Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC)

Direttiva WEL · 26 novembre 2025 · PC · Versione 20

Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) (valide dal 01.04.2011; stato: 1 gennaio 2026)

In vigore

UFAS · WEL · Italiano

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Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC)

Valide dal 1° aprile 2011 Stato: 1° gennaio 2026

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DFI UFAS | Direttive sulle prestazioni complementari allʼAVS e allʼAI (DPC) Valide dal 1° aprile 2011 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.682 i

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Premessa

In seguito a diverse revisioni di legge, negli ultimi anni il sistema delle prestazioni complementari ha subìto numerosi cambiamenti. Questi hanno reso necessaria una rielaborazione completa delle direttive, che, con la presente revisione totale, sono ora adeguate alla legislazione vigente e alla giurisprudenza più recente. La nuova struttura delle direttive, che ricalca il processo lavorativo dei servizi PC, dovrebbe permettere di accedere nel modo più semplice e chiaro possibile al loro contenuto.

In molti ambiti sono state apportate modifiche e inserite precisazioni per garantire un’applicazione uniforme del diritto vigente, in particolare per quanto riguarda il computo del reddito da attività lucrativa ipotetico, i soggiorni all’estero o il calcolo della quota delle PC per i figli che non vivono con il genitore avente diritto alla rendita.

Negli allegati, in aggiunta alle tabelle e agli esempi di calcolo della versione precedente, sono stati inseriti diversi esempi e indicazioni pratiche che dovrebbero agevolare la comprensione delle direttive e il lavoro quotidiano delle persone chiamate ad applicarle. Lo stesso vale per le numerose note a piè di pagina, che rinviano alla base legislativa o alla giurisprudenza su cui si basano le disposizioni.

Per concludere, va sottolineato che le direttive non possono e non intendono coprire l’intera casistica. Coloro che le applicano devono pertanto agire con buon senso e trovare soluzioni conformi allo spirito della legge nei casi in essa non contemplati.

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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2012

Questo supplemento introduce diversi adeguamenti divenuti necessari in seguito all’entrata in vigore del primo pacchetto di misure della 6arevisione dell’assicurazione per l’invalidità e all’introduzione del versamento diretto dell’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie all’assicuratore malattie. Precisa inoltre le disposizioni relative al passaggio al calcolo per le persone che vivono in un istituto e alle prestazioni complementari per i figli che non vivono con un genitore avente diritto alle PC. Per quanto concerne la questione della capitalizzazione è reintrodotta come base di calcolo la «Tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie» dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Infine sono modificate alcune cifre, soprattutto negli allegati.

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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2013

Questo supplemento introduce gli adeguamenti richiesti dall’entrata in vigore del nuovo diritto di protezione degli adulti, che non prevede più la tutela per le persone maggiorenni. Tiene inoltre conto delle disposizioni dei nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, entrati in vigore il 1° aprile 2012, che sostituiscono in parte quelle dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72, nonché delle disposizioni della convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone. Ulteriori modifiche sostanziali concernono la conversione delle rendite e pensioni estere e il valore locativo delle abitazioni ad uso proprio.

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Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2014

Dal 1° gennaio 2014, l’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere versato all’assicuratore malattie. Il presente supplemento adegua le disposizioni relative al versamento della PC annua e delle PC arretrate nonché gli

esempi di calcolo negli allegati. Aggiunge inoltre alcune precisazioni concernenti i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia.

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Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2015

La pubblicazione di questo supplemento è dovuta all’adeguamento delle rendite valido dal 1° gennaio 2015 e ai correlati importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale. Esso fornisce inoltre l’occasione per adattare alcuni esempi di calcolo alla pratica quasi generalizzata degli organi PC derivata dal nuovo regime di finanziamento delle cure.

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Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2016

Questo supplemento adegua la regolamentazione relativa al premio determinante dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Inoltre, vengono precisate le disposizioni riguardanti la computabilità del reddito minimo degli assicurati parzialmente invalidi e delle persone vedove e sono completate le direttive con dei rimandi alla più recente giurisprudenza.

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Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2017

Questo supplemento introduce gli adeguamenti resi necessari dal nuovo diritto in materia di mantenimento del figlio, entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Per questo motivo, si procede al contempo a un’armonizzazione della terminologia a quella del Codice civile, sostituendo l’espressione «pensioni alimentari» (impiegata nella LPC) con «contributi di mantenimento» (impiegata nel CC). Le nuove disposizioni hanno reso più complesso il calcolo dei contributi di mantenimento. Nel quadro di questo adeguamento si è dunque prestata particolare attenzione all’applicabilità pratica delle nuove regolamentazioni. In particolare, i casi in cui i servizi PC devono calcolare da sé un contributo di mantenimento vengono ridotti al minimo necessario e chiaramente definiti nelle DPC. I servizi PC dovranno quindi procedere a tale calcolo solo qualora un beneficiario di PC violi il proprio obbligo di collaborare e non venga pagato un contributo di mantenimento adeguato. Il calcolo dell’importo del contributo di mantenimento dovrà inoltre essere il più semplice possibile per i servizi PC, che potranno dunque ricorrere a importi forfettari per determinare la situazione economica della persona tenuta a versare la prestazione di mantenimento. Le nuove regolamentazioni sono illustrate da diversi esempi di calcolo, presentati in allegato.

Questo supplemento precisa inoltre la competenza dei Cantoni nel caso delle persone che vivono in un istituto o in un ospedale nonché la determinazione del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità in caso di eccedenza dei redditi. Esso prende anche in considerazione il terzo aggiornamento delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali contemplate nella Convenzione AELS, in vigore dal 2016. In virtù di questo aggiornamento, nei rapporti con gli Stati dell’AELS si applicano le stesse regole di coordinamento valide nelle relazioni con gli Stati dell’UE.

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Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2018

Questo supplemento specifica la modalità di conversione delle rendite estere che non sono versate in una delle divise di uno Stato membro dell’UE/AELS e precisa il concetto di comunità domestica.

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Premessa al supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2019

Dal 1° gennaio 2019, per calcolare il contributo federale ai costi delle PC viene preso come riferimento il mese di maggio dell’anno in corso e non più il mese di dicembre dell’anno precedente. Di conseguenza, vengono adeguate con questo supplemento le disposizioni relative alla fissazione percentuale della quota a carico della Confederazione e alla fissazione del numero di casi determinante per le spese amministrative. Anche l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2018, delle direttive relative al registro delle prestazioni complementari comporta alcune modifiche agli allegati dal 15 al 17. Inoltre, questo supplemento tiene conto delle nuove convenzioni di sicurezza sociale stipulate con la Serbia e il Montenegro ed entrate in vigore il 1° gennaio 2019. Infine, in conseguenza dell’adeguamento delle rendite e delle modifiche apportate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni ai valori determinanti per la ripartizione fiscale intercantonale, anche alcuni valori contenuti negli allegati sono stati adattati.

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Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2020

Questo supplemento adatta le direttive in relazione all’entrata in vigore, nell’autunno del 2019, delle nuove convenzioni di sicurezza sociale stipulate con il Kosovo e il Brasile. Contemporaneamente, consente di adeguare le disposizioni relative alle persone che rientrano nel calcolo delle PC al nuovo diritto delle adozioni entrato in vigore il 1° gennaio 2018 che prevede la possibilità, per le persone legate in un’unione domestica registrata, di adottare il figlio del partner.

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Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2021

Questo supplemento è in primo luogo teso all’attuazione della riforma delle PC, entrata in vigore il 1° gennaio 2021. La riforma delle PC prevede diversi adeguamenti concernenti tra l’altro le condizioni di diritto e il calcolo delle PC nonché l’introduzione di un obbligo di restituire le PC percepite legalmente. Questo supplemento, che è pertanto molto ampio, comprende anche alcuni adeguamenti legati alla revisione della LPGA, anch’essa entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Inoltre, l’adeguamento delle rendite avvenuto il 1° gennaio 2021 implica anche la modifica degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale.

Dal 1° gennaio 2021 l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea (ALC) non è più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. I diritti acquisiti nel settore della sicurezza sociale dalle persone che prima del 1° gennaio 2021 erano assoggettate all’ALC per la Svizzera e il Regno Unito restano garantiti sulla base dell’accordo sui diritti dei cittadini:

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-so-

ciali/int/brexit.html.

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Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2022

Dall’entrata in vigore della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il

1° gennaio 2022, anche i minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI possono acquisire il diritto alle PC. Questo supplemento disciplina le modalità di calcolo delle PC in tali casi. Al contempo, precisa il calcolo delle PC per le persone soggette all’esecuzione di pene o misure.

Nella sua sentenza 9C_716/2020 del 20 luglio 2021, il Tribunale federale ha deciso che la restituzione dell’importo delle PC per il premio dell’assicurazione malattie va richiesta non all’assicuratore malattie bensì al beneficiario di PC. Con questo supplemento vengono apportati i necessari adeguamenti delle direttive. Fino alla conclusione dei lavori tecnici per l’attuazione della sentenza, tuttavia, si dovrà continuare a chiedere la restituzione all’assicuratore malattie (v. «Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC» n. 445 del 30 novembre 2021, disponibile in tedesco e francese).

Inoltre, questo supplemento tiene conto delle convenzioni di sicurezza sociale con la Bosnia e Erzegovina (entrata in vigore il 1° settembre 2021) e con il Regno Unito (applicabile provvisoriamente dal 1° novembre 2021). Infine, vengono fornite alcune precisazioni concernenti il ricovero in e la dimissione da un istituto nonché la definizione di abitazione ad uso proprio.

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Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2023

Nella sua sentenza 5A_311/2019 dell’11 novembre 2020 (DTF 147 III 265) il Tribunale federale ha deciso che la regola della percentuale nel calcolo del mero mantenimento dei figli va soppressa e sostituita con il metodo a due fasi con ripartizione delle eccedenze. Con il presente supplemento vengono dunque adeguate le disposizioni sul calcolo del mero mantenimento.

Contemporaneamente esso consente di formulare alcune precisa- zioni sul calcolo del reddito e della sostanza determinanti per il calcolo delle prestazioni complementari. Inoltre questo supplemento tiene conto della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Tunisia, entrata in vigore il 1° ottobre 2022. Infine, in conseguenza dell’adeguamento delle rendite, sono stati adeguati anche alcuni valori contenuti negli allegati.

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Premessa al supplemento 13, valido dal 1° gennaio 2024

Il presente supplemento ha principalmente lo scopo di attuare la riforma AVS 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Offre inoltre l’occasione per precisare le disposizioni sul calcolo dei redditi da attività lucrativa ipotetici e sulle rinunce alla sostanza. Infine tiene conto dell’entrata in vigore, il 1° ottobre 2023, della convenzione di sicurezza sociale con l’Albania.

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Premessa al supplemento 14, valido dal 1° gennaio 2025

Questo supplemento contiene diverse nuove disposizioni concernenti il computo della pigione in varie situazioni (appartamenti cluster, ricovero in istituto e figli che vivono presso entrambi i genitori separati o divorziati o che non vengono considerati nel calcolo a causa di un’eccedenza dei redditi), come pure alcune aggiunte relative al computo della sostanza. Inoltre, l’adeguamento delle rendite avvenuto il 1° gennaio 2025 implica la modifica degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale e degli importi massimi riconosciuti per la pigione.

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Premessa al supplemento 15, valido dal 1° gennaio 2026

La 13amensilità della rendita di vecchiaia AVS sarà versata per la prima volta nel dicembre del 2026. Questo supplemento stabilisce come procedere con la 13amensilità nel calcolo delle PC. Offre inoltre l’occasione per apportare diverse precisazioni sul computo delle rendite, dei redditi da attività lucrativa ipotetici e del contributo per l’assistenza dell’AI. Inoltre, tiene conto della più recente giurisprudenza del Tribunale federale sulle rinunce alla sostanza e sulla restituzione di PC percepite legalmente.

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Indice

Abbreviazioni ............................................................................... 32

1 Richiesta di prestazioni e competenza dei Cantoni .... 37

1.1 Presentazione della richiesta........................................... 37 1.1.1 Esercizio del diritto alle PC .............................................. 37 1.1.2 Persone legittimate a presentare la richiesta di

prestazioni....................................................................... 38

1.2 Competenza per le persone che vivono a casa ............... 39 1.2.1 Principio per la determinazione della competenza........... 39 1.2.2 Persone il cui coniuge vive in un istituto o in un

ospedale ......................................................................... 40 1.2.3 Coniugi separati .............................................................. 40 1.2.4 Minorenni sotto tutela e adulti sotto curatela ................... 40 1.2.5 Figli che non vivono con un genitore avente diritto

alle PC ............................................................................ 41 1.2.6 Orfani .............................................................................. 42 1.2.7 Minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI ... 42

1.3 Competenza per le persone che vivono in un istituto

o in un ospedale .............................................................. 43 1.3.1 Principio .......................................................................... 43 1.3.2 Figli e orfani .................................................................... 44 1.3.3 Assicurati sotto curatela generale ................................... 44

1.4 Competenza in casi speciali ............................................ 44 1.4.1 Membri di comunità religiose ........................................... 44 1.4.2 Nomadi............................................................................ 45 1.4.3 Persone soggette all’esecuzione di pene o misure .......... 45

1.5 Procedura in caso di controversia ................................... 45

2. Diritto alla PC annua ..................................................... 47

2.1 Disposizioni generali ....................................................... 47 2.1.1 Condizioni di diritto generali ............................................ 47 2.1.2 Inizio e fine del diritto alle PC .......................................... 47 2.1.2.1 Principio .......................................................................... 47 2.1.2.2 Inizio del diritto alle PC dopo la concessione di una

rendita ............................................................................. 48 2.1.2.3 Inizio del diritto alle PC dopo la concessione di

un’indennità giornaliera dell’AI......................................... 49

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2.1.2.4 Inizio del diritto alle PC dopo una richiesta di rimborso

di spese di malattia e d’invalidità ..................................... 50 2.1.2.5 Inizio del diritto alle PC in caso di ammissione in un

istituto.............................................................................. 50 2.1.3 Trasferimento del domicilio in un altro Cantone ............... 50

2.2 Prestazioni di base dell’AVS o dell’AI .............................. 51 2.2.1 Prestazioni di base che possono dare diritto alle PC ....... 51 2.2.2 Prestazioni di base che non danno diritto alle PC ........... 52 2.2.3 Diritto alle PC nonostante l’assenza del diritto a una

prestazione di base ......................................................... 53

2.3 Domicilio e dimora abituale in Svizzera ........................... 55 2.3.1 Principio .......................................................................... 55 2.3.2 Definizione della dimora abituale ..................................... 55 2.3.3 Sospensione del versamento delle PC in caso di

soggiorni all’estero senza un valido motivo ..................... 56 2.3.4 Sospensione delle PC in caso di soggiorni all’estero

per un valido motivo ........................................................ 57

2.4 Termine d’attesa ............................................................. 58 2.4.1 Principio .......................................................................... 58 2.4.2 Durata del termine d’attesa ............................................. 59 2.4.3 Inizio del termine d’attesa ................................................ 60 2.4.4 Interruzione del termine d’attesa ..................................... 60 2.4.5 Ammontare delle PC durante il termine d’attesa ............. 61

2.5 Condizioni di diritto economiche ...................................... 61 2.5.1 Sostanza ......................................................................... 62 2.5.1.1 Principio .......................................................................... 62 2.5.1.2 Componenti e valutazione della sostanza ....................... 62 2.5.2 Spese riconosciute e redditi computabili ......................... 63

2.6 Diritto a PC in casi particolari .......................................... 63 2.6.1 Persone che non ricevono una rendita perché colpevoli

di aver causato l’evento assicurato ................................. 63 2.6.2 Persone soggette all’esecuzione di pene o misure .......... 64 2.6.3 Beneficiari di un contratto di vitalizio o di una

convenzione analoga ...................................................... 64

3. Calcolo e importo della PC annua................................ 67

3.1 Disposizioni generali ....................................................... 67 3.1.1 Principio fondamentale per il calcolo della PC ................. 67 3.1.2 Persone incluse nel calcolo della PC............................... 67

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3.1.2.1 Principio .......................................................................... 67 3.1.2.2 Unione domestica registrata ............................................ 67 3.1.2.3 Coniuge e familiari che soggiornano per un lungo

periodo all’estero ............................................................. 68 3.1.2.4 Figli di cui non si tiene conto ........................................... 69 3.1.3 Principio del calcolo comune ........................................... 71 3.1.3.1 Disposizioni generali ....................................................... 71 3.1.3.2 Coppie sposate ............................................................... 71 3.1.3.3 Persone con figli.............................................................. 71 3.1.4 Deroghe al calcolo comune ............................................. 73 3.1.4.1 Coniugi separati .............................................................. 73 3.1.4.2 Coppie sposate in cui almeno uno dei coniugi vive in

un istituto o in un ospedale .............................................. 74 3.1.4.3 Figli che non vivono con un genitore avente diritto a

una rendita ...................................................................... 77 3.1.4.4 Figli che vivono con entrambi i genitori separati o

divorziati .......................................................................... 80 3.1.4.5 Orfani che non vivono con un genitore avente diritto

alle PC ............................................................................ 81 3.1.4.6 Minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI ... 81 3.1.5 Definizione di soggiorno in un istituto o in un ospedale ... 82 3.1.5.1 Definizione di istituto e di ospedale ................................. 82 3.1.5.2 Passaggio alla modalità di calcolo per le persone che

vivono in un istituto o in un ospedale ............................... 83 3.1.5.3 Passaggio alla modalità di calcolo per le persone che

vivono a casa in caso di dimissione da un istituto o un ospedale ......................................................................... 84

3.2 Spese delle persone che vivono a casa .......................... 85 3.2.1 Disposizioni generali ....................................................... 85 3.2.1.1 Spese riconosciute .......................................................... 85 3.2.1.2 Cambiamento della situazione economica ...................... 85 3.2.2 Importo destinato alla copertura del fabbisogno

generale vitale ................................................................. 86 3.2.2.1 Principio .......................................................................... 86 3.2.2.2 Importo per le persone sole ............................................. 86 3.2.2.3 Importo per le coppie sposate ......................................... 87 3.2.2.4 Importi per gli orfani e i figli ............................................. 87 3.2.3 Spese di pigione.............................................................. 88 3.2.3.1 Disposizioni generali ....................................................... 88 3.2.3.2 Pigione massima ............................................................. 90

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3.2.3.3 soppresso ....................................................................... 92 3.2.3.4 Abitazione in cui è possibile spostarsi con una

carrozzella....................................................................... 92 3.2.3.5 Spese accessorie alla pigione ......................................... 93 3.2.3.6 Spese riconosciute in caso di proprietà di un’abitazione,

usufrutto o diritto di abitazione......................................... 93 3.2.3.7 Ammontare delle spese di pigione in casi particolari ....... 94 3.2.4 Importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie .............................................................. 95 3.2.5 Spese per il conseguimento del reddito ........................... 96 3.2.6 Spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari 96 3.2.7 Contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia .. 97 3.2.7.1 Contributi di mantenimento approvati o fissati da

un’autorità o da un tribunale ............................................ 97 3.2.7.2 Contributi di mantenimento non approvati né fissati

da un’autorità o da un tribunale ....................................... 98 3.2.8 Contributi versati alle assicurazioni sociali della

Confederazione ............................................................. 100 3.2.9 Spese per la custodia di bambini complementare alla

famiglia.......................................................................... 100 3.2.9.1 Principio ........................................................................ 100 3.2.9.2 Spese nette ................................................................... 101 3.2.9.3 Custodia istituzionale .................................................... 101 3.2.9.4 Necessità della custodia................................................ 102

3.3 Spese delle persone che vivono in un istituto ................ 103 3.3.1 Disposizioni generali ..................................................... 103 3.3.1.1 Spese riconosciute ........................................................ 103 3.3.1.2 Cambiamento della situazione economica .................... 103 3.3.2 Tassa giornaliera dell’istituto ......................................... 104 3.3.3 Importo per le spese personali ...................................... 105 3.3.4 Importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie ............................................................ 105 3.3.5 Spese per il conseguimento del reddito ......................... 105 3.3.6 Spese di manutenzione di fabbricati e interessi

ipotecari ........................................................................ 106 3.3.7 Contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia 106 3.3.8 Contributi versati alle assicurazioni sociali della

Confederazione ............................................................. 106 3.3.9 Pigione .......................................................................... 106

3.4 Redditi ........................................................................... 107

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3.4.1 Disposizioni generali ..................................................... 107 3.4.1.1 Redditi computabili ........................................................ 107 3.4.1.2 Redditi non computabili ................................................. 107 3.4.1.3 Redditi e sostanza determinanti sul piano temporale .... 110 3.4.1.4 Cambiamento della situazione economica .................... 111 3.4.1.5 Reddito in natura ........................................................... 111 3.4.2 Reddito da attività lucrativa ........................................... 112 3.4.2.1 Principio ........................................................................ 112 3.4.2.2 Reddito da attività lucrativa indipendente ...................... 115 3.4.2.3 Reddito da attività lucrativa dipendente ......................... 116 3.4.2.4 Capitolo soppresso ....................................................... 117 3.4.2.5 Capitolo soppresso ....................................................... 117 3.4.2.6 Capitolo soppresso ....................................................... 117 3.4.3 Reddito della sostanza mobile e immobile .................... 117 3.4.3.1 Principio ........................................................................ 117 3.4.3.2 Proventi della sostanza mobile ...................................... 118 3.4.3.3 Proventi della sostanza immobile .................................. 118 3.4.4 Computo (consumo) della sostanza .............................. 120 3.4.4.1 Principio ........................................................................ 120 3.4.4.2 Franchigie ..................................................................... 121 3.4.4.3 Componenti della sostanza ........................................... 122 3.4.4.4 Debiti ............................................................................. 125 3.4.4.5 Valutazione della sostanza ............................................ 126 3.4.5 Rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche ............ 128 3.4.5.1 Principio per il computo di rendite e pensioni ................ 128 3.4.5.2 Computo delle rendite dell’AVS e dell’AI ....................... 129 3.4.5.3 Computo delle rendite estere ........................................ 130 3.4.5.4 Computo delle rendite vitalizie....................................... 131 3.4.5.5 Computo delle rendite della previdenza professionale

in caso di copertura insufficiente ................................... 131 3.4.5.6 Principio per il computo di altre prestazioni periodiche .. 132 3.4.5.7 Computo delle indennità giornaliere e delle IPG ............ 132 3.4.5.8 Computo degli assegni per grandi invalidi ..................... 132 3.4.5.9 Computo di prestazioni consistenti in vitto e alloggio..... 133 3.4.6 Prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da

una convenzione analoga ............................................. 133 3.4.6.1 Principio ........................................................................ 133 3.4.6.2 Valutazione di prestazioni consistenti in vitto e alloggio 134 3.4.7 Assegni familiari ............................................................ 134 3.4.8 soppresso ..................................................................... 135

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3.4.9 Contributi di mantenimento previste dal diritto di

famiglia.......................................................................... 135 3.4.9.1 Principio ........................................................................ 135 3.4.9.2 Contributi di mantenimento per il coniuge separato o

l'ex coniuge senza figli .................................................. 138 3.4.9.3 Contributi di mantenimento per il coniuge separato o

l’ex coniuge con figli ...................................................... 139 3.4.9.4 Contributi di mantenimento per i genitori non sposati

che vivono insieme o separati ....................................... 141 3.4.9.5 Contributi di mantenimento per i figli ............................. 141 3.4.9.6 Contributi di mantenimento del genitore o del patrigno/

della matrigna superstite ............................................... 146 3.4.9.7 Cambiamento della situazione economica .................... 146 3.5 Proventi e parti di sostanza cui si è rinunciato ............... 147 3.5.1 Principio ........................................................................ 147 3.5.2 Rinuncia a proventi ....................................................... 148 3.5.2.1 Rinuncia a redditi da attività lucrativa ............................ 148 3.5.2.2 Rinuncia a proventi ....................................................... 155 3.5.2.3 Rinuncia a contributi di mantenimento........................... 155 3.5.2.4 Rinuncia a redditi della sostanza ................................... 156 3.5.3 Rinuncia a parti di sostanza .......................................... 158 3.5.3.1 Principio ........................................................................... 158 3.5.3.2 Rinuncia in caso di alienazione ..................................... 159 3.5.3.3 Dispendio eccessivo della sostanza .............................. 163

3.5.4 soppresso ..................................................................... 169

3.6 Calcolo delle PC in casi speciali .................................... 169 3.6.1 Calcolo delle PC per le persone che ricevono una

rendita ridotta perché colpevoli di aver causato

l’evento assicurato ........................................................ 169 3.6.2 Calcolo delle PC per le persone soggette all’esecu-

zione di pene o misure .................................................. 169 3.6.2.1 Principio ........................................................................ 169 3.6.2.2 Persona soggetta all’esecuzione di pene o misure ........ 170 3.6.2.3 Familiari ........................................................................ 171 3.6.3 Calcolo delle PC per i membri di comunità religiose ...... 172 3.6.3.1 Principio ........................................................................ 172 3.6.3.2 Spese riconosciute dei membri di comunità religiose .... 173 3.6.3.3 Redditi computabili dei membri di comunità religiose .... 173 3.6.4 Calcolo delle PC in caso di soggiorno non continuato

in un istituto ................................................................... 174

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3.6.4.1 soppresso ..................................................................... 174 3.6.4.2 soppresso ..................................................................... 174 3.6.4.3 soppresso ..................................................................... 174 3.6.4.4 soppresso ..................................................................... 174 3.6.4.5 soppresso ..................................................................... 174 3.6.4.6 soppresso ..................................................................... 174

3.7 Importo della PC annua................................................. 174 3.7.1 Principio ........................................................................ 174 3.7.2 Importo minimo ............................................................. 175 3.7.3 Arrotondamento ............................................................ 176 3.7.4 Momento dell’aumento, della riduzione o della

soppressione della PC annua nel corso dell’anno ......... 176 3.7.4.1 Principio ........................................................................ 176 3.7.4.2 Aumento della PC annua .............................................. 177 3.7.4.3 Riduzione o soppressione della PC annua .................... 178 3.7.4.4 Termine di presentazione della richiesta per il

computo delle spese di soggiorno in un istituto ............. 179 3.7.4.5 Riesame periodico ........................................................ 179 3.7.4.6 Rettifica in seguito a revisione ....................................... 180

4. Assegnazione mediante decisione, pagamento e richiesta di restituzione della PC annua .................... 181

4.1 Decisione ...................................................................... 181 4.1.1 Principio ........................................................................ 181 4.1.2 Destinatari ..................................................................... 181 4.1.3 Contenuto e motivazione............................................... 181 4.1.4 Durata di validità della decisione ................................... 183 4.1.5 Rettifica della decisione................................................. 183 4.1.6 Durata di trattamento..................................................... 183

4.2 Versamento della PC annua.......................................... 184 4.2.1 Principio ........................................................................ 184 4.2.2 Versamento all’assicuratore malattie ............................. 184 4.2.3 Versamento a coniugi non separati ............................... 185 4.2.4 Versamento a coniugi separati ...................................... 186 4.2.5 Versamento della quota della PC per i figli la cui PC

è calcolata separatamente ............................................ 186 4.2.6 Versamento a persone che vivono in un istituto o in

un ospedale .................................................................. 186 4.2.7 Versamento delle PC correnti a terzi ............................. 187

25

4.2.8 Procedura in caso di impossibilità di eseguire il

pagamento delle PC ...................................................... 187

4.3 Pagamento di PC annue arretrate ................................. 188 4.3.1 Principio ........................................................................ 188 4.3.2 In caso di decesso dell’avente diritto ............................. 188 4.3.3 Versamento a terzi di prestazioni arretrate .................... 189 4.3.4 Pagamento degli arretrati al servizio competente per

la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie .......... 189

4.4 Anticipi .......................................................................... 190

4.5 Interessi di mora............................................................ 190 4.5.1 Principio ........................................................................ 190 4.5.2 Prestazioni gravate da interessi di mora ........................ 191 4.5.3 Calcolo e ammontare degli interessi di mora ................. 191

4.6 Restituzione delle prestazioni percepite indebitamente

e condono della restituzione .......................................... 192 4.6.1 Obbligo di restituzione: principio.................................... 192 4.6.2 Importo da restituire ...................................................... 193 4.6.3 Perenzione .................................................................... 194 4.6.4 Compensazione con prestazioni dovute ........................ 194 4.6.5 Condono della restituzione ............................................ 195 4.6.5.1 Principio ........................................................................ 195 4.6.5.2 Buona fede.................................................................... 196 4.6.5.3 Situazione di grave difficoltà .......................................... 197 4.6.5.4 Richiesta di condono ..................................................... 198 4.6.6 Procedura ..................................................................... 199 4.6.7 Ammortamento di prestazioni da restituire irrecupe-

rabili .............................................................................. 200

4.7 Restituzione delle PC percepite legalmente .................. 201 4.7.1 Obbligo di restituzione: principio.................................... 201 4.7.2 Importo da restituire ...................................................... 202 4.7.3 Perenzione .................................................................... 204 4.7.4 Compensazione con prestazioni dovute ........................ 204 4.7.5 Condono della restituzione ............................................ 205 4.7.6 Procedura ..................................................................... 205 4.7.6.1 Competenza .................................................................. 206 4.7.6.2 Decisione ...................................................................... 206 4.7.6.3 Incasso.......................................................................... 207

26

4.7.7 Ammortamento di prestazioni da restituire irrecupe-

rabili .............................................................................. 208

4.8 Annullamento e modifica delle decisioni ........................ 208 4.8.1 Principio ........................................................................ 208 4.8.2 Prescrizione .................................................................. 209 4.8.3 Modifica di una decisione non ancora passata in

giudicato........................................................................ 209 4.8.4 Modifica di una decisione in seguito al cambiamento

della situazione ............................................................. 210 4.8.5 Revisione processuale .................................................. 210 4.8.6 Riconsiderazione........................................................... 211

5. Spese di malattia e d’invalidità .................................. 212

5.1 Competenza .................................................................. 212

5.2 Condizioni per il rimborso .............................................. 212 5.2.1 Disposizioni generali ..................................................... 212 5.2.2 Spese sostenute dall’avente diritto ................................ 213 5.2.3 Momento del trattamento o dell’acquisto ....................... 214 5.2.4 Spese comprovate ........................................................ 214 5.2.5 Termine d’inoltro ........................................................... 214 5.2.6 Diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità

in caso di estinzione del diritto alla PC annua ............... 215

5.3 Importo rimborsabile ..................................................... 216 5.3.1 Importo massimo rimborsabile ...................................... 216 5.3.2 Anno civile determinante ............................................... 217

5.4 Comunicazione e versamento ....................................... 218

6. Ulteriori prescrizioni ................................................... 219

6.1 Obbligo di informare e misure di garanzia ..................... 219 6.1.1 Obbligo di informare dell’assicurato .............................. 219 6.1.2 Obbligo di informare della cassa di compensazione ...... 219 6.1.3 Misure di garanzia ......................................................... 220

6.2 Obbligo di fornire informazioni e obbligo del segreto ..... 220 6.2.1 Obbligo di fornire informazioni ....................................... 220 6.2.2 Obbligo del segreto ....................................................... 221

6.3 Atti................................................................................. 221

6.4 Cambiamento del Cantone di domicilio ......................... 222 6.4.1 Provvedimenti del Cantone di domicilio precedente ...... 222

27

6.4.2 Provvedimenti del nuovo Cantone di domicilio .............. 223

6.5 Provvedimenti per scoprire ed evitare i doppi

pagamenti ..................................................................... 223 6.5.1 Principio ........................................................................ 223 6.5.2 Doppi pagamenti da parte di un solo Cantone............... 224 6.5.3 Doppi pagamenti da parte di più Cantoni ...................... 224

6.6 Rimborsi alle istituzioni di utilità pubblica ....................... 225 6.6.1 Comunicazione ............................................................. 225 6.6.2 Esame della comunicazione .......................................... 225 6.6.3 Fissazione del rimborso ................................................ 225 6.6.4 Comunicazione relativa al rimborso............................... 226 6.6.5 Accordi speciali ............................................................. 226

6.7 Cessione delle pratiche relative ai casi di rendita .......... 226

7. Contabilità, fissazione dei sussidi federali e presentazione dei rapporti.......................................... 227

7.1 Contabilità ..................................................................... 227 7.1.1 Disposizioni generali ..................................................... 227 7.1.1.1 Principi .......................................................................... 227 7.1.1.2 Modalità di contabilizzazione ......................................... 227 7.1.1.3 Documenti determinanti per la contabilità ...................... 228 7.1.1.4 Separazione delle registrazioni secondo la categoria

dei beneficiari di PC ...................................................... 228 7.1.1.5 Separazione delle registrazioni secondo il tipo di

prestazione conformemente alla LPC............................ 228 7.1.1.6 Registrazione separata delle prestazioni non

finanziate dalla Confederazione .................................... 229 7.1.1.7 Chiusura contabile ........................................................ 229 7.1.1.8 Piano contabile.............................................................. 229 7.1.2 Disposizioni particolari................................................... 230 7.1.2.1 Prestazioni .................................................................... 230 7.1.2.2 Pagamenti non eseguibili .............................................. 230 7.1.2.3 Richieste di restituzione ................................................ 231 Principio 231

7.1.2.4 Pagamenti di prestazioni arretrate ................................. 232 7.1.2.5 Differenze in seguito a revisione ................................... 232 7.1.3 Ricapitolazione delle PC ............................................... 232 7.1.4 Disposizioni per i servizi PC gestiti dalle casse

cantonali di compensazione .......................................... 233

28

7.1.5 Disposizioni per i servizi PC che tengono una

contabilità delle prestazioni con conti individuali dei

beneficiari di PC ............................................................ 234

7.2 Collezione di dati ........................................................... 235 7.2.1 Dati sui beneficiari di PC ............................................... 235 7.2.2 Scadenziario ................................................................. 236

7.3 Calcolo e conteggio dei sussidi federali ......................... 236 7.3.1 Sussidi federali per le prestazioni .................................. 236 7.3.1.1 Importo .......................................................................... 236 7.3.1.2 Conteggio...................................................................... 237 7.3.1.3 Versamento ................................................................... 238 7.3.1.4 Esecuzione da parte dei Comuni ................................... 238 7.3.1.5 Restituzione .................................................................. 239 7.3.1.6 Anticipi .......................................................................... 239 7.3.2 Sussidi federali per le spese amministrative .................. 240 7.3.2.1 Principio ........................................................................ 240 7.3.2.2 Versamento ................................................................... 241 7.3.2.3 Restituzione .................................................................. 241 7.3.2.4 Anticipi .......................................................................... 241 7.3.2.5 Rimborso alla cassa di compensazione ........................ 242 7.3.2.6 Riduzione dei sussidi federali ........................................ 242 7.3.3 Tasse postali ................................................................. 243 7.3.4 Fornitura dei dati e comunicazioni ................................. 243

7.4 Rapporto annuale.......................................................... 244

7.5 Procedura di comunicazione con l’UCC in caso di

adeguamento delle rendite e di controlli generali .......... 244 7.5.1 Disposizioni generali ..................................................... 244 7.5.2 Adeguamenti delle rendite ............................................. 245 7.5.3 Controllo generale ......................................................... 246

Entrata in vigore ........................................................................ 247

Allegati ...................................................................................... 248

1 Schema di verifica delle condizioni di diritto personali ...................................................................... 248

1.1 Cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE/AELS . 248

1.2 Rifugiati e apolidi ........................................................... 250

1.3 Cittadini di uno Stato contraente ................................... 251

29

1.4 Cittadini di Stati non contraenti ...................................... 253

2 Valutazione del grado d’invalidità su incarico dei servizi PC ..................................................................... 254

3 Interruzione del termine d’attesa e della dimora abituale in Svizzera in caso di soggiorni all’estero .. 256

3.1 Interruzione del termine d'attesa in caso di soggiorni

all’estero senza un valido motivo ................................... 256

3.2 Sospensione del versamento delle PC correnti in

caso di soggiorno all’estero senza un valido motivo ...... 257

3.3 Sospensione del versamento delle PC correnti in

caso di soggiorni all’estero per un valido motivo ........... 259

4 Limitazione della PC annua dopo il termine d'attesa di cinque anni ................................................ 261

5 Importi previsti dal diritto federale............................. 262

5.1 Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale

vitale ............................................................................. 262

5.2 Importo per le spese di pigione ..................................... 263

5.3 Importo forfettario annuo per l’assicurazione obbliga-

toria delle cure medico-sanitarie (compresa la coper- tura contro gli infortuni) per il 2026 secondo i Cantoni ... 264

5.4 Reddito minimo computabile secondo l’articolo 14a

OPC-AVS/AI ................................................................. 266

5.5 Reddito minimo computabile secondo l’articolo 14b

OPC-AVS/AI ................................................................. 266

5.6 Importi minimi delle PC secondo l’articolo 9 capo-

verso 1 lettera b LPC per il 2024 secondo i Cantoni ...... 267

5.7 Importi destinati al rimborso delle spese di malattia e

d’invalidità ..................................................................... 269

6 Fattori per il computo del reddito da attività lucrativa ....................................................................... 272

7 Estratto delle «Règles concernant l’estimation

des immeubles en vue des répartitions inter-

cantonales des impôts dès période de taxation 2002» ............................................................................ 274

30

8 Fattori per il calcolo dell’importo forfettario per il sostentamento prima della riscossione delle PC ..... 276

9 Importi previsti dalla legislazione federale per il riconoscimento di una situazione di grave difficoltà ....................................................................... 277

10 Determinazione delle spese ....................................... 280

10.1 Importo destinato alla copertura del fabbisogno

generale vitale dei figli ................................................... 280 10.2 Pigione massima ........................................................... 284

11 Determinazione dei redditi.......................................... 293

11.1. Esempi di calcolo per i contributi di mantenimento in

favore dei coniugi divorziati e dei figli ............................ 293

12 Considerazione dei figli nel calcolo delle PC ............ 324

12.1 Calcolo comparativo per la determinazione dei figli

da escludere dal calcolo ................................................ 324 12.2 Quota delle PC per i figli che vivono da entrambi i

genitori separati o divorziati ........................................... 330

13 Esempi di calcolo per le persone che vivono in un istituto ..................................................................... 333

13.1 Persona sola ................................................................. 333 13.2 Entrambi i coniugi in un istituto ...................................... 334 13.3 Marito in un istituto / moglie a casa ............................... 336

14 Rinunce a redditi e parti di sostanza ......................... 339

14.1 Rinuncia a un reddito da attività lucrativa in seguito

a pensionamento anticipato .......................................... 339 14.2 Rinuncia a una parte di sostanza proveniente da un’eredità

...................................................................................... 340 14.3 Rinuncia a una parte della sostanza in seguito alla

cessione di un immobile in cambio del diritto di usu-

frutto a vita .................................................................... 342 14.4 Dispendio eccessivo della sostanza .............................. 344 14.5 Riduzione della sostanza cui si è rinunciato secondo

l’articolo 17e OPC-AVS/AI ............................................. 359

31

15 Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità in caso di eccedenza dei redditi ..................................... 360

16 Versamento, restituzione e compensazione ............. 361

16.1 Ripartizione dell’importo per il premio dell’assicura-

zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ............... 361 16.2 Versamento a terzi di prestazioni arretrate .................... 363 16.3 Esame della possibilità di compensare l’importo

da restituire con PC scadute ......................................... 366 16.4 Restituzione di PC percepite legalmente ....................... 368

17 Conto d’esercizio e piano contabile .......................... 376

18 Contenuto delle singole comunicazioni per lo scambio elettronico dei dati con l’UCC ..................... 378

19 Disposizioni per il calcolo della garanzia del fabbisogno vitale PC ................................................... 382

32

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AELS Associazione europea di libero scambio

AF Assegni familiari nell’agricoltura

AFAm Assegni familiari

AI Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione contro gli infortuni

AM Assicurazione militare

AMal Assicurazione malattie

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti cap. capitolo/i

CC Codice civile (RS 210)

CE Comunità europea

CEE Comunità economica europea

CIBIL Circolare sulla procedura per la determinazione delle

prestazioni AVS/AI/PC

CIGAI Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione

per l’invalidità

CO Codice delle obbligazioni (RS 220)

consid. considerando/i

cpv. capoverso/i

DCMF Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi

delle casse di compensazione

33

DFF Dipartimento federale delle finanze

DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG

DPC Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e

all’AI

DPT Direttive sulle prestazioni transitorie per i disoccupati

anziani

DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

DRRE Directives sur le registre des rentes et l’échange de

données de ce registre

DTF Decisioni del Tribunale federale svizzero, raccolta uffi-

ciale

DTFA Decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni,

raccolta ufficiale

IPG Indennità di perdita di guadagno

LADI Legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la

disoccupazione (RS 837.0)

LAFam Legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari

(RS 836.2)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione

per l’invalidità (RS 831.20)

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione

contro gli infortuni (RS 832.20)

LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione

militare (RS 833.1)

LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione

malattie (RS 832.10)

34

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicura-

zione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10) LCA Legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione

(RS 221.229.1)

lett. lettera/e

LIFD Legge federale sull’imposta federale diretta

LIPIn Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che

promuovono l’integrazione degli invalidi (RS 831.26) LMCCE Legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure

coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (RS 211.223.13)

LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.30)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale

del diritto alle assicurazioni sociali (RS 830.1)

LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40)

LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione dome-

stica registrata di coppie omosessuali (RS 211.231) N. Numero/i marginale/i

n. Numero

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per

l’invalidità (RS 831.201)

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

35

OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni com-

plementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.301)

OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)

OPP 3 Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione

alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (RS 831.461.3)

OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle presta-

zioni (RS 832.112.31)

p. es. per esempio

PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura

amministrativa

Pag., pagg. Pagina, pagine

PC Prestazioni complementari

PP Previdenza professionale

RCC Rivista mensile su AVS, AI, IPG e PC edita dall’UFAS seg., segg. seguente, seguenti

Tab. tabella

TF Tribunale federale

TFA Tribunale federale delle assicurazioni

UCC Ufficio centrale di compensazione

UE Unione europea

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

URC Ufficio regionale di collocamento

36

v. vedi

VSI Pratique VSI/AHI-Praxis, rivista destinata alle casse di compensazione, pubblicata in versione francese e tedesca dall’UFAS

DFI UFAS | Direttive sulle prestazioni complementari allʼAVS e allʼAI (DPC) Valide dal 1° aprile 2011 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.682 i

37

1 Richiesta di prestazioni e competenza dei Cantoni

1.1 Presentazione della richiesta

1.1.1 Esercizio del diritto alle PC

1110.01 Il diritto alle PC va fatto valere inviando il modulo di richie-1/23 sta ufficiale debitamente compilato. I Cantoni sono auto-

rizzati a prevedere la possibilità di inoltrare la richiesta, oltre che in forma scritta, anche per via elettronica. Nel modulo vanno fornite indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della PC annua1.

1110.02 Se il diritto è fatto valere mediante una lettera informale, il

servizio PC invia il formulario ufficiale alla persona che ha presentato la richiesta. La richiesta ha effetto dalla data di ricevimento della lettera informale2, a condizione che il formulario ufficiale venga inoltrato con le informazioni e i giustificativi richiesti entro tre mesi.

1110.03 Se questa scadenza non è rispettata, le PC sono versate 1/23 soltanto a partire dal mese in cui il servizio PC dispone di

tutte le informazioni e i giustificativi necessari (v.

N. 2121.02). Sono fatti salvi i casi in cui l’obbligo di collaborare è stato pienamente adempiuto. Se le persone incluse nel calco-lo delle PC violano ingiustificatamente il loro obbligo di informare o di collaborare, il servizio PC può decidere in base agli atti oppure chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia3.

1110.04 Il servizio PC deve avvertire l’assicurato che in caso di 1/23 mancata fornitura delle informazioni e dei giustificativi ri-

1 Art. 20 OPC-AVS/AI.

2 RCC 1989 pag. 48 consid. 2.

3 Art. 43 cpv. 3 LPGA.

38

chiesti entro il termine stabilito, non sarà possibile versargli retroattivamente le PC a partire dal mese di presentazione della richiesta o dell’inizio del diritto alla rendita4.

1.1.2 Persone legittimate a presentare la richiesta di prestazioni

1120.01 Per principio, la persona legittimata a far valere il diritto 1/13 alle PC è l’avente diritto alle prestazioni. Se questi è mi-

norenne o è sotto curatela generale, il diritto deve essere fatto valere dal suo rappresentante legale5.

1120.02 Il diritto può essere fatto valere anche dal coniuge, dai ge-

nitori, dai nonni, dai figli, dagli abiatici, dai fratelli e dalle sorelle dell’assicurato, indipendentemente dal fatto che sostengano o meno quest’ultimo6.

1120.03 Infine, sono autorizzati a presentare la richiesta anche i

terzi o le autorità che adempiono un obbligo di mantenimento nei confronti dell’assicurato o lo adempiranno in un futuro prossimo7

.

1120.04 Non possono invece far valere il diritto dell’assicurato i

terzi e le autorità che sostengono quest’ultimo soltanto occasionalmente o che gli prestano assistenza soltanto per determinate faccende. Non sono legittimati a presentare la richiesta nemmeno i privati, le istituzioni e le autorità che forniscono prestazioni cui l’assicurato ha legalmente diritto.

1120.05 Le persone e le autorità non elencate ai N. 1120.01–

1120.03 sono legittimate a depositare una richiesta soltanto se hanno ricevuto un’autorizzazione scritta dall’assicurato. La procura va presentata al servizio PC.

4 Art. 43 cpv. 3 LPGA.

5 Art. 17 segg. CC in combinato disposto con l'art. 20 OPC-AVS/AI e l'art. 67 OAVS.

6 Art. 20 cpv. 1 OPC-AVS/AI in combinato disposto con l'art. 67 cpv. 1 OAVS.

7 Art. 20 cpv. 1 OPC-AVS/AI in combinato disposto con l'art. 67 cpv. 1 OAVS; DTF 98 V 54.

39

1120.06 Chi è legittimato a presentare la richiesta è anche autoriz-

zato a fare opposizione o interporre ricorso8

.

1120.07 Se la richiesta non è presentata direttamente dall’avente

diritto alle PC o dal suo rappresentate legale ma da una delle persone indicate ai N. 1120.02 e 1120.03, è opportuno chiedere una procura.

