensazione può rinunciare a istruire una

procedura di risarcimento dei danni se il datore di lavoro o l’organo responsabile sono manifestamente insolvibili.

8063 Tuttavia, alle casse di compensazione è vietato effettuare

transazioni relative all’ammontare dei crediti di risarcimento dei danni nel corso della procedura di decisione e di opposizione (art. 50 LPGA)275.

8064 La cassa di compensazione avvia la procedura facendo va-

lere il diritto al risarcimento del danno a carico del datore di lavoro mediante decisione formale (art. 52 cpv. 4 LAVS). Mancando una base giuridica specifica, non è possibile reclamare interessi di mora sui crediti di risarcimento dei danni276.

8065 Se, in seguito a una ripartizione incerta dei dividendi, la

cassa di compensazione deve reclamare al responsabile l’intero importo sottrattole (v. N. 8018), nella decisione si deve menzionare che, in caso di sovrindennizzo della

274 28 giugno 1982 RCC 1983 pag. 100 –

18 dicembre 1986 RCC 1987 pag. 317 –

275 13 febbraio 2009 9C_915/2008 DTF 135 V 65

276 24 febbraio 1993 VSI 1993 pag. 124 DTF 119 V 78

186

cassa di compensazione, gli sarà ceduto un eventuale dividendo proporzionalmente al suo versamento277.

2.1.2 Opposizione del datore di lavoro

8066 Il datore di lavoro che intende contestare la decisione di ri-

sarcimento dei danni deve fare opposizione per iscritto presso la cassa di compensazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 52 cpv. 1 LPGA; cfr. CCONT).

8066.1 Se la cassa di compensazione accoglie l’opposizione (del

tutto o in parte) e libera (del tutto o in parte) gli opponenti dalla responsabilità, invita alla procedura di opposizione, in qualità di parti interessate, altri responsabili solidali cui ha chiesto il risarcimento dei danni278.

8067 Dato l’obbligo di collaborare, il datore di lavoro che intende

giustificarsi o discolparsi deve provare la fondatezza delle sue asserzioni279.

8068 Una persona soggetta all’obbligo di risarcimento dei danni

essa stessa fallita non ha il diritto di fare opposizione contro una decisione di risarcimento dei danni presa nei suoi confronti e contro l’amministrazione dei fallimenti280.

2.1.3 Ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni

8069 Contro la decisione su opposizione si può inoltrare ricorso

entro 30 giorni dalla notifica (art. 60 cpv. 1 LPGA;

cfr. CCONT).

277 17 settembre 1987 RCC 1987 pag. 607 DTF 113 V 180

4 aprile 1990 RCC 1990 pag. 415 DTF 116 V 72

278 24 giugno 2008 Sélection de l’OFAS – n. 16 DTF 134 V 306

279 28 giugno 1982 RCC 1983 pag. 100 –

280 7 novembre 1996 VSI 1997 pag. 76 –

187

8070 Il ricorso va interposto presso il tribunale delle assicura-

zioni del Cantone in cui il datore di lavoro ha (o ha avuto da ultimo) il domicilio o la sede (art. 52 cpv. 5 LAVS).

8071 Nel caso di succursali affiliate a una cassa di compensa-

zione cantonale è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone da cui dipende la cassa281.

8072 Per le succursali affiliate alla stessa cassa di compensa-

zione professionale della casa madre è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede

quest’ultima. Se invece la succursale è affiliata a un’altra cassa di compensazione, il ricorso può essere inoltrato presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede la succursale282.

8073 Le casse di compensazione devono rinunciare a conclu-

dere, transazioni nella procedura di ricorso giudiziaria.

8074 L’ammontare del credito di risarcimento dei danni fondato

su una decisione relativa al pagamento di contributi arretrati passata in giudicato deve essere verificato nella procedura secondo l’art. 52 LAVS solo se vi sono motivi per ritenere che i contributi fissati siano palesemente errati283. Se, tuttavia, la decisione relativa al pagamento di contributi arretrati è notificata dopo la dichiarazione di fallimento, la possibilità di verificare l’ammontare del credito di risarcimento dei danni rimane garantita284. Allo stesso modo, le decisioni relative ai contributi possono essere verificate liberamente nell’ambito dell’azione di risarcimento, se al momento della loro emanazione la persona citata in giudizio non era più organo del datore di lavoro285.

8075 Se, in caso di procedura pendente, uno dei debitori solidali

paga l’intero importo del danno, i processi in corso contro

281 21 dicembre 1984 RCC 1985 pag. 290 DTF 110 V 351

282 24 febbraio 1998 VSI 1998 pag. 290 DTF 124 V 104

283 23 novembre 1990 RCC 1991 pag. 132 –

284 5 maggio 1993 VSI 1993 pag. 180 –

285 8 ottobre 2008 Sélection de l’OFAS – n. 19 DTF 134 V 401

188

gli altri debitori sono privi d’oggetto e devono essere cancellati. Se il debito è pagato in parte, il processo è privo d’oggetto per l’importo pagato.

2.1.4 Ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale

8076 La decisione del tribunale cantonale delle assicurazioni

può essere impugnata davanti al Tribunale federale dagli interessati mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, se il valore litigioso è pari ad almeno 30 000 franchi o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 62 cpv. 1 LPGA; art. 82 segg. LTF, in particolare art. 85 cpv. 2 LTF; cfr. anche CCONT)286.

2.2 Riscossione del credito di risarcimento

8077 Per la riscossione del credito di risarcimento passato in

giudicato si devono applicare, per analogia, le regole valide per il recupero dei crediti contributivi.

8078 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive però solo 1/25 dieci anni dopo il passaggio in giudicato (v. N. 8044 segg.

anziché N. 5031 segg.)287.

8079 Un procedimento d’ingiunzione è soppresso se il credito di

risarcimento dei danni è basato su una sentenza giudiziaria.

8080 Il diritto al risarcimento dei danni può essere compensato

con prestazioni AVS, AI o IPG, a condizione che il minimo esistenziale dell’interessato non venga intaccato288.

