Supplemento 7 alle Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (DSD)

Supplemento WML N7 · 16 dicembre 2025 · AVS · Versione 11

Supplemento 7 alle Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (DSD); valida dal 01.01.2026

In vigore

UFAS · WML N7 · Italiano

1

Supplemento 7 alle Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (DSD)

Valide dal 1° gennaio 2026

2

Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento precisa o modifica le disposizioni concernenti i temi seguenti:

– nuova disposizione sui «dividendi asimmetrici» con rimando alla giurisprudenza più recente (N. 2018.1);

– adeguamento alla nuova prassi fiscale del 2026 relativa all'esenzione dal pagamento dei contributi per i ribassi concessi dal datore di lavoro (precedente regolamentazione assegni REKA; N. 2071 e 2072);

– complemento del datore di lavoro alle indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio: precisazione (N. 2084);

– capitalizzazione delle rendite: precisazioni (N. 2100 e segg.);

– nozione di piano sociale: soppressione del rimando all'articolo 335h CO (N. 2143);

– aumento dell'esenzione per i regali in natura a un massimo di 600 franchi: adeguamento alla nuova prassi fiscale (N. 2157 e 2158);

– assegni per l’economia domestica e assegni familiari: precisazione (N. 2166 e 2171);

– assunzione dei costi da parte del nuovo datore di lavoro per una formazione conclusa: aggiunta (N. 2178);

– soldo dei pompieri: aumento della franchigia a 5400 franchi conformemente alle disposizioni di diritto tributario (N. 2201).

Infine, sono stati corretti alcuni piccoli errori e incoerenze ed è stata aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale (Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell’UFAS fino al n. 83 compreso [in tedesco e francese]).

Le modifiche sono contrassegnate con l’annotazione 1/26.

3

Abbreviazioni

LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni

familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari; RS 836.2)

Sélection de Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al l’OFAS diritto in materia di contributi AVS selezionata

dall’UFAS (in tedesco et francese)

4

2018 I dividendi del 10 per cento ed oltre in rapporto al valore fi-

scale dei titoli sono presumibilmente eccessivi1.

2018.1 Nel caso di dividendi che non sono versati in proporzione 1/26 ai diritti di partecipazione dei lavoratori (i cosiddetti divi-

dendi asimmetrici), occorre innanzitutto separare la quota che rappresenta una retribuzione per il lavoro prestato individualmente (salario determinante). Solo successivamente si pone la questione di un computo parziale dei dividendi residui quale salario determinante secondo i N. 2012– 20182.

2071 I ribassi del 20 per cento al massimo concessi dal datore di 1/26 lavoro su prodotti o servizi di terzi non sono soggetti all’ob-

bligo di contribuzione, a condizione che non superino complessivamente 600 franchi l’anno. Se i ribassi sono superiori a questo importo, la parte eccedente è considerata salario determinante. In caso di prodotti o servizi di terzi concessi gratuitamente, si veda il N. 2158).

2072 Soppresso

1/26

2084 Il datore di lavoro che versa temporaneamente l’intero 1/26 salario anche durante il periodo nel quale il salariato non

può lavorare a causa d’infortunio o di malattia deve pagare i contributi sulla parte di salario che completa le prestazioni assicurative (v. N. 2081). Se il datore di lavoro calcola il suo complemento in modo che il lavoratore non riceva un salario superiore a quello che riceverebbe se lavorasse pienamente, deve pagare i contributi soltanto sul

complemento ridotto.

1 5 giugno 2008 Sélection de l'OFAS n° 15 DTF 134 V 297

3 dicembre 2015 Sélection de l'OFAS n° 55 DTF 141 V 634

24 gennaio 2019 Sélection de l'OFAS n° 68 DTF 145 V 50

20 gennaio 2025 9C_272/2024 Sélection de l'OFAS n° 83

2 20 gennaio 2025 9C_272/2024 Sélection de l'OFAS n° 83

21 maggio 2025 9C_669/2024 –

5

2100 Si applica la formula di calcolo seguente:

1/26

Rendita annua x ponderazione che tiene conto della durata del versamento della rendita x fattore di conversione secondo la tabella

La scelta del fattore è dettata dal tipo di rendita:

– per rendite vitalizie immediate: capitale = rendita mensile x 12 x fattore «vitalizio»;

– per rendite transitorie immediate e rinviate: capitale = rendita mensile x 12 x numero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino all’età di riferimento x fattore «transitorio» fino all’età di riferimento (v. tabella);

– per rendite vitalizie rinviate: capitale = rendita mensile x 12 x fattore «rinviato».

La ponderazione è pari a 1 se il numero di mesi a beneficio di una rendita corrisponde al numero di mesi fino all’età di riferimento.

Se l’importo della rendita versata non è costante o la durata del suo versamento non copre l’intero periodo fino al raggiungimento dell’età di riferimento, viene calcolata una rendita media ponderando le rendite mensili.

Per le rendite transitorie rinviate il calcolo è uguale a quello per le rendite transitorie.

Se viene versata una 13amensilità, questa va aggiunta proporzionalmente alla rendita mensile.