1.2 Competenza per le persone che vivono a casa

1.2.1 Principio per la determinazione della compe-

tenza

1210.01 La determinazione e il versamento delle PC competono al

Cantone in cui il beneficiario ha il suo domicilio secondo il diritto civile9. La competenza per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale è stabilita conformemente ai capitoli 1.2.2 e 1.3.

1210.02 Una persona è domiciliata laddove ha il centro dei suoi in-

teressi vitali e dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.10.

1210.03 Il domicilio continua a sussistere fino a che non ne sia

stato stabilito un altro11

. In caso di dimora temporanea in un altro luogo, il domicilio non cambia12.

1210.04 L’ottenimento del permesso di domicilio, la registrazione

presso le autorità di polizia, l’abbandono effettivo dell’abitazione precedente, la conclusione di un contratto d’affitto o l’attribuzione di un numero di telefono possono essere considerati soltanto come indizi dello stabilimento del domicilio.

8 Art. 59 LPGA; DTF 98 V 54.

9 Art. 21 cpv. 1 LPC; art. 13 LPGA.

10 Art. 23 cpv. 1 CC.

11 Art. 24 cpv. 1 CC.

12 RCC 1974 pag. 193 = DTF 99 V 106.

40

1210.05 Si considera come domicilio di una persona il luogo di di-

mora, se non può essere provato un domicilio precedente o se il domicilio all’estero è stato abbandonato senza stabilirne uno in Svizzera13.

1.2.2 Persone il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale

1220.01 L’ammissione di un coniuge in un istituto o in un ospedale

non comporta alcun cambiamento di competenza. Il Cantone competente fino a quel momento continua ad esserlo per entrambi i coniugi.

1220.02 La competenza passa a un altro Cantone soltanto nel

caso seguente:

– il coniuge A viene ricoverato in un istituto fuori Cantone e

– il coniuge B stabilisce il suo domicilio in un Cantone diverso da quello in cui ha vissuto fino a quel momento, senza però essere a sua volta ammesso in un istituto. Il nuovo Cantone competente per il coniuge B diventa competente anche per il coniuge A.

1.2.3 Coniugi separati

1230.01 Ciascun coniuge stabilisce un proprio domicilio. Se i co-

niugi vivono in Cantoni diversi, sono competenti i rispettivi Cantoni di domicilio. Questo vale anche se le PC sono versate in aggiunta a una rendita completiva.

1.2.4 Minorenni sotto tutela e adulti sotto curatela

1240.01 Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell’au-1/13 torità di protezione dei minori14.

13 Art. 24 cpv. 2 CC.

14 Art. 25 cpv. 2 CC.

41

1240.02 Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è 1/21 nella sede dell’autorità di protezione degli adulti15. In caso

di collocamento a fini assistenziali in una famiglia in un altro Cantone, la competenza rimane attribuita al Cantone in cui la persona era domiciliata prima della nuova sistemazione.

1240.03 I maggiorenni sotto curatela, tranne quelli sotto curatela 1/13 generale, possono stabilire un proprio domicilio.

In caso di trasferimento, la curatela cessa nel precedente luogo di domicilio ed è, se del caso, nuovamente istituita in quello nuovo16.

1.2.5 Figli che non vivono con un genitore avente di-

ritto alle PC

1250.01 La competenza per la determinazione e il versamento 1/13 della quota delle PC per un figlio dipende dal diritto dei

genitori. Il raggiungimento della maggiore età non ha pertanto alcuna influenza sulla competenza.

1250.02 Se soltanto uno dei genitori ha diritto a PC, è competente

il Cantone di quest’ultimo.

1250.03 Se entrambi i genitori hanno diritto a PC e non vivono

nello stesso Cantone, è competente il servizio PC del genitore che detiene l’autorità parentale.

1250.04 Se i genitori esercitano in comune l’autorità parentale, è

competente il servizio PC del luogo di domicilio del genitore che detiene in misura preponderante la custodia dei figli.

1250.05 Se i genitori esercitano in comune l’autorità parentale e

detengono in parti uguali la custodia dei figli, è competente il servizio PC del luogo di domicilio della madre.

15 Art. 26 CC.

16 Art. 442 cpv. 5 CC.

42

1250.06 Se i genitori esercitano in comune l’autorità parentale e il

figlio vive in un istituto, è competente il servizio PC del luogo di domicilio del genitore che deteneva in misura preponderante la custodia del figlio prima dell’ammissione.

1250.07 Se prima dell’ammissione del figlio in un istituto i genitori

ne detenevano in parti uguali la custodia, è competente il servizio PC del luogo di domicilio della madre.

1.2.6 Orfani

1260.01 Gli orfani soggetti all’autorità parentale hanno il loro domi-

cilio legale al domicilio del genitore superstite17.

1260.02 Il domicilio degli orfani sotto tutela è nella sede dell’auto-1/13 rità di protezione dei minori18.

1260.03 Gli orfani maggiorenni stabiliscono un proprio domicilio. 1/13 La competenza è determinata conformemente ai

N. 1210.01 segg.

1.2.7 Minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI

1270.01 I minorenni soggetti all’autorità parentale che beneficiano 1/22 di un’indennità giornaliera dell’AI hanno il loro domicilio le-

gale al domicilio dei genitori19.

1270.02 Se i genitori sono separati o divorziati, la competenza è 1/22 determinata conformemente ai N. 1250.03–1250.07.

17 Art. 25 cpv. 1 CC.

18 Art. 25 cpv. 2 CC.

19 Art. 25 cpv. 1 CC.

43

1.3 Competenza per le persone che vivono in un isti-

tuto o in un ospedale

1.3.1 Principio

1310.01 Né il soggiorno di una persona maggiorenne in un istituto, 1/14 in un ospedale o in un altro stabilimento né il suo colloca-

mento a fini assistenziali in una famiglia disposto dall’autorità fondano una nuova competenza20.

Per i coniugi che non vivono separati (v. N. 3141.01 e 3141.02) si rinvia al capitolo 1.2.2.

1310.02 La competenza rimane attribuita al Cantone in cui la per-1/17 sona era domiciliata prima di avere una nuova sistema-

zione. Questo vale anche se la persona trasferisce il domicilio nel luogo di ubicazione dell’istituto, dell’ospedale ecc.21 o se il diritto alle PC nasce solo all’inizio o nel corso del soggiorno in istituto22.

1310.03 Se la nuova sistemazione si trova all’estero, il diritto alle

PC si estingue non appena il soggiorno all’estero supera le durate previste nei capitoli 2.3.3 e 2.3.4.

1310.04 Se una persona proveniente dall’estero è direttamente ri-

coverata in un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento oppure collocata a fini assistenziali in una famiglia in Svizzera, il diritto alle PC può nascere unicamente se la persona è domiciliata in Svizzera. In questi casi, in deroga al N. 1310.02, la determinazione e il versamento delle PC sono di competenza del Cantone di dimora.

1310.05 In caso di controversia tra due Cantoni riguardo alla sus-

sistenza o meno di un soggiorno in un istituto o in un ospedale si applica per analogia il N. 1500.01.

1310.06 In tal caso, il servizio PC del Cantone in cui la persona

era domiciliata prima del trasferimento è tenuto a versare

20 Art. 21 cpv. 1 cpv. 1bis LPC.

21 Art. 21 cpv. 1quater LPC.

22 Art. 21 cpv. 1ter LPC.

44

provvisoriamente le PC. Per il resto si applica per analogia il N. 1500.02.

1.3.2 Figli e orfani

1320.01 Se il figlio o l’orfano vive in un istituto o in una famiglia

d’accoglienza equiparata a un istituto, è determinante la situazione precedente l’ammissione. Se prima dell’ammissione nell’istituto il figlio non viveva presso il genitore avente diritto alle PC, la competenza è stabilita conformemente ai N. 1250.01 segg. o 1260.01 segg.

1.3.3 Assicurati sotto curatela generale

1330.01 Il capitolo 1.3.1 si applica anche agli assicurati sotto cura-1/13 tela generale.

1330.02 Se tuttavia una persona si trasferisce in un istituto, in un 1/13 ospedale o in uno stabilimento di un altro Cantone e l’au-

torità di protezione degli adulti del nuovo Cantone istituisce una curatela generale, quest’ultimo diventa competente per il versamento delle PC23.

1.4 Competenza in casi speciali

1.4.1 Membri di comunità religiose

1410.01 Se le circostanze non permettono di stabilire chiaramente

che il membro di una comunità religiosa ha un proprio domicilio in un certo luogo – in particolare se dimora solo temporaneamente nei luoghi in cui lavora – si deve considerare che questa persona è domiciliata nel luogo in cui è situata la casa madre o la sede principale della comunità in Svizzera. Se la casa madre si trova all’estero e la comunità non ha una sede principale in Svizzera, il suo membro è considerato domiciliato nel luogo dove dimora.

23 DTF 138 V 23.

45

1.4.2 Nomadi

1420.01 Il domicilio dei nomadi è nel loro luogo di sosta invernale.

1.4.3 Persone soggette all’esecuzione di pene o mi-

sure

1430.01 L’entrata del beneficiario di PC in uno stabilimento di ese-

cuzione delle pene e delle misure non comporta alcun cambiamento di competenza.

1.5 Procedura in caso di controversia

1500.01 Se la determinazione del domicilio dell’assicurato è fonte 1/13 di controversia tra due o più servizi PC, spetta in primo

luogo a questi ultimi trovare un accordo. Se non vi riescono, il servizio PC che ha ricevuto la richiesta di prestazioni deve pronunciare una decisione di non entrata nel merito24. Si tratta di una decisione finale, che può essere impugnata mediante ricorso25.

1500.02 Fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino a

che la sentenza non è passata in giudicato, il servizio PC del Cantone di dimora – dopo aver sentito gli altri servizi PC eventualmente competenti – deve calcolare e versare provvisoriamente le PC conformemente alle normali disposizioni. Se in virtù della sentenza del tribunale o di un accordo tra i Cantoni il Cantone di dimora e quello di domicilio non coincidono, il Cantone competente deve rimborsare al Cantone di dimora le PC che esso ha provvisoriamente versato.

1500.03 Se la situazione di un assicurato non domiciliato nel Can-

tone di dimora non può essere accertata nel Cantone di domicilio, o può esserlo solo con difficoltà, su richiesta del servizio PC del Cantone di domicilio il servizio PC del

24 Art. 35 cpv. 3 LPGA.

25 Sentenza del TF 9C_727/2010 del 27 gennaio 2012, consid. 2.2.

46

Cantone di dimora provvede all’accertamento della situazione economica e, per quanto necessario, della situazione personale dell’interessato.

DFI UFAS | Direttive sulle prestazioni complementari allʼAVS e allʼAI (DPC) Valide dal 1° aprile 2011 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.682 i

47

2. Diritto alla PC annua

2.1 Disposizioni generali

2.1.1 Condizioni di diritto generali

2110.01 Un assicurato ha diritto alle PC se adempie cumulativa-1/22 mente le seguenti condizioni:

– ha diritto a una determinata prestazione di base

dell’AVS o dell’AI (v. cap. 2.2.1) o lo avrebbe se avesse adempiuto il requisito della durata minima prevista da queste assicurazioni (v. cap. 2.2.3);

– è domiciliato e dimora abitualmente in Svizzera

(v. cap. 2.3);

– possiede la cittadinanza svizzera o, se straniero, apolide o rifugiato, ha soggiornato per un certo periodo senza interruzione nel nostro Paese (i cittadini degli Stati membri dell’UE26, dell’AELS27 o del Regno Unito assoggettati al regolamento (CE) n. 883/2004 sono però equiparati agli svizzeri)28;

– la sua sostanza è inferiore a un determinato importo (v. cap. 2.5.1); e

– le sue spese riconosciute superano le sue entrate computabili (v. cap. 2.5.2).

2.1.2 Inizio e fine del diritto alle PC

2.1.2.1 Principio

2121.01 Il diritto alle PC annua inizia dal mese in cui la richiesta di

prestazioni è stata depositata con tutte le informazioni e i

26 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

27 Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

28 A questo proposito v. anche la CIBIL, disponibile soltanto in forma elettronica (sull’Intranet AVS o sul sito www.sozialversicherungen.admin.ch) e, per i cittadini del Regno Unito, le informative per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC n. 444 del 1° novembre 2021 e n. 430 del 16 novembre 2020.

48

giustificativi necessari (v. N. 1110.02) e sono adempiute tutte le condizioni legali.

2121.02 Se la richiesta è stata presentata con una lettera infor-1/23 male o se non sono stati inoltrati tutti i giustificativi e le in-

formazioni necessari, il diritto alle PC inizia dal mese in cui è stata depositata la richiesta non conforme, a condizione che l’assicurato presenti una richiesta corretta mediante il modulo ufficiale o inoltri i giustificativi e le informazioni mancanti entro tre mesi. Se omette di farlo, il diritto alle PC inizia dal mese in cui il servizio PC riceve la richiesta formalmente corretta e/o tutti i giustificativi e le informazioni richiesti (v. N. 1110.03). Sono fatti salvi i casi in cui l’assicurato ha adempiuto pienamente l’obbligo di collaborare.

2121.03 Il diritto si estingue alla fine del mese in cui non sono più

adempiute una o più condizioni richieste. In caso di estinzione del diritto a una rendita AI, per esempio, il pagamento delle PC cessa a partire dal mese in cui è soppressa la rendita AI. Se la rendita AI è sostituita da un’indennità giornaliera dell’AI, sono applicabili i N. 2123.01 e 2123.02.

2121.04 In caso di impossibilità di eseguire il pagamento delle PC,

il diritto alle singole prestazioni si estingue un anno dopo la scadenza del termine di pagamento.

2.1.2.2 Inizio del diritto alle PC dopo la concessione di una rendita

2122.01 Se entro sei mesi dalla notifica di una decisione di rendita

dell’AVS o dell’AI è presentata una richiesta di PC, il diritto alle medesime inizia29:

– dal mese in cui inizia il diritto alla rendita, se questa è concessa a partire dal mese in cui è stata presentata la relativa richiesta o a partire da un mese successivo;

29 Art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

49

– dal mese in cui è stata richiesta la rendita, se questa è concessa per un periodo precedente la presentazione della relativa richiesta.

2122.02 Il N. 2122.01 è applicabile per analogia in caso di conces-1/23 sione di un assegno per grandi invalidi, di un’indennità

giornaliera o di una prestazione transitoria dell’AI. Nel caso della prestazione transitoria, invece che alla data della decisione ci si deve riferire alla data della comunicazione della deliberazione ai sensi dell’articolo 74quaterOAI.

2122.03 Se la decisione di rendita dell’AVS o dell’AI è stata impu-1/13 gnata mediante ricorso, per l’inizio del termine di sei mesi

previsto per far valere il diritto al versamento delle PC arretrate sono determinanti le date seguenti30:

– notifica della decisione emessa in seguito alla sentenza;

– ritiro del ricorso.

2.1.2.3 Inizio del diritto alle PC dopo la concessione di un’indennità giornaliera dell’AI

2123.01 Le PC possono essere versate dall’inizio del diritto all’in-

dennità giornaliera dell’AI, se questa è stata concessa per almeno sei mesi e sono adempiute le condizioni personali ed economiche per il diritto alle PC. La durata minima di sei mesi è richiesta anche nei casi in cui l’indennità giornaliera subentra a una rendita. Se, successivamente, risulta che il diritto all’indennità giornaliera è durato meno di sei mesi, le PC versate per quel periodo non vanno restituite.

2123.02 Se una durata di versamento dell’indennità giornaliera ini-

zialmente inferiore a sei mesi è prolungata ad almeno sei mesi, le PC devono essere versate retroattivamente dall’inizio del diritto all’indennità giornaliera.

30 RCC 1980 pag. 417 = DTF 105 V 274.

50

2.1.2.4 Inizio del diritto alle PC dopo una richiesta di rimborso di spese di malattia e d’invalidità

2124.01 Se si constata che un assicurato che ha chiesto il rim-

borso di spese di malattia e d’invalidità ha diritto a una PC annua, questa deve essergli versata a partire dal mese in cui ha presentato la richiesta di rimborso.

2.1.2.5 Inizio del diritto alle PC in caso di ammissione in un istituto

2125.01 Se la richiesta di PC annua è presentata entro sei mesi 1/13 dall’ammissione in un istituto, il diritto alle PC annua inizia

dal mese in cui è avvenuta l’ammissione31. Sono fatti salvi i casi di cui ai N. 2122.01, 2122.02 e 2123.02.

2.1.3 Trasferimento del domicilio in un altro Cantone

2130.01 Se un assicurato che riceve le PC in un Cantone trasferi-

sce il suo domicilio in un altro Cantone, la comunicazione inviata dal servizio PC del precedente Cantone di domicilio a quello del nuovo Cantone conformemente ai

N. 6410.01 segg. equivale al deposito di una richiesta di prestazioni scritta.

2130.02 Il diritto alle PC nel precedente Cantone di domicilio

cessa alla fine del mese del trasferimento. Il diritto alle PC nel nuovo Cantone di domicilio comincia all’inizio del mese successivo, indipendentemente dal fatto che il servizio PC del precedente Cantone di domicilio si sia attenuto o meno alla procedura di cui al capitolo 6.4.1. I provvedimenti per evitare il doppio versamento delle PC sono illustrati al capitolo 6.5.

2130.03 Conformemente al N. 6420.01, il servizio PC del nuovo

Cantone di domicilio chiede all’assicurato di inviargli entro tre mesi i giustificativi necessari al calcolo delle PC. Se

31 Art. 12 cpv. 2 LPC.

51

l’assicurato non soddisfa tempestivamente la richiesta, le PC non possono essergli versate retroattivamente, senza interruzione, a partire dal mese successivo al trasferimento del domicilio. In quel caso, il versamento delle PC inizia a partire dal mese in cui il servizio PC del nuovo Cantone di domicilio ha ricevuto tutte le informazioni richieste.

2130.04 I N. 2130.02 e 2130.03 non sono applicabili se l’assicu-1/13 rato è ricoverato in un istituto, in un ospedale o in un altro

stabilimento oppure se l’autorità ordina il suo collocamento a fini assistenziali in una famiglia.

2130.05 L’importo annuo per l’assicurazione obbligatoria delle 1/21 cure medico-sanitarie (v. N. 3.2.4 e 3.3.4) segue il destino

della PC versata mensilmente. Fino all’estinzione del diritto alla medesima nel precedente Cantone di domicilio, l’importo annuo è versato pro rata da quest’ultimo, mentre per il resto dell’anno è versato dal nuovo Cantone di domicilio32.

2.2 Prestazioni di base dell’AVS o dell’AI

2.2.1 Prestazioni di base che possono dare diritto alle PC

2210.01 Per principio possono avere un proprio diritto alle PC sol-1/23 tanto le persone che:

– ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS; oppure

– hanno diritto a una rendita per vedove, per vedovi o per orfani dell’AVS; oppure

– hanno diritto a una rendita o a una prestazione transitoria dell’AI33; oppure

– dopo il compimento del 18° anno d’età hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI; oppure

– ricevono ininterrottamente per almeno sei mesi un’indennità giornaliera dell’AI, a prescindere dal fatto che

32 Art. 54a cpv. 4 OPC-AVS/AI.

33 Art. 27c OPC-AVS/AI.

52

questa sia versata a loro o al loro datore di lavoro; oppure

– dopo la separazione o il divorzio ricevono una rendita completiva dell’AVS o dell’AI.

Sono fatti salvi i casi di cui al capitolo 2.2.3.

2210.02 I cittadini svizzeri e del Liechtenstein, i loro familiari e i

loro superstiti non devono necessariamente avere diritto a prestazioni svizzere ai sensi del N. 2110.01. È sufficiente che abbiano diritto alle corrispondenti prestazioni

dell’AVS/AI del Principato del Liechtenstein.

2.2.2 Prestazioni di base che non danno diritto alle PC

2220.01 I figli per i quali è versata una rendita per i figli non hanno 1/21 un proprio diritto alle PC. La considerazione del figlio nel

calcolo delle PC si basa sul diritto alle PC del genitore avente diritto alla rendita. Per i figli le cui PC sono calcolate separatamente e che presentano un’eccedenza delle spese riconosciute è tuttavia versata una PC annua anche se il genitore avente diritto alla rendita non adempie le condizioni economiche di cui al N. 2520.0134. Per le modalità di calcolo si rinvia ai capitoli 3.1.3.3 e 3.1.4.3.

2220.02 Le vedove che hanno ricevuto un’indennità unica non

sono considerate come aventi diritto a una rendita e non hanno pertanto un proprio diritto alle PC.

2220.03 I coniugi che non hanno diritto a una rendita né danno di-

ritto al versamento di una rendita completiva dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti non hanno diritto alle PC in caso di separazione del matrimonio35. I contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia versati al co-

34 Art. 7 cpv. 2 OPC-AVS/AI; DTF 141 V 155.

35 Art. 3 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

53

niuge avente diritto alle PC devono invece essere computati come reddito nel calcolo delle PC spettanti a quest’ultimo (v. cap. 3.4.9).

2.2.3 Diritto alle PC nonostante l’assenza del diritto a una prestazione di base

2230.01 I cittadini svizzeri, i cittadini degli Stati membri dell’UE o e 1/24 dell’AELS assoggettati al regolamento (CE)

n. 883/200436, i rifugiati, gli apolidi e i cittadini di Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che prevede il diritto a rendite straordinarie37 possono acquisire il diritto alle PC anche se non adempiono il requisito della durata minima di contribuzione di un anno nell’AVS o di tre anni nell’AI e non hanno quindi diritto a una rendita dell’AVS38 o dell’AI39, se, oltre alle condizioni generali (dimora e domicilio, termine d’attesa, presupposti economici), adempiono anche una delle condizioni seguenti:

– hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS40; oppure

– sono vedove, vedovi o orfani e avrebbero diritto a una rendita per vedove, per vedovi o per orfani dell’AVS, se la persona deceduta avesse adempiuto il periodo di contribuzione minimo41; oppure

– sono invalidi almeno al 40 per cento42.

2230.02 Tutti gli altri stranieri43 che non hanno diritto a una rendita 1/24 dell’AVS o dell’AI perché non adempiono il requisito della

durata minima di contribuzione possono acquisire il diritto

36 V. note relative al terzo trattino del N. 2110.01.

37 V. note relative al N. 2420.02.

38 Art. 29 cpv. 1 LAVS.

39 Art. 36 cpv. 1 LAI.

40 Art. 4 cpv. 1 lett. b n. 1 LPC.

41 Art. 4 cpv. 1 lett. b n. 2 LPC.

42 Art. 4 cpv. 1 lett. d LPC.

43 Art. 5 cpv. 4 LPC.

54

alle PC soltanto se, oltre ad adempiere le condizioni generali (dimora e domicilio, termine d’attesa, presupposti economici)

– sono vedove, vedovi o orfani; e

– avrebbero diritto a una rendita per vedove, per vedovi o per orfani dell’AVS, se la persona deceduta avesse adempiuto il requisito della durata minima di contribuzione; e

– al momento in cui inizierebbe il diritto alle PC non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.

2230.03 Il servizio PC deve verificare se il requisito della durata

minima di contribuzione mancante è adempiuto.

A tal fine chiede una decisione formale in merito alla cassa di compensazione.

2230.04 Nel caso delle persone di cui al N. 2230.01, se sono

adempiute le condizioni del periodo di attesa (v. cap. 2.4), del domicilio e della dimora (v. cap. 2.3), il servizio PC deve far accertare il grado AI dall’ufficio AI (v. allegato 2). Se l’ufficio AI stabilisce un grado AI del 40 per cento o superiore, si può procedere al calcolo delle PC. Se il grado AI non può ancora essere stabilito perché sono in corso provvedimenti d’integrazione, la richiesta di PC va respinta.

2230.05 Le singole operazioni di verifica per i casi elencati nel pre-

sente capitolo sono illustrate schematicamente nell’allegato 1.

2230.06 Tutti i casi sono inseriti nel registro delle PC.

1/19

55

2.3 Domicilio e dimora abituale in Svizzera

2.3.1 Principio

2310.01 Il diritto alle PC presuppone il domicilio civile secondo i

N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera. In caso di soggiorno prolungato all’estero il versamento delle PC è pertanto sospeso e riprende soltanto al rientro in Svizzera (v. cap. 2.3.3 e 2.3.4).

2310.02 Il diritto alle PC dei cittadini stranieri di cui al N. 2410.02 1/21 che soggiornano all’estero ininterrottamente per più di un

anno non rinasce al loro rientro in Svizzera. Inizia invece un nuovo periodo di attesa ai sensi del capitolo 2.4. Sono fatti salvi i casi di cui ai N. 2340.03, trattini 2 e 3.

2.3.2 Definizione della dimora abituale

2320.01 È considerata dimora abituale solo la presenza effettiva e 1/22 legale in Svizzera. I periodi in cui una persona ha soggior-

nato illegalmente in Svizzera non sono presi in considerazione per il calcolo della durata della dimora44. Non sono considerati neppure i periodi in cui una persona non era assoggettata, per un motivo qualsiasi, all’obbligo assicurativo nell’AVS/AI.

2320.02 Per i cittadini svizzeri e del Liechtenstein, la dimora nel

Principato del Liechtenstein è equiparata alla dimora in Svizzera.

2320.03 Per verificare la dimora abituale in Svizzera, il servizio PC 1/12 può esigere dal beneficiario di PC la comunicazione di

tutti i suoi soggiorni all’estero con l’indicazione delle date di partenza e di rientro. Il servizio PC può ordinare altre

44 Sentenza del TFA P 42/90 dell’8 gennaio 1992, sentenza del TF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014.

56

misure di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità45.

2.3.3 Sospensione del versamento delle PC in caso di soggiorni all’estero senza un valido motivo

2330.01 La dimora abituale in Svizzera è considerata interrotta se 1/21 una persona soggiorna all’estero senza un valido motivo

per oltre tre mesi (90 giorni), in blocco o complessivamente, nel corso di un anno civile46.

2330.02 Le PC sono sospese retroattivamente dall’inizio del mese 1/21 in cui la persona ha trascorso il 91° giorno all’estero47. Il

giorno della partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all’estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3)48.

2330.03 Se nel corso di un anno civile una persona si reca più volte 1/21 all’estero, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Se

la persona soggiorna all’estero a cavallo di due anni civili, per verificare se nello stesso anno civile abbia trascorso oltre 90 giorni all’estero sono computati soltanto i giorni di soggiorno dell’anno corrispondente.

2330.04 Se una persona si reca nuovamente all’estero nel corso 1/21 di un anno civile in cui ha già trascorso all’estero almeno

90 giorni, le PC vengono sospese dall’inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera49.

45 Per esempio il versamento in contanti delle PC allo sportello postale (v. la sentenza del TF 8C_493/2007 del 15 maggio 2008) oppure il recapito in mani proprie (v. sentenza del TF 9C_952/2010 del 7 marzo 2011).

46 Art. 4 cpv. 3 LPC in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

47 Art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

48 Art. 1 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

49 Art. 1 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

57

2330.05 Il versamento delle PC riprende a partire dal mese se-1/21 guente il rientro in Svizzera50. Sono fatti salvi i casi di cui

al N. 2310.02.

2.3.4 Sospensione delle PC in caso di soggiorni all’estero per un valido motivo

2340.01 Se una persona soggiorna all’estero per un valido motivo, 1/21 il versamento delle PC prosegue al massimo per un

anno51. Se il soggiorno dura più di 365 giorni, il versamento delle PC è sospeso a partire dal mese civile seguente52. In caso di più soggiorni all’estero per lo stesso valido motivo, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Il giorno della partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all’estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3)53.

2340.02 Il versamento delle prestazioni riprende a partire dal 1/21 mese del rientro in Svizzera54. Sono fatti salvi i casi di cui

al N. 2310.02.

2340.03 Sono considerati validi motivi segnatamente:

1/21 – una formazione che corrisponde alla nozione di forma-

zione dell’articolo 49bisOAVS e che non può essere conclusa senza un soggiorno all’estero (p. es. studi linguistici presso un’università);

– una malattia o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l’articolo 29septiesLAVS recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il rientro in Svizzera;

– l’impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (catastrofi naturali, pandemie, eventi bellici ecc.)55.

50 Art. 1 cpv. 3 OPC-AVS/AI.

51 Art. 4 cpv. 4 LPC.

52 Art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI.

53 Art. 1a cpv. 3 OPC-AVS/AI.

54 Art. 1a cpv. 2 OPC-AVS/AI.

55 Art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI.

58

2340.04 Il valido motivo deve sussistere per l’intera durata del 1/21 soggiorno all’estero. Se una persona prosegue il suo sog-

giorno all’estero sebbene il valido motivo su cui si basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di soggiorno all’estero sono considerati soggiorno all’estero senza un valido motivo56.

2.4 Termine d’attesa

2.4.1 Principio

2410.01 Per la concessione di PC ai cittadini svizzeri, ai cittadini 1/22 degli Stati membri dell’UE57, dell’AELS58 oppure a quelli

del Regno Unito assoggettati al regolamento (CE)

n. 883/200459 non è richiesta una durata minima del domicilio o della dimora in Svizzera.

2410.02 Per tutti gli altri cittadini stranieri, per i rifugiati e per gli

apolidi sono invece previsti termini d’attesa. Per poter richiedere PC, queste persone devono cioè essere state domiciliate e aver avuto la dimora abituale in Svizzera senza interruzione per un certo periodo immediatamente prima dell’inizio del diritto (v. N. 2420.01–2420.03).

2410.03 Soltanto la persona all’origine del diritto alle PC deve sod-

disfare il requisito del termine d’attesa. Le spese e i redditi degli altri familiari sono presi in considerazione nel calcolo della prestazione anche se non adempiono questo requisito. Questo vale anche nei casi in cui la PC è calcolata separatamente per uno o più familiari.

56 Art. 1a cpv. 5 OPC-AVS/AI.

57 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

58 Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

59 A questo proposito v. anche la CIBIL, disponibile soltanto in forma elettronica (sull’Intranet AVS o sul sito www.sozialversicherungen.admin.ch) e, per i cittadini del Regno Unito, le informative per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC n. 444 del 1° novembre 2021 e n. 430 del 16 novembre 2020.

59

2410.04 Il diritto alle PC non può essere fatto dipendere da una determinata durata del domicilio o della dimora in un Cantone60.

2.4.2 Durata del termine d’attesa

2420.01 Per i rifugiati e gli apolidi, il termine d’attesa è sempre di cinque anni61.

2420.02 Per i cittadini stranieri non assoggettati al regolamento 1/24 (CE) n. 883/200462 che avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell’AVS/AI in virtù di una convenzione di sicurezza sociale63 il termine d’attesa ammonta a: – cinque anni nel caso di una rendita per superstiti o di una rendita di vecchiaia che la sostituisce (o che sostituisce una rendita AI)64; – cinque anni nel caso di una rendita AI; e65 – dieci anni nel caso di una rendita di vecchiaia che non è stata preceduta da una rendita AI o per superstiti66. Per quanto concerne l’ammontare delle PC nel caso di un termine di attesa di cinque anni si rinvia al capitolo 2.4.5.

2420.03 Per i cittadini stranieri non assoggettati al Regolamento 1/17 (CE) n. 883/200467 che non avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell’AVS/AI in virtù di una convenzione

60Art. 7 LPC.

61Art. 5 cpv. 2 LPC.

62V. le note relative al N. 2410.01.

63La Svizzera ha concluso tali convenzioni con gli Stati seguenti: Albania, Australia, Austria,

Belgio, Bosnia e Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada/Québec, Cile, Cipro, Croazia, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Kosovo, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito*, Repubblica ceca, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay e USA.

* I cittadini del Regno Unito che il 1° gennaio 2021 si trovavano in una situazione transfrontaliera non devono osservare alcun termine d’attesa (v. le informative n. 444 del 1° novembre 2021 e n. 430 del 16 novembre 2020 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC.

64Art. 5 cpv. 3 lett. b e c LPC.

65Art. 5 cpv. 3 lett. a LPC.

66Art. 5 cpv. 3 lett. d LPC.

67V. note relative al N. 2410.01.

DFI UFAS | Direttive sulle prestazioni complementari allʼAVS e allʼAI (DPC)

Valide dal 1° aprile 2011 | Stato: 1° gennaio 2026 | 318.682 i

60

di sicurezza sociale il termine d’attesa è sempre di dieci anni68.

2.4.3 Inizio del termine d’attesa

2430.01 Il termine d’attesa inizia a decorrere dal momento in cui la

persona interessata stabilisce il domicilio e la dimora abituale in Svizzera. Per le persone non più domiciliate all’estero e dimoranti legalmente in Svizzera il termine d’attesa inizia pertanto al momento dell’assoggettamento all’obbligo contributivo AVS/AI.

2.4.4 Interruzione del termine d’attesa

2440.01 Il termine d’attesa si interrompe se una persona sog-1/21 giorna all’estero senza un valido motivo per oltre tre mesi

(90 giorni), in blocco o complessivamente, nel corso di un anno civile69. I giorni di partenza e di rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all’estero (v. gli esempi nell’allegato 3.1).

2440.02 Se nel corso di un anno civile una persona si reca più 1/21 volte all’estero, i giorni dei singoli soggiorni vanno som-

mati. Se la persona soggiorna all’estero a cavallo di due anni civili, nel totale di ciascun anno sono computati soltanto i giorni di soggiorno dell’anno corrispondente. I giorni di partenza e di rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all’estero (v. gli esempi nell’allegato 3.1).

2440.03 In caso di soggiorno all’estero per un valido motivo, il de-1/21 corso del termine d’attesa si interrompe solo se il sog-

giorno dura più di un anno (365 giorni)70. In caso di più soggiorni all’estero per lo stesso valido motivo, i giorni dei

68 Art. 5 cpv. 1 LPC.

69 Art. 5 cpv. 5 LPC.

70 Art. 1b OPC-AVS/AI.

61

singoli soggiorni vanno sommati. I validi motivi sono elencati al N. 2340.03.

Il valido motivo deve sussistere per l’intera durata del soggiorno all’estero. Se una persona prosegue il suo soggiorno all’estero sebbene il valido motivo su cui si basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di soggiorno all’estero sono considerati soggiorno all’estero senza un valido motivo71.

2440.04 soppresso

1/21

2440.05 Se è stato interrotto per uno dei motivi summenzionati, il

termine d’attesa ricomincia a decorrere da zero al momento in cui la persona rientra in Svizzera, se sono adempiute le condizioni di cui al N. 2430.0172.

2.4.5 Ammontare delle PC durante il termine d’attesa

2450.01 Le PC concesse agli stranieri di cui al N 2420.02 dopo un

termine d’attesa di cinque anni sono soggette a limitazione fino al raggiungimento di un termine d’attesa di dieci anni. L’importo annuo delle PC sommato alla rendita non può superare l’importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente (v. esempio di calcolo nell’allegato 4).

La limitazione vale anche per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità (v. N. 5310.05).

La limitazione vale anche per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità (v. N. 5310.05).

2.5 Condizioni di diritto economiche

2500.01 soppresso

1/21

71 Art. 1b OPC-AVS/AI in combinato disposto con l’art. 1a cpv. 5 OPC-AVS/AI.

72 RCC 1981 pag. 129, 1985 pag. 133.

62

2500.02 soppresso

1/21

2.5.1 Sostanza

2.5.1.1 Principio

2511.01 Hanno diritto alle PC soltanto le persone la cui sostanza 1/23 netta secondo il capitolo 2.5.1.2 è inferiore ai valori se-

guenti:

– 100 000 franchi per le persone sole73;

– 200 000 franchi per le coppie sposate74;

– 50 000 franchi per gli orfani aventi diritto a una rendita e i minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI75.

Per quanto concerne i figli per i quali è versata una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, si rinvia ai N. 3124.01 e 3124.02.

2511.02 Se una persona presenta una richiesta di PC, per valu-1/21 tare l’eventuale superamento del valore consentito è de-

terminante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le PC76.

2511.03 Se nel periodo di riscossione delle PC la sostanza di una 1/21 persona o di una coppia sposata supera il valore consen-

tito, il diritto alle PC si estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato (v. N. 2121.03).

2.5.1.2 Componenti e valutazione della sostanza

2512.01 Le abitazioni ad uso proprio e i debiti ipotecari gravanti su 1/22 di esse non sono considerati per valutare se la sostanza

superi il valore consentito. Per la definizione di abitazione

73 Art. 9a cpv. 1 lett. a LPC.

74 Art. 9a cpv. 1 lett. b LPC.

75 Art. 9a cpv. 1 lett. c LPC.

76 Art. 2 OPC-AVS/AI.

63

ad uso proprio si rinvia ai N. 3442.02 e 3445.02. Il computo delle componenti della sostanza si basa sulle disposizioni del capitolo 3.4.4.3.

2512.02 Per il computo della sostanza va tenuto conto anche delle 1/21 parti di sostanza cui la persona ha rinunciato volontaria-

mente. In proposito sono applicabili i capitoli 3.5.1 e 3.5.3.

2512.03 La valutazione della sostanza si basa sulle disposizioni 1/21 del capitolo 3.4.4.4.

2.5.2 Spese riconosciute e redditi computabili

2520.01 Possono avere diritto a PC soltanto le persone le cui 1/21 spese riconosciute superano i redditi computabili.

2520.02 Nel caso dei figli per i quali è versata una rendita per figli 1/21 e le cui PC sono calcolate separatamente è applicabile il

N. 2220.01.

2.6 Diritto a PC in casi particolari

2.6.1 Persone che non ricevono una rendita perché colpevoli di aver causato l’evento assicurato

2610.01 Se la rendita dell’AVS o dell’AI è stata negata o sospesa

perché una persona è colpevole di aver causato l’evento assicurato, le PC sono rifiutate per il medesimo periodo77.

2610.02 Se invece la rendita è stata soltanto ridotta, il diritto alle

PC continua a sussistere. Per quanto concerne l’ammontare delle PC in questo caso si rinvia al capitolo 3.6.1.

77 Art. 8 LPC.

64

2.6.2 Persone soggette all’esecuzione di pene o mi-

sure

2620.01 Durante l’esecuzione di una pena o misura, il versamento 1/21 della rendita AI e delle indennità giornaliere può essere

sospeso. Se la persona in questione si sottrae all’esecuzione della pena o della misura, la sospensione del versamento va effettuata dal momento in cui la pena o la misura avrebbe dovuto essere eseguita78.

In tal caso, nel periodo in questione può essere sospeso anche il versamento delle PC destinate alla persona incarcerata. L’importo destinato alle altre persone incluse nel calcolo delle PC deve invece continuare a essere versato. Per le modalità di calcolo si rinvia al capitolo 3.6.2.

2620.02 La sospensione della rendita di vecchiaia e delle rendite 1/22 per superstiti dell’AVS, dell’assegno per grandi invalidi e

delle relative PC è possibile soltanto se una persona è colpevole di aver causato l’evento assicurato. Per il calcolo nei casi in cui le prestazioni dell’AVS o dell’AI per le persone soggette a pene o misure non sono state sospese si rinvia al capitolo 3.6.2.

2.6.3 Beneficiari di un contratto di vitalizio o di una convenzione analoga

2630.01 Con il contratto di vitalizio o una convenzione analoga,

una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinate parti di sostanza in cambio di una garanzia di mantenimento e assistenza vita natural durante79. Il debitore del vitalizio è obbligato a fornire al beneficiario, che entra a far parte della sua comunione domestica, vitto e alloggio adeguati e, in caso di malattia, la necessaria assistenza e cura medica80.

78 Art. 21 cpv. 5 LPGA.

79 Art. 521 cpv. 1 CO.

80 Art. 524 cpv. 1 e 2 CO.

65

2630.02 Per essere valido il contratto di vitalizio deve avere la

forma prescritta per il contratto successorio81. Se il contratto di vitalizio è concluso con un istituto riconosciuto dallo Stato, alle condizioni approvate dall’autorità competente, è sufficiente che esso sia convenuto in forma scritta82.

2630.03 Se una convenzione scritta o orale ha per oggetto un vita-

lizio ma non adempie i requisiti formali di cui al

N. 2630.02, essa costituisce una convenzione analoga al contratto di vitalizio.

2630.04 Agli assicurati beneficiari di un contratto di vitalizio che

conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e assistiti non sono concesse prestazioni complementari, salvo se è provato che il debitore del vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o se il sostentamento accordato, rispetto alla situazione locale, può essere qualificato come particolarmente modesto. Per la valutazione di questi casi si rinvia ai N. 3415.02 segg.

2630.05 Se la convenzione stipulata garantisce all’assicurato sol-

tanto sostentamento o alloggio ma non assistenza, essa non costituisce né un contratto di vitalizio né una convenzione analoga. Non è pertanto possibile escludere a priori il diritto alle PC. Occorre tuttavia verificare se per il beneficiario di PC questo negozio giuridico rappresenti una rinuncia alla sostanza ai sensi del capitolo 3.5.3.2. Per la valutazione della controprestazione (vitto e alloggio) si rinvia al capitolo 3.4.5.8.

2630.06 Senza una controprestazione dell’avente diritto al mante-

nimento, non costituisce né un contratto di vitalizio né una convenzione analoga neppure l’impegno di provvedere al

81 Art. 522 cpv. 1 CO e art. 499 segg. CC.

82 Art. 522 cpv. 2 CO.

66

mantenimento di un beneficiario di rendita AVS/AI (dichiarazione di garanzia) assunto dai familiari affinché questa persona possa ricevere un permesso di dimora83.

83 DTF 133 V 265.

67

3. Calcolo e importo della PC annua

3.1 Disposizioni generali

3.1.1 Principio fondamentale per il calcolo della PC

3110.01 L’importo annuo della PC corrisponde alla parte delle

spese riconosciute eccedente i redditi computabili.

3.1.2 Persone incluse nel calcolo della PC

3.1.2.1 Principio

3121.01 Nel calcolo della PC sono inclusi il marito o la moglie, i fi-

gli che danno diritto a una rendita per figli e gli orfani aventi diritto a una rendita. Ne sono invece esclusi i concubini e i loro figli di altro letto.

3.1.2.2 Unione domestica registrata

3122.01 Nel diritto delle assicurazioni sociali, l’unione domestica

registrata è equiparata al matrimonio. Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata è equiparato al divorzio84.

3122.02 I numeri marginali riferiti alle coppie sposate o a uno dei

coniugi sono applicabili per analogia ai partner registrati. I partner che vivono in unione domestica registrata sono quindi considerati alla stregua del marito o della moglie nel calcolo della PC e non sono menzionati esplicitamente ogni volta.

3122.03 Una deroga alla parità di trattamento con le coppie spo-

sate sussiste per quanto concerne il diritto alle rendite per superstiti: le persone che vivono in unione domestica registrata sono equiparate ai vedovi e possono dunque

84 Art. 13a cpv. 1 e 3 LPGA.

68

avere diritto unicamente a una rendita per vedovi e non a una rendita per vedove85.

3122.04 Dal 1° luglio 2022 non è più possibile far registrare

1/23 un’unione domestica. Lo scioglimento dell’unione dome-

stica è effettuato presso l’ufficio di stato civile competente. Il certificato d’unione e la sentenza di scioglimento sono un mezzo di prova. La nullità di un’unione domestica registrata deve essere sancita da un tribunale e provata mediante una sentenza di nullità.

3122.05 A determinate condizioni, le unioni domestiche di coppie

omosessuali riconosciute all’estero sono equiparate alle unioni domestiche registrate in Svizzera. In caso di rivendicazione di diritti in virtù di un’unione domestica conclusa all’estero, va consultato l’UFAS.

3122.06 Se una persona che fa parte di un’unione domestica regi-1/20 strata ha figli propri o adottati provenienti da una prece-

dente relazione o da un’adozione singola, tra questi figli e il partner può instaurarsi un rapporto di affiliazione86. Dal 1° gennaio 2018, una persona può anche adottare il figlio del partner (adozione del figliastro)87. Al contrario, l’adozione congiunta di bambini da parte di persone che vivono in unione domestica registrata non è possibile in Svizzera88.

3.1.2.3 Coniuge e familiari che soggiornano per un lungo periodo all’estero

3123.01 Il coniuge e gli altri membri della famiglia che non hanno

più la dimora abituale in Svizzera o la cui dimora è ignota

85 Art. 13a cpv. 2 LPGA.

86 Art. 22ter LAVS; art. 49 OAVS.

87 Art. 27a LUD.

88 Art. 28 LUD.

69

non sono presi in considerazione per il calcolo dell’importo annuo delle PC. I N. 2320.02–2340.04 sono applicabili per analogia.

3123.02 Se un coniuge non è preso in considerazione poiché sog-

giorna per un lungo periodo all’estero, nel calcolo delle PC dell’altro coniuge sono computati unicamente i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia

(v. cap. 3.4.9).

3.1.2.4 Figli di cui non si tiene conto

Orfani e figli con una sostanza superiore a

50 000 franchi

3124.01 I beneficiari di rendite per orfani la cui sostanza netta è 1/21 superiore a 50 000 franchi non hanno diritto a PC (v.

N. 2511.01). Non possono essere nemmeno presi in considerazione nel calcolo delle PC del genitore avente diritto alla rendita.

3124.02 Nel calcolo della PC annua non si tiene conto nemmeno 1/21 dei figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI e la cui sostanza netta è superiore a 50 000 franchi89. Per i figli che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita si rinvia al N. 3143.02.

3124.03 Per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità si rin-1/21 via al N. 5210.05.

Orfani e figli con un’eccedenza dei redditi

3124.04 I beneficiari di una rendita per orfani e i figli che danno di-1/21 ritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI non sono

presi in considerazione nel calcolo dell’importo annuo

89 Art. 9a cpv. 1 lett. c LPC.

70

delle PC, se i loro redditi computabili raggiungono o eccedono le spese riconosciute. Le loro spese di malattie vanno tuttavia rimborsate (v. N. 5210.03 e 5310.07.)

3124.05 Per stabilire se un figlio debba essere escluso dal calcolo, 1/21 si deve procedere a un calcolo comparativo (includendo o

escludendo il figlio in questione). Nei calcoli comparativi va tenuto conto anche dell’importo del premio dell’assicurazione malattie90. Il figlio è preso in considerazione soltanto se con la sua inclusione nel calcolo comune risultano PC più elevate che senza la sua inclusione. Se vi sono più figli che potrebbero essere esclusi dal calcolo, si deve procedere per ciascuno di loro, l’uno dopo l’altro, a un calcolo comparativo.