286 8 febbraio 2011 9C_398/2010 DTF 137 V 51

287 22 ottobre 2004 H 319/03 DTF 131 V 4

21 giugno 2023 5A_877/2022 (consid. 4.3.2) –

288 6 agosto 2010 8C_55/2010 DTF 136 V 286

189

8081 Quando soltanto una parte del debito complessivo ha po-

tuto essere incassata, il resto, che ha dovuto essere dichiarato irrecuperabile, deve essere conteggiato secondo le regole valide per i contributi (v. N. 7001 segg.).

2.3 Iscrizione del danno risarcito nel CI

8082 Se il datore di lavoro ha risarcito il danno, i salari corrispon-

denti vengono registrati nel CI del salariato, se ciò non fosse già avvenuto (art. 138 cpv. 3 OAVS).

8083 Per l’iscrizione nel CI dei salari dai quali il datore di lavoro

ha dedotto i contributi, senza però versarli alla cassa di compensazione, si veda il N. 2032.

190

9a parte: Pene e multe d’ordine

1. Sanzioni penali

Tabella sinottica (lavoro nero) delle disposizioni applicabili: v. allegato 3

1.1 In generale

9001 La cassa di compensazione che constata un’infrazione pe-

nale commessa ai sensi dell’art. 87 o art. 88 LAVS deve per principio denunciare il caso all’autorità penale (art. 208 OAVS). È tuttavia fatto salvo il N. 9015.

9002 Il procedimento penale compete ai Cantoni (art. 79 cpv. 2

LPGA). Il procedimento e il giudizio di un’infrazione penale sono per principio di competenza dell’autorità del luogo in cui l’infrazione è stata commessa (art. 14, art. 31 e art. 36 cpv. 2 CPP). In generale questa sarà l’autorità del luogo in cui il datore di lavoro ha la sede o quella del luogo in cui l’assicurato è domiciliato.

1.2 Reati secondo l’art. 87 LAVS

9003 In caso di sospetto di un reato ai sensi dell’art. 87

comma 2, 3 o 4 LAVS (p. es. nei casi di lavoro nero;

v. N. 9037 segg.) va sempre sporta una denuncia penale.

9004 Nel caso di una condanna penale, la cassa di compensaex-9003.1 zione deve riscuotere supplementi conformemente

all’art. 14bisLAVS (v. N. 9029 segg.). Si vedano anche i N. 9037 segg.

9005 Le disposizioni penali della LAVS sono sussidiarie e si apex-9003.2 plicano soltanto ai reati per i quali il CP commina pene più

dure (rispetto a 180 aliquote giornaliere).

Esempi: truffa (art. 146 CP), omissione della contabilità (art. 166 CP) o falsità in documenti (art. 251 CP).

191

In caso di sospetti al riguardo, la denuncia penale verterà principalmente su queste ultime infrazioni.

1.2.1 Sottrazione dei contributi

(art. 87 secondo comma LAVS)

9006 Commette una sottrazione di contributi chi, intenzionalex-9004 mente o mediante indicazioni inesatte o incomplete o in

qualsiasi altro modo, si sottrae totalmente o parzialmente all’obbligo di pagare i contributi289. Il datore di lavoro deve avere un comportamento doloso analogo alla truffa (v. tuttavia N. 9013 seg.).

9007 Il debitore si sottrae all’obbligo di pagare i contributi se ex-9005 viola il proprio obbligo di collaborare alla fissazione del de-

bito contributivo290.

9008 Non commette alcuna sottrazione di contributi colui che ex-9006 omette soltanto di pagare i contributi dovuti291.

1/25 1.2.2 Violazione dell’obbligo di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari in qualità di datore di lavoro

(art. 87 terzo comma LAVS)

9009 Violano l’obbligo di affiliarsi a una cassa di compensazione ex-9006.1 e di conteggiare i salari in qualità di datore di lavoro i datori 1/25 di lavoro che omettono intenzionalmente di affiliarsi a una

cassa di compensazione e di conteggiare i salari dei loro dipendenti entro il termine previsto dall’art. 36 OAVS.

289 30 luglio 1956 RCC 1957 pag. 62 –

290 21 giugno 1963 RCC 1964 pag. 328 DTF 89 IV 167

291 21 giugno 1963 RCC 1964 pag. 328 DTF 89 IV 167

12 novembre 1987 RCC 1988 pag. 136 DTF 113 V 256

192

1.2.3 Uso dei contributi del salariato per uno scopo di-

verso da quello prefissato

(art. 87 quarto comma LAVS)

9010 Il datore di lavoro sottrae i contributi del salariato allo scopo ex-9007 cui sono destinati, se versa a un lavoratore salari da cui

sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese.

9011 È determinante solo il fatto che, dopo il versamento del saex-9008 lario netto, sono state soddisfatte altre pretese invece del

pagamento dei contributi. Non è invece rilevante se il datore di lavoro, quando ha versato il salario, disponeva o meno dei mezzi corrispondenti ai contributi dei salariati.

9012 Secondo la giurisprudenza, non c’è sottrazione di contributi ex-9009 dei salariati allo scopo cui sono destinati, se:

– il datore di lavoro poteva credere in buona fede che i contributi paritari dovuti sarebbero stati compensati con indennità di perdita di guadagno che gli spettano;

– un salario avrebbe dovuto essere versato al salariato, ma non lo è stato;

– il contributo del salariato non è di fatto stato dedotto dal salario (v. tuttavia la sottrazione di contributi, N. 9006 segg. e le contravvenzioni, N. 9013).

1.3 Contravvenzioni

(art. 88 LAVS)

9013 Si rende colpevole di una contravvenzione chiunque:

ex-9010 – viola l’obbligo di informare, previsto dall’art. 209 cpv. 2 e

3 OAVS, dando intenzionalmente informazioni inesatte o rifiutando di dare informazioni;

– si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente (controllo del datore di lavoro conformemente all’art. 68 cpv. 2 LAVS; esame sul posto conformemente all’art. 38 cpv. 2 OAVS; v. N. 2158 segg.) o in qualsiasi altro modo lo impedisce;

193

– non compila i moduli prescritti o li compila in modo non conforme al vero.