2102 I contributi sono dovuti al momento del primo versamento e 1/26 devono essere riscossi secondo il principio del periodo di

riferimento (Bestimmungsprinzip; v. le DRC).

2103 Se il fattore di conversione ponderato è ≤1, i contributi sulle 1/26 rendite vanno per principio riscossi continuamente. Lo

stesso vale per le rendite transitorie in caso di pensionamento parziale (v. esempi 2.7 e 2.9 nell’Allegato 2). Occorre invece procedere a una capitalizzazione, se la rendita non inizia a essere versata immediatamente dopo la cessazione dell’attività lucrativa o se il datore di lavoro desidera un conteggio immediato.

6

2104 Per evitare l’aggiramento dell’obbligo contributivo delle per-1/26 sone senza attività lucrativa, i redditi soggetti a

contribuzione in seguito alla rinuncia alla capitalizzazione vanno registrati, in base al principio del periodo di riferimento, sotto il mese in cui cessa il rapporto di lavoro oppure sotto quello prima dell’inizio del pensionamento parziale (art. 30terLAVS; v. anche le D CA/CI).

2106 I calcoli possono essere effettuati mediante lo strumento

«Conversione di rendite in capitale secondo l’art. 7 lett. q OAVS» messo a disposizione sul sito dell’UFAS

(www.ufas.admin.ch > Contributi e prestazioni > Panoramica dei contributi > Ulteriori informazioni > Altri link).

2143 Per piano sociale s’intende un accordo nel quale il datore 1/26 di lavoro e i lavoratori (rappresentanza dei lavoratori o

sindacato) convengono le misure atte a evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze3.

2157 – le prestazioni per il superamento di esami professionali, 1/26 in denaro o in natura, concesse quale riconoscimento

per la buona riuscita dell’esame finale di tirocinio, o di un esame analogo, come pure di esami intermedi o finali di un ciclo di perfezionamento professionale, se queste prestazioni non superano il valore di 600 franchi per esame;

2158 – i regali in natura, offerti abitualmente in particolari occa-1/26 sioni, come a Natale o capodanno, o concessi come ri-

conoscimento una tantum per prestazioni di valore eccezionale o compiti particolari, se il loro valore complessivo non supera i 600 franchi all’anno. Determinante è il prezzo di costo a carico del datore di lavoro. I regali in oro e argento (compresi i lingotti e le monete) nonché in denaro WIR4 sono considerati regali in natura. I regali in contanti sono considerati gratifiche e fanno parte del salario determinante;

3 12 febbraio 2007 – DTF 133 III 213

4 12 maggio 1997 H 91/96 (consid. 4) –

7

2166 – gli assegni per l’economia domestica (a volte denominati 1/26 anche assegni familiari) concessi ai salariati sposati che

vivono con il coniuge o il partner registrato e/o con figli e a salariati celibi, vedovi o divorziati che vivono con figli ai sensi del N. 21655.

Si considerano assegni per l’economia domestica solo le prestazioni concesse in aggiunta al salario. Non è ammesso designare una parte del salario come assegno per l’economia domestica allo scopo di ottenerne l’esenzione dal pagamento dei contributi. Gli assegni per l’economia domestica sono prestazioni fisse, indipendenti dall’ammontare del salario e dal grado d’occupazione. Essi devono essere dello stesso importo per tutti i lavoratori di un’azienda che vi hanno diritto6.

2171 Gli assegni familiari versati dal datore di lavoro in aggiunta 1/26 a quelli obbligatori, ai quali i dipendenti hanno diritto in

base al regolamento del personale o ad altre normative nel rispetto del principio della parità di trattamento, sono esenti da contributi fino a concorrenza:

– dell’importo semplice dell’assegno di formazione di cui all’art. 5 cpv. 2 LAFam, per figlio nel caso degli assegni per i figli e degli assegni di formazione (N. 2165) e per economia domestica nel caso degli assegni per l’economia domestica (N. 2166);

– del quintuplo dell’assegno di formazione di cui all’art. 5 cpv. 2 LAFam, per figlio nel caso degli assegni di nascita e di adozione (N. 2168).

Questa regola non si applica agli assegni secondo il N. 2167.

5 22 agosto 1984 RCC 1985 pag. 116 DTF 110 V 229

29 giugno 1993 VSI 1995 pag. 29 DTF 119 V 385

6 17 ottobre 2022 9C_466/2021 (consid. 8.2 e 8.3) DTF 148 V 385

8

2178 I sussidi sono considerati pagati dal datore di lavoro anche 1/26 se

− al momento della loro concessione non sussisteva un rapporto di lavoro, ma il beneficiario era tenuto per contratto a entrare al servizio del donatore (v. N. 2183) una volta conclusa la formazione7;

− il nuovo datore di lavoro assume i costi di una formazione già conclusa al momento dell'assunzione (v. anche la cifra F 13.6 delle FAQ CSI sul certificato di salario).

2201 – Conformemente alle disposizioni di diritto tributario 1/26 (art. 24 lett. fbisLIFD) il soldo dei pompieri di milizia non è

soggetto a contribuzione fino a concorrenza di un importo di 5400 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); fanno invece parte del salario determinante gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri.

7 27 agosto 1960 RCC 1960 pag. 398 DTFA 1960 pag. 191