3124.06 Sono così esclusi dal calcolo comparativo effettuato 1/24 senza tener conto del figlio sia i suoi redditi (la rendita per

figli o per orfani, l’assegno familiare e i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia per il figlio in questione, il suo reddito d’attività lucrativa, la sua sostanza) sia le sue spese (l’importo a lui relativo per la copertura del fabbisogno generale vitale, l’importo a lui relativo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ed eventuali spese per la custodia complementare alla famiglia secondo il cap. 3.2.9). Per la pigione si rinvia al N. 3231.04.

3124.07 Se vi sono figli minorenni che non hanno diritto a una ren-1/21 dita per orfani e non danno diritto a una rendita per figli, le

loro spese riconosciute, i loro redditi computabili e la loro sostanza sono esclusi dal calcolo delle PC dei genitori. Sono invece riconosciuti come spese i contributi di mantenimento versati dai genitori a questi figli (v. cap. 3.2.7).

90 Art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

71

3.1.3 Principio del calcolo comune

3.1.3.1 Disposizioni generali

3131.01 Per principio, l’importo annuo delle PC delle coppie di co-

niugi, delle persone con figli e degli orfani che vivono in comunione domestica è determinato mediante un calcolo comune. Per questo calcolo, i redditi computabili dei membri della famiglia che hanno o danno diritto a PC vanno dedotti dalle spese riconosciute (compresi gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale).

3131.02 Il calcolo separato dev’essere eseguito solo nei casi espli-

citamente previsti in seguito.

3.1.3.2 Coppie sposate

3132.01 Se una coppia sposata non vive separata, i redditi com-

putabili e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Questo vale anche per i coniugi separati giudizialmente che continuano o tornano a vivere in comunione domestica91.

3132.02 Per i casi in cui uno o entrambi i coniugi vivono in un isti-

tuto o in un ospedale si rinvia al capitolo 3.1.4.2.

3.1.3.3 Persone con figli

3133.01 L’importo annuo delle PC per i figli per i quali è versata

una rendita per figli dell’AVS o dell’AI è calcolato conformemente ai numeri marginali seguenti.

91 RCC 1986 pag. 143.

72

3133.02 Se i figli vivono in comunione domestica con i genitori,

l’importo delle PC è determinato mediante un calcolo comune. A tal fine, le spese riconosciute e i redditi computabili dei figli sono sommati a quelli dei genitori.

3133.03 Se i figli convivono con un solo genitore e questi ha diritto

alle PC, l’importo delle PC è determinato mediante un calcolo comune che tiene conto di questo genitore. A tal fine, le spese riconosciute e i redditi computabili dei figli sono sommati a quelli del genitore.

3133.04 Se i superstiti aventi diritto a una rendita (vedova, vedovo,

orfani) convivono, l’importo annuo delle PC è determinato mediante un calcolo comune. Le spese riconosciute e i redditi computabili sono sommati. Questa disposizione si applica anche alle vedove e ai vedovi con figli elettivi che al decesso del genitore affiliante hanno diritto a una rendita per orfani92.

3133.05 Se un genitore vive in un istituto, la somma totale dei red-

diti dei genitori e dei figli va divisa per due. Una metà è computata come reddito nel calcolo delle PC del genitore che vive in istituto, l’altra metà nel calcolo delle PC del genitore che vive a casa con i figli.

Le deroghe all’addizione dei redditi sono disciplinate al N. 3142.08, che è applicabile per analogia.

3133.06 Se un genitore separato o divorziato che ha perso il pro-

prio diritto alle PC in seguito alla soppressione della rendita completiva nel quadro della 5a revisione AI convive almeno dal 31 dicembre 2007 con un figlio per il quale è versata una rendita per figli, l’ammontare delle PC del figlio e del genitore è determinato mediante un calcolo comune.

3133.07 L’ammontare delle PC è determinato mediante un calcolo

comune fintantoché il figlio vive in comunione domestica

92 Art. 25 LAVS e art. 49 OAVS.

73

con il genitore separato o sposato e dà diritto a una rendita per figli.

3133.08 Se un figlio che dà diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI o ha diritto a una rendita per superstiti vive in un istituto, si procede al calcolo per le persone che vivono in un istituto secondo le disposizioni generali (computo delle spese secondo il cap. 3.3 e dei redditi secondo il

cap. 3.4). Per il computo del reddito dei genitori si rinvia ai capitoli 3.4.9.3 e 3.4.9.4.

3133.09 Per la procedura nei casi in cui due beneficiari di PC se-

parati o divorziati condividono la custodia parentale sui figli si rinvia al capitolo 3.1.4.4.

3.1.4 Deroghe al calcolo comune

3.1.4.1 Coniugi separati

3141.01 I coniugi sono considerati separati se

– la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o

– è in corso un’istanza di divorzio o di separazione o

– la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno o

– è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo93.

3141.02 Se uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale, la

coppia non è considerata separata. Per la procedura nel caso delle coppie sposate in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale si rinvia al capi-

tolo 3.1.4.2.

3141.03 Se entrambi i coniugi hanno un proprio diritto a PC, in 1/21 caso di separazione del matrimonio i redditi computabili e

le spese riconosciute sono calcolati separatamente. A

93 Art. 3 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

74

ciascun coniuge è computato l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale valido per le persone sole. L’importo della pigione massima dipende dalla forma abitativa, dalle dimensioni dell’economia domestica e dalla regione della pigione (v. cap. 3.2.3.2 e alle-

gato 5.2). A ogni coniuge viene attribuita la propria rendita come reddito. Per la determinazione della competenza si rinvia al capitolo 1.2.3.

3.1.4.2 Coppie sposate in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale

3142.01 La PC annua delle coppie non separate (v. N. 3141.01 e 1/21 3141.02) in cui almeno uno dei coniugi vive in perma-

nenza o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale è calcolata separatamente per ciascun coniuge secondo le disposizioni dei numeri marginali seguenti (v. anche gli esempi di calcolo negli allegati 13.2 e 13.3). Se uno dei coniugi vive a casa con figli che danno diritto a una rendita per figli si rinvia al N. 3133.05. Per il versamento delle PC si rinvia al N. 4230.04.

3142.02 Se dal calcolo delle PC di un coniuge risulta un’ecce-

denza dei redditi, questa non può essere computata come reddito, nemmeno parzialmente, nel calcolo delle PC dell’altro coniuge.

3142.03 Le spese riconosciute sono computate nel calcolo delle

PC del coniuge cui si riferiscono94.

3142.04 Le spese concernenti entrambi i coniugi sono computate 1/19 per metà nei rispettivi calcoli95. Queste spese sono, se-

gnatamente:

– i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia per i figli in comune e

– le spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, se entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un

94 Art. 5 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

95 Art. 5 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

75

ospedale. Le spese sono ripartite a metà anche se il coniuge che vive a casa non abita nell’immobile appartenente a uno dei coniugi.

3142.05 Per il computo dell’importo destinato alla copertura del 1/21 fabbisogno generale vitale, il coniuge che vive a casa è

considerato come una persona sola96. L’importo della pigione massima dipende dalla forma abitativa, dalle dimensioni dell’economia domestica e dalla regione per la pigione (v. cap. 3.2.3.2 e allegato 5.2).

3142.06 Se i coniugi vivono in Cantoni diversi o in regioni di premi 1/16 differenti, è applicabile il N. 3240.03.

3142.07 Per principio, i redditi computabili dei due coniugi vanno 1/21 addizionati. La metà dell’importo totale è computata come

reddito nel calcolo delle PC di ciascun coniuge97.

3142.08 Dall’addizione e successiva suddivisione a metà sono 1/21 escluse98:

– le prestazioni dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un istituto o in un ospedale;

– gli assegni per grandi invalidi, qualora siano computati come reddito (v. cap. 3.4.5.7).

– il valore locativo dell’immobile abitato da uno dei coniugi (v. N. 3142.10);

– il consumo della sostanza (v. cap. 3.4.4 ed esempi di calcolo negli allegati 13.2 e 13.3).

Questi importi sono addizionati ai redditi computabili del coniuge che ne beneficia.

96 Art. 5 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

97 Art. 9 cpv. 3 lett. b LPC e art. 4 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

98 Art. 4 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

76

3142.09 Le franchigie applicabili sono esclusivamente quelle pre-1/16 viste per i coniugi99. Si tratta segnatamente della franchi-

gia sulla sostanza (N. 3442.01) e di quella sul reddito da attività lucrativa (N. 3421.09).

3142.10 Se il coniuge che vive a casa abita in un immobile di pro-1/16 prietà di uno dei coniugi oppure per il quale ha un diritto di

usufrutto o di abitazione, nel calcolo delle sue PC è computato come reddito l’intero valore locativo ai sensi del N. 3433.02100. Se questo immobile ha più appartamenti, può essere computato l’intero immobile. In questi casi, le relative spese di manutenzione e gli interessi ipotecari sono computati come spese nel calcolo del coniuge che vive a casa.

3142.11 Per principio, la sostanza è attribuita per metà a ognuno 1/21 dei coniugi101. Se il coniuge che vive a casa abita in un

immobile di proprietà di uno dei coniugi va computata come sostanza soltanto la parte del valore dell’immobile eccedente 300 000 franchi102.

3142.12 Se uno o entrambi i coniugi sono proprietari di un immo-1/21 bile che serve quale abitazione a uno di essi, mentre l’al-

tro vive in un istituto o in un ospedale, tre quarti della sostanza sono attribuiti a quest’ultimo e un quarto al coniuge che vive a casa (v. esempi di calcolo nell’allegato 13.3)103.

99 Art. 4 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

100 Art. 4 cpv. 4 lett. c OPC-AVS/AI.

101 Art. 9 cpv. 3 lett. c LPC.

102 Art. 11 cpv. 1bis lett. a LPC.

103 Art. 9 cpv. 3 lett. c LPC.

77

3.1.4.3 Figli che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita

Principio

3143.01 Se il figlio non vive dai genitori oppure vive da un genitore 1/21 che non ha diritto a una rendita né dà diritto a una rendita

completiva dell’AVS, la PC per il figlio è calcolata separatamente, a condizione che il genitore avente diritto alla rendita abbia il domicilio e la dimora abituale in Svizzera e la sostanza dei genitori o del genitore avente diritto alla rendita non superi il valore di cui al N. 2511.01. Se questo requisito non è adempiuto, non sussiste alcun diritto alle PC.

3143.02 Non sono versate PC per i figli la cui sostanza supera i 1/21 valori seguenti:

– 50 000 franchi per i figli che vivono in comunione domestica o in un istituto;

– 50 000 franchi per i figli che vivono con uno o più figli beneficiari di una rendita per figli;

– 100 000 franchi per i figli che vivono in un’altra comunità o da soli.

Importo destinato alla copertura del fabbisogno gene-

rale vitale

3143.03 Se il figlio vive in comunione domestica, a dipendenza 1/21 della sua età va preso in considerazione l’importo desti-

nato alla copertura del fabbisogno generale vitale per i figli che hanno compiuto gli 11 anni di età oppure quello per i figli di età inferiore.

3143.04 Sono ritenuti vivere in comunione domestica i figli che 1/21 convivono con almeno un genitore, un genitore affiliante,

uno dei nonni, uno degli zii oppure un fratello o una sorella maggiorenne che non beneficia di rendita per figli.

78

3143.05 Se il figlio non vive più in comunione domestica, va preso 1/21 in considerazione l’importo destinato alla copertura del

fabbisogno generale vitale delle persone sole.

3143.06 Se due o più figli che ricevono una rendita per figli vivono 1/21 insieme, ma non in comunione domestica, a dipendenza

della loro età va considerato l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per i figli che hanno compiuto gli 11 anni di età oppure quello per i figli di età inferiore. Sono fatti salvi i casi in cui è dimostrato che devono essere sostenute spese di mantenimento superiori all’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale dei figli e si giustifica quindi l’applicazione dell’importo per le persone sole.

Pigione

3143.07 L’importo considerato per la pigione nel calcolo del figlio 1/21 che vive in comunione domestica o condivide l’alloggio

con altre persone non può superare la pigione massima per le persone sole che condividono l’alloggio con altre persone nella regione in questione, ovvero la pigione massima prevista per una persona che vive in un’economia domestica composta da due persone. Se più figli vivono nella medesima comunità, per tutti i figli va considerata la pigione massima prevista per le economie domestiche di quelle dimensioni nella regione in questione. Le dimensioni dell’economia domestica corrispondono in questo caso al numero di figli. Questa procedura vale anche qualora uno o più figli vivano in una famiglia affidataria o in una struttura di accoglienza di tipo familiare non riconosciuta quale istituto.

3143.08 Se il figlio vive da solo, si applica la pigione massima per 1/21 le persone sole nella regione in questione (v. cap. 3.2.3.2

e allegato 5.2).

3143.09 Se due o più figli vivono insieme, ma non in comunione 1/21 domestica, per tutti i figli va considerata la pigione mas-

79

sima prevista per le economie domestiche di quelle dimensioni nella regione in questione. Le dimensioni dell’economia domestica corrispondono in questo caso al numero di figli.

Altre spese riconosciute e altri redditi computabili

3143.10 Se il figlio non vive nello stesso Cantone del genitore 1/21 avente diritto alla rendita, è determinante il premio medio

di cui al N. 3240.01 del luogo di domicilio o di dimora del figlio. Se il figlio vive nello stesso Cantone del genitore avente diritto alla rendita, ma in un’altra regione di premi, è determinante la regione di premi nella quale risiede il figlio.

3143.11 Se il figlio ha un reddito da attività lucrativa, si applica la 1/23 franchigia per le persone sole. Se il figlio percepisce

un’indennità giornaliera dell’AI, il reddito da attività lucrativa è computato integralmente senza considerazione di una franchigia.

Se due o più figli vivono insieme, la franchigia per le persone sole può essere considerata una sola volta per tutti i figli.

Sostanza

3143.12 Per i figli che vivono in comunione domestica o in un isti-1/21 tuto va considerata la franchigia sulla sostanza per i figli.

Se due o più figli vivono insieme, la franchigia per i figli va considerata per ogni figlio.

3143.13 Per i figli che vivono in un’altra comunità o da soli va con-1/21 siderata la franchigia sulla sostanza per le persone sole.

Figli che vivono in un istituto

3143.14 Se il figlio vive in un istituto, si procede al calcolo per le 1/21 persone che vivono in un istituto secondo le disposizioni

generali (computo delle spese secondo il cap. 3.3 e dei

80

redditi secondo il cap. 3.4). Si procede al calcolo per le persone che vivono in un istituto anche quando il figlio vive in una famiglia affidataria o in una struttura di accoglienza di tipo familiare considerata quale istituto ai sensi dell’articolo 25a OPC-AVS/AI.

3.1.4.4 Figli che vivono con entrambi i genitori sepa-

rati o divorziati

3144.01 Se un figlio vive presso entrambi i genitori separati o di-1/25 vorziati, la sua parte delle PC va calcolata separata-

mente. Il figlio è considerato vivere presso entrambi i genitori anche se uno dei genitori ha soltanto un diritto di visita, a condizione che il figlio pernotti regolarmente nell’abitazione di questo genitore (p. es. determinati giorni della settimana, il fine settimana o durante le vacanze).

3144.02 L’importo destinato alla copertura del fabbisogno gene-

rale vitale dei figli e degli orfani va computato una sola volta per ciascun figlio.

3144.03 Per la determinazione delle spese di pigione sono prese

in considerazione entrambe le abitazioni in cui vive il figlio. Nel calcolo, egli va preso in considerazione sia nell’appartamento del padre che in quello della madre, tenendo conto del N. 3231.03. La somma delle due parti di pigione è riconosciuta come spesa (v. l’esempio nell’allegato 12.2).

3144.04 Le spese di pigione riconosciute del figlio non possono 1/22 superare la pigione massima per le persone sole prevista

nella regione in questione (v. cap. 3.2.3.2 e l’allegato 5.2). Se nel calcolo delle PC sono inclusi più figli, la somma delle parti di pigione di tutti i figli non può superare la pigione massima prevista per economie domestiche di quelle dimensioni nella regione in questione. Le dimensioni dell’economia domestica corrispondono in questo caso al numero di figli (v. esempio nell’allegato 12.2). Se del caso, le spese di pigione riconosciute per ciascun fi-

81

glio devono essere ridotte proporzionalmente. Se i genitori vivono in regioni per la pigione diverse, è determinante la pigione massima prevista nella regione più cara.

3144.05 Per stabilire l’importo del premio dell’assicurazione malat-1/21 tie di cui al N. 3240.01 è determinante il Cantone o la re-

gione di premi del genitore avente diritto alle PC. Se entrambi i genitori hanno diritto alle PC, vale l’importo del Cantone o della regione di premi della madre.

3144.06 Per il versamento della parte delle PC destinata al figlio si

rinvia al capitolo 4.2.5.

3.1.4.5 Orfani che non vivono con un genitore avente diritto alle PC

3145.01 Le PC per gli orfani di entrambi i genitori e per gli orfani di

padre o di madre che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita devono essere determinate mediante un calcolo separato. I N. 3143.03–3143.09 e 3143.11– 3143.14 sono applicabili per analogia.

3.1.4.6 Minorenni beneficiari di un’indennità giorna-

liera dell’AI

3146.01 Le disposizioni del presente capitolo valgono unicamente 1/25 per i beneficiari minorenni di un’indennità giornaliera

dell’AI. Sono applicabili fino alla fine del mese civile in cui il beneficiario compie il 18° anno d’età. A partire dal mese civile seguente, le PC vengono calcolate in base ai principi applicabili ai beneficiari adulti di un’indennità giornaliera dell’AI.

3146.02 Le PC per i minorenni beneficiari di un’indennità giorna-1/25 liera dell’AI sono calcolate separatamente secondo le re-

gole previste per i figli che non vivono da un genitore avente diritto a una rendita. I N. 3143.03–3143.09 e 3143.12–3143.14 sono applicabili per analogia.

82

3146.03 Se i genitori di un minorenne beneficiario di un’indennità 1/25 giornaliera dell’AI sono separati o divorziati e il minorenne

vive da entrambi i genitori, per il calcolo delle PC si applicano le regole previste per i figli di genitori separati o divorziati che vivono da entrambi i genitori. I N. 3144.02– 3144.04 e 3144.06 sono applicabili per analogia.

3146.04 Per il premio medio secondo il N. 3240.01 è determinante 1/25 il luogo di domicilio o di dimora del minorenne beneficiario

di un’indennità giornaliera dell’AI.

3146.05 Se il minorenne beneficiario di un’indennità giornaliera 1/25 dell’AI consegue un reddito da attività lucrativa, quest’ul-

timo va computato integralmente, senza deduzione di una franchigia (v. N. 3421.07).

3146.06 Per i minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera 1/25 dell’AI, nel calcolo delle PC è computato come reddito un

contributo di mantenimento secondo il diritto di famiglia conformemente alle disposizioni seguenti.

3146.07 Se il minorenne vive da uno o da entrambi i genitori, l’im-1/25 porto del contributo di mantenimento corrisponde all’ecce-

denza dei redditi che risulterebbe dal calcolo delle PC per il genitore o i genitori e le altre persone (coniuge, figli) da includere nel calcolo.

Nel caso di genitori non sposati che vivono insieme, va effettuato un calcolo separato per ciascun genitore.

3146.08 Se i genitori non vivono insieme, il contributo di manteni-1/25 mento del genitore che non vive con il minorenne va cal-

colato secondo il capitolo 3.4.9.3 o 3.4.9.5.

3.1.5 Definizione di soggiorno in un istituto o in un ospedale

3.1.5.1 Definizione di istituto e di ospedale

3151.01 Per ospedale si intende una struttura che adempie i requi-

siti dell’articolo 39 LAMal.

83

3151.02 Per istituto si intende qualsiasi struttura riconosciuta

come tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale104.

3151.03 Le strutture figuranti sulla lista delle case di cura ricono-

sciute ai sensi dell’articolo 39 capoverso 3 LAMal sono considerate come istituti anche per le PC.

3151.04 Se l’ufficio AI ha riconosciuto un assicurato quale grande

invalido che soggiorna in un istituto ai sensi dell’articolo 42tercapoverso 2 LAI, egli è considerato come persona che soggiorna in un istituto anche per il diritto alle PC.

Una struttura che non è riconosciuta come istituto dall’ufficio AI può essere considerata tale per le PC.

3151.05 Una struttura affine a un istituto può essere considerata

un istituto se è riconosciuta come tale da un Cantone, se dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale o se un ufficio AI la considera quale istituto ai fini della concessione dell’assegno per grandi invalidi.

3151.06 Se il Cantone ha delegato il rilascio dell’autorizzazione

d’esercizio a un servizio comunale, l’autorizzazione comunale è equiparata a quella cantonale.

3.1.5.2 Passaggio alla modalità di calcolo per le persone che vivono in un istituto o in un ospe-

dale

3152.01 Se al momento del ricovero vi è la certezza che il benefi-1/21 ciario di PC non tornerà più a casa, le PC vanno calcolate

secondo le modalità previste per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale a partire dal momento indicato di seguito.

104 Art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI, sentenze del TF 9C_20/2013 del 26 giugno 2013 e 9C_51/2013 del 26 giugno 2013.

84

– Se la tassa giornaliera è fatturata per l’intero mese del ricovero in istituto, già da questo mese va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono in istituto.

– Se la tassa giornaliera non è fatturata per l’intero mese, fino alla fine del mese in questione va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono a casa. La tassa giornaliera di cui al capitolo 3.3.2 va riconosciuta addizionalmente quale spesa. Dalla tassa giornaliera vanno dedotte le spese di vitto conformemente al N. 3415.02 (v. N. 3320.05). Dal mese successivo va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono in istituto.

3152.02 Se al momento del ricovero non è chiaro se il beneficiario 1/21 di PC tornerà o meno a vivere a casa, va mantenuto il

calcolo effettuato secondo le modalità previste per le persone che vivono a casa fino alla fine del terzo mese civile intero che la persona ha trascorso nell’istituto o nell’ospedale e le spese di soggiorno in istituto vanno rimborsate tramite le spese di malattia e d’invalidità (v. N. 5210.01). Se la persona torna a vivere a casa, va effettuato retroattivamente il calcolo previsto per le persone che vivono in un istituto105. Il N. 3152.01 è applicabile per analogia.

3152.03 In caso di soggiorno non continuato in un istituto (con 1/12 rientro regolare al domicilio) si rinvia alle disposizioni del

capitolo 3.6.4.

3.1.5.3 Passaggio alla modalità di calcolo per le per-

sone che vivono a casa in caso di dimissione da un istituto o un ospedale

3153.01 Se una persona torna a vivere a casa dopo un lungo sog-1/22 giorno in un istituto o un ospedale, per il mese in cui è

stata dimessa il calcolo va già effettuato secondo le modalità previste per le persone che vivono a casa. La tassa

105 Art. 10 cpv. 2, frase introduttiva in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC.

85

giornaliera di cui al capitolo 3.2.2 va riconosciuta addizionalmente quale spesa. Dalla tassa giornaliera vanno dedotte le spese di vitto conformemente al N. 3415.02.

3.2 Spese delle persone che vivono a casa

3.2.1 Disposizioni generali

3.2.1.1 Spese riconosciute

3211.01 L’elenco delle spese riconosciute dalla legge è esaustivo.

3211.02 Determinate spese, come gli interessi ipotecari, la pigione

ecc., possono essere riconosciute quali spese106, nella misura in cui servono a soddisfare le esigenze personali del beneficiario di PC.

3211.03 Le spese per il conseguimento del reddito e le spese di

manutenzione di fabbricati, già dedotte per la determinazione del reddito da attività lucrativa, non possono essere considerate una seconda volta.

3211.04 Per il computo delle spese delle coppie sposate in cui al-

meno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale si rinvia ai N. 3142.03–3142.06.

3.2.1.2 Cambiamento della situazione economica

3212.01 Se nel corso dell’anno civile le spese riconosciute dalla

legge subiscono, per un periodo presumibilmente prolungato, una diminuzione o un aumento notevole, per il calcolo delle PC ci si deve basare sulle nuove spese, convertite in spese annuali, e sulla sostanza esistente nel momento in cui è intervenuta la modifica (per quanto concerne la diminuzione o l’aumento notevole delle spese riconosciute dalla legge e dei redditi computabili v. anche N. 3741.01–3741.03; per quanto concerne il momento

106 RCC 1968 pag. 590, 1980 pag. 125.

86

dell’aumento, della riduzione o della soppressione delle PC v. cap. 3.7.4.2 e 3.7.4.3).

3.2.2 Importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale

3.2.2.1 Principio

3221.01 L’importo applicabile per il fabbisogno generale vitale di-1/22 pende dalla situazione personale e non dal tipo della pre-

stazione di base. Per le persone sole, per le coppie sposate, per gli orfani, per i figli che hanno compiuto gli 11 anni di età e per i minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI sono previsti importi diversi (v. allegato 5.1).

3.2.2.2 Importo per le persone sole

3222.01 L’importo destinato alla copertura del fabbisogno gene-

rale vitale per le persone sole si applica alle persone celibi, nubili, vedove e divorziate.

3222.02 L’importo si applica anche nel caso dei coniugi separati

(v. N. 3141.01 e 3141.02) e delle persone il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all’estero o la cui dimora è ignota (v. cap. 3.1.2.3). È inoltre applicabile alle persone che vivono in concubinato.

3222.03 L’importo si applica solo in determinati casi ai figli confe-1/22 renti il diritto a una rendita per figli o aventi diritto a una

rendita per orfani che non vivono in comunione domestica e ai minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI (v. N. 3143.05 e 3143.06 [per gli orfani, in combinato disposto con il N. 3145.01; per i minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI, in combinato disposto con il N. 3146.01]).

87

3.2.2.3 Importo per le coppie sposate

3223.01 L’importo destinato alla copertura del fabbisogno gene-

rale vitale per le coppie sposate si applica a tutte le persone sposate (compresi gli orfani sposati che percepiscono una rendita per orfani e i figli sposati che danno diritto a una rendita per figli), eccettuati i coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02).

3223.02 L’importo per le coppie sposate si applica anche quando

uno solo dei coniugi ha diritto a una rendita.

3.2.2.4 Importi per gli orfani e i figli

3224.01 Gli importi per la copertura del fabbisogno generale vitale 1/22 per gli orfani e i figli si applicano agli orfani e ai figli mino-

renni e maggiorenni che vivono in comunione domestica (v. N. 3143.04) e non sono sposati. Si applicano anche ai minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI che vivono in comunione domestica.

3224.02 Gli importi si applicano, di regola, anche ai figli e agli or-1/21 fani che vivono insieme, ma non in comunione domestica

(v. N. 3143.06).

3224.03 Fino alla fine del mese in cui il figlio compie gli 11 anni di 1/21 età, va preso in considerazione l’importo per i figli che

non hanno compiuto gli 11 anni. Dal mese successivo il servizio PC applica d’ufficio l’importo per i figli che hanno compiuto gli 11 anni di età.

3224.04 Se più figli vivono in comunione domestica, a partire dal 1/21 secondo figlio si considerano importi ridotti (per gli importi

v. allegato 5.1). L’importo per un figlio dipende dal numero di fratelli e sorelle più grandi (che hanno compiuto o meno gli 11 anni) inclusi nel calcolo comune delle PC (v. esempi nell’allegato 10.1).

3224.05 Alle persone sposate beneficiarie di rendite per orfani o 1/21 per figli si applica l’importo destinato alla copertura del

fabbisogno generale vitale per le coppie sposate.

88

3.2.3 Spese di pigione

3.2.3.1 Disposizioni generali

3231.01 Possono essere riconosciute come spese la pigione an-1/21 nua di un’abitazione e le relative spese accessorie (pi-

gione lorda) fino a un determinato importo (pigione massima), indicato nel capitolo 3.2.3.2. Le spese per una struttura mobile possono essere considerate soltanto se essa è effettivamente concepita per alloggiare persone e non per trasportarle. Per il calcolo delle spese di pigione delle persone che vivono in permanenza o temporaneamente in una struttura mobile si rinvia al N. 3237.04.

3231.02 Può essere considerata la pigione di una sola abitazione. 1/21 Non si può invece tenere conto della pigione di altri locali

abitativi, per esempio in un altro luogo. L’unica eccezione è data nel caso in cui una seconda abitazione sia indispensabile al beneficiario di PC per ragioni professionali o di salute107. La somma delle pigioni può tuttavia essere riconosciuta soltanto fino all’importo indicato nel capitolo 3.2.3.2. Se le abitazioni si trovano in due regioni per la pigione diverse, le spese di alloggio possono essere considerate al massimo fino all’importo della regione più cara.

3231.03 Se più persone vivono in un’abitazione, per il calcolo della

PC annua la pigione (comprese le spese accessorie)

deve essere ripartita in parti uguali tra le singole persone. Questa regola vale anche per le persone che vivono in concubinato. Le quote della pigione delle persone escluse dal calcolo delle PC non vengono prese in considerazione. La pigione deve essere ripartita anche quando una parte dell’appartamento o della casa è data in sublocazione.

107 RCC 1974 pag. 196.

89

3231.04 In casi particolari, per esempio se una persona utilizza 1/24 per sé gran parte dell’abitazione, si può procedere a una

diversa ripartizione tenendo conto della situazione108.

3231.05 Nel caso dei cosiddetti appartamenti cluster, ovvero 1/25 forme di coabitazione che raggruppano più unità abitative

private attorno a uno o più spazi comuni con o senza cucina comune, la pigione va ripartita unicamente tra le persone che convivono nella medesima unità abitativa. Un appartamento va considerato quale appartamento cluster, se sono stipulati contratti di locazione separati per le singole unità abitative e queste dispongono di propri impianti sanitari.

3231.06 Se un beneficiario di PC vive in comunione domestica 1/25 con figli a carico che non danno diritto a una rendita per

figli o che sono esclusi dal calcolo a causa di un’eccedenza dei redditi, nel «calcolo senza il figlio» la pigione va ripartita come segue:

– se per il figlio sono versati contributi di mantenimento e una parte di essi è destinata alla pigione, l’importo per la pigione va ridotto in misura corrispondente.109

– se per il figlio non sono versati contributi di mantenimento o se questi non includono una parte destinata alla pigione, per un beneficiario di PC con un figlio la pigione va ridotta del 20 per cento e per un beneficiario con due o tre figli del 15 per cento per ogni figlio

escluso dal calcolo delle PC; se il beneficiario di PC ha quattro o più figli, la metà della pigione va ripartita in parti uguali tra tutti i figli e la pigione computabile va ridotta della quota della pigione di ciascun figlio escluso dal calcolo delle PC (a questo riguardo, si rinvia agli esempi di calcolo nell’allegato 12.1).

3231.07 Se il beneficiario di PC vive in un’abitazione insieme ai 1/25 proprietari della medesima e le parti hanno stipulato un

contratto di locazione, va per principio riconosciuta quale

108 DTF 105 V 271 segg.

109 Sentenza del TF 9C_153/2022 del 26 aprile 2023.

90

spesa la pigione ivi stabilita (fino all’importo massimo di cui ai cap. 3.2.3.2 segg.). La condizione è che la pigione venga effettivamente pagata e non sia palesemente eccessiva. Se non è stata pattuita una pigione oppure se la pigione non viene pagata o è palesemente eccessiva, va suddivisa in parti uguali tra le singole persone la somma tra il valore locativo dell’abitazione secondo il N. 3433.02 e l’importo forfettario per le spese accessorie di cui al N. 3236.02110.

3.2.3.2 Pigione massima

Principio

3232.01 La pigione massima è determinata secondo:

1/21 – la forma abitativa;

– le dimensioni determinanti dell’economia domestica; e

– la regione per la pigione.

Una tabella con i relativi importi è riportata nell’allegato 5.2.

3232.02 La determinazione della pigione massima per i figli, gli or-1/22 fani e i minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera

dell’AI le cui PC sono calcolate separatamente si basa sui N. 3143.07 segg. (per i minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI, in combinato disposto con i

N. 3146.01 e 3146.02).

Forma abitativa

3232.03 Per quanto concerne la forma abitativa, va fatta una di-1/21 stinzione tra le persone che vivono sole e le famiglie, da

un lato, e le persone che condividono l’alloggio con altre persone, dall’altro.

3232.04 Sono considerate persone che vivono sole tutte le persone 1/21 che vivono in un’economia domestica composta da una

110 Sentenza del TFA P 75/02 del 16 febbraio 2005.

91

sola persona, compresi i coniugi separati secondo il N. 3141.01 e le persone il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale.

3232.05 Sono considerate famiglie le coppie sposate e le persone 1/22 con orfani o figli aventi o conferenti diritto a una rendita in-

clusi nel calcolo delle PC che vivono in comunione domestica, con o senza altre persone.

Non sono considerate famiglie le persone sole che vivono con le persone seguenti:

– figli che non conferiscono il diritto a una rendita per figli o non hanno diritto a una rendita per orfani;

– figli e orfani di cui non si tiene conto nel calcolo secondo il capitolo 3.1.2.4; o

– minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI.

3232.06 Si presume che una persona condivida l’alloggio con altre 1/21 persone quando una persona singola – ovvero una per-

sona sola, un coniuge separato secondo il N. 3141.01 o una persona il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale – convive con una o più persone che non sono incluse nel calcolo delle PC.

3232.07 Le persone e le coppie sposate con o senza figli che vi-1/25 vono in un appartamento cluster sono considerate:

– come persone che vivono sole o come famiglie, se l’unità abitativa privata in cui vivono adempie i criteri di cui al N. 3231.05;

– come persone che condividono l’alloggio con altre persone, se l’unità abitativa privata in cui vivono non adempie i criteri di cui al N. 3231.05.

Dimensioni determinanti dell’economia domestica

3232.08 Le dimensioni determinanti dell’economia domestica di-1/25 pendono dal numero delle persone considerate nel cal-

colo delle PC. Se più persone per le quali viene effettuato un calcolo comune delle PC vivono con altre persone,

queste persone non vengono considerate per determinare le dimensioni dell’economia domestica.

92

3232.09 Per le persone singole che condividono l’alloggio con al-1/25 tre persone si applica sempre la pigione massima previ-

sta per una persona che vive in un’economia domestica composta da due persone, indipendentemente dalle dimensioni dell’economia domestica in questione (v. tabella nell’allegato 5.2).

Regione per la pigione

3232.10 La regione per la pigione dipende dall’attribuzione del Co-1/25 mune politico in cui è ubicata l’abitazione affittata. Questa

ripartizione è disciplinata nell’allegato 1 dell’ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

3.2.3.3 soppresso

3.2.3.4 Abitazione in cui è possibile spostarsi con una carrozzella

3234.01 Se è necessaria un’abitazione in cui è possibile spostarsi 1/25 con una carrozzella, l’importo massimo delle spese di pi-

gione aumenta di 6900 franchi (v. allegato 5.2). La locazione di una tale abitazione è ritenuta necessaria, se l’utilizzo di una carrozzella è indispensabile per l’assicurato o una persona inclusa nel calcolo delle PC.

L’aumento della pigione massima è di 6900 franchi anche se nel medesimo appartamento vivono più persone in carrozzella111.

3234.02 L’utilizzo di una carrozzella è indispensabile per l’assicu-

rato o una persona inclusa nel calcolo delle PC, se sono

111 Art. 10 cpv. 1 lett. b n. 3 LPC.

93

adempiute le condizioni per l’ottenimento di una carrozzella da parte dell’AVS o dell’AI.

3234.03 Per il calcolo delle PC, il supplemento per la carrozzella 1/21 va ripartito in parti uguali tra tutte le persone che vivono

nell’economia domestica. Vanno quindi considerate anche le persone che non sono incluse nel calcolo delle PC (v. esempio di calcolo «e» nell’allegato 10.2).

3.2.3.5 Spese accessorie alla pigione

3235.01 Possono essere considerate soltanto le spese accessorie

connesse alla locazione di un’abitazione112. Le spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute. Le spese accessorie, aggiunte alla pigione netta, sono riconosciute al massimo fino all’importo indicato nell’allegato 5.2.

3235.02 In caso di conguaglio per le spese accessorie, per il cal-

colo della PC annua non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo.

3235.03 Alle persone che vivono in locazione in un appartamento 1/25 da esse stesse riscaldato e che non devono pagare al lo-

catore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell’articolo 257b capoverso 1 CO, oltre alle spese accessorie usuali è riconosciuto un forfait per spese di riscaldamento.

Il forfait ammonta a 1740 franchi all’anno sia per le persone sole che per le coppie sposate113.

3.2.3.6 Spese riconosciute in caso di proprietà di un’abitazione, usufrutto o diritto di abitazione

3236.01 La pigione è riconosciuta come spesa non soltanto alle

persone che affittano un’abitazione, ma anche a quelle che vivono in un alloggio di loro proprietà o per il quale

112 Art. 10 cpv. 1 lett. b LPC.

113 Art. 16b cpv. 2 OPC-AVS/AI.

94

hanno un diritto di usufrutto o di abitazione114. Per il computo del valore locativo dell’abitazione propria si rinvia al N. 3433.02.

3236.02 Se una persona vive in un alloggio di sua proprietà o per 1/25 il quale ha un diritto di usufrutto o di abitazione, per le

spese accessorie è riconosciuto unicamente un forfait.

Il forfait ammonta a 3480 franchi all’anno sia per le persone sole che per le coppie sposate115.

3236.03 Il valore locativo e l’importo forfettario per le spese acces-1/21 sorie, sommati, sono riconosciuti come spese di pigione

al massimo fino agli importi indicati nell’allegato 5.2.

3.2.3.7 Ammontare delle spese di pigione in casi par-

ticolari

3237.01 Se, in caso di soggiorno a pagamento presso terzi (eccet-

tuati i parenti stretti e gli istituti), la parte destinata alla pigione non è nota, si può computare un terzo delle spese di pensione quali spese di pigione (comprese le spese accessorie).

3237.02 La pigione, o la parte di essa, pagata dall’autorità d’assi-

stenza, da istituzioni di utilità pubblica, da parenti o eventualmente da terzi a scopo assistenziale deve essere riconosciuta quale spesa di pigione. Una tale spesa deve essere riconosciuta anche se l’assicurato abita presso parenti stretti a un prezzo di favore o gratuitamente. È determinante la parte della pigione effettiva stabilita conformemente al N. 3231.03116.

3237.03 Se il beneficiario di PC paga una pigione ridotta poiché

esercita un’attività in contropartita (p. es. come portinaio), ci si deve basare sulla pigione che avrebbe dovuto pagare senza questa attività. La riduzione accordata sulla

114 RCC 1968 pag. 219.

115 Art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI.

116 RCC 1977 pag. 567.

95

pigione va invece computata come reddito da attività lucrativa.

3237.04 In caso di soggiorno permanente o temporaneo in una

struttura mobile (v. N. 3231.01), sono riconosciute come spese di pigione le spese di noleggio o le rate del leasing per la medesima e le spese effettive di locazione della piazzola. A queste si aggiunge il forfait per spese di riscaldamento di cui all’articolo 16b OPC-AVS/AI. Se la struttura mobile è di proprietà del beneficiario di PC, sono riconosciuti un importo annuo per l’ammortamento della medesima e le spese effettive di locazione della piazzola. Invece del forfait per spese di riscaldamento, si applica il forfait per spese accessorie di cui all’articolo 16a OPC- AVS/AI.

3.2.4 Importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

3240.01 Le spese riconosciute includono un importo annuo per 1/21 l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Questo corrisponde al premio effettivo, ma al massimo al premio medio (compresa la copertura contro gli infortuni) del Cantone o della regione di premi in questione, secondo l’allegato 5.3117.

3240.02 È considerato premio effettivo il premio tariffale, ovvero il 1/21 premio che l’Ufficio federale della sanità pubblica ha ap-

provato per l’assicuratore malattie, il Cantone e la regione di premi dell’assicurato secondo il gruppo di età, la franchigia, la forma particolare di assicurazione e la copertura contro gli infortuni del beneficiario di PC118.

117 Art. 10 cpv. 3 lett. d LPC in combinato disposto con l’art. 16d OPC-AVS/AI e l’ordinanza del DFI sui premi medi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

118 Art. 16d OPC-AVS/AI.

96

3240.03 Per il calcolo delle PC, è determinante il premio medio del 1/21 Cantone o della regione di premi del luogo di domicilio o

dimora della persona interessata119.

3240.04 I premi delle assicurazioni complementari non sono rico-1/21 nosciuti quali spese. I versamenti comprovati di premi il

cui pagamento è direttamente connesso alle prestazioni assicurative ottenute vanno dedotti quali spese per il conseguimento del reddito (v. N. 3456.02).

3.2.5 Spese per il conseguimento del reddito

3250.01 Le spese per il conseguimento del reddito sono dedotte

direttamente nel calcolo del reddito netto da attività lucrativa (v. N. 3421.05, 3422.01, 3423.03 e 3423.04).

3.2.6 Spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari

3260.01 Le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipo-1/13 tecari possono essere riconosciuti quali spese, comples-

sivamente, soltanto fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile.

3260.02 Per le spese di manutenzione di fabbricati può essere ap-

plicata unicamente la deduzione forfettaria prevista per l’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio120.

Non possono pertanto essere computate le spese di manutenzione effettive. Altre eventuali spese non possono essere riconosciute.

Se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è applicata quella dell’imposta federale diretta.

119 Sentenza del TF 9C_312/2016 del 19 gennaio 2017.

120 Art. 16 OPC-AVS/AI; RCC 1987 S. 328.

97

3260.03 Gli importi versati per l’ammortamento dell’ipoteca non

possono essere riconosciuti come spesa.

3260.04 Il canone del diritto di superficie va equiparato agli inte-

ressi ipotecari.

3.2.7 Contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia

3270.01 soppresso

1/17

3270.02 soppresso

1/17

3270.03 soppresso

1/17

3270.04 soppresso

1/17

3270.05 soppresso

1/17

3270.06 soppresso

1/17

3.2.7.1 Contributi di mantenimento approvati o fissati da un’autorità o da un tribunale

3271.01 I contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia 1/17 approvati o fissati da un’autorità o da un tribunale sono ri-

conosciuti come spese, nella misura in cui è dimostrato che sono stati versati. Sono fatti salvi i casi di cui ai N. 3271.02 e 3271.03.

3271.02 Se la situazione economica del beneficiario di PC peg-1/17 giora in modo notevole e duraturo, il servizio PC deve

esortarlo a chiedere la modifica della sentenza di divorzio

98

o della convenzione121. Egli va informato per iscritto delle conseguenze previste al N. 3271.03.

3271.03 Se l’assicurato non ottempera alla richiesta entro tre 1/17 mesi, il servizio PC decide in base agli atti disponibili122.

In tal caso, quest’ultimo è autorizzato a computare un contributo di mantenimento dell’importo di zero franchi.

3271.04 Se, successivamente alla fissazione dei contributi di man-1/17 tenimento per i figli, il loro debitore acquisisce il diritto a

nuove rendite per figli dell’AVS/AI o a rendite per i figli dell’AVS/AI più elevate, i contributi di mantenimento precedentemente dovuti vanno ridotti in misura corrispondente123. Se il beneficiario di PC continua comunque a versare i contributi di mantenimento precedenti, nel calcolo delle PC vanno computati come spese soltanto i contributi ridotti, ossia quelli dovuti.

3271.05 I contributi di mantenimento fissati prima dell’entrata in vi-1/17 gore del nuovo diritto in materia di mantenimento del fi-

glio, il 1° gennaio 2017, non vanno adeguati al nuovo diritto, ma possono essere fissati nuovamente su richiesta del figlio. Se sono stati fissati unitamente ai contributi di mantenimento destinati al genitore, possono essere modificati soltanto se le circostanze sono notevolmente mutate124.

3.2.7.2 Contributi di mantenimento non approvati né fissati da un’autorità o da un tribunale

3272.01 I contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia 1/17 dovuti ed effettivamente versati ai coniugi separati, agli ex

coniugi e ai figli esclusi dal calcolo secondo il N. 3124.07

121 Art. 129 CC.

122 Art. 43 cpv. 3 LPGA.

123 Art. 285a cpv. 3 CC.

124 Art. 13c del titolo finale del CC (Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile).

99

sono riconosciuti quali spese anche se non sono stati approvati o fissati né da un’autorità né da un tribunale. Va osservato il N. 3272.03.

3272.02 Non sono riconosciuti quali spese i contributi di manteni-1/17 mento nei confronti dei membri della famiglia

– esclusi dal calcolo secondo il N. 3124.04; o

– inclusi nel calcolo comune delle PC; o

– la cui parte delle PC è calcolata separatamente conformemente al capitolo 3.1.4.

Non sono considerati nemmeno i contributi di mantenimento versati (p. es. ai genitori) in virtù dell’obbligo di assistenza previsto dal diritto di famiglia agli articoli 328 e 329 CC.

3272.03 Se il beneficiario di PC chiede che vengano presi in con-1/17 siderazione contributi di mantenimento versati in assenza

di una convenzione approvata da un’autorità o da un tribunale, il servizio PC deve valutare il suo eventuale obbligo di prestazione e l’adeguatezza dell’importo. Soltanto un importo adeguato può essere riconosciuto quale spesa. Per il calcolo dei contributi di mantenimento si rimanda ai N. 3492.01 segg.

3272.04 Nel caso delle persone che ricevono le PC in virtù del ver-1/24 samento anticipato della rendita di vecchiaia, del diritto a

un assegno per grandi invalidi o a un’indennità giornaliera dell’AI, per i figli minorenni e per quelli maggiorenni in formazione che non hanno ancora compiuto il 25° anno d’età va sempre riconosciuto quale spesa un contributo di mantenimento secondo il diritto di famiglia. Se i figli vivono in comunione domestica con i genitori, l’importo dei contributi di mantenimento corrisponde alla differenza tra l’importo delle PC effettivamente versato e quello che risulterebbe se il figlio fosse incluso in un calcolo comune delle PC secondo il N. 3133.02.125

125 Sentenza del TF 9C_42/2021 del 1° settembre 2021.

100

3272.05 Se la situazione economica del beneficiario di PC peg-1/17 giora in modo notevole e duraturo, il contributo di mante-

nimento riconosciuto va adeguato di conseguenza. Si applica il N. 3271.04.

3.2.8 Contributi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione

3280.01 I contributi AVS/AI/IPG sono riconosciuti quali spese.

Sono inoltre riconosciuti i contributi versati dai salariati all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), alla previdenza professionale (PP) e all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF). I contributi dei salariati vanno dedotti dal reddito lordo da attività lucrativa (v.