9014 Contrariamente a quanto vale per la sottrazione di contriex-9011 buti ai sensi dell’art. 87 secondo comma LAVS (v.

N. 9006), in questo caso l’intenzione di sottrarre non è un elemento dell’infrazione.

9015 La cassa di compensazione sporge una denuncia penale ex-9011.1 contro un’infrazione secondo l’art. 88 LAVS solo se con

tutti gli altri mezzi (diffida/N. 2184 segg., esecu-

zione/N. 6010 segg. ecc.) non si è riusciti a far sì che la persona tenuta a pagare i contributi adempisse i propri obblighi.

9016 Se un comportamento è punibile come delitto ai sensi ex-9012 dell’art. 87 LAVS e costituisce simultaneamente una con-

travvenzione ai sensi dell’art. 88 LAVS, il colpevole è punito soltanto per il delitto e non per la contravvenzione.

2. Multe d’ordine

2.1 Condizioni

9017 Il ricorso alla multa (art. 91 LAVS) presuppone:

ex-9013 – la violazione di una prescrizione d’ordine o di controllo;

– un atto o un’omissione che il debitore dei contributi o l’assicurato ha commesso intenzionalmente o per negligenza;

– una diffida infruttuosa (v. N. 2184 segg. e 2187 segg.)292.

9018 Se la violazione di una prescrizione d’ordine o di controllo ex-9014 costituisce nel contempo un’infrazione penale ai sensi

dell’art. 87 o art. 88 LAVS, non occorre pronunciare una multa. La cassa di compensazione agirà invece secondo il N. 9001.

292 4 giugno 1981 RCC 1982 pag. 306 –

194

9019 Se, malgrado la diffida, non inviano il conteggio, i debitori ex-9014.1 sono puniti con una multa d’ordine.

9020 Non occorre, in linea di massima, infliggere una multa al ex-9015 debitore che non paga i contributi malgrado la diffida; è suf-

ficiente avviare la procedura d’esecuzione. Si deve infliggere una multa soltanto nei casi in cui la cattiva volontà o la negligenza grave del debitore è palese.

2.2 Calcolo

9021 La multa può ammontare fino a 1000 franchi e raggiungere ex-9016 i 5000 franchi in caso di recidiva nei due anni seguenti (v.

art. 91 LAVS).

9022 Vi è recidiva quando la persona tenuta a pagare i contributi ex-9017 o a fornire i conteggi viola la stessa prescrizione d’ordine o

di controllo nei due anni che seguono la data della prima emanazione della multa.

9023 La multa è proporzionale al disagio causato al buon funzioex-9018 namento della cassa, indipendentemente dall’importo dei

contributi dovuti293.

2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici

9024 La cassa di compensazione emette le multe sotto forma di ex-9019 decisione. La decisione deve essere brevemente motivata

e notificata al debitore dei contributi.

9025 Se per lo stesso fatto la cassa deve emanare una deciex-9020 sione di tassazione d’ufficio (v. N. 2163 segg.), quest’ultima

e la multa devono essere notificate simultaneamente. Ambedue le decisioni possono essere menzionate nello stesso scritto.

293 8 gennaio 1980 RCC 1980 pag. 311 –

195

9026 Le decisioni di multa possono essere impugnate facendo ex-9021 opposizione presso la cassa di compensazione (art. 52

cpv. 1 LPGA).Contro le decisioni su opposizione può essere inoltrato un ricorso presso il tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56 cpv. 1 e art. 57 LPGA). Le decisioni di quest’ultimo possono essere oggetto di un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale (art. 62 cpv. 1 LPGA e art. 82 segg. LTF).

2.4 Prescrizione

9027 Il diritto di procedere contro la violazione di una prescriex-9022 zione d’ordine o di controllo si prescrive in un anno a con-

tare dal momento in cui la violazione è stata commessa. La decisione concernente la multa deve dunque essere emanata nel corso di questo anno.

9028 La multa stessa si prescrive in un anno a contare dal moex-9023 mento in cui la relativa decisione è passata in giudicato. La

prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all’esecuzione (art. 207 OAVS).

3. Supplementi sui contributi dovuti

(art. 14bisLAVS)

3.1 Principio

(art. 14biscpv. 1 LAVS)

9029 Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne ex-9024 i salari con la cassa di compensazione, quest’ultima gli in-

fligge un supplemento del 50 per cento sui contributi

AVS/AI/IPG/AD/LAF e LAFam dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti.

9030 I datori di lavoro non possono dedurre i supplementi dal saex-9025 lario dei lavoratori.

196

3.2 Condizioni

(art. 14biscpv. 2 LAVS)

9031 La riscossione di supplementi presuppone che il datore di ex-9026 lavoro sia stato condannato per un delitto o una contrav-

venzione secondo gli art. 87 e art. 88 LAVS e che la sentenza sia passata in giudicato.

3.3 Procedura

(art. 14biscpv. 3 LAVS)

9032 I supplementi devono essere fissati in una decisione. La ex-9027 decisione deve essere brevemente motivata e notificata al

debitore dei contributi.

9033 Se del caso, la cassa di compensazione informa l’autorità ex-9027.1 cantonale competente per l’esclusione dagli appalti pubblici

e l’organo cantonale di controllo che ha partecipato all’accertamento dei fatti delle sue decisioni passate in giudicato concernenti i supplementi penali (art. 10 LLN) e le multe d’ordine (art. 91 LAVS; v. anche l’elenco degli organi cantonali di controllo).

9034 A copertura delle loro spese, le casse di compensazione ex-9028 possono trattenere una quota di un quinto dei supplementi

conformemente al N. 9029 (art. 206 OAVS).

9035 La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo ex-9029 di compensazione dell’AVS, previa deduzione della parte

che le spetta. Riguardo alla contabilizzazione dei supplementi, si vedano le DCMF.

9036 I supplementi penali non si ripercuotono sull’iscrizione nel ex-9030 CI (art. 30tercpv. 2 LAVS e art. 138 OAVS).

197

10a parte: Lavoro nero

(art. 11 e art. 12 LLN)

9037 Le casse di compensazione collaborano con gli organi canex-9031 tonali di controllo, informando questi ultimi nel caso in cui

gli accertamenti fatti nell’ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero (art. 11 cpv. 1 e 2 LLN).

9038 Se sospetta una violazione delle prescrizioni in materia di ex-9032 annuncio del diritto delle assicurazioni sociali, la cassa di

compensazione svolge un’inchiesta e, se del caso, prende le misure necessarie (art. 12 cpv. 7 LLN).

9039 L’organo cantonale di controllo e la cassa di compensaex-9033 zione si informano vicendevolmente sul seguito delle pro-1/25 cedure (art. 11 cpv. 3 LLN).

Per la procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e art. 3 LLN si vedano i N. 2102 segg. e 4040 segg. Per l’obbligo di annuncio secondo l’art. 10 LLN si veda il N. 9033.

198

11a parte: Allegati

1. Esempi di interessi di mora e compensativi

Esempio 1

Contributi periodici (art. 41biscpv. 1 lett. a OAVS)

Contributi d’acconto gennaio 2011: 20 000 fr.

Ricevimento del pagamento da parte della cassa: 12 marzo 2011

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 2 marzo 2011 compreso (30 giorni a partire dal 1° febbraio 2011; v. N. 4008), sono dovuti interessi di mora. Visto che il versamento è pervenuto il

12 marzo 2011, è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Febbraio 2011 30 giorni (v. N. 4059)

1°–12 marzo 2011 12 giorni

Totale 42 giorni

20 000 fr. x 42 x 5

= 116.65 fr.

360 x 100

199

Esempio 2

Contributi d’acconto almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41biscpv. 1 lett. f OAVS)

Inizio dell’attività indipendente: 1° gennaio 2011

Contributi d’acconto Reddito presumi- Importo Ricevimento del pabile gamento da parte della cassa 1° trimestre 2011 fr. 20 000.– fr. 267.30 1° maggio 2011 2° trimestre 2011 fr. 20 000.– fr. 267.30 06 luglio 2011 3° trimestre 2011 fr. 100 000.– fr. 4 582.50 31 ottobre 2011 (adeguamento

dei contributi

d’acconto)

4° trimestre 2011 fr. 100 000.– fr. 4 582.50 23 gennaio 2012

Saldo fatturato: 26 febbraio 2013 Reddito effettivo: 320 000 fr.

Accredito sul conto della cassa: 4 aprile 2013

Variante

Importo Ricevimento del pagamento da parte della cassa

Pagamento spontaneo fr. 15 000.– 24 febbraio 2013 Saldo fatturato fr. 6 340.40 14 marzo 2013

200

a. Interessi di mora del 1° trimestre 2011

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa di compensazione entro il 30 aprile 2011 compreso (30 giorni a partire dal 1° aprile 2011),

sono dovuti interessi di mora. Visto che il versamento è pervenuto il 1° maggio 2011, è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Aprile 2011 30 giorni

1° maggio 1 giorno

Totale 31 giorni

267.30 fr. x 31 x 5

= 1.15 fr.

360 x 100

Si può rinunciare a esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

b. Interessi di mora del 3° trimestre 2011

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 30 ottobre 2011 compreso (30 giorni a partire dal 1° ottobre 2011), sono dovuti interessi di mora. Visto che il versamento è pervenuto il 31 ottobre 2011, è stato effettuato con ritardo (v. N. 4008 seg.).

Calcolo degli interessi

Ottobre 2011 30 giorni (mese intero; v. N. 4059)

4 582.50 fr. x 30 x 5

= 19.10 fr.

360 x 100

Si può rinunciare a esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

201

c. Saldo 2013

Riscossione degli interessi

Contributi effettivamente dovuti: 31 040 fr.

Contributi d’acconto pagati: 9 699.60 fr.

Importo dovuto in base al

conteggio: 21 340.40 fr.

In caso di applicazione dell’art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS, al 1° gennaio

2013 l’importo limite ammonterebbe a: 7 760 fr. (31 040 x 25 %)

Calcolo degli interessi

Gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio 2013 al 4 aprile 2013 compreso, ovvero fino al pagamento del saldo.

Gennaio–marzo 2013 (3 x 30 giorni) 90 giorni

1°–4 aprile 2013 4 giorni

Totale 94 giorni

21 340.40 fr. x 94 x 5

= 278.60 fr.

360 x 100

Variante

Riscossione degli interessi

Contributi effettivamente dovuti: 31 040 fr.

Acconti pagati: 9 699.60 fr.

Contributi ancora dovuti (saldo): 21 340.40 fr.

In caso di applicazione dell’art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS, al 1° gennaio 2013

l’importo limite ammonterebbe a: 7 760 fr. (31 040 x 25 %)

202

Calcolo degli interessi

Gli interessi di mora decorrono:

– dal 1° gennaio 2013 al 24 febbraio 2013 compreso sull’importo pagato spontaneamente e

– dal 1° gennaio 2013 al 14 marzo 2013 compreso sull’importo fatturato.

1. Fino al ricevimento del pagamento spontaneo

Gennaio 2013 30 giorni

1°–24 febbraio 2013 24 giorni

Totale 54 giorni

15 000 fr. x 54 x 5

= 112.50 fr.

360 x 100

2. Fino al ricevimento dell’importo fatturato

Gennaio–febbraio 2013 (2 x 30 giorni) 60 giorni 1°–14 marzo 2013 14 giorni Totale 74 giorni

6 340.40 fr. x 74 x 5

= 65.15 fr.

360 x 100

Somma (1.+ 2.): 112.50 + 65.15 = 177.65 fr.

203

Esempio 2bis

Contributi d’acconto almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41biscpv. 1 lett. f OAVS)

Contributi personali per l’anno 2011 – adeguamento successivo (2014) per il periodo in questione da parte dell’affiliato, il che determina una differenza superiore al 25 per cento. D’altro canto, in questo esempio vanno per principio computati interessi compensativi.