N. 3421.05).

Se nel calcolo delle PC sono inclusi contributi

AVS/AI/IPG, è lecito compensarli con le eventuali PC o trattenere PC a tal fine (v. N. 4640.04)126.

3280.02 I pagamenti di contributi arretrati dovuti vanno presi in

considerazione,127 salvo se sono già stati computati.

3280.03 I contributi versati a un istituto di previdenza in virtù

dell’OPP 3 non possono essere considerati come spesa.

3.2.9 Spese per la custodia di bambini complemen-

tare alla famiglia

3.2.9.1 Principio

3291.01 Tra le spese riconosciute rientrano anche le spese nette 1/21 per la custodia complementare alla famiglia di figli che

non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età, sempre che la custodia sia necessaria e comprovata128.

126 RCC 1990 pag. 314 e pag. 425.

127 RCC 1982 pag. 223.

128 Art. 10 cpv. 3 lett. f LPC.

101

3291.02 Possono essere riconosciute soltanto le spese per la cu-1/21 stodia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni

di età. Quelle per figli di età superiore possono essere considerate unicamente quali spese per il conseguimento del reddito di un’attività lucrativa (v. N. 3421.05).

Le spese per la custodia possono essere considerate fino alla fine del mese in cui il figlio compie gli 11 anni di età.

3291.03 Le spese per la custodia vanno imputate quali spese al fi-1/21 glio in questione.

3.2.9.2 Spese nette

3292.01 Vanno considerate le spese nette comprovate, ovvero le 1/21 spese effettivamente fatturate ai genitori e non coperte

dagli enti pubblici. Le spese vanno giustificate mediante copie delle fatture.

3.2.9.3 Custodia istituzionale

3293.01 Per custodia istituzionale si intende quella fornita da strut-1/21 ture pubbliche o private in cui possono essere custoditi

bambini prima e durante la scuola dell’obbligo (al di fuori degli orari di lezione), secondo la tipologia delle forme di custodia dell’Ufficio federale di statistica129. Si distingue tra:

– strutture per la custodia di bambini in età prescolastica (asili nido, strutture di custodia collettiva diurna);

– strutture per la custodia di bambini in età scolastica (strutture diurne, scuole e scuole dell’infanzia a orario continuato); e

– strutture per bambini di tutte le fasce di età130.

129 Statistique de l’accueil extrafamilial des enfants. Typologie des modes de garde (disponibile in tedesco e in francese).

130 Art. 16e cpv. 1 lett. a e b OPC-AVS/AI.

102

3293.02 Anche le famiglie diurne rientrano tra le forme di custodia 1/21 del settore istituzionale, a condizione che siano organiz-

zate (p. es. affiliate ad associazioni o a reti di genitori diurni) e destinate a bambini di diverse categorie d’età131.

3293.03 Le spese per la custodia non istituzionale fornita da privati 1/21 non possono essere riconosciute.

3.2.9.4 Necessità della custodia

3294.01 Per poter essere riconosciuta, la custodia dei figli comple-1/21 mentare alla famiglia deve essere necessaria132.

3294.02 Se entrambi i genitori si occupano del figlio, è irrilevante 1/21 che essi siano sposati, conviventi, separati o divorziati. In

tal caso, la custodia è necessaria se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa simultaneamente. I gradi d’occupazione e gli orari di lavoro vanno illustrati con i documenti del caso (contratto di lavoro, certificato di salario, piani d’impiego ecc.).

3294.03 Nel caso dei genitori che educano da soli i figli, ovvero in 1/21 mancanza di un secondo genitore che si occupi del figlio

(ad esempio perché vive lontano, è ignoto o è deceduto), la necessità sussiste per il periodo in cui essi svolgono un’attività lucrativa.

3294.04 La custodia dei figli complementare alla famiglia è neces-1/21 saria inoltre quando il genitore che educa da solo i figli o

entrambi i genitori non possono assumerne completamente l’accudimento a causa del loro stato di salute. Se la sola invalidità non consente di valutare le capacità di accudimento dei genitori, va richiesto un certificato medico che confermi la necessità della custodia da parte di terzi e la sua durata, che deve essere di almeno tre mesi.

131 Art. 16e cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI.

132 Art. 16e cpv. 2 OPC-AVS/AI.

103

3294.05 La necessità della custodia può derivare anche da una 1/21 combinazione di attività lucrativa e problemi di salute del

genitore o dei genitori. La situazione va in ogni caso illustrata mediante il contratto di lavoro e lo stato di invalidità o un certificato medico. Se entrambi i genitori si occupano del figlio, deve verificarsi una sovrapposizione tale da impedire l’accudimento da parte dei genitori nella misura prevista.

3.3 Spese delle persone che vivono in un istituto

3.3.1 Disposizioni generali

3.3.1.1 Spese riconosciute

3311.01 Alle persone che vivono in permanenza o per oltre

1/21 tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vi-

vono in un istituto o in un ospedale), oltre alle spese generali (cap. 3.3.4–3.3.9) sono riconosciute quali spese anche la tassa giornaliera (cap. 3.3.2) e un importo per le spese personali (cap. 3.3.3).

3311.02 Vanno osservati i N. 3211.01–3211.03. Per la ripartizione

delle spese nell’ambito del calcolo separato si rinvia ai N. 3142.03–3142.06. Per il computo delle spese in caso di soggiorno non continuato in un istituto si rinvia al capitolo 3.6.4.

3.3.1.2 Cambiamento della situazione economica

3312.01 Se nel corso dell’anno civile le spese riconosciute per

legge subiscono, per un periodo presumibilmente prolungato, una diminuzione o un aumento notevole, per il calcolo delle PC ci si deve basare sulle nuove spese, convertite in importi annui (per quanto concerne la definizione di diminuzione/aumento notevole dei redditi computabili o delle spese riconosciute per legge, v. N. 3741.01–

3741.03; per quanto riguarda il momento dell’aumento, della riduzione o della soppressione delle PC, v.

cap. 3.7.4.2 e 3.7.4.3).

104

3.3.2 Tassa giornaliera dell’istituto

3320.01 Per principio, la tassa giornaliera deve includere tutte le 1/21 spese ricorrenti. È possibile valutare se siano giustificati

supplementi.

3320.02 Negli anni senza giorno bisestile la tassa giornaliera viene 1/24 moltiplicata per 365 giorni nel calcolo della PC annua. Ne-

gli anni bisestili viene aggiunto un giorno supplementare, il cosiddetto giorno bisestile; l’anno bisestile ha pertanto 366 giorni.133

3320.03 I Cantoni possono limitare le spese riconosciute per il 1/24 soggiorno in un istituto134,135. In caso di soggiorno in un

istituto fuori Cantone, si applicano le disposizioni del Cantone cui competono la determinazione e il versamento delle PC.

3320.04 Se la tassa giornaliera di un istituto è adeguata retroatti-1/24 vamente, le PC sono ricalcolate e versate a contare da

quella data. Questo vale in particolare in caso di aumento retroattivo della tassa giornaliera, a condizione che esso venga comunicato dal beneficiario di PC o dal suo rappresentante legale entro sei mesi dalla data in cui ne è venuto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza (v.

N. 3744.02).

3320.05 La tassa giornaliera va riconosciuta come spesa soltanto 1/24 per i giorni effettivamente fatturati dall’istituto. Se una per-

sona muore nell’istituto, la tassa giornaliera può essere considerata al massimo fino all’estinzione del diritto alle PC secondo il N. 2121.03.

3320.06 Per le persone il cui soggiorno temporaneo in istituto è 1/24 rimborsato tramite le spese di malattia e d’invalidità e per

133 V. l’informativa n. 472 del 14 agosto 2023 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC.

134 Art. 10 cpv. 2 lett. a LPC.

135 I limiti attualmente in vigore sono pubblicati nel «Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC». L’ultimo elenco figura nel N. 475 del

29 settembre 2023 (disponibile in tedesco e in francese).

105

le persone cui nel mese del ricovero in istituto non viene fatturata la tassa giornaliera per l’intero mese, la tassa giornaliera va ridotta, per il periodo in questione, dell’importo del reddito in natura previsto nell’ambito dell’AVS per il vitto secondo il N. 3415.02 (v. N. 3152.01).

3.3.3 Importo per le spese personali

3330.01 L’importo per le spese personali include il denaro per le

piccole spese e per altre spese (p. es. acquisto di abiti, articoli da toilette, giornali, imposte ecc.).

3330.02 I Cantoni stabiliscono l’importo di cui deve disporre una 1/15 persona che vive in un istituto o in un ospedale per le

spese personali136,137. In caso di soggiorno in un istituto fuori Cantone, si applicano le disposizioni del Cantone cui competono la determinazione e il versamento delle PC.

3.3.4 Importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

3340.01 Per l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure 1/21 medico-sanitarie sono applicabili le stesse disposizioni

previste per le persone che vivono a casa (v. cap. 3.2.4).

3.3.5 Spese per il conseguimento del reddito

3350.01 Per le spese per il conseguimento del reddito sono appli-

cabili le stesse disposizioni previste per le persone che vivono a casa (v. cap. 3.2.5).

136 Art. 10 cpv. 2 lett. b LPC.

137 Gli importi attualmente in vigore sono pubblicati nel «Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC ». L’ultimo elenco figura nel N. 475 del 29 settembre 2023.

106

3.3.6 Spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari

3360.01 Per le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi

ipotecari sono applicabili le stesse disposizioni previste per le persone che vivono a casa (v. cap. 3.2.6).

3.3.7 Contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia

3370.01 Per i contributi di mantenimento secondo il diritto di fami-

glia sono applicabili le stesse disposizioni previste per le persone che vivono a casa (v. cap. 3.2.7).

3.3.8 Contributi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione

3380.01 Per i contributi versati alle assicurazioni sociali federali

sono applicabili le stesse disposizioni previste per le persone che vivono a casa (v. cap. 3.2.8).

3.3.9 Pigione

3390.01 Se al momento del ricovero in istituto è già certo che il ri-1/25 torno a casa non è più possibile, durante il termine di di-

sdetta – ma al massimo per sei mesi dopo il passaggio al calcolo per le persone che vivono in un istituto – la pigione di dell’abitazione e le relative spese accessorie vanno riconosciute come spese supplementari conformemente alle disposizioni del capitolo 3.2.3.

3390.02 Se al momento del ricovero in istituto non vi è ancora cer-1/25 tezza sulla possibilità di un ritorno a casa e se l’abitazione

è mantenuta, la pigione di quest’ultima e le relative spese accessorie vanno computate come spese supplementari conformemente alle disposizioni del capitolo 3.2.3. A partire dal momento in cui è certo che un ritorno a casa non è più possibile, ma al più tardi 12 mesi dopo il ricovero in istituto, la pigione è riconosciuta ancora per la durata del

107

termine di disdetta, ma al massimo per sei mesi (Per quanto riguarda il momento del passaggio al calcolo per le persone che vivono in un istituto, v. N. 3152.01.)

3.4 Redditi

3.4.1 Disposizioni generali

3.4.1.1 Redditi computabili

3411.01 Sono computati come redditi, conformemente alle dispo-

sizioni dei capitoli 3.4.2–3.4.9: i redditi da attività lucrativa; i proventi della sostanza mobile e immobile; il computo della sostanza; le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche; le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga; gli assegni familiari; i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato e i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia.

3411.02 L’elenco dei redditi computabili e dei redditi non computa-

bili figurante nella legge è esaustivo.

3411.03 Per la ripartizione dei redditi nell’ambito del calcolo sepa-

rato si rinvia ai N. 3142.07 segg.

3.4.1.2 Redditi non computabili

3412.01 Non sono computati come reddito:

1/26 – le prestazioni di assistenza tra parenti ai sensi degli ar-

ticoli 328–329 CC;

– le prestazioni dell’aiuto sociale pubblico;

– le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

– gli assegni per grandi invalidi secondo gli articoli 43bis LAVS, 42 e 42bisLAI, 26 e 27 LAINF e 20 LAM (per le eccezioni v. N. 3457.01);

– le borse di studio e altri aiuti all’istruzione;

– i contributi per l’assistenza dell’AVS o dell’AI, compresi gli anticipi di cui al capitolo 6.9 CCA;

108

– i contributi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie alle cure dispensate in un istituto, se nella tassa giornaliera non sono presi in considerazione i costi delle cure ai sensi della LAMal;

– il supplemento di rendita secondo l’articolo 34bisLAVS e la 13amensilità della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34terLAVS138.

3412.02 Sono considerate prestazioni di assistenza tra parenti ai

sensi degli articoli 328–329 CC le prestazioni assistenziali versate per il sostentamento di parenti in linea ascendente e discendente. Da notare che soltanto queste prestazioni assistenziali sono escluse dal calcolo, non invece i contributi di mantenimento previsti secondo il diritto di famiglia (v. cap. 3.4.9).

3412.03 Una rendita vitalizia costituita volontariamente da parenti

dev’essere considerata una prestazione di assistenza tra parenti, se è necessaria a coprire il fabbisogno vitale139. Alla stessa stregua vanno considerate le prestazioni di fondazioni assistenziali a favore dei disabili mentali.

3412.04 Sono considerate prestazioni assistenziali dell’aiuto so-

ciale pubblico le prestazioni uniche o periodiche di ogni genere versate dalle autorità di aiuto sociale pubblico (assistenza). Sono considerate tali anche le prestazioni in natura (vitto e alloggio) fornite dagli enti pubblici a persone internate secondo il diritto penale, se l’internamento è stato motivato, in primo luogo, da ragioni assistenziali140.

3412.05 Sono considerati prestazioni di natura manifestamente

assistenziale gli aiuti e i sussidi unici o periodici concessi senza obbligo legale e senza controprestazione. Ne fanno parte, in particolare:

138 Art. 11 cpv. 3 LPC.

139 RCC 1986 pag. 70.

140 RCC 1974 pag. 552.

109

– le prestazioni concesse da istituzioni pubbliche, private o ecclesiastiche di utilità pubblica, come il Dono nazionale, il Soccorso svizzero d’inverno, la Pro Senectute, la Pro Juventute, la Pro Infirmis, le associazioni private che operano a favore di anziani o di invalidi, la Società di soccorso del personale dell’Amministrazione generale della Confederazione, la Caritas ecc.;

– le donazioni private e i regali di occasione usuali;

– le prestazioni facoltative dell’attuale o di un precedente datore di lavoro, pagate a titolo precario al dipendente o ai suoi familiari e che vengono adattate ogni volta, o almeno periodicamente, al bisogno del beneficiario; lo stesso vale se queste prestazioni sono concesse regolarmente e per un periodo prolungato a persone che normalmente non fanno parte dei beneficiari di prestazioni delle istituzioni di previdenza a favore del personale, quali figli maggiorenni invalidi che non seguono una formazione, genitori, nonni, fratelli e sorelle141;

– le prestazioni assistenziali versate da istituti assicurativi e casse malati per scopi che esulano dal loro campo d’attività;

– le prestazioni di cui all’articolo 18 LPC.

3412.06 Sono considerati prestazioni di natura manifestamente assistenziale anche gli aiuti e le prestazioni assistenziali fornite da Cantoni e Comuni ad anziani, superstiti, invalidi, disoccupati e altre persone come pure le prestazioni di assicurazioni cantonali per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità aventi carattere assistenziale.

3412.07 Sono considerati borse di studio e aiuti finanziari all’istru-1/19 zione le borse di studio di ogni genere e gli altri aiuti finanziari all’istruzione (ma non gli assegni di formazione versati in virtù della Legge federale sugli assegni familiari, della Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura o di una corrispondente legge cantonale sugli assegni familiari, v. cap. 3.4.7).

141 RCC 1968 pag. 644; RCC 1972 pag. 71.

110

3412.08 Se nel calcolo delle PC non sono prese in considerazione 1/21 le spese per le cure in istituto, ma soltanto le spese di

pensione e quelle per un’eventuale assistenza, le prestazioni versate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 7a capoverso 3 OPre non possono essere computate come reddito142.

3.4.1.3 Redditi e sostanza determinanti sul piano tem-

porale

3413.01 Per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi ot-

tenuti nel corso dell’anno civile precedente (oppure i redditi convertiti in reddito annuo) e la sostanza al 1° gennaio dell’anno in cui è versata la prestazione. Sono fatte salve le eccezioni di cui ai N. 3413.02-3414.02. Questo principio vale anche nel caso in cui la PC annua debba essere fissata nuovamente nel corso dell’anno, conformemente al N. 3741.01, in seguito a un cambiamento della comunità di persone alla base del calcolo (p. es. esclusione di un figlio) o a una variazione dell’importo della rendita.

3413.02 Per gli assicurati i cui redditi computabili e la cui sostanza

possono essere stabiliti in base a una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a considerare come periodo di calcolo quello su cui si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica rilevante della situazione economica

dell’assicurato.

3413.03 Per il calcolo della PC annua vanno sempre computati gli

importi correnti delle rendite, delle pensioni e di altre prestazioni periodiche.

142 Art. 11 cpv. 3 lett. g LPC.

111

3.4.1.4 Cambiamento della situazione economica

3414.01 Se nella richiesta l’assicurato rende credibile che durante

il periodo per cui chiede una PC annua i suoi redditi computabili saranno notevolmente inferiori a quelli da lui ottenuti nel corso del periodo considerato per il calcolo, occorre fondarsi sui redditi computabili probabili, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza disponibile al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

3414.02 Se nel corso dell’anno civile i redditi computabili e la so-

stanza subiscono, per un periodo presumibilmente lungo, una diminuzione o un aumento notevole, per il calcolo delle PC ci si deve basare sui nuovi redditi, convertiti in importi annui, e sulla sostanza al momento del cambiamento (per quanto concerne la definizione di diminuzione/aumento notevole dei redditi computabili o delle spese riconosciute per legge v. N. 3741.01–3741.03; per quanto riguarda il momento dell’aumento, della riduzione o della soppressione delle PC, v. cap. 3.7.4.2 e 3.7.4.3).

3.4.1.5 Reddito in natura

3415.01 Per principio, sono computabili non soltanto i redditi pecu-

niari ma anche i compensi in natura d’ogni genere, come vitto e alloggio gratuiti, utilizzazione o consumo personale di prodotti o di merci della propria azienda agricola o artigianale nonché altre prestazioni in natura. A dipendenza dell’origine del reddito in natura (reddito da attività lucrativa, reddito della sostanza, reddito derivante da un contratto di vitalizio o contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia) questo sarà aggiunto ai redditi interamente o parzialmente computabili.

3415.02 Il reddito in natura è quantificato in base agli importi previ-

sti nell’AVS,143 vale a dire144:

143 Art. 11 OAVS.

144 Art. 11 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

112

Reddito in natura Fr./giorno Fr./mese Fr./anno Vitto e alloggio

completo 33 990 11 880

Colazione 3.50 105 1 260

Pranzo 10 300 3 600

Cena 8 240 2 880

Alloggio 11.50 345 4 140

3415.03 Se gli importi del reddito in natura sono aumentati

nell’ambito dell’AVS, i nuovi importi devono essere applicati alle PC correnti quando esse sono ricalcolate per un motivo che non sia l’aumento delle rendite dell’AVS ma al più tardi in occasione del successivo riesame periodico del diritto alle PC. Per i nuovi casi PC sono applicabili da subito i nuovi importi.

3415.04 Per i casi in cui il reddito in natura consiste in una pigione

ridotta, si rinvia al N. 3237.03.

3415.05 Il valore dei redditi in natura d’altro genere dev’essere de-

terminato di volta in volta dal competente servizio PC secondo le circostanze.

3.4.2 Reddito da attività lucrativa

3.4.2.1 Principio

Componenti del reddito da attività lucrativa

3421.01 Il reddito da attività lucrativa è costituito da tutti i redditi

provenienti da attività economiche dipendenti o indipendenti esercitate in Svizzera o all’estero.

3421.02 Gli assegni familiari secondo la LAFam145 e gli altri asse-

gni analoghi previsti dalle legislazioni cantonali non sono

145 RS 836.2.

113

inclusi nel reddito da attività lucrativa ma sono computati separatamente quali redditi (v. cap. 3.4.7).

3421.03 Il reddito realizzato da persone invalide che lavorano in 1/21 laboratori pubblici oppure privati riconosciuti di utilità pub-

blica secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn è computato quale reddito da attività lucrativa nel calcolo delle PC. Lo stesso vale per le retribuzioni versate ad assicurati con una capacità al lavoro ridotta per il lavoro da loro eseguito.

3421.04 Per la conduzione completa o parziale dell’economia do-1/21 mestica a favore dei propri figli o del concubino è compu-

tato il reddito effettivamente conseguito oppure un reddito da attività lucrativa ipotetico conformemente al capitolo 3.5.2.1.

Computo del reddito da attività lucrativa

3421.05 Per il calcolo delle PC è determinante il reddito netto da 1/21 attività lucrativa. Questo è determinato deducendo dal

reddito lordo dell’attività lucrativa le spese di conseguimento del reddito comprovate (v. i N. 3423.03–3423.04) e i contributi obbligatori pagati alle assicurazioni sociali federali (AVS, AI, IPG, AD, AFam, AINF e PP)146.

Possono inoltre essere dedotte le spese per la custodia dei figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, conformemente alle disposizioni sull’imposta cantonale diretta (per le spese per la custodia dei figli che non hanno compiuto gli 11 anni di età, v. cap. 3.2.9).

3421.06 Le deduzioni di cui al N. 3421.05 sono ammesse soltanto 1/21 fino a concorrenza del reddito lordo da attività lucrativa

cui si riferiscono. Se le deduzioni sono più elevate, non possono essere dedotte dal reddito da attività lucrativa di altre persone incluse nel calcolo delle PC.

146 Art. 11a OPC-AVS/AI.

114

3421.07 Il reddito da attività lucrativa degli aventi diritto alle PC e 1/21 dei loro familiari eventualmente compresi nel calcolo della

stessa è computato, secondo le disposizioni dei

N. 3421.09–3421.11, solo parzialmente, vale a dire in modo privilegiato147.

Il reddito da attività lucrativa dei beneficiari di indennità giornaliere dell’AI e dei loro familiari eventualmente compresi nel calcolo della stessa va invece computato integralmente148.

3421.08 Nel caso di una coppia sposata, se uno dei coniugi perce-1/21 pisce una rendita dell’AVS o dell’AI e l’altro un’indennità

giornaliera dell’AI, il reddito da attività lucrativa del coniuge avente diritto alla rendita e degli eventuali figli va computato in modo privilegiato e quello del coniuge avente diritto all’indennità giornaliera integralmente.

3421.09 In caso di computo privilegiato, dal reddito netto da atti-1/25 vità lucrativa vanno dedotti 1300 franchi per le persone

sole e 1950 franchi per le coppie sposate e per le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita.

L’importo rimanente va computato per due terzi149. La franchigia va computata interamente anche se il reddito è stato conseguito solo durante una parte dell’anno determinante per il calcolo delle PC150.

3421.10 Nel caso di una coppia sposata, se solo uno dei coniugi 1/25 ha diritto alle PC, dal suo reddito da attività lucrativa

vanno dedotti 1950 franchi e l’importo rimanente va computato per due terzi. Il reddito da attività lucrativa del coniuge senza diritto alle PC va invece computato senza deduzioni di franchigia in ragione dell’80 per cento151.

3421.11 I redditi da attività lucrativa degli orfani e dei figli che con-1/24 feriscono il diritto a una rendita e vivono nella medesima

147 Art. 11 cpv. 1 lett. a LPC.

148 Art. 11 cpv. 1 lett. a LPC.

149 RCC 1985 pag. 424 = DTF 111 V 124.

150 RCC 1972 pag. 70.

151 Art. 11 cpv. 1 lett. a LPC.

115

economia domestica vanno computati nella misura di due terzi, previa deduzione della franchigia (che va dedotta una sola volta dalla somma dei redditi da attività lucrativa delle persone incluse nel calcolo)152. Nel caso dei figli e degli orfani che percepiscono un’indennità giornaliera dell’AI, il reddito da attività lucrativa va computato integralmente.

3421.12 Per gli orfani e i figli le cui PC sono calcolate separata-1/21 mente, si rinvia al N. 3143.11.

3421.13 Una panoramica concernente il computo del reddito da 1/21 attività lucrativa dei singoli membri della famiglia è propo-

sta nell’allegato 6.

3.4.2.2 Reddito da attività lucrativa indipendente

3422.01 Per gli aventi diritto che possiedono un’azienda non agri-

cola è determinante il reddito risultante dopo aver dedotto dal reddito lordo le spese per il suo conseguimento. Di regola ci si può basare sulla tassazione fiscale. Se contesta l’esattezza della tassazione fiscale, l’assicurato deve fornire informazioni dettagliate per documentare il risultato d’esercizio della sua attività.

3422.02 Di regola, il reddito di un’attività agricola è valutato se-

condo i criteri validi per la tassazione fiscale. Dal reddito netto, stabilito nel modo usuale, possono essere dedotti gli interessi passivi, i canoni d’affitto e i salari. Occorre però badare a che le spese già incluse in modo generale nelle spese d’esercizio non siano computate una seconda volta quali spese private del richiedente le PC.

3422.03 Se l’azienda agricola è data in affitto, il canone d’affitto

deve essere conteggiato non come reddito da attività lucrativa ma come provento della sostanza immobile (v.

152 Sentenza del TF 9C_223/2022 del 15 maggio 2023.

116

N. 3433.01). Lo stesso vale per i rapporti analoghi al contratto d’affitto.

3422.04 Il guadagno proveniente da sublocazione quale attività

commerciale è considerato reddito da attività lucrativa (v. N. 3433.07).

3.4.2.3 Reddito da attività lucrativa dipendente

3423.01 Il reddito da attività lucrativa dipendente comprende l’in-

tero salario in contanti e in natura (p. es. alloggio, pigione ridotta [v. N. 3237.03]), inclusi assegni, prestazioni sociali153 e guadagni accessori quali mance, gratificazioni o premi di anzianità di servizio.

3423.02 Se un assicurato lavora nell’economia domestica o

nell’azienda di un parente consanguineo, le prestazioni in contanti e in natura che quest’ultimo gli versa sono computate come reddito da attività lucrativa nella misura in cui egli sostituisce un altro salariato. L’ammontare del salario è eventualmente desumibile dalla tassazione fiscale del titolare dell’azienda.

3423.03 Le persone che esercitano un’attività dipendente possono

dedurre dal reddito lordo, quali spese per il conseguimento del reddito ai sensi del N. 3421.05, in particolare le spese supplementari per i pasti fuori casa, i viaggi e gli abiti professionali154.

3423.04 Le spese di un veicolo a motore privato possono essere 1/25 considerate spese per il conseguimento del reddito solo

se sono in relazione diretta con il lavoro dell’assicurato e se questi non ha a disposizione mezzi di trasporto pubblici oppure non si può ragionevolmente esigere da lui che ne faccia uso a causa della sua infermità155.

Per l’indennità chilometrica sono applicabili le deduzioni

153 RCC 1968 pag. 115.

154 RCC 1968 pag. 116.

155 RCC 1980 pag. 125.

117

previste per l’imposta federale diretta. Esse ammontano attualmente a 70 centesimi al chilometro per un’automobile e a 40 centesimi per una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco. Per tutti gli altri veicoli a due ruote può essere computato un importo forfettario di 700 franchi all’anno156. L’indennità chilometrica è limitata a 3300 franchi all’anno per tutti i veicoli privati157.

3423.05 Per quanto riguarda il computo degli utili di liquidazione si 1/24 rinvia al N. 3445.09.

3.4.2.4 Capitolo soppresso

3.4.2.5 Capitolo soppresso

3.4.2.6 Capitolo soppresso

3.4.3 Reddito della sostanza mobile e immobile

3.4.3.1 Principio

3431.01 Fanno parte del reddito della sostanza tutti i proventi della

sostanza mobile e immobile, compresi i proventi trasferibili di patrimoni all’estero.

3431.02 Il reddito della sostanza mobile e immobile include anche

il reddito ipotetico delle parti di sostanza cui si è rinunciato (v. N. 3524.02).

156 Art. 5 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 3 e l’Allegato dell’ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali); RS 642.118.1.

157 Art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza sulle spese professionali.

118

3.4.3.2 Proventi della sostanza mobile

3432.01 I proventi della sostanza mobile comprendono i redditi di

capitale realizzati, in particolare gli interessi lordi sui depositi a risparmio e sui titoli, le partecipazioni agli utili di ogni genere, gli introiti ottenuti dando in affitto o locazione beni mobili nonché gli interessi su somme prestate (per quanto riguarda il patrimonio in contanti investito senza interessi, v. N. 3524.01).

Se comprovate, le tasse inevitabilmente sostenute per la gestione del conto bancario sono dedotte dagli interessi lordi, su richiesta dell’avente diritto alle PC.

3432.02 Fanno inoltre parte dei proventi della sostanza mobile le

entrate derivanti dal prestito o dal godimento di diritti di ogni genere, quali i diritti di sfruttamento, i brevetti ecc., se non rappresentano un reddito da attività lucrativa.

3.4.3.3 Proventi della sostanza immobile

3433.01 I proventi della sostanza immobile comprendono pigioni e

canoni d’affitto, diritti di usufrutto, diritti di abitazione158 nonché il valore locativo159 dell’abitazione propria, purché non sia già compreso nel reddito da attività lucrativa.

3433.02 Se una persona vive in un’abitazione di sua proprietà o 1/13 per la quale ha un diritto di usufrutto o di abitazione, il va-

lore locativo dell’immobile va computato come reddito. Questo vale anche se alla persona avente il diritto di usufrutto o di abitazione è computato un reddito ipotetico dei beni cui ha rinunciato, conformemente al N. 3524.02, poiché l’immobile era in precedenza di sua proprietà. In tal caso il valore locativo va aggiunto al reddito ipotetico. Il valore locativo va valutato secondo i principi previsti per l’imposta cantonale diretta. Se il diritto cantonale prevede una riduzione in caso di uso in proprio dell’abitazione,

158 RCC 1967 pagg. 212–213.

159 RCC 1968 pag. 219.

119

questa non va considerata160. Se invece non prevede disposizioni relative al valore locativo, sono applicabili quelle previste per l’imposta federale diretta.

3433.03 Per principio va computato come reddito del proprietario o

dell’usufruttuario l’importo della pigione o del canone d’affitto previsto per contratto. Se, tuttavia, questo è palesemente inferiore all’uso locale, per il computo del reddito della sostanza va preso in considerazione l’importo conforme all’uso locale. La stessa disposizione vale se non è stata convenuta una pigione oppure se l’immobile è lasciato vuoto, pur essendo possibile darlo in locazione.

3433.04 Se una persona rinuncia totalmente a un diritto di usu-

frutto, si applica il N. 3524.03.

3433.05 Il controvalore del diritto d’abitazione non può di regola

essere computato come reddito a un avente diritto che non può più farne uso per motivi di salute161. Se una persona rinuncia a un diritto d’abitazione che le sarebbe ancora possibile esercitare, si applica il N. 3524.05.

3433.06 Il reddito da sublocazione va valutato secondo i principi

previsti per l’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. In assenza di tali principi, sono applicabili quelli validi in materia d’imposta federale diretta.

3433.07 Il reddito da locazione o sublocazione va considerato

come reddito da attività lucrativa (N. 3422.04) se la locazione o sublocazione di camere ammobiliate, per esempio a villeggianti162, o di appartamenti ammobiliati163 da parte del proprietario, dell’usufruttuario o del locatario è esercitata quale attività commerciale. Possibili indizi dell’esercizio di un’attività commerciale sono la locazione

160 DTF 138 V 9.

161 RCC 1974 pag. 195.

162 RCC 1968 pag. 594.

163 RCC 1987 pag. 177.

120

o la sublocazione di tre o più camere ammobiliate e l’offerta di servizi quali la pulizia delle camere o la preparazione dei pasti.

3433.08 Per il computo di un reddito ipotetico in caso di rinuncia a

beni immobili si rinvia al N. 3524.02.

3.4.4 Computo (consumo) della sostanza

3.4.4.1 Principio

3441.01 Ai redditi è aggiunta una parte della sostanza netta ecce-1/21 dente una determinata franchigia (consumo della so-

stanza)164. Nel caso delle coppie sposate in cui entrambi i coniugi vivono a casa, il consumo della sostanza è calcolato in comune. Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, il consumo della sostanza è calcolato separatamente per ogni coniuge.

3441.02 Il consumo della sostanza ammonta a un quindicesimo 1/24 della sostanza netta, oppure a un decimo per i beneficiari

di una rendita di vecchiaia dell’AVS.

3441.03 Per le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento 1/24 secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS, il consumo della

sostanza ammonta a un decimo anche se percepiscono una rendita per superstiti o non percepiscono alcuna rendita.

3441.04 Per le persone che riscuotono anticipatamente una parte 1/24 della rendita di vecchiaia dell’AVS e al contempo hanno

diritto a prestazioni dell’AI secondo gli articoli 10 e 22 LAI il consumo della sostanza ammonta a un quindicesimo.165

3441.05 Nel caso delle coppie sposate in cui entrambi i coniugi vi-1/24 vono a casa, se un coniuge riceve una rendita di vec-

164 Art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.

165 Art. 11 cpv. 1ter LPC.

121

chiaia e l’altro una prestazione di base dell’AI o una rendita per orfani, il consumo della sostanza ammonta a un quindicesimo.

3441.06 Per i beneficiari di PC che vivono in un istituto o in un 1/24 ospedale, i Cantoni possono ridurre il consumo della so-

stanza o aumentarlo al massimo a un quinto166,167.

Se uno dei coniugi rimane a vivere a casa, per il coniuge in questione il consumo della sostanza continua ad ammontare, a seconda del caso, a un decimo o a un quindicesimo168.

In caso di soggiorno in un istituto fuori Cantone, si applicano le disposizioni del Cantone cui competono la determinazione e il versamento delle PC.

3441.07 Per il computo delle parti di sostanza cui si è rinunciato si 1/24 rinvia al capitolo 3.5.3.

3.4.4.2 Franchigie

3442.01 Sono previste le seguenti franchigie169:

1/22 – 30 000 franchi per le persone sole;

– 50 000 franchi per le coppie sposate;

– 15 000 franchi per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI nonché per i minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI. Per i figli, gli orfani e i minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI le cui PC sono calcolate separatamente si rinvia ai N. 3143.12 e 3143.13 (per gli orfani, in combinato disposto con il N. 3145.01; per i minorenni beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI, in combinato disposto con il N. 3146.01).

166 Art. 11 cpv. 2 LPC.

167 Gli importi sono pubblicati saltuariamente nel «Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC ». L’ultimo elenco figura nel N. 475 del

29 settembre 2023.

168 Art. 4 cpv. 3 OPC-AVS/AI.

169 Art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.

122

3442.02 Se alla persona beneficiaria di PC o a un’altra persona in-1/22 clusa nel calcolo delle PC appartiene un immobile in cui

abita almeno una di loro (abitazione ad uso proprio), soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è considerato quale sostanza170. In caso di ricovero in istituto, un immobile è considerato abitazione ad uso proprio fintantoché il valore locativo secondo il capitolo 3.2.3.6 in combinato disposto con il capitolo 3.3.9 è riconosciuto quale spesa nel calcolo delle PC.

3442.03 Se uno dei coniugi vive in un immobile di proprietà di uno

dei coniugi, mentre l’altro vive in un istituto o in un ospedale, è considerato quale sostanza soltanto il valore dell’immobile eccedente 300 000 franchi171.

3442.04 Se una persona è beneficiaria di un assegno per grandi

invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’AINF o dell’AM e abita in un immobile di sua proprietà, è considerato quale sostanza soltanto il valore dell’immobile eccedente 300 000 franchi172.

3442.05 Il N. 3442.04 si applica anche nel caso in cui l’immobile

abitato dal beneficiario di un assegno per grandi invalidi appartenga non a lui ma al coniuge173.

3442.06 Se è effettuato un calcolo comune delle PC, le singole

franchigie vanno sommate. Vanno computate anche le franchigie dei membri della famiglia inclusi nel calcolo che non possiedono alcuna sostanza.

3.4.4.3 Componenti della sostanza

3443.01 La sostanza di un beneficiario di PC comprende i beni

mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e

170 Art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.

171 Art. 11 cpv. 1bis lett. a LPC.

172 Art. 11 cpv. 1bis lett. b LPC.

173 Art. 11 cpv. 1bis lett. b LPC.

123

reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.

3443.02 In particolare vanno computati come sostanza le vincite a

lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono computate come reddito (v. i N. 3451.02 e 3453.01).

3443.03 I capitali del 2° e del 3° pilastro vanno computati quale so-1/25 stanza a partire dal momento in cui l’assicurato avrebbe

la possibilità di riscuoterli.

In caso di concessione di una rendita dell’AI, gli averi di libero passaggio del 2° pilastro vanno computati dal mese seguente quello in cui la decisione di rendita è passata in giudicato. Questo vale anche se la rendita è concessa retroattivamente174.

Se l’assicurato esercita attivamente il diritto a una rendita d’invalidità del 2° pilastro, l’avere di libero passaggio non va computato fino al momento della decisione sul diritto alla rendita. Fanno eccezione i casi in cui, palesemente, le condizioni per il diritto a una rendita non sono adempiute175.

3443.04 La quota in un’eredità indivisa va computata quale so-1/14 stanza dal momento del decesso del testatore, se il suo

ammontare è sufficientemente chiaro176.

3443.05 Per quanto riguarda il computo dei pagamenti di rendite 1/23 arretrate si rinvia al N. 3451.04, per quello dei pagamenti

di PC arretrate al N. 3451.05.

3443.06 soppresso

1/23

174 Sentenza del TF 9C_135/2020 del 30 settembre 2020.

175 Sentenza del TF 8C_690/2023 del 2 luglio 2024, consid. 4.4 e 4.5.

176 Decisione del TFA P8/02 del 12 luglio 2002, consid. 3b; RCC 1992 pag. 347, consid. 2c e 2d.

124

3443.07 Non vanno computati:

1/26 – le normali suppellettili domestiche nonché gli strumenti,

le macchine e gli apparecchi che servono all’esercizio della professione;

– le parti di sostanza sulle quali il beneficiario di PC ha un diritto di usufrutto o di abitazione (per il computo del diritto di usufrutto o di abitazione quale reddito v.

N. 3433.02);

– gli immobili di proprietà del beneficiario di PC gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione che include l’intero immobile (per gli immobili gravati solo parzialmente da un diritto di usufrutto o di abitazione v. N. 3445.07);

– il valore capitalizzato di un diritto di usufrutto177 o di abitazione;

– i beni che si trovano all’estero e non possono essere trasferiti in Svizzera o che non possono essere realizzati per una ragione qualsiasi (se il ricavato della vendita di un bene immobile può essere trasferito in Svizzera, il bene immobile deve essere computato come sostanza);

– la sostanza investita conformemente all’OPP 3, fino al momento in cui la prestazione di previdenza non diventa esigibile;

– le garanzie di cui all’articolo 257e CO (cauzione, deposito della pigione) e le quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni178;

– le garanzie da fornire per l’entrata in istituto (cauzione);

– i contributi di solidarietà di Confederazione, Cantoni e Comuni secondo l’articolo 4 capoverso 1 LMCCE versati quando l’assicurato è ancora in vita179;

– gli anticipi di contributi per l’assistenza dell’AVS o dell’AI secondo il capitolo 6.9 CCA.

3443.08 Se un coniuge è deceduto prima del 1° gennaio 1988 e il 1/21 coniuge superstite non si avvale del suo diritto di opzione

177 DTF 122 V 394.

178 Decisione del TF 9C_831/2016 del 11. luglio 2017, consid. 5.

179 Art. 4 cpv. 6 lett. c e 8 LMCCE.

125

secondo l’articolo 462 capoverso 1 CC (nella versione valida fino alla fine del 1987), si computano, oltre ai diritti derivanti dal regime dei beni, un quarto dell’eredità a questo coniuge e tre quarti, divisi in parti uguali, ai figli. Questo principio si applica per analogia agli utili, agli interessi passivi e alle spese di manutenzione dell’eredità180.

3.4.4.4 Debiti

3444.01 Dalla sostanza lorda vanno dedotti i debiti comprovati,181 1/23 nella misura in cui esistono effettivamente e non soltanto

potenzialmente al momento determinante e se la causa giuridica e la causa dell’obbligazione sussistono182. Non occorre invece che essi siano giunti a scadenza. Devono però gravare sulla sostanza economica del patrimonio. Non si può pertanto tenere conto di:

– debiti che non derivano da crediti garantiti da pegno e il cui rimborso diventerà esigibile soltanto al momento del decesso del beneficiario di PC;

– debiti derivanti da crediti prescritti; e

– debiti sospesi condizionalmente, vale a dire crediti nei confronti del beneficiario di prestazioni transitorie la cui nascita dipende dal realizzarsi di un evento futuro incerto.

3444.02 Le prestazioni dell’aiuto sociale percepite lecitamente e 1/23 che non possono essere compensate con prestazioni di

terzi versate successivamente devono essere restituite, se le condizioni economiche della persona a suo tempo assistita migliorano. Le prestazioni ricevute vanno computate quali debiti nel calcolo delle PC a partire dal momento in cui sono adempiute le condizioni per la loro restituzione e la decisione di restituzione emanata dalla competente autorità è passata in giudicato.

180 RCC 1979 pag. 500 = DTF 105 V 68.

181 Art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

182 DTF 142 V 311, consid. 3.3.

126

3444.03 I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a 1/23 concorrenza del valore dell’immobile su cui gravano183.

Se l’immobile di cui la persona beneficiaria delle PC o un’altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietaria serve quale abitazione a una di queste persone, dal valore dell’immobile è dapprima dedotta la franchigia per l’abitazione ad uso proprio, dopodiché i debiti ipotecari ancora gravanti sull’immobile possono essere dedotti soltanto nella misura in cui non superano il valore residuo dell’immobile. Il risultato di questo calcolo (saldo positivo o pari a zero) sarà aggiunto alle altre componenti della sostanza (v. esempi di calcolo negli allegati 13.2 e 13.3).

3.4.4.5 Valutazione della sostanza

Principio

3445.01 La valutazione delle componenti computabili della so-1/23 stanza deve essere effettuata secondo i principi della legi-

slazione sull’imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell’applicazione delle deduzioni fiscali legali.

Immobili

3445.02 Gli immobili e i beni fondiari vanno valutati secondo i prin-1/23 cipi della legislazione sull’imposta cantonale diretta del

Cantone di domicilio solo se servono da abitazione alla persona beneficiaria di PC o a un’altra persona inclusa nel calcolo delle PC (abitazioni ad uso proprio). In caso di ricovero in istituto, un immobile è considerato abitazione ad uso proprio fintantoché il valore locativo secondo il capitolo 3.2.3.6 in combinato disposto con il capitolo 3.3.9 è riconosciuto quale spesa nel calcolo delle PC.

183 Art. 17 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

127

3445.03 Gli immobili e i beni fondiari che non servono da abita-1/23 zione né alla persona beneficiaria di PC né a un’altra per-

sona inclusa nel calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale (valore di mercato).

3445.04 Se il valore venale attuale (valore di mercato) di un immo-1/23 bile non è noto, può essere computata la media tra il va-

lore ai sensi della legislazione sull’imposta cantonale diretta e il valore assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo184. Se l’immobile è situato all’estero, ci si può basare su una stima effettuata

all’estero, se non ci si può procurare un’altra stima a costi ragionevoli185.

3445.05 Il valore venale (valore di mercato) non è applicato se 1/23 sussiste per legge il diritto di acquistare l’immobile a un

valore inferiore. È il caso, ad esempio, se sussiste il diritto a rilevare un’azienda agricola al valore di reddito o un fondo agricolo al doppio del valore di reddito186.

3445.06 Nei casi di cui al N. 3445.03 i Cantoni possono applicare 1/23 uniformemente, invece del valore venale, il valore di ripar-

tizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

3445.07 Gli immobili parzialmente gravati da un diritto di usufrutto 1/23 o di abitazione vanno computati quale sostanza del pro-

prietario, tenendo conto del deprezzamento causato da questo diritto. Nel caso degli immobili interamente gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione si applica il

N. 3443.07.

3445.08 Per la valutazione di un immobile in caso di alienazione si 1/23 rinvia al N. 3532.05.

184 Decisione del TFA P 50/00 dell’8 febbraio 2001.

185 Decisione del TF 9C_540/2009 del 17 settembre 2009.

186 V. p.es. art. 44 della legge federale sul diritto fondiario rurale; RS 211.412.11.

128

Utili di liquidazione

3445.09 In caso di cessazione dell’attività è determinante l’am-1/24 montare della sostanza dopo la liquidazione. Questo in-

clude gli utili di liquidazione, che non devono pertanto essere addizionati alla sostanza né vanno considerati quale reddito dell’attività lucrativa indipendente

3.4.5 Rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche

3.4.5.1 Principio per il computo di rendite e pensioni

3451.01 Le rendite e le pensioni di ogni genere, tranne quelle

menzionate al capitolo 3.4.1.2, vanno computate interamente quale reddito, con riserva delle disposizioni seguenti.

3451.02 Il reddito proveniente da rendite e pensioni comprende le

rendite e le pensioni di assicurazioni pubbliche e private con i relativi supplementi (rendite dell’AVS e dell’AI, della PP, dell’AINF, dell’AM, rendite vitalizie, rendite di assicurazioni sociali cantonali ed estere e simili) e le prestazioni periodiche versate dall’attuale o da un precedente datore di lavoro al salariato, al coniuge e ai figli minorenni o in formazione.

3451.03 Le rendite e le pensioni arretrate che possono essere 1/26 compensate con PC da restituire vanno considerate (re-

troattivamente) nel calcolo delle PC soltanto dal momento in cui sono effettivamente versate, anche se il diritto alle medesime è stabilito già precedentemente.

Per quanto riguarda la possibilità di compensare le PC da restituire con i versamenti di rendite arretrate si rinvia al N. 4740.01.

3451.04 In caso di pagamento di rendite arretrate, l’importo rela-1/26 tivo all’anno civile per cui sono pagate le PC va compu-

tato nell’anno in cui viene effettuato il pagamento degli arretrati. La somma delle rendite attinenti al periodo precedente – per cui non sono concesse PC – deve, se del

129

caso, essere computata come sostanza, previa deduzione di eventuali debiti contratti dall’assicurato per garantire il suo mantenimento e quello della sua famiglia.

3451.05 I pagamenti di PC arretrate non vanno per principio consi-1/26 derati quale sostanza. Se dopo la compensazione di pre-

stazioni di terzi che hanno versato anticipi (p. es. aiuto sociale) e il rimborso di debiti rimane un importo residuo,

nell’anno corrente e almeno in quello successivo esso non va considerato quale sostanza. I debiti estinti mediante questo importo e per questo periodo non devono essere comprovati al servizio PC.

3.4.5.2 Computo delle rendite dell’AVS e dell’AI

3452.01 In caso di riscossione anticipata della rendita secondo 1/24 l’articolo 40 capoverso 1 LAVS viene computato quale

reddito l’importo della rendita intera, ridotta a causa dell’anticipazione. Questo vale anche se si riscuote anticipatamente soltanto una parte della rendita.187

Se l’assicurato ricorre alla possibilità di cui all’articolo 40 capoverso 2 LAVS e aumenta la parte della rendita riscossa anticipatamente, si continua a considerare l’importo ridotto della rendita intera computato fino a quel momento, senza tenere conto della diminuzione della riduzione dovuta all’anticipazione.188

3452.02 In caso di rinvio della rendita secondo l’articolo 39 capo-1/24 verso 1 LAVS viene computata quale reddito la rendita in-

tera senza l’aumento dovuto al rinvio. Questo vale anche nei casi in cui è rinviata soltanto una parte della rendita189. Se il diritto alle PC nasce soltanto dopo la revoca del rinvio, va invece computata la rendita maggiorata dell’aumento dovuto al rinvio.

187 Art. 11 cpv. 1 lett. dbis LPC; art. 15a OPC-AVS/AI.

188 Cfr. commento all’art 11 cpv. 1 lett. dbis LPC nel messaggio concernente la stabilizzazione dell’AVS (AVS 21); FF 2019 5179, in particolare 5274.

189 Art. 11 cpv. 1 lett. dbis LPC.

130

3452.03 In caso di presentazione di una richiesta di PC, il servizio 1/24 PC deve comunicare al beneficiario di una percentuale di

rendita AVS anticipata o rinviata che conformemente ai N. 3451.01 segg. sarà computata la rendita intera, il che determinerà una riduzione corrispondente delle PC. A tal fine il servizio PC deve farsi comunicare l’importo della rendita dalla cassa di compensazione.

3452.04 Il supplemento di rendita di cui all’articolo 34bisLAVS e la 1/26 13amensilità della rendita di vecchiaia secondo l’arti-

colo 34terLAVS non sono computati quale reddito

(v. N. 3412.01).

3.4.5.3 Computo delle rendite estere

3453.01 Le rendite e le pensioni versate in divise degli Stati parte 1/26 all’Accordo sulla libera circolazione delle persone CH-CE

o della Convenzione AELS vanno convertite in base ai tassi di cambio giornalieri pubblicati dalla Banca centrale europea190. Fa stato il primo tasso giornaliero disponibile per il mese immediatamente precedente quello dell’inizio del diritto191.

3453.02 Le rendite e le pensioni di altri Stati vanno convertite in 1/24 franchi svizzeri applicando il corso di cambio (vendita)

giornaliero dell’Amministrazione federale delle dogane192 valido al momento dell’inizio del diritto alle PC. Questo principio vale anche per il pagamento di arretrati ai sensi dell’articolo 22 OPC-AVS/AI.

190 Consultabili sui siti Internet http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SE- RIES_KEY=120.EXR.D.CHF.EUR.SP00.A e http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html (in inglese).

191 N. 3b della decisione H12 del 19 ottobre 2021 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

192 Consultabili sul sito http://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/dichiarazione-delle-merci/corsi-dei-cambi--vendita-.html.

131

3453.03 Se il tasso di conversione subisce una variazione note-1/24 vole nel corso dell’anno, occorre procedere secondo i

N. 3741.01 segg.

3.4.5.4 Computo delle rendite vitalizie

3454.01 Le prestazioni pagate in virtù di una convenzione che pre-1/24 vede la conversione di un capitale o di un diritto di usu-

frutto in una rendita vitalizia o in un’altra prestazione periodica sono computate integralmente193. Questo vale anche per le rendite vitalizie derivanti da un diritto ereditario.

3454.02 Nel caso delle rendite vitalizie con restituzione la singola 1/24 rendita versata è computata solo all’80 per cento come

reddito194. Un’eventuale partecipazione alle eccedenze è invece computata integralmente come reddito.

3454.03 Una rendita vitalizia costituita volontariamente da parenti 1/24 dev’essere considerata una prestazione di assistenza tra

parenti, se è necessaria a coprire il fabbisogno vitale195.

3.4.5.5 Computo delle rendite della previdenza pro-

fessionale in caso di copertura insufficiente

3455.01 Se è riscosso un contributo destinato a riassorbire una 1/24 copertura insufficiente secondo l’articolo 65d capoverso 3

lettera b LPP, è computata come reddito la rendita ridotta196.

193 RCC 1971 pag. 41 = DTF 96 V 138.

194 Art. 15c cpv. 3 OPC-AVS/AI.

195 RCC 1986 pag. 70.

196 Art. 15d OPC-AVS/AI.

132

3.4.5.6 Principio per il computo di altre prestazioni periodiche

3456.01 Le prestazioni periodiche, tranne quelle menzionate al ca-1/24 pitolo 3.4.1.2, vanno computate interamente quale red-

dito, con riserva delle disposizioni seguenti. Il fatto che le prestazioni siano in denaro o in natura è irrilevante. In particolare sono computati i godimenti corporativi e patriziali.

3.4.5.7 Computo delle indennità giornaliere e delle IPG

3457.01 Le indennità giornaliere dell’AMal, dell’AINF, dell’AI,

1/24 dell’AD o di un’assicurazione assoggettata alla LCA ver-

sate direttamente al beneficiario di PC vanno computate interamente come reddito. Lo stesso vale per le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio nonché in caso di maternità, paternità e assistenza versate direttamente al beneficiario di PC.

3457.02 Se comprovati, i premi correnti versati a un’assicurazione 1/24 di indennità giornaliera secondo la LCA e direttamente

connessi alle prestazioni percepite vanno dedotti quali spese per il conseguimento del reddito.

3.4.5.8 Computo degli assegni per grandi invalidi

3458.01 Gli assegni per grandi invalidi di AVS, AI, AM e AINF 1/24 vanno computati come reddito soltanto se la tassa giorna-

liera dell’istituto o dell’ospedale include le spese di cura per una persona grande invalida e l’assegno per grandi invalidi non è fatturato separatamente. L’assegno versato a una persona con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell’articolo 37 capoverso 3 lettera d OAI (per permetterle di mantenere i contatti con l’ambiente sociale) non è mai computato come reddito.

133

3.4.5.9 Computo di prestazioni consistenti in vitto e alloggio

3459.01 Per il computo di prestazioni consistenti in vitto e alloggio 1/24 fornite in base a un accordo che non costituisce né un

contratto di vitalizio né una convenzione analoga (v. cap. 2.6.3) sono applicabili per analogia i N. 3462.01 e

3462.02.

3.4.6 Prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga

3.4.6.1 Principio

3461.01 Per la definizione del contratto di vitalizio e delle conven-

zioni analoghe e per il diritto dei beneficiari di tali contratti alle PC si rinvia al capitolo 2.6.3.

3461.02 Il giudice può, su richiesta di una parte oppure d’ufficio,

far cessare la comunione domestica e attribuire al costituente una rendita vitalizia a titolo di risarcimento197. In quanto prestazione derivante da un contratto di vitalizio, essa è interamente computata.

3461.03 Le prestazioni spettanti al beneficiario di un vitalizio gli

vanno computate come reddito anche se nel contratto di vitalizio o nella convenzione analoga non sono designate come tali ma, per esempio, quali prestazioni di assistenza tra parenti198.

3461.04 In caso di annullamento motivato di un contratto di vitali-

zio, il computo del reddito viene a cadere.

197 Art. 527 cpv. 3 CO.

198 RCC 1967 pag. 456.

134

3.4.6.2 Valutazione di prestazioni consistenti in vitto e alloggio

3462.01 Se l’assicurato non ha diritto al sostentamento completo

(v. N. 2630.04), le prestazioni consistenti in vitto e alloggio derivanti da un contratto di vitalizio sono valutate, di regola, secondo le disposizioni valide per la valutazione dei redditi in natura (v. N. 3415.02).

3462.02 In casi particolari il valore delle prestazioni derivanti da un

contratto di vitalizio deve essere stimato dal servizio PC cantonale.

3462.03 Se le prestazioni del debitore del vitalizio sono palese-

mente sproporzionate rispetto a quelle del beneficiario, convertite al valore attuale, a quest’ultimo dovrà essere computata una controprestazione corrispondente al valore attuale dei beni ceduti199. Le eventuali prestazioni supplementari fornite dal beneficiario del vitalizio a un parente non possono essere considerate come prestazioni di assistenza tra parenti (v. N. 3412.02).

3462.04 Le prestazioni di sostentamento concesse ai membri di

comunità religiose o benefiche in virtù di un contratto, di statuti o di regole dell’ordine quale contropartita per il lavoro prestato a favore della comunità o per i beni apportati vanno considerate quali prestazioni derivanti da una convenzione analoga al contratto di vitalizio e quindi computate200.

Ai membri bisognosi di cure si applicano le disposizioni eccezionali del capitolo 3.6.3.

3.4.7 Assegni familiari

3470.01 Gli assegni familiari (compresi gli assegni per i figli) rien-

trano tra i redditi interamente computabili.

199 RCC 1967 pag. 458.

200 RCC 1967 pag. 169; RCC 1974 pag. 281 = DTF 99 V 169.

135

3.4.8 soppresso

3.4.9 Contributi di mantenimento previste dal diritto di famiglia

3.4.9.1 Principio

Contributi di mantenimento approvati o fissati da un’autorità o da un tribunale

3491.01 I contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia 1/17 dovuti ed effettivamente versati ai coniugi separati, agli ex

coniugi e ai figli sono computati interamente tra i loro redditi.

Il fatto che le prestazioni siano in denaro o in natura è irrilevante. Per la valutazione delle prestazioni in natura si rinvia al N. 3415.02.

3491.02 I contributi di mantenimento approvati o fissati da un’auto-1/17 rità o da un tribunale sono vincolanti per il computo da

parte del servizio PC; è fatto salvo il N. 3497.01201.

3491.03 I contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia 1/17 sono computati anche se non vengono versati, salvo se il

beneficiario di PC non ha diritto all’anticipo degli alimenti e dimostra che il debitore non è in grado di onorare i suoi impegni (p.es. prova di un’azione di esecuzione infruttuosa; attestato di carenza di beni; prova che il debitore non è in grado di fornire i contributi dovuti ecc.202).

3491.04 I contributi di mantenimento fissati prima dell’entrata in vi-1/17 gore del nuovo diritto in materia di mantenimento del fi-

glio, il 1° gennaio 2017, non vanno adeguati al nuovo diritto, ma possono essere fissati nuovamente su richiesta del figlio. Se sono stati fissati unitamente ai contributi di

201 DTF 120 V 442.

202 RCC 1992 pagg. 270, e 274.

136

mantenimento destinati al genitore, possono essere modificati soltanto se le circostanze sono notevolmente mutate203.

Contributi di mantenimento non approvati né fissati da un’autorità o da un tribunale

3491.05 Il servizio PC deve computare anche i contributi di mante-1/17 nimento fondati su un contratto non approvato né da

un’autorità né da un tribunale, salvo se sono palesemente troppo basse riguardo all’ammontare adeguato delle prestazioni di mantenimento, v. cap. 3.4.9.2–3.4.9.6). Il servizio PC può tuttavia esortare il beneficiario di PC a chiedere l’approvazione dei contributi di mantenimento all’autorità o al tribunale competente.

3491.06 In mancanza di un contratto relativo ai contributi di mante-1/17 nimento o se i contributi concordati sono palesemente

troppo bassi, il servizio PC esorta il beneficiario di PC a chiedere all’autorità o al tribunale competente, entro un termine di tre mesi, l’approvazione o la fissazione dei contributi di mantenimento. Nel corso di questi tre mesi possono essere computati come reddito solo i contributi di mantenimento effettivamente versati.

3491.07 Se il beneficiario di PC ottempera alla richiesta del servi-1/17 zio PC entro tre mesi, si possono computare solo i contri-

buti di mantenimento effettivamente versati fino alla decisione dell’autorità o del tribunale. Dopo l’approvazione o la fissazione dei contributi, se del caso, il calcolo delle PC va adeguato retroattivamente.

3491.08 Se il beneficiario di PC fa scadere inutilizzato il termine di 1/17 tre mesi, il servizio PC fissa da sé un contributo di mante-

nimento. Questo va calcolato conformemente alle disposizioni dei capitoli 3.4.9.2–3.4.9.6.

203 Art. 13c del titolo finale del CC (dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile).

137

3491.09 Per la determinazione dell’eventuale obbligo di presta-1/17 zione nei confronti dell’(ex) coniuge o del figlio, il servizio

PC può, conformemente all’articolo 32 capoverso 1 LPGA, chiedere all’autorità fiscale la dichiarazione d’imposta e la tassazione fiscale del coniuge divorziato o separato. Se l’autorità fiscale non fornisce alcuna informazione, il caso va sottoposto all’UFAS, affinché quest’ultimo possa prendere contatto con l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Contributi di mantenimento anticipati

3491.10 Se le normative cantonali o comunali prevedono l’anticipo 1/17 di prestazioni di sostegno (p.es. anticipo degli alimenti),

l’avente diritto alle PC deve farne richiesta, se non lo ha ancora fatto. Queste prestazioni sono prioritarie rispetto alle PC e vanno computate interamente. I N. 3491.06– 3491.08 sono applicabili per analogia.

Separazione coniugale

3491.11 Se, in caso di separazione coniugale, sono state prese 1/17 misure a tutela dell’unione coniugale204, per il periodo che

intercorre fino alla fissazione dei contributi di mantenimento il servizio PC non può né computare una rinuncia a un reddito né fissare un importo per i contributi di mantenimento.

3491.12 Se non state prese misure a tutela dell’unione coniugale, 1/17 il servizio PC esorta il beneficiario di PC a presentare al

tribunale competente, entro un termine di tre mesi, una richiesta di protezione dell’unione coniugale. Nel corso di questi tre mesi possono essere computati come reddito solo i contributi di mantenimento effettivamente versati. I N. 3491.07 e 3491.08 sono applicabili per analogia.

204 Art. 171 segg. CC.

138

3.4.9.2 Contributi di mantenimento per il coniuge se-

parato o l'ex coniuge senza figli

3492.01 In caso di matrimonio senza figli, per principio è dovuto 1/19 un contributo di mantenimento a favore dell’ex coniuge

soltanto se il matrimonio è durato più di dieci anni e se il debitore è in condizione di versarla. Al debitore va in ogni caso garantito il minimo vitale del diritto esecutivo (v. 3a parte, cap. 2.2 DIN).

3492.02 Per il calcolo del contributo di mantenimento occorre in-1/23 nanzitutto determinare il fabbisogno di base e il reddito

dei due coniugi. Il fabbisogno di base dei coniugi va poi dedotto dai loro redditi. Un’eventuale eccedenza viene infine divisa a metà tra i coniugi (v. l’esempio di calcolo dell’allegato 11.1). Si rinuncia al calcolo di una maggiorazione del minimo vitale secondo il diritto di famiglia.

3492.03 Il fabbisogno di base corrisponde di regola al minimo vi-1/23 tale secondo il diritto esecutivo (v. 3aparte, cap. 2.2 DIN).

Per il calcolo del fabbisogno di base del coniuge che non ha diritto alle PC il servizio PC può fondarsi sul premio medio secondo il capitolo 3.2.4. Se non è possibile determinare la pigione o le spese professionali della persona tenuta al mantenimento, per determinare il fabbisogno di base il servizio PC è autorizzato a fondarsi sulla pigione massima secondo il capitolo 3.2.3 e per le spese professionali (tragitto casa lavoro e pasti fuori casa) su un importo di zero franchi.

3492.04 Il reddito va determinato senza considerare le PC. Per il 1/21 calcolo dei contributi di mantenimento, i redditi da attività

lucrativa vanno computati integralmente, vale a dire senza deduzione di una franchigia né riduzione di

un terzo o del 20 per cento. Se il reddito ipotetico da attività lucrativa ragionevolmente esigibile è nettamente superiore a quello effettivamente conseguito, va computato come reddito da lavoro il primo dei due. Va però tenuto conto della ripartizione dei ruoli all’interno della coppia, delle possibilità di guadagno dei coniugi e della durata dell’obbligo di prestazione. Per determinare il reddito da

139

attività lucrativa del debitore, il servizio PC può ricorrere alla dichiarazione d’imposta e alla tassazione fiscale (v. N. 3491.09).

3492.05 Se il debitore adempie le condizioni di diritto personali 1/21 (cap. 2.2–2.4) e quella economica secondo il capi-

tolo 2.5.1, ma non quella economica secondo il capitolo 2.5.2 per la riscossione delle PC, l’ammontare dei contributi di mantenimento può corrispondere al massimo all’eccedenza dei redditi risultante dal calcolo delle PC per il debitore e le altre persone (coniuge, figli) incluse nel calcolo. Se non è possibile determinare la pigione della persona tenuta a versare la prestazione di mantenimento, per determinare il fabbisogno di base il servizio PC è autorizzato a fondarsi sulla pigione massima secondo il capitolo 3.2.3. Per determinare il reddito da attività lucrativa del debitore, il servizio PC può ricorrere alla dichiarazione d’imposta e alla tassazione fiscale (v. N. 3491.09).

3.4.9.3 Contributi di mantenimento per il coniuge se-

parato o l’ex coniuge con figli

3493.01 Se dal matrimonio sono nati figli e questi ultimi non hanno 1/23 ancora concluso la formazione iniziale, i contributi di man-

tenimento per il coniuge e quelli per i figli vengono calcolati conformemente alle disposizioni seguenti.

3493.02 Nella prima fase viene determinato il fabbisogno di base 1/25 dei coniugi e dei figli e viene accertata la situazione reddi-

tuale. La procedura corrisponde a quella di cui ai

N. 3492.03 e 3492.04. Si applica il N. 3495.12.

In deroga alle disposizioni sul minimo vitale secondo il diritto esecutivo

– nel fabbisogno di base del figlio interessato va tenuto conto anche delle spese per la custodia di bambini complementare alla famiglia secondo il capitolo 3.2.9; e

– la pigione va ripartita tra tutte le persone che vivono nell’economia domestica, compresi i figli; la quota della pigione attribuita ai figli è del 20 per cento nel caso di un solo figlio, del 15 per cento per figlio nel caso di due

140

o tre figli e del 50 per cento, da ripartire in parti uguali tra i figli, nel caso di quattro o più figli; la quota rimanente della pigione è ripartita in parti uguali tra le rimanenti persone che vivono nell’economia domestica.

3493.03 Nella seconda fase si calcolano i contributi di manteni-1/23 mento per il coniuge e i figli minorenni aventi diritto al

mantenimento. A tal fine, i fabbisogni di base dei coniugi e quelli dei figli minorenni vengono dedotti dai rispettivi redditi. Il contributo di mantenimento corrisponde all’importo del fabbisogno di base eccedente il reddito della persona in questione. Il mantenimento totale non può superare l’eccedenza della persona tenuta al mantenimento.

3493.04 Nella terza fase si stabilisce il contributo di mantenimento 1/23 dei figli maggiorenni. Questo corrisponde all’eccedenza

del fabbisogno di base dei figli in questione rispetto ai rispettivi redditi. Nel loro caso il contributo di mantenimento è dovuto soltanto se al genitore tenuto al mantenimento rimane un importo corrispondente al fabbisogno di base maggiorato del 20 per cento (v. esempio d nell’allegato 11.1)205.

3493.05 Nella quarta fase l’eventuale eccedenza viene suddivisa 1/23 tra i coniugi e i figli minorenni. Si rinuncia al calcolo di una

maggiorazione del minimo vitale secondo il diritto di famiglia.

3493.06 Per principio l’eccedenza viene suddivisa in funzione 1/23 dell’età: la quota attribuita ai figli minorenni ammonta alla

metà di quella attribuita ai genitori (v. esempio d nell’allegato 11.1). I figli maggiorenni non sono presi in considerazione nella suddivisione dell’eccedenza.

3493.07 Se la persona tenuta al mantenimento dispone di mezzi 1/23 sufficienti (ovvero se può finanziare l’intero importo dei

contributi di mantenimento), al coniuge avente diritto alle

205 DTF 118 II 97; sentenza del TF 5A_20/2017 del 29 novembre 2017.

141

prestazioni di mantenimento viene computato come reddito, nel calcolo delle PC, l’intero importo dei contributi di mantenimento, dedotto l’importo destinato al mero mantenimento del figlio o dei figli secondo il N. 3495.06.

3493.08 In caso di mezzi insufficienti, il mero mantenimento dei fi-1/23 gli minorenni ha priorità sul mantenimento per l’accudi-

mento e sul mero mantenimento dei figli maggiorenni (v. esempio d nell’allegato 11.1)206.

3493.09 Se il debitore adempie le condizioni di diritto personali 1/23 cap. 2.2–2.4) e quella economica secondo il capi-

tolo 2.5.1, ma non quella economica secondo il capitolo 2.5.2 per la riscossione delle PC, si applica il

N. 3492.05.

3.4.9.4 Contributi di mantenimento per i genitori non sposati che vivono insieme o separati

3494.01 I genitori non sposati che vivono insieme o separati non si 1/23 devono reciprocamente alcun mantenimento. Tuttavia, se

l’accudimento del figlio o dei figli incombe esclusivamente o prevalentemente al genitore beneficiario di PC, nel calcolo delle PC a quest’ultimo va computato come reddito l’importo del mantenimento del figlio o dei figli secondo il N. 3495.11.

3.4.9.5 Contributi di mantenimento per i figli

Principio

3495.01 I contributi di mantenimento per i figli sono dovuti fino a 1/17 che questi abbiano raggiunto la maggiore età o concluso

una formazione appropriata207. Sono considerate tali anche i contributi di mantenimento accordati dal patrigno o

206 Art. 276a cpv. 1 CC; DTF 132 III 209.

207 Art. 277 CC.

142

dalla matrigna alla moglie o al marito208 e ai figliastri (p. es. orfani) in adempimento del suo obbligo di mantenimento (v. N. 3494.01). Al debitore va in ogni caso garantito il minimo vitale secondo il diritto esecutivo (v. 3aparte, cap. 2.2 DIN).

Contributi di mantenimento del genitore beneficiario di rendita in favore dei suoi figli

3495.02 Nei casi in cui il genitore beneficiario di rendita non adem-1/17 pie le condizioni di diritto economiche per la riscossione

delle PC, al figlio viene computato come reddito un contributo di mantenimento. Il suo importo corrisponde all’eccedenza dei redditi risultante dal calcolo delle PC per il genitore beneficiario di rendita e le altre persone (coniuge, figli) incluse nel calcolo209.

Contributi di mantenimento del genitore non benefi-

ciario di rendita in favore dei suoi figli

– Disposizioni generali

3495.03 Nei casi in cui un genitore non adempie le condizioni di 1/23 diritto personali per la riscossione delle PC e non è in-

cluso nel calcolo delle PC del genitore beneficiario di rendita, nel calcolo delle PC del figlio viene per principio considerato un contributo di mantenimento conformemente alle regole seguenti.

3495.04 I contributi di mantenimento per il figlio constano del mero 1/17 mantenimento e del mantenimento per l’accudimento. Il

mero mantenimento è teso a coprire i costi diretti del figlio, mentre il mantenimento per la cura è destinato a coprire le ripercussioni economiche derivanti per il genitore in questione dal fatto che ha dovuto ridurre il suo grado d’occupazione o rinunciare del tutto a un’attività lucrativa.

208 Art. 163 in combinato disposto con l’art. 159 cpv. 3 CC.

209 Art. 7 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

143

Nel calcolo delle PC, il mero mantenimento è computato come reddito del figlio e il mantenimento per l’accudimento come reddito del genitore che lo accudisce210.

3495.05 Le disposizioni seguenti sul calcolo del mero manteni-1/23 mento e del mantenimento per l’accudimento si applicano

a prescindere da come è ripartita la custodia. In caso di mezzi insufficienti, il mero mantenimento dei figli minorenni ha priorità sul mantenimento per l’accudimento e sul mero mantenimento dei figli maggiorenni211.

– Mero mantenimento

3495.06 Per stabilire i contributi per il mero mantenimento in fa-1/25 vore dei figli, in una prima fase vengono determinati il fab-

bisogno di base del genitore tenuto al mantenimento e quello dei figli e viene accertata la situazione reddituale. La procedura corrisponde a quella di cui ai N. 3492.03 e 3492.04.

In deroga alle disposizioni sul minimo vitale secondo il diritto esecutivo

– nel fabbisogno di base del figlio interessato va tenuto conto anche delle spese per la custodia di bambini complementare alla famiglia secondo il capitolo 3.2.9; e

– la pigione va ripartita tra tutte le persone che vivono nell’economia domestica, compresi i figli; la quota della pigione attribuita ai figli è del 20 per cento nel caso di un solo figlio, del 15 per cento per figlio nel caso di due o tre figli e del 50 per cento, da ripartire in parti uguali tra i figli, nel caso di quattro o più figli; la quota rimanente della pigione è ripartita in parti uguali tra le rimanenti persone che vivono nell’economia domestica.

3495.07 Per determinare il reddito da attività lucrativa del debitore, 1/23 il servizio PC può ricorrere alla dichiarazione d’imposta e

alla tassazione fiscale (v. N. 3491.09).

210 DTF 138 V 169 consid. 3.2.4.

211 Art. 276a cpv. 1 CC; DTF 132 III 209.

144

3495.08 In una seconda fase si calcolano i contributi di manteni-1/23 mento a favore dei figli minorenni aventi diritto al manteni-

mento. A tal fine i fabbisogni di base del genitore tenuto al mantenimento e dei figli minorenni sono dedotti dai rispettivi redditi. Il contributo di mantenimento corrisponde all’importo del fabbisogno di base eccedente il reddito della persona in questione212. Il mantenimento totale non può superare l’eccedenza del genitore tenuto al mantenimento.

3495.09 Nella terza fase si stabiliscono i contributi di manteni-1/23 mento per i figli maggiorenni. La procedura corrisponde a

quella di cui al N. 3493.04.

3495.10 Nella quarta fase l’eventuale eccedenza viene suddivisa 1/23 tra il coniuge e i figli minorenni. Si applica il N. 3493.06.

Se è dovuto un contributo di mantenimento secondo il N. 3495.11, esso va dedotto dal reddito del genitore tenuto al mantenimento prima della suddivisione dell’eccedenza (v. esempi a e b nell’allegato 11.1).

– Mantenimento per l’accudimento

3495.11 Il mantenimento per l’accudimento corrisponde alla diffe-1/23 renza tra il fabbisogno di base del genitore che accudisce

il figlio, determinato conformemente al N. 3492.03, e i suoi redditi effettivi, determinati senza tener conto delle PC conformemente al N. 3492.04. Al debitore va in ogni caso garantito il minimo vitale secondo il diritto esecutivo (v. 3a parte, cap. 2.2 DIN). Il mantenimento per l’accudimento è pertanto limitato alla differenza tra il fabbisogno di base e il reddito del genitore tenuto al mantenimento, dedotto il mero mantenimento (v. esempi nell’alle-

gato 11.1).

212 Sentenza del TF 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020.

145

3495.12 Se nel calcolo delle PC del genitore che accudisce il figlio 1/23 viene considerato un reddito minimo secondo l’arti-

colo 14a OPC-AVS/AI, per il calcolo del mantenimento per l’accudimento questo deve essere aggiunto integralmente, vale a dire senza deduzione di una franchigia né riduzione di un terzo, ai redditi effettivamente conseguiti.

3495.13 A un genitore che non sfrutta pienamente il suo poten-1/24 ziale lavorativo può essere computato un reddito da atti-

vità lucrativa ipotetico, se il pieno sfruttamento di tale potenziale è possibile ed esigibile e il reddito ipotetico potrebbe effettivamente essere conseguito213.Se non vi sono motivi legati al figlio (p. es. infermità fisiche o psichiche) e il figlio frequenta la scuola dell’obbligo, l’avvio o la prosecuzione di un’attività lucrativa appare per principio esigibile almeno nei periodi in cui il genitore non deve provvedere al suo accudimento214.

3495.14 Da un genitore si può esigere un’attività lucrativa

1/24 del 50 per cento dal momento in cui il figlio più giovane

inizia la scuola dell’obbligo, dell’80 per cento dal momento in cui passa al livello secondario I e del

100 per cento dal momento in cui compie il 16° anno d’età. Questo modello basato sui livelli scolastici vale indipendentemente dallo stato civile dei genitori. A seconda delle circostanze, nel singolo caso si può derogare a questa disposizione.215

3495.15 Se il beneficiario di PC percepisce una rendita intera 1/24 dell’AI, non va computato alcun mantenimento per l’accu-

dimento.

213 Sentenza del TF 5A_743/2017 del 22 maggio 2019 consid. 5.3.2.

214 DTF 144 III 481 consid. 4.7.6 seg.

215 DTF 144 III 481 consid. 4.7.

146

Casi particolari

3495.16 Nel caso dei figli maggiorenni i contributi di mantenimento 1/24 vanno stabiliti tenendo conto della loro esigibilità216. In

particolare occorre tenere conto della situazione economica dei genitori e della relazione personale tra questi e il figlio maggiorenne217.

3495.17 I contributi di mantenimento vanno computati secondo i 1/24 principi di cui al capitolo 3.4.9.5 anche per il calcolo della

parte delle PC destinata a un figlio cui si applica la modalità di calcolo per le persone che vivono in un istituto.

3.4.9.6 Contributi di mantenimento del genitore o del patrigno/della matrigna superstite

3496.01 Nel calcolo delle PC per gli orfani, il reddito del genitore 1/17 superstite va computato, in aggiunta a eventuali contributi

di mantenimento del patrigno/della matrigna, nella misura in cui supera il suo bisogno di mantenimento secondo il diritto civile e quello degli altri familiari aventi diritto al mantenimento. Questo vale anche se l’orfano vive

nell’economia domestica del genitore superstite non avente diritto a una rendita.

3.4.9.7 Cambiamento della situazione economica

3497.01 Se la situazione economica della persona tenuta a ver-1/17 sarle cambia in modo notevole e duraturo, i contributi di

mantenimento vanno adattati alla nuova situazione. Soprattutto in caso di miglioramento della situazione economica, il servizio PC deve chiedere al beneficiario di PC di esigere una modifica della sentenza di divorzio o della convenzione. I N. 3491.06–3491.08 sono applicabili per analogia.

216 Art. 277 cpv. 2 CC.

217 DTF 129 III 375, consid. 3, pag. 376.

147

3497.02 I contributi di mantenimento dopo il divorzio vanno ade-1/23 guati al rincaro, se:

– vi è una decisione in tal senso del giudice218; o

– i redditi dell’obbligato aumentano in maniera imprevista dopo il divorzio; l’adeguamento vale soltanto per il futuro219.

3497.03 Oltre che al rincaro, il contributo di mantenimento può es-1/23 sere adeguato in seguito al miglioramento della situa-

zione economica dell’obbligato, ma soltanto entro un termine di cinque anni dal divorzio. Inoltre, tale adeguamento è possibile soltanto se nella sentenza di divorzio è stata constatata l’impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un debito mantenimento220.

3497.04 Per l’adeguamento al nuovo diritto in materia di manteni-1/23 mento del figlio dal 1° gennaio 2017 si rinvia al

N. 3491.04.

3.5 Proventi e parti di sostanza cui si è rinunciato

3.5.1 Principio

3510.01 Per principio vanno computati come redditi anche tutti i 1/21 proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato221. Nel

calcolo delle PC, i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato.

3510.02 Di regola, si deve presumere una rinuncia se il beneficia-1/24 rio di PC o una persona inclusa nel calcolo delle PC:

– ha rinunciato a proventi (v. cap. 3.5.2);

– ha alienato parti di sostanza o ha rinunciato ad avvalersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi o se non è stata convenuta una

218 Art. 128 CC.

219 Art. 129 cpv. 2 CC.

220 Art. 129 cpv. 3 CC.

221 Art. 11a LPC.

148

controprestazione equivalente (v. cap. 3.5.3.2); o ha speso la sua sostanza in misura eccessiva (v.

cap. 3.5.3.3)222.

3.5.2 Rinuncia a proventi

3520.01 soppresso

1/21

3520.02 soppresso

1/21

3520.03 soppresso

1/21

3520.04 soppresso

1/21

3.5.2.1 Rinuncia a redditi da attività lucrativa

3521.01 Per principio, ai beneficiari di PC e ai loro coniugi è com-1/24 putato come reddito da attività lucrativa l’importo effettiva-

mente conseguito nel periodo determinante223

(v. cap. 3.4.2). I N. 3421.05 segg. sono applicabili per analogia. È irrilevante che il reddito provenga da un’attività lucrativa dipendente o indipendente.

Definizione del reddito da attività lucrativa ipotetico

3521.02 Se un beneficiario di PC o il suo coniuge esercita un’atti-1/24 vità lucrativa con un grado d’occupazione più basso di

quello che si potrebbe esigere da lui, gli viene computato un reddito da attività lucrativa ipotetico.224 Per reddito da attività lucrativa ipotetico si intende dunque il reddito da

222 RCC 1990 pag. 373, 1991 pag. 145; Pratique VSI 1995 pag. 52.

223 Per le persone parzialmente invalide cfr. art. 14a cpv. 1 OPC-AVS/AI in combinato disposto con l’art. 9 cpv. 5 lett. c LPC.

224 Art. 11a cpv. 1 LPC.

149

attività lucrativa che l’assicurato potrebbe teoricamente conseguire, se intraprendesse un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile o aumentasse il grado d’occupazione in quella che già svolge225.

Importi computabili in caso di assenza di un reddito da attività lucrativa o di reddito da attività lucrativa troppo esiguo

3521.03 Se l’assicurato non consegue alcun reddito da attività lu-1/24 crativa o ne consegue uno troppo esiguo, si presume (v.

N 3521.03) che sia per principio in grado di conseguire gli importi minimi226 o il reddito di cui ai N. 3521.05–3521.06. Vanno pertanto computati questi importi.

A – Assicurati parzialmente invalidi

3521.04 Alle persone parzialmente invalide di età inferiore ai 60 1/24 anni va computato un reddito da attività lucrativa netto mi-

nimo227, graduato secondo il grado d’invalidità, secondo l’allegato 5.4. Nel caso delle persone il cui grado di invalidità è stato calcolato in base al metodo misto, è determinante esclusivamente la limitazione della capacità al guadagno228.

B – Vedove e vedovi non invalidi senza figli minorenni

3521.05 Alle vedove e ai vedovi non invalidi senza figli minorenni 1/24 va computato quale reddito da attività lucrativa netto al-

meno l’importo indicato nell’allegato 5.5229.

225 Sentenza del TF 9C_293/2018 del 16 agosto 2018 consid. 3.2.

226 Art. 14a e 14b OPC-AVS/AI.

227 Art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI.

228 DTF 117 V 202 E. 2c in fine; DTF 141 V 343 consid. 5.7.

229 Art. 14b OPC-AVS/AI.

150

C – Disposizioni valide per A e B

3521.06 Dal reddito da attività lucrativa secondo i N. 3521.04 e 1/26 3521.05 vanno dedotte la franchigia di cui al N. 3421.09

e, se del caso, le spese per la custodia dei figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, conformemente al se-

condo paragrafo del N. 3421.05. Il reddito netto risultante va computato come un reddito da attività lucrativa effettivo (v. N. 3421.07 segg.).

Per quanto riguarda i contributi obbligatori alle assicurazioni sociali federali e il loro riconoscimento quali spese si rinvia al N. 3280.01.

3521.07 Di regola, gli importi indicati al N. 3521.04 e 3521.05 non 1/26 possono essere superati. In particolare, la procedura di

fissazione del reddito ipotetico prevista dal N. 3521.08 non è loro applicabile.

D – Coniugi non invalidi

3521.08 Per la determinazione del reddito da attività lucrativa ipo-1/26 tetico computabile dei coniugi non invalidi ci si deve ba-

sare sulla Rilevazione svizzera della struttura dei salari; i salari in essa indicati sono salari lordi230.

Nel determinare il reddito ipotetico si deve tenere conto della situazione personale, quale la regione di domicilio, l’età, lo stato di salute, le conoscenze linguistiche, la formazione professionale, le attività precedentemente svolte, la durata del periodo senza attività lucrativa o gli obblighi familiari (p. es. l’accudimento di figli piccoli o l’assistenza a un coniuge grande invalido o bisognoso di cure231).

Per la determinazione e il computo del reddito da attività lucrativa ipotetico delle persone con obblighi di accudimento si rinvia ai N. 3495.13 e 3495.14.

230 DTF 134 V 53 segg.

231 Sentenza del TF 9C_293/2018 del 16 agosto 2018.

151

3521.09 Dal reddito da attività lucrativa secondo il N. 3521.08 1/26 vanno dedotti i contributi obbligatori alle assicurazioni so-

ciali federali232 (AVS, AI, IPG, AD, AFam, ma non AINF e PP233) ed eventualmente le spese per la custodia dei figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, conformemente al secondo paragrafo del N. 3421.05. Il reddito netto risultante va computato come un reddito da attività lucrativa effettivo (v. N. 3421.07 segg.).

E – Disposizioni comuni

3521.10 Se gli importi di cui ai N. 3521.04 e 3521.05 o il reddito da 1/24 attività lucrativa ipotetico determinato secondo il

N. 3521.08 non vengono raggiunti con il reddito da attività lucrativa effettivo, va per principio computato il reddito da attività lucrativa ipotetico. A tal fine è possibile dedurre i contributi AVS ed eventuali spese per il conseguimento del reddito dal reddito da attività lucrativa effettivo e computare soltanto la differenza quale reddito ipotetico.

3521.11 Un reddito ipotetico superiore a quello indicato ai

1/24 N. 3521.04, 3521.05 e 3521.08 può essere computato nei

seguenti casi:

– se il beneficiario di PC o il suo coniuge rinuncia volontariamente a un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile;

– se il beneficiario di PC o il suo coniuge rinuncia a un impiego che gli era stato destinato;

– se il beneficiario di PC (e di una rendita AI) rifiuta di partecipare a provvedimenti d’integrazione.234

232 Per i tassi di contribuzione cfr. www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Diverse-liste/Tabella-sinottica-di-contributi-e-premi.

233 Sentenza del TF 9C_653/2018 del 26 luglio 2019 consid. 6.2 e 6.3.

234 Sentenza del TF 9C_908/2013 del 22 maggio 2014 = DTF 140 V 267 consid. 5.2.2.

152

Rinuncia al computo di un reddito da attività lucrativa ipotetico

– Principio

3521.12 L’assicurato può sottrarsi alla presunzione di cui al

1/24 N. 3521.03 dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi

estranei all’invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un reddito235.

– Disposizioni particolari per le persone parzialmente invalide

3521.13 Alle persone parzialmente invalide non va computato un 1/24 reddito minimo secondo il N. 3521.04 nei casi seguenti:

– se l’invalidità della persona, senza attività lucrativa, è stata determinata secondo l’articolo 27 OAI;

– se la persona lavora in un laboratorio protetto ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn;

– se la persona ha compiuto il 60° anno d’età236; in questo caso si deve procedere d’ufficio a una revisione237; le PC vanno adeguate dal mese seguente a quello del compimento del 60° anno d’età;

– se la persona ha diritto a una rendita vedovile.

– Disposizioni generali sulla rinuncia al computo di un reddito da attività lucrativa ipotetico

3521.14 Si rinuncia inoltre al computo di un reddito da attività lu-1/26 crativa ipotetico nei casi seguenti:

– se il beneficiario di PC o il suo coniuge non trova un posto nonostante sforzi sufficienti intrapresi per trovare lavoro; questa condizione è considerata adempiuta se la

235 Sentenza del TF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022 consid. 2.2.2; Sentenza del TF 9C_685/2014 del 1° giugno 2015 consid. 3; DTF 141 V 343 consid. 3.3; RCC 1990 pag. 157 segg. = DTF 115 V 88; RCC 1989 pag. 604 segg.

236 Art. 14a cpv. 2 frase introduttiva OPC-AVS/AI; Sentenza del TF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022 consid. 4.2.1.

237 Art. 17 cpv. 2 LPGA.

153

persona si è iscritta presso l’URC a fini di collocamento, dimostra di aver inviato il numero di candidature prescritto dall’URC e queste adempiono i requisiti

dell’URC; i servizi PC possono delegare agli URC l’accompagnamento e la verifica degli sforzi intrapresi per trovare lavoro e sono in tal caso esonerati da tale verifica238;

– se l’assicurato o il suo coniuge percepisce indennità dell’AD239;

– se il coniuge non invalido ha compiuto il 60° anno d’età e ha esaurito il diritto alle indennità dell’AD oppure ha compiuto sforzi sufficienti per trovare un lavoro per almeno due anni; nel suo caso valgono le prescrizioni relative agli sforzi di reintegrazione nel mercato del lavoro (cfr. N. 2470.01 segg. DPT);

– nel caso in cui il beneficiario di PC dovrebbe essere collocato in un istituto, se il coniuge non invalido non gli prodigasse assistenza e cure;

– se la persona è vedova e ha figli minorenni.

3521.15 La conduzione dell’economia domestica in favore del co-1/24 niuge o dei figli non giustifica invece la rinuncia al com-

puto di un reddito ipotetico.

3521.16 L’anticipazione della rendita conformemente all’articolo 40 1/24 LAVS non è considerata come rinuncia a un reddito240

3521.17 Per valutare se si possa rinunciare per altri motivi al com-1/24 puto di un reddito da attività lucrativa ipotetico ci si deve

basare sulla situazione individuale della persona (p. es. obblighi familiari, età241, stato di salute, conoscenze linguistiche, formazione, attività precedentemente svolta, si-

238 Sentenza del TF 9C_759/2017 del 29 novembre 2017 consid. 2.2.

239 Sentenza del TFA P 54/91 del 6 agosto 1992.

240 Art. 15a OPC-AVS/AI.

241 Sentenza del TF 9C_265/2015 del 12 ottobre 2015 consid. 3.3.

154

tuazione effettiva sul mercato del lavoro ed eventualmente durata del periodo in cui la persona è stata fuori dal mondo del lavoro)242.

3521.18 Nei casi seguenti di rinuncia al computo di un reddito da 1/24 attività lucrativa ipotetico ci si può astenere per 12 mesi

dal chiedere la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro:

– se la persona è considerata dall’URC come non idonea al collocamento;

– se la persona ha presentato un numero sufficiente di candidature, ma senza successo, per due anni.

– Sforzi intrapresi per trovare lavoro

3521.19 I servizi PC che non delegano all’URC l’accertamento de-1/24 gli sforzi intrapresi per trovare lavoro devono basarsi

sull’indicazione fornita loro dall’URC243 riguardo al numero di candidature adeguato per la persona in questione in considerazione della situazione locale del mercato del lavoro.

Disposizioni procedurali relative al reddito da attività lucrativa ipotetico

3521.20 Se al momento della presentazione della richiesta di PC 1/24 l’assicurato o il coniuge sostiene di non poter esercitare

alcuna attività o di non poter raggiungere l’importo minimo, prima di emanare la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione. All’assicurato può essere chiesto di dettagliarla e comprovarla. Se l’assicurato

242 DTF 142 V 12 consid. 3.2; Sentenza del TF 9C_630/2013 del 29 settembre 2014 consid. 3; Sentenza del TF 8C_172/2007 del 6 febbraio 2008 consid. 4.2; DTF 134 V 53 consid. 4.1.

243 Questa disposizione deriva dal principio secondo cui nell’ambito delle PC ci si deve basare sul mercato del lavoro effettivo: cfr. DTF 140 V 267 consid. 5.3.

155

non si esprime in tal senso, la decisione può essere presa senza ulteriori formalità244.

3521.21 Se le PC correnti devono essere ridotte in seguito al com-1/26 puto di un reddito da attività lucrativa ipotetico, si appli-

cano i seguenti termini:

– per le persone parzialmente invalide: sei mesi;

– per i coniugi non invalidi: un congruo termine245; l’articolo 25 capoverso 4 OPC-AVS/AI non è applicabile;

– per i lavoratori indipendenti: al massimo 12 mesi.

Per quanto concerne la procedura sono applicabili per analogia i N. 4130.05 e 4130.06.

3.5.2.2 Rinuncia a proventi

3522.01 Se conformemente al N. 3521.08 va computato un reddito 1/26 da attività lucrativa ipotetico che darebbe diritto ad asse-

gni familiari, questi assegni ipotetici vanno computati interamente come reddito246.

3.5.2.3 Rinuncia a contributi di mantenimento

3523.01 I contributi di mantenimento di cui al capitolo 3.4.9 dovuti 1/21 ma non pagati sono computati interamente come reddito,

salvo se risultano essere irrecuperabili. Sono da ritenere irrecuperabili, se sono stati utilizzati tutti gli strumenti legali ragionevolmente esigibili al fine di ottenerne il pagamento247 o se è palese che il debitore non è in grado di onorare i suoi impegni248. L’irrecuperabilità della pretesa di mantenimento può risultare in particolare da attestati ufficiali (documenti delle autorità fiscali o prova di

un’azione di esecuzione infruttuosa) o dalle condizioni di

244 Art. 42 secondo periodo LPGA.

245 Sentenza del TFA P 40/03 del 9 febbraio 2005.

246 Sentenza del TF 9C_362/2010 del 23 giugno 2010.

247 Sentenza del TF P 55/06 del 22 ottobre 2007; sentenza del TFA P 12/01 del 9 agosto 2001 con riferimento alla RCC 1991 pag. 143.

248 Sentenza del TFA P 68/02 dell’11 febbraio 2004.

156

reddito e di sostanza del debitore (p. es. percezione di prestazioni assistenziali). Queste prove devono essere fornite dal beneficiario di PC249.

3.5.2.4 Rinuncia a redditi della sostanza

3524.01 Se un patrimonio in contanti di una certa importanza è in-1/26 vestito senza interessi250 o se si è rinunciato a riscuotere interessi su un prestito, gli interessi che avrebbero potuto essere realizzati vanno computati come reddito. Il reddito ipotetico è stabilito applicando il tasso d’interesse medio sui risparmi dell’anno precedente quello in cui sono versate le PC251.