Inizio dell’attività indipendente: 1° gennaio 2011

Contributi d’acconto Importo Ricevimento del paga-

mento da parte della cassa

1° trimestre 2011 fr. 7 500 10 aprile 2011 2° trimestre 2011 fr. 7 500 10 luglio 2011 3° trimestre 2011 fr. 7 500 10 ottobre 2011 4° trimestre 2011 fr. 7 500 10 gennaio 2012

2011/2012 Contributi d’acconto 2011, fatturati e fr, 30 000

pagati (per tempo):

15.06.2014 Adeguamento delle basi di calcolo da fr. 15 000

parte dell’affiliato a:

30.06.2014 Rimborso della differenza da parte

della cassa di compensazione: fr. 15 000

15.12.2016 Contributi calcolati in base alla

comunicazione fiscale 2011: fr. 25 000

15.01.2017 Fatturazione del saldo: fr. 10 000

204

Riscossione degli interessi

Contributi effettivamente dovuti: fr. 25 000

- Contributi d’acconto pagati

fino al 30.06.2014: fr. 30 000 (4 x 7 500)

- Rimborso di contributi dopo

la comunicazione dell’affiliato: fr. 15 000

- Contributi d’acconto pagati

dal 01.07.2014: fr. 15 000 (30 000 – 15 000)

Importo dovuto in base al

conteggio: fr. 10 000 (25 000 – 15 000)

In caso di applicazione dell’

art. 41biscpv. 1 lett. f OAVS,

al 1° gennaio 2013

l’importo limite ammonterebbe a: fr. 6 250 (25 000 x 25 %)

1. Interessi di mora

Differenza tra l’importo dovuto e gli acconti pagati:

dal 30.06.2014 al 15.01.2017: 25 000 – 15 000 = 10 000 fr.

 Considerata la somma dei contributi d’acconto pagati nel 2011 (15 000 fr.), risulta una differenza di oltre il 25 % (10 000 > 6 250) dal 1° luglio 2014.

Calcolo degli interessi di mora

L’importo dovuto in base al conteggio è pervenuto per tempo alla cassa (per il rispetto dei termini v. in particolare N. 4008 seg.). Gli interessi di mora decorrono pertanto solo fino alla data della fatturazione, ovvero fino al 15 gennaio 2017 compreso (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

205

Gli interessi di mora decorrono quindi:

dal 1° luglio 2014 al 15 gennaio 2017 sull’importo di 10 000 fr. [(6 x 30) + (2 x 360) + 15] = 915 giorni

10 000 fr. x 915 x 5

= 1 270.85 fr.

360 x 100

2. Interessi compensativi

Eventuali interessi compensativi decorrono solo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono stati pagati i contributi non dovuti (art. 41tercpv. 2 OAVS). Pertanto, la differenza tra l’importo dovuto e gli acconti pagati va calcolata come segue.

a. Acconti pagati 2011: 3 x 7 500 = 22 500 fr.

Dal 01.01.2012 al 31.12. 2012

 25 000 - 22 500 = 2 500 fr.

b. Acconti pagati 2012: 1 x 7 500 = 7 500 fr.

Dal 01.01.2013 fino al 30.06.2014

 25 000 - (22 500 + 7 500) = - 5 000 fr.

Poiché la cassa di compensazione ha avuto a disposizione

un’eccedenza di contributi dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, vengono computati interessi compensativi conformemente all’art. 41tercpv. 2 e 4 OAVS.

Calcolo degli interessi compensativi

Gli interessi compensativi decorrono

dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 su un importo di 5000 fr. [360 + (6 x 30)] = 540 giorni

5 000 fr. x 540 x 5

= 375 fr.

360 x 100

206

Alla fine, dopo la compensazione dei vari interessi, si ottiene un saldo di interessi di mora di 895.85 fr. (1 270.85 – 375) a favore della cassa di compensazione.

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2021 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.04 i DRC

207

Esempio 3 Reclamo di contributi arretrati per anni civili passati

(art. 41biscpv. 1 lett. b OAVS)

Affiliazione X. SA: agosto 2012

Fatturazione dell’importo reclamato: 5 agosto 2012

Reclamo di contributi arretrati Importo Ricevimento del pagamento da parte della cassa

per il 2011 fr. 30 000 24 settembre 2012 per i mesi da gennaio a fr. 35 000 24 settembre 2012 luglio 2012

Contributi d’acconto Importo Ricevimento del pagamento da parte della cassa

per agosto 2012 fr. 5 000 30 settembre 2012 per settembre 2012 fr. 5 000 5 novembre 2012 per ottobre 2012 fr. 5 000 28 novembre 2012 per novembre 2012 fr. 5 000 30 dicembre 2012 per dicembre 2012 fr. 5 000 29 gennaio 2013

Ricevimento del conteggio: 5 febbraio 2013 Fatturazione del saldo: 3 marzo 2013 Importo fatturato: 3 300 fr.

Accredito sul conto della cassa: 30 marzo 2013

a. Contributi arretrati reclamati per il 2011

Riscossione degli interessi

Visto che si tratta di un reclamo di contributi arretrati per un anno civile trascorso, si devono riscuotere interessi di mora.

208

Calcolo degli interessi

Visto che la fattura non è stata pagata entro 30 giorni, gli interessi di mora decorrono fino al pagamento completo dei contributi.

Gennaio–agosto 2012 (8 x 30 giorni) 240 giorni

1°–24 settembre 2012 24 giorni

Totale 264 giorni

30 000 fr. x 264 x 5

= 1 100 fr.

360 x 100

b. Reclamo di contributi d’acconto per il 2012

Nessun interesse di mora (il reclamo non concerne contributi dovuti per un anno civile passato).

c. Contributi d’acconto per il settembre 2012

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa entro il 30 ottobre 2012 compreso (30 giorni a partire dal 1° ottobre 2012), sono dovuti interessi di mora. Visto che il pagamento è pervenuto il 5 novembre 2012, è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Ottobre 2012 30 giorni

1°–5 novembre 2012 5 giorni

Totale 35 giorni

5 000 fr. x 35 x 5

= 24.30 fr.

360 x 100

Si può rinunciare a esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

209

d. Conteggio

Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi in quanto il conteggio è pervenuto alla cassa dopo il 30 gennaio e X. SA deve saldare contributi.

Calcolo degli interessi

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio 2013 fino al conteggio, ovvero al 5 febbraio 2013 compreso.

Gennaio 2013 30 giorni

1°–5 febbraio 2013 5 giorni

Totale 35 giorni

3 300 fr. x 35 x 5

= 16 fr.

360 x 100

Si può rinunciare a esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

e. Saldo

Nessun interesse di mora.

210

Esempio 4 Reclamo di contributi arretrati in seguito a una procedura per sottrazione d’imposta

Fatturazione: 5 giugno 2018

Contributi reclamati per il 2012: 2 000 fr.