I tassi d’interesse medi degli ultimi anni sono riportati nella tabella seguente:

Anno Tasso d’interesse medio

2015 0,2

2016 0,2

2017 0,15

2018 0,12

2019 0,11

2020 0,09

2021 0,06

2022 0,22

2023 0,29

2024 0,36

2025* 0,29

(Fonti: per gli anni 2015–2019, Annuaire statistique de la Suisse 2021, pag. 317, T 12.3, e per gli anni 2020–2024 Statistique

249 DTF 121 V 204 consid. 6, pag. 208.

250 Pratique VSI 1997 pag. 264 segg.

251 Pratique VSI 1994 pag. 161.

157

bancaire annuelle, Taux d’intérêt moyens pour quelques postes du bilan [disponibile anche in tedesco e in inglese]).

* Media dei depositi di risparmio delle banche cantonali da settembre 2024 ad agosto 2025 (v. Taux d’intérêts publiés pour nouvelles opérations, disponibile anche in tedesco e in inglese, nel portale dati della Banca nazionale svizzera) (al riguardo v. DTF 123 V 247).

3524.02 In caso di rinuncia a beni mobili o immobili, i proventi che 1/21 avrebbero potuto essere realizzati investendo con inte-

ressi i beni ceduti o cui si è rinunciato sono computati come reddito252. Il reddito ipotetico è stabilito applicando il tasso d’interesse medio sui risparmi dell’anno precedente quello in cui sono versate le PC253. Nella tabella al

N. 3524.01 sono indicati i tassi d’interesse degli ultimi anni.

3524.03 Se una persona rinuncia del tutto a esercitare un diritto di 1/23 usufrutto – in particolare se esso viene stralciato dal regi-

stro fondiario o non viene registrato nel medesimo –, il suo valore annuo va computato quale reddito della sostanza immobile. Il valore annuo corrisponde al valore locativo dell’immobile, dedotte le spese che l’usufruttuario sosteneva o avrebbe dovuto sostenere in relazione all’usufrutto (di norma gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione di fabbricati). Per la determinazione del valore locativo ci si deve basare sul reddito effettivamente conseguibile con la locazione dell’immobile, ossia su una pigione a prezzo di mercato.

Se al momento della rinuncia all’usufrutto o al diritto di abitazione sono già versate PC, nel calcolo delle prestazioni continuerà a essere computato il valore annuo considerato prima della rinuncia.

3524.04 Se il diritto di usufrutto su un bene immobile viene sosti-1/23 tuito dal diritto di usufrutto sul ricavato della vendita del

252 RCC 1988 pag. 216 consid. 6 (per i beni immobili) = DTF 113 V 190 consid. 6.

253 Pratique VSI 1994 pag. 161.

158

medesimo bene, vengono computati quale reddito solo gli interessi del ricavato254.

3524.05 Se una persona non esercita più o rinuncia del tutto a 1/23 esercitare un diritto di abitazione – in particolare se esso

viene stralciato dal registro fondiario o non viene registrato nel medesimo – il suo valore annuo va computato quale reddito della sostanza immobile. Fanno eccezione i casi in cui l’esercizio del diritto di abitazione non è più possibile per ragioni di salute (v. N. 3433.05). Il valore annuo corrisponde al valore locativo dell’immobile dedotte le spese che la persona avente il diritto di abitazione sosteneva o avrebbe dovuto sostenere in relazione all’esercizio del diritto (di norma le spese di manutenzione di fabbricati). Il valore locativo va valutato secondo i principi previsti per l’imposta cantonale diretta. In assenza di tali principi, sono applicabili quelli validi in materia d’imposta federale diretta.

3524.06 Nei casi in cui il proprietario o l’usufruttuario non abita 1/23 personalmente un immobile e rinuncia interamente o in

parte a riscuoterne la pigione o l’affitto si applica il

N. 3433.03.

3.5.3 Rinuncia a parti di sostanza

3.5.3.1 Principio

3531.01 L’importo della sostanza computabile cui si è rinunciato si 1/21 compone della sostanza cui si è rinunciato in seguito

all’alienazione di parti di sostanza secondo il capi-

tolo 3.5.3.2 e della sostanza cui si è rinunciato in seguito al dispendio eccessivo della sostanza secondo il capitolo 3.5.3.3255.

3531.02 I valori patrimoniali cui il coniuge deceduto ha rinunciato 1/26 durante il matrimonio vanno computati nel calcolo delle

254 Sentenza del TF 9C_589/2015 del 5 aprile 2016.

255 Art. 17b OPC-AVS/AI.

159

PC del coniuge superstite nella misura in cui spetterebbero a quest’ultimo in seguito alla liquidazione del regime dei beni e della successione256.

3531.03 I valori patrimoniali cui il coniuge deceduto ha rinunciato 1/26 prima del matrimonio non vengono considerati nel calcolo

delle PC del coniuge superstite257.

3531.04 Per il calcolo delle PC, l’importo delle parti di sostanza cui 1/26 si è rinunciato va ridotto annualmente di 10 000 franchi258.

Il valore delle parti di sostanza al momento della rinuncia è riportato invariato al 1° gennaio dell’anno seguente e in seguito ridotto ogni anno. La riduzione è tuttavia applicabile soltanto a partire dal 1° gennaio 1990 (v. esempio nell’allegato 14.5).

3531.05 La riduzione di 10 000 franchi è applicabile una sola volta 1/26 all’anno. Se una persona rinuncia più volte a parti di so-

stanza, i singoli importi non vengono ridotti separatamente (v. esempio nell’allegato 14.5).

3531.06 Quando è presentata una nuova richiesta di PC, il servi-1/26 zio PC verifica se vi è stata una rinuncia a parti di so-

stanza. Nell’ambito del riesame di PC correnti, questa verifica non è necessaria, se dal momento della presentazione della richiesta di PC o dall’ultimo riesame periodico la sostanza è diminuita di meno di 10 000 franchi all’anno.

3.5.3.2 Rinuncia in caso di alienazione

3532.01 Vi è rinuncia in caso di alienazione se:

1/21 – una persona aliena parti di sostanza senza esservi giu-

ridicamente tenuta; e

256 DTF 139 V 505 consid. 2; sentenza del TFA P 30/06 del 5. febbraio 2007 consid. 3.5 e 4.

257 Sentenza del TF 8C_119/2024 del 8 gennaio 2025 consid. 6.3.

258 17e cpv. 1 OPC-AVS/AI (ex art. 17a, in vigore dal 1° gennaio 1990).

160

– la controprestazione è inferiore al 90 per cento della prestazione259.

3532.02 L’importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde 1/21 alla differenza tra il valore della prestazione e quello della

controprestazione260.

3532.03 Per obbligo giuridico s’intende un obbligo derivante da 1/21 norme giuridiche o sentenze giudiziarie261. Si può trattare

ad esempio del pagamento di una pena pecuniaria, di un’indennità in capitale in caso di divorzio o di un’imposta diretta.

3532.04 Il momento della rinuncia è determinante per la valuta-1/21 zione della sostanza alienata e dell’eventuale contropre-

stazione.

Alienazione di un immobile

3532.05 In caso di alienazione di un immobile, il valore venale (va-1/21 lore di mercato) è determinante per stabilire se si è in pre-

senza di una rinuncia a parti di sostanza. Questo valore non è applicato soltanto se sussiste per legge il diritto di acquistare l’immobile a un valore inferiore262. Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di ripartizione263.

3532.06 Se l’ipoteca gravante su un immobile alienato è presa a 1/21 carico interamente o in parte dal nuovo proprietario, l’am-

montare del debito assunto da quest’ultimo costituisce una parte della controprestazione.

259 Art. 17b lett. a OPC-AVS/AI.

260 Art. 17c OPC-AVS/AI.

261 DTF 122 V 394.

262 Art. 17a cpv. 5 OPC-AVS/AI.

263 Art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI.

161

3532.07 Se l’immobile è ceduto in cambio di un diritto di usufrutto 1/21 o di abitazione, il valore annuo capitalizzato del diritto co-

stituisce una parte della controprestazione. Il valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese effettivamente sostenute dal beneficiario di PC in relazione all’esercizio del diritto di usufrutto o di abitazione. Per la determinazione del valore locativo ci si deve basare sul reddito effettivamente conseguibile con la locazione dell’immobile, ossia su una pigione a prezzo di mercato264.

3532.08 Le prestazioni periodiche – in particolare i diritti di usu-1/21 frutto e di abitazione – vanno capitalizzate secondo la

«Tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie»265 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. A questo proposito si rinvia all’esempio di calcolo nell’allegato 14.3.

Diminuzione non comprovata della sostanza

3532.09 Quando si rileva una diminuzione considerevole della so-1/21 stanza e il beneficiario non può comprovare lo scopo per

il quale è stato utilizzato il denaro, per principio si deve presumere una rinuncia alla sostanza.

3532.10 Se negli anni in cui si è verificata la diminuzione della so-1/21 stanza il beneficiario di PC e i suoi familiari disponevano

di un reddito sufficiente, l’importo della rinuncia alla sostanza corrisponde a quello della diminuzione della sostanza.

Se invece disponevano di un reddito insufficiente, si considera rinuncia alla sostanza unicamente la differenza tra la diminuzione non comprovata della sostanza e la parte della sostanza che si è dovuta consumare per il sostentamento.

264 Sentenza del TFA P 80/99 del 16 febbraio 2001.

265 DTF 122 V 394 consid. 4b, pag. 399.

162

3532.11 Il reddito è considerato sufficiente se è superiore a un im-1/21 porto forfettario applicabile per il sostentamento e insuffi-

ciente se è inferiore. Per la determinazione dell’importo forfettario applicabile e del reddito, occorre tenere conto del beneficiario di PC, del suo coniuge e dei figli che al momento della rinuncia alla sostanza erano minorenni o, se in formazione, non avevano ancora compiuto i 25 anni di età.

3532.12 L’importo forfettario per il sostentamento viene determi-1/21 nato moltiplicando l’importo destinato alla copertura del

fabbisogno generale vitale di una persona sola secondo l’allegato 5.1 per il relativo fattore secondo l’allegato 8.

3532.13 L’importo forfettario va aumentato dei contributi di mante-1/21 nimento secondo il diritto di famiglia dovuti ed effettiva-

mente versati. Se nella sentenza di divorzio è stato stabilito un contributo di mantenimento comune per il coniuge e i figli, nella scelta del fattore secondo l’allegato 8 non si tiene conto dei figli.

3532.14 Sono computate quale reddito tutte le prestazioni periodi-1/21 che, incluse le entrate di cui all’articolo 11 capoverso 3

LPC. Ne è escluso il valore locativo dell’abitazione ad uso proprio. Il reddito netto da attività lucrativa va computato integralmente, vale a dire senza deduzione di una franchigia né riduzione di un terzo o del 20 per cento.

3532.15 La parte di sostanza che si è dovuta consumare per il 1/21 mantenimento a causa di un reddito insufficiente corri-

sponde alla differenza tra l’importo forfettario applicabile per il mantenimento, inclusi i contributi di mantenimento, e il reddito effettivo (v. esempi di calcolo nell’alle-

gato 14.4).

163

3.5.3.3 Dispendio eccessivo della sostanza

Principio

3533.01 Le disposizioni di questo capitolo sono applicabili soltanto 1/21 alle riduzioni della sostanza verificatesi dal 1° gennaio

2021 in poi266.

3533.02 Vi è dispendio eccessivo della sostanza se:

1/21 – nel periodo da considerare una persona ha speso la

sua sostanza in misura eccessiva; e

– non vi sono motivi che giustificano il dispendio eccessivo della sostanza.

3533.03 L’importo della rinuncia alla sostanza corrisponde alla dif-1/21 ferenza tra il dispendio della sostanza effettivo e quello

consentito (v. N. 3533.27 segg.).

Periodo da considerare

3533.04 Per i beneficiari di una rendita per superstiti dell’AVS o di 1/21 una rendita AI il periodo da considerare decorre dal

1° gennaio dell’anno che segue l’inizio del diritto alla rendita, ma al più presto dal 1° gennaio 2021.

3533.05 Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’AVS il pe-1/21 riodo da considerare inizia dieci anni prima della nascita

del diritto alla rendita267 È determinante il 1° gennaio dell’anno seguente il mese che precede di dieci anni la nascita del diritto alla rendita (v. esempi nell’alle-

gato 14.4). Il periodo da considerare decorre però al più presto dal 1° gennaio 2021268.

266 Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), cpv. 3 LPC.

267 Art. 11a cpv. 4 LPC.

268 Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), cpv. 2 LPC.

164

3533.06 Nel caso delle coppie sposate, per l’inizio del periodo da 1/21 considerare ci si deve basare sul primo coniuge avente

diritto alla rendita (v. esempi nell’allegato 14.4).

3533.07 Il periodo da considerare termina il 31 dicembre dell’anno 1/21 che precede l’anno civile per il quale è effettuato il calcolo

delle PC.

Dispendio eccessivo della sostanza

3533.08 Il dispendio della sostanza è ritenuto eccessivo se nel pe-1/21 riodo da considerare una persona ha speso all’anno oltre

il 10 per cento della sua sostanza. Se la sostanza non supera 100 000 franchi, il limite è di 10 000 franchi

all’anno269.

3533.09 Se nel periodo da considerare si verifica una rinuncia in 1/24 seguito ad alienazione di parti di sostanza secondo il nu-

mero 3.5.3.2, questa sostanza alla quale si è rinunciato va dedotta dal dispendio della sostanza effettivo (v.

esempio di calcolo c nell’allegato 14.4).

3533.10 Per determinare il dispendio della sostanza consentito nel 1/24 periodo da considerare, si calcola separatamente il di-

spendio consentito per ogni anno civile del periodo da considerare. I singoli importi annui sono poi sommati (v. esempi nell’allegato 14.4).

3533.11 Se il dispendio effettivo della sostanza nel periodo da 1/21 considerare è inferiore al dispendio consentito, non sussi-

ste alcuna rinuncia alla sostanza. Se invece è superiore, va valutato se per il dispendio eccessivo della sostanza vi sia uno dei motivi giustificativi di cui ai N. 3533.12– 3533.26.

269 Art. 11a cpv. 3 LPC.

165

Motivi giustificativi – Principio

3533.12 Sono considerati motivi giustificativi segnatamente:

1/21 – il sostentamento (v. N. 3533.13–3533.19);

– le riduzioni della sostanza dovute a un altro valido motivo (v. N. 3533.20–3533.24);

– le perdite di sostanza involontarie (v. N. 3533.25);

– il dispendio di versamenti a titolo di riparazione morale (v. N. 3533.26)270.

– Sostentamento

3533.13 Nel caso delle persone con un reddito insufficiente si pre-1/21 sume che una parte della sostanza debba essere spesa

per il sostentamento. Il beneficiario di PC non è tenuto a comprovare queste spese. Il servizio PC deve computare da sé un determinato importo.

3533.14 Questo importo corrisponde:

1/21 – per il periodo precedente la riscossione delle PC, alla

differenza tra un importo forfettario per il sostentamento in funzione del numero di persone e le entrate effettive del beneficiario di PC e dei suoi familiari (v. esempi nell’allegato 14.4);

– per il periodo della riscossione delle PC, al consumo della sostanza secondo il capitolo 3.4.4.1.

3533.15 L’importo forfettario per il sostentamento viene determi-1/21 nato moltiplicando l’importo destinato alla copertura del

fabbisogno generale vitale di una persona sola secondo l’allegato 5.1 per il relativo fattore secondo l’allegato 8.

3533.16 Per la determinazione dell’importo forfettario applicabile e 1/21 del reddito, occorre tenere conto del beneficiario di PC,

del suo coniuge e dei figli che al momento della rinuncia

270 Art. 17d cpv. 3 OPC-AVS/AI.

166

alla sostanza erano minorenni o, se in formazione, non avevano ancora compiuto i 25 anni di età.

3533.17 L’importo forfettario va aumentato dei contributi di mante-1/21 nimento secondo il diritto di famiglia dovuti ed effettiva-

mente versati. Se nella sentenza di divorzio è stato stabilito un contributo di mantenimento comune per il coniuge e i figli, nella scelta del fattore secondo l’allegato 8 non si tiene conto dei figli.

3533.18 Sono computate quale reddito tutte le prestazioni periodi-1/21 che, incluse le entrate di cui all’articolo 11 capoverso 3

LPC. Ne è escluso il valore locativo dell’abitazione ad uso proprio. Il reddito da attività lucrativa va computato integralmente, vale a dire senza deduzione di una franchigia né riduzione di un terzo o del 20 per cento.

3533.19 Gli importi di cui al N. 3533.14 si applicano anche nei casi 1/21 in cui è comprovato che il beneficiario di PC e i suoi fami-

liari hanno speso di più per il sostentamento.

– Riduzioni della sostanza dovute a un altro valido motivo

3533.20 Le riduzioni della sostanza sono considerate giustificate, 1/21 se riconducibili a uno dei motivi seguenti271:

– spese destinate a preservare il valore di immobili;

– spese per cure dentarie;

– spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali;

– spese per il conseguimento del reddito di un’attività lucrativa;

– spese per la formazione e la formazione continua professionali.

3533.21 Queste spese devono essere comprovate dal beneficiario

di PC.

271 Art. 17d cpv. 3 LPC.

167

Le spese destinate a preservare il valore di immobili costituiscono un valido motivo soltanto se il beneficiario di PC ha la proprietà o l’usufrutto dell’immobile ed è tenuto a provvedere alla manutenzione del medesimo. Deve trattarsi di spese per la manutenzione vera e propria dell’immobile; quelle effettuate per aumentarne il valore non possono essere considerate.

3533.22 Le spese per cure dentarie e quelle legate a malattia e in-1/21 validità non coperte da assicurazioni sociali compren-

dono:

– tutte le spese per medicamenti prescritti da un medico e per le cure prestate in Svizzera o all’estero;

– tutte le spese per soggiorni in istituti e ospedali.

Queste spese non devono adempiere i criteri di semplicità, economicità e appropriatezza.

3533.23 Per le spese riconosciute per il conseguimento del reddito 1/21 si applicano i principi della legislazione sull’imposta canto-

nale diretta.

3533.24 Le spese per la formazione e la formazione continua pro-1/21 fessionali comprendono le spese per la prima o la se-

conda formazione professionale e la formazione continua professionale. Sono determinanti le spese effettive comprovate. Eventuali limiti massimi secondo la legislazione sull’imposta cantonale diretta non vanno considerati.

– Perdite di sostanza involontarie

3533.25 Sono considerate perdite di sostanza involontarie soltanto 1/21 quelle non dovute a dolo o negligenza grave del benefi-

ciario di PC, quali ad esempio le perdite impreviste in borsa o derivanti dal mancato rimborso di un credito.

Queste perdite devono essere comprovate dal beneficiario di PC.

168

– Versamenti a titolo di riparazione morale

3533.26 Per versamenti a titolo di riparazione morale si intendono 1/21 le riparazioni morali, sia secondo il diritto civile che se-

condo il diritto pubblico, ricevute da una persona prima o durante la riscossione delle PC in qualità di vittima di un reato, di una lesione della personalità o di una misura coercitiva a scopo assistenziale o un collocamento extrafamiliare. Vi rientrano:

– le riparazioni secondo l’articolo 47 o 49 CO;

– le riparazioni morali secondo l’articolo 22 LAV;

– il contributo di solidarietà secondo l’articolo 4 capoverso 1 LMCCE.

Determinazione della sostanza cui si è rinunciato

3533.27 Se il dispendio effettivo della sostanza nel periodo da 1/21 considerare è superiore al dispendio consentito secondo

il N. 3533.08, dal dispendio eccessivo della sostanza – ovvero dalla differenza tra il dispendio effettivo e quello consentito – vanno dedotti dapprima le spese per provvedere al sostentamento di cui al N. 3533.14 ed eventuali versamenti a titolo di riparazione morale di cui al

N. 3533.26.

3533.28 Successivamente, se resta ancora un importo residuo, ne 1/21 vanno dedotte le riduzioni della sostanza dovute a un al-

tro valido motivo di cui al N. 3533.20 e le perdite di sostanza involontarie di cui al N. 3533.25.

3533.29 L’eventuale importo ancora residuo è considerato quale 1/21 rinuncia alla sostanza. Questa va computata dal 1° gen-

naio dell’anno che segue l’anno civile in cui si è verificato il dispendio eccessivo della sostanza (v. esempio a nell’allegato 14.4).

169

3.5.4 soppresso

3.6 Calcolo delle PC in casi speciali

3.6.1 Calcolo delle PC per le persone che ricevono

una rendita ridotta perché colpevoli di aver cau-

sato l’evento assicurato

3610.01 Se la rendita AVS o AI è stata ridotta perché l’assicurato 1/21 è colpevole di aver causato l’evento assicurato, le PC non

vanno ridotte. Per il calcolo della PC annua va computata la rendita effettivamente versata, ossia quella ridotta272.

3610.02 soppresso

1/21

3.6.2 Calcolo delle PC per le persone soggette all’ese-

cuzione di pene o misure

3.6.2.1 Principio

3621.01 Le disposizioni di questo capitolo si applicano esclusiva-1/22 mente ai casi in cui la persona beneficiaria di PC o un’al-

tra persona inclusa nel calcolo delle PC

– alloggia 24 ore su 24 in un’istituzione per l’esecuzione di pene o misure (esecuzione in regime chiuso o aperto, carcerazione preventiva o di sicurezza, misure stazionarie); o

– trascorre le ore di tempo libero e di riposo in un’istituzione per l’esecuzione di pene o misure (semiprigionia o lavoro esterno).

3621.02 Le disposizioni di questo capitolo non si applicano se il 1/22 condannato trascorre a casa le ore di tempo libero e di ri-

poso per la durata dell’esecuzione della pena o della misura (sorveglianza elettronica, lavoro di pubblica utilità).

272 Messaggio concernente la 3a revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AL (3a revisione delle PC) del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1085).

170

In questi casi le PC continuano a essere calcolate secondo le regole previste per le persone che vivono a casa.

3621.03 I casi in cui una parte dell’esecuzione della pena o della 1/22 misura avviene in alloggio esterno vanno sottoposti

all’UFAS. Questo vale anche per i casi in cui dalla persona soggetta all’esecuzione della pena o della misura si esige una partecipazione alle spese di esecuzione.

3.6.2.2 Persona soggetta all’esecuzione di pene o mi-

sure

Principio

3622.01 Per una persona soggetta all’esecuzione di una pena o di 1/22 una misura, l’importo delle PC va calcolato e versato solo

se durante l’esecuzione continua a essere versata la prestazione di base (v. cap. 2.6.2).

3622.02 Per le persone soggette all’esecuzione di pene o misure, 1/22 le PC vanno calcolate secondo le regole le persone che

vivono in istituto, conformemente alle disposizioni seguenti.

3622.03 Il calcolo per le persone che vivono in un istituto viene ef-1/22 fettuato dall’inizio del mese che segue l’inizio dell’esecu-

zione e dura sino alla fine del mese che precede la liberazione dall’esecuzione della pena o della misura.

Spese

3622.04 Le spese riconosciute si basano sul capitolo 3.3, con le 1/22 deroghe seguenti.

3622.05 Per la tassa giornaliera secondo il capitolo 3.3.2 va com-1/22 putato un importo di 0 franchi.

171

3622.06 Per le persone sole, la pigione e le relative spese acces-1/22 sorie vanno computate come spesa supplementare con-

formemente alle disposizioni del capitolo 3.2.3 per il lasso di tempo seguente:

– se l’esecuzione della pena o della misura dura prevedibilmente meno di un anno, per l’intera durata dell’esecuzione;

– se l’esecuzione della pena o della misura dura prevedibilmente più di un anno, durante il termine di disdetta, ma al massimo per sei mesi dopo il passaggio al calcolo per le persone che vivono in un istituto.

Redditi

3622.07 I redditi computabili si basano sul capitolo 3.4, con le de-1/22 roghe seguenti.

3622.08 Se durante l’esecuzione della pena o della misura la per-1/22 sona percepisce una retribuzione del lavoro, questa va

considerata nel calcolo delle PC secondo quanto segue:

– la parte della retribuzione di cui la persona può disporre liberamente durante l’esecuzione va computata come reddito secondo le regole per il computo del reddito da attività lucrativa conformemente al capitolo 3.4.2;

– la parte della retribuzione di cui la persona non può disporre liberamente durante l’esecuzione (riserva), va considerata nella sostanza dopo la liberazione dall’esecuzione.

3.6.2.3 Familiari

3623.01 Le PC per i familiari di una persona che subisce una pena 1/22 o misura vanno stabilite secondo le basi di calcolo prece-

denti, escludendo le spese della persona detenuta.

3623.02 Invece dell’importo destinato alla copertura del fabbiso-1/22 gno generale vitale per le coppie sposate, per il coniuge

della persona detenuta va computato l’importo per le persone sole. Per i figli sono applicabili gli importi normali.

172

3623.03 La pigione massima per il coniuge che vive a casa e i figli 1/22 è determinata conformemente ai capitoli 3.2.3.2 e 3.2.3.4

nonché all’allegato 5.2; ai fini della determinazione delle dimensioni dell’economia domestica secondo il

N. 3232.07, la persona detenuta viene considerata per i primi 12 mesi dell’esecuzione della pena o della misura. Successivamente l’importo della pigione massima è stabilito in funzione delle dimensioni effettive dell’economia domestica. La prevista riduzione della pigione massima va segnalata al coniuge al momento in cui la sua quota delle PC è ricalcolata conformemente ai N. 3520.01 segg.

3623.04 Se la prestazione di base è stata sospesa per la durata 1/22 dell’esecuzione della pena o della misura, nel calcolo

delle PC per i familiari vanno considerati i redditi effettivi della persona detenuta, tranne l’eventuale remunerazione del lavoro.

Se la prestazione di base non è stata sospesa, l’eventuale eccedenza dei redditi risultante dal calcolo delle PC per la persona detenuta va considerata nel calcolo delle PC per i familiari.

3.6.3 Calcolo delle PC per i membri di comunità reli-

giose

3.6.3.1 Principio

3631.01 Di regola, i membri di comunità religiose non hanno diritto 1/21 alle PC (v. N. 2630.04). Nel caso dei membri bisognosi di

cure che ricevono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato dell’AVS o dell’AI può tuttavia essere eseguito un calcolo semplificato per le persone che vivono in un istituto conformemente alle disposizioni seguenti (per la determinazione del domicilio, v. cap. 1.4.1).

173

3.6.3.2 Spese riconosciute dei membri di comunità re-

ligiose

3632.01 Quale spesa può essere riconosciuta unicamente la tassa 1/21 giornaliera. Le altre spese non possono essere conside-

rate, poiché continuano a essere a carico dell’ordine religioso.

3632.02 Se un membro di una comunità religiosa soggiorna in un 1/21 istituto che non appartiene alla medesima o non ha uno

stretto legame con essa, per il calcolo delle PC è computabile la tassa giornaliera fino a concorrenza di un eventuale importo massimo cantonale (N. 3320.02).

3632.03 Se un membro di una comunità religiosa è curato all’in-1/25 terno della medesima, per il calcolo delle PC è computa-

bile la tassa giornaliera fatturata, ma al massimo

230 franchi al giorno.

3.6.3.3 Redditi computabili dei membri di comunità religiose

3633.01 Sono computate come redditi tutte le entrate dei membri 1/21 di comunità religiose bisognosi di cure.

3633.02 Per il computo dell’assegno per grandi invalidi si applica il 1/21 N. 3457.01. Se un membro è curato all’interno della co-

munità, l’assegno per grandi invalidi va sempre computato come reddito.

3633.03 Nel calcolo va computato l’importo per il fabbisogno gene-1/21 rale vitale per le persone sole quale prestazione derivante

da una convenzione analoga al contratto di vitalizio o quale reddito in natura.

174

3.6.4 Calcolo delle PC in caso di soggiorno non conti-

nuato in un istituto

3640.01 Se una persona che vive in un istituto (p. es. un laborato-1/21 rio) non trascorre tutti i giorni nel medesimo e questi

giorni non vengono fatturati, per ogni giorno non trascorso nell’istituto può essere computato come spesa 1/20 dell’importo minimo mensile della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoverso 5 LAVS. Questo importo include, tra l’altro, le spese di vitto e alloggio, ragion per cui non può essere computata alcuna spesa di pigione.

3640.02 È anche possibile che l’istituto fatturi 365 giorni e rimborsi 1/21 all’assicurato un importo forfettario per ciascun giorno non

trascorso nella struttura.

3.6.4.1 soppresso

3.6.4.2 soppresso

3.6.4.3 soppresso

3.6.4.4 soppresso

3.6.4.5 soppresso

3.6.4.6 soppresso

3.7 Importo della PC annua

3.7.1 Principio

3710.01 L’importo della PC annua corrisponde all’eccedenza delle 1/21 spese riconosciute di tutte le persone incluse nel calcolo

rispetto ai loro redditi computabili.

175

3710.02 Per quanto concerne la limitazione della PC annua delle 1/21 persone per le quali è previsto un termine d’attesa di cin-

que anni si rinvia al capitolo 2.4.5.

3.7.2 Importo minimo

3720.01 I beneficiari di PC ricevono un importo complessivo (PC e 1/21 importo differenziale) pari almeno al più elevato degli im-

porti seguenti:

– la riduzione individuale dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone nella regione di premi e nel gruppo di età in questione che non beneficiano né delle PC né dell’aiuto sociale;

– il 60 per cento del premio medio (per gli importi v. l’allegato 5.6)273.

3720.02 Per la determinazione dell’importo minimo delle PC, è de-1/21 terminante il luogo di domicilio o dimora della persona in-

teressata.

3720.03 Se nel calcolo della PC annua sono incluse più persone, 1/21 per ciascuna di esse va determinato quale dei due importi

applicare.

3720.04 Nel caso delle persone la cui eccedenza delle spese di 1/21 cui al N. 3710.01 e il cui premio effettivo dell’assicura-

zione malattie secondo il N. 3240.01 sono inferiori al più elevato di questi importi, l’importo complessivo della PC annua è pari soltanto all’importo del premio effettivo dell’assicurazione malattie o all’eccedenza delle spese, se quest’ultima è più elevata del primo.

273 Art. 9 cpv. 1 LPC.

176

3.7.3 Arrotondamento

3730.01 Gli importi mensili della PC annua vanno arrotondati al 1/21 franco superiore, previa deduzione dell’importo per il pre-

mio dell’assicurazione malattie274.

3.7.4 Momento dell’aumento, della riduzione o della soppressione della PC annua nel corso dell’anno

3.7.4.1 Principio

3741.01 In caso di cambiamento della comunità di persone su cui 1/21 si basa il calcolo delle PC e di modifica della rendita

AVS/AI, la PC annua va aumentata, ridotta o soppressa anche nel corso dell’anno civile.

3741.02 La PC annua va aumentata, ridotta o soppressa nel corso 1/21 dell’anno civile anche in caso di diminuzione o aumento

notevole, per un periodo presumibilmente prolungato,

delle spese riconosciute e dei redditi o della sostanza computabili per legge. Si può rinunciare all’adeguamento della PC annua, se la sua variazione ammonta a meno di 120 franchi. Sono determinanti le nuove spese e i nuovi redditi duraturi, convertiti in importi annui, e la sostanza disponibile al momento del cambiamento.

3741.03 A richiesta, la PC annua può essere ricalcolata in base al 1/21 consumo della sostanza effettivo, ma soltanto una volta

all’anno275. Si può rinunciare all’adeguamento della PC annua, se la sua variazione ammonta a meno di 120 franchi.

274 Art. 26b cpv. 1 OPC-AVS/AI.

275 RCC 1990 pag. 430 consid. 2d; art. 25 cpv. 3 OPC-AVS/AI.

177

3.7.4.2 Aumento della PC annua

3742.01 In caso di aumento della PC annua nel corso dell’anno, il 1/21 nuovo importo va per principio versato dall’inizio del mese

in cui è stato comunicato il cambiamento all’origine dell’aumento, ma al più presto a partire dal mese in cui esso interviene.

3742.02 Se, retroattivamente, le spese riconosciute subiscono un 1/21 aumento o i redditi computabili subiscono una diminu-

zione (p. es. aumento dei contributi di mantenimento su decisione giudiziaria o riduzione retroattiva della rendita PP), la PC annua va adeguata e versata retroattivamente a partire dal momento del cambiamento della situazione economica, a condizione che il beneficiario di PC abbia comunicato il cambiamento subito dopo che ne è venuto o sarebbe potuto venirne a conoscenza276.

3742.03 Se la rendita dell’AVS o dell’AI è ridotta mediante deci-1/21 sione o in seguito a un adeguamento delle rendite, la PC

annua va aumentata (retroattivamente) a partire dal momento della riduzione della rendita, a condizione che il beneficiario di PC la comunichi entro sei mesi.

3742.04 Se la comunità di persone su cui si basa il calcolo delle 1/21 PC subisce un cambiamento senza influenza sulla ren-

dita, la PC annua va aumentata (retroattivamente) dall’inizio del mese seguente quello in cui è avvenuto il cambiamento.

3742.05 In caso di ammissione in un istituto o di aumento delle 1/21 spese per il soggiorno in un istituto, la PC annua va ade-

guata e versata (retroattivamente) a partire dal momento dell’insorgenza o dell’aumento delle spese, a condizione che siano state rispettate le scadenze di cui al capitolo 3.7.4.4.

276 Sentenza del TFA P 51/04 del 22 aprile 2005.

178

3742.06 Per i figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, le PC 1/21 vanno aumentate d’ufficio dal mese seguente il compi-

mento degli 11 anni di età.

3.7.4.3 Riduzione o soppressione della PC annua

3743.01 Se, a causa di una diminuzione importante dell’ecce-1/21 denza delle spese di cui al N. 3741.03, la PC annua deve

essere ridotta o soppressa nel corso dell’anno, la riduzione/soppressione diventa effettiva a partire dall’inizio del mese seguente l’emissione della decisione. Sono fatti salvi i N. 3741.02 e 3741.03 e il rimborso delle prestazioni in caso di violazione dell’obbligo di informare. Tale violazione sussiste se le circostanze non permettono di ammettere la buona fede conformemente al capitolo 4.6.5.2.

3743.02 In caso di concessione di una rendita AVS o AI più ele-1/21 vata, la PC annua va in ogni caso ridotta o soppressa (re-

troattivamente) dal momento della modifica della rendita.

3743.03 Se nel corso dell’anno la comunità di persone su cui si 1/21 basa il calcolo delle PC subisce un cambiamento senza

influenza sulla rendita, la PC annua va ridotta o soppressa dall’inizio del mese seguente quello in cui è avvenuto il cambiamento.

3743.04 In caso di riduzione di una PC corrente versata mensil-1/21 mente in seguito al computo di un reddito minimo a una

persona parzialmente invalida o a una vedova non invalida va osservato il N. 4130.05.

3743.05 Se è computato un reddito minimo conformemente all’arti-1/21 colo 14a o 14b OPC-AVS/AI, va osservato il primo trattino

del N. 3521.21. Se invece è computato un reddito ipotetico da attività lucrativa conformemente al N. 3521.08 va osservato il secondo trattino del N. 3521.21 o, se è computato un reddito ipotetico da attività lucrativa indipendente il terzo trattino del N. 3521.21.

179

3.7.4.4 Termine di presentazione della richiesta per il

computo delle spese di soggiorno in un isti-

tuto

3744.01 Il termine di presentazione della richiesta per il computo 1/21 delle spese di soggiorno in un istituto è di sei mesi:

– in caso di ammissione in un istituto277; e

– per le rendite correnti, in caso di adeguamento della tassa giornaliera, del livello del bisogno di cure o della prestazione dell’assicurazione malattie.

Per il termine di presentazione della richiesta per il computo delle spese di soggiorno in un istituto fino a tre mesi, che sono rimborsate tramite le spese di malattia e d’invalidità, si rinvia al capitolo 5.2.5.

3744.02 In caso di adeguamento retroattivo della tassa giornaliera, 1/21 del livello del bisogno di cure o della prestazione dell’assi-

curazione malattie, il termine di sei mesi per chiedere il computo delle spese di soggiorno nell’istituto inizia a decorrere dal momento in cui il beneficiario di PC è venuto o sarebbe potuto venire a conoscenza del cambiamento.

3.7.4.5 Riesame periodico

3745.01 I servizi incaricati di determinare e versare le PC devono 1/21 riesaminare periodicamente, ma almeno ogni quattro

anni, la situazione economica dei beneficiari.

3745.02 Il riesame è effettuato, di regola, mediante un apposito 1/23 questionario e, se del caso, sulla base dei necessari giu-

stificativi. Prima del riesame, i dati devono essere confermati, come al momento della prima richiesta di prestazioni, ’dall’assicurato, dal suo rappresentante legale o dalla persona legittimata a far valere il diritto (v.

cap. 1.1.2).

277 Art. 12 cpv. 2 LPC.

180

3745.03 Se dal riesame periodico risulta un aumento della PC an-1/21 nua di almeno 120 franchi, esso va applicato dal primo

giorno del mese in cui la modifica è stata notificata ma al più presto dall’inizio del mese in cui è avvenuta. Se invece dal riesame periodico risulta una riduzione di almeno 120 franchi della PC annua, essa diventa effettiva dal mese seguente la nuova decisione. È fatta salva la restituzione delle prestazioni in caso di violazione dell’obbligo di informare. Se la variazione della PC annua ammonta a meno di 120 franchi, si può rinunciare all’adeguamento (v. N. 3741.02 e 3741.03).

3.7.4.6 Rettifica in seguito a revisione

3746.01 Se dalla verifica dell’ufficio di revisione esterno o da un 1/21 controllo dell’UFAS risulta che alcune disposizioni federali

non sono state applicate o sono state applicate in modo errato, la rettifica dei casi rilevati dovrà essere effettuata entro un termine adeguato, salvo se essa è già avvenuta in presenza dei revisori o prima della consegna del rapporto. I casi non rilevati durante la revisione o il controllo vanno rettificati in occasione del successivo riesame periodico effettuato dal servizio PC (v. N. 3745.03)

181

4. Assegnazione mediante decisione, pagamento e ri-

chiesta di restituzione della PC annua

4.1 Decisione

4.1.1 Principio

4110.01 La PC annua è assegnata mediante una decisione scritta

motivata contenente l’indicazione dei rimedi giuridici.

4110.02 Se la persona che ha presentato la richiesta non ha diritto

alle PC, la decisione deve contenere la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici.

4110.03 In caso di soppressione della PC annua, va emessa una

decisione contenente la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici.

4.1.2 Destinatari

4120.01 La decisione va notificata alla persona o all’autorità che

ha presentato la richiesta (per quanto concerne le persone e le autorità legittimate, v. N. 1120.01 segg.). Se questa non corrisponde alla persona avente diritto o che dà diritto alla PC, la decisione va notificata anche a quest’ultima.

4120.02 Se la PC non è versata alla persona avente diritto o che

dà diritto alle PC (p. es. il figlio che vive in comunione domestica con il genitore separato), una copia della decisione va notificata anche alla persona o all’autorità cui è versata la PC.

4.1.3 Contenuto e motivazione

4130.01 La decisione stabilisce l’ente erogatore, il beneficiario e le

modalità di versamento della prestazione. In caso di cambiamento dell’ente erogatore o del beneficiario, il servizio PC informa gli interessati.

182

4130.02 Se con la medesima decisione sono assegnate anche

prestazioni finanziate con fondi cantonali o comunali, le diverse prestazioni devono essere indicate separatamente.

4130.03 Alla decisione deve essere allegato il foglio di calcolo

compilato per la determinazione dell’importo mensile delle PC.

4130.04 In caso di riduzione o soppressione di una PC annua, la

relativa decisione deve revocare l’effetto sospensivo a un’eventuale opposizione.

4130.05 La riduzione di una PC corrente in seguito al conteggio di

un reddito minimo secondo il N. 3521.04 (persone parzialmente invalide) o 3521.05 (vedove non invalide) ha effetto solo sei mesi dopo il recapito della relativa decisione278.

4130.06 In questi casi si può, per esempio, emanare una deci-

sione contenente due dispositivi. Il primo stabilisce che il diritto alla PC (senza computo del reddito minimo) scade alla fine del sesto mese successivo alla notifica della decisione oppure, nel caso di cui al N. 3521.08, al massimo dopo 12 mesi. Il secondo decreta che il diritto alla PC ridotta (in seguito al computo del reddito minimo) inizia a partire dal mese successivo. La riduzione deve essere motivata (p. es. computo di un reddito minimo secondo l’articolo 14a cpv. 2 o 14b OPC-AVS/AI). Vanno inoltre indicate le voci di calcolo che hanno subìto modifiche e l’ammontare delle medesime. Ciascuno dei dispositivi deve indicare il rispettivo importo mensile delle PC. Per entrambe le parti della decisione vale lo stesso termine d’impugnazione.

4130.07 Se un elemento del calcolo cambia e si rende quindi ne-

cessaria una correzione, conformemente alle disposizioni del capitolo 3.7.4.1, prima che diventi effettiva la riduzione

278 Art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

183

di una PC corrente decretata in seguito al computo un reddito minimo, i due importi mensili delle PC vanno adeguati mediante decisione. Il decorso del termine di sei mesi prosegue nonostante la nuova decisione.

4.1.4 Durata di validità della decisione

4140.01 La decisione relativa a una PC annua resta valida fino a

che le condizioni determinanti il diritto non cambino in misura giuridicamente notevole e non venga emanata una nuova decisione. Il cambiamento è notevole se il diritto si estingue o se l’importo dovuto subisce una modifica.

4.1.5 Rettifica della decisione

4150.01 Se dopo l’emanazione della decisione risulta che l’importo

assegnato al beneficiario è errato, si deve emanare una nuova decisione. Per la richiesta di rimborso delle prestazioni percepite indebitamente si rinvia al capitolo 4.6.

4150.02 Per l’annullamento e la modifica di una decisione si rinvia

al capitolo 4.8.

4.1.6 Durata di trattamento

4160.01 La decisione sul diritto alla PC annua e sull’importo della 1/21 medesima deve essere presa per principio entro 90 giorni

dal ricevimento della relativa domanda279.

4160.02 Questo termine si applica ai casi in cui l’assicurato adem-1/21 pie completamente il suo obbligo di collaborare, ovvero

quando:

– ha inoltrato tempestivamente tutti i documenti richiestigli; o

279 Art. 21 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

184

– ha fatto quanto ragionevolmente esigibile da lui per ricevere i documenti richiesti.

4160.03 Se il termine non può essere rispettato, devono essere 1/21 versati anticipi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LPGA,

a condizione che il diritto sia verosimilmente comprovato280.

4.2 Versamento della PC annua

4.2.1 Principio

4210.01 Dalla PC annua di cui al N. 3110.01 è dedotto l’importo 1/21 annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-

sanitarie (premio effettivo o premio medio). L’importo residuo è diviso per 12 e versato mensilmente.

4210.02 Il versamento deve essere effettuato entro il 20° giorno 1/12 del mese281.

4210.03 L’importo annuo per l’assicurazione obbligatoria delle 1/21 cure medico-sanitarie (premio effettivo o premio medio)

va versato all’assicuratore malattie282.

4210.04 soppresso

1/14

4.2.2 Versamento all’assicuratore malattie

4220.01 Se la PC annua è inferiore all’importo per l’assicurazione 1/21 obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premio effettivo o

premio medio), all’assicuratore malattie è versato unicamente l’importo della PC annua283.

280 Art. 21 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

281 Art. 19 cpv. 3 LPGA; DTF 127 V 1; Sentenza del TF 8C_346/2007 del 4 agosto 2008, consid. 6.2.

282 Art. 21a cpv. 3LPC.

283 Art. 21a cpv. 2 LPC.

185

4220.02 Nei casi in cui l’eccedenza delle spese risultante dal cal-1/21 colo comune delle PC per le coppie sposate e le persone

con figli è superiore all’importo minimo della PC di cui al N. 3720.01, ma inferiore all’importo del premio dell’assicurazione malattie (premio effettivo o premio medio), l’importo della PC va ripartito come segue tra le persone incluse nel calcolo delle PC e versato all’assicuratore o agli assicuratori malattie:

– innanzitutto a ogni persona va imputato l’importo minimo della PC di cui al N. 3720.01 che le spetta;

– successivamente, l’importo residuo (differenza tra la somma degli importi minimi delle PC e l’eccedenza delle spese risultante dal calcolo comune delle PC) va ripartito tra le persone in questione in proporzione alla differenza tra l’importo del premio dell’assicurazione malattie e l’importo minimo della PC (v. esempio di calcolo nell’allegato 16.1).

4220.03 soppresso

1/21

4220.04 soppresso

1/21

4.2.3 Versamento a coniugi non separati

4230.01 La PC annua, dedotto il premio dell’assicurazione malat-1/21 tie, è versata al coniuge che determina il diritto alle PC.

4230.02 Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell’AVS 1/21 o dell’AI, la PC annua, dedotto il premio dell’assicura-

zione malattie, è ripartita equamente tra i due e versata loro separatamente in quote mensili. La regola di arrotondamento di cui al N. 3730.01 si applica per analogia.

4230.03 I coniugi possono chiedere congiuntamente in ogni mo-1/21 mento che la PC annua, dedotto il premio dell’assicura-

zione malattie, sia versata interamente a uno solo di loro. Ciascun coniuge può chiedere in qualsiasi momento il versamento separato.

186

Sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie imposte dal diritto civile.

4230.04 Per il versamento alle coppie sposate in cui almeno uno 1/21 dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale si rinvia al

N. 4260.01.

4.2.4 Versamento a coniugi separati

4240.01 Se i coniugi sono separati (v. N. 3141.01 e 3141.02), a 1/21 ciascun coniuge è versato l’importo della PC annua risul-

tante dal suo proprio calcolo, dedotto il premio dell’assicurazione obbligatoria dell’ assicurazione malattie .

4240.02 soppresso

1/21

4.2.5 Versamento della quota della PC per i figli la cui PC è calcolata separatamente

4250.01 La quota della PC per i figli la cui PC è calcolata separa-1/21 tamente è per principio versata alla stessa persona o ente

cui è versata la rendita per figli.

4250.02 I figli maggiorenni possono esigere di ricevere diretta-1/21 mente la loro quota della PC risultante dal calcolo sepa-

rato284.

4.2.6 Versamento a persone che vivono in un istituto o in un ospedale

4260.01 Nel caso delle coppie sposate in cui almeno uno dei co-1/21 niugi vive in un istituto o in un ospedale, a ciascun co-

niuge è versato l’importo della PC annua risultante dal suo calcolo separato, dedotto il premio dell’assicurazione malattie (v. cap. 3.1.4.2).

284 Analogamente all’art. 71ter cpv. 3 OAVS (in vigore dal 1° gennaio 2011).

187

4260.02 Nel caso delle persone che hanno ceduto al fornitore di 1/24 prestazioni l’importo della PC annua per il soggiorno in un

istituto o in un ospedale, la PC è versata come segue:

– dapprima è versato all’assicuratore l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

– se vi è un importo residuo, alla persona è versato, al massimo, l'equivalente dell’importo considerato nel calcolo delle PC per le spese personali secondo il capitolo 3.3.3 e dell’eventuale pigione secondo i N. 3390.01 e 3390.02;

– se vi è un importo residuo, questo è versato al fornitore di prestazioni fino a concorrenza della tassa giornaliera considerata nel calcolo delle PC secondo il capi-

tolo 3.3.2;

– l’eventuale importo residuo è versato al beneficiario di PC.

4.2.7 Versamento delle PC correnti a terzi

4270.01 Per il versamento a terzi di tutte le prestazioni secondo la 1/23 LPC si applica per analogia l’articolo 1 OPGA. Le disposi-

zioni determinanti figurano al cap. 10.1.3 DR.

4270.02 Per il pagamento di prestazioni arretrate a enti assisten-1/21 ziali che hanno versato anticipi sono applicabili i

N. 4330.01 e 4330.02.

4.2.8 Procedura in caso di impossibilità di eseguire il pagamento delle PC

4280.01 In caso di impossibilità di eseguire il pagamento delle PC 1/21 già assegnate, il diritto ai singoli versamenti si estingue

un anno dopo la scadenza del termine di pagamento285.

285 Art. 22 cpv. 3 OPC-AVS/AI.

188

4.3 Pagamento di PC annue arretrate

4.3.1 Principio

4310.01 In caso di pagamento di una PC annua arretrata – in par-1/21 ticolare nei casi previsti ai N. 2122.01 e 2122.02 (nascita

del diritto alle PC in seguito alla concessione di una rendita dell’AVS o dell’AI, di un assegno per grandi invalidi o di una prestazione transitoria dell’AI), 2123.02 (nascita del diritto alle PC in seguito alla concessione di indennità giornaliere dell’AI), 3152.02 (applicazione retroattiva del calcolo per le persone che vivono in un istituto), 3320.03 (adeguamento retroattivo della tassa giornaliera), 3742.02 (aumento retroattivo delle spese riconosciute o riduzione dei redditi computabili), 3742.03 (riduzione della rendita) o 3742.04 (modifica della comunità di persone) – per principio si deve versare l’intero importo, dedotto l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, al beneficiario di PC o al suo rappresentante legale.

4310.02 Gli arretrati dell’importo per l’assicurazione obbligatoria 1/14 delle cure medico-sanitarie vanno versati all’assicuratore

malattie (v. N. 4210.03).

4310.03 Nel caso delle persone che hanno ceduto al fornitore di 1/21 prestazioni l’importo della PC annua per il soggiorno in un

istituto o in un ospedale, gli arretrati di questo importo vanno versati all’istituto o all’ospedale (v. N. 4260.02).

4.3.2 In caso di decesso dell’avente diritto

4320.01 In caso di decesso dell’avente diritto, i suoi successori 1/13 possono chiedere il pagamento delle PC arretrate entro i

termini previsti ai N. 2122.01, 2122.02, 3320.03, 3742.02 e 3742.03. Le PC arretrate confluiscono nell’asse ereditario.

189

4.3.3 Versamento a terzi di prestazioni arretrate

4330.01 Gli anticipi versati da un ente assistenziale privato o pub-1/16 blico per un determinato periodo possono essere rimbor-

sati direttamente a quest’ultimo fino a concorrenza

dell’importo delle PC arretrate dovute per il medesimo lasso di tempo286 (v. esempio nell’allegato 16.2). Questo è valido anche nei casi in cui il beneficiario PC non è più in vita al momento del pagamento retroattivo287.

4330.02 Possono essere considerate come anticipi direttamente

rimborsabili all’ente assistenziale che li ha versati le prestazioni pagate in vista della concessione di PC e, quindi, destinate alla copertura del bisogno di sostentamento.

4.3.4 Pagamento degli arretrati al servizio competente

per la riduzione dei premi dell’assicurazione ma-

lattie

4340.01 I sussidi per la riduzione dei premi dell’assicurazione ma-1/21 lattie già versati possono essere compensati con gli arre-

trati dell’importo annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dovuti all’assicuratore malattie conformemente al N. 4210.03, se i rispettivi periodi coincidono288.

4340.02 Il servizio PC informa il servizio competente per la ridu-1/12 zione dei premi dell’assicurazione malattie che procederà

al pagamento di arretrati della PC annua e lo invita a presentare un’eventuale richiesta di compensazione entro 30 giorni.

286 VSI 1995 pag. 200 = DTF 121 V 17.

287 DTF 141 V 264.

288 Art. 22 cpv. 5 OPC-AVS/AI.

190

4340.03 I sussidi possono essere interamente compensati con gli 1/12 arretrati. Non occorre quindi verificare che sia garantito il

minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo289.

4340.04 soppresso

1/14

4.4 Anticipi

4400.01 In casi eccezionali possono essere concessi anticipi sulla

PC annua. Essi vanno calcolati nel modo più realistico possibile.

4.5 Interessi di mora

4.5.1 Principio

4510.01 Se una prestazione non è versata entro 24 mesi dalla na-

scita del diritto, sono dovuti interessi di mora. Il diritto ai medesimi nasce tuttavia al più presto 12 mesi dopo la presentazione della richiesta di PC290.

4510.02 Gli interessi di mora sono computati dal primo giorno del

mese in cui è nato il diritto ai medesimi fino alla fine del mese in cui è emesso l’ordine di pagamento291.

4510.03 Gli interessi di mora devono essere corrisposti d’ufficio,

se l’assicurato ha pienamente adempiuto il suo obbligo di collaborare292. Essi sono dovuti anche se il servizio PC non è colpevole del ritardo.

4510.04 Non sono corrisposti interessi di mora, se l’assicurato non

ha subìto alcun pregiudizio perché le prestazioni che gli spettano sono state anticipate da terzi293. È il caso se:

289 DTF 136 V 286.

290 Art. 26 cpv. 2 LPGA.

291 Art. 7 cpv. 2 OPGA.

292 Art. 26 cpv. 2 LPGA.

293 Art. 26 cpv. 4 LPGA.

191

– enti assistenziali pubblici o privati hanno versato anticipi (v. i N. 4330.01 e 4330.02);

– altri terzi (datore di lavoro, assicurazione di responsabilità civile) hanno versato anticipi in cambio della cessione del diritto alle prestazioni arretrate (art. 22 cpv. 2 LPGA; art. 85bisOAI);

– altre assicurazioni sociali (AMal, AINF, AM) hanno versato prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 70 LPGA;

– organi esecutivi dell’AVS/AI o delle PC hanno effettuato pagamenti a titolo provvisorio.

4.5.2 Prestazioni gravate da interessi di mora

4520.01 Gli interessi di mora sono dovuti soltanto sulle prestazioni

che vengono versate all’avente diritto o ai suoi eredi e sulle prestazioni versate a terzi al fine di garantirne l’impiego appropriato (v. N. 4270.01).

4520.02 Se una parte delle prestazioni arretrate è compensata per

uno dei motivi di cui al N. 4510.04, gli interessi di mora sono dovuti soltanto sull’importo arretrato versato conformemente al N. 4510.03. Gli interessi di mora vanno calcolati sull’importo totale delle prestazioni arretrate e versati in misura corrispondente alla proporzione tra le prestazioni gravate da interesse e l’importo totale delle prestazioni arretrate294.

4520.03 Gli eventuali interessi di mora sono dovuti, sulla totalità

delle prestazioni arretrate, a partire dal 1° gennaio 2003. Per il periodo precedente il 1° gennaio 2003 non sono dovuti interessi di mora.

4.5.3 Calcolo e ammontare degli interessi di mora

4530.01 Gli interessi di mora sono calcolati mese per mese sul to-

tale degli arretrati dovuti fino al mese precedente. Il tasso

294 Art. 7 cpv. 3 OPGA.

192

d’interesse è del 5 per cento all’anno295. Sugli arretrati non sono corrisposti interessi composti.

4530.02 L’interesse di mora è arrotondato secondo la regola gene-

rale stabilita al N. 3730.01.

4.6 Restituzione delle prestazioni percepite indebita-

mente e condono della restituzione

4.6.1 Obbligo di restituzione: principio

4610.01 Le prestazioni percepite indebitamente, in particolare in 1/22 seguito a violazione dell’obbligo di notifica (v. N. 3743.01

in fine) devono essere restituite dal beneficiario di PC, dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi. Questo vale anche per le PC che sono state versate all’assicuratore malattie secondo i N. 4210.02 segg. e 4310.02 o all’istituto secondo i N. 4260.02 e 4310.03.

4610.02 Con il decesso, l’obbligo di restituzione del defunto passa

agli eredi, salvo se questi rifiutano l’eredità. Questa disposizione vale anche nel caso in cui la richiesta di restituzione sia stata avanzata soltanto dopo il decesso della persona tenuta a restituire le prestazioni296.

4610.03 Se le prestazioni indebitamente concesse a un minorenne 1/13 non sono state versate a quest’ultimo e non sussiste un

obbligo di restituzione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b o c OPGA, l’obbligo di restituzione incombe alle persone che al momento del versamento delle prestazioni detenevano l’autorità parentale297.

4610.04 Se le PC sono state versate a un’autorità o a una terza 1/13 persona al fine di garantirne l’impiego appropriato, questa

autorità o questa persona è tenuta alla restituzione delle prestazioni. Il tutore, il curatore, l’autorità di protezione dei

295 Art. 7 cpv. 1 OPGA.

296 RCC 1959 pag. 438.

297 Art. 2 cpv. 2 OPGA.

193

minori e l’autorità di protezione degli adulti non sono soggetti all’obbligo di restituzione298.

4610.05 soppresso

1/22

4610.06 soppresso

1/22

4610.07 Le autorità e le terze persone che riscuotono prestazioni 1/21 in qualità di ente d’incasso o ente erogatore e non hanno

quindi diritti o doveri propri non sono soggette all’obbligo di restituzione299.

4610.08 Se sono manifestamente date le condizioni per il con-1/21 dono, la rinuncia alla richiesta di restituzione va decisa

d’ufficio300. Un assicurato tenuto a restituire prestazioni percepite in buona fede si trova manifestamente in una situazione di grave difficoltà, per esempio, se continua a beneficiare di PC. Per l’entità del condono si rinvia al N. 4651.02.

4.6.2 Importo da restituire

4620.01 Per principio la persona tenuta alla restituzione deve rim-

borsare l’intero importo delle PC indebitamente percepite.

4620.02 Per la determinazione dell’importo da restituire ci si deve

basare sulla situazione effettiva nel periodo per cui devono essere restituite prestazioni301.

4620.03 Per la determinazione dell’importo da restituire bisogna 1/13 tenere conto di eventuali rettifiche favorevoli all’assicurato

da apportare a singoli elementi del calcolo302.

298 RCC 1987 pag. 519 consid. 2b; art. 2 cpv. 1 lett. b e c OPGA.

299 RCC 1985 pag. 123.

300 Art. 3 cpv. 3 OPGA.

301 Pratique VSI 1996 pag. 201.

302 Sentenza del TF 9C_58/2012 dell'8 giugno 2012.

194

4.6.3 Perenzione

4630.01 Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo 1/21 che il servizio PC avrebbe potuto avere conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione. Se il diritto alla restituzione deriva da un atto punibile, per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è determinante questo termine303.

4.6.4 Compensazione con prestazioni dovute

4640.01 In caso di versamento indebito, le PC da restituire, com-1/22 preso l’importo per il premio dell’assicurazione malattie,

possono essere compensate con le PC dovute e con altre prestazioni dovute in virtù di LAVS304, LAI305, LAINF306, LAM307, LAFam308, LADI309 e LPP310,311. Prima di procedere alla compensazione va esaminata d’ufficio la possibilità del condono della restituzione di cui al capi-

tolo 4.6.5312.

4640.02 Se l’importo da restituire è compensato con prestazioni 1/24 dell’AVS o dell’AI o con PC esigibili, al debitore deve es-

sere garantito il minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. Inoltre, la compensazione è esclusa, se la differenza tra il reddito lordo e il minimo esistenziale è inferiore all’importo della PC annua313. Per la fissazione

303 Art. 25 cpv. 2 LPGA.

304 Art. 20 cpv. 2 LAVS.

305 Art. 50 cpv. 2 LAI.

306 Art. 50 LAINF.

307 Art. 11 cpv. 3 LAM.

308 Art. 25 lett. d LAFam.

309 Art. 94 cpv. 1 LADI.

310 Art. 20 cpv. 2 lett. c LPC.

311 Art. 20 cpv. 2 lett. b LPC.

312 Art. 20 cpv. 3 LPC.

313 RCC 1988 pag. 512.

195

dell’importo compensabile si rinvia all’esempio nell’allegato 16.3.

4640.03 Se un assicurato presenta un’eccedenza delle spese e

non possiede né sostanza né un reddito da attività lucrativa, di regola si deve rinunciare alla compensazione (sono fatti salvi, in particolare, i casi di cui al N. 4653.04) e l’importo da restituire va contabilizzato come irrecuperabile (v. N. 4670.01).

4640.04 I contributi AVS scoperti non possono essere compensati

con le PC esigibili, salvo se sono già stati computati per calcolare le PC.

4640.05 Per la procedura si rinvia al capitolo 4.6.6.

4.6.5 Condono della restituzione

4.6.5.1 Principio

4651.01 Se una persona che ha percepito in buona fede presta-1/21 zioni indebite si trova in una situazione di grave difficoltà

l’importo può esserle parzialmente o totalmente condonato314.

4651.02 Se la restituzione include anche l’importo annuo per l’as-1/21 sicurazione obbligatoria delle cure medico–sanitarie o un

importo per il soggiorno in un istituto o in un ospedale che è stato versato direttamente al fornitore di prestazioni, il condono si applica anche a questo importo (in proposito

v. anche N. 4653.05).

4651.03 Il condono è concesso su richiesta scritta (v.

1/21 cap. 4.6.5.4). Se la restituzione deve essere compensata

con prestazioni esigibili, va esaminata d’ufficio la possibilità del condono della restituzione315.

314 Art. 4 cpv. 1 OPGA.

315 Art. 20 cpv. 3 LPC.

196

4651.04 Agli eredi può essere concesso il condono soltanto se 1/21 tutti erano personalmente in buona fede e se la restitu-

zione metterebbe in gravi difficoltà ognuno di loro, considerata la loro situazione personale.

4651.05 Le prestazioni condonate non sono più esigibili e nem-1/21 meno compensabili con successive prestazioni, anche se

il loro pagamento non metterebbe più l’assicurato in una situazione di grave difficoltà.

4.6.5.2 Buona fede

4652.01 In caso di versamento indebito delle PC, la buona fede

del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva riconoscere l’illecito pur prestando l’attenzione ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso316.

4652.02 La condizione della buona fede non è invece adempiuta

se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell’accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l’obbligo d’informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.

4652.03 Agisce in modo gravemente negligente chi al momento

della richiesta, dell’accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell’importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di

316 RCC 1970 pag. 326; 1973 pag. 612.

197

calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi317.

4.6.5.3 Situazione di grave difficoltà

4653.01 Una situazione di grave difficoltà è data quando le spese

riconosciute dalla LPC e le spese supplementari di cui all’articolo 5 capoverso 4 OPGA superano i redditi computabili secondo la LPC.318 Per garantire l’uniformità del calcolo, in deroga alle disposizioni della LPC sono riconosciute le spese di cui all’articolo 5 capoversi 2 e 3 OPGA (v. la tabella riassuntiva nell’allegato 9).

4653.02 I N. 3521.04 e 3521.05 (reddito minimo ipotetico delle

persone parzialmente invalide e delle persone vedove non invalide) non sono applicabili319.

4653.03 Per determinare le spese riconosciute ci si deve basare

sulla situazione al momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato320. Per determinare i redditi e la sostanza computabili vanno di regola considerati i redditi conseguiti nell’anno civile precedente e la sostanza disponibile al 1° gennaio dell’anno in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. In deroga a questo principio, va sempre computato l’importo corrente delle rendite,

delle pensioni e di altre prestazioni ricorrenti (v.

N. 3413.03). Se tuttavia la situazione economica è cambiata nel periodo che intercorre fino al passaggio in giudicato della decisione di restituzione, bisogna tenere conto della nuova situazione.

4653.04 Se il versamento di prestazioni arretrate di un’assicura-1/21 zione sociale comporta una richiesta di restituzione di PC,

non è riconosciuta una situazione di grave difficoltà se

317 Sentenza del TF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008.

318 Art. 5 OPGA.

319 Art. 14a e 14b OPC-AVS/AI.

320 Art. 4 cpv. 2 OPGA.

198

quelle prestazioni ammontano almeno all’importo delle PC di cui è chiesto il rimborso per il medesimo periodo e:

– l’importo da restituire può essere compensato con quelle prestazioni conformemente all’articolo 20 capoverso 2 LPC321,322;

– le prestazioni arretrate non sono ancora state spese al momento in cui è emanata la decisione di restituzione delle PC323; o

– il beneficiario di PC ha speso in altro modo le prestazioni arretrate, nonostante la prospettiva di un’eventuale restituzione delle PC324.

Se, invece, l’importo da restituire è superiore alle prestazioni arretrate versate, la situazione di grave difficoltà può sussistere soltanto per la differenza.

4653.05 Un’autorità cui sono state versate le PC non può far va-1/21 lere una situazione di grave difficoltà325. Per quanto con-

cerne l’importo annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l’importo per il soggiorno in un istituto o in un ospedale che è stato versato direttamente al fornitore di prestazioni, per valutare se sussista una situazione di grave difficoltà è determinante unicamente la situazione economica del beneficiario di PC.

4653.06 soppresso

1/21

4.6.5.4 Richiesta di condono

4654.01 Il condono è concesso su richiesta scritta. La richiesta,

motivata e provvista dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata al servizio PC al più tardi 30 giorni dopo che

321 Le PC da restituire possono essere compensate con le prestazioni di AVS, AI, AD, AINF, AM e PP nonché con gli assegni familiari secondo la LAFam, ma non con le prestazioni dell’AMal e delle IPG e con gli assegni familiari nell’agricoltura.

322 Pratique VSI 1996 pag. 267; RCC 1976 S. 199; RCC 1977 pag. 208.

323 DTF 122 V 221.

324 Sentenza del TF 9C_139/2015 del 9 marzo 2015.

325 Art. 4 cpv. 3 OPGA.

199

la decisione di restituzione è passata in giudicato326. Si tratta di un semplice termine ordinatorio e non di un termine di perenzione327.

4654.02 La concessione o il rifiuto del condono vanno notificati

mediante una decisione contenente la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici (v. cap. 4.1).

4654.03 Se la richiesta di condono è respinta poiché non può es-

sere riconosciuta una situazione di grave difficoltà, a titolo di motivazione della decisione può essere allegato il calcolo effettuato.

4.6.6 Procedura

4660.01 Le richieste di restituzione e i condoni vanno notificati me-

diante decisione. Questa deve contenere una motivazione, l’indicazione dei rimedi giuridici e, se si tratta di una richiesta di restituzione, la segnalazione della possibilità del condono.

4660.02 soppresso

1/22

4660.03 soppresso

1/22

4660.04 Se la medesima decisione chiede in restituzione o con-1/21 dona anche PC (v. cap. 4.7) o prestazioni finanziate con

fondi cantonali o comunali percepite legalmente, le singole prestazioni devono essere indicate separatamente.

4660.05 La richiesta di restituzione va notificata mediante deci-1/21 sione anche se le prestazioni da restituire sono condo-

nate d’ufficio (per il condono d’ufficio v. N. 4610.08). In tal

326 Art. 4 cpv. 4 OPGA.

327 DTF 132 V 42.

200

caso, la decisione di condono può essere notificata simultaneamente.

4660.06 Se la persona tenuta alla restituzione è deceduta, la deci-1/21 sione di restituzione va notificata ad almeno uno degli

eredi328.

4660.07 La richiesta di restituzione va notificata mediante deci-1/21 sione anche se l’importo da restituire può essere compen-

sato parzialmente o a rate con le PC correnti. In tal caso, la richiesta di restituzione può essere notificata nella decisione che stabilisce le PC correnti.

4660.08 Se l’importo da restituire è parzialmente compensato, la 1/21 parte compensata e quella da restituire direttamente

vanno indicate separatamente e in modo chiaro nella decisione.

4660.09 Se l’importo da restituire è interamente compensato con 1/21 prestazioni arretrate, non occorre emettere una decisione

di restituzione separata. La compensazione deve però essere espressamente segnalata nella decisione concernente la concessione di prestazioni arretrate.

4.6.7 Ammortamento di prestazioni da restituire irre-

cuperabili

4670.01 Se la persona tenuta alla restituzione di PC è stata og-1/21 getto di una procedura di esecuzione infruttuosa, se tale

procedura non ha manifestamente probabilità di successo o se l’assicurato presenta un’eccedenza delle spese e non ha né sostanza né un reddito da lavoro, il servizio PC deve contabilizzare le prestazioni da restituire come credito irrecuperabile, eccezion fatta per l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

328 Art. 603 cpv. 1 CC; sentenza del TFA P 41/00 dell'8 ottobre 2002, consid. 3.1 e 3.2.

201

4670.02 Se la persona tenuta alla restituzione diventa successiva-1/19 mente solvibile (p.es. in seguito a un’eredità o all’avvio di

un’attività lucrativa), i crediti contabilizzati come irrecuperabili ridiventano esigibili, con riserva dei termini che si applicano alla restituzione (v. N. 4670.03).

4670.03 Il diritto di esigere la restituzione si estingue per peren-

zione cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la relativa decisione è passata in giudicato. Se è stata presentata una richiesta di condono (da inoltrare entro un termine ordinatorio), il termine di cinque anni per l’esecuzione della restituzione inizia a decorrere soltanto al momento in cui il rifiuto della richiesta di condono passa in giudicato329.

Il termine di perenzione vale anche nei casi in cui la richiesta di restituzione è compensata con una rendita corrente.

4.7 Restituzione delle PC percepite legalmente

4.7.1 Obbligo di restituzione: principio

4710.01 Le PC percepite legalmente devono essere restituite 1/21 dopo il decesso del beneficiario attingendo alla sua ere-

dità.330 Questo vale anche nel caso in cui le PC non siano state percepite fino alla morte.

4710.02 L’obbligo di restituzione degli eredi include sia la PC an-1/21 nua, compreso l’importo per il premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che le spese di malattia e d’invalidità rimborsate.

4710.03 L’obbligo di restituzione concerne soltanto la parte di ere-1/21 dità eccedente i 40 000 franchi.

329 RCC 1991 pag. 532 = DTF 117 V 208.

330 Art. 16a cpv. 1 LPC.

202

4710.04 Le prestazioni percepite prima del 1° gennaio 2021 non 1/21 sono oggetto dell’obbligo di restituzione.

4710.05 Per le coppie sposate l’obbligo di restituzione sussiste 1/21 solo sull’eredità disponibile al decesso del secondo co-

niuge.331

4.7.2 Importo da restituire

4720.01 Per principio vanno restituite attingendo all’eredità tutte le 1/21 PC percepite da una persona o da una coppia sposata

mentre era in vita.

L’importo della restituzione è tuttavia limitato:

– dal termine di perenzione di cui al N. 4730.01; e

– dall’ammontare dell’eredità, previa deduzione della franchigia di 40 000 franchi.

A questo proposito si rinvia all’esempio di calcolo nell’allegato 16.4.

4720.02 Se l’ammontare dell’eredità consente soltanto la restitu-1/21 zione parziale delle PC, va restituita dapprima la PC an-

nua, compreso l’importo per il premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La sua restituzione può essere richiesta in senso cronologico inverso a partire dal mese del decesso, e solo per mesi interi.

4720.03 Per l’importo da restituire è determinante la massa eredi-1/26 taria netta (dedotti i debiti) disponibile al momento del de-

cesso332 del beneficiario di PC e, nel caso delle coppie sposate, del decesso del secondo coniuge. Le spese sorte dopo il decesso del beneficiario di PC (p. es. quelle connesse con il decesso) non sono considerate333. Il momento determinante è quello della nascita del credito e non quello della fatturazione.

331 Art. 16a cpv. 2 LPC.

332 Art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI.

333 Sentenza del TF 8C_669/2023 del 1°aprile 2025.

203

4720.04 Le restituzioni pendenti di PC e di altre prestazioni di assi-1/21 curazioni sociali percepite legalmente vanno considerate

nell’eredità quali passivi.

4720.05 Gli arretrati di PC e di altre prestazioni di assicurazioni so-1/21 ciali vanno considerati nell’eredità quali attivi. Questo vale

anche nel caso in cui la restituzione delle PC percepite legalmente venga compensata con questi arretrati.

4720.06 La valutazione dell’eredità deve essere effettuata se-1/21 condo le regole per la valutazione della sostanza stabilite

dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio334. I beni fondiari vanno computati al valore venale (valore di mercato)335.

4720.07 Il valore venale (valore di mercato) non è applicato se una 1/21 legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato

un valore inferiore336. È il caso ad esempio quando

un’azienda agricola facente parte dell’eredità è gestita personalmente da uno degli eredi337.

4720.08 Nel caso dei beni fondiari, invece del valore venale i Can-1/21 toni possono applicare uniformemente il valore di riparti-

zione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale338.

4720.09 Per determinare l’ammontare dell’eredità, possono essere 1/21 considerati:

– un inventario allestito dall’autorità competente (inventario successorio, inventario a titolo di provvedimento assicurativo, inventario compilato nell’ambito del beneficio d’inventario, inventario ordinario per fini fiscali ecc.);

– se non è stato allestito alcun inventario, la dichiarazione d’imposta o la tassazione fiscale in corso d’anno.

334 Art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI.

335 Art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI.

336 Art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI.

337 V. p. es. art. 17 cpv. 1 della legge federale sul diritto fondiario rurale; RS 211.412. 11.

338 Art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI.

204

Se non sono disponibili documenti, ci si deve basare sulla sostanza secondo l’ultimo calcolo delle PC.

4.7.3 Perenzione

4730.01 Il diritto di esigere la restituzione si estingue un anno 1/21 dopo che il servizio PC avrebbe potuto avere conoscenza

del fatto, ma al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione339.

Il termine di perenzione relativo di un anno inizia a decorrere dal momento in cui il servizio PC ha accesso a tutte le informazioni di cui necessita per poter determinare l’ammontare delle prestazioni da restituire340.

4730.02 Questo termine di perenzione vale anche per le PC del 1/21 primo coniuge deceduto, la cui restituzione può essere

chiesta solo dopo il decesso del secondo coniuge.

4.7.4 Compensazione con prestazioni dovute

4740.01 Le PC percepite legalmente da restituire, compreso l’im-1/22 porto per il premio dell’assicurazione malattie, possono

essere compensate con le PC dovute e con altre prestazioni dovute in virtù di LAVS341, LAI342, LAINF343, LAM344, LAFam345, LADI346 e LPP347348. Per il computo delle prestazioni dovute nell’eredità si rinvia al N. 4720.04.

4740.02 soppresso

1/21

339 Art. 16b LPC.

340 Sentenza del TF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025.

341 Art. 20 cpv. 2 LAVS.

342 Art. 50 cpv. 2 LAI.

343 Art. 50 LAINF.

344 Art. 11 cpv. 3 LAM.

345 Art. 25 lett. d LAFam.

346 Art. 94 cpv. 1 LADI.

347 Art. 20 cpv. 2 lett. c LPC.

348 Art. 20 cpv. 2 lett. b LPC.

205

4740.03 soppresso 1/21

4.7.5 Condono della restituzione

4750.01 La restituzione non può essere condonata. 1/21

4750.02 soppresso 1/21

4750.03 soppresso 1/21

4750.04 soppresso 1/21

4750.05 soppresso 1/21

4750.06 soppresso 1/21

4.7.6 Procedura

4760.01 soppresso 1/21

4760.02 soppresso 1/21

4760.03 soppresso 1/21

4760.04 soppresso 1/21

4760.05 soppresso 1/21

206

4760.06 soppresso

1/21

4.7.6.1 Competenza

4761.01 La restituzione delle PC percepite legalmente è decisa 1/21 dal servizio PC dell’ultimo Cantone competente per il cal-

colo e il versamento delle PC.

4761.02 Se la persona deceduta ha percepito PC in più Cantoni, il 1/21 servizio PC dell’ultimo Cantone competente comunica ai

servizi PC degli altri Cantoni il decesso del beneficiario di PC.

Se è chiaro che non sarà possibile chiedere la restituzione delle PC percepite negli altri Cantoni a causa dell’ammontare dell’eredità, non viene effettuata alcuna comunicazione.

4761.03 I servizi PC degli altri Cantoni inviano entro 30 giorni al 1/21 servizio PC competente una comunicazione con i dati se-

guenti:

– importi delle PC annue versate al beneficiario di PC nei dieci anni precedenti il decesso, elencati per mese;

– importi delle spese di malattia e d’invalidità rimborsate al beneficiario di PC nei dieci anni precedenti il decesso, elencati per data di versamento.

Le PC versate indebitamente non vanno elencate.

4.7.6.2 Decisione

4762.01 Il servizio PC competente decide in merito alla restitu-1/21 zione delle PC percepite legalmente. La decisione deve

contenere una motivazione, un termine per la restituzione e l’indicazione dei rimedi giuridici.

Se è richiesta la restituzione di PC in più Cantoni, nella decisione si deve inoltre indicare agli eredi che riceveranno una richiesta di pagamento anche dagli altri Cantoni interessati.

207

4762.02 Il termine per la restituzione è di tre mesi a contare dal 1/21 passaggio in giudicato della decisione di restituzione349.

Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà350.

4762.03 Se con la stessa decisione si chiede anche la restituzione 1/21 di PC percepite indebitamente, queste vanno menzionate

separatamente nella decisione. Il termine per la restituzione di cui al N. 4762.02 si applica soltanto alle PC percepite legalmente.

4762.04 La decisione di restituzione va notificata ad almeno uno 1/21 degli eredi351.

4762.05 Sono applicabili i N. 4660.07 e 4660.08.

1/21

4.7.6.3 Incasso

4763.01 Se è chiesta la restituzione di PC per più Cantoni, cia-1/21 scuno di essi esegue il proprio incasso.

4763.02 Le richieste di pagamento di tutti i Cantoni interessati de-1/21 vono essere

– allegate alla decisione di restituzione; o

– notificate ai destinatari della decisione entro una settimana dall’invio della medesima.

349 Art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

350 Art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

351 Art. 603 cpv. 1 CC; DTF 129 V 70.

208

4.7.7 Ammortamento di prestazioni da restituire irre-

cuperabili

4770.01 Se tutti gli eredi tenuti alla restituzione sono stati oggetto 1/21 di una procedura di esecuzione infruttuosa o se tale pro-

cedura non ha manifestamente probabilità di successo, il servizio PC deve contabilizzare le prestazioni da restituire come credito irrecuperabile, ivi compreso l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

4770.02 Se più tardi gli eredi diventano solventi, deve essere ri-1/21 chiesto il pagamento degli importi dichiarati irrecuperabili.

È fatto salvo il termine per l’esecuzione della restituzione (v. N. 4770.03).

4770.03 Il diritto di esigere la restituzione si estingue per peren-1/21 zione cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la re-

lativa decisione è passata in giudicato.

4.8 Annullamento e modifica delle decisioni

4.8.1 Principio

4810.01 Il servizio PC può ritornare su una sua decisione e modifi-1/21 carla:

– adeguandola alla nuova situazione (v. cap. 4.8.4)352;

– revocandola e annullandola prima della scadenza del termine d’impugnazione, se essa non è stata impugnata o se si tratta di una decisione su opposizione (v. N. 4830.01), oppure prima dell’invio del preavviso, se essa è stata impugnata mediante ricorso353;

– procedendo a una revisione processuale (v.

cap. 4.8.5)354;

352 Art. 17 LPGA.

353 RCC 1982, pag. 308 = DTF 107 V 191.

354 Art. 53 cpv. 1 LPGA.

209

– riconsiderando spontaneamente una decisione formalmente passata in giudicato che non è stata oggetto di una procedura giudiziaria (v. N. 4860.01 segg.)355;

– riconsiderando una decisione o una decisione su opposizione contro la quale è stato inoltrato ricorso, prima dell’invio del preavviso all’autorità di ricorso (v.

N. 4830.02)356.

4.8.2 Prescrizione

4820.01 In caso di riconsiderazione o di revisione, per l’esame dei 1/21 diritti e degli obblighi dell’assicurato vanno osservate le

disposizioni in materia di prescrizione o perenzione (v. cap. 4.6.3).

4.8.3 Modifica di una decisione non ancora passata in giudicato

4830.01 Una decisione può essere revocata e rivalutata dal servi-1/21 zio PC fintanto che non è passata in giudicato. Non è ne-

cessario che essa sia manifestamente errata, come richiesto nel caso della riconsiderazione(v. cap. 4.8.6)357.

4830.02 Se una decisione su opposizione è stata impugnata, il 1/21 servizio PC può revocarla e rivalutarla fino all’invio del

suo preavviso all’autorità di ricorso358. Non è necessario che essa sia manifestamente errata, come richiesto nel caso della riconsiderazione (v. cap. 4.8.6).

355 Art. 53 cpv. 2 LPGA.

356 Art. 53 cpv. 3 LPGA.

357 DTF 107 V 191.

358 Art. 53 cpv. 3 LPGA.

210

4.8.4 Modifica di una decisione in seguito al cambia-

mento della situazione

4840.01 Una decisione vale per principio soltanto per la situazione 1/21 vigente al momento della sua emissione. Se successiva-

mente la situazione cambia in modo notevole, il servizio PC deve emettere, d’ufficio o su richiesta, una nuova decisione, indipendentemente dal fatto che quella precedente sia già stata valutata o meno nell’ambito di un procedimento contenzioso.

4840.02 Per valutare se la rettifica sia di notevole importanza si 1/21 applica il criterio del N. 3741.03.

4840.03 Se la situazione cambia notevolmente in un secondo 1/21 tempo, diversamente dal caso della riconsiderazione (v.

cap. 4.8.6) il servizio PC deve riesaminare la decisione passata in giudicato.

4.8.5 Revisione processuale

4850.01 Una decisione passata in giudicato deve essere sottopo-1/21 sta a revisione, se si scoprono successivamente nuovi

fatti o nuovi mezzi di prova che erano sconosciuti o non potevano essere prodotti al momento della sua pronuncia e se la sua rettifica è presumibilmente di notevole importanza359.

4850.02 Per valutare se la rettifica sia di notevole importanza si 1/21 applica il criterio di cui al N. 3741.03.

4850.03 Diversamente dal caso della riconsiderazione (v.

1/21 cap. 4.8.6), se vi sono i presupposti per una revisione

processuale, il servizio PC deve riesaminare la decisione passata in giudicato.

359 Art. 53 cpv. 1 LPGA.

211

4850.04 Se vi sono i presupposti per una revisione, la procedura 1/21 deve essere avviata d’ufficio. Una richiesta non è neces-

saria.

4850.05 Se è avviata una procedura di revisione, il suo esito va 1/21 notificato all’assicurato mediante una decisione conte-

nente l’indicazione dei rimedi giuridici.

4.8.6 Riconsiderazione

4860.01 Il servizio PC può tornare su una decisione formalmente 1/21 passata in giudicato se è provato che era manifestamente

errata e se la sua rettifica ha una notevole importanza.360 Si tratta, per esempio, di casi che sono stati accertati o valutati in modo insufficiente.

4860.02 Per valutare se la rettifica sia di notevole importanza si 1/21 applica il criterio di cui al N. 3741.03.

4860.03 Per valutare l’opportunità di una riconsiderazione è deter-1/21 minante la situazione nota al momento della pronuncia

della prima decisione o della prima decisione su opposizione.

4860.04 Diversamente dal caso della revisione processuale (v.

1/21 cap. 4.8.5), il servizio PC è libero di decidere se riconsi-

derare o meno una decisione.

4860.05 Se si procede a una riconsiderazione, il suo esito va noti-1/21 ficato all’assicurato mediante una decisione contenente

l’indicazione dei rimedi giuridici.

4860.06 Se dopo un esame sommario il servizio PC decide di non 1/21 entrare nel merito della richiesta di riconsiderazione, l’as-

sicurato deve esserne informato con una semplice lettera, senza indicazione dei rimedi giuridici e, di regola, senza una motivazione dettagliata.

360 Art. 53 cpv. 3 LPGA.

212

5. Spese di malattia e d’invalidità

5.1 Competenza

5100.01 Il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è di com-

petenza del Cantone in cui il beneficiario di PC aveva il suo domicilio al momento del trattamento o dell’acquisto. In caso di soggiorno in un istituto fuori Cantone, le spese sono a carico del Cantone competente per la determinazione e il versamento della PC annua (v. cap. 1.3).

5.2 Condizioni per il rimborso

5.2.1 Disposizioni generali

5210.01 Possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute 1/21 per:

– cure dentarie;

– aiuto, cure e assistenza a domicilio e in strutture diurne;

– soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale al massimo per tre mesi;

– cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;

– diete;

– trasporti al più vicino luogo di cura;

– mezzi ausiliari; e

– la partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 LA-Mal361.

5210.02 I Cantoni designano dettagliatamente le spese che pos-

sono essere rimborsate secondo il N. 5210.01362.

5210.03 Le spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non si 1/21 tiene conto secondo il N. 3124.04 devono essere rimbor-

sate. Per l’entità delle spese considerate si rinvia al N. 5310.07.

361 Art. 14 cpv. 1 LPC.

362 Art. 14 cpv. 2 LPC.

213

5210.04 Ai membri di comunità religiose (v. N. 3631.01) non pos-1/21 sono essere rimborsate spese di cura e d’invalidità.

5210.05 Per contro, le spese di malattia e d’invalidità dei benefi-1/21 ciari di una rendita per orfani e dei figli per i quali è ver-

sata una rendita per figli dell’AVS o dell’AI non vanno rimborsate, se la loro sostanza netta eccede i valori di cui al N. 3143.02.

5210.06 Se si constata che un assicurato che ha chiesto il rim-1/21 borso delle spese di malattia e d’invalidità ha diritto a una

PC annua, questa deve essergli versata a partire dal mese in cui ha depositato la richiesta di rimborso.

5210.07 Se un soggiorno in un istituto o in un ospedale rimborsato 1/21 tramite le spese di malattia e d’invalidità dura più di

tre mesi, si applica retroattivamente, a partire dal mese dell’ammissione nell’istituto o nell’ospedale, il calcolo per le persone che vivono in un istituto. Il N. 3152.01 è applicabile per analogia. La restituzione delle spese di malattia e d’invalidità può essere compensata con la PC annua arretrata (v. cap. 4.6.4).

5.2.2 Spese sostenute dall’avente diritto

5220.01 Per principio, le spese di malattia e d’invalidità devono es-1/21 sere state sostenute dal beneficiario di PC medesimo o

dalle persone incluse nel calcolo della PC annua. Le spese di malattia e d’invalidità cagionate da familiari non inclusi nel calcolo non possono essere prese in considerazione. Sono fatti salvi i casi di cui al N. 5210.03.

5220.02 Le spese che sono state o devono essere sostenute da

terzi in virtù di un obbligo legale – per esempio le prestazioni dell’assicurazione malattie363, dell’AINF o di altre assicurazioni, le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un obbligo di mantenimento ecc. – non possono

363 RCC 1986 pag. 259.

214

essere rimborsate, salvo se è fornita la prova che il debitore (p. es. il debitore del vitalizio) non è in grado di fornire la prestazione dovuta oppure che non è ragionevole esigere che la fornisca.

5220.03 Le spese di malattia e d’invalidità anticipate da autorità

d’assistenza o da istituzioni di utilità pubblica oppure pagate da parenti o conoscenti che non ne hanno l’obbligo legale devono essere rimborsate.

5.2.3 Momento del trattamento o dell’acquisto

5230.01 Le spese di malattia e d’invalidità possono essere rimbor-

sate364 soltanto se al momento del trattamento o dell’acquisto:

– il beneficiario di PC aveva diritto a una rendita AVS/AI o aveva compiuto il 18° anno d’età e aveva diritto a un assegno per grandi invalidi o a indennità giornaliere dell’AI (conformemente ai N. 2210.01 e 2210.02) oppure soddisfaceva i requisiti previsti ai N. 2230.01 o 2230.02 (per le persone che non hanno diritto a una rendita poiché non hanno compiuto il periodo minimo di contribuzione);

– erano adempiute le condizioni di diritto personali di cui ai capitoli 2.3 e 2.4.

5.2.4 Spese comprovate

5240.01 Per principio possono essere rimborsate soltanto le spese

comprovate da fatture pagate o non pagate oppure da ricevute.

5.2.5 Termine d’inoltro

5250.01 Le spese di malattia e d’invalidità possono essere rimbor-

sate soltanto se la richiesta è inoltrata al servizio PC entro

364 Art. 15 lett. b LPC.

215

15 mesi dalla fatturazione365 o dal momento in cui si è venuti a conoscenza della fatturazione366.

5250.02 In caso di prima richiesta di PC si può per principio chie-1/24 dere il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità sorte

nei 15 mesi precedenti la nascita del diritto367.La condizione è che il trattamento o l’acquisto abbia avuto luogo in un periodo in cui le condizioni per il diritto alle PC erano adempiute.368

5250.03 In caso di pagamento di una PC annua arretrata secondo 1/24 il N. 4310.01, il termine di 15 mesi è calcolato a contare

dal momento in cui l’assicurato ha ricevuto la decisione relativa alle PC (v. N. 5250.04).

5250.04 Se le prestazioni sono fatturate dalla cassa malati, il ter-1/24 mine inizia a decorrere dal momento in cui il beneficiario

di PC riceve la fattura.

5250.05 Il termine d’inoltro vale anche per le persone che non 1/24 hanno diritto a una PC annua ma possono chiedere il rim-

borso delle spese di malattia e d’invalidità che superano la loro eccedenza dei redditi (v. N. 5310.06).

5250.06 Nei casi di cui al N. 4310.01, il termine d’inoltro di 15 mesi 1/24 inizia a decorrere dal momento in cui l’assicurato ha rice-

vuto la decisione relativa alle PC.

5.2.6 Diritto al rimborso delle spese di malattia e d’in-

validità in caso di estinzione del diritto alla PC annua

5260.01 In caso di estinzione del diritto a una PC annua corrente

(eccedenza dei redditi, partenza per l’estero, estinzione

365 Art. 15 lett. a LPC.

366 RCC 1974 pag. 52 = DTF 99 V 111.

367 DTF 99 V 111 consid. 1.

368 Art. 15 LPC.

216

del diritto alla rendita ecc.), le spese di malattia e d’invalidità possono essere rimborsate, se il trattamento o l’acquisto sono avvenuti quando il diritto alla PC annua sussisteva ancora.

5.3 Importo rimborsabile

5.3.1 Importo massimo rimborsabile

5310.01 Il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è limitato.

In aggiunta alla PC annua possono essere rimborsati, per anno civile, al massimo gli importi di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettere a e b LPC (v. allegato 5.7, tab. 1). I Cantoni possono stabilire importi massimi più elevati.

5310.02 Gli importi di cui al N. 5310.01 sono aumentati conforme-

mente all’articolo 14 capoverso 4 LPC e all’articolo 19b OPC-AVS/AI (v. allegato 5.7, tab. 2) per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno dell’AI o dell’AINF per una grande invalidità di grado medio o elevato.

5310.03 L’importo maggiorato di cui al N. 5310.02 vale anche per i

beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell’AVS che in precedenza percepivano un assegno per grandi invalidi dell’AI per una grande invalidità di grado medio o elevato369.

5310.04 L’aumento previsto al N. 5310.02 deve essere applicato, 1/12 se le spese di cura e di assistenza comprovate sono più

elevate dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza dell’AVS o dell’AI e se gli importi di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a numeri 1 e 2 LPC,

prima della deduzione dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza, non sono sufficienti per rimborsare tutte le spese di malattia e d’invalidità (per alcuni esempi, v. Pratique VSI 2003 404 segg.). L’importo

369 Art. 14 cpv. 5 LPC.

217

maggiorato è disponibile soltanto per il rimborso delle spese di cura e di assistenza.

5310.05 Nei casi menzionati al N. 2420.02 primo e secondo trat-

tino, il rimborso, aggiunto alla PC annua e alla rendita AVS o AI, non può superare l’importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.

5310.06 Se a causa di un’eccedenza dei redditi non sussiste il di-1/17 ritto a una PC annua, il rimborso delle spese di malattia e

d’invalidità (d’importo comprovato o massimo computabile) ammonta alla differenza tra l’eccedenza dei redditi e le spese di malattia e d’invalidità370. La formula applicabile è la seguente: spese di malattia e d’invalidità comprovate, ma fino a concorrenza del massimo computabile, meno eccedenza dei redditi (v. esempi nell’allegato 15)371.

È fatto salvo il diritto cantonale, che può prevedere un rimborso più elevato.

5310.07 L’importo delle spese di malattie rimborsabili per i figli di 1/21 cui non si tiene conto va calcolato come segue:

– se dal calcolo comparativo con il figlio secondo il N. 3124.05 risulta un’eccedenza delle spese, vanno rimborsate tutte le spese di malattia per il figlio fino a concorrenza dell’importo massimo di cui ai

N. 5310.01 segg.;

– se dal calcolo comparativo con il figlio risulta un’eccedenza delle entrate, questa va dedotta dalle spese di malattia per il figlio e può essere rimborsata soltanto la differenza.

5.3.2 Anno civile determinante

5320.01 Il diritto cantonale stabilisce se per il rimborso sia determi-

nante:

– l’anno civile in cui è avvenuto il trattamento o l’acquisto oppure

370 Art. 14 cpv. 6 LPC.

371 DTF 142 V 457.

218

– l’anno civile in cui è stata emessa la fattura.