Contributi reclamati per il 2013: 3 000 fr.

Contributi reclamati per il 2015: 1 000 fr.

Ricevimento del pagamento: 23 giugno 2018

Riscossione degli interessi

Visto che si tratta di contributi reclamati per gli anni civili trascorsi, si devono riscuotere interessi di mora.

Calcolo degli interessi

Gli interessi decorrono dal

1° gennaio 2013 su 2 000 fr. per 1955 giorni ([5 x 360] + 155)

1° gennaio 2014 su 3 000 fr. per 1595 giorni ([4 x 360] + 155)

1° gennaio 2016 su 1 000 fr. per 875 giorni ([2 x 360] + 155)

Dato che i contributi vengono pagati nel termine stabilito, gli interessi di mora decorrono fino alla fatturazione, ovvero fino al 5 giugno 2018 compreso.

2 000 fr. x 1955 x 5

= 543.05 fr.

360 x 100

3 000 fr. x 1595 x 5 = 664.60 fr.

360 x 100

1 000 fr. x 875 x 5 = 121.50 fr.

360 x 100

Totale = 1 329.20 fr.

211

Esempio 5 Contributi d’acconto personali del 1° trimestre 2012

Importo da ver- 1° versamento 2° versamento Ricevimento del sare parziale parziale pagamento da parte della cassa fr. 12 000

fr. 5 000 15 aprile 2012 fr. 7 000 15 magg. 2012

Variante

Importo da ver- 1° versamento 2° versamento Ricevimento del sare parziale parziale pagamento da parte della cassa fr. 12 000

fr. 10 000. 15 aprile 2012 fr. 2 000 15 magg. 2012

Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi di mora in quanto i contributi d'acconto non sono stati interamente pagati entro 30 giorni dalla fine del periodo di pagamento Sono dovuti interessi sui contributi non pervenuti alla cassa entro il 30 aprile 2012, ovvero su 7000 franchi.

Calcolo degli interessi

Aprile 2012 30 giorni

1°–15 maggio 2012 15 giorni

Totale 45 giorni

7 000 fr. x 45 x 5

= 43.75 fr.

360 x 100

212

Variante

Riscossione degli interessi

Si devono riscuotere interessi di mora in quanto i contributi d'acconto non sono stati interamente pagati entro 30 giorni dalla fine del periodo di pagamento Sono dovuti interessi di mora sui contributi non pervenuti alla cassa entro il 30 aprile 2012, ovvero su

2000 franchi.

Calcolo degli interessi

Aprile 2012 30 giorni

1°–15 maggio 2012 15 giorni

Totale 45 giorni

2 000 fr. x 45 x 5

= 12.50 fr.

360 x 100

Si può rinunciare ad esigere questo importo irrilevante (v. N. 4044).

213

Esempio 6 Saldo di contributi paritari

(art. 41tercpv. 3 OAVS)

Ricevimento del conteggio: 15 gennaio 2013

Data della restituzione: 2 aprile 2013

Importo da versare: 2 700 fr.

Versamento degli interessi

Si devono versare interessi compensativi in quanto i contributi pagati, ma non dovuti, non sono stati restituiti entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

Calcolo degli interessi

16–31 gennaio 2013 15 giorni (v. N. 4059)

Febbraio–marzo 2013 60 giorni

1°–2 aprile 2013 2 giorni

Totale 77 giorni

2 700 fr. x 77 x 5

= 28.80 fr.

360 x 100

214

Esempio 6bis

Rimborso di contributi personali in base alla comunicazione fi-

scale

Inizio dell’attività indipendente: 1° gennaio 2012

Contributi d’acconto Importo Ricevimento del paga-

mento da parte della cassa

1° trimestre 2012 fr. 20 000 10 aprile 2012 2° trimestre 2012 fr. 20 000 10 luglio 2012 3° trimestre 2012 fr. 20 000 10 ottobre 2012 4° trimestre 2012 fr. 20 000 10 gennaio 2013

2012/2013 Contributi d’acconto 2012, fatturati e pa- fr. 80 000

gati (per tempo):

30.11.2017 Contributi calcolati in base alla

comunicazione fiscale 2012: fr. 50 000 Rimborso dei contributi a favore dell’affi-

liato fr. 30 000

15.12.2017 Rimborso di 2/3 del saldo a favore

dell’affiliato: fr. 20 000

15.04.2018 Rimborso del rimanente 1/3 del saldo a

favore

dell’affiliato: fr. 10 000

215

Calcolo degli interessi compensativi

Vi sono due possibilità, che portano allo stesso risultato:

A) 1. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 3° trimestre

Eccedenza dal 10 ottobre 2012:

10 000 fr. (60 000 – 50 000)

Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2013 al 15 dicembre 2017

Calcoli: (4 x 360) + (360 – 15) = 1785 giorni

10 000 fr. x 1 785 x 5

= 2 479.15 fr.

360 x 100

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 4° trimestre

Eccedenza dal 10 gennaio 2013: 20 000 fr.

a. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 dicem-

bre 2017

Calcoli: (3 x 360) + (360 – 15) = 1 425 giorni

20 000 fr. x 1 425 x 5

= 3 958.35 fr.

360 x 100

Saldo positivo intermedio al 15 dicembre 2017:

10 000 fr.

b. Decorrenza degli interessi: dal 16 dicembre 2017 al 15 aprile 2018

Calcoli: 15 + (3 x 30) + 15 = 120 giorni

10 000 fr. x 120 x 5

= 166.65 fr.

360 x 100

Somma finale (1 + 2a + 2b):

2 479.15 + 3 958.35 + 166. 65 = 6 604.15 fr.

216

B) 1. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 3° trimestre (come alla lettera A) 1., v. sopra)

Eccedenza dal 10 ottobre 2012:

10 000 fr. (60 000 – 50 000)

Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2013 al 15 dicembre 2017

Calcoli: (4 x 360) + (360 – 15) = 1785 giorni

10 000 fr. x 1 785 x 5

= 2 479.15 fr.

360 x 100

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 4° trimestre

Eccedenza dal 10 gennaio 2013: 20 000 fr., da ripartire su due periodi, dato che il rimborso da parte della cassa di compensazione è avvenuto in due tappe, il 15 dicembre 2017 e il 15 aprile 2018.

a. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 dicembre 2017 sull’importo di 10 000 fr.