5320.02 In caso di trasferimento del domicilio dell’avente diritto, se

il Cantone di domicilio precedente e quello nuovo applicano criteri di competenza temporale diversi, è determinante l’anno civile in cui è avvenuto il trattamento o l’acquisto.

5.4 Comunicazione e versamento

5400.01 Il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità può es-

sere notificato nella decisione relativa alla PC annua o in una decisione separata. Se è notificato nella decisione relativa alla PC annua, le spese di malattia e d’invalidità devono essere indicate separatamente e non tra le spese riconosciute per il calcolo di quest’ultima.

5400.02 Se si rinuncia a notificare la decisione relativa al rimborso

delle spese di malattia e d’invalidità, bisogna segnalare all’assicurato il suo diritto di esigere una decisione impugnabile.

5400.03 Per principio, le spese di malattia e d’invalidità sono rim-

borsate al beneficiario di PC. Le fatture non ancora pagate possono essere rimborsate direttamente al fornitore di prestazioni, qualora il Cantone preveda tale possibilità372.

5400.04 In caso di decesso dell’assicurato, il rimborso è compreso

nell’asse ereditario. Se un’autorità d’assistenza ha accordato un anticipo o se, non essendovi successori, l’eredità non è liquidata in via fallimentare o d’ufficio, le spese possono essere rimborsate direttamente a chi ha emesso la fattura o all’ente che versato l’anticipo.

372 Art. 14 cpv. 7 LPC.

219

6. Ulteriori prescrizioni

6.1 Obbligo di informare e misure di garanzia

6.1.1 Obbligo di informare dell’assicurato

6110.01 All’avente diritto, al suo rappresentante legale oppure alla

terza persona o all’autorità cui sono versate le PC va segnalato l’obbligo di informare immediatamente il servizio PC competente di ogni cambiamento della situazione personale e di ogni variazione rilevante delle spese riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza determinante previsti dalla legge.

Questo vale in particolare in caso di inizio o cessazione di un’attività lucrativa, di aumento delle prestazioni versate dall’attuale o dal precedente datore di lavoro, da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza, di devoluzione di un’eredità, di vendita di un immobile373 e di ricovero/dimissione in/da un istituto o un ospedale.

6110.02 Eventualmente, l’obbligo di informare il servizio PC in-

combe alla terza persona che amministra le finanze del beneficiario di PC. È il caso, per esempio, se la terza persona riscuote regolarmente le PC oppure dispone del conto postale o bancario sul quale esse sono versate. In caso di inadempienza dell’obbligo di informare da parte della terza persona, il beneficiario di PC non può invocare la buona fede.374

6.1.2 Obbligo di informare della cassa di compensa-

zione

6120.01 Se il beneficiario di PC percepisce un’indennità giorna-

liera, la cassa di compensazione deve essere invitata a

373 RCC 1988 pag. 505.

374 DTF 112 V 92, consid. 3b.

220

comunicare immediatamente al servizio PC ogni cambiamento relativo all’indennità (soppressione, aumento, riduzione o proroga)375.

6.1.3 Misure di garanzia

6130.01 La cassa di compensazione verifica periodicamente se i

beneficiari di PC e gli eventuali familiari inclusi nel calcolo delle PC siano ancora in vita. La verifica va effettuata per tutti gli aventi diritto. Può essere eseguita insieme a quella per le rendite AVS/AI.

6.2 Obbligo di fornire informazioni e obbligo del se-

greto

6.2.1 Obbligo di fornire informazioni

6210.01 Gli organi cantonali incaricati di determinare e di versare

le PC sono tenuti a fornire o procurare gratuitamente agli organi omologhi di altri Cantoni le informazioni necessarie per la concessione delle prestazioni376. In particolare in caso di cambiamento del Cantone di domicilio del beneficiario di PC, il precedente Cantone deve fornire gratuitamente al nuovo Cantone le indicazioni utili per la determinazione delle nuove PC e permettergli, se necessario, la consultazione dei suoi atti.

6210.02 Gli uffici cantonali PC devono fornire o procurare gratuita-

mente agli organi delle istituzioni di utilità pubblica «Pro Senectute», «Pro Infirmis» e «Pro Juventute» tutte le informazioni e le indicazioni di cui questi necessitano per l’assegnazione di prestazioni ai sensi della LPC377.

6210.03 Gli organi delle istituzioni di utilità pubblica devono fornire

gratuitamente ai servizi PC cantonali tutte le informazioni

375 V. N. 3209 CIGAI.

376 Art. 32 LPGA.

377 Art. 1 cpv. 2 LPC in combinato disposto con l’art. 32 LPGA.

221

di cui questi necessitano per l’assegnazione delle loro prestazioni.

6210.04 Le casse di compensazione e gli uffici AI sono tenuti a

fornire agli organi cantonali incaricati di determinare e di versare le PC e agli organi delle istituzioni di utilità pubblica378, su richiesta e gratuitamente, tutte le informazioni di cui questi necessitano per l’assegnazione delle loro prestazioni.

6.2.2 Obbligo del segreto

6220.01 Le persone incaricate dell’esecuzione della LPC, della vi-

gilanza e del controllo della sua applicazione devono mantenere il segreto sulle proprie constatazioni nei confronti di terzi379. Sono considerati terzi anche gli organi pubblici e le istituzioni assistenziali private, tranne quando sono interpellati nell’ambito degli accertamenti o dell’esecuzione.

6220.02 Chiunque violi l’obbligo del segreto è punibile ai sensi

dell’articolo 31 LPC.

6220.03 Le eccezioni all’obbligo del segreto sono disciplinate

all’articolo 50a LAVS380. È determinante la Circolare sull’obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (COSCD).

6.3 Atti

6300.01 Gli atti devono fornire, per ogni singolo caso, informazioni

chiare sulla situazione personale ed economica

dell’avente diritto e sul calcolo della PC annua381.

378 Art. 1 cpv. 2 LPC.

379 Art. 33 LPGA.

380 Art. 26 LPC.

381 Art. 29 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

222

6300.02 Per accertare il diritto alla PC annua e determinarne l’im-

porto ci si deve basare sulle indicazioni contenute nella richiesta. Queste indicazioni vanno verificate. A tal fine possono essere utilizzati gli attestati delle autorità fiscali, i dati contenuti negli incarti fiscali, i certificati relativi alle rendite, i certificati di salario e simili. Se le indicazioni sono verificate dall’ufficio comunale, esso deve attestarne l’esattezza con la sua firma.

6300.03 Nell’incarto del beneficiario deve figurare almeno una co-

pia degli eventuali contratti di vitalizio. Le spese di malattia e d’invalidità devono essere attestate dai giustificativi originali o da estratti, che devono recare il nome dell’emittente, la data di emissione della fattura o di acquisto e l’importo.

6300.04 Dopo l’estinzione del diritto e la scadenza del termine di

prescrizione, gli atti relativi alle PC devono essere conservati secondo le direttive speciali dell’UFAS (v. Direttive sulla gestione degli atti nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam).

6.4 Cambiamento del Cantone di domicilio

6.4.1 Provvedimenti del Cantone di domicilio prece-

dente

6410.01 Se il servizio PC viene a conoscenza del trasferimento

del domicilio di un beneficiario di PC in un altro Cantone, deve inviare al servizio PC di quest’ultimo una comunicazione conformemente al N. 6410.03. Nel limite del possibile, anche il beneficiario di PC deve ricevere una copia della comunicazione.

6410.02 Il N. 6410.01 non si applica nei casi di cui al N. 1310.01.

6410.03 La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti: 1/22 – cognome, nome, numero AVS e, se possibile, nuovo in-

dirizzo del beneficiario di PC e dei familiari inclusi nel calcolo;

– importo della PC mensile;

– ultimo mese di versamento della PC;

223

– importo delle spese di malattia e d’invalidità già rimborsate nel corso dell’anno civile corrente;

– mezzi e apparecchi ausiliari consegnati in prestito all’assicurato (allegare i giustificativi necessari per il controllo e la richiesta di restituzione).

6410.04 soppresso

1/12

6410.05 Alla comunicazione deve essere allegata una copia del

foglio di calcolo delle PC.

6.4.2 Provvedimenti del nuovo Cantone di domicilio

6420.01 Se il servizio PC del precedente Cantone di domicilio o

l’assicurato comunica il trasferimento nel nuovo Cantone, il servizio PC di quest’ultimo chiede all’assicurato di inviargli entro tre mesi le informazioni ancora mancanti. Il servizio PC avverte l’assicurato che, in caso di mancata fornitura delle informazioni richieste entro il termine stabilito, il versamento retroattivo delle PC a partire dal mese successivo al trasferimento non sarà possibile.

6420.02 Se la comunicazione scritta del precedente Cantone di

domicilio non gli è pervenuta, il servizio PC del nuovo Cantone deve esigerla immediatamente. Fintantoché non ha ricevuto il modulo di comunicazione, non può concedere le PC.

6.5 Provvedimenti per scoprire ed evitare i doppi pa-

gamenti

6.5.1 Principio

6510.01 I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per evitare

il doppio pagamento di PC da parte di uno o più Cantoni. I

224

sussidi federali sono concessi per una sola PC durante un medesimo periodo382.

6.5.2 Doppi pagamenti da parte di un solo Cantone

6520.01 Il servizio PC deve istituire un sistema di controllo per

scoprire o evitare i doppi pagamenti all’interno del suo Cantone.

6.5.3 Doppi pagamenti da parte di più Cantoni

6530.01 Se due coniugi separati sono domiciliati in due Cantoni di-

versi, prima di assegnare le PC il servizio PC di un Cantone deve verificare che quello dell’altro Cantone non abbia già assegnato PC. Se del caso, si dovrà verificare con l’altro servizio PC dove siano domiciliati i coniugi.

6530.02 Se un assicurato sotto curatela generale non dimora nello 1/13 stesso Cantone in cui ha sede l’autorità di protezione de-

gli adulti, si deve verificare che l’altro Cantone non gli abbia assegnato erroneamente PC perché non era a conoscenza del provvedimento di curatela generale.

6530.03 Nel caso degli orfani di padre o di madre e degli orfani di

entrambi i genitori, i servizi PC devono chiarire tra loro dove sia situato il domicilio civile.

In particolare devono verificare che al genitore superstite non sia già stata assegnata una PC annua in base a un calcolo comune che include anche l’orfano.

6530.04 In caso di pagamento delle PC a un assicurato che vive in

un altro Cantone, il servizio PC di quest’ultimo deve esserne informato.

382 Art. 52 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

225

6.6 Rimborsi alle istituzioni di utilità pubblica

6.6.1 Comunicazione

6610.01 Le istituzioni di utilità pubblica comunicano al servizio PC

gli importi degli anticipi, finanziati mediante i sussidi federali, versati per coprire spese di malattia e d’invalidità che superano singolarmente o cumulativamente i 500 franchi per persona all’anno nonché le prestazioni in denaro periodiche (importo e data).

6610.02 Di regola le istituzioni di utilità pubblica effettuano la co-

municazione inviando una copia della loro decisione. Invece di indicazioni particolari, potranno allegare alla comunicazione fotocopie o copie delle fatture pagate.

6.6.2 Esame della comunicazione

6620.01 Il servizio PC controlla la comunicazione delle spese anti-

cipate e accerta se e in che misura siano rimborsabili.

6620.02 In caso di ricovero in un ospedale o di cure a domicilio si

deve controllare che le necessarie fatture siano sempre allegate alla comunicazione.

6620.03 Se risulta che la richiesta per l’ottenimento di una PC an-

nua non è ancora stata presentata, il servizio PC dovrà sollecitarne l’inoltro o incaricare l’istituzione di utilità pubblica di provvedere alla sollecitazione.

6.6.3 Fissazione del rimborso

6630.01 Se il rimborso può essere concesso, il servizio PC ne

fissa l’importo in base alle indicazioni e ai giustificativi fornitigli.

6630.02 Con l’importo stabilito, il servizio PC rimborsa innanzitutto

al beneficiario di PC le spese da lui sostenute. L’eventuale differenza è versata all’istituzione di utilità pubblica.

226

6.6.4 Comunicazione relativa al rimborso

6640.01 La concessione del rimborso deve essere comunicata al

beneficiario di PC e all’istituzione di utilità pubblica

(v. N. 5400.02).

6640.02 Se non si può concedere il rimborso o si può concedere

soltanto un rimborso parziale, il servizio PC lo comunica all’istituzione di utilità pubblica.

6.6.5 Accordi speciali

6650.01 I Cantoni possono convenire con le istituzioni di utilità

pubblica modalità diverse per la comunicazione e il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità383.

6.7 Cessione delle pratiche relative ai casi di rendita

6700.01 Le casse di compensazione cantonali devono chiedere il

trasferimento delle pratiche di beneficiari di PC alle casse di compensazione che sono state autorizzate a cedere questi casi di rendita.

6700.02 Se un assicurato riceve una rendita da una cassa di com-

pensazione professionale che non desidera cedere i suoi casi di rendita (v. allegato II N. 2 DR), il servizio PC deve comunicare a quest’ultima la concessione di PC al suo affiliato e segnalarle le disposizioni del N. 11005.1 DR.

383 Art. 53 cpv. 3 OPC-AVS/AI.

227

7. Contabilità, fissazione dei sussidi federali e presen-

tazione dei rapporti

7.1 Contabilità

7.1.1 Disposizioni generali

7.1.1.1 Principi

7111.01 I servizi PC devono tenere una contabilità che permetta di

avere sempre le informazioni necessarie sul traffico dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle PC384.

7111.02 Vanno rispettati i principi della contabilità in partita dop-1/21 pia. Il conto d’esercizio deve essere strutturato secondo il

piano contabile prescritto nell’allegato 17 (v. N. 7118.01).

7111.03 Per le registrazioni contabili valgono il divieto della com-1/21 pensazione di partite (principio della contabilizzazione al

lordo) e i principi di regolarità generalmente riconosciuti.

7.1.1.2 Modalità di contabilizzazione

7112.01 I servizi PC indipendenti da una cassa di compensazione

cantonale tengono una propria contabilità sui movimenti finanziari relativi alle PC mediante un conto corrente postale o bancario riservato alle PC.

Le casse di compensazione AVS alle quali il Cantone ha affidato la determinazione e il versamento delle PC registrano le PC nella contabilità della cassa di compensazione AVS (v. N. 7140.01–7140.09).

La tenuta di una contabilità relativa alle prestazioni è facoltativa (v. N. 7150.01–7150.03).

384 Art. 28 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

228

7.1.1.3 Documenti determinanti per la contabilità

7113.01 Per la contabilità sono determinanti:

– le decisioni concernenti l’assegnazione o la richiesta di restituzione di prestazioni secondo la LPC e secondo le normative cantonali basate sulla medesima;

– i documenti giustificativi che certificano la morte o il trasferimento in un altro Cantone o all’estero.

7113.02 La contabilità deve essere aggiornata quotidianamente.

Una registrazione periodica è ammessa soltanto se ciò non pregiudica considerevolmente la veridicità della contabilità.

7.1.1.4 Separazione delle registrazioni secondo la ca-

tegoria dei beneficiari di PC

7114.01 Le registrazioni contabili relative alle PC vanno effettuate

separatamente per:

– i beneficiari di rendite dell’AVS;

– i beneficiari di rendite, indennità giornaliere e assegni per grandi invalidi dell’AI385.

7114.02 Le persone che beneficiano di prestazioni in virtù dell’arti-

colo 4 capoverso 1 lettera b LPC (v. N. 2230.01 trattini 1 e 2) sono equiparate ai beneficiari di rendite dell’AVS. Le persone che beneficiano di prestazioni in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LPC (v. N. 2230.01 trattino 3)

rientrano nell’altra categoria.

7.1.1.5 Separazione delle registrazioni secondo il tipo di prestazione conformemente alla LPC

7115.01 Le registrazioni contabili vanno effettuate separatamente

– per la PC annua (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC);

385 Art. 28 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

229

– il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC)386.

7.1.1.6 Registrazione separata delle prestazioni non finanziate dalla Confederazione

7116.01 Le prestazioni non sussidiate dalla Confederazione, quali

i rimborsi delle spese di malattia e d’invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) e gli aiuti cantonali e comunali vanno registrati separatamente nel conto d’esercizio, anche se vengono pagati insieme alle PC387.

7116.02 Analogamente, devono essere registrate separatamente 1/21 nel conto d’esercizio anche le restituzioni di prestazioni,

se sono destinate a rifondere non soltanto PC versate indebitamente o percepite legalmente, ma anche aiuti cantonali o comunali.

7.1.1.7 Chiusura contabile

7117.01 La data di chiusura è fissata al 31 dicembre.

7.1.1.8 Piano contabile

7118.01 Si applica il piano contabile secondo le DCMF. I singoli 1/21 conti sono indicati nell’allegato 17. I conti possono essere

suddivisi in sottoconti.

7118.02 Le registrazioni devono essere separate secondo la cate-

goria dei beneficiari di PC (v. cap. 7.1.1.4) e secondo il tipo di prestazioni (v. cap. 7.1.1.5).

386 Art. 28 cpv. 3 OPC-AVS/AI.

387 Art. 28 cpv. 5 OPC-AVS/AI.

230

7.1.2 Disposizioni particolari

7.1.2.1 Prestazioni

7121.01 Dalla ricapitolazione delle PC (comprendente gli aumenti

e le diminuzioni) risulta la somma delle prestazioni dovute per un determinato mese. Questo ammontare degli impegni, inclusi eventuali pagamenti di arretrati o storni, va addebitato al conto «Prestazioni».

7121.02 La somma delle prestazioni pagate deve essere accredi-

tata al conto «Posta» o al conto «Banca», conformemente alla lista di pagamento.

7121.03 La verifica della corrispondenza tra le prestazioni regi-

strate secondo il N. 7121.01 e la lista di pagamento deve essere effettuata mensilmente prima del pagamento.

7.1.2.2 Pagamenti non eseguibili

7122.01 I pagamenti che non possono essere consegnati al desti-1/21 natario sono accreditati al conto «Pagamenti (di PC) non

eseguibili» (conto 400.2115). A questo conto vanno accreditate anche le prestazioni il cui pagamento è stato differito.

7122.02 Se nel mese del versamento una prestazione di cui è

stato ordinato il pagamento ritorna al servizio PC in seguito all’estinzione del diritto nel corso di un mese precedente, l’importo può essere accreditato direttamente al conto della prestazione corrispondente.

7122.03 Se successivamente risulta che l’ordine di pagamento

non eseguibile è stato emesso indebitamente oppure che il pagamento è definitivamente non eseguibile, la prestazione va riaccreditata al conto «Prestazioni» e registrata in contropartita sul conto «Pagamenti (di PC) non eseguibili».

231

7.1.2.3 Richieste di restituzione

Principio

7123.01 Al più tardi al momento in cui la decisione di restituzione 1/21 passa in giudicato, l’importo delle prestazioni da restituire

deve essere addebitato a un conto corrente

(conto 400.1105) tramite la contabilità dei contributi (o la contabilità delle prestazioni, se il servizio PC ne tiene una) e accreditato al corrispondente conto «Prestazioni da restituire» del conto d’esercizio (v. allegato 17).

Compensazioni

7123.02 Se le prestazioni da restituire sono compensate con PC o 1/21 con prestazioni in virtù della LAVS o della LAI, queste

vanno addebitate interamente al corrispondente conto del conto economico. L’importo delle prestazioni da restituire compensate deve essere registrato a credito nel conto corrente dei beneficiari di prestazioni (o nella contabilità delle prestazioni, se il servizio PC ne tiene una) e l’eventuale differenza nel conto «Posta» o «Banca».

Condoni

7123.03 Può essere condonata soltanto la restituzione di presta-1/21 zioni percepite indebitamente (v. N. 4651.01 e 4750.01).

Le registrazioni di cui al N. 7123.01 devono essere effettuate in ogni caso, anche se il servizio PC decide autonomamente di condonare l’importo da restituire o compensa il credito con prestazioni.

7123.04 Se l’importo da restituire è condonato totalmente o par-1/21 zialmente, la parte condonata deve essere accreditata a

un conto corrente tramite la contabilità dei contributi (o la contabilità delle prestazioni, se il servizio PC ne tiene una) e addebitata al conto «Condono PC annue percepite indebitamente» del conto d’esercizio.

232

Ammortamenti

7123.05 Se una prestazione da restituire deve essere interamente 1/21 o parzialmente ammortizzata in quanto irrecuperabile,

l’importo in questione deve essere accreditato a un conto corrente tramite la contabilità dei contributi (o la contabilità delle prestazioni, se il servizio PC ne tiene una) e addebitato al conto «Ammortamento prestazioni da restituire» del conto d’esercizio.

7123.06 Le prestazioni da restituire che, dopo essere state am-1/21 mortizzate in quanto irrecuperabili, sono successivamente

recuperate devono essere addebitate a un conto corrente tramite la contabilità dei contributi (o la contabilità delle prestazioni, se il servizio PC ne tiene una) e accreditate al conto «Recupero di prestazioni da restituire irrecuperabili» del conto d’esercizio.

7.1.2.4 Pagamenti di prestazioni arretrate

7124.01 I pagamenti di prestazioni arretrate sono riportati nella ri-

capitolazione delle PC. Per la contabilizzazione dei pagamenti di prestazioni arretrate si rinvia al N. 7121.01.

7.1.2.5 Differenze in seguito a revisione

7125.01 Le differenze in seguito a una revisione devono essere

registrate su un conto corrente dei beneficiari di prestazioni (o nella contabilità delle prestazioni, se il servizio PC ne tiene una). La registrazione in contropartita deve essere effettuata nei corrispondenti conti del conto d’esercizio. Va registrato l’intero importo, inclusa la parte sussidiata dalla Confederazione.

7.1.3 Ricapitolazione delle PC

7130.01 I servizi PC devono verificare l’ammontare degli impegni

relativi alle PC. Per farlo, si basano sulla ricapitolazione mensile delle PC.

233

La ricapitolazione è allestita separatamente per le PC all’AVS e per le PC all’AI, distinguendo la PC annua dal rimborso delle spese di malattia e d’invalidità.

7130.02 I N. 508 – 528 DRRE si applicano per analogia.

1/18

7.1.4 Disposizioni per i servizi PC gestiti dalle casse cantonali di compensazione

7140.01 Le casse di compensazione registrano tutti i movimenti 1/21 nel settore contabile 4, riservato alle PC (v. N. 511

DCMF).

7140.02 Sotto i conti 400.1140 o 400.2140 deve essere aperto un

conto corrente con il Cantone, sul quale vanno contabilizzati anche gli anticipi. Al momento della chiusura annuale la cassa di compensazione deve fare il necessario per evitare che negli attivi e nei passivi del bilancio annuale risultino saldi negativi.

7140.03 Devono essere utilizzati i settori contabili e il piano conta-1/21 bile secondo le DCMF e i suoi allegati nonché secondo

l’allegato 17.

7140.04 Le prestazioni che non danno diritto a sussidi federali (v. 1/21 cap. 7.1.1.6) devono essere contabilizzate separatamente

nel conto d’esercizio. A tal fine vanno utilizzati i settori contabili 412, 413 e 414 (prestazioni cantonali in aggiunta alle PC all’AVS) e 422, 423 e 424 (prestazioni cantonali in aggiunta alle PC all’AI).

7140.05 I pagamenti che non possono essere eseguiti vanno ri-

portati nel conto 400.2115 «Pagamenti non eseguibili», anche se sono registrati tramite la contabilità delle prestazioni.

Se il pagamento include anche prestazioni dell’AVS o dell’AI, l’intero importo può essere accreditato temporaneamente al settore contabile 2 (conto 200.2115 «Pagamenti non eseguibili»).

234

7140.06 Per principio, i costi amministrativi devono essere conta-1/21 bilizzati dettagliatamente nei conti del settore conta-

bile 480. Possono però essere registrati anche nel settore contabile 910 e successivamente rimborsati sotto forma di indennità per costi amministrativi a carico delle PC (v. N. 512 DCMF).

7140.07 Per determinare alla fine del mese il saldo attivo o pas-

sivo del settore contabile 4 «Prestazioni complementari (PC)» nei confronti del settore contabile 1 «Mezzi finanziari» si deve aprire un conto di collegamento 400.1201 o 400.2201.

7140.08 I saldi dei conti d’esercizio si sommano fino alla chiusura 1/21 annuale. Prima dell’allestimento del conto annuale non si

può pertanto procedere al versamento mensile.

7140.09 Se alla fine del mese il settore contabile 4 «Prestazioni

complementari (PC)» presenta un saldo negativo

(conto 400.2201) nei confronti del settore contabile 1 «Mezzi finanziari», esso va immediatamente compensato. Per evitare questa situazione, le casse di compensazione provvedono a che i Cantoni forniscano loro tempestivamente i necessari mezzi finanziari.

7.1.5 Disposizioni per i servizi PC che tengono una contabilità delle prestazioni con conti individuali dei beneficiari di PC

7150.01 Se il servizio PC tiene conti individuali dei beneficiari di 1/21 PC, in essi vanno per principio indicati:

– le prestazioni dovute;

– le prestazioni pagate;

– i pagamenti non eseguibili;

– i pagamenti definitivamente non eseguibili;

– le richieste di restituzione di prestazioni versate indebitamente;

– le richieste di restituzione di prestazioni versate legalmente;

– i pagamenti di prestazioni da restituire;

235

– il condono di prestazioni percepite indebitamente da restituire;

– gli ammortamenti di prestazioni da restituire irrecuperabili;

– i recuperi di prestazioni da restituire irrecuperabili; e

– gli interessi di mora sulle PC.

7150.02 Il saldo delle prestazioni e dei pagamenti va riportato 1/21 nella contabilità principale, nei conti elencati nell’alle-

gato 17 (v. N. 7118.01), prima dell’allestimento del rendiconto mensile.

La verifica della corrispondenza con i conti individuali dei beneficiari di PC va effettuata mensilmente prima del pagamento.

7150.03 Nella chiusura al 31 dicembre devono figurare i saldi dei 1/21 conti d’esercizio elencati nell’allegato 17 (v. N. 7118.01).

Il saldo del conto d’esercizio deve essere addebitato al Cantone sul conto corrente in cui sono stati registrati gli anticipi. Il saldo di questo conto e quelli del conto corrente «Beneficiari di PC» e del conto «Posta» o «Banca» vanno riportati nel bilancio di chiusura.

7.2 Collezione di dati

7.2.1 Dati sui beneficiari di PC

7210.01 Il servizio PC deve rilevare dati relativi ai beneficiari di 1/21 PC, che devono essere trattati, tenuti e amministrati per

garantire la necessaria concordanza con la contabilità e per le necessarie comunicazioni al sistema d’informazione sulle PC.

7210.02 La collezione di dati deve fornire informazioni in partico-1/22 lare per quanto concerne:

– il nome e l’indirizzo dell’avente diritto alle prestazioni;

– il numero AVS;

– il nome e l’indirizzo dell’eventuale terzo beneficiario;

– il tipo di prestazione; e

– l’importo delle PC.

236

7210.03 Il registro va tenuto costantemente aggiornato. Se la con-1/21 tabilità prevede conti individuali dei beneficiari di PC, il re-

gistro può essere collegato a questi ultimi.

7.2.2 Scadenziario

7220.01 Il servizio PC deve fissare tempestivamente scadenze 1/21 per:

– tutte le modifiche prevedibili (p. es. il raggiungimento dei limiti d’età determinanti da parte del beneficiario, del coniuge e dei figli, la conclusione della formazione, la scadenza della rendita AI); e

– gli eventuali controlli periodici necessari, nel singolo caso, in aggiunta al riesame periodico (v. N. 3745.01).

7220.02 Questi casi devono essere costantemente sorvegliati per

evitare un’eventuale interruzione dei pagamenti o possibili perdite.

7.3 Calcolo e conteggio dei sussidi federali

7.3.1 Sussidi federali per le prestazioni

7.3.1.1 Importo

7311.01 La Confederazione versa sussidi per le PC all’AVS e

all’AI annue388.

7311.02 L’UFAS stabilisce annualmente per ogni Cantone la quota

a carico della Confederazione. La quota è arrotondata al primo decimale secondo regole matematiche389.

7311.03 Per i dettagli relativi al calcolo della quota a carico della

Confederazione si rinvia alle disposizioni seguenti:

– articolo 13 capoversi 1 e 2 LPC;

– articolo 39 capoverso 4 e articolo 39a OPC-AVS/AI.

388 Art. 13 LPC.

389 Art. 39 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

237

7311.04 Per la fissazione della quota a carico della Confedera-1/19 zione sono determinanti i casi correnti del mese di mag-

gio dell’anno per cui le prestazioni sono dovute390.

7311.05 Le modalità per la comunicazione dei dati determinanti 1/15 per il calcolo sono definite ai N. 7340.01 e 7340.02.

7311.06 Le «Disposizioni per il calcolo della garanzia del fabbiso-

gno vitale PC» figurano nell’allegato 19.

7.3.1.2 Conteggio

7312.01 L’UFAS fissa l’importo dei sussidi federali basandosi sul

conteggio391 delle PC annue effettuato dal Cantone392. A tal fine va utilizzato il modulo ufficiale dell’UFAS393.

7312.02 Il conteggio è riferito a un anno civile, vale a dire al pe-

riodo dal 1° gennaio al 31 dicembre394.

7312.03 Il conteggio deve per principio riportare i saldi dei conti 1/21 d’esercizio (v. allegato 17). Le PC versate ai beneficiari di

rendite AVS sono conteggiate separatamente da quelle versate a beneficiari di rendite, indennità giornaliere e assegni per grandi invalidi dell’AI395. Questo vale anche per le richieste di restituzione, per il condono della restituzione di prestazioni percepite indebitamente e l’ammortamento di prestazioni da restituire, per il recupero di prestazioni da restituire irrecuperabili e per gli interessi di mora sulle PC.

7312.04 È applicabile il N. 7114.02.

390 Art. 39 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

391 Art. 40 OPC-AVS/AI.

392 Art. 40a OPC-AVS/AI.

393 Art. 40 cpv. 2bis OPC-AVS/AI.

394 Art. 40 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

395 Art. 40 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

238

7312.05 Nel conteggio non devono figurare le spese di malattia e

d’invalidità396.

7312.06 Nel conteggio non devono figurare gli importi annui per 1/21 l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie397.

7312.07 Il conteggio va inoltrato all’UFAS entro il 31 dicembre

dell’anno in questione398.

7.3.1.3 Versamento

7313.01 L’importo dei sussidi federali che possono essere con-

cessi al Cantone per le PC è comunicato a quest’ultimo con lettera separata.

7313.02 Gli anticipi versati dalla Confederazione sono dedotti dai

sussidi federali stabiliti in base al conteggio.

7313.03 Eventuali correzioni posteriori sono prese in considera-

zione al momento della fissazione dei sussidi federali per gli anni seguenti.

7313.04 L’UFAS ordina il pagamento dei sussidi, di regola, entro

un mese dalla ricezione del conteggio399.

7313.05 I sussidi federali sono versati sul conto corrente del Can-

tone presso l’Amministrazione federale delle finanze a favore del servizio designato dal Cantone.

7.3.1.4 Esecuzione da parte dei Comuni

7314.01 I Cantoni che affidano totalmente o parzialmente ai Co-

muni il compito di determinare e versare le PC devono

396 Art. 40 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

397 Art. 54a cpv. 1 OPC-AVS/AI.

398 Art. 40 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

399 Art. 41 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

239

verificare i loro conteggi e consolidarli400. Ai dati consolidati si applicano per analogia i N. 7312.01–7312.06.

7.3.1.5 Restituzione

7315.01 Il Cantone deve restituire i sussidi federali indebitamente

ricevuti401.

7.3.1.6 Anticipi

7316.01 L’UFAS accorda a ciascun Cantone, per l’anno corrente, 1/19 un anticipo trimestrale la cui somma non può superare di

regola l’80 per cento dei sussidi presumibili per il Cantone402.

7316.02 Gli anticipi per il primo e il secondo trimestre sono calco-

lati sulla base delle uscite dell’anno precedente. Sono fatte salve disposizioni diverse in caso di modifiche di legge.

7316.03 L’anticipo per il terzo trimestre è calcolato in base al saldo

tra le PC pagate e le richieste di restituzione del primo trimestre, l’anticipo per il quarto trimestre in base al saldo tra le PC pagate e le richieste di restituzione del primo semestre.

7316.04 L’importo degli anticipi è comunicato di volta in volta al

Cantone.

7316.05 Gli anticipi sono pagati dopo la ricezione del conteggio

per la fissazione dei sussidi federali dell’anno precedente, per il primo trimestre, e in seguito a fine marzo, fine giugno e fine settembre sul conto corrente del Cantone presso l’Amministrazione federale delle finanze a favore del servizio designato dal Cantone.

400 Art. 40 cpv. 3 OPC-AVS/AI.

401 Art. 42 OPC-AVS/AI.

402 Art. 41 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

240

7.3.2 Sussidi federali per le spese amministrative

7.3.2.1 Principio

7321.01 La Confederazione partecipa con importi forfettari per sin-

golo caso alla copertura delle spese amministrative per la determinazione e il versamento delle PC annue403.

7321.02 Gli importi forfettari per singolo caso sono scalati come

segue:

– 210 franchi per i primi 2500 casi;

– 135 franchi per i casi dal 2501° al 15 000;

– 50 franchi per ogni ulteriore caso404.

7321.03 Se un Cantone ha affidato la fissazione e il pagamento

delle PC a più di un servizio, i casi sono sommati405.

7321.04 L’UFAS determina il numero dei casi di ogni Cantone406. 1/19 Fanno stato i casi correnti del mese di maggio dell’anno

per cui le prestazioni sono dovute407.

7321.05 Le coppie sposate in cui uno dei coniugi o entrambi i co-

niugi vivono in un istituto (N. 3142.01 segg.) sono contate come due casi.

7321.06 Un figlio le cui PC sono calcolate separatamente confor-

memente ai N. 3143.01 segg. è contato come singolo caso per la determinazione del contributo alle spese amministrative408.

403 Art. 24 LPC.

404 Art. 42a cpv. 1 OPC-AVS/AI.

405 Art. 42a cpv. 2 OPC-AVS/AI.

406 Art. 42b cpv. 1 OPC-AVS/AI.

407 Art. 42b cpv. 2 OPC-AVS/AI.

408 Art. 42b cpv. 3 OPC-AVS/AI.

241

7.3.2.2 Versamento

7322.01 L’importo dei sussidi federali che possono essere accor-

dati al Cantone per le spese amministrative è comunicato a quest’ultimo con lettera separata.

7322.02 Gli anticipi versati dalla Confederazione sono dedotti dalla 1/19 quota federale fissata dall’UFAS.

7322.03 Eventuali correzioni posteriori sono prese in considera-1/19 zione al momento della fissazione dei sussidi federali per

gli anni seguenti.

7322.04 L’UFAS versa la quota federale alle spese amministrative 1/19 non più tardi della metà di dicembre dell’anno per cui le

prestazioni sono dovute409.

7322.05 I sussidi federali per le spese amministrative sono versati

sul medesimo conto cui sono accreditati quelli per le PC annue.

7.3.2.3 Restituzione

7323.01 Il Cantone deve restituire i sussidi federali indebitamente

ricevuti410.

7.3.2.4 Anticipi

7324.01 L’UFAS accorda a ciascun Cantone, per l’anno corrente, 1/19 un anticipo trimestrale la cui somma non può superare di

regola l’80 per cento dei sussidi presumibili per il Cantone411.

409 Art. 42c cpv.3 OPC-AVS/AI.

410 Art. 42d OPC-AVS/AI.

411 Art. 42c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

242

7324.02 Il calcolo è effettuato sulla base del numero di casi

1/19 dell’anno precedente412.

7324.03 L’importo dell’anticipo è comunicato al Cantone al più 1/19 tardi per la fine del mese di gennaio.

7324.04 Il versamento degli anticipi del primo trimestre dell’anno in 1/19 corso è effettuato al più tardi per la fine del mese di gen-

naio. Gli anticipi successivi sono versati a fine marzo, fine giugno e a fine settembre sul conto corrente del Cantone presso l’Amministrazione federale delle finanze, all’attenzione del servizio designato dal Cantone.

7.3.2.5 Rimborso alla cassa di compensazione

7325.01 Se il Cantone ha incaricato la sua cassa di compensa-

zione di determinare e versare le PC, deve rifonderle le spese amministrative da essa sostenute a tal fine413. Il Cantone effettua il rimborso anticipatamente e, di regola, ogni trimestre. Se l’importo da versare è fissato soltanto alla fine dell’anno d’esercizio, il Cantone deve versare trimestralmente un anticipo corrispondente a un quarto del prevedibile importo annuo.

7.3.2.6 Riduzione dei sussidi federali

7326.01 Se nell’ambito della sua vigilanza constata ripetute viola-1/21 zioni – ovvero almeno per due volte – di disposizioni di di-

ritto federale sulle PC a livello di legge, ordinanza o direttive da parte di un organo esecutivo, l’UFAS accorda all’organo esecutivo un termine adeguato per l’eliminazione del difetto rilevato. Se l’organo esecutivo non elimina il difetto entro questo termine, i sussidi federali per le spese amministrative per il Cantone in questione sono ridotti con effetto dall’anno seguente.

412 Art. 42c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

413 Art. 32 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

243

7326.02 La riduzione dei sussidi è applicata fino al momento in cui 1/21 l’organo esecutivo dimostra di aver eliminato il difetto.

7326.03 L’entità della riduzione dipende dalla portata della viola-1/21 zione. La riduzione ammonta al massimo al 30 per cento.

7326.04 L’UFAS stabilisce la riduzione in una decisione. La proce-1/21 dura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968

sulla procedura amministrativa (PA; RS 170.021).

7.3.3 Tasse postali

7330.01 Per le tasse postali si applicano le disposizioni della Cir-

culaire concernant la prise en charge des taxes et droits sur l’acheminement postal des lettres et des colis ainsi que sur le trafic des paiements postaux (CTDP), in particolare i N. 5001–5003.

7.3.4 Fornitura dei dati e comunicazioni

7340.01 Le basi di calcolo dei casi correnti per il mese di maggio 1/19 devono essere fornite all’UCC entro il 10 giugno dell’anno

per cui le prestazioni sono dovute414.

7340.02 Per le specificazioni tecniche e i dettagli della comunica-1/19 zione si rinvia alle Directives relatives au registre des pre-

stations complémentaires (D-RPC).

7340.03 Il saldo tra i versamenti di PC (escluse le spese di malat-

tia) e le richieste di restituzione effettuati nel corso

dell’anno, da indicare separatamente per le PC all’AVS e le PC all’AI, va comunicato all’UFAS:

– per il primo trimestre entro il 7 aprile;

– per il primo e il secondo trimestre entro il 7 luglio;

– per il primo, il secondo e il terzo trimestre entro il 7 ottobre.

414 Art. 39 cpv. 3 OPC-AVS/AI.

244

7340.04 Le spese di malattia e d’invalidità rimborsate nel corso di 1/21 un anno civile devono essere comunicate all’UFAS entro

la fine di febbraio. Vanno comunicati, separatamente per le PC all’AVS e le PC all’AI, i saldi dei conti d’esercizio (v. allegato 17)415.

7.4 Rapporto annuale

7400.01 I servizi PC cantonali devono inoltrare all’UFAS un rap-

porto annuale sulle PC. Nel rapporto devono fornire i dati statistici o contabili richiesti416.

7400.02 Il rapporto annuale consta di una parte statistica obbliga-

toria e di una relazione facoltativa. Esso deve informare sull’attività dei servizi PC nell’ambito delle PC nell’anno civile precedente.

7400.03 I rapporti devono essere consegnati entro il 31 marzo

dell’anno seguente l’esercizio. Se l’esecuzione delle PC è affidata alla cassa cantonale di compensazione, questa può aggiungere i dati e i commenti relativi alle PC alla relazione su AVS/AI/IPG.

7.5 Procedura di comunicazione con l’UCC in caso di adeguamento delle rendite e di controlli generali

7.5.1 Disposizioni generali

7510.01 La procedura di comunicazione permette di ottenere i dati

relativi alle rendite, agli assegni per grandi invalidi e ai gradi d’invalidità iscritti nel registro centrale delle rendite. Per le specifiche tecniche e i dettagli della comunicazione valgono le disposizioni delle Directives techniques pour l'échange informatisé des données en format XML avec la Centrale (DT XML).

415 Art. 28a OPC-AVS/AI.

416 Art. 28 cpv. 2 LPC.

245

7510.02 Per quanto concerne il contenuto dei singoli campi di dati

si rinvia anche all’allegato 18.

7510.03 I casi di cui ai N. 2230.01–2230.04 devono essere comu-1/21 nicati all’UCC in relazione con il sistema d’informazione

sulle PC.

7510.04 Possono essere comunicati sia i casi di PC in cui le ren-

dite e gli assegni per grandi invalidi sono versati da un’altra cassa di compensazione sia i casi in cui il versamento è effettuato dalla propria cassa di compensazione.

7.5.2 Adeguamenti delle rendite

7520.01 Prima di ogni adeguamento delle rendite, i servizi PC ri-

cevono un questionario che deve essere restituito

all’UCC, da loro stessi o dall’unità di servizio competente, entro il 30 settembre e che vale come annuncio per lo scambio dei dati.

7520.02 I servizi PC hanno la possibilità di testare la procedura di

comunicazione con l’UCC. A tal fine devono comunicare a quest’ultimo i dati di un numero limitato di beneficiari di PC (al massimo 200) entro la fine di ottobre. L’UCC rinvia i dati convertiti di questi beneficiari di PC entro il 10 novembre.

7520.03 I dati richiesti devono essere comunicati all’UCC entro il

23 novembre. L’UCC rinvia i dati convertiti entro il 20 dicembre.

7520.04 Nei casi che recano un’osservazione dell’UCC (secondo il

N. 6013 della Circolare sulla conversione delle rendite), il servizio PC deve chiedere alla cassa di compensazione competente di comunicargli l’importo della rendita. Questo vale anche per i casi in cui l’UCC non può convertire la rendita.

7520.05 All’UCC devono essere comunicati i dati aggiornati sui

casi di PC. Nel caso delle rendite nate o modificate dopo la comunicazione e nei nuovi casi di PC l’importo della

246

rendita deve essere richiesto direttamente alla cassa di compensazione che versa la rendita.

7.5.3 Controllo generale

7530.01 Se si desidera effettuare un controllo generale delle ren-

dite e degli assegni per grandi invalidi alla base del calcolo delle PC indipendentemente da un adeguamento delle rendite, il termine di comunicazione deve essere concordato con l’UCC. Un tale controllo è possibile in ogni momento.

247

Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° aprile 2011.

Con l’entrata in vigore delle nuove direttive sono abrogate le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) valide dal 1° gennaio 2002, inclusi:

– il supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2003;

– il supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2004;

– il supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2005;

– il supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2006;

– il supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2007;

– il supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2008;

– il supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2009;

– il supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2010.

Le disposizioni materiali delle direttive abrogate restano valide per le richieste di restituzione e i pagamenti arretrati risalenti al periodo precedente l’entrata in vigore delle presenti direttive.

248

Allegati

1 Schema di verifica delle condizioni di diritto personali

1/24 (cap. 2.2 e 2.4)

Si parte dal presupposto che l’assicurato al momento della presentazione della richiesta di PC sia domiciliato e dimori abitualmente in Svizzera.

1.1 Cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE/AELS*

1. L’assicurato percepisce una rendita di vecchiaia dell’AVS?

Sì: verificare le condizioni di diritto economiche

No: continuare al punto 2

2. L’assicurato ha diritto a una rendita per superstiti dell’AVS

(rendita per vedovi, vedove o orfani) o a una rendita dell’AI? Sì: verificare le condizioni di diritto economiche

No: continuare al punto 3

3. L’assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI

o percepisce ininterrottamente per almeno sei mesi indennità giornaliere dell’AI?

Sì: verificare le condizioni di diritto economiche

No: continuare al punto 4

4. L’assicurato avrebbe diritto a una rendita di vecchiaia

dell’AVS o a una rendita dell’AI**, se adempisse il requisito della durata minima di contribuzione?

Sì: verificare le condizioni di diritto economiche

No: continuare al punto 5

* Persone soggette al Regolamento (CE) 883/2004. ** Questo significa che il suo grado d‘invalidità ammonta almeno al 40 per cento. Se non è ancora stato stabilito, deve essere determinato dall’ufficio AI (v. allegato 14).

249

5. L’assicurato avrebbe diritto a una rendita per vedovi, per ve-

dove o per orfani se il coniuge, rispettivamente il genitore deceduto avesse adempiuto il requisito della durata minima di contribuzione?

Sì: verificare le condizioni di diritto economiche

No: negare il diritto alle PC.

250

1.2 Rifugiati e apolidi

1. L’assicurato era domiciliato o dimorava abitualmente in Sviz-

zera ininterrottamente da almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la presentazione della richiesta di PC?

Sì: continuare al punto 2

No: negare il diritto alle PC.

2. L’assicurato percepisce una rendita di vecchiaia dell’AVS?

Sì: verificare le condizioni di diritto economiche

No: continuare al punto 3

3. L’assicurato ha diritto a una rendita per superstiti dell’AVS

(rendita per vedovi, vedove o orfani) o a una rendita dell’AI? Sì: verificare le condizioni di diritto economiche

No: continuare al punto 4

4. L’assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI

o percepisce ininterrottamente per almeno sei mesi indennità giornaliere dell’AI?

Sì: verificare le condizioni di diritto economiche

No: continuare al punto 5

5. L’assicurato avrebbe diritto a una rendita di vecchiaia

dell’AVS o a una rendita dell’AI*, se adempisse il requisito della durata minima di contribuzione?

Sì: verificare le condizioni di diritto economiche

No: continuare al punto 6

6. L’assicurato avrebbe diritto a una rendita per vedovi, per ve-

dove o per orfani se il coniuge, rispettivamente il genitore deceduto avesse adempiuto il requisito della durata minima di contribuzione?

Sì: verificare le condizioni di diritto economiche

No: negare il diritto alle PC.

* Questo significa che il suo grado d‘invalidità ammonta almeno al 40 per cento. Se non è ancora stato stabilito, deve essere determinato dall’ufficio AI (v. allegato 14).

Il testo è troppo lungo per questa pagina; dalla pagina 251 si trova nel PDF ufficiale.