Calcoli: (3 x 360) + (360 – 15) = 1 425 giorni

10 000 fr. x 1 425 x 5

= 1 979.15 fr.

360 x 100

b. Decorrenza degli interessi: dal 1° gennaio 2014 al 15 aprile 2018 su 10 000 fr.

Calcoli: (4 x 360) + (3 x 30) + 15 = 1 545 giorni

10 000 fr. x 1 545 x 5

= 2145.85 fr.

360 x 100

Somma finale (1 + 2a + 2b):

2 479.15 + 1 979.15 + 2145.85 = 6 604.15 fr.

217

Esempio 7 Saldo per il 2011. I contributi da restituire vengono compensati o accreditati.

Ricevimento del conteggio: 5 febbraio 2012

Saldo: 20 giugno 2012

Importo da compensare

a favore del datore di lavoro

in base al conteggio: 3 000 fr.

Contributi del 1° trimestre 2012

non pagati entro il 30 aprile: 1 000 fr.

Variante

Tutti i contributi del 1° trimestre 2012 sono stati versati.

a. Interessi di mora del 1° trimestre 2012

Riscossione degli interessi

Se il pagamento non giunge alla cassa di compensazione entro il 30 aprile 2012 compreso (30 giorni a partire dal 1° aprile 2012), sono dovuti interessi di mora. Visto che il pagamento è pervenuto il 20 giugno 2012 (compensazione), è stato effettuato in ritardo.

Calcolo degli interessi

Aprile 2002 30 giorni

Maggio 2002 30 giorni

1°–20 giugno 2002 20 giorni

Totale 80 giorni

1 000 fr. x 80 x 5

= 11.10 fr.

360 x 100

218

b. Interessi compensativi

Versamento degli interessi

Si devono versare interessi compensativi in quanto la cassa di compensazione non ha restituito i contributi pagati, ma non dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

Calcolo degli interessi

1. Fino alla compensazione con i contributi non pagati del 1° trimestre

6–28 febbraio 2012 25 giorni

Marzo 2012 30 giorni

Aprile 2002 30 giorni

Maggio 2002 30 giorni

1°–20 giugno 2012 20 giorni

Totale 135 giorni

3 000 fr. x 135 x 5

= 56.25 fr.

360 x 100

2. Fino alla compensazione con i contributi dovuti per il 2° trimestre

21–30 giugno 2012 10 giorni

1°–10 luglio 2012 10 giorni

Totale 20 giorni

2 000 fr. x 20 x 5

= 5.55 fr.

360 x 100

Somma (1 + 2): 56.25 + 5.55 = 61.80 fr.

oppure tenendo conto degli interessi di mora (56.25 fr. – 11.10 fr. = 45.15 fr.)

45.15 + 5.55 = 50.70 fr.

219

Variante

Interessi compensativi

Riscossione degli interessi

Si devono versare interessi compensativi in quanto la cassa di compensazione non ha restituito i contributi pagati, ma non dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio.

Calcolo degli interessi

fino alla compensazione con i contributi non pagati del 2° trimestre 6–28 febbraio 2012 25 giorni

Marzo–giugno 2012 120 giorni

1°–10 luglio 2012 10 giorni

Totale 155 giorni

3 000 fr. x 155 x 5

= 64.60 fr.

360 x 100

220

Esempio 8 Controllo del datore di lavoro per gli anni 2013–2016

Fatturazione: 17 novembre 2017

Importo reclamato: per il 2013 fr. 3 000

per il 2014 fr. 2 000 per il 2015 fr. 1 000 per il 2016 fr. 2 000 Totale fr. 8 000 Ricevimento del versamento da parte della

cassa: 15 dicembre 2017

Riscossione degli interessi

Considerando che si tratta di contributi reclamati per anni civili passati, si devono riscuotere interessi (v. N. 4021).

Calcolo degli interessi

Gli interessi decorrono dal

1° gennaio 2014 su 3 000 fr. per 1397 giorni ([3 x 360] + 317)

1° gennaio 2015 su 2 000 fr. per 1037 giorni ([2 x 360] + 317)

1° gennaio 2016 su 1 000 fr. per 677 giorni (360 + 317)

1° gennaio 2017 su 2 000 fr. per 317 giorni

Visto che gli importi sono stati pagati nel termine stabilito, gli interessi di mora decorrono soltanto fino alla fatturazione, ovvero fino al 17 novembre 2017 compreso.

3 000 fr. x 1 397 x 5

= 582.10 fr.

360 x 100

2 000 fr. x 1 037 x 5

= 288.05 fr.

360 x 100

1 000 fr. x 677 x 5

= 94 fr.

360 x 100

2 000 fr. x 317 x 5

= 88.05 fr.

360 x 100

Totale = 1 052.20 fr.

221

2. Soppresso 1/25

DFI UFAS | Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC) Valide dal 1° gennaio 2021 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.102.04 i DRC

222

3. Lavoro nero: panoramica delle disposizioni penali applicabili Art. 87 e 88 LAVS 1/25

REATI / Art. 87 LAVS

Sottrazione all’obbligo di pagare i contributi Art. 87 secondo comma LAVS

Secondo l’art. 87 LAVS, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un

delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a

180 aliquote giornaliere...

SECONDO ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FAT- OSSERVAZIONI

COMMA TISPECIE

chiunque, me-  Persona tenuta a pagare i contributi: Il mancato paga-

diante indica- - datore di lavoro (art. 5 e 12 segg. mento dei contributi

zioni inesatte LAVS); dovuti non è punibile

o incomplete - salariato, a seconda delle circo- in quanto tale (DTF

o in qualsiasi stanze (RCC 1985 pag. 295); 89 IV 167).

altro modo, si - lavoratore indipendente (art. 8 LAVS)

sottrae, in

 Indicazioni inesatte o incomplete o in Dal 1.1.2018:

tutto o in

qualsiasi altro modo:

parte, all’ob-I datori di lavoro

inganno, atto assimilabile a una truffa

bligo di pa- che non si affi-

(falsa dichiarazione o silenzio qualifi-

gare i contri- 294 liano a una cassa

cato )

buti di compensa-

 Conseguente mancata riscossione di

zione sono sancontributi da parte della cassa di com-

zionati secondo

pensazione o riscossione di contributi

il nuovo terzo

troppo bassi

comma (v. sotto).

 Intenzione (basta l’intenzione even-

tuale: sentenze del TF del 6.12.2004

6P.152/2004 , 6S.413/2004, con-

sid. 7.2)

294 THOMAS HOMBERGER, Die Strafbestimmungen im Sozialversicherungsrecht, 1993, pagg. 60 e 75 segg.

223

Esempi:

 Un salariato non è riportato nel conteggio salariale (art. 36 OAVS) e i relativi

contributi d’acconto (art. 35 OAVS) non sono stati pagati per l’anno in questione.

 Una lavoratrice indipendente omette, nonostante esplicita richiesta, di comuni-

care alla cassa di compensazione che occupa un ausiliario, ragion per cui non vengono riscossi contributi salariali per l’anno in questione.

Omissione di affiliazione e conteggio dei contributi da parte del datore di lavoro Art. 87 terzo comma LAVS

Secondo l’art. 87 LAVS, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere...

TERZO COMMA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA OSSERVAZIONI

FATTISPECIE

chiunque, nella  Datore di lavoro tenuto al paga-  Nuovo comma sua qualità di da- mento dei contributi dal 1.1.2018 tore di lavoro, (art. 12 LAVS)

omette di affi- (revisione della LLN:

 Duplice omissione (cumulativa):

liarsi a una cassa RU 2017 5521;

di compensa- 1. nessuna affiliazione a una

cassa di compensazione in qua- FF 2016 125, in parzione e di con- ticolare pagg. 143– teggiare i salari lità di datore di lavoro

(art. 64 LAVS); 144).

soggetti a contri-

buzione dei suoi 2. nessun conteggio salariale

lavoratori nel ter- (art. 36 OAVS)

mine stabilito dal  Entro il 30 gennaio dell’anno suc-

Consiglio federale cessivo (termine del periodo di

in virtù dell’art. 14 conteggio: art. 36 OAVS in combi-

nato disposto con l’art. 14 LAVS)

 Intenzione (basta l’intenzione

eventuale; v. secondo comma, so-

pra)

Esempio:

 I proprietari di una grande tenuta impiegano a tempo pieno una coppia di co-

niugi affinché si occupino della casa e del giardino. Tuttavia, non si affiliano a una cassa di compensazione in qualità di datori di lavoro e non inoltrano alcun conteggio salariale entro il 30 gennaio dell’anno successivo.

224

Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefissato Art. 87 quarto comma LAVS

Secondo l’art. 87 LAVS, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere...

QUARTO COMMA ELEMENTI COSTITUTIVI OSSERVAZIONI

(= TERZO COMMA FINO AL DELLA FATTISPECIE

31.12.2017)

chiunque, nella sua  Datore di lavoro tenuto al Nuova regolamentaqualità di datore di la- pagamento dei contributi zione più rigida dal voro, versa a un la- (art. 12 LAVS) 1.1.2012:

voratore salari da

 Versamento di un salario  Punibilità se dopo il cui sono stati de-

netto pagamento dei salari dotti i contributi e,

netti vengono salinvece di pagare  Uso dell’importo non per

dati altri debiti, ma

alla cassa di com- pagare i contributi bensì

non vengono pagati

pensazione i contri- per un altro scopo

i contributi dovuti

buti dovuti dal lavo-  Mancato pagamento dei

(RU 2011 4745;

ratore, li utilizza lui contributi entro il termine

FF 2011 497, in partistesso o li adopera supplementare assegnato

colare pag. 517).

per soddisfare altre mediante diffida (art. 34a

preteseIl fatto che al mo-

OAVS)

mento del paga- Intenzione (basta l’inten- mento dei salari si zione eventuale; v. se- disponesse di fondi

condo comma, sopra) sufficienti per il pagamento dei contri-

buti è irrilevante

(v. DTF 122 IV 270 sul terzo comma dell’art. 87 vLAVS).

Esempio:

 Una SA versa al proprio personale i salari netti per il mese di dicembre alla

fine dell’anno. Successivamente, invece di pagare i contributi d’acconto dovuti, salda le fatture dei fornitori. La diffida resta senza esito e i contributi non sono versati entro il termine ivi stabilito.

225

CONTRAVVENZIONI / Art. 88 LAVS

Se non si verifica alcuna fattispecie di cui all’art. 87 LAVS, occorre valutare sussidiariamente se si verifichi una contravvenzione secondo l’art. 88 LAVS.

È punito con la multa ai sensi dell'art. 88 LAVS, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell’art. 87, …

PRIMO COMMA ESEMPIO

 Esempio 1:

chiunque, in violazione dell’obbligo

che gli incombe, fornisce intenzio- Il datore di lavoro non inoltra il conteggio nalmente informazioni inesatte o ri- salariale nonostante una diffida.

fiuta di dare informazioni Nell’anno in questione ha tuttavia ver-

sato contributi d’acconto (e non si sottrae quindi all’obbligo di pagare i contributi).

SECONDO COMMA ESEMPIO

chiunque si oppone a un controllo  Esempio 2:

ordinato dall’autorità competente o

Al momento annunciato per il controllo, il in qualsiasi modo lo impedisce

revisore si trova davanti a una porta chiusa. Il datore di lavoro non è raggiungibile. Il controllo sul posto non può essere svolto.

TERZO COMMA ESEMPIO

chiunque non riempie o riempie in V. esempio 1 sopra (concorso apparente di modo non conforme al vero i mo- leggi).

duli prescritti

INDICAZIONI VARIE

Possibili mezzi di prova:

• Rapporto dell’organo cantonale • Contabilità dei salari

di controllo contro il lavoro nero • Rapporto di revisione

• Conteggio salariale • Piani d’impiego del personale

• Certificato di salario • Registrazioni delle attività di lavoro

• Estratti conto bancari • Fatture

• Verbali delle inchieste (dipen- • Documenti fiscali

denti, clienti, vicini ecc.) • Ecc.

226

4. Modulo per la restituzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD versati su prestazioni soggette all’imposta federale diretta sull’utile netto

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228

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229

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